02004D0002 — IT — 14.08.2024 — 006.001


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►B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 febbraio 2004

che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea

(BCE/2004/2)

(2004/257/CE)

(GU L 080 del 18.3.2004, pag. 33)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 19 marzo 2009

  L 100

10

18.4.2009

►M2

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 22 gennaio 2014

  L 95

56

29.3.2014

►M3

DECISIONE (UE) 2015/716 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 12 febbraio 2015

  L 114

11

5.5.2015

►M4

DECISIONE (UE) 2016/1717 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 21 settembre 2016

  L 258

17

24.9.2016

►M5

DECISIONE (UE) 2023/1610 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 28 luglio 2023

  L 198

30

8.8.2023

►M6

DECISIONE (UE) 2024/2023 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 3 luglio 2024

  L 2023

1

25.7.2024




▼B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 febbraio 2004

che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea

(BCE/2004/2)

(2004/257/CE)



Articolo unico

Il regolamento interno della Banca centrale europea, modificato il 22 aprile 1999, come ulteriormente modificato dalla decisione BCE/1999/6, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea ( 1 ), è sostituito dal testo seguente, che entrerà in vigore il 1o marzo 2004.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA



CAPITOLO PRELIMINARE

▼M2

Articolo 1

Definizioni

1.1.  
Il presente regolamento interno è complementare al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e allo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Salvo quanto disposto all’articolo 1.2, i termini contenuti nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quelli contenuti nel trattato e nello Statuto.
1.2.  
I termini «Stato membro partecipante», «autorità nazionale competente» e «autorità nazionale designata» hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( 2 ).

▼B

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 2

Data e luogo di riunione del consiglio direttivo

2.1.  
Il consiglio direttivo decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. In linea di principio, il consiglio direttivo si riunisce regolarmente in base a un programma che esso stesso stabilisce con debito anticipo rispetto all'inizio di ogni anno solare.
2.2.  
Il presidente convoca una riunione del consiglio direttivo su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
2.3.  
Il presidente può inoltre convocare riunioni del consiglio direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.
2.4.  
Il consiglio direttivo tiene di norma le proprie riunioni nei locali della BCE.
2.5.  
►M6  Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori. ◄

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo

3.1.  
►M6  Salvo quanto qui disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo è limitata ai propri membri, al presidente del Consiglio dell’Unione europea e a un membro della Commissione europea. ◄
3.2.  
Ciascun governatore può normalmente essere accompagnato da una persona.
3.3.  
Qualora un membro del consiglio direttivo non sia in grado di partecipare, esso ha la facoltà di nominare per iscritto un supplente, fatto salvo l'articolo 4. Tale comunicazione scritta è inviata al presidente con debito anticipo rispetto alla riunione. Tale supplente può normalmente essere accompagnato da una persona.
3.4.  
Il presidente nomina un membro del personale della BCE quale segretario. Quest'ultimo assiste il comitato esecutivo nella preparazione delle riunioni del consiglio direttivo e ne redige i verbali.
3.5.  
Il consiglio direttivo potrà inoltre invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

▼M1

Articolo 3 bis

Sistema di rotazione

1.  
I governatori sono assegnati ai gruppi come disposto dal primo e secondo trattino dell’articolo 10.2 dello statuto.
2.  
I governatori sono collocati in ciascun gruppo, seguendo la convenzione UE, sulla base di un elenco delle loro banche centrali nazionali, che segue l’ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri nelle lingue nazionali. La rotazione dei diritti di voto all’interno di ciascun gruppo seguirà tale ordine. La rotazione inizierà da un punto casuale dell’elenco.
3.  
I diritti di voto all’interno di ciascun gruppo ruotano ogni mese, con inizio il primo giorno del primo mese di attuazione del sistema di rotazione.
4.  
Per il primo gruppo, il numero di diritti di voto che ruotano in ogni periodo mensile sarà uno; per il secondo ed il terzo gruppo, il numero dei diritti di voto che ruota in ogni periodo mensile sarà uguale alla differenza tra il numero di governatori allocati nel gruppo ed il numero di diritti di voto ad esso assegnati, meno due.
5.  
Quando la composizione dei gruppi sia adeguata in conformità a quanto previsto dal quinto trattino dell’articolo 10.2 dello statuto, la rotazione dei diritti di voto in ciascun gruppo continuerà a seguire l’elenco di cui al paragrafo 2. Dal momento in cui il numero dei governatori raggiunge i 22, la rotazione all’interno del terzo gruppo inizia da un punto casuale dell’elenco. Il consiglio direttivo può decidere di variare l’ordine di rotazione per il secondo e il terzo gruppo al fine di evitare la situazione per cui taluni governatori sono sempre privi del diritto di voto nello stesso periodo dell’anno.
6.  
La BCE pubblica in anticipo un elenco dei membri del consiglio direttivo aventi diritto di voto sul sito web della BCE.
7.  
La quota della banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è calcolata sulla base della media annuale sui dati medi mensili dell’anno più recente per cui i dati sono disponibili. Quando il prodotto interno lordo aggregato a prezzi di mercato è adeguato ai sensi dell’articolo 29.3 dello statuto, o quando un paese diventa Stato membro e la sua banca centrale nazionale diventa parte del Sistema europeo di banche centrali, il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri che hanno adottato l’euro viene ricalcolato sulla base dei dati relativi al più recente anno di calendario per cui i dati sono disponibili.

▼B

Articolo 4

Votazione

4.1.  
►M1  Affinché il consiglio direttivo sia in grado di votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. ◄ Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.
4.2.  
Il consiglio direttivo procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà inizio alla procedura di votazione anche su richiesta di un membro del consiglio direttivo.
4.3.  
Le astensioni non impediscono l'adozione da parte del consiglio direttivo di decisioni di cui all'articolo 41.2 dello statuto.
4.4.  
Se un membro del consiglio direttivo è impossibilitato a votare per un periodo di tempo prolungato (ad esempio superiore a un mese), esso avrà la facoltà di nominare un supplente quale membro del consiglio direttivo.
4.5.  
In conformità dell'articolo 10.3 dello statuto, qualora un governatore non sia in grado di votare su una decisione da assumersi ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51 dello statuto, il suo sostituto ha facoltà di esprimere il proprio voto ponderato.
4.6.  
Il presidente ha facoltà di indire votazioni a scrutinio segreto su richiesta almeno di tre membri del consiglio direttivo. Se una decisione ex articolo 11.1, 11.3 o 11.4 dello statuto riguarda personalmente membri del consiglio direttivo, è effettuata una votazione a scrutinio segreto. In tali casi, i membri interessati del consiglio direttivo non partecipano al voto.
4.7.  
►M3  Salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4.8, le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio direttivo. La procedura scritta richiede: i) di norma non meno di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo; ii) l'approvazione personale espressa o tacita di ciascun membro del Consiglio direttivo (o del suo sostituto, conformemente all'articolo 4.4); e iii) la registrazione di ogni decisione nei verbali della successiva riunione del Consiglio direttivo. Le decisioni che devono essere prese mediante procedura scritta sono approvate dai membri del Consiglio direttivo aventi diritto di voto al momento dell'approvazione. ◄

▼M3

4.8.  
Nell'ambito degli articoli da 13 octies a 13 decies, le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno cinque membri del Consiglio direttivo. Una procedura scritta richiede un massimo di cinque giorni lavorativi, o due giorni lavorativi nel caso dell'articolo 13 nonies, per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo.
4.9.  
Per ciascuna procedura scritta, un membro del Consiglio direttivo (o il suo sostituto, conformemente all'articolo 4.4) può autorizzare in forma espressa un'altra persona a firmare il voto o il commento di merito, come personalmente approvato dal membro stesso.

▼B

Articolo 5

Organizzazione delle riunioni del consiglio direttivo

5.1.  
Il consiglio direttivo adotta l'ordine del giorno per ciascuna riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal comitato esecutivo e inviato, unitamente alla documentazione relativa, ai membri del consiglio direttivo e agli altri partecipanti autorizzati, almeno otto giorni prima della riunione pertinente, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il comitato esecutivo agisce in maniera appropriata, considerate le circostanze. Il consiglio direttivo ha facoltà di decidere la cancellazione o l'aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio, su proposta del presidente o di un membro del consiglio direttivo. ►M1  Su richiesta di almeno tre membri del consiglio direttivo con diritto di voto è disposta la cancellazione dall’ordine del giorno di una voce se la documentazione relativa non è stata inviata a tempo debito ai membri del consiglio direttivo. ◄
5.2.  
►M6  I verbali dei lavori del Consiglio direttivo sono approvati alla riunione successiva (o se necessario prima, con una procedura per iscritto) dai membri del Consiglio direttivo che avevano diritto di voto al momento della riunione a cui i verbali si riferiscono e sono firmati dal presidente oppure dal segretario del Consiglio direttivo al fine di certificarli. ◄
5.3.  
Il consiglio direttivo ha la facoltà di definire regole interne riguardanti il processo decisionale in situazioni di emergenza.

▼M2

Articolo 5 bis

Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo

5 bis.1.  
Il Consiglio direttivo adotta e aggiorna un codice di condotta che orienta la condotta dei propri membri, pubblicato sul sito Internet della BCE.
5 bis.2.  
Ciascun governatore si assicura che la persona che l’accompagna ai sensi dell’articolo 3.2 e il suo supplente ai sensi dell’articolo 3.3 sottoscrivano una dichiarazione di impegno ad osservare il codice di condotta prima della partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo.

▼B

CAPITOLO II

IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 6

Data e luogo delle riunioni del comitato esecutivo

6.1.  
La data delle riunioni è decisa dal comitato esecutivo su proposta del presidente.
6.2.  
Il presidente ha inoltre facoltà di convocare riunioni del comitato esecutivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Articolo 7

Votazione

7.1.  
In conformità dell'articolo 11.5 dello statuto, perché il comitato esecutivo possa validamente votare, è necessario il raggiungimento di un quorum pari a due terzi dei suoi membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni a prescindere dal quorum.
7.2.  
Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno due membri del comitato esecutivo.
7.3.  
I membri del comitato esecutivo che potrebbero essere personalmente interessati da una decisione ex articolo 11.1, 11.3 o 11.4 dello statuto, non partecipano alle votazioni.

Articolo 8

Organizzazione delle riunioni del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo decide circa l'organizzazione delle proprie riunioni.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

▼M2

Articolo 9

Eurosistema — Comitati del SEBC

9.1.  
Il Consiglio direttivo istituisce e scioglie i comitati. I comitati prestano assistenza all’attività degli organi decisionali della BCE e riferiscono al Consiglio direttivo attraverso il Comitato esecutivo.
9.2.  
Riguardo alle questioni inerenti alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, i comitati che prestano assistenza all’attività della BCE in relazione ai compiti a questa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 riferiscono al Consiglio di vigilanza e, se del caso, al Consiglio direttivo. Il Consiglio di vigilanza, conformemente alle proprie procedure, incarica il vicepresidente di riferire al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo su tale attività.
9.3.  
I comitati sono composti da un massimo di due membri di ciascuna BCN dell’Eurosistema e della BCE, rispettivamente nominati dal Governatore e dal Comitato esecutivo.
9.4.  
Quando prestano assistenza all’attività degli organi decisionali della BCE nell’espletamento dei compiti attribuiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, i comitati includono un membro della banca centrale e un membro dell’autorità nazionale competente di ogni Stato membro partecipante, nominato da ciascun governatore previa consultazione della rispettiva autorità nazionale competente, ove diversa dalla banca centrale.
9.5.  
Il Consiglio direttivo stabilisce i compiti dei comitati e ne nomina i presidenti. Di norma, il presidente è un membro del personale della BCE. Sia il Consiglio direttivo che il Comitato esecutivo hanno il diritto di richiedere ai comitati di condurre studi su specifici argomenti. La BCE fornisce assistenza di segretariato ai comitati.
9.6.  
Ciascuna banca centrale nazionale degli Stati membri non partecipanti può nominare fino a un massimo di due membri del proprio personale affinché prendano parte alle riunioni di un comitato ogni qual volta siano trattate questioni di competenza del Consiglio generale e ogniqualvolta il presidente di un comitato e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.
9.7.  
I rappresentanti di altri organismi e istituzioni dell’Unione e ogni altra parte possono essere altresì invitati a prendere parte alle riunioni di un comitato ogniqualvolta il suo presidente e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.

▼B

Articolo 9 bis

Il consiglio direttivo può decidere di istituire comitati ad hoc aventi specifici compiti di consulenza.

▼M2

Articolo 9 ter

Comitato di controllo

Al fine di rafforzare i livelli di controllo esterni e interni già esistenti e consolidare la governance interna della BCE e dell’Eurosistema, il Consiglio direttivo istituisce un comitato di controllo e ne stabilisce i compiti e la composizione.

▼B

Articolo 10

Struttura interna

10.1.  
Previa consultazione del consiglio direttivo, il comitato esecutivo decide sul numero, nome e rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE. Tale decisione è resa pubblica.
10.2.  
Tutte le unità operative della BCE sono poste sotto la direzione del comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo decide circa le responsabilità individuali dei propri membri in relazione alle unità operative della BCE e ne dà informazione al consiglio direttivo, al consiglio generale e al personale della BCE. Tali decisioni sono prese esclusivamente in presenza di tutti i membri del comitato esecutivo e non possono essere prese con il voto contrario del presidente.

Articolo 11

Personale della BCE

11.1.  
Ciascun membro del personale della BCE è informato sulla propria posizione all'interno della struttura della BCE, sulla propria posizione gerarchica e sulle proprie responsabilità professionali.
11.2.  
Fatti salvi gli articoli 36 e 47 dello statuto, il comitato esecutivo emana norme a contenuto organizzativo (di seguito denominate «circolari amministrative»), vincolanti per il personale della BCE.

▼M2

11.3.  
Il Comitato esecutivo adotta e aggiorna un codice di condotta che orienta la condotta dei propri membri e di quelli del personale della BCE, pubblicato sul sito Internet della BCE.

▼B

CAPITOLO IV

COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE NEGLI INCARICHI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 12

Rapporti fra il consiglio direttivo e il consiglio generale

12.1.  

Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il consiglio direttivo adotti:

— 
pareri in virtù degli articoli 4 e 25.1 dello statuto,
— 
raccomandazioni in materia di statistiche, in virtù dell'articolo 42 dello statuto,
— 
la relazione annuale,
— 
regole sulla uniformazione delle norme contabili e sul rendiconto sulle operazioni,
— 
misure per l'applicazione dell'articolo 29 dello statuto,
— 
le condizioni di impiego per il personale della BCE,
— 
un parere della BCE in forza dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato o relativo ad atti giuridici comunitari da adottarsi in caso di abrogazione di una deroga, nel quadro dei preparativi per la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio.
12.2.  
Ogniqualvolta si richieda al consiglio generale la presentazione di osservazioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.
12.3.  
In conformità dell'articolo 47.4 dello statuto, il presidente informa il consiglio generale delle decisioni adottate dal consiglio direttivo.

Articolo 13

Rapporti fra il comitato esecutivo e il consiglio generale

13.1.  

Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il comitato esecutivo:

— 
dia attuazione ad atti giuridici del consiglio direttivo per i quali, in conformità del precedente articolo 12, paragrafo 1, è richiesto il contributo del consiglio generale,
— 
adotti, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio direttivo ex articolo 12.1 dello statuto, atti giuridici per i quali, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, è richiesto il contributo del consiglio generale.
13.2.  
Ogni qual volta si richieda al consiglio generale di presentare osservazioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza, che deve essere giustificata nella richiesta, tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere se ricorrere alla procedura scritta.

▼M2

CAPITOLO IV bis

COMPITI IN MATERIA DI VIGILANZA

Articolo 13 bis

Consiglio di vigilanza

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, un Consiglio di vigilanza, istituito come organo interno della BCE, è incaricato della pianificazione ed esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (di seguito «compiti in materia di vigilanza»). I compiti del Consiglio di vigilanza non pregiudicano le competenze degli organi decisionali della BCE.

Articolo 13 ter

Composizione del Consiglio di vigilanza

13 ter.1.  
Il Consiglio di vigilanza è composto da un presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante. Tutti i membri del Consiglio di vigilanza agiscono nell’interesse dell’Unione nel suo complesso.
13 ter.2.  
Quando l’autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante non è una banca centrale, il rispettivo membro del Consiglio di vigilanza può farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale del proprio Stato membro. Ai fini del voto, i rappresentanti di uno Stato membro sono considerati un unico membro.
13 ter.3.  
Sentito il Consiglio di vigilanza, il Consiglio direttivo adotta la proposta di nomina del presidente e del vicepresidente del Consiglio di vigilanza da presentare al Parlamento europeo per l’approvazione.
13 ter.4.  
Le condizioni e le modalità di impiego del presidente del Consiglio di vigilanza, in particolare il suo trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di un contratto stipulato con la BCE e stabiliti dal Consiglio direttivo.
13 ter.5.  
►M6  Il mandato del vicepresidente del Consiglio di vigilanza è di cinque anni e può essere prorogato in conformità alla procedura per la nomina di cui al paragrafo 3. Tuttavia, non può essere prorogato oltre la fine dell’incarico di membro del Comitato esecutivo. ◄
13 ter.6.  
Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, nomina i quattro rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza, cui è vietato assolvere compiti direttamente connessi alla funzione di politica monetaria.

Articolo 13 quater

Votazioni ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013

Ai fini dell’adozione dei progetti di decisioni ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e sulla base dell’articolo 16 del trattato sull’Unione europea, dell’articolo 238, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, si applicano le seguenti norme:

▼M6 —————

▼M6

ii) 

Le decisioni si intendono adottate quando almeno il 55 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza, che rappresentano almeno il 65 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole. Una minoranza di blocco deve comprendere un numero minimo di membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano il 35 per cento della popolazione totale più uno, in difetto del quale la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

▼M6 —————

▼M2

iv) 

A ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE nominati dal Consiglio direttivo è attribuita una ponderazione uguale alla ponderazione mediana dei rappresentanti delle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, calcolata sulla base del metodo stabilito nell’allegato.

v) 

I voti del presidente e del vicepresidente hanno una ponderazione pari a zero e sono conteggiati ai soli effetti della definizione della maggioranza per quanto attiene al numero dei membri del Consiglio di vigilanza.

Articolo 13 quinquies

Regolamento interno del Consiglio di vigilanza

Il Consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno previa consultazione del Consiglio direttivo. Il regolamento interno garantisce la parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 13 sexies

Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza

13 sexies.1.  
Il Consiglio di vigilanza adotta e aggiorna un codice di condotta che orienta la condotta dei propri membri, pubblicato sul sito Internet della BCE.
13 sexies.2.  
Ciascun membro si assicura che le persone che lo accompagnano, i supplenti e i rappresentanti della sua banca centrale nazionale, ove l’autorità nazionale competente non sia la banca centrale, sottoscrivano una dichiarazione che li impegna all’osservanza del codice di condotta prima di partecipare alle riunioni del Consiglio di vigilanza.

▼M6

Articolo 13 septies

Riunioni del Consiglio di vigilanza

Il Consiglio di vigilanza tiene di norma le proprie riunioni nei locali della BCE. I lavori delle riunioni del Consiglio di vigilanza sono comunicati periodicamente al Consiglio direttivo, a scopo informativo.

▼M2

Articolo 13 octies

Adozione di decisioni finalizzate all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013

13 octies.1.  
Il Consiglio di vigilanza propone al Consiglio direttivo progetti di decisione completi al fine di espletare i compiti di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, corredati da note esplicative sul contesto e le motivazioni su cui il progetto di decisione si basa. Tali progetti di decisioni sono trasmessi simultaneamente alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti interessati, unitamente alla comunicazione del termine assegnato al Consiglio direttivo in conformità all’articolo 13 octies.2.
13 octies.2.  
Un progetto di decisione ai sensi dell’articolo 13 octies.1 si ritiene adottato salve obiezioni da parte del Consiglio direttivo entro il termine di dieci giorni lavorativi. In situazioni di emergenza il Consiglio di vigilanza stabilisce un termine ragionevole non superiore a 48 ore. Il Consiglio direttivo motiva per iscritto le obiezioni. La decisione è trasmessa al Consiglio di vigilanza e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.
13 octies.3.  
Gli Stati membri partecipanti non appartenenti all’area dell’euro notificano alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza entro cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione ai sensi dell’articolo 13 octies.1. Il presidente della BCE comunica senza ritardo il disaccordo motivato al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo decide sulla questione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto notizia del disaccordo motivato tenendo integralmente conto delle motivazioni contenute nella valutazione espressa dal Consiglio di vigilanza. La decisione è trasmessa al Consiglio di vigilanza e all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato, corredata di spiegazioni scritte.
13 octies.4.  
Gli Stati membri partecipanti non appartenenti all’area dell’euro notificano alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto all’obiezione mossa dal Consiglio di vigilanza in ordine a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale obiezione ai sensi dell’articolo 13 octies.2. Il presidente della BCE comunica senza ritardo il proprio disaccordo motivato al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo esprime il proprio parere sul disaccordo motivato espresso dallo Stato membro entro 30 giorni e, indicandone le ragioni, conferma o ritira l’obiezione. La decisione di confermare o ritirare l’obiezione è trasmessa all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. Se il Consiglio direttivo ritira l’obiezione, il progetto di decisione del Consiglio di vigilanza si considera adottato alla data del ritiro dell’obiezione.

Articolo 13 nonies

Adozione di decisioni finalizzate all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1024/2013

13 nonies.1.  
Se l’autorità nazionale competente o l’autorità nazionale designata notifica alla BCE la propria intenzione di applicare i requisiti in materia di riserve di capitale e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la notifica, una volta ricevuta dal segretario del Consiglio di vigilanza, è trasmessa senza ritardo al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Sulla proposta predisposta dal Consiglio di vigilanza sulla base dell’iniziativa e tenendo conto del contributo fornito dal pertinente comitato e della struttura interna interessata, il Consiglio direttivo decide sulla questione entro tre giorni lavorativi. Se il Consiglio direttivo solleva obiezioni sulla misura oggetto di notifica, ne comunica le ragioni per iscritto all’autorità nazionale competente o all’autorità nazionale designata interessata entro cinque giorni lavorativi dalla notifica alla BCE.
13 nonies.2.  
Se il Consiglio direttivo, sulla base della proposta predisposta dal Consiglio di vigilanza in relazione all’iniziativa, tenendo conto del contributo fornito dal pertinente comitato e dalla struttura interna interessata, intende applicare requisiti più elevati in materia di riserve di capitale o misure più rigorose miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, tale intenzione deve essere notificata all’autorità nazionale competente o a quella designata almeno dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Se l’autorità nazionale competente o designata notifica per iscritto alla BCE la propria obiezione motivata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, tale obiezione, una volta ricevuta dal segretario del Consiglio di vigilanza, è trasmessa senza ritardo al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo decide sulla questione sulla base della proposta preparata dal Consiglio di vigilanza in relazione all’iniziativa, tenendo in considerazione il contributo del comitato pertinente e della struttura interna interessata. La decisione è trasmessa all’autorità nazionale compente o designata interessata.
13 nonies.3.  
Il Consiglio direttivo ha il diritto di approvare le proposte del Consiglio di vigilanza, modificarle o sollevare obiezioni rispetto ad esse, ai sensi degli articoli 13 nonies.1 e 13 nonies.2. Il Consiglio direttivo ha altresì diritto di richiedere al Consiglio di vigilanza di presentare una proposta ai sensi degli articoli 13 nonies.1 e 13 nonies.2 o di condurre analisi specifiche. Se il Consiglio di vigilanza non presenta alcuna proposta a seguito di tali richieste, il Consiglio direttivo, tenendo in considerazione i contributi del pertinente comitato e della struttura interna interessata, può adottare una decisione in mancanza di proposte da parte del Consiglio di vigilanza.

▼M6 —————

▼M2

Articolo 13 undecies

Quadro generale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013

Il Consiglio direttivo adotta decisioni istitutive del quadro generale per l’organizzazione delle modalità pratiche di attuazione dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in consultazione con le autorità nazionali competenti e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza al di fuori dell’ambito della procedura di non obiezione.

Articolo 13 duodecies

Separazione tra i compiti in materia di vigilanza e di politica monetaria

13 duodecies.1.  
La BCE assolve i compiti attribuitile dal Regolamento (UE) n. 1024/2013senza pregiudizio per i compiti inerenti alla politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi.
13 duodecies.2.  
La BCE adotta tutte le misure necessarie per garantire la separazione tra le funzioni di vigilanza e quelle di politica monetaria.
13 duodecies.3.  
La separazione tra le funzioni di vigilanza e quelle di politica monetaria non esclude lo scambio, fra queste due aree funzionali, delle informazioni necessarie all’adempimento dei compiti attribuiti alla BCE e al SEBC.

Articolo 13 terdecies

Organizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza

13 terdecies.1.  
Le riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza si tengono separatamente rispetto alle riunioni ordinarie del Consiglio direttivo e hanno distinti ordini del giorno.
13 terdecies.2.  
Su proposta del Consiglio di vigilanza, il Comitato esecutivo redige un ordine del giorno provvisorio e lo invia, unitamente alla documentazione pertinente predisposta dal Consiglio di vigilanza, ai membri del Consiglio direttivo e agli altri partecipanti autorizzati almeno otto giorni prima della relativa riunione. Ciò non vale in caso di emergenze, in occasione delle quali il Comitato esecutivo agisce nel modo ritenuto opportuno, tenuto conto delle circostanze.
13 terdecies.3.  
Il Consiglio direttivo della BCE si consulta con i Governatori delle BCN non facenti parte dell’Eurosistema degli Stati membri partecipanti prima di sollevare obiezioni in merito a progetti di decisione predisposti dal Consiglio di vigilanza indirizzati ad autorità nazionali competenti rispetto a enti creditizi insediati in Stati membri partecipanti non appartenenti all’area dell’euro. Lo stesso vale ove le autorità nazionali competenti interessate informino il Consiglio direttivo del loro disaccordo motivato rispetto a tale progetto di decisione del Consiglio di vigilanza.
13 terdecies.4.  
Salva diversa disposizione del presente capitolo, le disposizioni generali relative alle riunioni del Consiglio direttivo di cui al capitolo I si applicano anche alle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza.

Articolo 13 quaterdecies

Struttura interna in riferimento ai compiti in materia di vigilanza

13 quaterdecies.1.  
La competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza. Il Comitato esecutivo consulta il presidente e il vicepresidente del Consiglio di vigilanza in merito a tale struttura. Gli articoli 10 e11 si applicano di conseguenza.
13 quaterdecies.2.  
Il Consiglio di vigilanza, di concerto con il Comitato esecutivo, può costituire e sciogliere sottostrutture provvisorie, come gruppi di lavoro e task force. Questi prestano assistenza nelle attività relative ai compiti in materia di vigilanza e riferiscono al Consiglio di vigilanza.
13 quaterdecies.3.  
Il presidente della BCE, previa consultazione del presidente del Consiglio di vigilanza, designa un membro del personale della BCE quale segretario del Consiglio di vigilanza e del Comitato direttivo. Il segretario assiste il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente nella preparazione delle riunioni del Consiglio di vigilanza ed è incaricato di stendere un resoconto dei lavori.
13 quaterdecies.4.  
Il segretario si coordina con il segretario del Consiglio direttivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza ed è incaricato di stendere il resoconto dei lavori.

Articolo 13 quindecies

Relazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013

Su proposta del Consiglio di vigilanza presentata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo adotta le relazioni annuali indirizzate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Eurogruppo, come richiesto dall’articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1024/2013.

Articolo 13 sexdecies

Rappresentanti della BCE presso l’Autorità bancaria europea

13 sexdecies.1.  
Su proposta del Consiglio di vigilanza, il presidente della BCE nomina o revoca il rappresentante della BCE presso il Consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità bancaria europea, come disposto dall’articolo 40, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione n. 2009/78/CE della Commissione ( 3 ).
13 sexdecies.2.  
Il presidente nomina il secondo rappresentante in possesso di competenze in materia di compiti delle banche centrali presso il Consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità bancaria europea.

▼B

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

Articolo 14

Delega dei poteri

14.1.  
La delega di poteri da parte del consiglio direttivo al comitato esecutivo di cui all'ultimo periodo del secondo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto, è notificata alle parti interessate, o pubblicata, se del caso, qualora decisioni prese sulla base di una delega producano effetti giuridici in capo a terzi. Il consiglio direttivo viene informato senza indugio di qualunque atto adottato per effetto di delega.
14.2.  
Il libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE, istituito in conformità delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 39 dello statuto, è distribuito alle parti interessate.

Articolo 15

Procedura di bilancio

▼M2

15.1.  
Prima della fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo conformemente ai principi stabiliti dal Consiglio direttivo stesso, adotta il bilancio della BCE per l’esercizio finanziario successivo. La spesa inerente ai compiti in materia di vigilanza figura separatamente all’interno del bilancio della BCE ed è oggetto di consultazione con il presidente e il vicepresidente del Consiglio di vigilanza.

▼B

15.2.  
Per l'assistenza nelle questioni relative al bilancio preventivo della BCE, il consiglio direttivo istituisce un comitato di bilancio e ne stabilisce il mandato e la composizione.

Articolo 16

Relazioni e conti annuali

16.1.  
Il consiglio direttivo adotta la relazione annuale prevista dall'articolo 15.3 dello statuto.
16.2.  
Il comitato esecutivo è competente, per effetto di delega, dell'adozione e pubblicazione dei rapporti trimestrali di cui all'articolo 15.1 dello statuto, dei rendiconti finanziari consolidati settimanali di cui all'articolo 15.2 dello statuto, dei bilanci consolidati di cui all'articolo 26.3 dello statuto e di altre relazioni.
16.3.  
Il comitato esecutivo, in conformità dei principi stabiliti dal consiglio direttivo, prepara i conti annuali della BCE entro il primo mese dell'esercizio finanziario successivo. Essi sono sottoposti a revisione esterna.
16.4.  
Il consiglio direttivo adotta i conti annuali della BCE entro il primo trimestre dell'anno successivo. La relazione del revisore esterno è presentata al consiglio direttivo prima dell'adozione di tali conti.

Articolo 17

Strumenti giuridici della BCE

17.1.  
►M6  I regolamenti della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo e sono sottoscritti dal presidente. ◄

▼M4

17.2.  
►M6  Gli indirizzi della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, e sono sottoscritti dal presidente. Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. Ogni indirizzo della BCE che debba essere ufficialmente pubblicato è tradotto nelle lingue ufficiali dell’Unione. ◄

▼B

17.3.  
Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri normativi al comitato esecutivo per l'attuazione dei suoi regolamenti ed indirizzi. I regolamenti o gli indirizzi in questione precisano gli elementi a cui deve essere data attuazione, così come i limiti e la portata dei poteri delegati.

▼M4

17.4.  
Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal Consiglio direttivo o dal Comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e sono sottoscritte dal Presidente. Le decisioni della BCE che irrogano sanzioni nei confronti di terzi sono sottoscritte dal segretario del Consiglio direttivo al fine di certificarle. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE indicano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione secondaria dell'Unione di cui all'articolo 41 dello Statuto sono adottate dal Consiglio direttivo.

▼M2

17.5.  
Fatto salvo il secondo paragrafo dell’articolo 43 e il primo trattino dell’articolo 46.1 dello Statuto, i pareri della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo. Tuttavia, in circostanze eccezionali e salvo che almeno tre governatori dichiarino di voler lasciare al Consiglio direttivo la competenza ad adottare determinati pareri, i pareri della BCE possono essere adottati dal Comitato esecutivo, in conformità ai commenti del Consiglio direttivo e tenendo in considerazione il contributo del Consiglio generale. Il comitato esecutivo è competente a finalizzare i pareri della BCE su questioni ad elevato contenuto tecnico e includervi modifiche di fatto o correzioni. I pareri della BCE sono sottoscritti dal presidente. Per i pareri della BCE in materia di vigilanza prudenziale di enti creditizi, il Consiglio direttivo può consultare il Consiglio di vigilanza.

▼M4

17.6.  
►M6  Le istruzioni della BCE sono adottate dal Comitato esecutivo, e successivamente notificate, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, e sono sottoscritte dal presidente o da altri due membri del Comitato esecutivo. Ogni istruzione della BCE che debba essere ufficialmente pubblicata è tradotta nelle lingue ufficiali dell’Unione. ◄

▼B

17.7.  
Tutti gli strumenti giuridici della BCE sono numerati in sequenza in modo da facilitare la loro identificazione. Qualora si tratti di regolamenti della BCE, di pareri della BCE riguardanti proposte legislative comunitarie e di strumenti giuridici della BCE la cui pubblicazione sia stata espressamente decisa, il comitato esecutivo si preoccupa di assicurare la custodia degli originali, la notifica ai destinatari o alle autorità richiedenti e provvede all'immediata pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼M2

17.8.  
Il Regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( 4 ) si applica agli atti giuridici elencati nell’articolo 34 dello Statuto.

▼M2

Articolo 17 bis

Strumenti giuridici della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza

17 bis.1.  
Salva contraria disposizione contenuta in regolamenti adottati dalla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nel presente articolo, l’articolo 17 si applica agli strumenti giuridici della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza.

▼M4

17 bis.2.  
►M6  Gli indirizzi della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottati dal Consiglio direttivo e successivamente notificati e sottoscritti dal presidente. ◄
17 bis.3.  
►M6  Le istruzioni della BCE relative ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), e degli articoli 7, paragrafi 1 e 4, 9, paragrafo 1, e 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottate dal Consiglio direttivo e successivamente notificate e sottoscritte dal presidente. Esse indicano le motivazioni su cui si fondano. ◄
17 bis.4.  
Le decisioni della BCE relative ai soggetti vigilati e a quelli che hanno richiesto l'autorizzazione ad intraprendere l'attività di ente creditizio sono adottate dal Consiglio direttivo e sottoscritte dal segretario del Consiglio direttivo al fine di certificarle. Esse sono successivamente notificate ai loro destinatari.

▼M2

Articolo 18

Procedura ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2 del trattato

L’approvazione prevista dall’articolo 128, paragrafo 2, del trattato è concessa, per l’anno successivo, dal Consiglio direttivo con decisione unica per tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro entro l’ultimo trimestre di ogni anno.

▼B

Articolo 19

Approvvigionamento

19.1.  
L'approvvigionamento di beni e servizi per la BCE prevede che vengano tenuti in debita considerazione il principio di pubblicità, di trasparenza, di parità condizioni di accesso, di non discriminazione e di amministrazione efficiente.
19.2.  
Ad eccezione del principio di amministrazione efficiente, una deroga ai principi sopra enunciati può essere operata in casi di urgenza, per ragioni di sicurezza o segretezza, laddove vi sia un fornitore unico, per forniture alla BCE da parte delle banche centrali nazionali o per assicurare la continuità di un fornitore.

▼M2 —————

▼B

Articolo 21

Condizioni di impiego

21.1.  
Le condizioni di impiego e le norme sul personale stabiliscono il rapporto di lavoro tra la BCE e il proprio personale.
21.2.  
Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo e in seguito a consultazione del consiglio generale, adotta le condizioni di impiego.
21.3.  
Il comitato esecutivo adotta le norme sul personale, applicative delle condizioni di impiego.
21.4.  
Il comitato del personale è consultato prima dell'adozione di nuove condizioni di impiego o di nuove norme sul personale. Il suo parere è presentato rispettivamente al consiglio direttivo o al comitato esecutivo.

Articolo 22

Comunicazioni e annunci

Le comunicazioni e gli annunci di carattere generale riguardanti decisioni assunte dagli organi decisionali della BCE possono essere pubblicati sul sito Internet della BCE, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o resi pubblici mediante agenzie di stampa note nei mercati finanziari o attraverso qualunque altro mezzo di informazione.

Articolo 23

Riservatezza e accesso ai documenti della BCE

▼M2

23.1.  
I lavori degli organi decisionali della BCE o di ogni altro comitato o gruppo da questi costituito, del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo o di ogni altra sottostruttura di natura provvisoria sono riservati, a meno che il Consiglio direttivo non autorizzi il presidente a rendere pubblico il risultato delle loro delibere. Il presidente consulta il presidente del Consiglio di vigilanza prima di assumere decisioni relative ai lavori del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo e delle sue sottostrutture di natura provvisoria.

▼B

23.2.  
Il pubblico accesso ai documenti redatti o detenuti dalla BCE è regolato da una decisione del Consiglio direttivo.
23.3.  
►M2  I documenti redatti dalla BCE o in suo possesso sono classificati e trattati in conformità alle norme di carattere organizzativo relative al segreto professionale e alla gestione e alla riservatezza delle informazioni. ◄ ►M5  Essi sono liberamente accessibili dopo un periodo di 30 anni a decorrere dalla data di creazione in conformità alla decisione (UE) 2023/1610 della Banca centrale europea (BCE/2023/17) ( 5 ), a meno che gli organi decisionali non decidano di abbreviare o prorogare detto termine. ◄

▼M2

Articolo 23 bis

Riservatezza e segreto professionale in riferimento ai compiti in materia di vigilanza

23 bis.1.  
I membri del Consiglio di vigilanza, del Comitato direttivo e di ogni altra sottostruttura costituita dal Consiglio di vigilanza sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di segreto professionale stabiliti dall’articolo 37 dello Statuto, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
23 bis.2.  
Gli osservatori non hanno accesso alle informazioni riservate riguardanti singoli istituti.
23 bis.3.  
I documenti redatti dal Consiglio di vigilanza, dal Comitato direttivo e dalle sottostrutture di natura provvisoria costituite dal Consiglio di vigilanza costituiscono documenti della BCE e sono classificati e trattati in conformità all’articolo 23.3.

▼B

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifiche al presente regolamento interno

Il Consiglio direttivo ha facoltà di modificare il presente regolamento interno. Il Consiglio generale può proporre modifiche e il Comitato esecutivo ha facoltà di adottare norme supplementari nell'ambito delle proprie competenze.

▼M2




ALLEGATO

[di cui all’articolo 13 quater, iv)]

1. Ai fini delle votazioni ai sensi dell’articolo 13 quater, ai quattro rappresentanti della BCE sono attribuiti, come previsto nei seguenti paragrafi, i voti ponderati mediani degli Stati membri partecipanti in base al criterio del voto ponderato, la popolazione mediana degli Stati membri partecipanti in base al criterio della popolazione, e in ragione della loro qualità di membri del Consiglio di vigilanza, un voto in base al criterio del numero dei membri.

2. Collocando, in ordine ascendente, i voti ponderati assegnati agli Stati membri partecipanti dall’articolo 3 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie per i membri rappresentanti degli Stati membri partecipanti, il voto ponderato mediano è definito come il voto ponderato centrale se gli Stati membri partecipanti sono in numero dispari, e come la semisomma dei due valori centrali, arrotondati al numero intero più vicino, se sono in numero pari. Al numero totale dei voti ponderati degli Stati membri partecipanti è sommato il quadruplo del voto mediano ponderato. Il numero dei voti ponderati risultante costituisce il «numero totale dei voti ponderati».

3. La popolazione mediana è definita secondo il medesimo principio. A tale fine, si fa ricorso alle cifre pubblicate dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’Allegato III, articoli 1 e 2 della Decisione del Consiglio n. 2009/937/UE, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno ( 6 ). Alla popolazione complessiva di tutti gli Stati membri partecipanti è sommato il quadruplo della popolazione mediana degli Stati membri partecipanti. La popolazione risultante costituisce la «popolazione totale».



( 1 )  GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 32.

( 2 )  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

( 3 )  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

( 4 )  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

►M5  ( 5 ) Decisione (UE) 2023/1610 della Banca centrale europea, del 28 luglio 2023, che istituisce gli archivi storici della Banca centrale europea e modifica la decisione BCE/2004/2 (BCE/2023/17) (GU L 198 dell’8.8.2023, pag. 30.). ◄

( 6 )  GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35.