2004R0850 — IT — 30.09.2016 — 009.001


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►B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

▼B

(GU L 158 dell'30.4.2004, pag. 7)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1195/2006 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2006

  L 217

1

8.8.2006

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 172/2007 DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2007

  L 55

1

23.2.2007

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 323/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2007

  L 85

3

27.3.2007

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2009

  L 96

33

15.4.2009

 M6

REGOLAMENTO (UE) N. 756/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2010

  L 223

20

25.8.2010

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 757/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2010

  L 223

29

25.8.2010

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2012

  L 159

1

20.6.2012

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014

  L 363

67

18.12.2014

►M10

REGOLAMENTO (UE) 2015/2030 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2015

  L 298

1

14.11.2015

►M11

REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE dal 1o marzo 2016

  L 55

4

2.3.2016

►M12

REGOLAMENTO (UE) 2016/460 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2016

  L 80

17

31.3.2016


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 229, 29.6.2004, pag.  5 (850/2004)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE



Articolo 1

Obiettivo e campo di applicazione

1.  Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, scopo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (in prosieguo «la convenzione»), o al protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in prosieguo «il protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.

2.  Gli articoli 3 e 4 non si applicano ai rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II, o che le contengono o che ne sono contaminati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «immissione in commercio», la fornitura o la messa a disposizione in favore di terzi a titolo oneroso o gratuito. Le importazioni sul territorio doganale della Comunità sono parimenti considerate come immissioni in commercio;

b) «articolo», un oggetto costituito da una o più sostanze e/o preparati al quale, nel corso della fabbricazione, viene conferita una forma, una superficie o un disegno specifici che, ai fini dell'uso finale, sono più determinanti della composizione chimica;

c) «sostanza» la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE ( 1 );

d) «preparazione» la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE;

e) «rifiuto» la definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE ( 2 );

f) «smaltimento» la definizione di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 75/442/CEE;

g) «recupero» la definizione di cui all'articolo 1, lettera f), della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 3

Controllo della produzione, dell'immissione in commercio e dell'uso

1.  Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.

2.  La produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli, sono soggetti a limitazioni secondo le condizioni di cui a detto allegato.

3.  Nel quadro dei regimi di valutazione e di autorizzazione delle sostanze chimiche e dei pesticidi, nuovi o già esistenti, in base alla pertinente normativa comunitaria, gli Stati membri e la Commissione tengono in considerazione i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, della convenzione e adottano adeguate misure per il controllo delle sostanze chimiche e dei pesticidi già esistenti e per prevenire la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di nuove sostanze chimiche e pesticidi, che presentano caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

Articolo 4

Deroghe alle misure di controllo

1.  L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:

a) a sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;

b) a sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce.

2.  L'articolo 3 non si applica a sostanze presenti come componenti di articoli, prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data, fino a 6 mesi dopo la sua entrata in vigore.

L'articolo 3 non si applica ad una sostanza presente come componente di articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data.

Tuttavia, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se vengono a conoscenza degli articoli di cui al primo e al secondo comma.

Se la Commissione viene informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione.

3.  Se una sostanza figura nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II, gli Stati membri che intendono autorizzare, fino alla scadenza del termine specificato nell'allegato pertinente, la produzione e l'uso della sostanza in oggetto come prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, ne informano il segretariato della convenzione.

Tuttavia, tale notificazione può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) nell'allegato pertinente è stata inserita un'annotazione destinata espressamente a consentire la produzione e l'uso della sostanza;

b) il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un inquinante organico persistente;

c) le persone e l'ambiente non devono prevedibilmente essere esposte a quantitativi rilevanti della sostanza nel corso della produzione e dell'uso della sostanza stessa, come indicato da una valutazione del sistema chiuso in questione, conformemente alla direttiva 2001/59/CE della Commissione ( 3 ).

La notificazione viene trasmessa anche agli altri Stati membri e alla Commissione e include informazioni sulla produzione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza chimica in oggetto, nonché informazioni sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, compresa la quantità di inquinante organico persistente non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nel prodotto finale.

I termini di cui al primo comma possono essere modificati, previa nuova notificazione dello Stato membro interessato al segretariato della convenzione, qualora, a norma della medesima, la produzione e l'uso della sostanza in oggetto sono consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita.

Articolo 5

Scorte

1.  Il detentore di scorte costituite da sostanze elencate nell'allegato I o nell'allegato II, o contenenti tali sostanze, di cui l'uso non è consentito, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7.

2.  Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da una delle sostanze elencate nell'allegato I o nell'allegato II o contenenti tali sostanze, e di cui l'uso è consentito, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e delle modifiche all'allegato I o all'allegato II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato negli allegati I o II in merito alla limitazione dell'uso.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente.

3.  Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'uso e della gestione delle scorte oggetto della notificazione.

Articolo 6

Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci

1.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri preparano e conservano inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo per le sostanze elencate nell'allegato III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della convenzione e del protocollo.

2.  Ogni Stato membro comunica, sia alla Commissione che agli altri Stati membri, nell'ambito del piano di attuazione nazionale istituito a norma dell'articolo 8, il proprio piano d'azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi, conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione.

Il piano d'azione include misure volte a promuovere lo sviluppo di sostituti o materiali, prodotti e processi modificati al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III e, se del caso, ne esige l'uso.

3.  Nell'esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o modifiche significative ad impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, gli Stati membri, fatta salva la direttiva 96/61/CE ( 4 ), considerano in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III.

Articolo 7

Gestione dei rifiuti

1.  Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV.

2.  Nonostante la direttiva 96/59/CE ( 5 ), i rifiuti costituiti da una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente all'allegato V, parte 1, in modo da garantire che il contenuto di inquinanti organici persistenti sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti.

Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.

3.  Le operazioni di smaltimento o recupero che possono portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego delle sostanze elencate all'allegato IV sono vietate.

4.  In deroga al paragrafo 2:

▼M4

a) rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Finché i valori limite di concentrazione non saranno stabiliti secondo tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;

▼C1

b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nell'allegato V, parte 2, che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV o ne sono contaminati fino a valori limite di concentrazione da indicare nell'allegato V, parte 2, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati all'allegato V, parte 2, a condizione che:

i) il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di inquinanti organici persistenti, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa;

ii) detta operazione sia conforme alla pertinente legislazione comunitaria e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 6; e

iii) lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano.

►M4

 

Ai fini del paragrafo 4, lettera b), la Commissione stabilisce valori limite di concentrazione nell'allegato V, parte 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

 ◄

Fino a quando tali limiti di concentrazione non saranno stabiliti:

a) l'autorità competente può adottare o applicare valori limite di concentrazione o requisiti tecnici specifici per i rifiuti trattati a norma del paragrafo 4, lettera b);

b) allorché i rifiuti sono trattati a norma del paragrafo 4, lettera b) i detentori interessati forniscono all'autorità competente informazioni sul tenore dell'inquinante organico persistente dei rifiuti.

6.  La Commissione può, se del caso, e tenendo conto degli sviluppi tecnici e dei pertinenti orientamenti e decisioni internazionali e di eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dalla autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare misure supplementari in connessione con l'attuazione del presente articolo. La Commissione definisce un formato per la presentazione delle informazioni da parte gli Stati membri in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iii). Tali misure sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

7.  Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riesamina le deroghe al paragrafo 4 alla luce degli sviluppi internazionali e tecnici, segnatamente con riferimento alla loro preferibilità sotto il profilo ambientale.

Articolo 8

Piani di attuazione

1.  Nell'elaborazione dei loro piani di attuazione nazionali gli Stati membri danno tempestivamente al pubblico opportunità concrete di partecipare a tale processo, in conformità delle rispettive procedure nazionali.

2.  Non appena adottano il piano di attuazione nazionale conformemente agli obblighi assunti a norma della convenzione, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

3.  Nel preparare i piani di attuazione la Commissione e gli Stati membri scambiano informazioni sul loro contenuto, se del caso.

4.  Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione elabora un piano per attuare gli obblighi assunti dalla Comunità a norma della convenzione.

Non appena la Commissione adotta il piano di attuazione comunitario ne informa gli Stati membri.

La Commissione riesamina e aggiorna il piano d'attuazione comunitario come opportuno.

Articolo 9

Monitoraggio

La Commissione e gli Stati membri predispongono, in stretta collaborazione, adeguati programmi e meccanismi compatibili con lo stato dell'arte, per fornire in modo continuativo dati comparabili risultanti dal monitoraggio della presenza nell'ambiente di diossine, furani e PCB quali indicati nell'allegato III. Nel predisporre detti programmi e meccanismi si tiene debitamente conto degli sviluppi avvenuti nell'ambito del protocollo e della convenzione.

Articolo 10

Scambio di informazioni

1.  La Commissione e gli Stati membri agevolano e istituiscono lo scambio di informazioni, all'interno della Comunità e con i paesi terzi, riguardo alla riduzione, alla minimizzazione o all'eliminazione, ove fattibile, della produzione, dell'uso e dei rilasci di inquinanti organici persistenti e alle alternative a dette sostanze, specificando i rischi e i costi socio-economici connessi a tali alternative.

2.  La Commissione e gli Stati membri, secondo il caso, incentivano e agevolano, per quanto concerne gli inquinanti organici persistenti:

a) i programmi di sensibilizzazione riguardanti in particolare gli effetti sulla salute e sull'ambiente e le alternative a tali inquinanti, nonché la riduzione o eliminazione della produzione, dell'uso e dei rilasci dei medesimi nell'ambiente; i programmi sono destinati in particolare a:

i) responsabili politici e decisionali;

ii) gruppi particolarmente vulnerabili;

b) la fornitura di informazioni al pubblico;

c) la formazione di lavoratori, scienziati ed insegnanti, nonché del personale tecnico e dirigente.

3.  Salvo il disposto della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ( 6 ), le informazioni riguardanti l'ambiente, e la salute e la sicurezza delle persone non sono considerate riservate. La Commissione e gli Stati membri che scambiano altre informazioni con un paese terzo tutelano tutte le informazioni riservate, come mutualmente convenuto.

Articolo 11

Assistenza tecnica

In conformità degli articoli 12 e 13 della convenzione, la Commissione e gli Stati membri collaborano per fornire un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata e tempestiva ai paesi in via di sviluppo e ai paesi ad economia in transizione per assisterli, su richiesta ed entro l'ambito delle risorse disponibili nonché tenendo conto delle loro particolari esigenze, a sviluppare e potenziare le capacità di ottemperare agli obblighi che incombono su detti paesi in forza della convenzione. Tale sostegno può essere anche canalizzato attraverso organizzazioni non governative.

Articolo 12

Comunicazioni e rapporti

1.  Gli Stati membri inviano, ogni tre anni, alla Commissione informazioni sull'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni su infrazioni e sanzioni.

2.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione, a scadenze annue, dati statistici sui quantitativi totali, effettivi o stimati, relativi alla produzione e all'immissione in commercio di sostanze elencate nell'allegato I o II.

3.  Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

a) informazioni sintetiche ricavate dalle notificazioni sulle scorte pervenute a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

b) informazioni sintetiche ricavate dagli inventari dei rilasci di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

c) informazioni sintetiche riguardanti la presenza nell'ambiente delle diossine, dei furani e dei PCB quali indicati nell'allegato III, come ottenute ai sensi dell'articolo 9.

4.  Per quanto concerne i dati e le informazioni che gli Stati membri devono comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione mette a punto preliminarmente un formato comune secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

5.  La Commissione, secondo la periodicità stabilita dalla conferenza delle parti della convenzione, compila, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, un rapporto relativo alle sostanze che figurano nella convenzione e lo comunica al segretariato della convenzione.

6.  La Commissione compila ogni tre anni un rapporto sull'applicazione del presente regolamento e lo integra con le informazioni già disponibili nell'ambito dell'EPER, istituito dalla decisione 2000/479/CE ( 7 ), e dell'inventario delle emissioni CORINAIR del programma EMEP (programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa) nonché con le informazioni presentate dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per costituire un rapporto di sintesi. Tale rapporto include informazioni sul ricorso alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Un sommario di tale sintesi viene trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio e reso pubblico tempestivamente.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni successive.

▼M4

Articolo 14

Modificazioni degli allegati

1.  Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo, ove opportuno la Commissione modifica di conseguenza gli allegati I, II e III.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2.  Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo la Commissione, ove opportuno, modifica di conseguenza l'allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

3.  La Commissione adotta le modificazioni delle voci degli allegati I, II e III, anche al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

4.  La Commissione adotta le modifiche alle voci figuranti all'allegato IV e le modifiche all'allegato V, compreso il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

▼C1

Articolo 15

Autorità competenti

Ogni Stato membro designa la o le autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative necessarie ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo.

Articolo 16

Comitato per le questioni generali

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE per tutte le questioni ai sensi del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative ai rifiuti.

2.  Nei in casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M4

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼C1

Articolo 17

Comitato per le questioni relative ai rifiuti

1.  Per le questioni relative ai rifiuti ai sensi del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M4

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼C1

Articolo 18

Modificazione della direttiva 79/117/CEE

Alla parte B dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, «Composti organici clorurati persistenti», le voci da 1 a 8 sono soppresse.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M7




ALLEGATO I



Parte A —  Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

Tetrabromodifeniletere

C12H6Br4O

 

 

1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al tetrabromodifeniletere presente in sostanze, preparati, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

2.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di:

a)  fatta salva la lettera b), articoli e preparati ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti tetrabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1 % in peso;

b)  apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

3.  È autorizzata l’utilizzazione di articoli, già in uso nell’Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti tetrabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

Pentabromodifeniletere

C12H5Br5O

 

 

1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze, preparati, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

2.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di:

a)  fatta salva la lettera b), articoli e preparati ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti pentabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1 % in peso;

b)  apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.

3.  È autorizzata l’utilizzazione di articoli, già in uso nell’Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti pentabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

Esabromodifeniletere

C12H4Br6O

 

 

1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica all’esabromodifeniletere presente in sostanze, preparati, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

2.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di:

a)  fatta salva la lettera b), articoli e preparati ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti esabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1 % in peso;

b)  apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.

3.  È autorizzata l’utilizzazione di articoli, già in uso nell’Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti esabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

Eptabromodifeniletere

C12H3Br7O

 

 

1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica all’eptabromodifeniletere presente in sostanze, preparati, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

2.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di:

a)  fatta salva la lettera b), articoli e preparati ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti eptabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1 % in peso;

b)  apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.

3.  È autorizzata l’utilizzazione di articoli, già in uso nell’Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti eptabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

C8F17SO2X

[X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri]

 

 

1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in sostanze o in preparati in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in prodotti semifiniti o in articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 μg/m2 del materiale rivestito. 3.  È autorizzata l’utilizzazione di articoli, già in uso nell’Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS come componente. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto. 4.  Possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011 le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006. 5.  Se la quantità di PFOS rilasciata nell’ambiente è limitata al massimo, la produzione e l’immissione sul mercato sono consentite per i seguenti usi specifici, a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione ogni quattro anni una relazione sui progressi compiuti nell’eliminazione dei PFOS: a)  fino al 26 agosto 2015, come agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura; b)  resine fotosensibili o rivestimenti anti-riflesso per processi di fotolitografia; c)  rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa; d)  abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso; e)  fluidi idraulici per l’aviazione. Se le deroghe di cui alle precedenti lettere da a) a e) riguardano la produzione o l’uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE. Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti le modalità d’uso e le sostanze e tecnologie alternative più sicure per gli usi previsti alle lettere da b) a e), la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al secondo comma in modo che: i)  l’uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l’uso di alternative più sicure diventi tecnicamente ed economicamente praticabile; ii)  una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative prese per individuare tali alternative; iii)  i rilasci di PFOS nell’ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili. ►M8   6.  Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, i preparati e gli articoli sono conformi ai paragrafi 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall’utilizzatore abbia un’efficacia equivalente.  ◄

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]

50-29-3

200-024-3

Clordano

57-74-9

200-349-0

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

▼M8

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2.  Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan come componente di tali articoli.

3.  Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

▼M7

Esaclorobenzene

118-74-1

200-273-9

Clordecone

143-50-0

205-601-3

Al drin

309-00-2

206-215-8

Pentaclorobenzene

608-93-5

210-172-5

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1 e altri

Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

▼M11

Esabromociclododecano

Per «esabromociclododecano» si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente in sostanze, preparati, articoli o come componenti di parti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019.

2.  L'uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati, nella produzione di articoli in polistirene espanso e la relativa produzione e commercializzazione a tal fine, è consentito a condizione che tale uso sia stato autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o sia oggetto di una domanda di autorizzazione presentata entro il 21 febbraio 2014, qualora debba ancora essere presa una decisione in merito.

La commercializzazione e l'uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati, ai sensi del presente paragrafo sono consentiti solo fino al 26 novembre 2019 o, se anteriore, fino alla data di scadenza del periodo di riesame specificato nella decisione di autorizzazione rilasciata o alla data di ritiro di tale autorizzazione, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La commercializzazione e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti a norma della deroga di cui al presente paragrafo, sono consentiti fino a 6 mesi dalla data di scadenza di detta deroga. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.

3.  Fatto salvo quanto disposto dalla deroga di cui al paragrafo 2, l'immissione in commercio e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso ed estruso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti prima del o il 22 marzo 2016, sono consentiti fino al 22 giugno 2016. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al paragrafo 2, si applica il paragrafo 6.

4.  Gli articoli contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli già in uso prima del o il 22 marzo 2016 possono ancora essere usati e immessi in commercio, e a tali articoli non si applica il paragrafo 6. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

5.  Sono consentiti la commercializzazione e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso importati, contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, fino alla data di scadenza della deroga di cui al paragrafo 2 e si applica il paragrafo 6 se tali articoli sono stati prodotti a norma dell'esenzione di cui al paragrafo 2. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.

6.  Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso in cui sia stato usato esabromociclododecano a norma della deroga di cui al paragrafo 2, deve essere identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.

▼M7

(1)   GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(2)   GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(3)   Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



Parte B —  Sostanze inserite solo nel protocollo

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

▼M8

Esaclorobutadiene

87-68-3

201-765-5

1.  Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2.  Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli.

3.  Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Naftaleni policlorurati (1)

 

 

1.  Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2.  Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli.

3.  Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

▼M10

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

2.  L'uso è consentito per quanto concerne:

a)  i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e

b)  gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.

3.  Agli articoli di cui al punto 2 supra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

(1)   Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

▼C1




ALLEGATO II

ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI

image




ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI

Sostanza (N. CAS)

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1)

Bifenili policlorurati (PCB)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ( 8 )

▼M7

Pentaclorobenzene (N. CAS 608-93-5)

▼M9




ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7



Sostanza

Numero CAS

Numero CE

Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Esaclorobutadiene

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naftaleni policlorurati (1)

 

 

10 mg/kg

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabromodifeniletere

C12H6Br4O

 

 

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg

Pentabromodifeniletere

C12H5Br5O

 

 

Esabromodifeniletere

C12H4Br6O

 

 

Eptabromodifeniletere

C12H3Br7O

 

 

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

 

 

50 mg/kg

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Clordano

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Esaclorobenzene

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Clordecone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaclorobenzene

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

▼M12

Esabromociclododecano (4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000  mg/kg, soggetti a riesame da parte della Commissione entro il 20.4.2019

(1)   Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

(2)   

Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:



PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(3)   Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.

(4)   Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

▼C1




ALLEGATO V

GESTIONE DEI RIFIUTI

Parte 1   Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati II.A e II.B della direttiva 75/442/CEE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.

D9

trattamento fisico-chimico,

D10

incenerimento a terra e

R1

impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB.

▼M5

R4

riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell’acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti ( 9 ), indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/CE, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/CE.

▼C1

Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato. ►M5   Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. ◄ Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.

▼M2

Parte 2   Rifiuti e operazioni cui si applica l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b)

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE ( 10 ).

▼M3

È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell’allegato, a condizione che la sostanza elencata nell’allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell’allegato.

▼M12



Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE

Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)

Operazione

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000  mg/kg;

Aldrin: 5 000  mg/kg;

Clordano: 5 000  mg/kg;

Clordecone: 5 000  mg/kg;

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000  mg/kg;

Dieldrin: 5 000  mg/kg;

Endosulfan: 5 000  mg/kg;

Endrin: 5 000  mg/kg;

Eptacloro: 5 000  mg/kg;

Esabromobifenile: 5 000  mg/kg;

Esabromociclododecano (3)1 000  mg/kg;

Esaclorobenzene: 5 000  mg/kg;

Esaclorobutadiene: 1 000  mg/kg;

Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000  mg/kg;

Mirex: 5 000  mg/kg;

Pentaclorobenzene: 5 000  mg/kg;

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg;

Bifenili policlorurati (PCB) (4) 50 mg/kg;

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg;

Naftaleni policlorurati (*): 1 000  mg/kg;

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O) e eptabromodifeniletere (C12H3Br7O): 10 000  mg/kg;

Toxafene: 5 000  mg/kg.

È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

1)  lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:

— formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;

— miniere di sale;

— discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE.

2)  sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (5) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (6)

3)  è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

10 01

Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 14  * (2)

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 16 *

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 02

Rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 07 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03

Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 04 *

Scorie della produzione primaria

10 03 08 *

Scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 *

Scorie nere della produzione secondaria

10 03 19 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 03 21 *

Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 29 *

Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 04

Rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 *

Scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 *

Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 04 *

Polveri dei gas di combustione

10 04 05 *

Altre polveri e particolato

10 04 06 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05

Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 03 *

Polveri dei gas di combustione

10 05 05 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06

Rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 03 *

Polveri dei gas di combustione

10 06 06 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 08

Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 08 *

Scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 15 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09

Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 09 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 11

Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 *

Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 03 *

Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

17

RIFIUTI DATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 06 *

Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 05

Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 *

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 09

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 02 *

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB

17 09 03 *

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 07 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 11 *

Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 13 *

Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 15 *

Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 04

Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 02 *

Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 *

Fase solida non vetrificata

(1)   Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

(2)   I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.

(3)   Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

(4)   Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

(5)   Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(6)   Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:



PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003



( 1 ) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

( 2 ) Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrati dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 5 ) Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).

( 6 ) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

( 7 ) Decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36).

( 8 ) Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

( 9 ) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

( 10 ) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).