2000A1215 — IT — 22.06.2010 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

ACCORDO DI PARTENARIATO

tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000

(GU L 317, 15.12.2000, p.3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 16 maggio 2003

  L 141

25

7.6.2003

 M2

Decisionen. 2/2004 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 30 giugno 2004

  L 297

18

22.9.2004

 M3

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica del Mozambico al protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP dell’allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE

  L 356

2

1.12.2004

►M4

Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

  L 209

27

11.8.2005

►M5

Decisionen. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 2 giugno 2006

  L 247

22

9.9.2006

 M6

Decisione n. 4/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 20 dicembre 2007

  L 25

11

30.1.2008

►M7

Decisione n. 1/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 13 giugno 2008

  L 171

63

1.7.2008

 M8

Decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2008

  L 352

59

31.12.2008

 M9

Decisione n. 1/2009 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 29 maggio 2009

  L 168

48

30.6.2009

►M10

Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

  L 287

3

4.11.2010


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 385, 29.12.2004, pag. 88  (2000/1215)

 C2

Rettifica, GU L 048, 22.2.2008, pag. 89  (2005/811)




▼B

ACCORDO DI PARTENARIATO

tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000

INDICE

PREAMBOLO

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

Obiettivi, principi e attori

Capitolo 1

Obiettivi e principi

Capitolo 2

Gli attori del partenariato

Titolo II

La dimensione politica

PARTE 2

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

PARTE 3

STRATEGIE DI COOPERAZIONE

Titolo I

Strategie di sviluppo

Capitolo 1

Quadro generale

Capitolo 2

Settori oggetto di sostegno

Sezione 1

Sviluppo economico

Sezione 2

Sviluppo umano e sociale

Sezione 3

Cooperazione e integrazione regionali

Sezione 4

Questioni tematiche e orizzontali

Titolo II

Cooperazione economica e commerciale

Capitolo 1

Obiettivi e principi

Capitolo 2

Nuovi dispositivi commerciali

Capitolo 3

Cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali

Capitolo 4

Scambi di servizi

Capitolo 5

Settori connessi agli scambi

Capitolo 6

Cooperazione in altri settori

PARTE 4

COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO

Titolo I

Disposizioni generali

Capitolo 1

Obiettivi, principi, linee direttrici e idoneità al finanziamento

Capitolo 2

Campo d'applicazione e natura dei finanziamenti

Titolo II

Cooperazione finanziaria

Capitolo 1

Mezzi di finanziamento

Capitolo 2

Debito e sostegno all'aggiustamento strutturale

Capitolo 3

Sostegno in caso di shock esogeni

Capitolo 4

Sostegno alle politiche settoriali

Capitolo 5

Microprogetti e cooperazione decentralizzata

Capitolo 6

Aiuto umanitario, d’emergenza e post-emergenza

Capitolo 7

Sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato

Titolo III

Cooperazione tecnica

Titolo IV

Procedure e sistemi di gestione

PARTE 5

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI

Capitolo 1

Disposizioni generali

Capitolo 2

Stati ACP meno avanzati

Capitolo 3

Stati ACP senza sbocco sul mare

Capitolo 4

Stati ACP insulari

PARTE 6

DISPOSIZIONI FINALI



PREAMBOLO

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dall'altro;

AFFERMANDO il loro impegno ad operare insieme per conseguire gli obiettivi di eliminazione della povertà, assicurazione di uno sviluppo sostenibile e graduale integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale;

RISOLUTI a dare, con la loro cooperazione, un contributo importante allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati ACP e ad un maggiore benessere delle loro popolazioni, ad aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a rafforzare il partenariato ACP-CE nell'intento di conferire al processo della globalizzazione una più forte dimensione sociale;

RIAFFERMANDO la loro volontà di rivitalizzare la loro relazione particolare, dandole un carattere globale e integrato per costruire un partenariato forte, basato sul dialogo politico, sulla cooperazione allo sviluppo e sulle relazioni economiche e commerciali;

RICONOSCENDO che un contesto politico in grado di garantire la pace, la sicurezza e la stabilità, il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto nonché il buon governo costituisce un elemento indispensabile dello sviluppo a lungo termine; riconoscendo che la responsabilità della creazione di un siffatto contesto spetta in primo luogo ai paesi interessati;

RICONOSCENDO che l'attuazione di politiche economiche sane e sostenibili è un presupposto dello sviluppo;

FACENDO RIFERIMENTO ai principi della Carta delle Nazioni Unite e richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alle conclusioni della conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo del 1993, ai Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, alla Convenzione dei diritti del bambino, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alle convenzioni di Ginevra del 1949 e agli altri strumenti del diritto umanitario internazionale, alla Convenzione sullo status degli apolidi del 1954, alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e al Protocollo di New York relativo alla condizione giuridica dei rifugiati del 1967;

RITENENDO che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Convenzione americana dei diritti dell'uomo costituiscano contributi regionali positivi al rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea e negli Stati ACP;

▼M4

RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che la creazione e il buon funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia nel mondo;

▼M10

RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni dei successivi vertici dei capi di Stato e di governo degli Stati ACP;

CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio adottata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l’eradicazione della povertà estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo; riconoscendo che gli Stati dell’UE e gli Stati ACP devono unire i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

▼M10

SOTTOSCRIVENDO al programma sull’efficacia degli aiuti avviato a Roma, proseguito a Parigi e ulteriormente sviluppato nel programma d’azione di Accra (Accra Agenda for Action);

▼M10

RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni assunti e agli obiettivi concordati nelle principali conferenze dell’ONU e in altre conferenze internazionali e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d’azione elaborati in tali ambiti;

▼M10

CONSAPEVOLI della grave sfida ambientale rappresentata dal cambiamento climatico e profondamente preoccupati per il fatto che le popolazioni più vulnerabili vivono in paesi in via di sviluppo, in particolare negli Stati ACP meno avanzati e nei piccoli Stati ACP insulari, dove i fenomeni legati al clima, come l’innalzamento del livello del mare, l’erosione costiera, le inondazioni, la siccità e la desertificazione, mettono a repentaglio il sostentamento e lo sviluppo sostenibile;

▼B

PREOCCUPATI di rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori, tenendo conto dei principi sanciti dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

RICHIAMANDOSI agli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:



PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI



TITOLO I

OBIETTIVI, PRINCIPI E ATTORI



CAPITOLO 1

Obiettivi e principi

Articolo 1

Obiettivi del partenariato

La Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, in appresso denominati «le parti», concludono il presente accordo al fine di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico.

Il partenariato si propone come fine principale la riduzione e infine l'eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

▼M10

Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP.

Fanno parte di questo quadro una crescita economica sostenuta, lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive. Sono promossi il rispetto dei diritti dell’individuo e il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, lo sviluppo sociale e i presupposti di un’equa distribuzione dei risultati della crescita. Sono incoraggiati e sostenuti i processi d’integrazione regionali e subregionali che favoriscono l’inserimento dei paesi ACP nell’economia mondiale per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti privati. Costituiscono parte integrante di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al funzionamento di una società democratica e di un’economia di mercato, nonché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata. In tutti i campi, politico, economico e sociale, si tiene conto sistematicamente della situazione delle donne e delle questioni di genere. Sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente, compreso il cambiamento climatico.

Articolo 2

Principi fondamentali

La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull’esistenza di istituzioni congiunte, si conforma al programma sull’efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale in materia di titolarità, allineamento, armonizzazione, gestione degli aiuti mirata ai risultati e mutua responsabilità ed è esercitata in base ai seguenti principi fondamentali:

 parità dei partner e titolarità delle strategie di sviluppo: ai fini del conseguimento degli obiettivi del partenariato, gli Stati ACP determinano sovranamente le strategie di sviluppo delle loro economie e società, tenendo debitamente conto degli elementi essenziali e dell’elemento fondamentale di cui all’articolo 9; il partenariato incoraggia l’assunzione da parte dei paesi e delle popolazioni interessati della titolarità delle strategie di sviluppo; i partner allo sviluppo dell’UE allineano i loro programmi a queste strategie,

 partecipazione: a prescindere dal governo centrale, che costituisce il partner principale, il partenariato è aperto ai parlamenti ACP, agli enti locali degli Stati ACP e ad altri attori di vario tipo, al fine d’incoraggiare l’inserimento di tutti i settori della società, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile, nella vita politica, economica e sociale,

 ruolo centrale del dialogo ed esecuzione degli obblighi reciproci e della mutua responsabilità: gli obblighi assunti dalle parti nel quadro del dialogo sono al centro del partenariato e delle relazioni di cooperazione; le parti collaborano strettamente per definire e attuare il necessario processo di allineamento e armonizzazione dei donatori, con l’intento di garantire un ruolo centrale degli Stati ACP in questo processo,

 differenziazione e regionalizzazione: le modalità e le priorità della cooperazione variano a seconda del livello di sviluppo di ciascun partner, delle sue esigenze, dei suoi risultati e della sua strategia di sviluppo a lungo termine; un trattamento speciale è accordato ai paesi meno avanzati e si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari. Un’attenzione particolare è rivolta all’integrazione regionale, anche a livello continentale.

▼B

Articolo 3

Conseguimento degli obiettivi dell'accordo

La parti adottano, ciascuna per quanto la riguarda a titolo del presente accordo, tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo e a facilitare il perseguimento dei suoi obiettivi. Esse si astengono da tutte le misure che possono mettere in pericolo il conseguimento di tali obiettivi.



CAPITOLO 2

Gli attori del partenariato

▼M10

Articolo 4

Impostazione generale

Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali, dei parlamenti nazionali ACP e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo, in particolare a livello nazionale e regionale. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali, i parlamenti nazionali ACP e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:

 informati e consultati sulle politiche e sulle strategie di cooperazione nonché sulle priorità di cooperazione, soprattutto nei settori che li interessano o li riguardano direttamente, e sul dialogo politico,

 sostenuti nello sviluppo delle loro capacità in settori critici, al fine di rafforzarne le competenze, in particolare in materia di organizzazione e rappresentazione, e per potenziare i meccanismi di consultazione, compresi i canali di comunicazione e dialogo, e promuovere alleanze strategiche.

Gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:

 dotati di risorse finanziarie alle condizioni stabilite nel presente accordo, al fine di sostenere i processi di sviluppo a livello locale,

 coinvolti nell’attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li interessano o nei quali detengono un vantaggio comparativo.

▼B

Articolo 5

Informazione

La cooperazione sostiene le operazioni che consentono la fornitura di una migliore informazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza riguardo alle caratteristiche di base del partenariato ACP-UE. Inoltre la cooperazione:

 incoraggia il partenariato e stabilisce collegamenti tra attori dei paesi ACP e attori dell'UE;

 rafforza i collegamenti in rete e gli scambi di competenze ed esperienze tra gli attori.

Articolo 6

Definizioni

▼M10

1.  Gli attori della cooperazione comprendono:

a) lo Stato (a livello locale, regionale e nazionale), compresi i parlamenti nazionali ACP;

b) le organizzazioni regionali ACP e l’Unione africana. Ai fini del presente accordo, la nozione di organizzazioni o di livelli regionali include anche le organizzazioni o i livelli subregionali;

c) gli attori non statali:

 il settore privato,

 i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni sindacali,

 la società civile in tutte le sue forme, a seconda delle particolarità nazionali.

▼B

2.  Le parti riconoscono gli attori non statali nella misura in cui essi rispondono alle esigenze della popolazione, dimostrano competenze specifiche e sono organizzati e gestiti in modo democratico e trasparente.

Articolo 7

Sviluppo delle capacità

Il contributo della società civile allo sviluppo può essere migliorato rafforzando le organizzazioni comunitarie e le organizzazioni non governative senza scopo di lucro in tutti i campi della cooperazione. A tal fine è necessario:

 incoraggiare e sostenere la costituzione e lo sviluppo di tali organizzazioni;

 creare meccanismi per coinvolgerle nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.



TITOLO II

LA DIMENSIONE POLITICA

▼M10

Articolo 8

Dialogo politico

1.  Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all’assunzione di impegni da entrambe le parti.

2.  Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni e rafforzare la cooperazione tra le parti nell’ambito di organismi internazionali e deve promuovere e sostenere un sistema di multilateralismo efficace. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l’emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione di cui agli articoli 96 e 97.

3.  Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nel presente accordo nonché tutte le questioni d’interesse comune, generale o regionale, compresi i temi relativi all’integrazione regionale e continentale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione, compreso il programma sull’efficacia degli aiuti, e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, le questioni relative al cambiamento climatico, le questioni di genere, le questioni relative alle migrazioni e quelle relative al patrimonio culturale. Esso affronta anche le politiche globali e settoriali di entrambe le parti che possono incidere sul conseguimento degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo.

4.  Il dialogo si concentrerà, tra l’altro, su precise questioni politiche d’interesse reciproco o d’importanza generale per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata, il lavoro minorile o qualunque tipo di discriminazione, sia essa basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o su altra condizione. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo.

5.  Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all’interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari. Il dialogo in questo contesto deve coinvolgere a pieno titolo le pertinenti organizzazioni regionali ACP e, ove opportuno, l’Unione africana.

6.  Il dialogo è condotto in modo flessibile. Esso può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all’interno o all’esterno del quadro istituzionale, compresi il gruppo ACP e l’Assemblea parlamentare paritetica, nella veste appropriata e al livello adeguato, compreso il livello nazionale, regionale, continentale o di tutti i livelli ACP.

7.  Sono associati al dialogo le organizzazioni regionali e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, nonché, ove opportuno, i parlamenti nazionali ACP.

8.  Se del caso, per prevenire l’emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla procedura di consultazione di cui all’articolo 96, il dialogo sugli elementi essenziali deve essere sistematico e istituzionalizzato secondo le modalità di cui all’allegato VII.

▼B

Articolo 9

▼M4

Elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto ed elemento fondamentale relativo al buon governo

▼B

1.  La cooperazione è orientata verso uno sviluppo durevole incentrato sull'essere umano, che ne è il protagonista e beneficiario principale; un siffatto sviluppo presuppone il rispetto e la promozione di tutti i diritti dell'uomo.

Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia fondata sullo Stato di diritto e un sistema di governo trasparente e responsabile sono parte integrante di uno sviluppo durevole.

2.  Le parti fanno riferimento ai loro obblighi e impegni internazionali relativi ai diritti dell'uomo. Esse reiterano il loro profondo attaccamento alla dignità umana e ai diritti dell'uomo, che sono aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. I diritti dell'uomo sono universali, indivisibili e interdipendenti. Le parti s'impegnano a promuovere e proteggere tutte le libertà e i diritti umani fondamentali, sia civili che politici, economici, sociali o culturali. In questo contesto le parti riaffermano l'uguaglianza tra uomini e donne.

Le parti ribadiscono che la democratizzazione, lo sviluppo e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo sono elementi connessi tra loro, che si rafforzano a vicenda. I principi democratici sono principi universalmente riconosciuti sui quali si basa l'organizzazione dello Stato per garantire la legittimità della sua autorità, la legalità delle sue azioni, rispecchiantesi nel suo assetto costituzionale, legislativo e normativo, e l'esistenza dei meccanismi di partecipazione. Sulla base dei principi universalmente riconosciuti, ciascun paese sviluppa la propria cultura democratica.

La struttura di governo e le prerogative dei diversi poteri si fondano sullo Stato di diritto, che presuppone in particolare l'esistenza di strumenti di ricorso giuridico efficaci e accessibili, un sistema giudiziario indipendente che garantisca l'uguaglianza di fronte alla legge e la completa subordinazione dell'esecutivo alla legge.

Il rispetto dei diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-UE, ispirano le politiche interne e internazionali delle parti e costituiscono gli elementi essenziali del presente accordo.

3.  In un contesto politico e istituzionale che rispetta i diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto il buon governo è la gestione trasparente e responsabile delle risorse umane, naturali, economiche e finanziarie ai fini di uno sviluppo equo e duraturo. Esso comporta procedure decisionali chiare da parte delle pubbliche autorità, istituzioni trasparenti e soggette all'obbligo di rendere conto, il primato del diritto nella gestione e nella distribuzione delle risorse e il potenziamento delle capacità per elaborare e attuare misure volte in particolare a prevenire e combattere la corruzione.

▼M10

Il buon governo, sul quale si fonda il partenariato ACP-UE, ispira le politiche nazionali e internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le parti convengono che i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, di cui all’articolo 97, costituiscono una violazione di tale elemento.

▼B

4.  Il partenariato sostiene attivamente la promozione dei diritti dell'uomo, i processi di democratizzazione, il consolidamento dello Stato di diritto e il buon governo.

Questi settori costituiscono una materia fondamentale del dialogo politico. Nel quadro di tale dialogo le parti attribuiscono particolare importanza ai cambiamenti in corso e alla continuità dei progressi conseguiti. Questa valutazione periodica tiene conto del contesto economico, sociale, culturale e storico di ciascun paese.

I suddetti settori sono sostenuti in modo privilegiato anche nel quadro delle strategie di sviluppo. La Comunità fornisce un aiuto alle riforme politiche, istituzionali e giuridiche e allo sviluppo delle capacità degli attori pubblici e privati e della società civile nel quadro di strategie concordate tra lo Stato interessato e la Comunità.

▼M10

I principi che sono alla base degli elementi essenziali e dell’elemento fondamentale descritti nel presente articolo si applicano allo stesso modo agli Stati ACP, da una parte, e all’Unione europea e ai suoi Stati membri, dall'altra.

▼B

Articolo 10

Altri elementi del quadro politico

1.  Le parti stimano che i seguenti elementi contribuiscano a preservare e a consolidare un quadro politico stabile e democratico:

 sviluppo durevole e equo, che assicuri, tra l'altro, l'accesso alle risorse produttive, ai servizi essenziali e alla giustizia;

▼M10

 maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali ACP, degli enti locali decentrati, ove opportuno, e di una società civile attiva e organizzata nonché del settore privato.

▼B

2.  Le parti riconoscono che i principi ►M10  dell'economia di mercato sociale ◄ , sostenuti da regole di concorrenza trasparenti e da sane politiche economiche e sociali, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del partenariato.

▼M10

Articolo 11

Politiche di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti e risposta alle situazioni di fragilità

1.  Le parti riconoscono che senza sviluppo e riduzione della povertà non possono esservi pace e sicurezza sostenibili, e senza pace e sicurezza non può esservi sviluppo sostenibile. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione, di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di sicurezza umana e trattano le situazioni di fragilità nel quadro del partenariato. Questa politica è basata sul principio della titolarità e si concentra in particolare sullo sviluppo di capacità nazionali, regionali e continentali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde, compresa la povertà, e con un’adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili.

1.  Le parti riconoscono che occorre reagire alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza quali la criminalità organizzata, la pirateria e la tratta di esseri umani e il traffico di droga e armi. Occorre anche tenere conto dell’incidenza delle sfide globali, come le turbolenze che hanno colpito i mercati finanziari internazionali, il cambiamento climatico e le pandemie.

1.  Le parti sottolineano l’importante ruolo delle organizzazioni regionali nella pacificazione e nella prevenzione e risoluzione dei conflitti nonché nella risposta sul territorio africano alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza; in questo un ruolo chiave spetta all’Unione africana.

2.  L’interdipendenza tra sicurezza e sviluppo è motivo di ispirazione per le attività di pacificazione e di prevenzione e risoluzione di conflitti che, combinando un approccio a breve termine con uno a più lungo termine, comprendono la gestione delle crisi, ma vanno anche oltre. Le attività intese a far fronte alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza comprendono, tra l’altro, un sostegno alle attività di contrasto e prevenzione in cui rientrano la cooperazione nel controllo delle frontiere, il potenziamento della sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e il miglioramento della sicurezza nel trasporto aereo, marittimo e stradale.

2.  Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad incentivare un’equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i segmenti della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell’efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il coinvolgimento attivo delle donne, il superamento delle divisioni tra segmenti diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata. A tale riguardo, un’attenzione particolare è dedicata allo sviluppo di sistemi di allarme rapido e di meccanismi di pacificazione, che possono contribuire alla prevenzione dei conflitti.

3.  Fanno parte, tra l’altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché della violenza nei confronti di donne e bambini. Sono adottate iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all’applicazione di norme e codici di condotta comuni, e a combattere le attività che alimentano i conflitti.

3 bis.  Un accento particolare è posto sulla lotta contro le mine antipersona e i residuati bellici esplosivi nonché contro la fabbricazione, il trasferimento, la circolazione e l’accumulo illegali di armi di piccolo calibro e di armi leggere e delle relative munizioni, così come contro i depositi e le riserve di tali armi non adeguatamente messi in sicurezza e scarsamente gestiti e la loro diffusione incontrollata.

3 bis.  Le parti concordano di coordinare, osservare ed attuare pienamente i rispettivi obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali e, a tal fine, esse si impegnano a cooperare al livello nazionale, regionale e continentale.

3 ter.  Le parti si impegnano inoltre a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi assunti a norma di tutte le convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

4.  Per trattare le situazioni di fragilità in modo strategico ed efficace, le parti si scambiano informazioni e agevolano le risposte preventive che coniugano in modo coerente strumenti appartenenti ai settori della diplomazia, della sicurezza e della cooperazione allo sviluppo. Le parti concordano sul modo migliore per rafforzare le capacità degli Stati di adempiere le loro funzioni fondamentali e stimolare la volontà politica di riforma, nel rispetto del principio della titolarità. In situazioni di fragilità, il dialogo politico riveste particolare importanza e deve essere ulteriormente sviluppato e rafforzato.

5.  In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un’intensificazione della violenza, a limitarne l’espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici.

6.  In situazioni postbelliche le parti prendono tutte le iniziative atte a stabilizzare la situazione durante la transizione al fine di agevolare il ritorno ad una situazione di non violenza, di stabilità e di democrazia. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo.

7.  Al fine di promuovere la pace e la giustizia nel mondo, le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:

 condividere l’esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari per la ratifica e l’applicazione dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, e

 combattere la criminalità internazionale in conformità del diritto internazionale, tenendo nella debita considerazione lo statuto di Roma.

7.  Le parti adottano le misure necessarie per la ratifica e l’applicazione dello statuto di Roma e degli strumenti connessi.

Articolo 12

Coerenza delle politiche comunitarie e loro incidenza sull’attuazione del presente accordo

Le parti si sono impegnate ad analizzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in modo mirato, strategico e basato sul partenariato, ad esempio intensificando il dialogo sulle questioni inerenti alla coerenza delle politiche per lo sviluppo. L’Unione riconosce che le politiche dell’Unione diverse dalla politica per lo sviluppo possono sostenere le priorità di sviluppo degli Stati ACP in linea con gli obiettivi del presente accordo. Su tale base, l’Unione migliorerà la coerenza di tali politiche al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 96, quando la Comunità, nell’esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, relativamente agli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, informa il gruppo ACP delle proprie intenzioni in tempo utile. A tal fine, la Commissione informa periodicamente il segretariato del gruppo ACP delle proposte previste e comunica immediatamente le proposte di misure di questo tipo. All’occorrenza può anche essere introdotta una richiesta di informazioni su iniziativa degli Stati ACP.

Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l’impatto di tali misure.

Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP e il gruppo ACP possono inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni.

Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi.

Il gruppo ACP riceve inoltre informazioni adeguate sull’entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo.

▼B

Articolo 13

Migrazioni

1.  La questione delle migrazioni è oggetto di un profondo dialogo nel quadro del partenariato ACP-UE.

Le parti riaffermano gli obblighi e gli impegni assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti umani ed eliminazione di tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione.

2.  Le parti concordano nel ritenere che, in tema di migrazioni, il partenariato comporti un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sui loro territori, l'attuazione di politiche d'integrazione intese a riconoscere loro diritti e doveri paragonabili a quelli dei propri cittadini, a favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e a prendere misure contro il razzismo e la xenofobia.

3.  Ciascuno Stato membro dell'Unione europea accorda ai cittadini dei paesi ACP che lavorano legalmente sul suo territorio un trattamento privo di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di trattamento economico e di licenziamento. Ciascuno Stato ACP accorda, da parte sua, a questo proposito un trattamento non discriminatorio equivalente ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro.

4.  Le parti reputano che le strategie volte a ridurre la povertà, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, creare occupazione e migliorare la formazione contribuiscano sul lungo periodo a normalizzare le correnti migratorie.

Nel quadro delle strategie di sviluppo e dei programmi nazionali e regionali, le parti tengono conto delle difficoltà strutturali all'origine delle correnti migratorie al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni d'origine dei migranti e di ridurre la povertà.

La Comunità sostiene, attraverso programmi di cooperazione nazionali e regionali, la formazione di cittadini dei paesi ACP nel proprio paese d'origine, in un altro paese ACP o in uno Stato membro dell'Unione europea. Nel caso la formazione sia impartita in uno Stato membro, le parti assicurano che l'azione di formazione sia funzionale all'integrazione professionale dei cittadini ACP nei propri paesi d'origine.

Le parti elaborano programmi di cooperazione per agevolare l'accesso all'istruzione degli studenti degli Stati ACP, in particolare ricorrendo alle nuove tecnologie della comunicazione.

5.  

a) Nel quadro del dialogo politico, il Consiglio dei ministri esamina i problemi posti dall'immigrazione illegale in vista, all'occorrenza, di definire una politica di prevenzione.

b) A questo proposito le parti convengono in particolare di garantire che qualsiasi procedura di rimpatrio degli immigrati illegali nei rispettivi paesi d'origine rispetti i diritti e la dignità delle persone interessate. Le autorità competenti mettono a disposizione di queste persone le strutture amministrative necessarie al loro rimpatrio.

c) Le parti convengono inoltre che:

i) 

ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato ACP e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato e senza ulteriori formalità;

ciascuno Stato ACP accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato membro e senza ulteriori formalità.

Gli Stati membri e gli Stati ACP forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità, conformemente alla dichiarazione n. 2 allegata al trattato che istituisce la Comunità europea. Per quanto riguarda gli Stati ACP, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che sono considerate come propri cittadini ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali di tali Stati.

ii) Su richiesta di una parte, sono avviati negoziati con gli Stati ACP per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Detti accordi precisano le categorie di persone interessate da queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione e del loro rimpatrio.

Un'adeguata assistenza è fornita agli Stati ACP per l'attuazione dei suddetti accordi.

iii) Ai fini della presente lettera c), il termine «parti» si riferisce alla Comunità, a ciascuno dei suoi Stati membri e a ciascuno Stato ACP.



PARTE 2

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

▼M10

Articolo 14

Le istituzioni congiunte

1.  Le istituzioni del presente accordo sono il Consiglio dei ministri, il comitato degli ambasciatori e l’Assemblea parlamentare paritetica.

2.  Le istituzioni congiunte e le istituzioni create nel quadro degli accordi di partenariato economico, fatte salve le pertinenti norme degli accordi di partenariato economico esistenti o futuri, si adoperano per garantire il coordinamento, la coerenza e la complementarità nonché un efficace reciproco scambio di informazioni.

▼M10

Articolo 14 bis

Riunioni di capi di Stato o di governo

Le parti si riuniscono di comune accordo a livello di capi di Stato o di governo, nella formazione opportuna.

▼B

Articolo 15

Il Consiglio dei ministri

1.  Il Consiglio dei ministri comprende, da un lato, i membri del Consiglio dell'Unione europea e i membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, un membro del governo di ciascuno Stato ACP.

La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo di uno Stato ACP.

▼M10

Il Consiglio dei ministri si riunisce di norma una volta l’anno su iniziativa del suo Presidente e ogniqualvolta sembri necessario in una forma e una composizione geografica adeguate alle questioni all'esame. Tali riunioni costituiscono consultazioni ad alto livello su questioni di interesse specifico per le parti, a completamento dei lavori del comitato ministeriale misto per il commercio di cui all’articolo 38 e del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all’articolo 83, i cui risultati servono da base di discussione per le riunioni ordinarie annuali del Consiglio dei ministri.

▼B

2.  Le funzioni del Consiglio dei ministri sono le seguenti:

a) condurre il dialogo politico;

b) adottare gli orientamenti politici e prendere le decisioni necessarie alla messa in atto delle disposizioni del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda le strategie di sviluppo relative ai settori specifici indicati nel presente accordo o a qualsiasi altro settore che si dimostri pertinente e per quanto riguarda le procedure;

c) esaminare e risolvere qualsiasi problema che possa impedire l'attuazione effettiva ed efficace del presente accordo o rappresenti un ostacolo al conseguimento dei suoi obiettivi;

d) assicurare il regolare funzionamento dei meccanismi di consultazione.

3.  Il Consiglio dei ministri adotta le sue decisioni per accordo comune delle parti. Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti la metà dei membri del Consiglio dell'Unione europea, un membro della Commissione e i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP. Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.

▼M10

Il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per le parti, formulare risoluzioni, raccomandazioni e pareri durante le riunioni ordinarie annuali o mediante procedura scritta. Con scadenza annuale il Consiglio riferisce all’Assemblea parlamentare paritetica circa l’attuazione del presente accordo. Esso esamina e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare paritetica.

▼B

Il Consiglio dei ministri intrattiene un dialogo costante con i rappresentanti dei partner sociali ed economici e di altri attori della società civile dei paesi ACP e dell'UE. A tal fine esso può tenere consultazioni al margine delle sue sessioni.

4.  Il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori.

5.  Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 16

Il Comitato degli ambasciatori

1.  Il Comitato degli ambasciatori comprende, da un lato, il rappresentante permanente di ciascuno Stato membro dell'UE e un rappresentante della Commissione e, dall'altro, il capo della missione di ciascuno Stato ACP presso l'Unione europea.

La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno dal rappresentante permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal capo della missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.

2.  Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nell'adempimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. In questo contesto il Comitato segue l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.

Il Comitato degli ambasciatori si riunisce periodicamente, in particolare per preparare le sessioni del Consiglio e ogniqualvolta si dimostri necessario.

3.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 17

L'Assemblea parlamentare paritetica

1.  L'Assemblea parlamentare paritetica è composta di un numero uguale di rappresentanti dell'UE e degli Stati ACP. I membri dell'Assemblea parlamentare paritetica sono, da un lato, membri del Parlamento europeo e, dall'altro, parlamentari o, in mancanza, rappresentanti designati dal Parlamento di ciascuno Stato ACP. Nel caso di uno Stato ACP che non abbia un Parlamento, la partecipazione di un rappresentante di tale Stato è soggetta all'approvazione preliminare dell'Assemblea parlamentare paritetica.

2.  Le funzioni dell'Assemblea parlamentare paritetica, in quanto organo consultivo, sono:

 promuovere i processi democratici tramite il dialogo e la consultazione;

 favorire una migliore comprensione tra i popoli dell'Unione europea e degli Stati ACP e sensibilizzare le opinioni pubbliche sui problemi dello sviluppo;

▼M10

 discutere le questioni pertinenti allo sviluppo e al partenariato ACP-UE, compresi gli accordi di partenariato economico, altri accordi commerciali, il fondo europeo di sviluppo e i documenti di strategia nazionale e regionale. A tal fine, la Commissione trasmette per conoscenza tali documenti di strategia all’Assemblea parlamentare paritetica;

 discutere la relazione annuale del Consiglio dei ministri relativa all’attuazione del presente accordo e adottare risoluzioni e presentare raccomandazioni al Consiglio dei ministri per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo;

▼M10

 sostenere lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento delle capacità dei parlamenti nazionali, conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del presente accordo.

▼M10

3.  L’Assemblea parlamentare paritetica si riunisce due volte l’anno in sessione plenaria, alternativamente nell’Unione europea e in uno Stato ACP. Al fine di rafforzare l’integrazione regionale e promuovere la cooperazione tra i parlamenti nazionali, sono organizzate riunioni tra parlamentari dell’UE e parlamentari degli Stati ACP a livello regionale.

3.  Tali riunioni che si tengono a livello regionale sono organizzate per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente accordo.

▼B

4.  L'Assemblea parlamentare paritetica adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.



PARTE 3

STRATEGIE DI COOPERAZIONE

Articolo 18

Le strategie di cooperazione si basano sulle strategie di sviluppo e sulla cooperazione economica e commerciale, che sono interdipendenti e complementari. Le parti assicurano che le azioni intraprese in entrambi i suddetti settori si rafforzino a vicenda.



TITOLO I

STRATEGIE DI SVILUPPO



CAPITOLO 1

Quadro generale

Articolo 19

Principi e obiettivi

1.  Gli obiettivi principali della cooperazione ACP-CE sono la riduzione e la definitiva eliminazione della povertà, lo sviluppo durevole e la progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. In questa ottica il quadro della cooperazione e i relativi orientamenti sono adattati alle situazioni particolari di ciascun paese ACP, favoriscono l'assunzione da parte degli attori locali della responsabilità delle riforme economiche e sociali nonché l'integrazione del settore privato e degli attori della società civile nel processo di sviluppo.

▼M10

2.  La cooperazione fa riferimento alle conclusioni delle conferenze delle Nazioni Unite e agli obiettivi e ai programmi d’azione concordati a livello internazionale, nonché alle iniziative prese sulla loro scia, come base dei principi dello sviluppo. La cooperazione fa riferimento anche agli obiettivi internazionali della cooperazione allo sviluppo e rivolge un’attenzione particolare alla messa a punto d’indicatori di progresso qualitativi e quantitativi. Le parti uniscono i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

▼B

3.  I governi e gli attori non statali di ciascuno Stato ACP prendono l'iniziativa delle consultazioni relative alle strategie di sviluppo del proprio paese e al sostegno comunitario a tali strategie.

Articolo 20

Metodologia

▼M10

1.  Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo ACP-UE sono perseguiti attraverso strategie integrate che riuniscono le componenti economiche, sociali, culturali, ambientali e istituzionali e che devono essere stabilite a livello locale. La cooperazione offre pertanto un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo proprie degli Stati ACP, che garantisce la complementarità e l’interazione tra le varie componenti, in particolare a livello nazionale e a livello regionale nonché tra i due livelli. In questo contesto e nell’ambito delle politiche di sviluppo e delle riforme perseguite dagli Stati ACP, le strategie di cooperazione ACP-CE a livello nazionale e, ove opportuno, a livello regionale mirano a:

a) raggiungere una crescita economica rapida, sostenuta e favorevole all'occupazione, sviluppare il settore privato e migliorare l’accesso alle risorse produttive e alle attività economiche;

▼M10

aa) promuovere la cooperazione e l’integrazione regionali;

▼B

b) promuovere lo sviluppo umano e sociale, contribuire ad assicurare che i frutti della crescita siano ampiamente ed equamente ripartiti, e promuovere la parità di genere;

c) promuovere i valori culturali delle comunità e la loro interazione specifica con le componenti economiche, politiche e sociali;

d) promuovere le riforme e lo sviluppo delle istituzioni, rafforzare le istituzioni necessarie al consolidamento della democrazia, al buon governo e ad economie di mercato efficienti e competitive e potenziare le capacità destinate allo sviluppo e al partenariato;

e) promuovere la sostenibilità ambientale, la rigenerazione dell'ambiente e le pratiche ambientali migliori e assicurare la preservazione delle risorse naturali.

▼M10

2.  In tutti i settori della cooperazione si tiene conto sistematicamente delle seguenti questioni tematiche o orizzontali: diritti umani, questioni di genere, democrazia, buon governo, sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, malattie trasmissibili e non trasmissibili, sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle loro capacità. Queste problematiche sono inoltre idonee a beneficiare del sostegno comunitario.

▼B

3.  I testi dettagliati relativi agli obiettivi e alle strategie di cooperazione allo sviluppo, in particolare le politiche e le strategie settoriali, sono inseriti in un compendio contenente gli orientamenti operativi per i campi o i settori di cooperazione specifici. Questi testi possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.



CAPITOLO 2

Settori oggetto di sostegno



SEZIONE 1

Sviluppo economico

Articolo 21

Sviluppo degli investimenti e del settore privato

1.  La cooperazione sostiene le riforme e le politiche economiche e istituzionali di livello nazionale o regionale necessarie per creare un contesto favorevole agli ►M10  investimenti ◄ e allo sviluppo di un settore privato dinamico, efficiente e competitivo. La cooperazione sostiene inoltre:

a) la promozione del dialogo e della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato;

b) lo sviluppo di competenze imprenditoriali e di una cultura aziendale;

c) le privatizzazioni e le riforme delle imprese;

d) lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi di mediazione e arbitrato.

2.  La cooperazione sostiene anche il miglioramento della qualità, della disponibilità e dell'accessibilità dei servizi finanziari e non finanziari destinati alle imprese private dei settori formale e informale, nei modi seguenti:

a) mobilitando flussi di risparmi privati, nazionali ed esteri, verso il finanziamento delle imprese private, attraverso il sostegno a politiche intese ad ammodernare il settore finanziario, compresi i mercati dei capitali, le istituzioni finanziarie e le operazioni di microfinanza sostenibili;

b) sviluppando e rafforzando le istituzioni commerciali e le organizzazioni intermediarie, le associazioni, le camere di commercio e i prestatori locali privati di servizi, che coadiuvano le imprese e forniscono loro servizi non finanziari di assistenza professionale, tecnica, commerciale, alla gestione e alla formazione;

c) sostenendo le istituzioni, i programmi, le attività e le iniziative che contribuiscono allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie e know-how e alla promozione delle pratiche migliori in tutti i settori della gestione aziendale.

3.  La cooperazione promuove lo sviluppo imprenditoriale mediante finanziamenti, garanzie e assistenza tecnica intesi ad incoraggiare e a sostenere la creazione, l'affermazione, l'espansione, la diversificazione, il recupero, la ristrutturazione, l'ammodernamento o la privatizzazione di imprese dinamiche, efficienti e competitive in tutti i settori economici nonché d'intermediari finanziari quali gli istituti di finanziamento dello sviluppo, gli istituti che forniscono capitale di rischio e le società di leasing attraverso:

a) la creazione o il rafforzamento di strumenti finanziari sotto forma di capitali d'investimento;

b) il miglioramento dell'accesso ad elementi essenziali della produzione quali le informazioni commerciali e i servizi di consulenza o di assistenza tecnica;

c) il potenziamento delle attività di esportazione, soprattutto mediante lo sviluppo delle capacità in tutti i settori attinenti agli scambi;

d) l'incoraggiamento alla creazione di collegamenti, reti e cooperazioni tra le imprese, tra cui quelli comprendenti il trasferimento di tecnologie e know-how (a livello nazionale, regionale e ACP-UE), nonché di partenariati con investitori privati stranieri che siano coerenti con gli obiettivi e gli orientamenti della cooperazione allo sviluppo ACP-UE.

4.  La cooperazione sostiene lo sviluppo di microimprese agevolando l'accesso ai servizi, finanziari e non, favorisce una politica e un quadro normativo appropriati al loro sviluppo e fornisce servizi di formazione e informazione sulle migliori pratiche di microfinanziamento.

▼M10

5.  Il sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato prevede azioni e iniziative ai livelli macro, meso e microeconomico e promuove la ricerca di meccanismi di finanziamento innovativi, ad esempio la combinazione e la mobilitazione di fonti private e pubbliche per il finanziamento dello sviluppo.

▼M10

6.  La cooperazione sostiene gli investimenti del settore pubblico in infrastrutture di base per favorire lo sviluppo del settore privato, la crescita economica e l’eliminazione della povertà.

▼B

Articolo 22

Politiche e riforme macroeconomiche e strutturali

1.  La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per realizzare:

a) la crescita e la stabilizzazione macroeconomiche mediante l'adozione di politiche di bilancio e monetarie di rigore, che consentano di ridurre l'inflazione e migliorare la bilancia dei pagamenti e l'equilibrio fiscale, rafforzare la disciplina fiscale, migliorare la trasparenza e l'efficienza del bilancio, migliorare la qualità, l'equità e la composizione della politica di bilancio;

▼M10

b) politiche strutturali intese a rafforzare il ruolo dei vari attori, soprattutto del settore privato, e a migliorare il contesto per una maggiore mobilitazione delle risorse interne e per un aumento del volume degli affari, degli investimenti e dell'occupazione, nonché a:

i) liberalizzare il regime commerciale e il regime dei cambi e la convertibilità delle partite correnti, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascun paese;

ii) rafforzare le riforme dei mercati del lavoro e dei prodotti;

iii) incoraggiare riforme dei sistemi finanziari che contribuiscano a sviluppare efficienti sistemi bancari e non bancari, mercati dei capitali e servizi finanziari, compresa la microfinanza, efficienti;

iv) migliorare la qualità dei servizi pubblici e privati;

v) incoraggiare la cooperazione regionale e la progressiva integrazione delle politiche macroeconomiche e monetarie.

2.  La concezione delle politiche macroeconomiche e dei programmi di aggiustamento strutturale rispecchia il contesto sociopolitico e le capacità istituzionali dei paesi interessati, favorisce la riduzione della povertà e l'accesso ai servizi sociali e si fonda sui seguenti principi:

a) gli Stati ACP detengono la responsabilità principale dell'analisi dei problemi da risolvere nonché della concezione e dell'attuazione delle riforme;

b) i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ciascuno Stato ACP e tengono conto delle condizioni sociali, della cultura e dell'ambiente naturale di detti Stati;

c) è riconosciuto e rispettato il diritto degli Stati ACP a determinare l'indirizzo e la successione delle loro strategie e priorità di sviluppo;

d) il ritmo delle riforme dovrà essere realistico e compatibile con le capacità e le risorse di ciascuno Stato ACP;

e) è necessario migliorare l'informazione e la comunicazione dirette alla popolazione sulle politiche e sulle riforme economiche e sociali.

▼M10

Articolo 23

Sviluppo dei settori economici

La cooperazione sostiene riforme politiche e istituzionali durature e gli investimenti necessari a garantire un accesso equilibrato alle attività economiche e alle risorse produttive, e in particolare:

a) lo sviluppo di sistemi di formazione che contribuiscano a incrementare la produttività dei settori formale e informale;

b) il capitale, il credito e la terra, soprattutto per quanto riguarda i diritti di proprietà e di uso;

c) lo sviluppo di strategie rurali volte a creare un quadro per la programmazione decentrata, la ripartizione e la gestione delle risorse secondo un’impostazione partecipativa;

d) lo sviluppo di strategie volte a migliorare la produzione e la produttività agricole negli Stati ACP prevedendo in particolare i necessari finanziamenti per la ricerca agronomica, per i fattori di produzione e i servizi agricoli, per l’infrastruttura rurale di appoggio e per la riduzione e la gestione del rischio. Il sostegno comprende investimenti agricoli pubblici e privati, incentivi per lo sviluppo di politiche e strategie agricole, il rafforzamento delle organizzazioni di agricoltori e del settore privato, la gestione delle risorse naturali e lo sviluppo e il funzionamento dei mercati agricoli. Le strategie in materia di produzione agricola sono destinate a rafforzare le politiche di sicurezza alimentare nazionali e regionali e l’integrazione regionale. In questo ambito, la cooperazione sostiene l’impegno degli Stati ACP per il miglioramento della competitività delle loro esportazioni di prodotti di base e per l’adattamento delle loro strategie di esportazione di questi prodotti alla luce dell’evoluzione delle condizioni commerciali;

e) lo sviluppo sostenibile delle risorse idriche, basato sui principi di gestione integrata delle risorse idriche, che garantisca la distribuzione equa e sostenibile delle risorse idriche condivise tra i diversi utilizzatori;

f) lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura e della pesca, che interessa tanto la pesca continentale quanto le risorse marine entro le zone economiche esclusive degli Stati ACP;

g) le infrastrutture economiche e tecnologiche e i servizi, compresi i trasporti, i sistemi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione e lo sviluppo della società dell’informazione;

h) lo sviluppo di settori industriali, minerari ed energetici competitivi incoraggiando contemporaneamente la partecipazione del settore privato e la sua espansione;

i) lo sviluppo degli scambi, compresa la promozione del commercio equo;

j) lo sviluppo del settore commerciale, delle attività finanziarie e bancarie e di altri servizi;

k) lo sviluppo del turismo;

l) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi scientifici, tecnologici e della ricerca, compresi il miglioramento, il trasferimento e l’assimilazione delle nuove tecnologie;

m) il potenziamento delle capacità dei settori produttivi, sia pubblici che privati;

n) la promozione di conoscenze tradizionali; e

o) lo sviluppo e l’attuazione di specifiche strategie di adattamento volte ad attenuare le conseguenze dell’erosione delle preferenze, includendo eventualmente le attività di cui alle lettere da a) a n).

▼M10

Articolo 23 bis

Pesca

Riconoscendo il ruolo centrale che la pesca e l’acquacoltura rivestono nei paesi ACP, grazie al loro contributo alla creazione di occupazione, alla generazione di reddito, alla sicurezza alimentare e al sostentamento delle comunità rurali e costiere e, di conseguenza, alla riduzione della povertà, la cooperazione mira a sviluppare ulteriormente i settori dell’acquacoltura e della pesca nei paesi ACP al fine di incrementare in maniera sostenibile i benefici economici e sociali connessi a tali settori.

I programmi e le attività di cooperazione sostengono, tra l’altro, lo sviluppo e l’attuazione nei paesi e nelle regioni ACP di strategie sostenibili di sviluppo della pesca e dell’acquacoltura e di piani di gestione; il regolare inserimento dell’acquacoltura e della pesca nelle strategie nazionali e regionali di sviluppo; lo sviluppo delle infrastrutture e delle competenze tecniche che mettano in grado i paesi ACP di ricavare il massimo valore sostenibile dalla pesca e dall’acquacoltura; lo sviluppo nei paesi ACP delle capacità necessarie a far fronte alle sfide esterne che non consentono loro di trarre il massimo beneficio dalle risorse alieutiche, nonché la promozione e lo sviluppo di joint venture che portino ad investimenti nei settori della pesca e dell’acquacoltura nei paesi ACP. Ogni eventuale accordo sulla pesca negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP deve essere coerente con le strategie di sviluppo di questo settore.

Di comune accordo possono tenersi consultazioni ad alto livello, anche a livello ministeriale, per sviluppare, migliorare e/o rafforzare la cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori dell’acquacoltura e della pesca sostenibili.

▼B

Articolo 24

Turismo

La cooperazione persegue lo sviluppo duraturo dell'industria del turismo nei paesi e nelle sottoregioni ACP, riconoscendo la sua crescente importanza per il potenziamento del settore dei servizi all'interno dei paesi ACP e per l'espansione dei loro scambi con il resto del mondo, la sua capacità di stimolare altri settori di attività economica e la funzione che può svolgere nell'eliminazione della povertà.

I programmi e i progetti di cooperazione sostengono gli sforzi dei paesi ACP per istituire e migliorare il quadro giuridico e istituzionale e le risorse per la concezione e l'attuazione di politiche e programmi di turismo sostenibile nonché, tra l'altro, migliorare la posizione concorrenziale del settore, soprattutto delle PMI, sostenere e promuovere gli investimenti, sviluppare i prodotti, comprese le culture indigene dei paesi ACP e rafforzare i collegamenti tra il turismo e altri settori economici.



SEZIONE 2

Sviluppo umano e sociale

Articolo 25

Sviluppo del settore sociale

1.  La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per elaborare politiche e riforme generali e settoriali che migliorino la copertura, la qualità e l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi sociali fondamentali e tiene conto delle esigenze locali e dei bisogni particolari dei gruppi più vulnerabili e svantaggiati, riducendo così le disparità di accesso a tali servizi. Un'attenzione particolare è necessaria per garantire adeguati livelli di spesa pubblica per i settori sociali. In questo contesto la cooperazione mira a:

▼M10

a) migliorare l’istruzione e la formazione a tutti i livelli, adoperarsi per il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore e la creazione di sistemi di controllo della qualità nel settore dell’istruzione, compreso per l’istruzione e la formazione impartite on-line o con mezzi non convenzionali, e rafforzare le capacità e le competenze tecniche;

b) migliorare i sistemi sanitari, mirando in particolare ad un equo accesso a servizi sanitari completi e di qualità, e il settore della nutrizione, eliminando la fame e la malnutrizione e assicurando un adeguato approvvigionamento alimentare e garantendo la sicurezza alimentare, anche mediante la creazione di reti di sicurezza;

▼B

c) inserire l'aspetto demografico nelle strategie di sviluppo al fine di migliorare l'igiene della riproduzione, l'assistenza sanitaria di base, la pianificazione familiare; prevenire la mutilazione genitale femminile;

▼M4

d) Promuovere la lotta contro:

 l'HIV/AIDS, tutelando l'igiene riproduttiva e sessuale delle donne e i diritti connessi;

 altre malattie legate alla povertà, in particolare la malaria e la tubercolosi;

▼B

e) aumentare la sicurezza dell'acqua per usi domestici, migliorare l'accesso all'acqua potabile e garantire l'adeguata eliminazione delle acque di scarico;

f) migliorare la disponibilità di alloggi per tutta la popolazione, adeguati e a prezzi accessibili, tramite il sostegno a programmi per la costruzione di alloggi sociali per la popolazione a basso reddito, e migliorare le condizioni dello sviluppo urbano;

g) incoraggiare la promozione di metodi partecipativi nel dialogo sociale e il rispetto dei diritti sociali fondamentali.

2.  La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità dei settori sociali, ossia ad esempio: programmi di formazione alla concezione di politiche sociali e a tecniche moderne di gestione di progetti e programmi sociali; politiche a favore dell'innovazione tecnologica e della ricerca; formazione di competenze a livello locale e promozione di partenariati; tavole rotonde a livello nazionale e regionale.

3.  La cooperazione promuove e appoggia l'elaborazione e l'attuazione di politiche e di sistemi di protezione e di sicurezza sociali, per accrescere la coesione sociale e promuovere l'autoassistenza e la solidarietà all'interno delle comunità locali. Il sostegno privilegia, tra l'altro, lo sviluppo d'iniziative basate sulla solidarietà economica, in particolare istituendo fondi di sviluppo sociale adattati alle esigenze e agli attori locali.

Articolo 26

Questioni relative ai giovani

La cooperazione sostiene inoltre l'elaborazione di una politica coerente e globale di valorizzazione del potenziale dei giovani, che consenta a questi ultimi d'integrarsi meglio nella società e di sfruttare pienamente le loro capacità. In quest'ottica la cooperazione sostiene politiche, misure e azioni intese a:

a) tutelare i diritti dei giovani e dei bambini e in special modo delle bambine;

b) promuovere le capacità, l'energia, l'apertura all'innovazione e il potenziale dei giovani, per migliorare le loro possibilità economiche, sociali e culturali e aumentare le loro opportunità di lavoro nel settore produttivo;

▼M4

c) aiutare le istituzioni ancorate nelle comunità locali a dare ai bambini la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;

d) reintegrare i bambini nella società in situazioni postbelliche, mediante programmi di recupero; e

▼M4

e) promuovere la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica, gli scambi fra studenti e l'interazione fra le organizzazioni giovanili degli ACP e dell'UE.

▼B

Articolo 27

▼M10

Cultura e sviluppo

▼B

La cooperazione nel settore della cultura è intesa a:

a) introdurre la dimensione culturale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo;

b) riconoscere, preservare e promuovere i valori e le identità culturali ai fini del dialogo interculturale;

c) riconoscere, preservare e promuovere il valore del patrimonio culturale; sostenere lo sviluppo di capacità in questo settore;

d) sviluppare le industrie culturali e incrementare le opportunità di accesso al mercato dei beni e dei servizi culturali;

▼M10

e) riconoscere e sostenere il ruolo degli attori e delle reti culturali e il loro contributo allo sviluppo sostenibile; e

f) promuovere la dimensione culturale dell’istruzione e la partecipazione dei giovani ad attività culturali.

▼B



SEZIONE 3

Cooperazione e integrazione regionali

▼M10

Articolo 28

Impostazione generale

1.  La cooperazione ACP-UE contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell’integrazione regionali.

2.  Conformemente agli obiettivi generali di cui agli articoli 1 e 20, la cooperazione ACP-UE mira a:

a) promuovere la pace e la stabilità come anche la prevenzione e risoluzione dei conflitti;

b) potenziare lo sviluppo e la cooperazione economica mediante la creazione di mercati più vasti, la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali, della manodopera e delle tecnologie tra i paesi ACP, la più rapida diversificazione delle economie degli Stati ACP, la promozione e l’espansione degli scambi tra paesi ACP e con paesi terzi e la graduale integrazione degli Stati ACP nell’economia mondiale;

c) promuovere la gestione delle sfide in materia di sviluppo sostenibile con una dimensione transnazionale, anche mediante il coordinamento e l’armonizzazione delle politiche di cooperazione regionali.

3.  Alle condizioni previste all’articolo 58, la cooperazione può sostenere anche la cooperazione interregionale e la cooperazione intra-ACP, che coinvolgono ad esempio:

a) una o più organizzazioni regionali ACP, anche a livello continentale;

b) paesi e territori europei d’oltremare (PTOM) e regioni europee ultraperiferiche;

c) paesi in via di sviluppo non ACP.

Articolo 29

Cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali

1.  Nel settore della stabilità, della pace e della prevenzione dei conflitti, la cooperazione sostiene:

a) la promozione e lo sviluppo di un dialogo politico regionale nei settori della prevenzione e della risoluzione dei conflitti; dei diritti umani e della democratizzazione; degli scambi, dei collegamenti in rete e della promozione della mobilità tra i vari attori dello sviluppo, in particolare quelli della società civile;

b) la promozione di iniziative e politiche regionali inerenti alla sicurezza, compresi il controllo degli armamenti e la lotta contro la droga, la criminalità organizzata, il riciclaggio di proventi di reato, la corruzione attiva e passiva.

2.  Nel settore dell’integrazione economica regionale, la cooperazione sostiene:

a) la partecipazione dei paesi ACP meno avanzati alla formazione di mercati regionali traendone vantaggio;

b) l’attuazione delle politiche di riforma economica settoriale a livello regionale;

c) la liberalizzazione degli scambi e dei pagamenti;

d) la promozione degli investimenti transfrontalieri, sia esteri che nazionali, e di altre iniziative d’integrazione economica regionale;

e) l’attenuazione dell’incidenza dei costi di transizione netti dell’integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti; e

f) le infrastrutture, in particolare trasporti e comunicazioni e loro sicurezza, e servizi, compreso lo sviluppo di opportunità regionali nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

3.  Nel settore delle politiche regionali per lo sviluppo sostenibile, la cooperazione sostiene le priorità delle regioni ACP e, in particolare:

a) l’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese l’acqua e l’energia, insieme alla risposta al cambiamento climatico;

b) la sicurezza alimentare e l’agricoltura;

c) la sanità, l’istruzione e la formazione;

d) la ricerca e lo sviluppo tecnologico; e

e) le iniziative regionali di preparazione alle catastrofi e di limitazione dei loro danni e di ricostruzione post-catastrofe.

Articolo 30

Sviluppo di capacità a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali ACP

Ai fini dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche regionali, la cooperazione sviluppa e rafforza le capacità:

a) delle istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale create dagli Stati ACP e di quelle a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l’integrazione regionali;

b) dei governi e parlamenti nazionali in materia d’integrazione regionale; e

c) degli attori non statali, compreso il settore privato.

▼B



SEZIONE 4

Questioni tematiche e a carattere trasversale

Articolo 31

Questioni di genere

La cooperazione contribuisce a rafforzare le politiche e i programmi che migliorano, garantiscono e allargano la partecipazione di uomini e donne, su un piano di parità, a tutti i campi della vita politica, economica, sociale e culturale. La cooperazione contribuisce a migliorare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei propri diritti fondamentali. Più particolarmente, la cooperazione istituisce il quadro appropriato per:

a) introdurre a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, compreso nelle politiche, strategie e operazioni macroeconomiche, la considerazione delle e la sensibilizzazione alle problematiche di genere;

b) incoraggiare l'adozione di misure positive specifiche a favore delle donne, quali:

i) la partecipazione alla vita politica nazionale e locale,

ii) sostegno alle associazioni femminili,

iii) accesso ai servizi sociali di base, in special modo all'istruzione e alla formazione, all'assistenza sanitaria e alla pianificazione familiare,

iv) accesso alle risorse produttive, in particolare alla terra e al credito nonché al mercato del lavoro,

v) considerazione specifica delle donne nel quadro dell'aiuto di emergenza e delle operazioni di ricostruzione.

▼M10

Articolo 31 bis

HIV/AIDS

La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP di sviluppare e rafforzare in tutti i settori politiche e programmi volti a rispondere alla pandemia di HIV/AIDS e ad evitare che questa ostacoli lo sviluppo. La cooperazione sostiene gli Stati ACP nel loro percorso verso e a favore di un accesso universale alla prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l’HIV/AIDS e, in particolare, mira a:

a) sostenere lo sviluppo e l’attuazione di strategie e piani globali e multisettoriali in materia di HIV/AIDS, come priorità nei piani di sviluppo nazionali e regionali;

b) coinvolgere nelle risposte nazionali all’HIV/AIDS tutti i competenti settori dello sviluppo e garantire un’ampia mobilitazione delle parti interessate a tutti i livelli;

c) rafforzare i sistemi sanitari nazionali e combattere le carenze di risorse umane nel settore della sanità quale base per garantire l’effettiva integrazione della prevenzione, cura, assistenza e servizi sanitari per i casi di HIV/AIDS, nonché un accesso universale ad essi;

d) contrastare le disuguaglianze di genere e le violenze e gli abusi basati sul genere, quali fattori di diffusione della pandemia HIV/AIDS, e intensificare gli sforzi per salvaguardare i diritti delle donne e delle bambine, sviluppare in materia di HIV/AIDS efficaci programmi e servizi di sensibilizzazione sulle problematiche di genere destinati a donne e bambine, compresi programmi e servizi riguardanti la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi, e sostenere il pieno coinvolgimento delle donne nella pianificazione e nelle decisioni relative alle strategie e ai programmi in materia di HIV/AIDS;

e) sviluppare quadri di sostegno giuridici e politici ed eliminare leggi, politiche e pratiche punitive come anche condanne e discriminazioni che minano i diritti umani, acuiscono la vulnerabilità all’HIV/AIDS e ostacolano un accesso efficace a prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l’HIV/AIDS, compreso ai medicinali, ai prodotti e ai servizi per le persone affette da HIV/AIDS e per le popolazioni più a rischio;

f) promuovere l’accesso alla prevenzione globale dell’HIV/AIDS basata su prove, che si concentra sui fattori locali di trasmissione dell’epidemia e sulle necessità specifiche delle donne, dei giovani e della popolazione più a rischio; e

g) garantire l’accesso universale e affidabile a medicinali sicuri, di buona qualità e dai costi abbordabili e ai prodotti sanitari, compresi quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva.

▼B

Articolo 32

Ambiente e risorse naturali

1.  La cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e dello sfruttamento e della gestione sostenibili delle risorse naturali mira a:

a) introdurre il principio della sostenibilità ambientale in tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo e sostenere i programmi e i progetti attuati dai vari attori;

b) istituire o potenziare le capacità scientifiche e tecniche, umane e istituzionali destinate alla gestione dell'ambiente di tutti i gruppi d'interesse del settore ambientale;

c) sostenere misure e programmi particolari, intesi a risolvere i difficili problemi della gestione sostenibile dell'ambiente, e connessi anche a impegni regionali o internazionali, esistenti o futuri, relativi alle risorse minerali e naturali, quali:

i) preservazione delle foreste tropicali, delle risorse idriche, delle coste, dell'ambiente marino e delle risorse alieutiche, della fauna selvatica, del suolo, della biodiversità;

ii) protezione degli ecosistemi fragili (ad esempio, barriere coralline);

iii) misure relative alle fonti energetiche rinnovabili, in particolare all'energia solare e all'uso razionale dell'energia;

iv) misure per uno sviluppo rurale e urbano sostenibile;

v) misure contro la desertificazione, la siccità e la deforestazione;

vi) sviluppo di soluzioni innovative ai problemi ambientali delle città;

vii) promozione di un turismo sostenibile;

d) tener conto dei problemi relativi al trasporto e all'eliminazione di rifiuti pericolosi.

2.  La cooperazione tiene conto inoltre dei seguenti elementi:

a) vulnerabilità dei piccoli paesi ACP insulari, soprattutto alle minacce provenienti dai mutamenti climatici;

b) aggravamento dei problemi di siccità e desertificazione, soprattutto nei paesi meno avanzati e senza sbocco sul mare;

c) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità.

▼M10

Articolo 32 bis

Cambiamento climatico

Le parti riconoscono che il cambiamento climatico è una sfida ambientale seria e globale nonché una minaccia per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, che richiede un sostegno finanziario adeguato, prevedibile e tempestivo. Per queste ragioni e conformemente a quanto previsto all’articolo 32, in particolare al paragrafo 2, lettera a), la cooperazione:

a) riconosce la vulnerabilità degli Stati ACP, in particolare dei piccoli Stati ACP insulari e degli Stati ACP a bassa altitudine, a fenomeni legati al clima, quali l’erosione costiera, i cicloni, le inondazioni e gli esodi ambientali e, in particolare, la vulnerabilità degli Stati ACP meno sviluppati e senza sbocco sul mare a fenomeni sempre più frequenti di inondazione, siccità, deforestazione e desertificazione;

b) rafforza e sostiene politiche e programmi di mitigazione e adattamento rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico e alle minacce che esso pone, anche attraverso lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento delle loro capacità;

c) potenzia la capacità degli Stati ACP nello sviluppo del mercato globale del carbonio e nella partecipazione ad esso; e

d) si concentra sulle seguenti attività:

i) integrazione del cambiamento climatico nelle strategie di sviluppo e nell’impegno nella lotta alla povertà;

ii) innalzamento del profilo politico del cambiamento climatico nella cooperazione allo sviluppo, anche mediante un adeguato dialogo politico;

iii) assistenza agli Stati ACP nell’adattamento al cambiamento climatico dei settori interessati, quali l’agricoltura, la gestione dell’acqua e l’infrastruttura, anche mediante il trasferimento e l’adozione di tecnologie pertinenti e non nocive per l’ambiente;

iv) promozione della riduzione del rischio catastrofi, tenendo conto del fatto che una percentuale sempre maggiore di catastrofi è collegata al cambiamento climatico;

v) fornitura di sostegno finanziario e tecnico alle azioni di mitigazione condotte dagli Stati ACP, in linea con i loro obiettivi di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile, anche mediante la riduzione delle emissioni sprigionate dalla deforestazione e dal degrado boschivo e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo;

vi) miglioramento delle informazioni e delle previsioni meteorologiche e climatiche e dei sistemi di allarme rapido; e

vii) promozione delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio che potenziano lo sviluppo sostenibile.

▼B

Articolo 33

Sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità

1.  La cooperazione è costantemente attenta agli aspetti istituzionali e sostiene gli sforzi degli Stati ACP per sviluppare e rafforzare le strutture, le istituzioni e le procedure che contribuiscono a:

a) promuovere e sostenere la democrazia, la dignità umana, la giustizia sociale e il pluralismo, nel pieno rispetto delle diversità esistenti all'interno delle società e tra una società e l'altra;

b) promuovere e sostenere il rispetto totale e universale, la salvaguardia e la tutela di tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali;

c) sviluppare e rafforzare lo Stato di diritto e migliorare l'accesso alla giustizia, garantendo allo stesso tempo la professionalità e l'indipendenza dei tribunali;

d) garantire una gestione e un'amministrazione trasparenti e responsabili delle istituzioni pubbliche.

2.  Le parti cooperano nella lotta contro tutte le forme di corruzione esistenti a tutti i livelli della società.

3.  La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP per rafforzare le proprie istituzioni pubbliche e farne un fattore dinamico di crescita e sviluppo e per migliorare sostanzialmente l'efficienza dei servizi pubblici, che incidono sulla vita dei cittadini. In questo contesto la cooperazione contribuisce a riformare, razionalizzare e ammodernare il settore pubblico. Essa sostiene in particolare:

a) la riforma e l'ammodernamento del pubblico impiego;

b) la riforma dell'ordinamento giuridico e dei tribunali e l'ammodernamento della giustizia;

▼M10

c) il miglioramento e il rafforzamento della gestione fiscale e delle finanze pubbliche finalizzato allo sviluppo di attività economiche nei paesi ACP e all’incremento del gettito fiscale di questi paesi, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati ACP in questo settore.

Le azioni possibili sono:

i) potenziare le capacità di gestione del gettito fiscale interno, anche creando sistemi fiscali efficaci, efficienti e sostenibili;

ii) promuovere la partecipazione a strutture e processi di cooperazione fiscale internazionale al fine di facilitare l’ulteriore sviluppo di un’effettiva conformità con le norme internazionali;

iii) sostenere l’applicazione delle migliori pratiche internazionali in materia fiscale, compresi i principi di trasparenza e dello scambio di informazioni, in quei paesi ACP che si sono impegnati a farlo;

▼B

d) l'accelerazione delle riforme dei settori bancario e finanziario;

e) il miglioramento della gestione dei beni patrimoniali pubblici e la riforma degli appalti pubblici;

f) il decentramento politico amministrativo, economico e finanziario.

4.  La cooperazione contribuisce anche a ricostituire o a potenziare le capacità critiche del settore pubblico e a sostenere le istituzioni necessarie al buon funzionamento di un'economia di mercato. Sono sostenuti in particolare:

a) lo sviluppo delle capacità giuridiche e normative necessarie a garantire il funzionamento di un'economia di mercato, compresa una politica di concorrenza e una politica dei consumatori;

b) il miglioramento delle capacità di analizzare, prevedere, formulare e attuare politiche, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale, della ricerca, scientifico, tecnologico e dell'innovazione;

c) l'ammodernamento, il potenziamento e la riforma delle istituzioni finanziarie e monetarie e il miglioramento delle procedure;

d) lo sviluppo delle capacità a livello locale e municipale necessarie ad attuare le politiche di decentramento e ad incrementare la partecipazione della popolazione al processo di sviluppo;

e) lo sviluppo di capacità in altri settori cruciali quali:

i) i negoziati internazionali,

ii) la gestione e il coordinamento dell'aiuto esterno.

5.  La cooperazione mira, in tutti i campi e i settori della cooperazione, a favorire l'emergere di attori non statali e lo sviluppo delle loro capacità nonché a rafforzare le strutture d'informazione, dialogo e consultazione tra detti attori e le autorità nazionali, compreso a livello regionale.



TITOLO II

COOPERAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE



CAPITOLO 1

Obiettivi e principi

Articolo 34

Obiettivi

1.  La cooperazione economica e commerciale mira a favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, e, così facendo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire all'eliminazione della povertà nei paesi ACP.

▼M10

2.  L’obiettivo ultimo della cooperazione economica e commerciale è di consentire agli Stati ACP di partecipare pienamente agli scambi internazionali. In questa prospettiva è particolarmente importante che gli Stati ACP prendano parte attiva ai negoziati commerciali multilaterali. In considerazione del loro attuale livello di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale è diretta a consentire a questi Stati di affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale, agevolando in tal modo la loro transizione verso un’economia mondiale liberalizzata. In questo ambito, è indispensabile prestare attenzione alla vulnerabilità di molti paesi ACP causata dalla loro dipendenza dai prodotti di base o da pochi prodotti chiave, compresi i prodotti agro-industriali a valore aggiunto, e il rischio di erosione delle preferenze.

3.  A tal fine, la cooperazione economica e commerciale si propone d’incrementare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I, le capacità di produzione, fornitura e scambio dei paesi ACP nonché la loro capacità di attrarre gli investimenti. Essa intende inoltre stimolare una nuova dinamica commerciale tra le parti, consolidare le politiche commerciali e d’investimento dei paesi ACP, ridurre la loro dipendenza dai prodotti di base, promuovere economie più diversificate e migliorare la capacità di questi paesi di gestire tutte le questioni relative agli scambi.

4.  La cooperazione economica e commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), compreso per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti e dei loro rispettivi livelli di sviluppo. Essa affronta anche le conseguenze dell’erosione delle preferenze, nel pieno rispetto degli impegni multilaterali.

▼B

Articolo 35

Principi

▼M10

1.  La cooperazione economica e commerciale si basa anzitutto su un partenariato strategico autentico e rafforzato e, oltre a ciò, su un’impostazione globale che si avvale dei punti forti e dei risultati delle precedenti convenzioni ACP-CE.

2.  La cooperazione economica e commerciale si fonda sulle iniziative d’integrazione regionale degli Stati ACP. La cooperazione a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali, definita al titolo I, e la cooperazione commerciale si rafforzano a vicenda. La cooperazione economica e commerciale mira a rispondere, in particolare, ai vincoli che limitano l’offerta e la domanda, ricorrendo segnatamente a misure in materia di interconnettività dell'infrastruttura, di diversificazione economica e di sviluppo commerciale quali mezzi per potenziare la competitività degli Stati ACP. Perciò, alle corrispondenti misure viene attribuita un’importanza adeguata nelle strategie di sviluppo degli Stati e delle regioni ACP cui la Comunità fornisce sostegno, in particolare mediante aiuti al commercio.

▼B

3.  La cooperazione economica e commerciale tiene conto delle esigenze e dei livelli di sviluppo diversi dei paesi e delle regioni ACP. In questo contesto le parti riaffermano di attribuire grande importanza al riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato a tutti i paesi ACP, al mantenimento del trattamento speciale per gli Stati ACP meno avanzati e alla prestazione di un'attenzione particolare alla vulnerabilità dei paesi piccoli, senza sbocco sul mare e insulari.



CAPITOLO 2

Nuovi accordi commerciali

▼M10

Articolo 36

Modalità

1.  Alla luce degli obiettivi e dei principi che precedono, le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conclusione di nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell’OMC, che eliminano progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondiscono la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

2.  Gli accordi di partenariato economico sono strumenti di sviluppo che mirano a promuovere una corretta e graduale integrazione degli Stati ACP nell’economia mondiale, in particolare utilizzando al massimo il potenziale dell’integrazione regionale e degli scambi Sud-Sud.

3.  Le parti convengono sull’opportunità che i nuovi dispositivi commerciali siano introdotti gradualmente.

Articolo 37

Procedure

1.  Durante i negoziati degli accordi di partenariato economico, vengono sviluppate le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, conformemente alle disposizioni del titolo I e dell’articolo 35, adottando anche misure di miglioramento della competitività, per rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative d’integrazione commerciale regionale, che, all’occorrenza, saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e alla riforma fiscale nonché al miglioramento e allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti.

2.  Le parti esaminano periodicamente i progressi dei negoziati, come previsto all’articolo 38.

3.  I negoziati per gli accordi di partenariato economico sono portati avanti con i paesi ACP che si considerano in posizione di farlo, al livello che essi ritengono adeguato e secondo le procedure concordate dal gruppo ACP e con la finalità di sostenere i processi d’integrazione regionale in atto tra gli Stati ACP.

4.  I negoziati per gli accordi di partenariato economico mirano in particolare a fissare il calendario della progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle pertinenti norme dell’OMC. Per quanto riguarda la Comunità, la liberalizzazione degli scambi si fonda sull’acquis ed è intesa a migliorare le attuali condizioni di accesso dei paesi ACP al mercato, attraverso, tra l’altro, una revisione delle norme d’origine. I negoziati tengono conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dell’incidenza socioeconomica delle misure commerciali su tali paesi nonché della loro capacità di adattarsi e di adeguare le proprie economie al processo di liberalizzazione. I negoziati sono pertanto quanto più flessibili possibile nello stabilire un periodo di transizione sufficiente, l’elenco definitivo dei prodotti interessati, tenendo conto dei settori sensibili, e il grado di asimmetria nel calendario di smantellamento delle tariffe, pur assicurando la conformità con le norme dell’OMC in vigore in quel momento.

5.  Le parti cooperano e collaborano strettamente nell’ambito dell’OMC per spiegare e giustificare i dispositivi concordati, specialmente riguardo al grado di flessibilità disponibile.

6.  Le parti discutono ulteriormente su come semplificare e rivedere le norme d’origine, comprese le disposizioni sul cumulo, che si applicano alle loro esportazioni.

7.  Una volta che un accordo di partenariato economico è stato concluso tra Stati ACP, gli Stati ACP che non sono parti di tale accordo possono chiedere l’adesione in qualunque momento.

8.  Nel quadro della cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e integrazione regionali ACP descritta al titolo I e conformemente all’articolo 35, le parti rivolgono una particolare attenzione alle necessità determinate dall’attuazione degli accordi di partenariato economico. Si applicano i principi enunciati all’articolo 1 dell’allegato IV del presente accordo. A tal fine, le parti concordano sull’utilizzo di meccanismi finanziari regionali nuovi o già esistenti attraverso i quali potrebbero essere erogate le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione e altre risorse supplementari.

▼M10

Articolo 37 bis

Altri accordi commerciali

1.  Nel quadro delle attuali tendenze della politica commerciale che mirano ad una maggiore liberalizzazione degli scambi, l’UE e gli Stati ACP hanno la possibilità di prendere parte ai negoziati e all’attuazione di accordi volti ad una maggiore liberalizzazione degli scambi multilaterali e bilaterali. Tale liberalizzazione potrebbe portare all’erosione delle preferenze concesse agli Stati ACP e incidere sulla loro posizione concorrenziale sul mercato UE e sui loro sforzi di sviluppo che l’UE tiene a sostenere.

2.  Conformemente agli obiettivi della cooperazione economica e commerciale, l’UE si adopera per mantenere misure intese a superare i possibili effetti negativi della liberalizzazione nell’intento di mantenere il più a lungo possibile un importante accesso preferenziale per gli Stati ACP nel quadro del sistema commerciale multilaterale e garantire che qualunque inevitabile riduzione delle preferenze avvenga gradualmente su un arco di tempo più lungo possibile.

▼B

Articolo 38

Comitato ministeriale misto per il commercio

1.  È istituito un Comitato ministeriale misto ACP-CE per il commercio.

▼M10

2.  Il comitato ministeriale per il commercio discute qualunque questione inerente al commercio che sia motivo di preoccupazione per tutti gli Stati ACP e, in particolare, controlla l’andamento dei negoziati e dell’attuazione degli accordi di partenariato economico. Esso segue con particolare attenzione i negoziati commerciali multilaterali in corso ed esamina l’incidenza delle iniziative di liberalizzazione di livello più ampio sugli scambi ACP-CE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. Il comitato ministeriale per il commercio riferisce al Consiglio dei ministri e formula raccomandazioni appropriate, anche su eventuali misure di sostegno, al fine di potenziare i vantaggi degli accordi commerciali ACP-CE.

▼B

3.  Il Comitato ministeriale per il commercio si riunisce almeno una volta l'anno. Il suo regolamento interno è adottato dal Consiglio dei ministri. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità.

▼M10

Articolo 38 bis

Consultazioni

1.  Qualora misure nuove o misure previste nell’ambito di programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunità per migliorare il commercio possano ledere gli interessi di uno o più Stati ACP, la Comunità, prima di adottare tali misure, ne informa il segretariato del gruppo ACP e gli Stati ACP interessati.

2.  Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi del gruppo ACP, su richiesta di quest’ultimo si tengono consultazioni conformemente all’articolo 12 del presente accordo, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

3.  Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da disposizioni legislative o regolamentari comunitarie esistenti, volte ad agevolare il commercio, o dall’interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette disposizioni legislative o regolamentari, su richiesta degli Stati ACP interessati si tengono consultazioni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

4.  Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, le parti possono anche evocare in sede di comitato ministeriale misto per il commercio qualunque altro problema relativo al commercio che possa derivare da misure prese o previste dagli Stati membri.

5.  Le parti si informano reciprocamente di tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.

6.  Le parti concordano sul fatto che lo svolgimento di consultazioni e la trasmissione di informazioni nel quadro delle istituzioni di un accordo di partenariato economico su questioni che rientrano nel campo di applicazione di tale accordo possa soddisfare anche le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 12 del presente accordo, a condizione che gli Stati ACP verosimilmente interessati siano tutti firmatari dell’accordo di partenariato economico nell’ambito del quale sono tenute le consultazioni o sono trasmesse le informazioni.

▼B



CAPITOLO 3

Cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali

Articolo 39

Disposizioni generali

1.  Le parti sottolineano l'importanza della loro adesione e attiva partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio e ad altre organizzazioni internazionali competenti, di cui seguono da vicino il calendario e le attività.

2.  Le parti convengono di cooperare strettamente in vista di individuare e perseguire i loro interessi comuni nell'ambito della cooperazione economica e commerciale internazionale, in particolare in seno all'OMC, e di partecipare alla conduzione dei futuri negoziati commerciali multilaterali e alla fissazione della loro agenda. In questo contesto uno sforzo particolare è compiuto per migliorare l'accesso al mercato comunitario e ad altri mercati dei prodotti e dei servizi originari dei paesi ACP.

3.  Le parti riconoscono inoltre l'importanza della flessibilità nell'applicazione delle norme dell'OMC, per tener conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e delle difficoltà che questi ultimi devono superare per rispettare gli obblighi assunti. Esse convengono sulla necessità di fornire assistenza tecnica ai paesi ACP per consentire loro di onorare gli impegni.

4.  La Comunità si dichiara disposta ad aiutare gli Stati ACP, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nei loro sforzi per divenire membri attivi di dette organizzazioni, sviluppare le capacità necessarie a negoziare accordi, parteciparvi efficacemente, controllarli e applicarli.

Articolo 40

Prodotti di base

1.  Le parti riconoscono la necessità di garantire un migliore funzionamento dei mercati internazionali dei prodotti di base e d'incrementarne la trasparenza.

2.  Le parti confermano la loro volontà d'intensificare le consultazioni reciproche nell'ambito di organizzazioni internazionali che trattano dei prodotti di base.

3.  A tal fine si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, scambi di opinioni

 relativi al funzionamento di accordi internazionali in vigore o di gruppi di lavoro intergovernativi specializzati, allo scopo di migliorarli e renderli più efficaci, coerentemente con le tendenze del mercato;

 in merito a proposte di conclusione o rinnovo di un accordo internazionale o di costituzione di un gruppo di lavoro intergovernativo specializzato.

Tali scambi di opinioni sono intesi a tener conto dei rispettivi interessi di ciascuna parte. Essi possono aver luogo, all'occorrenza, nel quadro del Comitato ministeriale per il commercio.



CAPITOLO 4

Scambi di servizi

Articolo 41

Disposizioni generali

1.  Le parti sottolineano la crescente importanza dei servizi nel commercio internazionale e il loro contributo determinante allo sviluppo economico e sociale.

2.  Le parti riaffermano i rispettivi impegni assunti nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e sottolineano la necessità di accordare un trattamento speciale e differenziato ai fornitori di servizi dei paesi ACP.

3.  Nel quadro dei negoziati per la progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi, prevista all'articolo XIX del GATS, la Comunità s'impegna a considerare favorevolmente le priorità degli Stati ACP per migliorare l'elenco degli impegni della Comunità, al fine di andare incontro agli interessi specifici di questi paesi.

4.  Le parti si prefiggono inoltre l'obiettivo di estendere il loro partenariato, nel quadro degli accordi di partenariato economico e dopo aver acquisito una certa esperienza nell'applicazione della clausola della nazione più favorita prevista dal GATS, alla liberalizzazione dei servizi, conformemente alle disposizioni del GATS, in particolare quelle relative alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione.

▼M10

5.  La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accrescere le loro capacità di prestazione di servizi. Un’attenzione particolare è rivolta ai servizi connessi alla manodopera, alle imprese, alla distribuzione, ai finanziamenti, al turismo, alla cultura, alle costruzioni e ai relativi servizi d'ingegneria, al fine di migliorarne la competitività incrementando il valore e il volume degli scambi di beni e servizi degli Stati ACP.

▼B

Articolo 42

Trasporti marittimi

1.  Le parti riconoscono l'importanza di servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi, effettuati in un ambiente marino sicuro e non inquinato, dato che i trasporti marittimi sono il modo di trasporto più utile al commercio internazionale, che costituisce di conseguenza uno dei motori dello sviluppo economico e degli scambi.

2.  Le parti s'impegnano a promuovere la liberalizzazione dei trasporti marittimi e a tal fine ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato internazionale dei trasporti marittimi su base non discriminatoria e commerciale.

3.  Ciascuna parte attribuisce, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o società dell'altra parte e alle navi registrate sul territorio dell'una o dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, le relative tasse ed oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'impianti di carico e scarico.

▼M10

4.  La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo redditizi e efficienti sui loro territori, in vista di incrementare la partecipazione degli operatori dei paesi ACP ai servizi di trasporto marittimo internazionali.

▼B

Articolo 43

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e società dell'informazione

1.  Le parti riconoscono il ruolo determinante delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di un'attiva partecipazione alla società dell'informazione in quanto presupposto dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

2.  Le parti riconfermano pertanto gli impegni rispettivamente assunti nel quadro degli accordi multilaterali in vigore, in particolare del protocollo sulle telecomunicazioni di base allegato al GATS, e invitano i paesi ACP che non lo hanno ancora fatto ad aderire a tali accordi.

3.  Le parti decidono inoltre di partecipare pienamente e attivamente a qualsiasi futuro negoziato internazionale che sia avviato in questo settore.

4.  Le parti si adoperano, di conseguenza, per consentire agli abitanti dei paesi ACP di accedere facilmente alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottando, tra le altre, le seguenti misure:

 sviluppo e incoraggiamento all'uso di fonti di energia rinnovabile a prezzi accessibili;

 sviluppo e utilizzo di più estese reti di comunicazione senza filo a basso costo.

▼M10

5.  Le parti convengono inoltre d’intensificare la cooperazione reciproca nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché della società dell'informazione. La cooperazione è orientata in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, ad assicurare una complementarità e un’armonizzazione maggiori dei sistemi di comunicazione a livello nazionale, regionale e internazionale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie.

▼B



CAPITOLO 5

Settori connessi agli scambi

Articolo 44

Disposizioni generali

1.  Le parti riconoscono la crescente importanza di nuovi settori connessi agli scambi per la progressiva integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale. Esse decidono pertanto di rafforzare la cooperazione reciproca in questi settori e di coordinare la partecipazione completa di entrambe alle iniziative e agli accordi internazionali pertinenti.

▼M10

2.  La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi degli Stati ACP volti a rafforzare la propria capacità di gestire tutti i settori connessi agli scambi, anche migliorando e sostenendo, ove necessario, il quadro istituzionale.

▼B

Articolo 45

Politica di concorrenza

1.  Le parti convengono che l'introduzione e l'attuazione di sane ed efficaci politiche e regole di concorrenza sono d'importanza fondamentale per garantire un contesto favorevole agli investimenti, un processo d'industrializzazione durevole e un accesso trasparente ai mercati.

2.  Per garantire l'eliminazione di distorsioni della concorrenza tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse esigenze economiche dei vari paesi ACP, le parti s'impegnano ad attuare regole e politiche di concorrenza nazionali o regionali, compreso il controllo e, a determinate condizioni, il divieto di accordi tra imprese, di decisioni di associazione di imprese e di pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare la concorrenza. Le parti convengono inoltre di vietare l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato della Comunità e sul territorio degli Stati ACP.

▼M10

3.  Le parti decidono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche e private. La cooperazione in questo campo comprende in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, l’assistenza all’istituzione di un adeguato quadro giuridico e alla sua applicazione amministrativa, con particolare riferimento alla situazione speciale dei paesi meno avanzati.

▼B

Articolo 46

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

1.  Fatte salve le posizioni da esse assunte nell'ambito di negoziati multilaterali, le parti riconoscono la necessità di garantire un adeguato ed efficace livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale e degli altri diritti sanciti dall'accordo TRIPs, compresa la protezione delle indicazioni geografiche, in conformità degli standard internazionali, al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio bilaterale.

2.  A questo proposito le parti sottolineano l'importanza di aderire all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (accordo TRIPs) e alla convenzione sulla diversità biologica (CBD).

3.  Le parti convengono inoltre sulla necessità di aderire a tutte le convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui alla parte I dell'accordo TRIPs, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo.

4.  La Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati ACP possono eventualmente concludere accordi intesi a proteggere marchi e indicazioni geografiche per i prodotti aventi un interesse particolare per l'una o l'altra parte.

5.  Ai fini del presente accordo, la nozione di proprietà intellettuale comprende in particolare il diritto d'autore, incluso il diritto d'autore sui programmi informatici, e i diritti affini, inclusi quelli sui modelli artistici, e la proprietà industriale che abbraccia i modelli di utilità, i brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche e alle varietà vegetali e altri efficaci sistemi di protezione sui generis, i modelli industriali, le indicazioni geografiche compresa la denominazione di origine, i marchi di beni e servizi, le topografie di circuiti integrati nonché la protezione giuridica delle basi di dati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale e la protezione d'informazioni riservate sul know-how.

▼M10

6.  Le parti convengono di rafforzare la cooperazione reciproca in questo campo. Su richiesta, secondo termini e condizioni approvati da entrambe e attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, la cooperazione è estesa, tra l'altro, ai seguenti settori: l’elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti ad opera dei concorrenti, la creazione e il potenziamento di uffici nazionali e regionali e di altri organismi, anche attraverso il sostegno alle associazioni regionali di proprietà intellettuali attive nell’applicazione e nella tutela dei diritti, che comprende la formazione del personale.

▼B

Articolo 47

Standardizzazione e certificazione

1.  Le parti decidono di cooperare più strettamente nel campo della standardizzazione, della certificazione e del controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici, ridurre le differenze esistenti tra loro in detti settori e agevolare in tal modo gli scambi.

In questo contesto esse riaffermano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (accordo TBT).

▼M10

2.  La cooperazione nel campo della standardizzazione e della certificazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, è intesa ad assicurare che le parti adottino sistemi compatibili tra loro e comprende in particolare:

▼B

 misure dirette a promuovere, conformemente all'accordo TBT, un uso intensificato delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure specifiche per settore, tenendo conto del livello di sviluppo economico dei paesi ACP;

 una cooperazione in materia di gestione e controllo della qualità in settori scelti di rilievo per gli Stati ACP;

 un sostegno a iniziative di potenziamento delle capacità in materia di valutazione della conformità, metrologia e standardizzazione nei paesi ACP;

 la creazione di efficaci collegamenti tra gli organismi di standardizzazione, valutazione della conformità e certificazione degli Stati ACP e dell'UE.

3.  Le parti s'impegnano a prendere in considerazione, a tempo debito, la possibilità di concludere accordi di mutuo riconoscimento in settori di reciproco interesse economico.

Articolo 48

Misure sanitarie e fitosanitarie

1.  Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse di adottare e applicare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie a proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali e a preservare i vegetali, a condizione che non costituiscano in generale uno strumento di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata degli scambi. A tal fine esse riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (accordo SPS), tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo.

2.  Le parti s'impegnano inoltre a rafforzare il coordinamento, la consultazione e l'informazione in materia di notifica e applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie previste, conformemente all'accordo SPS, nel caso tali misure possano ledere gli interessi di una delle parti. Esse stabiliscono anche di consultarsi preliminarmente e coordinarsi nel quadro del CODEX ALIMENTARIUS, dell'Ufficio internazionale delle epizoozie e della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, al fine di promuovere gli interessi comuni.

▼M10

3.  Le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, in vista di potenziare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP in questo campo.

▼B

Articolo 49

Commercio e ambiente

▼M10

1.  Le parti riaffermano la propria volontà di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali in un modo che consenta una gestione sostenibile e sana dell'ambiente, in conformità delle convenzioni e degli impegni sottoscritti in questo campo a livello internazionale e tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. Le parti convengono che nell’elaborazione e nell’applicazione delle misure ambientali si dovrà tener conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati ACP, compreso relativamente alle disposizioni dell’articolo 32 bis.

▼B

2.  Tenendo conto dei principi di Rio de Janeiro, le parti decidono di approfondire la loro cooperazione in questo campo per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda. La cooperazione mira in particolare a istituire politiche nazionali, regionali e internazionali coerenti, rafforzare i controlli della qualità dei prodotti e dei servizi dal punto di vista della protezione ambientale e migliorare i metodi di produzione ecologici nei settori appropriati.

▼M10

3.  Le parti convengono che le misure ambientali non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.

▼B

Articolo 50

Scambi e norme di lavoro

1.  Le parti riaffermano il loro impegno nei confronti delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale, definite nelle pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare quelle relative alla libertà di associazione e al diritto di contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro coatto, all'eliminazione delle forme più gravi di lavoro minorile e al principio di non discriminazione.

2.  Esse decidono di approfondire la cooperazione in questo settore, in particolare per quanto riguarda:

 lo scambio d'informazioni sulle rispettive legislazioni e regolamentazioni del lavoro;

 l'elaborazione di legislazioni del lavoro nazionali e il miglioramento di quelle esistenti;

 programmi d'istruzione e di sensibilizzazione;

 l'effettiva applicazione delle legislazioni e regolamentazioni del lavoro nazionali.

▼M10

3.  Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.

▼B

Articolo 51

Politica dei consumatori e tutela della salute dei consumatori

1.  Le parti decidono d'intensificare la loro cooperazione nel campo della politica e della tutela della salute dei consumatori, nel rispetto delle legislazioni nazionali, per evitare la creazione di ostacoli agli scambi.

▼M10

2.  La cooperazione mira in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, a rafforzare le capacità istituzionali e tecniche disponibili in questo settore, istituire sistemi di allarme rapido e d’informazione reciproca sui prodotti pericolosi, scambiare informazioni ed esperienze sull’istituzione e sul funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti, migliorare le informazioni fornite ai consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, incoraggiare la formazione di associazioni di consumatori indipendenti e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori, migliorare la compatibilità tra le politiche e i sistemi di protezione dei consumatori, notificare i casi di applicazione della legislazione e promuovere la cooperazione nelle indagini relative a pratiche commerciali pericolose o sleali e applicare negli scambi tra le parti, i divieti di esportazione dei beni e dei servizi la cui commercializzazione è stata vietata nel paese di produzione.

▼B

Articolo 52

Clausola sull'esenzione fiscale

1.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31 dell'allegato IV, il trattamento della nazione più favorita, accordato in conformità delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, non si applica alle agevolazioni fiscali che le parti concedono o possono concedere in futuro in base ad accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o ad altre intese fiscali, o in base alla legislazione tributaria nazionale.

2.  Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale ai sensi delle disposizioni di accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o della legislazione tributaria nazionale.

3.  Nessuna delle disposizioni del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata in modo da impedire alle parti di distinguere, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni delle loro legislazioni fiscali, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.



CAPITOLO 6

Cooperazione in altri settori

Articolo 53

Accordi di pesca

1.  Le parti dichiarano la loro disponibilità a negoziare accordi di pesca diretti a garantire che le attività di pesca negli Stati ACP si svolgano in condizioni sostenibili e soddisfacenti per entrambe.

2.  Nella conclusione o nell'attuazione di tali accordi gli Stati ACP non effettuano discriminazioni nei confronti della Comunità o tra gli Stati membri, fatte salve le intese particolari concluse tra Stati in via di sviluppo della stessa zona geografica, comprese le disposizioni reciproche in materia di pesca, né la Comunità effettua discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.

Articolo 54

Sicurezza alimentare

1.  Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità s'impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati.

2.  Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità del presente accordo, rimanendo inteso che il livello delle restituzioni è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione.

3.  Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.

4.  Detti accordi specifici non devono pregiudicare la produzione e i flussi commerciali delle regioni ACP.



PARTE 4

COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI



CAPITOLO 1

Obiettivi, principi, linee direttrici e idoneità al finanziamento

Articolo 55

Obiettivi

La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo mira, mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un'assistenza tecnica adeguata, a sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati ACP per realizzare gli obiettivi definiti nel presente accordo, sulla base dell'interesse reciproco e in uno spirito d'interdipendenza.

Articolo 56

Principi

▼M10

1.  La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale, regionale e intra-ACP, e tenendo conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali nonché dello specifico potenziale degli Stati ACP. Conformandosi al programma sull’efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale, la cooperazione si basa sulla titolarità, l’allineamento, il coordinamento e l’armonizzazione dei donatori, la gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e sulla mutua responsabilità. In particolare, la cooperazione:

a) promuove l’assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo;

b) rispecchia un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci;

c) accentua l’importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare;

d) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato; e

e) assicura l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi.

▼B

2.  La cooperazione assicura un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e tiene conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari. Essa considera anche le esigenze particolari dei paesi che si trovano in situazione postbellica.

Articolo 57

Linee direttrici

1.  Gli interventi finanziati nell'ambito del presente accordo sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'uguaglianza delle parti.

2.  Spetta agli Stati ACP:

a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;

b) scegliere i progetti e i programmi;

c) preparare e presentare i fascicoli dei progetti e dei programmi;

d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;

e) eseguire e gestire i progetti e i programmi;

f) provvedere al corretto andamento dei progetti e dei programmi.

3.  Fatte salve le disposizioni che precedono, proporre e attuare programmi e progetti in settori che li riguardano può spettare anche agli attori non statali idonei al finanziamento.

4.  Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente:

a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte, le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;

b) adottare i programmi indicativi;

c) istruire i progetti e i programmi;

d) assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare d'appalto e ad appalti;

e) seguire e valutare gli effetti e i risultati dei progetti e dei programmi;

f) garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi.

5.  Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e i programmi.

6.  Salvo disposizione contraria del presente accordo, ogni decisione che richieda l'approvazione di una delle parti è approvata o considerata approvata entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall'altra parte.

▼M4

Articolo 58

Idoneità al finanziamento

1.  Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù dell'accordo gli enti o organismi seguenti:

a) gli Stati ACP;

▼M10

b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP, compresi l’Unione africana o altri organismi di cui fanno parte anche Stati membri non ACP, e che sono autorizzati da questi Stati ACP; e

▼M4

c) gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici.

2.  Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i):

a) gli organismi e i servizi pubblici o semipubblici nazionali o regionali degli Stati ACP, compresi i parlamenti, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;

b) le società, imprese e altre organizzazioni e gli operatori economici privati degli Stati ACP;

c) le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere loro, al di là del loro contributo specifico, d'intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP;

▼M10

d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti pubblici o privati negli Stati ACP;

▼M4

e) gli enti locali decentrati degli Stati ACP e della Comunità;

▼M10

f) i paesi in via di sviluppo che non fanno parte del gruppo ACP ma che partecipano a un’iniziativa comune o a un’organizzazione regionale con gli Stati ACP conformemente all’articolo 6 dell’allegato IV del presente accordo.

▼M4

3.  Gli attori non statali a carattere locale degli Stati ACP e della Comunità possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dal presente accordo secondo le modalità stabilite nei programmi indicativi nazionali e regionali.

▼B



CAPITOLO 2

Campo d'applicazione e natura dei finanziamenti

Articolo 59

Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli Stati ACP interessati sia a livello nazionale che regionale, può essere fornito un sostegno ai progetti, ai programmi e alle altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

Articolo 60

Campo d'applicazione

A seconda del fabbisogno e dei tipi d'intervento ritenuti più appropriati, possono essere concessi finanziamenti, tra l'altro, a favore di:

a) misure che contribuiscono ad alleviare gli oneri inerenti al debito e ad attenuare i problemi della bilancia dei pagamenti degli Stati ACP;

b) riforme e politiche macroeconomiche e strutturali;

▼M10

c) attenuazione degli effetti negativi a breve termine di shock esogeni, compresa l’instabilità dei proventi da esportazione, sulle riforme e sulle politiche socioeconomiche;

▼B

d) politiche e riforme settoriali;

e) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità;

f) programmi di cooperazione tecnica;

▼M10

g) aiuti umanitari e d'emergenza, compresi l’assistenza ai profughi e agli sfollati, gli interventi di collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e lo sviluppo a lungo termine in situazioni di crisi o di post crisi e la preparazione alle catastrofi.

▼B

Articolo 61

Natura dei finanziamenti

1.  I finanziamenti riguardano tra l'altro:

a) progetti e programmi;

b) linee di credito, regimi di garanzia, partecipazioni;

c) un sostegno al bilancio, diretto per gli Stati ACP le cui valute sono convertibili e liberamente trasferibili, o indiretto a partire da fondi di contropartita generati dai vari strumenti comunitari;

d) le risorse umane e materiali necessarie per un'amministrazione e una supervisione efficaci di progetti e programmi;

e) programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni, che possono assumere la forma di:

i) programmi settoriali di importazione in natura, compreso il finanziamento di fattori di produzione e le forniture volte a migliorare i servizi sociali;

ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni settoriali;

iii) programmi generali di importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.

▼M10

2.  L’aiuto diretto al bilancio per sostenere riforme macroeconomiche o settoriali è concesso quando:

a) sono in atto o in via di attuazione strategie di sviluppo nazionali o settoriali ben definite incentrate sulla povertà;

b) sono in atto o in via di attuazione politiche macroeconomiche o settoriali ben definite e orientate alla stabilità, istituite dal paese in questione e valutate positivamente dai suoi finanziatori principali, compreso, se pertinente, dalle istituzioni finanziarie internazionali; e

c) la gestione delle finanze pubbliche è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace.

2.  La Comunità si allinea ai sistemi e alle procedure specifiche per ciascun paese ACP, controlla il sostegno al bilancio con il paese partner e sostiene gli sforzi dei paesi partner volti a rafforzare la responsabilità nazionale, la vigilanza parlamentare, le capacità di audit e l’accesso del pubblico all'informazione.

▼B

3.  Un analogo aiuto diretto al bilancio è concesso gradualmente alle politiche settoriali, in sostituzione di singoli progetti.

4.  Gli strumenti dei programmi d'importazione e del sostegno al bilancio indicati sopra possono essere utilizzati anche per aiutare gli Stati ACP idonei al finanziamento che attuano riforme volte alla liberalizzazione economica intraregionale generanti costi di transizione netti.

▼M10

5.  Nel quadro del presente accordo sono utilizzati, per finanziare progetti, programmi e altre forme d’intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’accordo stesso, i fondi stanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti («la Banca») e, all’occorrenza, altre risorse attinte dal bilancio della Comunità europea.

▼B

6.  Gli aiuti finanziari concessi in virtù dell'accordo possono coprire tutte le spese locali ed esterne dei progetti e dei programmi, comprese le spese di funzionamento.



TITOLO II

COOPERAZIONE FINANZIARIA



CAPITOLO 1

Mezzi di finanziamento

Articolo 62

Importo globale

1.  Ai fini del presente accordo, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità e i termini e le condizioni di finanziamento dettagliati sono indicati negli allegati all'accordo.

2.  In caso di mancata ratifica o denuncia del presente accordo da parte di uno Stato ACP, le parti adeguano gli importi finanziari previsti dal protocollo finanziario di cui all'allegato I. Tale adeguamento è anche applicabile in caso:

a) di adesione al presente accordo di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati dello stesso;

b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri.

Articolo 63

Modi di finanziamento

I modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP interessato(i) e dalla Comunità in funzione:

a) del livello di sviluppo, della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP;

b) della natura del progetto o programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria e del suo impatto sociale e culturale;

c) nel caso di prestiti, dei fattori che garantiscono il servizio dei prestiti.

Articolo 64

Finanziamento a due livelli

1.  Un aiuto finanziario può essere concesso agli Stati ACP interessati o tramite gli Stati ACP o, fatte salve le disposizioni del presente accordo, attraverso istituti finanziari idonei o direttamente a qualsiasi altro beneficiario idoneo. Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato:

a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito;

b) qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione o risultante da operazioni di prestito diretto al beneficiario finale del settore privato è utilizzato ai fini dello sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.

2.  Qualora il finanziamento sia effettuato tramite un organismo di finanziamento intermedio avente sede o operante negli Stati ACP, spetta a quest'ultimo selezionare e istruire ogni progetto e gestire i fondi messi a sua disposizione in base alle condizioni previste nel presente accordo e di comune accordo tra le parti.

Articolo 65

Cofinanziamenti

1.  A richiesta degli Stati ACP, i mezzi di finanziamento previsti dall'accordo possono servire per cofinanziamenti da attuare in particolare con organismi e istituzioni che operano a favore dello sviluppo, Stati membri della Comunità, Stati ACP, paesi terzi o istituzioni finanziarie internazionali o private, imprese o organismi di credito all'esportazione.

2.  Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi in cui la partecipazione della Comunità può incoraggiare la partecipazione di altri organismi di finanziamento e quando tale finanziamento può determinare una dotazione finanziaria vantaggiosa per lo Stato ACP interessato.

3.  I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. In ciascun caso la preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del rapporto costo-efficacia. Inoltre, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da ridurre il numero di procedure che gli Stati ACP devono applicare e da consentire uno snellimento delle stesse.

4.  Il processo di consultazione e di coordinamento con gli altri finanziatori e i cofinanziatori va rafforzato e sviluppato, concludendo, quando sia possibile, accordi quadro di cofinanziamento, mentre gli orientamenti e le procedure di cofinanziamento devono essere riveduti per garantirne l'efficacia alle migliori condizioni possibili.



CAPITOLO 2

Debito e sostegno all'aggiustamento strutturale

Articolo 66

Sostegno all'alleggerimento del debito

▼M10

1.  Per alleviare l’onere del debito degli Stati ACP e attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, le parti concordano di utilizzare le risorse rese disponibili nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per contribuire alle iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale a favore dei paesi ACP. La Comunità s’impegna peraltro ad esaminare in che modo a lungo termine altre risorse comunitarie possano essere mobilitate per finanziare iniziative di alleggerimento del debito approvate a livello internazionale.

▼B

2.  A richiesta di uno Stato ACP, la Comunità può concedere:

a) un'assistenza per studiare e trovare soluzioni concrete all'indebitamento, debito interno compreso, alle difficoltà del servizio del debito e ai problemi relativi alla bilancia dei pagamenti;

b) una formazione in materia di gestione del debito e di negoziazione finanziaria internazionale, nonché un aiuto per workshop, corsi e seminari di formazione in questi settori;

c) un aiuto per mettere a punto tecniche e strumenti elastici di gestione del debito.

3.  Per contribuire al servizio del debito risultante da prestiti comunitari provenienti dalle risorse proprie della Banca, dai prestiti speciali e dai capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, utilizzare per tale servizio la valuta straniera disponibile cui si fa riferimento nel presente accordo, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale.

4.  Data la gravità del problema dell'indebitamento internazionale e del suo impatto sulla crescita economica, le parti si dichiarano disposte a continuare gli scambi di opinione nell'ambito di discussioni internazionali sul problema generale dell'indebitamento, senza pregiudicare le discussioni specifiche che hanno luogo all'interno delle organizzazioni pertinenti.

Articolo 67

Sostegno all'aggiustamento strutturale

▼M10

1.  Il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo prevede un sostegno alle riforme macroeconomiche e settoriali condotte dagli Stati ACP. In questo quadro le parti assicurano che l’aggiustamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. Il sostegno viene fornito nel contesto di una valutazione congiunta, da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, delle riforme in atto o previste a livello macroeconomico o settoriale, che consente un apprezzamento generale degli sforzi di riforma compiuti. Nella misura del possibile, la valutazione congiunta è allineata alle modalità specifiche del paese e il sostegno viene controllato sulla base dei risultati raggiunti. Il tempestivo versamento dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.

▼B

2.  Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono la necessità d'incoraggiare i programmi di riforma a livello regionale e di assicurare che nell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi nazionali si tenga conto delle attività regionali aventi un'incidenza sullo sviluppo nazionale. A tal fine, il sostegno all'aggiustamento strutturale deve cercare anche di:

a) comprendere, fin dalla fase di diagnosi, misure d'incoraggiamento all'integrazione regionale, tenendo conto delle conseguenze dell'aggiustamento transfrontaliero;

b) contribuire all'armonizzazione e al coordinamento delle politiche macroeconomiche e settoriali, compreso nei settori tributario e doganale, perché possa essere raggiunto il duplice obiettivo dell'integrazione regionale e delle riforme strutturali a livello nazionale;

c) tener conto, attraverso programmi generali d'importazione o un sostegno al bilancio, dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti.

3.  Tutti gli Stati ACP che intraprendono o prevedono d'intraprendere riforme macroeconomiche o settoriali hanno diritto all'aiuto all'aggiustamento strutturale, tenuto conto del contesto regionale, della loro efficacia e della possibile incidenza sulla dimensione economica, sociale e politica dello sviluppo, nonché delle difficoltà economiche e sociali che detti Stati devono affrontare.

4.  Si considera che gli Stati ACP che intraprendono programmi di riforme riconosciuti e sostenuti almeno dai principali finanziatori multilaterali o convenuti con detti donatori ma da questi non necessariamente sostenuti sul piano finanziario, abbiano automaticamente assolto le condizioni richieste per l'ottenimento di un aiuto all'aggiustamento.

5.  Il sostegno all'aggiustamento strutturale viene mobilitato in modo flessibile sotto forma di programmi settoriali e generali d'importazione oppure di sostegno al bilancio.

6.  La preparazione e l'istruzione dei programmi di aggiustamento strutturale e le decisioni di finanziamento sono realizzate in conformità delle disposizioni del presente accordo relative alle procedure di attuazione, tenendo debitamente conto del rapido versamento dei pagamenti nell'ambito dell'aggiustamento strutturale. Caso per caso, può essere autorizzato il finanziamento retroattivo di una parte limitata delle importazioni di origine ACP-CE.

7.  L'attuazione di ciascun programma di sostegno garantisce l'accesso più ampio e trasparente possibile degli operatori degli Stati ACP alle risorse del programma e la conformità delle procedure di appalto con le pratiche amministrative e commerciali dello Stato interessato, assicurando il miglior rapporto possibile qualità/prezzo per i beni importati e la necessaria coerenza con i progressi compiuti a livello internazionale in materia di armonizzazione delle procedure di sostegno all'aggiustamento strutturale.



▼M10

CAPITOLO 3

Sostegno in caso di shock esogeni

Articolo 68

1.  Le parti riconoscono che l’instabilità macroeconomica derivante dagli shock esogeni può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione.

2.  Tale sostegno mira a salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e a riassorbire gli effetti negativi a breve termine di tali shock.

3.  Nell’allocazione delle risorse si tiene conto dell’estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto, gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonché quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, ricevono un trattamento più favorevole.

4.  Le risorse supplementari sono fornite secondo le particolari modalità del meccanismo di sostegno illustrate nell’allegato II su modalità e condizioni di finanziamento.

5.  La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dagli effetti a breve termine degli shock esogeni.

▼B



CAPITOLO 4

Sostegno alle politiche settoriali

Articolo 69

1.  La cooperazione sostiene, mediante i vari strumenti e in base alle varie modalità previsti dall'accordo:

a) le politiche e le riforme settoriali di carattere sociale ed economico;

b) le misure dirette a intensificare le attività del settore privato e a migliorare la sua competitività sui mercati esteri;

c) le misure di espansione dei servizi sociali settoriali;

d) le questioni tematiche e a carattere trasversale.

2.  Il sostegno è fornito, a seconda dei casi, per mezzo di:

a) programmi settoriali;

b) sostegno al bilancio;

c) investimenti;

d) azioni di ricostruzione;

e) azioni di formazione;

f) assistenza tecnica;

g) sostegno alle istituzioni.



CAPITOLO 5

Microprogetti e cooperazione decentrata

Articolo 70

Per rispondere alle esigenze di sviluppo delle comunità locali e per incoraggiare tutti gli attori della cooperazione decentrata in grado di contribuire allo sviluppo autonomo degli Stati ACP a proporre e attuare iniziative, la cooperazione sostiene tali azioni di sviluppo nel quadro stabilito dalle norme e dalle legislazioni nazionali degli Stati ACP interessati e dalle disposizioni del programma indicativo. In questo contesto la cooperazione sostiene:

a) microprogetti a livello locale che hanno un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni, rispondono ad un bisogno prioritario espresso e constatato e sono attuati su iniziativa e con la partecipazione attiva delle comunità locali beneficiarie;

b) azioni di cooperazione decentrata, soprattutto quando sono frutto degli sforzi e delle risorse combinati di attori decentrati degli Stati ACP e dei loro omologhi comunitari. Questa forma di cooperazione consente la mobilitazione delle competenze, dei metodi di funzionamento innovativi e delle risorse degli attori della cooperazione decentrata per lo sviluppo dello Stato ACP interessato.

Articolo 71

1.  I microprogetti e le azioni di cooperazione decentrate possono avvalersi delle risorse finanziarie dell'accordo. I progetti e i programmi attuati nell'ambito di questa forma di cooperazione possono essere o non essere collegati ai programmi effettuati nei settori di concentrazione dei programmi indicativi, ma possono rappresentare un modo per raggiungere gli obiettivi specifici del programma indicativo o quelli derivanti dalle iniziative delle comunità locali e degli attori della cooperazione decentrata.

2.  Partecipa al finanziamento dei microprogetti e della cooperazione decentrata il Fondo europeo per lo sviluppo, il cui contributo non supera di norma i tre quarti del costo totale di ciascun progetto né può superare il limite stabilito nel programma indicativo. La differenza è coperta:

a) dalla comunità locale interessata, nel caso di microprogetti, in forma di contributi in natura, prestazione di servizi o in contanti, a seconda delle sue possibilità;

b) dagli attori della cooperazione decentrata, a condizione che le risorse finanziarie, tecniche, materiali o di altro tipo da essi apportate non siano di norma inferiori al 25 % del costo stimato del progetto/programma;

c) a titolo eccezionale, dallo Stato ACP interessato, che può concedere un contributo finanziario, ammettere l'uso di attrezzature pubbliche o fornire servizi.

3.  Ai progetti e ai programmi finanziati nell'ambito dei microprogetti o della cooperazione decentrata si applicano le procedure definite nel presente accordo, in particolare quelle di cui ai programmi pluriennali.



▼M10

CAPITOLO 6

Aiuto umanitario, d’emergenza e post-emergenza

Articolo 72

Principio generale

1.  L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono concessi in situazioni di crisi. L’aiuto umanitario e l’aiuto d’emergenza mirano a salvare e tutelare la vita e a prevenire e alleviare la sofferenza umana ovunque occorra. L’aiuto post-emergenza mira alla riabilitazione e a creare un collegamento tra il soccorso a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine.

2.  Le situazioni di crisi, tra le quali figurano anche l’instabilità o la fragilità strutturale a lungo termine, sono situazioni che costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità delle persone e che rischiano di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare il paese. Le situazioni di crisi possono anche essere la conseguenza di calamità naturali, crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili riconducibili, tra l’altro, al cambiamento climatico, al degrado ambientale, all’accesso all’energia e alle risorse naturali o all’estrema povertà.

3.  L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono mantenuti per il tempo necessario a coprire i bisogni urgenti delle vittime dovuti a tali situazioni e costituiscono pertanto un collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo.

4.  L’aiuto umanitario è concesso esclusivamente in base ai bisogni e agli interessi delle vittime delle situazioni di crisi, conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale e rispettando umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. In particolare, non si operano discriminazioni tra le vittime in base alla razza, all’origine etnica, alla religione, al sesso, all’età, alla nazionalità o alla tendenza politica e sono garantiti il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie.

5.  L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono finanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, laddove tale aiuto non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione. L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono attuati in modo complementare e coordinato con l’azione degli Stati membri e conformemente alle migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.

▼M10

Articolo 72 bis

Obiettivo

1.  L’aiuto umanitario e l’aiuto d’emergenza sono intesi a:

a) salvaguardare le vite umane in situazioni di crisi e immediatamente successive a crisi;

b) contribuire al finanziamento e alla fornitura dell’aiuto umanitario nonché a garantire che i beneficiari vi possano accedere direttamente utilizzando tutti i mezzi logistici disponibili;

c) eseguire opere di riabilitazione e ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di beneficiare di un minimo d’integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati;

d) rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) in seguito a calamità naturali o provocate dall’uomo, in modo da coprire, per il tempo necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati (ovunque si trovino) e agevolarne il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d’origine; e

e) aiutare gli Stati o le regioni ACP a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.

2.  L’aiuto può essere concesso agli Stati o alle regioni ACP che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere alle necessità impellenti non soddisfatte dagli aiuti d’urgenza.

3.  Le azioni successive alla fase d’emergenza mirano al ripristino delle condizioni materiali e sociali reso necessario dagli effetti della crisi in questione e possono essere messe in atto per creare un collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine finanziati dai programmi indicativi nazionali o regionali o dal programma intra-ACP. Tali azioni sono necessarie alla transizione dalla fase d’emergenza alla fase di sviluppo, poiché mirano a promuovere il reinserimento socioeconomico dei settori della popolazione colpiti, ad eliminare per quanto possibile le cause della crisi, nonché a rafforzare le istituzioni e la titolarità da parte degli attori locali e nazionali sul proprio ruolo nell’elaborazione di una politica di sviluppo sostenibile per lo Stato ACP interessato.

4.  Ove opportuno, i meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine di cui al paragrafo 1, lettera e), sono coordinati con altri meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi già esistenti.

4.  Lo sviluppo e il rafforzamento di meccanismi di riduzione e gestione del rischio catastrofi a livello nazionale, regionale e di tutti gli Stati ACP contribuiscono a far sì che gli Stati ACP sviluppino una propria resistenza all’impatto delle catastrofi. Tutte le attività correlate possono essere condotte in cooperazione con le organizzazioni e i programmi regionali e internazionali che hanno maturato una comprovata esperienza in materia di riduzione del rischio catastrofi.

▼M10

Articolo 73

Attuazione

1.  Le azioni di aiuto sono intraprese a richiesta dello Stato o della regione ACP interessati dalla crisi, su iniziativa della Commissione o dietro suggerimento di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali.

2.  La Comunità adotta i provvedimenti necessari ad agevolare la celerità degli interventi richiesti per far fronte ai bisogni immediati oggetto dell’aiuto. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, elastici ed efficaci.

3.  Dato l’obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità del presente capitolo, gli aiuti in questione possono, in via eccezionale, essere utilizzati congiuntamente al programma indicativo su richiesta dello Stato o della regione interessati.

▼B



CAPITOLO 7

Sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato

Articolo 74

La cooperazione promuove, attraverso un aiuto finanziario e tecnico, le politiche e le strategie di sviluppo degli investimenti e del settore privato definite nel presente accordo.

Articolo 75

Promozione degli investimenti

Riconoscendo l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e la necessità di adottare misure per stimolare questi investimenti, gli Stati ACP, la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze:

a) attuano misure allo scopo d'incoraggiare gli investitori privati che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo ACP-CE, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili nei loro Stati rispettivi, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo;

b) adottano le misure e le disposizioni atte a creare e a mantenere un clima prevedibile e sicuro per gli investimenti e negoziano accordi volti a migliorare questo clima;

c) incoraggiano il settore privato dell'UE a investire e a fornire un'assistenza specifica agli operatori corrispondenti dei paesi ACP nel quadro di cooperazioni e partenariati tra imprese d'interesse reciproco;

d) agevolano i partenariati e le imprese comuni incoraggiando il cofinanziamento;

e) patrocinano ambiti d'investimento settoriali per promuovere i partenariati e gli investimenti esteri;

f) appoggiano gli sforzi degli Stati ACP volti ad attrarre finanziamenti, specialmente privati, per investimenti infrastrutturali e per infrastrutture producenti entrate, che sono fondamentali per il settore privato;

g) sostengono il potenziamento delle capacità degli enti e delle istituzioni nazionali di promozione degli investimenti, incaricati di promuovere e agevolare gli investimenti esteri;

h) diffondono informazioni sulle possibilità d'investimento e sulle condizioni di funzionamento delle imprese negli Stati ACP;

i) promuovono il dialogo, la cooperazione e i partenariati tra imprese private a livello nazionale, regionale e delle relazioni ACP-UE, in particolare attraverso un forum delle imprese private ACP-UE; le attività di un siffatto forum sono sostenute in vista del conseguimento dei seguenti obiettivi:

i) favorire il dialogo ACP-UE nel settore privato e tra il settore privato ACP-UE e gli organismi istituiti ai sensi dell'accordo;

ii) analizzare e fornire periodicamente agli organismi competenti le informazioni sull'insieme delle questioni concernenti le relazioni istituite tra i settori privati dei paesi ACP e dell'UE nel quadro dell'accordo o, più in generale, delle relazioni economiche tra la Comunità e i paesi ACP;

iii) analizzare e fornire agli organismi competenti le informazioni sui problemi specifici di carattere settoriale, relativi, tra l'altro, a rami di produzione o a tipi di prodotti di livello regionale o subregionale.

Articolo 76

Finanziamento e sostegno degli investimenti

1.  La cooperazione mette a disposizione risorse finanziarie a lungo termine, compresi capitali di rischio, per contribuire a promuovere la crescita del settore privato e a mobilitare i capitali nazionali ed esteri a tal fine. In quest'ottica la cooperazione fornisce in particolare:

a) aiuti non rimborsabili per: l'assistenza finanziaria e tecnica finalizzata alle riforme politiche, allo sviluppo delle risorse umane, al potenziamento delle capacità istituzionali e ad altre forme di sostegno istituzionale connesse ad un investimento specifico; misure per aumentare la competitività delle imprese e rafforzare le capacità degli intermediari privati, finanziari e non; l'agevolazione e la promozione degli investimenti e attività di miglioramento della competitività;

b) servizi di consulenza per contribuire a creare un clima favorevole agli investimenti e una base d'informazione per incoraggiare e indirizzare l'afflusso di capitali;

c) capitali di rischio per investimenti in fondi propri o quasi propri, garanzie a sostegno di investimenti privati nazionali ed esteri e prestiti o linee di credito alle condizioni definite all'allegato II al presente accordo relativo alle modalità e alle condizioni di finanziamento;

▼M10

d) prestiti della Banca concessi dalle sue risorse proprie e dal Fondo investimenti, le cui modalità e condizioni sono stabilite all’allegato II del presente accordo. Tali prestiti possono essere usati anche per finanziare l’investimento pubblico in infrastrutture di base.

▼B

2.  I prestiti sulle risorse proprie della Banca sono concessi in conformità del suo statuto e dei termini e delle condizioni stabiliti all'allegato II del presente accordo.

Articolo 77

Garanzie degli investimenti

1.  Le garanzie degli investimenti sono uno strumento sempre più importante per il finanziamento dello sviluppo, poiché contribuiscono a ridurre i rischi connessi ai progetti e incoraggiano l'afflusso di capitali privati. La cooperazione assicura pertanto una disponibilità e un utilizzo crescenti delle assicurazioni in quanto meccanismo di riduzione dei rischi, per aumentare la fiducia degli investitori negli Stati ACP.

2.  La cooperazione offre garanzie e contribuisce attraverso dei fondi di garanzia a coprire i rischi connessi ad investimenti idonei. Più particolarmente la cooperazione sostiene:

a) i regimi di riassicurazione destinati a coprire gli investimenti esteri diretti effettuati da investitori idonei contro le incertezze giuridiche e i principali rischi di espropriazione, restrizioni dei trasferimenti valutari, guerre e disordini civili e rotture di contratto; gli investitori possono assicurare i progetti combinando a piacere questi quattro tipi di copertura;

b) i programmi di garanzia volti a coprire il rischio con garanzie parziali per il finanziamento del debito; le garanzie possono essere concesse anche solo per una parte del rischio o una parte del credito;

c) i fondi di garanzia nazionali e regionali che coinvolgano in particolare istituzioni finanziarie o investitori nazionali, per incoraggiare lo sviluppo del settore finanziario.

3.  La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità e fornisce un appoggio istituzionale e una partecipazione al finanziamento di base delle iniziative nazionali o regionali intese a ridurre i rischi commerciali cui sono esposti gli investitori (tra l'altro, fondi di garanzia, organismi di regolamentazione, meccanismi di arbitraggio e sistemi giudiziari volti a proteggere maggiormente gli investimenti migliorando i sistemi di credito all'esportazione).

4.  La cooperazione fornisce tale sostegno alle iniziative private e pubbliche sulla base del valore supplementare aggiunto e, ove possibile, in partenariato con organizzazioni private e con altre organizzazioni pubbliche. Gli Stati ACP e l'UE procederanno, nell'ambito del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, ad un'analisi congiunta della proposta d'istituire un organismo di garanzia ACP-CE incaricato di mettere a punto e gestire programmi di garanzia degli investimenti.

Articolo 78

Tutela degli investimenti

1.  Gli Stati ACP e la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.

2.  Al fine di dare maggior impulso agli investimenti europei in progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP e che rivestano per essi un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.

3.  Le parti convengono inoltre d'introdurre, nel quadro degli accordi di partenariato economico e nel rispetto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, dei principi generali sulla tutela e la promozione degli investimenti, facendo propri i migliori risultati raggiunti in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti o nelle relazioni bilaterali.



TITOLO III

COOPERAZIONE TECNICA

Articolo 79

1.  La cooperazione tecnica deve aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse umane nazionali e regionali e a sviluppare in modo duraturo le istituzioni indispensabili alla riuscita del loro sviluppo, nonché, tra l'altro, contribuire al rafforzamento delle imprese e delle organizzazioni di consulenza dei paesi ACP e alla conclusione di accordi di scambi per consulenti di imprese dei paesi ACP e dell'UE.

2.  La cooperazione tecnica deve inoltre avere un rapporto costo/efficacia favorevole, rispondere alle esigenze per le quali è stata progettata, agevolare il trasferimento di know-how e incrementare le competenze nazionali e regionali. La cooperazione tecnica deve contribuire a realizzare gli obiettivi dei progetti e dei programmi e a rafforzare le capacità di gestione dell'ordinatore nazionale o regionale. L'assistenza tecnica deve:

a) basarsi sulla domanda, dunque essere concessa solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati ed essere adeguata ai bisogni del beneficiario;

b) fungere da complemento e da sostegno agli sforzi degli Stati ACP per individuare le proprie esigenze;

c) essere seguita e controllata perché se ne possa garantire l'efficacia;

d) incoraggiare la partecipazione di esperti, imprese di consulenza e istituti di formazione e di ricerca dei paesi ACP negli appalti finanziati dal Fondo e individuare le possibilità di assumere personale qualificato nazionale o regionale per i progetti del Fondo;

e) incoraggiare il distacco di quadri nazionali dei paesi ACP, in qualità di consulenti, presso un'istituzione del proprio paese o di un paese vicino o presso un'organizzazione regionale;

f) contribuire a inquadrare meglio i limiti e il potenziale delle risorse umane nazionali e regionali e a istituire un registro degli esperti, dei consulenti e delle imprese di consulenza dei paesi ACP cui poter ricorrere per i progetti e i programmi finanziati dal Fondo;

g) appoggiare l'assistenza tecnica tra gli Stati ACP per promuovere gli scambi tra gli Stati ACP di quadri ed esperti in materia di assistenza tecnica e di gestione;

h) sviluppare, quale parte integrante della pianificazione di progetti e programmi, programmi d'azione per lo sviluppo a lungo termine delle istituzioni e del personale, tenendo conto delle relative esigenze finanziarie;

i) accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire competenze tecniche proprie;

j) prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità degli Stati ACP in materia di pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti e di gestione delle dotazioni.

3.  L'assistenza tecnica può essere fornita in tutti i settori della cooperazione, entro i limiti stabiliti dal presente accordo. Le attività oggetto dell'assistenza sono diverse per estensione e natura e sono definite su misura per soddisfare i bisogni degli Stati ACP.

4.  La cooperazione tecnica può assumere un carattere specifico o generale. Il Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo stabilisce gli orientamenti per l'attuazione della cooperazione tecnica.

Articolo 80

Allo scopo d'invertire il movimento di esodo dei quadri dagli Stati ACP, la Comunità assiste gli Stati ACP che ne facciano richiesta con misure appropriate d'incentivazione al rimpatrio, per favorire il ritorno dei cittadini ACP qualificati residenti nei paesi sviluppati.



TITOLO IV

PROCEDURE E SISTEMI DI GESTIONE

Articolo 81

Procedure

Le procedure di gestione sono trasparenti e semplici da applicare e consentono il decentramento dei compiti e delle responsabilità agli operatori sul campo. Gli attori non statali sono associati all'attuazione della cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori che li riguardano. Le disposizioni procedurali relative alla programmazione, alla preparazione, all'attuazione e alla gestione della cooperazione finanziaria e tecnica sono definite nei dettagli all'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione. Il Consiglio dei ministri può esaminare, rivedere e modificare tali disposizioni su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 82

Agenti incaricati dell'esecuzione

Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica definita nel presente accordo sono designati agenti responsabili dell'esecuzione. Le disposizioni che disciplinano le loro responsabilità figurano nell'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione.

Articolo 83

Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

1.  Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e i problemi generali e specifici derivanti dall'attuazione di detta cooperazione. A tal fine è istituito in sede di Consiglio dei ministri un comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, denominato in appresso «comitato ACP-CE».

2.  Detto comitato ha l'incarico, tra l'altro, di:

a) assicurare la realizzazione in generale degli obiettivi e dei principi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e stabilire gli orientamenti generali per la loro efficace e tempestiva attuazione;

b) esaminare i problemi posti dall'attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo e proporre adeguate misure;

c) esaminare periodicamente gli allegati all'accordo per garantire che continuino ad essere pertinenti e raccomandare eventuali modifiche al Consiglio dei ministri ai fini della loro approvazione;

d) esaminare le azioni intraprese nel quadro dell'accordo per raggiungere gli obiettivi relativi alla promozione dello sviluppo e degli investimenti del settore privato nonché le operazioni connesse allo strumento per gli investimenti.

3.  Il comitato ACP-CE, che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno.

4.  Il Consiglio dei ministri adotta il regolamento interno del comitato ACP-CE, in articolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza.

5.  Il comitato ACP-CE può convocare riunioni di esperti per studiare le cause delle eventuali difficoltà o degli eventuali blocchi che ostacolano l'efficace attuazione della cooperazione allo sviluppo. Detti esperti sottoporranno al comitato raccomandazioni sui mezzi atti ad eliminare tali difficoltà o blocchi.



PARTE 5

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI



CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 84

1.  La cooperazione garantisce un trattamento speciale ai paesi ACP meno avanzati e tiene debitamente conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari, per permettere loro di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dall'accordo e in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. Essa tiene conto anche dei bisogni dei paesi che si trovano in situazione postbellica.

2.  A prescindere dalle misure e disposizioni specifiche da prevedere per ciascun gruppo nei vari capitoli dell'accordo, è rivolta un'attenzione particolare, per quanto riguarda i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari nonché i paesi che sono stati teatro di conflitti:

a) all'intensificazione della cooperazione regionale;

b) alle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni;

c) allo sfruttamento efficace delle risorse marine e alla commercializzazione di tali prodotti, nonché, per i paesi senza sbocco sul mare, alla pesca continentale;

d) in materia di aggiustamento strutturale, al livello di sviluppo di questi paesi, e nella fase di esecuzione, alla dimensione sociale dell'aggiustamento;

e) all'attuazione di strategie alimentari e di programmi integrati di sviluppo.



CAPITOLO 2

Stati ACP meno avanzati

Articolo 85

1.  Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno avanzati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche e sociali che ostacolano il loro sviluppo, in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

2.  L'elenco degli Stati ACP meno avanzati figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora:

a) uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo;

b) la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno avanzati o da non giustificare più tale inclusione.

Articolo 86

Le disposizioni a favore degli Stati ACP meno avanzati si trovano negli articoli seguenti: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84, 85.



CAPITOLO 3

Stati ACP senza sbocco sul mare

Articolo 87

1.  Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo, in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

2.  L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo.

Articolo 88

Le disposizioni a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 87.



CAPITOLO 4

Stati ACP insulari

Articolo 89

▼M4

1.  Si attueranno interventi specifici per aiutare gli Stati ACP insulari, sempre più vulnerabili a causa delle nuove e gravi sfide economiche, sociali ed ecologiche. Si cercherà in tal modo di favorire la realizzazione delle priorità legate allo sviluppo sostenibile nei piccoli Stati in via di sviluppo insulari promuovendo al tempo stesso un'impostazione armonizzata per quanto riguarda la crescita economica e lo sviluppo umano.

▼B

2.  L'elenco degli Stati ACP insulari figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo.

Articolo 90

Le disposizioni a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 89.



PARTE 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 91

Incompatibilità tra il presente accordo e altri trattati

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione del presente accordo.

Articolo 92

Campo d'applicazione territoriale

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti d'oltremare in esse enunciate, il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, ai territori degli Stati ACP.

Articolo 93

Ratifica ed entrata in vigore dell'accordo

1.  Il presente accordo è ratificato dalle parti firmatarie secondo le rispettive norme e procedure costituzionali.

2.  Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda gli Stati membri, presso il segretariato degli Stati ACP. I segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.

3.  Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell'accordo da parte della Comunità.

4.  Gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla data dell'entrata in vigore del presente accordo come previsto al paragrafo 3, possono procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data, salve restando le disposizioni del paragrafo 6.

Per tali Stati il presente accordo diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. Detti Stati riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione del presente accordo presa dopo la data della sua entrata in vigore.

5.  Il regolamento interno delle istituzioni congiunte istituite ai sensi del presente accordo stabilisce le condizioni alle quali i rappresentanti degli Stati firmatari di cui al paragrafo 4 partecipano in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni.

6.  Il Consiglio dei ministri può decidere di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE che, mancando di istituzioni statali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare il presente accordo. Il sostegno può essere concesso per il potenziamento di istituzioni e per attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. In questo ambito, tali paesi potranno attingere ai fondi previsti nella parte 4 del presente accordo, relativa alla cooperazione finanziaria e tecnica.

In deroga al paragrafo 4, i paesi in questione che sono firmatari dell'accordo possono completare le procedure di ratifica entro dodici mesi dalla ricostituzione delle istituzioni statali.

I paesi in questione che non hanno firmato né ratificato l'accordo, possono aderirvi mediante le procedure di cui all'articolo 94.

Articolo 94

Adesioni

1.  Ogni domanda di adesione al presente accordo presentata da uno Stato indipendente le cui caratteristiche strutturali e la cui situazione economico-sociale siano paragonabili a quelle degli Stati ACP, dev'essere sottoposta al Consiglio dei ministri.

In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, lo Stato in questione aderisce all'accordo depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie.

Lo Stato in questione gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi degli Stati ACP. La sua adesione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari del presente accordo dalle disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il Consiglio dei ministri può definire le condizioni e le modalità specifiche dell'adesione di un singolo Stato in un protocollo speciale che forma parte integrante dell'accordo.

2.  Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo ad un'associazione economica di Stati ACP.

3.  Il Consiglio dei ministri è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea. Durante i negoziati tra l'Unione e lo Stato candidato, la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile e questi, a loro volta, indicano alla Comunità le loro preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione. La Comunità informa il segretariato degli Stati ACP di ogni nuova adesione all'Unione europea.

Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data della sua adesione mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica dello Stato membro al presente accordo, lo Stato membro in questione aderisce depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri.

Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati membri sul presente accordo. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie.

Articolo 95

Durata dell'accordo e clausola di revisione

1.  Il presente accordo è concluso per un periodo di venti anni a decorrere dal 1o marzo 2000.

2.  Dei protocolli finanziari sono definiti per ciascun periodo di cinque anni.

▼M10

3.  Al più tardi dodici mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all’altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un’eventuale modifica dell’accordo stesso. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell’accordo, l’altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.

▼B

Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica.

Le disposizioni dell'articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all'accordo.

Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore.

4.  Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo dell'accordo le parti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le loro relazioni.

Il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo 96

Elementi essenziali — Procedura di consultazione e misure appropriate relative ai diritti dell'uomo, ai principi democratici e allo Stato di diritto

1.  Ai fini del presente articolo, s'intende per «parte» la Comunità e gli Stati membri dell'Unione europea, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

▼M4

1 bis.  Le parti decidono di esaurire tutte le possibilità di dialogo ai sensi dell'articolo 8, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

▼B

2.   ►M4  

a) Se, nonostante il dialogo politico sugli elementi essenziali di cui all'articolo 8 e al paragrafo 1, del presente articolo, una parte reputa che l'altra non soddisfi un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione in conformità dell'allegato VII.

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

 ◄

b) Con l'espressione «urgenza particolare» s'intendono casi eccezionali di violazioni particolarmente serie e flagranti di uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che richiedono una reazione immediata.

La parte che ricorre alla procedura d'urgenza particolare ne informa separatamente l'altra parte e il Consiglio dei ministri, a meno che non le manchi il tempo di farlo.

c) Con l'espressione «misure appropriate» utilizzata nel presente articolo s'intendono le misure adottate in conformità del diritto internazionale e proporzionate alla violazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.

Se in casi di urgenza particolare vengono adottate misure, esse sono notificate immediatamente all'altra parte e al Consiglio dei ministri. Su richiesta della parte interessata, possono allora essere avviate consultazioni per esaminare in profondità la situazione e, se possibile, trovare una soluzione. Tali consultazioni si svolgono secondo le modalità indicate alla precedente lettera a), secondo e terzo comma.

Articolo 97

Procedura di consultazione e misure appropriate riguardanti la corruzione

1.  Le parti ritengono che, nei casi in cui la Comunità è un partner importante in termini di sostegno finanziario alle politiche e ai programmi economici e settoriali, i casi di corruzione gravi debbano essere oggetto di consultazioni tra le Parti.

▼M4

2.  In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 30 giorni dall'invito e il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

▼B

3.  Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se la consultazione è rifiutata, le parti adottano le misure appropriate. In ogni caso, incombe principalmente alla parte presso la quale si sono verificati i casi di corruzione gravi prendere le misure necessarie per rimediare immediatamente alla situazione. Le misure adottate dall'una o dall'altra Parte devono essere proporzionate alla gravità della situazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.

4.  Ai fini del presente articolo, s'intende per «parte» la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

Articolo 98

Composizione delle controversie

1.  Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono sottoposte al Consiglio dei ministri.

Tra le sessioni del Consiglio dei ministri, tali controversie sono sottoposte al Comitato degli ambasciatori.

2.  

a) Se il Consiglio dei ministri non riesce a dirimere la controversia, l'una o l'altra parte può chiedere l'avvio di una procedura di arbitrato. A tal fine, ciascuna delle parti designa un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il secondo arbitro.

b) I due arbitri nominano a loro volta, entro trenta giorni, un terzo arbitro. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il terzo arbitro.

c) Salvo decisione contraria degli arbitri, viene applicata la procedura prevista dal regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro il termine di tre mesi.

d) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

e) Ai fini dell'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come un'unica parte in causa.

Articolo 99

Clausola di denuncia

Il presente accordo può essere denunciato dalla Comunità e dai suoi Stati membri nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità e dei suoi Stati membri con un preavviso di sei mesi.

▼M4

Articolo 100

Status dei testi

I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati I bis, II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

▼M10

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

▼B

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

ALLEGATI DELL'ACCORDO

INDICE

ALLEGATO I — PROTOCOLLO FINANZIARIO

ALLEGATO I BIS — QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO

ALLEGATO I TER — QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2008-2013

ALLEGATO II — MODALITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

Capitolo 1: Finanziamento degli investimenti

Capitolo 2: Interventi speciali

Capitolo 3: Finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni

Capitolo 4: Altre disposizioni

Capitolo 5: Accordi per la tutela degli investimenti

ALLEGATO III — SOSTEGNO ISTITUZIONALE — CSI E CSA

ALLEGATO IV — PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE

Capitolo 1: Programmazione (nazionale)

Capitolo 2: Programmazione e preparazione (regionale)

Capitolo 3: Istruzione e finanziamento

Capitolo 4: Attuazione

Capitolo 5: Controllo e valutazione

Capitolo 6: Agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione delle risorse del fondo

ALLEGATO VI — ELENCHI DEGLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI

ALLEGATO VII — DIALOGO POLITICO SUI DIRITTI UMANI, SUI PRINCIPI DEMOCRATICI E SULLO STATO DI DIRITTO

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI CONGIUNTE

PROTOCOLLO N. 2 SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ

Capitolo 1: Persone che partecipano ai lavori relativi all'accordo

Capitolo 2: Beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP

Capitolo 3: Comunicazioni ufficiali

Capitolo 4: Personale del segretariato degli Stati ACP

Capitolo 5: Delegazioni della Commissione negli Stati ACP

Capitolo 6: Disposizioni generali

PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL SUDAFRICA

ALLEGATO I

ALLEGATO I: PROTOCOLLO FINANZIARIO

1. Ai fini precisati nel presente Accordo e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 2000, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità agli Stati ACP è pari a 15 200 milioni di euro.

2. I contributi finanziari della Comunità comprendono un importo di 13 500 milioni di euro provenienti dal 9o Fondo europeo di sviluppo (FES).

3. Il 9o FES viene suddiviso tra gli strumenti di cooperazione nel modo che segue:

(a) 10 000 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati al sostegno dello sviluppo a lungo termine. La dotazione servirà a finanziare i programmi indicativi nazionali, in conformità degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV «Procedure di attuazione e di gestione» del presente Accordo. Dalla dotazione per il sostegno dello sviluppo a lungo termine:

(i) 90 milioni di euro sono destinati a finanziare il bilancio del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI);

(ii) 70 milioni di euro sono destinati a finanziare il bilancio del centro di sviluppo agricolo (CSA);

(iii) un importo non superiore a 4 milioni di euro è destinato ai fini di cui all'articolo 17 del presente Accordo (Assemblea parlamentare paritetica).

(b) 1 300 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati a finanziare il sostegno alla cooperazione e integrazione regionale degli Stati ACP, conformemente agli articoli da 6 a 14 dell'allegato IV «Procedure di attuazione e di gestione» del presente Accordo.

(c) 2 200 milioni di euro sono destinati ad alimentare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell'allegato II «Modalità e condizioni di finanziamento» del presente Accordo, fermo restando il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi, di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'Accordo, sulle risorse indicate al paragrafo 3 lettera a) del presente allegato.

4. Un importo pari a 1 700 milioni di euro viene fornito dalla Banca europea per gli investimenti in forma di prestiti concessi sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell'allegato II «Modalità e condizioni di finanziamento» del presente Accordo, alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le modalità e le condizioni relative al finanziamento degli investimenti in esso stabilite. La Banca può contribuire al finanziamento dei progetti e programmi regionali sulle risorse che essa gestisce.

5. Eventuali rimanenze dai FES precedenti, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo finanziario, e qualsiasi importo disimpegnato in data successiva da progetti in corso nel quadro di tali FES, saranno trasferiti al 9o FES e utilizzati secondo le condizioni stabilite nel presente Accordo. Le risorse cosi' trasferite al 9o FES e precedentemente assegnate al programma indicativo di uno Stato o di una regione ACP rimarranno assegnate allo Stato o alla regione medesimi. L'importo complessivo del presente protocollo finanziario, integrato dai saldi trasferiti dai precedenti FES, interessa il periodo compreso tra il 2000 e il 2007.

6. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, nonché le operazioni finanziate sul Fondo investimenti. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente Accordo sono amministrate dalla Commissione.

7. Prima della scadenza del presente protocollo finanziario, le Parti valutano il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti. Questo esame permetterà di ricalcolare l'importo globale della dotazione, nonché di valutare l'opportunità di assegnare nuove risorse al sostegno della cooperazione finanziaria nell'ambito dell'Accordo.

8. Qualora i fondi messi a disposizione di uno qualsiasi degli strumenti dell'Accordo risultino esauriti prima della scadenza del protocollo finanziario, il consiglio congiunto dei ministri ACP-CE prende le misure del caso.

▼M4

9. In deroga all'articolo 58 del presente accordo, un importo pari a 90 milioni di EUR è trasferito all'assegnazione intra-ACP del 9o FES. Questo importo, che può finanziare la deconcentrazione nel periodo 2006-2007, viene gestito direttamente dalla Commissione.

ALLEGATO I BIS

Quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito del presente accordo

1. Ai fini precisati nel presente accordo, e per un periodo avente inizio il 1o marzo 2005, il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione copre gli impegni decorrenti dal 1o gennaio 2008 per un periodo di cinque o sei anni.

2. Durante questo nuovo periodo, l'Unione europea mantiene il suo aiuto agli Stati ACP a un livello perlomeno equivalente a quello del 9o FES, escluse le rimanenze; a ciò vanno aggiunti, in base alle stime della Comunità, l'incidenza dell'inflazione, la crescita nell'Unione europea e l'ingresso di 10 nuovi Stati membri nel 2004.

3. Le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell'accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all'articolo 95 del presente accordo.

▼M5

ALLEGATO I ter

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013

1. Ai fini precisati nel presente accordo e per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2008, l’importo globale dei contributi finanziari forniti dalla Comunità tramite il FES al gruppo degli Stati ACP è pari a 23 966 milioni di EUR, come specificato ai punti 2 e 3.

2. L’importo di 21 966 milioni di EUR a titolo del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) è disponibile all’entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale. Esso è ripartito tra gli strumenti per la cooperazione nel modo seguente:

a) 17 766 milioni di EUR sono destinati al finanziamento dei programmi indicativi nazionali e regionali. Questo importo servirà a finanziare:

i) i programmi indicativi nazionali del gruppo degli Stati ACP ai sensi degli articoli da 1 a 5 dell’allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione;

ii) i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionale e interregionale degli Stati ACP ai sensi degli articoli da 6 a 11, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 14 dell’allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione;

b) 2 700 milioni di EUR sono destinati al finanziamento della cooperazione tra paesi ACP e interregionale a beneficio di numerosi Stati ACP o della totalità degli stessi ai sensi dell’articolo 12, dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14 dell’allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione. Questa dotazione finanziaria comprende il sostegno strutturale delle istituzioni paritetiche, ossia il CSI e il CSA, menzionate e controllate in base alle norme e procedure di cui all’allegato III del presente accordo, e l’Assemblea parlamentare paritetica di cui all’articolo 17 del presente accordo. La dotazione finanziaria riguarda anche l’assistenza per le spese operative del segretariato ACP di cui ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato al presente accordo;

c) 1 500 milioni di EUR sono destinati al finanziamento del Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell’allegato II («modalità e condizioni di finanziamento») del presente accordo e comprendono un contributo aggiuntivo di 1 100 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come fondo rotativo, e 400 milioni di EUR in forma di prestiti per il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi previste agli articoli 2 e 4 dell’allegato II per la durata del decimo FES.

3. Le operazioni finanziate nel quadro del Fondo investimenti, tra cui le relative sovvenzioni in conto interessi, sono gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Un importo fino a 2 000 milioni di EUR, complementare al decimo FES, è concesso dalla BEI in forma di prestiti sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell’allegato II del presente accordo, conformemente alle condizioni previste dallo statuto della BEI e alle corrispondenti disposizioni delle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti stabilite in detto allegato. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente quadro finanziario pluriennale sono gestite dalla Commissione.

4. Le rimanenze del nono FES o dei FES anteriori non potranno più essere impegnate, salvo decisione unanime del Consiglio dell’Unione europea, dopo il 31 dicembre 2007 o dopo l’entrata in vigore del presente quadro finanziario pluriennale se questa data è successiva, così come non potranno esserlo gli importi disimpegnati in data successiva da progetti di cui ai suddetti fondi, fatti salvi le rimanenze e gli importi disimpegnati in data successiva ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al nono FES e le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi che saranno trasferite al decimo FES per essere utilizzate conformemente alle condizioni stabilite nel presente accordo riveduto. I fondi di cui sopra eventualmente impegnati dopo il 31 dicembre 2007 fino all’entrata in vigore del presente accordo saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all’entrata in vigore del decimo FES.

5. L’importo globale del presente quadro finanziario pluriennale riguarda il periodo 1o gennaio 2008-31 dicembre 2013. I fondi del decimo FES, fatti salvi gli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi, non potranno più essere impegnati al di là del 31 dicembre 2013, a meno che il Consiglio dell’Unione europea non decida diversamente all’unanimità su proposta della Commissione.

6. Il comitato degli ambasciatori, a nome del Consiglio dei ministri ACP-CE, può adottare le opportune misure nei limiti dell’importo globale del quadro finanziario pluriennale per far fronte alle esigenze di programmazione nell’ambito di uno degli strumenti di cui al punto 2, compresa la riassegnazione di fondi tra gli stanziamenti.

7. Il Consiglio dell’Unione europea procederà ad un esame di rendimento, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l’incidenza dell’aiuto fornito. Tale esame sarà effettuato in base a una proposta elaborata dalla Commissione nel 2010. Tale esame contribuirà alla decisione relativa all’importo della cooperazione finanziaria dopo il 2013.

8. Durante il periodo di riferimento del presente quadro finanziario pluriennale 2008-2013, qualsiasi Stato membro dell’UE può fornire alla Commissione o alla BEI contributi esterni volontari per sostenere gli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-CE. Gli Stati membri possono altresì cofinanziare progetti o programmi, per esempio nell’ambito di specifiche iniziative che Commissione o BEI devono gestire. La proprietà ACP a livello nazionale di tali iniziative deve essere garantita.

▼B

ALLEGATO II

ALLEGATO II: MODALITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

CAPITOLO 1

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

▼M10

Articolo 1

1.  Le modalità e le condizioni di finanziamento per quanto riguarda gli interventi del Fondo investimenti («il fondo»), i prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti («la Banca») e altre speciali operazioni sono stabilite nel presente capitolo. Le risorse possono essere erogate a imprese aventi i necessari requisiti direttamente o indirettamente, tramite adeguati fondi d’investimento e/o intermediari finanziari.

2.  I fondi per le sovvenzioni in conto interessi di cui al presente allegato sono imputati all’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo.

3.  Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. L’importo della sovvenzione in conto interessi, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi di cui all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), ed è versato direttamente alla Banca. Si può utilizzare fino al 10 % dell’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l’assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.

4.  Le presenti modalità e condizioni non pregiudicano quelle eventualmente imposte ai paesi ACP soggetti a condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale. Di conseguenza, laddove tali misure impongano una riduzione del tasso d’interesse di un prestito superiore al 3 %, come previsto dagli articoli 2 e 4 del presente capitolo, la Banca cercherà di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora ciò non sia possibile, si può abbassare il tasso d’interesse del prestito della Banca nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall’iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale.

▼B

Articolo 2

Risorse del Fondo investimenti

1.  Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, tra l'altro, per:

(a) fornire capitali di rischio in forma di:

(i) partecipazioni azionarie in imprese ACP, inclusi gli istituti finanziari;

(ii) assistenza quasi capitale a imprese ACP, inclusi gli istituti finanziari;

(iii) garanzie e altri strumenti cautelativi che possano essere usati per coprire rischi politici e altri rischi connessi all'investimento, a favore di investitori o finanziatori sia stranieri che locali;

(b) fornire prestiti ordinari.

2.  La partecipazione azionaria consente di norma di acquisire quote di minoranza e viene rimunerata in base ai risultati del progetto interessato.

3.  L'assistenza quasi capitale può comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti condizionali, prestiti subordinati e prestiti con diritto di partecipazione o altre simili forme di assistenza. Detta assistenza può comportare in particolare:

(a) prestiti condizionali, il cui servizio e/o la cui durata dipendono dall'adempimento di determinate condizioni relative ai risultati del progetto finanziato; nel caso specifico di prestiti condizionali per studi di preinvestimento o per altri tipi di assistenza tecnica connessa al progetto, il servizio può essere cancellato se l'investimento non ha luogo;

(b) prestiti con diritto di partecipazione, il cui servizio e/o la cui durata sono legati ai profitti ricavati dal progetto;

(c) prestiti subordinati che vengono rimborsati soltanto dopo l'estinzione di altri debiti.

4.  La remunerazione di ciascuna operazione viene specificata al momento della concessione del prestito. Tuttavia:

(a) nel caso di prestiti condizionali o con diritto di partecipazione, la remunerazione comprende di norma un tasso d'interesse fissato a non oltre il 3 % e una componente variabile legata al rendimento del progetto;

(b) nel caso di prestiti subordinati, il tasso d'interesse dipende dall'evoluzione del mercato.

5.  Le garanzie vengono fissate in funzione dei rischi assicurati e delle caratteristiche specifiche dell'operazione.

6.  Il tasso d'interesse dei prestiti ordinari comprende un tasso di riferimento applicato dalla Banca su prestiti analoghi alle medesime condizioni, per quanto concerne il periodo di tolleranza e di rimborso, nonché una maggiorazione stabilita dalla Banca stessa.

▼M10

7.  I prestiti ordinari nei paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale possono essere concessi a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

a) per progetti d’infrastruttura nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d’interesse del prestito viene ridotto di un massimo del 3 %;

b) per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere concessi con un abbuono d’interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3 %.

7.  In ogni caso il tasso d’interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.

8.  Le risorse necessarie per queste agevolazioni vengono prelevate dall’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo.

▼M4

9.  Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. Si può utilizzare fino al 10 % degli stanziamenti destinati agli abbuoni di interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.

▼B

Articolo 3

Interventi del Fondo investimenti

▼M4

1.  Il Fondo investimenti interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, nonché infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

a) è gestito come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato, evitando di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;

b) sostiene i settori finanziari degli ACP e produce un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l'interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti negli Stati ACP;

c) si assume in parte i rischi dei progetti finanziati. La sua sostenibilità finanziaria è garantita dall'intero portafoglio e non dai singoli interventi;

d) cerca di convogliare i fondi attraverso gli organismi e i programmi nazionali e regionali degli ACP che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

▼M4

1 bis.  La Banca viene risarcita dei costi sostenuti per la gestione del Fondo investimenti. Nei primi due anni successivi all'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, il risarcimento ammonta al 2 % all'anno della dotazione iniziale totale del Fondo investimenti. Dopo questo periodo, il risarcimento della Banca comprende una componente fissa pari allo 0,5 % all'anno della dotazione iniziale e una componente variabile pari all'1,5 % all'anno del portafoglio del Fondo investimenti investito in progetti nei paesi ACP. I risarcimenti sono finanziati dal Fondo investimenti.

▼B

2.  o scadere del protocollo finanziario, e in mancanza di una specifica decisione da parte del Consiglio dei ministri, i rimborsi netti cumulativi versati sul Fondo investimenti verranno trasferiti al nuovo protocollo.

Articolo 4

Prestiti sulle risorse proprie della BEI

1.  La Banca:

(a) contribuisce, con le risorse che essa gestisce, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP a livello nazionale e regionale; a tal fine essa finanzia in via prioritaria i progetti e i programmi produttivi o altri investimenti destinati a promuovere il settore privato in tutti i comparti dell'economia;

(b) stabilisce strette relazioni di cooperazione con banche di sviluppo nazionali e regionali e con istituzioni bancarie e finanziarie degli Stati ACP e dell'UE;

(c) in consultazione con lo Stato ACP interessato, adegua le modalità e le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, definite dal presente Accordo, per tenere conto eventualmente della natura dei progetti e programmi e per agire in conformità degli obiettivi del presente Accordo nell'ambito delle procedure fissate nel suo statuto.

▼M10

2.  I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie vengono erogati secondo le modalità e le condizioni seguenti:

a) il tasso d’interesse di riferimento è il tasso applicato dalla Banca per un prestito concesso alle stesse condizioni per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso alla data della firma del contratto oppure alla data dell’esborso;

b) tuttavia, per i paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale:

i) in linea di massima i progetti del settore pubblico possono fruire di un abbuono d’interesse di un massimo del 3 %;

ii) i progetti del settore privato che rientrano nelle categorie specificate all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), possono fruire di abbuoni d’interesse alle stesse condizioni specificate in detta disposizione.

In ogni caso il tasso d’interesse definitivo non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento;

c) il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.

▼B

3.  Per gli investimenti finanziati dalla Banca sulle risorse proprie in società del settore pubblico, potranno essere richiesti specifici impegni o garanzie allo Stato ACP interessato.

Articolo 5

Condizioni relative ai rischi del cambio

Per contenere il più possibile gli effetti delle fluttuazioni dei cambi, i problemi dei rischi vengono affrontati nel modo seguente:

(a) in caso di partecipazione azionaria intesa a rafforzare il capitale di un'impresa, i rischi vengono assunti di norma dal Fondo investimenti;

▼M4

b) in caso di prestiti ordinari e di finanziamento su capitale di rischio per piccole e medie imprese, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità, da un lato, e le altre parti implicate, dall'altro. In media, i rischi di cambio devono essere condivisi equamente; e

▼B

(c) qualora sia possibile e opportuno, soprattutto in paesi che godono di una stabilità macroeconomica e finanziaria, il Fondo cerca di concedere i prestiti in valuta ACP, assumendosi di fatto i rischi del cambio.

Articolo 6

Condizioni per il trasferimento di valuta estera

Per quanto attiene agli interventi a titolo del presente Accordo e agli impegni scritti assunti nell'ambito dello stesso, gli Stati ACP interessati:

(a) concedono l'esonero da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale e locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dei prestiti, dovuti ai sensi della normativa vigente nello Stato o negli Stati ACP interessati;

(b) mettono a disposizione dei beneficiari le valute necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e degli ammortamenti dei prestiti, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione dei progetti e programmi sul loro territorio;

(c) mettono a disposizione della Banca le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in moneta nazionale al tasso di cambio vigente tra l'euro, o altre monete di riferimento, e la moneta nazionale alla data del trasferimento. Sono comprese tutte le forme di introiti, quali, tra l'altro, interessi, dividendi, commissioni e altri oneri, nonché gli ammortamenti dei prestiti e i ricavi della vendita di azioni, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione dei progetti e programmi sul loro territorio.

▼M4

Articolo 6 bis

Relazioni annuali sul Fondo investimenti

I rappresentanti degli Stati membri dell'UE responsabili del Fondo investimenti, i rappresentanti degli Stati ACP, la Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea, il segretariato del Consiglio dell'UE e il segretariato ACP si riuniscono una volta all'anno per discutere degli interventi e dell'efficienza del Fondo investimenti nonché delle questioni politiche connesse.

Articolo 6 ter

Valutazione dell'efficienza del Fondo investimenti

A metà e al termine del periodo di applicazione del protocollo finanziario si procederà a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti, da cui potranno scaturire raccomandazioni su come migliorarne il funzionamento.

▼B



CAPITOLO 2

INTERVENTI SPECIALI

Articolo 7

1.  Sulla dotazione riservata alle sovvenzioni, la cooperazione sostiene:

(a) la costruzione di case popolari per promuovere lo sviluppo a lungo termine del settore edilizio; è possibile ottenere agevolazioni in materia ipotecaria;

(b) il microfinanziamento per promuovere le PMI e le microimprese;

(c) il potenziamento istituzionale per rafforzare e favorire la partecipazione effettiva del settore privato allo sviluppo socioeconomico.

2.  Il Consiglio dei ministri ACP-UE, dopo la firma del presente Accordo e su proposta del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, decide le modalità e l'entità delle risorse da prelevare sulla dotazione destinata allo sviluppo a lungo termine per il conseguimento di questi obiettivi.



CAPITOLO 3

FINANZIAMENTI PER LE FLUTTUAZIONI A BREVE TERMINE DEI PROVENTI DA ESPORTAZIONI

Articolo 8

1.  Le Parti riconoscono che le perdite di proventi da esportazioni, a causa di fluttuazioni di breve durata possono compromettere la copertura del fabbisogno finanziario necessario allo sviluppo e all'attuazione di politiche macroeconomiche e settoriali. Il grado di dipendenza dell'economia di uno Stato ACP dall'esportazione di prodotti, soprattutto agricoli e minerari, costituisce pertanto un criterio per stabilire l'entità degli stanziamenti da destinare allo sviluppo a lungo termine.

2.  Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazioni e tutelare il programma di sviluppo compromesso dalla diminuzione degli introiti, è previsto un sostegno finanziario supplementare da prelevare sulle risorse programmabili destinate allo sviluppo a lungo termine del paese, ai sensi degli articoli 9 e 10.

Articolo 9

▼M7

Criteri di idoneità

1.  L’idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:

 una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi da esportazione rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l’anno di applicazione, escludendo il valore più estremo, oppure

 una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi ricavati dall’esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l’anno di applicazione, escludendo il valore più estremo, per i paesi i cui proventi da esportazione dei prodotti agricoli o minerari rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazione di merci, oppure

 una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi ricavati dall’esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l’anno di applicazione, escludendo il valore più estremo, per i paesi i cui proventi da esportazione dei prodotti agricoli o minerari rappresentano tra il 20 e il 40 % del totale dei proventi da esportazione di merci, a condizione che il totale di questi proventi non aumenti in modo più che proporzionale rispetto all’impatto della perdita di proventi da esportazione di prodotti agricoli o minerari nelle importazioni totali.

2.  È possibile beneficiare di un sostegno supplementare qualora la perdita dei proventi da esportazione di cui al paragrafo 1 risulti superiore o uguale allo 0,5 % del PIL. La possibilità di beneficiare di un sostegno supplementare è limitata a tre anni consecutivi.

3.  Le risorse supplementari devono figurare nei conti pubblici del paese interessato. Esse sono utilizzate conformemente alle norme e ai metodi di programmazione, nonché alle specifiche disposizioni di cui all’allegato IV «Procedure di attuazione e di gestione», sulla base di accordi precedentemente stipulati tra la Comunità e lo Stato ACP interessato nell’anno successivo a quello d’applicazione. Con il consenso di entrambe le parti, le risorse possono essere impiegate per finanziare programmi contemplati dal bilancio nazionale. Tuttavia, una parte delle risorse supplementari può essere accantonata per specifici settori, in particolare per istituire regimi di assicurazione commerciale intesi a cautelarsi dalle fluttuazioni dei proventi da esportazione.

▼M7

Articolo 9 bis

1.  L’importo del sostegno finanziario supplementare è pari alla perdita dei proventi da esportazione moltiplicata per la media aritmetica del rapporto «entrate pubbliche/prodotto interno lordo» dei quattro anni precedenti l’anno di applicazione, escludendo il valore più estremo e limitando detto rapporto al 25 %.

2.  L’analisi dei dati forniti dagli Stati ACP per determinare l’idoneità e il sostegno finanziario supplementare di cui all’articolo 9 è effettuata dalla Commissione utilizzando la valuta locale corretta in base al tasso d’inflazione. La Commissione traduce quindi in euro l’importo potenziale del sostegno finanziario supplementare, secondo le procedure che le sono proprie.

3.  Nell’ambito della dotazione finanziaria prevista per il finanziamento dei programmi indicativi nazionali, la Commissione stabilisce ogni anno una dotazione a copertura del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione per l’insieme dei paesi ACP. Ove la somma dei sostegni finanziari ottenuta secondo i criteri di cui all’articolo 9 risulti superiore all’importo di detta dotazione, le dotazioni nazionali sono ripartite proporzionalmente all’importo potenziale del sostegno finanziario supplementare di ciascuno Stato ACP espresso in euro.

▼M7

Articolo 10

Il sistema d’assegnazione delle risorse supplementari permette di versare anticipi per coprire eventuali ritardi nell’elaborazione di statistiche commerciali consolidate e di includere le risorse in questione nel bilancio del secondo anno successivo a quello di applicazione. Possono ottenere un anticipo gli Stati che possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo del FLEX sotto forma di sostegno al bilancio generale. Gli anticipi sono erogati in base a statistiche provvisorie sulle esportazioni, elaborate dal governo e presentate alla Commissione. L’anticipo massimo è pari al 100 % dell’importo del sostegno finanziario supplementare stimato per l’anno d’applicazione. Le somme erogate sono adeguate in base alle statistiche sulle esportazioni definitive consolidate. Dette statistiche devono essere presentate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno di applicazione.

▼B

Articolo 11

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni di applicazione e su richiesta dell'una o dell'altra Parte.



CAPITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 12

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

1.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 qui di seguito, le Parti si impegnano a non porre alcun limite ai pagamenti, in valuta liberamente convertibile, sul conto della bilancia dei pagamenti tra cittadini della Comunità e cittadini degli Stati ACP.

2.  Per quanto concerne le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione al libero movimento dei capitali, relativamente a investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità della legge del paese ospitante e a investimenti effettuati in conformità del presente Accordo, nonché alla liquidazione o al rimpatrio di detti investimenti e di qualsiasi profitto da essi derivato.

3.  Qualora uno o più Stati ACP o uno o più Stati membri della Comunità si trovi in serie difficoltà di bilancia dei pagamenti, oppure in pericolo di trovarsi in tali difficoltà, lo Stato ACP, lo Stato membro o la Comunità possono, conformemente alle condizioni stabilite nell'ambito dal GATT, dal GATS e dagli articoli VIII e XIV dell'accordo del Fondo monetario internazionale, adottare misure restrittive sulle transazioni correnti; tali misure devono essere di breve durata e non possono superare i limiti di quanto sia necessario per porre rimedio alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta le suddette misure ne informa le altre Parti e comunica loro al più presto il calendario relativo all'abolizione delle misure in questione.

Articolo 13

Qualifica e regime applicabile alle imprese

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP da un lato e gli Stati membri dall'altro riservano rispettivamente ai cittadini e alle società o imprese degli Stati ACP e ai cittadini e alle società o imprese degli Stati membri un trattamento non discriminatorio. Tuttavia, se per una determinata attività uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, lo Stato ACP o, eventualmente, lo Stato membro non è tenuto ad accordarlo per la medesima attività ai cittadini e alle società o imprese dello Stato in questione.

Articolo 14

Definizione di «società e imprese»

1.  Ai sensi del presente accordo per «società o imprese di uno Stato membro o di uno Stato ACP» si intendono le società o imprese di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le società di capitali, di diritto pubblico o d'altra natura, le società cooperative, qualsiasi altra persona giuridica e società semplice, contemplate dal diritto pubblico o privato, ad accezione di quelle che non si prefiggono scopi di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP e che hanno la sede sociale o legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro o in uno Stato ACP.

2.  Tuttavia, qualora dette società o imprese abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale o legale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.



CAPITOLO 5

ACCORDI PER LA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 15

1.  Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 78 del presente Accordo, le Parti tengono conto dei seguenti principi:

(a) uno Stato contraente può chiedere, se del caso, che venga negoziato un accordo di promozione e protezione degli investimenti con un altro Stato contraente;

(b) gli Stati che hanno stipulato tali accordi non praticano discriminazioni tra Stati contraenti che siano Parti del presente Accordo o tra loro in rapporto a paesi terzi quando siano avviati negoziati per concludere, applicare e interpretare accordi bilaterali o multilaterali per la promozione e la tutela degli investimenti;

(c) gli Stati contraenti hanno il diritto di chiedere una modifica o un adattamento del trattamento non discriminatorio di cui sopra, qualora obblighi internazionali o mutate circostanze lo rendano necessario;

(d) l'applicazione dei principi di cui sopra non comporta, e in pratica non può comportare, violazione della sovranità di una qualsiasi delle Parti dell'Accordo;

(e) la relazione tra la data di entrata in vigore di ogni accordo negoziato, le disposizioni per la composizione delle controversie e la data degli investimenti in questione viene precisata in detto accordo, tenendo conto delle disposizioni di cui sopra. Le Parti confermano che, in linea di massima, la retroattività non è d'applicazione, salvo disposizione contraria degli Stati contraenti.

2.  Al fine di agevolare il negoziato di accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti convengono di mettere allo studio le clausole principali di un modello di accordo di protezione. Lo studio, che si basa sulle disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati Parti dell'accordo, esamina in particolare i seguenti aspetti:

(a) garanzie giuridiche per assicurare un trattamento giusto ed equo e la protezione degli investitori stranieri;

(b) la clausola dell'investitore più favorito;

(c) la protezione in caso di esproprio e nazionalizzazione;

(d) il trasferimento dei capitali e dei profitti;

(e) l'arbitrato internazionale in caso di disputa tra investitori e Stato ospitante.

3.  Le Parti convengono di esaminare se i sistemi di garanzia possano costituire una risposta positiva alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese per quanto si riferisce alla tutela dei loro investimenti negli Stati ACP. Gli studi di cui sopra inizieranno al più presto dopo la firma dell'Accordo. Una volta ultimati gli studi, i risultati saranno presentati al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo che li prenderà in esame e deciderà le azioni appropriate.

ALLEGATO III

SOSTEGNO ISTITUZIONALE — CSI e CSA

Articolo 1

La cooperazione sostiene i meccanismi istituzionali che forniscono assistenza alle società e alle imprese e promuovono l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione:

▼M10

a) migliora e rafforza il ruolo del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) al fine di offrire al settore privato il supporto necessario alla promozione e allo sviluppo delle attività in paesi e regioni ACP; e

b) rafforza il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l’accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.

Articolo 2

CSI

1.  Il CSI promuove un clima imprenditoriale favorevole allo sviluppo del settore privato e sostiene l’attuazione di strategie di sviluppo del settore privato nei paesi ACP, mettendo a disposizione delle società e delle imprese ACP servizi non finanziari, compresi servizi di consulenza, e appoggiando iniziative comuni promosse da operatori economici della Comunità e degli Stati ACP. In tale contesto, si tiene debitamente conto delle esigenze determinate dall’attuazione degli accordi di partenariato economico.

2.  Il CSI si propone di aiutare le imprese private ACP a diventare più competitive in tutti i settori economici. In particolare esso:

a) agevola e promuove la cooperazione commerciale e i partenariati tra imprese ACP e UE;

b) contribuisce allo sviluppo di servizi di sostegno alle imprese favorendo lo sviluppo di capacità nelle organizzazioni private o la fornitura di servizi tecnici, professionali, amministrativi, commerciali, nonché di formazione;

c) fornisce assistenza alle attività di promozione degli investimenti, ad esempio agli organismi di promozione degli investimenti, all’organizzazione di conferenze sugli investimenti, ai programmi di formazione, ai seminari sulla strategia e alle missioni che danno seguito a iniziative di promozione degli investimenti;

d) sostiene iniziative che contribuiscono a promuovere l’innovazione e il trasferimento di tecnologie, know-how e migliori pratiche su tutti gli aspetti della gestione aziendale;

e) informa il settore privato ACP in merito alle disposizioni del presente accordo; e

f) informa le società e le organizzazioni europee del settore privato riguardo alle modalità e alle opportunità commerciali nei paesi ACP.

3.  Il CSI contribuisce altresì a migliorare il clima imprenditoriale a livello nazionale e regionale, in modo da aiutare le imprese a beneficiare dei progressi compiuti nei processi di integrazione regionale e nell’apertura degli scambi. Ciò significa tra l’altro:

a) assistere le imprese affinché queste raggiungano standard di qualità esistenti e nuovi e altri standard introdotti dai progressi compiuti in termini di integrazione regionale e dall’attuazione degli accordi di partenariato economico;

b) diffondere le informazioni nell’ambito del settore privato ACP in merito alla qualità dei prodotti e agli standard richiesti sui mercati esterni;

c) promuovere le riforme del clima imprenditoriale a livello regionale e nazionale, anche facilitando il dialogo tra settore privato ed istituzioni pubbliche; e

d) potenziare il ruolo e la funzione di intermediari nazionali e/o regionali in grado di prestare i propri servizi.

4.  Le attività del CSI si basano sul principio del coordinamento, della complementarità e del valore aggiunto rispetto alle iniziative adottate da enti pubblici o privati per lo sviluppo del settore privato. In particolare le sue attività sono coerenti con le strategie di sviluppo nazionali e regionali definite alla parte 3 del presente accordo. Nell’intraprendere le sue attività, il CSI segue un’impostazione selettiva e garantisce la sostenibilità finanziaria. Esso garantisce un’adeguata suddivisione dei compiti tra la propria sede centrale e gli uffici regionali.

5.  Le attività intraprese dal CSI sono oggetto di valutazioni periodiche.

6.  Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente accordo, esso:

a) stabilisce gli statuti del centro;

b) nomina i membri del consiglio d’amministrazione;

c) nomina i dirigenti del centro su proposta del consiglio di amministrazione; e

d) controlla la strategia generale del centro e sorveglia l’operato del consiglio di amministrazione.

7.  Il consiglio di amministrazione, conformemente agli statuti del centro:

a) stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento;

b) sorveglia le attività del centro;

c) adotta il programma e il bilancio del centro;

d) presenta periodicamente all’autorità responsabile della supervisione del centro relazioni e valutazioni;

e) svolge qualunque altro compito assegnatogli dagli statuti del centro.

8.  Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 3

CTA

1.  Il compito del CTA è di rafforzare le capacità istituzionali, programmatiche e di gestione dell’informazione e comunicazione delle organizzazioni ACP responsabili per lo sviluppo agricolo e rurale. Esso assiste tali organizzazioni nel formulare e attuare politiche e programmi volti a ridurre la povertà, promuovere la sicurezza alimentare sostenibile, preservare il patrimonio naturale; in tal modo esso contribuisce al raggiungimento dell’autosufficienza dei paesi ACP relativamente allo sviluppo agricolo e rurale.

2.  Il CTA:

a) predispone e fornisce servizi d’informazione e garantisce un migliore accesso alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale al fine di promuovere lo sviluppo e la divulgazione; e

b) sviluppa e rafforza le capacità dei paesi ACP al fine di:

i) migliorare la formulazione e la gestione delle politiche e delle strategie di sviluppo agricolo e rurale a livello nazionale e regionale, inclusa la capacità di raccogliere dati e la capacità di ricerca, analisi ed elaborazione di programmi;

ii) migliorare la gestione dell’informazione e della comunicazione, soprattutto nell’ambito della strategia agricola nazionale;

iii) promuovere un’effettiva gestione dell’informazione e della comunicazione intraistituzionale (GIC) per il controllo delle realizzazioni, nonché consorzi con partner regionali e internazionali;

iv) promuovere la GIC decentrata a livello locale e nazionale;

v) potenziare le iniziative attraverso la cooperazione regionale;

vi) elaborare criteri di valutazione riguardo all’impatto delle strategie sullo sviluppo agricolo e rurale.

3.  Il centro sostiene iniziative e reti regionali e attuerà sempre più programmi di sviluppo delle capacità in collaborazione con adeguate organizzazioni ACP. A tal fine esso sosterrà le reti d’informazione regionali decentrate che verranno costituite per gradi e in modo efficace.

4.  Le attività intraprese dal CTA sono oggetto di valutazioni periodiche.

5.  Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente accordo, esso:

a) stabilisce gli statuti del centro;

b) nomina i membri del consiglio d’amministrazione;

c) nomina i dirigenti del centro su una proposta del consiglio di amministrazione; e

d) controlla la strategia generale del centro e sorveglia l’operato del consiglio di amministrazione.

6.  Il consiglio di amministrazione, conformemente agli statuti del centro:

a) stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento;

b) sorveglia le attività del centro;

c) adotta il programma e il bilancio del centro;

d) presenta periodicamente all’autorità di supervisione del centro relazioni e valutazioni; e

e) svolge qualunque altro compito assegnatogli dagli statuti del centro.

7.  Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

▼B

ALLEGATO IV

PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE

CAPITOLO 1

PROGRAMMAZIONE (NAZIONALE)

▼M10

Articolo 1

Le operazioni finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del presente accordo sono programmate all’inizio del periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione.

La programmazione si basa sui principi di titolarità, allineamento, coordinamento e armonizzazione dei donatori, gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e di mutua responsabilità.

Nella fattispecie, per programmazione si intende:

a) la preparazione e lo sviluppo di documenti di strategia nazionale, regionale o intra-ACP basata sugli obiettivi e sulle strategie di sviluppo a medio termine della stessa area interessata, che tenga conto dei principi di programmazione congiunta e di divisione dei compiti tra donatori, e che sia, per quanto possibile, un processo guidato da un paese o da una regione partner;

b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa programmabile, di cui la cooperazione nazionale, regionale o intra-ACP può disporre nel periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, e ogni altra informazione pertinente, compresa un’eventuale riserva per necessità impreviste;

c) la preparazione e l’adozione di un programma indicativo per l’attuazione del documento di strategia che tenga conto degli impegni degli altri donatori, in particolare degli Stati membri dell’UE; e

d) una revisione del documento di strategia, del programma indicativo e del volume delle risorse ad esso attribuite.

Articolo 2

Documento di strategia nazionale

Il documento di strategia nazionale (DSN) è elaborato dallo Stato ACP interessato e dall’UE. Esso si basa sui risultati di consultazioni preventive con un vasto numero di attori, tra cui attori non statali, autorità locali e, ove pertinente, parlamenti ACP, e tiene conto dell’esperienza maturata in passato e delle migliori pratiche. Ciascun DSN viene adattato alle esigenze e alla situazione specifica di ciascuno Stato ACP. Il DSN è uno strumento per individuare le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell’attuazione dei programmi di cooperazione. Verrà presa in considerazione qualsiasi divergenza fra l’analisi effettuata dal paese interessato e quella eseguita dalla Comunità. Il DSN deve comprendere i seguenti elementi standard:

a) un’analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del paese, nonché dei problemi, delle capacità e delle prospettive, inclusi una valutazione delle esigenze di base, il reddito pro capite, le dimensioni della popolazione, gli indicatori sociali e il grado di vulnerabilità;

b) una descrizione dettagliata della strategia di sviluppo a medio termine del paese, delle priorità chiaramente specificate e del fabbisogno finanziario previsto;

c) una descrizione dei programmi e delle azioni di altri donatori operanti nel paese, in particolare quelli degli Stati membri dell’UE nella loro qualità di finanziatori bilaterali;

d) strategie ad hoc, indicando il contributo specifico dell’UE. Dette strategie devono consentire, nei limiti del possibile, la complementarità con operazioni finanziate dallo Stato ACP stesso e da altri donatori presenti nel paese; e

e) un’indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione più appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.

Articolo 3

Assegnazione delle risorse

1.  L’assegnazione indicativa delle risorse tra i paesi ACP si basa su criteri standard, oggettivi e trasparenti di valutazione delle necessità e dei risultati. Al riguardo:

a) le necessità sono valutate in base a criteri relativi al reddito pro capite, alla popolazione, agli indicatori sociali e al livello del debito nonché alla vulnerabilità agli shock esogeni. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e senza sbocco sul mare. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti e di quelli vittime di calamità naturali; e

b) i risultati vengono valutati in base a criteri relativi al buon governo, ai progressi ottenuti nell’attuazione delle riforme istituzionali, ai risultati del paese nell’uso delle risorse, all’effettiva attuazione delle operazioni in corso, al contenimento o alla riduzione della povertà, ai progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio, alle misure adottate ai fini dello sviluppo sostenibile e al buon esito delle strategie settoriali e macroeconomiche.

2.  Le risorse assegnate comprendono:

a) un’assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno macroeconomico, le politiche settoriali, nonché i programmi e i progetti a sostegno dei settori focali o meno dell’assistenza comunitaria. L’assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell’aiuto comunitario al paese interessato. Insieme ad altre eventuali risorse comunitarie, dette assegnazioni costituiscono la base per la preparazione del programma indicativo riguardante il paese in questione; e

b) un’assegnazione destinata a rispondere a necessità impreviste come quelle definite agli articoli 66 e 68 e agli articoli 72, 72 bis e 73 del presente accordo, accessibile alle condizioni riportate in questi articoli, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell’Unione.

3.  Sulla base della riserva per necessità impreviste sono adottati provvedimenti a favore dei paesi che, a causa di circostanze eccezionali, non possono accedere alle normali risorse programmabili.

4.  Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni, di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del presente allegato, la Comunità può aumentare l’assegnazione programmabile o l’assegnazione per necessità impreviste di un dato paese per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali:

a) nuove necessità possono derivare da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessità impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

b) per «risultati eccezionali» s’intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l’assegnazione programmabile di un paese è integralmente impegnata e vi è possibilità di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo nazionale nel quadro di politiche efficaci di riduzione della povertà e di una gestione finanziaria sana.

▼B

Articolo 4

Preparazione e adozione del programma indicativo

▼M10

1.  Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai propri obiettivi e priorità di sviluppo indicati nel DSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:

a) un sostegno di bilancio generale e/o un numero limitato di settori o aree focali su cui il sostegno dovrebbe concentrarsi;

b) le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore/nei settori o nell’area/nelle aree focali;

c) le risorse eventualmente riservate ad un limitato numero di programmi e progetti che non rientrano nel settore/nei settori o nell’area/nelle aree focali e/o un quadro generale di tali attività, nonché l’indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;

d) i tipi di attori non statali ammissibili a beneficiare di finanziamenti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri, le risorse assegnate agli attori non statali e il tipo di attività da sostenere, che deve essere di natura non lucrativa;

e) proposte per l’eventuale partecipazione a programmi e progetti regionali; e

f) un’eventuale riserva per un’assicurazione contro eventuali reclami e destinata a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti.

2.  Il progetto di programma indicativo contiene, se del caso, le risorse destinate al potenziamento delle capacità umane, materiali e istituzionali degli ACP, al fine di preparare e attuare i programmi indicativi nazionali e le eventuali partecipazioni a programmi e progetti finanziati dai programmi indicativi regionali e di migliorare la gestione del ciclo dei progetti di investimento pubblico degli Stati ACP.

3.  Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dallo Stato ACP interessato. Una volta adottato, esso è vincolante per la Comunità e per tale Stato. Tale programma indicativo viene allegato al DSN e contiene inoltre:

a) un’indicazione delle operazioni specifiche e ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;

b) un calendario indicativo di attuazione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi delle risorse; e

c) i criteri orientati ai risultati da utilizzare nelle revisioni.

4.  La Comunità e lo Stato ACP interessato prendono tutte le misure necessarie per garantire che la programmazione sia completata al più presto e, salvo in circostanze eccezionali, entro dodici mesi dall’adozione del quadro finanziario pluriennale di cooperazione. A tale riguardo, la preparazione del DSN e del programma indicativo devono far parte di un processo continuo che porti all’adozione di un unico documento.

▼M4

5.  Qualora, a seguito di una guerra, di un altro conflitto o di circostanze eccezionali con effetti analoghi, uno Stato ACP si trovi in una situazione di crisi che impedisce all'ordinatore nazionale di svolgere le sue funzioni, la Commissione può utilizzare e gestire direttamente le risorse assegnate a questo Stato in conformità dell'articolo 3 per fornire un sostegno specifico. Tale sostegno può finanziare le politiche a favore della pace, la gestione e la soluzione dei conflitti, l'assistenza postbellica, compreso il potenziamento istituzionale, e le attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili. La Commissione e lo Stato ACP in questione devono ripristinare le normali procedure di attuazione e di gestione non appena le autorità competenti siano nuovamente in grado di gestire la cooperazione.

▼B

Articolo 5

Revisione

1.  La cooperazione finanziaria tra lo Stato ACP e la Comunità deve essere abbastanza flessibile da garantire che le operazioni siano mantenute costantemente coerenti con gli obiettivi del presente Accordo e tener conto di eventuali cambiamenti della situazione politica, delle priorità e degli obiettivi dello Stato ACP interessato. Al riguardo, l'ordinatore nazionale e la ►M4  Commissione ◄ devono:

(a) intraprendere una revisione operativa annua del programma indicativo;

(b) effettuare una revisione intermedia e una revisione finale della SSN e del programma indicativo alla luce delle esigenze e dei risultati.

▼M10

2.  In circostanze eccezionali di cui all’articolo 3, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti può essere effettuata una revisione ad hoc.

▼B

3.  L'ordinatore nazionale e la ►M4  Commissione ◄ devono:

(a) prendere i provvedimenti necessari per garantire la corretta esecuzione delle disposizioni del programma indicativo, nonché il rispetto del calendario degli impegni e degli esborsi concordato al momento della programmazione;

(b) individuare le eventuali cause dei ritardi nell'attuazione e proporre opportune misure per porvi rimedio.

▼M10

4.  Le revisioni operative annuali a medio e lungo termine del programma indicativo devono consistere in una valutazione comune dell’attuazione del programma e tener conto dei risultati delle relative attività di controllo e valutazione. Tali revisioni vengono eseguite a livello locale e portate a termine dall’ordinatore nazionale e dalla Commissione, dopo aver consultato le opportune parti interessate, compresi gli attori non statali, le autorità locali e, ove opportuno, i parlamenti ACP. In particolare esse comprendono una valutazione sugli aspetti seguenti:

▼B

(a) i risultati conseguiti nel settore o settori chiave rispetto agli obiettivi individuati, agli indicatori d'impatto e agli impegni di politica settoriale;

▼M4

b) i programmi e progetti non compresi nel settore o nei settori chiave;

▼B

(c) l'uso di risorse messe da parte per gli operatori non statali;

(d) l'efficace attuazione di operazioni in corso e la misura in cui il calendario degli impegni e dei pagamenti è stato rispettato;

(e) un'estensione della prospettiva di programmazione per gli anni successivi.

▼M10

5.  Una volta all’anno, la Commissione presenta una relazione sintetica sulle conclusioni della revisione operativa annuale al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il comitato esamina la relazione nell’ambito delle responsabilità e dei poteri che gli sono conferiti dal presente accordo.

6.  Alla luce delle revisioni operative annuali, l’ordinatore nazionale e la Commissione, al momento della revisione intermedia e della revisione finale, possono rivedere e adattare il DSN:

a) nei casi in cui le revisioni operative mettano in luce problemi specifici; e/o

b) qualora in uno Stato ACP la situazione sia mutata.

6.  Una modifica del DSN può anche essere decisa a seguito del processo di revisione ad hoc previsto al paragrafo 2.

6.  La revisione finale può anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all’assegnazione delle risorse e alla preparazione per il programma successivo.

7.  Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Commissione, a nome della Comunità, può aumentare o diminuire l’assegnazione delle risorse di un paese sulla base delle necessità e dei risultati di quel momento dello Stato ACP interessato.

7.  A seguito di una revisione ad hoc prevista al paragrafo 2, la Commissione, a nome della Comunità, può anche incrementare l’assegnazione delle risorse alla luce di nuove necessità o di risultati eccezionali dello Stato ACP interessato, secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4.

▼B



CAPITOLO 2

PROGRAMMAZIONE E PREPARAZIONE (REGIONALE)

Articolo 6

▼M10

Campo d'applicazione

▼M4

1.  La cooperazione regionale comprende operazioni a vantaggio e con la partecipazione:

a) di due o più o tutti gli Stati ACP, nonché dei paesi in via di sviluppo non ACP che partecipano a queste operazioni; e/o

b) di un organismo regionale di cui siano membri almeno due Stati ACP, anche quando ne fanno parte degli Stati non ACP.

▼B

2.  La cooperazione regionale può comprendere inoltre paesi e territori d'oltre mare e regioni remote. I finanziamento inteso a consentire la partecipazione di questi territori si aggiunge ai fondi assegnati agli Stati ACP a titolo dell'Accordo.

▼M10

3.  Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:

a) un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati; oppure

b) un ente o organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato ACP della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l’azione figuri nel programma indicativo regionale.

4.  La partecipazione di paesi in via di sviluppo non ACP ai programmi regionali è prevista solo nella misura in cui:

a) il centro di gravità dei progetti e programmi finanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione resta in un paese ACP;

b) negli strumenti finanziari comunitari esistono disposizioni equivalenti; e

c) il principio di proporzionalità è rispettato.

▼M10

Articolo 7

Programmi regionali

Gli Stati ACP interessati decidono in merito alla definizione delle regioni geografiche. I programmi d’integrazione regionale devono coincidere il più possibile con i programmi delle organizzazioni regionali esistenti. In linea di massima, se vi è sovrapposizione tra le varie organizzazioni regionali competenti, il programma di integrazione regionale deve associare la partecipazione di tali organizzazioni.

Articolo 8

Programmazione regionale

1.  La programmazione si effettua a livello di ciascuna regione. Essa è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e l’organizzazione o le organizzazioni regionali debitamente autorizzate e, in mancanza di tale autorizzazione, l’ordinatore nazionale dei paesi di tale regione. Se del caso, la programmazione può includere una consultazione con attori non statali rappresentati a livello regionale e, ove pertinente, con parlamenti regionali.

2.  Il documento di strategia regionale (DSR) viene preparato dalla Commissione e dall’organizzazione o dalle organizzazioni regionali debitamente autorizzate in collaborazione con gli Stati ACP della regione interessata, sulla base del principio di sussidiarietà e complementarità, tenendo conto della programmazione del DSN.

3.  Il DSR è uno strumento per definire le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell’attuazione dei programmi finanziati. Il DSR comprende i seguenti elementi standard:

a) un’analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale della regione;

b) una valutazione dell’integrazione economica regionale e delle sue prospettive, nonché dell’integrazione nell’economia mondiale;

c) una descrizione delle strategie e priorità regionali perseguite, nonché del previsto fabbisogno finanziario;

d) un profilo delle attività di altri partner esterni nella cooperazione regionale;

e) un quadro del contributo specifico UE inteso alla realizzazione degli obiettivi di integrazione regionale, complementari, se possibile, alle operazioni finanziate dagli Stati ACP e da altri partner esterni, soprattutto gli Stati membri dell’UE; e

f) un’indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione più appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.

Articolo 9

Assegnazione delle risorse

1.  L’assegnazione indicativa delle risorse tra le regioni ACP si basa su una stima standard, obiettive e trasparenti delle esigenze, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione e integrazione regionale.

2.  Le risorse assegnate comprendono:

a) un’assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno all’integrazione regionale, alle politiche settoriali, ai programmi e ai progetti nei settori focali o meno dell’assistenza comunitaria; e

b) un’assegnazione per ciascuna regione ACP destinata a rispondere a necessità impreviste come quelle definite agli articoli 72, 72 bis e 73 del presente accordo, laddove, data la natura e/o il campo di applicazione transnazionale della necessità imprevista, tale sostegno possa essere fornito in modo più efficace a livello regionale. Tali fondi sono accessibili alle condizioni riportate agli articoli 72, 72 bis e 73 del presente accordo, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell’Unione. È assicurata la complementarità tra gli interventi previsti a titolo di questa assegnazione e eventuali interventi a livello nazionale.

3.  L’assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell’aiuto comunitario alla regione interessata. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l’efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

3.  Un’assegnazione regionale per necessità impreviste può essere mobilitata a vantaggio della regione interessata e di paesi ACP al di fuori della regione se la natura della necessità imprevista ne richiede il coinvolgimento e il centro di gravità dei progetti e programmi previsti resta nella regione.

4.  Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni di cui all’articolo 11, la Comunità può aumentare l’assegnazione programmabile o l’assegnazione per necessità impreviste di una data regione per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali:

a) per «nuove necessità» si intendono necessità derivanti da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessità impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

b) per «risultati eccezionali» s’intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l’assegnazione di una regione è integralmente impegnata e vi è possibilità di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo regionale nel quadro di un’integrazione regionale efficace e di una gestione finanziaria sana.;

▼B

Articolo 10

Programma indicativo regionale

1.  Sulla base dell'assegnazione delle risorse di cui sopra, la (le) organizzazione(i) appositamente autorizzata(e) e, in mancanza di tale autorizzazione, gli ordinatori nazionali dei paesi della regione, prepara(no) un progetto di programma indicativo regionale. In particolare tale progetto deve precisare:

(a) i settori di concentrazione e i comparti cui è destinato l'aiuto comunitario;

(b) le misure e le azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti;

▼M4

c) i programmi e progetti che consentono la realizzazione di tali obiettivi, a condizione che siano stati chiaramente individuati, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di questi elementi e un calendario della loro attuazione.

▼M10

2.  I programmi indicativi regionali sono adottati di comune accordo dalla Comunità e dall’organizzazione o dalle organizzazioni regionali ufficialmente autorizzate o, in assenza di una tale autorizzazione, dagli Stati ACP interessati.

▼B

Articolo 11

Revisione

►M10  1. ◄   La cooperazione finanziaria tra ciascuna regione ACP e la Comunità deve essere sufficientemente flessibile per poter garantire la coerenza delle operazioni con gli obiettivi del presente Accordo e tener conto di eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi della regione interessata. Verranno effettuate una revisione intermedia e una revisione di fine protocollo dei programmi indicativi regionali per adattarli all'evolvere della situazione e per garantirne la corretta esecuzione. Una volta completate le revisioni intermedia e finale, la Commissione può modificare l'assegnazione finanziaria sulla base delle esigenze e delle realizzazioni.

▼M10

2.  In circostanze eccezionali di cui all’articolo 9, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti può essere effettuata la revisione. A seguito di una revisione ad hoc, entrambe le parti possono decidere una modifica del DSR e/o la Commissione, a nome della Comunità, può incrementare l’assegnazione delle risorse.

2.  La revisione finale può anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all’assegnazione delle risorse e alla preparazione per il successivo programma indicativo regionale.

▼M10

Articolo 12

Cooperazione intra-ACP

1.  La cooperazione intra-ACP, quale strumento di sviluppo, contribuisce al conseguimento dell’obiettivo del partenariato ACP-CE. La cooperazione intra-ACP è una cooperazione sovraregionale. Essa mira a rispondere alle sfide condivise cui sono confrontati gli Stati ACP mediante interventi che prescindono dal concetto di ubicazione geografica e vanno a beneficio di molti o di tutti gli Stati ACP.

2.  Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di complementarità, si valuta l’eventualità di un intervento intra-ACP quando risulta impossibile o meno efficace agire a livello nazionale e/o regionale, così da fornire valore aggiunto rispetto agli interventi condotti con altri strumenti di cooperazione.

3.  Quando il gruppo ACP decide di contribuire a iniziative internazionali o interregionali mediante il fondo intra-ACP, è necessario garantire a tale contributo un’adeguata visibilità.

▼M10

Articolo 12 bis

Documento di strategia intra-ACP

1.  La programmazione della cooperazione intra-ACP è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e il comitato degli ambasciatori ACP ed è preparata congiuntamente dai servizi della Commissione e dal segretariato ACP, dopo consultazioni con gli opportuni attori e parti interessate.

2.  Il documento di strategia intra-ACP definisce le azioni prioritarie della cooperazione intra-ACP e le azioni necessarie a far sì che si crei una titolarità dei programmi oggetto del sostegno. Esso deve comportare i seguenti elementi standard:

a) un’analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del gruppo di Stati ACP;

b) una valutazione della cooperazione intra-ACP relativamente al suo contributo per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e all’esperienza acquisita;

c) una descrizione della strategia e degli obiettivi intra-ACP perseguiti, nonché del previsto fabbisogno finanziario;

d) una descrizione delle pertinenti attività di altri partner esterni nella cooperazione; e

e) un’indicazione del contributo dell’UE per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione intra-ACP e della sua complementarità con le operazioni finanziate a livello nazionale e regionale e da altri partner esterni, in particolare da Stati membri dell’UE.

Articolo 12 ter

Richieste di finanziamento

Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate:

a) direttamente dal Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP; oppure

b) indirettamente da:

i) almeno tre enti o organizzazioni regionali debitamente autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o almeno due Stati ACP da ciascuna delle tre regioni;

ii) da organizzazioni internazionali, come l’Unione africana, i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del comitato degli ambasciatori ACP; oppure

iii) dalle regioni dei Caraibi o del Pacifico, in considerazione della loro particolare situazione geografica, previa approvazione del Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP.

Articolo 12 quater

Assegnazione delle risorse

L’assegnazione indicativa delle risorse si basa su una stima delle necessità, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione intra-ACP. Essa comprende una riserva di fondi non programmabili.

▼M10

Articolo 13

Programma indicativo intra-ACP

1.  Il programma indicativo intra-ACP comprende i seguenti principali elementi standard:

a) i settori e i comparti focali dell’aiuto comunitario;

b) le misure e le azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti; e

c) i programmi e i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi identificati, a condizione che siano stati chiaramente identificati, nonché l’indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di essi e un calendario della loro attuazione.

2.  La Commissione e il segretariato ACP identificano e istruiscono le azioni corrispondenti. Su tale base, i servizi della Commissione e il segretariato ACP preparano congiuntamente il programma indicativo intra-ACP è e lo presentano al comitato degli ambasciatori ACP-CE. Il programma è adottato dalla Commissione, a nome della Comunità, e dal comitato degli ambasciatori ACP.

3.  Fermo restando l’articolo 12 ter, lettera b), punto iii), il comitato degli ambasciatori ACP presenta ogni anno un elenco consolidato delle richieste di finanziamento per le azioni prioritarie previste nel programma indicativo intra-ACP. La Commissione con il segretariato ACP identifica e prepara le azioni corrispondenti e un programma d’azione annuale. Le richieste di finanziamento per azioni non previste nel programma indicativo intra-ACP sono incluse nel programma d’azione annuale nella misura del possibile e in considerazione delle risorse assegnate. In casi eccezionali, tali richieste sono adottate mediante una speciale decisione di finanziamento della Commissione.

Articolo 14

Revisione

1.  La cooperazione intra-ACP dovrebbe essere sufficientemente flessibile e di pronta reazione da garantire che le sue azioni restino coerenti con gli obiettivi del presente accordo e tengano conto di qualsiasi cambiamento delle priorità e degli obiettivi del gruppo di Stati ACP.

2.  Il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione effettuano una revisione intermedia e una revisione finale della strategia di cooperazione e del programma indicativo intra-ACP, in modo da adattarli alle circostanze del momento e garantirne la corretta attuazione. Se le circostanze lo richiedono, possono essere effettuate anche revisioni ad hoc volte a tener conto di nuove necessità che potrebbero scaturire da circostanze eccezionali o impreviste, come quelle determinate da nuove sfide comuni a tutti i paesi ACP.

3.  In occasione delle revisioni intermedia e finale o dopo una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono rivedere ed adattare il documento di strategia della cooperazione intra-ACP.

4.  A seguito della revisione intermedia o finale o di una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono adeguare le assegnazioni nel quadro del programma indicativo intra-ACP e mobilitare la riserva intra-ACP non programmata.

▼B



CAPITOLO 3

▼M4

ISTRUZIONE E FINANZIAMENTO

Articolo 15

Individuazione, preparazione e istruzione dei programmi e progetti

▼M10

1.  I programmi e i progetti presentati dallo Stato ACP interessato o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei programmi e progetti. I programmi e i progetti in questione, che di norma sono pluriennali, possono comportare serie di interventi di entità limitata in un settore particolare.

▼M4

2.  I fascicoli dei programmi e progetti preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei programmi e progetti o, qualora questi programmi e progetti non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase di istruzione.

▼M10

3.  L’istruzione dei programmi e progetti tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato o regione ACP.

▼M4

4.  I programmi e i progetti destinati ad essere realizzati da organismi non statali ammissibili conformemente al presente accordo possono essere istruiti dalla sola Commissione e dar luogo direttamente a contratti di sovvenzione tra la Commissione e gli organismi non statali ai sensi dell'articolo 19 bis. L'istruzione deve conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda i tipi di organismi, la loro ammissibilità e il tipo di attività da sostenere. La Commissione, tramite il capo delegazione, informa l' ►M10  ordinatore nazionale competente ◄ delle sovvenzioni concesse.

Articolo 16

Proposta e decisione di finanziamento

1.  Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento la cui versione definitiva è redatta dalla Commissione, in stretta collaborazione con ►M10  lo Stato ACP interessato o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ .

2.  (soppresso)

3.  (soppresso)

4.  La Commissione, a nome della Comunità, comunica la propria decisione di finanziamento allo ►M10  Stato ACP interessato o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di stesura della versione definitiva della proposta di finanziamento.

5.  Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Commissione a nome della Comunità, ►M10  lo Stato ACP interessato o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ è informato immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso, i rappresentanti dello ►M10  Stato ACP interessato o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ possono richiedere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica:

a) o che il problema venga sollevato in sede di Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito nell'ambito del presente accordo; oppure

b) di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunità.

6.  Successivamente a tale audizione, la Commissione, a nome della Comunità, prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, ►M10  lo Stato ACP interessato o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ può comunicare alla Commissione qualsiasi elemento a suo parere necessario per completare l'informazione.

▼M10

Articolo 17

Accordo di finanziamento

1.  Di norma, i programmi e i progetti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione sono oggetto di un accordo di finanziamento definito dalla Commissione e dallo Stato ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.

2.  L’accordo di finanziamento è definito entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della decisione di finanziamento adottata dalla Commissione. L’accordo di finanziamento:

a) precisa in particolare il contributo finanziario della Comunità, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al programma o progetto in questione, compresi gli esiti e i risultati attesi; e

b) prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste, gli audit e le valutazioni.

3.  Qualsiasi rimanenza imprevista riscontrata alla chiusura dei conti relativi ai programmi e progetti entro i termini stabiliti per gli impegni nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione mediante il quale tali programmi e progetti sono stati finanziati è attribuita allo Stato ACP interessato o all’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.

▼M4

Articolo 18

Superamenti

1.  Non appena si manifestino rischi di superamenti del finanziamento disponibile a titolo dell'accordo di finanziamento, l' ►M10  ordinatore nazionale competente ◄ ne informa la Commissione e le chiede di approvare preventivamente le misure che intende adottare per coprire questi superamenti; ciò può avvenire riducendo la portata del programma o progetto oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

2.  Se non è possibile ridurre la portata del programma o progetto o coprire i superamenti con altre risorse, la Commissione, a nome della Comunità, può adottare, su richiesta motivata dell' ►M10  ordinatore nazionale competente ◄ , una decisione di finanziamento supplementare utilizzando le risorse del programma indicativo.

Articolo 19

Finanziamento retroattivo

1.  Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti e di evitare vuoti ed eventuali ritardi fra progetti sequenziali, ►M10  gli Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ possono, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento, prefinanziare attività connesse alla fase iniziale dei programmi, lavori preliminari e stagionali, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna, nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese sono conformi alle procedure previste dal presente accordo.

2.  Queste disposizioni devono essere menzionate nella proposta di finanziamento e lasciano impregiudicata la decisione di finanziamento della Commissione a nome della Comunità.

3.  Le spese effettuate dallo ►M10  Stato ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ in virtù del presente articolo sono finanziate retroattivamente nell'ambito del programma o progetto, dopo la firma dell'accordo di finanziamento.

▼B



CAPITOLO 4

▼M4

ATTUAZIONE

▼M4

Articolo 19 bis

Modalità di attuazione

▼M10

1.  I programmi e i progetti finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo vengono attuati mediante:

▼M4

a) l'aggiudicazione di appalti;

b) la concessione di sovvenzioni;

c) l'esecuzione in economia;

▼M10

d) esborsi diretti nell’ambito degli aiuti al bilancio, dei contributi ai programmi settoriali, del sostegno all’alleggerimento del debito e del sostegno volto ad attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, comprese le fluttuazioni dei proventi da esportazione.

▼M4

2.  Gli appalti ai sensi del presente allegato sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di beni mobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

3.  Le sovvenzioni ai sensi del presente allegato sono contributi finanziari diretti concessi a titolo di liberalità per finanziare:

a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si inserisce nel quadro del presente accordo o di un programma o progetto adottato secondo le disposizioni di quest'ultimo;

b) il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo siffatto.

3.  Le sovvenzioni sono oggetto di un contratto scritto.

Articolo 19 ter

Gara con clausola sospensiva

Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti, ►M10  gli Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ possono, in tutti i casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento, indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti. Questa disposizione deve essere menzionata nella proposta di finanziamento.

▼M10

Articolo 19 quater

Aggiudicazione degli appalti, aggiudicazione delle sovvenzioni e esecuzione degli appalti

1.  Salvo il disposto dell’articolo 26, gli appalti e le sovvenzioni vengono aggiudicati ed eseguiti secondo le norme comunitarie e, tranne nei casi specifici contemplati da tali norme, secondo le procedure e la documentazione standard elaborate e pubblicate dalla Commissione per l’attuazione delle azioni di cooperazione con i paesi terzi in vigore al momento in cui viene lanciata la procedura in questione.

2.  Nei casi di gestione decentrata, se dalla valutazione congiunta risulta che le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni nello Stato ACP o nella regione beneficiaria o le procedure approvate dai finanziatori sono conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione e non danno luogo a conflitti di interessi, la Commissione applica queste procedure, in conformità della dichiarazione di Parigi e fatto salvo l’articolo 26, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio dei suoi poteri in questo ambito.

3.  Lo Stato ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente s’impegna a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.

4.  Nei casi di gestione decentrata, gli appalti vengono negoziati, stipulati, firmati ed eseguiti dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Questi Stati o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente possono tuttavia chiedere alla Commissione di negoziare, stipulare, firmare ed eseguire gli appalti per loro conto.

5.  Conformemente all’impegno di cui all’articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con l’ACP sono eseguiti nel rispetto delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.

6.  Viene costituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti del segretariato del gruppo degli Stati ACP e della Commissione, incaricato di individuare, su richiesta di una delle Parti, gli opportuni adeguamenti e di proporre modifiche e miglioramenti delle norme e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.  Il gruppo di esperti presenta inoltre una relazione periodica al comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde aiutarlo a esaminare i problemi di attuazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e a proporre le misure del caso.

Articolo 20

Ammissibilità

A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell’articolo 22 e fatto salvo l’articolo 26:

1. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a:

a) tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato ACP, di uno Stato membro della Comunità europea, di un paese ufficialmente candidato all’adesione alla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite;

b) tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese che figura tra i paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite.

1 bis. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, qualora sia stato istituito un accesso reciproco all’assistenza esterna. L’accesso reciproco nei paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, è concesso automaticamente ai membri dell’OCSE/DAC.

L’accesso reciproco è stabilito mediante una specifica decisione della Commissione riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. La decisione è adottata dalla Commissione d’intesa con gli Stati ACP e resta in vigore per un periodo minimo di un anno.

2. Nell’ambito di un appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo si può far ricorso a servizi forniti da esperti di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

3. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati a titolo di un contratto finanziato con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di uno Stato ammissibile ai sensi dei punti 1 o 1 bis. Al riguardo, la definizione della nozione di «prodotti originari» deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; i prodotti originari della Comunità devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d’oltremare.

4. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta alle organizzazioni internazionali.

5. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione attuata tramite un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1 bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

6. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione attuata nell’ambito di un’iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1 bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di uno Stato coinvolto nell’iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

7. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione cofinanziata con uno Stato terzo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1 bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa dello Stato terzo in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

▼M10 —————

▼M4

Articolo 22

Deroghe

▼M10

1.  In casi eccezionali debitamente giustificati, le persone fisiche o giuridiche dei paesi terzi non ammissibili a norma dell’articolo 20 possono essere ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Gli Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente forniscono alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe tenendo conto in particolare:

a) della situazione geografica dello Stato o della regione ACP interessati;

b) della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;

c) della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;

d) delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;

e) della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali;

f) dei casi di estrema urgenza;

g) della disponibilità dei prodotti e dei servizi sui mercati in questione.

▼M4

2.  e norme della Banca in materia di aggiudicazione degli appalti si applicano ai progetti finanziati dal Fondo investimenti.

▼M10 —————

▼M4

Articolo 24

Esecuzione in economia

1.  Nel caso di operazioni in economia i programmi e i progetti sono attuati da organismi o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati, oppure dalla persona giuridica responsabile dell'esecuzione dell'operazione.

2.  La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse necessarie per assumere personale supplementare, ad esempio esperti degli Stati ACP interessati o di altri Stati ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità dei programmi e dei progetti considerati.

3.  I programmi a preventivo che eseguono le operazioni in economia devono rispettare le norme comunitarie, le procedure e i documenti standard definiti dalla Commissione in vigore al momento dell'approvazione dei programmi stessi.

▼M10 —————

▼M4

Articolo 26

Preferenze

▼M10

1.  Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all’esecuzione degli appalti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo allo scopo di consentire un’utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:

▼M4

a) nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 000 000 EUR agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più Stati ACP, una preferenza pari al 10 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

b) nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50 % del contratto è di origine ACP viene concessa una preferenza del 15 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

c) nel caso degli appalti di servizi, la preferenza viene concessa nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche:

i) a esperti, istituzioni, uffici o società di consulenza degli Stati ACP che abbiano le competenze richieste;

ii) a offerte presentate da un'impresa ACP singolarmente o in consorzio con partner europei;

iii) a offerte presentate da offerenti europei che operano con subappaltatori o esperti ACP;

d) qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni;

e) lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società, imprese, esperti o consulenti di altri Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint venture, subappalto o anche di formazione pratica del personale già assunto.

2.  Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sopra esposti, si accorda la preferenza:

a) all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP; oppure

b) in mancanza di una siffatta offerta:

i) all'offerta che permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;

ii) all'offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP; oppure

iii) ad un consorzio di persone fisiche, imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.

▼M10 —————

▼B

Articolo 30

Composizione delle controversie

▼M10

La composizione delle controversie tra l’amministrazione di uno Stato ACP o dell’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l’esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo avviene:

▼B

(a) in caso di appalto nazionale, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato;

(b) in caso di appalto transnazionale:

(i) se le parti del contratto di appalto lo accettano, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o alle loro prassi riconosciute sul piano internazionale, oppure

(ii) mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 31

Regime fiscale e doganale

1.  Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito o delle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita (NPF) non si tiene conto dei regimi applicati dallo Stato ACP interessato ad altri Stati ACP o ad altri paesi in via di sviluppo.

2.  Fatte salve le disposizioni di cui sopra, ai contratti finanziati dalla Comunità viene applicato il seguente regime:

(a) nello Stato beneficiario ACP i contratti di appalto non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro, né a prelievi fiscali di effetto equivalente esistenti o da istituire; tuttavia questi contratti di appalto sono registrati conformemente alle leggi vigenti nello Stato ACP e la registrazione può dar luogo alla riscossione di un diritto che corrisponde alla prestazione del servizio reso;

(b) gli utili e/o i redditi risultanti dall'esecuzione degli appalti sono soggetti a imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP interessato, purché le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato una sede permanente o purché la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;

(c) le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature professionali beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea, quale definito dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;

(d) le attrezzature professionali necessarie all'esecuzione dei lavori previsti in un contratto di servizi sono ammesse temporaneamente nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, conformemente alla loro legislazione nazionale, in esenzione dagli oneri fiscali, dai diritti di entrata, dai dazi doganali e dalle altre tasse di effetto equivalente, purché tali dazi e tasse non costituiscano il compenso per una prestazione di servizi;

(e) le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di forniture sono ammesse nello Stato ACP beneficiario in esenzione da dazi doganali, diritti di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente. Il contratto di forniture originarie dello Stato ACP interessato viene concluso per il prezzo franco fabbrica maggiorato delle imposte interne eventualmente applicabili a tali forniture nello Stato ACP;

(f) gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione di un appalto di opere sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario;

(g) l'importazione di effetti e oggetti, ad uso persone e domestico, da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un appalto di servizi, nonché da parte di membri della loro famiglia, avviene in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente, conformemente alla legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.

3.  Qualsiasi questione non contemplata dalle disposizioni di cui sopra in materia di regime fiscale e doganale è soggetta alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato.



CAPITOLO 5

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 32

Obiettivi

Il controllo e la valutazione hanno lo scopo di passare al vaglio in modo regolare le azioni in materia di sviluppo (preparazione, esecuzione e azioni susseguenti) per migliorare l'efficacia di tali azioni già avviate o future.

▼M10

Articolo 33

Modalità

1.  Fatte salve le valutazioni effettuate dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente o dalla Commissione, il controllo e la valutazione verranno eseguiti congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e dalla Comunità. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle operazioni di controllo e valutazione. Per assistere il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed eseguono il controllo e le valutazioni comuni e ne riferiscono al comitato. In occasione della prima riunione successiva alla firma dell’accordo, il comitato fissa le modalità intese a garantire il carattere congiunto delle operazioni e approva annualmente il programma di lavoro.

2.  Il controllo e la valutazione sono intesi a:

a) fornire valutazioni regolari e indipendenti sulle operazioni e sugli interventi finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo e sulle attività, mettendo a raffronto risultati e obiettivi; e

b) consentire agli Stati ACP, alla Commissione o all’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e alle istituzioni congiunte di valersi dell’esperienza acquisita nella progettazione ed esecuzione delle politiche e delle operazioni future.

▼B



CAPITOLO 6

▼M4

AGENTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DELL'ESECUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO

▼M10

Articolo 34

Commissione

1.  La Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, esclusi il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi, secondo le seguenti modalità di gestione principali:

a) gestione centralizzata;

b) gestione decentrata.

2.  Di norma, la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo secondo una gestione decentrata.

2.  In tal caso, gli Stati ACP si assumono determinate mansioni esecutive in conformità dell’articolo 35.

3.  Per l’esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione delega determinati poteri esecutivi all’interno dei suoi servizi. La Commissione informa di tale delega gli Stati ACP e il comitato di cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo.

▼M4

Articolo 35

Ordinatore nazionale

▼M10

1.  Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L’ordinatore nazionale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell’impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. L’ordinatore nazionale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l’attuazione dei programmi e progetti in questione all’entità responsabile presso la sua amministrazione nazionale e informa la Commissione delle deleghe conferite.

1.  Nel caso dei programmi e progetti regionali, l’organizzazione o ente competente designa un ordinatore regionale i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell’ordinatore nazionale.

1.  Nel caso dei programmi e progetti intra-ACP, il comitato degli ambasciatori ACP designa un ordinatore intra-ACP i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell’ordinatore nazionale. Nel caso in cui l’ordinatore non sia il segretariato ACP, il comitato degli ambasciatori viene informato, conformemente all’accordo di finanziamento, sull’attuazione dei programmi e dei progetti.

1.  Qualora sia a conoscenza di problemi di applicazione delle procedure relative alla gestione delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione prende, assieme all’ordinatore nazionale, i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all’occorrenza, adotta le misure appropriate.

1.  L’ordinatore competente assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

1.  Nell’ambito della gestione decentrata delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l’ordinatore competente:

▼M4

a) è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo periodico e delle revisioni annuali, intermedie e finali dell'attuazione della cooperazione nonché del coordinamento con i donatori;

b) in stretta collaborazione con la Commissione, è responsabile della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei programmi e progetti;

c) prepara i fascicoli di gara e, all'occorrenza, i documenti degli inviti a presentare proposte;

d) prima che siano pubblicati i bandi di gara e, all'occorrenza, gli inviti a presentare proposte, sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte;

e) in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare locali nonché, se del caso, gli inviti a presentare proposte;

f) riceve le offerte nonché, se del caso, le proposte, e trasmette una copia delle offerte alla Commissione; presiede al loro spoglio e approva i risultati dello spoglio entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine fissato per l'approvazione dell'appalto;

g) invita la Commissione a procedere allo spoglio delle offerte e, se del caso, delle proposte e comunica il risultato dello spoglio delle offerte e delle proposte alla Commissione perché approvi le proposte di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni;

h) sottopone all'approvazione della Commissione i contratti e i programmi a preventivo nonché le eventuali clausole aggiuntive;

i) firma i contratti e le clausole aggiuntive approvati dalla Commissione;

j) liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate;

k) nel corso dell'esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei programmi e progetti approvati.

2.  Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare la Commissione, l' ►M10  ordinatore ◄ decide:

a) adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell'accordo di finanziamento;

b) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda programmi o progetti che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;

c) applicazione o condono delle penalità di mora;

d) atti per lo svincolo delle cauzioni;

e) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine delle merci;

f) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, a condizione che gli Stati membri o gli Stati ACP non producano attrezzature e macchinari comparabili;

g) subappalti;

h) collaudi definitivi; la Commissione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, approvare i relativi verbali e, eventualmente, assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;

i) assunzione di consulenti e altri esperti in materia di assistenza tecnica.

Articolo 36

Capo delegazione

1.  La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta da una delegazione sotto l'autorità di un capo delegazione e con l'approvazione dello Stato o degli Stati ACP interessati. Qualora un capo delegazione sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi i provvedimenti del caso. Il capo delegazione rappresenta la Commissione in tutti i settori di sua competenza e in tutte le sue attività.

2.  Il capo delegazione è l'interlocutore privilegiato degli Stati ACP e degli organismi che possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo dell'accordo. Il capo delegazione opera in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale.

3.  Il capo delegazione riceve le istruzioni e i poteri necessari per facilitare e accelerare tutte le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo.

4.  Il capo delegazione informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.

Articolo 37

Pagamenti

1.  Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, negli Stati ACP possono essere aperti, da parte e a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, presso un istituto finanziario nazionale pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tale istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.

2.  I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi. I conti locali di cui sopra sono alimentati dalla Commissione nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, in base a una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare la necessità di un prefinanziamento da parte dello ►M10  Stato ACP interessato o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ e ritardi negli esborsi.

3.  (soppresso)

4.  I pagamenti sono eseguiti dalla Commissione secondo le regole stabilite dalla Comunità e dalla Commissione, eventualmente previa liquidazione e autorizzazione delle spese da parte dell' ►M10  ordinatore competente ◄ .

5.  (soppresso)

6.  Le procedure per la liquidazione, l'autorizzazione e il pagamento delle spese devono essere espletate entro 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L' ►M10  ordinatore competente ◄ emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al capo delegazione entro 45 giorni dalla scadenza.

7.  I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli ►M10  Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ interessati e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità delle procedure di cui sopra.

▼M10 —————

▼B

ALLEGATO VI

ELENCHI DEGLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI

Gli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari sono i seguenti:



STATI ACP MENO AVANZATI

Articolo 1

Ai sensi del presente accordo sono considerati Stati ACP meno avanzati:

Angola

Benin

Burkina Faso

Burundi

Repubblica del Capo Verde

Repubblica Centrafricana

Ciad

Comore

Repubblica democratica del Congo

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea Equatoriale

Haiti

Kiribati

Lesotho

Liberia

Malawi

Mali

Mauritania

Madagascar

Mozambico

Niger

Ruanda

Isole Salomone

Samoa

Sâo Tomé e Príncipe

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Tuvalu

Togo

Uganda

Vanuatu

Zambia

▼M1

Timor orientale

▼B



STATI ACP SENZA SBOCCO SUL MARE

Articolo 2

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

Articolo 3

Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono:

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Repubblica centrafricana

Ciad

Etiopia

Lesotho

Malawi

Mali

Niger

Rwanda

Swaziland

Uganda

Zambia

Zimbabwe



STATI ACP INSULARI

Articolo 4

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

▼C1

Articolo 5

Gli Stati ACP insulari sono:

Antigua e Barbuda

Bahamas

Barbados

Capo Verde

Comore

Isole Cook

Dominica

Repubblica dominicana

Figi

Giamaica

Grenada

Haiti

Kiribati

Madagascar

Isole Marshall

Maurizio

Micronesia

Nauru

Niue

Palau

Papua Nuova Guinea

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Salomone

Samoa

São Tomé e Principe

Seicelle

Tonga

Trinidad e Tobago

Tuvalu

Vanuatu

▼M1

Timor orientale

▼M4

ALLEGATO VII

Dialogo politico sui diritti umani, sui principi democratici e sullo Stato di diritto



Articolo 1

Obiettivi

1.  Le consultazioni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), si svolgono, tranne nei casi particolarmente urgenti, dopo il dialogo politico approfondito di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.

2.  Le parti conducono il dialogo politico nello spirito dell'accordo, tenendo presenti gli orientamenti per il dialogo politico ACP-UE elaborati dal Consiglio dei ministri.

3.  Il dialogo politico mira a rafforzare le relazioni ACP-UE e ad agevolare il conseguimento degli obiettivi del partenariato.

Articolo 2

Dialogo politico intensificato che precede le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo

1.  Il dialogo politico sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto viene condotto a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato secondo gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale. Nell'ambito del dialogo, le parti possono concordare programmi e priorità comuni.

2.  Le parti definiscono di comune accordo parametri di riferimento o traguardi specifici in materia di diritti umani, principi democratici e Stato di diritto in conformità degli standard e delle norme stabiliti a livello internazionale, tenendo conto della situazione particolare dello Stato ACP interessato. I parametri di riferimento permettono di raggiungere i traguardi stabiliti mediante la definizione di obiettivi intermedi e di calendari per il raggiungimento della conformità.

3.  Il dialogo politico di cui ai paragrafi 1 e 2 è sistematico e formale. Prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo si devono esaurire tutte le possibilità di dialogo.

4.  Tranne nei casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, le consultazioni di cui all'articolo 96 possono svolgersi senza essere precedute da un dialogo politico intensificato in caso di inosservanza persistente degli impegni assunti da una delle parti in occasione di un dialogo precedente o di mancato avvio di un dialogo in buona fede.

5.  Le parti si servono inoltre del dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo per aiutare i paesi oggetto di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo a normalizzare le loro relazioni.

Articolo 3

Norme supplementari relative alle consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo

1.  Le parti si adoperano affinché il livello di rappresentanza sia uniforme durante le consultazioni di cui all'articolo 96.

2.  Le parti si adoperano per promuovere un'interazione trasparente prima, nel corso e a seguito delle consultazioni formali, in considerazione dei parametri di riferimento e dei traguardi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.

3.  Le parti utilizzano il periodo di 30 giorni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, dell'accordo per prepararsi adeguatamente nonché per approfondire le consultazioni, sia nel gruppo ACP che tra la Comunità e i suoi Stati membri. Durante le consultazioni le parti dovrebbero concordare calendari flessibili pur riconoscendo che i casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b,) e all'articolo 2, paragrafo 4, del presente allegato, possono richiedere una reazione immediata.

▼M10

4.  Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalità stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunità europea e ai suoi Stati membri. Il segretariato ACP e la Commissione europea si scambiano tutte le informazioni necessarie sul processo di dialogo politico condotto prima, durante e dopo le consultazioni intraprese ai sensi degli articoli 96 e 97 del presente accordo.

▼M4

5.  Le parti riconoscono la necessità di consultazioni strutturate e permanenti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo. Il Consiglio dei ministri può definire ulteriori modalità a tale scopo.

▼B

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N. 1

relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte

1.

Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione.

Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) delle istituzioni congiunte istituite a norma del presente accordo sono sostenute dalla Comunità o da uno degli Stati ACP, a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

2.

Gli arbitri designati a norma dell'articolo 98 dell'accordo hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri.

Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunità. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

3.

Gli Stati ACP istituiscono un fondo, la cui gestione sarà affidata al loro segretariato generale, che parteciperà al finanziamento delle spese sostenute dai rappresentanti ACP che partecipano alle sedute dell'Assemblea parlamentare paritetica e del Consiglio dei ministri.

Gli Stati ACP versano il loro contributo al fondo. Al fine d'incoraggiare la partecipazione attiva di tutti gli Stati ACP al dialogo condotto nell'ambito delle istituzioni congiunte ACP-CE, la Comunità contribuisce ad alimentare il fondo, come previsto nel protocollo finanziario (4 milioni di € in base al primo protocollo finanziario).

Per poter essere finanziate dal fondo le spese devono essere state effettuate conformemente al disposto del paragrafo 1 e alle condizioni seguenti:

 le spese devono essere state sostenute da parlamentari o da altri rappresentanti di pari livello degli Stati ACP per viaggi effettuati a partire dal paese rappresentato per partecipare a sedute dell'Assemblea parlamentare paritetica, riunioni di gruppi di lavoro o missioni condotte per conto di tali organismi o essere state sostenute dagli stessi rappresentanti e da rappresentanti della società civile e di operatori economici e sociali degli Stati ACP per partecipare a riunioni di consultazione organizzate a norma degli articoli 15 e 17 del presente accordo.

 le decisioni relative alla natura, all'organizzazione, alla frequenza e all'ubicazione delle riunioni, delle missioni e dei gruppi di lavoro devono essere adottate in conformità dei regolamenti del Consiglio dei ministri e dell'Assemblea parlamentare paritetica.

4.

Le riunioni di consultazione e le riunioni degli operatori economici e sociali ACP-UE sono organizzate dal Comitato economico e sociale delle Comunità europee. In questo caso specifico il contributo della Comunità destinato a coprire le spese di partecipazione degli operatori economici e sociali degli Stati ACP viene versato direttamente al Comitato economico e sociale.

Il segretariato degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri e l'Assemblea parlamentare paritetica possono, previo accordo con la Commissione, delegare l'organizzazione delle riunioni di consultazione della società civile degli Stati ACP a organismi rappresentativi accettati da entrambe le parti.

PROTOCOLLO N. 2

sui privilegi e sulle immunità



LE PARTI,

SOLLECITE di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità, l'applicazione soddisfacente dell'accordo nonché la preparazione dei lavori effettuati nell'ambito dell'accordo e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione;

CONSIDERANDO che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965;

CONSIDERANDO altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale;

CONSIDERANDO che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il Gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei ministri ACP e un Comitato degli ambasciatori; che il funzionamento degli organi del gruppo degli Stati ACP deve essere gestito dal segretariato degli Stati ACP;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo:



CAPITOLO 1

PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI RELATIVI ALL'ACCORDO

Articolo 1

I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunità europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni dell'accordo o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi all'applicazione dell'accordo, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunità e agevolazioni d'uso.

Il primo comma si applica altresì ai membri dell'Assemblea parlamentare paritetica prevista dall'accordo, agli arbitri che possono essere designati in virtù dell'accordo, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo delle imprese e al personale del Centro per lo sviluppo agricolo.



CAPITOLO 2

BENI, FONDI E AVERI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP

Articolo 2

I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

Salvo nella misura necessaria alle inchieste relative ad un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo o in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dall'accordo.

Articolo 3

Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili.

Articolo 4

Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospite prende, ogniqualvolta ciò sia possibile, le opportune disposizioni per la dispensa dal pagamento o il rimborso di dette imposte o tasse.

Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

Articolo 5

Il Consiglio dei ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati all'uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere venduti né ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.



CAPITOLO 3

COMUNICAZIONI UFFICIALI

Articolo 6

Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità, le istituzioni congiunte dell'accordo e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati parti all'accordo del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle istituzioni congiunte dell'accordo e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.



CAPITOLO 4

PERSONALE DEL SEGRETARIATO DEGLI STATI ACP

Articolo 7

1.  Il segretario o i segretari e il segretario o i segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore designati dagli Stati ACP beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP, sotto la responsabilità del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

2.  Il paese ospitante concede, ai membri permanenti del personale ACP non contemplati nel paragrafo 1, l'esenzione da imposte su stipendi, emolumenti ed indennità loro versate dagli Stati ACP, a decorrere dalla data in cui tali redditi sono soggetti ad un'imposta a profitto degli Stati ACP.

La precedente disposizione non si applica né alle pensioni, né alle rendite versate dal segretariato ACP agli ex agenti o ai loro aventi diritto, né a stipendi, emolumenti e indennità versate agli agenti locali.

Articolo 8

Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7, paragrafo 1 l'immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Sono esclusi tuttavia dall'immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato.

Articolo 9

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, del segretario o dei segretari e del segretario o dei segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP, nonché degli agenti permanenti del personale del segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del presidente del Consiglio dei ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP.



CAPITOLO 5

DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE NEGLI STATI ACP

Articolo 10

1.  Il delegato della Commissione e il personale nominato presso le delegazioni, escluso il personale assunto in loco, sono esentati dalle imposte dirette nello Stato ACP in cui prestano servizio.

2.  Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell'allegato IV, capitolo 4, articolo 31, paragrafo 2, lettera g).



CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11

I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono accordati ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.

Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunità ogniqualvolta reputino che ciò non sia contrario ai loro interessi.

Articolo 12

L'articolo 98 dell'accordo è applicabile alle controversie relative al presente protocollo.

Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.

PROTOCOLLO N. 3

relativo al Sudafrica



Articolo 1

Status condizionale

1.  La partecipazione del Sudafrica al presente accordo è subordinata alle condizioni indicate nel presente protocollo.

2.  Le disposizioni dell'accordo bilaterale sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, ►M10  modificato dall’accordo firmato l’11 settembre 2009 ◄ tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica Sudafricana, in appresso denominato l'«ASSC», prevalgono sulle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Disposizioni generali, dialogo politico e istituzioni congiunte

1.  Le disposizioni generali, istituzionali e finali del presente accordo si applicano al Sudafrica.

2.  Il Sudafrica è pienamente associato al dialogo politico globale e partecipa alle istituzioni e agli organismi congiunti previsti nel quadro del presente accordo. Tuttavia, il Sudafrica non partecipa al processo decisionale relativo alle decisioni da adottare in merito a disposizioni che non si applicano al Sudafrica ai sensi del presente protocollo.

Articolo 3

Strategie di cooperazione

Le disposizioni del presente accordo relative alle strategie di cooperazione si applicano alla cooperazione tra la CE e il Sudafrica.

Articolo 4

Risorse finanziarie

1.  Le disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo non si applicano al Sudafrica.

▼M10

2.  Tuttavia, in deroga a questo principio, il Sudafrica è ammesso a partecipare alla cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo di cui all’articolo 8 del presente protocollo, sulla base dei principi di reciprocità e proporzionalità, restando inteso che la sua partecipazione sarà finanziata con le risorse di cui al titolo VII dell'ASSC. Nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell’ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l’attuazione di tali aiuti.

▼B

3.  Le persone fisiche e giuridiche sudafricane sono idonee a partecipare all'aggiudicazione degli appalti finanziati con le risorse previste ai sensi del presente accordo. A questo proposito, le persone fisiche e giuridiche sudafricane non beneficiano però delle preferenze concesse alle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP.

▼M10

4.  Ai fini del finanziamento degli investimenti di cui all’allegato II, capitolo 1, del presente accordo, i fondi d’investimento e gli intermediari finanziari e non finanziari stabiliti in Sudafrica hanno i necessari requisiti.

▼B

Articolo 5

Cooperazione commerciale

1.  Le disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica.

2.  Ciononostante il Sudafrica è associato come osservatore al dialogo condotto tra le parti a norma degli articoli 34-40 del presente accordo.

▼M10

3.  Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla parte 3, titolo II, del presente accordo qualora ciò sia approvato dalle altre parti a detto APE.

▼B

Articolo 6

Applicabilità di protocolli e dichiarazioni

I protocolli e le dichiarazioni allegati al presente accordo che si riferiscono a parti dell'accordo non applicabili al Sudafrica non si applicano a tale Stato. Tutte le altre dichiarazioni e protocolli si applicano anche al Sudafrica.

Articolo 7

Clausola di revisione

Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri.

Articolo 8

Applicabilità

Fatti salvi gli articoli che precedono, la tabella che segue distingue gli articoli dell'accordo e dei suoi allegati che si applicano e quelli che non si applicano al Sudafrica.



Applicabili

Osservazioni

Non applicabili

Preambolo

 

 

Parte I, Titolo I, Capitolo 1: «Obiettivi, principi e attori» (Articoli 1 — 7)

 

 

Parte I, Titolo II, «La dimensione politica»; Articoli 8 — 13

 

 

Parte 2, «disposizioni istituzionali»; Articoli 14 — 17

A norma dell'articolo 1 del presente protocollo, il Sudafrica non ha diritto di voto nelle istituzioni o negli organismi congiunti nei settori dell'accordo che ad esso non si applicano.

 

Parte 3, Titolo I, «Strategie di sviluppo».

 

 

 

A norma dell'articolo 5 del presente protocollo, il Sudafrica è associato come osservatore al dialogo condotto tra le parti in conformità degli articoli 34 — 40.

Parte 3, Titolo II, Cooperazione economica e commerciale.

Articolo 75, lettera i), punto i) (Promozione degli investimenti, sostegno al dialogo all'interno del settore privato ACP-UE a livello regionale), Articolo 78 (Tutela degli investimenti)

Conformemente al disposto dell'articolo 4, il Sudafrica ha diritto a partecipare a taluni settori della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, restando inteso che tale partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse previste al titolo VII dell'ASSC. Conformemente all'articolo 2, il Sudafrica può partecipare al comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo previsto all'articolo 83 dell'accordo, ma non ha diritto di voto sulle disposizioni che non si applicano al paese.

Parte 4, Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

Parte 5, Disposizioni generali per gli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, Articoli 84 — 90

 

 

Parte 6, Disposizioni finali, Articoli 91 — 100

 

 

 

 

Allegato I (Protocollo finanziario)

Allegato II, Modi e condizioni di finanziamento, Capitolo 5 (in collegamento con l'articolo 78/tutela degli investimenti)

Conformemente al disposto dell'articolo 4, il Sudafrica ha diritto a partecipare a taluni settori della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, restando inteso che tale partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse previste al titolo VII dell'ASSC.

Allegato II, Modi e condizioni di finanziamento, Capitoli 1, 2, 3 e 4

Allegato III Sostegno istituzionale (CSI e CSA)

Conformemente al disposto dell'articolo 4, il Sudafrica ha diritto a partecipare a taluni settori della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, restando inteso che tale partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse previste al titolo VII dell'ASSC.

 

Allegato IV, Procedure di attuazione e di gestione: Articoli 6 — 14, (Cooperazione regionale), Articoli 20 — 32, (Concorrenza e preferenze)

A norma dell'articolo 4 del presente protocollo, nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell'ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l'attuazione di tali aiuti. Le persone fisiche e giuridiche sudafricane saranno inoltre idonee a partecipare all'aggiudicazione degli appalti finanziati con le risorse dell'accordo. In questo contesto i partecipanti alle gare d'appalto sudafricani non godranno delle preferenze previste per quelli degli Stati ACP.

Allegato IV, Articoli 1 — 5 (Programmazione nazionale); 15 — 19 (Disposizioni relative al ciclo del progetto), 27 (Preferenza concessa alle imprese ACP) e 34 — 38 (Agenti incaricati dell'esecuzione)

 

 

Allegato V/Regime commerciale applicabile nel periodo preparatorio.

Allegato VI; Elenco degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari.

 

 

ATTO FINALE



I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica ellenica,

di Sua Maestà il Re di Spagna,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente dell'Irlanda,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

del Presidente federale della Repubblica d'Austria

del Presidente della Repubblica portoghese,

del Presidente della Repubblica di Finlandia,

del Governo del Regno di Svezia,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», i cui Stati sono in appresso denominati «Stati membri»,

del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

I plenipotenziari

del Presidente della Repubblica popolare d'Angola,

di Sua Maestà la Regina di Antigua e Barbuda,

del Capo di Stato del Commonwealth delle Bahamas,

del Capo di Stato delle Barbados,

di Sua Maestà la Regina del Belize,

del Presidente della Repubblica popolare del Benin,

del Presidente della Repubblica del Botswana,

del Presidente del Burkina Faso,

del Presidente della Repubblica del Burundi,

del Presidente della Repubblica del Camerun,

del Presidente della Repubblica di Capo Verde,

del Presidente della Repubblica centrafricana,

del Presidente della Repubblica del Ciad,

del Presidente della Repubblica federale islamica delle Comore,

del Presidente della Repubblica democratica del Congo,

del Presidente della Repubblica del Congo,

del Governo delle Isole Cook

del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,

del Presidente della Repubblica di Gibuti,

del Governo del Commonwealth della Dominica,

del Presidente della Repubblica dominicana,

del Presidente dello Stato di Eritrea,

del Presidente della Repubblica della Guinea equatoriale,

del Presidente della Repubblica federale democratica di Etiopia,

del Presidente della Repubblica democratica sovrana di Figi,

del Presidente della Repubblica gabonese,

del Presidente e del Capo di Stato della Repubblica della Gambia,

del Presidente della Repubblica del Ghana,

di Sua Maestà la Regina di Grenada,

del Presidente della Repubblica di Guinea,

del Presidente della Repubblica della Guinea Bissau,

del Presidente della Repubblica della Guyana,

del Presidente della Repubblica di Haiti,

del Capo di Stato della Giamaica,

del Presidente della Repubblica del Kenya,

del Presidente della Repubblica di Kiribati,

di Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,

del Presidente della Repubblica di Liberia,

del Presidente della Repubblica del Madagascar,

del Presidente della Repubblica del Malawi,

del Presidente della Repubblica del Mali,

del Governo della Repubblica delle Isole Marshall

del Presidente della Repubblica islamica di Mauritania,

del Presidente della Repubblica di Maurizio,

del Governo degli Stati federati di Micronesia,

del Presidente della Repubblica del Mozambico,

del Presidente della Repubblica di Namibia,

del Governo della Repubblica di Nauru,

del Presidente della Repubblica del Niger,

del Presidente della Repubblica federale di Nigeria,

di Sua Maestà la Regina dello Stato indipendente di Papua-Nuova Guinea,

del Presidente della Repubblica del Ruanda,

di Sua Maestà la Regina di Saint Kitts e Nevis,

di Sua Maestà la Regina di Saint Lucia,

di Sua Maestà la Regina di Saint Vincent e Grenadine,

del Capo di Stato dello Stato indipendente di Samoa

del Presidente della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe,

del Presidente della Repubblica del Senegal,

del Presidente della Repubblica delle Seychelles,

del Presidente della Repubblica di Sierra Leone,

di Sua Maestà la Regina delle Isole Salomone,

del Presidente della Repubblica sudafricana,

del Presidente della Repubblica del Sudan,

del Presidente della Repubblica del Suriname,

di Sua Maestà il Re del Regno di Swaziland,

del Presidente della Repubblica unita di Tanzania,

del Presidente della Repubblica del Togo,

di Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,

del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,

di Sua Maestà la Regina di Tuvalu,

del Presidente della Repubblica dell'Uganda,

del Governo della Repubblica di Vanuatu,

del Capo di Stato delle Samoa occidentali,

del Governo della Repubblica di Zambia,

del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe,

i cui Stati sono in appresso denominati «Stati ACP»,

dall'altra,

riuniti a Cotonou il 23 giugno duemila per la firma dell'accordo di partenariato ACP-CE, hanno adottato i seguenti testi:





Allegato I

Protocollo finanziario

Allegato II

Modalità e condizioni di finanziamento

Allegato III

Sostegno istituzionale — CSI e CTA

Allegato IV

Procedure di attuazione e di gestione

Allegato V

Regime commerciale applicabile durante il periodo preparatorio di cui all'articolo 37, paragrafo 1

Allegato VI

Elenchi degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari

Protocollo 1

relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte

Protocollo 2

sui privilegi e sulle immunità

Protocollo 3

relativo al Sudafrica



Dichiarazione I

Dichiarazione comune sui soggetti del partenariato (articolo 6)

Dichiarazione II

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati clandestini (articolo 13, paragrafo 5)

Dichiarazione III

Dichiarazione comune sulla partecipazione all'Assemblea parlamentare paritetica (articolo 17, paragrafo 1)

Dichiarazione IV

Dichiarazione della Comunità sul finanziamento del segretariato ACP

Dichiarazione V

Dichiarazione della Comunità sul finanziamento delle istituzioni congiunte

Dichiarazione VI

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Dichiarazione VII

Dichiarazione degli Stati membri relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Dichiarazione VIII

Dichiarazione comune relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Dichiarazione IX

Dichiarazione comune sull'articolo 49, paragrafo 2, relativo agli scambi e all'ambiente

Dichiarazione X

Dichiarazione ACP sugli scambi e l'ambiente

Dichiarazione XI

Dichiarazione comune sul patrimonio culturale ACP

Dichiarazione XII

Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali

Dichiarazione XIII

Dichiarazione comune sui diritti d'autore

Dichiarazione XIV

Dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le regioni ultraperiferiche (articolo 28)

Dichiarazione XV

Dichiarazione comune sulle adesioni

Dichiarazione XVI

Dichiarazione comune sull'adesione dei paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato sull'Unione europea

Dichiarazione XVII

Dichiarazione comune sull'articolo 66 (alleggerimento del debito) dell'accordo

Dichiarazione XVIII

Dichiarazione UE sul protocollo finanziario

Dichiarazione XIX

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione

Dichiarazione XX

Dichiarazione comune sull'impatto delle fluttuazioni dei proventi da esportazione sugli Stati ACP piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili

Dichiarazione XXI

Dichiarazione della Comunità sull'allegato IV, articolo 3

Dichiarazione XXII

Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Dichiarazione XXIII

Dichiarazione comune sull'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-UE

Dichiarazione XXIV

Dichiarazione comune sul riso

Dichiarazione XXV

Dichiarazione comune sul rum

Dichiarazione XXVI

Dichiarazione comune sulle carni bovine

Dichiarazione XXVII

Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V

Dichiarazione XXVIII

Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini

Dichiarazione XXIX

Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune

Dichiarazione XXX

Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 1 dell'allegato V

Dichiarazione XXXI

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato

Dichiarazione XXXII

Dichiarazione comune sulla non discriminazione

Dichiarazione XXXIII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 8, paragrafo 3 dell'allegato V

Dichiarazione XXXIV

Dichiarazione comune sull'articolo 12 dell'allegato V

Dichiarazione XXXV

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 sull'articolo

Dichiarazione XXXVI

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V

Dichiarazione XXXVII

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca

Dichiarazione XXXVIII

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'estensione delle acque territoriali

Dichiarazione XXXIX

Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca

Dichiarazione XL

Dichiarazione comune sull'applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore del tonno

Dichiarazione XLI

Dichiarazione comune sull'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell'allegato V

Dichiarazione XLII

Dichiarazione comune sulle norme d'origine: cumulo con il Sudafrica

Dichiarazione XLIII

Dichiarazione comune sull'allegato 2 al protocollo 1 dell'allegato V

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

DICHIARAZIONE I

Dichiarazione comune sui soggetti del partenariato (articolo 6)

Le parti concordano sul fatto che la definizione di società civile può differire notevolmente a seconda delle condizioni socioeconomiche e culturali di ciascun paese ACP. Esse ritengono tuttavia che tale definizione possa includere, tra le altre, le seguenti organizzazioni: gruppi e enti che operano nel campo dei diritti umani, organizzazioni di base, associazioni femminili, organizzazioni giovanili, organizzazioni per la protezione dell'infanzia, movimenti ambientalisti, organizzazioni di coltivatori e allevatori, associazioni di consumatori, organizzazioni religiose, strutture di sostegno allo sviluppo (ONG, istituti di insegnamento e di ricerca), associazioni culturali e gli organi d'informazione.

DICHIARAZIONE II

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati clandestini (articolo 13, paragrafo 5)

L'articolo 13, paragrafo 5, lascia impregiudicata la divisione interna dei poteri tra la Comunità e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione.

DICHIARAZIONE III

Dichiarazione comune sulla partecipazione all'Assemblea parlamentare paritetica (articolo 17, paragrafo 1)

Le parti ribadiscono che l'Assemblea parlamentare paritetica ha il ruolo di promuovere e difendere i processi democratici mediante il dialogo tra i membri del parlamento e concordano sul fatto di consentire la partecipazione di rappresentanti non parlamentari, come stabilito dall'articolo 17, solo in circostanze eccezionali. Tale partecipazione è subordinata all'approvazione dell'Assemblea parlamentare paritetica prima di ciascuna sessione.

DICHIARAZIONE IV

Dichiarazione della Comunità sul finanziamento del segretariato ACP

La Comunità contribuisce ai costi di gestione del segretariato ACP attingendo alle risorse per la cooperazione intra-ACP.

DICHIARAZIONE V

Dichiarazione della Comunità sul finanziamento delle istituzioni congiunte

La Comunità, consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare esigenze della Comunità, è disposta a mantenere la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, tanto per le riunioni delle istituzioni dell'accordo che si svolgono nel territorio di uno Stato membro, quanto per quelle che hanno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

DICHIARAZIONE VI

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Dal punto di vista del diritto internazionale, il protocollo sui privilegi e le immunità è un atto multilaterale. Tuttavia, gli eventuali problemi specifici che dovessero sorgere nello Stato ospitante in merito all'applicazione di tale protocollo dovrebbero essere risolti mediante un accordo bilaterale con detto Stato.

La Comunità ha preso atto delle richieste degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n. 2, in particolare per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato ACP, del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro di sviluppo agricolo (CSA).

La Comunità è disposta a cercare congiuntamente adeguate risposte alle richieste degli Stati ACP, al fine di elaborare uno strumento giuridico distinto come sopra indicato.

In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato ACP, il CSI ed il CTA e il loro personale:

(1) darà prova di apertura per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione «personale di grado superiore» che sarà definita di comune accordo;

(2) riconoscerà i poteri delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri ACP al Presidente del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del protocollo;

(3) acconsentirà a concedere talune agevolazioni al personale del segretariato ACP, del CSI e del CTA in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante;

(4) esaminerà adeguatamente le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato ACP, il CSI e il CTA ed il loro personale.

DICHIARAZIONE VII

Dichiarazione degli Stati membri relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Nel quadro delle rispettive normative, gli Stati membri si adopereranno per agevolare, nei rispettivi territori, gli spostamenti effettuati nell'ambito dei loro obblighi ufficiali dai diplomatici ACP accreditati presso la Comunità e dai membri del segretariato ACP di cui all'articolo 7 del protocollo n. 2, i cui nomi e qualifiche sono notificati conformemente all'articolo 9 dello stesso protocollo, nonché dai dirigenti ACP del CSI e del CTA.

DICHIARAZIONE VIII

Dichiarazione comune relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Nel quadro delle rispettive normative, gli Stati ACP concedono alle delegazioni della Commissione privilegi e immunità analoghi a quelli concessi alle missioni diplomatiche, affinché esse siano in grado di adempiere in modo soddisfacente ed efficace alle funzioni loro assegnate dall'accordo.

DICHIARAZIONE IX

Dichiarazione comune sull'articolo 49, paragrafo 2, relativo agli scambi e all'ambiente

Profondamente consapevoli dei rischi specifici connessi ai residui radioattivi, le parti si astengono da qualsiasi pratica di scarico di siffatti residui che attenti alla sovranità di Stati o che costituisca una minaccia per l'ambiente o la salute pubblica in altri paesi. Esse attribuiscono la massima importanza ad un'intensificazione della cooperazione internazionale volta a proteggere l'ambiente e la salute pubblica da questo tipo di rischi. In quest'ottica, affermano la loro determinazione a contribuire attivamente ai lavori in corso in sede di AIEA ai fini dell'elaborazione di un codice di buona condotta approvato a livello internazionale.

Per «residui radioattivi» la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, intende qualsiasi materiale che contenga radionuclidi o ne sia contaminato e per cui non sia prevista alcuna utilizzazione. La direttiva è applicabile alle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e ed a quelle verso la Comunità e fuori da essa, allorché i quantitativi e la concentrazione superano i livelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996. I livelli stabiliti garantiscono il rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Le spedizioni di residui radioattivi sono soggette ad un sistema di autorizzazione preventiva previsto dalla direttiva 92/3/Euratom. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stabilisce che le autorità competenti degli stati membri non autorizzano le spedizioni di residui radioattivi verso uno Stato non comunitario parte della quarta convenzione ACP-CEE, tenendo conto tuttavia dell'articolo 14. La Comunità assicura che l'articolo 11 della direttiva 92/3/Euratom sarà rivisto in modo da includere tutti gli Stati non comunitari parti del presente accordo. Sino ad allora, la Comunità agirà come se le parti soprammenzionate fossero già state incluse.

Le parti si adoperano per firmare e ratificare nei tempi più brevi la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, nonché la modifica del 1995 alla stessa convenzione, di cui alla decisione III/1.

DICHIARAZIONE X

Dichiarazione ACP sugli scambi e l'ambiente

Gli Stati ACP manifestano la loro viva preoccupazione dinanzi ai problemi ambientali in generale e più particolarmente in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di residui nucleari e radioattivi.

Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d) dell'accordo, gli Stati ACP hanno espresso la ferma intenzione di attenersi ai principi e alle disposizioni della risoluzione dell'OUA relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in Africa, che figura nel documento AHG 182 (XXV) .

DICHIARAZIONE XI

Dichiarazione comune sul patrimonio culturale ACP

1. Le parti esprimono la propria comune volontà di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di ciascun paese ACP, a livello internazionale, bilaterale e privato, nonché nel quadro del presente accordo.

2. Le parti riconoscono l'esigenza di agevolare l'accesso di storici e di ricercatori ACP agli archivi, al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi di informazioni sul patrimonio culturale degli Stati ACP.

3. Esse riconoscono l'utilità dell'assistenza fornita, anche mediante la promulgazione e applicazione dell'appropriata legislazione, ad attività specifiche svolte, specialmente nel campo della formazione, a favore della conservazione, tutela ed esposizione delle proprietà, dei monumenti e degli oggetti di interesse culturale.

4. Le parti ribadiscono l'importanza di intraprendere attività culturali comuni, agevolando la mobilità di artisti di paesi ACP e di paesi europei, nonché lo scambio di oggetti culturali rappresentativi delle loro culture e civiltà, al fine di potenziare il livello di reciproca comprensione e solidarietà tra le rispettive popolazioni.

DICHIARAZIONE XII

Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali

Gli Stati ACP invitano la Comunità e gli Stati membri che riconoscono il diritto legittimo degli Stati ACP in materia di identità culturale a favorire il ritorno o la restituzione dei beni culturali provenienti dagli Stati ACP attualmente negli Stati membri.

DICHIARAZIONE XIII

Dichiarazione comune sui diritti d'autore

Le parti riconoscono che la promozione della protezione dei diritti d'autore è parte integrante della cooperazione culturale, intesa a promuovere la valorizzazione di ogni forma di espressione umana. Questa protezione è inoltre una condizione indispensabile affinché possano emergere e svilupparsi attività di produzione, di diffusione e di edizione.

Pertanto, nell'ambito della cooperazione culturale ACP-CE, le due parti operano a favore della promozione e del rispetto dei diritti d'autore e dei diritti analoghi.

In questo ambito e secondo le norme e procedure previste dall'accordo, la Comunità può fornire un sostegno finanziario e tecnico per la diffusione delle informazioni sui diritti d'autore, per l'aggiornamento degli operatori economici in materia di protezione di tali diritti e per l'elaborazione delle legislazioni nazionali intese a meglio garantirli.

DICHIARAZIONE XIV

Dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le regioni ultraperiferiche (articolo 28)

Il riferimento alle regioni ultraperiferiche riguarda la Comunità autonoma spagnola delle Isole Canarie, i quattro dipartimenti francesi d'oltremare — Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione — e le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madeira.

DICHIARAZIONE XV

Dichiarazione comune sulle adesioni

L'adesione di qualunque Stato terzo al presente accordo avviene conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 e agli obiettivi dell'articolo 2 stabiliti dal gruppo ACP nell'accordo di Georgetown, modificato nel novembre 1992.

DICHIARAZIONE XVI

Dichiarazione comune sull'adesione dei paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato CE

La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori d'oltremare di cui alla parte quarta del trattato, divenuti indipendenti, di aderire al presente accordo se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in questa forma.

DICHIARAZIONE XVII

Dichiarazione comune sull'articolo 66 (alleggerimento del debito) dell'accordo

Le parti concordano sui seguenti principi:

a) a lungo termine, le parti perseguiranno un miglioramento dell'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e promuoveranno un programma approfondito, più ampio e più rapido di alleggerimento del debito dei paesi ACP;

b) le parti perseguiranno inoltre la creazione e la messa in opera di meccanismi di sostegno per la riduzione del debito a favore di paesi ACP che non sono ancora ammissibili all'iniziativa HIPC.

DICHIARAZIONE XVIII

Dichiarazione UE sul protocollo finanziario

Dei 13 500 mio EUR che costituiscono l'importo complessivo del 9o FES, 12 500 milioni sono resi immediatamente disponibili al momento dell'entrata in vigore del protocollo finanziario. I restanti 1 000 mio EUR saranno svincolati in base alla verifica dei risultati, di cui al paragrafo 7 del protocollo finanziario, che sarà effettuata nel 2004.

Nel valutare l'esigenza di nuove risorse si terrà debitamente conto tanto di questa verifica dei risultati, quanto di una data limite per l'impegno del fondi del 9o FES.

DICHIARAZIONE XIX

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione

La Comunità e i suoi Stati membri ribadiscono la propria adesione all'accordo relativo ad una riforma della programmazione per l'attuazione dell'assistenza finanziata dal 9o FES.

In tale contesto, la Comunità e i suoi Stati membri ritengono che un meccanismo di verifica adeguatamente messo in atto sia lo strumento più importante per un'efficace programmazione. il processo di verifica concordato per disciplinare l'attuazione del 9o FES garantirà la continuità del processo di programmazione, consentendo nel contempo periodici adeguamenti della strategia di sostegno al paese che riflettano gli sviluppi delle esigenze e dei risultati conseguiti dallo Stato ACP interessato.

Al fine di usufruire appieno dei benefici della riforma e garantire l'efficacia del processo di programmazione, la Comunità e i suoi Stati membri ribadiscono l'impegno politico a favore dei seguenti principi:

Nei limiti del possibile, le verifiche devono essere effettuate nello Stato ACP interessato. il fatto di circoscrivere l'ambito geografico delle verifiche non implica che gli Stati membri o i servizi della Commissione non possano seguire o non siano debitamente coinvolti nel processo di programmazione.

I limiti di tempo stabiliti per il completamento delle verifiche devono essere rispettati.

Le verifiche non devono costituire elementi a sé stanti nel processo di programmazione. Esse devono essere considerate strumenti di gestione destinati a sintetizzare i risultati del periodico (mensile) dialogo tra l'ordinatore nazionale e il capo delegazione della Commissione.

Le verifiche non devono appesantire il carico amministrativo per nessuna delle parti interessate. Occorre pertanto disciplinare la gestione delle procedure e degli obblighi di stesura di relazioni previsti nell'ambito del processo di programmazione. A tal fine, verranno riesaminati e adeguati i ruoli svolti nel processo decisionale rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione.

DICHIARAZIONE XX

Dichiarazione comune sull'impatto delle fluttuazioni dei proventi da esportazione sugli Stati ACP piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili

Le parti prendono atto del fatto che gli Stati ACP temono che le modalità del meccanismo per l'ulteriore sostegno ai paesi soggetti alla fluttuazione dei proventi da esportazione non forniscano un sostegno sufficiente agli Stati piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili, esposti alla precarietà dei proventi da esportazione.

A partire dal secondo anno di funzionamento del meccanismo, e su richiesta di uno o più Stati ACP che hanno incontrato difficoltà, le parti accettano di riesaminare le modalità del meccanismo sulla base di una proposta della Commissione, al fine di porre rimedio, ove opportuno, agli effetti di tali fluttuazioni.

DICHIARAZIONE XXI

Dichiarazione della Comunità sull'Allegato IV, Articolo 3

La notificazione del montante indicativo nell'Allegato IV, Articolo 3, non vale per gli Stati ACP con cui la Comunità ha interrrotto la sua collaborazione.

DICHIARAZIONE XXII

Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera A)

Le parti prendono atto del fatto che la Comunità intende adottare le misure che figurano in allegato, stabilite il giorno della firma dell'accordo, per garantire agli Stati ACP il trattamento preferenziale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati.

Esse prendono atto del fatto che la Comunità dichiara che farà il necessario per garantire che siano adottati in tempo utile i corrispondenti regolamenti agricoli e che, nei limiti del possibile, tali regolamenti entrino in vigore contemporaneamente al regime interinale che sarà introdotto dopo la firma dell'accordo successivo alla quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989.



Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

01

ANIMALI VIVI

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

0101

esenzione

0102

Animali vivi della specie bovina

0102 90 05

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0102 90 21

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0102 90 29

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0102 90 41

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0102 90 49

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0102 90 51

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0102 90 59

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0102 90 61

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0102 90 69

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0102 90 71

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0102 90 79

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0103

Animali vivi della specie suina

0103 91 10

riduzione del 16 %

0103 92 11

riduzione del 16 %

0103 92 19

riduzione del 16 %

0104

Animali vivi della specie ovina o caprina

0104 10 30

riduzione del 100 % dei dazi doganali entro il limite del contingente (cat. 1)

0104 10 80

riduzione del 100 % dei dazi doganali entro il limite del contingente (cat. 1)

0104 20 10

esenzione

0104 20 90

riduzione del 100 % dei dazi doganali entro il limite del contingente (cat. 1)

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

0105

riduzione del 16 %

0106

Altri animali vivi (esclusi cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini, caprini, pollame, pesce, molluschi e altri invertebrati acquatici, colture microorganiche, ecc.)

0106

esenzione

02

CARNE E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0201

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem (1)

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0202

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem (1)

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

0203 11 10

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 11 90

esenzione

0203 12 11

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 12 19

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 12 90

esenzione

0203 19 11

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 19 13

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 19 15

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

ex020319 55

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 % (diverse dai piccoli filetti confezionati singolarmente)

0203 19 59

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 19 90

esenzione

0203 21 10

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 21 90

esenzione

0203 22 11

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 22 19

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 22 90

esenzione

0203 29 11

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 29 13

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 29 15

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

ex020329 55

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 % (diverse dai piccoli filetti confezionati singolarmente)

0203 29 59

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0203 29 90

esenzione

0204

Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0204

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem;

pecore provenienti da allevamenti nazionali: entro il limite del contingente (contingente 2) riduzione del 65 % dei dazi specifici;

altre specie: entro il limite del contingente (contingente 1) riduzione del 100 % dei dazi specifici

0205

Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0205

esenzione

0206

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0206 10 91

esenzione

0206 10 95

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem (1)

0206 10 99

esenzione

0206 21

esenzione

0206 22

esenzione

0206 29 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem (1)

0206 29 99

esenzione

0206 30 21

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0206 30 31

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0206 30 90

esenzione

0206 41 91

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0206 41 99

esenzione

0206 49 91

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0206 49 99

esenzione

0206 80

esenzione

0206 90

esenzione

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di galli e di galline, di anatre, di oche, di tacchine e di tacchini e di faraone

0207

entro il limite del contingente (cat. 3) riduzione del 65 %

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: di conigli o lepri, di piccioni domestici e di altri animali non nominati né compresi altrove

0208

esenzione

0209

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili, non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

0209 00 11

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0209 00 19

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0209 00 30

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0209 00 90

riduzione del 16 %

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

0210 11 11

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 11 19

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 11 31

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 11 39

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 11 90

esenzione

0210 12 11

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 12 19

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 12 90

esenzione

0210 19 10

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 19 20

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 19 30

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 19 40

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 19 51

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 19 59

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 19 60

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 19 70

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 19 81

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 19 89

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 19 90

esenzione

0210 20

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0210 90 10

esenzione

0210 90 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem;

pecore provenienti da allevamenti nazionali: entro il limite del contingente (contingente 2) riduzione del 65 % dei dazi specifici;

altre specie: entro il limite del contingente (contingente 1) riduzione del 100 % dei dazi specifici

0210 90 19

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem;

pecore provenienti da allevamenti nazionali: entro il limite del contingente (contingente 2) riduzione del 65 % dei dazi specifici;

altre specie: entro il limite del contingente (contingente 1) riduzione del 100 % dei dazi specifici

0210 90 21

esenzione

0210 90 29

esenzione

0210 90 31

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 90 39

entro il limite del contingente (cat. 7) riduzione del 50 %

0210 90 41

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0210 90 49

esenzione

0210 90 60

esenzione

0210 90 71

riduzione del 16 %

0210 90 79

riduzione del 16 %

0210 90 80

esenzione

0210 90 90

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

03

PESCE E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

03

esenzione

04

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0401

riduzione del 16 %

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402

entro il limite del contingente (cat. 5) riduzione del 65 %

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di aromatizzanti o di zuccheri o di altri dolcificanti o di frutta o cacao

0403 10 11

riduzione del 16 %

0403 10 13

riduzione del 16 %

0403 10 19

riduzione del 16 %

0403 10 31

riduzione del 16 %

0403 10 33

riduzione del 16 %

0403 10 39

riduzione del 16 %

0403 10 51

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 10 53

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 10 59

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 10 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 10 93

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 10 99

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 90 11

riduzione del 16 %

0403 90 13

riduzione del 16 %

0403 90 19

riduzione del 16 %

0403 90 31

riduzione del 16 %

0403 90 33

riduzione del 16 %

0403 90 39

riduzione del 16 %

0403 90 51

riduzione del 16 %

0403 90 53

riduzione del 16 %

0403 90 59

riduzione del 16 %

0403 90 61

riduzione del 16 %

0403 90 63

riduzione del 16 %

0403 90 69

riduzione del 16 %

0403 90 71

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 90 73

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 90 79

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 90 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 90 93

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0403 90 99

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0404

riduzione del 16 %

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

0405

riduzione del 16 %

0406

Formaggi e latticini

0406

entro il limite del contingente (cat. 6) riduzione del 65 %

0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

0407 00 11

riduzione del 16 %

0407 00 19

riduzione del 16 %

0407 00 30

riduzione del 16 %

0407 00 90

esenzione

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acque o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0408 11 80

riduzione del 16 %

0408 19 81

riduzione del 16 %

0408 19 89

riduzione del 16 %

0408 91 80

riduzione del 16 %

0408 99 80

riduzione del 16 %

0409

Miele naturale

0409

esenzione

0410

Uova di tartaruga, nidi di volatili e altri prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0410

esenzione

05

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

05

esenzione

06

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

06

esenzione

07

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

0701

Patate, fresche o refrigerate

0701

esenzione

0702

Pomodori, freschi o refrigerati

0702

pomodori (diversi dai pomodori ciliegia) 15/11 al 30/4: riduzione del 60 % dei dazi doganali ad valorem entro il limite del contingente (contingente 13a) ; pomodori ciliegia dal 15/11 al 30/4: riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem entro il limite del contingente (contingente 13b)

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 10 19

riduzione del 15 % dal 16/5 al 31/1, esenzione dal 1/2 al 15/5

0703 10 90

riduzione del 16 %

0703 20

riduzione del 15 % dal 1/6 al 31/1, esenzione dal 1/2 al 31/5

0703 90

riduzione del 16 %

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere brassica, freschi o refrigerati

0704 10

riduzione del 16 %

0704 20

riduzione del 16 %

0704 90 10

riduzione del 16 %

0704 90 90

cavolo cinese: riduzione del 15 % dal 1/1 al 30/10, esenzione dal 1/11 al 31/12; altri tipi di cavoli: riduzione del 16 %

0705

Lattughe (lactuca sativa) e cicorie (cichorium spp.), fresche o refrigerate

0705 11

insalata iceberg: riduzione del 15 % dal 1/11 al 30/6, esenzione dal 1/7 al 31/10; altre insalate: riduzione del 16 %

0705 19

riduzione del 16 %

0705 21

riduzione del 16 %

0705 29

riduzione del 16 %

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0706 10

carote: riduzione del 15 % dal 1/4 al 31/12, esenzione dal 1/1 al 31/3; navoni: riduzione del 16 %

0706 90 05

riduzione del 16 %

0706 90 11

riduzione del 16 %

0706 90 17

riduzione del 16 %

0706 90 30

esenzione

ex070690 90

barbabietole da insalata e ravanelli (raphanus sativus): esenzione

0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

ex070700 05

piccoli cetrioli invernali dal 1/11 al 15/5: riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem;

cetrioli invernali (diversi dai piccoli cetrioli): riduzione del 16 % dei dazi doganali ad valorem

0707 00 90

riduzione del 16 %

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0708

esenzione

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 10

riduzione del 15 % dal 1/1 al 30/9, riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem dal 1/10 al 31/12

0709 20

riduzione del 15 % dal 1/2 al 14/8, riduzione del 40 % dal 16/1 al 31/1, esenzione dal 15/8 al 15/1

0709 30

esenzione

0709 40

esenzione

0709 51 10

riduzione del 16 %

0709 51 30

riduzione del 16 %

0709 51 50

riduzione del 16 %

0709 51 90

esenzione

0709 52

riduzione del 16 %

0709 60

esenzione

0709 70

riduzione del 16 %

0709 90 10

riduzione del 16 %

0709 90 20

riduzione del 16 %

0709 90 40

riduzione del 16 %

0709 90 50

riduzione del 16 %

0709 90 60

riduzione di 1,81 EUR/t

0709 90 70

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0709 90 90

esenzione

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 10

esenzione

0710 21

esenzione

0710 22

esenzione

0710 29

esenzione

0710 30

esenzione

0710 40

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0710 80 51

esenzione

0710 80 59

esenzione

0710 80 61

esenzione

0710 80 69

esenzione

0710 80 70

esenzione

0710 80 80

esenzione

0710 80 85

esenzione

0710 80 95

esenzione

0710 90

esenzione

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

0711 10

esenzione

0711 30

esenzione

0711 40

esenzione

0711 90 10

esenzione

0711 90 30

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0711 90 40

esenzione

0711 90 60

esenzione

0711 90 70

esenzione

0711 90 90

esenzione

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0712 20

esenzione

0712 30

esenzione

0712 90 05

esenzione

0712 90 19

riduzione di 1,81 EUR/t

0712 90 30

esenzione

0712 90 50

esenzione

ex071290 90

esenzione, ecceto le olive

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0713

esenzione

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets ; midollo della palma a sago

0714 10 10

riduzione di 8,38 EUR/t

0714 10 91

esenzione

0714 10 99

riduzione di 6,19 EUR/t

0714 20

esenzione

0714 90 11

esenzione

0714 90 19

riduzione di 6,19 EUR/t ; per arrow-root: esenzione

0714 90 90

esenzione

08

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

0801

Noci di cocco, noci del brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0801

esenzione

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate (diverse dalle noci di cocco, noci del brasile e noci di acagiù)

0802 11 90

riduzione del 16 %

0802 12 90

riduzione del 16 %

0802 21

riduzione del 16 %

0802 22

riduzione del 16 %

0802 31

esenzione

0802 32

esenzione

0802 40

riduzione del 16 %

0802 50

esenzione

0802 90

esenzione

0803

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate

0803 00 11

esenzione

0803 00 19

il regime comunitario di importazione delle banane è attualmente in esame. Le parti convengono di accordare un adeguato trattamento preferenziale alle banane originarie degli Stati ACP nell'ambito del futuro regime comunitario nel settore delle banane.

0803 00 90

esenzione

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

0804 10

esenzione

0804 20 10

esenzione dal 1/11-30/4 entro il limite del massimale (massimale 3)

0804 20 90

esenzione

0804 30

esenzione

0804 40

esenzione

0804 50

esenzione

0805

Agrumi, freschi o secchi

0805 10

riduzione dell'80 % dei dazi doganali ad valorem; entro i limiti del quantitativo di riferimento (rq 1) dal 15/5 al 30/9 riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem (4)

0805 20

riduzione dell'80 % dei dazi doganali ad valorem; entro i limiti del quantitativo di riferimento (rq 2) dal 15/5 al 30/9 riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem (4)

0805 30 90

esenzione

0805 40

esenzione

0805 90

esenzione

0806

Uve, fresche o secche

ex080610 10

uve da tavola, senza semi: entro i limiti del contingente (contingente 14) dal 1/12 al 31/1 esenzione; entro i limiti del quantitativo di riferimento (rq 3) dal 1/12 al 31/3 esenzione (4)

0806 20

esenzione

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0807

esenzione

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808 10

entro i limiti del contingente (cat. 15) riduzione del 50 % dei dazi doganali ad valorem

0808 20 10

entro i limiti del contingente (cat. 16) riduzione del 65 % dei dazi doganali ad valorem

0808 20 50

entro i limiti del contingente (cat. 16) riduzione del 65 % dei dazi doganali ad valorem

0808 20 90

riduzione del 16 %

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809 10

dal 1/5 al 31/8 riduzione del 15 % dei dazi doganali ad valorem, dal 1/9 al 30/4 esenzione

0809 20 05

dal 1/11 al 31/3: esenzione

0809 30

dal 1/4 al 30/11 riduzione del 15 % dei dazi doganali ad valorem, dal 1/12 al 31/3 esenzione

0809 40 05

dal 1/4 al 14/12 riduzione del 15 % dei dazi doganali ad valorem, dal 15/12 al 31/3 esenzione

0809 40 90

esenzione

0810

Fragole, lamponi, more di rovo, ribes grappoli, compreso il ribes nero (cassis), uva spina e altre frutta commestibili, fresche, non nominate né comprese altrove

0810 10 05

entro il limite del contingente (cat. 17) dal 1/11 al 29/2 esenzione

0810 10 80

entro il limite del contingente (cat. 17) dal 1/11 al 29/2 esenzione

0810 20

riduzione del 16 %

0810 30

riduzione del 16 %

0810 40 30

esenzione

0810 40 50

dazio = 3 %

0810 40 90

dazio = 5 %

0810 90

esenzione

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811 10 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0811 10 19

esenzione

0811 10 90

esenzione

0811 20 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0811 20 19

esenzione

0811 20 31

esenzione

0811 20 39

esenzione

0811 20 51

esenzione

0811 20 59

esenzione

0811 20 90

esenzione

0811 90 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0811 90 19

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

0811 90 31

esenzione

0811 90 39

esenzione

0811 90 50

esenzione

0811 90 70

esenzione

0811 90 75

esenzione

0811 90 80

esenzione

0811 90 85

esenzione

0811 90 95

esenzione

0812

Frutta e noci temporaneamente conservate, per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

0812 10

esenzione

0812 20

esenzione

0812 90 10

esenzione

0812 90 20

esenzione

0812 90 30

esenzione

0812 90 40

esenzione

0812 90 50

esenzione

0812 90 60

esenzione

0812 90 70

esenzione

0812 90 95

esenzione

0813

Albicocche, prugne, mele, pesche, pere, papaie, tamarindi e altre frutta secche non nominate né comprese altrove; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio atte per l'alimentazione

0813

esenzione

0814

Scorze di agrumi o di meloni, comprese quelle di cocomeri, fresche, congelate, secche oppure presentate temporaneamente in acqua salata o addizionata di altre sostanze

0814

esenzione

09

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

09

esenzione

10

CEREALI

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

1001 10

entro il limite del contingente (cat. 10) riduzione del 50 %

1001 90 10

esenzione

1001 90 91

entro il limite del contingente (cat. 10) riduzione del 50 %

1001 90 99

entro il limite del contingente (cat. 10) riduzione del 50 %

1002

Segala

1002

entro il limite del contingente (cat. 10) riduzione del 50 %

1003

Orzo

1003

entro il limite del contingente (cat. 10) riduzione del 50 %

1004

Avena

1004

entro il limite del contingente (cat. 10) riduzione del 50 %

1005

Granturco

1005 10 90

riduzione di 1,81 EUR/t

1005 90

riduzione di 1,81 EUR/t

1006

Riso

1006 10 10

esenzione

1006 10 21

entro il limite del contingente (cat. 11) riduzione del 65 % e di 4,34 EUR/t (2)

1006 10 23

entro il limite del contingente (cat. 11) riduzione del 65 % e di 4,34 EUR/t (2)

1006 10 25

entro il limite del contingente (cat. 11) riduzione del 65 % e di 4,34 EUR/t (2)

1006 10 27

entro il limite del contingente (cat. 11) riduzione del 65 % e di 4,34 EUR/t (2)

1006 10 92

entro il limite del contingente (cat. 11) riduzione del 65 % e di 4,34 EUR/t (2)

1006 10 94

entro il limite del contingente (cat. 11) riduzione del 65 % e di 4,34 EUR/t (2)

1006 10 96

entro il limite del contingente (cat. 11) riduzione del 65 % e di 4,34 EUR/t (2)

1006 10 98

entro il limite del contingente (cat. 11) riduzione del 65 % e di 4,34 EUR/t (2)

1006 20

entro il limite del contingente (cat. 11) riduzione del 65 % e di 4,34 EUR/t (2)

1006 30

entro il limite del contingente (cat. 11) riduzione di 16,78 EUR/t e successiva riduzione del 65 % e di 6,52 EUR/t (2)

1006 40

entro il limite del contingente (cat. 12) riduzione del 65 % e di 3,62 EUR/t (2)

1007

Sorgo da granella

1007

riduzione del 60 % entro il limite del massimale (massimale 3) (3)

1008

Grano saraceno, miglio, scagliola e altri cereali (diversi da frumento (grano) e frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, riso e sorgo da granella)

1008 10

entro il limite del contingente (cat. 10) riduzione del 50 %

1008 20

riduzione del 100 % entro il limite del massimale (massimale 2) (3)

1008 90

entro il limite del contingente (cat. 10) riduzione del 50 %

11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

1101

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1101

riduzione del 16 %

1102

Farine di cereali (diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato)

1102 10

riduzione del 16 %

1102 20 10

riduzione di 7,3 EUR/t

1102 20 90

riduzione di 3,6 EUR/t

1102 30

riduzione di 3,6 EUR/t

1102 90 10

riduzione di 7,3 EUR/t

1102 90 30

riduzione di 7,3 EUR/t

1102 90 90

riduzione 3,6 EUR/t

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

1103 11

riduzione del 16 %

1103 12

riduzione di 7,3 EUR/t

1103 13 10

riduzione di 7,3 EUR/t

1103 13 90

riduzione di 3,6 EUR/t

1103 14

riduzione di 3,6 EUR/t

1103 19 10

riduzione di 7,3 EUR/t

1103 19 30

riduzione di 7,3 EUR/t

1103 19 90

riduzione di 3,6 EUR/t

1103 21

riduzione di 7,3 EUR/t

1103 29 10

riduzione di 7,3 EUR/t

1103 29 20

riduzione di 7,3 EUR/t

1103 29 30

riduzione di 7,3 EUR/t

1103 29 40

riduzione di 7,3 EUR/t

1103 29 50

riduzione di 3,6 EUR/t

1103 29 90

riduzione di 3,6 EUR/t

1104

Cereali altrimenti lavorati, per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (diversi da farine di cereali, riso semigreggio e riso lavorato o riso semilavorato e rotture di riso)

1104 11 10

riduzione di 3,6 EUR/t

1104 11 90

riduzione di 7,3 EUR/t

1104 12 10

riduzione di 3,6 EUR/t

1104 12 90

riduzione di 7,3 EUR/t

1104 19

riduzione di 7,3 EUR/t

1104 21 10

riduzione di 3,6 EUR/t

1104 21 30

riduzione di 3,6 EUR/t

1104 21 50

riduzione di 7,3 EUR/t

1104 21 90

riduzione di 3,6 EUR/t

1104 21 99

riduzione di 3,6 EUR/t

1104 22

riduzione di 3,6 EUR/t

1104 23

riduzione di 3,6 EUR/t

1104 29

riduzione di 3,6 EUR/t

1104 30

riduzione di 7,3 EUR/t

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1105

esenzione

1106

Farine e semolini di altri legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o della voce 0714 o dei prodotti del capo 8

1106 10

esenzione

1106 20 10

riduzione di 7,98 EUR/t; arrow-root: esenzione

1106 20 90

riduzione di 29,18 EUR/t; arrow-root: esenzione

1106 30

esenzione

1108

Amidi e fecole; inulina

1108 11

riduzione 24,8 EUR/t

1108 12

riduzione 24,8 EUR/t

1108 13

riduzione 24,8 EUR/t

1108 14

riduzione del 50 % + riduzione di 24,8 EUR/t

1108 19 10

riduzione di 37,2 EUR/t

1108 19 90

riduzione del 50 % + riduzione di 24,8 EUR/t; arrow-root: esenzione

1108 20

esenzione

1109

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1109

riduzione di 219 EUR/t

12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

1208

Farine di semi e frutti oleosi (diverse dalla farina di senapa)

1208 10

esenzione

1209

Semi, frutti e spore da sementa (diversi da semi, frutti e spore di legumi da granella e granturco dolce, caffè, tè, mate e spezie, cereali, semi e frutti oleosi e semi e frutti utilizzati principalmente in profumeria, …)

1209

esenzione

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets ; luppolina

1210

esenzione

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumanti o polverizzati

1211

esenzione

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali, comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà cichorium intybus sativum

1212 10

esenzione

1212 30

esenzione

1212 91

riduzione del 16 % (5)

1212 92

riduzione del 16 % (5)

1212 99 10

esenzione

1214

Navoni rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

1214 90 10

esenzione

13

GOMME, RESINE E ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

13

esenzione

15

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

1501

Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili fusi, anche pressati o estratti mediante solventi

1501

riduzione del 16 %

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi

1502

esenzione

1503

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo (diversi dagli oli emulsionati, mescolati o altrimenti preparati)

1503

esenzione

1504

Grassi, oli e loro frazioni, di pesce o di mammiferi marini, anche raffinati (diversi dai grassi e oli modificati chimicamente)

1504

esenzione

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1505

esenzione

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (diversi dai grassi di maiale, grassi di volatili, grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, grassi di pesci o di mammiferi marini, stearina solare)

1506

esenzione

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati (diversi dagli oli modificati chimicamente)

1507

esenzione

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508

esenzione

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati (diversi dagli oli modificati chimicamente)

1511

esenzione

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512

esenzione

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513

esenzione

1514

Olio di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

esenzione

1515

Altri grassi ed oli vegetali, compreso l'olio di jojoba, e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

esenzione

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1516

esenzione

1517

Margarina; altre miscele o preparazioni alimentari di grassi e di oli vegetali o animali o di frazioni di differenti grassi o oli alimentari

1517 10 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1517 10 90

esenzione

1517 90 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1517 90 91

esenzione

1517 90 93

esenzione

1517 90 99

esenzione

1518

Altri grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli vegetali o animali o frazioni di differenti grassi o oli, non nominate né comprese altrove

1518

esenzione

1520

Glicerolo (glicerina) anche greggio; acque e liscivie glicerinose

1520

esenzione

1521

Cere vegetali, cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati, (diverse dai trigliceridi)

1521

esenzione

1522

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

1522 00 10

esenzione

1522 00 91

esenzione

1522 00 99

esenzione

16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1601

entro i limiti del contingente (cat. 8) riduzione del 65 %

1602

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (diverse da salsicce e prodotti simili, estratti e sughi di carne)

1602 10

riduzione del 16 %

1602 20 11

esenzione

1602 20 19

esenzione

1602 20 90

riduzione del 16 %

1602 31

entro il limite del contingente (cat. 4) riduzione del 65 %

1602 32

entro il limite del contingente (cat. 4) riduzione del 65 %

1602 39

entro il limite del contingente (cat. 4) riduzione del 65 %

1602 41 10

riduzione del 16 %

1602 41 90

esenzione

1602 42 10

riduzione del 16 %

1602 42 90

esenzione

1602 49

riduzione del 16 %

1602 50 31

esenzione

1602 50 39

esenzione

1602 50 80

esenzione

1602 90 10

riduzione del 16 %

1602 90 31

esenzione

1602 90 41

esenzione

1602 90 51

riduzione del 16 %

1602 90 69

esenzione

1602 90 72

esenzione

1602 90 74

esenzione

1602 90 76

esenzione

1602 90 78

esenzione

1602 90 98

esenzione

1603

Estratti e sughi di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1603

esenzione

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1604

esenzione

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

1605

esenzione

17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

1702 11

riduzione del 16 %

1702 19

riduzione del 16 %

1702 20

riduzione del 16 % (5)

1702 30 10

riduzione del 16 % (5)

1702 30 51

riduzione di 117 EUR/t

1702 30 59

riduzione di 81 EUR/t

1702 30 91

riduzione di 117 EUR/t

1702 30 99

riduzione di 81 EUR/t

1702 40 10

riduzione di 16 % (5)

1702 40 90

riduzione di 81 EUR/t

1702 50

esenzione

1702 60

riduzione del 16 % (5)

1702 90 10

esenzione

1702 90 30

riduzione del 16 % (5)

1702 90 50

riduzione di 81 EUR/t

1702 90 60

riduzione del 16 % (5)

1702 90 71

riduzione del 16 % (5)

1702 90 75

riduzione di 117 EUR/t

1702 90 79

riduzione di 81 EUR/t

1702 90 80

riduzione del 16 % (5)

1702 90 99

riduzione del 16 % (5)

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

1703

entro il limite del contingente (cat. 9) riduzione del 100 %

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1704 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1704 90 10

esenzione

1704 90 30

esenzione

1704 90 51

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1704 90 55

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1704 90 61

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1704 90 65

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1704 90 71

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1704 90 75

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1704 90 81

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1704 90 99

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

1801

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

1801

esenzione

1802

Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

1802

esenzione

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1803

esenzione

1804

Burro, grasso e olio di cacao

1804

esenzione

1805

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1805

esenzione

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1806 10 15

esenzione

1806 10 20

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1806 10 30

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1806 10 90

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1806 20

esenzione

1806 31

esenzione

1806 32

esenzione

1806 90 11

esenzione

1806 90 19

esenzione

1806 90 31

esenzione

1806 90 39

esenzione

1806 90 50

esenzione

1806 90 60

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1806 90 70

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1806 90 90

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404

1901 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem; esenzione EA in base alla condizione ()

1901 20

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem; esenzione EA in base alla condizione ()

1901 90 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1901 90 19

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1901 90 91

esenzione

1901 90 99

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem; esenzione EA alla condizione ()

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite, di carne o di altre sostanze, oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1902 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1902 19

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1902 20 10

esenzione

1902 20 30

riduzione del 16 %

1902 20 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1902 20 99

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1902 30

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1902 40

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1903

esenzione

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, per esempio, corn flakes ; cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati

1904

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1905 20

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1905 30 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem; biscotti: esenzione

1905 30 19

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem; biscotti: esenzione

1905 30 30

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1905 30 51

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1905 30 59

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1905 30 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1905 30 99

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1905 40

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

1905 90

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico

2001 10

esenzione

2001 20

esenzione

2001 90 20

esenzione

2001 90 30

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2001 90 40

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2001 90 50

esenzione

2001 90 60

esenzione

2001 90 65

esenzione

2001 90 70

esenzione

2001 90 75

esenzione

2001 90 85

esenzione

2001 90 91

esenzione

ex200190 96

esenzione, eccetto le foglie di vite

2002

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico

2002

esenzione

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

2003

esenzione

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati (diversi da pomodori, funghi e tartufi)

2004 10 10

esenzione

2004 10 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2004 10 99

esenzione

2004 90 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

ex200490 30

esenzione, eccetto le olive

2004 90 50

esenzione

2004 90 91

esenzione

2004 90 98

esenzione

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico (diversi da pomodori, funghi e tartufi)

2005 10

esenzione

2005 20 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2005 20 20

riduzione del 16 %

2005 20 80

riduzione del 16 %

2005 40

esenzione

2005 51

esenzione

2005 59

esenzione

2005 60

esenzione

2005 70

esenzione

2005 80

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2005 90

esenzione

2006

Frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite, sgocciolate, diacciate o cristallizzate

2006 00 31

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2006 00 35

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2006 00 38

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2006 00 91

esenzione

2006 00 99

esenzione

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2007 10 10

esenzione

2007 10 91

esenzione

2007 10 99

esenzione

2007 91 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2007 91 30

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2007 91 90

esenzione

2007 99 10

esenzione

2007 99 20

esenzione

2007 99 31

esenzione

2007 99 33

esenzione

2007 99 35

esenzione

2007 99 39

esenzione

2007 99 51

esenzione

2007 99 55

esenzione

2007 99 58

esenzione

2007 99 91

esenzione

2007 99 93

esenzione

2007 99 98

esenzione

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

2008 11

esenzione

2008 19

esenzione

2008 20

esenzione

2008 30 11

esenzione

2008 30 19

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem; pompelmo: esenzione

2008 30 31

esenzione

2008 30 39

esenzione

2008 30 51

esenzione

2008 30 55

esenzione

2008 30 59

esenzione

2008 30 71

esenzione

2008 30 75

esenzione

2008 30 79

esenzione

2008 30 91

esenzione

2008 30 99

esenzione

2008 40

esenzione

2008 50 11

esenzione

2008 50 19

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2008 50 31

esenzione

2008 50 39

esenzione

2008 50 51

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2008 50 59

esenzione

2008 50 61

esenzione

2008 50 69

esenzione

2008 50 71

esenzione

2008 50 79

esenzione

2008 50 92

esenzione

2008 50 94

esenzione

2008 50 99

esenzione

2008 60 11

esenzione

2008 60 19

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2008 60 31

esenzione

2008 60 39

esenzione

2008 60 51

esenzione

2008 60 59

esenzione

2008 60 61

esenzione

2008 60 69

esenzione

2008 60 71

esenzione

2008 60 79

esenzione

2008 60 91

esenzione

2008 60 99

esenzione

2008 70 11

esenzione

2008 70 19

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2008 70 31

esenzione

2008 70 39

esenzione

2008 70 51

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2008 70 59

esenzione

2008 70 61

esenzione

2008 70 69

esenzione

2008 70 71

esenzione

2008 70 79

esenzione

2008 70 92

esenzione

2008 70 94

esenzione

2008 70 99

esenzione

2008 80

esenzione

2008 91

esenzione

2008 92 12

esenzione

2008 92 14

esenzione

2008 92 16

esenzione

2008 92 18

esenzione

2008 92 32

esenzione

2008 92 34

esenzione

2008 92 36

esenzione

2008 92 38

esenzione

2008 92 51

esenzione

2008 92 59

esenzione

2008 92 72

esenzione

2008 92 74

esenzione

2008 92 76

esenzione

2008 92 78

esenzione

2008 92 92

esenzione

2008 92 93

esenzione

2008 92 94

esenzione

2008 92 96

esenzione

2008 92 97

esenzione

2008 92 98

esenzione

2008 99 11

esenzione

2008 99 19

esenzione

2008 99 21

esenzione

2008 99 23

esenzione

2008 99 25

esenzione

2008 99 26

esenzione

2008 99 28

esenzione

2008 99 32

esenzione

2008 99 33

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2008 99 34

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2008 99 36

esenzione

2008 99 37

esenzione

2008 99 38

esenzione

2008 99 40

esenzione

2008 99 43

esenzione

2008 99 45

esenzione

2008 99 46

esenzione

2008 99 47

esenzione

2008 99 49

esenzione

2008 99 53

esenzione

2008 99 55

esenzione

2008 99 61

esenzione

2008 99 62

esenzione

2008 99 68

esenzione

2008 99 72

esenzione

2008 99 74

esenzione

2008 99 79

esenzione

ex200899 85

esenzione, eccetto il granturco dolce

2008 99 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

ex200899 99

esenzione, eccetto le foglie di vite

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

2009 11 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 11 19

esenzione

2009 11 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 11 99

esenzione

2009 19 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 19 19

esenzione

2009 19 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 19 99

esenzione

2009 20

esenzione

2009 30 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 30 19

esenzione

2009 30 31

esenzione

2009 30 39

esenzione

2009 30 51

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 30 55

esenzione

2009 30 59

esenzione

2009 30 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 30 95

esenzione

2009 30 99

esenzione

2009 40

esenzione

2009 50

esenzione

2009 60

esenzione

2009 70 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 70 19

esenzione

2009 70 30

esenzione

2009 70 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 70 93

esenzione

2009 70 99

esenzione

2009 80 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 80 19

esenzione

2009 80 32

esenzione

2009 80 33

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 80 35

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 80 36

esenzione

2009 80 38

esenzione

2009 80 50

esenzione

2009 80 61

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 80 63

esenzione

2009 80 69

esenzione

2009 80 71

esenzione

2009 80 73

esenzione

2009 80 79

esenzione

2009 80 83

esenzione

2009 80 84

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 80 86

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 80 88

esenzione

2009 80 89

esenzione

2009 80 95

esenzione

2009 80 96

esenzione

2009 80 97

esenzione

2009 80 99

esenzione

2009 90 11

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 90 19

esenzione

2009 90 21

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 90 29

esenzione

2009 90 31

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 90 39

esenzione

2009 90 41

esenzione

2009 90 49

esenzione

2009 90 51

esenzione

2009 90 59

esenzione

2009 90 71

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 90 73

esenzione

2009 90 79

esenzione

2009 90 92

esenzione

2009 90 94

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2009 90 95

esenzione

2009 90 96

esenzione

2009 90 97

esenzione

2009 90 98

esenzione

21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti ed essenze

2101 11

esenzione

2101 12

esenzione

2101 20

esenzione

2101 30 11

esenzione

2101 30 19

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2101 30 91

esenzione

2101 30 99

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2102

Lieviti, vivi o morti; altri microorganismi monocellulari morti; lieviti in polvere, preparati (diversi da microorganismi monocellulari imballati per uso medicamentoso)

2102 10 10

esenzione

2102 10 31

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2102 10 39

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2102 10 90

esenzione

2102 20

esenzione

2102 30

esenzione

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa, anche preparata, e senapa

2103

esenzione

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate, comprendenti due o più ingredienti finali di base fra cui carne, pesce, ortaggi o legumi, frutta, condizionati per la vendita al minuto in qualità di alimenti per bambini

2104

esenzione

2105

Gelati, anche contenenti cacao

2105

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2106 90 20

esenzione

2106 90 30

riduzione del 16 % (5)

2106 90 51

riduzione del 16 %

2106 90 55

riduzione di 81 EUR/t

2106 90 59

riduzione del 16 % (5)

2106 90 92

esenzione

2106 90 98

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2201

esenzione

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi e il latte

2202 10

esenzione

2202 90 10

esenzione

2202 90 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2202 90 95

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2202 90 99

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

2203

Birra di malto

2203

esenzione

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti di alcole; mosti di uva, parzialmente fermentati, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol, anche arricchiti di alcole

2204 30 92

esenzione

2204 30 94

esenzione

2204 30 96

esenzione

2204 30 98

esenzione

2205

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2205

esenzione

2206

Altre bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate (sidro, sidro di pere), idromele; miscugli di bevande fermentate non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2206 00 31

esenzione

2206 00 39

esenzione

2206 00 51

esenzione

2206 00 59

esenzione

2206 00 81

esenzione

2206 00 89

esenzione

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2207

esenzione

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: preparazioni alcoliche composte del tipo utilizzato per la fabbricazione di bevande

2208

esenzione

2209

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

2209 00 91

esenzione

2209 00 99

esenzione

23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

2302

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

2302 10

riduzione di 7,2 EUR/t

2302 20

riduzione di 7,2 EUR/t

2302 30

riduzione di 7,2 EUR/t

2302 40

riduzione di 7,2 EUR/t

2302 50

esenzione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2303 10 11

riduzione di 219 EUR/t

2308

Ghiande di quercia e castagne d'india, vinaccia e altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet , dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

2308 90 90

esenzione

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2309 10 13

riduzione di 10,9 EUR/t

2309 10 15

riduzione del 16 %

2309 10 19

riduzione del 16 %

2309 10 33

riduzione di 10,9 EUR/t

2309 10 39

riduzione del 16 %

2309 10 51

riduzione di 10,9 EUR/t

2309 10 53

riduzione di 10,9 EUR/t

2209 10 59

riduzione del 16 %

2309 10 70

riduzione del 16 %

2309 10 90

esenzione

2309 90 10

esenzione

2309 90 31

riduzione di 10,9 EUR/t

2309 90 33

riduzione di 10,9 EUR/t

2309 90 35

riduzione del 16 %

2309 90 39

riduzione del 16 %

2309 90 41

riduzione di 10,9 EUR/t

2309 90 43

riduzione di 10,9 EUR/t

2309 90 49

riduzione del 16 %

2309 90 51

riduzione di 10,9 EUR/t

2309 90 53

riduzione di 10,9 EUR/t

2309 90 59

riduzione del 16 %

2309 90 70

riduzione del 16 %

2309 90 91

esenzione

24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

24

esenzione (6)

29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2905

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA, PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

3301

Oli essenziali, anche deterpenati, compresi quelli detti concreti o assoluti ; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per enfleurage o macerazione; sottoprodotti terpenici

3301

esenzione

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria

3302 10 29

esenzione

35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina (esclusi i prodotti da usare come colle, condizionati per la vendita al minuto come colle di peso uguale o inferiore a 1 kg)

3501

esenzione

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

3502 11 90

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

3502 19 90

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

3502 20 91

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

3502 20 99

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

3503

Gelatine, anche quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati, e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, esclusi colle di caseina della voce 3501

3503

esenzione

3504

Peptoni e loro derivati; altre sostanze albuminoidi e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3504

esenzione

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati, per esempio amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati; colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi i prodotti da usare come colle condizionati per la vendita al minuto come colle di peso uguale o inferiore a 1 kg

3505 10 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

3505 10 50

esenzione

3505 10 90

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

3505 20

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

3809 10

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, anche quelle costituite da miscele di prodotti naturali, non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse

3824 60

riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem

50

SETA

50

esenzione

52

COTONE

52

esenzione

(1)   Se le importazioni nella Comunità di prodotti originari di uno Stato ACP appartenenti ai codici NC 0201, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 o 1602 90 61 superano, nel corso di un anno, un quantitativo pari al volume delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso dell'anno in cui, tra il 1969 e il 1974, sono state registrate le importazioni comunitarie più consistenti da detta origine, maggiorate di un tasso di incremento annuo del 7 %, il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è parzialmente o totalmente sospeso per i prodotti di detta origine.

In questo caso, la Comunità stabilisce le disposizioni da applicare alle importazioni in questione.

(2)   La riduzione è applicata soltanto sui prodotti di importazione per i quali l'importatore sia in grado di fornire la documentazione necessaria a dimostrare il pagamento al paese esportatore di una tassa di esportazione per un valore equivalente alla riduzione.

(3)   Se è raggiunto, nel corso di un anno, il massimale suindicato, la Comunità può, mediante un regolamento, ripristinare l'applicazione dei normali dazi doganali fino al termine del periodo di validità; i dazi applicabili sono ridotti del 50 %.

(4)   Se le importazioni di un prodotto nella Comunità superano la quantità di riferimento, si può decidere di introdurre un massimale, equivalente alla quantità di riferimento, cui sottoporre le importazioni del prodotto in questione, tenendo in considerazione la bilancia commerciale annuale relativa a detto prodotto.

(5)   Tale riduzione non viene accordata in caso di applicazione da parte della Comunità di imposte aggiuntive, in conformità degli impegni assunti in occasione dell'Uruguay Round.

(6)   In caso di gravi perturbazioni imputabili a un forte incremento delle importazioni di prodotti originari degli ACP in franchigia doganale, menzionati alla voce 2401 del codice NC, o nel caso in cui l'importazione di tali prodotti danneggi il contesto economico di una regione comunitaria, la Comunità è autorizzata a prendere misure per contrastare qualsiasi eventuale alterazione dell'equilibrio del mercato.

(7)   Anche aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di amido o di farina uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %.

Disposizioni relative ai dipartimenti francesi d'oltremare

1.  

2.  Sono altresì esenti da dazi le importazioni dirette di riso di cui alla voce NC 1006, a eccezione del riso destinato alla semina di cui alla sottovoce 1006 10 10 importato nel territorio della Riunione.

3.  Nel caso in cui le importazioni nei territori francesi d'oltremare di granturco originario degli ACP o da paesi e territori d'oltremare superino in un dato anno le 25 000 tonnellate e se tali importazioni rappresentassero una grave minaccia ai mercati di questi paesi, la Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie a porre rimedio al problema.

4.  I prodotti elencati alle sottovoci NC 0714 10 91 e 0714 90 11 sono esenti da dazi doganali, purché il contingente annuale delle importazioni si mantenga entro il limite prefissato di 2 000 tonnellate.

QUANTITÀ DI RIFERIMENTO


DICHIARAZIONE XXIII

Dichiarazione comune sull'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE

Le parti prendono atto di prevedere entrambe la propria partecipazione ai negoziati e all'attuazione degli accordi per un ulteriore liberalizzazione multilaterale e bilaterale degli scambi.

Le parti prendono atto dell'impegno della Comunità a concedere ai paesi in ritardo di sviluppo l'accesso libero al mercato per quasi tutti i prodotti entro il 2005.

Allo stesso tempo esse riconoscono, per quanto riguarda l'accesso preferenziale dei prodotti ACP al mercato comunitario, che questo vasto processo di liberalizzazione potrebbe determinare un deterioramento della posizione concorrenziale relativa degli Stati ACP, compromettendone eventualmente gli sforzi di sviluppo, che la Comunità si adopera a sostenere.

Di conseguenza, le parti convengono di esaminare tutte le misure necessarie a preservare la posizione concorrenziale degli Stati ACP sul mercato comunitario durante il periodo preparatorio. L'esame potrà comprendere, tra l'altro, obblighi relativi a scadenze, norme d'origine, misure sanitarie e fitosanitarie e l'attuazione di misure specifiche intese a risolvere problemi di fornitura che possono sussistere nei paesi ACP. Lo scopo è di offrire ai paesi ACP le possibilità di sfruttare il loro vantaggio comparativo reale o potenziale sul mercato comunitario. Ricordando il loro impegno nei confronti della cooperazione nell'ambito dell'OMC, le parti decidono che il suddetto esame terrà conto anche di qualsiasi estensione dei vantaggi commerciali che sia offerta dai paesi aderenti all'OMC ai paesi in via di sviluppo.

A tal fine il Comitato ministeriale misto per il commercio dovrebbe preparare delle raccomandazioni basandosi su una prima rassegna effettuata dalla Commissione e dal segretariato ACP. il Consiglio dell'UE esaminerà le raccomandazioni sulla base di una proposta della Commissione, al fine di preservare i vantaggi dell'accordo commerciale ACP-UE.

Da parte sua, il Consiglio dell'Unione europea sottolinea il proprio obbligo di tener conto degli effetti che qualsiasi accordo o altra misura adottata dalla Comunità può avere sugli scambi ACP-UE e chiede alla Commissione di procedere sistematicamente alla necessaria valutazione del loro impatto. Le misure si riferiscono al periodo preparatorio e terranno debitamente conto della politica agricola comune della Comunità.

Il Comitato ministeriale misto per il commercio controllerà l'attuazione della presente dichiarazione e ne riferirà al Consiglio dei ministri.

DICHIARAZIONE XXIV

Dichiarazione comune sul riso

1.

Le parti riconoscono l'importanza del riso per lo sviluppo economico di una serie di paesi ACP, in termini di occupazione, apporto di valute estere e stabilità sociale e politica.

2.

Esse riconoscono inoltre l'importanza del mercato comunitario del riso. La Comunità conferma il suo impegno ad accrescere la competitività e l'efficienza del settore risicolo dei paesi ACP, al fine di mantenere un'industria efficiente e sostenibile e contribuire in tal modo all'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

3.

La Comunità è disposta a fornire fondi sufficienti a finanziare, durante il periodo preparatorio e in consultazione con il settore risicolo dei paesi ACP, un programma specifico integrato per lo sviluppo delle imprese di produzione/esportazione di riso dei paesi ACP. Tale programma potrebbe prevedere in particolare le seguenti misure:

 miglioramento delle condizioni di produzione e della qualità del prodotto grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento;

 miglioramento delle condizioni di trasporto e stoccaggio;

 miglioramento della competitività delle imprese di produzione/esportazione di riso;

 assistenza ai produttori di riso per aiutarli a conformarsi alle norme vigenti sui mercati internazionali, compreso il mercato comunitario, in materia di protezione ambientale, gestione dei rifiuti e in altri campi;

 miglioramento della commercializzazione e della promozione delle vendite;

 programmi destinati a sviluppare prodotti derivati a valore aggiunto.

Questo insieme di misure sarà finanziato su base nazionale nei paesi ACP esportatori di riso, previo accordo delle due parti, attraverso programmi settoriali specifici conformemente alle norme e ai metodi applicabili in materia e, a breve termine, con risorse non assegnate del FES, in base ad una decisione del Consiglio dei ministri.

4.

Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare strettamente per assicurare che gli Stati ACP possano beneficiare pienamente delle preferenza commerciali comunitarie per il riso. Esse riconoscono l'importanza di un espletamento efficiente e trasparente di tutte le operazioni di esportazione verso la Comunità del riso originario dei paesi ACP.

5.

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità esaminerà la posizione del settore risicolo dei paesi ACP alla luce dei cambiamenti in atto sul mercato comunitario del riso. A tal fine le parti convengono di creare con i rappresentanti del settore interessato un gruppo di lavoro paritetico che si riunisca una volta l'anno. La Comunità s'impegna inoltre a consultare gli Stati ACP su qualsiasi decisione bilaterale o multilaterale che possa incidere sulla posizione concorrenziale dell'industria risicola ACP sul mercato comunitario.

DICHIARAZIONE XXV

Dichiarazione comune sul rum

Le parti riconoscono l'importanza del settore del rum per lo sviluppo economico e sociale di vari paesi e regioni ACP e il grande contributo da esso fornito in termini di occupazione, proventi da esportazione ed entrate pubbliche. Esse riconoscono che il rum dei paesi ACP è un prodotto agroindustriale a valore aggiunto in grado di competere sul mercato mondiale, purché siano compiuti in questo settore gli sforzi appropriati. Esse constatano pertanto l'esigenza di adottare tutte le misure eventualmente necessarie a superare lo svantaggio competitivo di cui soffrono attualmente i produttori ACP. In questo contesto le parti ricordano inoltre l'impegno contenuto nella dichiarazione del Consiglio e della Commissione del 24 marzo 1997 di tenere debitamente conto, in qualsiasi negoziato o intesa futuri relativi al settore del rum, dell'accordo CE-USA concluso alla stessa data e relativo alla soppressione dei dazi doganali su talune bevande alcoliche. Le parti riconoscono anche l'urgente necessità che i produttori ACP riducano la propria dipendenza dal mercato del rum come prodotto di base.

Le parti concordano pertanto sulla necessità di un rapido sviluppo dell'industria del rum nei paesi ACP, che consenta agli esportatori di questi paesi di competere sul mercato comunitario e internazionale delle bevande alcoliche. A tal fine esse convengono di adottare le misure che seguono.

(1) il rum, l'arak e la tafia originari dei paesi o regioni ACP, classificabili al codice SA 22 08 40, sono importati, ai sensi del presente accordo e di qualsiasi accordo che ad esso subentri, in esenzione da dazi doganali e senza limitazioni quantitative.

(2) La Comunità s'impegna a garantire che sul mercato comunitario viga una concorrenza leale e che il rum dei paesi ACP non sia svantaggiato o discriminato rispetto al rum dei produttori di paesi terzi.

(3) Nell'esaminare eventuali richieste di deroga alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 marzo 1989, la Comunità consulta gli Stati ACP e tiene conto dei loro interessi particolari.

(4) La Comunità è disposta a fornire fondi sufficienti a finanziare, durante il periodo preparatorio e in consultazione con il settore interessato dei paesi ACP, un programma specifico integrato per lo sviluppo delle imprese di produzione/esportazione di rum dei paesi ACP. Tale programma potrebbe prevedere in particolare le seguenti misure:

 miglioramento della competitività delle imprese di produzione/esportazione di rum;

 assistenza alla creazione di marche di rum da parte di paesi o regioni ACP;

 assistenza alla progettazione ed esecuzione di campagne di commercializzazione;

 assistenza ai produttori di rum per aiutarli a conformarsi alle norme vigenti sui mercati internazionali, compreso il mercato comunitario, in materia di protezione ambientale, gestione dei rifiuti e in altri campi;

 assistenza all'industria del rum dei paesi ACP per aiutarla a passare dalla fabbricazione di un prodotto di base che viene commercializzato sfuso all'offerta di prodotti di marca di qualità superiore.

Questo insieme di misure sarà finanziato su base nazionale o regionale nei paesi ACP esportatori di rum, previo accordo delle due parti, attraverso programmi settoriali specifici conformemente alle norme e ai metodi applicabili in materia e, a breve termine, con risorse non assegnate del FES, in base ad una decisione del Consiglio dei ministri.

(5) La Comunità s'impegna ad esaminare l'incidenza sull'industria dei paesi ACP delle disposizioni relative all'indicizzazione dei prezzi incluse nel memorandum d'intesa sul rum dell'accordo del marzo 1997 sugli alcoli bianchi, in base alle quali sono applicati i dazi doganali sul rum non originario di paesi ACP. Alla luce di tale esame la Comunità prenderà, all'occorrenza, appropriate misure.

(6) La Comunità s'impegna a consultare opportunamente gli Stati ACP, nell'ambito di un gruppo di lavoro paritetico che si riunirà periodicamente, sui problemi specifici eventualmente derivanti dai suddetti impegni. La Comunità s'impegna inoltre a consultare gli Stati ACP su qualsiasi decisione bilaterale o multilaterale, comprese quelle relative a riduzioni tariffarie e a nuove adesioni, che possa incidere sulla posizione concorrenziale dell'industria ACP del rum sul mercato comunitario.

DICHIARAZIONE XXVI

Dichiarazione comune sulle carni bovine

1. La Comunità s'impegna ad assicurare che gli Stati ACP beneficiari del protocollo sulle carni bovine si avvalgano pienamente dei vantaggi da esso derivanti. A tal fine essa s'impegna ad attuare le disposizioni del protocollo adottando tempestivamente le norme e le procedure appropriate.

2. La Comunità s'impegna ad applicare il protocollo in modo che gli Stati ACP possano commercializzare le loro carni bovine durante tutto l'anno senza restrizioni indebite. Inoltre, la CE aiuterà gli esportatori di carni bovine dei paesi ACP a migliorare la propria competitività affrontando, tra l'altro, i problemi di fornitura, in conformità delle strategie di sviluppo definite nel presente accordo e nel contesto dei programmi indicativi nazionali e regionali.

3. La Comunità esaminerà la richiesta dei paesi ACP in ritardo di sviluppo di poter esportare le loro carni bovine a condizioni preferenziali contestualmente alle azioni che essa intende condurre nell'ambito della struttura integrata dell'OMC per i paesi in ritardo di sviluppo.

DICHIARAZIONE XXVII

Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V

Le parti ribadiscono che le disposizioni dell'allegato V si applicano alle relazioni tra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati ACP.

Durante il periodo di validità dell'accordo, la Comunità avrà la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

Nell'esaminare l'eventuale applicazione di questa possibilità, la Comunità prenderà in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Si applicheranno tra le parti interessate le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 12 dell'allegato V.

DICHIARAZIONE XXVIII

Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini

Le parti incoraggiano nei Caraibi, nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Indiano una più intensa cooperazione regionale che coinvolga gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini.

Esse invitano le parti interessate a consultarsi sul modo di promuovere tale cooperazione e ad adottare in questo contesto, in base alle loro rispettive politiche e alla loro situazione specifica nella regione, misure che permettano iniziative in campo economico, compreso lo sviluppo degli scambi commerciali, nonché nei settori sociale e culturale.

Gli eventuali accordi commerciali concernenti i dipartimenti francesi d'oltremare possono prevedere misure specifiche a favore dei prodotti di questi ultimi.

I problemi relativi alla cooperazione in questi diversi settori saranno sottoposti al Consiglio dei ministri, affinché sia regolarmente informato dei progressi compiuti.

DICHIARAZIONE XXIX

Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune

Le parti riconoscono che i prodotti oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni dell'accordo relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

DICHIARAZIONE XXX

Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 1 dell'allegato V

Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione più favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V, gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sarà quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello accordato dalla Comunità ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo più favorito.

Consultazioni analoghe si terranno inoltre qualora:

a) uno o più Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole;

b) uno o più Stati ACP intendano esportare nella Comunità uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole.

DICHIARAZIONE XXXI

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V

Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della seconda convenzione ACP-CEE, la Comunità mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo, secondo la quale gli Stati ACP accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempreché questi Stati non accordino agli Stati ACP preferenze più ampie di quelle loro accordate dalla Comunità.

DICHIARAZIONE XXXII

Dichiarazione comune sulla non discriminazione

Le parti convengono che, fatte salve le disposizioni specifiche dell'allegato V al presente accordo, la Comunità non opera discriminazioni tra gli Stati ACP nell'applicazione del regime commerciale previsto nel quadro di detto allegato, tenendo però conto delle disposizioni dell'accordo e d'iniziative autonome particolari adottate in ambito multilaterale, quali quelle prese dalla Comunità nei confronti dei paesi in ritardo di sviluppo.

DICHIARAZIONE XXXIII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 8, paragrafo 3 dell'allegato V

Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrà cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, rechino il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

DICHIARAZIONE XXXIV

Dichiarazione comune sull'articolo 12 dell'allegato V

Le parti convengono che le consultazioni di cui all'articolo 12 dell'allegato V si svolgano secondo le seguenti procedure:

i) le due parti forniscono tutte le informazioni necessarie e utili sul problema o sui problemi specifici in un periodo di tempo atto a consentire una rapida apertura delle discussioni e, in ogni caso, al più tardi entro il mese successivo al ricevimento della richiesta di consultazioni;

ii) il periodo di consultazione di tre mesi ha inizio alla data di ricevimento di dette informazioni; nell'arco di questi tre mesi l'esame tecnico delle informazioni sarà completato nel termine di un mese e le consultazioni comuni al livello del Comitato degli ambasciatori saranno concluse entro i successivi due mesi;

iii) se non si giunge ad una conclusione accettabile per ambo le parti, il problema è sottoposto al Consiglio dei ministri;

iv) qualora il Consiglio dei ministri non adotti una soluzione accettabile per ambo le parti, il Consiglio decide altre misure da adottare al fine di dirimere le controversie individuate nell'ambito delle consultazioni.

DICHIARAZIONE XXXV

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V

Qualora gli Stati ACP prevedano un regime tariffario speciale per l'importazione di prodotti originari della Comunità, comprese Ceuta e Melilla, si applicheranno mutatis mutandis le disposizioni del protocollo n. 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato alle importazioni da parte degli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, questi ultimi accetteranno i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

DICHIARAZIONE XXXVI

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunità equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare.

2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui all'allegato III del protocollo potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 16 di detto protocollo.

3. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4 del protocollo, sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorità competente e vistati dalle autorità doganali.

4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinché il Centro per lo sviluppo delle imprese offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunità e dei paesi e territori, nonché per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori.

DICHIARAZIONE XXXVII

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca

La Comunità riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione.

Le parti sono d'accordo circa la necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del comma precedente.

Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunità decidono di continuare l'esame dei problemi inerenti all'entrata sui mercati della Comunità dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame sarà effettuato dal comitato di cooperazione doganale assistito eventualmente dagli esperti appropriati dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno di applicazione dell'accordo, al Comitato degli ambasciatori e, al più tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei ministri, affinché, su tale scorta, quest'ultimo possa trovare una soluzione di reciproco gradimento.

Per ora, per quanto riguarda la attività di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati devono garantire un normale sbocco a questi prodotti previo trattamento, purché essi non siano destinati al consumo nazionale o regionale.

DICHIARAZIONE XXXVIII

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'estensione delle acque territoriali

Ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale in materia limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunità dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a questo concetto.

DICHIARAZIONE XXXIX

Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca

Gli Stati ACP riaffermano l'opinione costantemente espressa durante i negoziati sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale è definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

DICHIARAZIONE XL

Dichiarazione comune sull'applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore del tonno

La Comunità europea si impegna ad attuare disposizioni adeguate al fine di applicare a tutti gli effetti la regola della tolleranza in valore nel settore del tonno, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'allegato V.

A tal fine, la Comunità presenterà, entro la data della firma del presente accordo , le condizioni di utilizzo del 15 % di tonno non originario a norma del presente articolo. La proposta della Comunità specificherà le modalità del metodo di calcolo basato sul certificato di circolazione EUR.1.

Le due parti decidono che, se con l'impiego di detto metodo dovesse rivelarsi difficile ottenere la flessibilità desiderata, procederanno ad una sua revisione dopo due anni di applicazione.

DICHIARAZIONE XLI

Dichiarazione comune sull'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell'allegato V

La Comunità accetta di esaminare caso per caso, alla luce dell'articolo 40 del protocollo 1, qualsiasi richiesta documentata, presentata dopo la firma dell'accordo, relativa ai prodotti tessili esclusi dal cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini (articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1).

DICHIARAZIONE XLII

Dichiarazione comune sulle norme d'origine: cumulo con il Sudafrica

Il consiglio di cooperazione doganale ACP-CE è disposto ad esaminare al più presto qualsiasi richiesta di cumulo relativo a lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell'allegato V proveniente da organismi regionali che rappresentano un'integrazione economica regionale significativa.

DICHIARAZIONE XLIII

Dichiarazione comune sull'allegato 2 al protocollo 1 dell'allegato V

Qualora nell'applicazione delle norme contenute nell'allegato II, le esportazioni degli Stati ACP siano pregiudicate, la Comunità esaminerà e, se necessario, adotterà misure correttive appropriate al fine di rimediare alla situazione e ristabilire la situazione ex ante (decisione 2/97 del Consiglio dei ministri).

La Comunità ha preso atto delle richieste formulate dagli Stati ACP in materia di norme d'origine nel contesto dei negoziati. La Comunità accetta di esaminare caso per caso qualsiasi richiesta documentata di miglioramento delle norme d'origine contenute nell'allegato II alla luce dell'articolo 40 del protocollo 1.