1998L0096 — IT — 09.08.2002 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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Rettificato da:
Rettifica, GU L 049, 25.2.1999, pag. 46 (98/96) |
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Rettifica, GU L 161, 16.6.2001, pag. 48 (98/96) |
DIRETTIVA 98/96/CE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 1998
recante modifica, tra altro, per quanto riguarda ►C1 le ispezioni non ufficiali sul campo ◄ , delle direttive 66/400/CE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che, per i motivi successivamente illustrati, occorre modificare le seguenti direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:
— direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ( 4 ),
— direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 5 ),
— direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 6 ),
— direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata ( 7 ),
— direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 8 ),
— direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 9 ), e
— direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 10 ),
considerando che con la decisione 89/540/CEE della Commissione, del 22 settembre 1989, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione ( 11 ), è stato organizzato un esperimento temporaneo rispondente a determinate condizioni, allo scopo di valutare se le ispezioni sul campo non ufficiali possano semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle sementi previste dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi;
considerando che dai risultati dell'esperimento emerge come, per determinate finalità, sia possibile semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle «sementi certificate» di qualsiasi categoria purché si consenta che le ispezioni vengano effettuate da ispettori diversi da quelli incaricati dell'esame ufficiale da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi;
considerando che negli Stati membri sono intervenuti cambiamenti amministrativi;
considerando che è pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE;
considerando che le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE prevedono la possibilità di modificare gli elenchi delle specie in esse contenuti in base alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche riguardanti le denominazioni e gli ibridi derivati dall'incrocio di specie disciplinate da tali direttive, conformemente alla procedura del comitato permanente;
considerando che è auspicabile agevolare l'aggiunta di nuove specie negli elenchi contenuti nelle suddette direttive;
considerando che tali direttive debbono essere modificate di conseguenza;
considerando che le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE prevedono l'organizzazione di esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori alternative ad alcuni elementi delle procedure di certificazione previste da tali direttive;
considerando che, in base all'esperienza, è opportuno estendere l'organizzazione di questi esperimenti finalizzati alla ricerca di migliori alternative anche ad alcune disposizioni stabilite nelle suddette direttive;
considerando che è opportuno prevedere, nella direttiva 66/403/CEE, una base giuridica per l'organizzazione di esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori alternative a talune disposizioni stabilite in tale direttiva;
considerando che è opportuno prevedere, nelle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, alcune disposizioni relative all'ammissibilità di certe denominazioni di varietà,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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Articolo 2
La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 2, paragrafo 1, punto C, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:
«d)
i) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure
ii) per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»
2) All'articolo 2, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente testo:
«1bis. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, punto A, sono adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 21.»
3) Nell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«3. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto C, lettera d) ii), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
i) l'ispettore
a) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche;
b) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
c) deve essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato ed aver prestato giuramento dinanzi ad essa; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
d) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
ii) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
iii) ►C2 una parte delle colture da seme deve essere controllata ◄ da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere del 10 % per le colture ad autoimpollinazione e del 20 % per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri prevedono controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, rispettivamente del 5 % e del 15 %;
iv) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;
v) gli Stati membri stabiliscono le sanzioni comminabili in caso di violazione delle norme che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni possono comprendere il ritiro del riconoscimento di cui al paragrafo 3, punto i), lettera c) agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata è annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.
4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Fino al momento in cui verranno adottate tali misure occorre rispettare le condizioni stabilite all'articolo 2 della decisione 89/540/CEE della Commissione.»
4) All'articolo 13 bis, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
«Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»
5) All'allegato I, la prima frase del punto 6 è sostituito dal seguente testo:
«6.
La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.
»Articolo 3
La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 2, paragrafo 1, punto E, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:
«d)
i) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure
ii) per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»
2) All'articolo 2, paragrafo 1, punto F, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:
«d)
i) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure
ii) per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»
3) All'articolo 2, paragrafo 1, punto G, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:
«d)
i) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure
ii) per le quali sia stata constatata la rispondenza alla condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»
4) All'articolo 2, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente testo:
«1 bis. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, punto A sono adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 21.»
5) Nell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«3. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui ai paragrafi 1 E d) ii), 1 F d) ii) e 1 G d) ii) debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
i) l'ispettore
a) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche;
b) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
c) deve essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
d) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
ii) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
iii) ►C2 una parte delle colture da seme deve essere controllata ◄ da ispettori ufficiali. Tale parte rappresenta il 10 % per le colture ad autoimpollinazione e del 20 % per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri prevedono controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, rispettivamente il 5 % e il 15 %;
iv) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;
v) gli Stati membri stabiliscono le sanzioni comminabili in caso di violazione delle norme che disciplinano l'esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni possono comprendere il ritiro del riconoscimento di cui al paragrafo 3, punto i), lettera c) agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.
4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Fino al momento in cui verranno adottate tali misure occorre rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 2 della decisione 89/540/CEE della Commissione.»
6) All'articolo 13 bis, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
«Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»
7) All'allegato I, la prima frase del punto 5 è sostituita dal seguente testo:
«5.
La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.
»▼M4 —————
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▼M3 —————
Articolo 8
1. Gli Stati membri mettono in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o febbraio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
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Articolo 10
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) GU C 289 del 24.9.1997, pag. 6.
( 2 ) GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 302.
( 3 ) GU C 73 del 9.3.1998, pag. 45.
( 4 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/95/CE (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
( 5 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/95/CE.
( 6 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/95/CE.
( 7 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/95/CE.
( 8 ) GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/95/CE.
( 9 ) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/95/CE.
( 10 ) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/95/CE.
( 11 ) GU L 286 del 4.10.1989, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/336/CE della Commissione (GU L 128 del 29.5.1996, pag. 23).