1998L0083 — IT — 27.10.2015 — 003.001


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►B

DIRETTIVA 98/83/CE DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1998

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

(GU L 330 dell'5.12.1998, pag. 32)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M3

DIRETTIVA (UE) 2015/1787 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2015

  L 260

6

7.10.2015




▼B

DIRETTIVA 98/83/CE DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1998

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

visto il parere del Comitato delle regioni ( 3 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C ( 4 ),

(1)

considerando la necessità di adeguare al progresso scientifico e tecnologico la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinante al consumo umano ( 5 ); che l'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva dimostra la necessità di istituire un quadro normativo, opportunamente flessibile e trasparente, che consenta agli Stati membri di affrontare i casi di inosservanza delle norme; che è inoltre opportuno riesaminare la direttiva alla luce del trattato sull'Unione europea ed in particolare del principio di sussidiarietà;

(2)

considerando che, alla luce dell'articolo 3 B del trattato, secondo cui l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, occorre rivedere la direttiva 80/778/CEE al fine di concentrare l'intervento comunitaro sull'osservanza di parametri essenziali di qualità e salute, lasciando agli Stati membri la facoltà di prevedere altri parametri qualora lo ritengano opportuno;

(3)

considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione della Comunità deve sostenere e integrare l'azione delle autorità competenti negli Stati membri;

(4)

considerando che, in base al principio di sussidiarietà, le diversità naturali e socio-economiche fra le regioni dell'Unione richiedono che la maggior parte delle decisioni in materia di controllo, analisi e adozione di misure in caso di inosservanza delle norme sia adottata a livello locale, regionale o nazionale, purché dette diversità non nuocciano all'istituzione del quadro legislativo, regolamentare e amministrativo contemplato nella presente direttiva;

(5)

considerando che sono necessarie norme comunitarie per parametri di qualità essenziali e cautelativi in termini di salute per le acque destinate al consumo umano, per definire obiettivi minimi di qualità ambientale da raggiungere in collegamento con altre misure comunitarie, al fine di garantire e promuovere l'uso sostenibile delle acque destinate al consumo umano;

(6)

considerando che, data l'importanza per la salute umana delle acque destinate al consumo umano, è necessario fissare norme di qualità essenziali a livello comunitario che tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare;

(7)

considerando la necessità di includere le acque utilizzate nell'industria alimentare, tranne qualora si possa determinare che la loro utilizzazione non incide sulla salubrità del prodotto finale;

(8)

considerando che, per consentire alle imprese erogatrici di rispettare le norme di qualità per l'acqua potabile, occorre garantire — grazie a idonee misure di protezione delle acque — la purezza delle acque di superficie e sotterranee; che lo stesso scopo si può raggiungere applicando opportune misure di trattamento delle acque prima dell'erogazione;

(9)

considerando che la coerenza della politica europea in materia di acque presuppone che sia adottata a tempo debito un'adeguata direttiva quadro in materia;

(10)

considerando che occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto esistono norme speciali per questi tipi di acque;

(11)

considerando che devono essere prese misure per tutti i parametri direttamente attinenti alla salute e per altri parametri in caso di deterioramento della qualità; che, inoltre, tali misure dovrebbero essere accuratamente coordinate con l'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 6 ), e con la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ( 7 );

(12)

considerando la necessità di fissare per le sostanze che rivestono importanza a livello comunitario valori parametrici specifici sufficientemente rigorosi da garantire il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla direttiva;

(13)

considerando che i valori parametrici si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e che si è altresì tenuto conto del principio di precauzione; che i valori sono stati scelti al fine di garantire che la acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita e rappresentino pertanto un livello elevato di tutela della salute;

(14)

considerando che si dovrebbe raggiungere un equilibrio per prevenire i rischi sia microbiologici che chimici; che a tal fine e alla luce di una futura revisione dei valori parametrici la fissazione di valori parametrici applicabili alle acque destinate al consumo umano dovrebbe essere basata su considerazioni di sanità pubblica e su un metodo di valutazione dei rischi;

(15)

considerando che, pur non esistendo attualmente sufficienti certezze su cui basarsi per fissare valori parametrici a livello comunitario per i prodotti chimici nocivi per il sistema endocrino, è sempre più forte la preoccupazione per il potenziale impatto sugli esseri umani e sulla fauna e flora selvatiche di sostanze nocive per la salute;

(16)

considerando in particolare che le norme di cui all'allegato I sono in genere fondate sugli orientamenti stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità per la qualità dell'acqua potabile e sul parere del comitato scientifico della Commissione per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici;

(17)

considerando che gli Stati membri devono fissare valori per altri parametri supplementari non compresi nell'allegato I, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana nei loro territori;

(18)

considerando che gli Stati membri possono fissare valori per altri parametri supplementari non compresi nell'allegato I, qualora ciò sia necessario per garantire la qualità della produzione, della distribuzione e del controllo delle acque destinate al consumo umano;

(19)

considerando che gli Stati membri, allorché reputano che occorra adottare norme più rigorose di quelle fissate nell'allegato I, parti A e B, o norme per parametri supplementari non compresi nell'allegato I ma necessari per tutelare la salute umana, devono notificare tali norme alla Commissione;

(20)

considerando che gli Stati membri, quando introducono o mantengono in vigore misure di protezione più rigorose, sono tenuti a rispettare i principi e le norme del trattato, nell'interpretazione data dalla Corte di giustizia;

(21)

considerando che i valori parametrici devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore;

(22)

considerando che la qualità delle acque destinate al consumo umano può essere influenzata dall'impianto di distribuzione domestico; che, inoltre, gli Stati membri non possono essere considerati responsabili degli impianti di distribuzione domestici né della loro manutenzione;

(23)

considerando che ogni Stato membro dovrebbe istituire programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva; che detti programmi dovrebbero essere adeguati alle esigenze locali e conformi alle prescrizioni minime di controllo stabilite nella presente direttiva;

(24)

considerando che i metodi di analisi della qualità delle acque destinate al consumo umano dovrebbero essere tali da garantire risultati affidabili e comparabili;

(25)

considerando che, in caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque;

(26)

considerando l'importanza di prevenire i potenziali pericoli per la salute umana provocati da acqua contaminata; che la fornitura di quest'acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato;

(27)

considerando che, in caso di inosservanza di un parametro avente la funzione di indicatore, lo Stato membro interessato deve esaminare se detta inosservanza comporti rischi per la salute umana; che si dovrebbero adottare provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità delle acque se ciò è necessario al fine di tutelare la salute umana;

(28)

considerando che, se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte;

(29)

considerando che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alla presente direttiva a determinate condizioni; che è inoltre necessario definire un quadro normativo adeguato per tali deroghe, purché non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e purché l'erogazione di acqua destinata al consumo umano nell'area in questione non possa essere assicurata altrimenti con altri mezzi accettabili;

(30)

considerando che, poiché la preparazione o distribuzione di acque destinate al consumo umano può richiedere l'utilizzazione di talune sostanze o materiali, occorrono norme per disciplinarne l'uso onde evitare possibili effetti pregiudizievoli alla salute umana;

(31)

considerando che il progresso scientifico e tecnico può richiedere l'adeguamento tempestivo dei requisiti tecnici fissati negli allegati II e III; che, inoltre, per facilitare l'applicazione delle misure necessarie a tale scopo, sarebbe opportuno stabilire una procedura che consenta alla Commissione di approvare tali adeguamenti con la cooperazione di un comitato formato dai rappresentanti degli Stati membri;

(32)

considerando che i consumatori dovrebbero essere sufficientemente ed adeguatamente informati sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle eventuali deroghe concesse dagli Stati membri e sui provvedimenti correttivi eventualmente presi dalle autorità competenti; che sarebbe inoltre opportuno tener conto delle esigenze tecniche e statistiche della Commissione, nonché del diritto dei singoli di ottenere adeguate informazioni in ordine alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

(33)

considerando che, in casi eccezionali e per specifiche aree geografiche, può essere necessario accordare agli Stati membri tempi più lunghi per ottemperare a determinate disposizioni della presente direttiva;

(34)

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri riguardanti le scadenze per il recepimento nel diritto nazionale o l'applicazione, come indicato nell'allegato IV,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Obiettivo

1.  La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2.  L'obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

1) per «acque destinate al consumo umano» si intendono:

a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

b) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità — secondo quanto determinato dalle autorità nazionali competenti — non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

2) per «impianto di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale.

Articolo 3

Esenzioni

1.  La presente direttiva non si applica:

a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle competenti autorità nazionali, a norma della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ( 8 );

b) alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali ( 9 ).

2.  Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dai requisiti della presente direttiva:

a) per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;

b) per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

3.  Gli Stati membri si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 2, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata venga informata a tal riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.

Articolo 4

Obblighi generali

1.  Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se:

a) non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; e

b) soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I,

e se, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 5 a 8 e 10 e a norma del trattato gli Stati membri adottano ogni altra misura necessaria affinché le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti previsti dalla presente direttiva.

2.  Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Articolo 5

Standard qualitativi

1.  Per i parametri che figurano nell'allegato I gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.

2.  I valori fissati a norma del paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nell'allegato I. Per quanto concerne i parametri riportati nella parte C dell'allegato I, tali valori devono essere fissati solo a fini di controllo e per l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 8.

3.  Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati dovrebbero, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

Punti in cui i valori devono essere rispettati

1.  I valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all'interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;

c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;

d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2.  Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l'inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 è dovuta all'impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, quali scuole, ospedali, ristoranti.

3.  Qualora si applichi il paragrafo 2 e sussista il rischio che le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, gli Stati membri assicurano comunque che:

a) siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio che esse risultino non conformi ai valori di parametro, ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare; e/o

siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;

e

b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.

Articolo 7

Controllo

1.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5. I campioni dovrebbero essere prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato e la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.

2.  Per l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti istituiscono opportuni programmi di controllo per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di controllo debbono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato II.

3.  I punti di prelievo dei campioni sono determinati dalle autorità competenti e debbono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II.

▼M2

4.  Secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, possono essere stabiliti orientamenti comunitari riguardanti il controllo prescritto nel presente articolo.

▼B

5.  

a) Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III

b) Possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, parte 1, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati. Gli Stati membri che ricorrono a un metodo alternativo comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza.

c) Per i parametri elencati nell'allegato III, parti 2 e 3, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.

6.  Gli Stati membri assicurano un controllo supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'articolo 5, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

Articolo 8

Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso

1.  Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

2.  Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando priorità alle misure di escuzione, tenuto conto, tra l'altro, dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

3.  Sia ove si verifichi, sia ove non si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso ovvero siano presi altri provvedimenti a tutela della salute umana. In tali casi i consumatori vengono tempestivamente informati e vengono loro forniti i necessari consigli.

4.  Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti debbano essere adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.

5.  Gli Stati membri possono formulare orientamenti per assistere le autorità competenti nell'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 4.

6.  In caso di inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nella parte C dell'allegato I, gli Stati membri esaminano se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana. Essi prendono provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

7.  Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono adottati provvedimenti correttivi, i consumatori ne siano informati, tranne se le autorità competenti giudicano trascurabile l'inosservanza dei valori di parametro.

Articolo 9

Deroghe

1.  Gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B o a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché nessuna deroga presenti un potenziale pericolo per la salute umana e l'approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi. Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Quest'ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni.

2.  In circostanze eccezionali uno Stato membro può chiedere alla Commissione una terza deroga per un periodo fino a tre anni. La Commissione decide in merito a tale richiesta entro tre mesi.

3.  Le deroghe stabilite a norma dei paragrafi 1 o 2 indicano quanto segue:

a) i motivi della deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo, che preveda se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame;

f) la durata necessaria della deroga;

4.  Se le autorità competenti ritengono che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 è sufficiente a risolvere il problema entro un massimo di trenta giorni, non è necessario applicare le prescrizioni di cui al paragrafo 2.

In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.

5.  Il ricorso al paragrafo 4 non è più possibile se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

6.  Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.

I suddetti obblighi non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 4, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

7.  Ad eccezione delle deroghe concesse a norma del paragrafo 4, uno Stato membro comunica alla Commissione entro due mesi le deroghe riguardanti una singola fornitura d'acqua superiore a 1 000 m3 al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5 000 o più persone, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 3.

8.  Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o contenitori.

Articolo 10

Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché nessuna sostanza o materiale per i nuovi impianti utilizzati per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano o impurità associata a tali sostanze o materiali per i nuovi impianti sia presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle necessarie per il fine per cui sono impiegati e non riducano, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dalla presente direttiva; i documenti interpretativi e le specificazioni tecniche di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ( 10 ), devono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 11

Revisione degli allegati

1.  Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione l'allegato I alla luce del progresso scientifico e tecnico, presentando, se del caso, proposte di modifica secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato.

▼M2

2.  Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione adegua gli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

▼M1

Articolo 12

1.  La Commissione è assistita da un Comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 11 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M2

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

▼B

Articolo 13

Informazione e presentazione di relazioni

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i consumatori ricevano informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2.  Fatta salva la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ( 12 ), gli Stati membri pubblicano una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di informare i consumatori. La prima di queste relazioni dovrà riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004. Ciascuna relazione comprende, al minimo, tutte le singole forniture d'acqua superiori a 1 000 m3 al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5 000 o più persone, riguarda tre anni civili e viene pubblicata entro un anno civile dalla fine del periodo cui la relazione fa riferimento.

3.  Gli Stati membri inviano le relazioni alla Commissione entro due mesi dalla loro pubblicazione.

▼M2

4.  La presentazione e le informazioni minime delle relazioni di cui al paragrafo 2 devono tener conto in particolare delle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafi 6 e 7, e all’articolo 15, paragrafo 1, e sono eventualmente modificate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

▼B

5.  La Commissione esamina le relazioni degli Stati membri e pubblica ogni tre anni una relazione di sintesi sulla qualità delle acque destinate al consumo umano all'interno della Comunità. La suddetta relazione è pubblicata entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

▼M2

6.  Oltre alla prima relazione di cui al paragrafo 2 da pubblicare a norma della presente direttiva, gli Stati membri elaborano anche una relazione da trasmettere alla Commissione sulle misure adottate o sui provvedimenti da prendere per adempiere ai loro obblighi a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’allegato I, parte B, nota 10. Se del caso, viene presentata una proposta sull’impostazione di tale relazione secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

▼B

Articolo 14

Calendario per la messa in conformità

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla presente direttiva entro il termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, fatto salve le note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.

Articolo 15

Casi eccezionali

1.  In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta particolare di proroga per un periodo superiore a quello fissato all'articolo 14. La proroga non è superiore a tre anni e verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame i cui risultati sono trasmessi alla Commissione, che su tale base può autorizzare un'ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni. La presente disposizione non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o contenitori.

2.  Tale richiesta, debitamente motivata, deve far presenti le difficoltà incontrate e comprendere, al minimo, tutte le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

▼M2

3.  La richiesta viene esaminata secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

▼B

4.  Gli Stati membri che si avvalgono del presente articolo provvedono affinché la popolazione interessata dalla loro richiesta sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. Inoltre, gli Stati membri assicurano, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Articolo 16

Abrogazione

1.  La direttiva 80/778/CEE è abrogata dalla presente direttiva; l'abrogazione prende effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore della stessa. Fatto salvo il paragrafo 2, l'abrogazione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale e per l'applicazione previste dall'allegato IV.

I richiami alla direttiva abrogata si intendono riferiti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato V.

2.  Non appena uno Stato membro avrà messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e avrà adottato le misure di cui all'articolo 14, in tale Stato membro la presente direttiva si applicherà alla qualità delle acque destinate al consumo umano, in sostituzione della direttiva 80/778/CEE.

Articolo 17

Recepimento nel diritto interno

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono riferimenti alla presente direttiva o sono corredate di siffatti riferimenti all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO

PARTE A

Parametri microbiologici



Parametro

Valore di parametro

(numero/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterococchi

0

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:



Parametro

Valore di parametro

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Enterococchi

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Computo delle colonie a 22 °C

100/ml

Computo delle colonie a 37 °C

20/ml



PARTE B

Parametri chimici

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Acrilammide

0,10

μg/l

Nota 1

Antimonio

5,0

μg/l

 

Arsenico

10

μg/l

 

Benzene

1,0

μg/l

 

Benzopirene

0,010

μg/l

 

Boro

1,0

mg/l

 

Bromato

10

μg/l

Nota 2

Cadmio

5,0

μg/l

 

Cromo

50

μg/l

 

Rame

2,0

mg/l

Nota 3

Cianuro

50

μg/l

 

1,2 dicloroetano

3,0

μg/l

 

Epicloridrina

0,10

μg/l

Nota 1

Fluoruro

1,50

mg/l

 

Piombo

10

μg/l

Note 3 e 4

Mercurio

1,0

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

Nota 3

Nitrati

50

mg/l

Nota 5

Nitriti

0,50

mg/l

Nota 5

Antiparassitari

0,10

μg/l

Note 6 e 7

Antiparassitari — Totale

0,50

μg/l

Note 6 e 8

Idrocarburi policiclici aromatici

0,10

μg/l

Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 9

Selenio

10

μg/l

 

Tetracloroetilene

Tricloroetilene

10

μg/l

Somma delle concentrazioni di parametri specifici

Trialmetani — Totale

100

μg/l

Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 10

Cloruro di vinile

0,5

μg/l

Nota 1

Nota 1:

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche dello scarico massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Nota 2:

Ove possibile, gli Stati membri devono adoperarsi per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra i cinque e i dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 25 μg/l.

Nota 3:

Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato ( 13 ) e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate, se del caso, secondo metodi armonizzati da stabilire in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri devono tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.

Nota 4:

Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi quindici anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra i cinque e i quindici anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 25 μg/l.

Gli Stati membri devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro.

Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri devono dare gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.

Nota 5:

Gli Stati membri devono provvedere affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nota 6:

Per antiparassitari s'intende;

 insetticidi organici

 erbicidi organici

 fungicidi organici

 nematocidi organici

 acaricidi organici

 alghicidi organici

 rodenticidi organici

 slimicidi organici

 prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione.

Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.

Nota 7:

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 μg/l.

Nota 8:

«Antiparassitari — Totale» indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

Nota 9:

I composti specifici sono i seguenti:

 benzo(b)fluorantene

 benzo(k)fluorantene

 benzo(ghi)perilene

 indeno(1,2,3-cd)pirene

Nota 10:

Ove possibile, gli Stati membri devono adoperarsi per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), i valori devono essere soddisfatti al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro per i THM totali nel periodo compreso tra i cinque e i dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 150 μg/l.

Gli Stati membri devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di THM nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro.

Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri devono dare gradualmente priorità alle zone in cui la concentrazione di THM nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.

PARTE C

Parametri indicatori



Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Alluminio

200

μg/l

 

Ammonio

0,50

mg/l

 

Cloruro

250

mg/l

Nota 1

Clostridium perfringens (spore comprese)

0

Numero/100 ml

Nota 2

Colore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Conduttività

2 500

μS cm-1 a 20 °C

Nota 1

Concentrazione ioni idrogeno

≥ 6,5 e ≤ 9,5

Unità pH

Note 1 e 3

Ferro

200

μg/l

 

Manganese

50

μg/l

 

Odore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Ossidabilità

5,0

mg/l O2

Nota 4

Solfato

250

mg/l

Nota 1

Sodio

200

mg/l

 

Sapore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Computo delle colonie a 22 °C

Senza variazioni anomale

 

 

Batteri coliformi

0

Numero/100 ml

Nota 5

Carbonio organico totale (TOC)

Senza variazioni anomale

 

Nota 6

Torbidità

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

Nota 7



RADIOATTIVITÀ

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Trizio

100

Becquerel/l

Note 8 e 10

Dose totale indicativa

0,10

mSv/anno

Note 9 e 10

▼M3




ALLEGATO II

CONTROLLO

PARTE A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1. I programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono:

a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;

b) mettere a disposizioni informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 e 5, nonché i valori parametrici stabiliti nell'allegato I, siano stati rispettati;

c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in:

a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque; oppure

b) misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo.

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

a) ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; e/o

b) ispezioni del bacino idrografico, estrazione delle acque, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione.

3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.

PARTE B

Parametri e frequenze

1.    Quadro generale

Un programma di controllo deve prendere in considerazione i parametri di cui all'articolo 5, compresi quelli che sono importanti per la valutazione dell'impatto dei sistemi di distribuzione domestica sulla qualità dell'acqua nel punto in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1. La scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per ciascun sistema di approvvigionamento idrico.

Gli Stati membri garantiscono che i parametri elencati al punto 2 vengano sottoposti a monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.

2.    Elenco dei parametri

Parametri — gruppo A

Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3:

a)  Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;

b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C.

In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

a) ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;

b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.

Parametri — gruppo B

Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 5, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 3.

3.    Frequenza di campionamento



Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

(cfr. note 1 e 2)

m3

Parametri — gruppo A

numero di campioni all'anno

(cfr. nota 3)

Parametri — gruppo B

numero di campioni all'anno

 

≤ 100

> 0

(cfr. nota 4)

> 0

(cfr. nota 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

per ogni 1 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

1

+ 1

per ogni 4 500 m3/d e relativa frazione del volume totale

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

per ogni 10 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

> 100 000

 

12

+ 1

per ogni 25 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

Nota 1:  una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2:  i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3:  la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni (quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d).

Nota 4:  gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno.

PARTE C

Valutazione del rischio

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento di cui alla parte B, a condizione che effettuino una valutazione del rischio in conformità alla presente parte.

2. La valutazione del rischio di cui al punto 1 si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti secondo norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile — Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici).

3. La valutazione del rischio tiene conto dei risultati provenienti dai programmi di monitoraggio stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) per i corpi idrici individuati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, che forniscono più di 100 m3 al giorno in media, in conformità con l'allegato V di tale direttiva.

4. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio viene ampliato l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e/o vengono aumentate le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1;

b) è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 7, paragrafo 6;

c) è necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A.

5. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio, possono essere ridotti l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, a condizione che si osservino le seguenti condizioni:

a) la frequenza di campionamento per E. coli non deve essere inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte B, quali che siano le circostanze;

b) per tutti gli altri parametri:

i) l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;

ii) per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro, come indicato al punto 3 della parte B, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 60 % del valore parametrico;

iii) per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo, come indicato al punto 2 della parte B, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 30 % del valore parametrico;

iv) la rimozione di un particolare parametro di cui al punto 2 della parte B, dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;

v) è possibile ridurre la frequenza di campionamento oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare come stabilito ai punti ii) e iii), solo se la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

6. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) le valutazioni del rischio siano approvate dalle loro autorità competenti; nonché

b) siano disponibili informazioni che indicano che è stata eseguita una valutazione del rischio, unitamente a una sintesi dei risultati.

PARTE D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi:

a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

3. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

▼B




ALLEGATO III

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

▼M3

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC -17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

PARTE A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

▼M2

I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri microbiologici sono forniti per riferimento, ogniqualvolta è disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell’eventuale futura adozione, da parte della Commissione, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri. Gli Stati membri possono usare metodi alternativi, purché conformi alle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5.

Tali misure relative ad ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

▼M3

I metodi per i parametri microbiologici sono:

a)  Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2);

b)  Enterococchi (EN ISO 7899-2);

c)  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);

d) enumerazione dei microrganismi coltivabili — conteggio delle colonie a 22 °C (EN ISO 6222);

e) enumerazione dei microrganismi coltivabili — conteggio delle colonie a 36 °C (EN ISO 6222);

f)  Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189).

PARTE B

Parametri chimici e degli indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1.    Parametri chimici e degli indicatori

Per i parametri di cui alla tabella 1, le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione [definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione ( 15 )] del 30 %, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell'allegato I.

Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono consentire l'uso di «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione», quali specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al «limite di quantificazione» e all'«incertezza di misura» specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.



Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

Parametri

Incertezza di misura

(cfr. nota 1)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Note

Alluminio

25

 

Ammonio

40

 

Antimonio

40

 

Arsenico

30

 

Benzo(a)pirene

50

Cfr. nota 5

Benzene

40

 

Boro

25

 

Bromato

40

 

Cadmio

25

 

Cloruro

15

 

Cromo

30

 

Conduttività

20

 

Rame

25

 

Cianuro

30

Cfr. nota 6

1,2-dicloroetano

40

 

Fluoruro

20

 

Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)

0,2

Cfr. nota 7

Ferro

30

 

Piombo

25

 

Manganese

30

 

Mercurio

30

 

Nichel

25

 

Nitrato

15

 

Nitrito

20

 

Ossidabilità

50

Cfr. nota 8

Pesticidi

30

Cfr. nota 9

Idrocarburi policiclici aromatici

50

Cfr. nota 10

Selenio

40

 

Sodio

15

 

Solfato

15

 

Tetracloroetilene

30

Cfr. nota 11

Tricloroetene

40

Cfr. nota 11

Trialometano totale

40

Cfr. nota 10

Carbonio organico totale (TOC)

30

Cfr. nota 12

Torbidità

30

Cfr. nota 13

Acrilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.



Tabella 2

Le caratteristiche di prestazione minima «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione» — possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019

Parametri

Esattezza

(cfr. nota 2)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Precisione

(cfr. nota 3)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Limite di rilevazione

(cfr. nota 4)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Note

Alluminio

10

10

10

 

Ammonio

10

10

10

 

Antimonio

25

25

25

 

Arsenico

10

10

10

 

Benzo(a)pirene

25

25

25

 

Benzene

25

25

25

 

Boro

10

10

10

 

Bromato

25

25

25

 

Cadmio

10

10

10

 

Cloruro

10

10

10

 

Cromo

10

10

10

 

Conduttività

10

10

10

 

Rame

10

10

10

 

Cianuro

10

10

10

Cfr. nota 6

1,2-dicloroetano

25

25

10

 

Fluoruro

10

10

10

 

Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)

0,2

0,2

 

Cfr. nota 7

Ferro

10

10

10

 

Piombo

10

10

10

 

Manganese

10

10

10

 

Mercurio

20

10

20

 

Nichel

10

10

10

 

Nitrato

10

10

10

 

Nitrito

10

10

10

 

Ossidabilità

25

25

10

Cfr. nota 8

Pesticidi

25

25

25

Cfr. nota 9

Idrocarburi policiclici aromatici

25

25

25

Cfr. nota 10

Selenio

10

10

10

 

Sodio

10

10

10

 

Solfato

10

10

10

 

Tetracloroetilene

25

25

10

Cfr. nota 11

Tricloroetene

25

25

10

Cfr. nota 11

Trialometano totale

25

25

10

Cfr. nota 10

Torbidità

25

25

25

 

Acrilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.

2.    Note alle tabelle 1 e 2



Nota 1

L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o una percentuale superiore. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.

Nota 2

L'esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la differenza fra il valore medio di numerose misurazioni ripetute e il loro valore vero. La norma ISO 5725 riporta ulteriori specifiche.

Nota 3

La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell'ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti) dell'intervallo di variabilità dei risultati rispetto alla media. La precisione accettabile è pari al doppio della deviazione standard relativa. Questo termine è definito in maniera più completa nella norma ISO 5725.

Nota 4

Il limite di rilevazione è pari a:

— tre volte la deviazione standard all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro; oppure

— cinque volte la deviazione standard del campione bianco (all'interno di un lotto).

Nota 5

In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).

Nota 6

Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 7

I valori di esattezza, precisione e incertezza di misura sono espressi in unità pH.

Nota 8

Metodo di riferimento: EN ISO 8467

Nota 9

Le caratteristiche di prestazione dei singoli pesticidi vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi pesticidi è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80 %.

Nota 10

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 11

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 12

L'incertezza di misura va stimata a livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Utilizzare le linee guida CEN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC).

Nota 13

L'incertezza di misura va stimata a livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027.

▼M3 —————

▼B




ALLEGATO IV



SCADENZE PER IL RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE E PER L'APPLICAZIONE

Direttiva 80/778/CEE

Recepimento 17.7.1982

Applicazione 17.7.1985

Tutti gli Stati membri eccetto Spagna, Portogallo e nuovi Länder tedeschi

Direttiva 81/858/CEE

(adeguamento per l'adesione della Grecia)

Atto di adesione di Spagna e Portogallo



Spagna:

Recepimento

Applicazione

1.1.1986

1.1.1986

Portogallo:

Recepimento

Applicazione

1.1.1986

1.1.1989

Direttiva 90/656/CEE per i nuovi Länder della Germania

Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia



Austria:

Recepimento

Applicazione

1.1.1995

1.1.1995

Finlandia:

Recepimento

Applicazione

1.1.1995

1.1.1995

Svezia:

Recepimento

Applicazione

1.1.1995

1.1.1995

Direttiva 91/692/CEE

Articoli 1—14

 

 

Applicazione 31.12.1995

 

 

Articolo 15

Modificato con effetto dall'1.1.1981

Modificato con effetto dall'1.1.1986

 

Modificato con effetto dall'1.1.1995

 

Articolo 16

 

 

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

 

Articolo 17(a) inserito

Articolo 18

 

 

 

 

 

Articolo 19

 

Modificato

Modificato

 

 

Articolo 20

 

 

 

 

 

Articolo 21

 

 

 

 

 




ALLEGATO V



TAVOLA DI EQUIVALENZA

Presente direttiva

Direttiva 80/778/CEE

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, prima sentenza

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2, seconda sentenza

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi da 2 a 6

Articolo 9, paragrafo 7

Articoli 9, paragrafo 2, e 10, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 8

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 12, paragrafi 2 e 3

Articolo 15

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafi da 2 a 5

Articolo 17, lettera a) (inserito dalla direttiva 91/692/CEE)

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 21



( 1 ) GU C 131 del 30.5.1995, pag. 5, e

GU C 213 del 15.7.1997, pag. 8.

( 2 ) GU C 82 del 19.3.1996, pag. 64.

( 3 ) GU C 100 del 2.4.1996, pag. 134.

( 4 ) Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 1996 (GU C 20 del 20.1.1997, pag. 133), posizione comune del Consiglio del 19 dicembre 1997 (GU C 91 del 26.3.1998, pag. 1), e decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 92).

( 5 ) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 6 ) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 25).

( 7 ) GU L 123 del 24.4.1998, pag 1.

( 8 ) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/70/CE (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 26).

( 9 ) GU 22 del 9.2.1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).

( 10 ) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

( 11 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

( 12 ) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

( 13 ) Da aggiungere dopo l'esito dello studio attualmente in corso.

( 14 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

( 15 ) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).