02002L0056 — IT — 09.01.2024 — 011.001
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DIRETTIVA 2002/56/CE DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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L 25 |
42 |
30.1.2003 |
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L 165 |
23 |
3.7.2003 |
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L 329 |
37 |
16.12.2005 |
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L 345 |
90 |
23.12.2008 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2011 |
L 327 |
66 |
9.12.2011 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/63/UE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2013 |
L 341 |
52 |
18.12.2013 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014 |
L 178 |
26 |
18.6.2014 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2016 |
L 60 |
72 |
5.3.2016 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/119 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2019 |
L 24 |
26 |
28.1.2019 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (Ue) 2020/177 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2020 |
L 41 |
1 |
13.2.2020 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/202 DELLA COMMISSIONE dell’8 gennaio 2024 |
L |
1 |
9.1.2024 |
DIRETTIVA 2002/56/CE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002
relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate
Articolo 1
La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione dei tuberi-seme di patate all'intero della Comuntià.
Tale direttiva non si applica ai tuberi-seme di patate per i quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«Commercializzazione» la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di tuberi-seme di patate a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.
Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di tuberi-seme di patate non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:
Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di tuberi-seme di patate in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di tuberi-seme a questo scopo purché essi non acquisiscano titoli sui tuberi-seme forniti né sul prodotto del raccolto. Il fornitore dei tuberi-seme di patate trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quale momento i tuberi-seme forniti.
Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
«Tuberi-semi di base» i tuberi di patate
prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;
previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme di base; e
per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate.
«Tuberi-seme certificati» i tuberi di patate
provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
previsti sopratutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme certificati; e
per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate.
«Disposizioni ufficiali» le disposizioni che sono adottate
da autorità di uno Stato o;
sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o
per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
a condizione che le persone indicate sub ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di detta disposizione.
Articolo 3
Con le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere determinati per i tuberi-seme di patate ufficialmente certificati:
Gli Stati membri possono prescrivere in quale misura applicano dette classi comunitarie nel quadro della certificazione della loro produzione.
Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dalla presente direttiva, possono essere stabilite, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2:
Articolo 4
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possano essere commercializzati.
Articolo 5
Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce alle condizioni minime degli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.
Articolo 6
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori nel loro territorio a commercializzare:
piccoli quantitativi di tuberi-seme di patate a scopi scientifici o per lavori di selezione;
quantitativi adeguati di tuberi-seme di patate per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché i tuberi-seme siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.
Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.
Articolo 7
Gli Stati membri prescrivono che durante l'esame dei tuberi per la certificazione i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati.
Articolo 8
La disposizione di cui al paragrafo 1 può comprendere misure volte a:
Articolo 9
Gli Stati membri prescrivono che non possono essere commercializzati tuberi-seme di patate trattati con sostanze inibenti la germogliazione.
Articolo 10
Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Le norme relative alla calibratura possono essere modificate nel loro insieme secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 11
Articolo 12
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
Con la procedura di cui dall'articolo 25, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.
Articolo 13
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati:
siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato III e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per i tuberi-seme di base e azzurro per i tuberi-seme certificati. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;
contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato III, A, punti 3, 4 e 6. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta ufficiale di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta di materiale non lacerabile.
Articolo 14
Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può prevedere che, nei casi diversi da quelli disciplinati dalla presente direttiva, gli imballaggi o i contenitori di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati di patate debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio o sul contenitore stesso). Anche le diciture che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 15
Nel caso di tuberi-seme di patate di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.
Articolo 16
Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso o sul recipiente.
Articolo 17
Articolo 18
I tuberi-seme di patate selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possono essere commercializzati in applicazione dell'articolo 4, a condizione che:
siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;
siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base;
siano conformi alle condizioni minime che vanno fissate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per i tuberi-seme pre-base;
siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui alla lettera c);
siano contenuti in imballaggi o in recipienti conformi alle disposizioni della presente direttiva; e
tali imballaggi o recipienti siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.
Articolo 19
Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva, diverse da quelle di natura fitosanitaria, si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alle disposizioni in cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi stabiliti nella presente direttiva. La portata di tali esenzioni è definita rispetto alle disposizioni alle quali queste si applicano. La durata dell'esperimento non può superare sette anni.
Articolo 20
All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante e prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di tuberi-seme di patate immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:
Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.
Articolo 21
Il termine di cui al primo comma può essere prorogato per i paesi terzi con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, qualora le informazioni disponibili non consentano una constatazione a norma del paragrafo 1 e fintantoché le informazioni disponibili non consentono tale constatazione.
Articolo 22
Articolo 23
Fatta salva la libera circolazione dei tuberi-seme di patate all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di tuberi-seme superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:
specie;
varietà;
categoria;
paese di produzione e servizio di controllo;
paese speditore;
importatore;
quantitativi di tuberi-seme di patate.
Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 24
Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 25
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Articolo 26
Con riserva delle tolleranze previste negli allegati I e II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.
Articolo 27
Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:
le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme trattati chimicamente;
le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;
le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme adatti alla produzione biologica.
Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 lettera b) comprendono in particolare i seguenti punti:
i tuberi-seme di queste specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
pertinenti restrizioni quantitative.
Articolo 28
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 29
La direttiva 66/403/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato IV, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.
Articolo 30
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 31
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
CONDIZIONI MINIME CHE I TUBERI-SEME DI PATATE DEVONO SODDISFARE
1. Nel caso dei tuberi-seme di patate di base, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non sono superiori complessivamente a 0,1 % e nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,25 %.
2. Nel caso dei tuberi-seme di patate certificati, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non sono superiori complessivamente a 0,5 % e nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,5 %.
3. I tuberi-seme di patate soddisfano i seguenti requisiti per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), o di malattie causate dagli ORNQ, e le rispettive categorie, come specificato nella tabella seguente:
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ |
Soglia per le piante per tuberi-seme di patate di base |
Soglia per le piante per tuberi-seme di patate certificati |
Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) |
1,0 % |
4,0 % |
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] |
0 % |
0 % |
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] |
0 % |
0 % |
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00] |
0,8 % |
6,0 % |
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] |
0 % |
0 % |
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ |
Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate di base |
Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate certificati |
Sintomi di virosi |
4,0 % |
10,0 % |
4. Il numero massimo di generazioni di tuberi-seme di patate di base è quattro e le generazioni complessive di tuberi-seme di patate pre-base in campo e di tuberi-seme di patate di base sono sette.
Il numero massimo di generazioni provenienti da tuberi-seme di patate certificati è due.
Se la generazione non è indicata nell’etichetta ufficiale i tuberi-seme di patate in questione sono ritenuti appartenere alla generazione limite consentita per la categoria di appartenenza.
ALLEGATO II
CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ DEI LOTTI DEI TUBERI-SEME DI PATATE
Per le impurità, i difetti e gli ORNQ, o i sintomi causati dagli ORNQ, dei tuberi-seme di patate sono consentite le seguenti tolleranze:
presenza di terra e di corpi estranei: 1,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 2,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati;
marciume secco e marciume umido complessivamente, purché non siano causati da Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus o Ralstonia solanacearum: 0,5 % in massa, di cui il marciume umido con limite di 0,2 % in massa;
difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3,0 % in massa;
scabbia comune (tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo): 5,0 % in massa;
tuberi aggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea: 1,0 % in massa;
ORNQ, o sintomi causati dagli ORNQ, sui lotti dei tuberi-seme di patate:
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ |
Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate di base |
Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate certificati |
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. |
0 % |
0 % |
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] |
0 % |
0 % |
Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] |
5,0 % |
5,0 % |
Scabbia pulverulenta della patata, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] |
3,0 % |
3,0 % |
totale delle tolleranze per i punti da 2 a 6: 6,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.
ALLEGATO III
ETICHETTA
A. Indicazioni prescritte
«Normativa CE»
Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi
Numero d'ordine attribuito ufficialmente
Numero d'identificazione del produttore o numero di riferimento del lotto
Mese e anno della chiusura
Varietà, indicata almeno in caratteri latini
Paese di produzione
Categoria e classe eventuale
Calibro
Peso netto dichiarato
B. Dimensioni minime
110 mm × 67 mm
ALLEGATO IV
PARTE A
DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
(di cui all'articolo 29)
Direttiva 66/403/CEE (GU 125 dell'11.7.1966, pagg. 2320/66) |
|
Direttiva 69/62/CEE del Consiglio (GU L 48 del 26.2.1969, pag. 7) |
|
Direttiva 71/162/CEE del Consiglio (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24) |
unicamente l'articolo 4 |
Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37) |
unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/403/CEE di cui agli articoli 1 e 2 |
Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22) |
unicamente l'articolo 4 |
Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79) |
unicamente l'articolo 4 |
Direttiva 75/444/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 6) |
unicamente l'articolo 4 |
Direttiva 76/307/CEE del Consiglio (GU L 72 del 18.3.1976, pag. 16) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 77/648/CEE del Consiglio (GU L 261 del 14.10.1977, pag. 21) |
|
Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13) |
unicamente l'articolo 4 |
Direttiva 78/816/CEE del Consiglio (GU L 281 del 6.10.1978, pag. 18) |
|
Direttiva 79/967/CEE del Consiglio (GU L 293 del 20.11.1979, pag. 16) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 80/52/CEE del Consiglio (GU L 18 del 24.1.1980, pag. 29) |
|
Direttiva 81/561/CEE del Consiglio (GU L 203 del 23.7.1981, pag. 52) |
unicamente l'articolo 2 |
Direttiva 84/218/CEE del Consiglio (GU L 104 del 17.4.1985, pag. 19) |
|
Direttiva 86/215/CEE del Consiglio (GU L 152 del 6.6.1986, pag. 46) |
|
Direttiva 87/374/CEE del Consiglio (GU L 197 del 18.7.1987, pag. 36) |
|
Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82) |
unicamente l'articolo 4 |
Direttiva 88/359/CEE del Consiglio (GU L 174 del 6.7.1988, pag. 51) |
|
Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31) |
unicamente l'articolo 4 |
Direttiva 89/366/CEE del Consiglio (GU L 159 del 10.6.1989, pag. 59) |
|
Direttiva 90/404/CEE del Consiglio (GU L 208 del 7.8.1990, pag. 30) |
|
Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48) |
unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/403/CEE di cui all'articolo 2 e all'allegato II.I.4 |
Direttiva 91/127/CEE della Commissione (GU L 60 del 7.3.1991, pag. 18) |
|
Direttiva 92/17/CEE della Commissione (GU L 82 del 27.3.1992, pag. 69) |
|
Direttiva 93/3/CEE della Commissione (GU L 54 del 5.3.1993, pag. 21) |
|
Direttiva 93/108/CEE della Commissione (GU L 319 del 21.12.1993, pag. 39) |
|
Decisione 96/16/CE della Commissione (GU L 6 del 9.1.1996, pag. 19) |
|
Direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10) |
unicamente l'articolo 1, punto 4 |
Decisione 97/90/CE della Commissione (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 49) |
|
Decisione 98/111/CE della Commissione (GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42) |
|
Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1) |
unicamente l'articolo 4 |
Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27) |
unicamente l'articolo 4 |
Decisione 1999/49/CE della Commissione (GU L 16 del 21.1.1999, pag. 30) |
|
Decisione 1999/742/CE della Commissione (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 39) |
|
PARTE B
TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE
(di cui all'articolo 29)
Direttiva |
Termini di attuazione |
66/403/CEE |
1o luglio 1968 (articolo 13, paragrafo 1) |
69/62/CEE |
1o luglio 1969 (1) |
71/162/CEE |
1o luglio 1970 (articolo 4, paragrafo 3) |
1o luglio 1972 (1) (articolo 4, paragrafo 1) |
|
1o luglio 1971 (altre disposizioni) |
|
72/274/CEE |
1o luglio 1972 (articolo 1) |
1o gennaio 1973 (articolo 2) |
|
72/418/CEE |
1o luglio 1973 |
73/438/CEE |
1o luglio 1973 (articolo 4, paragrafo 1) |
1o gennaio 1974 (articolo 4, paragrafo 2) |
|
75/444/CEE |
1o luglio 1977 |
76/307/CEE |
1o luglio 1975 |
77/648/CEE |
1o gennaio 1977 |
78/692/CEE |
1o luglio 1977 (articolo 4) |
1o luglio 1979 (altre disposizioni) |
|
78/816/CEE |
1o luglio 1978 |
79/967/CEE |
1o gennaio 1980 |
80/52/CEE |
1o luglio 1979 |
81/561/CEE |
|
84/218/CEE |
|
86/215/CEE |
|
87/374/CEE |
|
88/332/CEE |
|
88/359/CEE |
|
88/380/CEE |
1o luglio 1990 |
89/366/CEE |
|
90/404/CEE |
|
90/654/CEE |
|
91/127/CEE |
|
92/17/CEE |
|
93/3/CEE |
28. febbraio 1993 |
93/108/CE |
1o dicembre 1993 |
96/72/CE |
1o luglio 1997 (4) |
98/95/CE |
1o febbraio 2000 (rettifica GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23) |
98/96/CE |
1o febbraio 2000 |
(1)
Il 1o luglio 1973 per l'articolo 13, paragrafo 1, il 1o luglio 1974 per le disposizioni relative ai tuberi-seme di base e il 1o luglio 1976 per le restanti disposizioni per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.
(2)
Il 1o gennaio 1986 per la Grecia, il 1o marzo 1986 per la Spagna e il 1o gennaio 1991 per il Portogallo.
(3)
Il 1o gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia. Tuttavia: — per quanto riguarda la commercializzazione nel suo territorio di tuberi-seme di patate la Svezia è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, un limite di tolleranza del 40 % in peso per i tuberi colpiti da scabbia comune su una superficie superiore ad un decimo. Questo limite di tolleranza si applica unicamente ai tuberi-seme prodotti in zone della Svezia in cui si sono riscontrati particolari problemi in materia di scabbia comune, — tali tuberi-seme di patate non saranno introdotti nel territorio di altri Stati membri. La Svezia adatterà la corrispondente normativa nazionale per conformarsi alle pertinenti disposizioni dell'allegato II della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo, — la Svezia applica, a decorrere dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.
(4)
Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001. |
ALLEGATO V
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 66/403/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1, primo comma |
Articolo 17 |
Articolo 1, secondo comma |
Articolo 1 bis |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A a) |
Articolo 2, lettera b), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A b) |
Articolo 2, lettera b), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A c) |
Articolo 2, lettera b), punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A d) |
Articolo 2, lettera b), punto iv) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a) |
Articolo 2, lettera c), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b) |
Articolo 2, lettera c), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c) |
Articolo 2, lettera c), punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d) |
Articolo 2, lettera c), punto iv) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a) |
Articolo 2, lettera d), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b) |
Articolo 2, lettera d), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c) |
Articolo 2, lettera d), punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera A |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera B |
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3 bis |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 4 bis |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 5 bis |
Articolo 8 |
Articolo 6 |
Articolo 9 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 11 |
Articolo 9 |
Articolo 12 |
Articolo 10 |
Articolo 13 |
Articolo 11 |
Articolo 14 |
Articolo 11 bis |
Articolo 15 |
Articolo 12 |
Articolo 16 |
Articolo 13 |
Articolo 17 |
Articolo 13 bis |
Articolo 18 |
Articolo 13 ter |
Articolo 19 |
Articolo 14 |
Articolo 20 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 bis |
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 16 |
Articolo 22 |
Articolo 18 |
Articolo 23 |
Articolo 19 bis |
Articolo 24 |
Articolo 19 |
Articolo 25 |
Articolo 20 |
Articolo 26 |
Articolo 20a, paragrafo 1 |
Articolo 27, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 2, punto i) |
Articolo 27, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 20, paragrafo 2, punto iii) |
Articolo 27, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 21 |
— |
— |
Articolo 28 (1) |
— |
Articolo 29 |
— |
Articolo 30 |
— |
Articolo 31 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III, parte A, punto 1 |
Allegato III, parte A, punto 1 |
Allegato III, parte A, punto 2 |
Allegato III, parte A, punto 1 |
Allegato III, parte A, punto 3 |
Allegato III, parte A, punto 3 |
Allegato III, parte A, punto 3 bis |
Allegato III, parte A, punto 4 |
Allegato III, parte A, punto 4 |
Allegato III, parte A, punto 5 |
Allegato III, parte A, punto 5 |
Allegato III, parte A, punto 6 |
Allegato III, parte A, punto 6 |
Allegato III, parte A, punto 7 |
Allegato III, parte A, punto 7 |
Allegato III, parte A, punto 8 |
Allegato III, parte A, punto 8 |
Allegato III, parte A, punto 9 |
Allegato III, parte B |
Allegato III, parte B |
— |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
(1)
98/95/CE articolo 9, paragrafo 2 e 98/96/CE articolo 8, paragrafo 2. |
( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/28/CE della Commissione (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23).
( 2 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.