02001L0081 — IT — 01.07.2018 — 006.001


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►B

DIRETTIVA 2001/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2001

relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

(GU L 309 dell'27.11.2001, pag. 22)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DIRETTIVA 2006/105/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

368

20.12.2006

 M2

REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M3

DIRETTIVA 2013/17/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

193

10.6.2013

►M4

DIRETTIVA (UE) 2016/2284 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 14 dicembre 2016

  L 344

1

17.12.2016


Modificata da:

 A1

ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRETTIVA 2001/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2001

relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici



Articolo 1

Finalità

Scopo della presente direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020, con successive revisioni come previsto agli articoli 4 e 10.

▼M4 —————

▼B

Articolo 4

Limiti nazionali di emissione

1.  Entro il 2010 gli Stati membri riducono le emissioni nazionali annue di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) al di sotto dei limiti massimi di emissione indicati all'allegato I, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate dalle misure comunitarie adottate in seguito alle relazioni di cui all'articolo 9.

2.  Negli anni successivi al 2010 gli Stati membri assicurano che non siano superati i limiti di emissione indicati all'allegato I.

▼M4 —————

▼M3




ALLEGATO I



LIMITI NAZIONALI DI EMISSIONE DI SO2, NOx, COV E NH3 DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2010 (1)

Paese

SO2

Kton

NOx

Kton

VOC

Kton

NH3

Kton

Belgio

99

176

139

74

Bulgaria (2)

836

247

175

108

Repubblica ceca

265

286

220

80

Danimarca

55

127

85

69

Germania

520

1 051

995

550

Estonia

100

60

49

29

Irlanda

42

65

55

116

Grecia

523

344

261

73

Spagna

746

847

662

353

Francia

375

810

1 050

780

Croazia (3)

70

87

90

30

Italia

475

990

1 159

419

Cipro

39

23

14

9

Lettonia

101

61

136

44

Lituania

145

110

92

84

Lussemburgo

4

11

9

7

Ungheria

500

198

137

90

Malta

9

8

12

3

Paesi Bassi

50

260

185

128

Austria

39

103

159

66

Polonia

1 397

879

800

468

Portogallo

160

250

180

90

Romania (2)

918

437

523

210

Slovenia

27

45

40

20

Slovacchia

110

130

140

39

Finlandia

110

170

130

31

Svezia

67

148

241

57

Regno Unito

585

1 167

1 200

297

UE 28

8 367

9 090

8 938

4 324

(1)   Questi limiti nazionali di emissione sono stabiliti nell’intento di realizzare, in via generale, gli obiettivi ambientali provvisori di cui all’articolo 5. Il conseguimento di detti obiettivi dovrebbe comportare una riduzione dell’eutrofizzazione del suolo in misura tale che l’area dell’Unione con depositi di nutrienti a base di azoto superiori ai carichi critici sarà ridotta del 30 % rispetto ai livelli del 1990.

(2)   Questi limiti nazionali di emissione sono temporanei e lasciano impregiudicata la revisione di cui all’articolo 10 della direttiva, da completare nel 2008.

(3)   I limiti nazionali di emissione per la Croazia devono essere raggiunti entro la data di adesione all’Unione.

▼M4 —————