02001L0113 — IT — 18.11.2013 — 003.001
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DIRETTIVA 2001/113/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2001 (GU L 010 del 12.1.2002, pag. 67) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 219 |
8 |
19.6.2004 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2007 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2007 |
L 273 |
1 |
17.10.2007 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1021/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 |
L 287 |
1 |
29.10.2013 |
DIRETTIVA 2001/113/CE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2001
relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana
Articolo 1
La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I.
Essa non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti da forno fini, pasticceria o biscotteria.
Articolo 2
La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, alle condizioni in appresso:
Le denominazioni di vendita previste dall'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli.
Tuttavia le denominazioni di cui all'allegato I possono essere utilizzate a titolo complementare e conformemente agli usi per designare altri prodotti che non possono essere confusi con i prodotti definiti nell'allegato I.
La denominazione di vendita è completata dall'indicazione del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al peso delle materie prime utilizzate. Tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla dicitura «frutti misti», da un'indicazione simile o da quella del numero di frutti utilizzati.
L'etichettatura indica il contenuto di frutta mediante la dicitura «… grammi di frutta per 100 grammi» di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi.
L'etichettatura indica il tenore totale di zuccheri mediante la dicitura «zuccheri … grammi per 100 grammi»; la cifra indicata rappresenta il valore rifratto metrico del prodotto finito, determinato a 20 °C, con una tolleranza di ± 3 gradi rifratto metrici.
Tuttavia, tale indicazione non deve essere riportata allorché un'informazione nutrizionale sugli zuccheri figura nell'etichettatura in applicazione della direttiva 90/496/CEE ( 7 ).
Le indicazioni di cui al punto 3 e al punto 4, primo comma, figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
Allorché il tenore residuo di anidride solforosa è superiore a 10 mg/kg, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti in deroga all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE.
Articolo 3
Per i prodotti di cui all'allegato I, gli Stati membri si astengono dall'adottare disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.
Articolo 4
Fatte salve la direttiva 89/107/CEE ( 8 ) o le disposizioni adottate ai fini della sua attuazione, per la fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato I possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato II e le materie prime conformi all'allegato III.
Articolo 5
Al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 riguardo alla modifica dell’allegato II e della parte B dell’allegato III.
Articolo 6
Articolo 7
La direttiva 79/693/CEE è abrogata a decorrere dal 12 luglio 2003.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 8
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni sono applicate in modo da:
Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, ma etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformità della direttiva 79/693/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. La procedura da seguire per il riferimento è adottata dagli Stati membri.
Articolo 9
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI
I. DEFINIZIONI
— 350 g |
in generale, |
— 250 g |
per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne, |
— 150 g |
per lo zenzero, |
— 160 g |
per il pomo di acagiù, |
— 60 g |
per il frutto di granadiglia. |
— 450 g |
in generale, |
— 350 g |
per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne, |
— 250 g |
per lo zenzero, |
— 230 g |
per il pomo di acagiù, |
— 80 g |
per il frutto di granadiglia. |
II. I prodotti definiti nella parte I devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 %, eccettuati i prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, gli Stati membri possono, tuttavia, autorizzare, per tener conto di taluni casi particolari, le denominazioni riservate per i prodotti definiti nella parte I, che presentano un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 60 %.
III. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nella parte I, per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali impiegate.
ALLEGATO II
Ai prodotti definiti nell'allegato I possono essere addizionati i seguente ingredienti:
ALLEGATO III
A. DEFINIZIONI
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni.
Frutto:
Polpa (di frutta):
si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile può essere tagliata in pezzi o schiacciata, ma non ridotta in purea.
Purea (di frutta):
si intende la parte commestibile del frutto intero, se necessario sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile è ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.
Estratto acquoso (di frutta):
si intende l'estratto acquoso di frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone pratiche di fabbricazione, contiene tutti i costituenti solubili nell'acqua della frutta utilizzata.
Zuccheri
Sono autorizzati:
gli zuccheri definiti nella direttiva 2001/111/CE ( 10 );
lo sciroppo di fruttosio;
gli zuccheri estratti dalla frutta;
lo zucchero bruno.
B. TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME
I prodotti definiti nella parte A, punti da 1 a 4, possono subire i trattamenti seguenti:
Le albicocche e le prugne destinate alla fabbricazione di confettura possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.
Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.
( 1 ) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 27.
( 2 ) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 95.
( 3 ) GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.
( 4 ) GU L 205 del 13.8.1979, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/593/CEE (GU L 318 del 25.11.1988, pag. 44).
( 5 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 7 ) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.
( 8 ) GU L 40 dell'11.12.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).
( 9 ) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.
( 10 ) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.