02001R2580 — IT — 15.11.2017 — 011.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 2580/2001 DEL CONSIGLIO del 27 dicembre 2001 (GU L 344 dell'28.12.2001, pag. 70) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 745/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2003 |
L 106 |
22 |
29.4.2003 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2005 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2005 |
L 197 |
16 |
28.7.2005 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1957/2005 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2005 |
L 314 |
16 |
30.11.2005 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2006 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2006 |
L 272 |
11 |
3.10.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 |
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1250/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2012 |
L 352 |
40 |
21.12.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 646/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2013 |
L 187 |
4 |
6.7.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1710 DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2016 |
L 259I |
1 |
27.9.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2061 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2017 |
L 295 |
3 |
14.11.2017 |
Modificato da:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2580/2001 DEL CONSIGLIO
del 27 dicembre 2001
relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «Capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche»: attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono stati acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte e lettere di credito.
2) «Congelamento di capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche»: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.
3) «Servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura finanziaria, compresi tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) quali:
Servizi assicurativi e connessi
i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
A) ramo vita;
B) ramo danni;
ii) riassicurazione e retrocessione;
iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);
iv) servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.
Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)
v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
vi) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
vii) leasing finanziario;
viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, assegni turistici e bonifici bancari;
ix) garanzie e impegni;
x) compravendita e scambi per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:
A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
B) valuta estera;
C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;
D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;
E) titoli trasferibili;
F) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti.
xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi collegati;
xii) intermediazione nel mercato monetario;
xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.
4) «Atto terroristico» ai fini del presente regolamento, la definizione è quella di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune 2001/931/PESC.
5) «Possesso di una persona giuridica, gruppo o entità»: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un'entità o detenere una partecipazione maggioritaria.
6) «Controllo di una persona giuridica, gruppo o entità»:
a) avere il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità;
b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;
c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, gruppo o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;
d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, gruppo o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, gruppo o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;
f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, gruppo o entità;
g) gestire una persona giuridica, gruppo o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, gruppo o entità.
Articolo 2
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:
a) tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;
b) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.
2. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, è vietata la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, elabora, riesamina e modifica l'elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include:
i) persone che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
ii) persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
iii) persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di unao più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);
iv) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii).
▼M10 —————
Articolo 3
1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere l'articolo 2.
2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento viene comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato e alla Commissione.
Articolo 4
1. Fatte salve le regole applicabili in materia di rendicontazione, riservatezza e segreto professionale, e in applicazione dell'articolo 284 del trattato, le banche, le altre istituzioni finanziarie, le società di assicurazioni, gli altri organismi e le altre persone:
— forniscono immediatamente tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati in conformità dell'articolo 2 e le operazioni eseguite a norma degli articoli 5 e 6:
—
— alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato e
— alla Commissione tramite dette autorità competenti,
— collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato per verificare le informazioni fornite.
2. Tutte le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono usate unicamente ai fini per i quali sono state fornite o ricevute.
3. Tutte le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e del Consiglio.
Articolo 5
1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non si applica agli interessi versati sui conti congelati. Tali interessi sono anch'essi congelati.
2. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono rilasciare autorizzazioni specifiche, alle condizioni che ritengano appropriate per impedire il finanziamento di atti di terrorismo, per quanto riguarda:
1) l'uso dei capitali congelati per soddisfare, all'interno della Comunità, un fabbisogno umano fondamentale di una persona fisica compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o di un suo familiare, compresi i pagamenti per alimentazione, medicinali, affitto o ipoteca per la dimora familiare, contributi e spese per le cure mediche dei suddetti familiari;
2) l'uso dei conti congelati per effettuare pagamenti ai seguenti fini:
a) tasse, premi di assicurazioni obbligatorie e canoni per servizi di pubblica utilità come gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni da pagare all'interno della Comunità e
b) spese bancarie dovute nella Comunità per la tenuta dei conti;
3) i pagamenti a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché detti pagamenti vengano effettuati su un conto congelato all'interno della Comunità.
3. Le richieste di autorizzazione vanno rivolte all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono stati congelati i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche.
Articolo 6
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:
— scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,
— rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o
— prestare servizi finanziari a tale persona, entità o organismo
previa consultazione degli altri Stati membri, del Consiglio e della Commissione conformemente al paragrafo 2.
2. Un'autorità competente che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione elencate nell'allegato e alla Commissione i motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione specifica, informandole dei requisiti che considera necessari per impedire il finanziamento di atti terroristici.
L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri, dal Consiglio e dalla Commissione entro due settimane.
Articolo 7
La Commissione è abilitata a modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 8
Gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni in loro possesso connesse al presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi degli articoli 3 e 4, e quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 9
Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
1) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
2) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
3) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
4) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
5) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgono attività commerciali nella Comunità.
Articolo 11
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione sul suo impatto e propone le modifiche eventualmente necessarie.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 4 E 5
BELGIO
Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
BULGARIA
Министерство на финансите
ул. «Г.С. Раковски» № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
Е-mail: feedback@minfin.bg
Ministry of Finance
102 «G.S. Rakovsky» street
Sofia 1000
Tel. (359-2) 985 91
Fax: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg
REPUBBLICA CECA
Ministerstvo financí/Ministry of Finance
Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit
PO BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: (420-2) 570 44 501
Fax: (420-2) 570 44 502
E-mail: fau@mfcr.cz
DANIMARCA
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
GERMANIA
— Per quanto riguarda i capitali e i servizi finanziari:
—
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00
— Per quanto riguarda le risorse economiche:
—
— per le comunicazioni a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4:
—
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 615-9
Fax (49-1888) 615-5358
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de
— per la concessione di deroghe a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 1:
—
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 908-0
Fax (49-6196) 908-800
ESTONIA
Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel: (+372) 6 377 100
Fax: (+372) 6 377 199
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: (+372) 66 80 500
Fax: (+372) 66 80 501
GRECIA
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (30-210) 333 27 81-2
Fax (30-210) 333 28 10
Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2
Φαξ: (30-210) 333 28 10
SPAGNA
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83
Fax (00-34) 91 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
CROAZIA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja
Trg N. Š. Zrinskog 7-8
10 000 Zagreb
Tel: + 385 14569952
Fax: + 385 14597416
IRLANDA
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
P.O. Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92
ITALIA
Ministero dell'Economia e delle Finanze…
CIPRO
Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ. 1
1403 Λευκωσία
Tel: +357-22-889100
Fax: +357-22-665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy
Coordinating Body for Combating Terrorism
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας
Οδός Απελλή Αρ. 1
1403 Λευκωσία
Tel: +357-22-889100
Fax: +357-22-665080
LETTONIA
Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija
K.Valdemāra iela 3
Rīga LV-1395, Latvija
Tel: (+371) 67 016 201
Fax: (+371) 67 828 121
mfa.cha@mfa.gov.lv
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Raiņa bulvāris 15
Rīga LV-1050, Latvija
Tel: (+371) 67 044 430
Fax: (+371) 67 324 497
kd@kd.gov.lv
LITUANIA
Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J.Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Fax (370-5) 231 30 90
LUSSEMBURGO
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
UNGHERIA
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
1051 Budapest
Tel: +36-1-327 2100
Fax: +36-1-318 2570
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356-21-24 28 53
Fax: +356-21-25 15 20
PAESI BASSI
Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 84
AUSTRIA
— Articolo 3
—
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Articolo 4
—
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
—
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Articolo 5
—
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
POLONIA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
PORTOGALLO
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351 21) 394 60 72
Fax: (351 21) 394 60 73
ROMANIA
Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, București
Tel: (40) 21 319 2183
Fax: (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro
Ministerul Finanțelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, București
Tel: (40) 21 319 9743
Fax: (40) 21 312 1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro
Ministerul Economiei și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, București
Tel: +40 21 231 0262
Fax: +40 21 312 0513
SLOVENIA
— Articolo 4
—
Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25
1001 Ljubljana
Tel.: + 386 1 478 2000
Fax: + 386 1 478 2340
E-mail: gp.mzz@gov.si’
— Articoli 5 e 6
—
Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Tel.: +386 1 369 5200
Fax: + 386 1 369 6659
E-mail: gp.mf@gov.si
SLOVACCHIA
Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531
Ministerstvo vnútra,
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel: +421 2 5292 3659
Fax: +421 2 5296 7746
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40
SVEZIA
— Articolo 3
—
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00.
— Articoli 4 e 6
—
Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35.
— Articolo 5
—
Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89
REGNO UNITO
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