2004L0006 — IT — 09.05.2007 — 001.001


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DIRETTIVA 2004/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2004

che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 015, 22.1.2004, p.31)

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►M1

DIRETTIVA 2007/26/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 maggio 2007

  L 118

5

8.5.2007




▼B

DIRETTIVA 2004/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2004

che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ( 2 ) specifica talune categorie di sostanze e menziona per ciascuna di esse le sostanze chimiche che possono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Essa impone agli Stati membri l'obbligo di vietare il commercio dei prodotti non conformi alla direttiva a decorrere dal 1o aprile 2004.

(2)

Al momento dell'adozione della direttiva 2001/15/CE alcune sostanze aggiunte a scopi nutrizionali specifici ad alcuni prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzate in alcuni Stati membri non hanno potuto essere incluse nell'allegato della direttiva stessa perché non erano state valutate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.

(3)

Mentre la valutazione di tali sostanze è completata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, è opportuno che il loro uso continui ad essere autorizzato per la fabbricazione dei prodotti commercializzati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

(4)

La data del 1o aprile 2004 prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/15/CE esige che la presente direttiva sia recepita in tempi brevi.

(5)

È pertanto necessario prevedere una deroga alla direttiva 2001/15/CE

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/15/CE, nella misura in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva e fino al ►M1  31 dicembre 2009 ◄ , gli Stati membri possono continuare ad autorizzare nel loro territorio il commercio di prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato della presente direttiva, a condizione che:

a) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non abbia emesso parere sfavorevole circa l'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare cui si applica la direttiva 2001/15/CE;

b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di uno o più prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati nella Comunità alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 2

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e le trasmettono una tabella delle corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE A SCOPI NUTRIZIONALI SPECIFICI AI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA 2001/15/CE

Categoria 1.   Vitamine

VITAMINA E

 succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000

Categoria 2.   Minerali

BORO

 acido borico

 borato di sodio

CALCIO

 Chelato di amminoacidi

 Pidolato

CROMO

 Chelato di amminoacidi

RAME

 Chelato di amminoacidi

FERRO

 Idrossido ferroso

 Pidolato ferroso

 Chelato di amminoacidi

SELENIO

 Lievito arricchito

MAGNESIO

 Chelato di amminoacidi

 Pidolato

MANGANESE

 Chelato di amminoacidi

ZINCO

 Chelato di amminoacidi



( 1 ) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27; direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 2 ) GU L 52 del 22.2.2001, pag. 19.