02003D0017 — IT — 02.12.2018 — 007.001


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►B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/17/CE)

(GU L 008 dell'14.1.2003, pag. 10)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DEL CONSIGLIO 2003/403/CE del 26 maggio 2003

  L 141

23

7.6.2003

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 885/2004 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004

  L 168

1

1.5.2004

►M3

DECISIONE DEL CONSIGLIO 2005/834/CE dell’8 novembre 2005

  L 312

51

29.11.2005

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M5

DECISIONE DEL CONSIGLIO 2007/780/CE del 26 novembre 2007

  L 314

20

1.12.2007

►M6

DECISIONE N. 1105/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 21 novembre 2012

  L 328

4

28.11.2012

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M8

DECISIONE (UE) 2018/1674 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018

  L 284

31

12.11.2018




▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/17/CE)



▼M3

Articolo 1

▼M8

Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE e direttiva 2002/55/CE del Consiglio ( 1 ), purché:

▼M3

a) siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell’allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità;

b) soddisfino le condizioni previste nell’allegato II, sezione A.

▼M8

Articolo 2

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, prodotte nei paesi terzi figuranti in tale allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione.

▼B

Articolo 3

▼M8

1.  Qualora sementi equivalenti siano «rietichettate e richiuse» nella Comunità, in conformità dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi prodotti nella Comunità.

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.

▼B

2.  Qualora sia necessaria la rietichettatura e la richiusura nella Comunità di sementi equivalenti, le etichette CE sono utilizzate solo nei seguenti casi:

a) se le sementi prodotte negli Stati membri e le sementi della stessa varietà e categoria prodotte in paesi terzi sono miscelate per migliorarne la facoltà germinativa, a condizione che

 la miscela sia omogenea, e

 l'etichetta indichi i singoli paesi produttori; oppure

▼M8

b) se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE.

▼M6 —————

▼B

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2003 al ►M6  31 dicembre 2022 ◄ .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisone.

▼M6




ALLEGATO I



PAESI, AUTORITÀ E SPECIE

Paesi (1)

Autorità

Specie indicate nelle seguenti direttive

1

2

3

AR

Istituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

▼M8

BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EEC

66/402/EEC

▼M6

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1 A 0Y9

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

▼M7 —————

▼M6

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

▼M8

MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EEC

2002/55/EC

2002/57/EC

▼M6

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 «The Terrace»

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Il ministero dell’Agricoltura ha autorizzato le seguenti istituzioni a rilasciare certificati OCSE:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 — 21000 Novi Sad

Maize Research Institute «ZEMUN POLJE»

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

US

USDA — Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO — CANELONES

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/CEE

66/402/CEE – solo per quanto concerne le sementi Zea mays e Sorghum spp.

2002/57/CE

(1)   AR — Argentina, AU — Australia, ►M8  BR — Brasile, ◄ CA — Canada, CL — Cile, ►M8  HR — Croazia, ◄ , IL — Israele, MA — Marocco, ►M8  MD — Repubblica di Moldova, ◄ NZ — Nuova Zelanda, RS — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti, UY — Uruguay, ZA — Sud Africa.

▼B




ALLEGATO II

A.   Condizioni relative alle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi

1.

Le ispezioni in campo sono effettuate secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, per quanto riguarda:

 le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE,

 le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/401/CEE,

 le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,

 le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.,

 le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,

▼M8

 le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.

▼B

2.

Le sementi non definitivamente certificate devono essere contenute in imballaggi ufficialmente chiusi e muniti di un'etichetta speciale prevista a tal fine dall'OCSE.

3.

Le sementi non definitivamente certificate devono essere accompagnate, fatto salvo il certificato previsto dai sistemi OCSE, da un certificato ufficiale recante le seguenti indicazioni:

 numero di riferimento delle sementi utilizzate per la coltura nel campo e indicazione dello Stato membro o del paese terzo che ha effettuato la certificazione delle sementi,

 superficie coltivata,

 quantità delle sementi,

 attestazione comprovante che sono state rispettate le condizioni che devono soddisfare le colture da cui provengono le sementi.

B.   Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi

1.

Le sementi indicate in appresso devono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi devono essere ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; le partite delle sementi devono essere accompagnate dai certificati previsti da detti sistemi:

 le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE,

 le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE,

 le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,

 le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.,

 le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,

▼M8

 le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.

▼B

Le sementi devono inoltre essere conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale.

2.

Le sementi devono soddisfare le condizioni in appresso:

2.1.

Le condizioni che le sementi devono soddisfare a norma del paragrafo 1, secondo comma, figurano nelle seguenti direttive:

 direttiva 66/401/CEE, allegato II,

 direttiva 66/402/CEE, allegato II,

 direttiva 2002/54/CE, allegato I, parte B,

▼M8

 direttiva 2002/55/CE, allegato II,

▼B

 direttiva 2002/57/CE, allegato II.

▼M8

2.2.

Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.1, i campioni devono essere ufficialmente o sotto controllo ufficiale prelevati in conformità delle norme dell'ISTA e il loro peso deve essere conforme al peso previsto da tali metodi, tenuto conto dei pesi specificati nelle seguenti direttive:

 direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

 direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

 direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,

 direttiva 2002/55/CE, allegato III,

 direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.

2.3.

L'esame è effettuato ufficialmente o sotto controllo ufficiale conformemente alle norme dell'ISTA.

▼M8 —————

▼B

3.

Per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi, le sementi devono soddisfare le condizioni supplementari in appresso:

3.1.

Devono figurare le seguenti indicazioni ufficiali:

 attestazione che le sementi sono conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale: «regole e norme CE»,

▼M8

 attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: «campionamento e analisi effettuati, in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, da … (nome o codice membro della stazione ISTA di analisi delle sementi)»,

▼B

 data della chiusura ufficiale dell'imballaggio,

 qualora le partite di sementi siano state «rietichettate e richiuse» secondo i sistemi OCSE, anche un'attestazione che tali operazioni sono state effettuate e l'indicazione della data più recente di richiusura e delle autorità responsabili,

 paese di produzione,

 peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri o di glomeruli nel caso delle sementi di barbabietole e

 in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e del rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

Tali indicazioni possono figurare o sull'etichetta OCSE o su un'etichetta ufficiale supplementare sulla quale devono essere indicati il nome del servizio e il paese. Le eventuali etichette del fornitore devono avere una presentazione tale da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale supplementare.

3.2.

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e recano tutte le informazioni eventualmente richieste nell'ambito delle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione comunitaria.

3.3.

Una scheda ufficiale, acclusa all'interno dell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, deve essere indicato, se del caso, se si tratta di sementi monogermi o di precisione.

Tale scheda non è indispensabile quando le indicazioni minime sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio o se sono utilizzate un'etichetta adesiva o un'etichetta in materiale non lacerabile.

3.4.

Gli eventuali trattamenti chimici subiti dalle sementi ed il principio attivo devono figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale, nonché sull'imballaggio o all'interno del medesimo.

3.5.

Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, le schede ufficiali e gli imballaggi devono essere redatte almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

▼M8

4.

Le partite di sementi sono corredate di un certificato internazionale ISTA color arancio per partite di sementi recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.

▼B

5.

Nel caso delle sementi di base di varietà la cui selezione conservatrice si effettua esclusivamente nella Comunità, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte nella Comunità.

Nel caso delle sementi di base delle altre varietà, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte sotto la responsabilità delle persone incaricate della selezione conservatrice, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nella Comunità o in un paese terzo che beneficia, in virtù della decisione 97/788/CE ( 2 ), dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuate in paesi terzi.

6.

Per le sementi certificate di tutte le generazioni le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte e ufficialmente controllate e certificate:

 nella Comunità o

 in un paese terzo che benefici dell'equivalenza ai sensi della presente decisione per la produzione delle sementi di base della specie in questione, sempreché siano state prodotte a partire da sementi ottenute a norma del punto 5.

7.

Nel caso del Canada e degli Stati Uniti d'America, in deroga al:

 punto 2.2 e punto 2.3,

 punto 3.1, secondo trattino e

 punto 4,

il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati di analisi delle sementi possono essere effettuati da laboratori di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuti conformemente alle norme AOSA. In questo caso:

 deve figurare la seguente attestazione ai sensi del punto 3.1: «Sottoposte a campionamento e analizzate, conformemente alle norme AOSA, da …» (nome o iniziali del laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto) e

 il certificato obbligatorio ai sensi del punto 4 deve essere rilasciato dal laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto sotto la responsabilità dell'autorità di cui all'allegato I.



( 1 ) Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

( 2 ) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/580/CE (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 26).