02003D0076 — IT — 10.05.2018 — 001.001


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o febbraio 2003

che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

(2003/76/CE)

(GU L 029 dell'5.2.2003, pag. 22)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2018/599 DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2018

  L 101

1

20.4.2018




▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o febbraio 2003

che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

(2003/76/CE)



Articolo 1

1.  La Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA. In caso di inadempienza di un debitore della CECA verificatasi durante il periodo di liquidazione, la perdita conseguente va imputata innanzitutto sul capitale esistente e, successivamente, sulle entrate dell'anno in corso. Prima di stralciare un credito nei confronti di un debitore della CECA inadempiente, la Commissione esaurisce tutti i mezzi di tutela, compresa l'escussione di eventuali garanzie (ipoteche, cauzioni, garanzie bancarie, ecc.). La Commissione si riserva ogni possibile azione qualora il debitore recuperi la solvibilità.

2.  La liquidazione è effettuata secondo le norme sostanziali e procedurali vigenti per queste operazioni, con le facoltà e le prerogative spettanti alle istituzioni comunitarie, in base al trattato CECA e al diritto derivato in vigore al 23 luglio 2002.

Articolo 2

1.  Il patrimonio è gestito dalla Commissione in modo da garantirne la redditività a lungo termine. L'investimento delle disponibilità deve prefiggersi il massimo rendimento possibile in condizioni di sicurezza.

2.  Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata e dopo aver consultato il Parlamento europeo, fissa gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio.

Articolo 3

1.  Le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1, nonché quella di investimento di cui all'articolo 2, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie delle rimanenti Comunità, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.

Questi documenti finanziari sono acclusi ai documenti finanziari che la Commissione redige annualmente a norma dell'articolo 275 del trattato CE e del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2.  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nel trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 4

1.  Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 2 costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Queste entrate hanno una destinazione particolare, vale a dire il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio non contemplati dal programma quadro in materia di ricerca. Esse costituiscono il fondo di ricerca carbone e acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.

2.  Le entrate di cui al paragrafo 1 sono ripartite tra la ricerca relativa al carbone e quella relativa all'acciaio nella misura, rispettivamente, del 27,2 % e del 72,8 %. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può eventualmente modificare la ripartizione degli importi tra la ricerca nel settore del carbone e quella nel settore dell'acciaio.

3.  Il Consiglio adotta gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

▼M1

4.  Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un dato anno a titolo di queste entrate, come pure i recuperi, sono riportati automaticamente all'anno successivo. Tali stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

5.  Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito degli annullamenti è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.

▼M1

Articolo 4 bis

L'importo corrispondente agli annullamenti di impegni avvenuti a decorrere dal 24 luglio 2002 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio il 10 maggio 2018.

▼B

Articolo 5

1.  Le entrate nette utilizzabili per il finanziamento dei progetti di ricerca dell'anno n+2 figureranno nel bilancio della CECA in liquidazione dell'anno n, e, una volta effettuata la liquidazione, nel bilancio del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio.

2.  Per minimizzare eventuali fluttuazioni nei finanziamenti della ricerca determinate dall'andamento dei mercati finanziari, si procederà a una perequazione e verrà costituito un accantonamento per imprevisti. Gli algoritmi di perequazione e di determinazione dell'ammontare dell'accantonamento per imprevisti sono indicati in allegato.

Articolo 6

Le spese amministrative risultanti dalle operazioni di liquidazione, investimento e gestione di cui alla presente decisione, corrispondenti a quelle fissate dall'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, il cui importo è stato modificato con la decisione del Consiglio del 21 novembre 1977, sono a carico della Commissione nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 7

La Commissione determina l'importo delle attività e delle passività della CECA nell'ambito di un bilancio chiuso in data 23 luglio 2002.

Articolo 8

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

Procedure applicabili per determinare l'importo delle entrate nette, che verranno assegnate al fondo di ricerca carbone e acciaio

1.   INTRODUZIONE

Le entrate nette utilizzabili per finanziare progetti di ricerca equivalgono al risultato netto annuale della CECA in liquidazione, ovvero al risultato netto annuale del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio quando la liquidazione sarà effettiva. L'impostazione consiste nel determinare i finanziamenti da assegnare alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio dell'anno n + 2 in sede di chiusura di bilancio dell'anno n, e nel tener conto della metà dell'aumento o della diminuzione del risultato netto rispetto all'ultimo livello di finanziamento deciso per le ricerche nei settori del carbone e dell'acciaio.

2.   DEFINIZIONE

n

:

anno di riferimento

Rn

:

risultato netto dell'esercizio n

Pn

:

accantonamento per imprevisti dell'anno n

Dn + 1

:

Dotazione assegnata alla ricerca per l'anno n + 1 (definita in sede di chiusura del bilancio dell'anno n - 1)

Dn + 2

:

Dotazione assegnata alla ricerca dell'anno n + 2

3.   ALGORITMI UTILIZZATI

Gli algoritmi utilizzati per determinare il livello dell'accantonamento per imprevisti e il livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n + 2, che figureranno nel bilancio dell'anno n, sono i seguenti:

3.1. Livello dell'accantonamento per imprevisti:

image

3.2. Livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n + 2 (arrotondato al centinaio di migliaia di euro più prossimo. Se il calcolo dà un risultato che si colloca esattamente a metà, l'arrotondamento dovrà essere effettuato al centinaio di migliaia di euro superiore):

image

A seconda dei casi, l'importo necessario per operare l'arrotondamento verso l'alto (o il ricavato dall'arrotondamento verso il basso) verrà prelevato dall'accantonamento per imprevisti, ovvero verrà riversato a quest'ultimo.