2003R2042 — IT — 01.08.2012 — 007.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2003 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2003

sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 315 dell'28.11.2003, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 707/2006 DELLA COMMISSIONE dell’8 maggio 2006

  L 122

17

9.5.2006

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 376/2007 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2007

  L 94

18

4.4.2007

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2008

  L 283

5

28.10.2008

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 127/2009 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2010

  L 40

4

13.2.2010

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 962/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2010

  L 281

78

27.10.2010

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 1149/2011 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2011

  L 298

1

16.11.2011

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 593/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012

  L 176

38

6.7.2012


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 080, 26.3.2010, pag.  55 (2042/2003)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2003 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2003

sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento definisce le norme tecniche e le procedure amministrative comuni per garantire la navigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che siano:

a) immatricolati in uno Stato membro; oppure

b) immatricolati in un paese terzo ed utilizzati da un operatore per il quale l'Agenzia o uno Stato membro garantisce il controllo delle operazioni.

2.  Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili il cui controllo delle norme di sicurezza sia stato assegnato ad un paese terzo e che non siano utilizzati da un operatore della Comunità, né agli aeromobili di cui all'allegato II del regolamento di base.

3.  Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al trasporto aereo commerciale si possono applicare ai vettori aerei autorizzati così come definiti dal diritto comunitario.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del regolamento di base, valgono le seguenti definizioni:

a) per «aeromobile» s'intende un apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre;

b) per «personale autorizzato a certificare» s'intende personale autorizzato al rilascio di un aeromobile o di un componente in seguito a lavori di manutenzione;

c) per «componente» s'intendono qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza;

d) per «navigabilità» s'intendono tutti i processi che garantiscono, in qualsiasi momento del loro ciclo operativo, la conformità dell'aeromobile alla normativa di aeronavigabilità in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza;

e) per «JAA» si intendono le autorità aeronautiche riunite;

f) per «JAR» si intendono i requisiti aeronautici comuni;

g) per «velivolo a grande capacità» si intende un aeromobile, classificato come aeroplano, con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg oppure un elicottero plurimotore;

h) per «manutenzione» si intende una combinazione delle seguenti operazioni o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo;

i) per «impresa» s'intende una persona fisica, una persona giuridica o parte di essi. Tale impresa può avere più di una sede all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;

j) per «ispezione pre-volo» s'intende un'ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l'aeromobile sia idoneo al volo previsto;

▼M7

k) per «aeromobile ELA1» si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;

iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas.

▼M3

l) per «aeromobile LSA» si intende un aeroplano sportivo leggero con tutte le caratteristiche seguenti:

i) una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 600 kg;

ii) una velocità massima di stallo (VS0) nella configurazione di atterraggio non superiore a 45 nodi di velocità calibrata (CAS) alla massa massima certificata al decollo e al centro di gravità più critico del velivolo;

iii) un numero massimo di posti disponibili pari a due persone, compreso il pilota;

iv) un motore singolo senza turbine, dotato di propulsore; e

v) una cabina non pressurizzata.

▼M4

m) per «sede principale di attività» si intende la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.

▼B

Articolo 3

Normativa per la manutenzione dell'aeronavigabilità

1.  La manutenzione della navigabilità di un aeromobile o dei suoi componenti è garantita in conformità ai disposti dell'allegato I.

2.  Le imprese e il personale addetti alla manutenzione della navigabilità di un aeromobile e dei suoi componenti, comprese le operazioni di manutenzione, devono attenersi ai disposti dell'allegato I e, laddove necessario, a quelli di cui agli articoli 4 e 5.

▼M2

3.  In deroga al paragrafo 1, il mantenimento della navigabilità di un aeromobile in possesso di un permesso di volo è garantito sulla base delle disposizioni specifiche per il mantenimento della navigabilità definite nel permesso di volo rilasciato conformemente all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione.

▼M3

4.  Nel caso di un aeromobile destinato al trasporto non commerciale, ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità o documento equivalente rilasciato in conformità con i requisiti degli Stati membri e valido alla data del 28 settembre 2008 continuerà a essere valido fino alla scadenza o fino al 28 settembre 2009, se quest’ultima data è precedente. Scaduto il periodo di validità, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Scaduto anche questo secondo periodo, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Successivamente non sono autorizzati ulteriori rilasci o rinnovi. Se le disposizioni del presente paragrafo sono state applicate, quando l’immatricolazione dell’aeromobile è trasferita all’interno dell’UE, è rilasciato un nuovo certificato di revisione della navigabilità in conformità dell’M.A.904.

▼B

Articolo 4

Approvazione delle imprese di manutenzione

1.  Le imprese addette alla manutenzione di velivoli a grande capacità o di aeromobili per trasporto aereo a scopo commerciale, nonché dei componenti da installarvi, sono soggette ad approvazione ai sensi dell'allegato II.

2.  Le approvazioni alla manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti ed alle procedure stabiliti dalla JAA e validi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si considerano conformi a quest'ultimo. A tal fine, in deroga al disposto del paragrafo 145.B.50(2) dell'allegato II, gli accertamenti di secondo livello connessi alle differenze tra la parte JAR 145 e l'allegato II possono essere conclusi entro un anno. I certificati di riemissione in servizio emessi da un'organizzazione approvata ai sensi della regolamentazione JAA durante quello specifico periodo di un anno si riterranno emessi in conformità al presente regolamento.

3.  Il personale qualificato per l'esecuzione e/o il controllo del test non distruttivo di navigabilità di strutture di aeromobili e/o di componenti, in virtù degli standard riconosciuti da uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che stabilisce un livello equivalente di qualifiche, è autorizzato a continuare ad espletare le sue mansioni di esecuzione e/o controllo di tali test.

▼M3

4.  I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da un’impresa di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente in M.A.801 e M.A.802 dell’allegato I (parte M).

▼B

Articolo 5

Personale autorizzato a certificare

▼M3

1.  Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi del disposto dell’allegato III, fatti salvi i disposti di cui all’M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell’allegato I e al punto 145.A.30 j) dell’allegato II (parte 145) e dell’appendice IV dell’allegato II (parte 145).

▼B

2.  Tutte le licenze di manutentore aeronautico, compresi, quando presenti, tutti i limiti tecnici associati alla licenza, emesse o riconosciute da uno Stato membro in base ai requisiti ed alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano emesse in conformità al presente regolamento.

▼M6

3.  Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell’allegato III (parte 66) in una data categoria/sottocategoria, si considera in possesso dei privilegi di cui al punto 66.A.20(a) del presente allegato corrispondenti alla stessa categoria/sottocategoria e delle competenze fondamentali corrispondenti a tali nuovi privilegi al fine di estendere la licenza a una nuova categoria/sottocategoria.

4.  Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza comprendente gli aeromobili che non richiedono un’abilitazione specifica per tipo, può continuare ad esercitare i propri privilegi fino al primo rinnovo o alla prima modifica della licenza, quando la licenza sarà convertita secondo la procedura descritta al punto 66.B.125 dell’allegato III (parte 66) con le abilitazioni di cui al punto 66.A.45 del presente allegato.

5.  I rapporti di conversione e i rapporti sui crediti d’esame conformi ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità si considerano conformi al presente regolamento.

6.  Fino al momento in cui il presente regolamento specifica i requisiti del personale autorizzato a certificare:

i) per gli aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri;

ii) per i componenti;

i requisiti in vigore nei pertinenti Stati membri continuano ad essere di applicazione, fatta eccezione per le imprese di manutenzione situate al di fuori dell’Unione europea, per le quali i requisiti sono approvati dall’Agenzia.

▼B

Articolo 6

Requisiti per la formazione alla manutenzione

1.  Le imprese addette all'addestramento del personale di cui all'articolo 5 sono soggette ad approvazione ai sensi dell'allegato IV per essere autorizzate a:

a) condurre addestramenti di base riconosciuti; e/o

b) condurre addestramenti sul tipo di aeromobile riconosciuti; e

c) effettuare esami; e

d) rilasciare certificati di addestramento.

2.  Le approvazioni a favore di imprese che si occupano di formazione nel campo della manutenzione, rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in virtù dei requisiti e delle procedure JAA e valide all'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano emessi in conformità a quest'ultimo. A tal fine, in deroga al disposto del paragrafo 147.B.130 (b) dell'allegato IV, gli accertamenti di secondo livello connessi alle differenze tra la parte JAR 147 e l'allegato IV possono essere conclusi entro un anno.

▼M6

3.  La formazione di base che risponde ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità può essere iniziata fino a un anno dopo la suddetta data. Gli esami relativi alle conoscenze teoriche fondamentali svolti nell’ambito di tali corsi rispondono ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità.

4.  Gli esami relativi alle conoscenze teoriche fondamentali conformi ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità e svolti dall’autorità competente o da un’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata di cui all’allegato IV (parte 147) non nell’ambito di un corso di formazione approvato, possono essere svolti fino a un anno dopo la data in cui il presente regolamento acquista validità.

5.  I corsi di formazione per tipo e gli esami per tipo conformi ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità iniziano e terminano non oltre un anno dopo la suddetta data.

▼B

Articolo 7

Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼M3

2.  In deroga al paragrafo 1:

a) le disposizioni dell’allegato I, tranne M.A.201 h), punto 2 e M.A.708 c), si applicano a partire dal 28 settembre 2005;

b) il punto M.A.201 f) dell’allegato I si applica agli aeromobili che non sono impiegati in trasporto aereo commerciale effettuato da vettori di paesi terzi a partire dal 28 settembre 2009.

▼B

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono scegliere di non applicare:

▼M3

a) le disposizioni dell’allegato I per il trasporto aereo non commerciale, fino al 28 settembre 2009;

▼B

b) le disposizioni dell'allegato I, capitolo I per il trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2008;

c) le seguenti disposizioni dell'allegato II fino al 28 settembre 2006:

 145.A.30(e) argomentazioni relative al fattore umano;

 145.A.30(g) applicabili ad aeromobili con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg,

 145.A.30(h)(1) applicabili ad aeromobili con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg,

 145.A.30(j)(1), appendice IV,

 145.A.30(j)(2), appendice IV;

d) le seguenti disposizioni dell'allegato II, fino al 28 settembre 2008:

 145.A.30(g) applicabile ad areomobili con una massa massima al decollo pari a 5 700 kg o inferiore,

 145.A.30(h)(1) applicabile ad aeromobili con una massa massima al decollo pari a 5 700 kg o inferiore,

 145.A.30(h)(2);

e) le disposizioni dell'allegato III applicabili ad aeromobili con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg, fino al 28 settembre 2005;

f) le disposizioni dell'allegato III, applicabili ad aeromobili con massa massima al decollo pari a 5 700 kg, o inferiore, fino al 28 settembre 2006;

▼M5

g) per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale diversi da quelli di grandi dimensioni, la necessità di rispettare l'allegato III (parte 66) nelle seguenti disposizioni, fino al 28 settembre 2011:

 M.A.606 g) e M.A.801 b), punto 2, dell'allegato I (parte M),

 145.A.30 g) e h) dell'allegato II (parte 145);

▼M6

h) per la manutenzione dei velivoli con motore a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg non impiegati per il trasporto aereo commerciale:

i) fino al 28 settembre 2012, il requisito in base al quale l’autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III (parte 66) come nuove o convertite ai sensi del punto 66.A.70 del presente allegato;

ii) fino al 28 settembre 2014, il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66), contenuto nelle disposizioni elencate di seguito:

 M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell’allegato I (parte M),

 145.A.30(g) e (h) dell’allegato II (parte 145);

i) per la manutenzione dei velivoli ELA1 non destinati al trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2015:

i) il requisito in base al quale l’autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III (parte 66) come nuove o convertite ai sensi del punto 66.A.70 del presente allegato;

ii) il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66), che figura nelle disposizioni che seguono:

 M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell’allegato I (parte M),

 145.A.30(g) e (h) dell’allegato II (parte 145).

▼B

4.  Gli Stati membri possono emettere approvazioni riguardanti gli allegati II e IV a durata limitata fino al ►M1  28 settembre 2007 ◄ .

5.  Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, ne informerà sia la Commissione sia l'Agenzia.

6.  L'Agenzia effettuerà una valutazione dell'implicazione delle disposizioni dell'allegato I del presente regolamento al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi possibili emendamenti ad esso, entro il 28 marzo 2005.

▼M4

7.  In deroga al paragrafo 1:

a) le disposizioni del punto M.A.706(k) dell’allegato I (parte M) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;

b) le disposizioni del punto 7.7 dell’appendice I dell’allegato III (parte 66) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;

c) le imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A del capitolo F dell’allegato I (parte M) o alla sezione A dell’allegato II (parte 145) possono continuare a rilasciare Certificati di messa in servizio utilizzando il modulo 1 dell’AESA, primo rilascio, come stabilito dall’appendice II dell’allegato I (parte M) e dall’appendice I dell’allegato II (parte 145), fino al 28 settembre 2010;

d) le autorità competenti possono continuare a rilasciare certificati, nella versione precedente, come stabilito dalle appendici III, V e VI dell’allegato I (parte M), dall’appendice III dell’allegato II (parte 145), dall’appendice V dell’allegato III (parte 66) o dall’appendice II dell’allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, fino al 28 settembre 2010.

▼M6 —————

▼M6

8.  Ai fini dei termini indicati ai punti 66.A.25 e 66.A.30 e nell’appendice III dell’allegato III (parte 66) relativi a verifica delle conoscenze di base, esperienza di base, formazione teorica e relativo esame, formazione pratica e relativa valutazione, esami per tipo e formazione sul posto di lavoro completati prima della data in cui il presente regolamento acquista validità, la durata si calcola a partire dalla data in cui il presente regolamento acquista validità.

9.  L’Agenzia trasmette alla Commissione un parere che include proposte relative ad un sistema semplice e proporzionato per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri.

Articolo 8

Misure adottate dall’Agenzia

1.  L’Agenzia elabora modalità di rispondenza plausibili di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui agli allegati del presente regolamento.

2.  Le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui agli allegati del presente regolamento.

3.  Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando sono applicate le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia, i relativi requisiti di cui agli allegati del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

(PARTE M)

▼M4

INDICE

M.1

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

M.A.101

Campo di applicazione

CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ

M.A.201

Responsabilità generale

M.A.202

Segnalazione delle non conformità

CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.A.301

Interventi di mantenimento dell’aeronavigabilità

M.A.302

Programma di manutenzione

M.A.303

Direttive relative all’aeronavigabilità

M.A.304

Dati relativi a modifiche e riparazioni

M.A.305

Sistema di registrazione del mantenimento della navigabilità dell’aeromobile

M.A.306

Quaderno tecnico di bordo dell’operatore

M.A.307

Trasferimento dei registri di navigabilità dell’aeromobile

CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE

M.A.401

Dati di manutenzione

M.A.402

Effettuazione della manutenzione

M.A.403

Difetti dell’aeromobile

CAPITOLO E — COMPONENTI

M.A.501

Installazione

M.A.502

Manutenzione dei componenti

M.A.503

Componenti con limite temporale di utilizzo

M.A.504

Controllo dei componenti inutilizzabili

CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.A.601

Campo di applicazione

M.A.602

Domanda

M.A.603

Termini dell’approvazione

M.A.604

Manuale dell’impresa di manutenzione

M.A.605

Strutture

M.A.606

Requisiti per il personale

M.A.607

Personale autorizzato a certificare

M.A.608

Componenti, equipaggiamento ed attrezzi

M.A.609

Dati di manutenzione

M.A.610

Ordini di manutenzione

M.A.611

Standard di manutenzione

M.A.612

Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile

M.A.613

Certificato di riammissione in servizio di un componente

M.A.614

Registrazione dei lavori di manutenzione

M.A.615

Privilegi dell’impresa

M.A.616

Revisione organizzativa

M.A.617

Modifiche apportate all’impresa di manutenzione approvata

M.A.618

Mantenimento della validità dell’approvazione

M.A.619

Non conformità

CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.A.701

Campo di applicazione

M.A.702

Domanda

M.A.703

Termini dell’approvazione

M.A.704

Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

M.A.705

Strutture

M.A.706

Requisiti per il personale

M.A.707

Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità

M.A.708

Gestione del mantenimento della navigabilità

M.A.709

Documentazione

M.A.710

Revisione dell’aeronavigabilità

M.A.711

Privilegi dell’impresa

M.A.712

Sistema di qualità

M.A.713

Modifiche apportate all’impresa approvata per la gestione dell’aeronavigabilità

M.A.714

Conservazione della documentazione

M.A.715

Mantenimento della validità dell’approvazione

M.A.716

Non conformità

CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

M.A.801

Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile

M.A.802

Certificato di riammissione in servizio di un componente

M.A.803

Autorizzazione del pilota-proprietario

CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.A.901

Revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile

M.A.902

Validità del certificato di revisione dell’aeronavigabilità

M.A.903

Trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’UE

M.A.904

Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell’UE

M.A.905

Non conformità

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

M.B.101

Campo di applicazione

M.B.102

Autorità competente

M.B.104

Conservazione della documentazione

M.B.105

Scambio reciproco di informazioni

CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ

M.B.201

Responsabilità generale

CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.B.301

Programma di manutenzione

M.B.302

Esenzioni

M.B.303

Controllo del mantenimento della navigabilità dell’aeromobile

M.B.304

Revoca, sospensione e limitazione

CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE

CAPITOLO E — COMPONENTI

CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.B.601

Domanda

M.B.602

Approvazione iniziale

M.B.603

Rilascio dell’approvazione

M.B.604

Sorveglianza continua

M.B.605

Non conformità

M.B.606

Modifiche

M.B.607

Revoca, sospensione e limitazione di un’approvazione

CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.B.701

Domanda

M.B.702

Approvazione iniziale

M.B.703

Rilascio dell’approvazione

M.B.704

Sorveglianza continua

M.B.705

Non conformità

M.B.706

Modifiche

M.B.707

Revoca, sospensione e limitazione di un’approvazione

CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ

M.B.901

Valutazione delle raccomandazioni

M.B.902

Revisione dell’aeronavigabilità da parte dell’autorità competente

M.B.903

Non conformità

Appendice I — Accordo per il mantenimento dell’aeronavigabilità

Appendice II — Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice III — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità — Modulo 15 AESA

Appendice IV — Sistema di classi e abilitazioni per l’approvazione dei programmi di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F, e all’allegato II (parte 145)

Appendice V — Approvazione dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F

Appendice VI — Approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo G

Appendice VII — Interventi complessi di manutenzione

Appendice VIII — Manutenzione limitata del proprietario-pilota

▼B

M.1

Ai fini del presente documento, l'autorità competente sarà:

1. per la verifica della regolare aeronavigabilità di un singolo aeromobile e per il rilascio dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità, l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione;

2. per la verifica di un'impresa di manutenzione, come specificato in M.A. Capitolo F:

i) l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di tale impresa;

ii) l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa si trovi in un paese terzo;

3. per la verifica di un'impresa incaricata della gestione dell'aeronavigabilità, come specificato in M.A., capitolo G:

i) l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di tale impresa, nel caso in cui l'approvazione non sia inclusa nel certificato di un operatore aereo,

ii) l'autorità designata dallo Stato membro dell'operatore, nel caso in cui l'approvazione sia inclusa nel certificato di un operatore aereo,

iii) l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa si trovi in un paese terzo;

4. per l'approvazione dei programmi di manutenzione:

i) l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione;

ii) nel caso del trasporto aereo commerciale, qualora lo Stato membro dell'operatore sia diverso dallo Stato di registrazione, l'autorità concordata tra i due Stati di cui sopra prima dell'approvazione del programma di manutenzione;

▼M3

iii) In deroga al punto 4, i), quando il mantenimento della navigabilità di un aeromobile non adibito al trasporto aereo non commerciale è gestito da un'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M), non soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, purché concordato con lo Stato membro di registrazione prima dell'approvazione del programma di manutenzione:

a) l'autorità designata dallo Stato membro responsabile della supervisione dell'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità; o

b) l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa in questione si trovi in un paese terzo.

▼B

SEZIONE A

REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A

GENERALITÀ

M.A.101   Finalità

La presente sezione stabilisce le misure da intraprendere per assicurare il mantenimento dell'aeronavigabilità, inclusa la manutenzione. Specifica inoltre i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti o dagli organismi incaricati della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

CAPITOLO B

RESPONSABILITÀ

M.A.201   Responsabilità

a) Il proprietario è responsabile dell'aeronavigabilità di un aeromobile ed è tenuto a garantire che nessun volo abbia luogo se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. l'aeromobile è mantenuto in condizioni di navigabilità, e;

2. tutti gli equipaggiamenti operativi e di emergenza sono correttamente installati ed efficienti, oppure sono chiaramente identificati come non utilizzabili, e;

3. il certificato di aeronavigabilità è valido, e;

4. la manutenzione dell'aeromobile è eseguita in conformità al programma di manutenzione approvato, come specificato in M.A.302.

b) Se l'aeromobile è stato noleggiato, le responsabilità del proprietario vengono trasferite al locatario, nel caso in cui:

1. il locatario sia specificato nel documento di registrazione, oppure;

2. sia specificato nel contratto di noleggio.

In questo documento qualsiasi riferimento al termine «proprietario» indica il proprietario oppure il locatario, come applicabile.

c) Qualsiasi persona o impresa incaricata della manutenzione sarà responsabile degli interventi eseguiti.

d) Il pilota responsabile oppure, nel caso di trasporto aereo commerciale, l'operatore è incaricato dell'esecuzione completa dell'ispezione di pre-volo. Questa ispezione deve essere effettuata dal pilota o da un'altra persona qualificata, ma non deve essere necessariamente effettuata da un un'organizzazione di manutenzione approvata o da personale di certificazione abilitato ai sensi della parte 66.

▼M3

e) Allo scopo di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a),

i) il proprietario di un aeromobile può affidare le mansioni relative alla manutenzione dell'aeronavigabilità ad un'impresa competente in materia approvata, come specificato nella sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M). In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione di tali mansioni;

ii) il proprietario che decide di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sotto la propria responsabilità, senza un contratto conformemente all'appendice I, può tuttavia concludere un contratto limitato con un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M) per lo sviluppo del programma di manutenzione e la relativa approvazione in conformità del punto M.A.302. Questo contratto limitato trasferisce la responsabilità dell'elaborazione e dell'approvazione del programma di manutenzione all'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

▼B

f) In caso di aeromobili di grandi dimensioni, per ottemperare alle responsabilità di cui al paragrafo (a), il proprietario dell'aeromobile dovrà assicurare che tutti gli interventi connessi alla navigabilità siano eseguiti da un'impresa qualificata di gestione del mantenimento della navigabilità regolarmente autorizzata. Un contratto redatto in forma scritta deve essere conforme a quanto stabilito nell'Appendice I. In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione degli interventi.

g) La manutenzione di aeromobili di grandi dimensioni, di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e dei relativi componenti, sarà eseguita da un'impresa di manutenzione rispondente alle prescrizioni della parte 145.

h) Nel caso del trasporto aereo commerciale, l'operatore è responsabile dell'aeronavigabilità dell'aeromobile che gestisce e dovrà:

1. essere approvato, come parte del certificato dell'operatore aereo emesso dall'autorità competente, in conformità a M.A. capitolo G, per l'aeromobile impiegato, e

2. essere approvato in conformità alla parte 145 o stipulare un contratto con un'impresa analogamente autorizzata, e;

3. garantire il rispetto dei disposti di cui al paragrafo a).

i)  ►M3  Nel caso in cui uno Stato membro richieda ad un operatore un certificato per le sue attività commerciali, diverse dal trasporto aereo commerciale, l'operatore dovrà: ◄

1) essere adeguatamente autorizzato, come specificato in M.A. capitolo G, per la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile impiegato, oppure stipulare un contratto con un'impresa idonea, e;

2) essere adeguatamente autorizzato in conformità a M.A. capitolo F o parte 145, oppure stipulare un contratto con un'impresa analoga, e;

3) garantire il rispetto di quanto disposto al paragrafo a).

j) Il titolare/l'operatore è tenuto a garantire all'autorità competente accesso all'organizzazione/all'aeromobile affinché venga assicurata la conformità continuativa di quanto riportato in questa parte.

M.A.202   Resoconto di eventi

▼M3

a) La persona o l'impresa responsabile in base al punto M.A.201 deve riferire all'autorità competente designata dallo Stato di registrazione, all'impresa responsabile del progetto di tipo o dei progetti integrativi e, se applicabile, allo Stato membro dell'operatore, qualsiasi condizione accertata di un aeromobile o di un componente che possa seriamente compromettere la sicurezza di volo.

▼B

b) I resoconti dovranno essere redatti secondo le modalità stabilite dall'Agenzia e dovranno contenere tutte le informazioni relative alla condizione nota alla persona o all'impresa.

c) Nel caso in cui la persona o l'impresa responsabile della manutenzione dell'aeromobile sia stata incaricata da un proprietario o da un operatore, tale persona o impresa di manutenzione dovrà fornire un resoconto anche al proprietario, all'operatore o all'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, in merito alla condizione relativa a tale aeromobile o ai suoi componenti.

d) I resoconti devono essere redatti nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 72 ore, dalla persona o dall'impresa di manutenzione incaricata di stabilire le condizioni riferite nel rapporto.

CAPITOLO C

MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.A.301   Interventi di mantenimento della navigabilità

Il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e dell'efficienza dell'equipaggiamento operativo e di emergenza devono essere garantite mediante:

1. l'esecuzione di ispezioni pre-volo;

▼M4

2. la correzione, conformemente ai dati indicati al punto M.A.304 e/o al punto M.A.401, a seconda dei casi, di eventuali difetti e guasti che possano pregiudicare il funzionamento sicuro, tenendo conto, in caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, dell’elenco dell’equipaggiamento minimo e dell’elenco delle deviazioni tollerate, qualora applicabili alla tipologia di aeromobile;

▼B

3. gli interventi di manutenzione, in conformità al programma di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.302;

4. l'analisi dell'efficacia del programma di manutenzione approvato in base a M.A.302, nel caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale;

5. l'adempimento di qualsiasi:

i) direttiva di aeronavigabilità;

ii) obbligo operativo avente conseguenze sul mantenimento dell'aeronavigabilità;

iii) requisito di mantenimento dell'aeronavigabilità stabilito dall'Agenzia;

iv) disposizione emanata dall'autorità competente in risposta immediata a problemi inerenti la sicurezza applicabile.

6. l'effettuazione di modifiche e riparazioni in conformità a M.A.304;

7. la determinazione di una politica di applicazione delle modifiche non obbligatorie e/o delle ispezioni, nel caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale;

8. l'effettuazione di voli di collaudo quando necessario.

▼M3

M.A.302   Programma di manutenzione

a) La manutenzione di ogni aeromobile deve essere organizzata in conformità di un programma di manutenzione degli aeromobili.

b) Il programma di manutenzione e le eventuali correzioni successive devono essere approvate dall'autorità competente.

c) Nel caso in cui l'aeronavigabilità di un aeromobile sia gestita da un'impresa incaricata di gestire il mantenimento della navigabilità del tipo descritto alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), il programma di manutenzione dell'aeromobile e le relative correzioni possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta.

i) In questo caso, l'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità deve istituire la procedura di approvazione indiretta nell'ambito del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e tale procedura deve essere approvata dall'autorità competente responsabile dell'impresa in questione.

ii) L'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non ricorre alla procedura d'approvazione indiretta se non è soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, a meno che non sia posto in essere un accordo conforme al disposto del punto M.1, punto 4, ii) o 4, iii), ove applicabile, che trasferisca la responsabilità dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile all'autorità competente responsabile dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

▼M7

d) Il programma di manutenzione dell’aeromobile deve essere conforme a quanto segue:

i) le istruzioni rilasciate dall’autorità competente;

ii) le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità:

 emesse dai titolari del certificato del tipo, del certificato di omologazione limitata, del certificato del tipo supplementare, dell’approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003 e del relativo allegato (parte 21); e

 incluse nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, se pertinente;

iii) le istruzioni aggiuntive o alternative proposte dal proprietario o dall’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dopo approvazione ai sensi del punto M.A.302, tranne per gli intervalli di compiti connessi alla sicurezza di cui alla lettera e), che possono essere aumentati, a condizione che siano eseguiti riesami sufficienti ai sensi della lettera g) e soltanto quando sono oggetto di approvazione diretta ai sensi del punto M.A.302 b).

▼M3

e) Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve contenere i dettagli, inclusa la frequenza, di tutti gli interventi da eseguire, compresi eventuali compiti specifici legati al tipo e alla specificità delle operazioni.

f) Per gli aeromobili di grandi dimensioni, quando il programma di manutenzione è basato su una logica di gruppo o su un controllo delle condizioni dell'aeromobile, il programma di manutenzione include un programma di affidabilità.

g) Il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, se del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell'esperienza operativa e delle istruzioni dell'autorità competente, tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dai titolari del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione supplementare nonché da qualsiasi altra impresa che pubblichi tali dati conformemente all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

▼B

M.A.303   Direttive relative all'aeronavigabilità

Qualsiasi direttiva applicabile in relazione all'aeronavigabilità deve essere osservata in tutti i suoi requisiti, salvo indicazioni diverse da parte dell'Agenzia.

▼M7

M.A.304    Dati relativi a modifiche e riparazioni

I danni devono essere valutati e le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate conformemente, a seconda dei casi, a quanto segue:

a. i dati approvati dall’Agenzia, o

b. i dati approvati da un’impresa di costruzione autorizzata in base alla parte 21, o

c. i dati inclusi nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

▼B

M.A.305   Sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile

▼M4

a) Al termine di ogni intervento di manutenzione, è necessario inserire il certificato di riammissione, necessario ai sensi del punto M.A.801 o del punto 145.A.50, nei registri di aeronavigabilità dell’aeromobile. Ogni aggiornamento dovrà essere riportato nel più breve tempo possibile, e, in nessun caso, oltre il trentesimo giorno dall’intervento di manutenzione.

▼M3

b) I registri del mantenimento dell'aeronavigabilità sono costituiti dai seguenti documenti:

1. un quaderno dell'aeromobile, uno o più quaderni dei motori oppure schede dei moduli di motori, uno o più libri delle eliche e schede per qualsiasi componente a vita limitata; e

2. dal quaderno tecnico dell'operatore, ove prescritto al punto M.A.306 per il trasporto aereo commerciale o dallo Stato membro per le operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale.

▼B

c) Nei quaderni dell'aeromobile devono essere inseriti il modello di aeromobile e le marche di immatricolazione, la data, così come le ore di volo totali e/o i cicli di volo e/o di atterraggio.

d) I registri di aeronavigabilità devono contenere la versione aggiornata dei seguenti documenti:

1. stato delle direttive di navigabilità e provvedimenti emanati immediatamente dall'autorità competente in seguito a problemi relativi alla sicurezza;

2. stato delle modifiche o delle riparazioni;

3. stato di conformità con il programma di manutenzione;

4. stato dei componenti a vita limitata;

5. rapporto su massa e centraggio;

6. lista della manutenzione differita.

▼M4

e) Oltre al documento di riammissione in servizio, il modulo 1 dell’AESA o un modulo equivalente, il quaderno del motore o delle eliche e le schede dei moduli motore o dei componenti con limite temporale di utilizzo devono riportare le seguenti informazioni rilevanti per ogni componente installato (motore, eliche, moduli di motori o componenti con limite temporale di utilizzo):

1. identificazione del componente, e

2. il tipo, il numero di serie e di registrazione, a seconda del caso, dell’aeromobile, del motore, dell’elica, del modulo motore o del componente con limite temporale di utilizzo su cui lo specifico componente è stato installato, così come il riferimento per l’installazione e rimozione del componente, e

3. la data, unitamente alle ore di volo totali accumulate dal componente e/o i cicli di volo e/o di atterraggio e/o la data, secondo i casi, e

4. le informazioni, di cui al paragrafo (d), applicabili al componente.

▼B

f) La persona responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, come specificato in M.A., capitolo B, dovrà verificare i dati registrati come specificato in questo paragrafo e presentare i registri su richiesta dell'autorità competente.

g) Tutti i dati inseriti nei registri dell'aeronavigabilità relativi all'aeromobile devono essere redatti in modo chiaro ed accurato. Nel caso in cui sia necessario rettificare un dato, la correzione dovrà essere realizzata in modo tale che il dato iniziale resti ben visibile.

▼M4

h) Il proprietario o l’operatore deve garantire la creazione di un sistema atto a conservare i documenti seguenti per i periodi specificati:

1. tutti i registri di manutenzione dettagliati dell’aeromobile e dei componenti con limite temporale di utilizzo in esso installati, fino al momento in cui le informazioni contenute in detti registri non siano sostituite da nuove informazioni equivalenti in termini di ambito e di dettaglio, ma per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla messa in servizio dell’aeromobile o del componente, e

2. il tempo totale di servizio (ore, giorni di calendario, cicli di volo e atterraggi) dell’aeromobile e di tutti i suoi componenti con limite temporale di utilizzo, fino ad almeno 12 mesi dopo il ritiro definitivo dal servizio dell’aeromobile o del componente, e

3. il tempo di servizio (ore, giorni di calendario, cicli di volo e atterraggi), a seconda dei casi, trascorsi dall’ultima manutenzione programmata del componente soggetto ad un limite temporale di utilizzo, almeno fino a che la manutenzione programmata del componente non sia stata sostituita da un’altra manutenzione programmata o da un intervento equivalente in quanto a finalità e dettagli, e

4. lo stato attuale di conformità con la manutenzione programmata, tale da permettere di verificare la conformità con il programma di manutenzione autorizzato, almeno fino a quando la manutenzione programmata dell’aeromobile o di un suo componente non sia stata sostituita da un’altra manutenzione programmata o da un intervento equivalente in quanto a finalità e dettagli, e

5. lo stato attuale delle direttive di navigabilità applicabili all’aeromobile ed ai suoi componenti, almeno 12 mesi dopo che l’aeromobile o un componente sia stato definitivamente ritirato dal servizio, e

6. i dettagli relativi alle modifiche ed alle riparazioni effettuate su velivolo, motori, eliche ed altri elementi di vitale importanza per la sicurezza del volo, almeno 12 mesi dopo che tali componenti siano stati definitivamente ritirati dal servizio.

▼B

M.A.306   Quaderno tecnico di bordo dell'operatore

a) Nel caso del trasporto aereo commerciale, oltre ai requisiti del M.A.305, per ciascun aeromobile l'operatore dovrà utilizzare un quaderno tecnico di bordo contenente le seguenti informazioni:

1. informazioni relative a ciascun volo al fine di garantire la continuità della sicurezza in volo, e;

2. il certificato, in corso di validità, di riammissione in servizio, e;

3. il certificato di manutenzione in corso di validità, che indichi lo stato di manutenzione dell'aeromobile per quanto riguarda i futuri lavori di manutenzione previsti o meno dal programma, salvo il caso in cui l'Autorità autorizzi a conservare altrove il certificato di manutenzione, e;

4. l'elenco di tutte le correzioni apportate, in tempi differiti, dei difetti di riferimento, che influiscono sull'esercizio dell'aeromobile, e;

5. tutte le raccomandazioni necessarie in merito agli accordi di assistenza alla manutenzione.

b) Il quaderno tecnico di bordo del velivolo e tutte le relative modifiche devono essere approvati dall'autorità competente.

c) Un operatore dovrà garantire che il quaderno tecnico di bordo sia conservato per almeno 36 mesi dopo la data dell'ultimo inserimento di dati.

M.A.307   Trasferimento dei registri di aeronavigabilità dell'aeromobile

a) Il proprietario o l'operatore deve garantire che, in caso di trasferimento definitivo di un aeromobile da un proprietario od un operatore ad un altro, siano trasferiti anche i registri di aeronavigabilità specificati in M.A.305 e se applicabile, il quaderno tecnico dell'operatore specificato in M.A.306.

b) In caso di assegnazione degli interventi legati al mantenimento dell'aeronavigabilità a un'impresa autorizzata, il proprietario deve fare in modo che anche i registri di aeronavigabilità, di cui al M.A.305, siano trasmessi a tale impresa.

c) I periodi previsti per la conservazione dei registri dovranno essere osservati anche dal nuovo proprietario, operatore o impresa di gestione dell'aeronavigabilità.

CAPITOLO D

STANDARD DI MANUTENZIONE

M.A.401   Dati di manutenzione

a) La persona o l'impresa incaricata della manutenzione dell'aeromobile avrà accesso e potrà utilizzare unicamente i dati correnti di manutenzione applicabili nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni.

b) Ai fini della presente parte, i dati applicabili di manutenzione sono:

▼M4

1. qualsiasi requisito, procedura, standard od informazione applicabile rilasciata dall’autorità competente o dall’Agenzia,

▼B

2. qualsiasi direttiva applicabile di aeronavigabilità,

3. le istruzioni applicabili per l'aeronavigabilità emesse dai titolari del certificato di omologazione di un modello, dai titolari del certificato di omologazione di un modello supplementare ed eventuali altre imprese che pubblichino tali dati in base a quanto prescritto nella parte 21,

4. qualsiasi dato applicabile emesso in conformità al punto 145.A.45(d).

c) La persona o l'impresa incaricata della manutenzione dell'aeromobile dovrà assicurare che, qualora richiesti, tutti i dati di manutenzione applicabili siano aggiornati e prontamente disponibili per l'uso. La persona o l'impresa definirà una scheda di lavoro od un sistema di fogli di lavorazione che dovrà essere utilizzato, e dovrà trascrivere accuratamente i dati relativi alla manutenzione su tali schede o fogli o fare riferimenti precisi al lavoro/ai lavori descritti in tali dati di manutenzione.

M.A.402   Effettuazione della manutenzione

a) La manutenzione deve essere effettuata ad opera di personale qualificato, rispettando i metodi, le tecniche, gli standard e le istruzioni specificate nei dati di manutenzione descritti nel M.A.401. Inoltre, un'ispezione indipendente dovrà essere svolta al termine di ogni operazione di manutenzione che riguardi la sicurezza del volo, se non altrimenti specificato nella parte 145, oppure dovrà essere approvata dall'autorità competente.

b) La manutenzione deve essere effettuata utilizzando gli attrezzi, l'equipaggiamento e il materiale specificati nei dati di manutenzione descritti nel M.A.401, se non altrimenti specificato nella parte 145. Se necessario, gli attrezzi e l'equipaggiamento dovranno essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto.

c) L'area in cui ha luogo la manutenzione dovrà essere adeguatamente predisposta ed ogni eventuale sudiciume e contaminazione dovrà essere eliminata.

d) La manutenzione deve essere eseguita entro i limiti ambientali specificati nei dati di manutenzione descritti in M.A.401.

e) In caso di condizioni meteorologiche avverse o di manutenzione prolungata, è necessario ricorrere a idonee strutture di riparo.

f) Al termine di tutta l'attività di manutenzione è necessario eseguire una verifica generale per assicurare che l'aeromobile od i suoi componenti siano sgombri da attrezzi ed equipaggiamenti, e da qualsiasi altro componente o materiale estraneo, e che tutti i pannelli di accesso siano stati rimontati al loro posto.

M.A.403   Difetti dell'aeromobile

a) Qualsiasi difetto, che può seriamente compromettere la sicurezza del volo, deve essere rettificato prima dei successivi voli.

b) Soltanto il personale autorizzato a certificare, ►M3  in conformità ai punti M.A.801. b) 1, M.A.801 b) 2, M.A.801 c), M.A.801 d) o all'allegato II (parte 145) ◄ può decidere, con il supporto dei dati di manutenzione M.A.401, se un difetto dell'aeromobile possa pregiudicare seriamente la sicurezza del volo e di conseguenza può definire quando e quale operazione di rettifica debba essere intrapresa prima del volo successivo e quale rettifica possa essere posticipata. Quanto sopra non si applica comunque nel caso in cui:

1. il pilota utilizzi la lista degli equipaggiamenti minimi approvata come ordinato dall'Autorità competente; oppure,

2. le difettosità dell'aeromobile siano ritenute accettabili dall'autorità competente.

c) Qualsiasi difetto dell'aeromobile che non metta seriamente a rischio la sicurezza del volo, una volta identificato, deve essere rettificato al più presto, dopo il primo riconoscimento del difetto ed entro i limiti specificati nei dati di manutenzione.

d) Qualsiasi difetto non rettificato prima del volo deve essere riportato nel sistema di registrazione di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.305, o nel quaderno tecnico di bordo dell'operatore specificato in M.A.306, a seconda dei casi.

CAPITOLO E

COMPONENTI

M.A.501   Installazione

a) Non può essere installato alcun componente che non si trovi in una condizione soddisfacente e la cui omologazione per il servizio non sia certificata dal modulo 1 dell'AESA o equivalente, e che non sia contrassegnato in conformità alla parte 21, capitolo Q, se non altrimenti ►M3  specificato nell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, all'allegato II (parte 145) o al capitolo F, sezione A dell'allegato I del presente regolamento ◄ .

b) Prima dell'installazione di un componente su un aeromobile, la persona (o l'impresa incaricata della manutenzione) dovrà accertare che quel dato componente possieda l'idoneità per poter essere utilizzato nel caso in cui si debbano applicare modifiche e/o configurazioni diverse della direttiva di aeronavigabilità.

c) Le parti standard devono essere installate su un aeromobile o su un componente esclusivamente nei casi in cui ciò sia specificato dai dati di manutenzione. Le parti standard saranno installate solo se accompagnate dalla prova di conformità allo standard specifico.

d) Il materiale costituito da materie prime o materiali di consumo deve essere utilizzato su un aeromobile, o in un suo componente, unicamente nel caso in cui ciò sia esplicitamente dichiarato dal produttore nei relativi dati di manutenzione o secondo quanto specificato nella parte 145. Tale materiale può essere utilizzato solamente se soddisfa le specifiche richieste ed è dotato di un'adeguata rintracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione che si riferisca esplicitamente a quel materiale, sia conforme a quanto enunciato nelle specifiche e contenga i dati relativi alla fonte di provenienza sia per quanto concerne il produttore sia il fornitore.

▼M3

M.A.502   Manutenzione dei componenti

▼M7

a) Fatta eccezione per i componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, la manutenzione dei componenti è eseguita da un’impresa approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all’allegato II (parte 145).

▼M3

b) In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente in conformità ai dati di manutenzione dell'aeromobile o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) nonché da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801 b) 2 soltanto quando tali componenti sono montati sull'aeromobile. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa in questione o da personale autorizzato a certificare, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente paragrafo non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.

c) In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente di motori/APU (Auxiliary Power Unit, unità di potenza ausiliaria) in conformità ai dati di manutenzione dei motori/APU o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria B approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) soltanto quando tali componenti sono montati sul motore/APU. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa di categoria B in questione, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo.

d) In deroga alla lettera a) e al punto M.A.801 b) 2, la manutenzione di un componente installato o provvisoriamente rimosso da un aeromobile ELA1 non destinato al trasporto aereo commerciale, ed effettuata conformemente ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da personale autorizzato a certificare ai sensi di M.A.801 b) 2, a eccezione dei seguenti casi:

1. revisione di componenti diversi da motori ed eliche; e

2. revisione di motori ed eliche per aeromobili diversi da CS-VLA, CS-22 e LSA.

La manutenzione dei componenti effettuata conformemente alla lettera d) non è prevista ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.

▼M7

e) La manutenzione dei componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è eseguita da un’impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o alla parte 145, da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801(b)2 o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801(b)3, fintantoché detto componente è montato sull’aeromobile o temporaneamente rimosso per migliorare l’accesso. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente paragrafo non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell’AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.

▼M4

M.A.503   Componenti con limite temporale di utilizzo

a) I componenti con limite temporale di utilizzo installati sull’aeromobile non devono superare il limite di durata in servizio approvato specificato nel programma di manutenzione approvato e nelle direttive di aeronavigabilità, tranne nei casi di cui al punto M.A.504(c).

b) La durata in servizio approvata è espressa in giorni di calendario, ore di volo, atterraggi o cicli di volo, a seconda dei casi.

c) Al termine della durata di servizio approvata, il componente deve essere rimosso dall’aeromobile e sottoposto a manutenzione, oppure a smaltimento nel caso di componenti con limite temporale di utilizzo certificato.

▼B

M.A.504   Controllo dei componenti inutilizzabili

a) Un componente è da considerarsi inutilizzabile in presenza di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

1. scadenza della vita tecnica, come specificato nel programma di manutenzione;

2. non conformità con le direttive di aeronavigabilità applicabili e con altri requisiti di aeronavigabilità prescritti dall'Agenzia;

3. assenza delle informazioni necessarie per determinare lo stato di aeronavigabilità o d'idoneità all'installazione;

4. evidenza di difetti o malfunzionamenti;

5. coinvolgimento in un incidente, tale da poterne compromettere la funzionalità.

▼M3

b) I componenti inutilizzabili devono essere identificati e conservati in un luogo sicuro sotto il controllo dell'impresa di manutenzione autorizzata, fino al momento di una successiva decisione relativa allo stato di ciascuno di essi. Tuttavia, nel caso degli aeromobili adibiti al trasporto aereo non commerciale diversi dagli aeromobili a grande capacità, la persona o l'impresa che ha dichiarato i componenti inutilizzabili può trasferirne la custodia, dopo averli identificati come inutilizzabili, al proprietario dell'aeromobile, purché il trasferimento figuri nel quaderno dell'aeromobile o del motore o del componente.

▼B

c) I componenti che hanno raggiunto il limite di vita tecnica o che presentano difetti irreparabili devono essere classificati come inservibili e non potranno rientrare nel sistema di fornitura dei componenti, a meno di un'estensione della vita tecnica certificata o di una riparazione approvata in conformità a M.A.304.

d) In caso di componenti inservibili, come descritto nel paragrafo (c), qualsiasi persona o impresa responsabile, di cui alla parte M, dovrà:

1. conservare tali componenti nel luogo di cui al paragrafo (b), oppure

2. disporre la rottamazione del componente in modo tale che, prima di declinarne la responsabilità, questo non possa essere riutilizzato a fini commerciali o riparato.

e) Fatti salvi i disposti di cui al paragrafo (d), una persona od un ente responsabile secondo quanto prescritto nella parte M può delegare la responsabilità per i componenti classificati come inservibili ad un'impresa addetta all'addestramento od alla ricerca, purché gli stessi componenti non siano divisi nelle loro parti.

CAPITOLO F

IMPRESA DI MANUTENZIONE

▼M3

M.A.601   Campo di applicazione

Il presente capitolo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di un aeromobile e dei componenti non elencati al punto M.A.201 g).

▼M4

M.A.602   Domanda

La domanda di rilascio o modifica dell’autorizzazione di un’impresa di manutenzione deve essere effettuata per mezzo di un apposito modulo e nella forma stabilita dall’autorità competente.

M.A.603   Termini dell’approvazione

a) Un’impresa che svolge le attività che rientrano nel presente capitolo può esercitare dette attività solo previa approvazione dell’autorità competente. Nell’appendice V dell’allegato I (parte M) sono riportati i modelli di certificati da utilizzare per tale approvazione.

b) Il manuale dell’impresa di manutenzione di cui al punto M.A.604 deve specificare l’entità delle attività di manutenzione riconosciute all’impresa. L’appendice IV dell’allegato I (parte M) definisce tutte le classi e abilitazioni possibili in base al capitolo F.

c) Un’impresa di manutenzione approvata può fabbricare, in conformità ai dati di manutenzione, una serie limitata di componenti da impiegare nel corso dei lavori all’interno delle proprie strutture, come descritto nel manuale dell’impresa di manutenzione.

▼B

M.A.604   Manuale di manutenzione dell'impresa

a) L'impresa di manutenzione deve fornire un manuale contenente le seguenti informazioni minime:

1. una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, in cui si afferma che l'impresa svolgerà tutti i suoi lavori in conformità a quanto specificato nella presente parte M e nel manuale;

2. l'oggetto dell'attività dell'impresa, e

3. i titoli e i nomi delle persone a cui si fa riferimento nel M.A.606(b), e

4. un organigramma dell'impresa indicante le competenze gerarchiche delle persone specificate in M.A.606(b), e

▼M3

5. un elenco del personale autorizzato a certificare con il rispettivo oggetto dell'approvazione, e

6. un elenco dei luoghi in cui la manutenzione è eseguita, unitamente a una descrizione generale degli impianti, e

▼B

7. una descrizione delle procedure atte a garantire la conformità dell'impresa con quanto specificato nella presente parte; e

8. la procedura (o le procedure) di modifica del manuale dell'impresa di manutenzione.

b) Il manuale dell'impresa di manutenzione e gli emendamenti devono essere approvati dall'autorità competente.

c) In deroga al paragrafo (b), le modifiche di minore entità apportate al manuale possono essere approvate mediante una procedura (d'ora in avanti denominata «approvazione indiretta»).

M.A.605   Strutture

L'impresa dovrà garantire che:

a) le strutture siano attrezzate per tutti gli interventi previsti, con officine e reparti adeguatamente separati, in modo da garantire la tutela da ogni possibile contaminazione e da fattori ambientali;

b) siano previsti appropriati uffici per la gestione dei lavori programmati, compresa, in particolare, la compilazione dei registri di manutenzione;

c) siano previste infrastrutture di immagazzinaggio sicure per componenti, attrezzature, utensili e materiali. Le condizioni di magazzinaggio devono garantire la separazione dei componenti e materiali reputati inefficienti da tutti gli altri componenti, materiali, attrezzature ed utensili e devono, altresì, essere conformi alle istruzioni del produttore e l'accesso deve essere limitato al solo personale autorizzato.

M.A.606   Requisiti del personale

a) L'impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità necessaria per assicurare che tutte le attività di manutenzione richieste dal gestore dell'aeromobile possano essere finanziate ed eseguite secondo gli standard prescritti dalla presente parte.

b) Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di garantire che l'impresa operi sempre in conformità con il presente capitolo. Detta/e persona/e risponde/ono direttamente al dirigente responsabile.

c) Tutte le persone menzionate al paragrafo b) devono dimostrare il possesso di specifiche competenza e background nonché di un'adeguata esperienza nel settore della manutenzione di aeromobili e/o di componenti.

d) L'impresa deve disporre di personale sufficiente per il normale lavoro previsto. L'uso temporaneo di personale in subappalto è consentito nel caso di un carico di lavoro superiore al previsto, ma soltanto per l'uso di personale non abilitato al rilascio di certificati di riammissione in servizio.

e) È necessario dimostrare e registrare le qualifiche di tutto il personale impiegato nei lavori di manutenzione.

f) Il personale adibito a compiti specialistici quali saldatura, test o controlli non distruttivi diversi da quelli eseguiti con liquidi penetranti, deve essere qualificato in base a uno standard ufficialmente riconosciuto.

g) L'impresa di manutenzione dovrà disporre di sufficiente personale da adibire alla certificazione, ai fini del rilascio dei certificati di riammissione in servizio (specificati in M.A.612 e M.A.613) di aeromobili e componenti. Questo personale deve ottemperare ai requisiti della parte 66.

▼M3

h) In deroga alla lettera g), l'impresa potrà servirsi di personale autorizzato a certificare qualificato conformemente alle disposizioni seguenti per fornire assistenza agli operatori impegnati in operazioni commerciali, previa approvazione delle procedure adeguate secondo il manuale dell'impresa:

1. in caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l'esecuzione delle stesse da parte dell'equipaggio, l'impresa può rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, a condizione che l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di applicare la direttiva di aeronavigabilità secondo gli standard prescritti;

2. nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede di manutenzione, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di eseguire l'attività in oggetto secondo gli standard prescritti.

▼M3

M.A.607   Personale autorizzato a certificare

a) Oltre a quanto specificato al punto M.A.606 g), il personale autorizzato a certificare può esercitare i propri privilegi soltanto nel caso in cui l'impresa ha accertato che:

1. il personale autorizzato a certificare è in grado di dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 66.A.20 b) dell'allegato III (parte 66), salvo quando l'allegato III (parte 66) si riferisce alla normativa dello Stato membro, nel qual caso deve soddisfare i requisiti di tale normativa; e

2. il personale autorizzato a certificare possiede un'adeguata conoscenza dei relativi aeromobili e/o componenti aeronautici sottoposti a manutenzione, in relazione alle procedure specifiche dell'impresa.

b) Nei seguenti casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo diverso dal principale, non servito da adeguato personale autorizzato a certificare, l'impresa incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione straordinaria a certificare:

1. a uno dei suoi dipendenti, purché qualificato per la manutenzione di aeromobili analoghi per tecnologia, struttura e sistemi; oppure

2. a un addetto con almeno tre anni di esperienza nella manutenzione e titolare di una licenza ICAO in corso di validità per la manutenzione di aeromobili di tipo identico a quello considerato; quanto sopra purché nel luogo in questione non vi siano imprese approvate ai sensi della parte I del presente documento e purché l'impresa incaricata riceva e tenga in archivio i dati relativi al curriculum professionale e alla licenza dell'addetto.

Tutti i casi sopra descritti devono essere denunciati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare. L'impresa che emette l'autorizzazione di certificazione straordinaria dovrà predisporre la successiva nuova verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo.

c) L'impresa di manutenzione approvata registra tutti i dati riguardanti il personale autorizzato a certificare e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale in questione unitamente al campo di applicazione dell'approvazione quale parte del manuale dell'impresa in conformità del punto M.A.604 a) 5.

▼B

M.A.608   Componenti, equipaggiamento ed attrezzi

a) L'impresa deve:

▼M3

1. possedere l'equipaggiamento e gli attrezzi, specificati nei dati di manutenzione descritti al punto M.A.609 o l'attrezzatura equivalente verificata, così come elencata nel manuale dell'impresa di manutenzione, necessari per effettuare gli interventi di manutenzione quotidiani stabiliti nell'oggetto dell'approvazione; e

▼B

2. dimostrare di poter accedere a qualsiasi altro tipo di equipaggiamento ed attrezzatura occasionalmente necessari.

b) In caso di necessità, gli attrezzi e l'equipaggiamento dovranno essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto. L'impresa deve mantenere traccia delle calibrazioni e degli standard utilizzati.

c) L'impresa dovrà ispezionare, classificare ed isolare in modo appropriato tutti i componenti in ingresso.

M.A.609   Dati di manutenzione

L'impresa di manutenzione deve conservare i dati di manutenzione applicabili specificati in M.A.401 e utilizzarli nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. Nel caso di dati di manutenzione forniti dal cliente, questi dovranno essere a disposizione unicamente nel corso dell'intervento.

▼M3

M.A.610   Ordini di manutenzione

Prima dell'inizio della manutenzione, è necessario stipulare per iscritto un ordine di lavoro tra l'impresa e l'organismo che richiede la manutenzione, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire.

▼B

M.A.611   Standard di manutenzione

Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguito in conformità ai requisiti specificati in M.A., capitolo D.

M.A.612   Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile

Al termine della manutenzione richiesta per l'aeromobile, in conformità al presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato in M.A.801.

M.A.613   Certificato di riammissione in servizio di un componente

▼M7

a) Al termine della manutenzione prescritta per il componente, in conformità del presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato al punto M.A.802. Deve essere rilasciato un modulo 1 dell’AESA tranne che per i componenti sottoposti a manutenzione in conformità ai punti M.A.502(b) e M.A.502(d) o M.A.502(e) e per i componenti fabbricati in conformità al punto M.A.603(c).

▼B

b) Il modulo 1 dell'AESA per il certificato di riammissione in servizio del componente può essere generato da una database informatizzato.

M.A.614   Registri di manutenzione

a) L'impresa di manutenzione approvata deve documentare tutti i dettagli relativi agli interventi svolti. I registri richiesti per la documentazione della conformità ai requisiti necessari per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione del subappaltatore, devono essere conservati.

▼M7

b) L’impresa di manutenzione approvata deve fornire all’esercente dell’aeromobile una copia di ciascun certificato di riammissione in servizio, unitamente a una copia dei dati relativi a interventi di riparazione/modifica, utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.

▼M4

c) L’impresa deve conservare una copia di tutte le registrazioni dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni a decorrere dalla data di riammissione in servizio dell’aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.

1. Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2. I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

3. Se un’impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all’ultimo proprietario o cliente dell’aeromobile o del componente cui si riferiscono, oppure devono essere conservate secondo le modalità definite dall’autorità competente.

▼M3

M.A.615   Privilegi dell'impresa

L'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può:

a) eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale dell'impresa;

b) organizzare la realizzazione di servizi specializzati sotto la supervisione dell'impresa di manutenzione presso un'altra impresa debitamente qualificata, a condizione che siano istituite procedure adeguate nell'ambito del manuale dell'impresa di manutenzione approvato direttamente dall'autorità competente;

c) eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata in qualsiasi sede, purché gli interventi siano giustificati dall'inefficienza dell'aeromobile o dalla necessità di supportare una manutenzione occasionale; quanto sopra nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione;

d) rilasciare i certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione, in conformità del punto M.A.612 o M.A.613.

▼B

M.A.616   Revisione organizzativa

Allo scopo di assicurare il mantenimento della conformità ai requisiti specificati nel presente capitolo da parte dell'impresa di manutenzione, questa è tenuta ad effettuare delle revisioni organizzative periodiche.

M.A.617   Modifiche apportate all'impresa di manutenzione approvata

Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:

1. ragione sociale dell'impresa;

2. sede dell'impresa;

3. altre sedi dell'impresa;

4. direttore responsabile;

5. una qualsiasi delle persone di cui al par. M.A.606(b);

6. infrastrutture, equipaggiamenti, attrezzi, materiali, procedure, finalità dei lavori e personale autorizzato a certificare che potrebbero incidere ai fini dell'approvazione.

Le proposte di modifica del personale, non ancora notificate alla dirigenza, devono essere comunicate al più presto possibile.

M.A.618   Validità illimitata dell'approvazione

a) L'approvazione è concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1. l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti del presente documento, in conformità a ciò che riguarda la gestione delle non conformità, come indicato al punto M.A. 619, e;

2. all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa, al fine di determinarne il persistere dell'ottemperanza ai requisiti del presente documento;

3. il certificato d'approvazione non dev'essere ceduto o revocato.

b) Al momento della cessione o della revoca, il certificato d'approvazione deve essere restituito all'autorità competente.

M.A.619   Non conformità

a) Per non conformità di livello 1 si intende ogni non conformità non significativa con i requisiti della parte M che può abbassare gli standard di sicurezza e costituire un pericolo per la sicurezza in volo.

b) Per non conformità di livello 2 si intende ogni non conformità con i requisiti della parte M che può abbassare gli standard di sicurezza e costituire un pericolo per la sicurezza in volo.

c) Dopo avere ricevuto la notifica della non conformità in base ad M.B. 605, il titolare dell'approvazione dell'impresa di manutenzione definirà un piano d'azione correttivo e dimostrerà all'autorità competente di avere svolto delle azioni correttive appropriate entro un periodo di tempo concordato con detta autorità.

CAPITOLO G

IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ

M.A.701   Finalità

Il presente capitolo stabilisce i requisiti richiesti ad un'impresa per essere qualificata al rilascio od al mantenimento di un'approvazione alla gestione del mantenimento della navigabilità degli aeromobili.

▼M4

M.A.702   Domanda

La domanda di rilascio o modifica dell’autorizzazione di un’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve essere effettuata per mezzo di apposito modulo e nella forma stabilita dall’autorità competente.

▼B

M.A.703   Termini dell'approvazione

▼M3

a) L'autorizzazione è indicata su un certificato, di cui all'appendice VI, rilasciato dall’autorità competente.

▼B

b) In deroga al paragrafo (a), per il trasporto aereo commerciale l'approvazione costituisce parte integrante del certificato dell'operatore aereo rilasciato dall'autorità competente, riguardante l'aereo in servizio.

▼M3

c) L’entità delle attività riconosciute all’impresa è specificata nel manuale dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.704.

▼B

M.A.704   Descrizione della gestione dell'aeronavigabilità

a) L'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve fornire una descrizione della propria attività, contenente le seguenti informazioni:

1. una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile in cui si attesta che l'impresa svolgerà il proprio operato in conformità a quanto specificato nella presente parte e nella descrizione, e;

2. l'oggetto dell'attività dell'impresa, e;

▼M3

3. i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i), e;

▼M4

4. un organigramma dell’impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) e M.A.706(i), e;

5. un elenco del personale addetto all’aeronavigabilità di cui al punto M.A.707, in cui è specificato, se del caso, il personale autorizzato a rilasciare permessi di volo conformemente al punto M.A.711(c), e;

▼B

6. una descrizione generale e l'ubicazione delle strutture, e

7. le procedure atte a garantire la conformità dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità con quanto specificato nella presente parte, e

8. le procedure di emendamento del manuale dell'impresa di gestione di mantenimento dell'aeronavigabilità, e

▼M3

9. l'elenco di programmi approvati di manutenzione degli aeromobili o, per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l'elenco di programmi di manutenzione «generali» e «di riferimento.»

▼B

b) La descrizione della gestione del mantenimento della navigabilità ed i relativi emendamenti devono essere approvati dall'autorità competente.

▼M3

c) Nonostante la lettera b), modifiche minori al manuale possono essere approvate indirettamente tramite una procedura di approvazione indiretta. La procedura di approvazione indiretta definisce le modifiche minori ammissibili, è stabilita dall’impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità quale parte del manuale dell’impresa ed è approvata dall’autorità competente responsabile di tale impresa.

▼B

M.A.705   Strutture

L'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve essere provvista di uffici idonei per il personale, come specificato in M.A.706.

M.A.706   Requisiti del personale

a) L'impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità giuridica atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività legate alla gestione del mantenimento della navigabilità, secondo quanto specificato nella presente parte.

b) Nel caso del trasporto aereo commerciale, il dirigente responsabile di cui al paragrafo (a) deve essere la stessa persona che detiene l'autorità legale atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività dell'operatore, secondo quanto indicato nello standard richiesto per il rilascio del certificato di operatore aereo.

c) Una persona od un gruppo di persone avrà la responsabilità di assicurare che l'impresa operi sempre in conformità al presente capitolo. Detta/e persona/e rispondono direttamente al dirigente responsabile.

d) Nel caso del trasporto aereo commerciale, il dirigente responsabile nominerà un responsabile. Questa persona sarà responsabile della gestione e della supervisione della operazioni di aeronavigabilità, secondo quanto specificato al paragrafo (c).

e) Il responsabile incaricato, di cui al paragrafo (d), non può essere dipendente di un'impresa, approvata in conformità alla parte 145, sotto contratto con l'operatore, a meno che questo non sia specificamente autorizzato dall'autorità competente.

f) L'impresa deve disporre di personale qualificato per il lavoro previsto in numero sufficiente.

g) Tutto il personale di cui al paragrafo (c) e (d) deve mostrare il possesso di una competenza, di un background nonché di un livello di esperienza adeguati nel campo del mantenimento della navigabilità degli aeromobili.

h) È necessario registrare le qualifiche di tutto il personale addetto alla gestione del mantenimento della navigabilità.

▼M3

i) Quando le imprese che prorogano la validità dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dei punti M.A.711 a) 4 e M.A.901 f), nominano persone autorizzate in tal senso, previa approvazione da parte dell'autorità competente.

j) L'impresa definisce e tiene aggiornati nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i).

▼M4

k) In caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, l’impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, revisione dell’aeronavigabilità e/o audit di qualità, in base ad una procedura ed in conformità agli standard concordati con l’autorità competente.

▼B

M.A.707   Personale addetto alla revisione della navigabilità

▼M4

a) Per poter svolgere la revisione dell’aeronavigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell’aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato nel capitolo I, sezione A, e, se del caso, a rilasciare un permesso di volo conformemente al punto M.A.711(c):

1. Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a) almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b) un’apposita licenza conformemente all’allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e

c) un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d) una posizione di adeguata responsabilità all’interno dell’impresa approvata;

e) fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)1(b) può essere sostituito da cinque anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)1a).

2. Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a) almeno tre anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b) un’apposita licenza conformemente all’allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e

c) un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d) una posizione di adeguata responsabilità all’interno dell’impresa approvata;

e) fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)2(b) può essere sostituito da quattro anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)2(a).

▼B

b) Il personale addetto alla revisione della navigabilità nominato dalla relativa impresa approvata può essere autorizzato dalla rispettiva impresa solo dopo l'accettazione formale da parte dell'autorità competente, al soddisfacente superamento di una revisione in materia di aeronavigabilità sotto supervisione.

c) L'impresa è tenuta a garantire che il personale di revisione della navigabilità sia in grado di dimostrare un'adeguata esperienza nel proprio settore acquisita di recente.

d) Il personale di revisione dell'aeronavigabilità deve essere identificabile mediante inserimento in un elenco contenente i dati di ciascun addetto, inserito nel manuale di gestione, unitamente ai riferimenti delle rispettive autorizzazioni.

e) L'impresa deve conservare un registro del personale di revisione, comprensivo dei dettagli relativi ad ogni specifica qualifica, unitamente ad un sommario delle relative esperienze nel settore della gestione del mantenimento della navigabilità e dell'addestramento ricevuto, ed una copia dell'autorizzazione. Questo registro deve essere conservato per almeno due anni dopo che il personale addetto alla revisione ha lasciato l'impresa.

M.A.708   Gestione del mantenimento della navigabilità

a) Tutte le attività relative alla gestione del mantenimento della navigabilità devono essere svolte in conformità alle direttive contenute in M.A., capitolo C.

b) Per ciascun aeromobile gestito, l'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve:

1. sviluppare un programma di controllo e manutenzione comprensivo di eventuali programmi di affidabilità;

▼M3

2. presentare il programma di manutenzione e i relativi emendamenti all’autorità competente per l’approvazione [sempre che non sia prevista una procedura di autorizzazione indiretta ai sensi del punto M.A.302 c)] e fornire una copia del programma al proprietario degli aeromobili non adibiti al trasporto commerciale;

▼B

3. gestire l'approvazione di modifiche e riparazioni;

4. garantire che tutti gli interventi di manutenzione siano svolti in conformità al programma approvato e rilasciato secondo quanto prescritto in M.A., capitolo H;

5. assicurare il rispetto di tutte le direttive operative e di aeronavigabilità vigenti, che abbiano conseguenze sull'aeronavigabilità;

6. assicurare che tutti i difetti rinvenuti o riferiti durante la manutenzione programmata siano corretti ad opera di un'impresa di manutenzione approvata;

7. garantire che l'aeromobile sia affidato ad un'impresa adeguatamente autorizzata, ogni volta che ciò si renda necessario;

8. coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle direttive di aeronavigabilità, la sostituzione dei componenti a vita limitata e l'ispezione dei componenti per garantire la corretta esecuzione del lavoro;

9. gestire ed archiviare tutti i registri di aeronavigabilità e/o il registro tecnico dell'operatore;

10. assicurarsi che i dati relativi alla massa ed al bilanciamento corrispondano allo stato effettivo dell'aeromobile.

c) Nel caso del trasporto aereo commerciale, se l'operatore non dispone di un'adeguata approvazione conforme alla parte 145, dovrà stipulare un contratto di manutenzione scritto tra l'operatore ed un'organizzazione approvata ai sensi della parte 145 od un terzo operatore, con i dettagli delle funzioni specificate in A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5, e M.A.301-6, assicurando che tutte le operazioni di manutenzione soiano condotte in via definitiva da un'impresa di manutenzione approvata secondo le prescrizioni della parte 145 e definendo il supporto delle funzioni di qualità specificate in M.A.712(b). I contratti per la manutenzione di base e di linea programmata dell'aeromobile, e per la manutenzione dei motori, così come i relativi emendamenti, devono essere approvati dall'autorità competente. Tuttavia, nel caso in cui:

1. un aeromobile richieda una manutenzione di linea non prevista, il contratto può assumere la forma di un singolo ordine di lavoro rivolto all'impresa di manutenzione conforme alla parte 145;

2. quanto alla manutenzione dei componenti, inclusi i motori, il contratto di cui al paragrafo (c) può assumere la forma di un singolo ordine di lavoro rivolto all'impresa di manutenzione conforme alla parte 145.

▼M3

M.A.709   Documentazione

a) L’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità è tenuta a conservare e utilizzare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 per lo svolgimento degli interventi di mantenimento della navigabilità descritti al punto M.A.708. I dati possono essere forniti dal proprietario o dall’operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l’operatore. In questo caso, l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve soltanto conservare i dati per la durata del contratto, tranne quando prescritto dal punto M.A.714.

b) Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità può elaborare programmi di manutenzione «di riferimento» e/o «generici» per consentire l’approvazione iniziale e/o l’estensione del campo di applicazione di un’approvazione senza disporre dei contratti di cui all’appendice I del presente allegato (parte M). Questi programmi di manutenzione «di riferimento» e/o «generici» non escludono la necessità di istituire un programma adeguato di manutenzione degli aeromobili in conformità del punto M.A.302 a tempo debito prima dell’esercizio dei privilegi di cui al punto M.A.711.

▼M4

M.A.710   Revisione dell’aeronavigabilità

▼M7

a) Per soddisfare i requisiti concernenti la revisione della navigabilità di un aeromobile descritti al punto M.A.901, l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve eseguire una revisione completamente documentata dei registri dell’aeromobile, al fine di garantire che:

1. le ore di volo e i relativi cicli di volo della cellula, del motore e dell’elica siano stati correttamente registrati; e

2. il manuale di volo sia adeguato alla configurazione dell’aeromobile e rifletta lo stato di revisione più aggiornato; e

3. tutti gli interventi di manutenzione previsti per l’aeromobile siano stati eseguiti secondo il programma di manutenzione approvato; e

4. tutti i difetti conosciuti siano stati rettificati o, eventualmente, gestiti in maniera controllata; e

5. tutte le direttive di navigabilità siano state applicate e correttamente registrate; e

6. tutte le modifiche e riparazioni eseguite sull’aeromobile siano state registrate e siano conformi all’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003; e

7. tutti i componenti con limite temporale di utilizzo installati sull’aeromobile siano stati correttamente identificati e non abbiano superato la durata di servizio autorizzata; e

8. tutti gli interventi di manutenzione siano stati omologati in conformità all’allegato I (parte M); e

9. l’attuale dichiarazione su massa e centraggio corrisponda all’effettiva configurazione dell’aeromobile e sia valida; e

10. l’aeromobile sia conforme alla revisione più aggiornata del suo progetto di tipo approvato dall’Agenzia; e

11. se richiesto, l’aeromobile disponga di un certificato acustico corrispondente all’effettiva configurazione dell’aeromobile conformemente al capitolo I dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

▼M4

b) Il personale di revisione dell’impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità deve effettuare un controllo fisico dell’aeromobile. A tal fine, il personale di revisione non adeguatamente qualificato secondo l’allegato III (parte 66) deve essere assistito da personale che possieda tale qualifica.

c) Mediante il controllo fisico dell’aeromobile, il personale di revisione della navigabilità deve assicurare che:

1. tutti i contrassegni e le targhette siano installati correttamente, e

2. l’aeromobile sia conforme al manuale di volo approvato, e

3. la configurazione dell’aeromobile sia conforme alla documentazione approvata, e

4. non vi sia alcun difetto evidente che non sia già stato corretto come specificato al punto M.A.403, e

5. non vi siano contraddizioni tra l’aeromobile e la revisione documentata dei registri di cui al paragrafo (a).

d) In deroga al punto M.A.901(a), la revisione dell’aeronavigabilità può essere anticipata di un periodo massimo di 90 giorni, senza interruzione dello schema di revisione, per consentire che lo svolgimento del controllo fisico avvenga durante un intervento di manutenzione.

e) Il certificato di revisione aeronavigabilità (modulo 15b AESA) o la raccomandazione per il rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15a AESA) di cui all’appendice III dell’allegato I (parte M) possono essere rilasciati unicamente:

1. da personale di revisione dell’aeronavigabilità autorizzato conformemente al punto M.A.707 per conto dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata o da personale certificato nei casi previsti al punto M.A.901(g), e

2. una volta verificato che la revisione dell’aeronavigabilità è stata svolta interamente e che non vi sono altre non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.

f) Una copia del certificato di revisione dell’aeronavigabilità deve essere inviata allo Stato membro di registrazione di quell’aeromobile entro 10 giorni.

g) Le operazioni di revisione dell’aeronavigabilità non possono essere oggetto di subappalto.

h) Nel caso in cui il risultato della verifica dell’aeronavigabilità sia inconcludente, si provvederà ad informarne l’autorità competente non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dalla rilevazione di una non conformità.

▼M3

M.A.711   Privilegi dell’impresa

a) L’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) può:

▼M4

1. gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto aereo commerciale, in base all’elenco contenuto nel certificato di approvazione;

▼M3

2. gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale elencati sul certificato di approvazione e sul certificato del rispettivo operatore aereo;

3. svolgere attività limitate di mantenimento dell’aeronavigabilità con l’impresa incaricata, lavorando nel rispetto del suo sistema di qualità, come indicato sul certificato di approvazione;

4. estendere, alle condizioni previste al punto M.A.901 f), un certificato di revisione dell’aeronavigabilità che sia stato rilasciato dall’autorità competente o da un’altra impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).

b) Un’impresa approvata di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità registrata in uno Stato membro può inoltre essere autorizzata a svolgere i riesami dell’aeronavigabilità di cui al punto M.A.710 e:

1. a rilasciare il relativo certificato di revisione dell’aeronavigabilità e successivamente a estenderlo conformemente ai requisiti di cui ai punti M.A.901 c) 2 o M.A.901 e) 2; e

2. a formulare una raccomandazione per la revisione dell’aeronavigabilità all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

▼M4

c) Un’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità la cui approvazione contiene i privilegi di cui al punto M.A.711(b) può essere autorizzata a rilasciare permessi di volo conformemente al punto 21A.711(d) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 per l’aeromobile specifico per cui detta impresa è autorizzata a rilasciare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità, quando l’impresa di gestione dell’aeronavigabilità attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate, previo svolgimento di un’adeguata procedura approvata nel manuale di cui al punto M.A.704.

▼B

M.A.712   Sistema di qualità

a) Per garantire il mantenimento della conformità a quanto specificato nel presente capitolo da parte dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, è necessario stabilire un sistema di qualità e designare un responsabile della qualità che verifichi la conformità e l'adeguatezza delle procedure atte a garantire la navigabilità dell'aeromobile. Il controllo della conformità deve includere un sistema di rendiconto al dirigente responsabile per assicurare tutti gli interventi correttivi necessari.

b) Il sistema di qualità deve verificare le attività descritte in M.A. Capitolo G. Il sistema deve includere almeno le seguenti funzioni:

1. controllare che le attività descritte in M.A.Capitolo G avvengano secondo le procedure approvate, e;

2. controllare che tutte le operazioni di manutenzione date in appalto siano eseguite secondo i termini del contratto, e;

3. controllare la conformità costante ai requisiti della presente parte.

c) I registri di tali attività devono essere conservati per almeno 2 anni.

d) Nel caso in cui l'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità sia approvata secondo i criteri specificati in un'altra parte, il sistema di qualità potrà essere combinato con quello richiesto da tale parte.

e) Nel caso del trasporto aereo commerciale, il sistema di qualità specificato in M.A., capitolo G deve essere parte integrante del sistema di qualità dell'operatore.

▼M3

f) Nel caso di una piccola impresa che non provveda al mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, il sistema di qualità può essere sostituito da revisioni periodiche, effettuate dall’impresa STESSA e soggette all’approvazione dell’autorità competente, fatta eccezione per le imprese che rilasciano certificati di revisione dell’aeronavigabilità per aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg diversi dagli aerostati. Se non esiste un sistema di qualità, l’impresa non affida a terzi le attività di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità.

▼B

M.A.713   Modifiche apportate all'impresa approvata per la gestione dell'aeronavigabilità

Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:

1. ragione sociale dell'impresa;

2. sede dell'impresa;

3. altre sedi dell'impresa;

4. direttore responsabile;

5. eventuali altre persone come specificato in M.A.706(c);

6. strutture, procedure, scopo dei lavori e personale attinenti l'approvazione.

Le proposte di modifica del personale, non ancora notificate alla dirigenza, devono essere comunicate al più presto possibile.

▼M4

M.A.714   Conservazione della documentazione

a) L’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità è tenuta a registrare tutti i dettagli delle attività svolte. I registri richiesti nel M.A.305 e nel M.A.306, se necessario, devono essere conservati.

b) Se l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ha il privilegio specificato al punto M.A.711(b), deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità e della raccomandazione rilasciata o, se del caso, estesa, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Inoltre, l’impresa in questione deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità che ha provveduto a estendere in forza del privilegio di cui al punto M.A.711(a)4.

c) Se l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ha il privilegio specificato al punto M.A.711(c), deve conservare una copia di ogni permesso di volo rilasciato conformemente a quanto previsto al punto 21A.729 dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

d) L’impresa incaricata di gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità deve conservare una copia di tutti i registri elencati nei paragrafi (b) e (c) per due anni dopo il ritiro definitivo dal servizio dell’aeromobile.

e) Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

f) I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

g) Quando l’aeronavigabilità di un aeromobile viene trasferita ad un’altra impresa o persona, tutti i dati raccolti devono essere trasmessi a detta impresa o persona. I periodi prescritti per la conservazione dei dati continueranno ad applicarsi all’impresa o alla persona suddetta.

h) In caso di cessazione della gestione di mantenimento dell’aeronavigabilità da parte dell’impresa, tutti i registri conservati dovranno essere trasferiti al proprietario dell’aeromobile.

▼B

M.A.715   Mantenimento della validità dell'approvazione

a) L'approvazione è concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1. l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti del presente documento, in conformità a ciò che riguarda la gestione delle non conformità, come indicato al M.B.705, e;

2. all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa al fine di determinarne la costante ottemperanza ai requisiti del presente documento, e;

3. l'approvazione non deve essere ceduta o revocata.

b) In caso di cessione o revoca, l'approvazione deve essere restituita all'Autorità competente.

M.A.716   Non conformità

a) Per non conformità di livello 1 si intende una non conformità con i requisiti della parte M non significativa che potrebbe comunque abbassare lo standard di sicurezza e compromettere seriamente la sicurezza di volo.

b) Per non conformità di livello 2 si intende una non conformità con i requisiti della parte M non significativa che potrebbe comunque abbassare lo standard di sicurezza e potrebbe eventualmente compromettere la sicurezza di volo.

c) Dopo il ricevimento della notifica di non conformità in base al M.B. 705, il titolare dell'impresa addetta al mantenimento della gestione dell'aeronavigabilità deve definire un piano d'azione correttivo e mostrare lo svolgimento di efficaci azioni correttive a soddisfacimento dell'autorità competente ed entro un periodo concordato con quest'ultima.

CAPITOLO H

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

▼M3

M.A.801   Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile

a) Fatta eccezione per gli aeromobili rimessi in servizio da un’impresa di manutenzione approvata conforme all’allegato II (parte 145), il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato in conformità a quanto disposto nel presente capitolo.

b) Gli aeromobili possono essere riammessi in servizio solo se, dopo aver completato la manutenzione e aver accertato che tutti gli interventi di manutenzione prescritti sono stati eseguiti correttamente, un certificato di riammissione in servizio è rilasciato:

1. da idoneo personale autorizzato a certificare per conto dell’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M); oppure

2. da personale autorizzato a certificare in conformità dei requisiti stabiliti all’allegato III (parte 66), tranne per gli interventi di manutenzione complessi elencati nell’appendice VII del presente allegato ai quali si applica il punto 1; oppure

3. dal proprietario-pilota in conformità del punto M.A.803;

c) in deroga al punto M.A.801 b) 2 per gli aeromobili ELA1 non adibiti al trasporto aereo commerciale, gli interventi di manutenzione complessi elencati all’appendice VII possono essere effettuati dal personale autorizzato alla certificazione di cui al punto M.A.801 b) 2.

d) in deroga al punto M.A.801 b), nei casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo non servito da un’impresa di manutenzione debitamente autorizzata ai sensi del presente allegato o dell’allegato II (parte 145) e da adeguato personale autorizzato a certificare, il proprietario può autorizzare qualsiasi persona con un’esperienza di manutenzione adeguata non inferiore a 3 anni e in possesso di adeguate qualifiche, a effettuare interventi di manutenzione in conformità degli standard fissati nel capitolo D del presente allegato e a riammettere l’aeromobile in servizio. In questo caso il proprietario deve:

1. ottenere e custodire nei registri dell’aeromobile informazioni dettagliate di tutti gli interventi effettuati e delle qualifiche in possesso della persona che ha emesso il certificato; e

2. assicurare che la manutenzione sia ricontrollata e autorizzata da una persona debitamente autorizzata di cui al punto M.A.801 b) o da un’impresa approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell’allegato II (parte 145) quanto prima possibile e in ogni caso entro 7 giorni; e

3. darne notifica all’impresa responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, se incaricata ai sensi del punto M.A.201 e), o all’autorità competente in assenza di un contratto stipulato con detta impresa, entro sette giorni dal rilascio dell’autorizzazione a certificare.

e) Nel caso di riammissione in servizio in conformità del punto M.A.801 b) 2 o del punto M.A.801 c), il personale autorizzato a certificare può essere assistito, nello svolgimento degli interventi di manutenzione, da una o più persone poste sotto il suo controllo diretto e continuo.

f) Il certificato di riammissione in servizio deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:

1. informazioni di base sulla manutenzione effettuata;

2. la data di completamento della manutenzione;

3. l’identità dell’impresa e/o della persona che rilascia la riammissione in servizio, fra cui:

i) il riferimento dell’autorizzazione dell’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) e del personale autorizzato a certificare che rilascia il certificato; oppure

ii) nel caso di un certificato di riammissione in servizio di cui al punto M.A.801 b) 2 o M.A.801 c), l’identità ed eventualmente il numero di licenza del personale di certificazione autorizzato a rilasciare tale certificato.

4. Le eventuali restrizioni all’aeronavigabilità o alle operazioni.

g) In deroga alla lettera b) e nonostante le disposizioni della lettera h), quando la manutenzione prescritta non può essere completata, il certificato di riammissione in servizio può essere rilasciato nel rispetto delle restrizioni approvate per l’aeromobile. Questo fatto, unitamente alle eventuali restrizioni applicabili all’aeronavigabilità o alle operazioni, deve essere annotato nel certificato di riammissione al servizio dell’aeromobile prima del rilascio in quanto inerente alle informazioni prescritte alla lettera f) 4.

h) Un certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato in caso di non conformità note che mettono seriamente a rischio la sicurezza del volo.

M.A.802   Certificato di riammissione in servizio di un componente

a) Al termine di un intervento di manutenzione eseguita su un componente dell’aeromobile in conformità con il punto M.A.502 deve essere rilasciato un certificato di riammissione in servizio.

▼M7

b) Il certificato di autorizzazione di riammissione in servizio identificato come modulo 1 dell’AESA costituisce il certificato di riammissione in servizio dei componenti, tranne quando la manutenzione eseguita sui componenti aeronautici sia stata effettuata conformemente al punto M.A.502 b), M.A.502 d) o M.A.502 e), nel qual caso la manutenzione sarà soggetta a procedure di rimessa in servizio degli aeromobili a norma del punto M.A.801.

▼M3

M.A.803   Autorizzazione del pilota-proprietario

a) Per essere riconosciuta pilota-proprietario, una persona deve:

1. detenere un brevetto di pilota valido (o un documento equivalente) rilasciato o convalidato da uno Stato membro, con l’abilitazione appropriata di tipo e di classe, e

2. essere proprietario esclusivo o comproprietario dell’aeromobile; il proprietario o comproprietario deve:

i) essere una delle persone fisiche menzionate nel modulo di registrazione; o

ii) essere un membro di una persona giuridica senza scopo di lucro e con finalità ricreative, ove la persona giuridica sia indicata come comproprietario oppure come operatore nel documento di registrazione, e la persona partecipi direttamente al processo decisionale del soggetto giuridico e sia stata designata da tale soggetto giuridico per svolgere mansioni di manutenzione in qualità di pilota-proprietario.

b) In caso di aeromobile privato a motore di semplice progettazione con MTOM non superiore a 2 730 kg, veleggiatore, veleggiatore a motore o aerostato, il pilota-proprietario può rilasciare il certificato di riammissione in servizio a seguito degli interventi di manutenzione limitata elencati nell’appendice VIII.

c) La portata della manutenzione limitata da parte del pilota-proprietario è definita nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.302.

d) Il certificato di riammissione in servizio deve essere riportato nei registri e deve contenere i dettagli fondamentali dell’intervento di manutenzione eseguito, i dati di manutenzione utilizzati, la data di completamento dell’intervento nonché l’identità e il numero di licenza del pilota-proprietario rilasciante il certificato.

▼B

CAPITOLO I

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

▼M3

M.A.901   Revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile

Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità di un aeromobile si deve provvedere a una revisione periodica dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e dei suoi dati di aeronavigabilità.

a) Il certificato di revisione dell’aeronavigabilità è emesso secondo quanto stabilito nell’appendice III (modulo 15a o 15b dell’AESA), al completamento di una revisione soddisfacente. Il certificato è valido per un anno.

b) Un aeromobile in ambiente controllato è un aeromobile che, in primo luogo, nel corso degli ultimi 12 mesi, è stato costantemente gestito da un’unica impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e che, in secondo luogo, durante i precedenti 12 mesi, è stato sottoposto a manutenzione da imprese di manutenzione approvate in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell’allegato II (parte 145). Ciò comprende la manutenzione svolta come precisato al punto M.A.803 b) e la riammissione in servizio come specificato al punto M.A.801 b) 2 oppure al punto M.A.801 b) 3.

c) Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, che sono in ambiente controllato, l’impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1. rilasciare un certificato di revisione dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710, e;

2. nel caso dei certificati di revisione della navigabilità emessi, qualora l’aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato, prorogare due volte la validità del certificato di revisione di navigabilità, ogni volta per un periodo di un anno.

d) Tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, ad eccezione degli aerostati, che non si trovano in ambiente controllato, o la cui aeronavigabilità è gestita da un’impresa che non ha il privilegio di effettuare revisioni dell’aeronavigabilità, il certificato di revisione dell’aeronavigabilità deve essere rilasciato dall’autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da un’impresa di gestione dell’aeronavigabilità debitamente autorizzata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell’operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della navigabilità svolta in conformità del punto M.A.710.

e) Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, l’impresa che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e designata dal proprietario o dall’operatore, può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1. rilasciare il certificato di revisione in conformità del punto M.A.710; e

2. nel caso dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità emessi, qualora l’aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato nell’ambito della sua gestione, estendere la validità del certificato di revisione dell’aeronavigabilità per due volte per un periodo di un anno ciascuna.

f) In deroga ai punti M.A.901 c) 2 e M.A.901 e) 2, per gli aeromobili che si trovano in ambiente controllato, l’impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, fatta salva l’osservanza della lettera k), può estendere due volte per un periodo di un anno ciascuna la validità del certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato dall’autorità competente o da un’altra impresa di gestione della manutenzione dell’aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).

g) In deroga ai punti M.A.901 e) e M.A.901 h) 2, nel caso di un aeromobile ELA1 non adibito al trasporto aereo commerciale ed escluso dal campo di applicazione del punto M.A.201 i), il certificato di revisione dell’aeronavigabilità può anche essere rilasciato dall’autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da personale addetto alla certificazione formalmente autorizzato dall’autorità competente e che soddisfi i requisiti dell’allegato III (parte 66) e del punto M.A.707 a) 2 a, inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell’operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della aeronavigabilità svolta in conformità del punto M.A.710 e non è rilasciata per più di due anni consecutivi.

h) Ogni volta che le circostanze indicano la presenza di una potenziale minaccia per la sicurezza, l’autorità competente svolge autonomamente la revisione della aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato.

i) Oltre alle disposizioni di cui alla lettera h), l’autorità competente può anche svolgere autonomamente la revisione dell’aeronavigabilità e rilasciare il relativo certificato nei seguenti casi:

▼M4

1. quando l’aeromobile è gestito da un’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) situata in un paese terzo.

▼M3

2. per tutti gli aerostati e altri aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, se prescritto dal proprietario.

j) Quando l’autorità competente svolge autonomamente la revisione dell’aeronavigabilità e/o rilascia il relativo certificato, il proprietario o l’operatore deve fornire quanto segue all’autorità competente:

1. la documentazione prescritta dall’autorità competente; nonché

2. idoneo alloggio per il proprio personale nella sede appropriata; nonché

3. se necessario, il supporto di personale adeguatamente qualificato in conformità dell’allegato III (parte 66) o personale equivalente nel rispetto dei requisiti di cui al punto 145.A.30 j) 1 e 2 dell’allegato II (parte 145).

k) Un certificato di revisione dell’aeronavigabilità non può essere esteso se l’impresa è a conoscenza del fatto, o se ha ragione di credere, che l’aeromobile non sia navigabile.

▼B

M.A.902   Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità

a) Un certificato di revisione di aeronavigabilità perde la propria validità se:

1. viene sospeso o revocato, oppure;

2. viene sospeso o revocato il certificato di aeronavigabilità, oppure;

3. l'aeromobile non è presente nel registro aereo di uno Stato membro, oppure;

4. il certificato del tipo per il quale il certificato di aeronavigabilità era stato rilasciato è sospeso o revocato.

▼M7

b) Un aeromobile non può volare se il certificato di aeronavigabilità non è valido oppure se:

1. il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile o di qualunque componente installato sull’aeromobile non risponde ai requisiti descritti in questa parte, oppure

2. l’aeromobile non mantiene la conformità al progetto di tipo approvato dall’Agenzia; o

3. l’aeromobile è stato messo in servizio oltrepassando i limiti contenuti nel manuale di volo approvato o nel certificato di aeronavigabilità, senza l’adozione di adeguati provvedimenti; oppure

4. l’aeromobile è stato coinvolto in un evento fortuito o in un incidente che abbia effetti sull’aeronavigabilità del velivolo, senza l’adozione di appropriate misure conseguenti volte a ristabilirne la navigabilità; o

5. una modifica o una riparazione non è conforme all’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

▼B

c) In caso di cessione o revoca, il certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere restituito all'autorità competente.

M.A.903   Trasferimento della registrazione dell'aeromobile all'interno dell'UE

a) Per il trasferimento della registrazione di un aeromobile all'interno dell'UE, il richiedente deve:

1. notificare al precedente Stato membro in quale altro Stato verrà effettuata la registrazione;

2. presentare istanza al nuovo Stato membro per il rilascio di un nuovo certificato di navigabilità in conformità alla parte 21.

b) Nonostante il capitolo M.A. 902(a)(3), il vecchio certificato di navigabilità resta valido fino alla sua scadenza.

M.A.904   Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell'UE

▼M3

a) Per trasporre un aeromobile nel registro di uno Stato membro da un paese terzo, il richiedente deve:

1. presentare istanza allo Stato membro di registrazione per il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003; nonché

2. per gli aeromobili non nuovi, far eseguire una revisione dell’aeronavigabilità soddisfacente conformemente al punto M.A.901; nonché

3. far eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari per assicurare la conformità al programma di manutenzione in conformità del punto M.A.302.

b) Una volta accertata la conformità dell’aeromobile con i requisiti pertinenti, l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, se del caso, trasmette allo Stato membro di registrazione una raccomandazione documentata per il rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.

▼B

c) Il proprietario deve concedere l'accesso all'aeromobile per l'ispezione da parte dello Stato membro di registrazione.

d) Una volta accertata la conformità del velivolo alle direttive della parte-21, lo Stato membro di registrazione deve rilasciare un nuovo certificato di navigabilità.

e) Lo Stato membro deve anche rilasciare il certificato di revisione della navigabilità, valido normalmente per un anno (a meno che lo Stato membro non abbia dei motivi di sicurezza per limitarne la validità).

M.A.905   Non conformità

a) Una non conformità di livello 1 è una qualsiasi non confomità significativa con i requisiti della parte M che potrebbe abbassare il livello di sicurezza e costituire un serio pericolo per la sicurezza di volo.

b) Una non conformità di livello 2 è una qualsiasi non conformità con i requisiti della parte M che potrebbe abbassare gli standard di sicurezza e possibilmente costituire un pericolo per la sicurezza di volo.

▼M4

c) Dopo che sono state trasmesse le non conformità in base al punto M.B.903, le persone o l’impresa responsabile di cui al punto M.A.201 devono definire un piano d’azione correttivo e dimostrare all’autorità competente che sono state portate a termine delle azioni correttive di suo soddisfacimento entro un lasso di tempo con essa concordato, comprese azioni correttive appropriate per prevenire il verificarsi della non conformità e della causa alla base di tale evento.

▼B

SEZIONE B

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A

GENERALITÀ

M.B.101   Finalità

La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'applicazione e garanti del rispetto della sezione A del presente documento.

M.B.102   Autorità competente

a)   Disposizioni generali

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione o revoca dei certificati e per la verifica del mantenimento della navigabilità. Detta autorità competente deve basare la propria attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.

b)   Risorse

Il personale in forza dev'essere sufficiente a portare a termine i compiti assegnati, come descritto nella presente Sezione B.

c)   Competenza e addestramento

Tutto il personale interessato alle attività di cui alla Parte-M deve essere adeguatamente qualificato e deve disporre di competenza, esperienza, formazione iniziale e continua appropriate per svolgere i compiti assegnati.

d)   Procedure

L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, nel dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive del presente documento.

Le procedure saranno sottoposte a costante revisione ed emendamento per assicurare la continua rispondenza ai requisiti.

▼M6 —————

▼B

M.B.104   Conservazione della documentazione

a) L'autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di emissione, rinnovo, modifica, sospensione e revoca di ogni certificato.

b) La documentazione relativa al controllo delle imprese approvate, di cui alla parte M, deve comprendere, come minimo, quanto segue:

1. la richiesta di approvazione dell'impresa;

2. il certificato di approvazione dell'impresa, incluse le eventuali modifiche;

3. una copia del programma di audit con l'elenco delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione;

4. attestazione continua delle verifiche, inclusa la documentazione relativa agli audit;

5. copie di tutta la corrispondenza attinente;

6. dettagli di qualsiasi intervento di esenzione e di attuazione;

7. resoconti di altre autorità competenti in merito al controllo dell'impresa;

8. manuale dell'impresa e suoi emendamenti;

9. copia di eventuali altri documenti direttamente approvati dall'autorità competente.

c) La documentazione di cui al paragrafo (b) dev'essere conservata in archivio per almeno quattro anni.

d) La documentazione minima per il controllo di ogni aeromobile deve comprendere almeno una copia dei seguenti documenti:

1. certificato di navigabilità dell'aeromobile;

2. certificati di revisione della navigabilità;

3. raccomandazioni dell'impresa di cui alla sezione A, capitolo G;

4. rapporti sulle revisioni di navigabilità svolte direttamente dallo Stato membro;

5. tutta la corrispondenza pertinente in relazione all'aeromobile;

6. dettagli di qualsiasi intervento di esenzione e di attuazione;

▼M4

7. i documenti approvati dall’autorità competente ai sensi dell’allegato I (parte M) o dell’allegato III (EU-OPS) del regolamento (CE) n. 3922/91;

▼B

e) I registri di cui al paragrafo (d) devono essere conservati per i 2 anni successivi al ritiro definitivo dell'aeromobile dal servizio.

f) Tutti i registri specificati in M.B.104 devono essere resi disponibili su richiesta di un altro Stato membro o dell'Agenzia.

M.B.105   Scambio reciproco di informazioni

a) Allo scopo di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, le autorità competenti devono prendere parte allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità all'articolo 11 del regolamento principale.

b) In caso di potenziali minacce alla sicurezza di diversi Stati membri, l'autorità competente interessata potrà, senza alcun pregiudizio per le competenze dei singoli Stati membri, fornire mutua assistenza per lo svolgimento dei necessari interventi di controllo.

CAPITOLO B

RESPONSABILITÀ

M.B.201   Responsabilità

Le autorità competenti, come specificato in M.1, sono responsabili dello svolgimento di ispezioni e di indagini tese alla verifica della conformità ai requisiti stabiliti nella presente Parte.

CAPITOLO C

MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ

M.B.301   Programma di manutenzione

a) L'autorità competente deve verificare che il programma di manutenzione sia conforme a quanto specificato in M.A.302.

b) Ad eccezione dei casi in cui diversamente specificato, in ►M3  M.A.302 c) ◄ , il programma di manutenzione ed i suoi emendamenti devono essere direttamente approvati dall'autorità competente.

c) Nel caso di approvazione indiretta, la procedura del programma di manutenzione deve essere approvata dall'autorità competente mediante la descrizione della gestione del mantenimento della navigabilità.

d) Allo scopo di approvare un programma di manutenzione, secondo quanto stabilito al paragrafo (b), l'autorità competente deve avere accesso ai dati necessari specificati in ►M3  M.A.302 d), e) e f) ◄ .

M.B.302   Deroghe

Tutte le deroghe accordate in base all' ►M3  articolo 14, paragrafo 4 ◄ del regolamento principale devono essere registrate e conservate dall'autorità competente.

M.B.303   Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile

▼M3

a) L’autorità competente elabora un programma di controllo per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta di aeromobili presente sul suo registro.

▼B

b) Il programma di controllo deve includere verifiche di prodotti campione dell'aeromobile.

c) Il programma deve essere sviluppato tenendo conto del numero di aerei registrati, delle competenze locali e delle attività di sorveglianza svolte in passato.

d) Il controllo del prodotto deve concentrarsi su un certo numero di elementi di rischio essenziali per l'aeronavigabilità ed identificare eventuali non conformità. Inoltre, l'autorità competente deve analizzare ogni caso di non conformità per determinarne la causa principale.

e) Tutti i rilevamenti non conformi devono essere confermati per iscritto alla persona o impresa responsabile, come specificato in M.A.201.

f) L'autorità competente deve registrare tutti i rilevamenti non conformi, gli interventi correttivi e le raccomandazioni.

g) Nel caso in cui durante il controllo dell'aeromobile siano riscontrate delle prove di non conformità rispetto a quanto stabilito nella parte M, l'autorità competente dovrà intraprendere le azioni spiù opportune in conformità a M.B. 903.

h) Se la causa principale della non conformità è identificabile nella non rispondenza ad uno qualsiasi dei capitoli o a un'altra parte, la misura correttiva dovrà fare riferimento a quanto prescritto dalla rispettiva parte.

▼M3

i) Per favorire l’adozione delle opportune misure correttive, le autorità competenti si scambiano informazioni sui casi di non conformità riscontrati ai sensi della lettera h).

▼B

M.B.304   Revoca, sospensione e limitazione

L'autorità competente provvederà a:

a) sospendere il certificato di revisione della navigabilità, sulla base di fondate motivazioni, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza, oppure;

b) sospendere, revocare o limitare il certificato di revisione della navigabilità, in ottemperanza a quanto stabilito in M.B.303 (g).

CAPITOLO D

STANDARD DI MANUTENZIONE

(da elaborare in modo appropriato)

CAPITOLO E

COMPONENTI

(da elaborare in modo appropriato)

CAPITOLO F

IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.B.601   Richiesta

Se le infrastrutture di manutenzione sono ubicate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.

M.B.602   Approvazione iniziale

a) Nel caso in cui i requisiti specificati ai punti M.A.606 (a) e (b) siano rispettati, l'autorità competente indicherà formalmente per iscritto al richiedente l'accettazione del personale descritto negli stessi punti M.A.606 (a) e (b).

b) L'autorità competente deve verificare che le procedure esposte nel manuale dell'impresa di manutenzione siano conformi alla parte M.A, capitolo F ed assicurarsi altresì che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.

c) L'autorità competente deve verificare la rispondenza ai requisiti della parte M.A, capitolo F.

d) Almeno una volta, durante le verifiche per l'approvazione, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per accertare che questi comprenda la portata e il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti con la quale l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale.

e) L'esito delle verifiche condotte in fase di audit dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.

f) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per porvi rimedio e le raccomandazioni.

g) Per il rilascio dell'approvazione iniziale, l'impresa deve correggere tutte le non conformità e ricevere conferma dall'autorità competente.

M.B.603   Rilascio dell'approvazione

a) Nel momento in cui l'impresa è conforme a quanto di possibile applicazione è descritto nei paragrafi della presente parte, l'autorità deve rilasciare al richiedente un certificato di approvazione sul modulo 3 dell'AESA (appendice V), specificando i termini dell'approvazione.

b) L'autorità competente deve indicare le condizioni mediante allegato al modulo 3 dell'AESA del certificato di approvazione.

c) Il numero di riferimento dovrà essere riportato sul certificato di approvazione AESA — modulo 3 secondo le modalità specificate dall'Agenzia.

M.B.604   Sorveglianza continua

a) L'autorità competente deve tenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate, per l'M.A. di ciascuna parte, capitolo F, sotto la sua supervisione, delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione.

b) Ciascuna impresa sarà soggetta ad audit completo almeno una volta ogni 24 mesi.

c) L'esito delle verifiche condotte dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.

d) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per porvi rimedio e le raccomandazioni.

e) Almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.

M.B.605   Rilevazioni

a) Nel caso in cui in sededi audit o in un'altra sede di verifica si riscontrino delle non conformità ai requisiti della parte M, l'autorità competente prenderà i seguenti provvedimenti:

1. Per le non conformità di livello 1, l'autorità competente prenderà dei provvedimenti immediati al fine di revocare, limitare o sospendere, l'approvazione dell'organizzazione di manutenzione in base alla non conformità di livello 1, in toto od in parte fino a quando l'organizzazione non avrà intrapreso delle azioni correttive con successo.

2. Per le non conformità di livello 2, l'autorità competente concederà un periodo d'azione consono alla natura della non conformità che non sarà superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può estendere il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

b) L'autorità competente eserciterà le opportune azioni tese a sospendere in toto o in parte l'approvazione nel caso in cui non si rispetti il lasso temporale autorizzato dall'autorità competente.

▼M3

M.B.606   Modifiche

a) L’autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell’approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all’impresa notificata conformemente al punto M.A.617.

b) L’autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l’impresa di manutenzione approvata può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l’autorità medesima stabilisca che l’approvazione debba essere sospesa considerando la natura o la portata dei cambiamenti.

c) In caso di modifiche al manuale dell’impresa di manutenzione:

1. In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto M.A.604 b), l’autorità competente, prima di notificare formalmente l’approvazione all’impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con il presente allegato (parte M).

2. Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l’approvazione delle modifiche in conformità del punto M.A.604 c), l’autorità competente assicura che i) le modifiche siano di piccola entità; e che ii) sia esercitato un controllo adeguato sull’approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui al presente allegato (parte M).

▼B

M.B.607   Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

L'autorità competente provvederà a:

a) sospendere un'approvazione, sulla base di motivi fondati, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza; o

b) sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità a M.B.605.

CAPITOLO G

IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ

M.B.701   Richiesta

a) Nel caso del trasporto aereo commerciale, unitamente alla richiesta iniziale di certificazione da parte dell'operatore aereo (e le eventuali richieste di modifica), l'autorità competente per la concessione dell'approvazione deve ricevere i seguenti documenti relativi ad ogni tipo di aeromobile di cui si prevede l'impiego:

1. la descrizione della gestione dell'aeronavigabilità;

2. il programmi di manutenzione dell'aeromobile dell'operatore;

3. il quaderno tecnico di bordo;

4. qualora necessario, le specifiche tecniche dei contratti di manutenzione tra l'operatore e l'impresa di manutenzione approvata conforme alla parte 145.

b) Se le infrastrutture di manutenzione sono situate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.

M.B.702   Approvazione iniziale

a) Nel caso in cui i requisiti specificati ai punti M.A.706(a), (c), (d) e M.A.707 siano rispettati, l'autorità competente indicherà formalmente per iscritto al richiedente l'accettazione del personale descritto ai punti M.A.706(a), (c), (d) e M.A.707.

b) L'autorità competente deve verificare che le procedure esposte nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità siano conformi alla parte M.A capitolo G e assicurarsi, altresì, che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.

c) L'autorità competente deve verificare la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti della parte M.A, capitolo G.

d) Almeno una volta, durante le verifiche per l'approvazione, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per accertare che questi comprenda la portata ed il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti, con cui l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

e) L'esito delle verifiche condotte in fase di audit dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.

f) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per risolverle e le raccomandazioni.

g) Per il rilascio dell'approvazione iniziale, l'impresa deve correggere tutte le non conformità e ricevere conferma dall'autorità competente.

M.B.703   Rilascio dell'approvazione

a) Nel momento in cui l'impresa è conforme a quanto stabilito in M.A. capitolo G, l'autorità deve rilasciare un certificato di approvazione su modulo 14 dell'AESA (appendice VI) al richiedente, specificando i termini dell'approvazione.

b) L'autorità competente deve indicare la validità dell'approvazione sul modulo 14 dell'AESA del certificato di approvazione.

c) Il numero di riferimento deve essere incluso sul certificato di approvazione sul modulo 14 secondo le modalità specificate dall'Agenzia.

d) Nel caso del trasporto aereo commerciale, le informazioni contenute sul modulo 14 dell'AESA devono essere incluse nel certificato dell'operatore aereo.

M.B.704   Sorveglianza continua

a) L'autorità competente deve tenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate, secondo la parte M.A capitolo G, sotto la sua supervisione, delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione.

b) Ciascuna impresa sarà soggetta ad una verifica completa almeno una volta ogni 24 mesi.

c) Ogni 24 mesi è necessario controllare un campione significativo dell'aeromobile gestito dall'impresa approvata in conformità al M.B capitolo G. La dimensione del campione è stabilita dall'autorità competente sulla base dell'audit precedente e dei controlli iniziali del prodotto.

d) L'esito delle verifiche condotte dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.

e) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, le azioni correttive attuate per risolverle e le raccomandazioni.

f) Almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.

M.B.705   Non conformità

a) In presenza di non conformità ai requisiti della parte M riscontrate in sede di audit od in un'altra sede di verifica, l'autorità competente prenderà i seguenti provvedimenti:

1. per le non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà delle azioni immediate al fine di revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, l'autorizzazione di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità fino a quando l'organizzazione non avrà intrapreso azioni correttive ritenute sufficienti.

2. per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In certe circostanze, alla fine di questo primo periodo, e sulla base della natura della non conformità, l'autorità competente può estendere il periodo di tre mesi fatta se è presente un piano d'azione correttivo ritenuto soddisfacente.

b) Nel caso in cui l'impresa non si adegui alla tempistica concordata, l'autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell'approvazione.

▼M3

M.B.706   Modifiche

a) L’autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell’approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all’impresa notificata conformemente al punto M.A.713.

b) L’autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l’impresa approvata di gestione della manutenzione dell’aeronavigabilità può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l’autorità medesima stabilisca che l’approvazione debba essere sospesa, tenuto conto della natura o della portata delle modifiche.

c) In caso di modifiche al manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità:

1. In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto M.A.704 b), l’autorità competente, prima di notificare formalmente l’approvazione all’impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con il presente allegato (parte M).

2. Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l’approvazione delle modifiche in conformità del punto M.A.704 c), l’autorità competente assicura che i) le modifiche siano di piccola entità; e che ii) sia esercitato un controllo adeguato sull’approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui al presente allegato (parte M).

▼B

M.B.707   Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

L'autorità competente provvederà a:

a) revocare un'approvazione, sulla base di fondate motivazioni, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza;

b) sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità a M.B.705.

CAPITOLO H

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

(da elaborare in modo appropriato)

CAPITOLO I

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.B.901   Valutazione delle raccomandazioni

Al ricevimento di una richiesta e delle relative raccomandazioni riguardanti il certificato di revisione della navigabilità, come specificato in ►M3  punto M.A.901 ◄ :

1) il personale qualificato dell'autorità competente deve verificare che la dichiarazione di conformità contenuta nella raccomandazione dimostri lo svolgimento completo della revisione di navigabilità secondo M.A.710.

2) L'autorità competente deve indagare ed ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni per sostenere la valutazione della raccomandazione.

▼M3

M.B.902   Revisione dell’aeronavigabilità da parte dell’autorità competente

a) Nel caso in cui l’autorità competente svolga la revisione dell’aeronavigabilità e rilasci il certificato di revisione (modulo 15a dell’AESA, appendice III), l’autorità competente effettua una revisione dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710.

b) L’autorità competente deve disporre del personale idoneo per la revisione dell’aeronavigabilità.

1. Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a. almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b. un’apposita licenza in conformità dell’allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l’allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c. un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d. una posizione che comporti un’adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 1 b. può essere sostituito da 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 1 a.

2. Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a. almeno tre anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b. un’apposita licenza in conformità dell’allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l’allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c. un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d. una posizione che comporti un’adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 2 b può essere sostituito da 4 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 2 a.

c) L’autorità competente deve conservare un registro del personale di revisione della aeronavigabilità, comprensivo di dettagli relativi alle specifiche qualifiche, unitamente a un sommario della relativa esperienza nel settore della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e dell’addestramento ricevuto.

d) L’autorità competente, durante lo svolgimento della revisione dell’aeronavigabilità, deve avere accesso ai dati applicabili, come specificato ai punti M.A.305, M.A.306 e M.A.401.

e) Il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, al completamento di una revisione soddisfacente, rilascia il modulo 15.

▼B

M.B. 903   Non conformità

Se, durante il controllo dell'aeromobile o mediante altri mezzi, si riscontra una non conformità ad un requisito della parte M, l'autorità competente svolgerà le azioni seguenti:

1) per le non conformità di livello 1, l'autorità competente richiederà che si svolgano azioni correttive appropriate prima di effettuare ulteriori voli ed inoltre si provvederà immediatamente a revocare o sospendere il certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

2) Per le non conformità di livello 2, l'azione correttiva richiesta dall'autorità competente sarà commensurata alla natura della non conformità.




Appendice I

Accordo per il mantenimento della navigabilità

1. Quando un proprietario stipula un contratto di tipo M.A. capitolo G con un'impresa autorizzata di gestione dell'aeronavigabilità in conformità a M.A.201, per lo svolgimento di compiti di gestione della navigabilità, su richiesta dell'autorità competente, copia del documento deve essere inviata dal proprietario all'autorità competente dello Stato membro, una volta che sia stato sottoscritto da entrambe le parti.

2. L'accordo dovrà essere stipulato prendendo in considerazione i requisiti contenuti nella parte M e definirà gli obblighi dei firmatari relativamente all'aeronavigabilità dell'aeromobile.

3. Il contratto dovrà almeno contenere:

 la registrazione dell'aeromobile,

 il tipo dell'aeromobile,

 il numero di serie dell'aeromobile,

 il nome del proprietario o del locatario registrato, o i dati identificativi della compagnia incluso il recapito,

i dati identificativi dell'impresa di aeronavigabilità autorizzata secondo M.A. Capitolo G, incluso il recapito.

4. Il contratto dovrà contenere la seguente dichiarazione:

«Il proprietario affida all'impresa autorizzata la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile, l'elaborazione di un programma di manutenzione che sarà approvato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui l'aeromobile è registrato e l'organizzazione della manutenzione dell'aeromobile secondo detto programma di manutenzione in un'impresa approvata.

In base al presente accordo, entrambi i firmatari si assumono i relativi obblighi previsti dall'accordo.

Il proprietario certifica che, alla luce delle sue conoscenze, tutte le informazioni fornite all'impresa autorizzata per la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile sono e saranno corrette, e che l'aeromobile non subirà modifiche se non previa autorizzazione dell'impresa autorizzata.

In caso di non conformità da parte di uno qualsiasi dei due firmatari, il presente accordo diviene nullo. In tal caso, il proprietario avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e sarà tenuto ad informare, entro il termine di due settimane, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione.»

5. Quando un proprietario stipula un contratto di tipo M.A. capitolo G con un'impresa autorizzata per la gestione dell'aeronavigabilità in conformità a M.A.201, l'impegno delle parti dovrà essere così ripartito:

▼M3

5.1. Obblighi dell’impresa autorizzata:

1. il tipo di aeromobile deve rientrare nell’oggetto dell’approvazione;

2. rispettare le condizioni di conformità relative al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, qui di seguito riportate:

a) elaborare un programma di manutenzione per l’aeromobile, inclusi eventuali programmi di affidabilità;

b) dichiarare gli interventi di manutenzione (nel programma di manutenzione) che possono essere effettuati dal pilota-proprietario conformemente al punto M.A.803 c);

c) occuparsi dell’approvazione del programma di manutenzione dell’aeromobile;

d) consegnare una copia approvata del programma di manutenzione al proprietario;

e) predisporre un’ispezione ponte con il precedente programma di manutenzione dell’aeromobile;

f) organizzare tutti gli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti da un’impresa approvata;

g) garantire l’applicazione di tutte le direttive vigenti in materia di aeronavigabilità;

h) garantire la correzione di tutti i difetti rilevati durante la manutenzione programmata o riferiti dal proprietario da parte di un’impresa di manutenzione approvata;

i) coordinare la manutenzione programmata, l’applicazione delle direttive di aeronavigabilità, la sostituzione delle parti a vita limitata e garantire le condizioni necessarie all’ispezione dei componenti;

j) informare il proprietario ogni volta che l’aeromobile viene inviato ad un’impresa approvata per la manutenzione;

k) gestire tutta la documentazione tecnica;

l) archiviare tutti i registri tecnici;

3. predisporre l’approvazione relativa a qualsiasi modifica all’aeromobile in conformità dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, prima dell’integrazione di detta modifica;

4. predisporre l’approvazione relativa a qualsiasi riparazione effettuata sull’aeromobile in conformità dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, prima dell’esecuzione di detta riparazione;

5. informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ogni qual volta il proprietario ometta di presentare l’aeromobile all’impresa di manutenzione, come prescritto dall’impresa approvata;

6. informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo non venga rispettato;

7. eseguire la revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile in caso di necessità e compilare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o la raccomandazione per l’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

8. inviare entro 10 giorni una copia di qualsiasi certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato o prorogato all’autorità competente dello Stato membro di registrazione;

9. riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;

10. informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo sia denunciato da una delle due parti.

5.2. Obblighi del proprietario:

1. possedere una comprensione generale del programma di manutenzione approvato;

2. possedere una conoscenza generale del presente allegato (parte M);

3. affidare l’aeromobile all’impresa di manutenzione approvata in base agli accordi definiti con quest’ultima, al momento stabilito, secondo la richiesta dell’impresa autorizzata;

4. non modificare l’aeromobile senza previa consultazione dell’impresa autorizzata;

5. informare l’impresa autorizzata circa gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti all’insaputa e senza il controllo dell’impresa autorizzata;

6. notificare all’impresa autorizzata, mediante iscrizione sul quaderno, tutti i difetti riscontrati durante gli interventi;

7. informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo sia denunciato da una delle due parti;

8. informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione e l’impresa autorizzata della vendita dell’aeromobile;

9. riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;

10. informare periodicamente l’impresa autorizzata in merito alle ore di volo dell’aeromobile e a qualsiasi altro dato relativo all’utilizzo, come concordato con l’impresa medesima;

11. riportare il certificato di riammissione in servizio nei registri, come specificato al punto M.A.803 d), quando si eseguono gli interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario, senza superare i limiti posti a tali interventi, secondo quanto dichiarato nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.803 c);

12. informare l’impresa approvata di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile non oltre 30 giorni dopo il completamento di interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.305 a).

▼M4




Appendice II

Certificato di riammissione in servizio - Modulo 1 AESA

Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione. Si richiama l’attenzione all’appendice I dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 che riguarda l’uso del modulo 1 AESA a fini di produzione.

1.   OGGETTO E USO

1.1 Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l’aeronavigabilità dei lavori di manutenzione eseguiti su prodotti, parti e pertinenze (in appresso «elementi»).

1.2 Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L’originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3 Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere dall’esistenza di accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall’autorità di aeronavigabilità. I «dati di progetto approvati» menzionati nel presente certificato significano che sono approvati dall’autorità di aeronavigabilità del paese di importazione.

1.4 Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5 Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6 Il certificato non costituisce approvazione per l’installazione dell’elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all’utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

1.7 Lo stesso certificato non può riguardare l’autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

2.   FORMATO GENERALE

2.1 Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri dei riquadri e la collocazione di ogni riquadro. Le dimensioni dei riquadri possono essere adattate alle singole domande, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2 Il certificato deve essere orientato in orizzontale sul foglio (formato «landscape») ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l’autorità competente.

2.3 La dichiarazione di responsabilità dell’utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4 Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5 Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6 Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7 Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un’immediata leggibilità.

2.8 Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l’uso di abbreviazioni.

2.9 Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l’aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L’eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel riquadro appropriato sul fronte del certificato.

3.   COPIE

3.1 Non c’è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1 Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest’ultimo può rilasciare un nuovo certificato solo se è possibile verificare e correggere l’errore.

4.2 Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3 La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell’elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel riquadro 12 con la seguente dichiarazione; «Il presente certificato corregge gli errori presenti nel riquadro(i) [inserire riquadro(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio». Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Riquadro 1    Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l’Autorità competente è l’Agenzia, indicare solo «AESA».

Riquadro 2    Intestazione del modulo 1 AESA

«CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

MODULO 1 AESA»

Riquadro 3    Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell’impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Riquadro 4    Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l’indirizzo completi dell’impresa approvata (fare riferimento al modulo 3 AESA) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Riquadro 5    Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell’acquirente degli elementi, inserire il numero dell’ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Riquadro 6    Elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Riquadro 7    Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell’elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il Catalogo illustrato delle parti, il Manuale di manutenzione dell’aeromobile, il Bollettino di servizio, il Manuale per la manutenzione dei componenti).

Riquadro 8    Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull’elemento o sull’etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Riquadro 9    Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Riquadro 10    Numero di serie

Se le norme richiedono che l’elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull’elemento, inserire «n.d.».

Riquadro 11    Status/Lavoro

Di seguito sono riportati i termini ammessi per il riquadro 11. Inserire solo uno dei seguenti termini. Qualora uno o più termini siano applicabili, scegliere quello che descrive meglio la maggior parte del lavoro svolto e/o lo stato dell’articolo.

i)

Revisionato . Indica un processo atto a garantire che l’articolo è pienamente conforme alle tolleranze di servizio applicabili specificate nelle istruzioni per il titolare del certificato di omologazione o nelle istruzioni per il costruttore delle apparecchiature, al fine di garantirne l’aeronavigabilità continua, o nei dati approvati o accettati dall’autorità. L’articolo sarà almeno smontato, pulito, ispezionato, riparato secondo necessità, rimontato e verificato nel rispetto dei dati indicati sopra.

ii)

Riparato . Rettifica dei difetti secondo uno standard approvato ( 5 ).

iii)

Controllato/testato . Esame, misurazione, ecc. secondo uno standard approvato (5)  (ad es. esame visivo, test di funzionalità, prova a punto fisso, ecc.).

iv)

Modificato . Alterazione di un articolo per renderlo conforme a uno standard approvato (5) .

Riquadro 12    Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel riquadro 11, direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all’utilizzatore o all’installatore per stabilire l’aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA principale. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del riquadro 6 si riferisce.

Esempi di informazioni da inserire nel riquadro 12:

i) Dati di manutenzione utilizzati, compreso lo stato di revisione e il riferimento.

ii) Conformità alle direttive di aeronavigabilità o ai bollettini di servizio.

iii) Riparazioni eseguite.

iv) Modifiche apportate.

v) Pezzi di ricambio installati.

vi) Stato dei componenti con limite temporale di utilizzo.

vii) Discrepanze rispetto all’ordine di lavoro del cliente.

viii) Dichiarazioni di riammissione in servizio in risposta a requisiti di manutenzione di un’autorità dell’aviazione civile estera.

ix) Informazioni necessarie a supporto di spedizioni parziali o riassemblaggio dopo la consegna.

x) Per le imprese di manutenzione approvate ai sensi del capitolo F dell’allegato I (parte M), il certificato di riammissione in servizio del componente di cui al punto M.A.613:

«Certifica che, se non diversamente specificato nel presente riquadro, gli interventi individuati nel riquadro 11 e descritti in questo riquadro sono stati effettuati in conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo F, dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003, e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio. LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE UNA CERTIFICAZIONE DI RIAMMISSIONE AI SENSI DELL’ALLEGATO II (PARTE 145) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2003».

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati appropriati non adatti ad altri riquadri devono essere inseriti in questo riquadro.

Riquadro 13a-13e

Requisiti generali per i riquadri 13a-13e: Autorizzazione non utilizzata a fini di manutenzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

Riquadro 14a

Contrassegnare il riquadro adeguato, indicando quali norme si applicano al lavoro completato. Se viene spuntata la casella «altra norma specificata nel riquadro 12», le norme delle altre autorità competenti in materia di aeronavigabilità devono essere indicate nel riquadro 12. Occorre contrassegnare almeno una casella, oppure, se necessario, spuntarle entrambe.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A, capitolo F, dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 occorre contrassegnare la casella «altra norma specificata nel riquadro 12» e la dichiarazione del certificato di riammissione in servizio effettuata nel riquadro 12. In tal caso, la dichiarazione del certificato «se non diversamente specificato nel presente riquadro» si riferisce alle seguenti situazioni:

a) casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b) casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall’allegato I (parte M);

c) casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nell’allegato I (parte M). In questo caso il riquadro 12 specifica il regolamento nazionale specifico.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A dell’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003, la dichiarazione del certificato «se non diversamente specificato nel riquadro 12» si riferisce alle seguenti situazioni:

a) casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b) casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall’allegato II (parte 145);

c) casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nell’allegato II (parte 145). In questo caso il riquadro 12 specifica il regolamento nazionale specifico.

Riquadro 14b    Firma autorizzata

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell’autorità competente possono firmare questo riquadro. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Riquadro 14c    Numero di certificato/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall’autorità competente.

Riquadro 14d    Nome

Inserire il nome della persona che firma il riquadro 14b in modo leggibile.

Riquadro 14e    Data

Inserire la data alla quale il riquadro 14b è firmato, la data deve essere nel formato dd=2 cifre giorno, mmm= prime 3 lettere del mese, yyyy=4 cifre anno.

Responsabilità dell’utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l’installazione e l’uso degli elementi accompagnati dal modulo:

«IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN’AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L’UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN’AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL RIQUADRO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L’AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL’AUTORITÀ SPECIFICATA NEL RIQUADRO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI RIQUADRI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL’UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L’AEROMOBILE TORNI A VOLARE.»

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Appendice III

Certificato di revisione dell’aeronavigabilità — Modulo 15 AESA

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Appendice IV

Sistema di classi e abilitazioni per l’approvazione dei programmi di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F, e all’allegato II (parte 145)

1. Salvo se altrimenti specificato al paragrafo 12 per imprese più piccole, la tabella di cui al punto 13 presenta il sistema standard per l’approvazione delle imprese di manutenzione di cui al capitolo F dell’allegato I (parte M) e dell’allegato II (parte 145). L’approvazione concessa ad un’impresa si può riferire ad una sola classe e abilitazione, con limitazioni, fino ad arrivare a tutte le classi e abilitazioni, con limitazioni.

2. In aggiunta alla tabella di cui al punto 13, l’impresa di manutenzione approvata è tenuta a dichiarare nel proprio manuale l’entità delle attività per cui ha ricevuto l’approvazione. Cfr. anche il paragrafo 11.

3. Nell’ambito delle classi di approvazione e delle abilitazioni decretate dall’autorità competente, l’entità dei lavori descritta nel manuale dell’impresa definisce gli esatti limiti dell’approvazione. Pertanto è essenziale che le classi e le abilitazioni di approvazione e l’entità dei lavori siano compatibili.

4. Un’abilitazione di classe A significa che l’impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione sull’aeromobile ed i componenti (inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria – APU, Auxiliary Power Unit), in conformità con i dati di manutenzione o, se specificatamente concordato con l’autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché tali componenti sono montati sull’aeromobile. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe A approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo delineata nel manuale dell’impresa e giudicata accettabile dall’autorità competente. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

5. Una abilitazione di classe B significa che l’impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori e/o APU, in conformità dei dati di manutenzione dei motori/APU o, se specificatamente concordato con l’autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati sul motore e/o APU. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe B approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione. Un’impresa di manutenzione approvata con un’abilitazione di classe B può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione «di base» o «di linea», purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel manuale dell’impresa di manutenzione. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell’impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall’autorità competente.

6. Una abilitazione di classe C significa che l’impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su componenti smontati (ad esclusione di motori ed APU) che saranno successivamente montati su aeromobili o motori/APU. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione. Un’impresa approvata con un’abilitazione di classe C può inoltre eseguire interventi su componenti installati nel corso di una manutenzione di base e di linea, o all’interno di infrastrutture di manutenzione di motori/APU, purché si attenga alla procedura di controllo esposta nel manuale d’impresa. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell’impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall’autorità competente.

7. L’abilitazione di classe D è un’abilitazione di classe a sé stante, non necessariamente legata ad uno specifico aeromobile, motore o ad altri componenti. L’abilitazione D1 NDT (Non Destructive Testing, controlli non distruttivi) è necessaria esclusivamente per le imprese approvate che eseguono controlli non distruttivi come attività specifiche per conto di altre imprese. Un’impresa approvata con un’abilitazione di classe A, B o C può eseguire controlli non distruttivi sui prodotti sottoposti a manutenzione, purché il manuale dell’impresa contenga procedure al riguardo, senza che con ciò sia necessaria un’approvazione di classe D1.

8. Nel caso di imprese di manutenzione approvate conformemente all’allegato II (parte 145), le abilitazioni di classe A sono suddivise in manutenzione «di base» o «di linea». Tali imprese possono essere approvate per la categoria «di base», «di linea» o entrambe. Si noti che un’infrastruttura di manutenzione di «linea» collocata presso una sede principale di manutenzione di «base» necessita di un’approvazione specifica per la manutenzione di «linea».

9. La sezione limitazioni serve a lasciare alle autorità competenti la massima flessibilità di personalizzare l’approvazione accordata ad una particolare impresa. Le abilitazioni sono indicate sull’approvazione unicamente quando adeguatamente limitate. La tabella indicata al punto 13 riporta i tipi di limitazione ammessi. Anche se la manutenzione è già riportata, per ultima, in ciascuna abilitazione, è consentito evidenziare l’attività di manutenzione piuttosto che il tipo o la casa produttrice di aeromobili o motori, se ciò appare più confacente all’impresa (ad es. installazione di sistemi avionici e relativa manutenzione). Una tale indicazione nella sezione relativa alle limitazioni indica che l’impresa di manutenzione è autorizzata a eseguire lavori di manutenzione fino alla tipologia/attività indicata inclusa.

10. Quando si fa riferimento a serie, tipologia e gruppo nella sezione delle classi A e B relativa alle limitazioni, per serie s’intende una specifica serie di aeromobili, come ad esempio Airbus 300, 310 o 319, Boeing 737-300, RB211-524, Cessna 150 o Cessna e 172 o Beech 55 o ancora Continental O-200 eccetera; il tipo indica uno specifico tipo o modello, ad esempio Airbus 310-240 o RB 211-524 B4 oppure Cessna 172RG; si può citare qualsiasi numero di serie o tipo di aeromobile; gruppo significa, ad esempio, Cessna monomotore a pistoni o motori a pistoni Lycoming non pressurizzati, ecc.

11. Quando si redige un lungo elenco di competenze, potenzialmente soggetto a frequenti modifiche, è necessario che dette modifiche siano apportate conformemente alla procedura di approvazione indiretta di cui ai punti M.A.604(c) e M.B.606(c) oppure 145.A.70(c) e 145.B.40, a seconda dei casi.

12. Un’impresa di manutenzione che impiega una sola persona per pianificare ed eseguire tutti i lavori di manutenzione, può avere esclusivamente un’abilitazione limitata. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:



CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

CLASSE AEROMOBILE

AEROPLANI DI CLASSE A2 DI 5 700 KG E INFERIORI

MOTORE A PISTONI 5 700 KG E INFERIORI

CLASSE AEROMOBILE

ELICOTTERI DI CLASSE A3

MONOMOTORE A PISTONI 3 175 KG E INFERIORI

CLASSE AEROMOBILE

AEROMOBILE DI CLASSE A4 DIVERSO DA A1, A2 E A3

NESSUNA LIMITAZIONE

CLASSE MOTORI

CATEGORIA B2 PISTONI

INFERIORE A 450 HP

CLASSE COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

DA C1 A C22

SECONDO L’ELENCO DI COMPETENZE

CLASSE LAVORI SPECIALIZZATI

D1 NDT

METODI NDT DA SPECIFICARE

Si ricordi che l’autorità competente può limitare ulteriormente l’ambito di approvazione di tale impresa, sulla base delle competenze di quest’ultima.

13.

 



Tabella

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

BASE

LINEA

AEROMOBILI

A1 Aeroplani oltre 5 700 kg

[Abilitazione riservata alle imprese di manutenzione approvate conformemente all’allegato II (parte 145)]

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Airbus serie A320

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

A2 Aeroplani di 5 700 kg e inferiori

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: DHC-6 serie Twin Otter

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

A3 Elicotteri

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell’elicottero e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Robinson R44

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

A4 Aeromobile diverso da A1, A2 eA3

[Indicare serie o tipologia dell’aeromobile e/o le attività di manutenzione]

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

MOTORI

B1 Turbina

[Indicare serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione] Esempio: Serie PT6A

B2 Pistoni

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

B3 APU

[Indicare fabbricante, serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

C1 Aria condizionata e pressurizzazione

[Indicare tipologia o produttore dell’aeromobile o fabbricante del componente o componente specifico e/o riportare un riferimento incrociato ad un elenco di competenze nel manuale e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Controllo carburante PT6A

C2 Pilota automatico

C3 Comunicazione e navigazione

C4 Porte - Portelli

C5 Elettricità e illuminazione

C6 Apparecchiature

C7 Motore - APU

C8 Comandi di volo

C9 Carburante

C10 Elicottero - Rotori

C11 Elicottero - Trasmissione

C12 Energia idraulica

C13 Equipaggiamento di indicazione - registrazione

C14 Carrelli di atterraggio

C15 Ossigeno

C16 Eliche

C17 Sistema pneumatico e vuoto

C18 Protezione ghiaccio/pioggia/fuoco

C19 Finestrini

C20 Strutturale

 

C21 Zavorra d’acqua

 

 

C22 Aumento propulsione

 

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1 Prova non distruttiva (NDT)

[Indicare metodi di NDT particolari]




Appendice V

Approvazione dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F

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Appendice VI

Approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo G

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▼B




Appendice VII

Interventi complessi di manutenzione

▼M3

Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione descritti ai punti M.A.502 d) 3, M.A.801 b) 2 e M.A.801 c):

▼B

1. Modifica, riparazione o sostituzione mediante rivettatura, incollaggio, laminazione o saldatura di una delle seguenti parti della cellula:

a) una trave scatolare;

b) un correntino alare od un elemento della corda;

c) un longherone;

d) una flangia di longherone;

e) un elemento di una trave composta;

f) la spalla di una trave;

g) un elemento di chiglia o di spigolo dello scafo o del galleggiante di un idrovolante;

h) un elemento di compressione di una lamiera ondulata della superficie alare o di coda;

i) una centina alare principale;

j) un traliccio della superficie alare o di coda;

k) un castello motore;

l) un longherone o ordinata di fusoliera;

m) l'elemento di un montante laterale, di un montante orizzontale o di una paratia;

n) il braccio o la staffa di supporto di un sedile;

o) sostituzione dei binari di sedili;

p) la gamba od il traliccio di un carrello di atterraggio;

q) un assale;

r) una ruota, nonché

s) uno sci o relativa piantana, ad eccezione della sostituzione di un rivestimento a basso attrito.

2. La modifica o riparazione di una qualsiasi delle seguenti parti:

a) rivestimento dell'aeromobile o rivestimento del galleggiante di un aeromobile, nel caso in cui l'intervento richieda l'uso di un supporto, di una maschera di montaggio o di un'attrezzatura;

b) rivestimento di aeromobile soggetto a carichi di pressurizzazione, nel caso in cui il danno del rivestimento sia superiore a 15 cm (6 pollici) in qualsiasi direzione;

c) la parte soggetta a carico in un sistema di controllo, inclusi piantoni di comando, pedali, alberi, quadranti, leva a squadra, tubo di torsione, segnalatore acustico e supporti forgiati o fusi, ad esclusione della

i) modanatura di un giunto di riparazione o di un cavo di attacco, e

ii) la sostituzione dell'attacco terminale di un tubo a carico alternato applicato mediante rivettatura, nonché

d) qualsiasi altra struttura non elencata al punto (1), identificata dal produttore come struttura primaria nel relativo manuale di manutenzione, nel manuale di riparazioni strutturali o nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità.

▼M3

3. L’esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione su un motore a pistoni:

a) smontaggio e successivo rimontaggio di un motore a pistoni per effettuare operazioni diverse da accedere ai gruppi pistone/cilindro; oppure rimuovere il coperchio del gruppo posteriore per ispezionare e/o sostituire il gruppo delle pompe dell’olio, se tale intervento non implica la rimozione e o la reinstallazione degli ingranaggi interni;

b) smontaggio e successivo rimontaggio di ingranaggi di riduzione;

c) interventi di saldatura e brasatura di giunture diversi dalle saldature di riparazione di minore entità, effettuati da un saldatore debitamente approvato o autorizzato, ma senza escludere la sostituzione dei componenti;

d) la perturbazione di singole parti di unità che sono fornite come unità sottoposte a «bench test» (prova a punto fisso), a eccezione della sostituzione o dell’aggiustamento di elementi normalmente sostituibili o aggiustabili in servizio.

4. Il bilanciamento di un’elica, eccetto:

a) per la certificazione del bilanciamento statico, se prevista dal manuale di manutenzione;

b) il bilanciamento dinamico su eliche installate utilizzando apparecchiature elettroniche, se consentito dal manuale di manutenzione o da altri dati di aeronavigabilità approvati.

5. Qualsiasi altro intervento per cui si rendano necessari:

a) strumenti, apparecchiature o strutture speciali; o

b) impegnative procedure di coordinamento, dovute alla durata dei compiti e al coinvolgimento di più persone.

▼M3




Appendice VIII

Manutenzione limitata del pilota-proprietario

Oltre ai requisiti di cui all’allegato I (parte M), prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione nell’ambito della manutenzione del pilota-proprietario, devono essere soddisfatti i seguenti principi di base:

a) Competenza e responsabilità

1) Il pilota-proprietario è sempre responsabile di qualsiasi intervento di manutenzione da lui stesso eseguito.

2) Prima di eseguire interventi di manutenzione, il pilota-proprietario deve accertarsi di avere le competenze adatte per svolgere l’incarico. È responsabilità dei piloti-proprietari acquisire dimestichezza con le pratiche di manutenzione standard per il loro aeromobile e con il programma di manutenzione dell’aeromobile. Se il pilota-proprietario non ha le competenze adatte per effettuare l’intervento di manutenzione, egli non è autorizzato a rilasciare il certificato per tale intervento.

3) Il pilota-proprietario (o l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al capitolo G, parte A, del presente allegato) ha la responsabilità di individuare gli interventi del pilota-proprietario previsti dai principi di base del programma di manutenzione e di assicurare che il documento sia puntualmente aggiornato.

4) Il programma di manutenzione deve essere approvato in conformità del punto M.A.302.

b) Interventi

Il pilota-proprietario può svolgere semplici ispezioni visive o semplici operazioni per verificare le condizioni generali e i danni più evidenti nonché il normale funzionamento della cellula, dei motori, dei sistemi e dei componenti.

Gli interventi di manutenzione non devono essere effettuati dal pilota-proprietario quando tali interventi:

1) sono importanti per la sicurezza e un’esecuzione scorretta degli stessi potrebbe drasticamente compromettere l’aeronavigabilità dell’aeromobile oppure si tratta di interventi di manutenzione delicati dal punto di vista della sicurezza del volo, come specificato al punto M.A.402 a); e/o

2) implicano la rimozione di importanti componenti o comportano operazioni impegnative di montaggio; e/o

3) sono effettuati in conformità con una direttiva concernente l’aeronavigabilità o con una voce di limitazione dell’aeronavigabilità, a meno che tale intervento non sia specificatamente autorizzato nell’AD o nell’ALI; e/o;

4) comportano l’uso di attrezzi speciali, strumenti calibrati (a eccezione di chiavi dinamometriche e strumenti di crimpatura); e/o

5) comportano l’uso di apparecchiature per test o l’esecuzione di altre forme specifiche di verifiche (ad esempio, NDT, test di sistema o controlli operativi per la strumentazione avionica); e/o

6) prevedono una serie di ispezioni particolari fuori programma (ad esempio, un controllo di atterraggio pesante); e/o;

7) riguardano sistemi fondamentali per le operazioni IFR; e/o

▼M7

8) figurano nell’elenco dell’appendice VII o è un intervento di manutenzione di componenti conformemente ai punti M.A.502(a),(b),(c) o (d).

▼M3

I criteri da 1 a 8 summenzionati non possono trovare un limite in istruzioni meno restrittive emesse in conformità con «M.A.302 d) Programma di manutenzione».

Qualsiasi intervento descritto nel manuale di volo dell’aeromobile necessario per predisporre l’aeromobile al volo (ad esempio: montaggio delle ali dell’aliante o pre-volo), è considerato un intervento del pilota e non un intervento di manutenzione del pilota-proprietario, e pertanto non rende obbligatorio un certificato di riammissione in servizio.

c) Esecuzione degli interventi di manutenzione del pilota-proprietario e registri

I dati di manutenzione specificati al punto M.A.401 devono sempre essere disponibili durante la manutenzione del pilota-proprietario e devono essere rispettati. Nel certificato di riammissione in servizio devono essere inseriti i particolari dei dati menzionati nell’esecuzione della manutenzione del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.803 d).

Il pilota-proprietario deve informare l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile (se del caso) entro 30 giorni dal termine dell’intervento di manutenzione da parte del pilota-proprietario, in conformità del punto M.A 305 a).

▼B




ALLEGATO II

(PARTE 145)

▼M6

INDICE

Generalità

REQUISITI TECNICI

145.A.10

Oggetto

145.A.15

Domanda

145.A.20

Condizioni dell’approvazione

145.A.25

Requisiti per le infrastrutture

145.A.30

Requisiti per il personale

145.A.35

Personale autorizzato a certificare e personale di supporto

145.A.40

Attrezzature, strumenti e materiali

145.A.42

Idoneità dei componenti

145.A.45

Dati di manutenzione

145.A.47

Pianificazione del lavoro

145.A.50

Certificazione della manutenzione

145.A.55

Registrazione dei lavori di manutenzione

145.A.60

Segnalazione delle non conformità

145.A.65

Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità

145.A.70

Manuale dell’impresa di manutenzione

145.A.75

Privilegi dell’impresa

145.A.80

Limiti per l’impresa

145.A.85

Modifiche all’impresa

145.A.90

Mantenimento della validità

145.A.95

Non conformità

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

145.B.1

Oggetto

145.B.10

Autorità competente

145.B.15

Imprese con sede in vari Stati membri

145.B.20

Approvazione iniziale

145.B.25

Rilascio dell’approvazione

145.B.30

Proroga dell’approvazione

145.B.35

Modifiche

145.B.40

Modifiche al manuale dell’impresa di manutenzione

145.B.45

Revoca, sospensione e limitazione dell’approvazione

145.B.50

Risultati

145.B.55

Documentazione

145.B.60

Esenzion

Appendice I —

Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice II —

Sistema di classi e abilitazioni per l’approvazione delle imprese di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F, e all’allegato II (parte 145)

Appendice III —

Approvazione dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato II (parte 145)

Appendice IV —

Condizioni per l’impiego di personale non qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66) di cui al punto 145.A.30(j) 1 e 2

▼B

145.1   Generalità

Ai fini del presente documento, l'autorità competente sarà:

1) per le imprese con sede principale d'attività in uno Stato membro, l'autorità designata dallo Stato membro stesso, oppure;

2) per le imprese con sede principale d'attività in un Paese terzo, l'Agenzia.

▼M4

SEZIONE A

SEZIONE A REQUISITI TECNICI

▼B

145.A.10   Finalità

La presente sezione definisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per l'idoneità all'approvazione od alla riconferma dell'approvazione per la manutenzione di aeromobili e componenti aeronautici.

▼M4

145.A.15   Domanda

La domanda di approvazione o modifica di un’approvazione esistente dev’essere inoltrata all’autorità competente nella forma e nei modi da essa stabiliti.

145.A.20   Termini dell’approvazione

Il manuale dell’impresa di manutenzione deve specificare l’entità dei lavori che costituiscono oggetto di approvazione (l’appendice IV dell’allegato I (parte M) contiene una tabella di classi e abilitazioni).

▼B

145.A.25   Requisiti per le infrastrutture

L'impresa dovrà provvedere a quanto segue:

a) si devono prevedere infrastrutture appropriate per tutti i lavori programmati, che assicurino in particolare modo la protezione contro gli agenti atmosferici. I reparti e le officine specializzate devono essere adeguatamente separati, per scongiurare l'eventualità di contaminazioni dell'ambiente e dell'area di lavoro.

1) Per la manutenzione di base degli aeromobili, devono essere disponibili hangar di dimensioni idonee ad accogliere gli aeromobili soggetti a manutenzione alle scadenze previste.

2) Per la manutenzione dei componenti, le officine devono essere di dimensioni idonee ad accogliere i componenti soggetti a manutenzione alle scadenze previste.

b) Si deve prevedere la presenza di uffici per la gestione dei lavori programmati di cui al paragrafo (a) e per il personale addetto alla certificazione, affinché svolga i suoi incarichi nel rispetto degli standard previsti.

c) L'ambiente di lavoro, ivi inclusi hangar, officine di manutenzione dei componenti e degli uffici, dev'essere adatto alle attività svolte ed, in particolare, agli speciali requisiti da soddisfare. A meno che non sia altrimenti disposto dal particolare tipo di attività, l'ambiente di lavoro dev'essere tale da non compromettere l'efficienza del personale:

1) la temperatura dev'essere mantenuta a dei livelli che consentano al personale di svolgere i propri incarichi senza disagi inopportuni;

2) le polveri e gli altri contaminanti aerei devono essere ridotti al minimo e, nell'area di esecuzione degli interventi, non devono mai raggiungere livelli tali da rendere evidente la contaminazione della superficie dell'aeromobile o dei componenti. Se la contaminazione da polvere od altri contaminanti aerei risulta evidente sulle superfici, tutti i sistemi interessati devono essere sigillati fino al ripristino di condizioni ambientali accettabili;

3) l'illuminazione deve permettere di condurre verifiche ispettive ed interventi di manutenzione in una maniera efficace;

4) i rumori non devono distrarre il personale dall'esecuzione delle verifiche ispettive. Laddove non sia ragionevolmente possibile intervenire sulla fonte sonora del disturbo, il personale incaricato verrà dotato di opportuni dispositivi antirumore;

5) se una particolare attività di manutenzione richiede l'osservanza di condizioni ambientali specifiche, diverse da quelle succitate, si osserveranno tali condizioni. Le condizioni specifiche sono prescritte nei dati di manutenzione;

6) l'ambiente di lavoro per la manutenzione di linea dev'essere tale da consentire lo svolgimento degli incarichi ispettivi o manutentivi senza indebite distrazioni. Pertanto, se l'ambiente subisce un degrado ritenuto intollerabile per i livelli di temperatura, umidità, grandine, ghiaccio, neve, vento, luce, polvere od altri contaminanti aerei, le attività di manutenzione ed ispezione andranno sospese fino al ripristino di condizioni ambientali soddisfacenti.

d) Devono essere previste infrastrutture di immagazzinaggio sicure per componenti, attrezzature, utensili e materiali. I componenti ed i materiali utili vanno tenuti separati da componenti, materiali, attrezzature ed utensili inefficienti. Le condizioni di magazzinaggio devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante, onde evitare il deterioramento ed il danno degli articoli immagazzinati. L'accesso alle infrastrutture di magazzinaggio è consentito solo al personale autorizzato.

145.A.30   Requisiti per il personale

a) L'impresa deve nominare un dirigente responsabile che abbia l'autorità di garantire che tutti gli interventi di manutenzione richiesti dal cliente siano finanziati e portati a termine secondo gli standard previsti dal presente documento. Il dirigente responsabile deve:

1) assicurare la disponibilità delle risorse necessarie alla manutenzione in conformità al punto 145.A.65(b), requisito fondamentale per l'approvazione dell'impresa;

2) definire e promuovere la politica di sicurezza e qualità di cui al punto 145.A.65(a);

3) dare prova di comprendere e accettare il presente documento.

b) L'impresa nominerà altresì una persona od un gruppo di persone, tra le cui responsabilità vi sarà il compito di garantire la piena conformità dell'impresa ai requisiti del presente documento. Detta/e persona/e rispondono direttamente al suddetto dirigente.

1) La persona o le persone designate devono rappresentare la struttura di gestione della manutenzione nell'ambito dell'impresa e sono responsabili di tutte le funzioni specificate in questa parte.

2) La persona o le persone designate devono essere identificate, e le loro credenziali poste al vaglio dell'autorità competente, nella forma e nei modi stabiliti da detta autorità.

3) La persona o le persone designate devono essere in grado di dimostrare il possesso di un livello di conoscenza, di un background e di un livello d'esperienza relativi alla manutenzione di aeromobili e componenti adeguati; devono inoltre dimostrare di possedere una conoscenza operativa della presente parte.

4) Le procedure devono stabilire in maniera chiara chi farà le veci di ciascuna persona in caso di prolungata assenza di quest'ultima.

c) Il dirigente responsabile, di cui al paragrafo (a), deve nominare un responsabile della supervisione del sistema qualità, ivi incluso il sistema di rendiconto degli esiti delle verifiche, come prescritto al punto 145.A.65(c). La persona nominata deve rimanere in diretto contatto con il dirigente responsabile ed informarlo prontamente sulle questioni riguardanti la qualità e la conformità.

d) L'impresa deve compilare un apposito piano orario che dimostri la presenza in forza di un organico sufficiente a programmare, eseguire, supervisionare, ispezionare ed effettuare il controllo qualità dell'impresa nei termini dell'approvazione ottenuta. Oltre a ciò, l'impresa deve stilare una procedura per la ridistribuzione dei carichi di lavoro nell'eventualità in cui il personale in servizio sia inferiore ai numeri programmati, in un particolare turno od arco di tempo.

e) L'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di manutenzione, gestione e/o audit di qualità, in base ad una procedura ed in conformità agli standard concordati con l'autorità competente. Oltre alle nozioni necessarie all'espletamento del proprio incarico, con il termine «competenza» si intende anche la conoscenza dei fattori umani e delle variabili che determinano il rendimento lavorativo, in attinenza con la funzione ricoperta. Per «fattori umani» si intendono i principi che si applicano alla progettazione aeronautica, alla certificazione, alla formazione, ai settori operativi ed alla manutenzione, volti a creare un'interfaccia sicura tra la componente umana e gli altri elementi del sistema, tenendo dovutamente conto delle variabili di rendimento. Le «variabili di rendimento» sono l'insieme delle capacità e dei limiti umani che possono determinare la sicurezza e l'efficienza delle operazioni aeronautiche.

f) L'impresa deve garantire anche che il personale incaricato di eseguire e/o supervisionare i test non distruttivi di aeronavigabilità delle strutture degli aeromobili e/o dei componenti sia opportunamente qualificato per il compito svolto, in conformità alla normativa europea od allo standard equivalente riconosciuto dall'Agenzia. Il personale adibito ad ogni altro incarico specializzato deve possedere le opportune qualifiche, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti. In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, il personale di cui ai paragrafi (g), (h)(1) e (h)(2), ►M6  appartenente alla categoria B1 o B3 ai sensi dell’allegato III (parte 66) ◄ , può eseguire e/o controllare gli esami con liquidi penetranti.

▼M6

g) Tutte le imprese di manutenzione di aeromobili, salvo diversa prescrizione alla lettera j), devono avvalersi, in caso di manutenzione di linea, di personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato per l’aeromobile, di categoria B1, B2 e B3, a seconda dei casi, come definito nell’allegato III (parte 66) e al punto 145.A.35.

Le suddette imprese possono avvalersi inoltre di personale titolare dei privilegi di cui ai punti 66.A.20(a)(1) e 66.A.20(a)(3)(ii), nonché formato per specifiche attività di certificazione come definito nell’allegato III (parte 66) ed al punto 145.A.35, per interventi ordinari di piccola manutenzione di linea e per la rettifica di anomalie di minore entità. La disponibilità di tale personale autorizzato a certificare non esclude né sostituisce la presenza in forza di addetti delle categorie B1, B2 e B3, a seconda dei casi

▼B

h) Tutte le imprese di manutenzione di aeromobili, salvo diversa prescrizione al paragrafo (j), devono conformarsi ai seguenti obblighi.

1) Per la manutenzione di base di aeromobili di grandi dimensioni, le imprese devono avere personale di certificazione idoneo al tipo di velivolo ed appartenente alla categoria C, definita nella parte 66 ed al punto 145.A.35. Inoltre, l'impresa deve disporre di sufficiente personale ►M6  qualificato di categoria B1 o B2, a seconda dei casi ◄ , sempre secondo la parte 66 ed il punto 145.A.35, a supporto del personale di certificazione della categoria C.

i) Il personale di supporto di categoria B1 e B2 verificherà l'esecuzione delle attività e delle ispezioni prescritte conformemente agli standard del caso, prima che il personale di categoria C rilasci il certificato di riammissione in servizio.

ii) Il personale di supporto di categoria B1 e B2 dev'essere opportunamente registrato nell'ambito dell'impresa.

iii) Il personale di certificazione di categoria C garantirà che sia stata rispettata la conformità con il punto (i) e che il lavoro richiesto dal cliente venga portato a termine durante una particolare verifica manutentiva di base o «pacchetto» di interventi; valuterà altresì l'impatto di eventuali interventi tralasciati, decidendone l'immediata esecuzione o, in accordo con l'esercente, deferendoli ad altra data o ad altre verifiche programmate.

▼M6

2. Per la manutenzione di base di aeromobili di non grandi dimensioni, le imprese devono essere dotate di:

i) personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato per il tipo di aeromobile appartenente alla categoria B1, B2 o B3, a seconda dei casi, ai sensi dell’allegato III (parte 66) e del punto 145.A.35; oppure

ii) personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato appartenente alla categoria C, assistito da personale di supporto come indicato al punto 145.A.35(a)(i).

▼B

i) Il personale di certificazione dei componenti deve conformarsi alle prescrizioni della parte 66.

j)  ►M6  In deroga alle lettere g) e h), in relazione all’obbligo di conformarsi all’allegato III (parte 66) ◄ , l'impresa potrà servirsi di personale di certificazione qualificato in conformità alle seguenti disposizioni.

1) Per le infrastrutture dell'impresa collocate all'esterno del territorio comunitario, il personale di certificazione potrà essere qualificato secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui è registrata la infrastruttura dell'impresa, fatte salve le condizioni riportate nell'appendice IV del presente documento.

2) Per la manutenzione di linea eseguita in una sede d'impresa esterna al territorio comunitario, il personale di certificazione potrà essere qualificato secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui si trova detta sede, fatte salve le condizioni riportate nell'appendice IV del presente documento.

3) In caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l'esecuzione delle stesse da parte dell'equipaggio, l'impresa può rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile e/o all'ingegnere di bordo, in base alla licenza detenuta per l'equipaggio. L'impresa, tuttavia, deve verificare che il comandante o l'ingegnere di bordo abbiano ricevuto un addestramento pratico sufficiente a garantire l'applicazione delle direttive in conformità agli standard richiesti.

4) Nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede di manutenzione, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante e/o all'ingegnere di bordo, in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché il comandante o l'ingegnere di bordo abbiano ricevuto un addestramento pratico sufficiente all'esecuzione dell'attività in oggetto, nel rispetto degli standard richiesti. Le prescrizioni di questo paragrafo saranno illustrate in dettaglio in una procedura del manuale.

5) Nei seguenti casi imprevisti, se un aeromobile si trova in uno scalo diverso dal principale, non servito da personale di certificazione adeguato, la ditta incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione straordinaria a certificare:

i) ad uno dei suoi dipendenti, purché in possesso di equivalenti autorizzazioni alla manutenzione di aeromobili analoghi per tecnologia, struttura e sistemi, o;

ii) ad un addetto con almeno 5 anni di esperienza nella manutenzione e titolare di una licenza ICAO in corso di validità per la manutenzione di aeromobili di tipo identico a quello considerato; quanto sopra purché nel luogo in questione non vi siano imprese approvate ai sensi del presente documento e purché la ditta incaricata tenga in archivio i dati relativi al curriculum professionale e alla licenza dell'addetto.

Tutti i casi descritti nel presente sottoparagrafo devono essere denunciati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare. L'impresa che emette l'autorizzazione straordinaria dovrà predisporre la successiva verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo da parte di un'impresa opportunamente autorizzata.

▼M6

145.A.35   Personale autorizzato a certificare e personale di supporto

a) In aggiunta ai requisiti prescritti ai punti 145.A.30 (g) ed (h), l’impresa deve verificare che il personale autorizzato a certificare ed il personale di supporto abbiano una conoscenza adeguata degli aeromobili e/o dei componenti in oggetto, oltre che delle relative procedure d’impresa. Nel caso del personale autorizzato a certificare, tale verifica è eseguita prima dell’emissione o della riemissione delle autorizzazioni a certificare.

i) Il «personale di supporto» è costituito dagli addetti in possesso di una licenza di manutenzione aeronautica di cui alla parte 66 delle categorie B1, B2 e/o B3 con le adeguate abilitazioni, impiegati nel settore della manutenzione e non necessariamente autorizzati a certificare.

ii) «Aeromobili e/o componenti in oggetto» sono gli aeromobili e/o i componenti aeronautici cui fa riferimento una determinata autorizzazione a certificare.

iii) Per «autorizzazione a certificare» si intende il nulla osta con il quale l’impresa conferisce al personale autorizzato a certificare la facoltà di emettere certificati di riammissione in servizio per conto dell’impresa approvata, nei limiti stabiliti dall’autorizzazione stessa.

b) Salvo i casi elencati ai punti 145.A.30(j) e 66.A.20(a)3(ii), l’impresa può concedere al personale autorizzato a certificare l’autorizzazione a certificare solo in base alle categorie ed alle sottocategorie fondamentali ed ai tipi di aeromobile convalidati ai fini della licenza alla manutenzione, elencate nell’allegato III (parte 66), purché la licenza resti valida nel periodo di validità dell’autorizzazione e il personale autorizzato a certificare operi sempre in conformità all’allegato III (parte 66).

c) L’impresa deve assicurare che il personale autorizzato a certificare ed il personale di supporto svolgano interventi pertinenti di manutenzione sul campo su aeromobili e componenti per almeno sei mesi nell’arco di ogni biennio.

Ai fini del presente paragrafo, con «interventi pertinenti di manutenzione sul campo su aeromobili e componenti» si intende che l’addetto abbia lavorato in una sede di manutenzione di aeromobili e componenti, esercitando i privilegi dell’autorizzazione a certificare e/o eseguendo interventi di manutenzione diretta su almeno alcuni dei tipi di aeromobile o dei sistemi di gruppi di aeromobili per cui è stato autorizzato ad operare.

▼B

d) È responsabilità dell'impresa provvedere affinché il personale di certificazione ed ►M6  il personale di supporto ◄ , nell'arco di ogni biennio, partecipino costantemente ad attività d'aggiornamento e di formazione su tecnologie, procedure d'impresa e questioni relative ai fattori umani.

e) L'impresa deve definire un programma di formazione continua del personale di certificazione e del ►M6  il personale di supporto ◄ che includa una procedura per assicurare la conformità ai paragrafi rilevanti del punto 145.A.35, quale requisito fondamentale per la concessione di autorizzazioni a certificare al personale di certificazione ai sensi del presente documento, ed una procedura per garantire la conformità alla parte 66.

f) Fatta eccezione per i casi imprevisti di cui al punto 145.A.30 (j)(5), l'impresa deve provvedere alla valutazione dei candidati alla certificazione, in relazione a competenze, qualifiche ed idoneità di servizio, in conformità ad una procedura descritta nel manuale e prima dell'emissione o della riemissione delle autorizzazioni a certificare ai sensi della presente parte.

g) Soddisfatte da parte del personale di certificazione le condizioni di cui ai paragrafi (a), (b), (d), (f) e, se del caso, del paragrafo (c), l'impresa rilascerà un'autorizzazione a certificare che specifica chiaramente l'applicabilità e le limitazioni della stessa. La validità dell'autorizzazione è subordinata al rispetto dei paragrafi (a), (b), (d) e, se del caso, del paragrafo (c).

h) L'autorizzazione a certificare dev'essere redatta in uno stile che consenta al personale di certificazione, ed alle persone autorizzate ad esaminarla, di comprenderne inequivocabilmente gli scopi. Laddove si faccia ricorso a codici, l'impresa avrà cura di porre una nota esplicativa accanto ad essi. Il termine «persone autorizzate» indica gli ufficiali delle autorità competenti, dell'Agenzia e dello Stato membro che ha la responsabilità di supervisione sulla manutenzione dell'aeromobile o del componente.

i) Il responsabile del sistema qualità sarà anche responsabile, per conto dell'impresa, dell'emissione delle autorizzazioni a certificare al personale di certificazione. Detto responsabile potrà designare altre persone per l'effettiva emissione o revoca delle autorizzazioni, secondo una procedura descritta nel manuale.

▼M4

j) L’impresa deve tenere i dati relativi a tutto il personale di certificazione ed al ►M6  il personale di supporto ◄ , che devono contenere:

1. i dettagli sulle licenze alla manutenzione di aeromobili concesse ai sensi dell’allegato III (parte 66); e

2. l’iter formativo pertinente seguito; e

3. il campo di applicabilità dell’autorizzazione rilasciata, se rilevante; e

4. informazioni sul personale con autorizzazioni a certificare straordinarie o limitate.

L’impresa deve conservare questi dati per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente paragrafo, o dalla revoca dell’autorizzazione a certificare. Inoltre, su richiesta, l’impresa di manutenzione deve fornire al personale di cui al presente paragrafo che lascia l’azienda una copia della propria cartella informativa.

Su richiesta, il personale di cui al presente paragrafo deve potere accedere ai propri dati personali di cui sopra.

▼B

k) L'impresa deve fornire al personale di certificazione una copia dell'autorizzazione concessa, in formato elettronico o cartaceo.

l) Il personale di certificazione è tenuto ad esibire entro 24 ore la propria autorizzazione a certificare al personale autorizzato.

m) L'età minima degli addetti alla certificazione ed al ►M6  il personale di supporto ◄ è pari a 21 anni.

▼M6

n) I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria A possono esercitare i privilegi di certificazione su un tipo specifico di aeromobile soltanto previo completamento positivo della formazione per attività inerenti alla categoria A presso un’impresa debitamente accreditata ai sensi dell’allegato II (parte 145) o dell’allegato IV (parte 147). La formazione deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame e/o valutazione sul posto di lavoro a cura dell’impresa.

o) I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B2 possono esercitare i privilegi di certificazione di cui al punto 66.A.20(a)(3)(ii) dell’allegato III (parte 66) soltanto previo il positivo completamento i) della formazione per attività pertinenti di categoria A e ii) dopo aver maturato sei mesi di esperienza pratica documentata inerente all’ambito di applicabilità dell’autorizzazione da rilasciare. La formazione per attività deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame e/o valutazione sul posto di lavoro. La formazione e l’esame e/o valutazione sono a cura dell’impresa di manutenzione che rilascia l’autorizzazione al personale autorizzato a certificare. Anche l’esperienza pratica può essere ottenuta all’interno di tale impresa di manutenzione.

▼B

145.A.40   Attrezzature, utensili e materiali

a) L'impresa deve disporre e fare uso delle attrezzature, degli utensili e dei materiali necessari per eseguire le attività di manutenzione per le quali è stata approvata.

1) Se la casa produttrice richiede l'uso di una particolare attrezzatura od utensile, l'impresa deve usare quella particolare attrezzatura od utensile, a meno che l'autorità competente non consenta l'uso di attrezzature od utensili alternativi stando alle procedure esposte nel manuale.

2) Le attrezzature e gli utensili devono essere sempre disponibili, salvo i casi in cui la scarsa frequenza d'uso di un'attrezzatura od utensile ne renda superflua la disponibilità permanente. Tali casi saranno esposti in dettaglio in una procedura del manuale.

3) L'impresa approvata per la manutenzione di base deve disporre di attrezzature d'accesso agli aeromobili e piattaforme/pontili di attracco in numero sufficiente ad ispezionare in modo adeguato gli aeromobili.

b) L'impresa deve garantire che vengano eseguite la verifica e la calibrazione di tutti gli utensili, delle attrezzature e, in particolare, della strumentazione di controllo, secondo uno standard ufficialmente riconosciuto e ad una frequenza che ne garantisca efficienza e precisione. L'impresa deve tenere nota delle calibrazioni e di quanto consenta di risalire allo standard utilizzato.

145.A.42   Idoneità dei componenti

▼M7

a) Tutti i componenti devono essere classificati e ripartiti opportunamente nelle seguenti categorie:

1. componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite Modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità al capitolo Q dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003;

2. componenti fuori uso che devono essere soggetti a manutenzione conformemente alla presente parte;

3. componenti inservibili classificati in conformità al punto 145.A.42(d);

4. pezzi standard utilizzati su aeromobili, motori, eliche od altri componenti, se riportati nel catalogo illustrato della casa produttrice e/o nei dati di manutenzione;

5. materiali grezzi e di consumo utilizzati nel corso della manutenzione, laddove l’impresa ritiene che il materiale sia conforme alle specifiche richieste e sia dotato di un’adeguata rintracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione chiaramente pertinente, che includa una dichiarazione di conformità alle specifiche e i dati della sede di fabbricazione e del fornitore;

6. componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

▼B

b) Prima di installare un componente, l'impresa deve verificarne l'idoneità all'installazione alla luce di eventuali emendamenti normativi e/o norme di aeronavigabilità vigenti.

c) L'impresa è autorizzata a fabbricare un numero limitato di pezzi da utilizzare in corso d'opera nell'ambito delle proprie sedi, purché nel manuale dell'impresa vengano redatte le opportune procedure.

d) I componenti che sono giunti al termine della vita tecnica certificata o che contengono un difetto irreparabile devono essere classificati come «inservibili» ed esclusi in modo definitivo dal sistema di fornitura componenti, a meno che non sia stata prolungata la vita tecnica certificata o sia stata approvata una soluzione di riparazione in conformità alla parte 21.

▼M7

e) I componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 sono installati solo se considerati idonei dal proprietario dell’aeromobile per l’installazione sul proprio aeromobile.

▼B

145.A.45   Dati di manutenzione

a) L'impresa deve tenere i dati di manutenzione applicabili ed utilizzarli nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. «Applicabili» significa riguardanti gli aeromobili, i componenti ed i processi definiti nella classe di approvazione dell'impresa ed in ogni altra graduatoria di riferimento.

Qualora i dati di manutenzione vengano forniti da un esercente o da un cliente, l'impresa è tenuta a conservarli per l'intera durata delle opere, ad eccezione di quanto prescritto al punto 145.A.55(c).

b) Ai fini del presente documento, saranno dati di manutenzione applicabili quelli elencati di seguito:

1) i requisiti, le procedure, le norme operative o le informazioni rilasciate dall'autorità responsabile della supervisione dell'aeromobile o del componente;

2) le norme di aeronavigabilità pertinenti emesse dall'Autorità responsabile per la supervisione dell'aeromobile o del componente;

3) le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità pubblicate dai titolari del certificato del tipo, dai titolari del certificato del tipo supplementare, da qualsiasi altra impresa tenuta a pubblicare tali dati in conformità della parte 21 e, per gli aeromobili od i componenti provenienti da altre nazioni, i dati di aeronavigabilità imposti dall'autorità responsabile della supervisione dell'aeromobile o del componente;

4) tutti gli standard applicabili, come ad esempio, ma non solo, le prassi di manutenzione riconosciute dall'Agenzia come buone prassi;

5) tutti i dati applicabili redatti in conformità del paragrafo (d).

c) L'impresa deve stabilire delle procedure in base alle quali, se vengono rilevate procedure, prassi, informazioni od istruzioni di manutenzione inaccurate, incomplete o ambigue nei dati di manutenzione utilizzati dal personale, queste debbano essere registrate e notificate all'autore dei dati.

d) L'impresa di manutenzione può modificare le istruzioni di manutenzione solo in conformità ad una procedura descritta nel manuale dell'impresa stessa. L'impresa deve dimostrare che le modifiche lasciano inalterati o, addirittura, migliorano gli standard di manutenzione, e deve informare il titolare del certificato per tipo di aeromobile in relazione a tali modifiche. Ai fini del presente paragrafo, le «istruzioni di manutenzione» sono le istruzioni per l'esecuzione di una determinata attività di manutenzione: è esclusa quindi la progettazione di riparazioni e modifiche.

e) L'impresa deve adottare un sistema comune di schede o fogli di lavoro da utilizzare nelle aree operative interessate. Su dette schede o fogli di lavoro, inoltre, l'impresa deve trascrivere accuratamente i dati di manutenzione di cui ai paragrafi (b) e (d) o, in alternativa, annotare i riferimenti precisi alle specifiche attività di manutenzione contenute in tali dati. Schede e fogli di lavoro possono essere elaborati elettronicamente e conservati in un database aziendale, purché adeguatamente protetti dagli accessi non autorizzati e purché entro 24 ore si faccia un backup di ogni modifica apportata al database elettronico principale. Le attività di manutenzione complesse devono essere registrate su delle schede o dei fogli di lavoro suddividendole in fasi di chiara comprensione, per documentare nel dettaglio l'esecuzione degli interventi.

Se l'impresa fornisce un servizio di manutenzione all'esercente di un aeromobile che richiede l'impiego di un proprio sistema di schede o fogli di lavoro, potrà essere usato tale sistema. In questo caso, l'impresa definirà una procedura per assicurare la corretta compilazione delle schede o dei fogli di lavoro dell'esercente.

f) L'impresa deve garantire che i dati di manutenzione applicabili siano prontamente disponibili all'uso quando richiesto dal personale di manutenzione.

g) L'impresa deve definire una procedura per il costante aggiornamento dei dati di manutenzione di cui è direttamente responsabile. Nel caso in cui i dati di manutenzione siano gestiti e forniti dall'esercente/cliente, l'impresa deve possedere una dichiarazione scritta dell'esercente/cliente in cui si attesta che quei dati sono aggiornati, oppure avere ordini di lavoro che specifichino lo stato di modifica dei dati da utilizzare, o, ancora, dimostrare che tali dati sono in corso

145.A.47   Pianificazione del lavoro

a) L'impresa deve avere un sistema, proporzionale al volume ed alla complessità del lavoro, per pianificare la disponibilità di personale, utensili, attrezzature, materiali, dati ed infrastrutture di manutenzione, e garantire quindi il completamento degli interventi in tutta sicurezza.

b) La pianificazione delle attività di manutenzione e dei turni di lavoro deve tenere conto dei limiti di rendimento degli addetti.

c) Quando è necessario affidare ad altri il proseguimento od il completamento di un incarico di manutenzione, ad esempio a fine turno o per un rinnovo di personale, tutte le informazioni del caso devono essere comunicate in modo adeguato tra il personale uscente e che lascia e quello che entra in servizio.

145.A.50   Certificazione della manutenzione

▼M3

a) Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato una volta appurato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati opportunamente eseguiti dall’impresa, in conformità delle procedure specificate al punto 145.A.70, e tenendo conto della disponibilità e dell’uso dei dati di manutenzione specificati al punto 145.A.45 ed appurato che non vi sono non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.

▼B

b) Il certificato di riammissione in servizio dev'essere rilasciato prima del volo, al completamento di ogni intervento di manutenzione.

c) Nuovi difetti ed ordini di lavoro incompleti, riscontrati durante gli interventi di manutenzione di cui sopra, devono essere portati all'attenzione dell'esercente dell'aeromobile al fine di concordarne, rispettivamente, la correzione ed il completamento. Qualora l'esercente non dia l'autorizzazione a procedere in tal senso, si applicherà il paragrafo (e).

▼M7

d) Il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato al termine della manutenzione dei componenti, prima che questi vengano rimontati sull’aeromobile. Il certificato identificato come «Modulo 1 dell’AESA» di cui all’appendice II dell’allegato I (parte M) costituisce l’attestato di riammissione in servizio dei componenti aeronautici salvo se diversamente indicato ai punti M.A.502(b) o M.A.502(e). Quando un’impresa cura la manutenzione di un componente ad uso interno, è possibile che, a seconda delle procedure di riammissione in servizio interne all’impresa definite nel manuale, non sia necessario rilasciare un modulo 1 AESA.

▼B

e) In deroga a quanto stabilito al paragrafo (a), qualora l'impresa sia impossibilitata a completare la manutenzione ordinata, essa potrà rilasciare un certificato di riammissione in servizio nei limiti approvati. Il certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile rilasciato dall'impresa dovrà contenere esplicita dichiarazione di questo fatto.

f) In deroga a quanto stabilito al paragrafo (a) ed al punto 145.A.42, se un aeromobile è bloccato in una località diversa dalla sede di manutenzione di linea o dalla base di manutenzione principale a causa dell'indisponibilità di un componente adeguatamente certificato alla riammissione, è possibile montare in via temporanea un componente privo di certificato di riammissione adeguato, per un massimo di 30 ore di volo o fino al rientro dell'aeromobile alla sede di linea od alla base di manutenzione principale, quale dei due eventi si verifichi per primo; quanto sopra d'accordo con l'esercente dell'aeromobile e purché il componente in questione sia opportunamente certificato e comunque conforme a tutti i requisiti operativi e di manutenzione applicabili. Il componente dev'essere rimosso entro i termini prescritti, a meno che, nel frattempo, non venga rilasciato un certificato di riammissione in servizio secondo il paragrafo (a) ed al punto 145.A.42.

145.A.55   Registrazione dei lavori di manutenzione

a) L'impresa deve registrare tutti i dettagli degli interventi di manutenzione eseguiti. L'impresa deve conservare perlomeno le registrazioni comprovanti la piena conformità ai requisiti di tutte le certificazioni rilasciate per la riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione delle imprese di subappalto.

▼M7

b) L’impresa deve fornire all’esercente dell’aeromobile una copia di tutti i certificati di riammissione in servizio, unitamente ad una copia dei dati di riparazione/modifica utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.

▼M4

c) L’impresa deve conservare una copia di tutte le registrazioni dettagliate dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni dalla data di riammissione in servizio dell’aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.

1. Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2. Nastri, dischi ed altri supporti di backup devono essere conservati in un luogo diverso da quello in cui si trovano nastri, dischi ed altri supporti operativi, in un ambiente che ne garantisca la buona conservazione.

3. Se un’impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi due anni devono essere consegnate all’ultimo proprietario o cliente dell’aeromobile o del componente cui si riferiscono le registrazioni dei lavori di manutenzione, oppure andranno archiviate in conformità delle disposizioni dell’autorità competente.

▼B

145.A.60   Segnalazione delle non conformità

a) L'impresa è tenuta a segnalare all'autorità competente, allo Stato membro di registrazione ed all'impresa responsabile della progettazione dell'aeromobile o dei componenti tutte le condizioni di «non conformità» di aeromobili o componenti, identificate dall'impresa stessa, che, direttamente od indirettamente, abbiano compromesso o possano compromettere la sicurezza del volo.

b) L'impresa deve istituire un sistema di rendicontazione interno, da illustrare in dettaglio nel proprio manuale, per consentire la raccolta e la valutazione delle segnalazioni di non conformità, comprese le irregolarità tali da rientrare nella categoria di cui al paragrafo (a). Questa procedura deve identificare i trend non ottimali e le azioni intraprese/da intraprendere da parte dell'impresa per correggere le inefficienze, e prevedere la valutazione di tutte le informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo di diffusione delle stesse.

c) L'impresa deve effettuare le segnalazioni nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia, assicurandosi che contengano tutti i dati relativi alla situazione in oggetto ed ai risultati delle valutazioni di cui l'impresa è a conoscenza.

d) Qualora l'impresa venga incaricata di svolgere dei lavori di manutenzione da parte di un operatore commerciale, essa deve segnalare anche all'operatore ogni eventuale non conformità riscontrata sull'aeromobile o nei suoi componenti.

e) L'impresa deve effettuare le segnalazioni non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dalla rilevazione di una non conformità.

145.A.65   Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità

a) L'impresa deve redigere una politica di sicurezza e qualità da inserire nel proprio manuale, come prescritto al punto 145.A.70.

▼M7

b) L’impresa deve definire, di concerto con l’autorità competente, procedure che tengano conto dei fattori umani e del rendimento lavorativo degli addetti, per assicurare l’efficacia delle prassi manutentive e il rispetto dei requisiti della presente parte; tali procedure devono includere un ordine o un contratto di lavoro chiari, in base ai quali l’aeromobile e i componenti aeronautici possano essere riammessi in servizio in conformità al punto 145.A.50.

1. Le procedure di manutenzione di cui al presente paragrafo sono riferite ai punti da 145.A.25 a 145.A.95.

2. Le procedure di manutenzione che l’impresa ha stabilito o stabilirà in virtù del presente punto devono contemplare tutti gli aspetti esecutivi dell’attività di manutenzione, ivi inclusi la disposizione e il controllo di interventi specializzati, e definire gli standard in base ai quali l’impresa intende operare.

3. Con riferimento alla manutenzione di base e di linea degli aeromobili, l’impresa deve stilare procedure atte a ridurre al minimo i rischi di errori ripetuti nonché a rilevare gli errori nei sistemi critici, e ad assicurare che non vi siano persone indispensabili all’esecuzione e al controllo relativi ad interventi di manutenzione che comportino lo smontaggio/montaggio di diversi componenti dello stesso tipo installati su più di un sistema del medesimo aeromobile nel corso di una particolare verifica manutentiva. Se, tuttavia, è disponibile solo una persona per l’esecuzione di questi incarichi, la scheda o il foglio di lavoro dell’impresa dovrà prevedere una fase di ulteriore verifica supplementare del lavoro eseguito da detta persona al completamento delle attività ripetitive.

4. Sono stabilite procedure di manutenzione per assicurare che il danno sia valutato e che le modifiche e le riparazioni siano svolte utilizzando i dati indicati a punto M.A.304.

▼B

c) L'impresa di formazione deve istituire un sistema di qualità che preveda quanto segue.

1) Audit indipendenti per verificare la rispondenza ai requisiti di aeromobili e componenti, e l'adeguatezza delle procedure alla luce di una buona prassi manutentiva e della navigabilità di aeromobili e componenti. Le imprese più piccole potranno delegare la funzione di audit indipendente del sistema qualità ad un'altra impresa approvata ai sensi del presente documento o ad una persona con sufficiente know-how tecnico e di comprovata esperienza.

2) Un sistema di qualità per la rendicontazione alla persona od al gruppo di persone responsabili di cui al punto 145.A.30(b) ed, in seconda battuta, al dirigente responsabile, per garantire, se necessario, l'attuazione di misure correttive tempestive e adeguate, in base agli esiti degli audit indipendenti di cui al paragrafo (1).

145.A.70   Manuale dell'impresa di manutenzione

a) Per «manuale dell'impresa di manutenzione» si intende il documento, o l'insieme di documenti, che contiene il materiale che specifica l'entità delle opere per cui si richiede l'approvazione e definisce la rispondenza dell'impresa alle prescrizioni di questa parte. L'impresa deve fornire all'autorità competente un manuale che contenga le seguenti informazioni:

1) una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile che firma l'attestazione che il manuale in oggetto e gli eventuali manuali di riferimento definiscono la rispondenza dell'impresa ai requisiti del presente documento e saranno rispettati in ogni momento. Nei casi in cui il dirigente responsabile non coincida con la figura del presidente o del direttore generale dell'organizzazione, allora sarà compito di uno di questi ultimi controfirmare la dichiarazione;

2) la politica di sicurezza e qualità precisata al punto 145.A.65;

3) il/i titolo/i della o delle persona designate in conformità al punto 145.A.30(b);

4) i compiti e le responsabilità della/e persona/e di cui al punto 145.A.30(b), ivi incluse le materie sulle quali esse possono trattare direttamente con l'autorità competente per conto dell'impresa;

5) un organigramma dell'impresa di formazione che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui al punto 145.A.30(b);

6) un elenco del personale autorizzato a certificare e del ►M6  personale di supporto ◄ ;

7) una descrizione generale delle risorse umane;

8) una descrizione generale delle infrastrutture ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell'impresa;

9) una descrizione dettagliata delle attività dell'impresa di manutenzione rilevanti ai fini dell'approvazione;

10) la procedura di notifica degli emendamenti all'impresa di cui al punto 145.A.85;

11) la procedura di emendamento del manuale dell'impresa di manutenzione;

12) le procedure ed il sistema qualità istituiti dall'impresa secondo i punti compresi da 145.A.25 a 145.A.90;

13) un elenco degli operatori commerciali, se esistenti, cui l'impresa presta la propria opera di manutenzione degli aeromobili;

14) un elenco delle imprese di subappalto, se esistenti, come definite al punto 145.A.75(b);

15) un elenco delle sedi per la manutenzione di linea, se esistenti, come specificato al punto 145.A.75(d);

16) un elenco delle ditte incaricate della manutenzione, se esistenti.

b) Il manuale dev'essere modificato in base alle necessità per riflettere sempre una descrizione aggiornata dell'impresa; sia esso che tutti gli emendamenti successivi devono essere approvati dall'autorità competente.

c) Tuttavia, gli emendamenti di minore entità del manuale di cui al paragrafo (b) possono essere approvati tramite una procedura del manuale (descritta qui di seguito e denominata approvazione indiretta).

145.A.75   Privilegi dell'impresa

Conformemente a quanto evidenziato nel manuale, l'impresa può svolgere i seguenti incarichi.

a) Eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale.

b) Disporre la manutenzione degli aeromobili o dei componenti per i quali essa è approvata presso un'altra impresa che operi nel rispetto del medesimo sistema qualità. Il riferimento è alle opere eseguite da un fornitore non direttamente approvato ai sensi del presente documento, nel rispetto e nei limiti delle procedure di cui al punto 145.A.65 (b). Sono escluse da dette opere la manutenzione di base degli aeromobili e le verifiche manutentive complete in officina o le revisioni di motori e moduli di motori.

c) Eseguire la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata in qualsiasi località, purché gli interventi siano giustificati dall'inefficienza dell'aeromobile o dalla necessità di supportare una manutenzione di linea occasionale; quanto sopra nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa.

d) Eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata in località definite, quali sedi per la manutenzione di linea, idonee all'effettuazione di interventi di piccola manutenzione, a condizione che il manuale dell'impresa contempli tali possibilità ed elenchi tali località.

e) Rilasciare certificati di riammissione in servizio al termine degli interventi di manutenzione, come stabilito al punto 145.A.50.

145.A.80   Limiti per l'impresa

L'impresa può eseguire solo la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata quando sono disponibili tutte le infrastrutture, le attrezzature, gli utensili, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale di certificazione necessari.

145.A.85   Modifiche all'impresa

L'impresa è tenuta a notificare all'autorità competente ogni proposta di svolgimento dei seguenti cambiamenti, prima che essi abbiano luogo; l'autorità competente determinerà la continua conformità al presente documento e, se necessario, provvederà a modificare il certificato di approvazione dell'impresa. Fanno eccezione le proposte di modifiche relative al personale preventivamente non note alla direzione, che devono essere notificate appena possibile.

1) Ragione sociale dell'impresa.

2) Sede principale dell'impresa.

3) Altre sedi dell'impresa.

4) Dirigente responsabile.

5) Una o più delle persone designate in base a quanto stabilito al punto 145.A.30(b).

6) Infrastrutture, attrezzature, utensili, materiali, procedure, natura dei lavori e personale autorizzato a certificare, in maniera tale da richiedere un emendamento dell'approvazione.

145.A.90   Validità continua dell'approvazione

a) L'approvazione viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

▼M4

1) l’impresa deve continuare a soddisfare i requisiti dell’allegato II (parte 145), in conformità alle disposizioni relative alla gestione delle non conformità, come indicato al punto 145.B.50; e

▼B

2) all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa, al fine di determinare la continua rispondenza ai requisiti del presente documento;

3) il certificato non deve essere ceduto o revocato.

b) In caso di rinuncia o revoca, l'approvazione deve essere restituita all'autorità competente.

145.A.95   Non conformità

a) Una non conformità di livello 1 è una non conformità con i requisiti della parte 145 significativa, che abbassa gli standard di sicurezza e costituisce un pericolo per l'aereo.

b) Una non conformità di livello 2 è una non conformità con i requisiti della parte 145 significativa che potrebbe abbassare gli standard di sicurezza e potrebbe eventualmente costituire un pericolo per l'aereo.

c) Dopo il ricevimento della conferma delle non conformità in base al paragrafo 145.B.50, il titolare dell'approvazione dell'organizzazione di manutenzione definirà un piano d'azione correttivo per soddisfare l'autorità competente entro un periodo con essa definito.

SEZIONE B

PROCEDURA PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

145.B.01   Finalità

La presente sezione definisce i requisiti amministrativi a cui deve conformarsi l'autorità competente nell'esercizio delle sue attività e delle sue responsabilità, in merito all'emissione, alla proroga, alla modifica, alla sospensione ed alla revoca dei certificati di approvazione delle imprese rilasciati ai sensi della parte 145.

145.B.10   Autorità competente

1.   Generalità

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione e revoca dei certificati di approvazione della manutenzione. Detta autorità competente deve fondare la sua attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.

2.   Risorse

Il personale in forza dev'essere adeguato ed in numero sufficiente a portare a termine i compiti assegnati, come descritto nella presente sezione.

3.   Qualifiche e formazione

Il personale addetto alle approvazioni ai sensi della parte 145 deve:

a) essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, l'esperienza ed il know-how necessari all'esecuzione dei compiti affidatigli;

b) essere opportunamente addestrato ed aggiornato in merito alla parte 145, dove rilevante, ivi incluse le finalità del documento e gli standard di conformità.

4.   Procedure

L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, nel dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive della sezione B del presente documento.

Le procedure saranno sottoposte a costante revisione e modifica per assicurare la continua rispondenza ai requisiti.

145.B.15   Imprese con sede in vari Stati membri

Se le infrastrutture di manutenzione sono situate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.

▼M6 —————

▼B

145.B.20   Approvazione iniziale

1) Una volta determinata la rispondenza ai requisiti di cui ai punti 145.A.30 (a) e (b), l'autorità competente comunicherà formalmente al richiedente, per iscritto, l'avvenuta accettazione del personale, come precisato ai punti 145.A.30 (a) e (b).

2) L'autorità competente è tenuta a verificare che le procedure esposte nel manuale dell'impresa di manutenzione siano conformi alla parte 145 ed altresì a verificare che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.

3) L'autorità competente deve verificare la rispondenza ai requisiti della parte 145.

4) Almeno una volta durante le verifiche per l'approvazione si deve svolgere un incontro con il dirigente responsabile per assicurarsi che questi comprenda la portata ed il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli si domanda di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti, con cui l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale.

5) Tutte le non conformità devono essere confermate alle imprese per iscritto.

6) L'autorità competente verbalizzerà tutte le non conformità, le azioni di chiusura (le azioni necessarie per chiudere un accertamento) e le raccomandazioni.

7) Ai fini del rilascio dell'approvazione iniziale, e prima che si possa emettere l'approvazione, tutte le non conformità devono essere corrette.

145.B.25   Rilascio dell'approvazione

1) L'autorità competente approverà formalmente il manuale dell'impresa e rilascerà al richiedente un certificato di approvazione «Modello 3» che specifica la categoria di approvazione. L'autorità competente emette il certificato di approvazione unicamente se l'impresa è conforme ai requisiti della Parte 145.

2) L'autorità competente provvede ad annotare le condizioni dell'approvazione sul modello 3 del certificato di approvazione.

3) Il codice di riferimento sarà riportato sul certificato di approvazione modello 3 nel modo prescritto dall'Agenzia.

145.B.30   Proroga dell'approvazione

La proroga delle approvazioni sarà monitorata in base alla prassi applicabile di «approvazione iniziale» definita alla Parte 145.B.20. Oltre a ciò, si prescrive quanto segue:

1) l'autorità competente deve mantenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate sotto la sua supervisione, delle date delle visite di audit previste e della loro effettiva esecuzione;

2) tutte le imprese devono essere sottoposte a revisione completa per la conformità alla parte 145 ad intervalli di tempo non superiori ai 24 mesi;

3) almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.

145.B.35   Modifiche

1) L'autorità competente deve ricevere notifica immediata da parte dell'impresa di ogni proposta di modifica, come specificato al punto 145.A.85.

L'autorità competente si atterrà agli elementi applicabili del paragrafo sull'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa.

2) L'autorità competente può prescrivere le condizioni alle quali le imprese possono operare duranti tali modifiche, a meno che non stabilisca che l'approvazione deve essere sospesa.

▼M4

145.B.40   Modifiche al manuale dell’impresa di manutenzione

In caso di modifiche al manuale dell’impresa di manutenzione (MIM):

1. In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(b), l’autorità competente, prima di notificare formalmente l’approvazione all’impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con l’allegato II (parte 145).

2. Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l’approvazione delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(c), l’autorità competente assicura che (i) le modifiche siano di piccola entità e che (ii) sia esercitato un controllo adeguato sull’approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui all’allegato II (parte 145).

▼B

145.B.45   Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione

L'autorità competente provvederà a:

a) sospendere un'approvazione, con motivi fondati, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza;

b) sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità a quanto stabilito al punto 145.B.40.

145.B.50   Non conformità

a) In presenza di non conformità ai requisiti della parte 145, riscontrate in fase di audit od in altra sede di verifica, l'autorità competente intraprenderà le azioni seguenti.

1) In presenza di non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà un'azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto od in parte, l'autorizzazione di un'impresa di manutenzione, fino a quando l'organizzazione non ha intrapreso delle azioni correttive.

2) In presenza di non conformità di livello 2, il periodo d'azione correttiva accordato dall'autorità competente deve essere appropriato alla natura della non conformità, ma, inizialmente, non deve essere superiore a tre mesi. In certe circostanze e sulla base della natura della non conformità l'autorità competente può estendere il periodo di tre mesi in base ad un piano d'azione correttivo soddisfacente approvato dall'autorità competente.

b) In caso di mancato rispetto delle scadenze, l'autorità competente è tenuta a sospendere l'approvazione all'impresa in base alle sequenze temporali determinate.

145.B.55   Documentazione

1) L'autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di emissione, proroga, emendamento, sospensione e revoca delle singole autorizzazioni.

2) La documentazione deve comprendere per lo meno quanto segue:

a) la richiesta di approvazione dell'impresa, incluse eventuali proroghe;

b) il programma di supervisione continua dell'autorità competente, con tutti i dati degli audit;

c) il certificato di approvazione dell'impresa ed eventuali emendamenti;

d) una copia del programma di audit con l'elenco delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione;

e) copie di tutta la corrispondenza formale, incluso il «modello 4» od equivalente;

f) dettagli di tutte le esenzioni ed azioni correttive implementate;

g) altra documentazione relativa agli esiti degli audit condotti dall'autorità competente;

h) manuali di manutenzione dell'impresa.

3) La documentazione di cui al paragrafo 2) dev'essere archiviata per almeno quattro anni.

4) L'autorità competente può optare per una documentazione su supporto cartaceo od elettronico, od una combinazione di entrambi.

145.B.60   Esenzioni

Tutte le esenzioni accordate in base all'articolo 10, 3. del regolamento (CE) n. 1592/2002 devono essere registrate e conservate dall'autorità competente.

▼M4




Appendice I

Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Le disposizioni dell’appendice II dell’allegato I (parte M) sono di applicazione.




Appendice II

Sistema di classi e abilitazioni per l’approvazione delle imprese di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F, e all’allegato II (parte 145)

Le disposizioni dell’appendice IV dell’allegato I (parte M) sono di applicazione.




Appendice III

Approvazione dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato II (parte 145)

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▼M6




Appendice IV

Condizioni per l’impiego di personale non qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66) di cui ai punti 145.A.30(j)1 e 145.A.30(j)2

1.

Si considera che il personale autorizzato a certificare che risponde a tutte le seguenti condizioni soddisfi i requisiti di cui ai punti 145 A.30(j)1 e 145 A.30(j)2:

a) Gli addetti devono essere titolari di una licenza o di un’autorizzazione per personale autorizzato a certificare emessa ai sensi delle normative nazionali, in conformità all’allegato 1 dell’ICAO.

b) La natura degli interventi eseguiti dagli addetti non deve superare i limiti stabiliti dalla licenza o dall’autorizzazione nazionale per il personale autorizzato a certificare, sulla base della più rigorosa.

c) Gli addetti devono dimostrare di avere ricevuto una formazione adeguata relativamente ai fattori umani ed alle norme di aeronavigabilità di cui ai moduli 9 e 10 dell’Appendice I dell’allegato III (parte 66).

d) Gli addetti devono possedere un’esperienza comprovata nel campo della manutenzione pari ad almeno 5 anni nel caso del personale autorizzato a certificare per la manutenzione di linea, e pari ad almeno 8 anni nel caso del personale autorizzato a certificare per la manutenzione di base. Per gli addetti i cui compiti autorizzati si limitano a quelli del personale autorizzato a certificare di categoria A, come definito dalla parte 66, sono invece sufficienti 3 anni di esperienza.

e) Il personale autorizzato a certificare per la manutenzione di linea ed il personale di supporto per la manutenzione di base devono dimostrare di avere ricevuto una formazione con riferimento al tipo di aeromobile e di avere superato le prove d’esame a livello di categoria B1, B2 o B3, a seconda dei casi, ai sensi dell’appendice III dell’allegato III (parte 66) per tutti i tipi di aeromobile che rientrano nell’ambito di applicabilità dell’attività di cui alla lettera b). Per gli addetti i cui ambiti autorizzati si limitino a quelli del personale autorizzato a certificare di categoria A è sufficiente ricevere una formazione per tipo di attività anziché una formazione completa per tipo di aeromobile.

f) Il personale autorizzato a certificare per la manutenzione di base deve dimostrare di essere formato in merito al tipo di aeromobile e di avere superato le prove d’esame a livello di categoria C ai sensi dell’appendice III dell’allegato III (parte 66) per tutti i tipi di aeromobile che rientrano nell’ambito di applicabilità dell’attività di cui alla lettera b), fatta eccezione per il primo tipo di aeromobile, quando la formazione e le prove d’esame devono avvenire a livello di categoria B1, B2 o B3 dell’appendice III.

2.

Diritti garantiti

a) Il personale titolare di privilegi prima dell’entrata in vigore dei pertinenti requisiti dell’allegato III (parte 66) può continuare ad esercitare tali privilegi senza doversi conformare alle lettere da c) ad f) del punto 1.

b) A partire da quella data, tuttavia, il personale autorizzato a certificare che volesse estendere l’applicabilità della propria autorizzazione aggiungendo nuovi privilegi, deve conformarsi al punto 1.

c) In parziale deroga a quanto stabilito al punto 2(b) di cui sopra, nel caso di formazione aggiuntiva per tipo di aeromobile, non si richiede la conformità al punto 1, lettere c) e d).




ALLEGATO III

(Parte 66)

INDICE

Autorità competente

REQUISITI TECNICI

LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

66.A.1

Oggetto

66.A.3

Categorie di licenza

66.A.5

Gruppi di aeromobili

66.A.10

Domanda

66.A.15

Ammissibilità

66.A.20

Privilegi

66.A.25

Competenze fondamentali

66.A.30

Requisiti in materia di esperienza di base

66.A.40

Mantenimento della validità della licenza di manutenzione aeronautica

66.A.45

Approvazione con abilitazioni per aeromobile

66.A.50

Limitazioni

66.A.55

Prova del possesso della qualifica

66.A.70

Disposizioni di conversione

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

GENERALITÀ

66.B.1

Oggetto

66.B.10

Autorità competente

66.B.20

Documentazione

66.B.25

Scambio reciproco di informazioni

66.B.30

Esenzioni

RILASCIO DI UNA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

66.B.100

Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte dell’autorità competente

66.B.105

Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte di un’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145)

66.B.110

Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di includere una categoria o una sottocategoria di base

66.B.115

Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di includere un’abilitazione per aeromobile o di revocare limitazioni

66.B.120

Procedura per il rinnovo della validità di una licenza di manutenzione aeronautica

66.B.125

Procedura per la conversione di licenze che comprendono abilitazioni per gruppo

66.B.130

Procedura per l’approvazione diretta della formazione per tipo

ESAMI

66.B.200

Esami svolti dall’autorità competente

CONVERSIONE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE

66.B.300

Generalità

66.B.305

Rapporto di conversione per le qualifiche nazionali

66.B.310

Rapporto di conversione per le autorizzazioni delle imprese di manutenzione approvate

CREDITI D’ESAME

66.B.400

Generalità

66.B.405

Rapporto sui crediti d’esame

66.B.410

Validità dei crediti di esame

SORVEGLIANZA CONTINUA

66.B.500

Revoca, sospensione o limitazione della licenza di manutenzione aeronautica

APPENDICI

Appendice I —

Competenze fondamentali

Appendice II —

Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d’esame

Appendice III —

Formazione per tipo e criteri di svolgimento delle prove d’esame. Formazione sul posto di lavoro

Appendice IV —

Requisiti relativi all’esperienza per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica

Appendice V —

Modulo 19 AESA — Modulo per la domanda

Appendice VI —

Modulo 26 AESA — Licenza di manutenzione aeronautica di cui all’allegato III (parte 66).

66.1    Autorità competente

a) Ai fini del presente allegato (parte 66), si considera autorità competente:

1) l’autorità designata dallo Stato membro che riceve la domanda di rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica; oppure

2) l’autorità designata da un altro Stato membro, qualora sia diversa, previo consenso dell’autorità di cui al punto 1. In questo caso, la licenza di cui al punto 1 è revocata, tutta la documentazione di cui al punto 66.B.20 è trasferita e, sulla base di tale documentazione, viene rilasciata una nuova licenza.

b) L’Agenzia è responsabile della definizione:

1) dell’elenco di tipi di aeromobile; e

2) di quali combinazioni di cellula/motore sono incluse in ciascuna abilitazione per tipo di aeromobile.

SEZIONE A

REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A

LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

66.A.1    Oggetto

Questa sezione definisce la licenza di manutenzione aeronautica e stabilisce i requisiti per la domanda e il rilascio della licenza e la proroga della validità della stessa.

66.A.3    Categorie di licenza

a) Le licenze di manutenzione aeronautica possono appartenere alle categorie elencate di seguito:

 Categoria A

 Categoria B1

 Categoria B2

 Categoria B3

 Categoria C

b) Le categorie A e B1 sono suddivise in sottocategorie relative a combinazioni di velivoli, elicotteri, turbine e motori a pistoni. Le sottocategorie sono:

 A1 e B1.1 Velivoli a turbina

 A2 e B1.2 Velivoli a pistoni

 A3 e B1.3 Elicotteri a turbina

 A4 e B1.4 Elicotteri a pistoni

c) La categoria B3 si applica ai velivoli a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg.

66.A.5    Gruppi di aeromobili

Ai fini delle abilitazioni delle licenze di manutenzione aeronautica, gli aeromobili sono classificati nei seguenti gruppi:

1) Gruppo 1: aeromobili a motore complesso, elicotteri a motore multiplo, velivoli con altitudine operativa massima certificata superiore a FL290, aeromobili dotati di sistemi fly-by-wire e altri aeromobili che necessitano di abilitazione per tipo se richiesto dall’Agenzia.

2) Gruppo 2: aeromobili diversi da quelli appartenenti al gruppo 1 e che rientrano nei seguenti sottogruppi:

 sottogruppo 2a: velivoli monomotore a turboelica

 sottogruppo 2b: elicotteri monomotore a turbina

 sottogruppo 2c: elicotteri monomotore a pistoni.

3) Gruppo 3: velivoli a pistoni diversi da quelli che rientrano nel gruppo 1.

66.A.10    Domanda

a) La domanda di una licenza di manutenzione aeronautica, o di eventuali modifiche a tale licenza, si effettua tramite il modulo 19 AESA (cfr. appendice V) e sottoposta all’autorità competente, secondo le modalità da questa stabilite.

b) La richiesta di modifica di una licenza di manutenzione aeronautica è presentata all’autorità competente dello Stato membro che ha emesso tale licenza.

c) Oltre ai documenti richiesti ai sensi dei punti 66.A.10(a), 66.A.10(b) e 66.B.105, come pertinente, la richiesta relativa all’inserimento di categorie di base o sottocategorie ad una licenza di manutenzione aeronautica include la licenza di manutenzione attuale originale, che deve essere presentata all’autorità competente insieme al modulo 19 AESA.

d) Nel caso in cui il richiedente la modifica delle categorie di base risulti idoneo per tale modifica tramite la procedura di cui al punto 66.B.100 in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la licenza, la domanda dovrà essere inviata all’autorità competente di cui al punto 66.1.

e) Nel caso in cui il richiedente la modifica delle categorie di base risulti idoneo per tale modifica, ai sensi del punto 66.B.105, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la licenza, l’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145) invia la licenza di manutenzione unitamente al modulo 19 AESA all’autorità competente di cui al punto 66.1 per fare apporre il timbro e la firma sulla modifica oppure per ottenere il rilascio di una licenza, a seconda dei casi.

f) Qualsiasi domanda è corredata della documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti pertinenti in materia di conoscenza teorica, formazione pratica ed esperienza al momento della presentazione della domanda stessa.

66.A.15    Ammissibilità

Per richiedere una licenza di manutenzione aeronautica occorre avere almeno 18 anni di età.

66.A.20    Privilegi

a) Si applicano i seguenti privilegi:

1) Una licenza di manutenzione aeronautica di categoria A consente al titolare di rilasciare certificati di riammissione in servizio a seguito di piccoli lavori di manutenzione di linea programmata e rettifica di anomalie entro i limiti dei compiti specificatamente approvati nell’autorizzazione ad emettere certificazioni ai sensi del punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145). I privilegi di certificazione sono limitati al lavoro svolto personalmente dal titolare della licenza nell’impresa di manutenzione che ha rilasciato l’autorizzazione ad emettere certificazioni.

2) Una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B1 consente al titolare di rilasciare certificati di riammissione in servizio e di agire in quanto personale di supporto di categoria B1 a seguito di:

 manutenzione eseguita su struttura dell’aeromobile, gruppi motopropulsori e sistemi meccanici ed elettrici,

 interventi eseguiti su sistemi avionici la cui funzionalità può essere verificata tramite semplici test e che non richiedono interventi di risoluzione dei problemi.

La categoria B1 comprende la corrispondente sottocategoria A.

3) Una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B2 consente al titolare:

i) di rilasciare certificati di riammissione in servizio e di agire in quanto personale di supporto di categoria B2 a seguito di:

 manutenzione eseguita su sistemi avionici ed elettrici, e

 interventi di natura elettrica e avionica nei gruppi motopropulsori e nei sistemi meccanici la cui funzionalità può essere dimostrata tramite semplici test, e

ii) di rilasciare certificati di riammissione in servizio a seguito di piccoli lavori di manutenzione di linea programmata e rettifica di anomalie entro i limiti dei compiti specificatamente approvati nell’autorizzazione ad emettere certificazioni ai sensi del punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145). Tale privilegio di certificazione è limitato al lavoro svolto personalmente dal titolare della licenza nell’impresa di manutenzione che ha rilasciato l’autorizzazione ad emettere certificazione e unicamente per le abilitazioni già approvate sulla licenza di categoria B2.

La licenza di categoria B2 non include alcuna sottocategoria A.

4) Una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B3 consente al titolare di rilasciare certificati di riammissione in servizio e di agire in quanto personale di supporto di categoria B3 per:

 manutenzione eseguita su struttura del velivolo, gruppi motopropulsori e sistemi meccanici ed elettrici,

 interventi su sistemi avionici la cui funzionalità può essere verificata tramite semplici test e che non richiedono interventi di risoluzione dei problemi.

5) Una licenza di manutenzione aeronautica di categoria C consente al titolare di rilasciare certificati di riammissione in servizio a seguito di manutenzione di base su velivoli. Tali privilegi si applicano all’aeromobile nella sua interezza.

b) L’esercizio dei privilegi da parte del titolare della licenza di manutenzione aeronautica è subordinato a quanto segue:

1) la conformità ai requisiti applicabili di cui all’allegato I (parte M) e all’allegato II (parte 145); e

2) sei mesi di esperienza nel settore manutentivo maturata nel corso dei 2 anni precedenti, conformemente ai privilegi concessi dalla licenza di manutenzione aeronautica, oppure adempimento delle disposizioni relative al rilascio dei privilegi appropriati; e

3) una competenza idonea a certificare la manutenzione sull’aeromobile corrispondente; e

4) capacità di leggere, scrivere e comunicare ad un livello comprensibile nella/e lingua/e in cui sono redatte la documentazione e le procedure tecniche necessarie a convalidare il rilascio del certificato di riammissione in servizio.

66.A.25    Competenze fondamentali

a) Chi intenda richiedere una licenza di manutenzione aeronautica, oppure l’inserimento di una categoria o sottocategoria in tale licenza, deve dimostrare, mediante esame, di possedere un adeguato livello di conoscenza nei moduli delle materie pertinenti, come stabilito nell’appendice I dell’allegato III (parte 66). L’esame sarà condotto da un’impresa che svolge attività di formazione debitamente approvata in base all’allegato IV (parte 147) o dall’autorità competente.

b) I corsi di formazione devono essere stati seguiti, e i relativi esami superati, nei 10 anni precedenti la domanda per la licenza di manutenzione aeronautica o per l’inserimento di una categoria o sottocategoria in tale licenza. In caso contrario, possono comunque essere riconosciuti dei crediti per gli esami ai sensi della lettera c).

c) Il richiedente può presentare domanda all’autorità competente affinché gli vengano riconosciuti, in tutto o in parte, i crediti per esami relativi ai requisiti in materia di competenze fondamentali per:

1) esami relativi alle competenze fondamentali che non rispondono ai requisiti di cui alla precedente lettera b); e

2) qualsiasi altra qualifica che l’autorità competente ritenga equivalente agli standard di conoscenza di cui all’allegato III (parte 66).

I crediti sono riconosciuti in conformità alla sezione B, capitolo E, del presente allegato (parte 66).

d) I crediti cessano di essere validi dieci anni dopo il loro riconoscimento al richiedente da parte dell’autorità competente. Dopo la scadenza il richiedente può presentare domanda per nuovi crediti.

66.A.30    Requisiti in materia di esperienza di base

a) Il richiedente una licenza per la manutenzione aeronautica deve rispondere ai seguenti requisiti in relazione all’esperienza maturata:

1) per la categoria A, le sottocategorie B1.2 e B1.4 e la categoria B3:

i) tre anni di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi, nel caso in cui il richiedente non abbia ricevuto alcuna formazione tecnica rilevante; oppure

ii) due anni di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi e completamento di un corso di formazione, ritenuto idoneo dall’autorità competente, come operaio qualificato in un’attività tecnica; oppure

iii) un anno di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi e completamento di un corso di formazione base approvato in conformità all’allegato IV (parte 147);

2) per la categoria B2 e le sottocategorie B1.1 e B1.3:

i) cinque anni di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi, nel caso in cui il richiedente non abbia ricevuto alcuna formazione tecnica rilevante; oppure

ii) tre anni di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi e completamento di un corso di formazione, ritenuto idoneo dall’autorità competente, come operaio specializzato in un’attività tecnica; oppure

iii) due anni di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi e completamento di un corso di formazione base approvato in conformità all’allegato IV (parte 147);

3) per la categoria C, con riferimento ad un aeromobile di elevate dimensioni:

i) tre anni di esperienza nell’esercizio dei privilegi relativi alle categorie B1.1, B1.3 o B2 su aeromobili di grandi dimensioni, oppure come personale di supporto ai sensi del punto 145.A.35, o una combinazione di entrambi; oppure

ii) cinque anni di esperienza nell’esercizio dei privilegi relativi alle categorie B1.2 o B1.4 su aeromobili di grandi dimensioni, oppure come personale di supporto ai sensi del punto 145.A.35, o una combinazione di entrambi;

4) per la categoria C, con riferimento ad un aeromobile diverso dagli aeromobili di elevate dimensioni: tre anni di esperienza nell’esercizio dei privilegi relativi alle categorie B1 o B2 su aeromobili diversi dagli aeromobili di grandi dimensioni, oppure come personale di supporto ai sensi del punto 145.A.35(a), o una combinazione di entrambi;

5) per la categoria C ottenuta mediante il possesso di una qualifica accademica: un candidato in possesso di un diploma di laurea in una disciplina tecnica, rilasciato da un’università o da un’altra istituzione superiore riconosciuta dall’autorità competente, tre anni di esperienza professionale nel settore della manutenzione di aeromobili civili in una serie di mansioni rappresentativa delle attività direttamente correlate alla manutenzione di aeromobili civili, tra cui sei mesi di osservazione delle attività di manutenzione di base;

b) per richiedere l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica è necessario avere l’esperienza minima richiesta nel settore della manutenzione di aeromobili civili appartenenti alla categoria o sottocategoria per cui si fa domanda, come stabilito nell’appendice IV al presente allegato (parte 66);

c) l’esperienza deve essere di tipo pratico e includere una serie rappresentativa di interventi di manutenzione sull’aeromobile;

d) è necessario almeno 1 anno di esperienza recente nella manutenzione di aeromobili tipici della categoria/sottocategoria per la quale si desidera conseguire la licenza di manutenzione aeronautica. Per l’inserimento delle successive categorie/sottocategorie in una licenza di manutenzione aeronautica, l’ulteriore esperienza recente nella manutenzione può essere inferiore a 1 anno, ma almeno di 3 mesi. L’esperienza richiesta deve essere in funzione della differenza tra la categoria/sottocategoria posseduta e quella per cui si fa richiesta. Tale esperienza supplementare deve essere relativa alla nuova categoria/sottocategoria della licenza per cui si fa richiesta;

e) fatta salva la lettera a), l’esperienza nella manutenzione aeronautica maturata al di fuori del settore della manutenzione aeronautica civile può essere accettata nei casi in cui tale manutenzione sia equiparabile a quanto stabilito dal presente allegato (parte 66) come stabilito dall’autorità competente. L’esperienza supplementare nella manutenzione aeronautica civile è tuttavia necessaria per assicurare che vi sia una corretta comprensione di tale settore manutentivo;

f) l’esperienza deve essere stata acquisita nei dieci anni precedenti la domanda per la licenza di manutenzione aeronautica o per l’inserimento di una categoria o sottocategoria in tale licenza.

66.A.40    Mantenimento della validità della licenza di manutenzione aeronautica

a) La licenza di manutenzione aeronautica perde la propria validità dopo 5 anni dall’ultimo rilascio o modifica, a meno che non venga sottoposta all’autorità competente, da parte del titolare, allo scopo di verificare che le informazioni in essa contenute corrispondano a quanto contenuto nei registri dell’autorità competente, come stabilito al punto 66.B.120.

b) Il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica deve compilare le apposite sezioni del modulo 19 AESA (cfr. appendice V) e consegnarlo, unitamente alla copia della licenza, all’autorità competente che ha rilasciato la licenza originale, a meno che il titolare lavori in un’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145) che prevede una procedura in base alla quale sia possibile la consegna diretta della documentazione richiesta da parte del titolare della licenza di manutenzione aeronautica.

c) Qualsiasi privilegio di certificazione basato su una licenza di manutenzione aeronautica cessa nello stesso momento in cui la licenza perde la propria validità.

d) La licenza di manutenzione aeronautica è valida soltanto i) se rilasciata e/o modificata dall’autorità competente e ii) se è stata firmata dal titolare.

66.A.45    Approvazione con abilitazioni per aeromobile

a) I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica possono continuare ad esercitare i privilegi di certificazione su un tipo specifico di aeromobile se la licenza di manutenzione aeronautica è convalidata con le adeguate abilitazioni per tipo.

 Per le categorie B1, B2 o C, le abilitazioni per tipo di aeromobile pertinenti sono le seguenti:

 

1. per gli aeromobili del gruppo 1, l’abilitazione per quel dato tipo di aeromobile;

2. per gli aeromobili del gruppo 2, l’abilitazione per quel dato tipo di aeromobile, l’abilitazione per sottogruppo del produttore oppure l’abilitazione per un sottogruppo completo;

3. Per gli aeromobili del gruppo 3, l’abilitazione per quel dato tipo di aeromobile oppure l’abilitazione per un sottogruppo completo.

 Per la categoria B3 l’abilitazione pertinente è «velivoli a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg»

 Per la categoria A non è richiesta alcuna abilitazione purché siano rispettati i requisiti di cui al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145).

b) La convalida delle abilitazioni per tipo di aeromobile richiede il positivo completamento della formazione per aeromobili della pertinente categoria B1, B2 o C.

c) In aggiunta ai requisiti di cui alla lettera b), la convalida della prima abilitazione per tipo di aeromobile in una data categoria/sottocategoria richiede il positivo completamento della relativa formazione sul luogo di lavoro, come descritta nell’appendice III dell’allegato III (parte 66).

d) In deroga alle lettere b) e c), per gli aeromobili dei gruppi 2 e 3 le abilitazioni per tipo possono essere concesse anche dopo:

 il superamento dell’esame relativo al tipo di aeromobile della pertinente categoria B1, B2 o C, descritto nell’appendice III al presente allegato (parte 66), e

 nel caso delle categorie B1 e B2, la dimostrazione di esperienza pratica sul tipo di aeromobile. In tal caso, l’esperienza pratica sul tipo di aeromobile include una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria della licenza.

Nel caso di una persona qualificata con titolo accademico per l’abilitazione di categoria C, come specificato al punto 66.A.30(a)5, il principale esame pertinente per tipo di aeromobile deve essere a livello delle categorie B1 o B2.

e) Per gli aeromobili di tipo 2:

1. la convalida delle abilitazioni per sottogruppo del produttore per i titolari di licenze di categoria B1 e C richiede il rispetto dei requisiti di abilitazione per tipo di aeromobile di almeno due tipi di aeromobile del medesimo produttore che, insieme, siano rappresentativi del sottogruppo del produttore applicabile;

2. la convalida delle abilitazioni complete per sottogruppo per i titolari di licenze di categoria B1 e C richiede il rispetto dei requisiti di abilitazione per tipo di aeromobile di almeno tre tipi di aeromobile di produttori diversi che, insieme, siano rappresentativi del sottogruppo applicabile;

3. la convalida delle abilitazioni per sottogruppi del produttore e per sottogruppi completi per i titolari di licenza di categoria B2 richiede che sia dimostrata l’esperienza pratica, compresa una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria di licenza e il sottogruppo di aeromobili applicabile.

f) Per gli aeromobili di tipo 3:

1. la convalida dell’abilitazione per l’intero gruppo 3 per i titolari di licenze di categoria B1, B2 e C richiede che sia dimostrata l’esperienza pratica, compresa una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria di licenza e il gruppo 3;

2. per la categoria B1, qualora il richiedente non fornisca prove di un’adeguata esperienza, l’abilitazione per il gruppo 3 è subordinata alle seguenti limitazioni, che devono essere convalidate sulla licenza:

 velivoli pressurizzati

 velivoli con struttura in metallo

 velivoli con struttura in materiali compositi

 velivoli con struttura in legno

 velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto.

g) Per la licenza di categoria B3:

1. la convalida dell’abilitazione «velivoli a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg» richiede che sia dimostrata l’esperienza pratica, compresa una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria di licenza;

2. qualora il richiedente non fornisca prove di un’adeguata esperienza, l’abilitazione di cui al punto 1 è subordinata alle seguenti limitazioni, che devono essere convalidate sulla licenza:

 velivoli con struttura in legno

 velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto

 velivoli con struttura in metallo

 velivoli con struttura in materiali compositi.

66.A.50    Limitazioni

a) Le limitazioni introdotte in una licenza di manutenzione aeronautica rappresentano esclusioni di privilegi di certificazione e hanno effetto sull’aeromobile nel suo complesso.

b) Le limitazioni di cui al punto 66.A.45 possono essere revocate dopo:

1. avere dimostrato di possedere un’adeguata esperienza; oppure

2. avere superato con successo una valutazione pratica svolta dall’autorità competente.

c) Le limitazioni di cui al punto 66.A.70 possono essere revocate in caso di superamento di un esame incentrato sui moduli/argomenti descritti nel rapporto di conversione pertinente di cui al punto 66.B.300.

66.A.55    Prova del possesso della qualifica

Il personale che esercita privilegi di certificazione così come il personale di supporto è tenuto a comprovare la propria qualifica fornendo, entro 24 ore dalla richiesta di un soggetto autorizzato, la propria licenza.

66.A.70    Disposizioni di conversione

a) Il titolare di una qualifica di personale autorizzato a certificare valida in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore dell’allegato III (parte 66), riceve dall’autorità competente dei tale Stato membro una licenza di manutenzione aeronautica senza sostenere ulteriori esami, purché sussistano le condizioni descritte nella sezione B, capitolo D.

b) Una persona che si stia sottoponendo a una procedura di qualificazione per personale autorizzato a certificare valida in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente allegato (parte 66) può procedere nell’iter di qualificazione. Il titolare di una qualifica di personale autorizzato a certificare ottenuta secondo tale procedura riceve, dall’autorità competente di tale Stato membro, una licenza di manutenzione aeronautica senza sostenere ulteriori esami, purché sussistano le condizioni descritte nella sezione B, capitolo D.

c) Laddove necessario, la licenza di manutenzione aeronautica riporta le limitazioni di cui al punto 66.A.50 per rispecchiare le differenze tra i) l’ambito di applicazione della qualifica di personale autorizzato a certificare valida nello Stato membro prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e ii) i requisiti in materia di competenze fondamentali e i criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d’esame definiti nelle appendici I e II del presente allegato (parte 66).

d) In deroga alla lettera c), per gli aeromobili per il trasporto aereo non commerciale diversi dagli aeromobili di elevate dimensioni, la licenza di manutenzione aeronautica contiene alcune limitazioni conformemente al punto 66.A.50 al fine di garantire che i privilegi del personale autorizzato a certificare validi nello Stato membro prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e i privilegi della licenza convertita conformemente alla parte 66 rimangano invariati.

SEZIONE B

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A

GENERALITÀ

66.B.1    Oggetto

La presente sezione definisce le procedure, compresi i requisiti amministrativi, che devono essere seguite dalle autorità competenti incaricate dell’applicazione e garanti del rispetto della sezione A del presente allegato (parte 66).

66.B.10    Autorità competente

a)    Generalità

Lo Stato membro deve designare un’autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione e revoca delle licenze di manutenzione aeronautica.

Detta autorità competente istituisce una struttura organizzativa adeguata per garantire il rispetto del presente allegato (parte 66).

b)    Risorse

L’autorità competente si deve avvalere di personale idoneo all’attuazione dei requisiti di cui al presente allegato (parte 66).

c)    Procedure

L’autorità competente imposta procedure documentate che illustrano in dettaglio le modalità di attuazione delle direttive del presente allegato (parte 66). Le procedure saranno sottoposte a costante revisione ed emendamento per assicurare la continua rispondenza ai requisiti prescritti.

66.B.20    Documentazione

a) L’autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, rinnovo, modifica, sospensione o revoca delle singole licenze di manutenzione aeronautica.

b) La documentazione comprende, per ogni licenza:

1. la domanda di licenza di manutenzione aeronautica, o la modifica di tale licenza, inclusa tutta la documentazione giustificativa;

2. una copia della licenza di manutenzione aeronautica, incluse le eventuali modifiche;

3. copie di tutta la corrispondenza attinente;

4. dettagli delle esenzioni e delle azioni correttive atte a garantire il rispetto dei requisiti richiesti;

5. eventuali rapporti da altre autorità competenti relativi al titolare della licenza di manutenzione;

6. i registri degli esami condotti dall’autorità competente;

7. il pertinente rapporto di conversione utilizzato;

8. il pertinente rapporto sui crediti utilizzato.

c) La documentazione di cui alla lettera b), punti da 1 a 5, deve essere conservata per almeno 5 anni dopo la scadenza della validità della licenza.

d) La documentazione di cui alla lettera b), punti 6, 7 e 8, deve essere conservata per un periodo illimitato.

66.B.25    Scambio reciproco di informazioni

a) Al fine di attuare quanto richiesto ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti prenderanno parte ad uno scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 216/2008.

b) Senza pregiudizio per le competenze degli Stati membri, in presenza di una potenziale minaccia alla sicurezza che coinvolge alcuni Stati membri, le competenti autorità si assisteranno reciprocamente nello svolgimento delle azioni di vigilanza necessarie.

66.B.30    Esenzioni

Tutte le deroghe accordate in base all’articolo14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 devono essere registrate e conservate dall’autorità competente.

CAPITOLO B

RILASCIO DI UNA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

Il presente capitolo descrive le procedure cui l’autorità competente deve attenersi per l’emissione, la modifica o il rinnovo delle licenze di manutenzione aeronautica.

66.B.100    Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte dell’autorità competente

a) All’atto del ricevimento del Modulo 19 AESA e di qualsiasi altro giustificativo, l’autorità competente deve verificare la completezza del modulo e garantire che il livello di esperienza dichiarato sia conforme ai requisiti del presente allegato (parte 66).

b) L’autorità competente deve verificare lo stato degli esami di un richiedente e/o confermare la validità dei crediti per accertarsi che tutti i moduli prescritti nell’appendice I siano stati sostenuti come richiesto dal presente allegato (parte 66).

c) Dopo avere verificato l’identità e la data di nascita del richiedente ed avere accertato che questi risponde agli standard di competenza e di esperienza descritti nel presente allegato (parte 66), l’autorità competente rilascia al richiedente la relativa licenza di manutenzione aeronautica. Le stesse informazioni devono essere conservate dall’autorità competente nel proprio registro.

d) Nel caso in cui determinati tipi o gruppi di aeromobili siano convalidati al momento del rilascio della prima licenza di manutenzione aeronautica, l’autorità competente verifica la conformità con il punto 66.B.115.

66.B.105    Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte di un’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145)

a) Un’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145), quando è autorizzata allo svolgimento di questa attività dall’autorità competente può i) preparare una licenza di manutenzione aeronautica per conto dell’autorità stessa, oppure ii) fornire raccomandazioni all’autorità in merito a una specifica domanda di licenza, in modo tale da consentirne la preparazione e il rilascio da parte dell’autorità competente.

b) Le imprese di manutenzione di cui alla lettera a) si assicurano la conformità con il punto 66.B.100 (a) e (b).

c) In ogni caso la licenza di manutenzione aeronautica può essere rilasciata al richiedente esclusivamente dall’autorità competente.

66.B.110    Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di includere una categoria o una sottocategoria di base

a) Al termine delle procedure descritte ai punti 66.B.100 o 66.B.105, l’autorità competente potrà convalidare l’ulteriore categoria o sottocategoria di base per la licenza di manutenzione, apponendo il proprio timbro e la firma, oppure rilasciando una nuova licenza.

b) Il registro dell’autorità competente deve essere modificato di conseguenza.

66.B.115    Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di includere un’abilitazione per aeromobile e di revocare limitazioni

a) Al ricevimento del modulo 19 AESA completo e dei documenti giustificativi attestanti la conformità con i requisiti applicabili dell’abilitazione unitamente alla licenza di manutenzione aeronautica, l’autorità competente:

1. approva la licenza di manutenzione aeronautica del richiedente con l’abilitazione per gli aeromobili pertinenti; oppure

2. rilascia nuovamente la licenza per includervi l’abilitazione per gli aeromobili pertinenti; oppure

3. revoca le limitazioni applicabili conformemente al punto 66.A.50.

Il registro dell’autorità competente deve essere modificato di conseguenza.

b) Qualora la formazione completa per tipo non sia impartita da un’impresa di manutenzione approvata di cui all’allegato IV (parte 147), l’autorità competente accerta che tutti i requisiti previsti per la formazione per tipo siano rispettati prima di rilasciare l’abilitazione per tipo.

c) Qualora non sia richiesta formazione sul posto di lavoro, l’abilitazione per tipo è convalidata sulla base di un attestato rilasciato da un’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata ai sensi dell’allegato IV (parte 147).

d) Qualora la formazione per tipo sia coperta da più di un corso l’autorità competente deve accertare, prima della convalida dell’abilitazione per tipo, che il contenuto e la durata dei corsi rispondano pienamente al campo di intervento della categoria di licenza e che le aree di interfaccia siano state affrontate in modo adeguato.

e) Nel caso della formazione sulle differenze, l’autorità competente accerta che i) la precedente qualifica del richiedente, integrata da ii) un corso approvato conformemente all’allegato IV (parte 147) o un corso direttamente approvato dall’autorità competente, sia accettabile per la convalida dell’abilitazione.

f) La conformità con gli elementi pratici è dimostrata i) sulla base della documentazione dettagliata relativa alla formazione pratica oppure di un registro fornito da un’impresa di manutenzione approvata conformemente all’allegato II (parte 145) o, se del caso, ii) tramite un certificato di formazione che comprende gli elementi pratici, rilasciato da un’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata conformemente all’allegato IV (parte 147).

g) La convalida per tipo di aeromobile avviene facendo uso delle abilitazioni per tipo, come specificato dall’Agenzia.

66.B.120    Procedura per il rinnovo della validità di una licenza di manutenzione aeronautica

a) L’autorità competente deve confrontare la licenza di manutenzione del titolare con la documentazione archiviata e verificare che non via siano azioni in corso riguardanti la revoca, la sospensione o la modifica in conformità al punto 66.B.500. Se i documenti sono identici e non vi sono azioni in corso di cui al punto 66.B.500, la copia della licenza del titolare può essere rinnovata per altri 5 anni, con conseguente convalida della documentazione relativa.

b) Nel caso in cui la documentazione archiviata dall’autorità competente sia diversa dalla licenza di manutenzione aeronautica detenuta dal titolare della licenza:

1. l’autorità competente deve accertare i motivi di tali divergenze e può scegliere di non rinnovare la licenza di manutenzione aeronautica;

2. l’autorità competente informa il titolare della licenza e qualunque impresa di manutenzione nota approvata ai sensi dell’allegato I (parte M), capitolo F, o dell’allegato II (parte 145), che possa subire le dirette conseguenze della situazione;

3. se necessario, l’autorità competente agisce conformemente al punto 66.B.500 per revocare, sospendere o modificare la licenza in questione.

66.B.125    Procedura per la conversione di licenze che comprendono abilitazioni per gruppo

a) Le singole abilitazioni per tipo già convalidate sulla licenza di manutenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, rimangono sulla licenza e non sono convertite in nuove abilitazioni, a meno che il titolare della licenza risponda pienamente ai requisiti per l’abilitazione definiti al punto 66.A.45 del presente allegato (parte 66) per le abilitazioni per gruppo/sottogruppo corrispondenti.

b) La conversione è effettuata secondo la seguente tabella di conversione:

1. Le licenze di categoria B1 o C:

 elicotteri con motore a pistoni, gruppo completo: sono convertite in «sottogruppo 2c completo», oltre alle abilitazioni per tipo per gli elicotteri monomotore a pistoni che rientrano nel gruppo 1,

 elicotteri con motore a pistoni, gruppo del produttore: sono convertite nel corrispondente «sottogruppo 2c del produttore», oltre alle abilitazioni per tipo per gli elicotteri monomotore a pistoni di quel dato produttore che rientrano nel gruppo 1,

 elicotteri con motore a turbina, gruppo completo: sono convertite in «sottogruppo 2b completo», oltre alle abilitazioni per tipo per gli elicotteri monomotore a turbina che rientrano nel gruppo 1,

 elicotteri con motore a turbina, gruppo del produttore: sono convertite nel corrispondente «sottogruppo 2b del produttore», più le abilitazioni per tipo per gli elicotteri monomotore a turbina di quel dato produttore che rientrano nel gruppo 1,

 velivoli monomotore a pistoni — struttura in metallo, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3 completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in materiali compositi, velivoli con struttura in legno e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,

 velivoli plurimotore a pistoni — struttura in metallo, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo completo 3». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in materiali compositi, velivoli con struttura in legno e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,

 velivoli monomotore a pistoni — struttura in legno, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in metallo, velivoli con struttura in materiali compositi e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,

 velivoli plurimotore a pistoni — struttura in legno, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3 completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in metallo, velivoli con struttura in materiali compositi e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,

 velivoli monomotore a pistoni — struttura in materiali compositi, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3 completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in metallo, velivoli con struttura in legno e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,

 velivoli plurimotore a pistoni — struttura in materiali compositi, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3 completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in metallo, velivoli con struttura in legno e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,

 velivoli a turbina — monomotore, gruppo completo: sono convertite in «sottogruppo 2a completo», oltre alle abilitazioni per tipo per i velivoli mono turboelica per i quali non era richiesta un’abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1,

 velivoli a turbina — monomotore, gruppo del produttore: sono convertite nel corrispondente «sottogruppo 2a completo», oltre alle abilitazioni per tipo per i velivoli a monoturboelica di quel dato produttore per i quali non era richiesta un’abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1,

 velivoli a turbina — plurimotore, gruppo completo: sono convertite nelle abilitazioni per tipo per i velivoli pluri turboelica per i quali non era richiesta un’abilitazione per tipo nel sistema precedente.

2. Le licenze di categoria B2:

 velivoli: sono convertite in «sottogruppo 2a completo» e «sottogruppo 3 completo», oltre alle abilitazioni per tipo per i velivoli per i quali non era richiesta un’abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1,

 elicotteri: sono convertite in «sottogruppi 2b e 2c completi», oltre alle abilitazioni per tipo per gli elicotteri per i quali non era richiesta un’abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1.

3. Le licenze di categoria C:

 velivoli: sono convertite in «sottogruppo 2a completo» e «gruppo 3 completo», oltre alle abilitazioni per tipo per i velivoli per i quali non era richiesta un’abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1,

 elicotteri: sono convertite in «sottogruppi 2b e 2c completi», oltre alle abilitazioni per tipo per gli elicotteri per i quali non era richiesta un’abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1.

c) Se la licenza era soggetta a limitazioni a seguito del processo di conversione di cui al punto 66.A.70, la licenza conserva tali limitazioni a meno che non siano rimosse alle condizioni definite nel pertinente rapporto di conversione di cui al punto 66.B.300.

66.B.130    Procedura per l’approvazione diretta della formazione per tipo

L’autorità competente può approvare una formazione per tipo non impartita da un’impresa approvata ai sensi dell’allegato IV (parte 147), secondo quanto previsto al punto 1 dell’appendice III del presente alleato (parte 66). In tal caso l’autorità competente imposterà una procedura per garantire che la formazione per tipo è conforme all’appendice III del presente allegato (parte 66).

CAPITOLO C

ESAMI

Nel presente capitolo sono descritte le procedure da seguire ai fini degli esami svolti dall’autorità competente.

66.B.200    Esami svolti dall’autorità competente

a) Tutti i quesiti d’esame devono essere conservati in modo sicuro fino al momento dell’esame, per garantire che i candidati non entrino in possesso delle domande che costituiranno la base della prova d’esame.

b) L’autorità competente designa:

1. le persone incaricate di controllare le domande da sottoporre durante ciascun esame;

2. gli esaminatori che devono presenziare a tutti gli esami per garantirne il corretto svolgimento.

c) Gli esami di base devono rispettare gli standard specificati nelle appendici I e II del presente allegato (parte 66).

d) Gli esami relativi all’addestramento per tipo sono conformi allo standard indicato nell’appendice III del presente allegato (parte 66).

e) È necessario formulare nuovi quesiti almeno ogni 6 mesi, in modo da sostituire quelli già utilizzati o ritirati. Un registro contenente le domande utilizzate deve essere conservato come riferimento.

f) Le schede con le prove d’esame devono essere consegnate al candidato all’inizio della prova; il candidato dovrà restituirli all’esaminatore al termine del tempo concesso per l’esame. Nessuna scheda d’esame può essere portata fuori dall’aula durante il tempo concesso per lo svolgimento della prova.

g) Oltre alla documentazione specifica per gli esami relativi ai tipi, durante la prova il candidato può disporre soltanto delle schede d’esame.

h) Gli esaminandi devono essere separati gli uni dagli altri, in modo da non poter leggere le schede dei colleghi. I candidati possono parlare unicamente con l’esaminatore.

i) I candidati sorpresi in flagrante violazione del regolamento saranno esclusi da ulteriori esami per un periodo di 12 mesi, a partire dalla data in cui è avvenuta tale violazione.

CAPITOLO D

CONVERSIONE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE

Nel presente capitolo sono descritte le procedure per la conversione delle qualifiche del personale autorizzato a certificare di cui al punto 66.A.70 in licenze di manutenzione aeronautica.

66.B.300    Generalità

a) L’autorità competente può effettuare unicamente la conversione di qualifiche i) ottenute nello Stato membro per qui è competente, fatti salvi eventuali accordi bilaterali, e ii) valide prima dell’entrata in vigore delle disposizioni applicabili di cui al presente allegato (parte 66).

b) L’autorità competente può effettuare la conversione soltanto conformemente ad un rapporto di conversione preparato in conformità al paragrafo 66.B.305 o 66.B.310, come applicabile.

c) Il rapporto di conversione è i) elaborato dall’autorità competente o ii) approvato da questa per garantirne la conformità con il presente allegato (parte 66).

d) Il rapporto di conversione, unitamente ad eventuali modifiche, è archiviato dall’autorità competente ai sensi del punto 66.B.20.

66.B.305    Rapporto di conversione per le qualifiche nazionali

a) Il rapporto di conversione per le qualifiche nazionali del personale autorizzato a certificare descrive il campo di intervento di ciascun tipo di qualifica, compresa l’eventuale relativa licenza nazionale, e i privilegi associati e comprende una copia delle norme nazionali pertinenti che definiscono tali privilegi.

b) Il rapporto di conversione indica, per ciascun tipo di qualifica di cui alla lettera a):

1. in quale licenza di manutenzione aeronautica sarà convertito; nonché

2. quali limitazioni saranno aggiunte ai sensi del punto 66.A.70 lettera (c) o (d), come applicabile; nonché

3. le condizioni per la revoca di tali limitazioni, indicando quali moduli/materie di esame sono necessari per rimuovere tali limitazioni e ottenere una licenza di manutenzione aeronautica completa oppure per includere una categoria o sottocategoria supplementare. Il rapporto deve includere le materie indicate nell’appendice III del presente allegato (parte 66) non comprese nella qualifica nazionale.

66.B.310    Rapporto di conversione per le autorizzazioni delle imprese di manutenzione approvate

a) Per ciascuna impresa di manutenzione approvata interessata, il rapporto di conversione descrive il campo di intervento di ciascun tipo di autorizzazione rilasciata dall’impresa e include una copia delle pertinenti procedure attuate dall’impresa stessa per la qualifica e l’autorizzazione del personale autorizzato a certificare sulle quali si basa la procedura di conversione.

b) Il rapporto di conversione indica, per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a):

1. in quale licenza di manutenzione aeronautica sarà convertito; nonché

2. quali limitazioni saranno aggiunte ai sensi del punto 66.A.70 lettera (c) o (d), come applicabile; nonché

3. le condizioni per la revoca di tali limitazioni, indicando quali moduli/materie di esame sono necessari per rimuovere tali limitazioni e ottenere una licenza di manutenzione aeronautica completa oppure per includere una categoria o sottocategoria supplementare. Il rapporto deve includere le materie indicate nell’appendice III del presente allegato (parte 66) non comprese nella qualifica nazionale.

CAPITOLO E

CREDITI D’ESAME

Nel presente capitolo sono descritte le procedure per la concessione dei crediti d’esame di cui al punto 66.A.25(c).

66.B.400    Generalità

a) L’autorità competente può concedere crediti d’esame soltanto sulla base di un apposito rapporto preparato in conformità al punto 66.B.405.

b) Il rapporto sui crediti è i) elaborato dall’autorità competente o ii) approvato da questa per garantirne la conformità con il presente allegato (parte 66).

c) Il rapporto sui crediti, unitamente ad eventuali modifiche, è datato e archiviato dall’autorità competente ai sensi del punto 66.B.20.

66.B.405    Rapporto sui crediti d’esame

a) Il rapporto sui crediti contiene una comparazione tra:

i) i moduli, i sottomoduli, le materie e i livelli di conoscenza elencati nell’appendice I del presente allegato (parte 66), come applicabili; nonché

ii) il testo di riferimento per la qualifica tecnica interessata pertinente alla specifica categoria.

La comparazione stabilisce se è dimostrato il rispetto dei requisiti e ogni affermazione è corredata delle relative motivazioni.

b) I crediti per esami diversi dalla verifica delle conoscenze di base svolti presso le imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione approvate ai sensi dell’allegato IV (parte 147) possono essere concessi solo dall’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata ottenuta la qualifica, fatti salvi eventuali accordi bilaterali.

c) Non vengono concessi crediti se non vi è una dichiarazione di conformità rispetto a ciascun modulo e sottomodulo, con l’indicazione del punto della qualifica tecnica in cui è possibile rintracciare lo standard equivalente.

d) L’autorità competente verifica a intervalli regolari se i) lo standard di qualifica nazionale o ii) l’appendice I al presente allegato (parte 66) sono cambiati e valuta se è necessario modificare di conseguenza il rapporto sui crediti. Dette modifiche sono documentate, datate e archiviate.

66.B0 410    Validità dei crediti d’esame

a) L’autorità competente comunica per iscritto al richiedente i crediti eventualmente riconosciuti, indicando il riferimento al rapporto sui crediti utilizzato.

b) I crediti perdono validità dieci anni dopo il loro riconoscimento.

c) Allo scadere della validità, il richiedente può presentare domanda per ottenere nuovi crediti. L’autorità competente proroga la validità dei crediti per un ulteriore periodo di dieci anni senza ulteriori valutazioni, qualora i requisiti in materia di competenze definiti nell’appendice I del presente allegato (parte 66) siano rimasti immutati.

CAPITOLO F

SORVEGLIANZA CONTINUA

Nel presente capitolo sono descritte le procedure per lo svolgimento di una sorveglianza continua della licenza di manutenzione aeronautica, in particolare ai fini della revoca, sospensione o limitazione della licenza stessa.

66.B.500    Revoca, sospensione o limitazione della licenza di manutenzione aeronautica

L’autorità competente potrà sospendere, limitare o revocare la licenza di manutenzione aeronautica nel caso in cui venga individuato un problema relativo alla sicurezza, o nel caso in cui vi siano prove evidenti che il soggetto abbia svolto o sia stato implicato in una delle seguenti attività:

1. conseguimento della licenza di manutenzione e/o di privilegi di certificazione mediante falsificazione della documentazione;

2. mancata esecuzione della manutenzione richiesta ed omissione della relativa segnalazione all’impresa o al soggetto che ha richiesto la manutenzione;

3. mancata esecuzione della manutenzione necessaria a seguito di ispezione compiuta personalmente e omissione della relativa segnalazione all’impresa o al soggetto per conto della quale sarebbe dovuta essere eseguita la manutenzione;

4. manutenzione negligente;

5. falsificazione dei rapporti di manutenzione;

6. rilascio di un certificato di riammissione in servizio con la consapevolezza del mancato espletamento della manutenzione specificata sul certificato di riammissione in servizio o senza aver verificato che tale manutenzione sia stata effettivamente eseguita;

7. espletamento di attività di manutenzione o rilascio di certificati di riammissione in servizio sotto l’influenza di alcolici o sostanze stupefacenti;

8. rilascio di certificati di riammissione in servizio non conformi all’allegato I (parte M), all’allegato II (parte 145) o all’allegato III (parte 66).




Appendice I

Competenze fondamentali

1.    Livelli di conoscenza per le categorie A, B1, B2, B3 e C della licenza di manutenzione aeronautica

Le conoscenze fondamentali per le categorie A, B1, B2 e B3 sono indicate da livelli di conoscenza (1, 2 o 3) rispetto a ciascuna materia prevista. I richiedenti una licenza di categoria C devono soddisfare i livelli di conoscenza fondamentali relativi alla categoria B1 o B2.

Gli indicatori dei gradi di conoscenza sono definiti su 3 livelli nel modo seguente:

  LIVELLO 1: Familiarità con i principali argomenti della materia

 Obiettivi:

 

a) Il richiedente deve avere familiarità con i principali argomenti della materia.

b) Il richiedente deve essere in grado di fornire una semplice descrizione dell’intera materia impiegando una terminologia corrente e degli esempi.

c) Il richiedente deve essere in grado di usare la terminologia tecnica.

  LIVELLO 2: Conoscenza generale degli aspetti teorici e pratici della materia e capacità di applicare tale conoscenza

 Obiettivi:

 

a) Il richiedente deve essere in grado di comprendere i fondamenti teorici della materia.

b) Il richiedente deve essere in grado di fornire una descrizione generale della materia impiegando, ove necessario, degli esempi appropriati.

c) Il richiedente deve essere in grado di usare le formule matematiche relative alle leggi fisiche che descrivono la materia.

d) Il richiedente deve essere in grado di leggere e comprendere gli schizzi, i disegni e gli schemi che descrivono la materia.

e) Il richiedente deve essere in grado di applicare la sua conoscenza a livello pratico impiegando procedure dettagliate.

  LIVELLO 3: Conoscenza approfondita degli aspetti teorici e pratici della materia e capacità di combinare e applicare i diversi elementi della conoscenza in modo logico ed esaustivo.

 Obiettivi:

 

a) Il richiedente deve conoscere gli aspetti teorici della materia e le correlazioni con le altre materie.

b) Il richiedente deve essere in grado di fornire una descrizione dettagliata della materia impiegando fondamenti teorici ed esempi specifici.

c) Il richiedente deve comprendere ed essere in grado di utilizzare le formule matematiche relative alla materia.

d) Il richiedente deve essere in grado di leggere e comprendere e preparare schizzi, semplici disegni e schemi che descrivono la materia.

e) Il richiedente deve essere in grado di applicare praticamente la sua conoscenza impiegando le istruzioni del produttore.

f) Il richiedente deve essere in grado di interpretare i risultati di varie fonti e misurazioni, applicando, se necessario, le azioni correttive appropriate.

2.    Modularizzazione

La qualifica relativa alle materie base per ogni categoria o sottocategoria di licenza di manutenzione aeronautica è conforme alla seguente matrice. Le materie applicabili sono indicate con una «X»:



Argomento del modulo

A o B1 velivoli dotati di

A o B1 elicotteri dotati di

B2

B3

motore(i) a turbina

motore(i) a pistoni

motore(i) a turbina

motore(i) a pistoni

Avionica

Velivoli a pistoni, non pressurizzati, con MTOM inferiore a 2 000 kg

1

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

X

 

9B

 

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

X

11A

X

 

 

 

 

 

11B

 

X

 

 

 

 

11C

 

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

 

13

 

 

 

 

X

 

14

 

 

 

 

X

 

15

X

 

X

 

 

 

16

 

X

 

X

 

X

17A

X

X

 

 

 

 

17B

 

 

 

 

 

X

MODULO 1.   MATEMATICA



 

LIVELLO

A

B1

B2

B3

1.1  Aritmetica

1

2

2

2

Terminologia e simboli aritmetici, metodi di moltiplicazione e divisione, frazioni e decimali, fattori e multipli, pesi, misure e fattori di conversione, rapporto e proporzione, medie e percentuali, aree e volumi, quadrati, cubi, radici quadrate e cubiche.

 

 

 

 

1.2  Algebra

a)  Valutazione di semplici espressioni algebriche, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, uso delle parentesi, semplici frazioni algebriche.

1

2

2

2

b)  Equazioni lineari e loro soluzioni.

Indici e potenze, indici negativi e frazionari.

Sistemi numerici binari e di altro tipo.

Equazioni simultanee ed equazioni di secondo grado con un un’incognita.

Logaritmi.

1

1

1

1.3  Geometria

a)  Semplici costruzioni geometriche.

1

1

1

b)  Rappresentazione grafica; natura e uso dei grafici, grafici di equazioni/funzioni.

2

2

2

2

c)  Trigonometria elementare; relazioni trigonometriche, uso di tabelle e di coordinate rettangolari e polari.

2

2

2

MODULO 2.   FISICA



 

LIVELLO

A

B1

B2

B3

2.1  Materia

1

1

1

1

Natura della materia: elementi chimici, struttura atomica, molecole.

 

 

 

 

Composti chimici.

 

 

 

 

Stati della materia: solido, liquido e gassoso.

 

 

 

 

Passaggi di stato.

 

 

 

 

2.2  Meccanica

2.2.1  Statistica

1

2

1

1

Forze, momenti e coppie, rappresentazione mediante vettori.

 

 

 

 

Baricentro.

 

 

 

 

Elementi di teoria dello stress, fatica ed elasticità: tensione, compressione, forza di taglio e torsione.

 

 

 

 

Natura e proprietà di solidi, fluidi e gas.

 

 

 

 

Pressione e spinta idrostatica nei liquidi (barometri).

 

 

 

 

2.2.2  Cinetica

1

2

1

1

Moto rettilineo: moto rettilineo uniforme, moto con accelerazione costante (caduta dei gravi).

 

 

 

 

Moto circolare: moto circolare uniforme (forza centrifuga/centripeta).

 

 

 

 

Moto periodico: moto pendolare.

 

 

 

 

Teoria elementare della vibrazione, armonia e risonanza.

 

 

 

 

Rapporto di velocità, vantaggio ed efficienza meccanici.

 

 

 

 

2.2.3  Dinamica

a)  Massa

Forza, inerzia, lavoro, potenza, energia (energia potenziale, cinetica e totale), calore, efficienza.

1

2

1

1

b)  Quantità di moto, conservazione della quantità di moto.

Impulso.

Principi giroscopici.

Attrito: natura ed effetti, coefficiente d’attrito (resistenza all’avanzamento).

1

2

2

1

2.2.4  Dinamica dei fluidi

a)  Gravità specifica e densità.

2

2

2

2

b)  Viscosità, resistenza dei fluidi, effetti del profilo aerodinamico.

Effetti della compressione dei fluidi.

Pressione statica, dinamica e totale: Teorema di Bernouilli, Venturi.

1

2

1

1

2.3  Termodinamica

a)  Temperatura: termometri e scale di temperatura; Celsius, Fahrenheit e Kelvin; definizione di calore.

2

2

2

2

b)  Capacità termica, calore specifico.

Trasmissione del calore: convezione, radiazione e conduzione.

Espansione volumetrica.

Prima e seconda legge della termodinamica.

Gas: legge ideale dei gas; calore specifico a volume e pressione costanti, lavoro compiuto dai gas in espansione.

Espansione e compressione isoterme e adiabatiche, cicli dei motori, volume e pressione costanti, refrigeratori e pompe di calore.

Calore latente di fusione ed evaporazione, energia termica, calore di combustione.

2

2

1

2.4  Ottica (luce)

2

2

Natura della luce; Velocità della luce.

 

 

 

 

Leggi della riflessione e della rifrazione: riflessione su superfici piane, riflessione su specchi sferici, rifrazione, lenti.

 

 

 

 

Ottica delle fibre.

 

 

 

 

2.5  Moto ondulare e suono

2

2

Moto ondulare: onde meccaniche, moto ondulare sinusoidale, fenomeni di interferenza, onde stazionarie.

 

 

 

 

Suono: velocità del suono, produzione del suono, intensità, altezza e qualità, effetto Doppler.

 

 

 

 

MODULO 3.   FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA



 

LIVELLO

A

B1

B2

B3

3.1  Teoria degli elettroni

1

1

1

1

Struttura e distribuzione delle cariche elettriche in: atomi, molecole, ioni, composti.

 

 

 

 

Struttura molecolare di conduttori, semiconduttori ed isolanti.

 

 

 

 

3.2  Elettricità statica e conduzione

1

2

2

1

Elettricità statica e distribuzione delle cariche elettrostatiche.

 

 

 

 

Leggi elettrostatiche dell’attrazione e della repulsione.

 

 

 

 

Unità di carica, legge di Coulomb.

 

 

 

 

Conduzione dell’elettricità nei solidi, nei liquidi, nei gas e nel vuoto.

 

 

 

 

3.3  Terminologia elettrica

1

2

2

1

I seguenti concetti, le loro unità ed i fattori che li influenzano: differenza di potenziale, forza elettromotrice, voltaggio, corrente, resistenza, conduttanza, carica, flusso di corrente convenzionale, flusso di elettroni.

 

 

 

 

3.4  Generazione di elettricità

1

1

1

1

Produzione di elettricità per mezzo dei seguenti metodi: luce, calore, attrito, pressione, azione chimica, magnetismo e movimento.

 

 

 

 

3.5  Fonti di elettricità a corrente continua (CC)

1

2

2

2

Struttura ed azione chimica fondamentale di: batterie primarie, batterie secondarie, batterie acide al piombo, batterie al nichel cadmio, altre batterie alcaline.

 

 

 

 

Batterie collegate in serie ed in parallelo.

 

 

 

 

Resistenza interna ed effetti sulla batteria.

 

 

 

 

Struttura, materiali e funzionamento delle termocoppie.

 

 

 

 

Funzionamento delle fotocellule.

 

 

 

 

3.6  Circuiti CC

2

2

1

Legge di Ohm, leggi del voltaggio e della tensione di Kirchoff.

 

 

 

 

Calcoli con impiego delle precedenti leggi per determinare la resistenza, il voltaggio e la corrente.

 

 

 

 

Significatività della resistenza interna di una sorgente.

 

 

 

 

3.7  Resistenza/Resistore

a)  Resistenza e fattori che la influenzano.

Resistenza specifica.

Codice dei colori dei resistori, valori e tolleranze, valori preferiti, potenze nominali.

Resistori in serie ed in parallelo.

Calcolo della resistenza totale mediante combinazioni in serie, in parallelo e serie, in parallelo.

Funzionamento e uso di potenziometri e reostati.

Funzionamento del ponte di Wheatstone.

2

2

1

b)  Coefficiente termico di conduttanza positivo e negativo.

Resistori fissi, stabilità, tolleranza e limitazioni, metodi di costruzione.

Resistori variabili, termistori, resistori sensibili al voltaggio.

Struttura di potenziometri e reostati.

Struttura del ponte di Wheatstone.

1

1

3.8  Potenza

2

2

1

Potenza, lavoro ed energia (cinetica e potenziale).

 

 

 

 

Dissipazione di potenza da parte di un resistore.

 

 

 

 

Formula della potenza.

 

 

 

 

Calcoli relativi a potenza, lavoro ed energia.

 

 

 

 

3.9  Capacitanza/condensatore

2

2

1

Uso e funzionamento di un condensatore.

 

 

 

 

Fattori che influiscono sulla superficie di capacitanza delle piastre, distanza tra le piastre, numero di piastre, dielettrico e costante dielettrica. Tensione di funzionamento, tensione massima di funzionamento.

 

 

 

 

Tipi di condensatori, struttura e funzionamento.

 

 

 

 

Codice dei colori del condensatore.

 

 

 

 

Calcoli relativi a capacitanza e voltaggio nei circuiti in serie ed in parallelo.

 

 

 

 

Carica e scarica esponenziale di un condensatore, costanti temporali.

 

 

 

 

Prova dei condensatori.

 

 

 

 

3.10  Magnetismo

a)  Teoria del magnetismo.

Proprietà di un magnete.

Azione di un magnete sospeso nel campo magnetico terrestre.

Magnetizzazione e smagnetizzazione.

Schermatura magnetica.

Vari tipi di materiali magnetici.

Struttura degli elettromagneti e principi del loro funzionamento.

Regole empiriche per la determinazione del campo magnetico attorno ad un conduttore percorso da corrente elettrica.

2

2

1

b)  Forza magnetomotrice, intensità del campo, densità del flusso magnetico, permeabilità, ciclo di isteresi, riluttanza alla forza coercitiva, punto di saturazione, correnti di Foucault.

Precauzioni per la cura e la conservazione dei magneti.

2

2

1

3.11  Induttanza/Induttore

2

2

1

Legge di Faraday.

 

 

 

 

Induzione della tensione in un conduttore che si muove in un campo magnetico.

 

 

 

 

Principi dell’induzione.

 

 

 

 

Effetti dei seguenti parametri sulla grandezza di una tensione indotta: intensità del campo magnetico, velocità di variazione del flusso, numero di giri del conduttore.

 

 

 

 

Induzione reciproca.

 

 

 

 

effetti provocati dalla velocità di variazione della corrente primaria e dall’induttanza reciproca sulla tensione indotta.

 

 

 

 

Fattori che influenzano l’induttanza reciproca: numero di avvolgimenti in una bobina, dimensione fisica della bobina, posizione delle bobine tra loro.

 

 

 

 

Legge di Lenz e regole per determinare la polarità.

 

 

 

 

Forza controelettromotrice, autoinduzione.

 

 

 

 

Punto di saturazione.

 

 

 

 

Usi principali degli induttori.

 

 

 

 

3.12  Motore a corrente continua/teoria dei generatori

2

2

1

Teoria fondamentale dei motori e dei generatori.

 

 

 

 

Struttura e funzione dei componenti dei generatori a corrente continua.

 

 

 

 

Funzionamento dei generatori a corrente continua e fattori che ne influenzano l’uscita e la direzione del flusso di corrente.

 

 

 

 

Funzionamento dei motori a corrente continua e fattori che ne influenzano la potenza in uscita, la coppia, la velocità e il senso di rotazione.

 

 

 

 

Motori ad eccitazione in serie, ad avvolgimento in derivazione e misti.

 

 

 

 

Struttura di un generatore di avviamento.

 

 

 

 

3.13  AC Theory

1

2

2

1

Forma d’onda sinusoidale: fase, periodo, frequenza, ciclo.

 

 

 

 

Istantaneo, media, scarto quadratico medio, picco, valori della corrente tra picchi e calcolo di tali valori, relazione con il voltaggio, corrente e potenza

 

 

 

 

Onde triangolari/quadrate.

 

 

 

 

Principi della corrente monofase/trifase.

 

 

 

 

3.14  Circuiti resistivi (R), capacitivi (C) ed induttivi (L)

2

2

1

Relazione di fase tra tensione e corrente nei circuiti L, C e R in parallelo, in serie e in serie e paralleli.

 

 

 

 

Dissipazione di potenza nei circuiti L, C e R.

 

 

 

 

Calcoli di impedenza, angolo di fase, fattore di potenza e corrente.

 

 

 

 

Calcoli di potenza effettiva, potenza apparente e potenza reattiva.

 

 

 

 

3.15  Trasformatori

2

2

1

Principi relativi alla costruzione dei trasformatori e loro funzionamento.

 

 

 

 

Perdite dei trasformatori e metodi per la loro prevenzione.

 

 

 

 

Azione dei trasformatori in condizioni di carico e in assenza di carico.

 

 

 

 

Trasmissione di potenza, efficienza, indicazioni della polarità.

 

 

 

 

Calcolo delle tensioni di rete e di fase e delle correnti.

 

 

 

 

Calcolo della potenza in un sistema trifase.

 

 

 

 

Corrente primaria e secondaria, voltaggio, rapporto di trasformazione, potenza, efficienza.

 

 

 

 

Autotrasformatori

 

 

 

 

3.16  Filtri

1

1

Funzionamento, applicazione e usi dei seguenti filtri: passa basso, passa alto, passa banda, elimina banda.

 

 

 

 

3.17  Generatori a corrente alternata

2

2

1

Rotazione del circuito in un campo magnetico e forma d’onda prodotta.

 

 

 

 

Funzionamento e struttura di generatori di corrente alternata ad armatura rotante e a campo rotante.

 

 

 

 

Alternatori monofase, bifase e trifase.

 

 

 

 

Vantaggi ed usi della stella trifase e delle connessioni a triangolo.

 

 

 

 

Generatori a magnete permanente.

 

 

 

 

3.18  Motori a corrente alternata

2

2

1

Struttura, principi di funzionamento e caratteristiche dei motori a corrente alternata sincroni e a induzione, sia monofase che a più fasi.

 

 

 

 

Metodi di controllo della velocità e della direzione di rotazione.

 

 

 

 

Metodi di produzione di un campo rotante: condensatore, induttore, polo schermato o spaccato.

 

 

 

 

MODULO 4.   FONDAMENTI DI ELETTRONICA



 

LIVELLO

A

B1

B2

B3

4.1  Semiconduttori

4.1.1  Diodi

a)  Simboli dei diodi.

Caratteristiche e proprietà dei diodi.

Diodi in serie ed in parallelo.

Caratteristiche principali ed uso dei raddrizzatori controllati al silicio (tiristori), diodi a emissione luminosa, diodi fotoconduttori, varistori, diodi raddrizzatori.

Prova funzionale dei diodi.

2

2

1

b)  Materiali, configurazione elettronica, proprietà elettriche.

Materiali dei tipi P e N: effetti delle impurità sulla conduzione, caratteri di maggioranza e di minoranza.

Giunzione PN in un semiconduttore, sviluppo di un potenziale attraverso una giunzione PN in condizioni non polarizzate, polarizzate in senso diretto e polarizzate in senso inverso.

Parametri dei diodi: tensione inversa di picco, massima corrente diretta, temperatura, frequenza, corrente di dispersione, dissipazione di potenza.

Uso e funzionamento dei diodi nei seguenti circuiti: limitatore, livellatore, raddrizzatori a onda completa e a mezza onda, duplicatori e triplicatori di voltaggio.

Dettagli del funzionamento e caratteristiche dei seguenti dispositivi: raddrizzatore controllato al silicio (tiristore), diodo ad emissione luminosa, diodo Schottky, diodo fotoconduttore, diodo a capacità variabile, varistore, diodi raddrizzatori, diodo Zener.

2

4.1.2  Transistor

a)  Simboli dei transistor.

Descrizione dei componenti ed orientamento.

Caratteristiche e proprietà dei transistor.

1

2

1

b)  Struttura e funzionamento dei transistor PNP e NPN.

Configurazioni di base, del collettore e dell’emettitore.

Prova dei transistor.

Valutazione base di altri tipi di transistor e i loro impieghi.

Applicazione dei transistor: classi di amplificatori (A, B, C).

Circuiti semplici: polarizzazione, disaccoppiamento, reazione e stabilizzazione.

Principi dei circuiti multistadio: circuiti a cascata, push-pull, oscillatori, multivibratori, flip-flop.

2

4.1.3  Circuiti integrati

a)  Descrizione e funzionamento dei circuiti logici e dei circuiti lineari/amplificatori operazionali.

1

1

b)  Descrizione e funzionamento dei circuiti logici e dei circuiti lineari.

Introduzione all’uso ed al funzionamento di un amplificatore operazionale usato come integratore, differenziatore, inseguitore di tensione, comparatore.

Metodi di connessione degli stadi operazionale e amplificatore: resistivo-capacitivo, induttivo (trasformatore), induttivo-resistivo (IR), diretto;

Vantaggi e svantaggi della reazione positiva e negativa.

2

4.2  Schede di circuiti stampati

1

2

Descrizione ed uso delle schede di circuiti stampati.

 

 

 

 

4.3  Servomeccanismi

a)  Comprensione dei seguenti concetti: sistemi a circuito aperto e chiuso, reazione, follow up, trasduttori analogici.

Principi di funzionamento ed uso dei seguenti componenti di sistemi sincroni/caratteristiche: resolver, differenziale, controllo e coppia, trasformatori, trasmettitori ad induttanza ed a capacitanza.

1

b)  Comprensione dei seguenti concetti: circuito aperto e chiuso, follow up, servomeccanismo, analogico, trasduttore, nullo, smorzamento, reazione, banda morta.

Struttura, funzionamento ed uso dei seguenti componenti di sistemi sincroni: resolver, differenziale, controllo e coppia, trasformatori E ed I, trasmettitori a induttanza, trasmettitori a capacitanza, trasmettitori sincroni.

Difetti dei servomeccanismi, inversione dei passi sincronizzati, pendolamento.

2

MODULO 5.   TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICI



 

LIVELLO

A

B1-1

B1-3

B1-2

B1-4

B2

B3

5.1  Sistemi di strumentazione elettronici

1

2

2

3

1

Disposizione tipica dei sistemi e layout di cabina dei sistemi di strumentazione elettronici

 

 

 

 

 

5.2  Sistemi numerici

1

2

Sistemi di numerazione: binario, ottale ed esadecimale.

 

 

 

 

 

Dimostrazione di conversioni tra i sistemi decimale e binario, ottale ed esadecimale, e viceversa.

 

 

 

 

 

5.3  Conversione dei dati

1

2

Dati analogici, dati digitali.

 

 

 

 

 

Funzionamento ed applicazione dei convertitori da analogico a digitale e da digitale ad analogico, input ed output, limitazioni di vari tipi.

 

 

 

 

 

5.4  Bus di dati

2

2

Funzionamento dei bus di dati nei sistemi aeronautici, inclusa la conoscenza della norma ARINC e di altre specifiche.

 

 

 

 

 

Rete/Ethernet dell’aeromobile

 

 

 

 

 

5.5  Circuiti logici

a)  Identificazione dei simboli comuni relativi ai circuiti logici, tabelle e circuiti equivalenti.

Applicazioni in uso per i sistemi aeronautici, diagrammi schematici.

2

2

1

b)  Interpretazione degli schemi logici.

2

5.6  Struttura fondamentale dei computer

a)  Terminologia informatica (inclusi bit, byte, software, hardware, CPU, IC e vari dispositivi di memoria, come RAM, ROM, PROM).

Tecnologia informatica (nelle applicazioni dei sistemi aeronautici).

1

2

b)  Terminologia relativa ai computer.

Funzionamento, layout ed interfaccia dei maggiori componenti per microcomputer, inclusi i relativi sistemi bus.

Informazioni contenute in parole istruzione singole e a vari indirizzi.

Termini relativi alla memoria.

Funzionamento dei dispositivi di memoria tipici.

Funzionamento, vantaggi e svantaggi dei vari sistemi di memorizzazione di dati.

2

5.7  Microprocessori

2

Funzioni eseguite e funzionamento globale di un microprocessore.

 

 

 

 

 

Funzionamento di base dei seguenti elementi per microprocessori: unità di controllo e di elaborazione, clock, registro, unità logica aritmetica.

 

 

 

 

 

5.8  Circuiti integrati

2

Funzionamento ed uso di codificatori e decodificatori.

 

 

 

 

 

Funzione dei vari tipi di codificatori.

 

 

 

 

 

Uso dell’integrazione su scala media, grande e grandissima.

 

 

 

 

 

5.9  Multiplazione

2

Funzionamento, applicazione e identificazione di multiplexer e demultiplexer negli schemi logici.

 

 

 

 

 

5.10  Fibre ottiche

1

1

2

Vantaggi e svantaggi della trasmissione dati mediante fibre ottiche rispetto alla trasmissione mediante cavi elettrici.

 

 

 

 

 

Bus dati a fibre ottiche.

 

 

 

 

 

Terminologia relativa alle fibre ottiche.

 

 

 

 

 

Terminazioni.

 

 

 

 

 

Accoppiatori, terminali di controllo, terminali remoti.

 

 

 

 

 

Applicazione delle fibre ottiche nei sistemi aeronautici.

 

 

 

 

 

5.11  Display elettronici

2

1

2

1

Principi del funzionamento dei tipi comuni di display impiegati negli aeromobili moderni, compresi tubi a raggi catodici, diodi ad emissione luminosa e display a cristalli liquidi.

 

 

 

 

 

5.12  Dispositivi sensibili all’elettricità elettrostatica

1

2

2

2

1

Trattamento specifico dei componenti sensibili alle scariche elettrostatiche.

 

 

 

 

 

Consapevolezza dei rischi e dei possibili danni, dispositivi di protezione antistatici personali e per componenti.

 

 

 

 

 

5.13  Controllo della gestione Software

2

1

2

1

Consapevolezza delle restrizioni, dei requisiti di aeronavigabilità e dei possibili effetti catastrofici di modifiche non approvate ai programmi software.

 

 

 

 

 

5.14  Ambiente elettromagnetico

2

2

2

1

Influenza dei seguenti fenomeni sulle pratiche di manutenzione del sistema elettronico:

EMC-Compatibilità elettromagnetica

EMI-Interferenza elettromagnetica

HIRF-Campi di radiazione ad alta intensità

Fulmini/protezione dai fulmini.

 

 

 

 

 

5.15  Sistemi elettronici/digitali aeronautici tipici

2

2

2

1

Disposizione generale dei sistemi elettronici/digitali aeronautici tipici e delle relative prove BITE (Built In Test Equipment), come:

a)  Solo per B1 e B2:

ACARS-ARINC Communication and Addressing and Reporting SystemEICAS-Engine Indication and Crew Alerting SystemFBW-Fly by WireGPS-Global Positioning SystemTCAS-Traffic Alert Collision Avoidance System

b)  Per B1, B2 e B3:

ECAM-Electronic Centralised Aircraft MonitoringEFIS-Electronic Flight Instrument SystemIRS-Inertial Reference SystemTCAS-Traffic Alert Collision Avoidance SystemAvionica modulare integrataSistemi di cabinaSistemi informativi

 

 

 

 

 

MODULO 6.   MATERIALI E HARDWARE



 

LIVELLO

A

B1

B2

B3

6.1  Materiali aeronautici — ferrosi

a)  Caratteristiche, proprietà ed identificazione delle leghe di acciaio comunemente usate nel settore aeronautico.

Trattamento termico ed applicazione delle leghe di acciaio.

1

2

1

2

b)  Prove di durezza, di resistenza alla trazione, di resistenza alla fatica e di resilienza nei materiali ferrosi.

1

1

1

6.2  Materiali aeronautici — non ferrosi

a)  Caratteristiche, proprietà ed identificazione dei materiali non ferrosi comunemente usati nel settore aeronautico.

Trattamento termico ed applicazione dei materiali non ferrosi.

1

2

1

2

b)  Prove di durezza, di resistenza alla trazione, di resistenza alla fatica e di resilienza nei materiali non ferrosi.

1

1

1

6.3  Materiali aeronautici — compositi e non metallici

6.3.1  Materiali compositi e non metallici diversi da legno e tessuto

a)  Caratteristiche, proprietà ed identificazione dei più comuni materiali compositi e non metallici, diversi dal legno, impiegati nel settore aeronautico.

Agenti sigillanti ed incollanti.

1

2

2

2

b)  Rilevazione di difetti/usura nei materiali compositi e non metallici.

Riparazione di materiali compositi e non metallici.

1

2

2

6.3.2  Strutture in legno

1

2

2

Metodi di costruzione di cellule aeronautiche in legno.

 

 

 

 

Caratteristiche, proprietà e tipi di legno e di colle utilizzate nei velivoli.

 

 

 

 

Conservazione e manutenzione delle strutture in legno.

 

 

 

 

Tipi di difetti nei materiali legnosi e nelle strutture in legno.

 

 

 

 

Rilevazione dei difetti nella struttura in legno.

 

 

 

 

Riparazione della struttura in legno.

 

 

 

 

6.3.3  Rivestimento in tessuto

1

2

2

Caratteristiche, proprietà e tipi di tessuti utilizzati nei velivoli.

 

 

 

 

Metodi di ispezione del tessuto.

 

 

 

 

Tipi di difetti del tessuto.

 

 

 

 

Riparazione del rivestimento in tessuto.

 

 

 

 

6.4  Corrosione

a)  Fondamenti chimici.

Formazione mediante processo galvanico, microbiologico, sollecitazione.

1

1

1

1

b)  Tipi di corrosione e relativa identificazione.

Cause della corrosione.

Tipi di materiali, suscettibilità alla corrosione.

2

3

2

2

6.5  Dispositivi di fissaggio

6.5.1  Filettature delle viti

2

2

2

2

Nomenclatura delle viti.

 

 

 

 

Forme delle filettature, dimensioni e tolleranze delle filettature standard utilizzate in aeronautica.

 

 

 

 

Misurazione delle filettature delle viti.

 

 

 

 

6.5.2  Bulloni, prigionieri e viti

2

2

2

2

Tipi di bulloni: specificazione, identificazione e marcatura dei bulloni aeronautici, normative internazionali.

 

 

 

 

Dadi: autobloccanti, piastrine, tipologie standard.

 

 

 

 

Viti a ferro: specifiche aeronautiche.

 

 

 

 

Prigionieri: tipologie ed impieghi, inserimento e rimozione.

 

 

 

 

Viti autofilettanti, perni.

 

 

 

 

6.5.3  Dispositivi di bloccaggio

2

2

2

2

Rondelle di sicurezza ed elastiche, piastre di bloccaggio, coppiglie spaccate, dadi a ragno, bloccaggio a filo, dispositivi di fissaggio a rimozione rapida, chiavi, anelli elastici, coppiglie.

 

 

 

 

6.5.4  Rivetti aeronautici

1

2

1

2

Tipi di rivetti pieni e ciechi: specifiche ed identificazione, trattamento termico.

 

 

 

 

6.6  Tubi e raccordi

a)  Identificazione e tipologie di tubi rigidi e flessibili con i relativi raccordi impiegati nell’aeromobile.

2

2

2

2

b)  Raccordi standard per i tubi degli impianti idraulico, del carburante, dell’olio, pneumatico e dell’aria dell’aeromobile.

2

2

1

2

6.7  Molle

2

1

1

Tipi di molle, materiali, caratteristiche ed applicazioni.

 

 

 

 

6.8  Cuscinetti

1

2

2

1

Funzione dei cuscinetti, carichi, materiali, struttura.

 

 

 

 

Tipi di cuscinetti e relative applicazioni.

 

 

 

 

6.9  Trasmissioni

1

2

2

1

Tipi di ingranaggi e relative applicazioni.

 

 

 

 

Rapporti degli ingranaggi, sistemi di ingranaggi per riduzione e per moltiplicazione, ingranaggi condotti e trasmittenti, ingranaggi folli, schemi di accoppiamento.

 

 

 

 

Cinghie e pulegge, catene e pignoni.

 

 

 

 

6.10  Cavi di comando

1

2

1

2

Tipi di cavi.

 

 

 

 

Raccordi terminali, tenditori e dispositivi di compensazione.

 

 

 

 

Pulegge e componenti dei sistemi di cavi.

 

 

 

 

Cavi Bowden.

 

 

 

 

Sistemi di controllo flessibili aeronautici.

 

 

 

 

6.11  Cavi elettrici e connettori

1

2

2

2

Tipi di cavi, struttura e caratteristiche.

 

 

 

 

Cavi ad alta tensione e coassiali.

 

 

 

 

Crimpatura.

 

 

 

 

Tipi di connettori, perni, spine, prese, isolatori, corrente e tensione di funzionamento, accoppiamento, codici di identificazione.

 

 

 

 

MODULO 7 A.   PRATICHE DI MANUTENZIONE

Nota: Il presente modulo non si applica alle licenze di categoria B3. Le materie pertinenti per la categoria B3 sono elencate nel modulo 7B.



 

LIVELLO

A

B1

B2

7.1  Precauzioni di sicurezza — aeromobile ed officina

3

3

3

Aspetti della sicurezza nelle pratiche lavorative, incluse le precauzioni da prendere durante il lavoro con elettricità, gas (specialmente l’ossigeno), oli e sostanze chimiche.

 

 

 

Inoltre, istruzioni relative alle misure da prendere in caso di incendio o di altro incidente riguardante una delle fonti di rischio succitate, inclusa la conoscenza dei mezzi estinguenti.

 

 

 

7.2  Pratiche relative all’officina

3

3

3

Cura degli attrezzi, controllo degli attrezzi, uso dei materiali dell’officina.

 

 

 

Dimensioni, sovramisure e tolleranze, standard di lavorazione.

 

 

 

Calibrazione degli strumenti e delle attrezzature, standard di calibrazione.

 

 

 

7.3  Attrezzi

3

3

3

Tipi più comuni di attrezzi manuali.

 

 

 

Tipi più comuni di attrezzi elettrici.

 

 

 

Funzionamento ed uso degli strumenti di misura di precisione.

 

 

 

Attrezzi e metodi di lubrificazione.

 

 

 

Funzionamento, funzione e uso dell’attrezzatura generale di prova elettrica.

 

 

 

7.4  Attrezzatura generale di prova dell’avionica

2

3

Funzionamento, funzione ed utilizzo dell’attrezzatura generale di prova dell’avionica.

 

 

 

7.5  Disegni tecnici, schemi e normative

1

2

2

Tipi di disegni e di schemi, loro simbologia, dimensioni, tolleranze e proiezioni.

 

 

 

Identificazione delle informazioni contenute nell’intestazione.

 

 

 

Microfilm, microfiche e presentazioni computerizzate.

 

 

 

Specifica 100 della Air Transport Association of America (ATA).

 

 

 

Normative aeronautiche e di altro tipo applicabili, comprese le normative ISO, AN ed MS, NAS e MIL.

 

 

 

Schemi dei cablaggi e diagrammi schematici.

 

 

 

7.6  Accoppiamenti e spazi liberi

1

2

1

Dimensioni delle punte da trapano per i fori di bulloni, classi di accoppiamento.

 

 

 

Sistemi più comuni di accoppiamento e spazio libero.

 

 

 

Requisiti per gli accoppiamenti e spazi liberi per aeromobile e motori.

 

 

 

Limiti di incurvamento, svergolamento ed usura.

 

 

 

Metodi standard per il controllo di alberi, cuscinetti ed altre parti.

 

 

 

7.7  Cavi elettrici e connettori (EWIS)

1

3

3

Continuità, isolamento, tecniche di giunzione e prova.

 

 

 

Uso di attrezzi per la crimpatura: a funzionamento manuale e idraulico.

 

 

 

Prova delle giunture crimpate.

 

 

 

Rimozione e inserimento dei pin di connessione.

 

 

 

Cavi coassiali: precauzioni di prova e d’installazione.

 

 

 

Identificazione di tipi di cavi, criteri di ispezione e tolleranza dei danni.

 

 

 

Tecniche di protezione della cablatura: flessibili di protezione e relativi supporti, morsetti dei cavi, tecniche di protezione con rivestimenti, incluso il rivestimento termoretraibile, schermatura.

 

 

 

Installazione, ispezione, riparazione e manutenzione dei cavi elettrici e dei connettori e relativi standard di pulizia.

 

 

 

7.8  Rivettatura

1

2

Giunture rivettate, spaziatura e passo tra i rivetti.

 

 

 

Attrezzi usati per rivettare ed eseguire imbutiture.

 

 

 

Controllo delle giunture rivettate.

 

 

 

7.9  Tubi

1

2

Curvatura e campanatura/svasatura delle tubature aeronautiche.

 

 

 

Ispezione e prova di tubi e manicotti aeronautici.

 

 

 

Installazione e fissaggio dei tubi.

 

 

 

7.10  Molle

1

2

Ispezione e prova delle molle.

 

 

 

7.11  Cuscinetti

1

2

Prova, pulizia ed ispezione dei cuscinetti.

 

 

 

Requisiti relativi alla lubrificazione dei cuscinetti.

 

 

 

Difetti dei cuscinetti e loro cause.

 

 

 

7.12  Trasmissioni

1

2

Ispezione di ingranaggi, gioco.

 

 

 

Ispezione di cinghie e pulegge, catene e pignoni.

 

 

 

Ispezione di martinetti a vite, dispositivi a leva, aste a carico alternato.

 

 

 

7.13  Cavi di comando

1

2

Rastremazione dei raccordi terminali.

 

 

 

Ispezione e prova dei cavi di comando.

 

 

 

Cavi Bowden; cavi di comando flessibili aeronautici.

 

 

 

7.14  Trattamento dei materiali

7.14.1  Lamiere di metallo

2

Tracciatura e calcolo della tolleranza di curvatura.

 

 

 

Lavorazione della lamiera di metallo, inclusa la curvatura e la formatura.

 

 

 

Ispezione delle lamiere di metallo.

 

 

 

7.14.2  Materiali compositi e non metallici

2

Pratiche di incollaggio.

 

 

 

Condizioni ambientali.

 

 

 

Metodi di ispezione.

 

 

 

7.15  Saldatura, brasatura ed incollaggio

a)  Metodi di saldatura; ispezione di giunture saldate.

2

2

b)  Metodi di saldatura e di brasatura.

Ispezione di giunture saldate e brasate.

Metodi di incollaggio ed ispezione di giunture incollate.

2

7.16  Peso e centraggio dell’aeromobile

a)  Calcolo dei limiti del baricentro/centraggio: impiego degli appositi documenti.

2

2

b)  Preparazione dell’aeromobile per la pesatura.

Pesatura v.

2

7.17  Assistenza e deposito dell’aeromobile

2

2

2

Rullaggio/traino dell’aeromobile e relative misure di sicurezza.

 

 

 

Sollevamento, collocazione dei tacchi, bloccaggio dell’aeromobile e relative precauzioni di sicurezza.

 

 

 

Metodi di deposito dell’aeromobile.

 

 

 

Procedure di rifornimento/estrazione del carburante.

 

 

 

Procedure per la rimozione/prevenzione della formazione di ghiaccio.

 

 

 

Rifornimenti elettrici, idraulici e pneumatici a terra.

 

 

 

Effetti delle condizioni ambientali sull’assistenza e sul funzionamento dell’aeromobile.

 

 

 

7.18  Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

a)  Tipi di difetti e tecniche di ispezione visiva.

Valutazione e rimozione della corrosione; protezione dalla corrosione.

2

3

3

b)  Metodi generali di riparazione, manuale di riparazione strutturale.

Programmi di controllo relativi all’invecchiamento, alla fatica ed alla corrosione.

2

c)  Tecniche di ispezione non distruttiva, inclusi i metodi penetranti, radiografici, con corrente di Foucault, ultrasonici e boroscopici.

2

1

d)  Tecniche di smontaggio e rimontaggio.

2

2

2

e)  Tecniche per la risoluzione dei problemi.

2

2

7.19  Eventi anormali

a)  Ispezioni a seguito di scariche di fulmini e penetrazioni HIRF.

2

2

2

b)  Ispezioni a seguito di eventi anormali, come atterraggi duri e voli attraverso turbolenze.

2

2

7.20  Procedure di manutenzione

1

2

2

Programma di manutenzione.

 

 

 

Procedure di modifica.

 

 

 

Procedure di deposito.

 

 

 

Procedure di certificazione/riammissione in servizio.

 

 

 

Interfaccia con il funzionamento dell’aereo.

 

 

 

Ispezione manutentiva/controllo di qualità/assicurazione qualità.

 

 

 

Procedure supplementari di manutenzione.

 

 

 

Controllo di componenti a durata limitata.

 

 

 

MODULO 7B.   PRATICHE DI MANUTENZIONE

Nota: Il contenuto del presente modulo copre la tecnologia degli aeromobili pertinenti per le licenze di categoria B3.



 

LIVELLO

B3

7.1  Precauzioni di sicurezza — aeromobile ed officina

3

Aspetti della sicurezza nelle pratiche lavorative, incluse le precauzioni da prendere durante il lavoro con elettricità, gas (specialmente l’ossigeno), oli e sostanze chimiche.

 

Inoltre, istruzioni relative alle misure da prendere in caso di incendio o di altro incidente riguardante una delle fonti di rischio succitate, inclusa la conoscenza dei mezzi estinguenti.

 

7.2  Pratiche relative all’officina

3

Cura degli attrezzi, controllo degli attrezzi, uso dei materiali dell’officina.

 

Dimensioni, sovramisure e tolleranze, standard di lavorazione.

 

Calibrazione degli strumenti e delle attrezzature, standard di calibrazione.

 

7.3  Attrezzi

3

Tipi più comuni di attrezzi manuali.

 

Tipi più comuni di attrezzi elettrici.

 

Funzionamento ed uso degli strumenti di misura di precisione.

 

Attrezzi e metodi di lubrificazione.

 

Funzionamento, funzione e uso dell’attrezzatura generale di prova elettrica.

 

7.4  Attrezzatura generale di prova dell’avionica

Funzionamento, funzione ed utilizzo dell’attrezzatura generale di prova dell’avionica.

 

7.5  Disegni tecnici, schemi e normative

2

Tipi di disegni e di schemi, loro simbologia, dimensioni, tolleranze e proiezioni.

 

Identificazione delle informazioni contenute nell’intestazione.

 

Microfilm, microfiche e presentazioni computerizzate.

 

Specifica 100 della Air Transport Association of America (ATA).

 

Normative aeronautiche e di altro tipo applicabili, comprese le normative ISO, AN ed MS, NAS e MIL.

 

Schemi dei cablaggi e diagrammi schematici.

 

7.6  Accoppiamenti e spazi liberi

2

Dimensioni delle punte da trapano per i fori di bulloni, classi di accoppiamento.

 

Sistemi più comuni di accoppiamento e spazio libero.

 

Requisiti per gli accoppiamenti e spazi liberi per aeromobile e motori.

 

Limiti di incurvamento, svergolamento ed usura.

 

Metodi standard per il controllo di alberi, cuscinetti ed altre parti.

 

7.7  Cavi elettrici e connettori

2

Continuità, isolamento, tecniche di giunzione e prova.

 

Uso di attrezzi per la crimpatura: a funzionamento manuale e idraulico.

 

Prova delle giunture crimpate.

 

Rimozione e inserimento dei pin di connessione.

 

Cavi coassiali: precauzioni di prova e d’installazione.

 

Tecniche di protezione della cablatura: flessibili di protezione e relativi supporti, morsetti dei cavi, tecniche di protezione con rivestimenti, incluso il rivestimento termoretraibile, schermatura.

 

7.8  Rivettatura

2

Giunture rivettate, spaziatura e passo tra i rivetti.

 

Attrezzi usati per rivettare ed eseguire imbutiture.

 

Controllo delle giunture rivettate.

 

7.9  Tubi

2

Curvatura e campanatura/svasatura delle tubature aeronautiche.

 

Ispezione e prova di tubi e manicotti aeronautici.

 

Installazione e fissaggio dei tubi.

 

7.10  Molle

1

Ispezione e prova delle molle.

 

7.11  Cuscinetti

2

Prova, pulizia ed ispezione dei cuscinetti.

 

Requisiti relativi alla lubrificazione dei cuscinetti.

 

Difetti dei cuscinetti e loro cause.

 

7.12  Trasmissioni

2

Ispezione di ingranaggi, gioco.

 

Ispezione di cinghie e pulegge, catene e pignoni.

 

Ispezione di martinetti a vite, dispositivi a leva, aste a carico alternato.

 

7.13  Cavi di comando

2

Rastremazione dei raccordi terminali.

 

Ispezione e prova dei cavi di comando.

 

Cavi Bowden; cavi di comando flessibili aeronautici.

 

7.14  Trattamento dei materiali

7.14.1  Lamiere di metallo

2

Tracciatura e calcolo della tolleranza di curvatura.

 

Lavorazione della lamiera di metallo, inclusa la curvatura e la formatura.

 

Ispezione delle lamiere di metallo.

 

7.14.2  Materiali compositi e non metallici

2

Pratiche di incollaggio.

 

Condizioni ambientali.

 

Metodi di ispezione.

 

7.15  Saldatura, brasatura ed incollaggio

a)  Metodi di saldatura; ispezione di giunture saldate.

2

b)  Metodi di saldatura e di brasatura.

Ispezione di giunture saldate e brasate.

Metodi di incollaggio ed ispezione di giunture incollate.

2

7.16  Peso e centraggio dell’aeromobile

a)  Calcolo dei limiti del baricentro/centraggio: impiego degli appositi documenti.

2

b)  Preparazione dell’aeromobile per la pesatura.

Pesatura dell’aeromobile.

2

7.17  Assistenza e deposito dell’aeromobile

2

Rullaggio/traino dell’aeromobile e relative misure di sicurezza.

 

Sollevamento, collocazione dei tacchi, bloccaggio dell’aeromobile e relative precauzioni di sicurezza;

 

Metodi di deposito dell’aeromobile.

 

Procedure di rifornimento/estrazione del carburante.

 

Procedure per la rimozione/prevenzione della formazione di ghiaccio.

 

Rifornimenti elettrici, idraulici e pneumatici a terra.

 

Effetti delle condizioni ambientali sull’assistenza e sul funzionamento dell’aeromobile.

 

7.18  Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

a)  Tipi di difetti e tecniche di ispezione visiva.

Valutazione e rimozione della corrosione; protezione dalla corrosione.

3

b)  Metodi generali di riparazione, manuale di riparazione strutturale.

Programmi di controllo relativi all’invecchiamento, alla fatica ed alla corrosione.

2

c)  Tecniche di ispezione non distruttiva, inclusi i metodi penetranti, radiografici, con corrente di Foucault, ultrasonici e boroscopici.

2

d)  Tecniche di smontaggio e rimontaggio.

2

e)  Tecniche per la risoluzione dei problemi.

2

7.19  Eventi anormali

a)  Ispezioni a seguito di scariche di fulmini e penetrazioni HIRF.

2

b)  Ispezioni a seguito di eventi anormali, come atterraggi duri e voli attraverso turbolenze.

2

7.20  Procedure di manutenzione

2

Programma di manutenzione.

 

Procedure di modifica.

 

Procedure di deposito.

 

Procedure di certificazione/riammissione in servizio.

 

Interfaccia con il funzionamento dell’aereo.

 

Ispezione manutentiva/controllo di qualità/assicurazione qualità.

 

Procedure supplementari di manutenzione.

 

Controllo di componenti a durata limitata.

 

MODULO 8.   PRINCIPI DI AERODINAMICA



 

LIVELLO

A

B1

B2

B3

8.1  Fisica dell’atmosfera

1

2

2

1

International Standard Atmosphere (ISA), applicazione in aerodinamica.

 

 

 

 

8.2  Aerodinamica

1

2

2

1

Flusso d’aria intorno ad un corpo.

 

 

 

 

Strato limite, flusso laminare e turbolento, flusso di corrente libera, flusso d’aria relativo, flusso deviato in alto ed in basso, vortici, stagnazione.

 

 

 

 

I concetti: curvatura, corda, corda aerodinamica media, resistenza (parassita) di profilo, resistenza indotta, centro di pressione, angolo di attacco, svergolatura positiva e negativa, rapporto di finezza, forma delle ali ed allungamento.

 

 

 

 

Spinta, peso, risultante aerodinamica.

 

 

 

 

Generazione di portanza e resistenza: angolo di attacco, coefficiente di portanza, coefficiente di resistenza, curva polare, stallo.

 

 

 

 

Contaminazione del profilo alare, incluso ghiaccio, neve, brina.

 

 

 

 

8.3  Teoria del volo

1

2

2

1

Relazione tra portanza, peso, spinta e resistenza.

 

 

 

 

Rapporto di planata.

 

 

 

 

Voli in stato stazionario, prestazioni.

 

 

 

 

Teoria della virata.

 

 

 

 

Influenza del fattore di carico: stallo, inviluppo del volo e limitazioni strutturali.

 

 

 

 

Aumento della portanza.

 

 

 

 

8.4  Stabilità e dinamica del volo

1

2

2

1

Stabilità longitudinale, laterale e direzionale (attiva e passiva).

 

 

 

 

MODULO 9 A.   FATTORI UMANI

Nota: Il presente modulo non si applica alle licenze di categoria B3. Le materie pertinenti per la categoria B3 sono elencate nel modulo 9B.



 

LIVELLO

A

B1

B2

9.1  Generalità

1

2

2

Necessità di tenere conto dei fattori umani.

 

 

 

Incidenti attribuibili a fattori umani/all’errore umano.

 

 

 

Legge di Murphy.

 

 

 

9.2  Prestazioni umane e limitazioni

1

2

2

Vista.

 

 

 

Udito.

 

 

 

Elaborazione dell’informazione.

 

 

 

Attenzione e percezione.

 

 

 

Memoria.

 

 

 

Claustrofobia ed accesso fisico.

 

 

 

9.3  Psicologia sociale

1

1

1

Responsabilità: individuale e di gruppo.

 

 

 

Motivazione e demotivazione.

 

 

 

Pressione del gruppo.

 

 

 

Questioni culturali.

 

 

 

Lavoro di squadra.

 

 

 

Gestione, supervisione e leadership.

 

 

 

9.4  Fattori che influenzano le prestazioni

2

2

2

Idoneità/salute.

 

 

 

Stress: domestico e legato al lavoro.

 

 

 

Pressione dovuta al tempo ed alle scadenze.

 

 

 

Carico di lavoro: sovraccarico e carico insufficiente

 

 

 

Sonno e fatica, turni.

 

 

 

Alcol, farmaci, abuso di stupefacenti.

 

 

 

9.5  Ambiente fisico

1

1

1

Rumore e fumi.

 

 

 

Illuminazione.

 

 

 

Clima e temperatura.

 

 

 

Movimento e vibrazioni.

 

 

 

Ambiente di lavoro.

 

 

 

9.6  Attività

1

1

1

Lavoro fisico.

 

 

 

Compiti ripetitivi.

 

 

 

Ispezione visiva.

 

 

 

Sistemi complessi.

 

 

 

9.7  Comunicazione

2

2

2

In e tra squadre.

 

 

 

Registrazione e documentazione del lavoro.

 

 

 

Aggiornamento, riqualificazione.

 

 

 

Diffusione delle informazioni.

 

 

 

9.8  Fattore umano

1

2

2

Modelli e teorie dell’errore.

 

 

 

Tipologie di errore nei compiti di manutenzione.

 

 

 

Implicazioni degli errori (ovverosia incidenti).

 

 

 

Prevenzione e gestione degli errori.

 

 

 

9.9  Pericoli sul luogo di lavoro

1

2

2

Riconoscimento e prevenzione dei pericoli.

 

 

 

Gestione delle emergenze.

 

 

 

MODULO 9B.   FATTORI UMANI

Nota: Il contenuto del presente modulo riflette le condizioni di manutenzione meno impegnative per i titolari di licenze di categoria B3.



 

LEVEL

B3

9.1  Generalità

2

Necessità di tenere conto dei fattori umani.

 

Incidenti attribuibili a fattori umani/all’errore umano.

 

Legge di Murphy.

 

9.2  Prestazioni umane e limitazioni

2

Vista.

 

Udito.

 

Elaborazione dell’informazione.

 

Attenzione e percezione.

 

Memoria.

 

Claustrofobia ed accesso fisico.

 

9.3  Psicologia sociale

1

Responsabilità: individuale e di gruppo.

 

Motivazione e demotivazione.

 

Pressione del gruppo.

 

Questioni culturali.

 

Lavoro di squadra.

 

Gestione, supervisione e leadership.

 

9.4  Fattori che influenzano le prestazioni

2

Idoneità/salute.

 

Stress: domestico e legato al lavoro.

 

Pressione dovuta al tempo ed alle scadenze.

 

Carico di lavoro: sovraccarico e carico insufficiente.

 

Sonno e fatica, turni.

 

Alcol, farmaci, abuso di stupefacenti.

 

9.5  Ambiente fisico

1

Rumore e fumi.

 

Illuminazione.

 

Clima e temperatura.

 

Movimento e vibrazioni.

 

Ambiente di lavoro.

 

9.6  Attività

1

Lavoro fisico.

 

Compiti ripetitivi.

 

Ispezione visiva.

 

Sistemi complessi.

 

9.7  Comunicazione

2

In e tra squadre.

 

Registrazione e documentazione del lavoro.

 

Aggiornamento, riqualificazione.

 

Diffusione delle informazioni.

 

9.8  Fattore umano

2

Modelli e teorie dell’errore.

 

Tipologie di errore nei compiti di manutenzione.

 

Implicazioni degli errori (ovverosia incidenti).

 

Prevenzione e gestione degli errori.

 

9.9  Pericoli sul luogo di lavoro

2

Riconoscimento e prevenzione dei pericoli.

 

Gestione delle emergenze.

 

MODULO 10.   LEGISLAZIONE AERONAUTICA



 

LIVELLO

A

B1

B2

B3

10.1  Quadro normativo

1

1

1

1

Ruolo dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

 

 

 

 

Ruolo della Commissione europea.

 

 

 

 

Ruolo dell’AESA.

 

 

 

 

Ruolo degli Stati membri e delle autorità aeronautiche nazionali.

 

 

 

 

Regolamento (CE) n. 216/2008 e relative modalità di esecuzione; regolamento (CE) n. 1702/2003 e regolamento (CE) n. 2042/2003.

 

 

 

 

Correlazione tra i diversi allegati (parti) come parte 21, parte M, parte 145, parte 66, parte 147 e EU-OPS.

 

 

 

 

10.2  Personale autorizzato a certificare — Manutenzione

2

2

2

2

Comprensione dettagliata della parte 66.

 

 

 

 

10.3  Imprese di manutenzione approvate

2

2

2

2

Comprensione approfondita della parte 145 e della parte M, capitolo F.

 

 

 

 

10.4  Operazioni di volo

1

1

1

1

Conoscenza generale di EU-OPS

 

 

 

 

Certificati di operatore aereo

 

 

 

 

Responsabilità dell’operatore, in particolare in merito al mantenimento dell’aeronavigabilità e alla manutenzione.

 

 

 

 

Programma di manutenzione.

 

 

 

 

MEL/CDL.

 

 

 

 

Documenti da trasportare a bordo.

 

 

 

 

Targhette aeronautiche (contrassegni).

 

 

 

 

10.5  Certificazione di aeromobile, parti e pertinenze

a)  Generalità

1

1

1

Comprensione generale della parte 21 e delle specifiche di certificazione CS-23, 25, 27, 29 dell’AESA.

 

 

 

 

b)  Documenti

2

2

2

Certificato di aeronavigabilità. Certificati di aeronavigabilità limitati e permesso di volo.

 

 

 

 

Certificato di immatricolazione.

 

 

 

 

Certificato acustico.

 

 

 

 

Tabella del peso.

 

 

 

 

Licenza della stazione radio ed approvazione.

 

 

 

 

10.6  Mantenimento dell’aeronavigabilità

2

2

2

2

Comprensione approfondita delle disposizioni di cui alla parte 21 relative al mantenimento dell’aeronavigabilità.

 

 

 

 

Comprensione dettagliata della parte M.

 

 

 

 

10.7  Requisiti nazionali e internazionali applicabili per (se non sostituiti da requisiti UE)

a)  Programmi di manutenzione, controlli ed ispezioni di manutenzione.

Direttive di aeronavigabilità.

Bollettini di servizio, informazioni sul servizio di assistenza del produttore.

Modifiche e riparazioni.

Documenti relativi alla manutenzione: manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo illustrato dei componenti, ecc.

1

2

2

2

Solo per le licenze di categoria da A a B2:Master Minimum Equipment Lists (MMEL), lista dell’equipaggiamento minimo, liste delle tolleranze.

 

 

 

 

b)  Mantenimento dell’aeronavigabilità

Requisiti di equipaggiamento minimo — Voli di prova.

1

1

1

Solo per le licenze di categoria B1 e B2:ETOPS, requisiti di manutenzione e di servizio.Operazioni in condizioni di bassa visibilità, operazioni di categoria 2/3.

 

 

 

 

MODULO 11A.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A TURBINA



 

LIVELLO

A1

B1.1

11.1  Teoria del volo

11.1.1.  Aerodinamica dei velivoli e comandi di volo

1

2

Funzionamento ed effetti di:

— comando di rollio: alettoni e diruttori,

— comandi di beccheggio: equilibratori, piano orizzontale di coda, piani orizzontali di coda a incidenza variabile e canard,

— comando di imbardata, limitatori del timone.

 

 

Comandi che impiegano elevoni, timoni elevatori.

 

 

Dispositivi di ipersostentazione, fessure, alule, ipersostentatori, flaperoni.

 

 

Dispositivi induttori di resistenza, diruttori, attenuatori di portanza, freni aerodinamici.

 

 

Effetti delle alette direttrici e del bordo di entrata a dente di sega.

 

 

Controllo dello strato limite mediante generatori di vortici, cunei di stallo o dispositivi del bordo di entrata.

 

 

Funzionamento ed effetto di alette di assetto, alette compensatrici sul bordo di entrata, alette correttrici, alette compensatrici elastiche, alterazione delle superfici di comando, pannelli di compensazione aerodinamica.

 

 

11.1.2.  Volo ad alta velocità

1

2

Velocità del suono, volo subsonico, volo transonico, volo supersonico.

 

 

Numero di Mach, numero di Mach critico, scuotimento da comprimibilità, onda d’urto, riscaldamento aerodinamico, regola delle aree.

 

 

Fattori che influenzano il flusso d’aria nelle prese d’aria dei motori degli aerei ad alta velocità.

 

 

Effetti della freccia alare sul numero di Mach critico.

 

 

11.2  Strutture della cellula — Concetti generali

a)  Requisiti di aeronavigabilità per la resistenza strutturale.

Classificazione strutturale, primaria, secondaria e terziaria.

Concetti di fail safe (a prova di guasto), vita sicura, tolleranza ai danni.

Sistemi di identificazione zonale e di stazione.

Tensione, deformazione, curvatura, compressione, taglio, torsione, tensione circolare, fatica.

Disposizioni su scarichi e ventilazione.

Disposizioni sull’installazione del sistema.

Disposizioni sulla protezione dalle scariche di fulmini.

Incollaggio aeronautico.

2

2

b)  Metodi costruttivi relativi a: rivestimento collaborante della fusoliera, ordinate, correntini, longheroni, paratie, telai, rinforzi locali di piastre, montanti, tiranti, strutture del pavimento, rinforzi, metodi di rivestimento, protezione contro la corrosione, ala, impennaggio e attacchi dei motori.

Tecniche di assemblaggio della struttura: rivettatura, bullonatura, incollaggio.

Metodi di protezione delle superfici, quali cromatura, anodizzazione, verniciatura.

Pulizia delle superfici.

Simmetria della cellula: metodi di allineamento e verifiche della simmetria.

1

2

11.3  Strutture della cellula — Velivoli

11.3.1  Fusoliera (ATA 52/53/56)

1

2

Costruzione e tenuta alla pressurizzazione.

 

 

Ala, stabilizzatore, attacchi di piloni e del carrello di atterraggio.

 

 

Sistemi di installazione dei sedili e di carico.

 

 

Portelli ed uscite di emergenza: struttura, meccanismi, funzionamento e dispositivi di sicurezza.

 

 

Struttura e meccanismi di finestrini e parabrezza.

 

 

11.3.2  Ali (ATA 57)

1

2

Struttura.

 

 

Serbatoi del carburante.

 

 

Carrello di atterraggio, pilone, superfici di comando e dispositivi di ipersostentazione/resistenza.

 

 

11.3.3  Stabilizzatori (ATA 55)

1

2

Struttura.

 

 

Attacchi delle superfici di comando.

 

 

11.3.4  Superfici per il controllo del volo (ATA 55/57)

1

2

Struttura ed attacco.

 

 

Bilanciamento di massa ed aerodinamico.

 

 

11.3.5  Gondole/Piloni (ATA 54)

1

2

Gondole/piloni:

— struttura,

— paratie parafiamma,

— castelli motore.

 

 

11.4  Condizionamento e pressurizzazione della cabina (ATA 21)

11.4.1  Alimentazione dell’aria

1

2

Fonti di alimentazione dell’aria incluso il prelievo dai motori, unità di potenza ausiliarie, unità di rifornimento a terra.

 

 

11.4.2  Condizionamento dell’aria

1

3

Sistemi di condizionamento.

 

 

Dispositivi per il ricircolo di aria e vapore.

 

 

Sistemi di distribuzione.

 

 

Sistemi di controllo del flusso, della temperatura e dell’umidità.

 

 

11.4.3  Pressurizzazione

1

3

Sistemi di pressurizzazione.

 

 

Regolazione ed indicazione, incluse le valvole di controllo e di sicurezza.

 

 

Dispositivi di regolazione della pressione in cabina.

 

 

11.4.4  Dispositivi di protezione e di segnalazione.

1

3

Dispositivi di protezione e di segnalazione.

 

 

11.5  Sistemi di strumentazione/avionica

11.5.1  Sistemi di strumentazione (ATA 31)

1

2

Pitot statico: altimetro, indicatore di velocità, variometro.

 

 

Giroscopi: orizzonte artificiale, direttore di assetto, indicatore di direzione, indicatore di situazione orizzontale, indicatore di virata e di sbandamento, coordinatore di virata.

 

 

Bussole: lettura diretta, lettura a distanza.

 

 

Indicazione dell’angolo di incidenza, sistemi di avviso di stallo.

 

 

Glass cockpit (visualizzazione degli strumenti su schermo).

 

 

Altri sistemi di indicazione dell’aereo.

 

 

11.5.2  Sistemi avionici

1

1

Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di:

— navigazione automatica (ATA 22),

— comunicazioni (ATA 23),

— sistemi di navigazione (ATA 34).

 

 

11.6  Energia elettrica (ATA 24)

1

3

Installazione e funzionamento delle batterie.

 

 

Generazione di corrente continua.

 

 

Generazione di corrente alternata.

 

 

Generazione d’emergenza di corrente.

 

 

Regolazione della tensione.

 

 

Distribuzione dell’energia.

 

 

Invertitori, trasformatori, raddrizzatori.

 

 

Protezione dei circuiti.

 

 

Alimentazione esterna/a terra.

 

 

11.7  Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)

a)  Requisiti dell’equipaggiamento di emergenza.

Sedili, bretelle e cinture.

2

2

b)  Layout della cabina.

Layout dell’equipaggiamento.

Installazione delle finiture in cabina.

Equipaggiamento per la ricreazione in cabina.

Installazione della cucina.

Manipolazione e stivaggio del carico.

Scalette d’imbarco.

1

1

11.8  Protezione antincendio (ATA 26)

1

3

a)  Rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di allarme.

Sistemi di estinzione incendi.

Prova dei sistemi.

 

 

b)  Estintori portatili.

1

1

11.9  Comandi di volo (ATA 27)

1

3

Comandi principali: alettoni, equilibratore, timone, diruttore.

 

 

Comando d’assetto.

 

 

Comando a carico attivo.

 

 

Dispositivi di ipersostentazione.

 

 

Attenuazione di portanza, freni aerodinamici.

 

 

Funzionamento del sistema: manuale, idraulico, pneumatico, elettrico, fly-by-wire.

 

 

Sensazione artificiale, attenuatore di imbardata, assetto Mach, limitatore del timone, sistemi bloccacomandi.

 

 

Bilanciamento ed assemblaggio.

 

 

Protezione contro lo stallo/sistema di allarme.

 

 

11.10  Sistemi di alimentazione carburante (ATA 28)

1

3

Layout del sistema.

 

 

Serbatoi del combustibile.

 

 

Impianti di rifornimento.

 

 

Scarico, sfiato e drenaggio.

 

 

Alimentazione incrociata e trasferimento.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

Rifornimento ed estrazione.

 

 

Sistemi per il bilanciamento longitudinale del combustibile.

 

 

11.11  Alimentazione idraulica (ATA 29)

1

3

Layout del sistema.

 

 

Liquidi idraulici.

 

 

Serbatoi ed accumulatori idraulici.

 

 

Generazione di pressione: elettrica, meccanica, pneumatica.

 

 

Generazione d’emergenza di pressione.

 

 

Filtri.

 

 

Controllo della pressione.

 

 

Distribuzione dell’energia.

 

 

Sistemi di indicazione e di allarme.

 

 

Interfaccia con altri sistemi.

 

 

11.12  Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)

1

3

Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio.

 

 

Sistemi antighiaccio: elettrici, ad aria calda e chimici.

 

 

Sistemi di sbrinamento: elettrici, ad aria calda, pneumatici e chimici.

 

 

Repellente per pioggia.

 

 

Riscaldamento della sonda e dello scarico.

 

 

Impianti di tergicristalli

 

 

11.13  Carrello di atterraggio (ATA 32)

2

3

Struttura, assorbimento dell’urto.

 

 

Impianti di estensione e retrazione: normale e di emergenza.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

Ruote, freni, antisdrucciolevoli ed autofrenanti.

 

 

Pneumatici.

 

 

Sterzo.

 

 

Sensore terra-aria.

 

 

11.14  Luci (ATA 33)

2

3

Esterne: di navigazione, anticollisione, di atterraggio, di rullaggio, per il ghiaccio.

 

 

Interne: di cabina, dell’abitacolo, di carico.

 

 

D’emergenza.

 

 

11.15  Ossigeno (ATA 35)

1

3

Layout del sistema: abitacolo, cabina.

 

 

Sorgenti, conservazione, carica e distribuzione.

 

 

Regolamento di fornitura.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

11.16  Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)

1

3

Layout del sistema.

 

 

Sorgenti: motore/APU, compressori, serbatoi, rifornimento a terra.

 

 

Controllo della pressione.

 

 

Distribuzione.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

Interfacce con altri sistemi.

 

 

11.17  Acqua/Rifiuti (ATA 38)

2

3

Layout dell’impianto idrico, rifornimento, distribuzione, manutenzione e drenaggio.

 

 

Layout delle toilette, scarico dell’acqua e manutenzione.

 

 

Aspetti relativi alla corrosione.

 

 

11.18  Sistemi di manutenzione a bordo (ATA 45)

1

2

Computer centrali di manutenzione.

 

 

Sistema di caricamento dei dati.

 

 

Sistema di biblioteca elettronica.

 

 

Stampa.

 

 

Monitoraggio strutturale (monitoraggio della tolleranza ai danni).

 

 

11.19  Avionica modulare integrata (ATA 42)

1

2

Tra le funzioni che possono in genere essere integrate nei moduli di Avionica modulare integrata figurano:

sistemi di gestione dello spillamento d’aria, controllo della pressione dell’aria, ventilazione e controllo dell’aria, avionica e controllo della ventilazione dell’abitacolo, controllo della temperatura, sistemi di comunicazione con i controllori del traffico aereo, router per comunicazioni avioniche, gestione del carico elettrico, monitoraggio degli interruttori di circuito, impianto elettronico BITE, gestione del combustibile, controllo dei freni, controllo dello sterzo, estensione e retrazione del carrello di atterraggio, indicazione della pressione dei pneumatici, indicazione della pressione oleodinamica, monitoraggio della temperatura dei freni, ecc.

 

 

Sistema centrale. Componenti di rete.

 

 

11.20  Sistemi di cabina (ATA 44)

1

2

Le unità e i componenti che consentono l’intrattenimento dei passeggeri e lo scambio di comunicazioni all’interno dell’aeromobile (sistema di gestione delle comunicazioni di bordo) e tra la cabina dell’aeromobile e le stazioni a terra (servizio di trasmissioni in cabina). Comprende trasmissioni vocali, di dati, musica e video.

 

 

Il sistema di gestione delle comunicazioni di bordo costituisce un’interfaccia tra l’equipaggio di abitacolo/cabina e i sistemi di cabina. Questi sistemi supportano lo scambio di dati dei diversi LRU in linea e sono in genere azionati tramite i pannelli dell’equipaggio.

 

 

Il servizio di trasmissioni in cabina consiste generalmente in un server che si interfaccia, tra gli altri, con i sistemi elencati di seguito:

— comunicazione dati/radio, sistema di intrattenimento a bordo,

 

 

il servizio di trasmissioni in cabina può svolgere funzioni quali:

— accesso alle schede partenza/pre-partenza,

— accesso a e-mail/intranet/Internet,

— banca dati passeggeri.

 

 

Sistema centrale in cabina.

 

 

Sistema di intrattenimento a bordo.

 

 

Sistema di comunicazione esterna.

 

 

Sistema di memoria di massa della cabina.

 

 

Sistema di monitoraggio della cabina.

 

 

Altri sistemi di cabina.

 

 

11.21  Sistemi informativi (ATA 46)

1

2

Unità e componenti che consentono di memorizzare, aggiornare e recuperare, in formato digitale, informazioni generalmente fornite su carta, microfilm o microfiche. Sono comprese le unità dedicate alle funzioni di salvataggio e recupero delle informazioni, quali memorie di massa e unità di controllo della biblioteca elettronica. Non sono comprese le unità o i componenti installati per altri usi e condivisi con altri sistemi, come la stampante di bordo o display per usi generici.

 

 

Tra gli esempi più tipici si possono citare i sistemi di gestione delle informazioni e del traffico aereo e i sistemi dei server di rete.

 

 

Sistema informativo generale dell’aeromobile.

 

 

Sistema informativo della cabina di pilotaggio.

 

 

Sistema informativo per la manutenzione.

 

 

Sistema di monitoraggio della cabina passeggeri.

 

 

Sistemi informativi vari.

 

 

MODULO 11B.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A PISTONI

Nota 1: Il presente modulo non si applica alle licenze di categoria B3. Le materie pertinenti per la categoria B3 sono elencate nel modulo 11C.

Nota 2: Il contenuto del presente modulo copre la tecnologia dei velivoli pertinenti per le sottocategorie A2 e B1.2.



 

LIVELLO

A2

B1.2

11.1  Teoria del volo

11.1.1.  Aerodinamica dei velivoli e comandi di volo

1

2

Funzionamento ed effetti di:

— comando di rollio: alettoni e diruttori,

— comandi di beccheggio: equilibratori, piano orizzontale di coda, piani orizzontali di coda a incidenza variabile e canard,

— comando di imbardata, limitatori del timone.

 

 

Comandi che impiegano elevoni, timoni elevatori.

 

 

Dispositivi di ipersostentazione, fessure, alule, ipersostentatori, flaperoni.

 

 

Dispositivi induttori di resistenza, diruttori, attenuatori di portanza, freni aerodinamici.

 

 

Effetti delle alette direttrici e del bordo di entrata a dente di sega.

 

 

Controllo dello strato limite mediante generatori di vortici, cunei di stallo o dispositivi del bordo di entrata.

 

 

Funzionamento ed effetto di alette di assetto, alette compensatrici sul bordo di entrata, alette correttrici, alette compensatrici elastiche, alterazione delle superfici di comando, pannelli di compensazione aerodinamica.

 

 

11.1.2.  Volo ad alta velocità — N. D.

11.2  Strutture della cellula — Concetti generali

a)  Requisiti di aeronavigabilità per la resistenza strutturale.

Classificazione strutturale, primaria, secondaria e terziaria.

Concetti di fail safe (a prova di guasto), vita sicura, tolleranza ai danni.

Sistemi di identificazione zonale e di stazione.

Tensione, deformazione, curvatura, compressione, taglio, torsione, tensione circolare, fatica.

Disposizioni su scarichi e ventilazione.

Disposizioni sull’installazione del sistema.

Disposizioni sulla protezione dalle scariche di fulmini.

Incollaggio aeronautico.

2

2

b)  Metodi costruttivi relativi a: rivestimento collaborante della fusoliera, ordinate, correntini, longheroni, paratie, telai, rinforzi locali di piastre, montanti, tiranti, strutture del pavimento, rinforzi, metodi di rivestimento, protezione contro la corrosione, ala, impennaggio e attacchi dei motori.

Tecniche di assemblaggio della struttura: rivettatura, bullonatura, incollaggio.

Metodi di protezione delle superfici, quali cromatura, anodizzazione, verniciatura.

Pulizia delle superfici.

Simmetria della cellula: metodi di allineamento e verifiche della simmetria.

1

2

11.3  Strutture della cellula — Velivoli

11.3.1  Fusoliera (ATA 52/53/56)

1

2

Costruzione e tenuta alla pressurizzazione.

 

 

Ala, piano di coda, attacchi dei piloni e del carrello di atterraggio.

 

 

Installazione dei sedili.

 

 

Portelli ed uscite di emergenza: struttura e funzionamento.

 

 

Attacco dei finestrini e del parabrezza.

 

 

11.3.2  Ali (ATA 57)

1

2

Struttura.

 

 

Serbatoi del carburante.

 

 

Carrello di atterraggio, pilone, superfici di comando e dispositivi di ipersostentazione/resistenza.

 

 

11.3.3  Stabilizzatori (ATA 55)

1

2

Struttura;

 

 

Attacchi delle superfici di comando.

 

 

11.3.4  Superfici per il controllo del volo (ATA 55/57)

1

2

Struttura ed attacco.

 

 

Bilanciamento di massa ed aerodinamico.

 

 

11.3.5  Gondole/Piloni (ATA 54)

1

2

Gondole/piloni:

— struttura,

— paratie parafiamma,

— castelli motore.

 

 

11.4  Condizionamento e pressurizzazione della cabina (ATA 21)

1

3

Impianti di pressurizzazione e condizionamento.

 

 

Dispositivi di controllo della pressione in cabina, dispositivi di protezione e di allarme.

 

 

Impianti di riscaldamento.

 

 

11.5  Sistemi di strumenti/avionica

11.5.1  Sistemi di strumentazione (ATA 31)

1

2

Pitot statico: altimetro, indicatore di velocità, variometro.

 

 

Giroscopi: orizzonte artificiale, direttore di assetto, indicatore di direzione, indicatore di situazione orizzontale, indicatore di virata e di sbandamento, coordinatore di virata.

 

 

Bussole: lettura diretta, lettura a distanza.

 

 

Indicazione dell’angolo di incidenza, sistemi di avviso di stallo.

 

 

Glass cockpit (visualizzazione degli strumenti su schermo).

 

 

Altri sistemi di indicazione dell’aereo.

 

 

11.5.2  Sistemi avionici

1

1

Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di:

— navigazione automatica (ATA 22),

— comunicazioni (ATA 23),

— sistemi di navigazione (ATA 34).

 

 

11.6  Energia elettrica (ATA 24)

1

3

Installazione e funzionamento delle batterie.

 

 

Generazione di corrente continua.

 

 

Regolazione della tensione.

 

 

Distribuzione dell’energia.

 

 

Protezione dei circuiti.

 

 

Invertitori, trasformatori.

 

 

11.7  Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)

a)  Requisiti dell’equipaggiamento di emergenza.

Sedili, bretelle e cinture.

2

2

b)  Layout della cabina.

Layout dell’equipaggiamento.

Installazione delle finiture in cabina.

Equipaggiamento per la ricreazione in cabina.

Installazione della cucina.

Manipolazione e stivaggio del carico.

Scalette d’imbarco.

1

1

11.8  Protezione antincendio (ATA 26)

a)  Rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di allarme.

Sistemi di estinzione incendi.

Prova dei sistemi.

1

3

b)  Estintori portatili

1

3

11.9  Comandi di volo (ATA 27)

1

3

Comandi principali: alettoni, equilibratore, timone.

 

 

Alette di assetto.

 

 

Dispositivi di ipersostentazione.

 

 

Funzionamento del sistema: manuale.

 

 

Bloccacomandi.

 

 

Bilanciamento ed assemblaggio.

 

 

Sistema di allarme per lo stallo.

 

 

11.10  Sistemi di alimentazione carburante (ATA 28)

1

3

Layout del sistema.

 

 

Serbatoi del combustibile.

 

 

Impianti di rifornimento.

 

 

Alimentazione incrociata e trasferimento.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

Rifornimento ed estrazione.

 

 

11.11  Alimentazione idraulica (ATA 29)

1

3

Layout del sistema.

 

 

Liquidi idraulici.

 

 

Serbatoi ed accumulatori idraulici.

 

 

Generazione di pressione: elettrica, meccanica.

 

 

Filtri.

 

 

Controllo della pressione.

 

 

Distribuzione dell’energia.

 

 

Sistemi di indicazione e di allarme.

 

 

11.12  Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)

1

3

Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio.

 

 

Sistemi di sbrinamento: elettrici, ad aria calda, pneumatici e chimici.

 

 

Riscaldamento della sonda e dello scarico.

 

 

Impianti di tergicristalli.

 

 

11.13  Carrello di atterraggio (ATA 32)

2

3

Struttura, assorbimento dell’urto.

 

 

Impianti di estensione e retrazione: normale e di emergenza.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

Ruote, freni, antisdrucciolevoli ed autofrenanti.

 

 

Pneumatici.

 

 

Sterzo.

 

 

Sensore terra-aria.

 

 

11.14  Luci (ATA 33)

2

3

Esterne: di navigazione, anticollisione, di atterraggio, di rullaggio, per il ghiaccio.

 

 

Interne: di cabina, dell’abitacolo, di carico.

 

 

D’emergenza.

 

 

11.15  Ossigeno (ATA 35)

1

3

Layout del sistema: abitacolo, cabina.

 

 

Sorgenti, conservazione, carica e distribuzione.

 

 

Regolamento di fornitura.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

11.16  Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)

1

3

Layout del sistema.

 

 

Sorgenti: motore/APU, compressori, serbatoi, rifornimento a terra.

 

 

Controllo della pressione.

 

 

Distribuzione.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

Interfacce con altri sistemi.

 

 

11.17  Acqua/Rifiuti (ATA 38)

2

3

Layout dell’impianto idrico, rifornimento, distribuzione, manutenzione e drenaggio.

 

 

Layout delle toilette, scarico dell’acqua e manutenzione.

 

 

Aspetti relativi alla corrosione.

 

 

MODULO 11C.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A PISTONI

Nota: Il contenuto del presente modulo copre la tecnologia degli aeromobili pertinenti per le licenze di categoria B3.



 

LIVELLO

B3

11.1  Teoria del volo

Aerodinamica dei velivoli e comandi di volo

1

Funzionamento ed effetti di:

— comando di rollio: alettoni,

— comandi di beccheggio: equilibratori, piano orizzontale di coda, piani orizzontali di coda a incidenza variabile e canard,

— comando di imbardata, limitatori del timone.

 

Comandi che impiegano elevoni, timoni elevatori.

 

Dispositivi di ipersostentazione, fessure, alule, ipersostentatori, flaperoni.

 

Dispositivi induttori di resistenza, attenuatori di portanza, freni aerodinamici.

 

Effetti delle alette direttrici e del bordo di entrata a dente di sega.

 

Controllo dello strato limite mediante generatori di vortici, cunei di stallo o dispositivi del bordo di entrata.

 

Funzionamento ed effetto di alette di assetto, alette compensatrici sul bordo di entrata, alette correttrici, alette compensatrici elastiche, alterazione delle superfici di comando, pannelli di compensazione aerodinamica.

 

11.2  Strutture della cellula — Concetti generali

a)  Requisiti di aeronavigabilità per la resistenza strutturale.

Classificazione strutturale, primaria, secondaria e terziaria.

Concetti di fail safe (a prova di guasto), vita sicura, tolleranza ai danni.

Sistemi di identificazione zonale e di stazione.

Tensione, deformazione, curvatura, compressione, taglio, torsione, tensione circolare, fatica.

Disposizioni su scarichi e ventilazione.

Disposizioni sull’installazione del sistema.

Disposizioni sulla protezione dalle scariche di fulmini.

Incollaggio aeronautico

2

b)  Metodi costruttivi relativi a: rivestimento collaborante della fusoliera, ordinate, correntini, longheroni, paratie, telai, rinforzi locali di piastre, montanti, tiranti, strutture del pavimento, rinforzi, metodi di rivestimento, protezione contro la corrosione, ala, impennaggio e attacchi dei motori.

Tecniche di assemblaggio della struttura: rivettatura, bullonatura, incollaggio.

Metodi di protezione delle superfici, quali cromatura, anodizzazione, verniciatura.

Pulizia delle superfici.

Simmetria della cellula: metodi di allineamento e verifiche della simmetria.

2

11.3  Strutture della cellula — Velivoli

11.3.1  Fusoliera (ATA 52/53/56)

1

Struttura.

 

Ala, piano di coda, attacchi dei piloni e del carrello di atterraggio.

 

Installazione dei sedili.

 

Portelli ed uscite di emergenza: struttura e funzionamento.

 

Attacco dei finestrini e del parabrezza.

 

11.3.2  Ali (ATA 57)

1

Struttura.

 

Serbatoi del carburante.

 

Carrello di atterraggio, pilone, superfici di comando e dispositivi di ipersostentazione/resistenza.

 

11.3.3  Stabilizzatori (ATA 55)

1

Struttura.

 

Attacchi delle superfici di comando.

 

11.3.4  Superfici per il controllo del volo (ATA 55/57)

1

Struttura ed attacco.

 

Bilanciamento di massa ed aerodinamico.

 

11.3.5  Gondole/Piloni (ATA 54)

Gondole/piloni:

— struttura,

— paratie parafiamma,

— castelli motore.

1

11.4  Condizionamento (ATA 21)

Sistemi di riscaldamento e ventilazione

1

11.5  Sistemi di strumentazione/sistemi avionici

11.5.1  Sistemi di strumentazione (ATA 31)

1

Pitot statico: altimetro, indicatore di velocità, variometro.

 

Giroscopi: orizzonte artificiale, direttore di assetto, indicatore di direzione, indicatore di situazione orizzontale, indicatore di virata e di sbandamento, coordinatore di virata.

 

Bussole: lettura diretta, lettura a distanza.

 

Indicazione dell’angolo di incidenza, sistemi di avviso di stallo.

 

Glass cockpit (visualizzazione degli strumenti su schermo).

 

Altri sistemi di indicazione dell’aereo.

 

11.5.2  Sistemi avionici

1

Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di:

— navigazione automatica (ATA 22),

— comunicazioni (ATA 23),

— sistemi di navigazione (ATA 34).

 

11.6  Energia elettrica (ATA 24)

2

Installazione e funzionamento delle batterie.

 

Generazione di corrente continua.

 

Regolazione della tensione.

 

Distribuzione dell’energia.

 

Protezione dei circuiti.

 

Invertitori, trasformatori.

 

11.7  Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)

2

Requisiti dell’equipaggiamento di emergenza.

 

Sedili, bretelle e cinture.

 

11.8  Protezione antincendio (ATA 26)

2

Estintori portatili

 

11.9  Comandi di volo (ATA 27)

3

Comandi principali: alettoni, equilibratore, timone.

 

Alette di assetto.

 

Dispositivi di ipersostentazione.

 

Funzionamento del sistema: manuale.

 

Bloccacomandi.

 

Bilanciamento ed assemblaggio.

 

Sistema di allarme per lo stallo.

 

11.10  Sistemi di alimentazione carburante (ATA 28)

2

Layout del sistema.

 

Serbatoi del combustibile.

 

Impianti di rifornimento.

 

Alimentazione incrociata e trasferimento.

 

Indicazioni ed avvisi.

 

Rifornimento ed estrazione.

 

11.11  Alimentazione idraulica (ATA 29)

2

Layout del sistema.

 

Liquidi idraulici.

 

Serbatoi ed accumulatori idraulici.

 

Generazione di pressione: elettrica, meccanica.

 

Filtri.

 

Controllo della pressione.

 

Distribuzione dell’energia.

 

Sistemi di indicazione e di allarme.

 

11.12  Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)

1

Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio.

 

Sistemi di sbrinamento: elettrici, ad aria calda, pneumatici e chimici.

 

Riscaldamento della sonda e dello scarico.

 

Impianti di tergicristalli.

 

11.13  Carrello di atterraggio (ATA 32)

2

Struttura, assorbimento dell’urto.

 

Impianti di estensione e retrazione: normale e di emergenza.

 

Indicazioni ed avvisi.

 

Ruote, freni, antisdrucciolevoli ed autofrenanti.

 

Pneumatici.

 

Sterzo.

 

11.14  Luci (ATA 33)

2

Esterne: di navigazione, anticollisione, di atterraggio, di rullaggio, per il ghiaccio.

 

Interne: di cabina, dell’abitacolo, di carico.

 

D’emergenza.

 

11.15  Ossigeno (ATA 35)

2

Layout del sistema: abitacolo, cabina.

 

Sorgenti, conservazione, carica e distribuzione.

 

Regolamento di fornitura.

 

Indicazioni ed avvisi.

 

11.16  Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)

2

Layout del sistema.

 

Sorgenti: motore/APU, compressori, serbatoi, rifornimento a terra.

 

Pompe a pressione e pompe per vuoto.

 

Controllo della pressione.

 

Distribuzione.

 

Indicazioni ed avvisi.

 

Interfacce con altri sistemi.

 

MODULO 12.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI



 

LIVELLO

A3

A4

B1.3

B1.4

12.1  Teoria del volo — aerodinamica dell’ala rotante

1

2

Terminologia.

 

 

Effetti della precessione giroscopica.

 

 

Reazione di coppia e controllo direzionale.

 

 

Asimmetria della portanza, stallo dell’estremità di pala.

 

 

Tendenza alla traslazione e sua correzione.

 

 

Effetto di Coriolis e compensazione.

 

 

Stato dell’anello di vortici, cedimento di potenza, iperbeccheggio.

 

 

Autorotazione.

 

 

Effetto suolo.

 

 

12.2  Sistemi per il controllo del volo

2

3

Controllo ciclico.

 

 

Comando collettivo.

 

 

Piatto oscillante.

 

 

Controllo d’imbardata: controllo anticoppia, rotore di coda, aria di spillamento.

 

 

Testa del rotore principale: caratteristiche costruttive e funzionali.

 

 

Ammortizzatori di pala: funzione e struttura.

 

 

Pale del rotore: struttura e attacco delle pale del rotore principale e di coda.

 

 

Comando di assetto, stabilizzatori fissi e regolabili.

 

 

Funzionamento del sistema: manuale, idraulico, elettrico e fly-by-wire.

 

 

Sensazione artificiale.

 

 

Bilanciamento ed assemblaggio.

 

 

12.3  Analisi della scia delle pale e delle vibrazioni

1

3

Allineamento del rotore.

 

 

Scia del rotore principale e di coda.

 

 

Bilanciamento statico e dinamico.

 

 

Tipi di vibrazioni, metodi di riduzione delle vibrazioni.

 

 

Risonanza al suolo.

 

 

12.4  Trasmissioni

1

3

Scatole di trasmissione, rotori principali e di coda.

 

 

Frizioni, unità a ruota libera e freno del rotore.

 

 

Alberi di trasmissione dei rotori di coda, accoppiamenti flessibili, cuscinetti, ammortizzatori di vibrazioni e supporti dei cuscinetti.

 

 

12.5  Strutture della cellula

a)  Requisiti di aeronavigabilità per la resistenza strutturale.

Classificazione strutturale, primaria, secondaria e terziaria.

Concetti di fail safe (a prova di guasto), vita sicura, tolleranza ai danni.

Sistemi di identificazione zonale e di stazione.

Tensione, deformazione, curvatura, compressione, taglio, torsione, tensione circolare, fatica.

Disposizioni su scarichi e ventilazione.

Disposizioni sull’installazione del sistema.

Disposizioni sulla protezione dalle scariche di fulmini.

2

2

b)  Metodi costruttivi relativi a: rivestimento collaborante della fusoliera, ordinate, correntini, longheroni, paratie, telai, rinforzi locali di piastre, montanti, tiranti, strutture del pavimento, rinforzi, metodi di rivestimento, protezione contro la corrosione.

Pilone, stabilizzatore ed attacchi del carrello di atterraggio.

Installazione dei sedili.

Portelli: struttura, meccanismi, funzionamento e dispositivi di sicurezza.

Struttura dei finestrini e del parabrezza.

Serbatoi del carburante.

Paratie parafiamma.

Castelli motore.

Tecniche di assemblaggio della struttura: rivettatura, bullonatura, incollaggio.

Metodi di protezione delle superfici, quali cromatura, anodizzazione, verniciatura.

Pulizia delle superfici.

Simmetria della cellula: metodi di allineamento e verifiche della simmetria.

1

2

12.6  Condizionamento (ATA 21)

12.6.1  Alimentazione dell’aria

1

2

Fonti di alimentazione dell’aria incluso il prelievo dai motori, unità di rifornimento a terra.

 

 

12.6.2  Condizionamento

1

3

Sistemi di condizionamento.

 

 

Sistemi di distribuzione.

 

 

Sistemi di controllo di flusso e temperatura.

 

 

Dispositivi di protezione e di segnalazione.

 

 

12.7  Sistemi di strumenti/avionica

12.7.1  Sistemi di strumentazione (ATA 31)

1

2

Pitot statico: altimetro, indicatore di velocità, variometro.

 

 

Giroscopi: orizzonte artificiale, direttore di assetto, indicatore di direzione, indicatore di situazione orizzontale, indicatore di virata e di sbandamento, coordinatore di virata.

 

 

Bussole: lettura diretta, lettura a distanza.

 

 

Sistemi di indicazione delle vibrazioni — HUMS.

 

 

Glass cockpit (visualizzazione degli strumenti su schermo).

 

 

Altri sistemi di indicazione dell’aereo.

 

 

12.7.2  Sistemi avionici

1

1

Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di:

navigazione automatica (ATA 22),

comunicazioni (ATA 23),

sistemi di navigazione (ATA 34).

 

 

12.8  Energia elettrica (ATA 24)

1

3

Installazione e funzionamento delle batterie.

 

 

Generazione di corrente continua e di corrente alternata.

 

 

Generazione d’emergenza di corrente.

 

 

Regolazione della tensione, protezione dei circuiti.

 

 

Distribuzione dell’energia.

 

 

Invertitori, trasformatori, raddrizzatori.

 

 

Alimentazione esterna/a terra.

 

 

12.9  Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)

a)  Requisiti dell’equipaggiamento di emergenza.

Sedili, bretelle e cinture.

Sistemi di sollevamento.

2

2

b)  Sistemi di galleggiamento di emergenza.

Layout della cabina, stivaggio del carico.

Layout dell’equipaggiamento.

Installazione delle finiture in cabina.

1

1

12.10  Protezione antincendio (ATA 26)

1

3

Rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di allarme.

 

 

Sistemi di estinzione.

 

 

Prova dei sistemi.

 

 

12.11  Sistemi di alimentazione carburante (ATA 28)

1

3

Layout del sistema.

 

 

Serbatoi del combustibile.

 

 

Impianti di rifornimento.

 

 

Scarico, sfiato e drenaggio.

 

 

Alimentazione incrociata e trasferimento.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

Rifornimento ed estrazione.

 

 

12.12  Alimentazione idraulica (ATA 29)

1

3

Layout del sistema.

 

 

Liquidi idraulici.

 

 

Serbatoi ed accumulatori idraulici.

 

 

Generazione di pressione: elettrica, meccanica, pneumatica.

 

 

Generazione d’emergenza di pressione.

 

 

Filtri.

 

 

Controllo della pressione.

 

 

Distribuzione dell’energia.

 

 

Sistemi di indicazione e di allarme.

 

 

Interfaccia con altri sistemi.

 

 

12.13  Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)

1

3

Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio.

 

 

Sistemi antighiaccio e di sghiacciamento: elettrici, ad aria calda e chimici.

 

 

Repellente per la pioggia e rimozione.

 

 

Riscaldamento della sonda e dello scarico.

 

 

Sistema tergicristalli.

 

 

12.14  Carrello di atterraggio (ATA 32)

2

3

Struttura, assorbimento dell’urto.

 

 

Impianti di estensione e retrazione: normale e di emergenza.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

Ruote, pneumatici e freni.

 

 

Sterzo.

 

 

Sensore terra-aria.

 

 

Pattini, galleggianti.

 

 

12.15  Luci (ATA 33)

2

3

Esterne: di navigazione, di atterraggio, di rullaggio, per il ghiaccio.

 

 

Interne: di cabina, dell’abitacolo, di carico.

 

 

D’emergenza.

 

 

12.16  Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)

1

3

Layout del sistema.

 

 

Sorgenti: motore/APU, compressori, serbatoi, rifornimento a terra.

 

 

Controllo della pressione.

 

 

Distribuzione.

 

 

Indicazioni ed avvisi.

 

 

Interfacce con altri sistemi.

 

 

12.17  Avionica modulare integrata (ATA 42)

1

2

Tra le funzioni che possono in genere essere integrate nei moduli di Avionica modulare integrata figurano:

sistemi di gestione dello spillamento d’aria, controllo della pressione dell’aria, ventilazione e controllo dell’aria, avionica e controllo della ventilazione dell’abitacolo, controllo della temperatura, sistemi di comunicazione con i controllori del traffico aereo, router per comunicazioni avioniche, gestione del carico elettrico, monitoraggio degli interruttori di circuito, impianto elettronico BITE, gestione del combustibile, controllo dei freni, controllo dello sterzo, estensione e retrazione del carrello di atterraggio, indicazione della pressione dei pneumatici, indicazione della pressione oleodinamica, monitoraggio della temperatura dei freni, ecc.

 

 

Sistema centrale.

 

 

Componenti di rete.

 

 

12.18  Sistemi di manutenzione a bordo (ATA 45)

1

2

Computer centrali di manutenzione.

 

 

Sistema di caricamento dei dati.

 

 

Sistema di biblioteca elettronica.

 

 

Stampa.

 

 

Monitoraggio strutturale (monitoraggio della tolleranza ai danni).

 

 

12.19  Sistemi informativi (ATA 46)

1

2

Unità e componenti che consentono di memorizzare, aggiornare e recuperare, in formato digitale, informazioni generalmente fornite su carta, microfilm o microfiche. Sono comprese le unità dedicate alle funzioni di salvataggio e recupero delle informazioni, quali memorie di massa e unità di controllo della biblioteca elettronica. Non sono comprese le unità o i componenti installati per altri usi e condivisi con altri sistemi, come la stampante di bordo o display per usi generici.

 

 

Tra gli esempi più tipici si possono citare i sistemi di gestione delle informazioni e del traffico aereo e i sistemi dei server di rete.

 

 

Sistema informativo generale dell’aeromobile.

 

 

Sistema informativo della cabina di pilotaggio.

 

 

Sistema informativo per la manutenzione.

 

 

Sistema di monitoraggio della cabina passeggeri.

 

 

Sistemi informativi vari.

 

 

MODULO 13.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI



 

LIVELLO

B2

13.1  Teoria del volo

a)  Aerodinamica dei velivoli e comandi di volo

1

Funzionamento ed effetti di:

— comando di rollio: alettoni e diruttori,

— comandi di beccheggio: equilibratori, piano orizzontale di coda, piani orizzontali di coda a incidenza variabile e canard,

— comando di imbardata, limitatori del timone.

 

Comandi che impiegano elevoni, timoni elevatori.

 

Dispositivi di ipersostentazione: fessure, slat, ipersostentatori.

 

Dispositivi induttori di resistenza: diruttori, attenuatori di portanza, freni aerodinamici.

 

Funzionamento ed effetto delle alette di trimmaggio, delle alette correttrici e alterazioni delle superfici di comando.

 

b)  Volo ad alta velocità

1

Velocità del suono, volo subsonico, volo transonico, volo supersonico.

 

Numero di Mach, numero di Mach critico.

 

c)  Aerodinamica dell’ala rotante

1

Terminologia.

 

Funzionamento ed effetto dei comandi ciclico, collettivo e anticoppia.

 

13.2  Strutture — Concetti generali

a)  Principi fondamentali dei sistemi strutturali.

1

b)  Sistemi di identificazione zonale e di stazione.

Collegamento di massa.

Disposizioni sulla protezione dalle scariche di fulmini.

2

13.3  Navigazione automatica (ATA22)

3

Elementi fondamentali del controllo della navigazione automatica, inclusi i principi funzionali e la terminologia corrente.

 

Elaborazione dei segnali di comando.

 

Modalità di funzionamento: canali di rollio, di beccheggio e di imbardata.

 

Attenuatori d’imbardata.

 

Sistemi per l’aumento della stabilità negli elicotteri.

 

Comando automatico di assetto.

 

Interfaccia di ausilio per la navigazione con pilota automatico.

 

Sistemi di automanetta del gas.

 

Sistemi di atterraggio automatico: principi e categorie, modalità operative, avvicinamento, planata di avvicinamento, atterraggio, riattaccata, monitor di sistema e condizioni di avaria.

 

13.4  Comunicazione/Navigazione (ATA 23/34)

3

Elementi fondamentali della propagazione delle onde radio, antenne, linee di trasmissione, comunicazione, ricevitore e trasmettitore.

 

Principi operativi dei seguenti sistemi:

— Comunicazione VHF (Very High Frequency).

— Comunicazione HF (High Frequency).

— Audio.

— Trasmettitori di soccorso di sopravvivenza.

— Registratori di conversazione cabina.

— VOR (Very High Frequency omnidirectional range).

— Radiogoniometro automatico (ADF).

— Sistema di atterraggio strumentale (ILS).

— Sistema di atterraggio a microonde (MLS).

— Impianti direttore di volo. Apparecchio misuratore di distanza (DME).

— Sistema di navigazione VLF e iperbolica (VLF/Omega).

— Sistema di navigazione Doppler.

— Navigazione a copertura d’area, sistemi RNAV.

— Sistemi di gestione del volo.

— Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite Systems (GNSS).

— Sistema di navigazione inerziale.

— Transponder per il controllo del traffico aereo, radar di sorveglianza secondario.

— Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS).

— Radar meteorologico.

— Radioaltimetro.

— Comunicazione e rapporto ARINC.

 

13.5  Energia elettrica (ATA 24)

3

Installazione e funzionamento delle batterie.

 

Generazione di corrente continua.

 

Generazione di corrente alternata.

 

Generazione d’emergenza di corrente.

 

Regolazione della tensione.

 

Distribuzione dell’energia.

 

Invertitori, trasformatori, raddrizzatori.

 

Protezione dei circuiti.

 

Alimentazione esterna/a terra.

 

13.6  Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)

3

Requisiti relativi all’equipaggiamento elettronico di emergenza.

 

Equipaggiamento per la ricreazione in cabina.

 

13.7  Comandi di volo (ATA 27)

a)  Comandi principali: alettoni, equilibratore, timone, diruttore.

Comando d’assetto.

Comando a carico attivo.

Dispositivi di ipersostentazione.

Attenuazione di portanza, freni aerodinamici.

Funzionamento del sistema: manuale, idraulico, pneumatico.

Sensazione artificiale, attenuatore di imbardata, assetto Mach, limitatore del timone, sistemi bloccacomandi.

Sistemi di protezione contro lo stallo.

2

b)  Funzionamento del sistema: elettrico, fly-by-wire.

3

13.8  Sistemi di strumentazione (ATA 31)

3

Classificazione.

 

Atmosfera.

 

Terminologia.

 

Dispositivi e sistemi di misurazione della pressione.

 

Sistemi statici Pitot.

 

Altimetri.

 

Variometri.

 

Indicatori di velocità.

 

Machmetri.

 

Segnalazione di altitudine/sistemi di allarme.

 

Computer dei dati aerodinamici.

 

Sistemi pneumatici degli strumenti.

 

Indicatori di pressione e di temperatura a lettura diretta.

 

Sistemi di indicazione della temperatura.

 

Sistemi di indicazione della quantità di carburante.

 

Principi giroscopici.

 

Orizzonti artificiali.

 

Indicatori di sbandamento.

 

Giroscopi direzionali.

 

Sistemi di allarme di prossimità al suolo.

 

Sistemi di bussole.

 

Sistemi di registrazione di volo.

 

Sistemi strumentali per il volo elettronico.

 

Sistemi di allarme strumentale, incluso il sistema di allarme principale e i pannelli di allarme centralizzati.

 

Sistemi di allarme di stallo e sistemi di indicazione dell’angolo di incidenza.

 

Misurazione ed indicazione delle vibrazioni.

 

Glass cockpit (visualizzazione degli strumenti su schermo).

 

13.9  Luci (ATA 33)

3

Esterne: di navigazione, di atterraggio, di rullaggio, per il ghiaccio.

 

Interne: di cabina, dell’abitacolo, di carico.

 

D’emergenza.

 

13.10  Sistemi di manutenzione a bordo (ATA 45)

3

Computer centrali di manutenzione.

 

Sistema di caricamento dei dati.

 

Sistema di biblioteca elettronica.

 

Stampa.

 

Monitoraggio strutturale (monitoraggio della tolleranza ai danni).

 

13.11  Condizionamento e pressurizzazione della cabina (ATA 21)

13.11.1.  Alimentazione dell’aria

2

Fonti di alimentazione dell’aria incluso il prelievo dai motori, unità di potenza ausiliarie, unità di rifornimento a terra.

 

13.11.2.  Condizionamento dell’aria

Sistemi di condizionamento.

2

Dispositivi per il ricircolo di aria e vapore.

3

Sistemi di distribuzione.

1

Sistemi di controllo del flusso, della temperatura e dell’umidità.

3

13.11.3.  Pressurizzazione

3

Sistemi di pressurizzazione.

 

Regolazione ed indicazione, incluse le valvole di controllo e di sicurezza.

 

Dispositivi di regolazione della pressione in cabina.

 

13.11.4.  Dispositivi di sicurezza e di allarme

3

Dispositivi di protezione e di allarme.

 

13.12  Protezione antincendio (ATA 26)

a)  Rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di allarme.

Sistemi di estinzione.

Prova dei sistemi.

3

b)  Estintori portatili

1

13.13  Sistemi di alimentazione carburante (ATA 28)

Layout del sistema.

1

Serbatoi del combustibile.

1

Impianti di rifornimento.

1

Scarico, sfiato e drenaggio.

1

Alimentazione incrociata e trasferimento.

2

Indicazioni ed avvisi.

3

Rifornimento ed estrazione.

2

Sistemi per il bilanciamento longitudinale del combustibile.

3

13.14  Alimentazione idraulica (ATA 29)

Layout del sistema.

1

Liquidi idraulici.

1

Serbatoi ed accumulatori idraulici.

1

Generazione di pressione: elettrica, meccanica, pneumatica.

3

Generazione d’emergenza di pressione.

3

Filtri.

1

Controllo della pressione.

3

Distribuzione dell’energia.

1

Sistemi di indicazione e di allarme.

3

Interfaccia con altri sistemi.

3

13.15  Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)

Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio.

2

Sistemi antighiaccio: elettrici, ad aria calda e chimici.

2

Sistemi di sbrinamento: elettrici, ad aria calda, pneumatici e chimici.

3

Repellente per pioggia.

1

Riscaldamento della sonda e dello scarico.

3

Impianti di tergicristalli.

1

13.16  Carrello di atterraggio (ATA 32)

Struttura, assorbimento dell’urto.

1

Impianti di estensione e retrazione: normale e di emergenza.

3

Indicazioni ed avvisi.

3

Ruote, freni, antisdrucciolevoli ed autofrenanti.

3

Pneumatici.

1

Sterzo.

3

Sensore terra-aria.

3

13.17  Ossigeno (ATA 35)

Layout del sistema: abitacolo, cabina.

3

Sorgenti, conservazione, carica e distribuzione.

3

Regolamento di fornitura.

3

Indicazioni ed avvisi.

3

13.18  Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)

Layout del sistema.

2

Sorgenti: motore/APU, compressori, serbatoi, rifornimento a terra.

2

Controllo della pressione.

3

Distribuzione.

1

Indicazioni ed avvisi.

3

Interfacce con altri sistemi.

3

13.19  Acqua/Rifiuti (ATA 38)

2

Layout dell’impianto idrico, rifornimento, distribuzione, manutenzione e drenaggio.

 

Layout delle toilette, scarico dell’acqua e manutenzione.

 

13.20  Avionica modulare integrata (ATA 42)

3

Tra le funzioni che possono in genere essere integrate nei moduli di Avionica modulare integrata figurano:

sistemi di gestione dello spillamento d’aria, controllo della pressione dell’aria, ventilazione e controllo dell’aria, avionica e controllo della ventilazione dell’abitacolo, controllo della temperatura, sistemi di comunicazione con i controllori del traffico aereo, router per comunicazioni avioniche, gestione del carico elettrico, monitoraggio degli interruttori di circuito, impianto elettronico BITE, gestione del combustibile, controllo dei freni, controllo dello sterzo, estensione e retrazione del carrello di atterraggio, indicazione della pressione dei pneumatici, indicazione della pressione oleodinamica, monitoraggio della temperatura dei freni, ecc.

 

Sistema centrale.

 

Componenti di rete.

 

13.21  Sistemi di cabina (ATA 44)

3

Le unità e i componenti che consentono l’intrattenimento dei passeggeri e lo scambio di comunicazioni all’interno dell’aeromobile (sistema di gestione delle comunicazioni di bordo) e tra la cabina dell’aeromobile e le stazioni a terra (servizio di trasmissioni in cabina). Comprende trasmissioni vocali, di dati, musica e video.

 

Il sistema di gestione delle comunicazioni di bordo costituisce un’interfaccia tra l’equipaggio di abitacolo/cabina e i sistemi di cabina. Questi sistemi supportano lo scambio di dati dei diversi LRU in linea e sono in genere azionati tramite i pannelli dell’equipaggio.

 

Il servizio di trasmissioni in cabina consiste generalmente in un server che si interfaccia, tra gli altri, con i sistemi elencati di seguito:

— comunicazione dati/radio, sistema di intrattenimento a bordo.

 

Il servizio di trasmissioni in cabina può svolgere funzioni quali:

— accesso alle schede partenza/pre-partenza,

— accesso a e-mail/intranet/Internet,

— banca dati passeggeri.

 

Sistema centrale in cabina.

 

Sistema di intrattenimento a bordo.

 

Sistema di comunicazione esterna.

 

Sistema di memoria di massa della cabina.

 

Sistema di monitoraggio della cabina.

 

Altri sistemi di cabina.

 

13.22  Sistemi informativi (ATA 46)

3

Unità e componenti che consentono di memorizzare, aggiornare e recuperare, in formato digitale, informazioni generalmente fornite su carta, microfilm o microfiche. Sono comprese le unità dedicate alle funzioni di salvataggio e recupero delle informazioni, quali memorie di massa e unità di controllo della biblioteca elettronica. Non sono comprese le unità o i componenti installati per altri usi e condivisi con altri sistemi, come la stampante di bordo o display per usi generici.

 

Tra gli esempi più tipici si possono citare i sistemi di gestione delle informazioni e del traffico aereo e i sistemi dei server di rete.

 

Sistema informativo generale dell’aeromobile.

 

Sistema informativo della cabina di pilotaggio.

 

Sistema informativo per la manutenzione.

 

Sistema di monitoraggio della cabina passeggeri.

 

Sistemi informativi vari.

 

MODULO 14.   PROPULSIONE



 

LIVELLO

B2

14.1  Motori a turbina

a)  Principi costruttivi ed operativi dei motori a turboreattore, a turbogetto a doppio flusso, a turboalbero ed a turboelica.

1

b)  Controllo elettronico del motore e sistemi di regolazione del combustibile (FADEC).

2

14.2  Sistemi di indicazione dei motori

2

Temperatura dei gas di scarico/sistemi di temperatura delle turbine interstadio.

 

Velocità del motore.

 

Indicazione della spinta del motore: rapporto di compressione del motore, pressione di scarico della turbina del motore o impianti di pressione dell’ugello dei reattori.

 

Pressione e temperatura dell’olio.

 

Pressione, temperatura e flusso del carburante.

 

Pressione di alimentazione.

 

Coppia del motore.

 

Velocità dell’elica.

 

14.3  Sistemi di avviamento e accensione

2

Funzionamento dei sistemi di avviamento dei motori e relativi componenti.

 

Sistemi di accensione e relativi componenti.

 

Requisiti di sicurezza per la manutenzione.

 

MODULO 15.   MOTORE A TURBINA A GAS



 

LIVELLO

A

B1

15.1  Principi fondamentali

1

2

Energia potenziale, energia cinetica, leggi del moto di Newton, ciclo di Brayton.

 

 

Relazione tra forza, lavoro, potenza, energia, velocità, accelerazione.

 

 

Principi costruttivi e operativi dei motori a turboreattore, a turbogetto a doppio flusso, a turboalbero ed a turboelica.

 

 

15.2  Prestazioni dei motori

2

Spinta lorda, spinta netta, spinta con ugello strozzato, distribuzione della spinta, spinta risultante, potenza di trazione, potenza sull’asse equivalente, consumo specifico di carburante.

 

 

Efficienze dei motori.

 

 

Rapporto di diluizione e rapporto di pressione del motore.

 

 

Pressione, temperatura e velocità del flusso di gas.

 

 

Potenza del motore, spinta statica, influenza della velocità, altitudine e clima caldo, potenza a velocità costante, limitazioni.

 

 

15.3  Entrata dell’aria

2

2

Condotti d’ingresso del compressore.

 

 

Effetti delle diverse configurazioni d’ingresso.

 

 

Protezione dal ghiaccio.

 

 

15.4  Compressori

1

2

Tipi assiali e centrifughi.

 

 

Caratteristiche costruttive, principi operativi ed applicazioni.

 

 

Bilanciamento della ventola.

 

 

Funzionamento:

 

 

cause ed effetti dello stallo e della fluttuazione.

 

 

Metodi per il controllo del flusso dell’aria: valvole di spurgo, palette direttrici d’entrata variabili, palette dello statore variali, palette dello statore rotanti.

 

 

Rapporto di compressione.

 

 

15.5  Sezione combustione

1

2

Caratteristiche costruttive e principi operativi.

 

 

15.6  Sezione turbina

2

2

Funzionamento e caratteristiche dei diversi tipi di pale di turbina.

 

 

Attacco della pala al disco.

 

 

Alette guida.

 

 

Cause ed effetti della sollecitazione e scorrimento delle pale della turbina.

 

 

15.7  Scarico

1

2

Caratteristiche costruttive e principi operativi.

 

 

Ugelli convergenti, divergenti e a parte variabile.

 

 

Riduzione della rumorosità del motore.

 

 

Invertitori di spinta.

 

 

15.8  Cuscinetti e dispositivi di tenuta

2

Caratteristiche costruttive e principi operativi.

 

 

15.9  Lubrificanti e carburanti

1

2

Proprietà e specifiche.

 

 

Additivi per carburanti.

 

 

Precauzioni di sicurezza.

 

 

15.10  Impianti di lubrificazione

1

2

Funzionamento/layout del sistema e componenti.

 

 

15.11  Impianti del combustibile FADEC

1

2

Funzionamento dei comandi del motore e della regolazione del carburante, incluso il controllo elettronico del motore (FADEC).

 

 

Layout del sistema e componenti.

 

 

15.12  Sistemi dell’aria

1

2

Funzionamento del sistema di distribuzione dell’aria e dei sistemi di rimozione del ghiaccio, nonché degli impianti di raffreddamento interno, di tenuta e dell’aria esterna.

 

 

15.13  Sistemi di avviamento e accensione

1

2

Funzionamento dei sistemi di avviamento dei motori e relativi componenti.

 

 

Sistemi di accensione e relativi componenti.

 

 

Requisiti di sicurezza per la manutenzione.

 

 

15.14  Sistemi di indicazione del motore

1

2

Temperatura dei gas di scarico/Sistemi di temperatura delle turbine interstadio.

 

 

Indicazione della spinta del motore: rapporto di compressione del motore, pressione di scarico della turbina del motore o impianti di pressione dell’ugello dei reattori.

 

 

Pressione e temperatura dell’olio.

 

 

Pressione e flusso del carburante.

 

 

Velocità del motore.

 

 

Misurazione ed indicazione delle vibrazioni.

 

 

Coppia.

 

 

Potenza.

 

 

15.15  Sistemi di aumento della potenza

1

Funzionamento ed applicazioni.

 

 

Iniezione d’acqua, acqua-metanolo.

 

 

Sistemi di postcombustione.

 

 

15.16  Motori a turboelica

1

2

Turbina accoppiata a gas, turbina libera ed accoppiata a ingranaggi.

 

 

Riduttori.

 

 

Motore integrato e comandi dell’elica.

 

 

Dispositivi di sicurezza per la supervelocità.

 

 

15.17  Motori a turboalbero

1

2

Disposizione, sistemi di trasmissione, riduttori, accoppiamenti, sistemi di controllo.

 

 

15.18  Unità di potenza ausiliarie (APU)

1

2

Scopo, funzionamento, sistemi di protezione.

 

 

15.19  Installazione dei gruppi motopropulsori

1

2

Configurazione della paratie parafiamma, cappottature, pannelli acustici, castelli motore, supporti antivibrazione, manicotti, tubi, alimentatori, connettori, fasci di cavi, cavi e aste di comando, punti di sollevamento e drenaggi.

 

 

15.20  Sistemi di protezione antincendio

1

2

Funzionamento dei sistemi di rilevazione e di estinzione.

 

 

15.21  Controllo dei motori ed operazioni a terra

1

3

Procedure per l’avviamento e accelerazione per prova a punto fisso.

 

 

Interpretazione del rendimento e dei parametri di un motore.

 

 

Controllo della tendenza (incluso analisi dell’olio, delle vibrazioni e con boroscopio).

 

 

Ispezione del motore e dei componenti secondo i criteri, le tolleranze e i dati specificati dal costruttore.

 

 

Lavaggio/pulizia del compressore.

 

 

Danni provocati da oggetti estranei.

 

 

15.22  Deposito e conservazione dei motori

2

Conservazione e deconservazione di motori ed accessori/sistemi.

 

 

MODULO 16.   MOTORE A PISTONI



 

LIVELLO

A

B1

B3

16.1  Principi fondamentali

1

2

2

Efficienza meccanica, termica e volumetrica. Principi operativi:

 

 

 

2 tempi, 4 tempi, otto e diesel.

 

 

 

Cilindrata e rapporto di compressione.

 

 

 

Configurazione del motore ed ordine d’accensione.

 

 

 

16.2  Prestazioni dei motori

1

2

2

Calcolo e misurazione della potenza.

 

 

 

Fattori che influiscono sulla potenza del motore.

 

 

 

Miscele/impoverimento, preaccensione.

 

 

 

16.3  Struttura dei motori

1

2

2

Basamento, albero a gomiti, albero a camme, coppe dell’olio.

 

 

 

Scatola comandi ausiliari.

 

 

 

Gruppi dei cilindri e dei pistoni.

 

 

 

Aste di comando, collettori di ingresso e di scarico.

 

 

 

Meccanismi dei rubinetti.

 

 

 

Riduttori dell’elica.

 

 

 

16.4  Impianti del carburante del motore

16.4.1  Carburatori

1

2

2

Tipi, struttura e principi del loro funzionamento.

 

 

 

Congelamento e riscaldamento.

 

 

 

16.4.2  Sistemi di iniezione del carburante

1

2

2

Tipi, struttura e principi del loro funzionamento.

 

 

 

16.4.3  Controllo elettronico del motore

1

2

2

Funzionamento dei comandi del motore e della regolazione del carburante, incluso il controllo elettronico del motore (FADEC).

 

 

 

Layout del sistema e componenti.

 

 

 

16.5  Sistemi di avviamento e accensione

1

2

2

Sistemi di avviamento, sistemi di preriscaldamento.

 

 

 

Magnetotipi, struttura e principi del loro funzionamento.

 

 

 

Cablaggio dell’accensione, candelette di accensione.

 

 

 

Impianti a bassa ed alta tensione.

 

 

 

16.6  Induzione, impianti di scarico e di raffreddamento

1

2

2

Struttura e funzionamento di: impianti di ammissione, inclusi gli impianti ad aria alternata.

 

 

 

Impianti di scarico, impianti di raffreddamento del motore (ad aria o a liquido refrigerante).

 

 

 

16.7  Sovralimentazione/turbocompressione

1

2

2

Principi e scopo della sovralimentazione e suoi effetti sui parametri del motore.

 

 

 

Struttura e funzionamento degli impianti di sovralimentazione/turbocompressione.

 

 

 

Terminologia del sistema.

 

 

 

Sistemi di controllo.

 

 

 

Protezione del sistema.

 

 

 

16.8  Lubrificanti e carburanti

1

2

2

Proprietà e specifiche.

 

 

 

Additivi per carburanti.

 

 

 

Precauzioni di sicurezza.

 

 

 

16.9  Impianti di lubrificazione

1

2

2

Funzionamento/layout del sistema e componenti.

 

 

 

16.10  Sistemi di indicazione del motore

1

2

2

Velocità del motore.

 

 

 

Temperatura della testa del cilindro.

 

 

 

Temperatura del refrigerante.

 

 

 

Pressione e temperatura dell’olio.

 

 

 

Temperatura del gas di scarico.

 

 

 

Pressione e flusso del carburante.

 

 

 

Pressione di alimentazione.

 

 

 

16.11  Installazione dei gruppi motopropulsori

1

2

2

Configurazione della paratie parafiamma, cappottature, pannelli acustici, castelli motore, supporti antivibrazione, manicotti, tubi, alimentatori, connettori, fasci di cavi, cavi e aste di comando, punti di sollevamento e drenaggi.

 

 

 

16.12  Controllo dei motori ed operazioni a terra

1

3

2

Procedure per l’avviamento e accelerazione per prova a punto fisso.

 

 

 

Interpretazione del rendimento e dei parametri di un motore.

 

 

 

Ispezione del motore e dei relativi componenti: criteri, tolleranze e dati specificati dal costruttore del motore.

 

 

 

16.13  Deposito e conservazione dei motori

2

1

Conservazione e deconservazione di motori ed accessori/sistemi.

 

 

 

MODULO 17A.   ELICA

Nota: Il presente modulo non si applica alle licenze di categoria B3. Le materie pertinenti per la categoria B3 sono elencate nel modulo 17B.



 

LIVELLO

A

B1

17.1  Principi fondamentali

1

2

Teoria degli elementi della pala.

 

 

Calettamento alto/basso, angolo di inversione, angolo di attacco, velocità di rotazione.

 

 

Slittamento dell’elica.

 

 

Forze aerodinamiche, centrifughe e di spinta.

 

 

Coppia.

 

 

Flusso d’aria relativo sull’angolo di attacco della pala.

 

 

Vibrazione e risonanza.

 

 

17.2  Struttura delle eliche

1

2

Metodi costruttivi e materiali utilizzati per le eliche in legno, composite e metalliche.

 

 

Punto stazione sulla pala, collo della pala, dorso della pala e mozzo.

 

 

Eliche a passo fisso, a passo variabile, a velocità costante.

 

 

Gruppo elica/ogiva.

 

 

17.3  Controllo del passo delle eliche

1

2

Metodi di controllo della velocità e di variazione del passo, sistemi meccanici ed elettrici/elettronici.

 

 

Messa in bandiera e passo negativo.

 

 

Protezione da supervelocità.

 

 

17.4  Sincronizzazione delle eliche

2

Equipaggiamento di sincronizzazione e di messa in fase.

 

 

17.5  Protezione delle eliche dal ghiaccio

1

2

Equipaggiamento antighiaccio fluido ed elettrico.

 

 

17.6  Manutenzione delle eliche

1

3

Bilanciamento statico e dinamico.

 

 

Scia delle pale.

 

 

Valutazione di danni, di erosione, di corrosione, di danneggiamento da urto, di delaminazione delle pale.

 

 

Schemi di manutenzione/riparazione dell’elica.

 

 

Funzionamento dell’elica del motore.

 

 

17.7  Deposito e conservazione delle eliche

1

2

Conservazione e deconservazione delle eliche.

 

 

MODULO 17B.   ELICA

Nota: L’applicabilità del presente modulo copre la tecnologia degli aeromobili pertinenti per le licenze di categoria B3.



 

LIVELLO

B3

17.1  Principi fondamentali

2

Teoria degli elementi della pala.

 

Calettamento alto/basso, angolo di inversione, angolo di attacco, velocità di rotazione.

 

Slittamento dell’elica.

 

Forze aerodinamiche, centrifughe e di spinta.

 

Coppia.

 

Flusso d’aria relativo sull’angolo di attacco della pala.

 

Vibrazione e risonanza.

 

17.2  Struttura delle eliche

2

Metodi costruttivi e materiale utilizzato per le eliche in legno, composite e di metallo.

 

Punto stazione sulla pala, collo della pala, dorso della pala e mozzo.

 

Eliche a passo fisso, a passo variabile, a velocità costante.

 

Gruppo elica/ogiva.

 

17.3  Controllo del passo delle eliche

2

Metodi di controllo della velocità e di variazione del passo, sistemi meccanici ed elettrici/elettronici.

 

Messa in bandiera e passo negativo.

 

Protezione da supervelocità.

 

17.4  Sincronizzazione delle eliche

2

Equipaggiamento di sincronizzazione e di messa in fase.

 

17.5  Protezione delle eliche dal ghiaccio

2

Equipaggiamento antighiaccio fluido ed elettrico.

 

17.6  Manutenzione delle eliche

2

Bilanciamento statico e dinamico.

 

Scia delle pale.

 

Valutazione di danni, di erosione, di corrosione, di danneggiamento da urto, di delaminazione delle pale.

 

Schemi di manutenzione/riparazione dell’elica.

 

Funzionamento dell’elica del motore.

 

17.7  Deposito e conservazione delle eliche

2

Conservazione e deconservazione delle eliche.

 




Appendice II

Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d’esame

1.    Domande di carattere generale

1.1.

Tutti gli esami fondamentali si svolgono avvalendosi del questionario con le domande a scelta multipla, come descritto qui di seguito. Le risposte non corrette devono sembrare, a un soggetto che non conosce la materia, tanto plausibili quanto quella corretta. Tutte le alternative devono essere chiaramente collegate alla domanda e avere vocabolario, struttura grammaticale e lunghezza simili. Nelle domande numeriche le risposte sbagliate corrispondono a errori di procedura, come ad esempio correzioni applicate in senso sbagliato o conversioni di unità erronee, non devono cioè essere semplicemente cifre a caso.

1.2.

Ogni domanda a scelta multipla deve avere 3 risposte alternative, di cui solo una è quella corretta; il candidato ha a disposizione, per ciascun modulo, un tempo medio di 75 secondi a domanda.

1.3.

Le domande a risposta libera richiedono la redazione di una risposta scritta; il candidato ha a disposizione 20 minuti per rispondere a ciascuna domanda.

1.4.

Per essere considerate valide, le domande devono essere formulate e valutate ricorrendo al programma teorico contenuto nell’appendice I, moduli 7A, 7B, 9A, 9B e 10.

1.5.

Ogni quesito deve essere corredato di una risposta modello appositamente redatta, che deve includere anche tutte le possibili risposte alternative conosciute attinenti alle altre sottocategorie.

1.6.

La risposta modello deve essere anche suddivisa in un elenco dei punti più importanti, definiti «Punti Chiave».

1.7.

Il voto necessario per superare ciascun modulo ed i sottomoduli a scelta multipla corrisponde al 75 %.

1.8.

Il voto necessario per l’approvazione relativamente a ciascun quesito a risposta libera corrisponde al 75 %, il che significa che la risposta del candidato deve contenere almeno il 75 % dei punti chiave richiesti dalla domanda, senza alcun errore.

1.9.

In caso di mancato superamento della prova a scelta multipla o della prova a risposta aperta, il candidato dovrà ripetere soltanto la prova che non ha superato.

1.10.

Per determinare l’esito finale ottenuto dal candidato non sono utilizzati sistemi di punteggio negativo.

1.11.

In caso di mancato superamento di un modulo, tale modulo non potrà essere ripresentato prima di 90 giorni a partire dalla data dell’esame non superato, tranne nel caso di un’impresa di formazione alla manutenzione approvata ai sensi dell’allegato IV (parte 147) che stia conducendo un corso di aggiornamento specifico sugli argomenti trattati nel modulo in questione; in tal caso il modulo non superato potrà essere ripresentato dopo 30 giorni.

1.12.

I termini di cui al punto 66.A.25 si applicano a ciascun singolo modulo, fatta eccezione per i moduli che sono stati superati in quanto parte di una licenza per un’altra categoria, qualora tale licenza sia già stata rilasciata.

1.13.

Il numero massimo di tentativi consecutivi per ogni modulo è tre. Sono concesse ulteriori serie di tre tentativi ad un anno di distanza l’una dall’altra.

Il richiedente conferma per iscritto all’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata o all’autorità competente a cui è presentata la domanda di esame, il numero e le date dei tentativi fatti nell’ultimo anno, indicando l’impresa o l’autorità competente presso le quali tali tentativi hanno avuto luogo. L’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione o l’autorità competente sono responsabili di verificare il numero di tentativi nell’arco dei termini applicabili.

2.    Numero di domande per modulo

2.1.   MODULO 1 — MATEMATICA

Categoria A: 16 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 20 minuti.

Categoria B1: 32 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 40 minuti.

Categoria B2: 32 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 40 minuti.

Categoria B3: 28 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 35 minuti.

2.2.   MODULO 2 — FISICA

Categoria A: 32 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 40 minuti.

Categoria B1: 52 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B2: 52 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B3: 28 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 35 minuti.

2.3.   MODULO 3 — FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

Categoria A: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B1: 52 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B2: 52 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B3: 24 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 30 minuti.

2.4.   MODULO 4 — FONDAMENTI DI ELETTRONICA

Categoria B1: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B2: 40 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 50 minuti.

Categoria B3: 8 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 10 minuti.

2.5.   MODULO 5 — TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTI ELETTRONICI

Categoria A: 16 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 20 minuti.

Categorie B1.1 e B1.3: 40 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 50 minuti.

Categorie B1.2 e B1.4: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B2: 72 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 90 minuti.

Categoria B3: 16 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 20 minuti.

2.6.   MODULO 6 — MATERIALI E HARDWARE

Categoria A: 52 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B1: 72 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 90 minuti.

Categoria B2: 60 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 75 minuti.

Categoria B3: 60 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 75 minuti.

2.7.

MODULO 7A —   PRATICHE DI MANUTENZIONE

Categoria A: 72 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera. 90 minuti + 40 minuti.

Categoria B1: 80 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera. 100 minuti + 40 minuti.

Categoria B2: 60 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera. 75 minuti + 40 minuti.

MODULO 7B —   PRATICHE DI MANUTENZIONE

Categoria B3: 60 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera. 75 minuti + 40 minuti.

2.8.

MODULO 8 — PRINCIPI DI AERODINAMICA

Categoria A: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B1: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B2: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B3: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

2.9.

MODULO 9A —   FATTORI UMANI

Categoria A: 20 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera. 25 minuti + 20 minuti.

Categoria B1: 20 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera. 25 minuti + 20 minuti.

Categoria B2: 20 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera. 25 minuti + 20 minuti.

MODULO 9B —   FATTORI UMANI

Categoria B3: 16 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera. 20 minuti + 20 minuti.

2.10.

MODULO 10 — LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Categoria A: 32 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera. 40 minuti + 20 minuti.

Categoria B1: 40 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera. 50 minuti + 20 minuti.

Categoria B2: 40 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera. 50 minuti + 20 minuti.

Categoria B3: 32 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera. 40 minuti + 20 minuti.

2.11.

MODULO 11A —   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A TURBINA

Categoria A: 108 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 135 minuti.

Categoria B1: 140 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 175 minuti.

MODULO 11B —   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A PISTONI

Categoria A: 72 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 90 minuti.

Categoria B1: 100 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 125 minuti.

MODULO 11C —   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A PISTONI

Categoria B3: 60 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 75 minuti.

2.12.

MODULO 12 — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

Categoria A: 100 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 125 minuti.

Categoria B1: 128 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 160 minuti.

2.13.

MODULO 13 — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

Categoria B2: 180 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 225 minuti. Le domande e il tempo concesso possono essere suddivisi, se del caso, in due esami.

2.14.

MODULO 14 — PROPULSIONE

Categoria B2: 24 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 30 minuti.

2.15.

MODULO 15 — MOTORE A TURBINA A GAS

Categoria A: 60 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 75 minuti.

Categoria B1: 92 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 115 minuti.

2.16.

MODULO 16 — MOTORE A PISTONI

Categoria A: 52 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B1: 72 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 90 minuti.

Categoria B3: 68 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 85 minuti.

2.17.

MODULO 17A —   ELICA

Categoria A: 20 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B1: 32 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 40 minuti.

MODULO 17B —   ELICA

Categoria B3: 28 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera. 35 minuti.




Appendice III

Formazione per tipo e criteri di svolgimento delle prove d’esame

Formazione sul posto di lavoro

1.    Domande di carattere generale

La formazione per tipo consiste in una formazione teorica, e relativo esame, e, fatta eccezione per le abilitazioni di categoria C, in una formazione pratica seguita da relativa valutazione.

a) La formazione teorica e il relativo esame rispondono ai seguenti requisiti:

i) sono svolti da un’impresa che volge attività di formazione sulla manutenzione approvata ai sensi dell’allegato IV (parte 147) oppure, se sono svolti da altre imprese, queste devono essere approvate direttamente dall’autorità competente;

ii) sono conformi agli standard descritti ai paragrafi 3.1 e 4 della presente appendice III, fatta salva la formazione sulle differenze definita di seguito;

iii) nel caso di una persona con titolo accademico qualificata per la categoria C, come specificato in 66.A.30(a)(5), la principale formazione teorica per tipo di aeromobile deve riguardare le categorie B1 o B2;

iv) iniziano e si concludono nell’arco dei tre anni precedenti la domanda di approvazione di un’abilitazione per tipo.

b) La formazione pratica e la relativa valutazione rispondono ai seguenti requisiti:

i) sono svolte da un’impresa che volge attività di formazione sulla manutenzione approvata ai sensi dell’allegato IV (parte 147) oppure, se sono svolte da altre imprese, queste devono essere approvate direttamente dall’autorità competente;

ii) sono conformi agli standard descritti ai paragrafi 3,2 e 4 della presente appendice III, fatta salva la formazione sulle differenze definita di seguito;

iii) includono una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per quel dato tipo di aeromobile;

iv) includono dimostrazioni che prevedono l’uso di apparecchiature, componenti, simulatori e altri dispositivi per la formazione o aeromobili;

v) sono iniziate e terminate nell’arco dei tre anni precedenti la domanda di approvazione di un’abilitazione per tipo.

c) Formazione sulle differenze

i) La formazione sulle differenze è la formazione necessaria per coprire le differenze tra due diverse abilitazioni per tipo dello stesso produttore, come stabilito dall’Agenzia.

ii) La formazione sulle differenze è definita caso per caso sulla base dei requisiti contenuti nella presente appendice III rispetto agli elementi sia pratici che teorici della formazione per tipo.

iii) Un’abilitazione per tipo può essere approvata su una licenza dopo una formazione sulle differenze solo se il candidato rispetta una delle seguenti condizioni:

 l’abilitazione per tipo rispetto alla quale sono state individuate le differenze è già approvata sulla licenza, oppure

 ha completato la formazione per tipo richiesta per l’aeromobile rispetto al quale sono state individuate le differenze.

2.    Livelli della formazione per tipo

I tre livelli elencati di seguito definiscono gli obiettivi, il grado di approfondimento e le conoscenze che la formazione mira ad ottenere.

  Livello 1: una breve panoramica della cellula, degli impianti e del gruppo motopropulsore, come descritto nella sezione relativa alla descrizione degli impianti, contenuta nel manuale di manutenzione aeronautica/Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità.

 Obiettivo del corso: al completamento della formazione di livello 1, lo studente è in grado di:

 

a) fornire una semplice descrizione dell’intera materia impiegando una terminologia corrente e fornendo esempi utilizzando termini tipici, nonché di riconoscere le precauzioni di sicurezza relative alla cellula, ai suoi sistemi e al gruppo motopropulsore;

b) identificare le pratiche di manutenzione essenziali per la cellula, per i suoi sistemi e per il gruppo motopropulsore;

c) definire il layout generale di sistema dei principali impianti dell’aeromobile;

d) definire il layout generale e le caratteristiche del gruppo motopropulsore;

e) identificare le attrezzature speciali e l’equipaggiamento di prova utilizzati per gli aeromobili.

  Livello 2: Panoramica dei principali sistemi di comando, degli indicatori, dei componenti più importanti, inclusa la loro collocazione e la loro funzione, la manutenzione e la risoluzione di problemi semplici. Conoscenza generale degli aspetti teorici e pratici della materia.

 Obiettivo del corso: oltre alle informazioni relative alla formazione di livello 1, al completamento della formazione di livello 2 lo studente è in grado di:

 

a) comprendere i fondamenti teorici; applicare le sue conoscenze in modo pratico utilizzando procedure dettagliate;

b) ricordare le precauzioni di sicurezza da osservare durante gli interventi su o nei pressi dell’aeromobile, del gruppo motopropulsore e dei sistemi;

c) descrivere i sistemi e gli interventi sull’aeromobile, con particolare riguardo all’accesso, alle disponibilità di energia ed alle relative sorgenti;

d) identificare la posizione dei principali componenti;

e) illustrare il funzionamento normale di ciascuno dei maggiori impianti, comprese la terminologia e la nomenclatura;

f) eseguire le procedure di servizio per i seguenti sistemi associati all’aeromobile: carburante, gruppi motopropulsori, impianto idraulico, carrello di atterraggio, acqua/rifiuti, ossigeno;

g) dimostrare le proprie capacità nell’uso dei rapporti dell’equipaggio e dei sistemi di notifica a bordo (risoluzione di problemi di minore entità) e nel determinare l’aeronavigabilità secondo i dati MEL/CDL;

h) dimostrare l’uso, l’interpretazione e l’applicazione di documentazione adeguata, comprese le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, il manuale di manutenzione, il catalogo illustrato delle parti, ecc.

  Livello 3: Descrizione dettagliata, funzionamento, collocazione dei componenti, rimozione/installazione e procedure per la risoluzione dei problemi secondo il livello prescritto dal manuale di manutenzione.

 Obiettivo del corso: oltre alle informazioni contenute nei corsi dei livelli 1 e 2, al termine di questo livello 3 lo studente dovrà essere in grado di:

 

a) dimostrare una conoscenza teorica dei sistemi e delle strutture dell’aeromobile e delle correlazioni con altri sistemi, fornire una descrizione dettagliata della materia impiegando fondamenti teorici ed esempi specifici e interpretare i risultati di varie fonti e misurazioni, applicando, se necessario, le azioni correttive appropriate;

b) eseguire verifiche di impianti, gruppo motopropulsore, componenti nonché verifiche funzionali, come specificato nel manuale di manutenzione;

c) dimostrare di saper utilizzare, interpretare ed applicare la documentazione adeguata, compresi il manuale delle riparazioni strutturali, la guida alla risoluzione dei problemi, ecc;

d) correlare le informazioni, allo scopo di prendere decisioni rispetto alle diagnosi dei guasti ed all’azione correttiva, secondo il livello prescritto dal manuale di manutenzione;

e) descrivere le procedure per la sostituzione dei componenti specifici secondo il tipo di aeromobile.

3.    Standard applicabili alla formazione per tipo

Sebbene la formazione per tipo comprenda elementi sia teorici che pratici, i corsi possono essere approvati solo per la parte teorica, solo per quella pratica o per una combinazione di entrambe.

3.1.    Modulo teorico

a)   Obiettivo

Al completamento del corso di formazione teorico lo studente è in grado di dimostrare, ai livelli indicati nel programma di cui all’appendice III, la conoscenza teorica dettagliata di sistemi, struttura, operazioni, manutenzione, riparazione e risoluzione dei problemi pertinenti all’aeromobile, secondo i dati di manutenzione approvati. Lo studente deve dimostrare di saper utilizzare i manuali e le procedure approvate, compresa la conoscenza di ispezioni e limitazioni pertinenti.

b)   Livelli di formazione

I livelli di formazione devono corrispondere a quanto descritto nel precedente punto 2.

I corsi successivi a quello del primo tipo, per il personale autorizzato a certificare della categoria C, potranno corrispondere al livello 1.

Durante una formazione teorica di livello 3, può essere utilizzato il materiale didattico dei livelli 1 e 2 per coprire l’intero contenuto del capitolo, se necessario. Tuttavia, ai fini della formazione la maggior parte del materiale del corso e delle ore di lezione devono essere di livello più elevato.

c)   Durata

Nella tabella seguente è indicato il numero minimo di ore di lezione per la formazione teorica:



Categoria

Ore

Velivoli con MTOM superiore a 30 000 kg:

B1.1

150

B1.2

120

B2

100

C

30

Velivoli con TMOM inferiore a 30 000 kg e superiore a 5 700 kg:

B1.1

120

B1.2

100

B2

100

C

25

Velivoli con MTOM inferiore a 5 700 kg (1)

B1.1

80

B1.2

60

B2

60

C

15

Elicotteri (2)

B1.3

120

B1.4

100

B2

100

C

25

(1)   Nel caso di velivoli a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg la durata minima può essere ridotta del 50 %.

(2)   Per gli elicotteri appartenenti al gruppo 2 (definito al punto 66.A.42) la durata minima può essere ridotta del 30 %

Ai fini della tabella precedente, un’ora di lezione è da intendersi di 60 minuti, escluse pause, esami, ripasso, preparazione e visita all’aeromobile.

Le ore si riferiscono unicamente ai corsi teorici per le combinazioni aeromobile/motore complete secondo l’abilitazione per tipo come definita dall’Agenzia.

d)   Giustificazione della durata del corso

La durata in ore dei corsi di formazione svolti presso un’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata ai sensi dell’allegato IV (parte 147) e dei corsi approvati direttamente dall’autorità competente è giustificata, così come la copertura dell’intero programma, sulla base dell’analisi delle esigenze di formazione in funzione di:

 struttura del tipo di aeromobile, necessità di manutenzione e tipi di funzionamento;

 analisi dettagliata dei capitoli pertinenti [cfr. la tabella al seguente punto 3.1(e)];

 analisi dettagliata delle competenze indicante che gli obiettivi indicati al punto 3.1(a) sono pienamente raggiunti.

Qualora dall’analisi delle esigenze di formazione emerga che sono necessarie più ore, i corsi avranno durata superiore rispetto a quella minima indicata nella tabella.

Allo stesso modo, le ore di formazione dei corsi sulle differenze o di altre combinazioni di corsi di formazione (come i corsi combinati B1/B2), e nel caso dei corsi di formazione teorica per tipo indicati sotto le cifre al punto 3.1(c) precedente, sono giustificate all’autorità competente sulla base di un’analisi delle esigenze di formazione descritta sopra.

Inoltre, il corso deve descrivere e giustificare:

 la frequenza minima affinché i partecipanti raggiungano gli obiettivi del corso;

 il numero massimo di ore di formazione al giorno, tenendo conto di fattori pedagogici e umani.

Se il requisito della frequenza minima non viene rispettato, l’attestato non può essere rilasciato. L’impresa di formazione può impartire ulteriori ore di formazione per raggiungere la frequenza minima richiesta.

e)   Contenuto

È necessario affrontare almeno le seguenti parti del programma specifiche per il tipo di aeromobile. Saranno incluse anche delle parti introdotte a causa di cambiamenti tecnologici, variazioni di tipo e così via.

Il programma di formazione è incentrato sugli aspetti meccanici ed elettrici per il personale di categoria B1, e sugli aspetti elettrici ed avionici per il personale di categoria B2.



LivelloCapitoli

Velivoli a turbina

Velivoli a pistoni

Elicotteri a turbina

Elicotteri a pistoni

Avionica

Categorie di licenza

B1

C

B1

C

B1

C

B1

C

B2

Modulo introduttivo:

05.  Limiti di tempo/controlli di manutenzione

1

1

1

1

1

1

1

1

1

06.  Dimensioni/ingombri (MTOM ecc.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

07.  Sollevamento e puntellamento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

08.  Livellamento e pesatura

1

1

1

1

1

1

1

1

1

09.  Traino e rullaggio

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10.  Parcheggio/ormeggio, deposito e rientro in servizio

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11.  Targhette e contrassegni

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12.  Assistenza

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20.  Pratiche standard specifiche per tipo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Elicotteri

18.  Analisi delle vibrazioni e del rumore (scia delle pale)

3

1

3

1

60.  Rotori — Pratiche standard

3

1

3

1

62.  Rotori

3

1

3

1

1

62A  Rotori — Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

63.  Trasmissione del rotore

3

1

3

1

1

63A  Trasmissione del rotore — Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

64.  Rotore di coda

3

1

3

1

1

64A  Rotore di coda — Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

65.  Trasmissione del rotore di coda

3

1

3

1

1

65A  Trasmissione del rotore di coda — Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

66.  Pale pieghevoli/Piloni

3

1

3

1

67.  Comandi di volo del rotore

3

1

3

1

53.  Struttura della cellula (elicottero)

3

1

3

1

25.  Equipaggiamento di galleggiamento di emergenza

3

1

3

1

1

Struttura della cellula

51.  Struttura — Pratiche standard (classificazione dei danni, valutazione e riparazione)

3

1

3

1

1

53.  Fusoliera

3

1

3

1

1

54.  Gondole/piloni

3

1

3

1

1

55.  Stabilizzatori

3

1

3

1

1

56.  Finestrini

3

1

3

1

1

57.  Ali

3

1

3

1

1

27A  Superfici di comando del volo (tutte)

3

1

3

1

1

52.  Porte

3

1

3

1

1

Sistemi di identificazione zonali e di stazione

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sistemi della cellula:

21.  Condizionamento dell’aria

3

1

3

1

3

1

3

1

3

21A  Alimentazione dell’aria

3

1

3

1

1

3

3

1

2

21B  Pressurizzazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

21C  Dispositivi di sicurezza e di allarme

3

1

3

1

3

1

3

1

3

22.  Navigazione automatica

2

1

2

1

2

1

2

1

3

23.  Comunicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

3

24.  Alimentazione elettrica

3

1

3

1

3

1

3

1

3

25.  Equipaggiamento e finiture

3

1

3

1

3

1

3

1

1

25A  Equipaggiamento elettronico, compreso equipaggiamento di emergenza

1

1

1

1

1

1

1

1

3

26.  Protezione antincendio

3

1

3

1

3

1

3

1

3

27.  Comandi di volo

3

1

3

1

3

1

3

1

2

27A  Funzionamento del sistema: elettrico/fly-by-wire

3

1

3

28.  Impianti combustibile

3

1

3

1

3

1

3

1

2

28A  Impianti combustibile — Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

29.  Impianto idraulico

3

1

3

1

3

1

3

1

2

29A  Impianto idraulico — Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

30.  Protezione da ghiaccio e pioggia

3

1

3

1

3

1

3

1

3

31.  Sistemi di segnalazione/registrazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

31A  Sistemi strumentali

3

1

3

1

3

1

1

3

3

32.  Carrello di atterraggio

3

1

3

1

3

1

3

1

2

32A  Carrello di atterraggio — Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

33.  Luci

3

1

3

1

3

1

3

1

3

34.  Navigazione

2

1

2

1

2

1

2

1

3

35.  Ossigeno

3

1

3

1

2

36.  Impianto pneumatico

3

1

3

1

3

1

3

1

2

36A  Impianto pneumatico — Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

37.  Impianto di aspirazione

3

1

3

1

3

1

3

1

2

38.  Acqua/rifiuti

3

1

3

1

2

41.  Zavorra d’acqua

3

1

3

1

1

42.  Avionica modulare integrata

2

1

2

1

2

1

2

1

3

44.  Sistemi di cabina

2

1

2

1

2

1

2

1

3

45.  Sistemi di manutenzione a bordo (o coperti dal punto 31)

3

1

3

1

3

1

3

46.  Sistemi informativi

2

1

2

1

2

1

2

1

3

50.  Compartimenti per carico e accessori

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Motori a turbina

70.  Motori — Pratiche standard

3

1

3

1

1

70A  Struttura costruttiva e funzionamento (installazione, compressori, sezione combustione, sezione turbina, cuscinetti e dispositivi di tenuta, impianti di lubrificazione)

3

1

3

1

1

70B  Prestazioni dei motori

3

1

3

1

1

71.  Gruppo motopropulsore

3

1

3

1

1

72.  Turbina motrice/turboelica/turbogetto a doppio flusso/compressore non intubato

3

1

3

1

1

73.  Combustibile e unità di controllo del motore

3

1

3

1

1

75.  Impianti dell’aria

3

1

3

1

1

76.  Comandi del motore

3

1

3

1

1

78.  Scarico

3

1

3

1

1

79.  Lubrificante

3

1

3

1

1

80.  Avviamento

3

1

3

1

1

82.  Iniezione d’acqua

3

1

3

1

1

83.  Scatole comandi ausiliari

3

1

3

1

1

84.  Potenziamento della propulsione

3

1

3

1

1

73A  Controllo elettronico del motore (FADEC)

3

1

3

1

3

74.  Accensione

3

1

3

1

3

77.  Sistemi di indicazione del motore

3

1

3

1

3

49.  Unità di potenza ausiliarie (APU)

3

1

2

Motori a pistoni

70.  Motori — Pratiche standard

3

1

3

1

1

70A  Struttura costruttiva e funzionamento (installazione, carburatori, impianti di iniezione carburante, induzione, sistemi di scarico e di raffreddamento, sovralimentazione/turbocompressione, impianti di lubrificazione)-

3

1

3

1

1

70B  Prestazioni dei motori

3

1

3

1

1

71.  Gruppo motopropulsore

3

1

3

1

1

73.  Combustibile e unità di controllo del motore

3

1

3

1

1

76.  Comandi del motore

3

1

3

1

1

79.  Lubrificante

3

1

3

1

1

80.  Avviamento

3

1

3

1

1

81.  Turbine

3

1

3

1

1

82.  Iniezione d’acqua

3

1

3

1

1

83.  Scatole comandi ausiliari

3

1

3

1

1

84.  Potenziamento della propulsione

3

1

3

1

1

73A  Controllo elettronico del motore (FADEC)

3

1

3

1

3

74.  Accensione

3

1

3

1

3

77.  Sistemi di indicazione del motore

3

1

3

1

3

Eliche

60A  Eliche — Pratiche standard

3

1

3

1

1

61.  Eliche/Propulsione

3

1

3

1

1

61A  Struttura delle eliche

3

1

3

1

61B  Controllo del passo delle eliche

3

1

3

1

61C  Sincronizzazione delle eliche

3

1

3

1

1

61D  Controllo elettronico delle eliche

2

1

2

1

3

61E  Protezione delle eliche dal ghiaccio

3

1

3

1

61F  Manutenzione delle eliche

3

1

3

1

1

f)   Per impartire la formazione relativa agli elementi teorici possono essere utilizzati metodi didattici multimediali (MBT, Multimedia Based Training), sia in classe che in un ambiente virtuale controllato, previa accettazione dell’autorità competente che approva il corso di formazione.

3.2.    Modulo pratico

a)   Obiettivo

L’obiettivo della formazione pratica è acquisire le competenze necessarie a svolgere, nel rispetto delle norme di sicurezza, manutenzione, ispezioni e interventi di routine in conformità al manuale di manutenzione ed alle altre istruzioni e compiti attinenti, a seconda del tipo di aeromobile, quali, ad esempio: individuazione dei guasti, riparazioni, aggiustamenti, sostituzioni, assemblaggio e verifiche funzionali. Prevede la capacità di impiegare tutta la documentazione tecnica e la documentazione dell’aeromobile e di usare correttamente le attrezzature specifiche/speciali e l’equipaggiamento di prova per la rimozione e la sostituzione di componenti e di moduli specifici secondo il tipo di aeromobile, incluse eventuali attività di manutenzione sulle ali.

b)   Contenuto

Nell’ambito della formazione pratica occorre completare almeno il 50 % delle voci che nella tabella seguente sono contrassegnate da una croce e pertinenti ad un tipo specifico di aeromobile.

Le attività contrassegnate da una croce rappresentano materie importanti ai fini della formazione pratica per garantire che il funzionamento, la funzione, l’installazione e l’importanza ai fini della sicurezza delle attività di manutenzione principali siano adeguatamente trattati, in particolare quando la sola formazione teorica non è sufficiente per spiegarli in modo esaustivo. Nell’elenco sono indicati solo gli argomenti minimi di formazione pratica, è possibile aggiungerne altri se pertinenti ad un tipo specifico di aeromobile.

Le attività da svolgere devono essere rappresentative dell’aeromobile e dei sistemi in termini sia di complessità che di intervento tecnico necessario a completarle. È possibile includere attività relativamente semplici, mentre attività più complesse possono essere inserite e svolte solo in misura adeguata al tipo di aeromobile.

Glossario della tabella: POS: posizionamento; TFO: test funzionale/operativo; SGT: servizio e gestione a terra; R/I: rimozione/installazione; EM: equipaggiamento minimo; RG: ricerca del guasto.



Capitoli

B1/B2

B1

B2

POS

TFO

SGT

R/I

EM

RG

TFO

SGT

R/I

EL

RG

Modulo introduttivo:

5.  Limiti di tempo/controlli di manutenzione

X/X

6.  Dimensioni/ingombri (MTOM ecc.)

X/X

7.  Sollevamento e puntellamento

X/X

8.  Livellamento e pesatura

X/X

X

X

9.  Traino e rullaggio

X/X

X

X

10.  Parcheggio/ormeggio, deposito e rientro in servizio

X/X

X

X

11.  Targhette e contrassegni

X/X

12.  Assistenza

X/X

X

X

20.  Pratiche standard specifiche per tipo

X/X

X

X

Elicotteri:

18.  Analisi delle vibrazioni e del rumore (scia delle pale)

X/—

X

60.  Rotori — pratiche standard specifiche per tipo

X/X

X

X

62.  Rotori

X/—

X

X

X

62A  Rotori — Monitoraggio e segnalazione

X/X

X

X

X

X

X

X

X

63.  Trasmissione del rotore

X/—

X

X

63A  Trasmissione del rotore — Monitoraggio e segnalazione

X/X

X

X

X

X

X

X

64.  Rotore di coda

X/—

X

X

64A  Rotore di coda — Monitoraggio e segnalazione

X/X

X

X

X

X

X

X

65.  Trasmissione del rotore di coda

X/—

X

X

65A  Trasmissione del rotore di coda — Monitoraggio e segnalazione

X/X

X

X

X

X

X

X

66.  Pale pieghevoli/Piloni

X/—

X

X

X

67.  Comandi di volo del rotore

X/—

X

X

X

X

53.  Struttura della cellula (elicottero)

Nota: rientra in «Struttura della cellula»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Equipaggiamento di galleggiamento di emergenza

X/X

X

X

X

X

X

X

X

Struttura della cellula:

51.  Struttura — Pratiche standard (classificazione, valutazione e riparazione dei danni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.  Fusoliera

X/—

X

54.  Gondole/piloni

X/—

55.  Stabilizzatori

X/—

56.  Finestrini

X/—

X

57.  Ali

X/—

27A  Superfici di comando del volo

X/—

X

52.  Porte

X/X

X

X

X

Sistemi della cellula:

21.  Condizionamento dell’aria

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A  Alimentazione dell’aria

X/X

X

X

21B  Pressurizzazione

X/X

X

X

X

X

X

X

21C  Dispositivi di sicurezza e di allarme

X/X

X

X

22.  Navigazione automatica

X/X

X

X

X

X

X

X

23.  Comunicazione

X/X

X

X

X

X

X

X

X

24.  Alimentazione elettrica

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.  Equipaggiamento e finiture

X/X

X

X

X

X

X

X

25A  Equipaggiamento elettronico, compreso equipaggiamento di emergenza

X/X

X

X

X

X

X

X

26.  Protezione antincendio

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27.  Comandi di volo

X/X

X

X

X

X

X

X

27A  Funzionamento del sistema: elettrico/fly-by-wire

X/X

X

X

X

X

X

X

X

28.  Impianti del combustibile

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A  Impianti del combustibile — Monitoraggio e segnalazione

X/X

X

X

X

X

29.  Impianto idraulico

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A  Impianto idraulico — Monitoraggio e segnalazione

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.  Protezione da ghiaccio e pioggia

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

31.  Sistemi di segnalazione/registrazione

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31A  Sistemi di strumentazione elettronici

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32.  Carrello di atterraggio

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32A  Carrello di atterraggio — Monitoraggio e segnalazione

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

33.  Luci

X/X

X

X

X

X

X

X

X

34.  Navigazione

X/X

X

X

X

X

X

X

X

35.  Ossigeno

X/—

X

X

X

X

X

36.  Impianto pneumatico

X/—

X

X

X

X

X

X

X

X

36A  Impianto pneumatico — Monitoraggio e segnalazione

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.  Impianto di aspirazione

X/—

X

X

X

X

38.  Acqua/rifiuti

X/—

X

X

X

X

41.  Zavorra d’acqua

X/—

42.  Avionica modulare integrata

X/X

X

X

X

X

X

44.  Sistemi di cabina

X/X

X

X

X

X

X

45.  Sistemi di manutenzione a bordo (o coperti dal punto 31)

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.  Sistemi informativi

X/X

X

X

X

X

50.  Compartimenti per carico e accessori

X/X

X

Modulo per motori a turbina/pistoni:

70.  Motori — Pratiche standard specifiche per tipo

X

X

70A  Struttura costruttiva e funzionamento (installazione, entrata dell’aria, compressori, sezione combustione, sezione turbina, cuscinetti e dispositivi di tenuta, impianti di lubrificazione)

X/X

Motori a turbina:

70B  Prestazioni dei motori

X

71.  Gruppo motopropulsore

X/—

X

X

X

72.  Turbina motrice/turboelica/turbogetto a doppio flusso/compressore non intubato

X/—

73.  Combustibile e unità di controllo del motore

X/X

X

73A  Controllo elettronico del motore (FADEC)

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

74.  Accensione

X/X

X

X

75.  Aria

X/—

X

X

76.  Comandi del motore

X/—

X

X

77.  Sistemi di indicazione del motore

X/X

X

X

X

X

X

X

78.  Scarico

X/—

X

X

79.  Lubrificante

X/—

X

X

80.  Avviamento

X/—

X

X

X

82.  Iniezione d’acqua

X/—

X

83.  Scatole comandi ausiliari

X/—

X

84.  Potenziamento della propulsione

X/—

X

Unità di potenza ausiliarie (APU):

49.  Unità di potenza ausiliarie (APU)

X/—

X

X

X

Motori a pistoni:

70.  Motori — Pratiche standard specifiche per tipo

X

X

70A  Struttura costruttiva e funzionamento (installazione, entrata dell’aria, compressori, sezione combustione, sezione turbina, cuscinetti e dispositivi di tenuta, impianti di lubrificazione)

X/X

70B  Prestazioni dei motori

X

71.  Gruppo motopropulsore

X/—

X

X

X

73.  Combustibile e unità di controllo del motore

X/X

X

73A  Controllo elettronico del motore (FADEC)

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

74.  Accensione

X/X

X

X

76.  Comandi del motore

X/—

X

X

77.  Sistemi di indicazione del motore

X/X

X

X

X

X

X

X

78.  Scarico

X/—

X

X

X

79.  Lubrificante

X/—

X

X

80.  Avviamento

X/—

X

X

X

81.  Turbine

X/—

X

X

X

X

82.  Iniezione d’acqua

X/—

X

83.  Scatole comandi ausiliari

X/—

X

X

84.  Potenziamento della propulsione

X/—

X

Eliche:

60A  Eliche — Pratiche standard

X

61.  Eliche/Propulsione

X/X

X

X

X

X

61A  Struttura delle eliche

X/X

X

61B  Controllo del passo delle eliche

X/—

X

X

X

X

61C  Sincronizzazione delle eliche

X/—

X

X

X

61D  Controllo elettronico delle eliche

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

61E  Protezione delle eliche dal ghiaccio

X/—

X

X

X

X

61F  Manutenzione delle eliche

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.    Standard applicabili agli esami e alle valutazioni della formazione per tipo

4.1.    Standard applicabili alla parte teorica dell’esame

Una volta completata la parte teorica della formazione per tipo occorre sostenere un esame scritto conforme a quanto segue:

a) l’esame deve svolgersi nella forma di domande a scelta multipla. Ogni domanda deve avere 3 risposte alternative, di cui soltanto una è quella corretta. La durata totale dipende dal numero complessivo di domande e il tempo concesso per rispondere si basa su una media nominale di 90 secondi per domanda;

b) le risposte non corrette devono sembrare, a un soggetto che non conosce la materia, tanto plausibili quando quella corretta. Tutte le alternative devono essere chiaramente collegate alla domanda e avere vocabolario, struttura grammaticale e lunghezza simili;

c) nelle domande numeriche, le risposte sbagliate corrispondono a errori di procedura, come ad esempio l’uso del segno sbagliato (+ o -) o di unità di misura erronee, non devono cioè essere semplicemente cifre a caso;

d) il livello di esame per ogni capitolo ( 6 ) è quello definito al precedente punto 2 «Livelli della formazione per tipo». Tuttavia è consentito l’impiego di un numero limitato di domande di livello inferiore;

e) l’esame deve svolgersi «a libri chiusi». Non è ammesso l’uso di alcun materiale di riferimento. Possono esservi delle eccezioni nel caso degli esami per le categorie B1 o B2, qualora il candidato sia tenuto ad interpretare alcuni documenti tecnici;

f) il numero di domande deve essere di almeno 1 quesito per ora di formazione. Il numero di domande per ogni capitolo e livello è proporzionato a quanto segue:

 le ore effettive di formazione dedicate all’insegnamento di quel dato capitolo e livello,

 gli obiettivi di apprendimento risultanti dall’analisi delle esigenze di formazione.

L’autorità competente dello Stato membro valuta il numero ed il livello delle domande al momento dell’approvazione del corso;

g) la votazione minima necessaria per superare l’esame è il 75 %. Se l’esame per tipo è suddiviso in più prove, ogni prova d’esame deve essere superata con un punteggio di almeno 75 %. Per poter ottenere un punteggio esattamente del 75 %, il numero di domande che compongono l’esame deve essere un multiplo di 4;

h) non vengono attribuite penalità (punti negativi) per le risposte errate;

i) gli esami di fine modulo possono essere considerati parte dell’esame finale, a meno che il numero e il livello di tali esami sia quello richiesto.

4.2.    Standard applicabili alla valutazione pratica

Una volta completata la parte pratica della formazione per tipo, il candidato è sottoposto a una valutazione:

a) condotta da valutatori designati e adeguatamente qualificati;

b) incentrata sulle conoscenze e le capacità del candidato.

5.    Criteri di svolgimento degli esami per tipo

L’esame per tipo è condotto dalle imprese che svolgono attività di formazione debitamente approvate in base alla parte 147 o dall’autorità competente.

L’esame può essere scritto, orale o basarsi su una valutazione pratica, oppure può consistere in una combinazione di questi elementi e deve rispettare i requisiti elencati di seguito:

a) le domande orali devono essere a risposta aperta;

b) le domande della prova scritta devono essere del tipo a risposta aperta o a scelta multipla;

c) la valutazione pratica serve a determinare la capacità del candidato di eseguire un intervento;

d) gli esami si basano su un campione di capitoli ( 7 ) del programma di formazione/esame di cui al paragrafo 3, secondo il livello indicato;

e) le risposte non corrette devono sembrare, a un soggetto che non conosce la materia, tanto plausibili quando quella corretta. Tutte le alternative devono essere chiaramente collegate alla domanda e avere vocabolario, struttura grammaticale e lunghezza simili;

f) nelle domande numeriche le risposte sbagliate corrispondono a errori di procedura, come ad esempio correzioni applicate in senso sbagliato o conversioni di unità erronee, non devono cioè essere semplicemente cifre a caso;

g) la prova d’esame è finalizzata ad accertare che il candidato:

1. conosca in maniera approfondita l’aeromobile e i suoi sistemi;

2. sia in grado di assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza, lo svolgimento della manutenzione, di ispezioni e di attività di routine in conformità al manuale di manutenzione ed alle altre istruzioni e compiti attinenti, a seconda del tipo di aeromobile, quali, ad esempio: risoluzione di problemi, riparazioni, aggiustamenti, sostituzioni, assemblaggio e, se necessario, verifiche funzionali come il funzionamento del motore, ecc;

3. sappia usare in modo corretto tutta la documentazione tecnica e la documentazione relativa all’aeromobile;

4. sappia usare in modo corretto le attrezzature specifiche/speciali e l’equipaggiamento di prova e sia in grado di rimuovere e sostituire componenti e moduli specifici secondo il tipo di aeromobile, incluse eventuali attività di manutenzione sulle ali;

h) all’esame si applicano le condizioni seguenti:

1. il numero massimo di tentativi consecutivi è tre. Sono concesse ulteriori serie di tre tentativi ad un anno di distanza l’una dall’altra. Il primo e il secondo tentativo devono essere separati da un periodo di 30 giorni, mentre il secondo e il terzo tentativo devono essere separati da un periodo di 60 giorni.

Il richiedente conferma per iscritto all’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione o all’autorità competente a cui è presentata la domanda di esame, il numero e le date dei tentativi fatti nell’ultimo anno, indicando l’impresa di formazione o l’autorità competente presso le quali tali tentativi hanno avuto luogo. L’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione o l’autorità competente sono responsabili di verificare il numero di tentativi sostenuti nell’arco dei termini applicabili;

2. l’esame per tipo deve essere stato superato, e l’esperienza pratica richiesta ottenuta, nei tre anni precedenti la domanda di approvazione dell’abilitazione sulla licenza di manutenzione aeronautica;

3. l’esame per tipo deve essere sostenuto alla presenza di almeno un esaminatore. L’esaminatore (o gli esaminatori) non deve aver preso parte alla formazione del candidato;

i) l’esaminatore è tenuto a redigere e firmare un rapporto nel quale si enunciano le cause del superamento o del mancato superamento dell’esame da parte del candidato.

6.    Formazione sul posto di lavoro

La formazione sul posto di lavoro (OJT, On the Job Training) è approvata dall’autorità competente che ha rilasciato la licenza.

La formazione deve essere svolta presso (e sotto il controllo di) un’impresa di manutenzione debitamente approvata per l’esecuzione della manutenzione di quello specifico tipo di aeromobile ed è valutata da valutatori designati adeguatamente qualificati.

La formazione deve essere iniziata e terminata nell’arco dei tre anni precedenti la domanda di approvazione di un’abilitazione per tipo.

a)   Obiettivo

L’obiettivo della formazione sul luogo di lavoro è acquisire competenze ed esperienza nell’esecuzione di operazioni di manutenzione in sicurezza.

b)   Contenuto

La formazione sul luogo di lavoro deve riguardare una serie rappresentativa di attività ritenuta accettabile dall’autorità competente. Le attività da svolgere devono essere rappresentative dell’aeromobile e dei sistemi in termini sia di complessità che di intervento tecnico necessario a completarle. È possibile includere attività relativamente semplici, mentre attività più complesse possono essere inserite e svolte solo in misura adeguata al tipo di aeromobile.

Ogni attività svolta deve essere firmata dallo studente e controfirmata da un supervisore designato. Le attività elencate si riferiscono ad una scheda di controllo/foglio di lavoro effettivi.

La valutazione finale della formazione sul luogo di lavoro completata è obbligatoria e deve essere condotta da un valutatore designato adeguatamente qualificato.

Sui fogli di lavoro o sui registri relativi alla formazione sul luogo di lavoro devono figurare i seguenti dati:

1. Nome dello studente

2. Data di nascita

3. Impresa di manutenzione approvata

4. Luogo

5. Nome del supervisore (o dei supervisori) e del valutatore (compreso numero di licenza se applicabile)

6. Data del completamento dell’attività

7. Descrizione dell’attività e scheda di controllo/ordine di lavoro/registro tecnico ecc.

8. Tipo di aeromobile e registrazione dell’aeromobile

9. Abilitazione per cui si fa domanda.

Al fine di agevolare la verifica da parte dell’autorità competente, la formazione sul luogo di lavoro è comprovata da i) fogli di lavoro/registro dettagliato e ii) relazione di conformità che dimostra in che modo la formazione risponde ai requisiti di cui alla presente parte.




Appendice IV

Requisiti relativi all’esperienza per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica conforme alla parte 66

La seguente tabella contiene i requisiti di esperienza necessari per aggiungere una nuova categoria o sottocategoria ad una licenza preesistente conforme alla parte 66.

L’esperienza deve consistere nella manutenzione pratica di aeromobili operativi appartenenti alla sottocategoria relativa alla domanda.

I requisiti di esperienza saranno ridotti del 50 % nel caso in cui il richiedente abbia completato un corso approvato ai sensi della parte 147 relativo alla sottocategoria in questione.



Da/A

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B3

A1

6 mesi

6 mesi

6 mesi

2 anni

6 mesi

2 anni

1 anno

2 anni

6 mesi

A2

6 mesi

6 mesi

6 mesi

2 anni

6 mesi

2 anni

1 anno

2 anni

6 mesi

A3

6 mesi

6 mesi

6 mesi

2 anni

1 anno

2 anni

6 mesi

2 anni

1 anno

A4

6 mesi

6 mesi

6 mesi

2 anni

1 anno

2 anni

6 mesi

2 anni

1 anno

B1.1

nessuno

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

1 anno

6 mesi

B1.2

6 mesi

nessuno

6 mesi

6 mesi

2 anni

2 anni

6 mesi

2 anni

nessuno

B1.3

6 mesi

6 mesi

nessuno

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

1 anno

6 mesi

B1.4

6 mesi

6 mesi

6 mesi

nessuno

2 anni

6 mesi

2 anni

2 anni

6 mesi

B2

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

1 anno

1 anno

1 anno

1 anno

1 anno

B3

6 mesi

nessuno

6 mesi

6 mesi

2 anni

6 mesi

2 anni

1 anno

2 anni




Appendice V

Modulo per la domanda — Modulo 19 AESA

1. La presente appendice contiene un esempio del modulo utilizzato per presentare la domanda per una licenza di manutenzione aeronautica di cui all’allegato III (parte 66).

2. L’autorità competente dello Stato membro può modificare il modulo 19 AESA solo allo scopo di aggiungere le informazioni necessarie a sostegno dei casi in cui i requisiti nazionali consentano o richiedano l’uso della licenza di manutenzione aeronautica conforme all’allegato III (parte 66) in deroga ai requisiti dell’allegato I (parte M) e dell’allegato II (parte 145).

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Appendice VI

Licenza di manutenzione aeronautica di cui all’allegato III (parte 66) — Modulo 26 AESA

1. La seguente pagina riporta un esempio di licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III (parte 66).

2. Il documento deve essere stampato sul modulo standard illustrato, ma può avere dimensioni ridotte in base al tipo di computer utilizzato. In caso di riduzione delle dimensioni, è necessario fare in modo che vi sia sufficiente spazio per i sigilli/timbri ufficiali richiesti. I documenti creati tramite computer non devono contenere necessariamente tutte le caselle nel caso in cui queste siano state lasciate vuote, purché il documento resti chiaramente riconoscibile come licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III (parte 66).

3. Il documento può essere stampato in inglese o nella lingua ufficiale dello Stato membro in questione; nel caso in cui venga utilizzata la lingua ufficiale dello Stato membro, sarà necessario allegare una copia redatta in lingua inglese per i titolari di licenza che operano al di fuori dello Stato membro, in modo da garantire la comprensione allo scopo del reciproco riconoscimento.

4. Ciascun titolare di licenza deve possedere un numero di licenza unico, basato su un sistema di identificazione nazionale ed una designazione alfanumerica.

5. Le pagine del documento possono essere disposte in un ordine qualunque e senza che sia necessaria la presenza di linee divisorie, purché le informazioni contenute siano posizionate in modo tale che il formato della pagina possa essere chiaramente identificato come corrispondente al formato del facsimile di licenza qui illustrato.

6. Il documento può essere redatto i) dall’autorità competente dello Stato membro o ii) da qualsiasi impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145), previo accordo dell’autorità competente e purché venga svolta una procedura definita nel manuale dell’impresa di manutenzione di cui al punto 145.A.70 dell’allegato II (parte 145), ad esclusione dei casi in cui l’autorità competente dello Stato membro rilasci il documento.

7. La preparazione di eventuali modifiche di una licenza di manutenzione aeronautica esistente può essere svolta i) dall’autorità competente dello Stato membro o ii) da qualsiasi impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145), previo accordo dell’autorità competente e purché venga svolta una procedura definita nel manuale dell’impresa di manutenzione di cui al punto 145.A.70 dell’allegato II (parte 145), ad esclusione dei casi in cui l’autorità competente dello Stato membro modifichi il documento.

8. Una volta rilasciata, la licenza di manutenzione aeronautica deve essere conservata dalla persona che ne è titolare, che sarà responsabile affinché nessun dato non autorizzato venga inserito nel documento.

9. La mancata osservanza di quanto stabilito nel paragrafo 8 può inficiare la validità del documento, impedendo al titolare di detenere qualsiasi privilegio di certificazione e rendendolo perseguibile in base alla legislazione nazionale.

10. La licenza di manutenzione conforme all’allegato III (parte 66) viene riconosciuta in tutti gli Stati membri e non è necessario sostituire il documento durante l’attività in un altro Stato membro.

11. L’allegato al modulo 26 AESA è facoltativo e può essere utilizzato solo per includere privilegi nazionali disciplinati da norme nazionali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato III (parte 66).

12. Per informazione, si comunica che l’allegato III (parte 66) — licenza di manutenzione aeronautica pubblicata dall’autorità competente dello Stato membro — può avere una sequenza diversa della pagina ed essere priva i linee divisorie.

13. L’ente competente dello Stato membro può decidere di pubblicare la pagina relativa all’abilitazione per tipo solo al momento dell’approvazione della prima abilitazione per tipo; in caso di più tipi dovrà emettere più di una pagina di abilitazione per tipo.

14. Indipendentemente da quanto prescritto al punto 13, ciascuna pagina emessa dovrà rispecchiare questo formato e dovrà contenere i dati specifici relativi alla pagina in questione.

15. La licenza deve indicare chiaramente che le limitazioni rappresentano esclusioni di privilegi di certificazione. In assenza di limitazioni applicabili, la pagina LIMITAZIONI dovrà indicare «Nessuna limitazione».

16. In caso di impiego di un modulo prestampato, le eventuali caselle di categoria, sotto—categoria o abilitazione per tipo che non contengono valori dovranno essere opportunamente contrassegnate a conferma che non esiste abilitazione.

17. Esempio di licenza di manutenzione aeronautica di cui all’allegato III (parte 66)

image

image

▼B




ALLEGATO IV

(PARTE 147)

▼M6

INDICE

147.1

REQUISITI TECNICI

GENERALITÀ

147.A.05

Oggetto

147.A.10

Generalità

147.A.15

Domanda

REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

147.A.100

Requisiti per le infrastrutture

147.A.105

Requisiti per il personale

147.A.110

Stati di servizio relativi ad istruttori, esaminatori ed addetti alla valutazione

147.A.115

Attrezzature didattiche

147.A.120

Materiale per la formazione sulla manutenzione

147.A.125

Registri

147.A.130

Procedure di formazione e sistema qualità

147.A.135

Esami

147.A.140

Manuale dell’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.145

Privilegi dell’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.150

Modifiche all’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.155

Mantenimento della validità

147.A.160

Non conformità

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE AUTORIZZATO

147.A.200

Corso di formazione di base approvato

147.A.205

Esami teorici fondamentali

147.A.210\

Valutazione pratica di base

FORMAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE/ATTIVITÀ

147.A.300

Formazione per tipo di aeromobile/attività

147.A.305

Esami per tipo di aeromobile e valutazioni delle attività

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

GENERALITÀ

147.B.05

Finalità

147.B.10

Autorità competente

147.B.20

Documentazione

147.B.25

Esenzioni

RILASCIO DI UN’APPROVAZIONE

147.B.110

Procedura di approvazione e modifiche all’approvazione

147.B.120

Procedura di mantenimento della validità

147.B.125

Certificato di approvazione dell’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.B.130

Non conformità

REVOCA, SOSPENSIONE E LIMITAZIONE DELL’APPROVAZIONE DELL’IMPRESA CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

147.B.200

Revoca, sospensione e limitazione dell’approvazione dell’impresa che svolge attività di formazione

Appendice I —

Durata del corso di formazione di base

Appendice II —

Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all’allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA

Appendice III —

Attestati di cui all’allegato IV (parte 147) — Moduli 148 e 149 AESA

▼B

147.1

Ai fini del presente documento, l'autorità competente sarà:

1. per le organizzazioni con sede principale d'attività nel territorio di uno Stato membro, l'autorità designata dallo stesso Stato membro;

2. per le organizzazioni avente la sede principale d'attività in un Paese terzo, l'Agenzia.

▼M6

SEZIONE A

REQUISITI TECNICI

▼B

CAPITOLO A

GENERALITÀ

147.A.05   Finalità

La presente sezione definisce i requisiti che le organizzazioni devono soddisfare al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di formazione e gli esami come specificato nella parte 66.

147.A.10   Generalità

Un'impresa che eroga servizi di formazione è un'organizzazione, o parte di essa, avente lo status di persona giuridica.

▼M4

147.A.15   Domanda

a) La domanda di approvazione, o di modifica di un’approvazione esistente, dev’essere inoltrata tramite l’apposito modulo e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.

b) Le richieste di approvazione o modifica di un’approvazione devono includere le seguenti informazioni:

1. la ragione sociale e l’indirizzo del richiedente;

2. l’indirizzo dell’impresa che richiede l’approvazione o la modifica dell’approvazione;

3. l’ambito dell’approvazione o la modifica dell’ambito di approvazione;

4. il nome e la firma del dirigente responsabile;

5. la data della domanda.

▼B

CAPITOLO B

REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

147.A.100   Requisiti per le infrastrutture

a) Devono essere disponibili delle infrastrutture appropriate che, per dimensioni e struttura, assicurino la protezione contro gli agenti atmosferici esterni e consentano lo svolgimento dei programmi di formazione e d'esame nei giorni stabiliti.

b) Per l'istruzione teorica e per lo svolgimento degli esami di verifica dev'essere previsto un locale completamente chiuso e separato dalle altre infrastrutture.

1. Il numero massimo degli allievi ammessi a frequentare le lezioni teoriche, in tutti i corsi di formazione, è pari a ventotto.

2. Le dimensioni della sede d'esame prescelta devono essere tali da impedire ai singoli allievi di leggere gli elaborati o gli schermi dei computer degli altri allievi dalla propria posizione, durante lo svolgimento della sessione.

c) Il luogo scelto come sede d'esame, di cui al paragrafo (b), deve consentire agli allievi di concentrarsi sulle attività di studio o di verifica, a seconda dei casi, senza indebite distrazioni o fattori di disturbo.

d) Nel caso in cui si svolga un corso di formazione di base, per l'istruzione pratica devono essere messi a disposizione dei laboratori per la formazione di base e/o infrastrutture di manutenzione separati dalle aule di formazione ed idonei allo svolgimento del corso di formazione programmato. Se, tuttavia, l'organizzazione si trova nell'impossibilità di provvedere a quanto sopra, si potrà far ricorso ad un'altra organizzazione per la fornitura di laboratori e/o infrastrutture di manutenzione, nel qual caso si stipulerà un contratto scritto con l'organizzazione fornitrice, in cui si specificheranno le condizioni di accesso e d'uso delle strutture stesse. All'autorità competente dovrà essere consentito l'accesso a ciascuna delle organizzazioni fornitrici e tale condizione dovrà figurare nel contratto scritto.

e) In presenza di un corso di addestramento per tipologia di aeromobile/attività, dev'essere previsto l'accesso alle opportune infrastrutture contenenti gli esemplari del tipo di aeromobile, come specificato alla parte 147.A.115(d).

f) Il numero massimo di allievi ammessi a frequentare le esercitazioni pratiche, in tutti i corsi di formazione, è pari a quindici per ogni istruttore od esaminatore.

g) Agli istruttori, esaminatori teorici ed addetti alla valutazione pratica dev'essere offerta una sistemazione in uffici aventi caratteristiche tali da consentire loro di potersi preparare alle proprie mansioni in assenza di indebite distrazioni o fattori di disturbo.

h) Per gli elaborati degli esami ed i documenti di formazione si devono prevedere delle strutture di archiviazione dotate di caratteristiche di sicurezza. L'ambiente di archiviazione dev'essere tale da assicurare la tenuta dei documenti in buone condizioni per l'intero periodo di conservazione prescritto alla parte 147.A.125. Le strutture di archiviazione e gli uffici possono essere riuniti in un unico sito, purché sia garantito un adeguato livello di sicurezza.

i) Si deve mettere a disposizione una biblioteca contenente tutto il materiale tecnico idoneo per la portata ed il livello delle attività di formazione svolte.

147.A.105   Requisiti per il personale

a) L'organizzazione deve nominare un dirigente responsabile, che avrà l'autorità di assicurare che tutti gli impegni di formazione vengano finanziati e portati a termine secondo i requisiti prescritti dalla presente parte.

b) Devono inoltre essere designati una persona od un gruppo di persone, tra le cui responsabilità vi sarà il compito di garantire la piena conformità dell'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione ai requisiti stabiliti dal presente documento. Detto/i responsabile/i rispondono direttamente al suddetto dirigente. La persona con maggiore anzianità di servizio, o uno degli altri componenti del gruppo, può ricoprire anche la carica di dirigente, purché soddisfi i requisiti necessari menzionati al paragrafo (a).

c) L'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione deve assumere personale sufficiente per programmare/attuare l'attività la formazione teorica e pratica, e svolgere gli esami teorici e le valutazioni pratiche in base all'autorizzazione ricevuta.

d) In deroga a quanto stabilito al paragrafo (c), qualora si faccia ricorso ad un'altra organizzazione per la fornitura dei servizi di formazione e valutazione, si potrà incaricare il personale di tale organizzazione di svolgere la formazione e le valutazioni pratiche.

e) Una stessa persona può riunire in sé più funzioni tra quelle di istruttore, esaminatore ed addetto alla valutazione, purché soddisfi i requisiti di cui al paragrafo (f).

▼M4

f) L’esperienza e le qualifiche di istruttori, esaminatori teorici e addetti alla valutazione tecnica devono essere stabilite in modo da rispondere a criteri ufficialmente riconosciuti o secondo una procedura e uno standard accettati dall’autorità competente.

▼B

g) L'esperienza e le qualifiche degli esaminatori e degli addetti alla valutazione pratica devono essere descritte in maniera dettagliata nella parte del manuale dell'impresa di formazione relativa all'accreditamento del personale.

h) Gli istruttori e gli esaminatori teorici sono tenuti a seguire con frequenza almeno biennale dei corsi di aggiornamento relativi alle tecnologie attualmente utilizzate, alle capacità pratiche, ai fattori umani ed alle più recenti tecniche di formazione per cui sono chiamati a svolgere il proprio ruolo di istruttore od esaminatore.

147.A.110   Stati di servizio relativi ad istruttori, esaminatori ed addetti alla valutazione

a) L'organizzazione di formazione deve possedere gli stati di servizio relativi a tutti gli istruttori, gli esaminatori teorici e gli addetti alla valutazione pratica. In essi si devono documentare l'esperienza e le qualifiche raggiunte, l'iter formativo seguito e le eventuali specializzazioni.

b) Si dovrà stabilire il campo d'azione di tutti gli istruttori, esaminatori teorici ed addetti alla valutazione pratica.

147.A.115   Attrezzature didattiche

a) Ogni aula dev'essere dotata di apparecchiature di presentazione idonee e con caratteristiche tali da assicurare agli allievi la possibilità di leggere facilmente testi, disegni, diagrammi e cifre da qualsiasi parte dell'aula.

Le apparecchiature di presentazione devono comprendere apparecchi di simulazione per la formazione atti ad aiutare gli allievi a comprendere la materia in oggetto, laddove tali apparecchi siano considerati utili per tale fine.

b) I laboratori di formazione di base e/o le infrastrutture di manutenzione di cui alla parte 147.A.100(d) devono essere dotati di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature necessarie a svolgere le attività di formazione per le quali è stata conseguita l'approvazione.

c) I laboratori di formazione di base e/o le infrastrutture di manutenzione di cui alla parte 147.A.100(d) devono disporre di un'adeguata dotazione di aeromobili, motori, parti di aeromobili e strumentazione avionica.

d) L'impresa che eroga servizi di formazione che organizza corsi specifici in funzione del tipo di aeromobile, come specificato alla parte 147.A.100(e), deve avere accesso al tipo di aeromobile corrispondente. Laddove lo si ritiene necessario, al fine di garantire un livello di addestramento adeguato, si può far ricorso ad apparecchi di simulazione.

147.A.120   Materiale per la formazione sulla manutenzione

a) Agli allievi dev'essere fornito il materiale didattico relativo al corso di formazione sulla manutenzione frequentato. Esso potrà comprendere quanto segue:

1. il testo di riferimento di base specificato nella parte 66 per la rispettiva categoria o sottocategoria della licenza di manutenzione di aeromobili;

2. il programma del corso richiesto dalla parte 66 per il tipo di aeromobile e la rispettiva categoria o sottocategoria della licenza di manutenzione dello stesso.

b) Agli allievi dev'essere consentito di accedere agli esemplari dei documenti e delle informazioni tecniche di manutenzione conservati nella biblioteca, di cui alla Parte 147.A.100(i).

▼M6

147.A.125    Registri

L’impresa conserva in archivio la documentazione relativa a formazione, esami e valutazione relativa a tutti gli studenti per un periodo di tempo illimitato.

▼B

147.A.130   Procedure di formazione e sistema qualità

a) L'impresa che eroga i servizi di formazione deve stabilire procedure giudicate idonee dall'autorità competente per assicurare livelli di formazione adeguati e la soddisfazione di tutti i relativi requisiti riportati nel presente documento.

b) L'impresa che eroga i servizi di formazione deve istituire un sistema di qualità che preveda quanto segue:

1. una funzione di audit indipendente per il controllo dei livelli di formazione, della correttezza degli esami teorici e delle valutazioni pratiche, e del rispetto e dell'adeguatezza delle procedure;

2. un sistema di rendiconto dei risultati dell'audit alla/e persona/e responsabile/i e, in seconda battuta, al dirigente responsabile di cui alla Parte 147.A.105(a), per garantire, se necessario, l'attuazione di misure correttive.

147.A.135   Esami

a) Gli esaminatori devono garantire la segretezza di tutti i quesiti delle prove d'esame.

b) Un allievo che durante lo svolgimento di un esame teorico viene scoperto a copiare o viene trovato in possesso di materiale riguardante le materie d'esame, diverso dagli elaborati per l'esame e dalla relativa documentazione autorizzata, sarà escluso dalle prove d'esame e non potrà sostenere alcuna prova almeno per i dodici mesi successivi alla data dell'evento. L'autorità competente dovrà essere informata di tale evento, oltre che dei dettagli dell'eventuale inchiesta, entro il termine di un mese.

c) L'esaminatore che, nel corso di un esame teorico, venga scoperto a fornire risposte ai quesiti posti ad un allievo sotto esame verrà esonerato dalla sua funzione di esaminatore e l'esame sarà dichiarato nullo. L'autorità competente dovrà essere informata di tale evento entro il termine di un mese.

147.A.140   Manuale dell'impresa di formazione sulla manutenzione

a) L'impresa che eroga i servizi di formazione deve fornire un manuale, ad uso della stessa, che descriva la propria struttura e le procedure in atto e contenga le informazioni elencate qui di seguito:

1. una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che il manuale dell'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione e qualsiasi ulteriore manuale ad esso correlato definiscono la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti del presente documento e saranno rispettati in ogni momento;

2. il/i titolo/i ed il/i nominativo/i della o delle persone designate in conformità alla parte 147.A.105(b);

3. i compiti e le responsabilità della/e persona/e di cui al sottoparagrafo (2), ivi incluse le materie sulle quali esse possono trattare direttamente con l'autorità competente per conto dell'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione;

4. un organigramma dell'impresa che eroga i servizi di formazione che mostri le posizioni gerarchiche ricoperte dalla/e persona/e di cui al paragrafo (a)(2);

5. un elenco degli istruttori addetti alla formazione, degli esaminatori teorici e degli addetti alla valutazione pratica;

6. una descrizione generale delle infrastrutture destinate alle attività di formazione e di esame ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell'organizzazione e, se del caso, in eventuali altre sedi previste alla Parte 147.A.145(b);

7. un elenco dei corsi di formazione alla manutenzione che costituiscono oggetto dell'approvazione;

8. la procedura di modifica del manuale dell'impresa che eroga servizi di formazione relativi alla manutenzione;

9. le procedure dell'impresa che eroga servizi di formazione relativi alla manutenzione previste alla parte 147.A.130(a);

10. la procedura di controllo attuata dall'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione, in conformità alla parte 147.A.145(c), nel caso in cui sia autorizzata ad effettuare attività di formazione, esami e valutazioni in sedi diverse da quelle specificate alla parte 147.A.145(b);

11. un elenco delle sedi in conformità a quanto stabilito alla parte 147.A.145(b);

12. un elenco delle organizzazioni di cui alla parte 147.A.145(d), se esistenti.

b) Il manuale dell'impresa che eroga servizi di formazione e gli eventuali emendamenti successivi devono essere approvati dall'autorità competente.

c) Tuttavia, gli emendamenti di minore entità del manuale di cui al paragrafo (b) possono essere approvati tramite una procedura del manuale (menzionata di seguito e denominata approvazione indiretta).

147.A.145   Privilegi dell'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione

a) L'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione può svolgere le attività qui di seguito elencate, come previsto dal suo manuale e conformemente ai requisiti in esso menzionati:

1. corsi di formazione di base secondo il programma della parte 66 o di parte di esso;

2. corsi di formazione per tipologia di aeromobile/attività secondo la parte 66;

3. esami per conto dell'autorità competente, ivi incluso l'esame di allievi che non abbiano frequentato il corso base o per tipo di aeromobile presso l'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione;

4. rilascio di certificati in conformità all'appendice III attestanti il superamento dei corsi e degli esami approvati di formazione di base o per tipo di aeromobile di cui ai sottoparagrafi (a)(1), (a)(2) e (a)(3), a seconda dei casi.

b) La formazione, gli esami teorici e le valutazioni pratiche si possono svolgere soltanto nelle sedi specificate nel certificato di approvazione e/o in qualunque sede indicata nel manuale dell'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione.

c) In deroga a quanto stabilito al paragrafo (b), l'organizzazione può svolgere attività di formazione, esami teorici e valutazione in sedi diverse da quelle specificate alla lettera (b) soltanto nel rispetto di una procedura di controllo definita nel manuale della stessa impresa che eroga servizi di formazione. In questo caso, le sedi non devono essere obbligatoriamente elencate nel manuale di tale organizzazione.

d)

 

1. L'impresa che eroga servizi di formazione relativi alla manutenzione può subappaltare la conduzione di attività di formazione teorica di base e per tipo di aeromobile, ed i relativi esami di valutazione, ad un'organizzazione che non svolge attività di formazione sulla manutenzione solo se soggetta al sistema qualità dell'impresa che eroga servizi di formazione.

2. Il subappalto dei corsi di formazione teorici di base e dei relativi esami è limitato a quanto stabilito nella parte 66, appendice I, moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10.

3. Il subappalto dei corsi di formazione per tipo di aeromobile e dei relativi esami è limitato agli impianti motopropulsori ed ai sistemi avionici.

▼M6

e) Un’impresa non può essere autorizzata a condurre prove d’esame se non è espressamente autorizzata a condurre la relativa attività di formazione.

▼M6

f) In deroga alla lettera e), un’impresa approvata a svolgere attività di formazione relativa alle conoscenze di base o di formazione per tipo può essere autorizzata anche a condurre esami per tipo nei casi in cui la formazione per tipo non è richiesta.

▼B

147.A.150   Modifiche all'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione

a) L'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione è tenuta a notificare all'autorità competente ogni eventuale modifica all'assetto della stessa che possa influire sull'approvazione ottenuta, prima che tale modifica abbia luogo, per consentire all'autorità competente di determinare la continua conformità al presente documento e, se necessario, di emendare il certificato di approvazione dell'organizzazione.

b) L'autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l'impresa che eroga servizi di formazione può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'autorità medesima stabilisca che l'approvazione debba essere sospesa.

c) La mancata notifica di tali modifiche all'autorità competente può determinare la sospensione o la revoca del certificato di approvazione con effetto retroattivo dalla data effettiva delle modifiche.

147.A.155   Validità continua

a) L'approvazione viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1. l'organizzazione deve continuare a soddisfare i requisiti del presente documento, in conformità a ciò che riguarda la gestione delle non conformità, come indicato alla parte 147.B.130 e;

2. all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'organizzazione al fine di determinarne la continua rispondenza ai requisiti del presente documento;

3. il certificato non deve essere ceduto oppure revocato.

b) In caso di rinuncia o revoca, l'approvazione dovrà essere restituita all'autorità competente.

147.A.160   Non conformità

a) Per non conformità di 1o livello, s'intendono una o più delle seguenti non conformità:

1. qualsiasi discrepanza significativa rispetto alle procedure d'esame che comporti l'annullamento della/e sessione/i d'esame;

2. il rifiuto di fornire all'autorità competente, dopo due richieste scritte, accesso alle strutture dell'organizzazione durante il normale orario di funzionamento;

3. l'assenza di un dirigente responsabile;

4. una non conformità significativa con il processo di formazione.

b) Una non conformità di livello 2 è una qualsiasi non conformità con il processo di formazione diversa da una non conformità di livello 1.

c) Dopo il ricevimento della notifica delle non conformità in base al punto 147.B.130, il titolare dell'approvazione dell'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione definirà un piano d'azione correttivo e dimostrerà di svolgere azioni correttive ritenute soddisfacenti dall'autorità competente entro un periodo concordato con detta autorità.

▼M6

CAPITOLO C

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE AUTORIZZATO

▼B

147.A.200   Corso di formazione di base approvato

a) Il corso di formazione di base approvato è costituito da quattro elementi: formazione teorica, esame teorico, formazione pratica e valutazione pratica.

▼M6

b) L’elemento della formazione relativo alle conoscenze deve comprendere la materia relativa a una categoria o sottocategoria su una licenza di manutenzione aeronautica come specificato nell’allegato III (parte 66).

▼B

c) L'esame teorico verterà su uno spaccato rappresentativo della materia oggetto della formazione di cui al paragrafo (b).

d) La formazione pratica riguarderà l'utilizzo pratico di strumenti/attrezzature comuni, lo smontaggio/montaggio di una selezione rappresentativa di parti di aeromobili e la partecipazione ad attività di manutenzione rappresentative svolte relativamente allo specifico modulo completo della parte 66.

e) La valutazione pratica riguarderà la formazione pratica e dovrà stabilire se l'allievo è competente nell'utilizzo di strumenti ed attrezzature e se lavora nel rispetto delle disposizioni contenute nei manuali di manutenzione.

f) La durata dei corsi di formazione di base viene stabilita nell'appendice I.

g) La durata dei corsi per la conversione di licenze tra (sotto)categorie viene determinata dopo una valutazione del contenuto dei testi di riferimento per la formazione di base e delle relative esercitazioni pratiche richieste.

147.A.205   Esami teorici fondamentali

Gli esami teorici fondamentali devono:

a) svolgersi in conformità alle disposizioni della parte 66;

b) essere tenuti senza ricorrere agli appunti dei corsi;

c) vertere su uno spaccato rappresentativo delle materie di studio relative allo specifico modulo di formazione completato conformemente alla parte 66.

147.A.210   Valutazione pratica di base

a) Le valutazioni pratiche di base devono essere effettuate durante il corso di formazione di base relativo alla manutenzione, da parte degli addetti alla valutazione pratica designati, al termine di ciascun periodo di visita ai laboratori di formazione pratica/all'infrastruttura di manutenzione.

b) L'allievo dovrà essere promosso secondo quanto prescritto alla parte 147.A.200(e).

CAPITOLO D

FORMAZIONE PER TIPOLOGIA DI AEROMOBILE/ATTIVITÀ

147.A.300   Formazione per tipologia di aeromobile/attività

L'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione viene autorizzata a svolgere attività di formazione per diverse tipologie di aeromobile/attività in virtù della parte 66, se conforme ai requisiti delineati nella parte 66.A.45.

147.A.305   Esami per tipologia di aeromobile e valutazioni per le attività

L'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione, autorizzata a condurre attività di formazione in base alla tipologia di aeromobile, in conformità a quanto specificato alla parte 147.A.300, deve tenere gli esami per il tipo di aeromobile o le valutazioni per le attività di cui alla parte 66 nel rispetto dei criteri definiti nella parte 66.A.45 riguardante le tipologie di aeromobili e le attività.

▼M6

SEZIONE B

PROCEDURE PER L’AUTORITÀ COMPETENTE

▼B

CAPITOLO A

GENERALITÀ

147.B.05   Finalità

La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'applicazione e garanti del rispetto della sezione A del presente documento.

147.B.10   Autorità competente

a)   Generalità

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con incarichi di emissione, proroga, modifica, sospensione e revoca dei certificati rilasciati secondo la parte 147. Detta autorità competente deve impostare la sua attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.

b)   Risorse

Nello svolgimento delle sue funzioni, come prescritto dal presente documento, l'autorità competente si deve avvalere di personale idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati.

c)   Procedure

L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, in dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive del presente documento.

Le procedure saranno sottoposte a costante revisione ed emendamento per assicurare la continua rispondenza ai requisiti prescritti.

▼M4

d)   Qualifiche e formazione

Tutto il personale addetto alle approvazioni di cui al presente allegato deve:

1. essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, l’esperienza e la formazione necessari all’esecuzione dei compiti affidatigli;

2. essere opportunamente addestrato e aggiornato in merito all’allegato III (parte 66) e all’allegato IV (parte 147), dove rilevante, ivi incluse le finalità del documento e gli standard di conformità.

▼M6 —————

▼B

147.B.20   Documentazione

a) L'autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di emissione, rinnovo, proroga, variazione, sospensione e revoca delle singole autorizzazioni.

b) La documentazione relativa al controllo delle organizzazioni che erogano servizi di formazione sulla manutenzione deve comprendere almeno quanto segue:

1. la richiesta di approvazione dell'organizzazione;

2. il certificato di approvazione dell'organizzazione, incluse le eventuali modifiche;

3. una copia del programma degli audit con l'elenco delle date previste per il loro svolgimento e le date effettive di svolgimento;

4. controllo continuo delle verifiche, inclusa l'intera documentazione relativa agli audit;

5. copie di tutta la corrispondenza attinente;

6. dettagli delle esenzioni e delle azioni correttive implementate per garantire il rispetto dei requisiti richiesti;

7. resoconti di altre autorità competenti relativamente al controllo dell'organizzazione;

8. manuale dell'organizzazione e modifiche ad esso apportate.

c) La documentazione di cui al paragrafo (b) dev'essere archiviata per almeno quattro anni.

147.B.25   Esenzioni

a) L'autorità competente può esonerare l'istituto scolastico di uno Stato dai seguenti obblighi o requisiti:

1. avere lo status di organizzazione in conformità a quanto stabilito alla parte 147.A.10;

2. nominare un direttore responsabile, purché il dipartimento scolastico designi un'altra figura responsabile della gestione dell'impresa che eroga servizi di formazione e che questa disponga di un budget sufficiente a garantire l'operatività dell'organizzazione nel rispetto della parte 147;

3. far ricorso ad un organo di controllo indipendente per gli audit del sistema qualità, purché il dipartimento si appelli ad un ispettorato scolastico indipendente per verificare l'attività dell'impresa che eroga servizi di formazione alle scadenze prescritte dal presente documento.

b) Tutte le esenzioni accordate in base all'articolo 10, (3) del regolamento principale devono essere registrate e conservate dalle autorità competenti.

CAPITOLO B

RILASCIO DELL'APPROVAZIONE

Il presente capitolo illustra i requisiti necessari al rilascio ed alla variazione dell'approvazione per le imprese che offrono servizi di formazione sulla manutenzione.

▼M4 —————

▼M4

147.B.110   Procedura di approvazione e modifiche all’approvazione

a) Al ricevimento della domanda, l’autorità competente:

1. esamina il manuale dell’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione;

2. verifica la conformità dell’impresa alla luce di quanto prescritto dall’allegato IV (parte 147).

b) L’esito delle verifiche condotte viene registrato e trasmesso per iscritto al richiedente.

c) Tutte le non conformità dovranno essere risolte e corrette in conformità a quanto stabilito al punto 147.B.130 prima del rilascio dell’approvazione.

d) Il certificato di approvazione deve essere corredato da apposito numero di riferimento secondo le indicazioni dell’Agenzia.

▼M4 —————

▼B

147.B.120   Procedura di proroga di validità

▼M6

a) Ciascuna impresa che eroga servizi sarà soggetta ad un audit completo per verificarne la conformità alle prescrizioni del presente allegato (parte 147) alla scadenza di periodi non superiori a ventiquattro mesi. L’audit comprende il monitoraggio di almeno un corso di formazione e un esame svolto dall’impresa che svolge attività di formazione.

▼B

b) Gli esiti dei controlli saranno trattati in conformità alla parte 147.B.130.

147.B.125   Certificato di approvazione dell'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione

Per il modello del certificato di approvazione dell'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione si veda l'appendice II.

147.B.130   Non conformità

a) Il mancato completamento della rettifica di qualsiasi non conformità di livello 1 entro tre giorni dalla notifica trasmessa per iscritto implicherà la revoca, la sospensione o la limitazione dell'approvazione dell'organizzazione che eroga servizi di formazione sulla manutenzione in toto o in parte.

b) L'azione di revoca, limitazione o sospensione in toto od in parte dell'approvazione sarà presa dall'autorità competente in caso di mancato rispetto della sequenza temporale concessa dall'autorità medesima in presenza di una non conformità di livello 2.

CAPITOLO C

REVOCA, SOSPENSIONE E LIMITAZIONE DELL'APPROVAZIONE DELL'IMPRESA CHE EROGA SERVIZI DI FORMAZIONE

147.B.200   Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione dell'impresa che eroga servizi di formazione

L'autorità competente provvederà a:

a) sospendere un'approvazione, con motivi fondati, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza;

b) sospendere, revocare o limitare un'approvazione in presenza di non conformità di cui alla parte 147.B.130.

▼M6




Appendice I

Durata del corso di formazione di base

La durata minima di un corso di formazione di base completo è la seguente:



Corso di base

Durata (ore)

Percentuale di formazione teorica (in %)

A1

800

30-35

A2

650

30-35

A3

800

30-35

A4

800

30-35

B1.1

2 400

50-60

B1.2

2 000

50-60

B1.3

2 400

50-60

B1.4

2 400

50-60

B2

2 400

50-60

B3

1 000

50-60




Appendice II

Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all’allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA

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Appendice III

Attestati di cui all’allegato IV (parte 147) — Moduli 148 e 149 AESA

1.    Formazione di base/esame

Il modello del certificato di formazione di base di cui alla parte 147 riportato di seguito deve essere utilizzato per attestare il completamento di una formazione di base, di un esame di base o entrambi.

Il certificato di formazione riporta chiaramente ogni esame relativo ai singoli moduli, per data di superamento, con la corrispondente versione dell’appendice I dell’allegato III (parte 66).

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2.    Formazione/esame per tipo

Il modello del certificato di formazione per tipo di cui alla parte 147 riportato di seguito è utilizzato per certificare il completamento degli elementi teorici, degli elementi pratici o di entrambi nell’ambito di un corso di formazione per l’abilitazione per tipo.

Il certificato indica la combinazione cellula/motore per cui è stata svolta la formazione.

I riferimenti del caso devono essere cancellati ove necessario e nello spazio ove compare l’indicazione del tipo di corso si dovrebbe specificare se si sono affrontati unicamente degli argomenti teorici, unicamente degli argomenti pratici oppure se si sono trattati sia degli argomenti teorici che pratici.

Il certificato di formazione indica chiaramente se si tratta di un corso completo o parziale (ad esempio corso relativo alla cellula, al motopropulsore o alla parte avionica/elettrica) o di un corso sulle differenze basato sull’esperienza precedente dello studente, ad esempio un corso A340 (CFM) per tecnici A320. Se non si tratta di un corso completo, il certificato indica se le aree di interfaccia sono state trattate o meno.

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( 1 ) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

( 2 ) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione. (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 47).

( 3 ) Parere AESA 1/2003 del 1o settembre 2003.

( 4 ) Parere del comitato AESA del 23 settembre 2003.

( 5 ) Per standard approvato s’intende uno standard, un metodo, una tecnica o una pratica di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvato dall’autorità competente. Lo standard approvato deve essere descritto nel riquadro 12.

( 6 ) Ai fini del presente punto 4, per «capitolo» si intende una delle righe numerate riportate nella tabella di cui al punto 3.1(e).

( 7 ) Ai fini del presente punto 5, per «capitolo» si intende una delle righe numerate riportate nella tabella di cui ai punti 3.1(e) e 3.2(b).