2002R1221 — IT — 01.07.2013 — 001.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2002

per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche

(GU L 179, 9.7.2002, p.1)

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►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2002

per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere della Banca centrale europea ( 2 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) ( 4 ), costituisce il quadro di riferimento di norme, definizioni, classificazioni e principi contabili comuni per l'elaborazione dei conti degli Stati membri alla luce delle esigenze statistiche della Comunità, al fine di ottenere risultati confrontabili fra Stati membri.

(2)

La relazione del comitato monetario sulle esigenze informative, approvata dal Consiglio Ecofin del 18 gennaio 1999, ha sottolineato che, per il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e del mercato unico, l'effettiva sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche costituiscono fattori di primaria importanza, che a loro volta richiedono un sistema completo di informazioni statistiche in grado di fornire ai responsabili politici i dati necessari per la formulazione delle decisioni. Tale relazione ha inoltre sottolineato la necessità di attribuire un'elevata priorità alle statistiche a breve termine della finanza pubblica degli Stati membri, in particolare di quelli che partecipano all'Unione economica e monetaria, e che l'obiettivo è la compilazione di conti trimestrali non finanziari semplificati per il settore delle amministrazioni pubbliche mediante un approccio graduale.

(3)

È opportuno definire i conti trimestrali semplificati non finanziari delle amministrazioni pubbliche alla luce dell'elenco di categorie del SEC 95 per le entrate e le spese delle amministrazioni definite dal regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle amministrazioni ( 5 ).

(4)

Nell'ambito del citato approccio graduale, è stata attribuita la priorità alle imposte, ai contributi sociali effettivi e alle prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura come categorie che rappresentano attendibili indicatori delle tendenze della finanza pubblica già resi disponibili (prima fase).

(5)

La trasmissione di tale prima serie di categorie su base trimestrale, dal giugno 2000, in tutti gli Stati membri, costituisce l'oggetto del regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica ( 6 ).

(6)

È necessario integrare la prima fase con una seconda serie di categorie al fine di ottenere l'elenco completo delle categorie comprese nelle spese e nelle entrate delle amministrazioni pubbliche.

(7)

L'attendibilità dei dati trimestrali trasmessi ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere verificata per quanto concerne i dati annuali. Una relazione sulla qualità dei dati trimestrali andrebbe quindi effettuata prima della fine del 2005.

(8)

Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2223/96 stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione ha facoltà di adottare emendamenti alla metodologia del SEC 95 per chiarirne e migliorarne il contenuto. La compilazione di conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche richiederà risorse addizionali negli Stati membri. La trasmissione di tali dati alla Commissione non può dunque essere soggetta ad una decisione della Commissione stessa.

(9)

Il comitato del programma statistico (CPS), istituito ai sensi della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 7 ), e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito ai sensi della decisione 91/115/CEE del Consiglio ( 8 ), sono stati consultati a norma dell'articolo 3 delle suddette decisioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione del contenuto dei conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche, nonché la redazione dell'elenco delle categorie del SEC 95 che devono essere trasmesse dagli Stati membri a partire dal 30 giugno 2002, e la specificazione delle principali caratteristiche di tali categorie.

Articolo 2

Contenuto dei conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche

Il contenuto dei conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche è definito in allegato in riferimento ad un elenco di categorie del SEC 95 che costituiscono le spese e le entrate delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 3

Categorie interessate dalla trasmissione dei dati trimestrali

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati trimestrali per le categorie o gruppi di categorie comprese nell'elenco in allegato, ad eccezione delle categorie per le quali i dati devono essere trasmessi ai sensi del regolamento (CE) n. 264/2000.

2.  I dati trimestrali vengono trasmessi per le seguenti categorie (o gruppi di categorie) di spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche:

a) Dal lato delle spese:

 consumi intermedi (P.2)

 investimenti lordi + acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (P.5 + K.2)

 investimenti fissi lordi (P.51)

 redditi da lavoro dipendente (D.1)

 altre imposte sulla produzione (D.29)

 contributi erogati (D.3)

 redditi da capitale (D.4)

 interessi (D.41)

 imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5)

 trasferimenti sociali in natura corrispondenti a spese per prodotti forniti alle famiglie attraverso produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (D.6311 + D.63121 + D.63131)

 altri trasferimenti correnti (D.7)

 rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione (D.8)

 imposte in conto capitale + contributi agli investimenti + altri trasferimenti in conto capitale (D.91 + D.92 + D.99);

b) Sul lato delle entrate:

 produzione di beni e servizi destinabili alla vendita + produzione di beni e servizi per proprio uso finale + pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.11 + P.12 + P.131)

 altri contributi alla produzione ricevuti (D.39)

 redditi da capitale (D.4)

 contributi sociali figurativi (D.612)

 altri trasferimenti correnti (D.7)

 contributi agli investimenti + altri trasferimenti in conto capitale (D.92 + D.99).

3.  Le transazioni D.41, D.7, D.92 e D.99 vengono consolidate nell'ambito del settore delle amministrazioni pubbliche. Le altre transazioni non vengono consolidate.

Articolo 4

Compilazione dei dati trimestrali: fonti e metodi

1.  I dati trimestrali relativi al primo trimestre 2001 e successivi vengono compilati in base alle norme seguenti:

a) i dati trimestrali si basano, per quanto possibile, su informazioni dirette provenienti da fonti primarie, allo scopo di ridurre al minimo, per ciascun trimestre, le differenze fra le stime preliminari e quelle finali;

b) le informazioni dirette vengono eventualmente integrate da rettifiche finalizzate ad ottenere un grado di copertura completo e da rettifiche concettuali finalizzate ad allineare i dati trimestrali con i concetti del SEC 95;

c) i dati trimestrali e i corrispondenti dati annuali devono essere coerenti.

2.  I dati trimestrali relativi ai trimestri compresi tra il primo del 1999 ed il quarto del 2000 vengono compilati mediante fonti e metodi tali da assicurare la coerenza fra i dati trimestrali e i corrispondenti dati annuali.

Articolo 5

Scadenze per la trasmissione dei dati trimestrali

1.  I dati trimestrali di cui all'articolo 3 vengono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine del trimestre a cui si riferiscono.

Le eventuali revisioni dei dati trimestrali relativi ai trimestri precedenti vengono trasmesse contemporaneamente.

2.  La prima trasmissione di dati trimestrali è costituita dai dati relativi al primo trimestre 2002. Gli Stati membri trasmettono tali dati entro il 30 giugno 2002. ►M1  Per la Repubblica di Croazia, la prima trasmissione di dati trimestrali è costituita dai dati relativi al primo trimestre del 2012. La Repubblica di Croazia trasmette tali dati entro la fine del primo trimestre successivo alla data di adesione. ◄

Tuttavia, la Commissione ha facoltà di concedere una deroga non superiore a un anno per quanto riguarda la data della prima trasmissione dei dati trimestrali per il primo trimestre 2002 e successivi, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti.

Articolo 6

Trasmissione di dati pregressi

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati trimestrali pregressi per le categorie di cui all'articolo 3 a partire dal primo trimestre del 1999. ►M1  La Repubblica di Croazia trasmette alla Commissione (Eurostat) i dati trimestrali pregressi per le categorie di cui all’articolo 3 a partire dal primo trimestre del 2002. ◄

2.  I dati trimestrali relativi ai trimestri dal primo del 1999 al quarto del 2001 vengono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro il 30 giugno 2002. ►M1  La Repubblica di Croazia trasmette alla Commissione (Eurostat) i dati trimestrali relativi ai trimestri dal primo del 2002 al quarto del 2011 entro dicembre 2015. ◄

Tuttavia, la Commissione ha facoltà di concedere una deroga non superiore a un anno per quanto riguarda la data della prima trasmissione dei dati trimestrali per il primo trimestre 1999 e successivi, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti.

Articolo 7

Applicazione

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione dei dati trimestrali di cui all'articolo 3 (descrizione iniziale), alla stessa data in cui iniziano la trasmissione dei dati trimestrali conformemente alla scadenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2.  Le eventuali revisioni della descrizione iniziale delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione dei dati trimestrali vengono trasmessi alla Commissione (Eurostat) quando vengono comunicati i dati riveduti.

3.  La Commissione (Eurostat) informa i comitati CPS e CMFB sulle fonti e sui metodi utilizzati da ciascuno Stato membro.

Articolo 8

Relazione

Sulla base dei dati trasmessi per le categorie di cui all'articolo 3, e previa consultazione del CPS, la Commissione (Eurostat) trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2005, una relazione contenente una valutazione dell'attendibilità dei dati trimestrali trasmessi dagli Stati membri.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1.  Gli Stati membri che non sono in grado, durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 4, di trasmettere i dati trimestrali a partire dal primo trimestre 2001 conformemente alle fonti e ai metodi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e alle scadenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, applicano il paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione (Eurostat) le loro «migliori stime trimestrali» (vale a dire, comprendenti tutte le nuove informazioni progressivamente disponibili nel corso del processo di compilazione del sistema dei conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche) conformemente alla scadenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Essi indicano allo stesso tempo le operazioni che devono essere ancora portate a termine per rispettare le fonti ed i metodi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3.  Durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 4, la Commissione (Eurostat) esamina il progresso compiuto dagli Stati membri per l'applicazione integrale dell'articolo 4, paragrafo 1.

4.  Il periodo di transizione inizia a partire dalla data della prima trasmissione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e termina al più tardi il 31 marzo 2005.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

CONTENUTO DEI CONTI TRIMESTRALI NON FINANZIARI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

I conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche vengono definiti in riferimento all'elenco delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche di cui al regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione.

Le spese delle amministrazioni pubbliche comprendono le categorie del SEC 95 riportate dal lato degli impieghi, o nelle variazioni delle attività, o nelle variazioni delle passività e del patrimonio netto della sequenza dei conti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione della categoria D.3, compresa nella sezione delle risorse dei conti delle amministrazioni pubbliche.

Le entrate delle amministrazioni pubbliche comprendono le categorie del SEC 95 riportate dal lato delle risorse o nelle variazioni delle passività e del patrimonio netto della sequenza dei conti non finanziari delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione della categoria D.39, compresa nel lato degli impieghi dei conti delle amministrazioni pubbliche.

Per definizione, la differenza fra entrate delle amministrazioni pubbliche e spese delle amministrazioni pubbliche, ai sensi delle definizioni di cui sopra, costituisce l'accreditamento netto (+)/indebitamento netto (-) del settore delle amministrazioni pubbliche.

Le transazioni D.41, D.7, D.92 e D.99 sono consolidate internamente al settore delle amministrazioni pubbliche. Le altre transazioni non sono consolidate.

La tabella che segue illustra le categorie del SEC 95 che costituiscono le spese e le entrate delle amministrazioni pubbliche. Le categorie riportate in corsivo costituiscono già oggetto di trasmissione su base trimestrale in virtù del regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione.



Codici SEC 95

Spese delle amministrazioni pubbliche

P.2

Consumi intermedi

P.5 + K.2

Investimenti lordi + acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

P.51

Investimenti fissi lordi

D.1

Redditi da lavoro dipendente

D.29

Altre imposte sulla produzione

D.3

Contributi erogati

D.4

Redditi da capitale

D.41

Interessi

D.5

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura + Trasferimenti sociali in natura corrispondenti a spese per prodotti forniti alle famiglie attraverso produttori di beni e servizi destinabili alla vendita

D.7

Altri trasferimenti correnti

D.8

Rettifica per variazioni dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

D.9

Trasferimenti in conto capitale



Codici SEC 95

Entrate delle amministrazioni pubbliche

P.11 + P.12 + P.131

Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita + produzione di beni e servizi per proprio uso finale + pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita

D.2

Imposte sulla produzione e sulle importazioni

D.39

Altri contributi alla produzione

D.4

Redditi da capitale

D.5

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

D.61

Contributi sociali

D.611

Contributi sociali effettivi

D.612

Contributi sociali figurativi

D.7

Altri trasferimenti correnti

D.9  (1)

Trasferimenti in conto capitale

D.91

Imposte in conto capitale

B.8g

Risparmio, lordo

B.9

Accreditamento netto/indebitamento netto

(1)   Le rettifiche per imposte e contributi sociali accertati ma non incassati, ove riportate alla voce D.9, sono considerate entrate negative.



( 1 ) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 300.

( 2 ) GU C 131 del 3.5.2001, pag. 6.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 33) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2002.

( 4 ) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

( 5 ) GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3.

( 6 ) GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.

( 7 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

( 8 ) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

( 9 ) Le rettifiche per imposte e contributi sociali accertati ma non incassati, ove riportate alla voce D.9, sono considerate entrate negative.