01998L0058 — IT — 14.12.2019 — 002.001


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►B

DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

(GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 806/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

  L 95

1

7.4.2017


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag.  40 (2017/625)




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DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

riguardante la protezione degli animali negli allevamenti



Articolo 1

1.  La presente direttiva definisce norme minime riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti.

2.  Essa non si applica:

a) 

agli animali che vivono in ambiente selvatico,

b) 

agli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni o manifestazioni o ad attività culturali o sportive,

c) 

agli animali da sperimentazione o da laboratorio,

d) 

agli animali invertebrati.

3.  Essa si applica fatte salve le norme comunitarie specifiche stabilite in altri strumenti e, in particolare, le direttive 88/166/CEE ( 1 ), 91/629/CEE ( 2 ) e 91/630/CEE ( 3 ), che restano in vigore.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1) 

animale: qualsiasi animale (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

2) 

proprietario o custode: qualsiasi persona fisica o giuridica, responsabile o che si occupa permanentemente o temporaneamente degli animali;

▼M2

3) 

«autorità competenti»: le autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

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Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari o i custodi adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato.

Articolo 5

1.  La Commissione presenta al Consiglio le proposte necessarie ai fini di un'applicazione uniforme della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e, in base ad una valutazione scientifica, le raccomandazioni adottate ai sensi di detta convenzione e ogni altra norma specifica.

2.  Inoltre, la Commissione, ogni cinque anni e, la prima volta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, in base all'esperienza acquisita nell'attuazione di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 1, e in base alle evoluzioni tecniche e scientifiche, presenta al Consiglio una relazione corredata di eventuali proposte adeguate, che tengano conto delle conclusioni della stessa.

3.  Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito a dette proposte.

Articolo 6

▼M2 —————

▼M2

2.  Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.

▼B

3.  Anteriormente al 1o luglio 1999 e secondo la procedura di cui all'articolo 9, la Commissione sottopone proposte aventi lo scopo di armonizzare:

▼M2 —————

▼B

b) 

il modello, il contenuto e la frequenza della presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 2.

▼M2 —————

▼B

Articolo 8

1.  Entro il 30 giugno 1999 la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente:

— 
il confronto tra le disposizioni in materia di benessere degli animali della Comunità e dei paesi terzi fornitori della Comunità,
— 
la possibilità di ottenere una più ampia accettazione internazionale dei principi in materia di benessere degli animali stabiliti dalla presente direttiva, e
— 
il rischio che gli obiettivi comunitari relativi al benessere degli animali possano essere vanificati dalla concorrenza di paesi terzi che non applicano norme equivalenti.

2.  La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata delle proposte necessarie allo scopo di eliminare distorsioni della concorrenza.

▼M1

Articolo 9

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 5 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 6 ).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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Articolo 10

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999, salvo diversa decisione eventualmente adottata dal Consiglio alla luce della relazione di cui all'articolo 8. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Tuttavia, per quanto riguarda la protezione degli animali negli allevamenti, dopo il 31 dicembre 1999, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento adottato in tal senso.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

Personale

1.

Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2.

Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3.

Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

4.

Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5.

Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero di casi di mortalità constatati ad ogni ispezione.

Se dati equivalenti devono essere registrati per altri scopi, siffatta registrazione è considerata sufficiente ai fini della presente direttiva.

6.

I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7.

La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8.

I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9.

I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10.

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11.

Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12.

Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13.

Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impatto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14.

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18.

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE ( 7 ), deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni

19.

In attesa dell'adozione, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della direttiva e fatta salva la direttiva 91/630/CEE, di disposizioni specifiche in materia di mutilazioni, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali nel rispetto delle norme generali del trattato.

Procedimenti di allevamento

20.

Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21.

Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.



( 1 ) Direttiva 88/166/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 [annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria (GU L 74 del 19.3.1988, pag. 83)].

( 2 ) Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).

( 3 ) Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33).

( 4 ) Regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) ( ►C1  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 ◄ ).

( 5 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 7 ) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/211/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).