02001R2580 — IT — 15.11.2017 — 011.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2580/2001 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 2001

relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(GU L 344 dell'28.12.2001, pag. 70)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 745/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2003

  L 106

22

29.4.2003

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2005 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2005

  L 197

16

28.7.2005

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1957/2005 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2005

  L 314

16

30.11.2005

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2006 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2006

  L 272

11

3.10.2006

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1250/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2012

  L 352

40

21.12.2012

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 646/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2013

  L 187

4

6.7.2013

 M9

REGOLAMENTO (UE) 2016/1710 DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2016

  L 259I

1

27.9.2016

►M10

REGOLAMENTO (UE) 2017/2061 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2017

  L 295

3

14.11.2017


Modificato da:

►A1

ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2580/2001 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 2001

relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «Capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche»: attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono stati acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte e lettere di credito.

2) «Congelamento di capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche»: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

3) «Servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura finanziaria, compresi tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) quali:

Servizi assicurativi e connessi

i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

A) ramo vita;

B) ramo danni;

ii) riassicurazione e retrocessione;

iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);

iv) servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

vi) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

vii) leasing finanziario;

viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, assegni turistici e bonifici bancari;

ix) garanzie e impegni;

x) compravendita e scambi per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:

A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

B) valuta estera;

C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;

D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;

E) titoli trasferibili;

F) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti.

xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi collegati;

xii) intermediazione nel mercato monetario;

xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.

4) «Atto terroristico» ai fini del presente regolamento, la definizione è quella di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune 2001/931/PESC.

5) «Possesso di una persona giuridica, gruppo o entità»: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un'entità o detenere una partecipazione maggioritaria.

6) «Controllo di una persona giuridica, gruppo o entità»:

a) avere il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità;

b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;

c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, gruppo o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;

d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, gruppo o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, gruppo o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;

e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;

f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, gruppo o entità;

g) gestire una persona giuridica, gruppo o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;

h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, gruppo o entità.

Articolo 2

1.  Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:

a) tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;

b) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.

2.  Fatti salvi gli articoli 5 e 6, è vietata la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3.

3.  Il Consiglio, deliberando all'unanimità, elabora, riesamina e modifica l'elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include:

i) persone che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

ii) persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

iii) persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di unao più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);

iv) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii).

▼M10 —————

▼B

Articolo 3

1.  È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere l'articolo 2.

2.  Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento viene comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato e alla Commissione.

Articolo 4

1.  Fatte salve le regole applicabili in materia di rendicontazione, riservatezza e segreto professionale, e in applicazione dell'articolo 284 del trattato, le banche, le altre istituzioni finanziarie, le società di assicurazioni, gli altri organismi e le altre persone:

 forniscono immediatamente tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati in conformità dell'articolo 2 e le operazioni eseguite a norma degli articoli 5 e 6:

 

 alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato e

 alla Commissione tramite dette autorità competenti,

 collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato per verificare le informazioni fornite.

2.  Tutte le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono usate unicamente ai fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3.  Tutte le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e del Consiglio.

Articolo 5

1.  L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non si applica agli interessi versati sui conti congelati. Tali interessi sono anch'essi congelati.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono rilasciare autorizzazioni specifiche, alle condizioni che ritengano appropriate per impedire il finanziamento di atti di terrorismo, per quanto riguarda:

1) l'uso dei capitali congelati per soddisfare, all'interno della Comunità, un fabbisogno umano fondamentale di una persona fisica compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o di un suo familiare, compresi i pagamenti per alimentazione, medicinali, affitto o ipoteca per la dimora familiare, contributi e spese per le cure mediche dei suddetti familiari;

2) l'uso dei conti congelati per effettuare pagamenti ai seguenti fini:

a) tasse, premi di assicurazioni obbligatorie e canoni per servizi di pubblica utilità come gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni da pagare all'interno della Comunità e

b) spese bancarie dovute nella Comunità per la tenuta dei conti;

3) i pagamenti a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché detti pagamenti vengano effettuati su un conto congelato all'interno della Comunità.

3.  Le richieste di autorizzazione vanno rivolte all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono stati congelati i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche.

Articolo 6

1.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:

 scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,

 rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o

 prestare servizi finanziari a tale persona, entità o organismo

previa consultazione degli altri Stati membri, del Consiglio e della Commissione conformemente al paragrafo 2.

2.  Un'autorità competente che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione elencate nell'allegato e alla Commissione i motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione specifica, informandole dei requisiti che considera necessari per impedire il finanziamento di atti terroristici.

L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri, dal Consiglio e dalla Commissione entro due settimane.

Articolo 7

La Commissione è abilitata a modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni in loro possesso connesse al presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi degli articoli 3 e 4, e quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

1) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

2) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

3) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;

4) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

5) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgono attività commerciali nella Comunità.

Articolo 11

1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.  Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione sul suo impatto e propone le modifiche eventualmente necessarie.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 4 E 5

BELGIO

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

▼M5

BULGARIA

Министерство на финансите

ул. «Г.С. Раковски» № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 «G.S. Rakovsky» street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

REPUBBLICA CECA

▼M4

Ministerstvo financí/Ministry of Finance

Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit

PO BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 570 44 501

Fax: (420-2) 570 44 502

E-mail: fau@mfcr.cz

▼B

DANIMARCA

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

▼M3

  Per quanto riguarda i capitali e i servizi finanziari:

 
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

  Per quanto riguarda le risorse economiche:

 

 per le comunicazioni a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4:

 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 615-9
Fax (49-1888) 615-5358
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

 per la concessione di deroghe a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 1:

 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 908-0
Fax (49-6196) 908-800

▼A1

ESTONIA

▼M4

Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (+372) 6 377 100

Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (+372) 66 80 500

Fax: (+372) 66 80 501

▼B

GRECIA

▼M4

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 333 27 81-2

Fax (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2

Φαξ: (30-210) 333 28 10

▼B

SPAGNA

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (00-34) 91 349 39 83

Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

▼M7

CROAZIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416

▼B

IRLANDA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

P.O. Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze…

▼A1

CIPRO

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

Unit for Combating Money Laundering

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tel: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

Coordinating Body for Combating Terrorism

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tel: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

LETTONIA

▼M8

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Tel: (+371) 67 016 201

Fax: (+371) 67 828 121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Tel: (+371) 67 044 430

Fax: (+371) 67 324 497

kd@kd.gov.lv

▼A1

LITUANIA

▼M2

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

UNGHERIA

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

1051 Budapest

Tel: +36-1-327 2100

Fax: +36-1-318 2570

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356-21-24 28 53

Fax: +356-21-25 15 20

▼B

PAESI BASSI

▼M2

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel. (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84

▼B

AUSTRIA

  Articolo 3

 
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290

  Articolo 4

 
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99

 
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290

  Articolo 5

 
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99

▼A1

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351 21) 394 60 72

Fax: (351 21) 394 60 73

▼M5

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: +40 21 231 0262

Fax: +40 21 312 0513

▼A1

SLOVENIA

▼M6

  Articolo 4

 
Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25
1001 Ljubljana
Tel.: + 386 1 478 2000
Fax: + 386 1 478 2340
E-mail: gp.mzz@gov.si’

  Articoli 5 e 6

 
Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Tel.: +386 1 369 5200
Fax: + 386 1 369 6659
E-mail: gp.mf@gov.si

▼A1

SLOVACCHIA

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo vnútra,

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tel: +421 2 5292 3659

Fax: +421 2 5296 7746

▼B

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

SVEZIA

▼M2

  Articolo 3

 
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00.

  Articoli 4 e 6

 
Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35.

  Articolo 5

 
Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89

▼B

REGNO UNITO

▼M1

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

▼M6

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu