02002L0047 — IT — 12.08.2022 — 003.001


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►B

DIRETTIVA 2002/47/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2002

relativa ai contratti di garanzia finanziaria

(GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2009/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009

  L 146

37

10.6.2009

 M2

DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 173

190

12.6.2014

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2021/23 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020

  L 22

1

22.1.2021




▼B

DIRETTIVA 2002/47/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2002

relativa ai contratti di garanzia finanziaria



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  
La presente direttiva stabilisce un regime comunitario applicabile ai contratti di garanzia finanziaria che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5, e alle garanzie finanziarie in conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
2.  

Il beneficiario e il datore di garanzia devono entrambi rientrare in una delle seguenti categorie:

a) 

autorità pubbliche [escluse le imprese assistite da garanzia pubblica, salvo che rientrino nelle lettere da b) a e)], inclusi:

i) 

gli organismi del settore pubblico degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono in tale gestione; e

ii) 

gli organismi del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti dei clienti;

▼M1

b) 

le banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, Banche multilaterali di sviluppo, come definite dall’allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) ( 1 ), il Fondo monetario internazionale e la Banca europea degli investimenti;

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c) 

enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi:

▼M1

i) 

enti creditizi, come definiti dall’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all’articolo 2 della stessa direttiva;

ii) 

un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 2 );

iii) 

enti finanziari, come definiti dall’articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/48/CE;

iv) 

imprese di assicurazione, come definite dall’articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva sull’assicurazione non-vita) ( 3 ) e dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita ( 4 );

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v) 

organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), articolo 1, paragrafo 2 ( 5 );

vi) 

società di gestione, quali definite dalla direttiva 85/611/CEE, articolo 1 bis paragrafo 2;

d) 

controparti centrali, agenti di regolamento o stanze di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, articolo 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e), inclusi enti analoghi disciplinati dalla legislazione nazionale che operano sui mercati dei futures, delle opzioni e dei prodotti finanziari derivati non coperti da tale direttiva, e una persona diversa dalla persona fisica che opera in qualità di fiduciario o rappresentante a nome di una o più persone inclusi i detentori di obbligazioni o altri titoli di credito o gli enti definiti alle lettere da a) a d);

e) 

persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalità giuridica, purché la controparte sia un ente definito alle lettere da a) a d).

3.  
Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i contratti di garanzia finanziaria in cui una delle parti sia una persona menzionata nel paragrafo 2, lettera e).

Se si avvalgono di tale facoltà gli Stati membri ne informano la Commissione che a sua volta provvede a comunicarlo agli altri Stati membri.

4.  
►M1  
a) 

la garanzia finanziaria da fornire deve consistere in contante, strumenti finanziari o crediti,

 ◄
b) 

gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le garanzie consistenti in azioni proprie dei datori di garanzia, partecipazioni in imprese collegate ai sensi della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ( 6 ) e partecipazioni in imprese il cui unico scopo è la proprietà di mezzi di produzione essenziali per l'attività d'impresa del datore di garanzia o la proprietà di beni immobili.

▼M1

c) 

gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i crediti per i quali il debitore è un consumatore quale definito dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ( 7 ), o una microimpresa o piccola impresa quale definita dall’articolo 1 e dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell’allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, riguardante la definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese ( 8 ), salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva.

▼B

5.  
La presente direttiva si applica alle garanzie finanziarie una volta che sono fornite e se tale fornitura può essere provata per iscritto.

La prova della fornitura di garanzia finanziaria deve permettere l'individuazione della garanzia alla quale si riferisce. A tal fine è sufficiente provare che la garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale è stata accreditata o costituisce un credito nel conto di pertinenza e che la garanzia in contante è stata accreditata nel conto designato o vi costituisce un credito. ►M1  Per i crediti, l’inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, al beneficiario della garanzia è sufficiente ad individuare il credito ed a provare tra le parti la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria. ◄

▼M1

Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono disporre che l’inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, al beneficiario della garanzia sia sufficiente anche a individuare il credito e a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria nei confronti del debitore/o di terze parti.

▼B

La presente direttiva si applica ai contratti di garanzia finanziaria qualora il contratto in questione possa essere provato per iscritto o in altre forme giuridicamente equivalenti.

▼M3

6.  
Gli articoli da 4 a 7 della presente direttiva non si applicano ai vincoli sull’applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, non si applicano alle disposizioni di netting per close-out o di set-off imposti in forza del titolo IV, capo V o VI, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) o del titolo V, capo III, sezione 3 o capo IV del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) o a qualsiasi vincolo di questo tipo imposto in forza di analoghi poteri previsti dal diritto di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata delle entità di cui al paragrafo 2, lettera c), punto iv), o al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo oggetto di salvaguardie almeno equivalenti a quelle indicate al titolo IV, capo VII, della direttiva 2014/59/UE o al titolo V, capo V, del regolamento (UE) 2021/23.

▼B

Articolo 2

Definizioni

1.  

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) 

«contratto di garanzia finanziaria»: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, che siano o no coperti da un accordo quadro o da condizioni generali;

▼M1

b) 

«contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto, inclusi i contratti di pronti contro termine, con il quale il datore della garanzia trasferisce la piena proprietà, o la piena titolarità, della garanzia finanziaria al beneficiario di quest’ultima allo scopo di assicurare l’esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite o di assisterle in altro modo;

c) 

«contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale»: un contratto in forza del quale il datore della garanzia fornisce una garanzia finanziaria a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna conservando la proprietà o la piena titolarità di quest’ultima quando il diritto di garanzia è costituito;

▼B

d) 

«contante»: il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;

e) 

«strumenti finanziari»: azioni ed altri titoli assimilabili ad azioni, obbligazioni ed altri strumenti di credito negoziabili sul mercato dei capitali, nonché qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire tali azioni, obbligazioni o altri titoli mediante sottoscrizione, acquisto o scambio o che comporti un pagamento in contanti (esclusi gli strumenti di pagamento) incluse quote di organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario e crediti e diritti diretti o indiretti relativi ad uno degli elementi precedenti;

f) 

«obbligazioni finanziarie garantite»: le obbligazioni che sono assistite da un contratto di garanzia finanziaria e che danno diritto a un pagamento in contanti e/o alla fornitura di strumenti finanziari.

Le obbligazioni finanziarie garantite possono consistere totalmente o parzialmente:

i) 

in obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali (comprese quelle derivanti da un accordo quadro o da un accordo analogo);

ii) 

in obbligazioni nei confronti del beneficiario della garanzia assunte da una persona diversa dal datore della garanzia; o

iii) 

in obbligazioni di categoria o tipo specificato, che possono sorgere di volta in volta.

g) 

«garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale»: garanzia finanziaria fornita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria che consiste in strumenti finanziari, la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto, tenuto da un intermediario o a suo nome;

h) 

«conto di pertinenza»: in caso di garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale nel quadro di un contratto di garanzia finanziaria, il registro o il conto — che può essere tenuto dal beneficiario della garanzia — nel quale vengono iscritte le registrazioni con le quali la garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale è fornita al beneficiario della garanzia;

i) 

«garanzia equivalente»:

i) 

quando la garanzia è costituita da contante, un pagamento dello stesso importo e nella stessa valuta;

ii) 

quando la garanzia è costituita da strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia finanziaria prevede il trasferimento di altre attività in caso di un evento che riguardi o influenzi strumenti finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre attività;

j) 

«procedure di liquidazione»: procedure che implicano il realizzo delle attività e la distribuzione dei relativi proventi tra i creditori, gli azionisti o i soci secondo modalità appropriate e che comportano l'intervento delle autorità amministrative o giudiziarie, compresi i casi in cui dette procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo di risanamento, siano esse basate o meno su un'insolvenza ed indipendentemente dal loro carattere facoltativo o obbligatorio;

k) 

«provvedimenti di risanamento»: provvedimenti che implicano un intervento di autorità amministrative o giudiziarie e sono destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria e che incidono sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;

l) 

«evento determinante l'escussione della garanzia»: inadempimento o altro evento analogo convenuto tra le parti il cui verificarsi dà diritto, in base al contratto di garanzia finanziaria o per effetto di legge, al beneficiario di una garanzia di realizzare o di far propria la garanzia finanziaria o di attivare una clausola di compensazione per close-out;

m) 

«diritto di utilizzazione»: il diritto del beneficiario della garanzia di usare ed alienare la garanzia finanziaria fornita nell'ambito di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale come proprietario della stessa, conformemente a tale contratto;

n) 

«clausola di compensazione (netting) per close-out»: clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un contratto comprendente un contratto di garanzia finanziaria, oppure, in mancanza di tale clausola, qualsiasi norma giuridica per la quale, in caso di un evento determinante l'escussione della garanzia, attraverso compensazione (netting o set-off) o altra modalità:

i) 

la scadenza delle obbligazioni delle parti viene anticipata, cosicché tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono tradotte nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare un importo identico; e/o

ii) 

si stabilisce in un conto quanto ciascuna parte deve all'altra con riferimento a dette obbligazioni, e la somma netta globale pari al saldo dovuto dalla parte il cui debito è più elevato;

▼M1

o) 

«crediti»: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all’articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito.

▼B

2.  
Ogni riferimento della presente direttiva alla garanzia «fornita» o alla «fornitura» di garanzia finanziaria, si intende come relativo alla garanzia finanziaria consegnata, trasferita, detenuta, iscritta o in altro modo designata cosicché risulti in possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di una persona che agisce per conto di quest'ultimo. ►M1  Il diritto in favore del datore della garanzia di sostituire o di ritirare la garanzia finanziaria in eccesso, o nel caso dei crediti, il diritto di raccogliere i proventi fino a ulteriore comunicazione, non pregiudica la garanzia finanziaria fornita al beneficiario della garanzia di cui alla presente direttiva. ◄
3.  
Ogni riferimento della presente direttiva ai termini «per iscritto» si applica anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole.

Articolo 3

Requisiti formali

1.  
Gli Stati membri non prescrivono che la costituzione, la validità, il perfezionamento, l'efficacia o l'ammissibilità come prova di un contratto di garanzia finanziaria o la fornitura di una garanzia finanziaria in virtù di un contratto di garanzia finanziaria siano subordinati all'osservanza di alcuna formalità.

▼M1

Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 5, quando i crediti vengono forniti come garanzia finanziaria, gli Stati membri non prescrivono che la creazione, la validità, il perfezionamento, la priorità, la realizzabilità o l’ammissibilità come prova di tale garanzia finanziaria sia dipendente da atti formali quali la registrazione o la notificazione al debitore del credito fornito come garanzia. Gli Stati membri possono tuttavia esigere l’esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e della realizzabilità o ammissibilità come prova nei confronti del debitore o dei terzi.

Entro 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’opportunità di mantenere il presente paragrafo.

▼B

2.  
Il paragrafo 1 lascia impregiudicata l'applicazione della presente direttiva alla garanzia finanziaria soltanto qualora quest'ultima sia stata fornita e la fornitura possa essere provata per iscritto e qualora il contratto di garanzia finanziaria possa essere provato per iscritto o in altre forme giuridicamente equivalenti.

▼M1

3.  

Fatte salve la direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 11 ) e le disposizioni nazionali relative alle clausole abusive, gli Stati membri assicurano che i debitori dei crediti possano rinunciare in modo valido, per iscritto o con altro mezzo giuridicamente equivalente:

i) 

ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia; e

ii) 

ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell’utilizzo del credito come garanzia.

▼B

Articolo 4

Escussione della garanzia finanziaria

1.  

Gli Stati membri assicurano che in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria, il beneficiario della garanzia sia in grado di realizzare nei modi indicati di seguito le garanzie finanziarie fornite nel quadro e nei termini di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale:

a) 

strumenti finanziari, tramite vendita o appropriazione e tramite compensazione con le obbligazioni finanziarie garantite o estinzione delle stesse;

b) 

in contante, tramite compensazione con le obbligazioni finanziarie garantite o a loro estinzione;

▼M1

c) 

credit claims, by sale or appropriation and by setting off their value against, or applying their value in discharge of, the relevant financial obligations.

▼B

2.  

L'appropriazione è possibile solamente se:

a) 

è stata convenuta dalle parti nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale; e

▼M1

b) 

le parti si sono accordate sulla valutazione degli strumenti finanziari e dei crediti nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.

▼M1 —————

▼B

4.  

Le modalità di realizzo della garanzia finanziaria di cui al paragrafo 1, fatti salvi i termini stabiliti nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, non prescrivono l'obbligo:

a) 

che l'intenzione di procedere al realizzo sia stata preliminarmente comunicata;

b) 

che le condizioni del realizzo siano approvate da un tribunale, un pubblico ufficiale o altra persona;

c) 

che il realizzo avvenga per asta pubblica o in altra forma prescritta; o

d) 

che un periodo supplementare sia trascorso.

5.  
Gli Stati membri garantiscono che un contratto di garanzia finanziaria abbia effetto conformemente ai termini in esso previsti nonostante l'avvio o il proseguimento di una procedura di liquidazione o di provvedimenti di risanamento nei confronti del datore o del beneficiario della garanzia.
6.  
Il presente articolo e gli articoli 5, 6 e 7 non pregiudicano gli obblighi, stabiliti in virtù delle leggi nazionali, che il realizzo o la valutazione della garanzia finanziaria e il calcolo delle obbligazioni finanziarie garantite abbiano luogo in condizioni ragionevoli sotto il profilo commerciale.

Articolo 5

Diritto di utilizzazione della garanzia finanziaria nei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale

1.  
Gli Stati membri assicurano che il beneficiario della garanzia finanziaria sia legittimato ad esercitare il diritto di utilizzazione sulla garanzia finanziaria fornita nell'ambito di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale, se e nella misura in cui ciò è previsto dai termini di tale contratto.
2.  
Quando il beneficiario della garanzia finanziaria esercita il diritto di utilizzazione, egli assume l'obbligo di trasferire una garanzia equivalente per sostituire la garanzia finanziaria originaria, al più tardi alla data di scadenza per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie garantite contemplate dal contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.

Alternativamente il beneficiario della garanzia, alla data fissata per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie garantite, trasferisce la garanzia equivalente o, se e nella misura in cui i termini del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale lo prevedono, compensa la garanzia equivalente con l'obbligazione finanziaria garantita o la utilizza per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.

3.  
La garanzia equivalente trasferita per adempiere all'obbligazione di cui al paragrafo 2, primo comma, è soggetta al contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale cui era soggetta la garanzia finanziaria originaria e si considera come fornita in virtù del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale nel momento in cui la garanzia finanziaria originale è stata fornita per la prima volta.
4.  
Gli Stati membri assicurano che l'uso della garanzia finanziaria da parte del beneficiario, a norma del presente articolo, non renda invalidi o non suscettibili di esecuzione forzata i diritti del beneficiario della garanzia in virtù del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale per quanto concerne la garanzia finanziaria trasferita dal beneficiario della garanzia in applicazione del paragrafo 2, primo comma.
5.  
Se un evento determinante l'escussione della garanzia si verifica mentre l'obbligazione di cui al paragrafo 2, primo comma, deve ancora essere adempiuta, tale obbligazione può essere oggetto di una compensazione per close-out.

▼M1

6.  
Il presente articolo non si applica ai crediti.

▼B

Articolo 6

Riconoscimento dei contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà

1.  
Gli Stati membri assicurano che un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà possa avere effetto in conformità ai termini in esso stabiliti.
2.  
Se un evento determinante l'escussione della garanzia si verifica mentre resta ineseguito l'obbligo del beneficiario della garanzia di trasferire una garanzia equivalente in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, detto obbligo può fare oggetto di una clausola di compensazione per close-out.

Articolo 7

Riconoscimento delle clausole di compensazione per close-out

1.  

Gli Stati membri assicurano che una clausola di compensazione per close-out possa avere effetto in conformità ai termini in essa previsti:

a) 

nonostante l'avvio o il proseguimento di una procedura di liquidazione o di provvedimenti di risanamento nei confronti del datore della garanzia e/o del beneficiario della garanzia;

b) 

nonostante qualunque presunta cessione, sequestro conservativo giudiziario e/o di altro tipo o altra alienazione dei predetti diritti o concernente i predetti diritti.

2.  
Gli Stati membri assicurano che l'applicazione di una clausola di compensazione per close-out non possa essere soggetta agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, salvo disposizione contraria convenuta tra le parti.

Articolo 8

Disapplicazione di talune disposizioni in materia di insolvenza

1.  

Gli Stati membri garantiscono che un contratto di garanzia finanziaria, nonché la fornitura della garanzia finanziaria in virtù di tale contratto, non possano essere dichiarati nulli, annullabili o essere resi inefficaci soltanto in base al fatto che il contratto di garanzia finanziaria è stato perfezionato, ovvero la garanzia finanziaria è stata fornita:

a) 

il giorno dell'avvio delle procedure di liquidazione o dei provvedimenti di risanamento, ma anteriormente all'ordinanza o al decreto di avvio; o

b) 

nel corso di un determinato periodo antecedente all'avvio di tali procedure o provvedimenti e definito in rapporto a tale avvio o in rapporto all'emanazione di un'ordinanza o di un decreto o all'adozione di qualunque altro provvedimento o di qualunque altro evento concomitante con dette procedure o con detti provvedimenti.

2.  
Gli Stati membri assicurano che, qualora sia stato perfezionato un contratto di garanzia finanziaria o sia sorta un'obbligazione finanziaria garantita, o si sia fornita la garanzia finanziaria alla data delle procedure di liquidazione o dei provvedimenti di risanamento, ma dopo l'avvio di tali procedure, esso è legalmente opponibile ai terzi e vincolante nei confronti di questi ultimi se il beneficiario della garanzia può dimostrare di non essere stato, né di aver potuto essere, a conoscenza dell'avvio di tali procedure.
3.  

Ove un contratto di garanzia finanziaria preveda:

a) 

l'obbligo di fornire una garanzia finanziaria o una garanzia finanziaria integrativa per tenere conto delle variazioni del valore della garanzia finanziaria o dell'importo delle obbligazioni finanziarie assistite; o

b) 

il diritto di ritirare la garanzia finanziaria in cambio della fornitura, nel quadro di una sostituzione o di uno scambio, di una garanzia finanziaria che abbia sostanzialmente il medesimo valore,

gli Stati membri assicurano che la fornitura della garanzia finanziaria, della garanzia finanziaria integrativa o della garanzia finanziaria a titolo di sostituzione o di scambio in forza di detto obbligo o diritto non sia considerata nulla, annullabile o inefficace unicamente in base ai seguenti presupposti:

i) 

siffatta fornitura è stata effettuata alla data dell'avvio di procedure di liquidazione o di provvedimenti di risanamento ma anteriormente all'ordinanza o al decreto di avvio, o nel corso di un periodo determinato, definito in rapporto all'avvio di procedure di liquidazione o di provvedimenti di risanamento o in rapporto all'emanazione di un'ordinanza o di un decreto o all'adozione di qualunque altro provvedimento o a qualunque altro evento concomitante con dette procedure o detti provvedimenti; e/o

ii) 

le obbligazioni finanziarie garantite hanno preso effetto anteriormente alla data della fornitura della garanzia finanziaria, della garanzia finanziaria integrativa o della garanzia finanziaria a titolo di sostituzione o di scambio.

4.  
Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, la presente direttiva non pregiudica le norme generali della legislazione nazionale in materia di insolvenza in relazione all'invalidità delle operazioni concluse nel corso del periodo previsto di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 3, punto i).

Articolo 9

Conflitto di leggi

1.  
Qualunque questione riguardante uno dei punti di cui al paragrafo 2 derivante da una garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale è disciplinata dalla legislazione del paese in cui è situato il conto di pertinenza. Con il riferimento alla legislazione di un paese si intende il diritto interno di detto paese, a prescindere da qualunque regola in virtù della quale la questione di cui trattasi debba essere disciplinata dalla legislazione di un altro paese.
2.  

Le questioni cui si fa riferimento al paragrafo 1 sono le seguenti:

a) 

la natura giuridica e gli effetti patrimoniali della garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale;

b) 

i requisiti di perfezionamento di un contratto di garanzia finanziaria concernente la garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale e la fornitura di tale garanzia in virtù di detto contratto, e più in generale il compimento delle formalità necessarie per l'opponibilità ai terzi di tali contratti e di tale fornitura;

c) 

se un diritto di proprietà o altro diritto concorrente di una persona a siffatta garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale prevalga o sia subordinato a un diritto di proprietà o altro diritto concorrente o se abbia avuto luogo un acquisto in buona fede;

d) 

le modalità con le quali la garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale deve essere realizzata dopo un evento determinante la sua escussione.

▼M3

Articolo 9 bis

Direttiva 2008/48/CE, direttiva 2014/59/UE e regolamento (UE) 2021/23

La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2008/48/CE, la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) 2021/23.

▼B

Articolo 10

Relazione della Commissione

Entro il 27 dicembre 2006, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di questa direttiva, in particolare sull'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 5, corredata se del caso da proposte di revisione.

Articolo 11

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 2 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

( 3 ) GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1.

( 4 ) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

( 5 ) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.12.2001, pag. 35).

( 6 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

( 7 ) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

( 8 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 9 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

( 10 ) Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1).

( 11 ) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.