2003L0037 — IT — 09.04.2014 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2003/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2003

relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 171, 9.7.2003, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 2004/66/CE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004

  L 168

35

1.5.2004

►M2

DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 21 febbraio 2005

  L 55

35

1.3.2005

►M3

DIRETTIVA 2005/67/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 ottobre 2005

  L 273

17

19.10.2005

►M4

DIRETTIVA 2006/96/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M6

DIRETTIVA 2010/22/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 marzo 2010

  L 91

1

10.4.2010

►M7

DIRETTIVA 2010/62/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell’8 settembre 2010

  L 238

7

9.9.2010

►M8

DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

172

10.6.2013

►M9

DIRETTIVA 2014/44/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 marzo 2014

  L 82

20

20.3.2014


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 092, 30.3.2012, pag. 31  (2003/37)

►C2

Rettifica, GU L 167, 19.6.2013, pag. 60  (2003/37)




▼B

DIRETTIVA 2003/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2003

relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),

deliberando in base alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dell'armonizzazione delle procedure di omologazione è diventato indispensabile allineare le disposizioni della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 4 ), a quelle della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 5 ) e a quelle della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ( 6 ).

(2)

Dato che la direttiva 74/150/CEE limita l'applicazione della procedura di omologazione comunitaria ai trattori agricoli o forestali a ruote, risulta indispensabile anche estendere il campo d'applicazione ad altre categorie di veicoli agricoli o forestali. La presente direttiva costituisce pertanto un primo passo verso la regolamentazione di altri veicoli agricoli a motore.

(3)

È opportuno considerare anche che, per taluni veicoli costruiti in numero limitato o in fine serie, o grazie a progressi tecnici non coperti da una direttiva particolare, è necessario istituire una procedura di deroga.

(4)

Poiché la presente direttiva è basata sul principio dell'armonizzazione totale, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo prima di rendere obbligatoria l'omologazione CE, affinché i costruttori di tali veicoli possano adeguarsi alle nuove procedure armonizzate.

(5)

In seguito alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») ( 7 ), è necessario conformarsi alle varie regolamentazioni internazionali alle quali la Comunità ha aderito. È altresì opportuno armonizzare talune prove con quelle definite dai codici dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

(6)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 8 ).

(7)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi generali del diritto comunitario.

(8)

La direttiva 74/150/CEE ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalità, procedere alla sua codificazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Campo d'applicazione

1.  La presente direttiva si applica all'omologazione dei veicoli costruiti in una sola tappa o in più tappe. La presente direttiva si applica ai veicoli definiti all'articolo 2, lettera d), aventi una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h.

La presente direttiva si applica altresì all'omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche previsti per tali veicoli.

2.  La presente direttiva non si applica:

a) all'approvazione di veicoli singoli.

Tuttavia talune categorie di veicoli che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva e per le quali è obbligatoria l'omologazione CE possono essere oggetto di tale procedura;

b) alle macchine progettate appositamente per usi forestali, quali le macchine a strascico (skidder) o autocaricanti (forwarder) per l'esbosco, come definito dalla norma ISO 6814:2000;

c) alle macchine forestali costruite su telai di macchine per movimento terra definite dalla norma ISO 6165:2001;

d) alle macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «omologazione CE del tipo»: procedura tramite la quale uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme ai requisiti tecnici della presente direttiva; l'omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche può anche essere denominata «omologazione CE del componente»;

b) «omologazione CE del tipo in più fasi»: procedura con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme ai requisiti tecnici della presente direttiva;

c) «approvazione di veicoli singoli»: procedura tramite la quale uno Stato membro certifica che un veicolo approvato individualmente è conforme alle norme nazionali di tale Stato;

d) «veicolo»: qualsiasi trattore, rimorchio o macchina intercambiabile trainata completi, incompleti o completati, destinati ad essere utilizzati nell'attività agricola o forestale;

e) «categoria del veicolo»: insieme di veicoli che possiedono caratteristiche di progettazione identiche;

f) «tipo di veicolo»: i veicoli di una determinata categoria, identici almeno per gli aspetti essenziali di cui all'allegato II, capitolo A. Un tipo di veicolo può comprendere le varianti e le diverse versioni di cui all'allegato II, capitolo A;

g) «veicolo base»: qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione CE del tipo in più fasi;

h) «veicolo incompleto»: qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme a tutte le prescrizioni della presente direttiva, deve essere completato in almeno una fase successiva;

i) «veicolo completato»: il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione del tipo in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva;

j) «trattore»: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori;

k) «rimorchio»: qualsiasi rimorchio agricolo o forestale, essenzialmente destinato al trasporto di carichi e progettato per essere impiegato unitamente ad un trattore a fini agricoli o forestali. Rientrano in questa categoria i rimorchi il cui carico è in parte trasportato dal veicolo trattore. Sono considerati come i rimorchi agricoli o forestali tutti i veicoli trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli è superiore o uguale a 3,0 e se non sono progettati per la lavorazione di materiali;

l) «macchina intercambiabile trainata»: dispositivo impiegato nell'attività agricola o forestale, progettato per essere trainato da un trattore e che modifica la funzione di quest'ultimo oppure apporta una nuova funzione; essa può inoltre essere dotata di una piattaforma di carico concepita e realizzata per accogliere gli attrezzi e i dispositivi necessari per l'esecuzione del lavoro, nonché per il deposito temporaneo delle materie prodotte o necessarie durante il lavoro. Sono considerati come macchine intercambiabili trainate tutti i veicoli agricoli o forestali trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi o progettati per la lavorazione di materiali, se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli è inferiore a 3,0;

m) «sistema»: una serie di dispositivi combinati per svolgere una determinata funzione nel veicolo;

n) «componente»: un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo;

o) «entità tecnica»: un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli;

p) «costruttore»: la persona fisica o giuridica che è responsabile nei confronti delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e per garantire la conformità della produzione indipendentemente dal coinvolgimento diretto o meno della suddetta persona fisica o giuridica in tutte le fasi della realizzazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica; sono considerati costruttori anche:

i) le persone fisiche o giuridiche che progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare per uso personale un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica;

ii) le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in circolazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica sono responsabili della loro conformità alla presente direttiva.

In appresso qualsiasi riferimento al termine «costruttore» deve essere inteso al costruttore o al suo mandatario.

Un mandatario del costruttore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, debitamente designata dal costruttore affinché lo rappresenti presso l'autorità competente e agisca a suo nome nel settore contemplato dalla presente direttiva;

q) «messa in circolazione»: il primo utilizzo di un veicolo all'interno della Comunità, conformemente alla sua destinazione. Per i veicoli che, prima del primo utilizzo, non necessitano di installazioni o regolazioni da parte del costruttore o di terzi da esso designati, si considera come messa in circolazione la prima registrazione o immissione sul mercato;

r) «autorità competenti per l'omologazione CE del tipo»: le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica che rilasciano e, se necessario, revocano le omologazioni CE del tipo, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

s) «servizio tecnico»: l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta dalle autorità stesse competenti per l'omologazione CE;

t) «direttive particolari»: le direttive di cui all'allegato II capitolo B;

u) «scheda di omologazione CE del tipo»: le schede di cui all'allegato II, capitolo C o all'allegato corrispondente di una direttiva particolare, indicanti le informazioni che le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo devono fornire;

v) «scheda informativa»: una delle schede che figurano nell'allegato I o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare, nella quale sono elencate le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire;

w) «fascicolo del costruttore»: il fascicolo o la documentazione completi contenenti i dati, i disegni e le fotografie elencati nell'allegato I, che il richiedente fornisce al servizio tecnico o alle autorità competenti in materia di omologazione conformemente alla scheda informativa di una direttiva particolare o della presente direttiva;

x) «fascicolo di omologazione CE del tipo»: il fascicolo del costruttore accompagnato dai verbali di prova o dagli altri documenti che i servizi tecnici o le autorità competenti per l'omologazione hanno aggiunto nello svolgimento delle loro funzioni;

y) «indice del fascicolo di omologazione CE del tipo»: il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile;

z) «certificato di conformità»: il documento di cui all'allegato III, rilasciato dal costruttore per certificare che un determinato veicolo, omologato in conformità della presente direttiva, è conforme a tutte le disposizioni regolamentari in vigore al momento della sua produzione e indicante che il veicolo può essere immatricolato o messo in circolazione in tutti gli Stati membri senza ulteriori ispezioni.

Articolo 3

Domanda di omologazione CE del tipo

1.  La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore alle autorità competenti per l'omologazione CE di uno Stato membro. Alla domanda è allegato il fascicolo del costruttore contenente le informazioni richieste dall'allegato I.

Per l'omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche, il fascicolo del costruttore è messo a disposizione delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo fino alla data di rilascio o di rifiuto della medesima.

2.  Nel caso di un'omologazione CE in più fasi, il richiedente deve fornire:

a) nella prima fase, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione del tipo richieste per un veicolo completo, corrispondenti allo stato di costruzione del veicolo base;

b) nella seconda e nelle successive fasi, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione CE del tipo corrispondenti alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco dettagliato delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

3.  La domanda d'omologazione di un tipo di sistema, componente o entità tecnica deve essere presentata dal costruttore alle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di uno Stato membro. Alla domanda va allegato il fascicolo del costruttore, in conformità della direttiva particolare.

4.  Qualsiasi domanda di omologazione CE relativa a un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.

Articolo 4

Il procedimento di omologazione CE del tipo

1.  Ciascuno Stato membro rilascia:

a) un'omologazione CE del tipo ai tipi di veicoli conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che, a seconda della categoria, soddisfano i requisiti tecnici di tutte le direttive particolari di cui all'allegato II, capitolo B;

b) un'omologazione CE del tipo in più fasi ai veicoli base, incompleti o completati conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici delle direttive particolari di cui all'allegato II, capitolo B;

c) un'omologazione CE del tipo di sistema, di componente o di entità tecnica a tutti i tipi di sistemi, di componenti o di entità tecniche conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici della direttiva particolare corrispondente, indicata nell'allegato II, capitolo B.

Qualora il sistema, il componente o l'entità tecnica da omologare svolgano la loro funzione o presentino una caratteristica specifica solo in connessione con altri elementi del veicolo e, per tale motivo, la conformità ad uno o più requisiti possa essere verificata solo se il sistema, il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con ad altri elementi del veicolo, siano essi reali o simulati, la portata dell'omologazione CE del tipo di sistema, del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza.

In tal caso nella scheda di omologazione CE del tipo del suddetto sistema, componente o della suddetta entità tecnica vanno indicate le eventuali restrizioni dell'uso e le eventuali condizioni di installazione. Il rispetto di tali restrizioni e condizioni è verificato al momento dell'omologazione CE del tipo del veicolo.

2.  Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, la qualità dell'ambiente o la sicurezza sul lavoro, può rifiutare di concedere l'omologazione CE del tipo. Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

3.  Entro il termine di un mese le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di ciascuno Stato membro inviano ai propri omologhi degli altri Stati membri una copia della scheda di omologazione CE del tipo, corredata degli allegati di cui al capitolo C, allegato II, per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione CE del tipo è stata rilasciata, rifiutata o revocata.

4.  Le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di ciascuno Stato membro inviano ogni mese ai propri omologhi degli altri Stati membri un elenco (contenente i dati di cui all'allegato VI) delle omologazioni CE di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o revocate nel corso dello stesso mese.

Tali autorità, su richiesta dell'autorità competente per l'omologazione CE del tipo di un altro Stato membro, inviano immediatamente a quest'ultima copia della scheda di omologazione del tipo di sistema, del componente o dell'entità tecnica e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun tipo di sistema, componente o entità tecnica per il quale hanno rilasciato, rifiutato o revocato l'omologazione CE del tipo.

Articolo 5

Modifiche delle omologazioni CE del tipo

1.  Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del tipo prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.

2.  La domanda di modifica di un'omologazione CE del tipo è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3.  Per quanto riguarda l'omologazione CE del tipo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, le autorità di omologazione CE del tipo dello Stato membro in questione rilasciano, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione CE del tipo, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio.

La prescrizione di cui sopra si considera rispettata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione CE del tipo, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

4.  Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione CE del tipo (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

5.  La modifica è considerata come un'estensione e le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del tipo originaria pubblicano una scheda di omologazione CE del tipo rivista, fornita di un numero d'estensione, che indichi chiaramente il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione:

a) se sono necessarie nuove ispezioni;

b) se una delle informazioni della scheda di omologazione CE del tipo, eccetto gli allegati, è stata modificata;

c) se i requisiti di una direttiva particolare, applicabile alla data a partire dalla quale è vietata la prima messa in circolazione, sono stati modificati a partire dalla data che figura attualmente sulla scheda di omologazione CE del tipo.

6.  Se le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria CE del tipo ritengono che la modifica di un fascicolo di omologazione CE del tipo giustifichi nuove ispezioni o nuove prove o nuove verifiche, ne informano il costruttore e rilasciano i documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

Articolo 6

Certificato di conformità e marchio di omologazione CE del tipo

1.  Quale detentore di una scheda di omologazione CE del tipo, il costruttore redige un certificato di conformità.

Questo certificato, i cui modelli figurano nell'allegato III, accompagna ciascun tipo di veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato.

2.  Tuttavia, a fini di tassazione o di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono chiedere, previa notifica alla Commissione e agli altri Stati membri con almeno tre mesi di anticipo, che siano aggiunti nel certificato elementi non previsti nell'allegato III, purché essi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

3.  Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo di un sistema, componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità del tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o, se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio di omologazione CE del tipo.

4.  Il costruttore detentore di una scheda di omologazione CE del tipo che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), prevede restrizioni di utilizzazione del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione, fornisce, per ciascun sistema, componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.

Articolo 7

Immatricolazione, vendita e messa in circolazione

1.  Ogni Stato membro immatricola veicoli nuovi omologati per tipo, ne autorizza la vendita oppure la messa in circolazione per motivi inerenti alla costruzione o al funzionamento solo se tali veicoli sono provvisti di un certificato di conformità valido.

Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro non può vietarne la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva o la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.

2.  Ciascuno Stato membro autorizza la vendita o la messa in circolazione di sistemi, componenti o entità tecniche separate unicamente se tali sistemi, componenti o entità tecniche soddisfano i requisiti delle direttive particolari corrispondenti e i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 8

Esenzione

1.  I requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non si applicano ai veicoli previsti per l'utilizzo da parte delle forze armate, della protezione civile, dei servizi di lotta contro l'incendio e responsabili per il mantenimento dell'ordine, né ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Ciascuno Stato membro, su richiesta del costruttore, può esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli di cui agli articoli 9, 10 e 11.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri ogni anno l'elenco delle deroghe concesse.

Articolo 9

Veicoli prodotti in piccole serie

Per i veicoli prodotti in piccole serie, il numero di veicoli immatricolati, messi in vendita o in circolazione ogni anno in ciascuno Stato membro è limitato al numero massimo di unità indicate nell'allegato V, sezione A.

Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco delle omologazioni di tali veicoli. Lo Stato membro che rilascia dette omologazioni CE del tipo invia copia della scheda informativa, della scheda di omologazione CE del tipo e dei relativi allegati alle autorità competenti per l'omologazione degli altri Stati membri designate dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe concesse. Entro un termine di tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se accettano, e per quale numero di unità, l'omologazione CE del tipo dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio.

Articolo 10

Veicoli di fine serie

1.  Per i veicoli di fine serie, su richiesta del costruttore, gli Stati membri, entro i limiti quantitativi di cui all'allegato V, sezione B e durante il periodo limitato di cui al terzo comma del presente punto, possono immatricolare e autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida.

Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che:

a) si trovavano nel territorio della Comunità; e

b) sono accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato al momento in cui l'omologazione CE del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della cessazione di validità di detta omologazione.

Questa possibilità è limitata a 24 mesi per i veicoli completi e 30 mesi per i veicoli completati, a decorrere dalla data in cui l'omologazione CE del tipo ha cessato di avere validità.

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore ne fa richiesta alle autorità competenti di ogni Stato membro interessato dalla messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda deve precisare i motivi tecnici e/o economici che la giustificano.

Entro 3 mesi detti Stati membri decidono se autorizzare l'immatricolazione nel loro territorio del tipo di veicolo in oggetto e, in caso affermativo, circa il numero di unità.

Ciascuno Stato membro interessato dalla messa in circolazione di questi tipi di veicoli garantisce che il costruttore osservi le disposizioni di cui all'allegato V, sezione B.

Articolo 11

Incompatibilità di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche

Per i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche progettati secondo tecniche o principi incompatibili con uno o più requisiti di una o più direttive particolari:

a) uno Stato membro può rilasciare un'omologazione CE provvisoria del tipo. In tal caso esso deve inviare entro un mese una copia della scheda di omologazione CE del tipo e dei relativi allegati alle autorità competenti in materia di omologazione CE del tipo degli altri Stati membri e alla Commissione. Nel contempo, esso chiede alla Commissione di essere autorizzato a rilasciare un'omologazione CE del tipo in conformità della presente direttiva.

La domanda è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:

i) i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari applicabili;

ii) una descrizione dei problemi di sicurezza, di protezione ambientale o di sicurezza del lavoro esaminati ed i provvedimenti adottati;

iii) una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza, di protezione ambientale e di sicurezza del luogo di lavoro almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari applicabili.

b) Entro un termine di 3 mesi a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Seguendo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione decide se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione CE del tipo a titolo della presente direttiva.

Solo la domanda di autorizzazione e il progetto di decisione sono trasmessi agli Stati membri nelle loro lingue ufficiali.

c) Se la domanda è approvata, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione CE del tipo in conformità della presente direttiva. In tal caso la decisione deve indicare anche se debbano essere imposte restrizioni per quanto riguarda la validità. La validità dell'omologazione CE del tipo non può avere una durata inferiore a 36 mesi.

d) Se le direttive particolari sono state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a titolo delle disposizioni del presente articolo siano conformi alle direttive modificate, gli Stati membri convertono tali omologazioni CE del tipo in omologazioni CE del tipo conformi alla presente direttiva, prevedendo il tempo necessario per gli adeguamenti dei componenti e delle entità tecniche e per la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe.

e) Se i provvedimenti necessari per adeguare le direttive particolari non sono stati avviati, la validità delle omologazioni CE del tipo rilasciate a titolo delle disposizioni del presente articolo può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, tramite un'altra decisione della Commissione.

f) Una deroga concessa per la prima volta nel quadro del presente articolo può costituire un precedente per il comitato di cui all'articolo 20, paragrafo 1, per altre richieste identiche.

Articolo 12

Equivalenza

1.  Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione CE del tipo di veicoli, sistemi, entità tecniche e componenti stabiliti dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi.

2.  Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE del tipo rilasciate sulla base delle direttive particolari relative ai veicoli a motore come definite dalla direttiva 70/156/CEE e figuranti nell'allegato II, capitolo B, parte II.A della presente direttiva.

3.  Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE rilasciate in base ai regolamenti UNECE, allegati all'accordo del 1958 riveduto, figuranti nell'allegato II, capitolo B, parte II.B della presente direttiva.

4.  Si riconosce l'equivalenza dei documenti di prova rilasciati in base ai codici normalizzati dell'OCSE di cui all'allegato II, capitolo B, parte II.C della presente direttiva, in alternativa ai verbali di prova rilasciati in riferimento alle direttive particolari.

Articolo 13

Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

1.  Lo Stato membro che procede all'omologazione CE prende i provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2.  Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE prende i provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato.

La verifica effettuata al fine di garantire la conformità della produzione al tipo omologato si limita alle procedure previste dalla sezione 2 dell'allegato IV.

Articolo 14

Obbligo di informazione

Le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, della revoca di un'omologazione CE del tipo, precisandone i motivi.

Articolo 15

Clausole di salvaguardia

1.  Se uno Stato membro constata che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche appartenenti ad un determinato tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale o la sicurezza sul lavoro, può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche.

Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

2.  Nei casi citati dal paragrafo 1, la Commissione consulta senza indugio le parti interessate.

Se dopo la consultazione la Commissione constata che:

a) la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri;

b) la misura non è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché il costruttore.

Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna di una delle direttive particolari, la decisione di mantenerla è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 16

Non conformità al tipo omologato

1.  Si ha non conformità al tipo omologato quando si constatano, rispetto alla scheda di omologazione CE del tipo e/o al fascicolo di omologazione CE del tipo, divergenze che lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari.

2.  Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE del tipo constata che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione CE del tipo non sono conformi al tipo da esso omologato, prende i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche al tipo omologato.

Le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti presi, che possono giungere fino alla revoca dell'omologazione.

3.  Le autorità competenti dell'omologazione CE del tipo del veicolo chiedono allo Stato membro che ha concesso l'omologazione di un sistema, di un componente, di un'entità tecnica o di un veicolo incompleto di adottare i provvedimenti necessari affinché i veicoli prodotti diventino conformi al tipo, nel caso:

a) di un'omologazione CE del tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica; oppure

b) di un'omologazione CE del tipo in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica che è parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

Esse ne informano immediatamente la Commissione, e si applica il paragrafo 2.

Articolo 17

Verifica della non conformità

Se uno Stato membro constata che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione CE del tipo non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE del tipo di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti sono conformi al tipo omologato.

Tale verifica deve essere effettuata il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

Articolo 18

Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili

Ogni decisione di rifiuto o di revoca di un'omologazione CE del tipo, di rifiuto di immatricolazione o divieto di messa in circolazione o di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, è debitamente motivata.

Essa viene notificata all'interessato unitamente ai mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

Articolo 19

Modifica degli allegati alla presente direttiva e delle direttive particolari

▼M5

1.  Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per l’attuazione della stessa e che si riferiscono alla materia in appresso, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3:

▼B

a) le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati alla presente direttiva; oppure

b) le modifiche necessarie per l'adeguamento delle disposizioni tecniche delle direttive particolari; oppure

c) l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione CE di entità tecniche.

▼M5

2.  La Commissione adegua gli allegati della presente direttiva se, in applicazione della decisione 97/836/CE, sono istituite nuove normative o si modificano normative esistenti che la Comunità ha accettato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

▼B

Articolo 20

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M5

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

▼B

Articolo 21

Notifica delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo e dei servizi tecnici

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:

a) delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo e, se necessario, i settori per cui sono competenti; e

b) dei servizi tecnici da essi designati, specificando per quali procedure di prova ciascuno di essi è stato accreditato.

I servizi tecnici notificati devono soddisfare la norma armonizzata in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN-ISO/IEC 17025:2000), nel rispetto delle condizioni seguenti:

i) un costruttore può essere designato come servizio tecnico unicamente se espressamente previsto dalle direttive particolari o dalle regolamentazioni alternative;

ii) il servizio tecnico, previo accordo delle autorità competenti in materia di omologazione CE del tipo, può utilizzare attrezzature esterne.

2.  Si ritiene che un servizio tecnico notificato soddisfi la norma armonizzata di cui al paragrafo 1, lettera b).

Tuttavia, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirne la prova.

3.  I servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici designati solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità europea ed i paesi terzi in questione.

Articolo 22

Attuazione

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gi Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Misure di applicazione dell'omologazione CE del tipo

1.  Per quanto riguarda i veicoli delle categorie T1, T2 e T3 gli Stati membri applicano la presente direttiva:

a) ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1o luglio 2005;

b) a tutti i nuovi veicoli messi in circolazione a decorrere dal 1o luglio 2009.

2.  Per le categorie di veicoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, una volta adottate tutte le direttive particolari per una categoria di veicoli, come definita nell'allegato II, essi applicano la presente direttiva:

a) tre anni dopo l'entrata in vigore dell'ultima direttiva particolare da adottare, per i nuovi tipi di veicoli;

b) sei anni dopo l'entrata in vigore dell'ultima direttiva particolare da adottare, per tutti i veicoli messi in circolazione.

3.  Su richiesta dei costruttori, gli Stati membri possono applicare la presente direttiva a nuovi tipi di veicoli a partire dalla data di entrata in vigore di tutte le relative direttive particolari.

Articolo 24

Abrogazione

1.  La direttiva 74/150/CEE è abrogata con effetto dal 1o luglio 2005.

2.  I riferimenti alla direttiva 74/150/CEE s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato VIII della presente direttiva.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ELENCO DEGLI ALLEGATI



Allegato I

Modelli di scheda informativa

Allegato II:

 

— Capitolo A

Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli

— Capitolo B

Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE di un tipo di veicolo

Appendice 1

Definizione dei veicoli per usi specifici ed elenco dei requisiti da soddisfare per la loro omologazione CE del tipo; applicazione delle direttive specifiche ai veicoli per usi specifici

Appendice 2

Procedure da seguire per l'omologazione CE del tipo di un veicolo

— Capitolo C

Scheda di omologazione CE di un tipo di veicolo

Appendice 1

Sistema di numerazione delle schede di omologazione CE

Allegato III

Certificato di conformità CE

Allegato IV

Procedure di conformità della produzione

Allegato V

Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie

Allegato VI

Elenco delle omologazioni CE del tipo rilasciate in base alle direttive particolari

Allegato VII

Procedure da seguire per l'omologazione CE del tipo in più fasi

Allegato VIII

Tavola di corrispondenza




ALLEGATO I ( 9 )

MODELLI DI SCHEDA INFORMATIVA

(Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive specifiche devono essere costituite esclusivamente da un estratto del presente elenco completo e rispettare il sistema di numerazione).

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

MODELLO A

Elenco completo

Il modello A va utilizzato quando non è disponibile nessuna scheda di omologazione CE del tipo rilasciata in base ad una direttiva specifica

0.   DATI GENERALI

0.1. Marca o marche (marca depositata dal costruttore): …

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni): …

0.2.0. Situazione relativa all'ultimazione del veicolo:

veicolo completo/completato/incompleto ( 10 )

Per i veicoli completati indicare nome e indirizzo del costruttore precedente e numero di omologazione del veicolo incompleto o completo

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile: …

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio): …

0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione): …

0.4. Categoria del veicolo ( 11 ): …

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6. Posizione e metodo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari (fotografie o disegni): …

0.7. Per i sistemi, i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE del tipo: …

0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

(allegare fotografie 3/4anteriore e 3/4 posteriore o disegni di una versione rappresentativa, nonché piano quotato dell'intero veicolo)

1.1. Numero di assi e di ruote: …

1.1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate (eventuali): …

1.1.2. Numero e posizione degli assi direzionali: …

1.1.3. Assi motore (numero, posizione, possibilità di innesto di un altro asse): …

1.1.4. Assi frenati (numero, posizione): …

1.2. Posizione e disposizione del motore: …

1.3. Posizione del volante: a destra/a sinistra/centrale (11) 

1.4. Posto di guida reversibile: sì/no (11) 

1.5. Telaio: Telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato/altro (11) 

1.6. Veicolo progettato per la circolazione stradale: a destra/a sinistra (11) 

2.   MASSE E DIMENSIONI ( 12 ) (kg e mm) (eventualmente con riferimento agli schemi)

2.1. Massa(e) a vuoto

2.1.1. Massa(e) a vuoto del veicolo in ordine di marcia ( 13 )

(serve come riferimento per le varie direttive specifiche), (compreso il dispositivo di protezione contro il capovolgimento, senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente) ( 14 )

 massima: …

 minima: …

2.1.1.1. Ripartizione di tale(i) massa(e) tra gli assi e, per i semirimorchi (o macchine intercambiabili trainate) o rimorchi ad asse centrale (o macchine intercambiabili trainate), il carico al punto di attacco: …

2.2. Massa(e) massima(e) dichiarata(e) dal costruttore: …

2.2.1. Massa(e) massima(e) del veicolo a pieno carico tecnicamente ammissibile secondo i tipi previsti di pneumatici: …

2.2.2. Ripartizione di tale(i) massa(e) tra gli assi e, per i semirimorchi (o macchine intercambiabili trainate) o rimorchi ad asse centrale (o macchine intercambiabili trainate), il carico al punto di attacco: …

2.2.3. Limiti della ripartizione di tale(i) massa(e) tra gli assi (indicare i limiti massimi in percentuale sull'asse anteriore e sull'asse posteriore) e per i semirimorchi (o macchine intercambiabili trainate) o rimorchi ad asse centrale (o macchine intercambiabili trainate), il carico sul punto di attacco: …

2.2.3.1. Massa(e) e pneumatici:



Asse numero

Pneumatici (dimensioni)

Capacità di carico

Massa massima tecnicamente ammissibile per asse

Carico verticale (1) massimo ammissibile al punto di aggancio

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Carico trasmesso in condizioni statiche sul centro di riferimento del collegamento.

2.2.4. Carico utile (14) : …

2.3. Zavorratura (peso complessivo, materiale, numero di pezzi): …

2.3.1. Ripartizione delle zavorre fra gli assi: …

▼M6

2.4. Massa(e) rimorchiabile(i) tecnicamente ammissibile(i) (a seconda del tipo di attacco)

2.4.1. Massa trainabile non frenata: …

2.4.2. Massa trainabile con frenatura indipendente: …

2.4.3. Massa trainabile con frenatura ad inerzia: …

2.4.4. Massa trainabile con frenatura assistita (idraulica o pneumatica): …

2.4.5. Massa(e) complessiva(e) tecnicamente ammissibile(i) del complesso trattore-rimorchio, in funzione delle diverse configurazioni di frenatura del rimorchio: …

2.4.6. Posizione del punto di attacco

2.4.6.1. Altezza dal suolo

2.4.6.1.1. Altezza massima: …

2.4.6.1.2. Altezza minima: …

2.4.6.2. Distanza dal piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore:

2.4.6.2.1. Massima: …

2.4.6.2.2. Minima: …

2.4.6.3. Carico statico verticale massimo/massa tecnicamente ammissibile sul punto di attacco:

2.4.6.3.1. 

 del trattore: …

2.4.6.3.2. 

 del semirimorchio (macchina intercambiabile trainata) o rimorchio ad asse centrale (macchina intercambiabile trainata): …

▼B

2.5. Interasse ( 15 )

2.5.1. Per i semirimorchi (macchina intercambiabile trainata):

2.5.1.1. 

 distanza tra l'asse di aggancio e il primo asse posteriore: …

2.5.1.2. 

 distanza tra l'asse di aggancio e l'estremità posteriore del semirimorchio (macchina intercambiabile trainata): …

2.6. Carreggiata massima e minima per ogni asse (misurata tra i piani di simmetria dei pneumatici semplici o accoppiati secondo il montaggio normale dei pneumatici) (che il costruttore deve precisare) ( 16 ): …

2.7. Gamma di dimensioni del veicolo (fuori tutto e per circolazione stradale)

2.7.1. Per i telai non carrozzati:

2.7.1.1. Lunghezza ( 17 ): …

2.7.1.1.1. Lunghezza totale ammissibile del veicolo completato: …

2.7.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile del veicolo completato: …

2.7.1.2. Larghezza ( 18 ): …

2.7.1.2.1. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: …

2.7.1.2.2. Larghezza minima ammissibile del veicolo completato: …

2.7.1.3. Altezza (a vuoto) ( 19 ) (quando la sospensione, se esiste, è regolabile in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

2.7.1.4. Sbalzo anteriore ( 20 ): …

2.7.1.4.1. Angolo di attacco: … gradi

2.7.1.5. Sbalzo posteriore ( 21 ): …

2.7.1.5.1. Angolo di uscita: … gradi

2.7.1.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (21) : …

2.7.1.6. Altezza libera dal suolo ( 22 ):

2.7.1.6.1. Tra gli assi: …

2.7.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori: …

2.7.1.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori: …

2.7.1.7. Posizioni estreme ammissibili del centro di gravità della carrozzeria e/o delle finiture interne e/o delle attrezzature e/o del carico utile: …

▼M6

2.7.2. Dimensioni fuori tutto del trattore, compreso dispositivo di attacco

2.7.2.1. Lunghezza per la circolazione su strada (22) :

massima: …

minima: …

2.7.2.2. Larghezza per la circolazione su strada (22) :

massima: …

minima: …

2.7.2.3. Altezza per la circolazione su strada (22) :

massima: …

minima: …

2.7.2.4. Sbalzo anteriore (22) :

massima: …

minima: …

2.7.2.5. Sbalzo posteriore (22) :

massima: …

minima: …

2.7.2.6. Altezza libera dal suolo (22) :

massima: …

minima: …

▼M2

3. MOTOREParte 1 — Principi generali3.1. Motore capostipite/tipo di motore (1) (3) (21)3.1.1. Marca o marche (denominazione commerciale del costruttore):3.1.2. Tipo e designazione commerciale del motore/dei motori capostipite e (se del caso) della famiglia di motori (1):3.1.3. Codice di identificazione del tipo, quale apposto dal costruttore sul/sui motore(i) e metodo di apposizione:3.1.3.1. Posizione, codice e metodo di apposizione del numero di identificazione del tipo di motore:3.1.3.2. Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:3.1.4. Nome e indirizzo del costruttore:3.1.5. Indirizzo delle officine di montaggio:3.1.6. Principio di funzionamento:— accensione comandata/spontanea (1)— iniezione diretta/iniezione indiretta (1)— due tempi/quattro tempi (1)3.1.7. CarburanteDiesel/benzina/LPB/altri (1)Parte 2 — Tipo di motore all’interno della famiglia3.2. Caratteristiche essenziali del motore capostipite della famiglia (3)3.2.1. Descrizione del motore ad accensione per compressione3.2.1.1. Costruttore:3.2.1.2. Numero di codice del motore, quale apposto dal costruttore:3.2.1.3. Ciclo: quattro tempi/due tempi (1)3.2.1.4. Alesaggio: … mm3.2.1.5. Corsa: … mm3.2.1.6. Numero e disposizione dei cilindri:3.2.1.7. Cilindrata: … cm33.2.1.8. Regime nominale: … giri/min ( 23 )

3.2.1.9. Coppia massima: … giri/min3.2.1.10. Rapporto volumetrico di compressione (2):3.2.1.11. Descrizione del sistema di combustione:3.2.1.12. Disegno/i della camera di combustione e della faccia superiore del pistone:3.2.1.13. Sezioni trasversali minime delle luci di aspirazione e di scarico:3.2.1.14. Sistema di raffreddamento3.2.1.14.1. Liquido3.2.1.14.1.1. Tipo di liquido:3.2.1.14.1.2. Pompa(e) di circolazione: sì/no (1)3.2.1.14.1.3. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):3.2.1.14.1.4. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):3.2.1.14.2. Aria3.2.1.14.2.1. Ventilatore: sì/no (1)3.2.1.14.2.2. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):3.2.1.14.2.3. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):3.2.1.15. Temperatura autorizzatata dal costruttore3.2.1.15.1. Raffreddamento a liquido: temperatura massima all'uscita:3.2.1.15.2. Raffreddamento ad aria: punto di riferimento:Temperatura massima al punto di riferimento: … K3.2.1.15.3. Temperatura massima dell’aria di alimentazione all'uscita dello scambiatore intermedio di ammissione (se del caso): … K3.2.1.15.4. Temperatura massima dei gas di scarico nel o nei tubi di scappamento adiacenti alla o alle flange di uscita del o dei collettori di scarico: … K3.2.1.15.5. Temperatura del lubrificante: minimo: … K massimo: … K3.2.1.16. Compressore: sì/no (1)3.2.1.16.1. Marca:3.2.1.16.2. Tipo:3.2.1.16.3. Descrizione del sistema (per esempio pressione massima, valvola di scarico, se del caso):3.2.1.16.4. Scambiatore intermedio: sì/no (1)3.2.1.17. Sistema di aspirazione: depressione massima ammissibile all'aspirazione al regime nominale del motore e sotto carico del 100 %: … kPa3.2.1.18. Sistema di scarico: contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale del motore sotto carico del 100 %: … kPa3.2.2. Altri dispositivi antinquinamento (se previsti e non inseriti in altra rubrica)Descrizione e/o (1) schema(i):

 ( 24 )

▼M9

3.2.2.   Misure contro l’inquinamento atmosferico

3.2.2.1. Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (1)

3.2.2.2. Dispositivi supplementari contro l’inquinamento (se presenti e non compresi in altre voci)

3.2.2.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1)

3.2.2.2.1.1. Marca: …

3.2.2.2.1.2. Tipo: …

3.2.2.2.1.3. Numero di convertitori ed elementi catalitici: …

3.2.2.2.1.4. Dimensioni e volume dei convertitori catalitici: …

3.2.2.2.1.5. Tipo di azione catalitica: …

3.2.2.2.1.6. Contenuto totale di metalli nobili: …

3.2.2.2.1.7. Concentrazione relativa: …

3.2.2.2.1.8. Substrato (struttura e materiale): …

3.2.2.2.1.9. Densità delle celle: …

3.2.2.2.1.10. Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici: …

3.2.2.2.1.11. Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

3.2.2.2.1.12. Intervallo di funzionamento normale (K): …

3.2.2.2.1.13. Reagente consumabile (se del caso): …

3.2.2.2.1.13.1. Tipo e concentrazione del reagente necessaria all’azione catalitica: …

3.2.2.2.1.13.2. Intervallo della temperatura di funzionamento normale del reagente: …

3.2.2.2.1.13.3. Norma internazionale (se del caso): …

3.2.2.2.1.14. Sensore NOx: sì/no (1)

3.2.2.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1)

3.2.2.2.2.1. Marca: …

3.2.2.2.2.2. Tipo: …

3.2.2.2.2.3. Luogo: …

3.2.2.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1)

3.2.2.2.3.1. Tipo (aria ad impulsi, pompa ad aria ecc.): …

3.2.2.2.4. EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no (1)

3.2.2.2.4.1. Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.): …

3.2.2.2.5. Trappola del particolato: sì/no (1)

3.2.2.2.5.1. Dimensioni e capacità della trappola del particolato: …

3.2.2.2.5.2. Tipo e progetto della trappola del particolato: …

3.2.2.2.5.3. Posizione (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

3.2.2.2.5.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

3.2.2.2.5.5. Intervallo della temperatura (K) e della pressione (kPa) di funzionamento normale: …

3.2.2.2.6. Altri sistemi: sì/no (1)

3.2.2.2.6.1. Descrizione e funzionamento: …

▼M2

3.2.3. Carburante di alimentazione3.2.3.1. Pompa di alimentazionePressione (2) o schema caratteristico: … kPa3.2.3.2. Sistema di iniezione3.2.3.2.1. Pompa3.2.3.2.1.1. Marca o marche:3.2.3.2.1.2. Tipo(i):3.2.3.2.1.3. Mandata: … e … mm3 (2) per iniezione o per ciclo per un regime della pompa di … giri/min (nominali) e di … giri/min (coppia massima), rispettivamente, o schema caratteristicoIndicare il metodo utilizzato: su motore/su banco prova della pompa (1)3.2.3.2.1.4. Anticipo all'iniezione3.2.3.2.1.4.1. Curva di anticipo all'iniezione (2):3.2.3.2.1.4.2. Fasatura (2):3.2.3.2.2. Condotti di iniezione3.2.3.2.2.1. Lunghezza: … mm3.2.3.2.2.2. Diametro interno: … mm3.2.3.2.3. Iniettore(i)3.2.3.2.3.1. Marca o marche:3.2.3.2.3.2. Tipo(i):3.2.3.2.3.3. Pressione di apertura (2) o schema caratteristico:3.2.3.2.4. Regolatore3.2.3.2.4.1. Marca o marche:3.2.3.2.4.2. Tipo(i):3.2.3.2.4.3. Regime di entrata in funzione del regolatore a pieno carico (2): … giri/min3.2.3.2.4.4. Regime massimo a vuoto (2): … giri/min3.2.3.2.4.5. Regime di minimo (2): … giri/min3.2.3.3. Sistema di avviamento a freddo3.2.3.3.1. Marca o marche:3.2.3.3.2. Tipo(i):3.2.3.3.3. Descrizione:3.2.4. Caratteristiche della distribuzione3.2.4.1. Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti ai punti morti o dati equivalenti:3.2.4.2. Giochi di riferimento e/o gamma di regolazione (1)

►(1) M9  

3.2.4.3. Sistema variabile di registrazione della valvola (se del caso e dove: aspirazione e/o scarico)3.2.4.3.1. Tipo: continuo o discontinuo3.2.4.3.2. Angolo di sfasamento di camma:3.2.5. Configurazione luci3.2.5.1. Posizione, dimensione e numero:3.2.6. Funzioni a comando elettronicoSe il motore ha funzioni a comando elettronico, devono essere fornite le informazioni concernenti le loro caratteristiche, tra cui:3.2.6.1. Marca:3.2.6.2. Tipo:3.2.6.3. Numero del pezzo:3.2.6.4. Posizione dell'unità elettronica di controllo della trasmissione:3.2.6.4.1. Cosa rileva:3.2.6.4.2. Cosa controlla:Parte 3 — Famiglia dei motori ad accensione per compressione:3.3. Caratteristiche essenziali della famiglia di motori3.3.1. Elenco dei tipi di motori che compongono la famiglia3.3.1.1. Nome della famiglia di motori:

►(1) M9  

▼M9



 

Motore capostipite (1)

Motori appartenenti a una famiglia (2)

Tipo di motore

 
 
 
 
 

Numero di cilindri

 
 
 
 
 

Regime nominale (min–1)

 
 
 
 
 

Motori diesel: carburante erogato per ogni corsa (mm3); motori a benzina: flusso di carburante (g/h), alla potenza netta nominale

 
 
 
 
 

Potenza netta nominale (kW)

 
 
 
 
 

Regime di potenza massima (min–1)

 
 
 
 
 

Potenza netta massima (kW)

 
 
 
 
 

Regime di coppia massima (min–1)

 
 
 
 
 

Motori diesel: carburante erogato per ogni corsa (mm3); motori a benzina: flusso di carburante (g/h), al regime di coppia massima

 
 
 
 
 

Coppia massima (Nm)

 
 
 
 
 

Regime di minimo (min–1)

 
 
 
 
 

Cilindrata (in % del motore capostipite)

100

 
 
 
 

(1)   Per informazioni dettagliate, cfr. il punto 3.2.

(2)   Per informazioni dettagliate, cfr. il punto 3.4.

▼M2

Parte 4 — Tipo di motore3.4. Caratteristiche essenziali del tipo di motore3.4.1. Descrizione del motore3.4.1.1. Costruttore:3.4.1.2. Numero di codice motore apposto dal costruttore:3.4.1.3. Ciclo: quattro tempi/due tempi (1)3.4.1.4. Alesaggio: … mm3.4.1.5. Corsa: … mm3.4.1.6. Numero e disposizione dei cilindri:3.4.1.7. Cilindrata: … cm33.4.1.8. Regime nominale: … giri/min3.4.1.9. Regime di coppia massima: … giri/min3.4.1.10. Rapporto volumetrico di compressione (2):3.4.1.11. Sistema di combustione:3.4.1.12. Disegno(i) della camera di combustione e della faccia superiore del pistone:3.4.1.13. Sezione minima dei condotti di ammissione e di scappamento:3.4.1.14. Sistema di raffreddamento3.4.1.14.1. Liquido3.4.1.14.1.1. Tipo di liquido:3.4.1.14.1.2. Pompa(e) di circolazione: sì/no (1)3.4.1.14.1.3. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):3.4.1.14.1.4. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):3.4.1.14.2. Aria3.4.1.14.2.1. Ventilatore: sì/no (1)3.4.1.14.2.2. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):3.4.1.14.2.3. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):3.4.1.15. Temperatura autorizzata dal costruttore:3.4.1.15.1. Raffreddamento a liquido: temperatura massima all'uscita: … K3.4.1.15.2. Raffreddamento ad aria: punto di riferimento:Temperatura massima al punto di riferimento:3.4.1.15.3. Temperatura massima dell'aria di alimentazione all'uscita dello scambiatore intermedio di ammissione (se del caso): … K3.4.1.15.4. Temperatura massima dei gas di scarico nel o nei tubi di scappamento adiacenti alla o alle flange di uscita del o dei collettori di scarico: … K3.4.1.15.5. Temperatura del lubrificante: minima: … K massima: … K

3.4.1.16. Compressore sì/no (1)3.4.1.16.1. Marca:3.4.1.16.2. Tipo:3.4.1.16.3. Descrizione del sistema (per esempio pressione massima, valvola di scarico, se del caso):3.4.1.16.4. Scambiatore intermedio: sì/no (1)3.4.1.17. Sistema di aspirazione: depressione massima ammissibile all'aspirazione al regime nominale del motore e sotto carico del 100 %: … kPa3.4.1.18. Sistema di scarico: contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale del motore sotto carico del 100 %: … kPa (2)

▼M9

3.4.2.   Misure contro l’inquinamento atmosferico

3.4.2.1. Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (1) …

3.4.2.2. Dispositivi supplementari contro l’inquinamento (se presenti e non compresi in altre voci)

3.4.2.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1)

3.4.2.2.1.1. Marca: …

3.4.2.2.1.2. Tipo: …

3.4.2.2.1.3. Numero di convertitori ed elementi catalitici: …

3.4.2.2.1.4. Dimensioni e volume dei convertitori catalitici: …

3.4.2.2.1.5. Tipo di azione catalitica: …

3.4.2.2.1.6. Contenuto totale di metalli nobili: …

3.4.2.2.1.7. Concentrazione relativa: …

3.4.2.2.1.8. Substrato (struttura e materiale): …

3.4.2.2.1.9. Densità delle celle: …

3.4.2.2.1.10. Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici: …

3.4.2.2.1.11. Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

3.4.2.2.1.12. Intervallo di funzionamento normale (K): …

3.4.2.2.1.13. Reagente consumabile (se del caso): …

3.4.2.2.1.13.1. Tipo e concentrazione del reagente necessaria all’azione catalitica: …

3.4.2.2.1.13.2. Intervallo della temperatura di funzionamento normale del reagente: …

3.4.2.2.1.13.3. Norma internazionale (se del caso): …

3.4.2.2.1.14. Sensore NOx: sì/no (1)

3.4.2.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1)

3.4.2.2.2.1. Marca: …

3.4.2.2.2.2. Tipo: …

3.4.2.2.2.3. Luogo: …

3.4.2.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1)

3.4.2.2.3.1. Tipo (aria ad impulsi, pompa ad aria ecc.): …

3.4.2.2.4. EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no (1)

3.4.2.2.4.1. Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.): …

3.4.2.2.5. Trappola del particolato: sì/no (1)

3.4.2.2.5.1. Dimensioni e capacità della trappola del particolato: …

3.4.2.2.5.2. Tipo e progetto della trappola del particolato: …

3.4.2.2.5.3. Posizione (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

3.4.2.2.5.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

3.4.2.2.5.5. Intervallo della temperatura (K) e della pressione (kPa) di funzionamento normale: …

3.4.2.2.6. Altri sistemi: sì/no (1)

3.4.2.2.6.1. Descrizione e funzionamento: …

▼M2

3.4.3. Carburante di alimentazione3.4.3.1. Pompa di alimentazionePressione (2) o schema caratteristico: … kPa3.4.3.2. Sistema di iniezione3.4.3.2.1. Pompa3.4.3.2.1.1. Marca o marche:3.4.3.2.1.2. Tipo(i):3.4.3.2.1.3. Mandata: … e … mm3 (2) per iniezione o per ciclo per un regime della pompa di: … giri/min (nominali) e di: … giri/min (coppia massima), rispettivamente, o schema caratteristicoIndicare il metodo utilizzato: su motore/su banco prova della pompa (1)3.4.3.2.1.4. Anticipo all'iniezione3.4.3.2.1.4.1. Curva di anticipo all'iniezione (2):3.4.3.2.1.4.2. Fasatura (2):3.4.3.2.2. Condotti di iniezione3.4.3.2.2.1. Lunghezza: … mm3.4.3.2.2.2. Diametro interno: … mm3.4.3.2.3. Iniettore(i)3.4.3.2.3.1. Marca o marche:3.4.3.2.3.2. Tipo(i):3.4.3.2.3.3. Pressione di apertura (2) o schema caratteristico (1):

3.4.3.2.4. Regolatore(i)3.4.3.2.4.1. Marca o marche:3.4.3.2.4.2. Tipo(i):3.4.3.2.4.3. Regime di entrata in funzione del regolatore a pieno carico (2): … giri/min3.4.3.2.4.4. Regime massimo a vuoto (2): … giri/min3.4.3.2.4.5. Regime di minimo (2): … giri/min3.4.4. Sistema di avviamento a freddo3.4.4.1. Marca o marche:3.4.4.2. Tipo(i):3.4.4.3. Descrizione:3.4.5. Caratteristiche della distribuzione3.4.5.1. Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti ai punti morti o dati equivalenti:3.4.5.2. Giochi di riferimento e/o gamma di regolazione (1):3.4.5.3. Sistema variabile di registrazione della valvola (se applicabile e dove: aspirazione e/o scarico)3.4.5.3.1. Tipo: continuo o discontinuo3.4.5.3.2. Angolo di sfasamento di camma:3.4.6. Configurazione luci3.4.6.1. Posizione, dimensione e numero:3.4.7. Funzioni a comando elettronicoSe il motore ha funzioni a comando elettronico, devono essere fornite le informazioni concernenti le loro caratteristiche, tra cui:3.4.7.1. Marca:3.4.7.2. Tipo:3.4.7.3. Numero del pezzo:3.4.7.4. Posizione dell'unità elettronica di controllo della trasmissione:3.4.7.4.1. Cosa rileva:3.4.7.4.2. Cosa controlla: …

►(1) M9  

▼M9

3.5.   Potenza del motore

3.5.1. Potenza netta massima del motore: … kW, a … min–1 (a norma della direttiva 97/68/CE) ( 25 )

3.5.2. Potenza netta nominale del motore: … kW, a … min–1 (a norma della direttiva 97/68/CE)

3.5.3. Facoltativa: potenza all’eventuale presa di forza (PTO), (secondo il codice 2 dell’OCSE o la norma ISO 789-1:1990), al regime nominale



Regime standard della PTO

(min-1)

Regime corrispondente del motore

(min-1)

Potenza

(kW)

1-540

 
 

2-1 000

 
 

3-540 ECO

 
 

4-1 000 ECO

 
 

▼B

4.   TRASMISSIONE (25) 

4.1. Schema del sistema di trasmissione: …

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): …

4.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

4.3. Momento di inerzia del volano motore: …

4.3.1. Momento di inerzia supplementare in folle: …

4.4. Frizione (tipo) se del caso: …

4.4.1. Conversione massima di coppia, se del caso: …

4.5. Cambio (tipo, presa diretta, sistema di comando), se del caso:

4.6. Rapporti della trasmissione, con o senza gruppo di rinvio, se del caso ( 26 ):



Marcia

Rapporto del cambio

Rapporto del gruppo (o dei gruppi) di rinvio

Rapporto al ponte

Rapporti totali

Massimo per cambio continuo (1)

1

2

3

 
 
 
 

Minimo per cambio continuo (1)

Retromarcia

1

 
 
 
 

(1)   Trasmissione e cambio continuo

4.6.1. Dimensioni massime dei pneumatici degli assi motore: …

4.7. Velocità massima per costruzione del trattore con la marcia più alta (fornire gli elementi di calcolo) (26) : … km/h

4.7.1. Velocità massima misurata: … km/h

4.8. Avanzamento effettivo delle ruote motrici dopo un giro completo: …

4.9. Regolatore di velocità del veicolo: sì/no (26) 

4.9.1. Descrizione: …

4.10. Eventuali indicatore di velocità, contagiri e contaore:

4.10.1. Indicatore di velocità (se del caso):

4.10.1.1. Modo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: …

4.10.1.2. Costante dello strumento: …

4.10.1.3. Tolleranza del meccanismo di misura: …

4.10.1.4. Rapporto totale di trasmissione: …

4.10.1.5. Disegno della scala dello strumento e altre forme di indicazione: …

4.10.1.6. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici: …

4.10.2. Eventuali contagiri e contaore: sì/no (26) 

4.11. Eventuale bloccaggio del differenziale: sì/no (26) 

4.12. Presa(e) di forza (regime di rotazione e rapporto con quello del motore)(numero, tipo e posizione)

4.12.1. 

 principale(i): …

4.12.2. 

 altro(i): …

4.12.3. Protezione della(e) presa(e) di forza (descrizione, dimensioni, disegni, foto): …

4.13. Protezione degli elementi motori, delle parti sporgenti e delle ruote (descrizione, disegni, schemi, foto):

4.13.1. Protezione su un lato: …

4.13.2. Protezione su più lati: …

4.13.3. Protezione ad avvolgimento totale: …

4.14. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

5.   ASSI

5.1. Descrizione di ogni asse: …

5.2. Marca (se del caso): …

5.3. Tipo (se del caso): …

6.   SOSPENSIONE, (se del caso)

6.1. Eventuale(i) combinazione(i) estrema(e) (massime — minime) pneumatico/ruota (dimensioni, caratteristiche, pressione di gonfiamento su strada, carico massimo ammissibile, dimensioni dei cerchioni e combinazioni anteriore/posteriore): …

6.2. Tipo dell'eventuale sospensione di ogni asse o ruota: …

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativa (26) 

6.2.2. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

6.3. Altri dispositivi eventuali: …

7.   DISPOSITIVO DI STERZO (schema descrittivo)

7.1. Categoria di dispositivo di sterzo: manuale/assistita/servocomando (26) 

7.1.1. Posto di guida reversibile (descrizione): …

7.2. Meccanismo e comando:

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): …

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore): …

7.2.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: …

7.2.3.1. Modo e schema di funzionamento, marca (o marche) e tipo (o tipi): …

7.2.4. Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione sul veicolo dei vari dispositivi che influenzano il comportamento dello sterzo: …

7.2.5. Schema (o schemi) del comando o dei comandi dello sterzo: …

7.2.6. Schema e sistema di regolazione dell'eventuale comando dello sterzo: …

7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote (se del caso)

7.3.1. 



A destra: … gradi

Numero di giri del volante: …

7.3.2. 



A sinistra: … gradi

Numero di giri del volante: …

7.4. Diametro(i) minimo di sterzata (senza freni) ( 27 )

7.4.1. A destra: … mm

7.4.2. A sinistra: … mm

7.5. Sistema di regolazione dell'eventuale comando dello sterzo: …

7.6. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

8.   FRENATURA (schema descrittivo d'insieme e schema di funzionamento) ( 28 )

8.1. Dispositivo di frenatura di servizio: …

8.2. Dispositivo di frenatura di soccorso (eventuale): …

8.3. Dispositivo di frenatura di stazionamento: …

8.4. Eventuale(i) dispositivo(i) supplementare(i) (in particolare rallentatore): …

8.5. Per i veicoli muniti di sistemi antibloccaggio delle ruote: descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli eventuali componenti elettronici), schemi — blocchi elettrici, schema del circuito idraulico o pneumatico: …

8.6. Elenco degli elementi debitamente individuati che formano il dispositivo di frenatura: …

8.7. Dimensioni dei pneumatici più grandi ammissibili per gli assi frenati: …

8.8. Calcolo del sistema di frenatura (determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando): …

8.9. Blocco dei comandi di frenatura destro e sinistro: …

8.10. Eventuale(i) fonte(i) di energia esterna (caratteristiche, capacità dei serbatoi di energia, pressioni massima e minima, manometro e segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto, serbatoi a depressione e valvola di alimentazione, compressore di alimentazione, osservanza delle norme in materia di apparecchi a pressione): …

8.11. Veicoli muniti di sistema di frenatura degli attrezzi rimorchiati

8.11.1. Dispositivo di comando per la frenatura del rimorchio (descrizione, caratteristiche): …

8.11.2. Collegamento: meccanico/idraulico/pneumatico (28) 

8.11.3. Raccordi, giunti, dispositivi di protezione (descrizione, disegno, schemi): …

8.11.4. Raccordo: a una o due condotte (28) 

8.11.4.1. Sovrapressione di alimentazione (una condotta): … kPa

8.11.4.2. Sovrapressione di alimentazione (2 condotte): … kPa

9.   CAMPO DI VISIBILITÀ, VETRATURA, TERGICRISTALLI E RETROVISORI

9.1. Campo di visibilità:

9.1.1. Disegno(i) o fotografia(e) che indicano la posizione degli elementi situati nel campo di visibilità anteriore: …

9.2. Vetri:

9.2.1. Dati che consentono di identificare rapidamente il punto di riferimento: …

9.2.2. Parabrezza:

9.2.2.1. Materiale(i) utilizzato(i): …

9.2.2.2. Modalità di montaggio: …

9.2.2.3. Angolo(i) di inclinazione: … gradi

9.2.2.4. Marchio(i) di omologazione CE del tipo: …

9.2.2.5. Equipaggiamento complementare del parabrezza e relativa posizione e breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

9.2.3. Altro(i) vetro(i):

9.2.3.1. Posizione(i): …

9.2.3.2. Materiale(i) utilizzato(i): …

9.2.3.3. Marchio(i) di omologazione CE del tipo: …

9.2.3.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini: …

9.3. Tergicristallo: sì/no (28)  (descrizione, numero, frequenza di funzionamento): …

9.4. Retrovisore(i)

9.4.1. Classe(i): …

9.4.2. Marchio(i) di omologazione CE del tipo: …

9.4.3. Posizione(i) in rapporto alla struttura del veicolo (disegni): …

9.4.4. Modalità di apposizione: …

9.4.5. Dispositivi opzionali che possono limitare il campo di visibilità posteriore: …

9.4.6. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del sistema di regolazione: …

9.5. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento

9.5.1. Descrizione tecnica: …

10.   DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO E CONTRO LE INTEMPERIE, SEDILI, PIATTAFORMA DI CARICO

10.1. Dispositivi di protezione contro il capovolgimento (disegni quotati, eventualmente fotografie, descrizione)

10.1.1. Telaio(telai)

10.1.1.0. Presenza: sì/no (28) 

10.1.1.1. Marchio(marchi) di fabbrica: …

10.1.1.2. Marchio(i) di omologazione CE del tipo: …

10.1.1.3. Dimensioni esterne ed interne: …

10.1.1.4. Materiale(i) e modalità di costruzione utilizzati: …

10.1.2. Cabina(e):

10.1.2.0. Presenza: sì/no (28) 

10.1.2.1. Marchio(marchi) di fabbrica: …

10.1.2.2. Marchio(i) di omologazione CE del tipo: …

10.1.2.3. Porte (numero, dimensioni, senso d'apertura, serrature e cerniere): …

10.1.2.4. Finestrini e uscita(e) di sicurezza (numero, dimensioni, posizioni): …

10.1.2.5. Altro(i) dispositivo(i) di protezione contro le intemperie (descrizione): …

10.1.2.6. Dimensioni esterne ed interne: …

10.1.3. Arco(archi): montato(i) anteriormente/posteriormente (28) , ribaltabile(i) o meno (28) 

10.1.3.0. Presenza: sì/no (28) 

10.1.3.1. Descrizione (posizione, fissaggio, ecc.): …

10.1.3.2. Marchio(i) di fabbrica o denominazione commerciale: …

10.1.3.3. Marchio(i) di omologazione: …

10.1.3.4. Dimensioni: …

10.1.3.5. Materiale(i) e modalità di costruzione utilizzati: …

10.2. Spazio di manovra e mezzi di accesso al posto di guida (descrizione, caratteristiche, disegni quotati): …

10.3. Sedili e poggiapiedi:

10.3.1. Sedile del conducente (disegno, fotografie, descrizione) …

10.3.1.1. Marchio di fabbrica o commerciale: …

10.3.1.2. Marchio(i) di omologazione: …

10.3.1.3. Categoria del tipo di sedile: categoria A, classe I/II/III, categoria B (28) 

10.3.1.4. Posizione e caratteristiche principali: …

10.3.1.5. Sistema di regolazione: …

10.3.1.6. Sistema di spostamento e di bloccaggio: …

10.3.2. Sedile(i) dell'accompagnatore (numero, dimensioni, posizione e caratteristiche): …

10.3.3. Poggiapiedi (numero, dimensioni e posizione): …

10.4. Piattaforma di carico:

10.4.1. Dimensioni: … mm

10.4.2. Posizione: …

10.4.3. Carico tecnicamente ammissibile: … kg

10.4.4. Ripartizione del carico fra gli assi: … kg

10.5. Soppressione dei disturbi radioelettrici:

10.5.1. Descrizione e disegni (o fotografie) delle forme e dei materiali della parte di carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano: …

10.5.2. Disegni o fotografie della posizione dei componenti metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio apparecchi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, dispositivo di sterzo, ecc.): …

10.5.3. Tabella e disegni del dispositivo di soppressione delle interferenze a radiofrequenza …

10.5.4. Indicazioni dei valori nominali di resistenza in corrente continua e, nel caso dei cavi di accensione resistenti, della resistenza nominale per metro: …

11.   DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA (schemi esterni del veicolo, con disegno quotato della posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi: numero, collegamento elettrico, marchio di omologazione CE del tipo e colore delle luci)

11.1. Dispositivi obbligatori

11.1.1. Proiettori anabbaglianti: …

11.1.2. Luci di posizione anteriori (laterali): …

11.1.3. Luci di posizione posteriori: …

11.1.4. Indicatori di direzione

 anteriori: …

 posteriori: …

 laterali: …

11.1.5. Catadiottri posteriori: …

11.1.6. Dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: …

11.1.7. Luci di arresto: …

11.1.8. Segnalazione di emergenza: …

11.2. Dispositivi facoltativi

11.2.1. Proiettori abbaglianti: …

11.2.2. Proiettore fendinebbia anteriore: …

11.2.3. Luce posteriore per nebbia: …

11.2.4. Luce di retromarcia: …

11.2.5. Proiettori di lavoro: …

11.2.6. Luci di stazionamento: …

11.2.7. Luci di ingombro: …

11.2.8. Spia(e) di funzionamento degli indicatori del o dei rimorchi: …

11.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade: …

12.   VARIE

12.1. Segnalatore(i) acustico(i) (posizione): …

12.1.1. Marchio(i) di omologazione: …

12.2. Collegamenti meccanici tra il trattore e veicoli rimorchiati

12.2.1. Tipo di collegamento: …

12.2.2. Marchio(marchi) di fabbrica: …

12.2.3. Marchio(i) di omologazione: …

12.2.4. Dispositivo di attacco previsto per un carico orizzontale massimo di: … kg; eventualmente per un carico verticale massimo di: … kg ( 29 )

12.3. Sollevamento idraulico — Attacco a tre punti: sì/no (29) 

12.4. Presa di corrente per l'alimentazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa del rimorchio (descrizione): …

12.5. Installazione, posizione, funzionamento e identificazione dei comandi (descrizione, fotografie o schemi): …

12.6. Posizione delle targhe di immatricolazione posteriori (forme e dimensioni): …

12.7. Dispositivo anteriore di rimorchio (disegno quotato): …

12.8. Descrizione dei dispositivi elettronici di bordo impiegati per il funzionamento e il comando degli attrezzi di tipo trainante o portante: …

MODELLO B

Scheda informativa semplificata ai fini dell'omologazione CE del tipo di veicolo

PARTE I

Il modello B va utilizzato quando sono disponibili una o più schede di omologazione CE del tipo o di omologazione CE del componente rilasciate in base a direttive specifiche.

I numeri delle pertinenti schede di omologazione CE del tipo o di omologazione CE del componente corrispondenti devono essere indicati nella tabella della parte III.

Inoltre, per ogni capitolo qui di seguito (numerati da 1 a 12) e per ogni tipo/variante/versione di veicolo vanno forniti gli elementi di cui all'allegato III (certificato di conformità).

Qualora non esistano schede di omologazione CE del tipo o di omologazione CE del componente rilasciate in base ad una direttiva specifica, i capitoli corrispondenti vanno compilati indicando gli elementi richiesti nella scheda informativa, modello A.



0.

DATI GENERALI

0.1.

Marca o marche (marca depositata dal costruttore): …

0.2.

Tipo (specificare eventuali varianti e versioni): …

0.2.0.

Situazione relativa all'ultimazione del veicolo:

veicolo completo/completato/incompleto (1)

Per i veicoli completati indicare nome e indirizzo del costruttore precedente e numero di omologazione del veicolo incompleto o completo.

0.2.1.

Designazione(i) commerciale(i), se disponibile: …

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1.

Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio): …

0.3.2.

Numero di identificazione del telaio (posizione): …

0.4.

Categoria del veicolo (1): …

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

0.7.

Posizione e modo di fissaggio dei marchi di omologazione CE del tipo, per i componenti o le entità tecniche: …

0.8.

Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

1.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

(accludere fotografie 3/4 anteriore e 3/4 posteriore o disegni di una versione rappresentativa, nonché lo schema complessivo quotato del veicolo).

2.

MASSE E DIMENSIONI

3.

MOTORE

4.

TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO

5.

ASSI

6.

SOSPENSIONE

7.

DISPOSITIVO DI STERZO

8.

FRENI

9.

CAMPO DI VISIBILITÀ, VETRATURA, TERGICRISTALLI E RETROVISORI

10.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE, SEDILI, PIATTAFORMA DI CARICO

11.

DISPOSITIVI D'ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE

12.

VARIE

(1)   Classificazione in base alle definizioni di cui all'allegato II, capitolo A della direttiva 2003/37/CE.

PARTE II

Tabella indicante le combinazioni consentite nelle diverse versioni degli elementi della parte I per i quali sono previste diverse voci. Per tali punti ogni risposta deve essere identificata con una lettera, per indicare che la risposta (o le risposte) di un dato punto sono applicabili a una determinata versione.

Occorre compilare tabelle distinte per tutte le varianti dello stesso tipo.

Le risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna «tutte le versioni».



Numero dell'elemento

Tutte le versioni

Versione 1

Versione 2

ecc.

Versione «n»

 
 
 
 
 
 

Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi purché rispondano agli scopi prefissati.

Ogni variante e ogni versione devono essere individuate con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche sul certificato di conformità (allegato III) del veicolo in questione.

PARTE III

Numeri di omologazione CE del tipo attribuiti in base alle direttive particolari

Fornire le informazioni richieste qui di seguito sugli elementi ( 30 ) applicabili al veicolo.

Ai fini dell'omologazione CE del tipo, tutte le schede di omologazione CE del tipo in questione (con i rispettivi allegati) devono essere incluse e presentate alle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo.



Oggetto

Numero di omologazione CE del tipo o numero di omologazione CE del componente

Data di omologazione del tipo o del componente

Tipo (i)

Variante (i)

Versione (i) coperti

Esempio

 
 
 

Freni

E1*76/432*97/54*0026*00

3.2.2000

MF/320/U

E4*76/432*97/54*0039*00

1.3.2000

MF/320/F

Firma: …

Mansioni: …

Data: …




ALLEGATO II

CAPITOLO A

Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli

A.   Le categorie di veicoli sono definite in base alla classificazione seguente:

1.   Categoria T: Trattori a ruote

 categoria T1: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente ( 31 ) uguale o superiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 1 000 mm,

 categoria T2: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 600 mm; Tuttavia, quando il quoziente tra l'altezza del baricentro del trattore ( 32 ) (misurata rispetto al suolo) e la media delle carreggiate minime di ciascun asse è superiore a 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h,

 categoria T3: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h e massa a vuoto in ordine di marcia inferiore o uguale a 600 kg,

 categoria T4: trattori a ruote per usi specifici aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h (quali definiti all'appendice 1),

 categoria T5: trattori a ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h.

2.   Categoria C: Trattori a cingoli

Trattori a cingoli con movimento e sterzatura comandati sui cingoli, le cui categorie da C1 a C5 sono definite analogamente alle categorie da T1 a T5

3.   Categoria R: Rimorchi

 categoria R1: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 1 500 kg,

 categoria R2: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1 500 kg e inferiore o uguale a 3 500 kg,

 categoria R3: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 21 000 kg,

 categoria R4: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 21 000 kg.

Ogni categoria di rimorchi è contrassegnata anche da una lettera, «a» o «b», a seconda della velocità per la quale il rimorchio è stato progettato:

 «a» per i rimorchi progettati per velocità inferiori o uguali a 40 km/h,

 «b» per i rimorchi progettati per velocità superiori a 40 km/h.

Esempio: Rb3 è una categoria di rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 21 000 kg, progettati per l'aggancio a trattori della categoria T5.

4.   Categoria S: Macchine intercambiabili trainate

 categoria S1: Macchine intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 3 500 kg,

 categoria S2: Macchine intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg.

Ogni categoria di macchine intercambiabili trainate è contrassegnata anche da una lettera, «a» o «b», a seconda della velocità per la quale l'attrezzatura intercambiabile trainata è stata progettata:

 «a» per le macchine intercambiabili trainate progettate per velocità inferiori o uguali a 40 km/h,

 «b» per le macchine intercambiabili trainate progettate per velocità superiori a 40 km/h.

Esempio: Sb2 è una categoria di macchine intercambiabili trainate la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg, progettate per l'aggancio a trattori della categoria T5.

B.   Definizione dei tipi di veicoli:

1.   Trattori a ruote

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

«tipo», i trattori di una categoria che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

 costruttore,

 designazione del tipo stabilita dal costruttore,

 caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:

 

 telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali),

 motore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

 assi (numero),

«variante», trattori di un tipo che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi:

 motore:

 

 principio di funzionamento,

 numero e disposizione dei cilindri,

 differenze di potenza non superiori al 30 % (essendo la potenza maggiore pari a 1,3 volte quella minore),

 differenze di cilindrata non superiori al 20 % (essendo la cilindrata maggiore pari a 1,2 volte quella minore),

 assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 assi sterzanti (numero e posizione),

 differenza di non oltre il 10 % della massa massima a pieno carico,

 trasmissione (genere),

 dispositivo di protezione contro il capovolgimento,

 assi frenati (numero).

«versione» di una variante, i trattori costituiti da una combinazione di elementi che figurano nel fascicolo di omologazione conformemente all'allegato I.

2.

Trattori a cingoli: cfr. trattori a ruote

3.

Rimorchi:

«tipo», i rimorchi di una categoria che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

 costruttore,

 designazione del tipo stabilita dal costruttore,

 caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:

 telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali),

 assi (numero),

«variante», rimorchi di un tipo che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi:

 assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 differenza di non oltre il 10 % della massa massima a pieno carico,

 assi frenati (numero).

4.

Macchine intercambiabili trainate: cfr. rimorchi

CAPITOLO B

Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE di un tipo di veicolo

Parte I

Elenco delle direttive specifiche



No

Oggetto

Direttive di base e allegati

GU L

Applicazione

(per T4 e C4 cfr. appendice 1)

T1

T2

T3

T5

C

R

S

1.1.

Massa massima a pieno carico

74/151/CEE I

84 del 28.3.1974, pag. 25

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

1.2.

Targa di immatricolazione

74/151/CEE II

X

X

X

X

I

(X)

(X)

1.3.

Serbatoio del carburante

74/151/CEE III

X

X

X

X

I

1.4.

Zavorratura

74/151/CEE IV

X

X

 

(X)

I

1.5.

Segnalatore acustico

74/151/CEE V

X

X

X

X

I

1.6.

Livello sonoro (esterno)

74/151/CEE VI

X

X

X

(X)

I

2.1.

Velocità massima

74/152/CEE allegato paragrafo 1

84 del 28.3.1974, pag. 33

X

X

X

(X)

I

2.2.

Piattaforme di carico

74/152/CEE allegato paragrafo 2

X

X

X

(X)

I

3.1.

Retrovisori

74/346/CEE

191 del 15.7.1974, pag. 1

X

X

 

(X)

I

4.1.

Campo di visibilità e tergicristallo

74/347/CEE

191 del 15.7.1974, pag. 5

X

X

X

(X)

I

5.1.

Dispositivi di sterzo

75/321/CEE

147 del 9.6.1975, pag. 24

X

X

X

(X)

(X)

6.1.

Compatibilità elettromagnetica

75/322/CEE

147 del 9.6.1975, pag. 28

X

X

X

X

I

7.1.

Freni

76/432/CEE

122 del 8.5.1976, pag. 1

X

X

X

(X)

(X)

(X)

 
 

71/320/CEE

202 del 6.9.1971, pag. 37

X

8.1.

Sedile per l'accompagnatore

76/763/CEE

262 del 27.9.1976, pag. 135

X

X

(X)

I

9.1.

Livelli sonori (interni)

77/311/CEE

105 del 28.4.1977, pag. 1

X

X

X

(X)

I

10.1.

Protezione contro il capovolgimento

77/536/CEE

220 del 29.8.1977, pag. 1

X

(X)

(X)

12.1.

Sedile del conducente

78/764/CEE

255 del 18.9.1978, pag. 1

X

X

X

(X)

(X)

13.1.

Installazione dei dispositivi di illuminazione

78/933/CEE

325 del 20.11.1978, pag. 16

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

14.1.

Dispositivi illuminazione e segnalazione luminosa

79/532/CEE

145 del 13.6.1979, pag. 163

X

X

X

X

X

(X)

(X)

15.1.

Dispositivi di rimorchio e di retromarcia

79/533/CEE

145 del 13.6.1979, pag. 20

X

X

X

(X)

I

16.1.

Protezione contro il capovolgimento (prove statiche)

79/622/CEE

179 del 17.7.1979, pag. 1

X

(X)

I

17.1.

Spazio di manovra e accesso al posto di guida

80/720/CEE

194 del 28.7.1980, pag. 1

X

X

(X)

I

18.1.

Prese di forza

86/297/CEE

186 del 8.7.1986, pag. 19

X

X

X

►M7  X ◄

I

19.1.

Dispositivi di protezione contro il capovolgimento montati posteriormente (trattori a carreggiata stretta)

86/298/CEE

186 del 8.7.1986, pag. 26

X

(X)

I

20.1.

Installazione dei comandi

86/415/CEE

240 del 26.8.1986, pag. 1

X

X

X

(X)

I

21.1.

Dispositivi di protezione contro il capovolgimento montati anteriormente (trattori a carreggiata stretta)

87/402/CEE

220 del 8.8.1987, pag. 1

X

(X)

I

22.1.

Dimensioni e masse rimorchiabili

89/173/CEE I

67 del 10.3.1989, pag. 1

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.2.

Vetri

89/173/CEE III

X

X

X

I

 
 

92/22/CEE

129 del 14.5.1992, pag. 11

X

22.3.

Regolatore di velocità

89/173/CEE II,1

X

X

X

(X)

I

22.4.

Protezione degli elementi motore

89/173/CEE II,2

X

X

X

(X)

I

22.5.

Collegamenti meccanici

89/173/CEE IV

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.6.

Targa regolamentare

89/173/CEE V

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.7.

Collegamento di frenatura con i rimorchi

89/173/CEE VI

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

23.1.

Emissioni inquinanti

2000/25/CE

173 del 12.7.2000, pag. 1

X

X

X

X

X

24.1.

Pneumatici (1)

[…/…/CE]

X

X

X

X

(X)

(X)

25.1.

Stabilità (1)

[…/…/CE]

DS

26.1.

►M3  Ancoraggi delle cinture di sicurezza (3)  ◄

76/115/CEE

24 del 30.1.1976, pag. 6

X

X

X

X

X

27.1.

Cinture di sicurezza

77/541/CEE

220 del 29.8.1977, pag. 95

X

—x

28.1.

Tachimetro e retromarcia

75/443/CEE

196 del 26.7.1975, pag. 1

X

29.1.

Dispositivi antispruzzi

91/226/CEE

103 del 23.4.1991, pag. 5

X

(X)

30.1.

Limitatore di velocità

92/24/CEE

129 del 14.5.1992, pag. 154

X

31.1.

Dispositivo di protezione posteriore (1)

[…/…/CE]

DS

32.1.

Protezione laterale

89/297/CEE

124 del 5.5.1989

X

(X)

(1)   In attesa dell'adozione di direttive sui pneumatici, sulla stabilità e sui dispositivi di protezione posteriore, l'inesistenza di una direttiva specifica non deve impedire il rilascio dell'omologazione per l'intero veicolo.

(2)   Affinché sia rilasciata un'omologazione CE, le parentesi devono essere eliminate.

(3)   Il numero minimo di punti di ancoraggio obbligatori per i trattori delle categorie T1, T2, T3, C1, C2 e C3 è di due, come previsto dall’allegato I, appendice 1, della direttiva 76/115/CEE per i sedili centrali rivolti verso l'avanti della categoria di veicoli N3. Per tali categorie di trattori si applicano i carichi di prova previsti ai punti 5.4.3. e 5.4.4. dell’allegato I di tale direttiva per i veicoli della categoria N3.

Legenda:

X = applicabile senza modifiche

(X) = applicabile previa eventuale modifica (2)

DS = direttiva specifica

— = non applicabile

I = identico a T a seconda delle categorie

Parte II.A

Nella tabella qui di seguito le direttive specifiche «veicoli a motore» (nella loro ultima versione in vigore alla data di omologazione CE del tipo) si applicano in alternativa alle direttive specifiche «trattori agricoli o forestali» corrispondenti.



N. assegnato nella tabella della parte I

(direttive specifiche)

Numero della direttiva di base veicoli a motore

GU L

1.5.

Segnalatore acustico

70/388/CEE

176 del 10.8.1970, pag. 12

1.6.

Livello sonoro (esterno)

70/157/CEE

42 del 23.2.1970, pag. 16

4.1.

Campo di visibilità e tergicristallo

77/649/CEE

284 del 10.10.1978, pag. 11

5.1.

Dispositivi di sterzo

70/311/CEE

133 del 18.6.1970, pag. 10

6.1.

Soppressione dei disturbi radioelettrici

72/245/CEE

152 del 6.7.1972, pag. 15

7.1.

Freni

71/320/CEE

202 del 6.9.1971, pag. 37

14.1.

Catadiottri posteriori

76/757/CEE

262 del 27.9.1976, pag. 32

14.1.

Luci posteriori

76/758/CEE

262 del 27.9.1976, pag. 54

14.1.

Indicatori di direzione

76/759/CEE

262 del 27.9.1976, pag. 71

14.1.

Illuminazione targa

76/760/CEE

262 del 27.9.1976, pag. 85

14.1.

Proiettori

76/761/CEE

262 del 27.9.1976, pag. 96

14.1.

Proiettori anabbaglianti

76/761/CEE

14.1.

Luci fendinebbia anteriori

76/762/CEE

262 del 27.9.1976, pag. 122

14.1.

Luci posteriori per nebbia

77/538/CEE

220 del 29.8.1977, pag. 60

14.1.

Proiettori di retromarcia

77/539/CEE

220 del 29.8.1977, pag. 72

22.2.

Vetri di sicurezza

92/22/CEE

129 del 14.5.1992, pag. 11

23.1.

Emissioni inquinanti

88/77/CEE

36 del 9.2.1988, pag. 33

Parte II.B

I regolamenti seguenti, ripresi in parte nell'allegato all'accordo riveduto del 1958 e riconosciuti dalla Comunità, quale parte contraente del suddetto accordo, nelle loro ultime versioni alla data dell'omologazione CE del tipo secondo la direttiva corrispondente, sono applicabili in alternativa alle direttive specifiche corrispondenti «trattori agricoli» e «veicoli a motore» della tabella contenuta nella parte II A.



N. assegnato nella tabella della parte I

(direttive specifiche)

Numero del regolamento UNECE

1.5.

Segnalatore acustico

R 28

1.6.

Livello sonoro (esterno)

R 51

4.1.

Campo di visibilità e tergicristallo

R 71

5.1.

Dispositivi di sterzo

R 79

6.1.

Soppressione dei disturbi radioelettrici

R 10

7.1.

Freni

R 13

13.1.

Installazione dei dispositivi di illuminazione

R 86 (1)

14.1.

Catadiottri posteriori

R 3

14.1.

Luci posteriori

R 7

14.1.

Indicatori di direzione

R 6

14.1.

Illuminazione targa

R 4

14.1.

Proiettori

R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1.

Proiettori anabbaglianti

R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1.

Luci fendinebbia anteriori

R 19

14.1.

Luci posteriori per nebbia

R 38

14.1.

Proiettori di retromarcia

R 23

22.2.

Vetri di sicurezza

R 43 (2)

23.1.

Emissioni inquinanti

R 49/R 96 (3)

(1)   Solo per i dispositivi citati dalla direttiva corrispondente.

(2)   Eccetto i parabrezza in vetro temperato.

(3)   Solo in riferimento alle fasi citate nella direttiva.

▼M3

Parte II.C

Corrispondenza con i codici normalizzati dell’OCSE

I documenti di prova (completi) conformi ai codici OCSE elencati qui di seguito sono utilizzabili in alternativa ai verbali di prova redatti in conformità delle direttive specifiche corrispondenti.



N. assegnato nella tabella della parte I (direttive specifiche corrispondenti)

Oggetto

Codice OCSE (1)

10.1.

77/536/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova dinamica)

Codice 3

26.1.

76/115/CEE

16.1.

79/622/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova statica)

Codice 4

26.1.

76/115/CEE

19.1.

86/298/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte posteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta

Codice 7

26.1.

76/115/CEE

21.1.

87/402/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte anteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta

Codice 6

26.1.

76/115/CEE

 

DS (2)

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli o forestali a cingoli

Codice 8

26.1.

76/115/CEE

(1)   I verbali di prova devono essere conformi alla decisione C(2008) 128 del Consiglio dell'OCSE dell'ottobre 2008. L'equivalenza dei verbali di prova può essere riconosciuta solo se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono stati testati. Rimangono validi i verbali di prova conformi ai codici di cui alla decisione C(2000) 59 del Consiglio dell'OCSE, modificata da ultimo dalla decisione C(2005) 1 del Consiglio dell'OCSE. Dalla data del recepimento della presente direttiva i nuovi verbali di prova si devono basare sulla nuova versione dei codici.

(2)   DS: sarà oggetto di una direttiva specifica.

▼B

Appendice 1

PARTE I

DEFINIZIONE DEI VEICOLI PER USI SPECIFICI ED ELENCO DEI REQUISITI DA SODDISFARE PER LA LORO OMOLOGAZIONE CE DEL TIPO

Per operare in situazioni particolari esistono i seguenti veicoli per usi specifici:

1.   Trattori T4

1.1.   T4.1 Trattori a trampolo

Trattori progettati per essere impiegati nella coltivazione di piante di grandi dimensioni disposte in filari, quali le viti. Sono caratterizzati da un telaio sopraelevato o da una parte di telaio sopraelevata, che ne permette la circolazione parallelamente ai filari, con le ruote a destra e a sinistra di uno o più filari. Sono progettati per portare o azionare utensili che possono essere fissati sulla parte anteriore, posteriore o tra gli assi, oppure su una piattaforma. Allorché sono in fase di lavoro, l'altezza libera dal suolo misurata verticalmente rispetto ai filari è superiore a 1 000 mm. Se il quoziente tra l'altezza del baricentro del trattore ( 33 ) (misurata rispetto al suolo e utilizzando pneumatici di normale dotazione) e la media delle carreggiate minime dell'insieme degli assi è superiore a 0,90, la velocità massima per costruzione non può superare i 30 km/h.

1.2.   T4.2 Trattori di grande larghezza

Trattori caratterizzati dalle notevoli dimensioni, specialmente destinati alla lavorazione di grandi superfici agricole.

1.3.   T4.3 Trattori a bassa altezza libera dal suolo

Trattori agricoli o forestali a quattro ruote motrici, con attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, caratterizzati da un telaio portante, con una o più prese di forza, aventi una massa tecnicamente ammissibile non superiore a 10 tonnellate e in cui il rapporto tra tale massa e la massa massima a vuoto in ordine di marcia è inferiore a 2,5. Inoltre il baricentro di tali trattori (33)  (misurato rispetto al suolo e utilizzando pneumatici di normale dotazione) è inferiore a 850 mm.

2.   Categoria C4

C4.1 Trattori a trampolo su cingoli: definiti analogamente alla categoria T4.

PARTE II

APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE SPECIFICHE AI VEICOLI PER USI SPECIFICI



N.

Oggetto

Direttive di base e allegati

Applicazione

T4.1

T4.2

T4.3

C4.1

1.1.

Massa massima a pieno carico

74/151/CEE I

X

X

X

X

1.2.

Targa di immatricolazione

74/151/CEE II

(X)

(X)

X

(X)

1.3.

Serbatoio del carburante

74/151/CEE III

X

X

X

X

1.4.

Zavorratura

74/151/CEE IV

X

X

X

X

1.5.

Segnalatore acustico

74/151/CEE V

X

X

X

X

1.6.

Livello sonoro (esterno)

74/151/CEE VI

(X)

(X)

X

(X)

2.1.

Velocità massima

74/152/CEE allegato paragrafo 1

X

X

X

X

2.2.

Piattaforme di carico

74/152/CEE allegato paragrafo 2

(X)

X

►M7  X ◄

(X)

3.1.

Retrovisori

74/346/CEE

(X)

X

X

(X)

4.1.

Campo di visibilità e tergicristalli

74/347/CEE

(X)

(X)

X

(X)

5.1.

Dispositivi di sterzo

75/321/CEE

X

X

X

DS

6.1.

Perturbazioni elettromagnetiche

75/322/CEE

X

X

X

X

7.1.

Freni

76/432/CEE

(X)

X

X

(X)

8.1.

Sedile per l'accompagnatore

76/763/CEE

X

X

X

X

9.1.

Livelli sonori (interni)

77/311/CEE

(X)

X

X

(X)

10.1.

Protezione in caso di capovolgimento

77/536/CEE

DS

X

X

DS

12.1.

Sedile del conducente

78/764/CEE

(X)

X

X

(X)

13.1.

Installazione dei dispositivi di illuminazione

78/933/CEE

(X)

(X)

X

(X)

14.1.

Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa

79/532/CEE

X

X

X

X

15.1.

Dispositivi di rimorchio e retromarcia

79/533/CEE

(X)

X

X

(X)

16.1.

Protezione contro il capovolgimento (prove statiche)

79/622/CEE

DS

X

X

DS

17.1.

Spazio di manovra e accesso al posto di guida

80/720/CEE

(X)

(X)

►M7  X ◄

(X)

18.1.

Prese di forza

86/297/CEE

X

X

X

X

19.1.

Dispositivi di protezione contro il capovolgimento montati posteriormente (trattori a carreggiata stretta)

86/298/CEE

20.1.

Installazione dei comandi

86/415/CEE

X

X

X

X

21.1.

Dispositivi di protezione contro il capovolgimento montati anteriormente (trattori a carreggiata stretta)

87/402/CEE

22.1.

Dimensioni e masse rimorchiabili

89/173/CEE I

(X)

X

X

(X)

22.2.

Vetri

89/173/CEE III

X

X

X

X

22.3.

Regolatore di velocità

89/173/CEE II,1

X

X

X

X

22.4.

Protezione degli elementi motore

89/173/CEE II,2

(X)

X

X

(X)

22.5.

Collegamenti meccanici

89/173/CEE IV

X

(X)

X

X

22.6.

Targa regolamentare

89/173/CEE V

X

X

X

X

22.7.

Collegamento di frenatura con i rimorchi

89/173/CEE VI

X

(X)

X

X

23.1.

Emissioni inquinanti

2000/25/CE

X

X

X

X

24.1.

Pneumatici (1)

[…/…/CE]

DS

DS

DS

25.1.

Stabilità (1)

[…/…/CE]

DS

DS

(1)   In attesa dell'adozione di direttive sui pneumatici e sulla stabilità, l'inesistenza di una direttiva specifica non deve impedire il rilascio dell'omologazione per l'intero veicolo.

(2)   Affinché sia rilasciata un'omologazione CE, le parentesi devono essere eliminate.

Legenda:

X = applicabile senza modifiche

(X) = applicabile previa modifica (2)

DS = richiede una direttiva specifica

— = non applicabile

Appendice 2

PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEL TIPO DI UN VEICOLO

1. Per le domande presentate conformemente all'articolo 3 (allegato I, modello B), le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo devono:

a) verificare che le omologazioni rilasciate in virtù delle direttive specifiche siano applicabili e, eventualmente, fare effettuare le prove e i controlli richiesti da ciascuna delle direttive specifiche mancanti,

b) accertarsi, riferendosi alla documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa relativa ai veicoli figurino nel fascicolo di omologazione o nelle schede di omologazione CE del tipo delle omologazioni CE del tipo rilasciate in virtù della direttiva specifica pertinente e, qualora un numero di rubrica della parte I della scheda informativa non figuri nel fascicolo delle omologazioni CE del tipo rilasciate in virtù di una qualsiasi direttiva specifica, confermare che l'elemento o la caratteristica pertinente sono conformi alle indicazioni del fascicolo del costruttore,

c) su un campione di veicoli del tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli di elementi o sistemi allo scopo di verificare se il veicolo o i veicoli sono costruiti conformemente alle indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle omologazioni rilasciate ai sensi delle direttive specifiche,

d) eseguire o far eseguire, ove del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del paragrafo 1, lettera c), deve consentire un efficace controllo delle varie combinazioni da omologare, per quanto riguarda i seguenti elementi:

 motore,

 cambio,

 assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 assi sterzanti (numero e posizione),

 assi frenati (numero),

 dispositivo di protezione contro il capovolgimento.

3. Per le domande presentate conformemente all'articolo 3 (allegato I, modello A), le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo devono:

a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove richiesti da ciascuna delle direttive specifiche pertinenti;

b) accertare che il veicolo sia conforme al fascicolo del costruttore e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuna delle direttive specifiche pertinenti;

c) eseguire o far eseguire, ove del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

CAPITOLO C

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DEL TIPO DI VEICOLO

MODELLO (Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o un foglio piegato in detto formato)

PARTE I

Pagina 1

Timbro dell'autorità competente per l'omologazione del tipo



— l'omologazione (1)

— l'estensione dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo

— completo (1)

— completato (1)

— incompleto (1)

— con varianti complete e incomplete (1)

— con varianti completate e incomplete (1)

(1)   Depennare le diciture non appropriate.

in virtù della presente direttiva, modificata da ultimo dalla direttiva../../CE

Numero di omologazione CE del tipo: …

Motivo dell'estensione: …



0.

DATI GENERALI

0.1.

Marca o marche (marca depositata dal costruttore): …

0.2.

Tipo (specificare eventuali varianti e versioni): …

0.2.1.

Denominazione(i) commerciale(i) (1) (eventualmente): …

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul veicolo: …

0.3.1.

Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio): …

0.3.2.

Numero di identificazione del telaio (posizione): …

0.4.

Categoria del veicolo (2): …

(1)   Se tale elemento non è noto durante l'omologazione, va completato nell'ultima fase, prima dell'immissione sul mercato del veicolo.

(2)   Come definito nell'allegato II, capitolo A, della direttiva 2003/37/CE.

Pagina 2



0.5.

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completo (1): …

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base (1): …

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase del veicolo incompleto (1): …

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completato (1): …

0.8.

Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore, riportata nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo o ai veicoli di cui sopra [uno o più campioni del quale sono stati scelti dall'autorità competente per l'omologazione CE del tipo e presentati dal costruttore come prototipi del tipo di veicolo] e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono a quel tipo di veicolo.

1.  Per i veicoli completi e completati/varianti (1).

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) le prescrizioni tecniche di tutte le direttive specifiche pertinenti.

2.  Per i veicoli incompleti (1).

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) le prescrizioni tecniche di tutte le direttive specifiche pertinenti elencate nella tabella a pagina 3.

3.  L'omologazione CE del tipo è concessa/rifiutata/revocata (1).

4.  L'omologazione CE del tipo è concessa in base all'articolo 11 della direttiva 2003/37/CE ed è valida fino al g/m/a.

(1)   Depennare le diciture non appropriate.

(luogo)

(data)

(firma)

Allegati: Fascicolo di omologazione (comprese le parti II e III, se del caso, della scheda informativa, modello B)

Risultati delle prove

Nome e specimen della firma della o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle mansioni in azienda.

NB: Se il modello è utilizzato per un'omologazione in applicazione degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2003/37/CE, non deve recare la menzione «Scheda di omologazione CE del tipo di un veicolo», tranne nel caso di cui all'articolo 11, se la Commissione ha approvato la relazione.

Pagina 3

La presente omologazione CE del tipo si basa, per i veicoli o le varianti incompleti e completati, sulle omologazioni CE del tipo di veicoli incompleti seguenti:



Fase 1:

Costruttore del veicolo base:

Numero di omologazione CE del tipo: …

Data: …

Varianti: …

Fase 2:

Costruttore:

Numero di omologazione CE del tipo: …

Data: …

Varianti: …

Fase 3:

Costruttore

Numero di omologazione CE del tipo: …

Data: …

Varianti: …

Se l'omologazione comprende una o più varianti incomplete, elenco delle varianti complete o completate: …

Elenco delle prescrizioni applicabili ai tipi di veicoli o varianti incompleti omologati

(Se del caso, tenere conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive specifiche sottoelencate).



Rubrica

Oggetto

Numero della direttiva

Ultima modifica

Varianti

 
 
 
 
 

Pagina 4

Per l'omologazione CE del tipo di veicoli per usi specifici, o per omologazioni CE del tipo concesse in base all'articolo 11 della direttiva 2003/37/CE, elenco delle deroghe o disposizioni speciali.



Rubrica della direttiva 2003/37/CE

Oggetto

Genere di omologazione CE del tipo e natura delle deroghe

Varianti

 
 
 
 
 

PARTE II

RISULTATI DELLE PROVE

(da compilare a cura dell'autorità competente per l'omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE del tipo del trattore)

1.   Risultati delle prove sul livello sonoro (esterno)

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione CE del tipo. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: …



Variante/versione:

In marcia

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Fermo:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Regime del motore

… min-1

… min-1

… min-1

▼M9

2.   Risultati delle prove di emissione di gas di scarico

Numero della direttiva di base e della sua ultima modifica applicabile ai fini dell’omologazione CE. Nel caso di direttive con due o più fasi di applicazione, indicare altresì la fase di applicazione:

Variante/versione: …

a. Risultati definitivi delle prove NRSC/ESC/WHSC (33) , DF compreso (g/kWh)



 

Variante/versione

Variante/versione

Variante/versione

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Particolato

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b. Risultati definitivi delle prove NRTC/ETC/WHTC ( 34 ), DF compreso (g/kWh) ( 35 )



 

Variante/versione

Variante/versione

Variante/versione

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Particolato

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2 con ciclo NRTC ad avvio a caldo

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Lavoro con ciclo NRTC ad avvio a caldo

… kWh

… kWh

… kWh

▼B

3.   Livello sonoro all'orecchio del conducente

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione CE del tipo. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: …



Variante/versione:

 

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Metodo di prova usato (allegato I o II della direttiva 77/311/CEE del Consiglio)

Appendice 1

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLE SCHEDE DI OMOLOGAZIONE CE DEL TIPO

Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto qui di seguito:

1.

Il numero di omologazione è costituito da quattro sezioni per l'omologazione dei veicoli completi e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, conformemente a quanto segue. I componenti e le entità tecniche sono contrassegnati conformemente alle disposizioni della direttiva specifica corrispondente. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

 Sezione 1: lettera «e» minuscola, seguita dal codice dello Stato membro che rilascia l'omologazione:

 1 per la Germania; 2 per la Francia; 3 per l'Italia; 4 per i Paesi Bassi; 5 per la Svezia; 6 per il Belgio; ►M1  7 per l’Ungheria; 8 per la Repubblica ceca; ◄ 9 per la Spagna; 11 per il Regno Unito; 12 per l'Austria; 13 per il Lussemburgo; 17 per la Finlandia; 18 per la Danimarca; ►M4  19 per la Romania; ◄ ►M1  20 per la Polonia; ◄ 21 per il Portogallo; 23 per la Grecia; 24 per l'Irlanda ►M1  ; ►M8  25 per la Croazia; ◄ 26 per la Slovenia; 27 per la Slovacchia; 29 per l’Estonia; 32 per la Lettonia; ►M4  34 per la Bulgaria; ◄ 36 per la Lituania; CY per Cipro; MT per Malta ◄ .

 Sezione 2: numero della direttiva di base: …

 Sezione 3: numero dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione: …

 Nel caso dell'omologazione di veicoli, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della presente direttiva 2003/37/CE.

 Nel caso dell'omologazione rilasciata in base a direttive specifiche, si intende l'ultima direttiva contenente le disposizioni precise alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica è conforme.

 Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a prescrizioni tecniche diverse, si deve aggiungere un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l'omologazione è stata concessa.

 Sezione 4: Numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri) indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ogni direttiva di base.

 Sezione 5: Numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri) indicante il numero dell'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2.

Per l'omologazione di un veicolo, la sezione 2 è omessa.

3.

La sezione 5 è omessa unicamente sulla targhetta o sulle targhette regolamentari.

4.

Esempio di terza omologazione di sistema (alla quale non sono state ancora concesse estensioni) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva 80/720/CEE relativa allo spazio di manovra e ai mezzi di accesso: e2*80/720*88/414*0003*00

per una direttiva con due fasi di applicazione, A e B.

5.

Esempio di seconda estensione alla quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito: e11*97/54*0004*02

Nel qual caso la direttiva 97/54/CE sarebbe l'ultimo atto che modifica gli articoli della direttiva quadro.

6.

Esempio di numero di omologazione iscritto sulla targhetta(e) regolamentare(i) dei veicoli: e11*97/54*0004.




ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

PARTE I

Modelli standard

(Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm) o un foglio piegato in detto formato)

(Il certificato va elaborato su carta intestata del costruttore, in modo da escludere qualsiasi possibilità di falsificazione. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del fabbricante apposto in filigrana)

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

per veicoli completi/completati ( 36 )

Pagina 1

Il sottoscritto: …

(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca o marche (marca depositata dal costruttore): …

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni): …

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile: …

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio): …

0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione): …

0.4. Categoria del veicolo: …

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: …

Fase 1: veicolo base:

 Costruttore: …

 Numero di omologazione CE del tipo: …

 Data: …

Fase 2:

 Costruttore: …

 Numero di omologazione CE del tipo: …

 Data: …

Pagina 2

Numero di identificazione del veicolo: …

Codice numerico o alfanumerico di identificazione: …

secondo il tipo o i tipi di veicoli descritti nell'omologazione(i) CE del tipo è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto in:

 Numero di omologazione CE del tipo: …

 Data: …

Il veicolo può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni per la circolazione: a destra/a sinistra ( 37 ).

(luogo)

(data)

(firma)

(funzione)

Allegato (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): certificato di conformità per ogni fase.

Pagina 3

A —   Trattori completi/completati ( 38 )

1.  Caratteristiche costruttive generali del trattore

1.1. Numero di assi e di ruote o cingoli (38) : …

di cui

1.1.3. Assi motore: …

1.1.4. Assi frenati: …

1.4. Posto di guida reversibile: sì/no (38) 

1.6. Trattore progettato per la circolazione: a destra/a sinistra (38) 

2.  Masse e dimensioni

2.1.1. Massa(e) a vuoto in ordine di marcia:

 massima: …

 minima: …

2.2.1. Massa(e) massima(e) del trattore a pieno carico secondo i tipi previsti di pneumatici:

2.2.2. Ripartizione di questa(e) massa(e) fra gli assi: …

2.2.3.1. Massa(e) e pneumatici:



Asse

numero

Pneumatici

(dimensioni)

Capacità di carico

Massa massima tecnicamente ammissibile per asse

Carico verticale massimo ammissibile al punto di aggancio

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Masse di zavorratura (massa totale, materiale, numero di componenti): …

2.4. Masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili:

2.4.1. Rimorchio/macchina intercambiabile trainata, a timone: … kg

2.4.2. Semirimorchio/macchina intercambiabile trainata: … kg

Pagina 4

2.4.3. Rimorchio/macchina intercambiabile trainata, ad asse centrale: … kg

2.4.4. Massa(e) complessiva(e) tecnicamente ammissibile(i) dell'insieme trattore-rimorchio (a seconda delle varie configurazioni del sistema di frenatura del rimorchio): … kg

2.4.5. Massa massima del rimorchio/macchina intercambiabile trainata, trainabile: …kg

2.4.6. Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1. Altezza dal suolo del punto di attacco:

2.4.6.1.1. Altezza massima: … mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: … mm

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore: … mm

2.5. Interasse: … mm ( 39 )

2.6. Carreggiate minima e massima: …/… mm (39) 

2.7.1. Lunghezza: … mm (39) 

2.7.2. Larghezza: … mm (39) 

2.7.3. Altezza: … mm (39) 

3.  Motore

3.1.1. Marca: …

3.1.3. Mezzi di identificazione del tipo, metodo di apposizione e ubicazione: …

3.1.6. Principio di funzionamento:

 accensione comandata/spontanea ( 40 ): …

 iniezione diretta/indiretta (40) : …

 Ciclo: due tempi/quattro tempi (40) : …

3.1.7. Carburante:

gasolio/benzina/GPL/altri (40) 

3.2.1.2. Tipo: …

Numero di omologazione CE del tipo: …

3.2.1.6. Numero dei cilindri …

3.2.1.7. Cilindrata: … cm3

▼M9

3.6. Potenza netta massima del motore: … kW, a … min–1 (a norma della direttiva 97/68/CE) ( 41 )

3.6.1. Potenza netta nominale del motore: … kW, a … min–1 (a norma della direttiva 97/68/CE)

3.6.2. Facoltativa: potenza all’eventuale presa di forza (PTO), (secondo il codice 2 dell’OCSE o la norma ISO 789-1:1990) al regime nominale

▼B

Pagina 5

4.  Trasmissione

4.5. Cambio:

Numero di rapporti:

 anteriori: …

 posteriori: …

4.7. Velocità massima per costruzione calcolata: … km/h

4.7.1. Velocità massima misurata: … km/h

7.  Dispositivi di sterzo

7.1. Categoria di dispositivo di sterzo: manuale/assistito/servocomando ( 42 )

8.  Freni (breve descrizione del sistema di frenatura): …

8.11.4.1. Sovrapressione al raccordo (una condotta): … kPa

8.11.4.2. Sovrapressione al raccordo (2 condotte): … kPa

10.  Dispositivi di protezione contro il capovolgimento e contro le intemperie, sedili, piattaforma di carico

10.1. Telaio/cabina (42) :

 Marca (marche):
 Marchio di omologazione CE del tipo:

10.1.3. Arco:

 anteriore/posteriore (42) 

 ribaltabile/non ribaltabile (42) 

 Marca (marche):
 Marcatura di omologazione:

10.3.2. Sedile(i) dell'accompagnatore:

Numero: …

Pagina 6

10.4. Piattaforma di carico

10.4.1. dimensioni: … mm

10.4.3. carico tecnicamente ammissibile: … kg

11.  Dispositivi di illuminazione e segnalazione

11.2. Dispositivi facoltativi: …

12.  Varie

12.2. Collegamento meccanico tra il trattore e il rimorchio:

12.2.1. Tipo(i):
12.2.2. Marca (marche):
12.2.3. Marchio di omologazione CE del tipo:
12.2.4. Carico massimo orizzontale (kg)
Carico massimo verticale (eventuale) (kg)

12.3. Sollevamento idraulico — Attacco a tre punti: sì/no ( 43 )

13.  Livello sonoro esterno

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione CE del tipo. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

13.1. fermo: … dB (A)

13.2. in marcia: … dB (A)

14.  Livello sonoro all'orecchio del conducente ( 44 )

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione CE del tipo. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: … dB (A)

15.  Gas di scarico ( 45 )

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione CE del tipo. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

▼M9

15.1. Risultati definitivi delle prove NRSC/ESC/WHSC ( 46 ), DF compreso:

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Particolato: … (g/kWh) CO2: … (g/kWh)

▼B

Pagina 7

▼M9

15.2. Risultati definitivi delle prove NRTC/ETC/WHTC ( 47 ), DF compreso (g/kWh) ( 48 )

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Particolato: … g/kWh CO2 con ciclo a caldo: … (g/kWh) Lavoro prodotto nel ciclo con avviamento a caldo senza rigenerazione (kWh)

▼M8

16. Potenza(e) o categoria(e) fiscale(i)



Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …

 
 

▼B

17.  Osservazioni ( 49 ) …

Pagina 3

B —   Rimorchi agricoli o forestali — completi/completati ( 50 )

1.  Caratteristiche costruttive generali dei rimorchi

1.1. Numero di assi e di ruote: …

di cui

1.1.4. Assi frenati: …

2.  Masse e dimensioni

2.1.1. Massa(e) a vuoto in ordine di marcia:

 massima: …

 minima: …

2.2.1. Massa(e) massima(e) del rimorchio a pieno carico tecnicamente ammissibile secondo i tipi previsti di pneumatici: …

2.2.2. Ripartizione di tale(i) massa(e) tra gli assi e, per i semirimorchi o per i rimorchi ad asse centrale, carico al punto di aggancio: …

2.2.3.1. Massa(e) e pneumatici:



Asse

numero

Pneumatici

(dimensioni)

Capacità di carico

Massa massima tecnicamente ammissibile per asse

Carico verticale massimo ammissibile al punto di aggancio

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1. Altezza dal suolo del punto di attacco:

2.4.6.1.1. Altezza massima: … mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: … mm

Pagina 4

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore: … mm

2.5. Interasse: … mm ( 51 )

2.5.1.2. distanza tra l'asse di aggancio e l'estremità posteriore del semirimorchio:

2.6. Carreggiate minima e massima: …/… mm (51) 

2.7.2.1. Lunghezza (51) : … mm

2.7.2.1.1. Lunghezza della zona di carico: … mm

2.7.2.2. Larghezza (51) : … mm

8.  Freni (breve descrizione del sistema di frenatura): …

non frenato/a frenatura indipendente/a frenatura per inerzia/con frenatura assistita ( 52 )

8.11.4.1. Sovrapressione al raccordo (una condotta): … kPa

8.11.4.2. Sovrapressione al raccordo (2 condotte): … kPa

11.  Dispositivi di illuminazione e segnalazione:

11.2. Dispositivi supplementari facoltativi: …

12.  Varie

12.2. Collegamento meccanico tra il trattore e il rimorchio:

12.2.1. Tipo(i):
12.2.2. Marca (marche):
12.2.3. Marchio di omologazione CE del tipo:
12.2.4. Carico massimo orizzontale (kg)
Carico massimo verticale (eventuale) (kg)

Pagina 5

▼M8

16. Potenza(e) (o categoria(e)) fiscale(i)



Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …

 
 

▼B

17.  Osservazioni ( 53 ) …

Pagina 3

C —   Macchine intercambiabili trainate — complete/completate ( 54 )

1.  Caratteristiche costruttive generali della macchina intercambiabile trainata

1.1. Numero di assi e di ruote: …

di cui

1.1.4. Assi frenati: …

2.  Masse e dimensioni

2.1.1. Massa(e) a vuoto in ordine di marcia:

 massima: …

 minima: …

2.2.1. Massa(e) massima(e) a pieno carico della macchina intercambiabile trainata secondo i tipi previsti di pneumatici: …

2.2.2. Ripartizione di questa(e) massa(e) fra gli assi: …

2.2.3.1. Massa(e) e pneumatici:



Asse

numero

Pneumatici

(dimensioni)

Capacità di carico

Massa massima tecnicamente ammissibile per asse

Carico verticale massimo ammissibile al punto di aggancio

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1. Altezza dal suolo del punto di attacco:

2.4.6.1.1. Altezza massima: … mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: … mm

Pagina 4

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore: … mm

2.5. Interasse: … mm ( 55 )

2.6. Carreggiate minima e massima: …/… mm (55) 

2.7.1. Lunghezza: … mm (55) 

2.7.2. Larghezza: … mm (55) 

2.7.3. Altezza: … mm (55) 

8.  Freni (breve descrizione del sistema di frenatura): …

non frenato/a frenatura indipendente/a frenatura per inerzia/con frenatura assistita ( 56 )

8.11.4.1. Sovrapressione al raccordo (una condotta): … kPa

8.11.4.2. Sovrapressione al raccordo (2 condotte): … kPa

10.  Dispositivi di protezione contro il capovolgimento e contro le intemperie, sedili, piattaforma di carico

10.4. Piattaforma di carico:

10.4.1. dimensioni: … mm

10.4.3. carico tecnicamente ammissibile: … kg

11.  Dispositivi di illuminazione e segnalazione

11.2. Dispositivi supplementari facoltativi: …

12.  Varie

12.2. Collegamento meccanico tra il trattore e la macchina intercambiabile trainata:

12.2.1. Tipo(i):
12.2.2. Marca (marche):
12.2.3. Marchio di omologazione CE del tipo
12.2.4. Carico massimo orizzontale (kg)
Carico massimo verticale (eventuale) (kg)

Pagina 5

▼M8

16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)



Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …

 
 

▼B

17.  Osservazioni ( 57 ) …

PARTE II

Modelli standard

(Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm) o un foglio piegato in detto formato)

(Il certificato va elaborato su carta intestata del costruttore, in modo da escludere qualsiasi possibilità di falsificazione. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del fabbricante apposto in filigrana)

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Veicoli incompleti

Pagina 1

Il sottoscritto …

(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (ragione sociale del costruttore): …

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni): …

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile: …

0.3. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari (fotografie o disegni):

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio): …

0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione): …

0.4. Categoria del veicolo: …

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base: …

Nome e indirizzo del costruttore responsabile dell'ultima fase di costruzione del veicolo ( 58 ): …

0.6. Posizione delle targhette regolamentari:

Numero di identificazione del veicolo: …

Codice numerico o alfanumerico di identificazione: …

sulla base del o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione (58) :

Fase 1: Veicolo base:

 Costruttore: …

 Numero di omologazione CE del tipo: …

 Data: …

Pagina 2

Fase 2:

 Costruttore: …

 Numero di omologazione: …

 Data: …

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo incompleto descritto in:

Numero di omologazione CE del tipo: …

Data: …

Il veicolo può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni CE del tipo per la circolazione: a destra/a sinistra ( 59 ).

(luogo)

(data)

(firma)

(funzione)

Allegati: certificato di conformità per ogni fase.

Pagina 3

A —   Rimorchi agricoli o forestali — incompleti

1.  Caratteristiche costruttive generali dei rimorchi

1.1. Numero di assi e di ruote: …

di cui …

1.1.4. Assi frenati: …

2.  Masse e dimensioni

2.1.1. Massa(e) del telaio nudo:

 massima: …

 minima: …

2.2.1. Massa(e) massima(e) del rimorchio a pieno carico tecnicamente ammissibile secondo i tipi previsti di pneumatici: …

2.2.2. Ripartizione di tale(i) massa(e) tra gli assi e, per i semirimorchi o per i rimorchi ad asse centrale, carico al punto di aggancio: …

2.2.3.1. Massa(e) e pneumatici:



Asse

numero

Pneumatici

(dimensioni)

Capacità di carico

Massa massima tecnicamente ammissibile per asse

Carico verticale massimo ammissibile al punto di aggancio

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1. Altezza dal suolo del punto di attacco:

2.4.6.1.1. Altezza massima: … mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: … mm

Pagina 4

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore: … mm

2.5. Interasse: … mm ( 60 )

2.5.1.2. distanza tra il centro del sistema di aggancio e l'estremità posteriore del semirimorchio:

2.6. Carreggiate minima e massima: …/… mm (60) 

2.7.1.1. Lunghezza (60) : … mm

2.7.1.1.1. Lunghezza totale ammissibile del rimorchio completato: … mm

2.7.1.2. Larghezza (60) : … mm.

2.7.1.2.1. Larghezza totale ammissibile del rimorchio completato: … mm

2.7.1.7. Posizioni estreme ammissibili del centro di gravità del rimorchio completato: … mm

8.  Freni (breve descrizione del sistema di frenatura):

non frenato/a frenatura indipendente/a frenatura per inerzia/con frenatura assistita ( 61 )

8.11.4.1. Sovrapressione al raccordo (una condotta): … kPa

8.11.4.2. Sovrapressione al raccordo (2 condotte): … kPa

11.  Dispositivi di illuminazione e segnalazione:

11.2. Dispositivi supplementari facoltativi: …

12.  Varie

12.2. Collegamento meccanico tra il trattore e il rimorchio:

12.2.1. Tipo(i):
12.2.2. Marca (marche):
12.2.3. Marchio di omologazione CE del tipo:
12.2.4. Carico massimo orizzontale (kg)
Carico massimo verticale (eventuale) (kg)

Pagina 5

▼M8

16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)



Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …

 
 

▼B

17.  Osservazioni ( 62 ) …

Pagina 3

B —   Macchine intercambiabili trainate — complete/completate

1.  Caratteristiche costruttive generali della macchina intercambiabile trainata

1.1. Numero di assi e di ruote: …

di cui:

1.1.4. Assi frenati: …

2.  Masse e dimensioni

2.1.1. Massa(e) del telaio nudo:

 massima: …

 minima: …

2.2.1. Massa(e) massima(e) della macchina intercambiabile trainata a pieno carico tecnicamente ammissibile secondo i tipi previsti di pneumatici: …

2.2.2. Ripartizione di tale(i) massa(e) tra gli assi e, per i semirimorchi o per i rimorchi ad asse centrale, carico al punto di aggancio: …

2.2.3.1. Massa(e) e pneumatici:



Asse

numero

Pneumatici

(dimensioni)

Capacità di carico

Massa massima tecnicamente ammissibile per asse

Carico verticale massimo ammissibile al punto di aggancio

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1. Altezza dal suolo del punto di attacco:

2.4.6.1.1. Altezza massima: … mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: … mm

Pagina 4

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore: … mm

2.5. Interasse: … mm ( 63 )

2.5.1.2. distanza tra il centro del sistema di aggancio e l'estremità posteriore del semirimorchio: … mm

2.6. Carreggiate minima e massima: …/… mm (63) 

2.7.1.1. Lunghezza (63) : … mm

2.7.1.1.1. Lunghezza totale ammissibile del veicolo completato: … mm

2.7.1.2. Larghezza (63) : … mm.

2.7.1.2.1. Larghezza totale ammissibile del veicolo completato: … mm

2.7.1.7. Posizioni estreme ammissibili del centro di gravità del veicolo completato: … mm

8.  Freni (breve descrizione del sistema di frenatura):

non frenato/a frenatura indipendente/ a frenatura per inerzia/con frenatura assistita ( 64 )

8.11.4.1. Sovrapressione al raccordo (una condotta): … kPa

8.11.4.2. Sovrapressione al raccordo (2 condotte): … kPa

11.  Dispositivi di illuminazione e segnalazione:

11.2. Dispositivi supplementari facoltativi: …

12.  Varie

12.2. Collegamento meccanico tra il trattore e il veicolo:

12.2.1. Tipo(i):
12.2.2. Marca (marche):
12.2.3. Marchio di omologazione CE del tipo:
12.2.4. Carico massimo orizzontale (kg)
Carico massimo verticale (eventuale) (kg)

Pagina 5

▼M8

16. Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)



Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …

 
 

▼B

17.  Osservazioni ( 65 ) …




ALLEGATO IV

PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. Prima di concedere l'omologazione CE del tipo, l'autorità competente per l'omologazione del tipo di uno Stato membro verifica l'esistenza di disposizioni e procedure atte ad assicurare che i componenti, i sistemi e le entità tecniche o i veicoli in produzione siano conformi al tipo omologato attraverso un controllo effettivo.

1.2. L'autorità competente per l'omologazione CE del tipo controlla se la prescrizione di cui al punto 1.1. è rispettata. Il controllo può però essere svolto anche, in nome di detta autorità, dall'autorità competente di un altro Stato membro. In tal caso, quest'ultima autorità redige una dichiarazione di conformità riguardante i settori e gli impianti di produzione, con riferimento al prodotto o ai prodotti da omologare.

1.3. L'autorità competente per l'omologazione del tipo deve inoltre accettare la certificazione del costruttore in base alla norma armonizzata EN ISO 9001: 2000, con la possibile esclusione dei requisiti relativi ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 «Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo» (che si riferisce al prodotto o ai prodotti da omologare) oppure a una norma di approvazione equivalente in adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1.1. Il costruttore deve fornire tutte le informazioni necessarie sull'immatricolazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di ogni modifica concernente la validità o il campo di applicazione.

1.4. Se riceve una domanda dall'autorità di un altro Stato membro, l'autorità competente per l'omologazione del tipo deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità di cui al punto 1.2, oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

2.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

2.1.

Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva specifica devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato, soddisfacendo tutte le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva specifica inclusa nell'elenco completo che figura nell'allegato II, capitolo B.

2.2.

L'autorità competente per l'omologazione del tipo di uno Stato membro che concede l'omologazione CE del tipo deve verificare l'esistenza di adeguate misure e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione CE del tipo, per eseguire ad intervalli prestabiliti le prove o i controlli necessari per accertare la continuità della conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove indicate nelle direttive specifiche.

2.3.

Il detentore dell'omologazione CE del tipo deve, in particolare, rispondere alle seguenti condizioni:

2.3.1. garantire l'esistenza di efficaci procedure di controllo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) all'omologazione CE del tipo ottenuta;

2.3.2. avere accesso alle apparecchiature necessarie per controllare la conformità di ciascun tipo omologato;

2.3.3. garantire che i risultati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano disponibili per un periodo da concordare con l'autorità competente per l'omologazione CE del tipo; questo periodo non potrà essere superiore a 10 anni;

2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, allo scopo di verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto di determinate tolleranze della produzione industriale;

2.3.5. garantire che per ogni tipo di prodotto siano eseguiti, come minimo, i controlli prescritti dalla presente direttiva, nonché le prove previste dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura nell'allegato II.

2.3.6. garantire che, se da un serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova risulta una mancanza di conformità, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove; devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare la conformità della produzione corrispondente;

2.3.7. in caso di omologazione CE del tipo di un veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 devono essere limitati a quelli necessari per verificare se sono state rispettate le specifiche relative all'omologazione CE del tipo.

2.4.

L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. La normale frequenza delle verifiche deve rispettare le condizioni eventualmente accettate in conformità dei punti 1.2 e 1.3 del presente allegato, ed assicurare che i controlli necessari siano riesaminati con una frequenza conforme al grado di affidamento stabilito dalle autorità competenti.

2.4.1. Nel corso di ogni ispezione, devono essere presentati all'ispettore i documenti relativi alle prove e alla produzione.

2.4.2. Se la natura della prova lo consente, l'ispettore può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure del servizio tecnico se la direttiva particolare lo prevede). Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

2.4.3. Se il livello qualitativo risulta insufficiente, oppure se si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 2.4.2, l'ispettore può prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE del tipo.

2.4.4. L'autorità competente per l'omologazione CE del tipo può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dalla presente direttiva o dalle direttive specifiche applicabili incluse nell'elenco completo che figura nell'allegato II capitolo B.

2.4.5. Se, nel corso di un'ispezione, i risultati conseguiti sono insoddisfacenti, l'autorità competente per l'omologazione CE del tipo deve provvedere affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare quanto prima la conformità della produzione.




ALLEGATO V

A —   LIMITI DELLE PICCOLE SERIE



Categoria

Unità (per ciascun tipo)

T

150

C

50

R

75

S

50

B —   LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

▼C2

Il numero massimo dei veicoli di uno o più tipi messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista all’articolo 10 deve essere inferiore o uguale al 10 % del numero di veicoli di tutti i tipi interessati messi in circolazione nei due anni precedenti nello stesso Stato membro, senza tuttavia essere inferiore a venti unità.

▼B

Una menzione specifica sarà apposta sul certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione conformemente a tale procedura.




ALLEGATO VI

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE DEL TIPO RILASCIATE IN BASE A DIRETTIVE SPECIFICHE

Timbro dell'autorità per l'omologazione CE del tipo

Numero dell'elenco: …

relativo al periodo dal … al …

Per ciascuna omologazione CE del tipo concessa, rifiutata o revocata nel periodo sopra indicato devono essere forniti i seguenti dati:

Costruttore: …

Numero di omologazione CE del tipo: …

Marca: …

Tipo: …

Data del rilascio: …

Data del primo rilascio (per le estensioni): …




ALLEGATO VII

PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEL TIPO IN PIÙ FASI

1.   DATI GENERALI

1.1.

Il buon andamento del procedimento di omologazione CE del tipo in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di concedere l'omologazione CE del tipo per la prima fase o le fasi successive, le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano adeguate disposizioni, in materia di forniture e scambio di documenti e informazioni, necessarie a garantire che il veicolo completato soddisfi le prescrizioni di tutte le direttive specifiche di cui all'allegato II, capitolo B.

Questi dati devono riguardare l'omologazione CE del tipo di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi che fanno parte del veicolo incompleto, ma che non sono ancora stati omologati.

1.2.

Le omologazioni conformi al presente allegato devono essere concesse facendo riferimento allo stato di completamento effettivo del tipo di veicolo considerato e devono comprendere tutte le omologazioni CE del tipo concesse nelle fasi precedenti.

1.3.

Nel corso di un'omologazione in più fasi, ciascun costruttore è responsabile dell'omologazione CE del tipo e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti nella fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato le parti del veicolo in misura tale da invalidare la precedente omologazione CE del tipo.

2.   PROCEDURE

Per le domande presentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente deve:

a) verificare che tutte le omologazioni CE del tipo rilasciate in base a direttive specifiche siano applicabili alla norma pertinente nella direttiva specifica;

b) accertare che tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo, figurino nel fascicolo del costruttore;

c) verificare che, per quanto riguarda la documentazione, le specifiche relative ai veicoli e i dati contenuti nella parte I del fascicolo del costruttore siano ripresi nel fascicolo di omologazione o nelle schede di omologazione CE del tipo rilasciati a titolo delle direttive specifiche e, per i veicoli completi, se una voce della parte I del fascicolo del costruttore non figura nel fascicolo di omologazione CE del tipo di una delle direttive specifiche, confermare che la parte o la caratteristica in questione sono conformi ai dati contenuti nel fascicolo del costruttore;

d) su un campione di veicoli del tipo da omologare, eseguire o far eseguire dei controlli delle parti o dei sistemi, allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle omologazioni rilasciate in base alle direttive specifiche;

e) eseguire o far eseguire, ove del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

3.   NUMERO DI VEICOLI DA ISPEZIONARE

Il numero dei veicoli da ispezionare ai fini del paragrafo 2, lettera d), deve consentire un controllo efficace delle varie combinazioni da omologare, in relazione allo stato di completamento del veicolo e dei seguenti elementi:

 motore,

 cambio,

 assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 assi sterzanti (numero e posizione),

 assi frenati (numero),

 dispositivo di protezione contro il capovolgimento.

4.   IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alla targhetta regolamentare prescritta dalla direttiva 89/173/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 66 ) ciascun costruttore deve applicare sul veicolo una targhetta supplementare.

Essa dovrà essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare chiaramente e in modo indelebile le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

 nome del costruttore,

 sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE del tipo,

 fase di omologazione CE del tipo,

 numero di serie del veicolo,

 massa massima ammissibile del veicolo a pieno carico,

 massa rimorchiabile massima,

 massa massima ammissibile a pieno carico della combinazione (se il veicolo può trainare un rimorchio) ( 67 ),

 massa massima ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore (67) ,

 carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio (67) .




ALLEGATO VIII

TABELLA DI CONCORDANZA



Direttiva 74/150/CEE

La presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 2 e 3

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1, 2 e 3

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 9 bis

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 19

Articolo 12 e 13

Articolo 20

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 22

Articolo 16

Articolo 26

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III



( 1 ) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 1.

( 2 ) GU C 221 del 17.9.2002, pag. 5.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 dicembre 2002 (GU C 84 E dell'8.4.2003, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 4 ) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/3/CE della Commissione (GU L 28 del 30.1.2001, pag. 1).

( 5 ) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).

( 6 ) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1).

( 7 ) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

( 8 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 9 ) Per ogni dispositivo omologato, la descrizione può essere sostituita da un rinvio a tale omologazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati alla scheda.

Per ciascuna voce che richieda un corredo di fotografie o disegni, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati.

( 10 ) Eliminare, se del caso, le diciture inutili.

( 11 ) Classificazione in base alle definizioni di cui all'allegato II, capitolo A della direttiva 2003/37/CE.

( 12 ) Norme ISO 612:1978 e 1176:1990.

( 13 ) Fornire le informazioni richieste per tutte le eventuali varianti previste.

( 14 ) La massa del conducente è valutata mediamente pari a 75 kg.

( 15 ) Norma ISO 612-6.4:1978.

( 16 ) Norma ISO 4004:1983.

( 17 ) Norma ISO 612-6.1:1978.

( 18 ) Norma ISO 612-6.2:1978.

( 19 ) Norma ISO 612-6.3:1978.

( 20 ) Norma ISO 612-6.6:1978.

( 21 ) Norma ISO 612-6.7:1978.

( 22 ►M6  Norma ISO 612/-6.8:1978. ◄

( 23 ) Indicare la tolleranza.

( 24 ) Indicare la tolleranza.

( 25 ) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

( 26 ) È ammessa una tolleranza del 5 %. Tuttavia va rispettata una velocità massima misurata inferiore o uguale a 43 km/h (cfr. direttiva 98/89/CE) (compresa la tolleranza di 3 km/h).

( 27 ) Norma ISO 789-3:1993.

( 28 ) Per ciascun dispositivo di frenatura, precisare:

 tipo e natura dei freni (schema quotato) (a tamburo, a disco, ecc., ruote frenate, collegamento con le ruote frenate, guarnizioni, loro natura, superfici frenanti, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, peso dei tamburi, dispositivi di registrazione),

 trasmissione e comando (allegare schema) (costituzione, registrazione, rapporto delle leve, accessibilità del comando, sua disposizione, comandi a nottolino in caso di trasmissione meccanica, caratteristiche dei principali pezzi della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri apriceppi).

( 29 ) Valori in relazione alla resistenza meccanica del dispositivo di attacco.

( 30 ) La comunicazione di tali dati è facoltativa se essi sono già riportati nella pertinente scheda di omologazione dell'installazione.

( 31 ) Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante), va preso in considerazione come asse più vicino al conducente l'asse su cui sono montati i pneumatici di diametro maggiore.

( 32 ) Conformemente alla norma ISO 789-6: 1982.

( 33 ) Conformemente alla norma ISO 789, parte -6: 1982.

( 34 ) Cancellare la dicitura non pertinente.

( 35 ) Se pertinente.

( 36 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 37 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 38 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 39 ) Indicare i valori minimi.

( 40 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 41 ) Indicare il metodo di prova utilizzato.

( 42 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 43 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 44 ) Indicare il metodo di prova utilizzato.

( 45 ) Indicare i valori minimi.

( 46 ) Cancellare la dicitura non pertinente.

( 47 ) Cancellare la dicitura non pertinente.

( 48 ) Se pertinente.

( 49 ) Indicare, fra l'altro, tutte le informazioni richieste sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

( 50 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 51 ) Indicare i valori minimi.

( 52 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 53 ) Indicare, fra l'altro, tutte le informazioni richieste sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

( 54 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 55 ) Indicare i valori minimi.

( 56 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 57 ) Indicare, fra l'altro, tutte le informazioni richieste sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

( 58 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 59 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 60 ) Indicare i valori minimi.

( 61 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 62 ) Indicare, fra l'altro, tutte le informazioni richieste sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

( 63 ) Indicare i valori minimi.

( 64 ) Depennare le diciture non appropriate.

( 65 ) Indicare, fra l'altro, tutte le informazioni richieste sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

( 66 ) GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2000/1/CE (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 16).

( 67 ) Unicamente se tale valore ha subito modifiche durante la fase di omologazione attuale.