2002D0187 — IT — 04.06.2009 — 002.002


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2002

che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

(2002/187/GAI)

(GU L 063, 6.3.2002, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE 2003/659/GAI DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003

  L 245

44

29.9.2003

►M2

DECISIONE 2009/426/GAI DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008

  L 138

14

4.6.2009


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 341, 23.12.2010, pag. 52  (426/2009)




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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2002

che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

(2002/187/GAI)



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e l'iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità che sono spesso opera di organizzazioni transnazionali.

(2)

Il miglioramento effettivo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri richiede urgentemente l'adozione a livello dell'Unione di misure strutturali destinate ad agevolare il coordinamento ottimale delle attività di indagine e delle azioni penali degli Stati membri che coprono il territorio di molti di essi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

(3)

Al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha deciso, segnatamente al punto 46 delle sue conclusioni, di istituire un'unità (Eurojust) composta di magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative.

(4)

Questa unità Eurojust è istituita con la presente decisione quale organo dell'Unione, dotato di personalità giuridica e finanziato a carico del bilancio dell'Unione europea, ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine.

(5)

Gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ( 3 ) sono rilevanti anche in relazione all'Eurojust. Il collegio dell'Eurojust dovrebbe adottare le misure di attuazione necessarie per conseguire tali obiettivi. Esso dovrebbe tenere pienamente conto delle attività sensibili dell'Eurojust in materia d'indagini e di azioni penali. In questo contesto è opportuno escludere l'accesso dell'OLAF a documenti, relazioni, note o informazioni, qualunque ne sia il supporto, detenuti o creati nel quadro di tali attività, siano esse in corso o concluse, nonché vietare la trasmissione all'OLAF di tali documenti, relazioni, note o informazioni.

(6)

Affinché possa conseguire i suoi obiettivi nel modo più efficace, l'Eurojust dovrebbe svolgere le sue funzioni tramite uno o più membri nazionali interessati o in quanto collegio.

(7)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni con l'Eurojust secondo modalità che servano e rispettino l'interesse del funzionamento dell'azione pubblica.

(8)

Le competenze dell'Eurojust lasciano impregiudicate le competenze della Comunità in materia di protezione degli interessi finanziari di quest'ultima e non pregiudicano neppure le convenzioni e gli accordi esistenti, segnatamente la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Consiglio d'Europa), firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, nonché la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea ( 4 ), adottata dal Consiglio il 29 maggio 2000, e il suo protocollo ( 5 ), adottato il 16 ottobre 2001.

(9)

Per realizzare i suoi obiettivi l'Eurojust tratta dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati. Occorre pertanto prendere le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Consiglio d'Europa), firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e successive modifiche, segnatamente il protocollo aperto alla firma l'8 novembre 2001, quando tali modifiche saranno in vigore tra gli Stati membri.

(10)

Per contribuire a garantire e controllare che i dati personali siano trattati correttamente dall'Eurojust, occorre istituire un'autorità di controllo comune che, vista la composizione dell'Eurojust, dovrebbe essere costituita da giudici o, se il sistema costituzionale o nazionale lo richiede, da persone che esercitano una funzione equivalente che conferisca loro una indipendenza adeguata. Le competenze di quest'autorità di controllo comune non dovrebbero pregiudicare le competenze dei giudici nazionali e i ricorsi che possono essere introdotti dinanzi a questi ultimi.

(11)

Per assicurare una cooperazione armoniosa tra le varie attività dell'Unione e della Comunità, e nel rispetto dell'articolo 29 e dell'articolo 36, paragrafo 2 del trattato, è opportuno associare pienamente la Commissione ai lavori dell'Eurojust concernenti questioni generali e quelle che rientrano nella sua competenza. Il regolamento interno dell'Eurojust dovrebbe precisare le modalità che consentono alla Commissione di partecipare ai lavori della stessa nei settori di sua competenza.

(12)

È opportuno prevedere disposizioni che assicurino che l'Eurojust e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ( 6 ), stabiliscano e mantengano una stretta cooperazione.

(13)

È necessario che l'Eurojust e la rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI ( 7 ) intrattengano rapporti privilegiati. In particolare è necessario, a tal fine, che il segretariato della rete giudiziaria europea sia situato presso il segretariato dell'Eurojust.

(14)

Al fine di agevolare le attività dell'Eurojust, è opportuno che gli Stati membri possano istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali.

(15)

È altresì opportuno che l'Eurojust, per quanto è necessario allo svolgimento delle sue funzioni, possa instaurare una collaborazione con stati terzi e che possano essere conclusi a tal fine degli accordi, in via prioritaria con i paesi candidati all'adesione all'Unione e altri paesi con cui sono state stipulate intese.

(16)

Visto che l'adozione della presente decisione richiede che siano approvate negli Stati membri nuove importanti misure legislative, occorre prevedere alcune disposizioni transitorie.

(17)

Il punto 57 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 prevede che, in attesa di un accordo globale sulla sede di talune agenzie, l'Eurojust potrà iniziare la sua attività a l'Aia.

(18)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:



Articolo 1

Istituzione e personalità giuridica

La presente decisione istituisce un'unità, denominata Eurojust, quale organo dell'Unione.

L'Eurojust ha personalità giuridica.

▼M2

Articolo 2

Composizione dell’Eurojust

1.  L’Eurojust dispone di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, che sia magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un contributo continuo ed efficace all’Eurojust nel raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3. A tale scopo:

a) il luogo normale di lavoro del membro nazionale è presso la sede dell’Eurojust;

b) ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e da un’altra persona in qualità di assistente. Il luogo normale di lavoro dell’aggiunto e dell’assistente può essere presso l’Eurojust. Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso l’Eurojust.

3.  Il membro nazionale occupa una posizione tale da conferirgli i poteri previsti dalla presente decisione per consentirgli di svolgere le sue funzioni.

4.  I membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti all’ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto.

5.  L’aggiunto soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 ed è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l’assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1.

6.  L’Eurojust è altresì collegata ad un sistema di coordinamento nazionale Eurojust a norma dell’articolo 12.

7.  L’Eurojust ha la facoltà di distaccare magistrati di collegamento in Stati terzi conformemente alla presente decisione.

8.  In conformità della presente decisione, l’Eurojust dispone di un segretariato diretto da un direttore amministrativo.

▼B

Articolo 3

Obiettivi

1.  Nell'ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative ai comportamenti criminali previsti dall'articolo 4 in ordine a forme gravi di criminalità, soprattutto se organizzata, gli obiettivi assegnati all'Eurojust sono i seguenti:

a) stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati;

b) migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando ►M2  l’esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco ◄ ;

c) assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l'efficacia delle loro indagini e azioni penali.

2.  Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi ►M2  dell’articolo 26 bis, paragrafo 2 ◄ , o se tale sostegno, in un caso particolare, rivesta un interesse essenziale.

3.  Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, l'Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e la Comunità.

Articolo 4

Competenze

1.  L'ambito di competenza generale dell'Eurojust comprende:

▼M2

a) le forme di criminalità e i reati per i quali Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento ( 8 );

▼M2 —————

▼B

c) altri reati perpetrati in relazione alle forme di criminalità e ai reati di cui ►M2  alla lettera a) ◄ .

2.  Per altri tipi di reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 l'Eurojust può, a titolo complementare, conformemente ai suoi obiettivi, prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro.

Articolo 5

Funzioni dell'Eurojust

1.  Per realizzare i suoi obiettivi, l'Eurojust svolge le sue funzioni:

a) per il tramite di uno o più membri nazionali interessati, ai sensi dell'articolo 6, o

b) attraverso il collegio, ai sensi dell'articolo 7, nelle ipotesi:

i) per le quali uno o più membri nazionali interessati a un caso trattato dall'Eurojust ne fanno richiesta, o

ii) relative ad indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione o che possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente implicati, o

iii) nelle quali si pone una questione generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi, o

iv) previste da altre disposizioni della presente decisione.

2.  Quando svolge le sue funzioni, l'Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali ai sensi dell'articolo 6 o se agisce attraverso il collegio ai sensi dell'articolo 7.

▼M2

Articolo 5 bis

Coordinamento permanente

1.  Per poter assolvere le sue funzioni in casi urgenti, l’Eurojust istituisce un coordinamento permanente (CP) in grado di ricevere e trattare in ogni momento le richieste che gli sono destinate. Il CP è contattabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 attraverso un suo punto di contatto unico presso l’Eurojust.

2.  Il CP si avvale di un rappresentante (rappresentante CP) per Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante CP è in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

3.  Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione in uno o più Stati membri ad una richiesta o una decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, l’autorità competente richiedente o di emissione può trasmetterla al CP. Il punto di contatto del CP la trasmette immediatamente al rappresentante dello Stato membro da cui proviene la richiesta e, ove espressamente richiesto dall’autorità di trasmissione o di emissione, ai rappresentanti CP degli Stati membri sul cui territorio la richiesta dovrebbe essere eseguita. Tali rappresentanti CP intervengono senza indugio, in relazione all’esecuzione della richiesta nel proprio Stato membro, esercitando i compiti o i poteri di cui dispongono e previsti all’articolo 6 e agli articoli da 9 bis a 9 septies.

▼B

Articolo 6

Funzioni dell'Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali

►M2  1. ◄   Quando l'Eurojust agisce per il tramite dei membri nazionali interessati, essa:

▼M2

a) può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, specificandone i motivi, di:

i) avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;

ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;

iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

v) comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

vi) adottare misure investigative speciali;

vii) adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell’indagine o dell’azione penale;

▼B

b) assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri;

e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) presta sostegno, nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e con l'accordo del collegio, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro.

▼M2 —————

▼M2

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti rispondano senza indugio alle richieste avanzate a norma del presente articolo.

▼B

Articolo 7

Funzioni dell'Eurojust esercitate attraverso il collegio

►M2  1. ◄   Quando l'Eurojust agisce attraverso il collegio, essa:

a) può, per le forme di criminalità e i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, motivando la sua richiesta, di:

i) avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

v) fornirle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

b) assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri sulle indagini e sulle azioni penali di cui essa ha conoscenza e che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;

c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base all'analisi svolta dall'Europol;

e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo a arricchire la sua base di dati documentali;

f) può coadiuvare l'Europol, in particolare formulando pareri sulla base delle analisi da questo sviluppate;

g) può fornire un sostegno logistico nei casi di cui alle lettere a), c) e d). Tale sostegno logistico può comportare assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.

▼M2

2.  Qualora due o più membri nazionali non siano d’accordo sulle modalità di risoluzione di un caso di conflitto di giurisdizione per quanto riguarda l’avvio di indagini o di azioni penali a norma dell’articolo 6, in particolare del paragrafo 1, lettera c), è chiesto al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sul caso, purché non sia stato possibile risolvere la questione di comune accordo tra le autorità nazionali competenti interessate. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 1, lettera a), punto ii).

3.  Fatte salve le disposizioni degli strumenti adottati dall’Unione europea sulla cooperazione giudiziaria, un’autorità competente può comunicare all’Eurojust ricorrenti rifiuti o difficoltà in ordine all’esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, e chiedere al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sulla questione, purché non sia stato possibile risolverla di comune accordo tra le autorità nazionali competenti o con l’intervento dei membri nazionali interessati. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.

▼M2

Articolo 8

Seguito riservato alle richieste e ai pareri dell’Eurojust

Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o di non seguire un parere scritto ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano senza indugio all’Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.

Articolo 9

Membri nazionali

1.  La durata del mandato dei membri nazionali è di almeno quattro anni. Lo Stato membro d’origine può rinnovare il mandato. Il membro nazionale non può essere revocato prima della fine del mandato senza informarne il Consiglio prima della revoca e senza fornirne le motivazioni. Qualora un membro nazionale sia presidente o vicepresidente dell’Eurojust, il suo mandato di membro deve consentirgli almeno di svolgere le sue funzioni di presidente o vicepresidente per tutto il mandato elettivo.

2.  Tutte le informazioni scambiate fra l’Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite del membro nazionale.

3.  Per conseguire gli obiettivi dell’Eurojust, il membro nazionale ha un accesso almeno equivalente alle informazioni o è in grado di ottenere almeno le informazioni contenute nei seguenti tipi di registri del suo Stato membro che sarebbero a sua disposizione in quanto magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale:

a) casellario giudiziario;

b) registri delle persone arrestate;

c) registri relativi alle indagini;

d) registri del DNA;

e) altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni ritenute necessarie all’assolvimento dei suoi compiti.

4.  Il membro nazionale può contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro.

▼M2

Articolo 9 bis

Poteri conferiti al membro nazionale a livello nazionale

1.  I poteri di cui agli articoli 9 ter, 9 quater e 9 quinquies sono esercitati dal membro nazionale in qualità di autorità nazionale competente che agisce nel rispetto del diritto nazionale e alle condizioni stabilite nel presente articolo e agli articoli da 9 bis a 9 sexies. Nell’esercizio delle sue funzioni, il membro nazionale indica all’occorrenza quando agisce in virtù dei poteri conferiti ai membri nazionali a norma del presente articolo e degli articoli da 9 bis a 9 quinquies.

2.  Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri che conferisce al proprio membro nazionale per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in relazione a tale Stato membro. Tuttavia, ogni Stato membro conferisce al proprio membro nazionale almeno i poteri di cui all’articolo 9 ter e, fatto salvo l’articolo 9 sexies, i poteri di cui agli articoli 9 quater e 9 quinquies, di cui disporrebbe in veste di giudice, magistrato del pubblico ministero o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale.

3.  Quando designa il membro nazionale e, se necessario, in qualsiasi altro momento, lo Stato membro notifica la sua decisione relativa all’attuazione del paragrafo 2 all’Eurojust e al segretariato generale del Consiglio cosicché questo ne possa informare gli altri Stati membri. Gli Stati membri s’impegnano ad accettare e a riconoscere le prerogative così conferite, purché siano conformi agli impegni assunti sul piano internazionale.

4.  Ciascuno Stato membro definisce il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale.

Articolo 9 ter

Poteri ordinari

1.  I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire le informazioni supplementari relative all’esecuzione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco. Qualora siano esercitati i poteri di cui al presente paragrafo, l’autorità nazionale competente ne è informata senza indugio.

2.  In caso di esecuzione parziale o inadeguata di una richiesta di cooperazione giudiziaria, i membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a chiedere all’autorità nazionale competente del proprio Stato membro misure supplementari ai fini della piena esecuzione della richiesta.

Articolo 9 quater

Poteri esercitati d’intesa con un’autorità nazionale competente

1.  I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, possono esercitare, d’intesa con un’autorità nazionale competente o su sua richiesta e caso per caso, i seguenti poteri:

a) emettere e completare richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

b) eseguire nel proprio Stato membro richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

c) disporre nel proprio Stato membro misure investigative ritenute necessarie durante una riunione di coordinamento organizzata dall’Eurojust per assistere le autorità nazionali competenti interessate da una determinata indagine e alla quale sono invitate a partecipare le autorità nazionali competenti interessate dall’indagine;

d) autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro.

2.  I poteri di cui al presente articolo sono di norma esercitati da un’autorità nazionale competente.

Articolo 9 quinquies

Poteri esercitati in casi urgenti

In qualità di autorità nazionali competenti, i membri nazionali, in casi urgenti e allorché siano nell’impossibilità di individuare o contattare l’autorità nazionale competente in tempo utile, hanno il diritto di:

a) autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro;

b) eseguire, in relazione al proprio Stato membro, una richiesta o decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

Non appena è individuata o contattata, l’autorità nazionale competente è informata sull’esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

Articolo 9 sexies

Richieste di membri nazionali qualora i poteri non possano essere esercitati

1.  Il membro nazionale, in qualità di autorità nazionale competente, è competente almeno per presentare all’autorità competente una proposta finalizzata all’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 quater e 9 quinquies, qualora il conferimento di tali poteri al membro nazionale sia contrario:

a) alle norme costituzionali,

ovvero

b) agli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale:

i) relativi alla suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;

ii) relativi alla divisione funzionale dei compiti tra procure;

ovvero

iii) relativi alla struttura federale dello Stato membro interessato.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, la richiesta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall’autorità nazionale competente.

Articolo 9 septies

Partecipazione del membro nazionale alle squadre investigative comuni

I membri nazionali sono autorizzati a partecipare alle squadre investigative comuni in conformità dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea o della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni ( 9 ), per quanto riguarda il proprio Stato membro, anche per quanto riguarda l’istituzione di tali squadre. Tuttavia, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione del membro nazionale all’accordo dell’autorità nazionale competente. I membri nazionali, i loro aggiunti o assistenti sono invitati a partecipare a qualsiasi squadra investigativa comune che interessi il loro Stato membro e benefici di un finanziamento comunitario in conformità degli strumenti finanziari applicabili. Ciascuno Stato membro determina se il membro nazionale partecipa alla squadra investigativa comune in quanto autorità nazionale competente o per conto dell’Eurojust.

▼B

Articolo 10

Collegio

1.  Il collegio è composto di tutti i membri nazionali. Ciascun membro nazionale dispone di un voto.

2.   ►M2  Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva il regolamento interno dell’Eurojust su proposta del collegio. Il collegio adotta la sua proposta a maggioranza dei due terzi dopo aver consultato l’autorità di controllo comune di cui all’articolo 23 per quanto concerne le disposizioni relative al trattamento dei dati personali. ◄ Le disposizioni del regolamento interno che riguardano il trattamento dei dati personali possono costituire oggetto di un'approvazione separata da parte del Consiglio.

3.  Quando agisce ►M2  ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3, ◄ , il collegio prende le sue decisioni con la maggioranza dei due terzi. Le altre decisioni del collegio sono prese conformemente al regolamento interno.

Articolo 11

Ruolo della Commissione

1.  La Commissione è pienamente associata ai lavori dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del trattato. Essa partecipa a tali lavori nei settori di sua competenza.

2.  Nell'ambito dei lavori dell'Eurojust relativi al coordinamento delle indagini e delle azioni penali, la Commissione può essere invitata a fornire le sue conoscenze specialistiche.

3.  L'Eurojust può concordare con la Commissione le modalità pratiche necessarie per rafforzare la loro cooperazione.

▼M2

Articolo 12

Sistema di coordinamento nazionale Eurojust

1.  Ciascuno Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per l’Eurojust.

2.  Entro il 4 giugno 2011, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:

a) dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust;

b) dal corrispondente nazionale dell’Eurojust in materia di terrorismo;

c) dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da non più di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea;

d) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite dalla decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all’istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra ( 10 ), dalla decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi ( 11 ), e dalla decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione ( 12 ).

3.  Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 mantengono la loro posizione e il loro statuto ai sensi del diritto nazionale.

4.  I corrispondenti nazionali dell’Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano designati vari corrispondenti dell’Eurojust, uno di questi è responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust.

5.  Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, all’interno dello Stato membro, lo svolgimento dei compiti dell’Eurojust, segnatamente:

a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all’articolo 16 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;

b) aiutando a determinare se procedere al trattamento del fascicolo con l’assistenza dell’Eurojust o della rete giudiziaria europea;

c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l’esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

d) mantenendo stretti rapporti con l’unità nazionale Europol.

6.  Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere da a) a c), sono collegate e le persone di cui al paragrafo 2, lettera d), possono essere collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 16, 16 bis, 16 ter e 18, nonché del regolamento interno dell’Eurojust. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

7.  Il presente articolo lascia impregiudicati i contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti previsti dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali l’articolo 6 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea. Le relazioni tra il membro nazionale e i corrispondenti nazionali non escludono contatti diretti tra il membro nazionale e le sue autorità competenti.

Articolo 13

Scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

1.  Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con l’Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest’ultima, conformemente agli articoli 4 e 5 nonché alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.

2.  La trasmissione di informazioni all’Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza dell’Eurojust nel caso in questione solo se un’autorità competente dispone in tal senso.

3.  I membri nazionali dell’Eurojust hanno la facoltà di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni dell’Eurojust, tra di loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri. In particolare, i membri nazionali sono messi al corrente senza indugio di un caso che li riguarda.

4.  Il presente articolo lascia impregiudicati altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni all’Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici ( 13 ).

5.  Gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali siano informati dell’istituzione di una squadra investigativa comune, che sia istituita a norma dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea o a norma della decisione quadro 2002/465/GAI, e dei risultati del lavoro di tali squadre.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato senza indugio di qualsiasi caso riguardante direttamente almeno tre Stati membri per cui richieste o decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, sono state trasmesse ad almeno due Stati membri; e

a) il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o nello Stato membro di emissione con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro in questione, ed è incluso nel seguente elenco:

i) tratta di esseri umani;

ii) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

iii) traffico di stupefacenti;

iv) traffico di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;

v) corruzione;

vi) frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee;

vii) falsificazione dell’euro;

viii) riciclaggio di denaro;

ix) attacchi contro i sistemi di informazione;

ovvero

b) vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un’organizzazione criminale;

ovvero

c) vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un’incidenza sul piano dell’Unione europea o potrebbe riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.

7.  Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano informati in merito a:

a) casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;

b) consegne controllate che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;

c) difficoltà o rifiuti ripetuti che riguardano l’esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

8.  Le autorità nazionali non sono tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:

a) si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza; ovvero

b) si mette a repentaglio la sicurezza delle persone.

9.  Il presente articolo lascia impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all’utilizzo delle informazioni già fornite.

10.  Le informazioni trasmesse all’Eurojust ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7 includono almeno, se disponibile, il tipo di informazione di cui all’elenco che figura nell’allegato.

11.  Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all’Eurojust in modo strutturato.

12.  Entro il 4 giugno 2014 (13) , la Commissione redige, sulla scorta delle informazioni trasmesse dall’Eurojust, una relazione sull’attuazione del presente articolo, corredata di eventuali proposte che ritenga opportune, in particolare per valutare l’opportunità di una modifica dei paragrafi 5, 6 e 7 e dell’allegato.

▼M2

Articolo 13 bis

Informazioni trasmesse dall’Eurojust alle autorità nazionali competenti

1.  L’Eurojust comunica alle autorità nazionali competenti informazioni ed elementi di riscontro sui risultati del trattamento delle informazioni, nonché sull’esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

2.  Inoltre, allorché un’autorità nazionale competente le chiede di fornire informazioni, l’Eurojust le trasmette entro il termine richiesto da tale autorità.

▼B

Articolo 14

Trattamento di dati personali

1.  Nella misura in cui sia necessario per raggiungere i suoi obiettivi, l'Eurojust può, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni, trattare dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati.

2.  L'Eurojust prende le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati personali almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e successive modifiche, che siano in vigore tra gli Stati membri.

3.  I dati personali trattati dall'Eurojust sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nonché, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri o da altri partner ►M2  ai sensi degli articoli 13, 26 e 26 bis  ◄ , esatti ed aggiornati. L'Eurojust tratta i dati personali in modo leale e lecito.

▼M2 —————

▼B

Articolo 15

Restrizioni al trattamento dei dati personali

1.  In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, ►M2  sono sospettate di aver commesso un reato di competenza dell’Eurojust o di avervi partecipato o che sono state condannate per un siffatto reato ◄ :

a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto;

g) informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale;

h) conti bancari e conti presso altri istituti finanziari;

i) descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;

j) fatti che fanno presumere l'estensione internazionale del caso;

k) informazioni relative alla presunta appartenenza ad un'organizzazione criminale;

▼M2

l) numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica e dati citati all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione ( 14 );

m) dati relativi all’immatricolazione dei veicoli;

n) profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali.

▼B

2.  In caso di trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate testimoni o vittime in un'indagine o azione penale riguardante una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:

a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

f) descrizione e natura dei fatti che li riguardano, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini.

3.  Tuttavia, in casi eccezionali, l'Eurojust può anche trattare, per un periodo di tempo limitato, altri dati personali relativi alle circostanze di un reato qualora siano di rilevanza immediata e rientrino nell'ambito di indagini in corso, al cui coordinamento l'Eurojust contribuisce, purché il trattamento di questi dati specifici sia conforme agli articoli 14 e 21.

Il delegato alla protezione dei dati di cui all'articolo 17 è immediatamente informato del ricorso al presente paragrafo.

Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione relativa al loro trattamento è adottata congiuntamente da almeno due membri nazionali.

4.  I dati personali, trattati mediante procedimenti automatizzati o meno, che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale possono essere trattati dall'Eurojust soltanto qualora siano necessari per le indagini nazionali pertinenti e per il coordinamento all'interno dell'Eurojust.

Il delegato alla protezione dei dati è immediatamente informato del ricorso al presente paragrafo.

Tali dati non possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della presente decisione.

Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione relativa al loro trattamento è adottata dal collegio.

▼M2

Articolo 16

Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei

1.  Conformemente alla presente decisione, l’Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti dati personali e non personali.

2.  Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui l’Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

b) agevolare l’accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;

c) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto della presente decisione in tale ambito.

3.  Il sistema automatico di gestione dei fascicoli, nella misura in cui ciò sia conforme alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione, può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all’articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea ( 15 ).

4.  L’indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro dell’Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a i), k) e m), e all’articolo 15, paragrafo 2.

5.  Nello svolgimento delle loro funzioni in conformità della presente decisione, i membri nazionali dell’Eurojust possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l’accesso al delegato alla protezione dei dati. Il membro nazionale interessato informa il delegato alla protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali.

6.  Per il trattamento di dati personali relativi a un caso l’Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.

▼M2

Articolo 16 bis

Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell’indice

1.  Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme alla presente decisione o agli strumenti di cui all’articolo 13, paragrafo 4. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.

2.  Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi ad altri membri nazionali associati o a personale autorizzato dell’Eurojust accesso totale o parziale, ove necessario per consentire all’Eurojust di svolgere le sue funzioni.

3.  Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell’indice.

Articolo 16 ter

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale

1.  Le persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, possono accedere unicamente:

a) all’indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell’indice non abbia espressamente negato tale accesso;

b) agli archivi di lavoro temporanei creati o gestiti dal membro nazionale del loro Stato membro;

c) agli archivi di lavoro temporanei creati o gestiti da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato o gestisce l’archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.

2.  Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1, la portata dell’accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6.

3.  Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell’accesso all’indice concesso nello Stato membro stesso alle persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6. Gli Stati membri notificano la loro decisione relativa all’attuazione del presente paragrafo all’Eurojust e al segretariato generale del Consiglio affinché quest’ultimo ne informi gli altri Stati membri.

Tuttavia le persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, hanno almeno accesso all’indice nella misura necessaria ad accedere agli archivi di lavoro temporaneo a cui hanno avuto accesso in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

4.  Entro il 4 giugno 2013, l’Eurojust riferisce al Consiglio e alla Commissione in merito all’attuazione del paragrafo 3. In base a tale relazione ciascuno Stato membro considera se sia opportuno riesaminare la portata dell’accesso concesso in conformità del paragrafo 3.

▼B

Articolo 17

Delegato alla protezione dei dati

1.  L'Eurojust dispone di un delegato alla protezione dei dati, appositamente designato tra i membri del personale. In questo contesto il delegato dipende direttamente dal collegio. Nell'esercizio delle funzioni menzionate nel presente articolo, ►M2  agisce in maniera indipendente ◄ .

2.  Il delegato alla protezione dei dati ha in particolare le seguenti funzioni:

a) garantire in modo indipendente la legittimità e il rispetto della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;

b) controllare che la trasmissione e la ricezione dei dati personali siano registrate per iscritto in base alle modalità previste dal regolamento interno, segnatamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, alle condizioni di sicurezza previste dall'articolo 22;

c) garantire che le persone interessate siano informate, su loro richiesta, dei loro diritti secondo quanto previsto dalla presente decisione.

3.  Nello svolgimento delle sue funzioni ►M2  il delegato alla protezione dei dati ◄ ha accesso a tutti i dati trattati dall'Eurojust e a tutti i locali dell'Eurojust.

4.  Qualora constati un trattamento che ritenga non conforme alla presente decisione, ►M2  il delegato alla protezione dei dati ◄ :

a) ne informa il collegio che ne accusa ricevuta;

b) ricorre all'autorità di controllo comune qualora il collegio non abbia rimediato alla non conformità del trattamento entro un termine ragionevole.

▼M2

Articolo 18

Accesso autorizzato ai dati personali

Solo i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, le persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2 nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, nonché il personale autorizzato dell’Eurojust possono avere accesso, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Eurojust e nei limiti previsti negli articoli 16, 16 bis e 16 ter, ai dati personali trattati dall’Eurojust.

▼B

Articolo 19

Diritto di accesso ai dati personali

1.  Chiunque ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano trattati dall'Eurojust, alle condizioni previste dal presente articolo.

2.  Chiunque desideri esercitare il diritto d'accesso ai dati personali che lo riguardano, conservati presso l'Eurojust, o desideri che tali dati siano verificati in conformità dell'articolo 20, può, a tal fine, presentare gratuitamente una richiesta nello Stato membro di sua scelta, presso l'autorità designata da tale Stato, la quale si rivolge senza indugio all'Eurojust.

3.  Il diritto di una persona di accedere ai dati personali che la riguardano o di farli verificare è esercitato nel rispetto e secondo le modalità della legislazione dello Stato membro, nel quale il richiedente ha presentato la richiesta. Tuttavia, se l'Eurojust può determinare quale autorità di uno Stato membro abbia trasmesso i dati in questione, quest'ultima può esigere che il diritto di accesso si eserciti nel rispetto e secondo le modalità della legislazione di tale Stato membro.

4.  L'accesso ai dati personali è negato qualora:

a) rischi di compromettere una delle attività dell'Eurojust;

b) rischi di compromettere un'indagine nazionale ►M2  ————— ◄ ;

c) rischi di compromettere i diritti e le libertà di terzi.

5.  La decisione di concedere il diritto di accesso tiene in debito conto la qualità delle persone che presentano la richiesta, in relazione ai dati conservati presso l'Eurojust.

6.  I membri nazionali interessati dalla richiesta la trattano e decidono in nome dell'Eurojust. Detta richiesta è oggetto di un trattamento completo nei tre mesi successivi alla ricezione. Quando sono in disaccordo, i membri nazionali adiscono il collegio, che decide in merito alla richiesta con la maggioranza dei due terzi.

7.  Se l'accesso è negato oppure se nessun dato personale relativo al richiedente è trattato dall'Eurojust, quest'ultima notifica al richiedente l'avvenuta verifica senza fornire indicazioni che possano rivelare se il richiedente è conosciuto o meno.

8.  Qualora il richiedente non sia soddisfatto della risposta data alla domanda, può ricorrere contro tale decisione dinanzi all'autorità di controllo comune. L'autorità di controllo comune valuta se la decisione adottata dall'Eurojust sia conforme alla presente decisione.

9.  Prima che Eurojust prenda una decisione sono consultate le autorità competenti degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge in materia. Esse vengono in seguito informate dell'esito per il tramite dei membri nazionali interessati.

Articolo 20

Rettifica e cancellazione dei dati personali

1.  Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, chiunque ha il diritto di chiedere all'Eurojust che si rettifichino, blocchino o cancellino i dati che lo riguardano che siano errati o incompleti o il cui inserimento o conservazione siano contrari alla presente decisione.

2.  L'Eurojust comunica al richiedente se si è proceduto alla rettifica, al blocco o alla cancellazione dei dati che lo riguardano. Se il richiedente non è soddisfatto della risposta dell'Eurojust, può adire l'autorità di controllo comune entro trenta giorni a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la decisione dell'Eurojust.

3.  Su richiesta delle autorità competenti di uno Stato membro, del suo membro nazionale o del suo eventuale corrispondente nazionale, e sotto la loro responsabilità, l'Eurojust, secondo il proprio regolamento interno, rettifica o cancella i dati personali da essa trattati e trasmessi o inseriti da tale Stato membro, dal suo membro nazionale o dal suo corrispondente nazionale. Le autorità competenti degli Stati membri e l'Eurojust, compresi il membro nazionale o l'eventuale corrispondente nazionale, assicurano in tale contesto il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dall'articolo 15, paragrafo 4.

4.  Qualora risulti che dati personali trattati dall'Eurojust siano errati o incompleti o siano stati inseriti e conservati in contrasto con le disposizioni della presente decisione, l'Eurojust è tenuto a bloccare, rettificare o cancellare tali dati.

5.  Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, tutti i fornitori e destinatari di tali dati sono informati senza indugio. Tali destinatari sono altresì tenuti, in base alle norme loro applicabili, a procedere alla rettifica, al blocco o alla cancellazione di tali dati dal proprio sistema.

Articolo 21

Termini per la conservazione dei dati personali

1.  I dati personali trattati dall'Eurojust non sono conservati dallo stesso più del tempo necessario al conseguimento dei suoi obiettivi.

2.  I dati personali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, trattati dall'Eurojust, non possono essere conservati oltre ►M2   la prima data applicabile tra le seguenti ◄ :

a) la data di scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dalle azioni penali;

▼M2

a bis) la data in cui la persona è stata assolta e la decisione è divenuta definitiva;

▼M2

b) tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell’ultimo degli Stati membri interessati dalle indagini o dalle azioni penali;

▼B

c) la data in cui l'Eurojust e gli Stati membri interessati hanno constatato o convenuto di comune accordo che non fosse più necessario il coordinamento dell'indagine o delle azioni penali da parte dell'Eurojust ►M2  , a meno che non ci sia un obbligo di fornire questa informazione all’Eurojust in conformità dell’articolo 13, paragrafi 6 e 7, o degli strumenti di cui all’articolo 13, paragrafo 4; ◄

▼M2

d) tre anni dopo la data in cui i dati sono stati trasmessi in conformità dell’articolo 13, paragrafi 6 e 7, o degli strumenti di cui all’articolo 13, paragrafo 4.

▼B

3.  

a) Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti ►M2  al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) ◄ , è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato. In ogni caso, una verifica della necessità di conservare i dati è effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento.

b) Qualora uno dei termini di cui ►M2  al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) ◄ sia scaduto, l'Eurojust verifica la necessità di conservare i dati più a lungo per poter conseguire i suoi obiettivi, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. ►M2   Tuttavia, dopo la scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale in tutti gli Stati membri interessati di cui al paragrafo 2, lettera a), i dati possono essere conservati soltanto se sono necessari affinché l’Eurojust fornisca assistenza in conformità della presente decisione. ◄

c) Quando i dati sono stati conservati a titolo di deroga ai sensi della lettera b), una verifica della necessità di conservarli è effettuata ogni tre anni.

4.  Qualora esista un fascicolo contenente dati non automatizzati e non strutturati e il termine per la conservazione dell'ultimo dato automatizzato proveniente da tale fascicolo sia scaduto, ciascun elemento del fascicolo in questione è restituito all'autorità che l'aveva trasmesso e le eventuali copie sono distrutte.

5.  Qualora l'Eurojust abbia coordinato indagini o azioni penali, i membri nazionali interessati informano l'Eurojust e gli altri Stati membri interessati di tutte le decisioni giudiziarie relative al caso e aventi carattere definitivo, in particolare per consentire l'applicazione del paragrafo 2, lettera b).

Articolo 22

Sicurezza dei dati

1.  Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito della presente decisione l'Eurojust e, nella misura in cui sia interessato dai dati da questa trasmessi, ciascuno Stato membro assicurano la protezione di tali dati contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale o la diffusione, l'alterazione e l'accesso non autorizzati o contro qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

2.  Il regolamento interno contiene le misure tecniche e le disposizioni organizzative necessarie all'esecuzione della presente decisione per quanto concerne la sicurezza dei dati, ed in particolare le misure atte a:

a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali;

b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;

c) impedire che nell'archivio siano inseriti senza autorizzazione dati personali, e che dei dati personali così inseriti sia presa visione senza autorizzazione, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;

d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati;

e) garantire che le persone autorizzate all'uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente a dati di loro competenza;

f) garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi sono trasmessi dati personali in caso di trasmissione di dati;

g) garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati nonché il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato;

h) impedire che, all'atto della trasmissione di dati personali nonché del trasporto dei relativi supporti, tali dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

Articolo 23

Autorità di controllo comune

1.  È istituita un'autorità di controllo comune indipendente che controlla in modo collegiale le attività dell'Eurojust di cui ►M2  agli articoli da 14 a 22, 26, 26 bis e 27 ◄ per assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della presente decisione. Al fine di adempiere ai suoi compiti, l'autorità di controllo comune è autorizzata ad accedere senza riserve a tutti gli archivi in cui tali dati personali sono trattati. L'Eurojust fornisce all'autorità di controllo comune tutte le informazioni contenute in detti archivi richieste dalla stessa e l'assiste con ogni altro mezzo nello svolgimento delle sue funzioni.

▼M2

L’autorità di controllo comune si riunisce almeno una volta per semestre. Inoltre si riunisce entro i tre mesi che seguono l’introduzione di un ricorso di cui all’articolo 19, paragrafo 8, o entro i tre mesi successivi alla data in cui è stata adita per un caso in conformità dell’articolo 20, paragrafo 2. L’autorità di controllo comune può essere altresì riunita dal suo presidente se almeno due Stati membri lo richiedono.

▼B

Al fine di costituire detta autorità di controllo comune, ogni Stato membro nomina, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un giudice, non membro dell'Eurojust, o, se il regime costituzionale o nazionale lo richiede, una persona che eserciti funzioni che le conferiscano un'indipendenza adeguata, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune in qualità di membro o di giudice ad hoc. La durata della nomina non può essere inferiore a ►M2  tre anni ◄ . La revoca della nomina è disciplinata sulla base dei principi in materia di revoca applicabili in virtù del diritto interno dello Stato membro d'origine. La nomina e la revoca sono notificate al Segretariato generale del Consiglio e all'Eurojust.

2.  L'autorità di controllo comune è composta di tre membri permanenti e di giudici ad hoc, secondo quanto previsto al paragrafo 4.

▼M2

3.  Il giudice nominato da uno Stato membro diventa membro permanente dopo essere stato eletto dalla riunione plenaria delle persone nominate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 e rimane membro permanente per tre anni. Annualmente si tengono elezioni per la designazione di un membro permanente dell’autorità di controllo comune mediante scrutinio segreto. L’autorità di controllo comune è presieduta dal membro che è al suo terzo anno di mandato dopo le elezioni. I membri permanenti possono essere rieletti. Le persone nominate che desiderano essere elette presentano le loro candidature per iscritto al segretariato dell’autorità di controllo comune dieci giorni prima della riunione in cui si procederà all’elezione.

▼B

4.  Partecipano ai lavori dell'autorità anche uno o più giudici ad hoc, unicamente per la durata dell'esame di un ricorso concernente dati personali proveniente dallo Stato membro che li ha nominati.

▼M2

4 bis.  L’autorità di controllo comune adotta nel suo regolamento interno le misure necessarie per attuare i paragrafi 3 e 4.

▼B

5.  La composizione dell'autorità di controllo comune vale per tutta la durata dell'esame di un ricorso anche se i membri permanenti abbiano raggiunto la fine del loro mandato ai sensi del paragrafo 3.

6.  Ogni membro e ogni giudice ad hoc hanno diritto di voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

7.  L'autorità di controllo comune esamina i ricorsi che le sono presentati conformemente all'articolo 19, paragrafo 8 e all'articolo 20, paragrafo 2, ed effettua i controlli conformemente al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Qualora essa ritenga che una decisione adottata dall'Eurojust o un trattamento di dati effettuato dall'Eurojust non siano compatibili con la presente decisione, la questione è sottoposta all'Eurojust che si rimette alla decisione dell'autorità di controllo comune.

8.  Le decisioni dell'autorità di controllo comune sono definitive e vincolanti per l'Eurojust.

9.  Le persone nominate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, terzo comma, presiedute dal presidente dell'autorità di controllo comune, adottano un regolamento interno e di procedura che, per l'esame di un ricorso, prevede criteri obiettivi per la nomina dei membri dell'autorità in questione.

10.  Le spese per il Segretariato sono a carico del bilancio dell'Eurojust. Il Segretariato dell'autorità di controllo comune è indipendente nella sua funzione in seno al Segretariato dell'Eurojust. ►M2   Il segretariato dell’autorità di controllo comune può avvalersi delle competenze del segretariato istituito dalla decisione 2000/641/GAI ( 16 ). ◄

11.  I membri dell'autorità di controllo comune hanno l'obbligo della riservatezza previsto dall'articolo 25.

12.  L'autorità di controllo comune presenta una relazione al Consiglio una volta all'anno.

Articolo 24

Responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1.  L'Eurojust, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede, è responsabile di qualsiasi danno causato ad una persona derivante da un trattamento di dati non autorizzato o scorretto effettuato dall'Eurojust stessa.

2.  Le denunce nei confronti dell'Eurojust nell'ambito della responsabilità di cui al paragrafo 1 sono presentate dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede.

3.  Ogni Stato membro è responsabile, conformemente al diritto nazionale, di qualsiasi danno causato ad una persona derivante da un trattamento non autorizzato o scorretto, effettuato dallo Stato membro stesso, dei dati che sono stati comunicati all'Eurojust.

Articolo 25

Riservatezza

▼M2

1.  I membri nazionali, gli aggiunti e i loro assistenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, il personale dell’Eurojust, i corrispondenti nazionali e il delegato alla protezione dei dati hanno l’obbligo della riservatezza, fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4.

▼B

2.  L'obbligo della riservatezza si applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con l'Eurojust.

3.  L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro o dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  Fatto salvo ►M2  l’articolo 2, paragrafo 4 ◄ , l'obbligo della riservatezza si applica a tutte le informazioni ricevute dall'Eurojust.

▼M2

Articolo 25 bis

Cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell’Unione europea coinvolte nella cooperazione giudiziaria in materia penale

1.  L’Eurojust e la rete giudiziaria europea intrattengono rapporti privilegiati tra di loro basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto della rete giudiziaria europea di uno stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali dell’Eurojust e della rete giudiziaria europea. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:

a) i membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla rete;

b) il segretariato della rete giudiziaria europea fa parte del personale dell’Eurojust. Ne costituisce un’unità distinta sul piano funzionale. Può avvalersi dei mezzi amministrativi dell’Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea, anche per la copertura dei costi delle riunioni plenarie della rete. Nel caso in cui le riunioni plenarie si tengano presso la sede del Consiglio a Bruxelles, i costi possono includere solo le spese di viaggio e i costi di interpretazione. Nel caso in cui le riunioni plenarie si tengano nello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio, i costi possono includere solo una parte dei costi complessivi della riunione;

c) i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni dell’Eurojust.

2.  Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 1, i segretariati della rete delle squadre investigative comuni e della rete istituita in virtù della decisione 2002/494/GAI fanno parte del personale dell’Eurojust. Tali segretariati costituiscono unità distinte sul piano funzionale. Possono avvalersi dei mezzi amministrativi dell’Eurojust necessari ad assolvere i rispettivi compiti. L’Eurojust provvede al coordinamento dei segretariati.

Il presente paragrafo si applica al segretariato di qualsiasi nuova rete istituita mediante decisione del Consiglio allorché tale decisione prevede che il segretariato sia assunto dall’Eurojust.

3.  La rete istituita in virtù della decisione 2008/852/GAI può chiedere che l’Eurojust fornisca un segretariato alla rete. Se tale richiesta viene fatta, si applica il paragrafo 2.

▼M2

Articolo 26

Relazioni con istituzioni, organi e agenzie della Comunità o dell’Unione

1.  Se pertinente con lo svolgimento dei suoi compiti, l’Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi e le agenzie istituite dai trattati che istituiscono le Comunità europee o dal trattato sull’Unione europea, o sulla base dei medesimi. L’Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione almeno con:

a) l’Europol;

b) l’OLAF;

c) l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex);

d) il Consiglio, in particolare il centro di situazione congiunto.

L’Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione anche con la rete europea di formazione giudiziaria.

2.  L’Eurojust può stipulare accordi o accordi di lavoro con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi o accordi di lavoro possono riguardare in particolare lo scambio di informazioni, inclusi i dati personali, e il distacco di ufficiali di collegamento presso l’Eurojust. Tali accordi o accordi di lavoro possono essere stipulati solo dopo che l’Eurojust abbia consultato l’autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati e previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L’Eurojust informa il Consiglio dell’intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.

3.  Prima dell’entrata in vigore di un accordo o accordo di lavoro di cui al paragrafo 2, l’Eurojust può ricevere direttamente e usare informazioni, inclusi i dati personali, dai soggetti di cui al paragrafo 1, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, e può trasmettere direttamente informazioni, inclusi i dati personali, a tali soggetti, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario e in conformità delle norme sulla protezione dei dati previste dalla presente decisione.

4.  L’OLAF può contribuire all’attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee svolta dall’Eurojust, su iniziativa dell’Eurojust o su richiesta dell’OLAF, sempre che le autorità nazionali competenti in materia non vi si oppongano.

5.  Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra l’Eurojust e l’OLAF, e fatto salvo l’articolo 9, gli Stati membri vigilano affinché i membri nazionali dell’Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente ai fini del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alla indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ( 17 ). Lo scambio di informazioni tra l’OLAF e i membri nazionali non pregiudica l’informazione che deve essere fornita ad altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

▼M2

Articolo 26 bis

Relazioni con Stati terzi e organizzazioni

1.  Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l’Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le seguenti entità:

a) Stati terzi;

b) organizzazioni quali:

i) organizzazioni internazionali ed enti di diritto pubblico a quelle subordinati;

ii) altri enti di diritto pubblico esistenti in virtù di un accordo tra due o più Stati; e

iii) l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2.  L’Eurojust può stipulare accordi con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi possono riguardare in particolare lo scambio di informazioni, inclusi i dati personali, e il distacco di ufficiali di collegamento presso l’Eurojust. Tali accordi possono essere stipulati solo dopo che l’Eurojust abbia consultato l’autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati e previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L’Eurojust informa il Consiglio dell’intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.

3.  Gli accordi di cui al paragrafo 2, contenenti disposizioni sullo scambio di dati personali, possono essere conclusi soltanto se al soggetto interessato si applica la convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 o in seguito a una valutazione che confermi l’esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale soggetto.

4.  Gli accordi di cui al paragrafo 2 contengono disposizioni per il controllo della loro attuazione, attuazione delle norme sulla protezione dei dati compresa.

5.  Prima dell’entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, l’Eurojust può ricevere direttamente informazioni, inclusi i dati personali, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti.

6.  Prima dell’entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, l’Eurojust può, alle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni, esclusi i dati personali, a tali soggetti, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

7.  Alle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, l’Eurojust può trasmettere dati personali ai soggetti di cui al paragrafo 1 qualora:

a) ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza dell’Eurojust; e

b) l’Eurojust abbia stipulato, con il soggetto interessato, un accordo di cui al paragrafo 2 che è entrato in vigore e che autorizza la trasmissione di tali dati.

8.  Se i soggetti di cui al paragrafo 1 non assicurano il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o se vi sono fondati motivi di ritenere che non l’assicurino, l’autorità di controllo comune e gli Stati membri interessati ne ricevono immediata comunicazione da parte dell’Eurojust. L’autorità di controllo comune può sospendere lo scambio di dati personali con i soggetti in questione finché non si sia accertato che sono stati presi provvedimenti per rimediare alla situazione.

9.  Tuttavia, anche in mancanza delle condizioni di cui al paragrafo 7, un membro nazionale può, agendo in qualità di autorità nazionale competente e secondo le disposizioni della sua legislazione nazionale, in circostanze eccezionali e soltanto perché vengano adottati provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per una persona o per la sicurezza pubblica, procedere a uno scambio di informazioni comprendenti dati personali. Il membro nazionale è responsabile della legittimità della trasmissione. Il membro nazionale registra la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione di dati è autorizzata soltanto se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

▼M2

Articolo 27

Trasmissione dei dati

1.  Prima che l’Eurojust scambi informazioni con le entità di cui all’articolo 26 bis, il membro nazionale dello Stato membro che ha messo a disposizione le informazioni dà il proprio consenso alla trasmissione delle stesse. Se del caso, il membro nazionale consulta le autorità competenti degli Stati membri.

2.  L’Eurojust è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi degli articoli 26 e 26 bis e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

▼M2

Articolo 27 bis

Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi

1.  Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con Stati terzi nei casi in cui l’Eurojust dà il suo sostegno in conformità della presente decisione, il collegio dell’Eurojust può distaccare magistrati di collegamento presso uno Stato terzo, con riserva di un accordo di cui all’articolo 26 bis con detto Stato terzo. Prima di avviare negoziati con un paese terzo, è necessario l’accordo del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L’Eurojust informa il Consiglio dell’intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.

2.  Il magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 deve possedere un’esperienza di lavoro con l’Eurojust e una conoscenza adeguata della cooperazione giudiziaria nonché del funzionamento dell’Eurojust. Il distacco di un magistrato di collegamento per conto dell’Eurojust è subordinato al consenso preliminare del magistrato e del suo Stato membro.

3.  Qualora il magistrato di collegamento distaccato dall’Eurojust sia selezionato tra membri nazionali, aggiunti o assistenti:

i) è sostituito nella sua funzione di membro nazionale, aggiunto o assistente, dallo Stato membro;

ii) non può più esercitare i poteri conferitigli ai sensi degli articoli da 9 bis a 9 sexies.

4.  Fatto salvo l’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ( 18 ), il collegio dell’Eurojust elabora le norme sul distacco dei magistrati di collegamento e adotta le necessarie disposizioni attuative in consultazione con la Commissione.

5.  Le attività dei magistrati di collegamento distaccati dall’Eurojust sono soggette al controllo dell’autorità di controllo comune. I magistrati di collegamento riferiscono al collegio dell’Eurojust, che informa opportunamente delle loro attività il Parlamento europeo e il Consiglio nella relazione annuale. I magistrati di collegamento informano i membri nazionali e le autorità nazionali competenti di tutti i fascicoli riguardanti il rispettivo Stato membro.

6.  Le autorità competenti degli Stati membri e i magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 possono mettersi direttamente in contatto tra loro. In tal caso, il magistrato di collegamento ne informa il membro nazionale interessato.

7.  I magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 sono collegati al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Articolo 27 ter

Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a Stati terzi e da Stati terzi

1.  Con l’accordo degli Stati membri interessati, l’Eurojust può coordinare l’esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria di uno Stato terzo qualora tali richieste rientrino in una stessa indagine e debbano essere eseguite in almeno due Stati membri. Le richieste di cui al presente paragrafo possono altresì essere trasmesse all’Eurojust da un’autorità nazionale competente.

2.  In caso di urgenza e conformemente all’articolo 5 bis il CP può ricevere e trattare le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo e presentate da uno Stato terzo che ha concluso un accordo di cooperazione con l’Eurojust.

3.  Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, in caso di richieste di cooperazione giudiziaria che si riferiscono alla stessa indagine e devono essere eseguite in uno Stato terzo, con l’accordo degli Stati membri interessati l’Eurojust può altresì agevolare la cooperazione giudiziaria con lo Stato terzo in questione.

4.  Le richieste di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trasmesse tramite l’Eurojust, a condizione che ciò sia conforme agli strumenti applicabili ai rapporti tra detto Stato terzo e l’Unione europea o gli Stati membri interessati.

Articolo 27 quater

Responsabilità diversa dalla responsabilità per trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1.  La responsabilità contrattuale dell’Eurojust è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2.  In caso di responsabilità extracontrattuale, l’Eurojust risarcisce, indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell’articolo 24, i danni dovuti a colpa del collegio o del personale dell’Eurojust nell’esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi e a prescindere dai diversi procedimenti di risarcimento danni ai sensi della legislazione degli Stati membri.

3.  Il paragrafo 2 si applica anche ai danni per colpa di un membro nazionale, di un aggiunto o di un assistente nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia quando questi agiscono sulla base dei poteri loro conferiti a norma degli articoli da 9 bis a 9 sexies il rispettivo Stato membro d’origine rimborsa all’Eurojust gli importi pagati da quest’ultima in risarcimento dei danni.

4.  Il soggetto danneggiato ha diritto di esigere che l’Eurojust si astenga dal promuovere un’azione o vi rinunci.

5.  Le autorità giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità dell’Eurojust di cui al presente articolo sono determinate con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 19 ).

▼B

Articolo 28

Organizzazione e funzionamento

1.  Il collegio è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Eurojust.

2.  Il collegio elegge un presidente tra i membri nazionali e, se lo reputa necessario, può eleggere non più di due vicepresidenti. L'esito dell'elezione è sottoposto all'approvazione del Consiglio ►M2  , che delibera a maggioranza qualificata ◄ .

3.  Il Presidente esercita la sua funzione a nome del collegio e sotto la sua autorità, ne guida i lavori e controlla la gestione quotidiana effettuata dal direttore amministrativo. Il regolamento interno precisa i casi in cui le sue decisioni o azioni devono essere oggetto di un'autorizzazione preliminare o di una relazione al collegio.

4.  Il mandato del presidente ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del vicepresidente o dei vicepresidenti è disciplinato dal regolamento interno.

5.  L'Eurojust è coadiuvata da un segretariato diretto da un direttore amministrativo.

6.  L'Eurojust esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina (AIPN). Il collegio adotta le norme appropriate per l'attuazione del presente paragrafo, conformemente al regolamento interno.

Articolo 29

Direttore amministrativo

1.  Il direttore amministrativo dell'Eurojust è nominato dal collegio ►M2  a maggioranza dei due terzi ◄ . Il collegio istituisce un comitato di selezione che redige, previo invito a presentare candidature, un elenco di candidati tra cui il collegio sceglie il direttore amministrativo. ►M2   La Commissione ha il diritto di prendere parte al processo di selezione e di partecipare al comitato di selezione. ◄

2.  La durata del mandato del direttore amministrativo è di 5 anni. ►M2  Il mandato può essere rinnovato una volta senza invito a presentare candidature, a condizione che il collegio decida in tal senso a maggioranza dei tre quarti e designi il direttore amministrativo con la stessa maggioranza. ◄

3.  Il direttore amministrativo è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

4.  Il direttore amministrativo agisce sotto l'autorità del collegio e del suo presidente che agisce conformemente all'articolo 28, paragrafo 3. Egli può essere revocato dal collegio con la maggioranza dei due terzi.

5.  Il direttore amministrativo è incaricato dell'amministrazione quotidiana dell'Eurojust e della gestione del personale, sotto il controllo del presidente. ►M2  A tal fine ha la responsabilità di stabilire e attuare, in cooperazione con il collegio, un’efficace procedura di controllo e valutazione dei risultati dell’amministrazione dell’Eurojust in termini di raggiungimento degli obiettivi. Il direttore amministrativo riferisce periodicamente al collegio sui risultati di tale controllo. ◄

Articolo 30

Personale

1.  Il personale dell'Eurojust è soggetto, in particolare per l'assunzione e lo statuto, ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2.  Il personale dell'Eurojust è composto da persone assunte in base ai regolamenti e alle regolamentazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti i criteri di cui all'articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ( 20 ), compresa la ripartizione geografica. Esse hanno lo statuto di agenti permanenti, temporanei o locali. Su richiesta del direttore amministrativo, e d'accordo con il presidente a nome del collegio, le istituzioni comunitarie possono distaccare funzionari comunitari presso l'Eurojust in qualità di agenti temporanei. Gli Stati membri possono distaccare esperti nazionali all'Eurojust ►M2   che possono altresì assistere il membro nazionale ◄ . ►M2  Il collegio adotta le modalità di applicazione necessarie per gli esperti nazionali distaccati. ◄

3.  Sotto l'autorità del collegio, il personale assolve i compiti affidatigli tenendo presenti gli obiettivi e il mandato dell'Eurojust, senza sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organismo o persona al di fuori dell'Eurojust ►M2  , fatto salvo l’articolo 25 bis, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2) ◄ .

Articolo 31

Assistenza in materia di interpretazione e traduzione

1.  Ai lavori dell'Eurojust si applica il regime linguistico ufficiale dell'Unione.

2.  La relazione annuale al Consiglio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, è redatta nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

Articolo 32

►M2  Informazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ◄

1.  Il presidente, a nome del collegio, riferisce al Consiglio, per iscritto e annualmente, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, dell'Eurojust.

A tal fine, il collegio prepara una relazione annuale sulle attività dell'Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività dell'Eurojust. Nella relazione l'Eurojust può inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Il presidente fornisce altresì al Consiglio qualsiasi relazione o informazione sul funzionamento dell'Eurojust da esso richiestagli.

2.  La presidenza del Consiglio trasmette annualmente al Parlamento europeo una relazione sui lavori svolti dall'Eurojust, nonché sulle attività dell'autorità di controllo comune.

▼M2

3.  La Commissione o il Consiglio possono chiedere il parere dell’Eurojust su tutti i progetti di strumenti predisposti a norma del titolo VI del trattato.

▼M2

Articolo 33

Finanziamento

1.  Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono a carico dello Stato membro di origine.

2.  Quando i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti operano nell’ambito delle funzioni dell’Eurojust, le spese pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del trattato.

▼B

Articolo 34

Bilancio

1.  Tutte le entrate e le spese dell'Eurojust formano oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile. Esse sono iscritte nel suo bilancio, che comprende la tabella dell'organico sottoposta all'autorità di bilancio competente per il bilancio generale dell'Unione. La tabella dell'organico, composta di posti permanenti o temporanei e con un'indicazione relativa agli esperti nazionali distaccati, precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato dall'Eurojust durante l'esercizio in questione.

2.  Il bilancio è equilibrato in entrate e spese.

3.  Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Eurojust possono comprendere una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione.

4.  Le spese dell'Eurojust comprendono segnatamente le spese per gli interpreti e i traduttori, le spese per la sicurezza, le spese amministrative e infrastrutturali, i costi operativi e di locazione, le spese di viaggio dei membri dell'Eurojust e del personale nonché le spese relative ai contratti con terzi.

▼M1

Articolo 35

Formazione del bilancio

1.  Ogni anno il collegio adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore amministrativo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Eurojust per l'esercizio successivo. Il collegio trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il ►M2  10 febbraio ◄ . ►M2   La rete giudiziaria europea e le reti di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 2, sono tempestivamente informate in merito alle sezioni relative alle attività dei loro segretariati prima della trasmissione dello stato di previsione alla Commissione. ◄

2.  Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne l'importo della sovvenzione annuale nonché i posti permanenti e temporanei nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Eurojust e stabilisce i posti permanenti e temporanei nel quadro dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti.

4.  Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il collegio dell'Eurojust adotta il bilancio, compresa la tabella dell'organico di cui all'articolo 34, paragrafo 1, terza frase, sulla base della sovvenzione annuale e dei posti autorizzati dall'autorità di bilancio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, adeguandolo ai vari contributi accordati all'Eurojust e ai fondi provenienti da altre fonti.

Articolo 36

Esecuzione del bilancio e discarico

1.  Il direttore amministrativo esegue, in qualità di ordinatore, il bilancio dell'Eurojust, e riferisce al collegio in merito all'esecuzione del bilancio.

2.   ►M2  Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile dell’Eurojust comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento finanziario generale. ◄

▼M2

3.  L’Eurojust invia la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell’anno successivo.

▼M1

4.  Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Eurojust, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi dell'Eurojust sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al collegio.

5.  Il collegio dell'Eurojust formula una parere sui conti definitivi dell'Eurojust.

6.  Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore amministrativo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del collegio dell'Eurojust, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.  I conti definitivi vengono pubblicati.

8.  Al più tardi il 30 settembre, il direttore amministrativo dell'Eurojust invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al collegio dell'Eurojust.

9.  Il direttore amministrativo, che agisce sotto l'autorità del collegio dell'Eurojust e del suo presidente, presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo anteriormente al ►M2  15 maggio ◄ dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 37

Regolamento finanziario applicabile al bilancio

1.  Il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Eurojust è adottato all'unanimità dal collegio previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 21 ) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Eurojust e previo accordo della Commissione.

▼B

Articolo 38

Controlli

▼M1

1.  L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.

▼B

2.  Il collegio nomina un revisore interno incaricato segnatamente di fornire, in virtù delle norme internazionali pertinenti, una garanzia per quanto concerne il buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere ordinatore né contabile. Il collegio può chiedere al revisore interno della Commissione di esercitare tale funzione.

3.  Il revisore presenta all'Eurojust una relazione concernente le sue constatazioni e raccomandazioni all'Eurojust e sottopone una copia della relazione alla Commissione. L'Eurojust tenuto conto delle relazioni del revisore, adotta le misure necessarie per dar seguito a tali raccomandazioni.

4.  Le norme previste dal regolamento (CEE) n. 1073/1999, del 25 maggio 1999, sono applicabili all'Eurojust. Il collegio adotta le misure d'attuazione necessarie.

Articolo 39

Accesso ai documenti

In base a una proposta del direttore amministrativo, il collegio adotta le norme relative all'accesso ai documenti dell'Eurojust, prendendo in considerazione i principi e i limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 22 ).

▼M2

Articolo 39 bis

Informazioni classificate UE

►C1  L'Eurojust applica i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla ◄ decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio relativamente alle informazioni classificate UE ( 23 ).

▼B

Articolo 40

Applicazione territoriale

La presente decisione si applica a Gibilterra, che sarà rappresentata dal membro nazionale del Regno Unito.

▼M2

Articolo 41

Comunicazioni

1.  Gli Stati membri notificano all’Eurojust e al segretariato generale del Consiglio la nomina di membri nazionali, aggiunti e assistenti, nonché delle persone di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, ed eventuali modifiche di tali nomine. Il segretariato generale del Consiglio tiene un elenco aggiornato di dette persone e mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione i relativi nominativi ed estremi.

2.  La designazione definitiva del membro nazionale non può produrre i suoi effetti prima del giorno in cui il segretariato generale del Consiglio riceve la notifica ufficiale di cui al paragrafo 1 e all’articolo 9 bis, paragrafo 3.

▼M2

Articolo 41 bis

Valutazione

1.  Entro il 4 giugno 2014, e successivamente ogni cinque anni, il collegio commissiona una valutazione esterna indipendente dell’attuazione della presente decisione e delle attività dell’Eurojust.

2.  Ogni valutazione considera l’impatto della presente decisione, i risultati conseguiti dall’Eurojust relativamente agli obiettivi di cui alla presente decisione nonché l’efficacia e l’efficienza dell’Eurojust. Il collegio stabilisce precisi termini di riferimento in consultazione con la Commissione.

3.  La relazione di valutazione include le risultanze della valutazione e raccomandazioni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed è resa pubblica.

▼B

Articolo 42

Transizione

Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003.

Articolo 43

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, fatto salvo l'articolo 41. A decorrere da tale data l'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria cessa d'esistere.

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ALLEGATO

Elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 10, che stabilisce il tipo di informazione minima da trasmettere, se disponibile, all’Eurojust ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 5, 6 e 7

1. Situazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5:

a) Stati membri partecipanti;

b) tipo di reato perseguito;

c) data dell’accordo che istituisce la squadra;

d) durata prevista della squadra, comprese modifiche di tale durata;

e) estremi del responsabile della squadra per ciascuno Stato membro partecipante;

f) breve riassunto dei risultati delle squadre investigative comuni.

2. Situazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 6:

a) dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità oggetto di un’indagine o azione penale;

b) Stati membri interessati;

c) qualificazione del reato perseguito e relative circostanze;

d) dati relativi alle richieste di cooperazione giudiziaria o alle decisioni in materia, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, in particolare:

i) data della richiesta;

ii) autorità richiedente o di emissione;

iii) autorità richiesta o di esecuzione;

iv) tipo di richiesta (misure richieste);

v) esecuzione o mancata esecuzione della richiesta e, in quest’ultimo caso, i motivi.

3. Situazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera a):

a) Stati membri interessati e autorità competenti interessate;

b) dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità oggetto di un’indagine o azione penale;

c) qualificazione del reato perseguito e relative circostanze.

4. Situazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b):

a) Stati membri interessati e autorità competenti interessate;

b) dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità oggetto di un’indagine o azione penale;

c) tipo di consegna;

d) tipo di reato in relazione al quale è effettuata la consegna controllata.

5. Situazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera c):

a) Stato richiedente o di emissione;

b) Stato richiesto o di esecuzione;

c) descrizione delle difficoltà.



( 1 ) GU C 206 del 19.7.2000, pag. 1 e

GU C 243 del 24.8.2000, pag. 15.

( 2 ) GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 347 e parere espresso il 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

( 4 ) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

( 5 ) GU C 326 del 26.11.2001, pag. 2.

( 6 ) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

( 7 ) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

( 8 ) Al momento dell’adozione della presente decisione, le competenze di Europol sono quelle indicate nell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2), quale modificata dal protocollo del 2003 (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1), e nel relativo allegato. Tuttavia, quando la decisione del Consiglio che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) entrerà in vigore, le competenze dell’Eurojust saranno quelle indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione e nel relativo allegato.

( 9 ) GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

( 10 ) GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

( 11 ) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

( 12 ) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38

( 13 ) GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.

( 14 ) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.

( 15 ) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

( 16 ) Decisione 2000/641/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1).

( 17 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

( 18 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

( 19 ) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

( 20 ) GU L 56 del 4.3.1968. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 1).

( 21 ) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

( 22 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

( 23 ) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.