01997R1466 — IT — 13.12.2011 — 002.005


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1997

per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

(GU L 209 dell'2.8.1997, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2005 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2005

  L 174

1

7.7.2005

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1175/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2011

  L 306

12

23.11.2011




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1997

per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche



SEZIONE 1

OBIETTIVO E DEFINIZIONI

▼M2

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all’esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell’ambito della sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio e dalla Commissione per prevenire tempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di crescita ed occupazione.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«Stati membri partecipanti» : gli Stati membri la cui moneta è l’euro;

b)

«Stati membri non partecipanti» : Stati membri diversi da quelli la cui moneta è l’euro.

▼M2



SEZIONE 1 bis

SEMESTRE EUROPEO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

Articolo 2-bis

1.  Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri, il Consiglio esercita la sorveglianza multilaterale come parte integrante del «Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche», in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2.  Il Semestre europeo comprende:

a) l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (indirizzi di massima per le politiche economiche), in conformità dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE;

b) la formulazione e la verifica sull’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell’articolo 148, paragrafo 2, TFUE;

c) la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità o dei programmi di convergenza degli Stati membri, ai sensi del presente regolamento;

d) la presentazione e la valutazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri a supporto della strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione, definiti in base alle linee guida di cui alle lettere a) e b) e alle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all’inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

e) la sorveglianza di bilancio volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ( 1 ).

3.  Nel corso del Semestre europeo, al fine di fornire tempestivamente consulenza integrata sulle politiche macrofinanziarie e macrostrutturali proposte, di norma il Consiglio, previa valutazione di detti programmi sulla base delle raccomandazioni della Commissione, fornisce indicazioni agli Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 1176/2011.

Nello sviluppare le proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio, e prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sui propri bilanci per gli anni successivi, gli Stati membri tengono debitamente conto delle indicazioni loro rivolte. I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.

La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi alle indicazioni ricevute, può dar luogo a:

a) ulteriori raccomandazioni affinché siano adottate misure specifiche;

b) un avvertimento da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE;

c) misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 o del regolamento (UE) n. 1176/2011.

L’attuazione delle misure è soggetta ad un monitoraggio rafforzato da parte della Commissione e può comprendere missioni di sorveglianza ai sensi dell’articolo -11 del presente regolamento.

4.  Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma dell’articolo 2-bis ter del presente regolamento. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l’occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del Semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolte nel Semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

Il presidente del Consiglio e la Commissione, secondo il disposto all’articolo 121 TFUE e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo, riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale. Queste relazioni dovrebbero formare un elemento del dialogo economico di cui all’articolo 2-bis ter del presente regolamento.



SEZIONE 1-bis bis

DIALOGO ECONOMICO

Articolo 2-bis ter

1.  Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti del Consiglio e della Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:

a) le informazioni fornite alla commissione dal Consiglio sugli Indirizzi di massima di politica economica di cui all’articolo 121, paragrafo 2, TFUE;

b) le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all’inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

c) le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli indirizzi di politica economica nel contesto del Semestre europeo;

d) i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;

e) le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli orientamenti per la sorveglianza multilaterale e i suoi risultati;

f) ogni eventuale riesame dell’esercizio della sorveglianza multilaterale a conclusione del Semestre europeo;

g) le raccomandazioni del Consiglio rivolte agli Stati membri a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE in caso di deviazione significativa e la relazione del Consiglio al Consiglio europeo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.  Si presume che il Consiglio di norma segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente.

3.  La commissione competente del Parlamento europeo può offrire a uno Stato membro destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

4.  Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all’applicazione del presente regolamento.

▼M1



SEZIONE 1 bis

OBIETTIVI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE

▼M2

Articolo 2 bis

Ciascuno Stato membro ha uno specifico obiettivo a medio termine calcolato sulla base della propria posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %. Gli obiettivi di bilancio a medio termine assicurano la sostenibilità delle finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, in particolare in relazione alla necessità di investimenti pubblici.

Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri partecipanti e per quelli che fanno parte dell’ERM2 gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono indicati in un intervallo compreso tra il -1 % del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

L’obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto ogni tre anni. L’obiettivo di bilancio a medio termine di uno Stato membro può essere ulteriormente riveduto in caso di attuazione di riforme strutturali aventi un notevole impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il rispetto dell’obiettivo di bilancio a medio termine è previsto nei quadri finanziari nazionali a medio termine di cui al capo IV della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ( 2 ).

▼B



SEZIONE 2

PROGRAMMI DI STABILITÀ

Articolo 3

▼M2

1.  Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro.

▼B

2.  Il programma di stabilità contiene le seguenti informazioni:

▼M2

a) l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, il percorso previsto per il rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, il tasso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, il tasso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate;

a bis) informazioni sulle passività implicite legate all’invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;

a ter) dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;

b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell’economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per il raggiungimento del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l’occupazione e l’inflazione;

c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma, nonché un’analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;

▼B

d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;

▼M1

e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.

▼M2

2 bis.  Il programma di stabilità si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.

La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c) e d), è descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

▼M2

3.  Le informazioni concernenti l’evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, adeguatamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e includono l’anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.

4.  Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, precisando in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l’opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l’approvazione parlamentare.

Articolo 4

1.  I programmi di stabilità sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30.

2.  Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di stabilità.

Articolo 5

1.  Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di stabilità, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL, e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine, avendo lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5 % del PIL. Il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate.

Progressi sufficienti verso l’obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all’effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:

a) per gli Stati membri che hanno conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;

b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate. L’entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all’obiettivo di bilancio a medio termine;

c) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi dell’Unione interamente finanziata con fondi dell’Unione e modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione.

La maggiore crescita della spesa rispetto al riferimento a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.

Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la propria metodologia di calcolo per tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.

Nel definire il percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell’attuazione di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un’attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme è consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l’importo dell’incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio e la Commissione esaminano altresì se il programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura nell’area dell’euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri e dell’Unione.

Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera dell’Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

2.  Il Consiglio e la Commissione esaminano il programma di stabilità al massimo entro tre mesi dalla sua presentazione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all’articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.

Articolo 6

1.  Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio e la Commissione verificano l’applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, del saldo di bilancio rispetto all’obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo.

2.  Qualora sia osservata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE.

Entro un mese dall’adozione dell’avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione sugli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell’avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un’azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.

Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull’azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare, a maggioranza qualificata, una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE relativa agli interventi da adottare.

Qualora il Consiglio non adotti la decisione su raccomandazione della Commissione in cui constata l’assenza di interventi efficaci e persista l’inadempimento dello Stato membro interessato in merito all’adozione di provvedimenti opportuni, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi articolo 121, paragrafo 4, TFUE relativa agli interventi da adottare.

In occasione dell’adozione della decisione in cui si constata l’inadempimento di cui al quarto e quinto comma, soltanto i membri del Consiglio rappresentanti Stati membri partecipanti prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese in materia.

3.  La deviazione dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutata globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1.

La valutazione tendente ad accertare se la deviazione è significativa si basa in particolare sui seguenti criteri:

a) per uno Stato membro che non ha raggiunto l’obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se la deviazione corrisponde almeno allo 0,5 % del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25 % del PIL in media annua per due anni consecutivi;

b) nel valutare l’andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5 % del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.

La deviazione dell’andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha superato l’obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Analogamente, la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

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SEZIONE 3

PROGRAMMI DI CONVERGENZA

Articolo 7

▼M2

1.  Ciascuno Stato membro non partecipante presenta a intervalli regolari al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE nella forma di un programma di convergenza, che costituisca una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro.

▼B

2.  Il programma di convergenza contiene le seguenti informazioni, in particolare le variabili relative ai criteri di convergenza:

▼M2

a) l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, l’andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate, gli obiettivi di politica monetaria a medio termine, il rapporto di detti obiettivi con la stabilità dei prezzi e del tasso di cambio e il conseguimento di una convergenza duratura;

a bis) informazioni sulle passività implicite legate all’invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;

a ter) dati sulla coerenza del programma di convergenza con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;

b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell’economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per il raggiungimento del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l’occupazione e l’inflazione;

c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;

▼B

d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;

▼M1

e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.

▼M2

2 bis.  Il programma di convergenza si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione, in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.

La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) a bis), b), c) e d) è descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

▼M2

3.  Le informazioni concernenti l’evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, opportunamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e includono l’anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.

4.  Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l’opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l’approvazione parlamentare.

Articolo 8

1.  I programmi di convergenza sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30 aprile.

2.  Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di convergenza.

Articolo 9

1.  Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine, presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di convergenza, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL, e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL, o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5 % del PIL. Per gli Stati membri che partecipano all’ERM2, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Progressi sufficienti verso l’obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine, il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all’effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:

a) per gli Stati membri che hanno conseguito il loro obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;

b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l’entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all’obiettivo di bilancio a medio termine;

c) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi dell’Unione interamente finanziati con fondi dell’Unione e modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione.

La maggiore crescita della spesa rispetto ai riferimenti a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.

Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la propria metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.

Nel definire il percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto, e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell’attuazione di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un’attenzione particolare è prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme è consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l’importo dell’incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio e la Commissione esaminano altresì se il programma di convergenza faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura e un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e con gli orientamenti in materia di occupazione degli Stati membri e dell’Unione. Inoltre, per gli Stati membri che partecipano all’ERM2, il Consiglio esamina se il programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.

Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

2.  Il Consiglio e la Commissione esaminano il programma di convergenza al massimo entro tre mesi dalla sua presentazione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all’articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.

Articolo 10

1.  Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio e la Commissione verificano l’applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri con deroga e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all’obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo.

Inoltre il Consiglio e la Commissione verificano le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.

2.  Qualora sia osservata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui all’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE.

Entro un mese dall’adozione dell’avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione sugli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell’avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un’azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.

Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull’azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare con maggioranza qualificata una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi articolo 121, paragrafo 4, TFUE, relativa agli interventi da adottare.

Qualora il Consiglio non adotti la decisione su raccomandazione della Commissione in cui constata l’assenza di interventi efficaci e persista l’inadempimento dello Stato membro in merito all’adozione di provvedimenti opportuni, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, relativa agli interventi da adottare.

Quando adotta una decisione in cui constata l’inadempimento di cui al quarto e quinto comma, il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese in materia.

3.  La deviazione dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell’articolo 9, paragrafo 1.

La valutazione tendente ad accertare se la deviazione è significativa si basa in particolare sui seguenti criteri:

a) per uno Stato membro che non ha raggiunto l’obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se la deviazione corrisponde almeno allo 0,5 % del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25 % del PIL in media annua per due anni consecutivi;

b) nel valutare l’andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5 % del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.

La deviazione dell’andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha superato l’obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di convergenza non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Analogamente, la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

▼M2



SEZIONE 3 bis

PRINCIPIO DELL’INDIPENDENZA DELLE STATISTICHE

Articolo 10 bis

Al fine di assicurare che la sorveglianza multilaterale si fondi su statistiche valide e indipendenti, gli Stati membri garantiscono l’indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali, in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ( 3 ). A tal fine sono fissati i seguenti requisiti minimi:

a) procedure di assunzione e licenziamento trasparenti basate esclusivamente su criteri professionali;

b) allocazioni di bilancio su base annuale o pluriennale;

c) data di pubblicazione dei dati statistici da fissare con congruo anticipo.

▼B



SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI

▼M2

Articolo -11

1.  La Commissione garantisce un dialogo permanente con le competenti autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione economica dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.

2.  La Commissione può attuare missioni di sorveglianza rafforzata negli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, a fini di controlli in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento di tali missioni.

3.  Quando lo Stato membro interessato è uno Stato partecipante o uno Stato membro che fa parte dell’ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza.

4.  La Commissione riferisce al Consiglio sull’esito delle missioni di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati.

5.  In fase di organizzazione delle missioni di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

▼B

Articolo 11

Nell'ambito della sorveglianza multilaterale descritta nel presente regolamento, il Consiglio effettua la valutazione globale di cui ►M2  all'articolo 121 ◄ , paragrafo 3.

Articolo 12

Conformemente ►M2  all'articolo 121 ◄ , paragrafo 4, secondo comma, nel riferire al Parlamento europeo il presidente del Consiglio e la Commissione comunicano anche i risultati della sorveglianza multilaterale svolta nel quadro del presente regolamento.

▼M2

Articolo 12 bis

1.  Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta fra l’altro:

a) l’efficacia del presente regolamento, in particolare se le disposizioni riguardanti la procedura decisionale si siano dimostrate adeguatamente incisive,

b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE.

2.  Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento, incluse le procedure decisionali.

3.  La relazione è inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼B

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

( 2 ) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

( 3 ) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.