02004R0883 — IT — 31.07.2019 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

▼B

(GU L 166 dell'30.4.2004, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 988/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009

  L 284

43

30.10.2009

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1244/2010 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2010

  L 338

35

22.12.2010

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 465/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2012

  L 149

4

8.6.2012

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 1224/2012 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2012

  L 349

45

19.12.2012

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 1372/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2013

  L 346

27

20.12.2013

►M7

Modificato da: REGOLAMENTO (UE) N. 1368/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014

  L 366

15

20.12.2014

►M8

REGOLAMENTO (UE) 2017/492 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2017

  L 76

13

22.3.2017

►M9

REGOLAMENTO (UE) 2019/1149 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 186

21

11.7.2019


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 200, 7.6.2004, pag.  1 (883/2004)

►C2

Rettifica, GU L 002, 5.1.2018, pag.  15 (883/2004)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «attività subordinata», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione;

b) «attività autonoma», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione;

c) «persona assicurata», in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;

d) «pubblico dipendente», la persona considerata tale o ad essa assimilata dallo Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende;

e) «regime speciale per pubblici dipendenti», qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato membro interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;

f) «lavoratore frontaliero», qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana;

g) «rifugiato», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

h) «apolide», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

i) «familiare»:

1.

 

i) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;

ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1, in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede;

2. se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;

3. qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1 e 2, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

j) «residenza», il luogo in cui una persona risiede abitualmente;

k) «dimora», la residenza temporanea;

l) «legislazione», in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al comma precedente o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito d'applicazione purché lo Stato membro interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al presidente del Parlamento europeo e al presidente del Consiglio dell'Unione europea. Tale dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

m) «autorità competente», per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un’altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato membro di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;

n) «commissione amministrativa» la commissione di cui all’articolo 71;

▼M9

n bis) «autorità europea del lavoro», l’organismo istituito dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e di cui all’articolo 74 bis;

▼C1

o) «regolamento di applicazione», il regolamento di cui all'articolo 89;

p) «istituzione», per ciascuno Stato membro, l’organismo o l’autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

q) «istituzione competente»:

i) l'istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni;

ii) l'istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro nel quale si trova tale istituzione;

iii) l'istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;

iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assicuratore interessato o, in mancanza, l’organismo o l’autorità designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;

r) «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora», rispettivamente l’istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l’interessato risiede e l’istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l’interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;

s) «Stato membro competente», lo Stato membro in cui si trova l’istituzione competente;

t) «periodo di assicurazione», i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

u) «periodo di occupazione» o «periodi di attività lavorativa autonoma», i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;

v) «periodo di residenza», i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;

▼M1

(v bis) per «prestazioni in natura» s’intendono:

i) ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di lunga durata;

ii) ai sensi del titolo III, capitolo 2 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati membri;

▼C1

w) «pensione», non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;

▼C2

x) «prestazione di prepensionamento», tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una «prestazione di vecchiaia anticipata» designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;

▼C1

y) «assegno in caso di morte», ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera w);

z) «prestazione familiare», tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I.

Articolo 2

Ambito d’applicazione «ratione personae»

1.  Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

2.  Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri.

Articolo 3

Ambito d’applicazione «ratione materiae»

1.  Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia;

b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

c) le prestazioni d'invalidità;

d) le prestazioni di vecchiaia;

e) le prestazioni per i superstiti;

f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

g) gli assegni in caso di morte;

h) le prestazioni di disoccupazione;

▼C2

i) le prestazioni di prepensionamento;

▼C1

j) le prestazioni familiari.

2.  Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3.  Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.

4.  Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell’armatore.

▼M1

5.  Il presente regolamento non si applica:

a) all’assistenza sociale e medica; o

b) alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell’esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza.

▼C1

Articolo 4

Parità di trattamento

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Articolo 5

Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

Articolo 6

Totalizzazione dei periodi

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:

 l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,

 l'ammissione al beneficio di una legislazione,

 o

 l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima,

al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 7

Abolizione delle clausole di residenza

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.

Articolo 8

Relazioni fra il presente regolamento e altri strumenti di coordinamento

1.  Nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Ciononostante, continuano ad applicarsi talune disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale stipulate dagli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite nell’allegato II. Se per ragioni obiettive non è possibile estendere alcune di queste disposizioni a tutte le persone cui si applica il regolamento, ciò viene specificato.

2.  Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, convenzioni basate sui principi del presente regolamento e tenendo conto del suo spirito.

▼M3

Articolo 9

Dichiarazioni degli Stati membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento

1.  Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell’articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all’articolo 58, e la mancanza di un sistema assicurativo di cui all’articolo 65 bis, paragrafo 1, nonché le modifiche sostanziali. Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati dagli Stati membri nelle stesse.

2.  Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione europea e formano oggetto di adeguata pubblicità.

▼C1

Articolo 10

Divieto di cumulo delle prestazioni

Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.



TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 11

Norme generali

1.  Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

2.  Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3.  Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

4.  Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un'attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un’impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.

▼M3

5.  Un’attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un’attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.

▼C1

Articolo 12

Norme particolari

▼M3

1.  La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata.

▼C1

2.  La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi.

Articolo 13

Esercizio di attività in due o più Stati membri

▼M3

1.  La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

a) se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure

b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:

i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro; oppure

ii) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro; oppure

iii) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza; oppure

iv) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.

▼C1

2.  La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;

oppure

b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

3.  La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

4.  Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

5.  Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.

Articolo 14

Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata

1.  Gli articoli da 11 a 13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all’articolo 3, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2.  Qualora, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'interessato sia soggetto ad un'assicurazione obbligatoria in tale Stato membro, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso, in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

3.  Tuttavia, in materia di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, l’interessato può essere ammesso all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.

▼M1

4.  Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un’attività subordinata o autonoma, l’articolo 5, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla base di un’attività subordinata o autonoma.

▼C1

Articolo 15

Gli ►M1  agenti contrattuali ◄ delle Comunità europee

Gli ►M1  agenti contrattuali ◄ delle Comunità europee possono optare fra l’applicazione della legislazione dello Stato membro in cui sono occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure della legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari previsti a norma del regime applicabile a detti agenti. Questo diritto d’opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data d’entrata in servizio.

Articolo 16

Eccezioni agli articoli da 11 a 15

1.  Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15.

2.  Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma.



TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE



CAPITOLO 1

Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate



Sezione 1

Persone assicurate e loro familiari, ad eccezione di pensionati e loro familiari

Articolo 17

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

Articolo 18

Dimora nello Stato membro competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato membro — Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri

1.  Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari di cui all'articolo 17 beneficiano parimenti delle prestazioni in natura mentre dimorano nello Stato membro competente. Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati risiedessero in tale Stato membro.

▼M1

2.  I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato membro competente.

Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell’allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall’articolo 19, paragrafo 1.

▼C1

Articolo 19

Dimora al di fuori dello Stato membro competente

1.  Fatte salve disposizioni contrarie del paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

2.  La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.

Articolo 20

Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura — Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza

1.  Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro Stato membro per ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un'autorizzazione all'istituzione competente.

2.  La persona assicurata autorizzata dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute, beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale legislazione. L'autorizzazione è concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l'interessato e se le cure in questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai familiari di una persona assicurata.

4.  Se i familiari di una persona assicurata risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la persona assicurata, e tale Stato membro ha optato per il rimborso in base a importi fissi, il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 2 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari. In tal caso, ai fini del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari è considerata l'istituzione competente.

Articolo 21

Prestazioni in denaro

1.  La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.

2.  L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati sotto detta legislazione.

3.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati sotto detta legislazione.

4.  I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato, che corrisponde nella fattispecie integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri.

Articolo 22

Richiedenti di pensione

1.  La persona assicurata che, al momento della richiesta di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro competente, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, purché il richiedente una pensione soddisfi le condizioni di assicurazione della legislazione dello Stato membro di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nello Stato membro di residenza spetta anche ai familiari del richiedente una pensione.

2.  Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione dello Stato membro che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli da 23 a 25.



Sezione 2

Pensionati e loro familiari

Articolo 23

Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza

Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro.

Articolo 24

Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza

1.  Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e non abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, beneficia tuttavia di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri cui spetta versare la pensione, se risiedesse in tale Stato membro. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione di cui al paragrafo 2 sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede.

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1, si decide quale istituzione debba sostenere i costi delle prestazioni in natura in base alle seguenti disposizioni:

a) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di un solo Stato membro, il costo è sostenuto dall'istituzione competente di tale Stato membro;

b) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, il relativo costo è sostenuto dall'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato più a lungo soggetto; se l'applicazione della presente disposizione comporta che il costo delle prestazioni debba essere sostenuto da varie istituzioni, tale costo sarà sostenuto dall'istituzione che applica l'ultima legislazione alla quale l'interessato è stato soggetto.

Articolo 25

Pensione ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni nello Stato membro di residenza

Qualora il pensionato abbia diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e risieda in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma e l'interessato non riceva una pensione da detto Stato membro, il costo delle prestazioni in natura erogate all'interessato e ai familiari è sostenuto dall'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, nella misura in cui il pensionato e i familiari avrebbero diritto a tali prestazioni se risiedessero in tale Stato membro.

Articolo 26

Residenza di familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede

I familiari di un pensionato che ha diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede, beneficiano delle prestazioni in natura da parte dell'istituzione del loro luogo di residenza, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, nella misura in cui il pensionato ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato membro. I costi sono sostenuti dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.

Articolo 27

Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono — Dimora nello Stato membro competente — Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza

1.  L'articolo 19 si applica mutatis mutandis ad una persona che riceve una pensione o delle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno degli Stati membri che erogano la sua pensione (le sue pensioni) o ai familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

2.  L'articolo 18, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis alle persone di cui al paragrafo 1, se esse dimorano nello Stato membro in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza e se detto Stato membro ha optato in tal senso e figura nell'elenco di cui all'allegato IV.

3.  L'articolo 20 si applica mutatis mutandis al pensionato e/o ai familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono al fine di ottenere in detto Stato cure adeguate al loro stato di salute.

4.  Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 5, il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è sostenuto dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.

5.  Il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 3 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari se essi risiedono in uno Stato membro che ha optato per il rimborso su base forfettaria. In tali casi, ai fini del paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari è considerata l'istituzione competente.

Articolo 28

Norme particolari per i lavoratori frontalieri pensionati

▼M1

1.  Il lavoratore frontaliero dopo il pensionamento per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell’ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un’attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. «Prosecuzione di cure» significa prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l’intera durata.

Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari dell’ex lavoratore frontaliero, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo la sua attività figuri nell’elenco dell’allegato III.

▼C1

2.  Un pensionato che, nei cinque anni precedenti la data effettiva della pensione di vecchiaia o di invalidità, ha esercitato un'attività subordinata o autonoma per almeno due anni come lavoratore frontaliero beneficia di prestazioni in natura nello Stato membro in cui ha esercitato tale attività come lavoratore frontaliero, se questo Stato membro e lo Stato membro in cui ha sede l'istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza hanno optato in tal senso e figurano entrambi nell'elenco di cui all'allegato V.

3.  Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai familiari di ex lavoratori frontalieri o suoi superstiti se, durante i periodi di cui al paragrafo 2, essi beneficiavano di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, anche se il lavoratore frontaliero è deceduto prima del maturare della pensione, a condizione che questi abbia esercitato un'attività subordinata o autonoma come lavoratore frontaliero per due anni negli ultimi cinque anni precedenti la morte.

4.  I paragrafi 2 e 3 si applicano fino a quando la persona interessata è coperta dalla legislazione di uno Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.

5.  Il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è a carico dell'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato o ai superstiti nei rispettivi Stati membri di residenza.

Articolo 29

Prestazioni in denaro ai pensionati

1.  Le prestazioni in denaro sono erogate ad una persona che riceve una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, dall'istituzione competente dello Stato membro in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza. L'articolo 21 si applica mutatis mutandis.

2.  Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.

Articolo 30

Contributi dei pensionati

1.  L'istituzione di uno Stato membro che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilata, può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da 23 a 26 sono a carico di un'istituzione dello Stato membro menzionato.

2.  Se nei casi di cui all'articolo 25 il pensionato versa contributi o subisce trattenute per un importo corrispondente a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilate ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui egli risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.



Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 31

Disposizioni generali

Gli articoli da 23 a 30 non si applicano ad un pensionato o ai suoi familiari se l'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma. In tal caso la persona in questione, ai fini del presente capitolo, è soggetta agli articoli da 17 a 21.

Articolo 32

Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura — Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nello Stato membro di residenza

1.  Un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato membro o al presente capitolo è prioritario rispetto ad un diritto derivato alle prestazioni per i familiari. Un diritto derivato alle prestazioni in natura è tuttavia prioritario rispetto ai diritti autonomi se il diritto autonomo nello Stato membro di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell'interessato in tale Stato membro.

2.  Qualora i familiari di una persona assicurata risiedano in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente nello Stato membro in cui essi risiedono, se il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un'attività subordinata o autonoma in tale Stato membro o riceve una pensione da tale Stato membro sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

Articolo 33

Prestazioni in natura di notevole importanza

1.  La persona assicurata o un familiare, cui l'istituzione di uno Stato membro ha riconosciuto il diritto a una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, prima che fosse assicurato in virtù della legislazione applicata all'istituzione di un altro Stato membro, beneficia di queste prestazioni a carico della prima istituzione anche se esse sono concesse dopo che la persona in questione è già assicurata in virtù della legislazione applicata dalla seconda istituzione.

2.  La commissione amministrativa definisce l’elenco delle prestazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 34

Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1.  Se il beneficiario di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo che devono essere trattate come prestazioni di malattia e sono pertanto erogate dallo Stato membro competente per le prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 21 o dell'articolo 29 ha diritto, al tempo stesso e ai sensi del presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, che devono essere rimborsate da un'istituzione del primo Stato membro ai sensi dell'articolo 35, la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10 si applica con l'unica restrizione seguente: se l'interessato beneficia delle prestazioni in natura e le riceve, l'ammontare delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputato o imputabile all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.

2.  La commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni in denaro e in natura di cui al paragrafo 1.

3.  Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno vantaggiose per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.

Articolo 35

Rimborsi tra istituzioni

1.  Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro in base al presente capitolo danno luogo a rimborso integrale.

2.  Il rimborso di cui al paragrafo 1 è determinato e effettuato ai sensi delle norme previste nel regolamento di applicazione, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute o su base forfettaria per gli Stati membri le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.

3.  Due o più Stati membri, e le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.



CAPITOLO 2

Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 36

Diritto alle prestazioni in natura e in denaro

▼M1

1.  Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 2 bis del presente articolo, l’articolo 17, l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali.

▼C1

2.  Una persona che risiede o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura speciali secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione.

▼M3

2 bis.  L’autorizzazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall’istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo giustificabile sotto il profilo medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della prognosi della malattia.

▼C1

3.  L'articolo 21 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capitolo.

Articolo 37

Spese di trasporto

1.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente in un altro Stato membro in cui l'infortunato risiede, a condizione che l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.

2.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un incidente sul lavoro fino al luogo d'inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente in un altro Stato membro nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio, secondo la legislazione che essa applica.

Articolo 38

Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre di siffatta malattia è stata esposta allo stesso rischio in più Stati membri

Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che per sua natura può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo degli Stati in questione le cui condizioni risultano soddisfatte.

Articolo 39

Aggravamento di una malattia professionale

In caso d'aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne soffre ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato membro assume l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro assume l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica. L’istituzione competente del secondo Stato membro concede all’interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l’importo delle prestazioni dovute dopo l’aggravamento e l’importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di detto Stato membro;

c) le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dalle istituzioni di due Stati membri ai sensi della lettera b).

Articolo 40

Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni

1.  Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato membro nel quale l'interessato risiede o dimora, oppure se un'assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, in caso di malattia.

2.  Anche in assenza di un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato membro competente, le disposizioni di cui al presente capitolo relative alle prestazioni in natura si applicano ad una persona che ha diritto a tali prestazioni in caso di malattia, maternità o paternità ai sensi della legislazione di detto Stato membro se la persona subisce un infortunio sul lavoro o soffre di una malattia professionale allorché tale persona risiede o dimora in un altro Stato membro. I costi sono a carico dell'istituzione competente per le prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.

3.  L'articolo 5 si applica all'istituzione competente di uno Stato membro per quanto riguarda l'equivalenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, verificati o accertati posteriormente ai sensi della legislazione di un altro Stato membro all'atto della determinazione del grado di invalidità, del diritto a prestazioni o della loro entità a condizione che:

a) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente a titolo della legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo;

e

b) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo ad indennizzo, a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

Articolo 41

Rimborsi tra istituzioni

1.  L'articolo 35 si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capitolo e il rimborso è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

2.  Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.



CAPITOLO 3

Prestazioni in caso di morte

Articolo 42

Diritto a prestazioni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dello Stato membro competente

1.  Quando una persona assicurata o un familiare muore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, il decesso si considera sopraggiunto in quest'ultimo Stato membro.

2.  L'istituzione competente è tenuta ad erogare le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Articolo 43

Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato

1.  In caso di morte del titolare di una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura erogate ai sensi degli articoli 24 e 25, le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogate a suo carico come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nello Stato membro in cui si trova l'istituzione.

2.  Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.



CAPITOLO 4

Prestazioni di invalidità

Articolo 44

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A

1.  Ai fini del presente capitolo, per «legislazione di tipo A» si intende qualsiasi legislazione in forza della quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza e che è stata espressamente inclusa dallo Stato membro competente nell'allegato VI e per «legislazione di tipo B» s'intende qualsiasi altra legislazione.

2.  Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri e che abbia maturato periodi di assicurazione o residenza esclusivamente a norma di legislazioni di tipo A, ha il diritto di ricevere prestazioni solo dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, tenuto conto eventualmente dell’articolo 45, e ottiene tali prestazioni ai sensi della suddetta legislazione.

3.  La persona che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 2 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell’articolo 45.

4.  Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 contiene norme relative alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione delle prestazioni di invalidità in caso di cumulo con altri redditi o con prestazioni di natura diversa ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis gli articoli 53, paragrafo 3, e l’articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 45

Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi

Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di tale Stato membro applica se necessario, mutatis mutandis, l’articolo 51, paragrafo 1.

Articolo 46

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B o a legislazioni di tipo A e di tipo B

1.  Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui una almeno non sia di tipo A, beneficia delle prestazioni a norma del capitolo 5, che si applica mutatis mutandis, tenuto conto del paragrafo 3.

2.  Tuttavia, se l'interessato è stato precedentemente soggetto a una legislazione di tipo B e successivamente sopravviene l'inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto a una legislazione di tipo A, egli beneficia delle prestazioni a norma dell'articolo 44 purché:

 soddisfi le condizioni di tale legislazione esclusivamente o le condizioni di altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto una legislazione di tipo B,

 e

 non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, tenuto conto dell'articolo 50, paragrafo 1.

3.  La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa il grado di invalidità del richiedente è vincolante per l'istituzione di un altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative al grado di invalidità fra le legislazioni di questi Stati membri sia riconosciuta nell'allegato VII.

Articolo 47

Aggravamento dell’invalidità

1.  In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno o più Stati membri, si applicano le disposizioni seguenti, tenuto conto dell'aggravamento:

a) le prestazioni sono erogate a norma del capitolo 5, applicabile mutatis mutandis;

b) tuttavia, ove l'interessato sia stato soggetto a due o più legislazioni di tipo A e dal momento in cui beneficia di prestazioni non sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, le prestazioni sono erogate a norma dell'articolo 44, paragrafo 2.

2.  Se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute a norma del paragrafo 1 è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente competente per il pagamento, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un'integrazione pari alla differenza tra i due importi.

3.  Se l'interessato non ha diritto alle prestazioni a carico di un'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente dello Stato membro precedentemente competente è tenuta ad erogare le prestazioni, secondo la legislazione che essa applica, tenuto conto dell'aggravamento e, eventualmente, dell'articolo 45.

Articolo 48

Trasformazione delle prestazioni d’invalidità in prestazioni di vecchiaia

1.  Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono erogate e a norma del capitolo 5.

2.  Un'istituzione debitrice di prestazioni d'invalidità secondo la legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni d'invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o più altri Stati membri, a norma dell'articolo 50, le prestazioni d'invalidità cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure per tutto il tempo in cui l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiarne.

3.  Qualora le prestazioni d'invalidità erogate secondo la legislazione di uno Stato membro, a norma dell'articolo 44, siano trasformate in prestazioni di vecchiaia e l'interessato non soddisfi ancora le condizioni stabilite dalla legislazione di uno o più altri Stati membri per beneficiarne, questi ultimi gli erogano prestazioni d'invalidità a decorrere dalla data della trasformazione.

Tali prestazioni d'invalidità sono erogate a norma del capitolo 5, come se questo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle legislazioni nazionali interessate oppure, nel caso in cui tale trasformazione non sia contemplata, per tutto il tempo in cui egli ha diritto a prestazioni d'invalidità secondo la suddetta o le suddette legislazioni.

4.  Le prestazioni d'invalidità erogate a norma dell'articolo 44 sono ricalcolate ai sensi del capitolo 5 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni necessarie per fruire delle prestazioni d'invalidità previste dalla legislazione di tipo B ovvero ottenga prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 49

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici

Gli articoli 6, 44, 46, 47, 48 e l'articolo 60, paragrafi 2 e 3, si applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.



CAPITOLO 5

Pensioni di vecchiaia e ai superstiti

Articolo 50

Disposizioni generali

1.  Tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

2.  Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati membri cui è stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state, o non sono più, soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.

3.  Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

4.  Un nuovo calcolo è effettuato d'ufficio a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano già stati presi in considerazione in virtù dei paragrafi 2 o 3.

Articolo 51

Disposizioni speciali relative alla totalizzazioine dei periodi

1.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l’istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l’interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi.

2.  I periodi di assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato membro, purché l’interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest’ultimo Stato membro nell’ambito di un regime speciale.

▼M1

3.  Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l’interessato sia assicurato al momento dell’avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell’avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest’ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all’articolo 57.

▼C1

Articolo 52

Liquidazione delle prestazioni

1.  L'istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);

b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:

i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico;

ii) l'istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione prorata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.

2.  All’importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l’istituzione competente applica, se del caso, l’insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli 53, 54 e 55.

3.  L'interessato ha diritto a percepire dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro l’importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

▼M1

4.  Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione calcolata pro rata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l’istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:

i) tali situazioni siano definite nell’allegato VIII, parte 1;

ii) non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui agli articoli 54 e 55, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2; e

iii) l’articolo 57 non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in circostanze specifiche.

▼M1

5.  Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell’allegato VIII, parte 2. In tali casi l’interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato.

▼C1

Articolo 53

Clausole anticumulo

1.  Tutti i cumuli di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d’assicurazione e/o residenza, maturati da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.

2.  I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.

3.  Le seguenti disposizioni si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito:

a) l'istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all’estero;

b) l'istituzione competente prende in considerazione l’importo delle prestazioni erogabili da un altro Stato membro prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica non preveda l'applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nel regolamento di applicazione;

c) l'istituzione competente non prende in considerazione l’importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro in base ad una assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

d) se un solo Stato membro applica clausole anticumulo per il fatto che l’interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù della legislazione di altri Stati membri, oppure di reddito acquisito in altri Stati membri, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente fino alla concorrenza dell’importo di tali prestazioni o di tale reddito.

Articolo 54

Cumulo di prestazioni della stessa natura

1.  In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione prorata.

2.  Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:

a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza;

oppure

b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore, cumulato con:

i) una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di tener conto più di una volta dello stesso periodo fittizio;

o

ii) una prestazione di cui alla lettera a).

Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell’allegato IX.

Articolo 55

Cumulo di prestazioni di natura diversa

1.  Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a:

a) due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;

tuttavia l'applicazione della presente lettera non può privare la persona interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capitoli del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento di applicazione;

b) una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o residenza definito per il calcolo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

c) una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti applicano mutatis mutandis la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni prorata.

2.  L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa e/o di altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o di residenza di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis se la legislazione di uno o più Stati membri prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro, oppure di altri redditi.

Articolo 56

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

1.  Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo prorata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:

a) qualora la durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati prima che si avverasse il rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati è superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione di uno di questi Stati membri per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di tale Stato membro tiene conto di questo periodo massimo anziché della durata totale dei periodi maturati. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;

b) la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono è stabilita nel regolamento di applicazione;

c) se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente:

i) determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;

ii) impiega, ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, gli stessi elementi determinati o accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;

►M1  se del caso ◄ secondo le procedure di cui all'allegato XI per lo Stato membro interessato;

▼M1

d) qualora la lettera c), non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e che non sono legati al tempo, l’istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, l’importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.

▼C1

2.  Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di detto Stato membro a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri.

Articolo 57

Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno

1.  In deroga all'articolo 52 paragrafo 1, lettera b), l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta ad erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se:

 la durata di detti periodi è inferiore a un anno,

 e

 tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.

Ai fini del presente articolo, per «periodi» si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente.

2.  L'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i).

3.  Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati membri interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati membri le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza maturati e presi in considerazione a norma degli articoli 6 e 51, paragrafi 1 e 2, fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato membro.

▼M1

4.  Il presente articolo non si applica ai regimi di cui alla parte II dell’allegato VIII.

▼C1

Articolo 58

Attribuzione di un'integrazione

1.  Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazioni inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo.

2.  L'istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l’importo della prestazione minima.

Articolo 59

Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni

1.  In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni prevista dalla legislazione di uno Stato membro, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si procede a un nuovo calcolo a norma dell'articolo 52.

2.  Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato membro interessato sono modificate di una percentuale o di un importo fisso, tale percentuale o importo fisso è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo 52, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo.

Articolo 60

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici

1.  Gli articoli 6 e 50, l’articolo 51, paragrafo 3, e gli articoli da 52 a 59 si applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

2.  Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro competente subordina l’acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano maturati sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di detto Stato membro, l’istituzione competente di detto Stato membro tiene conto solo dei periodi che possono essere riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di queste prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi.

3.  Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni erogate nell'ambito di un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale legislazione.



CAPITOLO 6

Prestazioni di disoccupazione

Articolo 61

Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma

1.  L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile.

2.  Tranne nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:

 periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione,

 periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione,

 oppure

 periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

Articolo 62

Calcolo delle prestazioni

1.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato per l'ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione.

2.  Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i ►M1  persone disoccupate ◄ di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione.

▼M3

Articolo 63

Disposizioni speciali relative all’abolizione delle clausole di residenza

Ai fini del presente capitolo, l’articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64, 65 e 65 bis ed entro i limiti previsti da detti articoli.

▼C1

Articolo 64

Disoccupati che si recano in un altro Stato membro

1.  La persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l'iscrizione se quest'ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi;

d) le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.

2.  Se l'interessato ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c), o prima di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le istituzioni competenti possono consentire all'interessato di ritornare in una data posteriore senza perdita del diritto.

3.  Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il diritto alle prestazioni è conservato a norma del paragrafo 1 è pari a tre mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino ad un massimo di sei mesi.

4.  Le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in cui la persona si reca per cercare un'occupazione sono definite nel regolamento di applicazione.

Articolo 65

Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.

2.  La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.

Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto.

3.  Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, è sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato.

4.  L'attuazione del paragrafo 2, seconda frase, e del paragrafo 3, seconda frase, e le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività sono definite nel regolamento di applicazione.

5.  

a) Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

b) Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale era soggetto.

6.  Le prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 5 continuano a essere a carico di quest'ultima. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 7, l'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione l'interessato era soggetto rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'intero importo delle prestazioni erogate da quest'ultima durante i primi tre mesi. L'importo del rimborso lungo l'arco di questo periodo non può essere superiore all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione dello Stato membro competente. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il periodo durante il quale sono erogate prestazioni a norma dell'articolo 64, è detratto dalla durata del periodo di cui alla seconda frase del presente paragrafo. Le modalità di rimborso sono definite nel regolamento di applicazione.

7.  Tuttavia, il periodo del rimborso di cui al paragrafo 6 viene prolungato a cinque mesi se la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato, a condizione che detti periodi siano presi in considerazione ai fini della determinazione del diritto alle indennità di disoccupazione.

8.  Ai fini dei paragrafi 6 e 7 due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

▼M3

Articolo 65 bis

Disposizioni speciali per lavoratori autonomi transfrontalieri in stato di disoccupazione completa qualora lo Stato membro di residenza non preveda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi

1.  In deroga all’articolo 65, una persona in stato di disoccupazione completa che, in qualità di lavoratore transfrontaliero, abbia recentemente maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e il cui Stato membro di residenza abbia notificato che nessuna categoria di lavoratori autonomi ha la possibilità di beneficiare di un sistema di prestazioni di disoccupazione di tale Stato membro, si iscrive agli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a loro disposizione, e, quando richiede le prestazioni, rispetta permanentemente le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. La persona in stato di disoccupazione completa può, come misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza.

2.  L’ultimo Stato membro alla cui legislazione è stata soggetta la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 eroga, in conformità della propria legislazione, le prestazioni di disoccupazione.

3.  Se la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 non desidera mettersi o rimanere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività dopo essersi iscritta e preferisce cercare un’occupazione nello Stato membro di residenza, l’articolo 64 si applica mutatis mutandis, a eccezione del paragrafo 1, lettera a). L’autorità competente può prolungare il periodo di cui alla prima frase dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni.

▼C1



CAPITOLO 7

Prestazioni di prepensionamento

Articolo 66

Prestazioni

Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l'articolo 6.



CAPITOLO 8

Prestazioni familiari

Articolo 67

Familiari residenti in un altro Stato membro

Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita.

Articolo 68

Regole di priorità in caso di cumulo

1.  Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

a) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:

i) nel caso di diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In quest'ultimo caso l'onere delle prestazioni è ripartito secondo i criteri definiti nel regolamento di applicazione;

ii) nel caso di diritti conferiti a titolo dell'erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione a titolo della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione o di residenza più lungo maturato in base alle legislazioni in questione;

iii) nel caso di diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei figli.

2.  In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.

3.  Qualora ai sensi dell'articolo 67, venga presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione, ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

a) detta istituzione inoltra la domanda immediatamente all'istituzione competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento di applicazione in materia di concessione provvisoria di prestazioni, eroga, ove necessario, l'integrazione differenziale di cui al paragrafo 2;

b) l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la domanda come se quest'ultima fosse stata presentata direttamente a detta istituzione, ed è considerata data di presentazione all'istituzione competente in linea prioritaria la data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima istituzione.

▼M1

Articolo 68 bis

Erogazione delle prestazioni

Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l’istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell’istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell’istituzione o organismo designato a tal fine dall’autorità competente del loro Stato membro di residenza.

▼C1

Articolo 69

Disposizioni complementari

1.  Se, a titolo della legislazione designata a norma degli articoli 67 e 68, nessun diritto è conferito al pagamento di prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, tali prestazioni sono erogate per difetto e in aggiunta alle altre prestazioni familiari acquisite a titolo della predetta legislazione, dalla legislazione dello Stato membro al quale il lavoratore defunto è stato assoggettato più a lungo, sempreché il diritto sia stato conferito in virtù di detta legislazione. Se nessun diritto viene acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto a titolo delle legislazioni degli altri Stati membri sono esaminate e le prestazioni sono erogate nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di tali Stati membri.

2.  Le prestazioni erogate in forma di pensioni o rendite o integrazioni di pensioni o rendite sono fornite e calcolate a norma del capitolo 5.



CAPITOLO 9

Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

Articolo 70

Disposizione generale

1.  Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all'assistenza sociale.

2.  Ai fini del presente capitolo, le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» sono quelle:

a) intese a fornire:

i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure

ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato;

e

b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;

e

c) sono elencate nell'allegato X.

3.  L'articolo 7 e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.  Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico.



TITOLO IV

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA E COMITATO CONSULTIVO

Articolo 71

Composizione e funzionamento della commissione amministrativa

1.  La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in seguito denominata «commissione amministrativa») istituita presso ►M3  la Commissione europea ◄ , è composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all’occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante ►M3  della Commissione europea ◄ partecipa con funzione consultiva alle riunioni della commissione amministrativa.

▼M3

2.  La commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati, tranne che per l’adozione del proprio statuto, che è redatto dai suoi membri di comune accordo.

Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all’articolo 72, lettera a), formano oggetto di adeguata pubblicità.

▼C1

3.  La segreteria della commissione amministrativa è assicurata ►M3  dalla Commissione europea ◄ .

Articolo 72

Compiti della commissione amministrativa

La commissione amministrativa è incaricata di:

a) trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento o da quelle del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso o che dovesse intervenire nell'ambito di questi, fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, dal presente regolamento o dal trattato;

b) agevolare l'applicazione uniforme del diritto comunitario, in particolare promuovendo lo scambio di esperienze e di buone prassi amministrative;

c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale al fine tra l'altro di tenere conto dei problemi specifici di alcune categorie di persone; agevolare, nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera;

d) favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie per agevolare la libera circolazione delle persone, in particolare modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione dell'elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro; la commissione amministrativa adotta le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard e fissa le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi;

e) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso nell'ambito dei suddetti regolamenti;

f) presentare ►M3  alla Commissione europea ◄ ogni proposta opportuna in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale al fine di migliorare e modernizzare l'acquis comunitario mediante l'elaborazione di regolamenti ulteriori o di altri strumenti previsti dal trattato;

g) stabilire gli elementi necessari di cui tenere conto per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri a norma del presente regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette istituzioni in base alla relazione della commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74.

Articolo 73

Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati

1.  È istituita nell'ambito della commissione amministrativa una commissione tecnica per la elaborazione elettronica dei dati, in seguito denominata «commissione tecnica». La commissione tecnica propone alla commissione amministrativa le norme strutturali comuni per la gestione dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard; elabora relazioni ed esprime un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda una decisione a norma dell'articolo 72, lettera d). La composizione e le modalità di funzionamento della commissione tecnica sono determinate dalla commissione amministrativa.

2.  A tal fine la commissione tecnica:

a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e intraprende gli studi e i lavori richiesti allo scopo di svolgere i compiti che le sono affidati;

b) sottopone alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;

c) realizza ogni altro compito e studio sulle questioni che la commissione amministrativa le sottopone;

d) garantisce la direzione dei progetti pilota comunitari di utilizzazione di servizi di elaborazione elettronica dei dati e, per la parte comunitaria, dei sistemi operativi di utilizzazione di tali servizi.

Articolo 74

Commissione di controllo dei conti

1.  Nell'ambito della commissione amministrativa è istituita una commissione di controllo dei conti. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione di controllo dei conti sono fissate dalla commissione amministrativa.

La commissione di controllo dei conti è incaricata di:

a) verificare il metodo di determinazione e di calcolo dei costi medi annui presentati dagli Stati membri;

b) riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l'elaborazione della situazione annua dei crediti di ogni Stato membro;

c) rendere conto periodicamente alla commissione amministrativa dei risultati di applicazione del presente regolamento e del regolamento di applicazione, in particolare sul piano finanziario;

d) fornire le relazioni e i dati necessari alle decisioni della commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 72, lettera g);

e) trasmettere alla commissione amministrativa ogni suggerimento utile, anche sul presente regolamento, in relazione alle lettere a), b) e c);

f) effettuare ogni lavoro, studio o missione sulle questioni sottopostegli dalla commissione amministrativa.

▼M9

Articolo 74 bis

Autorità europea del lavoro

1.  Fatti salvi i compiti e le attività della commissione amministrativa, l’Autorità europea del lavoro sostiene l’applicazione del presente regolamento in conformità dei compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) 2019/1149. La commissione amministrativa collabora con l’Autorità europea del lavoro allo scopo di coordinare le attività di mutuo accordo ed evitare duplicazioni. A tal fine, conclude un accordo di cooperazione con l’Autorità europea del lavoro.

2.  La commissione amministrativa può chiedere all’Autorità europea del lavoro di deferire una questione relativa alla sicurezza sociale oggetto di mediazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 11, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/1149.

▼C1

Articolo 75

Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1.  È istituito un comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in seguito denominato «comitato consultivo», composto, per ognuno degli Stati membri, di:

a) un rappresentante del governo;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

c) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro.

Per ognuna delle suddette categorie è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.

I membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante ►M3  della Commissione europea ◄ . Il comitato consultivo stabilisce le modalità di organizzazione dei suoi lavori.

2.  Il comitato consultivo è abilitato, su richiesta ►M3  della Commissione europea ◄ , della commissione amministrativa o su propria iniziativa:

a) ad esaminare le questioni generali o di principio e i problemi sollevati dall'applicazione delle disposizioni comunitarie sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda talune categorie di persone;

b) a formulare, all'intenzione della commissione amministrativa, pareri in materia nonché proposte in vista dell'eventuale revisione delle disposizioni in causa.



TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 76

Cooperazione

1.  Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

a) i provvedimenti adottati per l'applicazione del presente regolamento;

b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento.

2.  Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, la commissione amministrativa stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre ai quali è previsto il relativo rimborso.

3.  Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4.  Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.

Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

5.  La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.

6.  In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l'istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l'istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.

7.  Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, a norma dell'articolo 290 del trattato.

Articolo 77

Protezione dei dati di carattere personale

1.  Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d’applicazione, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano i dati di carattere personale alle autorità o alle istituzioni di un altro Stato membro, tale comunicazione è soggetta alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li trasmette. Ogni comunicazione da parte dell'autorità o dell'istituzione dello Stato membro che li ha ricevuti, nonché la memorizzazione, la modificazione e la distruzione dei dati forniti da parte di tale Stato membro sono soggette alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li riceve.

2.  I dati richiesti per l’applicazione del presente regolamento e del regolamento d’applicazione sono trasmessi da uno Stato membro ad un altro Stato membro nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

Articolo 78

Elaborazione elettronica dei dati

1.  Gli Stati membri impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l’applicazione del presente regolamento e del regolamento d’applicazione. ►M3  La Commissione europea ◄ appoggia le attività d’interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano questi servizi di elaborazione elettronica dei dati.

2.  Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la parte che gli compete dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

3.  Un documento elettronico inviato o emesso da un’istituzione a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato membro a causa del fatto che è ricevuto tramite mezzi elettronici, una volta che l’istituzione destinataria ha dichiarato che può ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell’informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.

4.  Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari ad evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d’accesso non autorizzato a detta registrazione. L’informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile. Quando un documento elettronico è trasmesso da un’istituzione di sicurezza sociale ad un’altra, sono adottate misure di sicurezza adeguate, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

Articolo 79

Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale

Nel contesto del presente regolamento e del regolamento di applicazione, ►M3  la Commissione europea ◄ può finanziare in tutto o in parte:

a) azioni miranti a migliorare gli scambi d’informazione tra le autorità e le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri, in particolare lo scambio elettronico di dati;

b) ogni altra azione intesa a fornire informazioni alle persone cui si applica il presente regolamento ed ai loro rappresentanti sui diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento, utilizzando i mezzi più adeguati.

Articolo 80

Esenzioni

1.  Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato membro, è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

2.  Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l’applicazione del presente regolamento sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 81

Domande, dichiarazioni o ricorsi

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’autorità, all’istituzione o all’organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

Articolo 82

Perizie mediche

Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, su richiesta dell’istituzione competente, in un altro Stato membro dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora del richiedente o del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento d’applicazione o concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 83

Applicazione delle legislazioni

Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell’allegato XI.

Articolo 84

Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni

1.  Il recupero dei contributi dovuti ad un’istituzione di uno Stato membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da parte dell’istituzione di uno Stato membro possono essere effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate, dall’istituzione corrispondente di quest’ultimo Stato membro.

2.  Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell’istituzione competente in un altro Stato membro, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest’ultimo Stato membro. Queste decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato membro, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato membro lo esigano.

3.  In caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell’istituzione di uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest’ultimo Stato membro riconosce ai crediti della stessa natura.

4.  Le modalità d’applicazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dal regolamento di applicazione o, se del caso e a titolo complementare, tramite accordi fra gli Stati membri.

Articolo 85

Diritti delle istituzioni

1.  Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:

a) quando l’istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

b) quando l’istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2.  Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro impiegati, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell’istituzione competente.

Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro impiegati, nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.

3.  Qualora ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, e/o dell'articolo 41, paragrafo 2, due o più Stati membri o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell’ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) qualora l’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell’azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;

b) per l’applicazione della lettera a):

i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l’istituzione del luogo di residenza o di dimora;

e

ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l’istituzione debitrice;

c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall’accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate.

Articolo 86

Accordi bilaterali

Per quanto riguarda i rapporti fra Lussemburgo, da un lato, e Francia, Germania e Belgio, dall'altro, l'applicazione e la durata del periodo di cui all'articolo 65, paragrafo 7, è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

2.  Ogni periodo d’assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

4.  Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell’interessato, è liquidata o ripristinata, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d’applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, a condizione che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5.  I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima della data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente regolamento.

6.  Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.

7.  Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

▼M1

8.  Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

▼C1

9.  L'articolo 55 del presente regolamento si applica esclusivamente alle pensioni alle quali l'articolo 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applica alla data di applicazione del presente regolamento.

10.  Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase sono applicabili al Lussemburgo entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

▼M1

10 bis.  I punti dell’allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia, Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

10 ter.  L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato entro il 31 ottobre 2014 sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Detta relazione contiene una valutazione d’impatto dell'importanza, della frequenza, delle dimensioni e dei costi, in termini sia assoluti che relativi, dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato III. Essa contiene altresì le possibili conseguenze dell’abrogazione di tali disposizioni per gli Stati membri che continuano a figurare in tale allegato dopo la data di cui al paragrafo 10 bis. Alla luce di tale relazione, la Commissione decide in merito alla presentazione di una proposta di riesame dell’elenco, in linea di principio al fine di abrogarlo, a meno che la relazione della commissione amministrativa non fornisca motivi impellenti per non farlo.

▼C1

11.  Gli Stati membri provvedono a che sia fornita l'informazione appropriata riguardante le modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente regolamento e dal regolamento di applicazione.

▼M3

Articolo 87 bis

Disposizione transitoria per l’applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012

1.  Se, in conseguenza dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012, una persona è soggetta, a norma del titolo II del presente regolamento, alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è stato soggetto anteriormente a detta entrata in vigore, la legislazione dello Stato membro applicabile anteriormente a tale data continua ad applicarsi a tale persona per un periodo transitorio fino a quando la situazione pertinente rimane invariata e, in ogni caso, per non più di dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012. La persona in questione può chiedere che a essa non si applichi più il periodo transitorio. Tale domanda è presentata all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza. Le richieste presentate entro il 29 settembre 2012 sono considerate produrre effetti il 28 giugno 2012. Le richieste presentate successivamente al 29 settembre 2012 producono effetti il primo giorno del mese successivo a quello della loro presentazione.

2.  Entro il 29 giugno 2014 la commissione amministrativa valuta l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 65 bis del presente regolamento e presenta una relazione sulla loro applicazione. In base a tale relazione la Commissione europea può, ove appropriato, presentare proposte per modificare le dette disposizioni.

▼C1

Articolo 88

Aggiornamento degli allegati

Gli allegati del presente regolamento sono riveduti periodicamente.

Articolo 89

Regolamento di applicazione

Un regolamento ulteriore definirà le modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 90

Abrogazione

1.  Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimane in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità ( 2 ), fino a quando detto regolamento non è abrogato o modificato;

b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia ( 3 ), fino a quando detto regolamento non è abrogato o modificato;

c) dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 4 ) e dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ( 5 ), e altri accordi che contengono un riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71, fino a quando detti accordi non sono modificati in funzione del presente regolamento.

2.  I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità ( 6 ), si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 91

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.




ALLEGATO I

ANTICIPI SUGLI ASSEGNI ALIMENTARI, ASSEGNI SPECIALI DI NASCITA O DI ADOZIONE

[articolo 1, paragrafo 4, lettera z)]

I.   Anticipi sugli assegni alimentari

▼M1

BELGIO

▼C1

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge del 21 febbraio 2003 che istituisce un servizio dei crediti alimentari in seno al Servizio pubblico federale per le finanze

▼M1

BULGARIA

Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell’articolo 92 del codice della famiglia

▼M1

DANIMARCA

▼C1

Anticipo sui sussidi per i figli previsto dalla legge sugli assegni familiari

Anticipo sui sussidi per i figli codificato dalla legge n. 765 dell'11 settembre 2002

▼M1

GERMANIA

▼C1

Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge tedesca relativa agli anticipi sugli assegni alimentari (Unterhaltsvorschussgesetz) del 23 luglio 1979

▼M1

ESTONIA

Assegni alimentari ai sensi della legge sugli aiuti per il mantenimento del 21 febbraio 2007;

SPAGNA

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto 1618/2007 del 7 dicembre 2007

▼M1

FRANCIA

▼C1

Assegno di sostegno familiare versato al bambino di cui uno o entrambi i genitori si sottraggono o non sono in grado di ottemperare agli obblighi alimentari o al pagamento di un assegno alimentare fissato con decisione giudiziaria

▼M5

CROAZIA

Anticipi temporanei erogati dai Centri di assistenza sociale sulla base dell’obbligo di fornire assegni alimentari temporanei a norma della legge sulla famiglia (OG 116/03, quale modificata)

▼M1

LITUANIA

Assegni del fondo per gli alimenti dei minori ai sensi della legge su detto fondo

LUSSEMBURGO

Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980

▼M1

AUSTRIA

▼C1

Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge relativa agli anticipi sugli assegni alimentari per i figli (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 — UVG)

▼M1

POLONIA

Prestazioni del fondo per gli assegni alimentari ai sensi della legge sull’assistenza alle persone beneficiarie di assegni alimentari

▼M1

PORTOGALLO

▼C1

Anticipi sugli assegni alimentari (legge n. 75/98, del 19 novembre 1998, sulla garanzia degli alimenti destinati ai minori)

▼M1

SLOVENIA

Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico garanzia per gli alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006

SLOVACCHIA

Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 relativa all’assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche

▼M1

FINLANDIA

▼C1

Assegni alimentari a norma della legge sulla sicurezza degli alimenti destinati ai figli (671/1998)

▼M1

SVEZIA

▼C1

Assegni alimentari previsti dalla legge sugli alimenti (1996:1030)

II.   Assegni speciali di nascita e di adozione

▼M1

BELGIO

▼C1

Assegno di natalità e premio di adozione

▼M1

BULGARIA

Assegno forfettario di maternità (legge sugli assegni familiari per i figli)

REPUBBLICA CECA

Assegno di nascita

ESTONIA

a) Assegno di nascita

b) assegno di adozione

▼M1

SPAGNA

Assegni di natalità o di adozione una tantum

FRANCIA

▼C1

Assegni di natalità o di adozione nel quadro delle «prestazioni per l'accoglienza della prima infanzia» («Prestations d'accueil au jeune enfant’ — PAJE) ►M1  , salvo se erogati ad una persona che rimane soggetta alla legislazione francese ai sensi dell’articolo 12 o dell’articolo 16 ◄

▼M5

CROAZIA

Assegno di natalità una tantum a norma dalla legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata).

Assegno di adozione una tantum a norma dalla legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata).

Assegni di natalità o di adozione una tantum previsti dai regolamenti sulle autonomie locali e regionali a norma dell’articolo 59 della legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata)

▼M1

LETTONIA

a) Assegno di nascita

b) assegno di adozione

LITUANIA

Assegno forfettario per figlio

▼M1

LUSSEMBURGO

▼C1

Assegni prenatali

Assegni di natalità

▼M1

UNGHERIA

Assegno di maternità

POLONIA

Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari)

ROMANIA

a) Assegno di nascita

b) Corredi per neonati

SLOVENIA

Assegno di nascita

SLOVACCHIA

a) Assegno di nascita

b) integrazione dell’assegno di nascita

▼M1

FINLANDIA

▼C1

L'assegno globale di maternità, l'assegno forfetario di maternità e l'aiuto sotto forma di importo forfetario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità

▼M1




ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO

(articolo 8, paragrafo 1)

Osservazioni di carattere generale

Occorre osservare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono mantenute in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell’allegato. Ciò comprende gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo.

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili:

BELGIO-GERMANIA

Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).

BELGIO-LUSSEMBURGO

Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari).

BULGARIA-GERMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

▼M5

BULGARIA-CROAZIA

Articolo 35, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 luglio 2003 (riconoscimento dei periodi di assicurazione maturati fino al 31 dicembre 1957 a spese dello Stato contraente in cui la persona assicurata risiedeva al 31 dicembre 1957).

▼M1

BULGARIA-AUSTRIA

Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

BULGARIA-SLOVENIA

Articolo 32, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957).

REPUBBLICA CECA-GERMANIA

Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica cecoslovacca e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o settembre 2002 dall’altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

REPUBBLICA CECA-CIPRO

Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO

Articolo 52, paragrafo 8 della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d’assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

REPUBBLICA CECA-AUSTRIA

Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA

Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l’articolo 12 stabilisce la competenza per l’assegnazione di prestazioni ai superstiti; l’articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l’articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca).

DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

DANIMARCA-SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

GERMANIA-SPAGNA

Articolo 45, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).

GERMANIA-FRANCIA

a) Accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1o luglio 1940 e il 30 giugno 1950);

b) titolo I di detta clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell’8 maggio 1945);

c) punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative);

d) titoli II, III e IV dell’accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale nella Saar).

▼M5

GERMANIA-CROAZIA

Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 novembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti anteriormente al 1o gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

▼M1

GERMANIA-LUSSEMBURGO

Articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione dell’11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).

GERMANIA-UNGHERIA

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e l’Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

GERMANIA-PAESI BASSI

Articoli 2 e 3 dell’accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1o settembre 1945).

GERMANIA-AUSTRIA

a) L’articolo 1, paragrafo 5 e l’articolo 8 della convenzione sull’assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978 e l’articolo 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un’attività come lavoratore frontaliero al 1o gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1o gennaio 2011;

b) articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995 (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

GERMANIA-POLONIA

a) Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle prestazioni di vecchiaia e in caso di infortunio sul lavoro, alle condizioni e nell’ambito definiti dall’articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 dicembre 1990 (mantenimento dello status giuridico, ai sensi della convenzione del 1975, delle persone che avevano fissato la propria residenza sul territorio della Germania o della Polonia prima del 1o gennaio 1991 e che vi risiedono tuttora);

b) articolo 27, paragrafo 5, e articolo 28, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 dicembre 1990 (mantenimento del diritto a una pensione versata ai sensi della convenzione del 1957 conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia; calcolo dei periodi assicurativi maturati dai dipendenti polacchi ai sensi della convenzione del 1988 conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia).

GERMANIA-ROMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

GERMANIA-SLOVENIA

Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1o gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

GERMANIA-SLOVACCHIA

Articolo 29, paragrafo 1, primo e terzo comma dell’accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica cecoslovacca e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o dicembre 2003 dall’altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

GERMANIA-REGNO UNITO

a) Articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);

b) articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull’assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).

IRLANDA-REGNO UNITO

Articolo 19, paragrafo 2 dell’accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).

SPAGNA-PORTOGALLO

Articolo 22 della convenzione generale dell’11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo punto sarà valido per due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

▼M5

CROAZIA-ITALIA

a) Accordo tra Jugoslavia e Italia sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del trattato di pace, concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo;

b) articolo 44, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana, del 27 giugno 1997, relativa all’ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

CROAZIA-UNGHERIA

Articolo 43, paragrafo 6, della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 febbraio 2005 (riconoscimento dei periodi di assicurazione maturati fino al 29 maggio 1956 a spese dello Stato contraente in cui la persona assicurata risiedeva al 29 maggio 1956).

CROAZIA-AUSTRIA

Articolo 35 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 gennaio 1997 (riconoscimento dei periodi di assicurazione maturati anteriormente al 1o gennaio 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

CROAZIA-SLOVENIA

a) Articolo 35, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 aprile 1997 (riconoscimento dei periodi con abbuono a norma della legislazione del precedente Stato comune);

b) articoli 36 e 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 aprile 1997 (le prestazioni acquisite prima dell’8 ottobre 1991 restano obbligo dello Stato contraente che le ha accordate; le pensioni accordate tra l’8 ottobre 1991 e il 1o febbraio 1998, data di entrata in vigore della suddetta convenzione, in relazione ai periodi di assicurazione maturati nell’altro Stato contraente fino al 31 gennaio 1998, sono soggette a nuovo calcolo).

▼M1

ITALIA-SLOVENIA

a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del trattato di pace, concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo;

b) articolo 45, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all’ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

LUSSEMBURGO-PORTOGALLO

Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate delle istituzioni in una parte contraente sullo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell’altra parte contraente).

LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA

Articolo 50, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d’assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

UNGHERIA-AUSTRIA

Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

UNGHERIA-SLOVENIA

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 29 maggio 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

UNGHERIA-SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l’articolo 34, paragrafo 1 della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l’avente diritto aveva la sua residenza); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-POLONIA

Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-ROMANIA

Articolo 37, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-SLOVENIA

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1o gennaio 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).




ALLEGATO III

RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA

(Articolo 18, paragrafo 2)

DANIMARCA

ESTONIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

IRLANDA

SPAGNA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

▼M5

CROAZIA

▼M1

ITALIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

LITUANIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

UNGHERIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

PAESI BASSI (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

▼C1




ALLEGATO IV

DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

(articolo 27, paragrafo 2)

BELGIO

▼M1

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

▼C1

GERMANIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

▼M1

CIPRO

▼M1 —————

▼C1

LUSSEMBURGO

▼M1

UNGHERIA

PAESI BASSI

▼C1

AUSTRIA

▼M1

POLONIA

SLOVENIA

▼C1

SVEZIA




ALLEGATO V

Diritti supplementari per gli ex lavoratori frontalieri che ritornano nello Stato membro in cui hanno precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma (applicabile solo se è citato anche lo Stato membro in cui ha sede l'istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza)

(articolo 28, paragrafo 2)

BELGIO

GERMANIA

SPAGNA

FRANCIA

LUSSEMBURGO

AUSTRIA

PORTOGALLO




ALLEGATO VI

LEGISLAZIONE DI TIPO A CHE DEVE BENEFICIARE DEL COORDINAMENTO SPECIALE

(articolo 44, paragrafo 1)

▼M1

REPUBBLICA CECA

Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell’età di diciotto anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (articolo 42 della legge n. 155/1995 sull’assicurazione pensione)

ESTONIA

a) Pensioni di invalidità assegnate prima del 1o aprile 2000 ai sensi della legge sugli assegni di Stato e che sono mantenute ai sensi della legge sull’assicurazione pensione nazionale

b) pensioni nazionali di invalidità assegnate ai sensi della legge sull’assicurazione pensione nazionale

c) pensioni di invalidità assegnate ai sensi della legge sul servizio nelle forze armate, della legge sui servizi di polizia, della legge sulla procura, della legge sullo statuto dei magistrati, della legge sui salari, le pensioni e altre prestazioni sociali dei membri del Riigikogu e della legge sulle indennità ufficiali del presidente della repubblica

▼M8

d) Prestazione di ridotta capacità lavorativa accordata in conformità alla legge sull'invalidità lavorativa.

▼M1

IRLANDA

Legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 2, capitolo 17

▼M1

GRECIA

▼C1

Legislazione relativa al regime di assicurazione agricola (OGA) ai sensi della legge n. 4169/1961

▼M5

CROAZIA

a) Pensione d’invalidità per infortunio sul lavoro o malattia a norma dell’articolo 52, paragrafo 5, della legge sull’assicurazione pensione (OG 102/98, quale modificata).

b) Indennità per danni fisici a norma dell’articolo 56 della legge sull’assicurazione pensione (OG 102/98, quale modificata).

▼M1

LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato

▼M4

UNGHERIA

A decorrere dal 1o gennaio 2012, conformemente alle disposizioni della legge CXCI del 2011 sulle prestazioni per le persone con capacità di lavoro modificata e alla modifica di alcune altre leggi:

a) prestazioni di riabilitazione;

b) prestazioni di invalidità.

SLOVACCHIA

Pensioni di invalidità per coloro che siano divenuti invalidi come figlio a carico o durante studi di dottorato a tempo pieno in età inferiore a 26 anni e che si considera sempre abbiano maturato il periodo richiesto di assicurazione (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale, come modificata).

▼M1 —————

▼M1

FINLANDIA

Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall’infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)

Pensioni di invalidità determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1o gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007)

▼M8

SVEZIA

Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale).

REGNO UNITO

Indennità di integrazione salariale e di sostegno (ESA — Employment and Support Allowance)

a) Per le prestazioni concesse anteriormente al 1o aprile 2016, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 91 giorni (fase di valutazione). Dal 92o giorno l'ESA (fase principale) diventa una prestazione d'invalidità;

b) Per le prestazioni concesse il 1o aprile 2016 o dopo tale data, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 365 giorni (fase di valutazione). Dal 366o giorno l'ESA (gruppo di sostegno) diventa una prestazione d'invalidità.

Legislazione della Gran Bretagna: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007.

Legislazione dell'Irlanda del Nord: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.

▼C1




ALLEGATO VII

CONCORDANZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO D'INVALIDITÀ FRA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

(articolo 46, paragrafo 3)



BELGIO

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato d'invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni belghe cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Regime generale

Regime miniere

Regime gente di mare

OSSOM

Invalidità generale

Invalidità professionale

FRANCIA

1.  Regime generale:

 

 

 

 

 

–  III gruppo (assistenza terza persona)

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  II gruppo

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  I gruppo

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

2.  Regime agricolo

–  invalidità generale totale

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  invalidità generale dei due terzi

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

3.  Regime miniere:

–  invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

4.  Regime gente di mare:

–  invalidità generale

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

ITALIA

1.  Regime generale:

 

 

 

 

 

–  invalidità operai

Non concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  invalidità impiegati

Non concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

2.  Regime gente di mare:

–  inabilità alla navigazione

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

▼M1 —————

▼C1



FRANCIA

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni francesi cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Regime generale

Regime agricolo

Regime miniere

Regime gente di mare

I gruppo

II gruppo

III gruppo (assistenza terza persona)

Invalidità 2/3

Invalidità totale

Assistenza terza persona

Invalidità generale 2/3

Assistenza terza persona

Invalidità professionale

Invalidità generale 2/3

Invalidità professionale totale

Assistenza terza persona

BELGIO

1.  Regime generale

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

2.  Regime miniere

–  invalidità generale parziale

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

–  invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (2)

 

 

 

3.  Regime gente di mare

Concordanza (1)

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (1)

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (1)

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

ITALIA

1.  Regime generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  invalidità operai

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

–  invalidità impiegati

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

2.  Regime gente di mare

–  inabilità alla navigazione

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

▼M1 —————

▼C1

(1)   Qualora l'invalidità riconosciuta dall'istituzione belga sia generale.

(2)   Solo se l'istituzione belga ha riconosciuto l'inabilità al lavoro in sotterraneo e in superficie.



ITALIA

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni italiane cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Regime generale

Gente di mare — Inabilità alla navigazione

Operai

Impiegati

BELGIO

1.  Regime generale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

2.  Regime miniere

–  invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

3.  Regime gente di mare

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

FRANCIA

1.  Regime generale

 

 

 

–  III gruppo (assistenza terza persona)

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  II gruppo

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  I gruppo

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

2.  Regime agricolo

–  invalidità generale totale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

3.  Regime miniere

–  invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

–  invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

4.  Regime gente di mare

–  invalidità generale parziale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

–  assistenza terza persona

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

–  invalidità professionale

 

 

 

▼M1 —————

▼M1




ALLEGATO VIII

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA

(articolo 52, paragrafi 4 e 5)

Parte 1:   Casi in cui non si procede al calcolo pro rata a titolo dell’articolo 52, paragrafo 4

DANIMARCA

Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all’allegato IX.

IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

CIPRO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.

LETTONIA

a) Tutte le domande di pensione di invalidità (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996);

b) tutte le domande di pensione ai superstiti (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1o luglio 2001).

LITUANIA

Tutte le domande di pensione ai superstiti a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell’importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale).

PAESI BASSI

Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull’assicurazione generale vecchiaia (AOW).

AUSTRIA

a) Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale (ASVG), della legge federale dell’11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell’11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG);

b) tutte le domande di pensione di invalidità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

▼M4

c) Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, ad eccezione dei casi di cui alla parte 2;

▼M1

d) tutte le domande di pensioni di invalidità e pensioni di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);

e) tutte le domande di assistenza per invalidità professionale permanente e assistenza ai superstiti fornita dal fondo pensioni dell’ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

f) tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità professionale, pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;

▼M4

g) Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull’assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 — NVG 1972.

▼M8

POLONIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 20 anni per le donne e 25 anni per gli uomini ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (e non meno di 15 anni per le donne e 20 anni per gli uomini), e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748).

▼M2

PORTOGALLO

Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro è pari o superiore a 21 anni civili ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007, del 10 maggio 2007.

▼M1

SLOVACCHIA

a) Tutte le domande di pensione ai superstiti (pensione di vedova, pensione di vedovo e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1o gennaio 2004 il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto;

b) tutte le domande di pensioni calcolate i sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale, come modificata.

▼M8

SVEZIA

a) Le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia (capi 66 e 67 del codice dell'assicurazione sociale);

b) Le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice dell'assicurazione sociale).

▼M1

REGNO UNITO

▼M8

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

▼M1

i) l’interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;

ii) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l’applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, e dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992.

Parte 2:   Casi in cui si applica l’articolo 52, paragrafo 5

BULGARIA

Pensioni di vecchiaia dell’assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell’assicurazione sociale.

▼M6

REPUBBLICA CECA

Pensioni versate a carico del regime nell’ambito del secondo pilastro istituito dalla legge n. 426/2011 Coll., relativa ai risparmi previdenziali.

▼M4

DANIMARCA

a) Pensioni integrative;

b) Prestazioni in caso di decesso (maturate in base ai contributi all’Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1o gennaio 2002);

c) Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all’Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1o gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.

▼M1

ESTONIA

Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.

FRANCIA

Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati.

▼M5

CROAZIA

Pensioni del regime di assicurazione obbligatorio basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99, quale modificata) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99, quale modificata), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d’inabilità basata sull’inabilità generale al lavoro e pensione ai superstiti).

▼M1

LETTONIA

Le pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1o luglio 2001).

UNGHERIA

Prestazioni di pensioni fondate sull’affiliazione a fondi di pensione privati.

AUSTRIA

▼M6

a) le pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

▼M1

b) indennità obbligatorie in virtù dell’articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich);

c) le pensioni di vecchiaia e le pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);

d) l’assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell’ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

e) prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;

f) prestazioni degli organismi di previdenza dell’ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull’ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sull’invalidità professionale e per gli assegni di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni;

g) benefici ai sensi dello statuto dell’ente previdenziale dell’ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POLONIA

Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.

▼M2

PORTOGALLO

Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008 (sistema pubblico a capitalizzazione).

▼M1

SLOVENIA

Pensione risultante da un’assicurazione-pensione complementare obbligatoria.

SLOVACCHIA

Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio.

▼M8

SVEZIA

Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del Codice dell'assicurazione sociale).

▼M1

REGNO UNITO

Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.

▼C1




ALLEGATO IX

PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 54

I.   Prestazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza maturati

▼M1

BELGIO

▼C1

Le prestazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile

Le prestazioni riguardanti l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi

Le prestazioni concernenti l'invalidità nel regime di sicurezza sociale d'oltremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi

▼M1

DANIMARCA

▼C1

La pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1o ottobre 1989

▼M1

IRLANDA

Pensione d'invalidità di tipo A

▼M1

GRECIA

▼C1

Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA)

▼M1

SPAGNA

▼C1

Le pensioni ai superstiti erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, ad eccezione del regime speciale per funzionari pubblici

▼M1

FRANCIA

▼C1

La pensione d'invalidità prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli

La pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base a una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a)

▼M1

LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato

▼M1 —————

▼M1

PAESI BASSI

▼M2

la legge relativa all'assicurazione contro l'invalidità del 18 febbraio 1966, quale modificata (WAO)

la legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi del 24 aprile 1997, quale modificata (WAZ)

la legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW)

la legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA)

▼M1

FINLANDIA

Pensioni nazionali delle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall’infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)

Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1o gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007)

L’importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)

▼M8

SVEZIA

Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale).

La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1o gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data.

▼C1

II.   Prestazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data successiva

▼M1

GERMANIA

▼C1

Le pensioni di invalidità o ai superstiti per le quali si tiene conto di un periodo complementare

Le pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito

▼M1

SPAGNA

▼C1

Le pensioni di anzianità o per disabilità permanente (invalidità) previste dal regime speciale per funzionari pubblici dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento del verificarsi del rischio, il beneficiario era un impiegato pubblico in servizio o a questi assimilato; le pensioni in caso di morte o ai superstiti (per le vedove/i vedovi, gli orfani e i genitori) dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se al momento della morte l'impiegato pubblico era in servizio o in situazione assimilata

▼M1

ITALIA

▼C1

Le pensioni italiane di inabilità totale

▼M1

LETTONIA

La pensione ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato)

LITUANIA

a) Le pensioni di inabilità al lavoro dell’assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato

b) le pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato

▼M1

LUSSEMBURGO

▼C1

Le pensioni di invalidità o ai superstiti

▼M1

SLOVACCHIA

a) Le pensioni di invalidità e le pensioni spettanti ai superstiti che ne derivano

▼M4 —————

▼M1

FINLANDIA

▼C1

Le pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale

▼M8

SVEZIA

Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale).

Pensione ai superstiti calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale).

▼C1

III.   Accordi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento volti ad evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio

L'accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania

L'accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo

▼M1

La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003

▼M1




ALLEGATO X

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

[articolo 70, paragrafo 2, lettera c)]

BELGIO

a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);

b) reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).

BULGARIA

Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice dell’assicurazione sociale).

REPUBBLICA CECA

Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

DANIMARCA

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull’aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

GERMANIA

a) Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale);

b) prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale).

ESTONIA

a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);

b) indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

IRLANDA

a) Indennità per le persone in cerca d’occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2);

b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

c) pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6);

d) assegno d’invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);

e) assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);

f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, terza parte, capitolo 5).

GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

SPAGNA

a) Reddito minimo garantito (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

b) prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (decreto reale n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

c)

 

i) pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui all’articolo 38, paragrafo 1 del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con decreto reale legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994; e

ii) prestazioni che integrano suddette pensioni, di cui alle normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscono un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione;

d) assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

FRANCIA

a) Assegno supplementare del:

i) Fondo speciale invalidità; e

ii) del Fondo di solidarietà vecchiaia in base ai diritti acquisiti;

(legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale).

b) assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);

c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;

d) assegno di vecchiaia di solidarietà (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) al 1o gennaio 2006.

ITALIA

a) Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b) pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 dell’11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c) pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d) pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e) integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell’11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f) integrazione dell’assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g) assegno sociale (legge n. 335 dell’8 agosto 1995);

h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

CIPRO

a) Pensione sociale [legge sulla pensione sociale 25 (I)/95 del 1995, modificata];

b) assegno per disabili motori gravi (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1o agosto 1994, n. 46183 dell’11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

c) assegno speciale per i ciechi [legge sugli assegni speciali 77 (I)/96 del 1996, modificata].

LETTONIA

a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003);

b) indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003).

LITUANIA

a) Pensione sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 5);

b) indennità di assistenza (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 15);

c) indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7).

LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.

UNGHERIA

a) Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità];

b) assegno di vecchiaia di carattere non contributivo (legge III del 1993 sull’amministrazione sociale e le prestazioni sociali);

c) indennità di trasporto [decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili].

MALTA

a) Assegno supplementare (articolo 73 della legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318);

b) pensione di vecchiaia [legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318). 318) 1987].

PAESI BASSI

▼M3

a) Legge di sostegno al lavoro e all’occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong);

▼M1

b) legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

AUSTRIA

Integrazione compensativa [legge federale del 9 settembre 1955 sull’assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell’11 ottobre 1978 sull’assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell’industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell’11 ottobre 1978 sull’assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG)].

POLONIA

Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).

PORTOGALLO

a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

b) pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell’11 novembre 1981);

c) supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell’11 dicembre 2006).

SLOVENIA

a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l’assicurazione invalidità);

b) integrazione del reddito per i pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l’assicurazione invalidità);

c) assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l’assicurazione invalidità).

SLOVACCHIA

a) Adeguamento delle pensioni che costituiscono l’unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1o gennaio 2004;

b) pensione sociale assegnata anteriormente al 1o gennaio 2004.

FINLANDIA

a) Indennità di alloggio per pensionati (legge sull’indennità di alloggio per pensionati, 571/2007);

b) sostegno del mercato del lavoro (legge sull’indennità di disoccupazione 1290/2002);

c) assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull’assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).

SVEZIA

a) Supplemento abitativo per i pensionati (legge 2001/761);

b) assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001/853).

REGNO UNITO

a) Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale];

b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego];

▼M3 —————

▼M1

d) componente mobilità dell’assegno di sussistenza per disabili [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale];

▼M3

e) indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito [legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007].

▼M1




ALLEGATO XI

MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

BULGARIA

L’articolo 33, paragrafo 1 della legge bulgara relativa all’assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento.

REPUBBLICA CECA

Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera i), per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.

DANIMARCA

1.

a) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d’attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro. Ai fini del presente punto, un «lavoro a carattere stagionale» è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.

b) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della «lov om social pension» (legge sulle pensioni sociali), i periodi d’attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1o gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile il punto 1, lettera a), sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, quest’ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore in questione, senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

c) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b), non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all’interessato in virtù della legislazione sull’assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l’importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell’importo base della pensione sociale.

2.

a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente regolamento, le persone che non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l’articolo 4 del presente regolamento, l’articolo 7 non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.

b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

3.

La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime «posto di lavoro flessibile» (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo VI del presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d’occupazione simili per la stessa categoria di persone.

4.

Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche ad una pensione ai superstiti di un altro Stato membro, per l’applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.

GERMANIA

1.

Fermi restando l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l’articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del volume VI, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all’assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensione.

▼M3

2.

Fatto salvo l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento, nonché l’articolo 7 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all’assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.

▼M1

3.

Ai fini della concessione di prestazioni in contanti a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del volume V, del codice sociale (Sozialgesetzbuch V), dell’articolo 47, paragrafo 1, del volume VII, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VII) e dell’articolo 200, paragrafo 2, della legge sull’assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l’importo delle prestazioni, come se l’assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest’ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.

4.

I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

5.

Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell’articolo 253 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.

6.

Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell’accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).

7.

La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati nel paragrafo 1, secondo e terzo comma, della legge sugli sfollati e rifugiati (Bundesvertriebenengesetz) continua ad applicarsi nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).

8.

Per il calcolo dell’importo teorico di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, nei regimi pensionistici delle libere professioni, l’istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

ESTONIA

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in uno Stato membro diverso dall’Estonia si considerano basati sull’importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l’anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si considera basato sull’importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l’anno di riferimento ed il congedo di maternità.

IRLANDA

1.

Fatti salvi l’articolo 21, paragrafo 2 e l’articolo 62, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l’anno di riferimento in questione, per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato membro, per detto anno di riferimento.

2.

Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, se l’interessato si trova in una situazione d’incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 1, lettera a), della Social Welfare Consolidation Act (legge consolidata relativa alla previdenza sociale) del 2005, l’Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l’interessato sarebbe stato considerato, riguardo all’invalidità successiva all’incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese.

GRECIA

1.

La legge n. 1469/84 concernente l’affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime di assicurazione pensioni greco.

2.

Fermi restando l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l’articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all’assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall’OGA, nella misura in cui esercita un’attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.

SPAGNA

1.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile o l’età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all’articolo 31, punto 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alla pensione d’invalidità o alla pensione ai superstiti, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o esercitava un’attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un’attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l’affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i dipendenti pubblici, le forze armate o per l’amministrazione giudiziaria.

2.

a) A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell’assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell’importo di base della pensione, occorre conteggiare dei periodi d’assicurazione e/o residenza soggetti alla legislazione di altri Stati membri, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell’evoluzione dell’indice dei prezzi al dettaglio.

b) L’importo della pensione ottenuto è aumentato dell’importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.

3.

I periodi maturati in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime speciale per i dipendenti pubblici, le forze armate e l’amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell’applicazione dell’articolo 56 del presente regolamento, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di dipendente pubblico in Spagna.

4.

Gli importi supplementari basati sull’età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del regolamento che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1o gennaio 1967; ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, non è possibile assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato membro anteriormente alla data suddetta ai contributi versati in Spagna unicamente ai questi fini. La data corrispondente al 1o gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1o agosto 1970 e in quello del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1o aprile 1969.

FRANCIA

▼M3 —————

▼M1

2.

Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del presente regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell’istituzione di un altro Stato membro responsabile dell’assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d’assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d’assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.

3.

La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata o autonoma ai sensi del capo 5 del titolo III del presente regolamento include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.

CIPRO

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 51 e 61 del presente regolamento, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l’importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell’anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.

MALTA

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:

a) esclusivamente ai fini dell’applicazione degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari;

b) le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell’ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell’articolo 1, lettera e), del presente regolamento, «regimi speciali per funzionari».

PAESI BASSI

1.

Assicurazione malattia

a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell’applicazione dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento, si intende:

i) persona che, ai sensi dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e

ii) se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato membro e la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all’assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.

b) La persona di cui al punto 1, a), i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui al punto 1, a), ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l’obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a), e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all’assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.

d) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un’assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui al punto 1, a), ii).

e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).

f) Ai fini dell’applicazione degli articoli da 23 a 30 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento):

 le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili),

 le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari),

 le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all’incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sulla inabilità al lavoro del personale militare),

 le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri),

 le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),

 le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l’età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell’ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

 le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.

▼M7 —————

▼M3 —————

▼M3

h) Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), del presente allegato, che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).

▼M1

2.

►M3  Legge sull’assicurazione generale vecchiaia ◄ [Algemene Ouderdomswet (AOW)]

a) La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, ►M3  Legge sull’assicurazione generale vecchiaia ◄ [Algemene Ouderdomswet (AOW)] non si applica agli anni civili precedenti al 1o gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l’assimilazione di detti anni ai periodi d’assicurazione:

 ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o

 pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

 ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

In deroga all’articolo 7 dell’AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1o gennaio 1957.

b) La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d’assicurazione maturati dal coniuge sotto ►M3  la legislazione summenzionata ◄ o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

In deroga all’articolo 7 dell’AOW, questa persona è considerata avente diritto ad una pensione.

c) La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1o gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l’assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

 ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o

 pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

 ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

d) La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d’assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

e) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:

 periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all’assicurazione vecchiaia di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o

 periodi durante i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.

I periodi d’assicurazione volontaria maturati nell’ambito del regime di un altro Stato membro non sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione della presente disposizione.

f) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al 59o anno d’età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati membri.

g) In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell’AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d’assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzata a stipulare un’assicurazione volontaria ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all’assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione non decade quando l’assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della ►M3  legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico ◄ (Algemene nabestaandenwet).

In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età.

Il contributo da pagare per l’assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione volontaria ai sensi dell’AOW. Tuttavia, se l’assicurazione volontaria segue a un periodo d’assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

h) L’autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni ai superstiti.

i) Chiunque desideri stipulare un’assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

3.

►M3  Legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico ◄ [Algemene nabestaandenwet (ANW)]

a) Qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione ai superstiti a titolo della legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico Algemene Nabestaandenwet (ANW) conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, tale pensione è calcolata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d’assicurazione maturati prima del 1o ottobre 1959 sono considerati periodi d’assicurazione maturati sotto la legislazione olandese, se durante questi periodi, l’assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d’età:

 ha risieduto nei Paesi Bassi, o

 pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

 ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del punto 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni ai superstiti.

c) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1), lettera b), del presente regolamento, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

d) In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 1, dell’AMW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d’assicurazione obbligatoria ai sensi ►M3  della legislazione summenzionata ◄ , è autorizzato ad assicurarsi ai sensi ►M3  della legislazione summenzionata ◄ , a condizione che tale assicurazione fosse già valida alla data di applicazione del presente regolamento, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall’assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione decade quando cessa l’assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell’ANW, a meno che l’assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell’ANW.

In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età.

Il contributo da pagare per l’assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione volontaria ai sensi dell’ANW. Tuttavia, se l’assicurazione volontaria segue a un periodo d’assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

4.

Applicazione della legge olandese sull’inabilità al lavoro

a) Se, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, la persona interessata ha diritto a una pensione d’invalidità olandese, l’importo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per il calcolo di questa prestazione è fissato:

i) se, prima del verificarsi dell’inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un’attività subordinata ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del presente regolamento:

 conformemente alle disposizioni della ►M3  legge relativa all’assicurazione contro l’invalidità ◄ [Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)], se l’inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1o gennaio 2004, o

 conformemente alle disposizioni della legge sul lavoro e reddito relativo alla capacità lavorativa [Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)], se l’inabilità al lavoro si è verificata a decorrere dal 1o gennaio 2004;

ii) se, prima del verificarsi dell’inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un’attività autonoma ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del presente regolamento, conformemente alle disposizioni della ►M3  legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi ◄ [Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)] se l’inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1o agosto 2004.

b) Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

 dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1o luglio 1967,

 dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,

 periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull’inabilità al lavoro [Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)], nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,

 periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ,

 periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.

AUSTRIA

1.

Al fine di acquisire periodi nell’assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d’istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d’istruzione ai sensi degli articoli 227, paragrafo 1, primo comma e 228 paragrafo 1, terzo comma, dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell’articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell’articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l’interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto che esercitava un’attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all’articolo 227, paragrafo 3, dell’ASVG, all’articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all’articolo 107, paragrafo 9, del BSGV per il riscatto di tali periodi d’istruzione.

2.

Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all’importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.

3.

Se, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento, sono stati maturati dei periodi assimilati ai sensi del regime d’assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), degli articoli 122 e 123 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio) e degli articoli 113 e 114 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all’articolo 239 dell’ASVG, all’articolo 123 del GSVG e all’articolo 114 del BSVG.

FINLANDIA

1.

Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell’importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli da 52 a 54 del presente regolamento, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.

2.

Quando si applica l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi d’assicurazione pensionistica a titolo di un’attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi d’assicurazione in Finlandia.

SVEZIA

1.

Se a un familiare non subordinato viene versata un’indennità per congedo parentale conformemente all’articolo 67 del presente regolamento, essa è pari all’importo di base o al livello più basso.

2.

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo parentale conformemente al capo IV, paragrafo 6, della legge sulle assicurazioni [Lag (1962/381) om allmän försäkrings], per le persone che possono beneficiare di un’indennità per congedo parentale basata sul lavoro si applica quanto segue:

Per un genitore per il quale il reddito che dà diritto a una prestazione di malattia è calcolato sulla base di un reddito da un’attività lucrativa svolta in Svezia, il requisito di essere stato assicurato per la prestazione di malattia al di sopra del livello minimo per almeno 240 giorni consecutivi precedenti la nascita del figlio è soddisfatto se, durante il periodo in questione, il genitore aveva percepito un reddito da un’attività lucrativa in un altro Stato membro corrispondente all’assicurazione superiore al livello minimo.

3.

Le disposizioni del presente regolamento relative alla totalizzazione dei periodi d’assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000/798).

4.

Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell’indennità convenzionale di malattia correlata al reddito e dell’indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capitolo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni) si applicano le seguenti disposizioni:

a) se l’assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un’attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell’assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

b) se le prestazioni sono calcolate a norma dell’articolo 46 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998/674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l’assicurato ha percepito un reddito da un’attività lucrativa in Svezia.

5.

a) Ai fini del calcolo dei crediti convenzionali per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000/461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri si considerano fondati sulla media della base pensionistica in Svezia. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione convenzionali per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1o gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell’anno svedese.

REGNO UNITO

1.

Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

a) i contributi dell’ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o

b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall’ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l’ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

i) il coniuge o l’ex coniuge se la richiesta è presentata da:

 una donna coniugata, o

 una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

ii) l’ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

 un vedovo che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o

 una vedova che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l’età, calcolata in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e per «pensione di vedova connessa con l’età» s’intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all’articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

2.

Per l’applicazione dell’articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

3.

Ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d’invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.

4.

Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, quando l’interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell’articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l’interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:

i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o

ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l’invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell’altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d’inabilità di breve durata versate a norma dell’articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

Nell’applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l’interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.

5.

1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d’occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell’anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l’interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all’anno fiscale.

2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento:

a) qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5, 1), quell’anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, l’interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell’anno nell’altro Stato membro;

b) qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell’anno.

3) Per la conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l’anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l’interessato è stato soggetto a detta legislazione.



( 1 ) Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).

( 2 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

( 3 ) GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7.

( 4 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

( 5 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Comitato UE-Svizzera (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 55).

( 6 ) GU L 209 del 7.8.1999, pag. 46.