02005A1010(01) — IT — 01.02.2017 — 002.001
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ACCORDO EUROMEDITERRANEO (GU L 265 dell'10.10.2005, pag. 2) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 118 |
8 |
8.5.2007 |
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L 297 |
3 |
15.11.2007 |
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L 148 |
3 |
13.6.2015 |
ACCORDO EUROMEDITERRANEO
che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominati «Stati membri», e
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,
dall’altra,
CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all’origine della vicinanza e dell’interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’Algeria;
CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l’Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;
CONSIDERANDO l’importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell’associazione;
CONSAPEVOLI tanto dell’importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell’obiettivo dell’integrazione tra i paesi del Magreb;
DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e dell’Algeria;
CONSAPEVOLI dell’importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;
DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;
CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilità nella regione;
TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell’economia algerina, nonché allo sviluppo sociale del paese;
CONSIDERANDO l’impegno assunto dalla Comunità e dall’Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall’Uruguay Round;
DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notificano all’Algeria di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all’evoluzione di un partenariato basato sull’iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d’investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento tecnologico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Algeria, dall’altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
— costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti,
— intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
— favorire i contatti umani, specie nell’ambito delle procedure amministrative,
— promuovere l’integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest’ultima e la Comunità e i suoi Stati membri,
— promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
Articolo 2
Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
TITOLO I
DIALOGO POLITICO
Articolo 3
1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.
2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:
a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse;
b) consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell’altra;
c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea;
d) promuovere iniziative comuni.
Articolo 4
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.
Articolo 5
Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:
a) a livello ministeriale, soprattutto nell’ambito del consiglio di associazione;
b) a livello di alti funzionari dell’Algeria, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall’altra;
c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) all’occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 6
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati «GATT».
CAPITOLO 1
Prodotti industriali
Articolo 7
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato 1.
Articolo 8
I prodotti originari dell’Algeria sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.
Articolo 9
1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 2 sono aboliti sin dall’entrata in vigore dell’accordo.
2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
— dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base;
— dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;
— dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;
— dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;
— dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;
— dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.
3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
— dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base;
— dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base;
— dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;
— dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;
— dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;
— dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;
— dopo otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base;
— dopo nove anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;
— dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base;
— dopo undici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5 % del dazio di base;
— dopo dodici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.
4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può essere riveduto di comune accordo dal comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all’articolo 6. Se il comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l’Algeria può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
5. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all’aliquota di cui all’articolo 18.
Articolo 10
Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 11
1. L’Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.
I dazi doganali all’importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell’ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all’articolo 6.
Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall’abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.
L’Algeria informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell’adozione di tali misure, l’Algeria presenta al comitato di associazione un calendario per l’abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l’Algeria a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all’articolo 6.
CAPITOLO 2
Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati
Articolo 12
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonché ai prodotti elencati nell’allegato 1.
Articolo 13
La Comunità e l’Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.
Articolo 14
1. Ai prodotti agricoli originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.
2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Ai prodotti della pesca originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.
4. Ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.
5. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.
Articolo 15
1. La Comunità e l’Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunità e l’Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 13.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l’Algeria esaminano nell’ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.
Articolo 16
1. Qualora, a seguito dell’attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all’attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e l’Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.
2. La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell’altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest’ultima.
3. Qualora la Comunità o l’Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell’altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L’altra parte contraente può chiedere l’avvio di consultazioni in seno al consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.
CAPITOLO 3
Disposizioni comuni
Articolo 17
1. La Comunità e l’Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all’importazione o all’esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all’entrata in vigore del presente accordo.
2. Negli scambi tra la Comunità e l’Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né altre misure di effetto equivalente.
3. Le restrizioni quantitative all’importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l’Algeria e la Comunità sono abolite a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo.
4. L’Algeria abolisce entro il 1o gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all’allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all’anno a decorrere dal 1o gennaio 2002.
Qualora l’Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all’OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi più brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.
Articolo 18
1. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 14 corrisponde all’aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunità il 1o gennaio 2002.
2. Qualora l’Algeria dovesse aderire all’OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all’aliquota consolidata in sede di OMC o a un’aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell’adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all’adesione all’OMC, si applicherà il dazio ridotto.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati.
4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1o gennaio 2002.
Articolo 19
I prodotti originari dell’Algeria non beneficiano, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1).
Articolo 20
1. Le parti si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Articolo 21
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Nell’ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’Algeria menzionati nel presente accordo.
Articolo 22
Qualora una delle parti constati che negli scambi con l’altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26.
Articolo 23
Si applica tra le parti l’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
Se una parte rileva l’esistenza di sovvenzioni negli scambi con l’altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Articolo 24
1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Ciascuna parte informa immediatamente il comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l’applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti:
— sull’apertura di un’inchiesta di salvaguardia;
— sulle risultanze definitive dell’inchiesta.
Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgerà l’inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito.
Ciascuna parte trasmette inoltre al comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell’applicazione delle misure stesse.
3. Al momento di notificare le risultanze definitive dell’inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
4. Le parti avviano immediatamente consultazioni nell’ambito del comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall’inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure è autorizzata ad applicare l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
5. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo.
6. La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all’altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest’ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l’altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L’offerta deve essere fatta prima dell’adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l’offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
7. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall’inizio delle consultazioni, la parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia può adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.
Articolo 25
Qualora l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3, comporti:
i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all’esportazione oppure misure o tasse di effetto equivalente;
o
ii) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest’ultima può adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.
Articolo 26
1. Nel caso in cui la Comunità o l’Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui all’articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, ne informano l’altra parte.
Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.
2. L’applicazione del paragrafo 1, secondo comma, è soggetta alle seguenti disposizioni:
a) per quanto riguarda l’articolo 22, la parte esportatrice dev’essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l’inchiesta. Qualora non si sia posto fine al dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;
b) per quanto riguarda l’articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione.
Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate;
c) c) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o un esame preventivo, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.
Articolo 27
Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Articolo 28
La nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.
Articolo 29
Per classificare le merci importate nella Comunità e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina.
TITOLO III
SCAMBI DI SERVIZI
Articolo 30
Impegni reciproci
1. La Comunità europea e i suoi Stati membri estendono all’Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell’articolo II.1 dell’accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato «GATS».
2. La Comunità europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all’elenco di impegni specifici della Comunità europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS.
3. Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtù di un accordo del tipo definito all’articolo V del GATS, né alle misure adottate in applicazione di tale accordo né agli altri vantaggi concessi conformemente all’elenco di esenzioni dal trattamento della nazione più favorita allegato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al GATS.
4. L’Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunità europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31, 32 e 33.
Articolo 31
Prestazione transfrontaliera di servizi
L’Algeria concede ai prestatori comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.
Articolo 32
Presenza commerciale
1.
a) L’Algeria concede per lo stabilimento delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.
b) L’Algeria concede, per l’attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attività, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di società di un paese terzo.
2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle società, filiali e consociate stabilite in Algeria all’entrata in vigore del presente accordo nonché alle società, filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.
Articolo 33
Presenza temporanea di persone fisiche
1. Una società comunitaria o una società algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell’Algeria o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell’Algeria, purché si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste società e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto.
2. Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate «società», si intendono le «persone trasferite all’interno della società» ai sensi della lettera c), purché la società sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno dodici mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti:
a) quadri superiori di una società che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che:
— dirigono la società oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
— controllano e coordinano l’attività degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche;
— procedono all’assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l’adozione di misure nei suoi confronti in virtù dei poteri loro conferiti;
b) dipendenti di una società in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della società. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la società, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza ad un albo professionale;
c) per «persona trasferita all’interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso una società sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell’ambito di attività economiche svolte sul territorio dell’altra parte; la società in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una società (filiale, consociata) di questa società che svolge effettivamente attività economiche simili sul territorio dell’altra parte.
3. L’ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell’Algeria e della Comunità di cittadini degli Stati membri o dell’Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una società algerina o una società comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Algeria, a condizione che:
— detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi; e
— non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della società in uno Stato membro della Comunità o in Algeria.
Articolo 34
Trasporti
1. Le disposizioni degli articoli da 30 a 33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna parte autorizza le società dell’altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, ma non sono limitate a:
a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
b) b) l’acquisto e l’uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all’origine e alla natura delle merci trasportate;
d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l’altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
e) la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della società e l’assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo;
f) la rappresentanza delle società, l’organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico.
3. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.
Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio.
Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l’una o l’altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.
4. In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti:
a) evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;
b) aboliscono, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
5. Ciascuna parte concede, fra l’altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell’altra parte e sono gestite da cittadini o società dell’altra parte per quanto riguarda l’accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l’utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l’assegnazione degli ormeggi e per l’uso delle infrastrutture di trasbordo.
6. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all’occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l’entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 35
Normativa interna
1. Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
2. L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell’altra parte e connesse, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.
3. Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l’attività sul suo territorio di filiali di società dell’altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.
4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso.
5. Nessuna disposizione dell’accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all’attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.
6. Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purché non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l’applicazione del paragrafo 2.
Articolo 36
Definizioni
Ai fini del presente accordo:
a) per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell’altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell’altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell’altra;
b) per «società comunitaria» o «società algerina» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell’Algeria.
Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell’Algeria viene considerata una società comunitaria o algerina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o dell’Algeria;
c) per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;
d) d) per «filiale» di una società si intende un’impresa commerciale senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell’impresa che ne costituisce l’estensione;
e) per «stabilimento», si intende la facoltà delle società comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attività economiche mediante l’apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunità;
f) per «attività» si intendono quelle economiche;
g) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale e commerciale e le libere professioni;
h) per «cittadino della Comunità» o «cittadino dell’Algeria» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell’Algeria.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell’Algeria stabiliti al di fuori della Comunità e dell’Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell’Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell’Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.
Articolo 37
Disposizioni generali
1. Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attività delle loro società più restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo.
2. Le parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un «accordo di integrazione economica» ai sensi dell’articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il consiglio di associazione tiene conto dell’esperienza acquisita con l’attuazione del trattamento della nazione più favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell’ambito del GATS, in particolare del suo articolo V.
Il consiglio di associazione tiene conto altresì dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attività in questione. L’obiettivo di cui sopra è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo.
TITOLO IV
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
CAPITOLO 1
Pagamenti correnti e circolazione dei capitali
Articolo 38
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile.
Articolo 39
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per società costituite ai sensi della legislazione vigente, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
2. Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l’Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.
Articolo 40
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l’Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l’altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l’abolizione di tali misure.
CAPITOLO 2
Concorrenza e altre questioni economiche
Articolo 41
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l’Algeria:
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante:
— nell’intero territorio della Comunità, o in una sua parte sostanziale;
— nell’intero territorio dell’Algeria, o in una sua parte sostanziale.
2. Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell’applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalità di cui all’allegato 5 del presente accordo.
3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all’altra parte, la Comunità o l’Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell’ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Articolo 42
Gli Stati membri e l’Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell’Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.
Articolo 43
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l’Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all’esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
Articolo 44
1. Le parti assicurano un’adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L’attuazione del presente articolo e dell’allegato 6 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell’una o dell’altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Articolo 45
Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse.
Articolo 46
1. Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici.
2. Il consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1.
TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA
Articolo 47
Obiettivi
1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.
2. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell’Algeria.
3. La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona.
Articolo 48
Ambito di applicazione
1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell’economia algerina in generale e degli scambi tra l’Algeria e la Comunità in particolare.
2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell’Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine.
3. La cooperazione contribuisce all’integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione.
4. Nell’attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell’ambiente e degli equilibri ecologici.
5. Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.
Articolo 49
Strumenti e modalità
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica;
b) scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione;
c) consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;
d) iniziative congiunte;
e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa;
f) sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi di privatizzazione.
Articolo 50
Cooperazione regionale
Affinché il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all’integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare:
a) a) l’integrazione economica;
b) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;
c) l’ambiente;
d) la ricerca scientifica e tecnologica;
e) l’istruzione, l’insegnamento e la formazione;
f) le questioni culturali;
g) le questioni doganali;
h) le istituzioni regionali e l’attuazione di programmi e di politiche comuni o armonizzati.
Articolo 51
Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica
La cooperazione si prefigge di:
a) favorire l’instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:
— l’accesso dell’Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi programmi;
— la partecipazione dell’Algeria alle reti di cooperazione decentrata;
— la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;
b) consolidare la capacità di ricerca dell’Algeria;
c) incentivare l’innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica;
d) favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto regionale.
Articolo 52
Ambiente
1. La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell’ambiente, il controllo dell’inquinamento e l’impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualità dell’ambiente e tutelare la salute delle persone.
2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:
— questioni connesse alla desertificazione;
— gestione razionale delle risorse idriche;
— salinizzazione;
— impatto dell’agricoltura sulla qualità del suolo e dell’acqua;
— uso ottimale dell’energia e dei trasporti;
— impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;
— gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici;
— gestione integrata delle zone sensibili;
— controllo e prevenzione dell’inquinamento urbano, industriale e marino;
— uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d’informazione e gli studi sull’impatto ambientale;
— assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversità.
Articolo 53
Cooperazione industriale
Si promuoveranno in particolare:
a) le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria;
b) la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l’accesso dell’Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata;
c) l’ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell’Algeria (compresa l’industria agroalimentare);
d) lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
e) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell’iniziativa privata per stimolare l’espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione;
f) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell’Algeria attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;
g) g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitività dei prodotti in previsione della zona di libero scambio;
h) lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.
Articolo 54
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d’investimento, in particolare:
a) istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilità d’investimento e a fornire informazioni in merito;
b) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l’Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;
c) fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.
Articolo 55
Normalizzazione e valutazione della conformità
La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità.
Si cercherà in particolare di:
— favorire l’uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di valutazione della conformità;
— potenziare gli organismi algerini competenti in materia di valutazione della conformità e di metrologia e contribuire a creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di reciproco riconoscimento in questi settori;
— promuovere la cooperazione per la gestione della qualità;
— fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di normalizzazione, qualità e proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
Articolo 56
Ravvicinamento delle legislazioni
Si collaborerà per ravvicinare le legislazioni dell’Algeria e della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.
Articolo 57
Servizi finanziari
La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari.
Si prevedono in particolare:
— scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonché azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese;
— un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell’Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.
Articolo 58
Agricoltura e pesca
La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessità, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca.
Si promuoveranno in particolare:
— le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione;
— la sicurezza alimentare;
— lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse;
— le pratiche rispettose dell’ambiente nel settore dell’agricoltura e della pesca;
— la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali;
— i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni professionali e interprofessionali che rappresentano i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’industria agroalimentare;
— l’assistenza e la formazione tecniche;
— l’armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e veterinari;
— la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale;
— la privatizzazione;
— la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche;
— i programmi di ricerca.
Articolo 59
Trasporti
Le parti collaborano al fine di:
— sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti;
— migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci;
— definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità.
La cooperazione riguarda in particolare:
— il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito;
— la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti;
— la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonché dei dispositivi di ausilio alla navigazione;
— l’ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo;
— l’assistenza tecnica e la formazione.
Articolo 60
Telecomunicazioni e società dell’informazione
La cooperazione in questo settore prevede in particolare:
— un dialogo sui diversi aspetti della società dell’informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;
— scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;
— la diffusione delle tecnologie più sofisticate in materia di informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei servizi e delle tecnologie dell’informazione;
— la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie dell’informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell’informazione;
— la possibilità per gli organismi algerini di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità specifiche già stabilite;
— l’interconnessione e l’interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e dell’Algeria;
— l’assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea.
Articolo 61
Energia e miniere
La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi:
a) adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per disciplinare le attività in questi settori e promuovere gli investimenti;
b) adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze dell’economia di mercato e ad affrontare la concorrenza;
c) sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e distribuzione nei settori dell’energia e delle miniere.
La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali:
— adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che disciplina le attività dei settori energetico e minerario alle regole dell’economia di mercato mediante un’assistenza tecnica, amministrativa e normativa;
— sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori energetico e minerario;
— sviluppo del partenariato a fini di:
—
— prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi;
— produzione dell’elettricità;
— distribuzione dei prodotti petroliferi;
— fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti energetici;
— sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario;
— sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricità;
— sostegno per l’ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea;
— creazione di banche dati nei settori dell’energia e delle miniere;
— sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori dell’energia e delle miniere;
— ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;
— promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell’energia e delle miniere.
Articolo 62
Turismo e artigianato
La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a:
— intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l’artigianato;
— intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l’artigianato;
— favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo;
— promuovere il turismo giovanile;
— aiutare l’Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonché a migliorare l’immagine dei suoi prodotti turistici;
— sostenere la privatizzazione.
Articolo 63
Cooperazione nel settore doganale
1. La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare:
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;
b) l’introduzione di un documento amministrativo unico analogo a quello comunitario e la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e dell’Algeria.
Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria.
2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7.
Articolo 64
Cooperazione nel settore statistico
Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l’armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilità e l’utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l’altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonché, più in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria.
Articolo 65
Cooperazione per la tutela dei consumatori
1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori.
2. La cooperazione in questo settore verterà sui seguenti aspetti principali:
a) scambi di informazioni sulle attività legislative e sull’operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori;
b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione;
c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioè quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
d) migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti;
e) riforme istituzionali;
f) assistenza tecnica;
g) g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l’organizzazione e l’entrata in funzione di un sistema d’informazione decentrato ad uso dei consumatori;
h) contributo all’organizzazione e all’entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.
Articolo 66
Considerate le specificità dell’economia algerina, le parti definiscono le modalità e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell’economia di questo paese e agevolare l’instaurazione della zona di libero scambio.
Si istituirà, a norma dell’articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalità di attuazione della cooperazione economica.
Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell’ambito del dispositivo suddetto.
TITOLO VI
COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE
CAPITOLO 1
Disposizioni relative ai lavoratori
Articolo 67
1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.
2. Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un’attività professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
3. L’Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Articolo 68
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.
L’espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.
La presente disposizione, tuttavia, non può avere l’effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull’articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all’articolo 70 del presente accordo.
2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d’invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all’interno della Comunità.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.
5. L’Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Articolo 69
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite.
Articolo 70
1. Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione adotta le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati all’articolo 68.
2. Il consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 71
Le disposizioni emanate dal consiglio di associazione a norma dell’articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l’Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.
CAPITOLO 2
Dialogo nel settore sociale
Articolo 72
1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.
2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l’integrazione sociale dei cittadini dell’Algeria e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:
a) alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico;
b) all’emigrazione;
c) all’immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato ospite;
d) alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell’Algeria e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l’eliminazione delle discriminazioni.
Articolo 73
Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.
CAPITOLO 3
Azioni di cooperazione nel settore sociale
Articolo 74
1. Le parti riconoscono l’importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.
2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.
In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a:
a) migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione;
b) reinserire le persone rimpatriate perché in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato;
c) incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunità;
d) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l’istruzione e i mezzi di comunicazione, nell’ambito della politica algerina in questo settore;
e) sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
f) migliorare il regime previdenziale e sanitario;
g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza;
h) migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;
i) promuovere il dialogo socioprofessionale;
j) promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo in ambito socioprofessionale;
k) contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari;
l) attenuare le ripercussioni negative dell’adeguamento delle strutture economiche e sociali;
m) migliorare il sistema di formazione professionale.
Articolo 75
Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.
Articolo 76
Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l’attuazione delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3.
CAPITOLO 4
Cooperazione in materia di cultura e di istruzione
Articolo 77
Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale.
Si punterà pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture.
Si sosterranno in particolare le attività congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani.
La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori:
— traduzioni letterarie;
— conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali;
— formazione degli operatori culturali;
— scambi di artisti e di opere d’arte;
— organizzazione di manifestazioni culturali;
— sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti;
— cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni;
— diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.
Articolo 78
La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di:
a) contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione, compresa la formazione professionale;
b) agevolare in particolare l’accesso della popolazione femminile all’istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale;
c) migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e privato;
d) favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti affinché mettano in comune l’esperienza e i mezzi di cui dispongono.
TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
Articolo 79
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell’Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalità adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalità in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti.
Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:
— agevolazione delle riforme finalizzate all’ammodernamento dell’economia, compreso lo sviluppo rurale;
— ammodernamento delle infrastrutture economiche;
— promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
— adeguamento alle ripercussioni sull’economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l’industria;
— accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.
Articolo 80
Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all’accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità e l’Algeria individueranno gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell’economia algerina.
Articolo 81
Per garantire l’adozione di un’impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall’attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l’andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l’Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
TITOLO VIII
COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Articolo 82
Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto
Nell’ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l’applicazione del diritto e il funzionamento dell’apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto.
In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell’altra parte.
Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
Articolo 83
Circolazione delle persone
Nell’intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformità delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalità per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all’attuazione del presente accordo. Il comitato di associazione esaminerà periodicamente l’applicazione del presente articolo.
Articolo 84
Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione
1. Le parti ribadiscono l’importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine:
— l’Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunità, dall’altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell’altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione;
— l’Algeria e gli Stati membri della Comunità forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità.
2. Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l’immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All’occorrenza, le parti definiscono le modalità pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc.
3. Il consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l’immigrazione clandestina, compresa l’individuazione dei documenti falsi.
Articolo 85
Cooperazione giuridica e giudiziaria
1. Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un’importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo.
2. All’occorrenza, nell’ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti.
3. La cooperazione giudiziaria civile riguarderà in particolare:
— il miglioramento dell’assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare;
— gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell’amministrazione della giustizia civile.
4. La cooperazione giudiziaria penale mirerà a:
— rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione;
— lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle libertà individuali, la lotta contro la criminalità organizzata e il miglioramento dell’efficienza della giustizia penale.
5. Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.
Articolo 86
Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata
1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; traffico di beni culturali.
Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate.
2. Nell’ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l’efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure di prevenzione.
Articolo 87
Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco
1. Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un’assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all’istituzione e all’applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
3. La cooperazione prevede:
a) la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell’individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonché degli esponenti del settore giudiziario;
b) un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle già esistenti.
Articolo 88
Lotta contro il razzismo e la xenofobia
Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l’origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l’istruzione, l’occupazione, la formazione e l’alloggio.
Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione.
In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l’accessibilità delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette.
Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
Articolo 89
Lotta contro la droga e la tossicomania
1. La cooperazione intende:
a) rendere più efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l’offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti.
2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell’Algeria e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione consiste in particolare:
a) nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
b) nell’attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
c) nella definizione di norme relative alla prevenzione dell’utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali competenti;
d) nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.
4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.
Articolo 90
Lotta contro il terrorismo
Le parti decidono di collaborare, in conformità delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo:
— nell’ambito dell’applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti;
— mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale;
— attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.
Articolo 91
Lotta contro la corruzione
1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali:
— adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali;
— prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione.
2. Si fornirà inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalità.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Articolo 92
È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Articolo 93
1. Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall’altra.
2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell’Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
Articolo 94
Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati.
Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.
Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.
Articolo 95
1. Fatte salve le competenze attribuite al consiglio di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo.
2. Il consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al comitato di associazione.
Articolo 96
1. Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti dell’Algeria, dall’altra.
2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato di associazione si riunisce nella Comunità o in Algeria.
4. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.
Articolo 97
Il comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.
Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
Articolo 98
Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l’attuazione del presente accordo.
Articolo 99
Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell’Algeria, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte algerina.
Articolo 100
1. Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.
2. Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.
Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l’applicazione del lodo arbitrale.
Articolo 101
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 102
Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
— il regime applicato dall’Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
— il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell’Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell’Algeria.
Articolo 103
Nessuna disposizione del presente accordo avrà l’effetto:
— di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti nell’ambito di qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;
— di impedire l’adozione o l’applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l’evasione fiscale;
— di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
Articolo 104
1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.
Articolo 105
I protocolli da 1 a 7 e gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 106
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da una parte, la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l’Algeria, dall’altra.
Articolo 107
L’accordo è concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
Articolo 108
Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell’Algeria, dall’altra.
Articolo 109
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 110
1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976.
Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.
Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.
Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.
Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.
Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.
Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.
Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.
Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.
Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.
Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Eλληνική Δημoκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
ALLEGATO 1
Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14
Codice SA |
2905 43 |
(mannitolo) |
Codice SA |
2905 44 |
(sorbitolo) |
Codice SA |
2905 45 |
(glicerolo) |
Voce SA |
3301 |
(oli essenziali) |
Codice SA |
3302 10 |
(sostanze odorifere) |
Voci SA |
da 3501 a 3505 |
(sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle) |
Codice SA |
3809 10 |
(agenti d’apprettatura o di finitura) |
Voce SA |
3823 |
(alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali) |
Codice SA |
3824 60 |
(sorbitolo, diverso da quello della voce 2905 44 ) |
Voci SA |
da 4101 a 4103 |
(cuoio e pelli) |
Voce SA |
4301 |
(pelli da pellicceria gregge) |
Voci SA |
da 5001 a 5003 |
(seta greggia e cascami di seta) |
Voci SA |
da 5101 a 5103 |
(lana e peli di animali) |
Voci SA |
da 5201 a 5203 |
(cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato) |
Voce SA |
5301 |
(lino greggio) |
Voce SA |
5302 |
(canapa greggia) |
ALLEGATO 2
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 1
Codice SA |
2501 00 10 |
2501 00 90 |
2502 00 00 |
2503 00 00 |
2504 10 00 |
2504 90 00 |
2505 10 00 |
2505 90 00 |
2506 10 00 |
2506 21 00 |
2506 29 00 |
2507 00 10 |
2507 00 20 |
2508 10 00 |
2508 20 00 |
2508 30 00 |
2508 40 10 |
2508 40 90 |
2508 50 00 |
2508 60 00 |
2508 70 00 |
2509 00 00 |
2510 10 00 |
2510 20 00 |
2511 10 00 |
2511 20 00 |
2512 00 10 |
2512 00 90 |
2513 11 00 |
2513 19 00 |
2513 20 00 |
2514 00 00 |
2515 11 00 |
2515 12 00 |
2515 20 10 |
2515 20 20 |
2516 11 00 |
2516 12 00 |
2516 21 00 |
2516 22 00 |
2516 90 00 |
2517 10 00 |
2517 20 00 |
2517 30 00 |
2517 41 00 |
2517 49 00 |
2518 10 00 |
2518 20 00 |
2518 30 00 |
2519 10 00 |
2519 90 00 |
2520 10 00 |
2520 20 00 |
2521 00 00 |
2522 10 00 |
2522 20 00 |
2522 30 00 |
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2523 29 00 |
2523 30 00 |
2523 90 00 |
2524 00 00 |
2525 10 00 |
2525 20 00 |
2525 30 00 |
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2526 20 00 |
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2530 90 00 |
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2601 12 00 |
2601 20 00 |
2602 00 00 |
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2604 00 00 |
2605 00 00 |
2606 00 00 |
2607 00 00 |
2608 00 00 |
2609 00 00 |
2610 00 00 |
2611 00 00 |
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2612 20 00 |
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2615 10 00 |
2615 90 00 |
2616 10 00 |
2616 90 10 |
2616 90 90 |
2617 10 00 |
2617 90 00 |
2618 00 00 |
2619 00 00 |
2620 11 00 |
2620 19 00 |
2620 21 00 |
2620 29 00 |
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2621 90 00 |
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2707 20 10 |
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2708 20 00 |
2709 00 10 |
2710 11 21 |
2710 11 22 |
2710 11 23 |
2710 11 24 |
2710 11 25 |
2710 11 29 |
2710 19 41 |
2710 19 42 |
2710 19 43 |
2710 19 44 |
2710 19 45 |
2710 19 46 |
2710 19 47 |
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2711 12 20 |
2711 13 20 |
2711 14 20 |
2711 19 20 |
2711 29 20 |
2712 10 20 |
2712 20 20 |
2712 90 20 |
2712 90 40 |
2712 90 90 |
2713 11 20 |
2713 12 20 |
2713 20 20 |
2713 90 20 |
2714 10 20 |
2714 10 40 |
2714 90 20 |
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2801 30 00 |
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2804 21 00 |
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2804 30 00 |
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2804 50 00 |
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2804 69 00 |
2804 70 00 |
2804 80 00 |
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2828 10 00 |
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2828 90 20 |
2828 90 90 |
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2829 19 00 |
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2829 90 20 |
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2830 20 00 |
2830 30 00 |
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2844 20 00 |
2844 30 00 |
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2844 50 00 |
2845 10 00 |
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2903 12 00 |
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2903 62 20 |
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2912 42 00 |
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2914 12 00 |
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7303 00 00 |
7304 10 00 |
7304 31 90 |
7304 39 90 |
7304 41 90 |
7304 49 90 |
7304 51 90 |
7304 59 90 |
7304 90 90 |
7305 39 10 |
7305 39 90 |
7305 90 10 |
7305 90 90 |
7306 40 00 |
7306 50 00 |
7306 60 00 |
7306 90 00 |
7307 11 90 |
7307 19 00 |
7307 23 90 |
7307 29 00 |
7307 91 00 |
7307 92 00 |
7308 10 00 |
7308 20 00 |
7308 40 00 |
7308 90 00 |
7312 10 00 |
7312 90 00 |
7313 00 00 |
7317 00 10 |
7317 00 20 |
7317 00 30 |
7317 00 90 |
7318 11 00 |
7318 12 00 |
7318 13 00 |
7318 14 00 |
7318 15 00 |
7318 16 00 |
7318 19 00 |
7318 21 00 |
7318 22 00 |
7318 23 00 |
7318 24 00 |
7318 29 00 |
7401 10 00 |
7401 20 00 |
7402 00 00 |
7403 11 00 |
7403 12 00 |
7403 13 00 |
7403 19 00 |
7403 21 00 |
7403 22 00 |
7403 23 00 |
7403 29 00 |
7404 00 00 |
7405 00 00 |
7406 10 00 |
7406 20 00 |
7407 10 00 |
7407 21 00 |
7407 22 00 |
7407 29 00 |
7408 11 00 |
7408 19 00 |
7408 21 00 |
7408 22 00 |
7408 29 00 |
7409 11 00 |
7409 19 00 |
7409 21 00 |
7409 29 00 |
7409 31 00 |
7409 39 00 |
7409 40 00 |
7409 90 00 |
7410 11 00 |
7410 12 00 |
7410 21 00 |
7410 22 00 |
7411 10 00 |
7411 21 00 |
7411 22 00 |
7411 29 00 |
7412 10 00 |
7412 20 00 |
7413 00 00 |
7414 20 00 |
7414 90 00 |
7415 10 00 |
7415 21 00 |
7415 29 00 |
7415 33 00 |
7415 39 00 |
7416 00 00 |
7501 10 00 |
7501 20 00 |
7502 10 00 |
7502 20 00 |
7503 00 00 |
7504 00 00 |
7505 11 00 |
7505 12 00 |
7505 21 00 |
7505 22 00 |
7506 10 00 |
7506 20 00 |
7507 11 00 |
7507 12 00 |
7507 20 00 |
7508 90 10 |
7601 10 00 |
7601 20 00 |
7602 00 00 |
7603 10 00 |
7603 20 00 |
7604 10 00 |
7604 21 00 |
7604 29 00 |
7605 11 00 |
7605 19 00 |
7605 21 00 |
7605 29 00 |
7606 11 00 |
7606 12 00 |
7606 91 00 |
7606 92 00 |
7607 11 10 |
7607 11 90 |
7607 19 10 |
7607 19 90 |
7607 20 10 |
7607 20 90 |
7608 10 00 |
7608 20 00 |
7609 00 00 |
7610 90 00 |
7611 00 00 |
7612 10 00 |
7612 90 00 |
7613 00 00 |
7614 10 00 |
7614 90 00 |
7616 99 40 |
7801 10 00 |
7801 91 00 |
7801 99 00 |
7802 00 00 |
7803 00 00 |
7804 11 00 |
7804 19 00 |
7804 20 00 |
7805 00 00 |
7806 00 10 |
7806 00 20 |
7806 00 90 |
7901 11 00 |
7901 12 00 |
7901 20 00 |
7902 00 00 |
7903 10 00 |
7903 90 00 |
7904 00 00 |
7905 00 00 |
7906 00 00 |
7907 00 00 |
8001 10 00 |
8001 20 00 |
8002 00 00 |
8003 00 00 |
8004 00 00 |
8005 00 00 |
8006 00 00 |
8007 00 20 |
8101 10 00 |
8101 94 00 |
8101 95 00 |
8101 96 00 |
8101 97 00 |
8101 99 00 |
8102 10 00 |
8102 94 00 |
8102 95 00 |
8102 96 00 |
8102 97 00 |
8102 99 00 |
8103 20 00 |
8103 30 00 |
8103 90 00 |
8104 11 00 |
8104 19 00 |
8104 20 00 |
8104 30 00 |
8104 90 00 |
8105 20 00 |
8105 30 00 |
8105 90 00 |
8106 00 20 |
8106 00 30 |
8106 00 90 |
8107 20 00 |
8107 30 00 |
8107 90 00 |
8108 20 00 |
8108 30 00 |
8108 90 00 |
8109 20 00 |
8109 30 00 |
8109 90 00 |
8110 10 00 |
8110 20 00 |
8110 90 00 |
8111 00 20 |
8111 00 30 |
8111 00 90 |
8112 12 00 |
8112 13 00 |
8112 19 00 |
8112 21 00 |
8112 22 00 |
8112 29 00 |
8112 30 20 |
8112 30 30 |
8112 30 90 |
8112 40 20 |
8112 40 30 |
8112 40 90 |
8112 51 00 |
8112 52 00 |
8112 59 00 |
8112 92 00 |
8112 99 00 |
8113 00 10 |
8113 00 90 |
8311 10 00 |
8311 20 00 |
8311 30 00 |
8311 90 00 |
8421 29 10 |
8469 30 10 |
8710 00 00 |
8713 10 00 |
8713 90 00 |
8714 20 00 |
8802 11 00 |
8802 12 00 |
8802 30 00 |
8802 40 00 |
8802 60 00 |
8803 10 00 |
8803 20 00 |
8803 30 00 |
8803 90 00 |
8804 00 00 |
8805 10 00 |
8805 21 00 |
8805 29 00 |
8901 10 00 |
8901 30 00 |
8901 90 00 |
8904 00 00 |
8905 10 00 |
8905 20 00 |
8905 90 00 |
8906 10 00 |
8906 90 00 |
8907 10 00 |
8907 90 00 |
8908 00 00 |
9001 20 00 |
9018 90 30 |
9018 90 50 |
9021 29 00 |
9021 31 00 |
9021 39 00 |
9021 40 00 |
9021 50 00 |
9021 90 10 |
9021 90 90 |
9301 11 00 |
9301 19 00 |
9301 20 00 |
9302 00 00 |
9305 10 00 |
9305 91 00 |
9306 30 10 |
9306 90 10 |
9306 90 90 |
9701 10 00 |
9701 90 00 |
9702 00 00 |
9703 00 00 |
9704 00 00 |
9705 00 00 |
9706 00 00 |
ALLEGATO 3
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 2
Codice SA |
2701 11 00 |
2701 12 00 |
2701 19 00 |
2701 20 00 |
2702 10 00 |
2702 20 00 |
2703 00 00 |
2704 00 10 |
2704 00 20 |
2705 00 00 |
2709 00 90 |
2710 19 38 |
2711 11 00 |
2711 14 10 |
2711 19 10 |
2711 21 00 |
2711 29 10 |
2712 10 10 |
2712 20 10 |
2712 90 10 |
2712 90 30 |
2712 90 50 |
2713 11 10 |
2713 12 10 |
2713 20 10 |
2713 90 10 |
2714 10 10 |
2714 10 30 |
2714 90 10 |
2716 00 00 |
2936 24 00 |
2936 25 00 |
2941 10 00 |
2941 20 00 |
2941 30 00 |
2941 40 00 |
2941 50 00 |
2941 90 00 |
2942 00 00 |
3001 10 00 |
3001 20 00 |
3001 90 10 |
3001 90 90 |
3002 10 00 |
3002 20 00 |
3002 30 00 |
3002 90 00 |
3003 10 00 |
3003 20 00 |
3003 31 00 |
3003 39 00 |
3003 40 00 |
3003 90 00 |
3004 10 00 |
3004 20 00 |
3004 31 00 |
3004 32 00 |
3004 39 00 |
3004 40 00 |
3004 50 10 |
3004 50 90 |
3004 90 00 |
3005 10 00 |
3005 90 00 |
3006 10 00 |
3006 20 00 |
3006 30 00 |
3006 40 00 |
3006 50 00 |
3006 60 00 |
3006 70 00 |
3006 80 00 |
3402 11 00 |
3402 12 00 |
3402 13 00 |
3402 19 00 |
3403 11 20 |
3403 19 20 |
3403 91 00 |
3403 99 00 |
3704 00 10 |
3704 00 90 |
3705 10 00 |
3705 20 00 |
3705 90 00 |
3926 90 10 |
3926 90 20 |
3926 90 30 |
3926 90 40 |
3926 90 90 |
4010 11 00 |
4010 12 00 |
4010 13 00 |
4010 19 00 |
4010 31 00 |
4010 32 00 |
4010 33 00 |
4010 34 00 |
4010 35 00 |
4010 36 00 |
4010 39 00 |
4011 10 10 |
4011 10 90 |
4011 20 10 |
4011 20 20 |
4011 20 90 |
4011 30 00 |
4011 40 00 |
4011 50 00 |
4011 61 00 |
4011 62 00 |
4011 63 00 |
4011 69 00 |
4011 92 00 |
4011 93 00 |
4011 94 00 |
4011 99 00 |
4012 11 00 |
4012 12 00 |
4012 13 00 |
4012 19 00 |
4013 10 10 |
4013 10 20 |
4013 10 90 |
4013 20 00 |
4013 90 00 |
4014 90 10 |
4014 90 90 |
4015 11 00 |
4015 19 10 |
5608 11 10 |
5608 11 90 |
5608 90 10 |
5608 90 20 |
6003 40 00 |
6003 90 00 |
6004 40 00 |
6004 90 00 |
6005 10 00 |
6005 21 00 |
6005 22 00 |
6005 23 00 |
6005 24 00 |
6005 31 00 |
6005 32 00 |
6005 33 00 |
6005 34 00 |
6005 41 00 |
6005 42 00 |
6005 43 00 |
6005 44 00 |
6005 90 00 |
6006 10 00 |
6006 21 00 |
6006 22 00 |
6006 23 00 |
6006 24 00 |
6006 31 00 |
6006 32 00 |
6006 33 00 |
6006 34 00 |
6006 41 00 |
6006 42 00 |
6006 43 00 |
6006 44 00 |
6006 90 00 |
6305 10 00 |
6305 20 00 |
6305 32 00 |
6305 33 00 |
6305 39 00 |
6305 90 00 |
7015 10 00 |
7017 10 00 |
7017 20 00 |
7017 90 00 |
7302 10 00 |
7302 30 00 |
7302 40 00 |
7302 90 00 |
7304 21 00 |
7304 29 00 |
7304 31 10 |
7304 39 10 |
7304 41 10 |
7304 49 10 |
7304 51 10 |
7304 59 10 |
7304 90 10 |
7305 11 00 |
7305 12 00 |
7305 19 00 |
7305 20 00 |
7305 31 10 |
7305 31 90 |
7306 10 00 |
7306 20 00 |
7306 30 00 |
7307 11 10 |
7307 21 00 |
7307 22 00 |
7307 23 10 |
7307 93 00 |
7307 99 00 |
7310 10 00 |
7310 21 00 |
7310 29 00 |
7311 00 10 |
7311 00 20 |
7311 00 90 |
7320 10 00 |
7320 20 00 |
7320 90 00 |
8207 13 00 |
8207 19 10 |
8207 19 90 |
8207 20 00 |
8207 30 00 |
8207 40 00 |
8207 50 00 |
8207 60 00 |
8207 70 00 |
8207 80 00 |
8207 90 00 |
8208 10 00 |
8208 20 00 |
8208 30 00 |
8208 40 00 |
8208 90 00 |
8401 10 00 |
8401 20 00 |
8401 30 00 |
8401 40 00 |
8402 11 00 |
8402 12 00 |
8402 19 00 |
8402 20 00 |
8402 90 00 |
8404 10 10 |
8404 20 00 |
8404 90 00 |
8405 10 00 |
8405 90 00 |
8406 10 00 |
8406 81 00 |
8406 82 00 |
8406 90 00 |
8407 10 00 |
8407 29 00 |
8407 31 00 |
8407 32 00 |
8407 33 00 |
8407 34 00 |
8407 90 00 |
8408 10 00 |
8408 20 10 |
8408 20 90 |
8408 90 00 |
8409 10 00 |
8409 91 10 |
8409 91 90 |
8409 99 00 |
8410 11 00 |
8410 12 00 |
8410 13 00 |
8410 90 00 |
8411 11 00 |
8411 12 00 |
8411 21 00 |
8411 22 00 |
8411 81 00 |
8411 82 00 |
8411 91 00 |
8411 99 00 |
8412 10 00 |
8412 21 00 |
8412 29 00 |
8412 31 00 |
8412 39 00 |
8412 80 00 |
8412 90 00 |
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8606 91 00 |
8606 92 00 |
8606 99 00 |
8607 11 00 |
8607 12 00 |
8607 19 00 |
8607 21 00 |
8607 29 00 |
8607 30 00 |
8607 91 00 |
8607 99 00 |
8608 00 10 |
8608 00 20 |
8608 00 50 |
8609 00 00 |
8701 10 10 |
8701 10 90 |
8701 20 10 |
8701 20 90 |
8701 30 10 |
8701 30 20 |
8701 30 90 |
8701 90 10 |
8701 90 20 |
8701 90 30 |
8701 90 90 |
8702 10 10 |
8702 90 10 |
8703 21 10 |
8703 22 10 |
8703 22 30 |
8703 23 10 |
8703 23 10 |
8703 23 20 |
8703 23 30 |
8703 24 10 |
8703 24 30 |
8703 31 10 |
8703 31 10 |
8703 31 30 |
8703 32 10 |
8703 32 30 |
8703 33 10 |
8703 33 30 |
8704 10 10 |
8704 10 90 |
8704 21 10 |
8704 21 20 |
8704 21 30 |
8704 21 90 |
8704 22 10 |
8704 22 20 |
8704 22 90 |
8704 23 10 |
8704 23 90 |
8704 31 10 |
8704 31 20 |
8704 31 90 |
8704 32 10 |
8704 32 90 |
8704 90 00 |
8705 10 00 |
8705 20 00 |
8705 30 00 |
8705 40 00 |
8705 90 10 |
8705 90 90 |
8706 00 10 |
8706 00 20 |
8706 00 30 |
8706 00 90 |
8707 10 00 |
8707 90 10 |
8707 90 90 |
8708 10 00 |
8708 21 00 |
8708 29 00 |
8708 31 00 |
8708 39 10 |
8708 39 90 |
8708 40 00 |
8708 50 00 |
8708 60 00 |
8708 70 00 |
8708 80 00 |
8708 91 00 |
8708 92 00 |
8708 93 10 |
8708 93 90 |
8708 94 00 |
8708 99 10 |
8708 99 20 |
8708 99 90 |
8709 19 00 |
8709 90 00 |
8716 20 00 |
8716 31 00 |
8716 39 00 |
8716 40 00 |
8902 00 10 |
8902 00 90 |
9001 10 00 |
9001 30 00 |
9001 50 00 |
9001 90 00 |
9002 11 00 |
9007 19 10 |
9010 10 00 |
9010 41 00 |
9010 42 00 |
9010 49 00 |
9010 50 00 |
9010 60 00 |
9010 90 00 |
9011 10 00 |
9011 20 00 |
9011 80 00 |
9011 90 00 |
9012 10 00 |
9012 90 00 |
9013 10 00 |
9013 20 00 |
9013 80 10 |
9014 10 00 |
9014 20 00 |
9014 80 00 |
9014 90 00 |
9015 10 00 |
9015 20 00 |
9015 30 00 |
9015 40 00 |
9015 80 00 |
9015 90 00 |
9017 10 00 |
9017 20 00 |
9017 30 00 |
9017 80 00 |
9017 90 00 |
9018 11 00 |
9018 12 00 |
9018 13 00 |
9018 14 00 |
9018 19 00 |
9018 20 00 |
9018 32 00 |
9018 39 90 |
9018 41 00 |
9018 49 10 |
9018 49 90 |
9018 50 00 |
9018 90 20 |
9018 90 40 |
9018 90 90 |
9019 10 00 |
9019 20 00 |
9020 00 00 |
9021 21 90 |
9022 12 00 |
9022 13 00 |
9022 14 00 |
9022 19 00 |
9022 21 00 |
9022 29 00 |
9022 30 00 |
9022 90 00 |
9023 00 00 |
9024 10 00 |
9024 80 00 |
9024 90 00 |
9025 11 00 |
9025 19 00 |
9025 80 00 |
9025 90 00 |
9026 10 00 |
9026 20 00 |
9026 80 00 |
9026 90 00 |
9027 10 00 |
9027 20 00 |
9027 30 00 |
9027 40 00 |
9027 50 00 |
9027 80 00 |
9027 90 00 |
9028 10 00 |
9028 20 10 |
9028 20 20 |
9028 30 00 |
9028 90 00 |
9029 10 00 |
9029 20 00 |
9029 90 00 |
9030 10 00 |
9030 20 00 |
9030 31 00 |
9030 39 00 |
9030 40 00 |
9030 82 00 |
9030 83 00 |
9030 89 00 |
9030 90 00 |
9031 10 00 |
9031 20 00 |
9031 30 00 |
9031 41 00 |
9031 49 00 |
9031 80 00 |
9031 90 00 |
9032 10 00 |
9032 20 00 |
9032 81 00 |
9032 89 00 |
9032 90 00 |
9033 00 00 |
9101 11 00 |
9109 11 00 |
9112 20 90 |
9112 90 10 |
9306 10 00 |
9504 40 00 |
9508 90 00 |
9542 29 00 |
9613 90 00 |
ALLEGATO 4
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 4
Voce tariffaria (Tariffa doganale algerina) |
0401.1000 |
0401.2010 |
0401.2020 |
0401.3010 |
0401.3020 |
0403.1000 |
0405.1000 |
0406.2000 |
0406.3000 |
0406.4000 |
0406.9090 |
0407.0020 |
0409.0000 |
0701.9000 |
0703.2000 |
0710.1000 |
0710.2100 |
0710.2200 |
0710.2900 |
0710.3000 |
0710.4000 |
0710.8000 |
0710.9000 |
0711.2000 |
0711.3000 |
0711.4000 |
0712.9010 |
0712.9090 |
0801.1100 |
0801.1900 |
0801.2100 |
0801.2200 |
0802.1200 |
0802.3100 |
0802.3200 |
0806.1000 |
0806.2000 |
0808.1000 |
0808.2000 |
0812.9000 |
0813.1000 |
0813.2000 |
1101.0000 |
1103.1120 |
1105.1000 |
1105.2000 |
1512.1900 |
1517.1000 |
1604.1300 |
1604.1400 |
1604.1600 |
1704.1000 |
1806.3100 |
1806.3200 |
1806.9000 |
1901.2000 |
1902.1900 |
1902.2000 |
1902.3000 |
1902.4000 |
1905.3100 |
1905.3900 |
1905.4010 |
1905.4090 |
1905.9090 |
2001.1000 |
2001.9010 |
2001.9020 |
2001.9090 |
2002.9010 |
2002.9020 |
2005.2000 |
2005.4000 |
2005.5100 |
2005.5900 |
2005.9000 |
2006.0000 |
2007.1000 |
2007.9100 |
2007.9900 |
2009.1900 |
2009.2000 |
2009.3000 |
2009.4000 |
2009.5000 |
2009.6000 |
2009.7000 |
2009.8090 |
2009.9000 |
2102.1000 |
2102.2000 |
2102.3000 |
2103.3090 |
2103.9010 |
2103.9090 |
2104.1000 |
2104.2000 |
2106.9090 |
2201.1000 |
2201.9000 |
2202.1000 |
2202.9000 |
2203.0000 |
2204.1000 |
2204.2100 |
2204.2900 |
2204.3000 |
2209.0000 |
2828.9030 |
3303.0010 |
3303.0020 |
3303.0030 |
3303.0040 |
3304.1000 |
3305.9000 |
3307.1000 |
3307.2000 |
3307.3000 |
3307.9000 |
3401.1100 |
3401.1990 |
3402.2000 |
3605.0000 |
3923.2100 |
3923.2900 |
3925.9000 |
3926.1000 |
4802.5600 |
4802.6200 |
4814.2000 |
4817.1000 |
4818.1000 |
4818.3000 |
4818.4020 |
4820.2000 |
5407.1000 |
5702.9200 |
5703.1000 |
5703.2000 |
5805.0000 |
6101.1000 |
6101.2000 |
6101.3000 |
6101.9000 |
6102.1000 |
6102.2000 |
6102.3000 |
6102.9010 |
6102.9090 |
6103.1100 |
6103.1200 |
6103.1900 |
6103.2100 |
6103.2200 |
6103.2300 |
6103.2900 |
6103.3100 |
6103.3200 |
6103.3300 |
6103.3900 |
6103.4100 |
6103.4200 |
6103.4300 |
6103.4900 |
6104.1100 |
6104.1200 |
6104.1300 |
6104.1900 |
6104.2100 |
6104.2200 |
6104.2300 |
6104.2900 |
6104.3100 |
6104.3200 |
6104.3300 |
6104.3900 |
6104.4100 |
6104.4200 |
6104.4300 |
6104.4400 |
6104.4900 |
6104.5100 |
6104.5200 |
6104.5300 |
6104.5900 |
6104.6100 |
6104.6200 |
6104.6300 |
6104.6900 |
6105.1000 |
6105.2000 |
6105.9000 |
6106.1000 |
6106.2000 |
6106.9000 |
6107.1100 |
6107.1200 |
6107.1900 |
6107.2100 |
6107.2200 |
6107.2900 |
6108.1100 |
6108.1900 |
6108.2100 |
6108.2200 |
6108.2900 |
6108.3100 |
6108.3200 |
6108.3910 |
6108.3990 |
6109.1000 |
6109.9000 |
6110.1100 |
6110.1200 |
6110.1900 |
6110.2000 |
6110.3000 |
6110.9000 |
6111.1000 |
6111.2000 |
6111.3000 |
6111.9000 |
6112.1100 |
6112.1200 |
6112.1900 |
6112.3100 |
6112.3900 |
6112.4100 |
6112.4900 |
6115.1100 |
6115.1200 |
6115.1900 |
6115.2000 |
6115.9100 |
6115.9200 |
6115.9300 |
6115.9900 |
6201.1100 |
6201.1200 |
6201.1300 |
6201.1900 |
6202.1100 |
6202.1200 |
6202.1300 |
6202.1900 |
6203.1100 |
6203.1200 |
6203.1900 |
6203.2100 |
6203.2200 |
6203.2300 |
6203.2900 |
6203.3100 |
6203.3200 |
6203.3300 |
6203.3900 |
6203.4100 |
6203.4200 |
6203.4300 |
6203.4900 |
6204.1100 |
6204.1200 |
6204.1300 |
6204.1900 |
6204.2100 |
6204.2200 |
6204.2300 |
6204.2900 |
6204.3100 |
6204.3200 |
6204.3300 |
6204.3900 |
6204.4100 |
6204.4200 |
6204.4300 |
6204.4400 |
6204.5100 |
6204.5200 |
6204.5300 |
6204.5900 |
6204.6100 |
6204.6200 |
6204.6300 |
6204.6900 |
6205.1000 |
6205.2000 |
6205.3000 |
6205.9000 |
6206.1000 |
6206.2000 |
6206.3000 |
6206.4000 |
6206.9000 |
6207.1100 |
6207.1900 |
6207.2100 |
6207.2200 |
6207.2900 |
6207.9100 |
6208.1100 |
6208.1900 |
6208.2100 |
6208.2200 |
6208.2900 |
6211.1100 |
6211.1200 |
6211.3210 |
6211.3900 |
6212.1000 |
6212.2000 |
6213.9000 |
6214.1000 |
6214.9000 |
6215.9000 |
6301.2000 |
6301.3000 |
6301.4000 |
6301.9000 |
6302.2100 |
6302.2200 |
6302.2900 |
6304.1900 |
6304.9900 |
6309.0000 |
6401.1000 |
6401.9900 |
6402.1900 |
6402.2000 |
6402.3000 |
6402.9900 |
6403.1900 |
6403.2000 |
6403.4000 |
6403.5100 |
6403.5900 |
6403.9100 |
6403.9900 |
6404.1100 |
6404.1900 |
6404.2000 |
6405.1000 |
6405.2000 |
6405.9000 |
6908.1000 |
6908.9000 |
6911.1000 |
6911.9000 |
7003.1200 |
7007.1110 |
7007.2110 |
7013.1000 |
7013.2900 |
7013.3200 |
7013.3900 |
7020.0010 |
7318.1100 |
7318.1200 |
7318.1500 |
7318.1600 |
7318.1900 |
7318.2100 |
7318.2200 |
7318.2300 |
7318.2900 |
7321.1119 |
7322.1100 |
7322.1900 |
7323.9100 |
7323.9200 |
7323.9300 |
7323.9400 |
7323.9900 |
7324.1000 |
7615.1900 |
8414.5110 |
8415.1090 |
8415.8190 |
8418.1019 |
8418.2119 |
8418.2219 |
8418.2919 |
8418.3000 |
8419.1190 |
8419.8119 |
8422.1190 |
8405.1190 |
8450.1290 |
8450.1919 |
8450.1999 |
8452.1090 |
8481.8010 |
8481.9000 |
8501.4000 |
8501.5100 |
8504.1010 |
8506.1000 |
8507.1000 |
8509.4000 |
8516.1000 |
8516.3100 |
8516.4000 |
8516.7100 |
8517.1100 |
8517.1990 |
8527.1300 |
8527.2100 |
8527.3130 |
8528.1290 |
8528.1390 |
8528.2190 |
8529.1060 |
8529.1070 |
8533.1000 |
8536.5010 |
8536.5090 |
8536.6190 |
8536.6910 |
8536.6990 |
8536.9020 |
8539.2200 |
8543.8900 |
8711.1090 |
9001.4000 |
9006.5200 |
9006.5300 |
9028.2010 |
9401.6100 |
9401.6900 |
9401.7100 |
9401.7900 |
9403.5000 |
9403.6000 |
9403.8000 |
9404.1000 |
9404.2900 |
9405.1000 |
9405.4000 |
9405.9100 |
9405.9900 |
9606.2100 |
9606.2200 |
9606.2900 |
9607.1100 |
9607.1900 |
9608.1000 |
9608.9900 |
9609.1000 |
9617.0000 |
ALLEGATO 5
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Obiettivi
Alle pratiche incompatibili con l’articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell’altra parte.
Le competenze delle autorità di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attività hanno un effetto su tali territori.
Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell’applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunità europee e l’Algeria.
2. Definizioni
In tale contesto, valgono le seguenti definizioni:
a) «norme di concorrenza»:
i) per la Comunità europea («la Comunità»), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e il diritto derivato pertinente adottato dalla Comunità;
ii) per l’Algeria: l’ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25 gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di applicazione;
iii) qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni suddette;
b) «autorità di concorrenza»:
i) per la Comunità: la Commissione delle Comunità europee nell’esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunità; e
ii) per l’Algeria: il Consiglio della Concorrenza.
c) «misure di applicazione»: qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall’autorità di concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive;
d) «atti anticoncorrenziali» e «comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza»: comportamenti e operazioni non autorizzati dalle norme di concorrenza di una parte, passibili di sanzioni o di misure correttive.
CAPITOLO II
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
3. Notifica
3.1 |
L’autorità di concorrenza di una parte notifica all’autorità di concorrenza dell’altra parte le misure di applicazione adottate qualora: a) la parte all’origine della notifica ritenga che tali misure presentino un interesse per le misure di applicazione dell’altra parte; b) tali misure possano avere un’incidenza considerevole su interessi rilevanti dell’altra parte; c) tali misure riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell’altra parte; d) tali misure riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel territorio dell’altra parte; e e) tali misure vietino un’azione o la subordinino a determinate condizioni nel territorio dell’altra parte. |
3.2 |
Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all’autorità di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall’altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni. |
3.3 |
Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell’altra parte. |
3.4 |
Le parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono. |
4. Scambi di informazioni e riservatezza
4.1 |
Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare l’efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici. |
4.2 |
Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti ai sensi delle rispettive legislazioni delle parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l’esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall’altra autorità ai sensi delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l’autorizzazione dell’autorità di concorrenza che le ha fornite. |
5. Coordinamento delle misure di applicazione
5.1 |
Ciascuna autorità di concorrenza può notificare la propria disponibilità a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorità di concorrenza di prendere decisioni autonome. |
5.2 |
Nel determinare il grado di coordinamento, le autorità di concorrenza tengono conto: a) dei risultati che il coordinamento potrebbe dare; b) delle informazioni supplementari necessarie; c) della riduzione dei costi per le autorità di concorrenza e per gli operatori economici coinvolti; d) dei termini applicabili nell’ambito delle rispettive legislazioni. |
6. Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell’altra parte
6.1 |
Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una o più imprese situate sul territorio di una delle parti compia(no) o abbia(no) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall’origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della parte che rappresenta, può chiedere l’avvio di consultazioni all’autorità di concorrenza dell’altra parte, senza che ciò pregiudichi un’eventuale azione svolta nell’ambito delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale. L’autorità di concorrenza interpellata può adottare le misure correttive del caso a norma della legislazione in vigore. |
6.2 |
Nell’attuare misure di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformità della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell’altra parte. Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall’autorità di concorrenza dell’altra parte ai sensi delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all’altra autorità di concorrenza. Quest’ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell’autorità di concorrenza richiedente, in particolare gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione |
7. Cooperazione tecnica
7.1 |
Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le parti si prestano reciproca assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l’attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza. |
7.2 |
La cooperazione comprende le seguenti attività: a) formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un’esperienza pratica; b) seminari, destinati prevalentemente ai funzionari; c) studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo. |
8. Modifica e aggiornamento delle norme
Il comitato di associazione può modificare le presenti modalità di applicazione.
ALLEGATO 6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
1. |
Entro la fine del quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e le Comunità europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano: — convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata «convenzione di Roma»; — trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato «trattato di Budapest»; — accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all’articolo 65 dell’accordo; — protocollo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato «protocollo all’accordo di Madrid»; — trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); — trattato OMPI sui diritti d’autore (Ginevra, 1996); — trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996). |
2. |
Le parti continuano a garantire l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: — accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato «accordo di Nizza»; — trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); — convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967 — Unione di Parigi), denominata «convenzione di Parigi»; — convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata «convenzione di Berna»; — accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1969 — Unione di Madrid), denominato «accordo di Madrid». Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l’impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il comitato di associazione può decidere di estendere l’applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo. |
3. |
Entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e la Comunità europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata «UPOV», e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano. L’adesione a questa convenzione può essere sostituita, con l’accordo di entrambe le parti, dall’applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali. |
PROTOCOLLO N. 1
relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell’Algeria
Articolo 1
1. I prodotti elencati nell’allegato 1 del presente protocollo, originari dell’Algeria, sono ammessi all’importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.
2. I dazi doganali all’importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a).
Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b).
Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune.
4. Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c).
Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunità può assoggettare il prodotto per l’anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di là del contingente.
Articolo 2
Nel primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 3
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, è:
a) pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem;
o
b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.
Articolo 4
1. I vini di uve fresche originari dell’Algeria che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l’origine, conformemente al modello dell’allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1).
2. Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.
PROTOCOLLO N. 1 ALLEGATO 1
Codice NC |
Designazione delle merci (1) |
Riduzione dazio (%) |
Quantitativi (2) |
Quant. rif. (t) |
Disposizioni specifiche |
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
|
0101 90 19 |
Cavalli, non di razza pura, esclusi quelli destinati alla macellazione |
100 |
|
|
|
0104 10 30 0104 10 80 |
Animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura |
100 |
|
|
|
0104 20 90 |
Animali vivi della specie caprina, esclusi i riproduttori di razza pura |
100 |
|
|
|
ex 02 04 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, escluse le carni della specie ovina domestica |
100 |
|
|
|
0205 00 |
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
100 |
|
|
|
0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |
100 |
|
|
|
0409 00 00 |
Miele naturale |
100 |
100 |
|
|
0603 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
100 |
100 |
|
|
0604 |
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
100 |
100 |
|
|
0701 90 50 |
Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo |
100 |
5 000 |
|
|
0702 00 00 |
Pomodori, dal 15 ottobre al 30 aprile |
100 |
|
|
|
0703 10 19 |
Cipolle, fresche o refrigerate |
100 |
|
|
|
0703 10 90 |
Scalogni, freschi o refrigerati |
100 |
|
|
|
0703 90 00 |
Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
100 |
|
|
|
0704 10 00 |
Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 1° gennaio al 14 aprile |
100 |
|
1 000 |
art. 1 § 4 |
0704 10 00 |
Cavolfiori e cavolfiori broccoli, dal 1° al 31 dicembre |
||||
0704 20 00 |
Cavoletti di Bruxelles |
||||
0704 90 |
Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti simili del genere Brassica |
||||
0706 10 00 |
Carote e navoni, dal 1° gennaio al 31 marzo |
100 |
|
|
|
0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 maggio |
100 |
|
|
|
0708 10 00 |
Piselli (Pisum sativum), dal 1° settembre al 30 aprile |
100 |
|
|
|
0708 20 00 |
Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 30 aprile |
100 |
|
|
|
ex 0708 90 00 |
Fave |
100 |
|
|
|
0709 10 00 |
Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 marzo |
100 |
|
|
|
0709 20 00 |
Asparagi, freschi o refrigerati |
100 |
|
|
|
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 30 gennaio |
100 |
|
|
|
0709 52 00 |
Tartufi, freschi o refrigerati |
100 |
|
100 |
art. 1 § 4 |
0709 60 10 |
Peperoni, dal 1° novembre al 31 maggio |
100 |
|
|
|
0709 60 99 |
Atri pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati |
100 |
|
|
|
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 31 marzo |
100 |
|
|
|
ex 0709 90 90 |
Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal 15 febbraio al 15 maggio |
100 |
|
|
|
0710 80 59 |
Altri pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, non cotti in acqua o al vapore, congelati |
100 |
|
|
|
0711 20 10 |
Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio |
100 |
|
|
|
0711 30 00 |
Capperi |
100 |
|
|
|
0711 90 10 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni, temporaneamente conservati |
100 |
|
|
|
0713 10 10 |
Piselli (Pisum sativum), destinati alla semina |
100 |
|
|
|
ex 07 13 |
Legumi da granella secchi, esclusi quelli destinati alla semina |
100 |
|
|
|
ex 0804 10 00 |
Datteri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg |
100 |
|
|
|
0804 20 10 |
Fichi freschi |
100 |
|
|
|
0804 20 90 |
Fichi secchi |
100 |
|
|
|
0804 40 |
Avocadi, freschi o secchi |
100 |
|
|
|
ex 0805 10 |
Arance, fresche |
100 |
|
|
|
ex 0805 20 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi |
100 |
|
|
|
ex 0805 50 10 |
Limoni, freschi |
100 |
|
|
|
0805 40 00 |
Pompelmi e pomeli |
100 |
|
|
|
ex 0806 10 10 |
Uve fresche da tavola, dal 15 novembre al 15 luglio, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) |
100 |
|
|
|
0807 11 00 |
Cocomeri, dal 1° aprile al 15 gennaio |
100 |
|
|
|
0807 19 00 |
Meloni, dal 1° novembre al 31 maggio |
100 |
|
|
|
0809 10 00 |
Albicocche |
100 |
1 000 |
|
|
0809 40 05 |
Prugne, dal 1° novembre al 15 gennaio |
100 |
|
|
|
0810 10 00 |
Fragole, dal 1° novembre al 31 marzo |
100 |
500 |
|
|
0810 20 10 |
Lamponi, dal 15 maggio al 15 gennaio |
100 |
|
|
|
ex 0810 90 95 |
Nespole e fichi d’India |
100 |
|
|
|
ex 0812 90 20 |
Arance finemente tritate, conservate temporaneamente ma non atte per l’alimentazione |
100 |
|
|
|
ex 0812 90 99 |
Agrumi, escluse le arance, finemente tritati, conservati temporaneamente ma non atti per l’alimentazione |
100 |
|
|
|
0813 30 00 |
Mele secche |
100 |
|
|
|
0904 20 30 |
Pimenti non tritati né polverizzati |
100 |
|
|
|
0904 20 90 |
Pimenti tritati o polverizzati |
100 |
|
|
|
1209 99 99 |
Altri semi, frutta e spore da sementa |
100 |
|
|
|
1212 10 |
Carrube, compresi i semi di carrube |
100 |
|
|
|
ex 1302 20 |
Sostanze pectiche e pectinati |
100 |
|
|
|
1509 |
Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non chimicamente modificati: |
100 |
1 000 |
|
|
1509 10 10 |
– vergine lampante |
||||
1509 10 90 |
– altri vergini |
||||
1509 90 00 |
– altri non vergini |
||||
1510 |
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 : |
100 |
1 000 |
|
|
1510 00 10 |
– oli greggi |
||||
1510 00 90 |
– altri |
||||
1512 19 91 |
Olio di girasole raffinato |
100 |
25 000 |
|
|
ex 2001 10 00 |
Cetrioli, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
2001 90 20 |
Frutta del genere Capsicum, esclusi i peperoni preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
100 |
|
|
|
ex 2001 90 50 |
Funghi, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
ex 2001 90 65 |
Olive, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
ex 2001 90 70 |
Peperoni, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
ex 2001 90 75 |
Barbabietole rosse da insalata, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
ex 2001 90 85 |
Cavoli rossi, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
ex 2001 90 91 |
Frutta tropicali e noci tropicali, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
ex 2001 90 93 |
Cipolle, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
ex 2001 90 96 |
Altri ortaggi o legumi, frutta o parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
2002 10 10 |
Pomodori pelati, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico |
100 |
300 |
|
|
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 |
Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % |
100 |
300 |
|
|
2003 10 20 2003 10 30 |
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico |
100 |
|
|
|
2003 90 00 |
Altri funghi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico |
100 |
|
|
|
2003 20 00 |
Tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico |
100 |
|
|
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2004 10 99 |
Altre patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate |
100 |
|
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ex 2004 90 30 |
Capperi e olive, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati |
100 |
|
|
|
2004 90 50 |
Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati |
100 |
|
|
|
2004 90 98 |
altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati: |
|
|
|
|
– carciofi, asparagi, carote e miscugli |
100 |
|
|
|
|
– altri |
50 |
|
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2005 10 00 |
Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati: |
|
|
|
|
– asparagi, carote e miscugli |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
– altri |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
2005 20 20 |
Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate |
100 |
|
|
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2005 20 80 |
Altre patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate |
100 |
|
|
|
2005 40 00 |
Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
100 |
|
|
|
2005 51 00 |
Fagioli in grani, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
2005 59 00 |
Altri fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
100 |
|
|
|
2005 60 00 |
Asparagi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
2005 70 |
Olive, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate |
100 |
|
|
|
2005 90 10 |
Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate |
100 |
|
|
|
2005 90 30 |
Capperi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
100 |
|
|
|
2005 90 50 |
Carciofi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
2005 90 60 |
Carote, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
2005 90 70 |
Miscugli di ortaggi o legumi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
2005 90 80 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
2007 10 91 |
Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali |
100 |
|
|
|
2007 10 99 |
Altre preparazioni omogeneizzate |
100 |
|
|
|
2007 91 90 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura d’agrumi, aventi tenore, in zuccheri, inferiore o uguale a 13 % in peso, escluse le preparazioni omogeneizzate |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
2007 99 91 |
Puree e composte di mele, aventi tenore, in zuccheri, inferiore o uguale a 13 % in peso |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
2007 99 93 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura di frutta tropicali e di noci tropicali, aventi tenore, in peso, di zuccheri, inferiore o uguale a 13 %, escluse le preparazioni omogeneizzate |
100 |
|
|
|
2007 99 98 |
Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura di frutta tropicali e di noci tropicali, aventi tenore, in peso, di zuccheri, inferiore o uguale a 13 %, escluse le preparazioni omogeneizzate |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 90 |
Segmenti di pompelmi e di pomeli, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole |
100 |
|
|
|
ex 2008 30 55 ex 2008 30 75 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), altrimenti preparati o conservati, finemente tritati; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati |
100 |
|
|
|
ex 2008 30 59 |
Arance e limoni, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati |
100 |
|
|
|
ex 2008 30 79 |
Arance e limoni, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati |
100 |
|
|
|
ex 2008 30 90 |
Agrumi finemente tritati, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
ex 2008 30 90 |
Polpa di agrumi, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri |
40 |
|
|
|
2008 50 61 2008 50 69 |
Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri |
100 |
|
|
|
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94 |
Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg |
50 |
|
|
|
ex 2008 50 99 |
Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg |
100 |
|
|
|
ex 2008 70 92 ex 2008 70 94 |
Metà di pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg |
50 |
|
|
|
ex 2008 70 99 |
Metà di pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg |
100 |
|
|
|
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78 |
Miscugli di frutta, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole e con aggiunta di zuccheri |
55 |
|
|
|
2009 11 2009 12 00 2009 19 |
Succhi di arancia |
100 |
|
|
|
2009 21 00 2009 29 |
Succhi di pompelmo o di pomelo |
100 |
|
|
|
ex 2009 31 11 ex 2009 31 19 ex 2009 39 31 ex 2009 39 39 |
Succhi di tutti gli altri agrumi, esclusi i limoni, aventi valore Brix uguale o inferiore a 67, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto |
100 |
|
|
|
2009 50 |
Succhi di pomodoro |
100 |
200 |
|
|
ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99 |
Succhi di albicocche |
100 |
200 |
|
|
ex 22 04 |
Vini di uve fresche |
100 |
224 000 hl |
|
|
ex 2204 21 |
Vini a denominazione di origine chiamati: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
100 |
224 000 hl |
|
art. 4§1 |
2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli |
100 |
|
|
|
2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, esclusi il granturco e il riso |
100 |
|
|
|
ex 2309 90 97 |
Complessi di minerali e di vitamine per l’alimentazione degli animali |
100 |
|
|
|
(1) Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente. (2) I dazi della tariffa doganale comune applicati ai quantitativi importati al di là dei contingenti tariffari sono i dazi NPF. (3) Decisione 94/278/CE della Commissione (GU L 120 dell’11.5.1994, pag. 44). (4) A decorrere dall’entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa alle patate, questo periodo viene prorogato al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile al di là del contingente tariffario passa al 50 %. (5) Il tasso di riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio doganale. (6) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 71) e dalle successive modifiche]. (7) Questa concessione è limitata alle sementi conformi alle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante. (8) Il tasso di riduzione si applica sia alla parte ad valorem del dazio doganale che al dazio doganale specifico. |
PROTOCOLLO N. 1 ALLEGATO 2
PROTOCOLLO N. 2
relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria di prodotti agricoli originari della Comunità
Articolo unico
Per i prodotti originari della Comunità elencati in prosieguo, i dazi doganali all’importazione in Algeria non superano quelli indicati nella colonna a), ridotti secondo le proporzioni indicate nella colonna b) e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna c).
NC |
Designazione delle merci |
Dazi doganali applicati (%) |
Riduzione dei dazi doganali (%) |
Contingenti tariffari preferenziali (t) |
|
|
a) |
b) |
c) |
0102 10 00 |
Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura |
5 |
100 |
50 |
0102 90 |
Animali vivi della specie bovina, esclusi i riproduttori di razza pura |
5 |
100 |
5 000 |
0105 11 |
Galli e galline (pulcini di un giorno) |
5 |
100 |
20 |
0105 12 |
Tacchine e tacchini (pulcini di un giorno) |
5 |
100 |
100 |
0202 20 00 |
Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi non disossati |
30 |
20 |
200 |
0202 30 00 |
Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate |
30 |
20 |
11 000 |
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
30 |
100 |
200 |
0207 11 00 0207 12 00 |
Carni di galli e di galline, non tagliate in pezzi, fresche, refrigerate o congelate |
30 |
50 |
2 500 |
0402 10 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % |
5 |
100 |
30 000 |
0402 21 |
Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 1,5 % |
5 |
100 |
40 000 |
0406 90 20 |
Formaggi fusi destinati alla trasformazione |
30 |
50 |
2 500 |
0406 90 10 |
Altri formaggi a pasta molle non cotta o pressata semicotta o cotta |
30 |
100 |
800 |
0406 90 90 |
Altri (di tipo italiano e gouda) |
30 |
100 |
|
0407 00 30 |
Uova di selvaggina |
30 |
100 |
100 |
0602 20 00 |
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati |
5 |
100 |
Illimitato |
0602 90 10 |
Piantimi da frutto non innestati |
5 |
100 |
Illimitato |
0602 90 20 |
Giovani piantimi forestali |
5 |
100 |
Illimitato |
0602 90 90 |
Altri: piante d’appartamento, vive, e piantimi di ortaggi o legumi e piante di fragola |
5 |
100 |
Illimitato |
0701 10 00 |
Patate, fresche o refrigerate, da semina |
5 |
100 |
45 000 |
ex 07 13 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli da semina |
5 |
100 |
3 000 |
0802 12 00 |
Mandorle sgusciate |
30 |
20 |
100 |
0805 |
Agrumi, freschi o secchi |
30 |
20 |
100 |
0810 90 00 |
Altre frutta fresche |
30 |
100 |
500 |
0813 20 00 |
Prugne |
30 |
20 |
50 |
0813 50 00 |
Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo |
|||
0904 |
Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati |
30 |
100 |
50 |
0909 30 |
Semi di cumino, non tritati né polverizzati |
30 |
100 |
50 |
0910 91 00 0910 99 00 |
Altre spezie |
30 |
100 |
50 |
1001 10 90 |
Frumento (grano) duro, escluso quello da semina |
5 |
100 |
100 000 |
1001 90 90 |
Altro, escluso il frumento (grano) duro non da semina |
5 |
100 |
300 000 |
1003 00 90 |
Orzo, escluso quello da semina |
15 |
50 |
200 000 |
1004 00 90 |
Avena, esclusa quella da semina |
15 |
100 |
1 500 |
1005 90 00 |
Granturco, escluso quello da semina |
15 |
100 |
500 |
1006 |
Riso |
5 |
100 |
2 000 |
1008 30 90 |
Scagliola, esclusa quella da semina |
30 |
100 |
500 |
1103 13 |
Semole e semolini di granturco |
30 |
50 |
1 000 |
1105 20 00 |
Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
30 |
20 |
100 |
1107 10 |
Malto non torrefatto |
30 |
100 |
1 500 |
1108 12 00 |
Amido di granturco |
30 |
20 |
1 000 |
1207 99 00 |
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati |
5 |
100 |
100 |
1209 21 00 |
Semi da foraggio di erba medica |
5 |
100 |
Illimitato |
1209 91 00 |
Semi di ortaggi |
5 |
100 |
Illimitato |
1209 99 00 |
Altri semi, non di ortaggi |
5 |
100 |
Illimitato |
1210 20 00 |
Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina |
5 |
100 |
Illimitato |
1211 90 00 |
Altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati |
5 |
100 |
Illimitato |
1212 30 90 |
Noccioli e mandorle di frutta e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati altrove |
30 |
100 |
Illimitato |
1507 10 10 |
Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini |
15 |
50 |
1 000 |
1507 90 00 |
Olio di soia diverso da quello greggio |
30 |
20 |
1 000 |
1511 90 00 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
30 |
100 |
250 |
1512 11 10 |
Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, greggi |
15 |
50 |
25 000 |
1514 11 10 |
Oli di ravizzone o di colza e loro frazioni, greggi |
15 |
100 |
20 000 |
1514 91 11 |
Oli di senapa e loro frazioni, greggi |
|||
1514 19 00 |
Oli di ravizzone o di colza, esclusi quelli greggi |
30 |
100 |
2 500 |
1514 91 19 |
Oli di senapa, esclusi quelli greggi |
|||
1516 20 |
Grassi e oli vegetali e loro frazioni (esclusa la voce 1516 20 10 ) |
30 |
100 |
2 000 |
1517 10 00 |
Margarina, esclusa la margarina liquida |
30 |
100 |
2 000 |
1517 90 00 |
Altre |
30 |
||
1601 00 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
30 |
20 |
20 |
1602 50 |
Altre preparazioni e conserve di carne, di frattaglie e di sangue della specie bovina |
30 |
20 |
20 |
1701 99 00 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puri, esclusi quelli greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
30 |
100 |
150 000 |
1702 90 |
Altri zuccheri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
30 |
100 |
500 |
1703 90 00 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero esclusi i melassi di canna |
15 |
100 |
1 000 |
2005 40 00 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
|
|
Piselli (Pisum Sativum) |
30 |
100 |
200 |
|
2005 59 00 |
Fagioli, non in grani |
30 |
20 |
250 |
2005 60 00 |
Asparagi |
30 |
100 |
500 |
2005 90 00 |
Altri ortaggi e miscugli di ortaggi |
30 |
20 |
200 |
2007 99 00 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti. |
|
|
|
Preparazioni non omogeneizzate, escluse quelle di agrumi |
30 |
20 |
100 |
|
2008 19 00 |
Frutta e parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d’alcole, non nominate né comprese altrove. |
|
|
|
Altre frutta a guscio, diverse dalle arachidi, compresi i miscugli. |
30 |
20 |
100 |
|
2008 20 00 |
Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d’alcole, non nominati né compresi altrove |
30 |
100 |
100 |
2009 41 00 |
Succhi di ananasso |
15 |
100 |
200 |
2009 80 10 |
Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi |
15 |
100 |
100 |
2204 10 00 |
Vini spumanti |
30 |
100 |
100 hl |
2302 20 00 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: |
|
|
|
di riso |
30 |
100 |
1 000 |
|
2304 00 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia |
30 |
100 |
10 000 |
2306 30 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 |
|
|
|
di girasole |
30 |
100 |
1 000 |
|
2309 90 00 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi cani e gatti |
15 |
50 |
1 000 |
2401 10 00 |
Tabacchi, non scostolati |
15 |
100 |
8 500 |
2401 20 00 |
Tabacchi, parzialmente o totalmente scostolati |
15 |
100 |
1 000 |
5201 00 |
Cotone, non cardato né pettinato |
5 |
100 |
Illimitato |
PROTOCOLLO N. 3
relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell’Algeria
Articolo unico
I prodotti sottoelencati, originari dell’Algeria, sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.
Codice NC (2002) |
Designazione delle merci |
Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
|
– – Prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, morti, del capitolo 3: |
0511 91 10 |
– – – cascami di pesci |
0511 91 90 |
– – – altri |
|
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: |
|
– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: |
1604 11 00 |
– – Salmoni |
1604 12 |
– – Aringhe |
|
– – Sardine, alacce e spratti: |
1604 13 90 |
– – – altri |
1604 14 |
– – Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.) |
1604 15 |
– – Sgombri |
1604 16 00 |
– – Acciughe |
1604 19 |
– – altri |
|
– altre preparazioni e conserve di pesci: |
1604 20 05 |
– – Preparazioni di surimi |
|
– – altri: |
1604 20 10 |
– – – di salmoni |
1604 20 30 |
– – – di salmonidi diversi dai salmoni |
1604 20 40 |
– – – di acciughe |
ex 1604 20 50 |
– – – di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e di pesci della specie Orcynopsis unicolor |
1604 20 70 |
– – – di tonni, palamite e altri pesci del genere Euthynnus |
1604 20 90 |
– – – di altri pesci |
1604 30 |
– Caviale e suoi succedanei: |
1605 |
Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati: |
|
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
1902 20 10 |
– – contenenti, in peso, più di 20 % di pesci, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici |
|
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli: |
2301 20 00 |
– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
PROTOCOLLO N. 4
relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità
Articolo unico
I prodotti sottoelencati, originari della Comunità, sono ammessi all’importazione in Algeria alle condizioni specificate.
Codice (algerino) |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio tariffario applicata (a norma dell’art. 18) |
Tasso di riduzione applicato |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
0301 |
Pesci vivi |
|
|
0301 99 10 |
– avannotti |
5 % |
100 % |
0301 99 90 |
– altri |
30 % |
100 % |
0302 |
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
|
|
|
– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi |
|
|
0302 11 00 |
– – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) |
30 % |
100 % |
0302 12 00 |
– – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) |
30 % |
100 % |
0302 19 00 |
– – altri |
30 % |
100 % |
|
– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: |
|
|
0302 21 00 |
– – Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |
30 % |
100 % |
0302 22 00 |
– – Passere di mare (Pleuronectes platessa) |
30 % |
100 % |
0302 23 00 |
– – Sogliole (Solea spp.) |
30 % |
25 % |
0302 29 00 |
– – altri |
30 % |
100 % |
|
– Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: |
|
|
0302 31 00 |
– – Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga): |
30 % |
25 % |
0302 32 00 |
– – Tonni albacora (Thunnus albacares) |
30 % |
25 % |
0302 33 00 |
– – Tonnetti striati |
30 % |
25 % |
0302 34 00 |
– – Tonni obesi (Thunnus obesus) |
30 % |
25 % |
0302 35 00 |
– – – – Tonni rossi (Thunnus thynnus) |
30 % |
25 % |
0302 36 00 |
– – – – Tonni rossi del sud (Thunnus accoyii) |
30 % |
100 % |
0302 39 00 |
– – altri |
30 % |
25 % |
0302 40 00 |
– Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi |
30 % |
100 % |
0302 50 00 |
– Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi |
30 % |
100 % |
|
– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi |
|
|
0302 61 00 |
– – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) |
30 % |
25 % |
0302 62 00 |
– – Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
30 % |
100 % |
0302 63 00 |
– – Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
30 % |
100 % |
0302 64 00 |
– – Sgombri (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
30 % |
25 % |
0302 65 00 |
– – Squali |
30 % |
25 % |
0302 69 00 |
– – altri |
30 % |
25 % |
0302 70 00 |
– Fegati, uova e lattimi |
30 % |
25 % |
0303 |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 |
|
|
|
– Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: |
|
|
0303 11 00 |
– – Salmoni rossi |
30 % |
100 % |
0303 19 00 |
– – altri |
30 % |
100 % |
|
– altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: |
|
|
0303 21 00 |
– – – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) |
30 % |
100 % |
0303 22 00 |
– – Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) |
30 % |
100 % |
0303 29 00 |
– – altri |
30 % |
100 % |
|
– pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: |
|
|
0303 31 00 |
– – Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |
30 % |
100 % |
0303 32 00 |
– – Passere di mare (Pleuronectes platessa) |
30 % |
100 % |
0303 33 00 |
– – Sogliole (Solea spp.) |
30 % |
25 % |
0303 39 00 |
– – altri |
30 % |
100 % |
|
– Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: |
|
|
0303 41 00 |
– – Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga): |
30 % |
25 % |
0303 42 00 |
– – Tonni albacora (Thunnus albacares) |
30 % |
25 % |
0303 43 00 |
– – Tonnetti striati |
30 % |
25 % |
0303 44 00 |
– – Tonni obesi (Thunnus obesus) |
30 % |
25 % |
0303 45 00 |
– – – – Tonni rossi (Thunnus thynnus) |
30 % |
25 % |
0303 46 00 |
– – – – Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) |
30 % |
100 % |
0303 49 00 |
– – altri |
30 % |
25 % |
0303 50 00 |
– Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi |
30 % |
100 % |
0303 60 00 |
– Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi |
30 % |
100 % |
|
– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi |
|
|
0303 71 00 |
– – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) |
30 % |
25 % |
0303 72 00 |
– – Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
30 % |
100 % |
0303 73 00 |
– – Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
30 % |
100 % |
0303 74 00 |
– – Sgombri (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
30 % |
25 % |
0303 75 00 |
– – Squali |
30 % |
25 % |
0303 77 00 |
– – Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) |
30 % |
25 % |
0303 78 00 |
– – Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
30 % |
25 % |
0303 79 00 |
– – altri |
30 % |
25 % |
|
– Fegati, uova e lattimi: |
|
|
0303 80 10 |
– – di tonno |
30 % |
25 % |
0303 80 90 |
– – altri |
30 % |
25 % |
0304 |
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
|
|
|
– Freschi o refrigerati: |
|
|
0304 10 10 |
– – di tonno |
30 % |
25 % |
0304 10 90 |
– – altri |
30 % |
25 % |
|
– Filetti congelati: |
|
|
0304 20 10 |
– – di tonno |
30 % |
25 % |
0304 20 90 |
– – altri |
30 % |
25 % |
0304 90 00 |
– altri |
30 % |
25 % |
0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
|
|
0305 10 00 |
– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
30 % |
100 % |
0305 20 00 |
– Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia |
30 % |
100 % |
0305 30 00 |
– Filetti di pesci secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati |
30 % |
25 % |
|
– Pesci affumicati, compresi filetti: |
|
|
0305 41 00 |
– – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) |
30 % |
100 % |
0305 42 00 |
– – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
30 % |
100 % |
0305 49 00 |
– – altri |
30 % |
25 % |
|
– Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati: |
|
|
0305 51 00 |
– – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
30 % |
100 % |
0305 59 00 |
– – altri |
30 % |
25 % |
|
– Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia: |
|
|
0305 61 00 |
– – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
30 % |
100 % |
0305 62 00 |
– – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
30 % |
100 % |
0305 69 00 |
– – altri |
30 % |
25 % |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana |
|
|
|
– congelati: |
|
|
0306 11 00 |
– – Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |
30 % |
25 % |
0306 12 00 |
– – Astici (Homarus spp.) |
30 % |
25 % |
0306 13 00 |
– – Gamberetti |
30 % |
25 % |
0306 14 00 |
– – Granchi |
30 % |
25 % |
0306 19 00 |
– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana |
30 % |
100 % |
0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana |
|
|
|
– Ostriche: |
|
|
0307 10 10 |
– – novellame |
5 % |
100 % |
0307 10 90 |
– – altre |
30 % |
100 % |
|
– Mitili (Mytilus spp., Perna spp.): |
|
|
0307 31 10 |
– – novellame di mitili |
5 % |
100 % |
0307 31 90 |
– – – altri |
30 % |
100 % |
|
– Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |
|
|
0307 41 00 |
– – vivi, freschi o refrigerati |
30 % |
25 % |
0307 49 00 |
– – altri |
30 % |
25 % |
|
– Polpi o piovre (Octopus spp.): |
|
|
0307 51 00 |
– – vivi, freschi o refrigerati |
30 % |
25 % |
0307 59 00 |
– – altri |
30 % |
25 % |
0307 60 00 |
– Lumache, diverse da quelle di mare |
30 % |
25 % |
|
– altri, comprese le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana |
|
|
0307 91 00 |
– – vivi, freschi o refrigerati |
30 % |
25 % |
0307 99 00 |
– – altri |
30 % |
25 % |
0511 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: |
|
|
0511 91 00 |
– – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: |
30 % |
25 % |
2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli: |
|
|
2301 10 00 |
– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli |
30 % |
25 % |
PROTOCOLLO N. 5
sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’Algeria e la Comunità
Articolo 1
Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell’Algeria si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 1 del presente protocollo.
Articolo 2
Alle importazioni in Algeria di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 2 del presente protocollo.
Articolo 3
Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall’entrata in vigore dell’accordo sul dazio di base definito all’articolo 18 dell’accordo.
Articolo 4
I dazi doganali applicati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e l’Algeria vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.
La riduzione di cui al primo comma, l’elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal consiglio di associazione.
Articolo 5
La Comunità e l’Algeria si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate per i prodotti contemplati dal presente protocollo.
Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO 1
REGIME DELLA COMUNITÀ
Dazi preferenziali concessi dalla Comunità ai prodotti originari dell’Algeria
Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, il regime preferenziale viene determinato in funzione dei codici NC in vigore al momento della firma del presente accordo.
Elenco 1
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi doganali |
0501 00 00 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
0 % |
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli: |
|
0502 10 00 |
– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole |
0 % |
0502 90 00 |
– altri |
0 % |
0503 00 00 |
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
0 % |
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: |
|
0505 10 |
Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine: |
|
0505 10 10 |
– – gregge |
0 % |
0505 10 90 |
– – altre |
0 % |
0505 90 00 |
– altri |
0 % |
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: |
|
0506 10 00 |
– Osseina e ossa acidulate |
0 % |
0506 90 00 |
– altri |
0 % |
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
|
0507 10 00 |
– Avorio; polveri e cascami d’avorio |
0 % |
0507 90 00 |
– altri |
0 % |
0508 00 00 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
0 % |
0509 00 |
Spugne naturali di origine animale: |
|
0509 00 10 |
– gregge |
0 % |
0509 00 90 |
– altre |
0 % |
0510 00 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
0 % |
0903 00 00 |
Mate |
0 % |
1212 20 00 |
– Alghe |
0 % |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
|
– Succhi ed estratti vegetali |
|
1302 12 00 |
–– di liquirizia |
0 % |
1302 13 00 |
– – di luppolo |
0 % |
1302 14 00 |
– – di piretro o di radici delle piante da rotenone |
0 % |
1302 19 30 |
– – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari |
0 % |
|
– – – altri: |
|
1302 19 91 |
– – – – medicinali: |
0 % |
|
– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
1302 31 00 |
– – Agar-agar |
0 % |
1302 32 |
– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: |
0 % |
1302 32 10 |
– – – di carrube o di semi di carrube |
0 % |
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): |
|
1401 10 00 |
– Bambù |
0 % |
1401 20 00 |
– Canne d’India |
0 % |
1401 90 00 |
– altre |
0 % |
1402 00 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie |
0 % |
1403 00 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci |
0 % |
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
|
1404 10 00 |
– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia |
0 % |
1404 20 00 |
– Linters di cotone |
0 % |
1404 90 00 |
– altri |
0 % |
1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
|
1505 00 10 |
– Grasso di lana greggio |
0 % |
1505 00 90 |
– altri |
0 % |
1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
0 % |
1515 |
Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
1515 90 15 |
– – Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni |
0 % |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
|
1516 20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
|
1516 20 10 |
– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
0 % |
1517 90 93 |
– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
0 % |
1518 00 |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
|
1518 00 10 |
– Linossina |
0 % |
|
– altri: |
|
1518 00 91 |
– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 |
0 % |
|
– – altri: |
|
1518 00 95 |
– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni |
0 % |
1518 00 99 |
– – – altri |
0 % |
1520 00 00 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
0 % |
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: |
|
1521 10 00 |
– Cere vegetali |
0 % |
1521 90 |
– altre: |
|
1521 90 10 |
– – Spermaceti, anche raffinati o colorati |
0 % |
|
– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate: |
|
1521 90 91 |
– gregge |
0 % |
1521 90 99 |
– – – altre |
0 % |
1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: |
|
1522 00 10 |
– Degras |
0 % |
1702 90 |
Atri, compreso lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
|
1702 90 10 |
– – Maltosio chimicamente puro |
0 % |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
|
1704 90 |
– altri: |
|
1704 90 10 |
– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie |
0 % |
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata: |
|
1803 10 00 |
– non sgrassata |
0 % |
1803 20 00 |
– completamente o parzialmente sgrassata |
0 % |
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
0 % |
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0 % |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
1806 10 |
– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
1806 10 15 |
– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio |
0 % |
1901 90 91 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all’esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
0 % |
2001 90 60 |
– – Cuori di palma |
0 % |
2008 11 10 |
– – – Burro di arachidi |
0 % |
|
– altre, compresi i miscugli, esclusa la sottovoce 2008 19 : |
|
2008 91 00 |
– – Cuori di palma |
0 % |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
|
– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
2101 11 |
– – Estratti, essenze e concentrati: |
|
2101 11 11 |
– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 % |
0 % |
2101 11 19 |
– – – altri |
0 % |
2101 12 92 |
– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè: |
0 % |
2101 20 |
– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
|
2101 20 20 |
– – Estratti, essenze e concentrati |
0 % |
|
– – Preparazioni: |
|
2101 20 92 |
– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati di tè o di mate |
0 % |
2101 30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
|
– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè |
|
2101 30 11 |
– – – Cicoria torrefatta |
0 % |
2101 30 91 |
– – – di cicoria torrefatta |
0 % |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: |
|
2102 10 |
– lieviti vivi: |
|
2102 10 10 |
– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) |
0 % |
|
– – Lieviti di panificazione: |
|
2102 10 31 |
– – – secchi |
0 % |
2102 10 39 |
– – – altri |
0 % |
2102 10 90 |
– – altri |
0 % |
2102 20 |
– lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: |
|
|
– – Lieviti morti: |
|
2102 20 11 |
– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno |
0 % |
2102 20 19 |
– – – altri |
0 % |
2102 20 90 |
– – altri |
0 % |
2102 30 00 |
– Lieviti in polvere preparati |
0 % |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 10 00 |
– Salsa di soia |
0 % |
2103 20 00 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
0 % |
2103 30 |
– Farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 30 10 |
– – Farina di senapa |
0 % |
2103 30 90 |
– – Senapa preparata |
0 % |
2103 90 |
– altri: |
|
2103 90 10 |
– – Chutney di mano liquido |
0 % |
2103 90 30 |
– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri |
0 % |
2103 90 90 |
– – altri |
0 % |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
2104 10 |
– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati: |
|
2104 10 10 |
– – secchi o disseccati |
0 % |
2104 10 90 |
– – altri |
0 % |
2104 20 00 |
– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
0 % |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
2106 10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
|
2106 10 20 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
0 % |
2106 90 |
– altre: |
|
|
– – altre: |
|
2106 90 92 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola: |
0 % |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: |
|
2201 10 |
– Acque minerali e acque gassate: |
|
|
– – Acque minerali naturali: |
|
2201 10 11 |
– – – senza diossido di carbonio |
0 % |
2201 10 19 |
– – – altre |
0 % |
|
– – altre: |
|
2201 10 90 |
– – – altre |
0 % |
2201 90 00 |
– altre |
0 % |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
|
2202 10 00 |
– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
0 % |
2202 90 |
– altre: |
|
2202 90 10 |
– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
0 % |
|
– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 : |
|
2203 00 |
Birra di malto: |
|
|
– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri: |
|
2203 00 01 |
– – presentata in bottiglie |
0 % |
2203 00 09 |
– – altra |
0 % |
2203 00 10 |
– in recipienti di capacità superiore a 10 litri |
0 % |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
|
2208 20 12 |
– – – Cognac |
0 % |
2208 20 14 |
– – – Armagnac |
0 % |
2208 20 26 |
– – – Grappa |
0 % |
2208 20 27 |
– – – Brandy di Jerez |
0 % |
2208 20 29 |
– – – altri |
0 % |
|
– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri: |
|
2208 20 40 |
– – – Distillato greggio |
0 % |
|
– – – altri: |
|
2208 20 62 |
– – – Cognac: |
0 % |
2208 20 64 |
– – – Armagnac |
0 % |
2208 20 86 |
– – – Grappa |
0 % |
2208 20 87 |
– – – – Brandy de Jerez |
0 % |
2208 20 89 |
– – – – altri |
0 % |
2208 30 |
– Whisky: |
|
|
– – Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità |
|
2208 30 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 30 19 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – Whisky detto «Scotch»: |
|
|
– – – Whisky detto «malto», presentato in recipienti di capacità: |
|
2208 30 32 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 30 38 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – – Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità: |
|
2208 30 52 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 30 58 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – – altri, presentati in recipienti di capacità: |
|
2208 30 72 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 30 78 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – – altri, presentati in recipienti di capacità: |
|
2208 30 82 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 30 88 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
2208 50 |
– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): |
|
|
– – Gin, presentato in recipienti di capacità: |
|
2208 50 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 50 19 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità: |
|
2208 50 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 50 99 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
2208 60 |
– Vodka: |
|
|
– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità: |
|
2208 60 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 60 19 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità: |
|
2208 60 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 60 99 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
2208 70 |
– Liquori: |
|
2208 70 10 |
– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 70 90 |
– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
0 % |
2208 90 |
– altri: |
|
|
– – Arak, presentato in recipienti di capacità: |
|
2208 90 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 90 19 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità: |
|
2208 90 33 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 90 38 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: |
|
|
– – – inferiore o uguale a 2 litri: |
|
2208 90 41 |
– – – – Ouzo |
0 % |
|
– – – altri: |
|
|
– – – Acquaviti: |
|
|
– – – – – di frutta: |
|
2208 90 45 |
– – – – – – – Calvados |
0 % |
2208 90 48 |
– – – altre |
0 % |
|
– – – altre: |
|
2208 90 52 |
– – – – – – – Korn |
0 % |
2208 90 57 |
– – – altre |
0 % |
2208 90 69 |
– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione |
0 % |
|
– – – superiore a 2 litri: |
|
|
– – – – Acquaviti: |
|
2208 90 71 |
– – – – – di frutta |
0 % |
2208 90 74 |
– – – altre |
0 % |
2208 90 78 |
– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione |
0 % |
2402 10 00 |
– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
0 % |
2402 20 |
– Sigarette contenenti tabacco: |
|
2402 20 10 |
– – contenenti garofano |
0 % |
2402 20 90 |
– – altre |
0 % |
2402 90 00 |
– altri |
0 % |
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco: |
|
2403 10 |
– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione: |
|
2403 10 10 |
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g |
0 % |
2403 10 90 |
– – altro |
0 % |
|
– altri: |
|
2403 91 00 |
– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» |
0 % |
2403 99 |
– – altri: |
|
2403 99 10 |
– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto |
0 % |
2403 99 90 |
– – – altri |
0 % |
2905 45 00 |
– – Glicerolo |
0 % |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: |
|
3301 90 |
– altri: |
|
3301 90 10 |
– – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali |
0 % |
|
– – Oleoresine d’estrazione |
|
3301 90 21 |
– – – di liquirizia e di luppolo |
0 % |
3301 90 30 |
– – – altre |
0 % |
3301 90 90 |
– – altri |
0 % |
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
|
3302 10 |
Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande |
|
3302 10 21 |
– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
0 % |
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
|
3501 10 |
– Caseine: |
|
3501 10 10 |
– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali |
0 % |
3501 10 50 |
– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio |
0 % |
3501 10 90 |
– – altri |
0 % |
3501 90 |
– altri: |
|
3501 90 90 |
– – altri |
0 % |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
|
|
– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
|
3823 11 00 |
– – Acido stearico |
0 % |
3823 12 00 |
– – Acido oleico |
0 % |
3823 13 00 |
– – Acidi grassi del tallolio |
0 % |
3823 19 |
– – altri: |
|
3823 19 10 |
– – – Acidi grassi distillati |
0 % |
3823 19 30 |
– – – Distillato d’acidi grassi |
0 % |
3823 19 90 |
– – – altri |
0 % |
3823 70 00 |
– Alcoli grassi industriali |
0 % |
Elenco 2
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi doganali |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
0 % entro un contingente tariffario annuo di 1 500 t |
0403 10 |
– Iogurt: |
|
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
0403 10 51 |
– – – inferiore o uguale a 1,5 % |
|
0403 10 53 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
|
0403 10 59 |
– – – superiore a 27 % |
|
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
0403 10 91 |
– – – inferiore o uguale a 3 % |
|
0403 10 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
|
0403 10 99 |
– – – superiore a 6 % |
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
0 % entro un contingente tariffario annuo di 2 000 t |
1902 30 |
– altre paste alimentari: |
|
1902 30 10 |
– – – secche |
|
1902 30 90 |
– – altre |
|
1902 40 |
– Cuscus: |
0 % entro un contingente tariffario annuo di 2 000 t |
1902 40 10 |
– – non preparato |
|
1902 40 90 |
– – altro |
|
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
0 % |
1905 90 90 |
– – – – altri |
Elenco 3
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi doganali |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
|
0403 90 |
– altri: |
|
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
0403 90 71 |
– – – Inferiore o uguale a 1,5 % |
0 % + EA |
0403 90 73 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
0 % + EA |
0403 90 79 |
– – – superiore a 27 % |
0 % + EA |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte: |
|
0403 90 91 |
– – – inferiore o uguale a 3 % |
0 % + EA |
0403 90 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
0 % + EA |
0403 90 99 |
– – – superiore a 6 % |
0 % + EA |
0405 |
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
|
0405 20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
|
0405 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
0 % + EA |
0405 20 30 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
0 % + EA |
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
|
0710 40 00 |
– Granturco dolce |
0 % + EA |
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
|
0711 90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
|
|
– – Ortaggi o legumi: |
|
0711 90 30 |
– – – Granturco dolce |
0 % + EA |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
1302 20 10 |
– – allo stato secco |
Riduzione di 50 % |
1302 20 90 |
– – altri |
Riduzione di 50 % |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
|
1517 10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida: |
|
1517 10 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
0 % + EA |
1517 90 |
– altre |
|
1517 90 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
0 % + EA |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
|
1702 50 00 |
– Fruttosio chimicamente puro |
0 % + EA |
1704 10 |
– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: |
|
|
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
|
1704 10 11 |
– – – sotto forma di strisce |
0 % + EA |
1704 10 19 |
– – – altre |
0 % + EA |
|
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
|
1704 10 91 |
– – – sotto forma di strisce |
0 % + EA |
1704 10 99 |
– – – altre |
0 % + EA |
1704 90 30 |
– – Preparazione detta «cioccolato bianco» |
0 % + EA |
|
– – altri: |
|
1704 90 51 |
– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg |
0 % + EA |
1704 90 55 |
– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse |
0 % + EA |
1704 90 61 |
– – – Confetti e prodotti simili confettati |
0 % + EA |
|
– – – altri: |
|
1704 90 65 |
– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri |
0 % + EA |
1704 90 71 |
– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene |
0 % + EA |
1704 90 75 |
– – – – Caramelle |
0 % + EA |
|
– – – altri: |
|
1704 90 81 |
– – – – – ottenuti per compressione |
0 % + EA |
1704 90 99 |
– – – altri |
0 % + EA |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
|
1806 10 20 |
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % |
0 % + EA |
1806 10 30 |
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
0 % + EA |
1806 10 90 |
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
0 % + EA |
1806 20 |
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: |
|
1806 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 % |
0 % + EA |
1806 20 30 |
– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % |
0 % + EA |
|
– – altre: |
|
1806 20 50 |
– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 % |
0 % + EA |
1806 20 70 |
– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» |
0 % + EA |
1806 20 80 |
– – – Glassatura al cacao |
0 % + EA |
1806 20 95 |
– – – altre |
0 % + EA |
|
– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini |
|
1806 31 00 |
– – ripiene |
0 % + EA |
1806 32 |
– – non ripiene |
|
1806 32 10 |
– – – con aggiunta di cereali, di noci o di altre frutta |
0 % + EA |
1806 32 90 |
– – – altre |
0 % + EA |
1806 90 |
– altre: |
|
|
– – Cioccolata e prodotti di cioccolata: |
|
|
– – – cioccolatini (pralines), anche ripieni: |
|
1806 90 11 |
– – – – contenenti alcole |
0 % + EA |
1806 90 19 |
– – – – altri |
0 % + EA |
|
– – – altri: |
|
1806 90 31 |
– – – – ripieni |
0 % + EA |
1806 90 39 |
– – – – non ripieni |
0 % + EA |
1806 90 50 |
– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
0 % + EA |
1806 90 60 |
– – Pasta da spalmare contenente cacao |
0 % + EA |
1806 90 70 |
– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao |
0 % + EA |
1806 90 90 |
– – altre |
0 % + EA |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
1901 10 00 |
– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
0 % + EA |
1901 20 00 |
– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
0 % + EA |
1901 90 |
– altri: |
|
|
– – Estratti di malto: |
|
1901 90 11 |
– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % |
0 % + EA |
1901 90 19 |
– – – altri |
0 % + EA |
|
– – altri: |
|
1901 90 99 |
– – – altri |
0 % + EA |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
|
– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
|
1902 11 00 |
– – contenenti uova |
0 % + EA |
1902 19 |
– – altre: |
|
1902 19 10 |
– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero |
0 % + EA |
1902 19 90 |
– – – altre |
0 % + EA |
1902 20 |
– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
|
|
– – altre: |
|
1902 20 91 |
– – – cotte |
0 % + EA |
1902 20 99 |
– – – altre |
0 % + EA |
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
0 % + EA |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: |
|
1904 10 |
– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: |
|
1904 10 10 |
– – a base di granturco |
0 % + EA |
1904 10 30 |
– – a base di riso |
0 % + EA |
1904 10 90 |
– – altri: |
0 % + EA |
1904 20 |
– preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: |
|
|
– – altre: |
|
1904 20 10 |
– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati |
0 % + EA |
|
– – altre: |
|
1904 20 91 |
– – a base di granturco |
0 % + EA |
1904 20 95 |
– – a base di riso |
0 % + EA |
1904 20 99 |
– – – altre |
0 % + EA |
1904 90 |
– altri: |
|
1904 90 10 |
– – Riso |
0 % + EA |
1904 90 80 |
– – altri |
0 % + EA |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
|
1905 10 00 |
– Pane croccante detto «Knäckebrot» |
0 % + EA |
1905 20 |
– Pane con spezie: |
|
1905 20 10 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore a 30 % |
0 % + EA |
1905 20 30 |
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % |
0 % + EA |
1905 20 90 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % |
0 % + EA |
|
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini: |
|
1905 31 |
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti |
|
|
– – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: |
|
1905 31 11 |
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g |
0 % + EA |
1905 31 19 |
– – – – altri |
0 % + EA |
|
– – – altri: |
|
1905 31 30 |
– – – – aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 % |
0 % + EA |
|
– – – altri: |
|
1905 31 91 |
– – – – – doppio biscotto con ripieno |
0 % + EA |
1905 31 99 |
– – – altri |
0 % + EA |
1905 32 |
– – – Cialde e cialdine: |
|
1905 32 11 |
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g |
0 % + EA |
1905 32 19 |
– – – – altre |
0 % + EA |
|
– – – altre: |
|
1905 32 91 |
– – – – salate, anche ripiene |
0 % + EA |
1905 32 99 |
– – – – altre |
0 % + EA |
1905 40 |
– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: |
|
1905 40 10 |
– – Fette biscottate |
0 % + EA |
1905 40 90 |
– – altri |
0 % + EA |
1905 90 |
– altri: |
|
1905 90 10 |
– – Pane azimo (mazoth) |
0 % + EA |
1905 90 20 |
– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
0 % + EA |
|
– – altri: |
|
1905 90 30 |
– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca |
0 % + EA |
1905 90 40 |
– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 % |
0 % + EA |
1905 90 45 |
– – – Biscotti |
0 % + EA |
1905 90 55 |
– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
0 % + EA |
|
– – – altri: |
|
1905 90 60 |
– – – – con aggiunta di dolcificanti |
0 % + EA |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |
|
2001 90 |
– altri: |
|
2001 90 30 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0 % + EA |
2001 90 40 |
– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
0 % + EA |
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
2004 10 |
– Patate: |
|
|
– – altre |
|
2004 10 91 |
– – sotto forma di farine, semolino o fiocchi |
0 % + EA |
2004 90 |
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
|
2004 90 10 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0 % + EA |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
2005 20 |
– Patate: |
|
2005 20 10 |
– – sotto forma di farine, semolino o fiocchi |
0 % + EA |
2005 80 00 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0 % + EA |
2008 |
Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o d’altri dolcificanti o d’alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
2008 99 |
– – altri: |
|
2008 99 85 |
– – – – – Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0 % + EA |
2008 99 91 |
– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
0 % + EA |
2101 12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
2101 12 98 |
– – – altri |
0 % + EA |
2101 20 |
– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
|
2101 20 98 |
– – – altri |
0 % + EA |
2101 30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
|
– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè |
|
|
– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
2101 30 99 |
– – – altri |
0 % + EA |
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao: |
|
2105 00 10 |
– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte |
0 % + EA |
|
– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
2105 00 91 |
– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % |
0 % + EA |
2105 00 99 |
– – uguale o superiore a 7 % |
0 % + EA |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
2106 10 80 |
– – altre |
0 % + EA |
2106 90 20 |
– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |
EA |
|
– – altre: |
|
2106 90 98 |
– – – altre |
0 % + EA |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
|
2202 90 91 |
– – – inferiore a 0,2 % |
0 % + EA |
2202 90 95 |
– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |
0 % + EA |
2202 90 99 |
– – uguale o superiore a 2 % |
0 % + EA |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: |
|
2205 10 |
– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: |
|
2205 10 10 |
– – con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol |
EA |
2205 10 90 |
– – con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol |
EA |
2205 90 |
– altri: |
|
2205 90 10 |
– – con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol |
EA |
2205 90 90 |
– – con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol |
EA |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
|
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
EA |
2207 20 00 |
– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
EA |
2208 40 |
– Rum e tafia: |
|
|
– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
|
2208 40 11 |
– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) |
EA |
|
– – – altri: |
|
2208 40 31 |
– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro |
EA |
2208 40 39 |
– – – – altri |
EA |
|
– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri: |
|
2208 40 51 |
– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) |
EA |
|
– – – altri: |
|
2208 40 91 |
– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro |
EA |
2208 40 99 |
– – – – altri |
EA |
|
– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità: |
|
2208 90 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
EA |
2208 90 99 |
– – – superiore a 2 litri |
EA |
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
|
– altri polialcoli: |
|
2905 43 00 |
– – Mannitolo |
0 % + EA |
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo): |
|
|
– – – in soluzione acquosa: |
|
2905 44 11 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
0 % + EA |
2905 44 19 |
– – – – altro |
0 % + EA |
|
– – – altro: |
|
2905 44 91 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
0 % + EA |
2905 44 99 |
– – – – altro |
0 % + EA |
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
|
3302 10 10 |
– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol |
EA |
|
– – – altri: |
|
3302 10 29 |
– – – altri |
0 % + EA |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
|
3505 10 |
– Destrina ed altri amidi e fecole modificati: |
|
3505 10 10 |
– – Destrina |
0 % + EA |
|
– – altri amidi e fecole modificati: |
|
3505 10 90 |
– – – altri |
0 % + EA |
3505 20 |
– Colle: |
|
3505 20 10 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % |
0 % + EA |
3505 20 30 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % |
0 % + EA |
3505 20 50 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % |
0 % + EA |
3505 20 90 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % |
0 % + EA |
3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
|
3809 10 |
– a base di sostanze amidacee: |
|
3809 10 10 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % |
0 % + EA |
3809 10 30 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % |
0 % + EA |
3809 10 50 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % |
0 % + EA |
3809 10 90 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 83 % |
0 % + EA |
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
|
3824 60 |
– Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 : |
|
|
– – in soluzione acquosa: |
|
3824 60 11 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
0 % + EA |
3824 60 19 |
– – – altro |
0 % + EA |
|
– – altro: |
|
3824 60 91 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
0 % + EA |
3824 60 99 |
– – – altro |
0 % + EA |
PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO 2
REGIME DELL’ALGERIA
Dazi preferenziali concessi dall’Algeria ai prodotti originari della Comunità
Elenco 1: concessioni immediate
Nomenclatura algerina |
Codice NC equivalente |
Designazione delle merci |
Tariffa algerina NPF |
Riduzione % |
1518 00 |
1518 00 |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
|
|
1518 00 10 |
1518 00 10 |
– Linossina |
30 % |
100 % |
|
|
– altri: |
|
|
1518 00 90 |
1518 00 91 |
– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 |
30 % |
100 % |
|
|
– – altri: |
||
|
1518 00 95 |
– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni |
||
|
1518 00 99 |
– – – altri |
||
1704 |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
|
|
1704 10 |
1704 10 |
– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: |
|
|
|
|
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
|
|
1704 10 00 |
1704 10 11 |
– – – sotto forma di strisce |
30 % |
20 % |
|
1704 10 19 |
– – – altre |
||
|
|
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
||
|
1704 10 91 |
– – – sotto forma di strisce |
||
|
1704 10 99 |
– – – altre |
||
1704 90 |
1704 90 |
– altri: |
30 % |
25 % |
1704 90 00 |
1704 90 10 |
– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie |
||
|
1704 90 30 |
– – Preparazione detta «cioccolato bianco» |
||
|
|
– – altri: |
||
|
1704 90 51 |
– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg |
||
|
1704 90 55 |
– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse |
||
|
1704 90 61 |
– – – Confetti e prodotti simili confettati |
||
|
|
– – – altri: |
||
|
1704 90 65 |
– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri |
||
|
1704 90 71 |
– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene |
||
|
1704 90 75 |
– – – – Caramelle |
||
|
|
– – – altri: |
||
|
1704 90 81 |
– – – – – ottenuti per compressione |
||
|
1704 90 99 |
– – – altri |
||
1805 00 00 |
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
15 % |
50 % |
1806 |
1806 |
Cioccolato e altri preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
|
1806 31 00 |
1806 31 00 |
– – ripiene |
30 % |
25 % |
1806 90 |
1806 90 |
– altre: |
30 % |
25 % |
|
|
– – Cioccolata e prodotti di cioccolata: |
||
|
|
– – – cioccolatini (pralines), anche ripieni: |
||
1806 90 00 |
1806 90 11 |
– – – – contenenti alcole |
||
|
1806 90 19 |
– – – – altri |
||
|
|
– – – altri: |
||
|
1806 90 31 |
– – – – ripieni |
||
|
1806 90 39 |
– – – – non ripieni |
||
|
1806 90 50 |
– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
||
|
1806 90 60 |
– – Pasta da spalmare contenente cacao |
||
|
1806 90 70 |
– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao |
||
|
1806 90 90 |
– – altre |
||
1901 |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
|
1901 10 10 |
ex 1901 10 00 |
– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
5 % |
100 % |
1901 10 20 |
|
|
5 % |
100 % |
1901 90 |
1901 90 |
– altri: |
30 % |
100 % |
|
|
– – Estratti di malto: |
||
1901 90 00 |
1901 90 11 |
– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % |
||
|
1901 90 19 |
– – – altri |
||
|
|
– – altri: |
||
|
1901 90 91 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, escluse le preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
||
|
1901 90 99 |
– – – altri |
||
1902 |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
|
1902 20 |
1902 20 |
– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
30 % |
30 % |
1902 20 00 |
1902 20 91 |
– – altre: |
||
|
1902 20 99 |
– – – cotte |
||
|
|
– – – altre |
||
1905 |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
30 % |
25 % |
|
|
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini: |
||
1905 31 |
1905 31 |
– – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti |
||
|
|
– – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: |
||
1905 31 00 |
1905 31 11 |
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g |
||
|
1905 31 19 |
– – – – altri |
||
|
|
– – – altri: |
||
|
1905 31 30 |
– – – – aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 % |
||
|
|
– – – altri: |
||
|
1905 31 91 |
– – – – – doppio biscotto con ripieno |
||
|
1905 31 99 |
– – – altri |
||
1905 39 00 |
1905 32 |
– – – Cialde e cialdine: |
||
|
|
– – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: |
||
|
1905 32 11 |
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g |
||
|
1905 32 19 |
– – – – altre |
||
|
|
– – – altre: |
||
|
1905 32 91 |
– – – – salate, anche ripiene |
||
|
1905 32 99 |
– – – – altri |
||
1905 90 |
1905 90 |
– altre: |
30 % |
25 % |
1905 90 10 |
1905 90 10 |
– – Pane azimo (mazoth) |
||
1905 90 20 1905 90 30 |
1905 90 20 |
– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
||
1905 90 90 |
|
– – altri: |
||
|
1905 90 30 |
– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca |
||
|
1905 90 40 |
– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 % |
||
|
1905 90 45 |
– – – Biscotti |
||
|
1905 90 55 |
– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
||
|
|
– – – altri: |
||
|
1905 90 60 |
– – – – con aggiunta di dolcificanti |
||
|
1905 90 90 |
– – – – altri |
||
2005 |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
|
2005 80 00 |
2005 80 00 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
30 % |
100 % |
2102 |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati: |
15 % |
100 % entro un contingente tariffario annuo di 3 000 t |
2102 10 |
2102 10 |
– lieviti vivi: |
||
2102 10 00 |
2102 10 10 |
– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) |
||
|
|
– – Lieviti di panificazione: |
||
|
2102 10 31 |
– – – secchi |
||
|
2102 10 39 |
– – – altri |
||
|
2102 10 90 |
– – altri |
||
2102 30 00 |
2102 30 00 |
– Lieviti in polvere preparati |
15 % |
30 % |
2103 |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
|
|
2103 90 90 |
2103 90 90 |
– – altri |
30 % |
100 % |
2104 |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
|
2104 10 |
2104 10 |
– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati: |
30 % |
100 % |
2104 10 00 |
2104 10 10 |
– – secchi o disseccati |
||
|
2104 10 90 |
– – altri |
||
2105 |
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao: |
|
|
2105 00 00 |
2105 00 10 |
– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte |
30 % |
20 % |
|
|
– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
||
|
2105 00 91 |
– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % |
||
|
2105 00 99 |
– – uguale o superiore a 7 % |
||
2106 |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
|
2106 90 10 |
2106 90 |
– altre: |
15 % |
100 % entro un contingente tariffario annuo di 2 000 t |
|
2106 90 10 |
– – Preparazioni dette «fondute» |
||
|
2106 90 20 |
– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |
||
|
|
– – altre: |
||
2106 90 90 |
2106 90 92 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola: |
30 % |
|
|
2106 90 98 |
– – – altre |
||
2201 |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: |
|
|
2201 10 |
2201 10 |
– Acque minerali e acque gassate: |
30 % |
20 % |
|
|
– – Acque minerali naturali: |
||
2201 10 00 |
2201 10 11 |
– – – Senza diossido di carbonio |
||
|
2201 10 19 |
– – – altre |
||
|
2201 10 90 |
– – altre: |
||
2202 |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
|
|
2202 90 |
2202 90 |
– altre: |
30 % |
30 % |
2202 90 00 |
2202 90 10 |
– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
||
|
|
– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 : |
||
|
2202 90 91 |
– – – inferiore a 0,2 % |
||
|
2202 90 95 |
– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |
||
|
2202 90 99 |
– – uguale o superiore a 2 % |
||
2203 |
2203 00 |
Birra di malto: |
|
|
|
|
– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri: |
30 % |
100 % entro un contingente tariffario annuo di 500 t |
2203 00 00 |
2203 00 01 |
– – presentata in bottiglie |
||
|
2203 00 09 |
– – altra |
||
|
2203 00 10 |
– in recipienti di capacità superiore a 10 litri |
||
2208 |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
|
|
2208 30 00 |
2208 30 |
– Whisky |
30 % |
100 % |
2208 40 00 |
2208 40 |
– Rum e tafia |
30 % |
100 % |
2208 50 00 |
2208 50 |
– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) |
30 % |
100 % |
2208 60 00 |
2208 60 |
– Vodka |
30 % |
100 % |
2208 70 00 |
2208 70 |
– Liquori |
30 % |
100 % |
2905 |
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
|
|
|
– altri polialcoli: |
|
|
2905 43 00 |
2905 43 00 |
– – Mannitolo |
15 % |
100 % |
2905 44 |
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo): |
15 % |
100 % |
|
|
– – – in soluzione acquosa: |
||
2905 44 00 |
2905 44 11 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
||
|
2905 44 19 |
– – – – altro |
||
|
|
– – – altro: |
||
|
2905 44 91 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
||
|
2905 44 99 |
– – – – altro |
||
2905 45 00 |
2905 45 00 |
– – Glicerolo |
15 % |
100 % |
3301 |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: |
|
|
3301 90 |
3301 90 |
– altri: |
15 % |
100 % |
3301 90 00 |
3301 90 10 |
– – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali |
||
|
|
– – Oleoresine d’estrazione |
||
|
3301 90 21 |
– – – di liquirizia e di luppolo |
||
|
3301 90 30 |
– – – altre |
||
|
3301 90 90 |
– – altri |
||
3302 |
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
|
|
3302 10 |
3302 10 |
Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande |
15 % |
100 % |
|
|
– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande |
||
|
|
– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: |
||
3302 10 00 |
3302 10 10 |
– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol |
||
|
|
– – – altre: |
||
|
3302 10 21 |
– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
||
|
3302 10 29 |
– – – altre |
||
3501 |
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
|
|
3501 10 |
3501 10 |
– Caseine: |
15 % |
100 % |
3501 10 00 |
3501 10 10 |
– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali |
||
|
3501 10 50 |
– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio |
||
|
3501 10 90 |
– – altri |
||
3501 90 |
3501 90 |
– altri: |
15 % |
100 % |
3501 90 90 |
3501 90 90 |
– – altri |
||
3505 |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
|
|
3505 10 |
3505 10 |
– Destrina ed altri amidi e fecole modificati: |
15 % |
100 % |
3505 10 00 |
3505 10 10 |
– – Destrina |
||
|
|
– – altri amidi e fecole modificati: |
||
|
3505 10 90 |
– – – altri |
||
3505 20 |
3505 20 |
– Colle: |
30 % |
100 % |
3505 20 00 |
3505 20 10 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % |
||
|
3505 20 30 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % |
||
|
3505 20 50 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % |
||
|
3505 20 90 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % |
||
3809 |
3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
|
|
3809 10 |
3809 10 |
– a base di sostanze amidacee: |
|
|
3809 10 00 |
3809 10 10 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % |
15 % |
100 % |
|
3809 10 30 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % |
||
|
3809 10 50 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % |
||
|
3809 10 90 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 83 % |
||
3823 |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
|
|
|
|
– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
15 % |
100 % |
3823 11 00 |
3823 11 00 |
– – Acido stearico |
||
3823 12 00 |
3823 12 00 |
– – Acido oleico |
||
3823 13 00 |
3823 13 00 |
– – Acidi grassi del tallolio |
||
3823 19 |
3823 19 |
– – altri: |
||
3823 19 00 |
3823 19 10 |
– – – Acidi grassi distillati |
||
|
3823 19 30 |
– – – Distillato d’acidi grassi |
||
|
3823 19 90 |
– – – altri |
||
3823 70 00 |
3823 70 00 |
– Alcoli grassi industriali |
||
3824 |
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
|
|
3824 60 |
3824 60 |
– Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 : |
15 % |
100 % |
|
|
– – in soluzione acquosa: |
||
3824 60 00 |
3824 60 11 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
||
|
3824 60 19 |
– – – altro |
||
|
|
– – altro: |
||
|
3824 60 91 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
||
|
3824 60 99 |
– – – altro |
Elenco 2: concessioni differite (articolo 15 dell’accordo)
Nomenclatura algerina |
Codice NC equivalente |
Designazione delle merci |
0403 |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
0403 10 |
0403 10 |
– Iogurt: |
|
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
0403 10 00 |
0403 10 51 |
– – – inferiore o uguale a 1,5 % |
|
0403 10 53 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
|
0403 10 59 |
– – – superiore a 27 % |
|
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
0403 10 91 |
– – – inferiore o uguale a 3 % |
|
0403 10 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
|
0403 10 99 |
– – – superiore a 6 % |
0403 90 |
0403 90 |
– altri: |
|
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
0403 90 00 |
0403 90 71 |
– – – inferiore o uguale a 1,5 % |
|
0403 90 73 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
|
0403 90 79 |
– – – superiore a 27 % |
|
|
– – – altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte: |
|
0403 90 91 |
– – – inferiore o uguale a 3 % |
|
0403 90 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
|
0403 90 99 |
– – – superiore a 6 % |
0405 |
0405 |
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
0405 20 |
0405 20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
0405 20 00 |
0405 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
|
0405 20 30 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
0501 00 00 |
0501 00 00 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
0502 |
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli: |
0503 00 00 |
0503 00 00 |
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
0505 |
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: |
0506 |
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: |
0507 |
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
0508 00 00 |
0508 00 00 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
0509 00 |
0509 00 |
Spugne naturali di origine animale: |
0510 00 00 |
0510 00 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
0710 |
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
0710 40 00 |
0710 40 00 |
– Granturco dolce |
0711 |
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
0711 90 |
0711 90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
|
|
– – Ortaggi o legumi: |
0711 90 00 |
0711 90 30 |
– – – Granturco dolce |
0903 00 00 |
0903 00 00 |
Mate |
1212 |
1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
1212 20 00 |
1212 20 00 |
– Alghe |
1302 |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
|
– Succhi ed estratti vegetali: |
1302 12 00 |
1302 12 00 |
– – di liquirizia |
1302 13 00 |
1302 13 00 |
– – di luppolo |
1302 14 00 |
1302 14 00 |
– – di piretro o di radici delle piante da rotenone |
1302 19 |
1302 19 |
– – altri: |
1302 19 00 |
1302 19 30 |
– – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari |
|
|
– – – altri: |
1302 20 |
1302 19 91 |
– – – – medicinali: |
|
1302 20 |
– Sostanze pectiche, pectinati e pectati: |
1302 31 00 |
1302 31 00 |
– – Agar-agar |
1302 32 |
1302 32 |
– – Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
1302 32 00 |
1302 32 10 |
– – – di carrube o di semi di carrube |
1401 |
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): |
1402 00 00 |
1402 00 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie |
1403 00 00 |
1403 00 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci: |
1404 |
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
1505 |
1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: |
1506 00 00 |
1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1515 |
1515 |
Altri grassi e oli animali (compresi gli oli di jojoba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1515 90 91 |
1515 90 15 |
– – Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni |
1516 |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
1516 20 |
1516 20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
|
1516 20 10 |
– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
1517 |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
1517 10 00 |
1517 10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida: |
|
1517 10 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1517 90 |
1517 90 |
– altre: |
1517 90 00 |
1517 90 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
|
|
– – altre: |
|
1517 90 93 |
– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
1520 00 00 |
1520 00 00 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
1521 |
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: |
1521 10 00 |
1521 10 00 |
– Cere vegetali |
1521 90 |
1521 90 |
– altri: |
1521 90 00 |
1521 90 10 |
– – Spermaceti, anche raffinati o colorati |
|
|
– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate: |
|
1521 90 91 |
– gregge |
|
1521 90 99 |
– – – altre |
1522 00 |
1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: |
1522 00 00 |
1522 00 10 |
– Degras |
1702 |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
1702 50 00 |
1702 50 00 |
– Fruttosio chimicamente puro |
1702 90 1702 90 00 |
1702 90 1702 90 10 |
altri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: – – Maltosio chimicamente puro |
1803 |
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata: |
1804 00 00 |
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
1806 |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
1806 10 |
1806 10 |
– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
1806 20 |
1806 20 |
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
1806 32 |
1806 32 |
– – non ripiene |
1901 |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
1901 10 30 |
ex 1901 10 00 |
– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
1901 20 00 |
1901 20 00 |
– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
1902 |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
|
– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
1902 11 00 |
1902 11 00 |
– – contenenti uova |
1902 19 |
1902 19 |
– – altre: |
1902 30 |
1902 30 |
– altre paste alimentari: |
1902 40 |
1902 40 |
– Cuscus: |
1903 00 00 |
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
1904 |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
1904 10 |
1904 10 |
– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: |
1904 20 |
1904 20 |
– preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: |
1904 90 |
1904 90 |
– altre: |
1905 |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
1905 10 00 |
1905 10 00 |
– Pane croccante detto «Knäckebrot» |
1905 20 |
1905 20 |
– Pane con spezie: |
1905 40 |
1905 40 |
– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: |
2001 |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |
2001 90 |
2001 90 |
– altri: |
2001 90 90 |
2001 90 30 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2001 90 40 |
– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
|
2001 90 60 |
– – Cuori di palma |
2004 |
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
2004 10 |
2004 10 |
– Patate: |
|
|
– – altri: |
2004 10 00 |
2004 10 91 |
– – sotto forma di farine, semolino o fiocchi |
2004 90 |
2004 90 |
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
2004 90 90 |
2004 90 10 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
2005 20 |
2005 20 |
– Patate: |
2005 20 00 |
2005 20 10 |
– – sotto forma di farine, semolino o fiocchi |
2008 |
2008 |
Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o d’altri dolcificanti o d’alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
|
– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro |
2008 11 |
2008 11 |
– – Arachidi: |
2008 11 00 |
2008 11 10 |
– – – Burro di arachidi |
|
|
– altri, compresi miscugli, esclusi quella della sottovoce 2008 19 : |
2008 91 00 |
2008 91 00 |
– – Cuori di palma |
2008 99 |
2008 99 |
– – altri: |
2008 99 00 |
|
– – – senza aggiunta di alcole: |
|
|
– – – – senza aggiunta di zuccheri: |
|
2008 99 85 |
– – – – – Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2008 99 91 |
– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
2101 |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
|
– estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
2101 11 |
2101 11 |
– – Estratti, essenze e concentrati: |
2101 12 |
2101 12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè: |
2101 20 |
2101 20 |
– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
2101 30 |
2101 30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
2102 |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati: |
2102 20 |
2102 20 |
– lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: |
|
|
– – Lieviti morti: |
2102 20 00 |
2102 20 11 |
– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1kg o meno |
|
2102 20 19 |
– – – altri |
|
2102 20 90 |
– – altri |
2103 |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
2103 10 00 |
2103 10 00 |
– Salsa di soia |
2103 20 00 |
2103 20 00 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
2103 30 |
2103 30 |
– Farina di senapa e senapa preparata: |
2103 90 |
2103 90 |
– altri: |
2103 90 10 |
2103 90 10 |
– – Chutney di mango liquido |
|
2103 90 30 |
– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri |
2104 |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
2104 20 00 |
2104 20 00 |
– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
2106 |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
2106 10 |
2106 10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
2106 10 00 |
2106 10 20 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
|
2106 10 80 |
– – altri |
2201 |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: |
2201 90 00 |
2201 90 00 |
– altre |
2202 |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
2202 10 00 |
2202 10 00 |
– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
2205 |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: |
2205 10 |
2205 10 |
– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: |
2205 90 |
2205 90 |
– altri: |
2207 |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
2208 |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
2208 20 00 |
2208 20 |
– Acquaviti di vino o di vinacce |
2208 90 00 |
2208 90 |
– altri: |
2402 |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
2402 10 00 |
2402 10 00 |
– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
2402 20 |
2402 20 |
– Sigarette contenenti tabacco: |
2402 90 00 |
2402 90 00 |
– altri |
2403 |
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco: |
2403 10 |
2403 10 |
– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione: |
2403 91 00 |
2403 91 00 |
– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» |
2403 99 |
2403 99 |
– – altri: |
PROTOCOLLO N. 6
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
SOMMARIO |
|
TITOLO I |
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE |
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» |
Articolo 2 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 3 |
Cumulo nella Comunità |
Articolo 4 |
Cumulo in Algeria |
Articolo 5 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 6 |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
Articolo 7 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 8 |
Unità da prendere in considerazione |
Articolo 9 |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
Articolo 10 |
Assortimenti |
Articolo 11 |
Elementi neutri |
TITOLO III |
REQUISITI TERRITORIALI |
Articolo 12 |
Principio della territorialità |
Articolo 13 |
Trasporto diretto |
Articolo 14 |
Esposizioni |
TITOLO IV |
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
Articolo 15 |
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi |
TITOLO V |
PROVA DELL'ORIGINE |
Articolo 16 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 17 |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 18 |
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 19 |
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 20 |
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza |
Articolo 21 |
Separazione contabile |
Articolo 22 |
Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED |
Articolo 23 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 24 |
Validità della prova dell'origine |
Articolo 25 |
Presentazione della prova dell'origine |
Articolo 26 |
Importazione con spedizioni scaglionate |
Articolo 27 |
Esonero dalla prova dell'origine |
Articolo 27bis |
Dichiarazione del fornitore |
Articolo 28 |
Documenti giustificativi |
Articolo 29 |
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi |
Articolo 30 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 31 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI |
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
Articolo 32 |
Assistenza reciproca |
Articolo 33 |
Controllo delle prove dell'origine |
Articolo 33bis |
Controllo delle dichiarazioni del fornitore |
Articolo 34 |
Composizione delle controversie |
Articolo 35 |
Sanzioni |
Articolo 36 |
Zone franche |
TITOLO VII |
CEUTA E MELILLA |
Articolo 37 |
Applicazione del protocollo |
Articolo 38 |
Condizioni particolari |
TITOLO VIII |
DISPOSIZIONI FINALI |
Articolo 39 |
Modifiche del protocollo |
Articolo 40 |
Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito |
Elenco degli allegati |
|
ALLEGATO I |
Note introduttive all'elenco dell'allegato II |
ALLEGATO II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
ALLEGATO III a |
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 |
ALLEGATO III b |
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED |
ALLEGATO IV a |
Testo della dichiarazione su fattura |
ALLEGATO IV b |
Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED |
ALLEGATO V |
Modello delle dichiarazioni del fornitore |
ALLEGATO VI |
Modello delle dichiarazioni a lungo termine del fornitore |
Dichiarazioni comuni |
|
DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra |
|
DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino |
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Algeria — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Algeria;
h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
ij) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Algeria;
k) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
l) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
m) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
n) il termine «territori» comprende le acque territoriali.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria:
a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell'articolo 5;
b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
3. L’applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all’esistenza di un accordo di libero scambio tra l'Algeria, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dall’altra.
Articolo 3
Cumulo nella Comunità
1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ( 1 ), dell’Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.
4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
4bis. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, Algeria o Tunisia si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Algeria, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).
La Comunità fornisce all'Algeria, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 4
Cumulo in Algeria
1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari dell'Algeria i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1) , dell’Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno dell'Algeria. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o tras0formazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari dell'Algeria i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno dell'Algeria. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno dell'Algeria non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario dell'Algeria soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Algeria.
4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Algeria conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
4bis. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, in Marocco o in Tunisia si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell'Algeria solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Algeria, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).
L'Algeria fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 5
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Algeria:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell'Algeria, dalle loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
ij) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Algeria,
b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria,
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria;
e
e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria.
Articolo 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'Allegato II, non sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Articolo 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
ij) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
k) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
l) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;
n) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
q) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Algeria su quel prodotto.
Articolo 8
Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Articolo 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12
Principio della territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Algeria, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Algeria sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell'Algeria sui materiali esportati dalla Comunità o dall'Algeria e successivamente reimportati, purché:
a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Algeria o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione;
e
b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
e
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Algeria non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.
4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o dell'Algeria. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Algeria con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o dell'Algeria, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o dell'Algeria sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Articolo 13
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e l'Algeria direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Algeria.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
i) un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati
e
iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.
Articolo 14
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Algeria beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dall'Algeria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Algeria;
c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione,
e
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione é presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1.
a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Algeria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Algeria ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti in questione sono considerati originari della Comunità o dell'Algeria senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
7. In deroga al paragrafo 1, l'Algeria può applicare, eccetto per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:
a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Algeria;
b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Algeria.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 16
Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari della Comunità importati in Algeria e i prodotti originari dell'Algeria importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine:
a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III a;
b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato III b;
c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IV a e IV b.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.
Articolo 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati III a e III b. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1:
— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Algeria senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;
— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED;
— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Algeria, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4bis, e all'articolo 4, paragrafo 4bis, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e:
— il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
— i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
— i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
— se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:
— «CUMULATION APPLIED WITH … (nome del paese/dei paesi)»
— se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:
— «NO CUMULATION APPLIED»
7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.
9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 18
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari
oppure se
b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell’esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 17, paragrafo 5.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.
4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
5. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY»
I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 … [data e luogo del rilascio]»
6. Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
Articolo 19
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE»
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 20
Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Algeria, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Algeria. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 21
Separazione contabile
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (in prosieguo: «il metodo»).
2. Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Articolo 22
Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED
1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c) possono essere compilate:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23
oppure
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:
— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Algeria, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;
— se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED;
— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Algeria, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4bis, e all'articolo 4, paragrafo 4bis, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e
— il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
— i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
— i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
4. Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
— se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:
— «CUMULATION APPLIED WITH … (nome del paese/dei paesi)»
— se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:
— «NO CUMULATION APPLIED»
5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IV a e IV b, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 23
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, (in prosieguo: «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo, a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Articolo 24
Validità della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 25
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.
Articolo 26
Importazione con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 27
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non supera i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 27 bis
Dichiarazione del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura, nella Comunità o in Algeria, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunità, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 costituiscono la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Comunità o dell'Algeria e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'Allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata «dichiarazione a lungo termine del fornitore», valida anche per le successive spedizioni.
Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'Allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.
5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere compilata a mano, nel qual caso è scritta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 28
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 5, e all’articolo 27 bis, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, che soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e che le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte, possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Algeria, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell'Algeria in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo;
f) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nella Comunità, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilate in uno di questi paesi.
Articolo 29
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.
2bis. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.
Articolo 30
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 31
Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, dell'Algeria o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Algeria. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32
Assistenza reciproca
1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e dell'Algeria si forniscono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il modello dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura, delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Algeria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 33
Controllo delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Articolo 33 bis
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogni qualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolletta/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione potesse essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.
Articolo 34
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 33 bis che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 35
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 36
Zone franche
1. La Comunità e l'Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Algeria importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VII
CEUTA E MELILLA
Articolo 37
Applicazione del protocollo
1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'Algeria importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. L'Algeria riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.
Articolo 38
Condizioni particolari
1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 13, si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
oppure
ii) che tali prodotti siano originari dell'Algeria o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7;
2) prodotti originari dell'Algeria:
a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria;
b) i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Algeria» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulla dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 40
Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell'Algeria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.
ALLEGATO I
Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.
Nota 2:
2.1. |
Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. |
2.2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
2.3. |
Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. |
2.4. |
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. |
Nota 3:
3.1. |
Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti. Ad esempio: Un motore della voce 8407 , per il quale la regola impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 72 24 . Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 72 24 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. |
3.2. |
La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio della lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. |
3.3. |
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. |
3.4. |
Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che è necessario utilizzare tutti i materiali. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. |
3.5. |
Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la successiva nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. |
3.6. |
Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono. |
Nota 4:
4.1. |
Nell'elenco, con l'espressione «fibre natural» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
4.2. |
Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 . |
4.3. |
Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. |
4.4. |
Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 . |
Nota 5:
5.1. |
Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). |
5.2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: — seta; — lana; — peli grossolani di animali; — peli fini di animali; — crine di cavallo; — cotone; — carta e materiali per la fabbricazione della carta; — lino; — canapa; — iuta ed altre fibre tessili liberiane; — sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; — cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; — filamenti sintetici; — filamenti artificiali; — filamenti conduttori elettrici; — fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; — fibre sintetiche in fiocco di poliestere; — fibre sintetiche in fiocco di poliammide; — fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; — fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; — fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; — fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene); — fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile); — altre fibre sintetiche in fiocco; — fibre artificiali in fiocco di viscosa; — altre fibre artificiali in fiocco; — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; — prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; — altri prodotti di cui alla voce 5605 . Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. |
5.3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati. |
5.4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
Nota 6:
6.1. |
Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
6.2. |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. |
6.3. |
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63. |
Nota 7:
7.1. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 27 07 , 2713 -2715 , ex 29 01 , ex 29 02 ed ex 34 03 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. |
7.2. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza; p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata. |
7.3. |
Ai sensi delle voci ex 27 07 , da 2713 a 2715 , ex 29 01 , ex 29 02 e ex 34 03 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. |
ALLEGATO II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
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capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, — tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 05 02 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale |
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capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 8 |
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui: — tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 09 10 |
Miscugli di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 11 06 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
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– mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati |
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 : |
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– grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
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– altri |
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 : |
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– grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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– frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 15 05 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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– frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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– oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba |
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513 |
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegatali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513 |
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capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1, e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamenti ottenuti |
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 17 01 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
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– maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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– altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |
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ex 17 03 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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– estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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– altri |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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– contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti |
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– contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui: — tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 , — in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco «Zea indurata» e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 20 01 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 20 04 e ex 20 05 |
Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 20 08 |
– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta |
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
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– preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
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– farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 21 04 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti |
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari |
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume |
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2208 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume |
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 23 01 |
Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 23 03 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
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ex 23 06 |
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % |
Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
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ex 24 03 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 25 04 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex 25 15 |
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 25 16 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 25 18 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex 25 19 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
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ex 25 20 |
Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 25 24 |
Fibre di amianto |
Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex 25 25 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
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ex 25 30 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 27 07 |
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 27 09 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 28 05 |
«Mischmetall» |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 28 11 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 28 33 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 28 40 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 01 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 29 02 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 29 05 |
Alcolati metallici di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 32 |
– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 39 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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– Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri: |
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– – Sangue umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
– – altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ): |
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– ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 30 06 |
Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo |
L'origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata |
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ex capitolo 31 |
Concimi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 31 05 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 32 01 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti “o” assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per 'lodontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 34 03 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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– a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 , — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 , e — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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– eteri ed esteri di amidi o di fecole |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 35 07 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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|
– pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 01 |
– Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 38 03 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 05 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 06 |
«Gomme-esteri» |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 07 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
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– additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
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– acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
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– i seguenti prodotti della presente voce: – – leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali – – acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri – – sorbitolo diverso da quello della voce 2905 – – solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali – – scambiatori di ioni – – composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche – – ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas – – acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante – – acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro ester – – oli di flemma e di Dippel – – miscele di sali aventi differenti anioni – – paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 39 07 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: |
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– prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 39 07 |
– Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
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– Poliestere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 39 16 , ex 39 17 , ex 39 20 e ex 39 21 , per i quali le relative regole sono specificate in appresso: |
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– prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri: |
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– – prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 39 16 e ex 39 17 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 39 20 |
– Fogli e pellicole di ionomeri |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 39 21 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 40 01 |
Lastre «crêpe» di gomma per suole |
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: |
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– pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 |
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ex 40 17 |
Lavori di gomma indurita |
Fabbricazione a partire da gomma indurita |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 41 02 |
Pelli gregge di ovini, senza vello |
Slanatura di pelli di ovini |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4107 , 4112 e 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 |
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ex 41 14 |
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106 , 4107 , 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 43 02 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
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– tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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– altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 44 03 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex 44 07 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 44 08 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 44 09 |
Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: |
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– levigato o incollato con giunture di testa |
Levigatura o incollatura con giunture di testa |
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– liste e modanature |
Fabbricazione di liste o modanature |
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da ex 44 10 a ex 44 13 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 44 15 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 44 16 |
Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex 44 18 |
– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles “e” shakes») di legno |
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– Liste e modanature |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 44 21 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4503 |
Lavori in sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 48 11 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 48 18 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex 48 19 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 48 20 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 48 23 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
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– calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 50 03 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 50 06 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (7) — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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|
– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7), — filati di cocco — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — filati di iuta, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta |
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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– feltri all'ago |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili |
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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– fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
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capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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– di feltro all'ago |
Fabbricazione a partire da (7) — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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– di altri feltri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: |
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– elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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– contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Fabbricazione a partire da filati |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : |
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– tessuti a maglia |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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– altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Fabbricazione a partire da materiali chimici |
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– altri |
Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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– reticelle ad incandescenza, impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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– dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
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– tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — i materiali seguenti: — — filati di politetrafluoroetilene (8), — filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, — filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene (8) — filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide) — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8) — monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandietanolo e di acido isoftalico, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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– ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
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ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 e ex 62 11 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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ex 62 10 e ex 62 16 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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– ricamati |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
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– ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da filati (9) |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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– in feltro, non tessuti |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili |
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– altri: |
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– – ricamati |
Fabbricazione da filati semplici, grezzi (9) (10) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – altri |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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– non tessuti |
Fabbricazione a partire da (7) (9): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili |
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– altri |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6503 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 , anche guarniti |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9) |
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6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9) |
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ex capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 68 03 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
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ex 68 12 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 68 14 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 70 03 , ex 70 04 e ex 70 05 |
Vetro con strati non riflettenti |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |
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– lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11) |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 70 19 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e — lana di vetro |
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 71 01 |
Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 71 02 , ex 71 03 e ex 71 04 |
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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– greggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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– semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 71 07 , ex 71 09 e ex 71 11 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 e 7205 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex 72 18 , da 7219 a 7222 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex 72 24 , da 7225 a 7228 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 73 01 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
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ex 73 07 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
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ex 73 15 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |
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– rame raffinato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi |
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame |
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7404 |
Cascami ed avanzi di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
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7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 76 16 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7801 |
Piombo greggio: |
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– piombo raffinato |
Fabbricazione a partire da piombo d'opera |
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– altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati |
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7802 |
Cascami ed avanzi di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati |
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7902 |
Cascami ed avanzi di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |
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8002 e 8007 |
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: |
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– altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 82 11 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 83 02 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 83 06 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 01 |
Elementi combustibili per reattori nucleari |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8403 e ex 84 04 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 84 13 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 14 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 19 |
Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |
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– rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 31 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8444 a 8447 |
Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 84 48 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
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– macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8456 a 8466 |
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8485 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 85 |
Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8501 |
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 85 04 |
Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 85 18 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519 |
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8520 |
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8524 |
Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: |
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– matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
– altri |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8528 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 : |
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|
– riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
– altre |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8535 e 8536 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 85 41 |
Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8542 |
Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: |
|
|
– circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli Articoli 3 e 4 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
– altri |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): |
|
|
– con motore a pistone alternativo di cilindrata: |
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– – inferiore o uguale a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
– – superiore a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
– altri |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 87 12 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 88 04 |
Rotochutes |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 90 05 |
Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 90 06 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 90 14 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9017 |
Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9018 |
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
|
|
– poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
– altri |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9024 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: |
|
|
– parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
– altri |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 91 |
Orologeria, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9111 |
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9112 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
|
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– di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 93 |
Armi, munizioni e loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 94 01 e ex 94 03 |
Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403 , a condizione che: — il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9405 |
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 95 06 |
Bastoni per golf e parti dei bastoni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 96 01 e ex 96 02 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce |
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ex 96 03 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto |
|
9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 96 13 |
Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 96 14 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
(1) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3. (2) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2. (3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32. (4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola. (5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906 , da un lato e da 3907 a 3911 , dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. (6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %. (7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. (8) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere. (9) Cfr. la nota introduttiva 6. (10) Cfr. la nota introduttiva 6. (11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. (12) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005. |
ALLEGATO III a
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1
Istruzioni per la stampa
1. |
Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. |
2. |
Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. |
ALLEGATO III b
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED
Istruzioni per la stampa
1. |
Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. |
2. |
Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. |
ALLEGATO IV a
Testo della dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … ( 2 )) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 3 ).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (2) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (3) .
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (2) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (3) .
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (2) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (3) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (2) ) deklareerib, et need tooted on … (3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (2) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (3) .
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (2) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (3) preferential origin.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (2) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (3) ).
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (2) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (3) .
Versione lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (2) ), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (3) .
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (2) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (3) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (2) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (3) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (2) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (3) .
Versione olandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (2) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (3) .
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (2) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (3) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (2) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (3) .
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (2) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (3) poreklo.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (2) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (3) .
Versione finnica
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (2) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (3) .
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (2) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (3) .
Versione araba
… ( 4 )
(Luogo e data)
… ( 5 )
(Firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)
ALLEGATO IV b
Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … ( 6 )) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 7 ).
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied ( 8 )
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (6) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (6) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (6) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (7) Ursprungswaren sind.
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (6) ) deklareerib, et need tooted on … (7) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (6) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (6) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (7) preferential origin.
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (6) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (7) ).
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (6) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (6) ), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (6) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (7) preferencinės kilmės prekės.
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (6) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (7) származásúak.
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (6) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione olandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (6) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (6) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (7) preferencyjne pochodzenie.
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (6) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (6) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (7) poreklo.
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (6) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione finnica
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (6) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (6) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (7) .
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
Versione araba
— cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied (8)
… ( 9 )
(Luogo e data)
… ( 10 )
(Firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)
ALLEGATO V
Dichiarazione del fornitore
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a pié di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
ALLEGATO VI
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a pié di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al Principato di Andorra
1. |
L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato. |
2. |
Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. |
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla Repubblica di San Marino
1. |
L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. |
2. |
Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. |
PROTOCOLLO N. 7
relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) «autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
c) «autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
e) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Nei settori di loro competenza, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.
2. L’assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.
3. L’assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente protocollo.
Articolo 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
— operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l’altra parte;
— nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
— merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
— persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
— mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Articolo 5
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per:
— fornire tutti i documenti;
— e
— notificare tutte le decisioni
che rientrano nell’ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a) autorità richiedente;
b) misura richiesta;
c) oggetto e motivo della domanda;
d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.
3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Articolo 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall’autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora quest’ultima non possa agire autonomamente
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell’autorità interpellata o di un’altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Articolo 9
Deroghe all’obbligo di fornire assistenza
1. L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l’assistenza nell’ambito del presente accordo:
a) possa pregiudicare la sovranità dell’Algeria o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;
b) possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L’autorità interpellata può rinviare l’assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un’inchiesta, un’azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per determinare se l’assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata può esigere.
3. Qualora dovesse sollecitare un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l’autorità richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all’autorità richiedente.
Articolo 10
Scambi di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s’impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della parte contraente che li fornisce. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.
3. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.
4. L’impiego, nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L’autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.
Articolo 11
Esperti e testimoni
Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d’appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà ascoltato.
Articolo 12
Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 13
Attuazione
1. L’attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell’Algeria e, dall’altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l’attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 14
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
— non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
— sono ritenute complementari con gli accordi sull’assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l’Algeria;
— non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l’Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Le parti si consultano nell’ambito del comitato di cooperazione istituito dall’articolo 41 del protocollo n. 6 dell’accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all’applicabilità del presente protocollo.
PROTOCOLLO N. 8
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,
dall'altra,
in seguito denominate congiuntamente «Parti»,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Algeria ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o settembre 2005. |
(2) |
Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004. |
(3) |
Il Consiglio ha adottato in numerose altre occasioni conclusioni a favore di tale politica. |
(4) |
Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale e globale esposta nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, per consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare in funzione dei loro meriti, e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari. |
(5) |
L'Algeria ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione. |
(6) |
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Algeria a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'Algeria è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Algeria a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.
Articolo 2
L'Algeria fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.
Articolo 3
I rappresentanti dell'Algeria possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al controllo dei programmi dell'Unione ai quali l'Algeria contribuisce finanziariamente.
Articolo 4
Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Algeria si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione.
Articolo 5
1. Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Algeria a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.
2. Qualora l'Algeria chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), o conformemente a qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Algeria l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Algeria beneficia dell'assistenza dell'Unione dovranno essere stabilite in una convenzione di finanziamento.
Articolo 6
1. Ciascun accordo concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), controlli, audit finanziari o altre verifiche, comprese indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti europea, direttamente o sotto la loro autorità.
2. Occorre adottare disposizioni dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure amministrative, sanzioni e recupero che consentano di conferire alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.
Articolo 7
1. Il presente protocollo si applica nel periodo in cui è in vigore l'accordo.
2. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
3. Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
4. L'estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.
Articolo 8
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminarne l'attuazione sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione.
Articolo 9
Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi previste, e, dall'altro, al territorio dell'Algeria.
Articolo 10
1. In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva dell'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente protocollo entra in vigore definitivamente il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Articolo 11
Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.
Articolo 12
Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на четвърти юни две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el cuatro de junio de dos mil quince.
V Bruselu dne čtvrtého června dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den fjerde juni to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am vierten Juni zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu neljandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the fourth day of June in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le quatre juin deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog lipnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì quattro giugno duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada ceturtajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio ketvirtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának negyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fir-raba' jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de vierde juni tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia czwartego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em quatro de junho de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la patru iunie două mii cincisprezece.
V Bruseli štvrtého júna dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne četrtega junija leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den fjärde juni tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Алжирската демократична народна република
Por la República Argelina Democrática y Popular
Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku
For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet
Für die Demokratische Volksrepublik Algerien
Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel
Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας
For the People's Democratic Republic of Algeria
Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire
Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku
Per la Repubblica algerina democratica e popolare
Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā —
Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu
Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija
Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije
W imieniu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
Pela República Argelina Democrática e Popular
Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară
Za Alžírsku demokratickú ľudovú republiku
Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo
Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta
För Demokratiska folkrepubliken Algeriet
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL’IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, in seguito denominati «Stati membri», e
la COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,
dall’altra,
riuniti a Valencia il 22 aprile 2002 per la firma dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, in appresso denominato «l’accordo»,
HANNO ADOTTATO, AL MOMENTO DELLA FIRMA, I TESTI SEGUENTI:
l’accordo,
gli allegati da 1 a 6:
ALLEGATO 1 |
Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14 |
ALLEGATO 2 |
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 1 |
ALLEGATO 3 |
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 2 |
ALLEGATO 4 |
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 4 |
ALLEGATO 5 |
Modalità di applicazione dell’articolo 41 |
ALLEGATO 6 |
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale |
e i protocolli da 1 a 8:
Protocollo n. 1 |
relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari dell’Algeria |
Protocollo n. 2 |
relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti agricoli originari della Comunità |
Protocollo n. 3 |
relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell’Algeria |
Protocollo n. 4 |
relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità |
Protocollo n. 5 |
sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’Algeria e la Comunità |
Protocollo n. 6 |
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa |
Protocollo n. 7 |
relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale |
Protocollo n. 8 |
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione |
I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e dell’Algeria hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:
Dichiarazioni comuni
Dichiarazione comune relativa all’articolo 44 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone
Dichiarazione comune relativa all’articolo 84 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 104 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 110 dell’accordo
Dichiarazioni della Comunità europea
Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia
Dichiarazione della Comunità europea relativa all’adesione dell’Algeria all’OMC
Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 41 dell’accordo
Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 84, paragrafo 1, primo trattino, dell’accordo
Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 88 dell’accordo (razzismo e xenofobia)
Dichiarazioni dell’Algeria
Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 9 dell’accordo
Dichiarazione dell’Algeria relativa all’unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia
Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 41 dell’accordo
Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 91 dell’accordo
Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.
Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.
Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.
Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.
Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.
Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.
Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.
Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.
Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.
Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Eλληνική Δημoκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
DICHIARAZIONI COMUNI
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 44 DELL’ACCORDO
Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d’autore, ivi compresi i diritti d’autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi alle basi di dati, i marchi di fabbrica e commerciali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni non divulgate, la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul know-how.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI SCAMBI DI PERSONE
Le parti valuteranno l’opportunità di negoziare accordi sull’invio di lavoratori algerini a scopo di lavoro temporaneo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 84 DELL’ACCORDO
Le parti dichiarano che il concetto di «cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti» sarà precisato nel quadro degli accordi di cui all’articolo 84, paragrafo 2.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 104 DELL’ACCORDO
1. Ai fini della corretta interpretazione e dell’applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all’articolo 104 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell’accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell’accordo consiste:
— in una denuncia dell’accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; oppure
— nell’inosservanza dell’elemento essenziale dell’accordo di cui all’articolo 2.
2. Le parti convengono che per «misure appropriate» di cui all’articolo 104 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell’articolo 104, l’altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 110 DELL’ACCORDO
Nel presente accordo si è tenuto conto dei vantaggi che comportano per l’Algeria i regimi applicati dalla Francia a titolo del protocollo relativo alle merci originarie di e provenienti da determinati paesi che beneficiano di un regime particolare all’importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Questo regime particolare, pertanto, va considerato abrogato a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA
La Comunità fa presente che l’unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto l’Algeria ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ADESIONE DELL’ALGERIA ALL’OMC
La Comunità europea e i suoi Stati membri auspicano una rapida adesione dell’Algeria all’OMC e decidono di fornire tutta l’assistenza necessaria a tal fine.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 41 DELL’ACCORDO
La Comunità dichiara che, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’accordo, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 84, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DELL’ACCORDO
Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione europea, gli obblighi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, primo trattino, del presente riguardano unicamente le persone che devono essere considerate loro cittadini in funzione degli obiettivi della Comunità.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 88 DELL’ACCORDO (RAZZISMO E XENOFOBIA)
Le disposizioni dell’articolo 88 lasciano impregiudicate le disposizioni e le condizioni relative all’ammissione e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea nonché qualsiasi trattamento connesso allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi in questione.
DICHIARAZIONI DELL’ALGERIA
DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 9 DELL’ACCORDO
Ritenendo che l’incremento degli investimenti diretti europei sul suo territorio sia uno degli obiettivi fondamentali dell’accordo di associazione, l’Algeria invita la Comunità e i suoi Stati membri a favorire il conseguimento di questo obiettivo, segnatamente nell’ambito della liberalizzazione degli scambi e dello smantellamento tariffario. All’occorrenza, la questione viene sottoposta al consiglio di associazione.
DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’UNIONE DOGANALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA TURCHIA
L’Algeria prende atto della «Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia». Pur facendo presente che tale dichiarazione deriva dall’esistenza di un’unione doganale tra le parti, l’Algeria la esaminerà al momento opportuno.
DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 41 DELL’ACCORDO
L’Algeria applicherà la sua legislazione sulla concorrenza ispirandosi agli orientamenti della politica attuata in materia nell’Unione europea.
DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 91 DELL’ACCORDO
L’Algeria giudica l’abolizione del segreto bancario un elemento fondamentale della lotta contro la corruzione.
( 1 ) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
( 2 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
( 3 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
( 4 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
( 5 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
( 6 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
( 7 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
( 8 ) Completare e cancellare all'occorrenza.
( 9 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
( 10 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
( 11 ) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
( 12 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).