02003R0147 — IT — 13.04.2022 — 011.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2003

relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

(GU L 024 del 29.1.2003, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 631/2007 DEL CONSIGLIO del 7 giugno 2007

  L 146

1

8.6.2007

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1137/2010 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2010

  L 322

2

8.12.2010

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 642/2012 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2012

  L 187

8

17.7.2012

 M4

REGOLAMENTO (UE) N. 941/2012 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012

  L 282

1

16.10.2012

 M5

REGOLAMENTO (UE) N. 431/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 129

12

14.5.2013

 M6

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M7

REGOLAMENTO (UE) N. 1153/2013 DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2013

  L 306

1

16.11.2013

 M8

REGOLAMENTO (UE) N. 478/2014 del Consiglio del 12 maggio 2014

  L 138

1

13.5.2014

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M10

REGOLAMENTO (UE) 2020/169 DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2020

  L 36

1

7.2.2020

►M11

REGOLAMENTO (UE) 2021/48 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2021

  L 23

1

25.1.2021

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2003

relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia



▼M11

Articolo 1

1.  

È vietato:

a) 

fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 1 );

b) 

fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

▼M11

Articolo 1 bis

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) 

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzioni, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

b) 

«finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;

c) 

«comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 11 dell’UNSCR 751 (1992);

d) 

«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

▼B

Articolo 2

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1.

▼M11

Articolo 2 bis

In deroga all’articolo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare:

a) 

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, se l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo;

b) 

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, se sussistono tutte le condizioni seguenti:

i) 

l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica sono destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo;

ii) 

il comitato delle sanzioni non ha adottato una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica dello Stato membro che fornisce i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica riguardo alla fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica;

iii) 

il governo federale della Somalia è stato informato in parallelo con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, conformemente all’UNSCR 2551 (2020).

▼B

Articolo 3

▼M11

1.  
L’articolo 1 non si applica:
a) 

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di equipaggiamento militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo;

b) 

alla fornitura di assistenza tecnica connessa con detto equipaggiamento non letale, purché tali attività siano state preventivamente comunicate, solo a titolo informativo, al comitato delle sanzioni dallo Stato membro o dall’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che le fornisce;

c) 

alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, destinati unicamente al sostegno del personale o all’uso da parte del personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM), della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), dei partner strategici dell’AMISON, operanti unicamente nell’ambito del più recente concetto strategico dell’Unione africana e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, e della missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM); o

d) 

alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, destinati all’uso esclusivo degli Stati o delle organizzazioni internazionali, regionali o subregionali che intraprendono misure volte a reprimere atti di pirateria e depredazione armata al largo delle coste somale, su richiesta del governo federale della Somalia notificata da quest’ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite, a condizione che le misure intraprese siano conformi alle norme applicabili del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani.

▼B

2.  
L'articolo 1 non si applica neppure agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Somalia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
3.  
L'articolo 2 non si applica alla partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di promuovere iniziative approvate dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼M2

Articolo 3 bis

1.  
Per garantire un’applicazione rigorosa degli articoli 1 e 3 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ( 2 ), tutti i beni importati nel territorio doganale dell’Unione o esportati dal territorio doganale dell’Unione, diretti in Somalia e provenienti da tale paese, sono assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

▼M10

2.  
Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati richiesti, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui alla normativa doganale ( 3 ).

▼M2

3.  
Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 4 ) e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad esenzione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.
4.  
Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.
5.  
A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al paragrafo 3 sono presentati per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.

▼M3

Articolo 3 ter

1.  

È vietato:

a) 

importare nell’Unione carbone di legna:

i) 

originario della Somalia o

ii) 

esportato dalla Somalia;

b) 

acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia;

c) 

trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e

d) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all’importazione, al trasporto o all’acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e

e) 

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d).

2.  
Ai fini del presente articolo, per «carbone di legna» si intendono i prodotti elencati nell’allegato II.
3.  
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all’acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio 2012.

▼M10

Articolo 3 quater

1.  
Sono vietati la vendita, l’esportazione, la fornitura o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia, di componenti di ordigni esplosivi improvvisati elencati nell’allegato III, a partire dai territori degli Stati membri o da parte di cittadini degli Stati membri al di fuori dei territori degli Stati membri, oppure con l’utilizzo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, a meno che l’autorità competente dello Stato membro in questione, indicata sui siti web elencati nell’allegato I, abbia concesso un’autorizzazione preventiva.
2.  
Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 ove vi siano prove sufficienti per dimostrare che l’articolo o gli articoli saranno utilizzati per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati in Somalia o che esiste un rischio significativo di un siffatto utilizzo.

▼B

Articolo 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato del Consiglio di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

▼M1

Articolo 6 bis

La Commissione modifica ►M3  l'allegato I ◄ in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼B

Articolo 7

1.  
Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ( 5 ).

2.  
Ciascuno Stato membro ha la responsabilità di avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo sotto la sua giurisdizione, nei casi di violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, entità od organismo.

▼M1

Articolo 7 bis

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web che figurano ►M3  nell'allegato I ◄ o attraverso gli stessi.
2.  
Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

▼B

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

— 
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
— 
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
— 
a tutti i cittadini di uno Stato membro, ovunque si trovino, e
— 
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO I

Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

▼M12

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M3




ALLEGATO II



Prodotti che rientrano nella definizione di «carbone di legna»

Codice SA

Designazione delle merci

4402

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

▼M10




ALLEGATO III

Elenco degli articoli di cui all’articolo 3 quater

1. Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 2 dell’allegato IV della decisione 2010/231/PESC del Consiglio ( 6 ), che sono appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).

2. «Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui al punto 1 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» si trovano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 7 )).

▼M11

3. Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:



Denominazione della sostanza

CAS RN (Chemicals Abstract Service Registry Number)

Codice della nomenclatura combinata (NC) (1)

Nitrato di ammonio, gasolio (ANFO)

6484-52-2 (nitrato di ammonio)

3102 30 90

3102 40

Nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m)

9004-70-0

ex 3912 20

Nitroglicerina (se non imballata/preparata in dosi medicinali individuali), a meno che sia composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE

55-63-0

ex 2920 90 70

Nitroglicole

628-96-6

ex 2920 90 70

Tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

78-11-5

ex 2920 90 70

Cloruro di picrile

88-88-0

ex 2904 99 00

2,4,6-trinitrotoluene (TNT)

118-96-7

2904 20 00

(1)   

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

▼M10

4. Precursori di esplosivi:



Denominazione della sostanza

Chemicals Abstract Service Registry Number (CAS RN)

Codice della nomenclatura combinata (NC)

nitrato di ammonio

6484-52-2

3102 30

nitrato di potassio

7757-79-1

2834 21 00

clorato di sodio

7775-09-9

2829 11 00

acido nitrico

7697-37-2

ex 2808

acido solforico

7664-93-9

ex 2807



( 1 ) GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.

( 2 ) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

( 3 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1); regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

( 4 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

( 5 ) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.

( 6 ) Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).

( 7 ) GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.