1997R1255 — IT — 05.01.2007 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/97 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1997

riguardante i criteri comunitari per i ►M2  posti di controllo ◄ e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE

(GU L 174, 2.7.1997, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2003 DEL CONSIGLIO dell'11 giugno 2003

  L 151

21

19.6.2003

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004

  L 3

1

5.1.2005




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/97 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1997

riguardante i criteri comunitari per i ►M2  posti di controllo ◄ e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e che modifica le direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per migliorare il benessere di certe categorie di animali trasportati, la direttiva 91/628/CEE stabilisce prescrizioni riguardanti la durata massima del viaggio, dopo la quale gli animali devono essere scaricati, nutriti e abbeverati e fatti riposare per almeno 24 ore prima di far loro riprendere il viaggio;

considerando che tali interruzioni obbligatorie nel trasporto di animali a lunga distanza avvengono nei ►M2  posti di controllo ◄ ;

considerando che è necessario stabilire criteri applicabili in tutta la Comunità relativamente ai ►M2  posti di controllo ◄ , onde garantire le migliori condizioni di benessere per gli animali che vi soggiornano, nonché prevedere talune disposizioni particolari in materia di polizia santiaria;

considerando che, onde facilitare il controllo del funzionamento dei ►M2  posti di controllo ◄ , nonché dei veicoli e degli animali che li attraversano, è necessario prevedere la tenuta di un registro e occuparsi di alcune altre questioni amministrative;

considerando che, per garantire che il viaggio degli animali trasportati prosegua nelle migliori condizioni possibili di benessere, l'autorità competente deve accertare la loro idoneità a proseguire il viaggio;

considerando che, in attesa di misure volte alla riscossione di un canone comunitario per le spese determinate dal controllo veterinario per accertare l'idoneità degli animali a proseguire il viaggio, occorre precisare che gli Stati membri hanno la possibilità, nel rispetto delle norme generali del trattato, di mettere tali spese a carico dell'operatore interessato;

considerando che, per assicurare l'osservanza di determinate norme applicabili nei ►M2  posti di controllo ◄ , occorre adeguare alle nuove disposizioni il ruolino di marcia di cui al capitolo VIII dell'allegato della direttiva 91/628/CEE;

considerando che è importante fissare in primo luogo le norme riguardanti i ►M2  posti di controllo ◄ per solipedi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;

considerando che il comitato veterinario scientifico ha raccomandato certi requisiti minimi per i ►M2  posti di controllo ◄ , che sono stati presi in considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

▼M2

1.  I posti di controllo sono luoghi in cui gli animali sono messi a riposare per un periodo di almeno 12 ore o più ai sensi dell'allegato I, capo V punto 1.7, lettera b) o punto 1.5 del regolamento (CE) n. 1/2005 ( 2 ) del Consiglio.

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2.  I ►M2  posti di controllo ◄ di cui al paragrafo 1 devono rispettare i criteri comunitari previsti dal presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, le definizoni di cui all'articolo 2 delle direttive 64/432/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE.

▼M2

Articolo 3

1.  L'autorità competente approva e rilascia un numero di riconoscimento a ciascun posto di controllo. Tale riconoscimento può essere limitato ad una o più specie particolari o ad alcune categorie di animali e di qualifica sanitaria. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei posti di controllo approvati, nonché gli eventuali aggiornamenti.

Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare il periodo di utilizzo come posti di controllo e la duplice finalità delle installazioni approvate.

2.  I posti di controllo sono elencati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 su proposta dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

3.  Gli Stati membri possono proporre l'inserimento di un posto di controllo nell'elenco solo previo accertamento della sua conformità ai pertinenti requisiti da parte dell'autorità competente e previa approvazione da parte della medesima. Ai fini della concessione del riconoscimento, l'autorità competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 90/425/CEE provvede affinché i posti di controllo soddisfino i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento; tali posti di controllo devono inoltre:

a) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizione secondo la pertinente legislazione comunitaria;

b) essere posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale che vigila in particolare all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;

c) funzionare nel rispetto di tutte le disposizioni comunitarie pertinenti in materia di rispetto delle norme di polizia sanitaria, movimento degli animali e protezione degli animali al momento della macellazione;

d) essere oggetto di ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, per controllare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte.

4.  Per motivi gravi, in particolare di salute o di benessere degli animali, uno Stato membro deve sospendere l'uso di un posto di controllo situato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla sospensione e alle ragioni che l'hanno indotta. La sospensione dell'uso del posto di controllo può essere revocata solo previa notifica delle relative motivazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.

5.  La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 può sospendere l'uso di un posto di controllo o cancellarlo dall'elenco se dai controlli in loco effettuati dagli esperti della Commissione conformemente all'articolo 28 di tale regolamento risulta la mancata osservanza della pertinente normativa comunitaria.

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Articolo 4

1.  I ►M2  posti di controllo ◄ sono usati esclusivamente per accogliere, nutrire, abbeverare, far riposare, alloggiare, accudire e inoltrare a destinazione gli animali che vi transitano.

2.  Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono inoltre riconoscere come ►M2  posti di controllo ◄ tutti i centri di raccolta quali definiti all'articolo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 2, lettera b), punto 3 della direttiva 91/68/CEE, a condizione che essi siano conformi al paragrafo 3 del presente articolo e all'allegato I, parte A, punto 4 del presente regolamento durante l'intero periodo in cui sono utilizzati come ►M2  posti di controllo ◄ .

3.  Gli animali possono essere presenti contemporaneamente in un ►M2  posti di controllo ◄ solo se:

a) hanno la medesima qualifica sanitaria certificata, comprese, se del caso, tutte le ulteriori garanzie concesse in base alla legislazione comunitaria, e

b) la loro qualifica sanitaria è certificata

i) conformemente ai requisiti applicabili alla categoria di animali delle specie corrispondenti secondo quanto previsto dalla normativa veterinaria comunitaria inclusa nell'elenco di cui all'allegato A della direttiva 90/425/CEE.

Salvo se diversamente previsto dai rispettivi requisiti zoosanitari, la certificazione supplementare garantisce che gli animali sono rimasti per almeno 21 giorni in un'unica azienda o dalla nascita nell'azienda di origine, se gli animali sono di età inferiore a 21 giorni, prima di essere inoltrati a destinazione da tale azienda o direttamente o transitando attraverso un unico centro di raccolta riconosciuto e che, nel caso degli ovini e caprini, rispettano le condizioni dell'articolo 4 ter, paragrafo 4, della direttiva 91/68/CEE, oppure

ii) nel caso dei bovini e suini destinati all'esportazione in un paese terzo in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE ( 3 ),

c) appartengono alla categoria di animali per cui il ►M2  posti di controllo ◄ è approvato.

▼M2

4.  L'autorità competente del luogo di partenza comunica il movimento di animali che passano dai posti di controllo mediante il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

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Articolo 5

Il proprietario o la persona fisica o giuridica che gestisce un ►M2  posti di controllo ◄ è responsabile dell'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. A tal fine esso è tenuto in particolare:

a) ad ammettere unicamente gli animale certificati e identificati secondo le normative comunitarie pertinenti, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. A tal fine, egli verifica o fa verificare i documenti sanitari o altri documenti di accompagnamento relativi alle specie o alle categorie interessate e in maniera casuale i marchi di identificazione degli animali;

▼M1 —————

▼B

c) a provvedere affinché gli animali che soggiornano nei ►M2  posti di controllo ◄ siano nutriti ed abbeverati al momento opportuno, tenendo conto della specie in questione, ed a disporre a tal fine dei quantitativi adeguati;

d) ad accudire gli animali che soggiornano nei ►M2  posti di controllo ◄ e, ove necessario, a prendere tutte le disposizioni per assicurare il benessere degli animali e la conformità ai requisiti di salute animale;

e) a rivolgersi, in caso di necessità, ad un veterinario

 affinché agli animali che si ammalano o si feriscono durante il periodo in cui sono sotto la sua responsabilità venga prestato il trattamento veterinario opportuno e

 affiché, se necessario, l'animale in causa sia macellato immediatamente o abbattuto o gli sia praticata l'eutanasia secondo la direttiva 93/119/CE;

f) a utilizzare personale che possieda le attitudini, conoscenze e capacità professionali adeguate e che a tal fine disponga di una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione, ovvero vanti un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione degli animali in questione nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata a tali animali;

g) ad adottare le misure necessarie per garantire che tutti coloro che procedono alla manipolazione degli animali nei ►M2  posti di controllo ◄ rispettino le disposizioni pertinenti in materia di benessere degli animali;

▼M1

h) a notificare entro un giorno lavorativo dalla partenza di una partita all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato I, parte C, punto 7, a tenere un registro o una base dati di tali informazioni, a conservarlo e a metterlo a disposizione dell'autorità competente per almeno tre anni;

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i) a segnalare il più rapidamente possibile all'autorità competente le anomalie riscontrate.

▼M2

Articolo 6

1.  Prima della partenza degli animali dal posto di controllo, il veterinario ufficiale o un veterinario designato a tal fine dall'autorità competente conferma nel giornale di viaggio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 che gli animali sono idonei a continuare il viaggio. Gli Stati membri possono stabilire che le spese sostenute per il suddetto controllo veterinario siano a carico dell'operatore interessato.

2.  Le norme relative allo scambio di informazioni tra autorità per conformarsi ai requisiti del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005.

Articolo 6 bis

Il presente regolamento è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su una proposta della Commissione, nella prospettiva, in particolare, di adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico, ad eccezione di quanto riguarda modifiche dell'allegato necessarie ad adeguarlo alla situazione zoosanitaria che potrebbero essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005.

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Articolo 6 ter

►M2  Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005 per sanzionare le infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. ◄ Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 1o maggio 2004 e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

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Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




▼M2

ALLEGATO

CRITERI COMUNITARI PER I POSTI DI CONTROLLO

A.   MISURE SANITARIE E D'IGIENE

1. Ogni posto di controllo deve

a) essere situato, progettato, costruito e gestito in modo da garantire una sufficiente biosicurezza che eviti la diffusione di malattie infettive gravi ad altre aziende e tra spedizioni consecutive di animali che transitano per tali locali;

b) essere costruito, attrezzato e gestito in modo da garantire che possano essere eseguiti i lavori di pulizia e disinfezione. È previsto un apposito posto di lavaggio per autocarri. Tali attrezzature devono essere operative in qualsiasi condizione climatica;

c) essere pulito e disinfettato prima e dopo ogni utilizzazione, secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.

2. Il personale e le apparecchiature che entrano in contatto con gli animali ivi sistemati sono adibiti esclusivamente ai locali interessati, a meno che non siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione dopo essere venuti a contatto con gli animali o con i loro escrementi o la loro urina. In particolare, il responsabile del posto di controllo deve fornire attrezzature pulite e tute di protezione, riservati esclusivamente a chiunque entri nel posto di controllo e mettere a disposizione le apparecchiature idonee alla loro pulizia e disinfezione.

3. Le lettiere devono essere rimosse quando una partita di animali viene allontanata da un recinto e, dopo essere state pulite e disinfettate secondo quanto previsto dal punto 1, lettera c), sostituite con lettiere fresche.

4. Gli escrementi e l'urina degli animali non sono prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un appropriato trattamento per evitare il diffondersi di malattie animali;

5. Tra due spedizioni consecutive di animali è rispettato un appropriato vuoto sanitario che, se necessario, è adattato in funzione della provenienza o meno da una regione, una zona o un compartimento similari. In particolare, i posti di controllo devono essere completamente evacuati dagli animali per un periodo di almeno 24 ore dopo un massimo di sei giorni di utilizzazione e dopo che sono state effettuate le operazioni di pulitura e di disinfezione e prima dell'arrivo di un'altra partita di animali.

6. Prima di accettare gli animali, i posti di controllo:

a) hanno avviato le operazioni di pulizia e disinfezione come minimo 24 ore dopo la partenza di tutti gli animali che vi si trovavano precedentemente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento;

b) sono rimasti evacuati dagli animali fino a completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, in modo giudicato soddisfacente dal veterinario ufficiale.

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B.   COSTRUZIONE E IMPIANTI

▼M2

1.

Oltre alle disposizioni di cui all'allegato I, capi II e III del regolamento (CE) n. 1/2005 applicabili ai mezzi di trasporto per il carico e lo scarico degli animali, ogni punto di controllo deve disporre di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali dai mezzi di trasporto. In particolare le attrezzature e gli impianti devono avere un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, devono essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di parapetti o altri mezzi di protezione onde impedire che gli animali possano cadere. Le rampe di carico e scarico devono avere la minima inclinazione possibile. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere muniti di pavimenti antisdrucciolevoli ed essere concepiti in modo che gli animali non possano ferirsi. È necessario evitare assolutamente che tra il pavimento del veicolo e la rampa o tra la rampa e il pavimento della zona di scarico vi sia un dislivello o un gradino tale da costringere gli animali a saltare o da farli scivolare o inciampare.

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2.

Tutti gli impianti dei ►M2  posti di controllo ◄ usati per accogliere gli animali devono:

a) essere muniti di pavimenti antisdrucciolevoli e concepiti in modo che gli animali non possano ferirsi;

b) aver una tettoria ed un'adeguata protezione laterale onde proteggere gli animali da condizioni climatiche avverse;

c) disporre di adeguati impianti per tenere, ispezionare, eventualmente esaminare, nutrire e abbeverare gli animali e per conservare i mangimi;

d) disporre, secondo la capacità di accoglienza, di ventilazione e drenaggio idonei per la specie di animali accolti;

e) disporre di illuminazione naturale o artificiale di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi momento; se necessario, dovrebbe essere disponibile un'adeguata illuminazione di riserva;

f) disporre di apparecchiature per legare gli animali per i quali esista tale necessità; in questo caso gli animali devono essere legati in modo da non soffrire inutilmente e da poter alimentarsi, bere o coricarsi senza difficoltà;

g) disporre, in funzione delle specie in questione, di sufficiente spazio per consentire agli animali di coricarsi contemporaneamente e di arrivare agevolmente agli impianti di abbeveraggio e alimentazione;

h) avere un'adeguata disponibilità di materiale per lettiere. Tale materiale deve essere sistemato in ciascun recinto in modo da rispettare le esigenze di ciascuna specie o categoria di animali accolti;

i) essere costruiti e mantenuti in modo da evitare che gli animali vengano a contatto con oggetti appuntiti o pericolosi oppure con superfici dannaggiate che possano causar loro ferite.

3.

I ►M2  posti di controllo ◄ devono avere adeguati impianti che consentano l'alloggio separato di animali ammalati, feriti o bisognosi di particolari attenzioni.

4.

Nei ►M2  posti di controllo ◄ devono essere disponibili impianti idonei per tutto il personale che frequenta ed utilizza i locali.

5.

I ►M2  posti di controllo ◄ devono disporre di sistemi adeguati per il deposito e l'eliminazione di materiali di scarto e per il deposito delle carcasse, in attesa che siano portate via e distrutte a norma della direttiva 90/667/CEE ( 4 ).

C.   MODALITÀ OPERATIVE

1.

Gli animali devono essere scaricati al più presto dopo il loro arrivo. Tuttavia in caso di ritardi inevitabili, tenuto conto in particolare delle condizioni climatiche e dei periodi di attesa, occorre assicurare che gli animali beneficino delle migliori condizioni di benessere.

2.

Durante le operazioni di carico e scarico occorre provvedere affinché gli animali non siano spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che siano rovesciati. Gli animali non devono essere sollevati o trascinati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello, in modo da evitare ferite o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.

3.

Per gli spostamenti degli animali in tutti gli impianti:

a) devono essere previsti dei corridoi per assecondare le loro tendenze gregarie;

b) gli strumenti destinati a guidare gli animali devono essere usati soltanto a questo fine e gli strumenti che provocano scariche elettriche devono essere evitati il più possibile; possono comunque essere usati soltanto per i bovini ed i suini adulti che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi. Le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori;

c) gli animali non devono essere percossi, né subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo, in particolare non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, né colpire gli occhi. È vietato prenderli a pugni o a calci;

d) il personale addetto agli animali nei ►M2  posti di controllo ◄ non deve detenere né usare pungoli o altri strumenti appuntiti. Si possono usare bastoni o altri strumenti per guidare gli animali purché non causino ferite o sofferenze inutili quando entrano in contatto con il corpo dell'animale.

4.

Gli animali che arrivano dopo essere stati sottoposti a temperature elevate in condizioni di tempo umido devono poter essere rinfrescati al più presto con metodi appropriati.

5.

Gli animali devono essere nutriti e abbeverati in modo che ogni capo accolto nel ►M2  posti di controllo ◄ possa almeno disporre di un quantitativo sufficiente di acqua pulita e di mangime adeguato per soddisfare le sue esigenze fisiologiche durante il soggiorno e per la prevista durata del viaggio fino al successivo ►M2  posti di controllo ◄ in cui sarà nutrito. I ►M2  posti di controllo ◄ possono accogliere animali con speciali esigenze alimentari quali, ad esempio, i giovani vitelli che hanno bisogno di un alimento liquido, soltanto se adeguatamente attrezzati e provvisti di personale in grado di soddisfare tali esigenze.

6.

Le condizioni e lo stato degli animali devono essere ispezionati dal personale del ►M2  posti di controllo ◄ al momento dell'arrivo e almeno una volta ogni 12 ore durante il soggiorno nel ►M2  posti di controllo ◄ .

7.

Il registro di cui all'articolo 5, lettera h) della presente direttiva deve contenere i dati seguenti:

a) data e ora di completamento dello scarico e di inizio del ricarico degli animali di ogni partita;

b) data e durata del vuoto sanitario di cui alla parte A, punto 4 del presente allegato;

c) numero/numeri del certificato sanitario/dei certificati sanitari relativi a ciascuna partita;

d) eventuali osservazioni utili sulla salute o sullo stato di benessere degli animali e in particolare:

 caratteristiche e numero degli animali trovati morti al momento dello scarico nel ►M2  posti di controllo ◄ o morti durante il soggiorno nello stesso;

 caratteristiche e numero degli animali trovati gravemente feriti al momento dello scarico, feritisi durante il soggiorno o che vengono ritenuti non idonei per spostamenti ulteriori;

e) nomi e indirizzi del trasportatore e degli autisti e numeri di immatricolazione dei veicoli.

▼M2 —————



( 1 ) GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU n. L 148 del 30.6.1995, pag. 52).

( 2 ) GU L 3 del 5 gennaio 2005.

( 3 ) GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

( 4 ) GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.