2003R0450 — IT — 01.01.2008 — 001.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 450/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2003

relativo all'indice del costo del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 069, 13.3.2003, p.1)

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►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006

  L 393

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30.12.2006




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REGOLAMENTO (CE) N. 450/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2003

relativo all'indice del costo del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),

visto il parere della Banca centrale europea ( 3 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 4 ),

considerando quanto segue:

(1)

Una serie di statistiche, di cui gli indici del costo del lavoro costituiscono un elemento essenziale, è importante per comprendere il processo inflazionistico e la dinamica del mercato del lavoro.

(2)

La Comunità e, in particolare, le autorità economiche e monetarie e le autorità responsabili dell'occupazione, devono disporre di indici del costo del lavoro regolari e tempestivi per seguire l'evoluzione del costo stesso.

(3)

Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria, elaborato dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la Banca centrale europea, indica come prioritaria l'istituzione di una base giuridica per le statistiche congiunturali del costo del lavoro.

(4)

I vantaggi di una raccolta a livello comunitario di dati completi su tutti i segmenti dell'economia dovrebbero essere valutati in base alle possibilità di trasmetterli e agli oneri inerenti alla risposta per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI).

(5)

Il regolamento è conforme al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato. L'elaborazione di norme statistiche comuni per gli indici del costo del lavoro è possibile unicamente in base a un atto giuridico comunitario, in quanto solo la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la raccolta dei dati e l'elaborazione di indici del costo del lavoro comparabili possono essere organizzate dagli Stati membri.

(6)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 5 ), fornisce il quadro generale per l'elaborazione degli indici del costo del lavoro nell'ambito del presente regolamento.

(7)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ).

(8)

Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 7 ) è stato consultato a norma dell'articolo 3 di detta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di un quadro comune per l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di indici comparabili del costo del lavoro nella Comunità. Gli Stati membri elaborano indici del costo del lavoro per le attività economiche di cui all'articolo 4.

Articolo 2

Definizioni

1.  L'indice del costo del lavoro (ICL) è l'indice Laspeyres del costo del lavoro per ora lavorata; si tratta di un indice concatenato annualmente e basato su una struttura fissa dell'attività economica corrispondente al livello della sezione della ►M1  NACE Rev. 2 ◄ , vale a dire la classificazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee ( 8 ). Ulteriori disaggregazioni delle sezioni ►M1  NACE Rev. 2 ◄ , da includere nella struttura fissa, sono definite a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. La formula da utilizzare per il calcolo dell'ICL figura nell'allegato del presente regolamento.

2.  Il costo del lavoro rappresenta il complesso delle spese trimestrali sostenute dal datore di lavoro per l'impiego della manodopera. Le voci del costo del lavoro e il personale totale impiegato sono definiti in base all'allegato II, sezioni A e D (voci D.1, D.4 e D.5 e loro suddivisioni, escluse le voci D.2 e D.3) del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro ( 9 ).

3.  Le ore lavorate sono definite in base al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ( 10 ), allegato A, capitolo 11, punti 11.26.-11.31.

4.  Le specifiche tecniche dell'indice, compresa la revisione del sistema di ponderazione, possono essere ridefinite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

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Articolo 3

Campo d'applicazione

1.  Il presente regolamento si applica a tutte le attività definite nelle sezioni da B a S della NACE Rev. 2.

2.  L'inclusione delle attività economiche definite nelle sezioni da O a S della NACE Rev. 2 nel campo d'applicazione del presente regolamento è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 10.

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Articolo 4

Disaggregazione delle variabili

1.  I dati vengono disaggregati per attività economiche di cui alle sezioni della ►M1  NACE Rev. 2 ◄ e mediante ulteriori disaggregazioni non oltre il livello delle divisioni ►M1  NACE Rev. 2 ◄ (livello a due cifre) o raggruppamenti di divisioni, tenendo conto dei contributi all'occupazione complessiva ed ai costi del lavoro a livelli nazionali e di Comunità, quali definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Gli indici del costo del lavoro sono forniti separatamente per le tre categorie di costi del lavoro riportate in appresso:

a) costo totale del lavoro;

b) retribuzioni lorde, definite sulla base della voce D.11 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999;

c) contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti, definiti come la somma delle voci D.12 e D.4, meno la voce D.5, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999.

2.  Viene fornito un indice delle stime del costo totale del lavoro, escluse le gratifiche secondo la definizione che figura alla voce D.1111 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999, disaggregato per attività economiche, definite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e basato sulla classificazione ►M1  NACE Rev. 2 ◄ , tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 10.

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Articolo 5

Frequenza e dati retrospettivi

1.  I dati per l'ICL vengono calcolati per la prima volta secondo la NACE Rev. 2 per il primo trimestre del 2009 e, successivamente, di trimestre in trimestre (con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno).

2.  I dati retrospettivi per il periodo compreso tra il primo trimestre del 2000 e il quarto trimestre del 2008 vengono messi a disposizione dagli Stati membri. Tali dati retrospettivi sono forniti per ciascuna delle sezioni da B a N della NACE Rev. 2 nonché per le componenti del costo del lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

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Articolo 6

Trasmissione dei risultati

1.  I dati di cui all'articolo 4 sono comunicati sotto forma di indice. Le ponderazioni utilizzate per il calcolo dell'indice, ai sensi dell'allegato del presente regolamento, sono allo stesso tempo messe a disposizione per la pubblicazione.

Il formato tecnico appropriato da utilizzare per la trasmissione dei risultati di cui all'articolo 4 e le procedure di adeguamento da applicare ai dati sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2.  Entro 70 giorni dalla fine del periodo di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati con la disaggregazione di cui all'articolo 4, nonché i metadati, definiti come le spiegazioni necessarie per interpretare le variazioni dei dati derivanti da cambiamenti metodologici o tecnici o dovute a mutamenti del mercato del lavoro.

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3.  I dati retrospettivi di cui all'articolo 5 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) contemporaneamente agli ICL del primo trimestre del 2009.

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Articolo 7

Fonti

Gli Stati membri possono elaborare le stime necessarie combinando le fonti che seguono conformemente al principio della semplificazione amministrativa:

a) indagini per le quali le unità statistiche definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 devono fornire informazioni tempestive, precise e complete;

b) altre fonti adeguate, compresi i dati amministrativi, se idonei in termini di tempestività e pertinenza;

c) procedure di stima statistica adeguate.

Articolo 8

Qualità

1.  I dati attuali e retrospettivi trasmessi soddisfano criteri di qualità distinti che devono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2.  A partire dal 2003 gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sulla qualità, il cui contenuto è definito secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Periodi di transizione e deroghe

1.  Per l'attuazione del presente regolamento possono essere concessi, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, periodi di transizione non superiori a due anni a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

2.  Durante i periodi di transizione la Commissione può accettare deroghe alle disposizioni del presente regolamento nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedono consistenti adeguamenti dei sistemi statistici nazionali.

Articolo 10

Studi di fattibilità

1.  Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione determina una serie di studi di fattibilità che devono essere realizzati dagli Stati membri, in particolare da quelli che non sono in grado di fornire i dati per le sezioni L, M, N e O della ►M1  NACE Rev. 2 ◄ (articolo 3, paragrafo 2) o l'indice disaggregato delle stime del costo totale del lavoro, escluse le gratifiche (articolo 4, paragrafo 2).

2.  Tali studi sono svolti tenendo conto dei vantaggi prodotti dalla raccolta dei dati rispetto alle spese derivanti da tale raccolta e ai relativi oneri per le imprese, al fine di valutare:

a) come possono essere ottenuti per le sezioni L, M, N ed O della NACE gli indici trimestrali del costo del lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1; e

b) come può essere ottenuto l'indice delle stime del costo totale del lavoro, escluse le gratifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3.  Entro il 31 dicembre 2004 gli Stati membri che realizzano gli studi di fattibilità presentano alla Commissione una relazione provvisoria sui loro risultati. Entro il 31 dicembre 2005 tali Stati membri presentano alla Commissione una relazione definitiva sugli studi di fattibilità.

4.  Gli studi di fattibilità di cui al paragrafo 2, lettera a), tengono conto dei risultati degli studi pilota di cui agli allegati del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ( 11 ).

5.  Le misure adottate a norma dell'articolo 11, lettera h), in relazione ai risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, compresa la riduzione al minimo dell'onere dei dichiaranti.

6.  L'applicazione delle misure adottate a norma dell'articolo 11, lettera h), in relazione ai risultati degli studi di fattibilità rende possibile la trasmissione di dati per il primo trimestre del 2007, a condizione che i risultati dello studio di fattibilità consentano la produzione di dati di qualità sufficiente nel rispetto del rapporto costi/benefici.

Articolo 11

Misure di attuazione

Le misure di attuazione del presente regolamento, incluse quelle per tener conto dei mutamenti tecnici ed economici, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:

a) la definizione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, delle disaggregazioni da includere nella struttura fissa;

b) le specifiche tecniche dell'indice (articolo 2);

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c) l'inclusione delle sezioni da O a S della NACE Rev. 2 (articolo 3);

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d) la disaggregazione per attività economica degli indici (articolo 4);

e) il formato per la trasmissione dei risultati e le procedure di adeguamento da applicare (articolo 6);

f) i criteri distinti di qualità per i dati attuali e retrospettivi trasmessi e i contenuti delle relazioni sulla qualità (articolo 8);

g) il periodo di transizione (articolo 9);

h) la determinazione degli studi di fattibilità e le decisioni derivanti dai loro risultati (articolo 10); e

i) la metodologia per il concatenamento dell'indice (allegato).

Articolo 12

Procedura

1.  La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazioni

Ogni due anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta in particolare la qualità dei dati di serie ICL trasmessi e la qualità dei dati restrospettivi trasmessi.

La prima relazione viene presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e si riferisce unicamente alle azioni poste in atto dagli Stati membri al fine di predisporre l'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Formula da utilizzare per il calcolo dell'ICL:

1) Definizioni:

wi t = costo della manodopera per ora lavorata dei dipendenti nell'attività economica i nel periodo t

hi t = ore lavorate dai dipendenti nell'attività economica i nel periodo t

Wi j = wi j * hi j = costo della manodopera dei dipendenti nell'attività economica i nel periodo annuale j

2) La formula Laspeyres di base da utilizzare per il calcolo dell'ICL per il periodo t con periodo annuo di base j è definita come segue:

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3) La metodologia per il concatenamento dell'indice sarà definita secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4) Il sistema di ponderazione utilizzato per il calcolo dell'indice e menzionato all'articolo 6, paragrafo 1, utilizza i valori seguenti:

image

ove Wi j i e j vengono definiti al punto 1 del presente allegato. Tali ponderazioni dovrebbero essere utilizzate per il calcolo dell'indice entro due anni dal periodo a cui si riferiscono.



( 1 ) GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 184.

( 2 ) GU C 48 del 21.2.2002, pag. 107.

( 3 ) GU C 295 del 20.10.2001, pag. 5.

( 4 ) Parere del Parlamento europeo del 28 febbraio 2002 (GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 23 settembre 2002 (GU C 269 E del 5.11.2002, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 5 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 7 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

( 8 ) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

( 9 ) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28.

( 10 ) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

( 11 ) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2056/2002 (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1).