1997R0338 — IT — 10.08.2013 — 017.002


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(GU L 061, 3.3.1997, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 938/97 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1997

  L 140

1

30.5.1997

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 2307/97 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1997

  L 325

1

27.11.1997

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 2214/98 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1998

  L 279

3

16.10.1998

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1476/1999 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1999

  L 171

5

7.7.1999

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 2724/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2000

  L 320

1

18.12.2000

 M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2001 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 2001

  L 209

14

2.8.2001

 M7

REGOLAMENTO (CE) N. 2476/2001 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2001

  L 334

3

18.12.2001

 M8

REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2003 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2003

  L 215

3

27.8.2003

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2004 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2004

  L 127

40

29.4.2004

 M11

REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2005 DELLA COMMISSIONE, del 9 agosto 2005,

  L 215

1

19.8.2005

 M12

REGOLAMENTO (CE) N. 318/2008 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2008

  L 95

3

8.4.2008

 M13

REGOLAMENTO (CE) N. 407/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2009

  L 123

3

19.5.2009

►M14

REGOLAMENTO (CE) N. 398/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009

  L 126

5

21.5.2009

 M15

REGOLAMENTO (UE) N. 709/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2010

  L 212

1

12.8.2010

 M16

REGOLAMENTO (UE) N. 101/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2012

  L 39

133

11.2.2012

 M17

REGOLAMENTO (UE) N. 1158/2012 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2012

  L 339

1

12.12.2012

►M18

REGOLAMENTO (UE) N. 750/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2013

  L 212

1

7.8.2013


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 298, 1.11.1997, pag. 70  (338/1997)

 C2

Rettifica, GU L 139, 5.6.2009, pag. 35  (407/2009)

 C3

Rettifica, GU L 176, 7.7.2009, pag. 27  (407/2009)

►C4

Rettifica, GU L 147, 17.5.2014, pag. 122  (750/2013)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ( 3 ),

(1)

considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 ( 4 ) dà applicazione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che l'obiettivo di tale convenzione è quello di proteggere le specie minacciate di flora e di fauna mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie;

(2)

considerando che è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio, mediante un regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell'attuale struttura degli scambi; che, inoltre, la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico richiede l'adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità, imponendo un controllo dei documenti e delle merci presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione;

(3)

considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento;

(4)

considerando che è necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento;

(5)

considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità, all'esportazione o alla riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento; che è necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso la Comunità;

(6)

considerando che spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nella Comunità, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica;

(7)

considerando che è necessario completare le disposizioni in materia di riesportazione mediante una procedura di consultazione al fine di limitare il rischio di infrazioni;

(8)

considerando che, per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nella Comunità e all'esportazione dalla stessa; che tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nella Comunità;

(9)

considerando che è altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati;

(10)

considerando che, per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione; che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, debbono essere disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione;

(11)

considerando che occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità;

(12)

considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 5 ), ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dalla Comunità; che occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura;

(13)

considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri;

(14)

considerando che l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza;

(15)

considerando che, per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione; che ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento;

(16)

considerando che la sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie; che rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme;

(17)

considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità;

(18)

considerando che è essenziale stabilire una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un termine congruo i provvedimenti di applicazione e di modifica degli allegati; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;

(19)

considerando che la molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato ed agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;

b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;

d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;

e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;

h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;

j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;

m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

n) «riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;

o) «reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;

q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;

r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;

s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;

t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

u) «commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Staro membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e — qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni — l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.  L'allegato A comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) qualsiasi specie che:

i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

oppure

ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.

2.  L'allegato B comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice II delle Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;

c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;

i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:

 con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o

 con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;

ovvero

ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;

d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

3.  L'allegato C comprende:

a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;

b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

4.  L'allegato D comprende:

a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;

b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

5.  Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

Articolo 4

Introduzione nella Comunità

1.  L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:

i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;

ii) avverrà:

 per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero

 per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;

b) 

i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;

ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;

c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;

e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2.  L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3.  L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero

b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4.  L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5.  I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero

b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

▼M14

6.  In consultazione con i paesi di origine interessati e secondo della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all’introduzione nella Comunità:

▼B

a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;

b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e

c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero

d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

▼M14

7.  In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell’introduzione nella Comunità, sono accordate dalla Commissione deroghe all’attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, per autorizzare l’esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

▼B

Articolo 5

Esportazione o riesportazione dalla Comunità

1.  L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2.  Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;

c) l'organo di gestione ha accertato che:

i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e

ii) 

 gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o

 nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

e

d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

3.  Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o

b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure

c) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure

d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4.  L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

▼M14

5.  Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti nella Comunità tramite una licenza d’importazione rilasciata da un altro Stato membro, l’organo di gestione deve consultare preliminarmente l’organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. La Commissione stabilisce le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

▼B

6.  I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure

ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

7.  

a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

▼M14

b) L’organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda restrizioni alle esportazioni delle specie interessate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

▼B

Articolo 6

Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10

1.  Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.

2.  La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

3.  All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.

4.  

a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.

b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

Articolo 7

Deroghe

1.  Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente

a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.

b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:

i) l'uso di certificati fitosanitari;

ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e

iii) il commercio di ibridi.

▼M14

c) La Commissione stabilisce i criteri per determinare se un esemplare sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

▼B

2.  Transito

a) In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.

b) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

▼M14

c) Se il documento di cui alla lettera b) non è stato rilasciato prima dell’esportazione o della riesportazione, l’esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

3.  Oggetti personali e domestici

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

4.  Istituzioni scientifiche

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un’etichetta il cui modello sia stato fissato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ovvero un’etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

▼B

Articolo 8

Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

1.  Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

2.  Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.

3.  Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero

b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero

c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero

d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero

e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ( 6 ), ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero

f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero

g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero

h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

▼M14

4.  La Commissione può definire deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell’allegato A, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

▼B

5.  I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6.  Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

Articolo 9

Spostamento degli esemplari vivi

1.  Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2.  Tale autorizzazione:

a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;

b) è attestata dal rilascio del certificato; e

c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3.  Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

4.  In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5.  Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

▼M14

6.  La Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all’introduzione nella Comunità in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

▼B

Articolo 10

Certificati

Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 11

Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio

1.  Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

2.  

a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti

b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3.  L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.

4.  Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

▼M14

5.  La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

▼B

Articolo 12

Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima

1.  Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.

2.  Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.

3.  Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

▼M14

4.  In casi eccezionali e conformemente a criteri definiti dalla Commissione, un organo di gestione può autorizzare l’introduzione nella Comunità ovvero l’esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

▼B

5.  Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 13

Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

1.  

a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.

b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.

2.  Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.

3.  

a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il termine d'un mese.

b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.

c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

Articolo 14

Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

1.  

a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.

c) Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

2.  La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.

3.  

a) È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.

b) Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.

c) La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo «Esecuzione».

Articolo 15

Comunicazione delle informazioni

1.  Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.

2.  La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.

3.  La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.

4.  

a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. ►M14  Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. ◄

b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.

c) Fatto salvo l'articolo 20, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. ►M14  Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. ◄

d) In base alle informazioni di cui alla lettera c), la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

▼M14

5.  Ai fini della preparazione delle modifiche agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica le informazioni richieste, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

▼B

►C1  6.  Senza pregiudizio della direttiva ◄ 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ( 7 ), la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

Sanzioni

1.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;

h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;

k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2.  I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

3.  L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione delle Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e

b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.

4.  Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

Articolo 17

Gruppo di consulenza scientifica

1.  È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.  

a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato

b) La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

▼M9

Articolo 18

1.  La Commissione è assistita da un Comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 8 ); tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Per i compiti che il Comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta. La Commissione adotta le misure proposte.

▼M14

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

▼M14

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.

▼M14

Articolo 19

1.  La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), all’articolo 15, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

La Commissione stabilisce il modello dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

2.  La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

3.  La Commissione definisce condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:

a) il rilascio, la validità e l’uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10;

b) l’uso di certificati fitosanitari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, punto i);

c) la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l’identificazione e garantire l’osservanza delle disposizioni.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

4.  La Commissione adotta, se necessario, ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione, decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

5.  La Commissione procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell’allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.

▼B

Articolo 20

Disposizioni finali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 21

1.  Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.

2.  In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626/82 e al regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ( 9 ).

▼M14

3.  La Commissione, due mesi prima dell’applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ed in accordo con il gruppo di consulenza scientifica:

▼B

a) verifica che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento;

b) adotta un regolamento che trasforma l'allegato D in un elenco rappresentativo di specie rispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1997.

Gli articoli 12, 13, 14, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M18




ALLEGATO

Note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

a) secondo il nome delle specie; o

b) secondo l’insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.

2. L’abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.

4. Le specie figuranti in grassetto nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio ( 10 ) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 11 ).

5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

a) «ssp.» designa le sottospecie;

b) «var(s).» designa la/le varietà; e

c) «fa» designa le forme.

6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L’assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.

7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice I della Convenzione.

8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice II della Convenzione.

9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell’appendice III.

10. Secondo la definizione fornita nell’ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell’edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.

11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

12. Se una specie è compresa nell’allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un’annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell’articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell’allegato B o C serve a indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:

#1

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e

d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.

#2

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a) semi e polline; e

b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#3

Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, a esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.

#4

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar;

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;

e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e

f) prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#5

Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7

Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.

#8

Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.

#9

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l’etichetta «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]».

#10

Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.

#11

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.

#12

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.

#13

Designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati.

#14

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a) semi e polline;

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) frutti;

d) foglie;

e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;

f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda perle, rosari e sculture.

13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell’allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

14. L’urina, le feci e l’ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall’animale in questione non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell’allegato D, le disposizioni del presente regolamento si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 1

Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

§ 2

Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell’allegato D, le disposizioni del presente regolamento si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 3

Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

§ 4

Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.



 

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Nome comune

FAUNA

CHORDATA (CORDATI)

MAMMALIA

 
 
 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 
 
 

Antilocapra

Antilocapra americana (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 
 

Antilocapra

Bovidae

 
 
 

Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Antilope addax

 

Ammotragus lervia (II)

 

Pecora crinita o ammotrago

 
 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Antilope cervicapra

 

Bison bison athabascae (II)

 

Bisonte dei boschi

Bos gaurus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos frontalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

 
 

Gaur

Bos mutus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos grunniens, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

 
 

Yack selvatico

Bos sauveli (I)

 
 

Couprey

 
 

Bubalus arnee (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di Bubalus bubalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

Bufalo indiano

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Anoa o bufalo pigmeo di pianura

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Bufalo di Mindoro o Tamaru

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Anoa di montagna

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 
 

Markor o capra di Falconer

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

Capricorno cinese

Capricornis rubidus (I)

 
 

Capricorno rosso

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Capricorno di Sumatra o Seran

Capricornis thar (I)

 
 

Capricorno dell’Himalaya

 

Cephalophus brookei (II)

 
 
 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Cefalofo dalla schiena nera

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Cefalofo di Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Cefalofo di Fernando Poo

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

 

Cephalophus zebra (II)

 

Cefalofo zebra

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

 
 

Gazzella di Cuvier

 
 

Gazella dorcas (III Algeria/Tunisia)

Gazzella dorcade

Gazella leptoceros (I)

 
 

Gazzella bianca

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Antilope nera gigante

 

Kobus leche (II)

 

Cobo lichi

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

Goral cinese

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

Goral rosso

Naemorhedus goral (I)

 
 

Goral grigio

Naemorhedus griseus (I)

 
 
 

Nanger dama (I)

 
 

Gazzella dama

Oryx dammah (I)

 
 

Orice dalle corna a sciabola

Oryx leucoryx (I)

 
 

Orice bianco o d’Arabia

 

Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Argali o muflone asiatico

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Muflone dell’Himalaya

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

Argali dei Kara Tau

 

Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Pecora delle Montagne Rocciose

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Muflone di Cipro

 

Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Pecora della steppa

Ovis vignei vignei (I)

 
 

Muflone del Kashmir o Urial

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Antilope tibetana o Chiru

 

Philantomba monticola (II)

 

Cefalofo azzurro

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

Antilope del Vu Quang

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 
 

Camoscio d’Abruzzo

 

Saiga borealis (II)

 

Saiga della Mongolia

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga della steppa

 
 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilope quadricorne

Camelidae

 
 
 

Cammelli, guanaco, vigogna

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l’intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l’intera popolazione] e Perù [l’intera popolazione], che figurano nell’allegato B)

Vicugna vicugna (II) (Solo le popolazioni dell’Argentina (1) [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia (2) [l’intera popolazione], del Cile (3) [popolazione della Primera Región], Ecuador (4) [l’intera popolazione], del Perù (5) [l’intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A)

 

Vigogna

Cervidae

 
 
 

Cervi, huemul, muntjak, pudu

Axis calamianensis (I)

 
 

Cervo porcino di Calamian

Axis kuhlii (I)

 
 

Cervo porcino di Bawean o Kuhl

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Cervo porcino dell’Indocina

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Cervo delle paludi

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Cervo di Bukara o del Turkestan

 
 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria/Tunisia)

Cervo berbero

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Hangul o Cervo del Kashmir

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Daino della Mesopotamia

Hippocamelus spp. (I)

 
 

Huemul

 
 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Mazama grande

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Muntjak nero

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Muntjak gigante

 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cervo coda bianca del Guatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Cervo delle Pampas

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu mefistofele o del Nord

Pudu puda (I)

 
 

Pudu comune o del Sud

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Barasinga o Cervo di Duvaucel

Rucervus eldii (I)

 
 

Tameng o Cervo di Eld

Hippopotamidae

 
 
 

Ippopotami

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamo pigmeo

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamo

Moschidae

 
 
 

Cervi muschiati

Moschus spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

Moschus spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell’allegato A)

 

Cervi muschiati o Moschi

Suidae

 
 
 

Babirussa, cinghiali, maiali

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Babirussa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

Babirussa di Buru

Babyrousa celebensis (I)

 
 

Babirussa del Nord Sulawesi

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

Babirussa di Togia

Sus salvanius (I)

 
 

Cinghiale nano

Tayassuidae

 
 
 

Pecari

 

Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Pecari

Catagonus wagneri (I)

 
 

Pecari gigante

CARNIVORA

Ailuridae

 
 
 

Ailuridi

Ailurus fulgens (I)

 
 

Panda minore o rosso

Canidae

 
 
 

Cani, volpi, lupi

 
 

Canis aureus (III India)

Sciacallo dorato

Canis lupus (I/II)

(Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39o parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell’appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell’appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39o parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)

 

Lupo comune

Canis simensis

 
 

Lupo del Simien o di Etiopia

 

Cerdocyon thous (II)

 

Cerdocione

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Crisocione

 

Cuon alpinus (II)

 

Cuon Alpino

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Volpe delle Ande

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpe di Darwin

 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpe grigia dell’Argentina

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpe grigia della Pampa

Speothos venaticus (I)

 
 

Speoto o Itticione

 
 

Vulpes bengalensis (III India)

Volpe del Bengala

 

Vulpes cana (II)

 

Volpe di Blanford

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennec

Eupleridae

 
 
 

Eupleridi

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Eupleride di Goudot

 

Fossa fossana (II)

 

Civetta del Madagascar o Fanaloka

Felidae

 
 
 

Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc.

 

Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)

 

Felidi

Acinonyx jubatus (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)

 
 

Ghepardo

Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell’Asia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 
 

Caracal o Lince africana o del deserto

Catopuma temminckii (I)

 
 

Gatto dorato asiatico

Felis nigripes (I)

 
 

Gatto dai piedi neri

Felis silvestris (II)

 
 

Gatto selvatico

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

Gatto di Geoffroy

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Gatto delle Ande

Leopardus pardalis (I)

 
 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 
 

Gatto tigre o Oncilla

Leopardus wiedii (I)

 
 

Margay

Lynx lynx (II)

 
 

Lince

Lynx pardinus (I)

 
 

Lince pardina

Neofelis nebulosa (I)

 
 

Leopardo nebuloso o pantera nebulosa

Panthera leo persica (I)

 
 

Leone asiatico

Panthera onca (I)

 
 

Giaguaro

Panthera pardus (I)

 
 

Leopardo o Pantera

Panthera tigris (I)

 
 

Tigre

Pardofelis marmorata (I)

 
 

Gatto marmorato

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 
 

Gatto leopardo del Bengala

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

Gatto di Iriomote

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Gatto dalla testa piatta

Prionailurus rubiginosus (I) (Solo la popolazione dell’India; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 
 

Gatto rugginoso

Puma concolor coryi (I)

 
 

Puma della Florida

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Puma dell’America centrale

Puma concolor couguar (I)

 
 

Puma orientale

Puma yagouaroundi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 
 

Jaguarondi

Uncia uncia (I)

 
 

Leopardo delle nevi

Herpestidae

 
 
 

Manguste

 
 

Herpestes edwardsi (III India)

Mangusta grigia indiana

 
 

Herpestes fuscus (III India)

Mangusta a coda corta indiana

 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Mangusta di Giava

 
 

Herpestes smithii (III India)

Mangusta rossiccia o di Smith

 
 

Herpestes urva (III India)

Mangusta cancrivora

 
 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangusta a collo striato

Hyaenidae

 
 
 

Protele, iene

 
 

Proteles cristata (III Botswana)

Protele crestato

Mephitidae

 
 
 

Moffette

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Moffetta della Patagonia

Mustelidae

 
 
 

Tassi, martore, donnole ecc.

Lutrinae

 
 
 

Lontre

 

Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Lontre

Aonyx capensis microdon (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 
 

Lontra dalle guance bianche del Camerun

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Lontra di mare meridionale

Lontra felina (I)

 
 

Lontra marina

Lontra longicaudis (I)

 
 

Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America

Lontra provocax (I)

 
 

Lontra di fiume meridionale

Lutra lutra (I)

 
 

Lontra comune

Lutra nippon (I)

 
 

Lontra del Giappone

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Lontra gigante del Brasile o Arirai

Mustelinae

 
 
 

Grigioni, martore, taira, donnole

 
 

Eira barbara (III Honduras)

Taira

 
 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grigione maggiore

 
 

Martes flavigula (III India)

Martora dalla gola gialla

 
 

Martes foina intermedia (III India)

 
 
 

Martes gwatkinsii (III India)

Martora del Nilgiri

 
 

Mellivora capensis (III Botswana)

Tasso del miele

Mustela nigripes (I)

 
 

Puzzola dai piedi neri

Odobenidae

 
 
 

Trichechi

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Tricheco

Otariidae

 
 
 

Arctocefali, leoni marini

 

Arctocephalus spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Arctocefali

Arctocephalus philippii (II)

 
 

Arctocefalo di Juan Fernandez

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

Arctocefalo della Guadalupa

Phocidae

 
 
 

Foche

 

Mirounga leonina (II)

 

Elefante marino

Monachus spp. (I)

 
 

Foche monache

Procyonidae

 
 
 

Coati, bassaricione

 
 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Bassaricione di Gabb

 
 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Bassarisco del Centro America

 
 

Nasua narica (III Honduras)

Nasua dal naso bianco

 
 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Nasua o Coati rosso

 
 

Potos flavus (III Honduras)

Cercoletto

Ursidae

 
 
 

Orsi

 

Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Orsi

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Panda gigante

Helarctos malayanus (I)

 
 

Orso malese o Biruang

Melursus ursinus (I)

 
 

Orso labiato

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Orso dagli occhiali

Ursus arctos (I/II)

(Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell’appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell’appendice II)

 
 

Orso bruno

Ursus thibetanus (I)

 
 

Orso tibetano o dal collare

Viverridae

 
 
 

Binturong, civette, linsanghi

 
 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 
 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civetta zibetto

 

Cynogale bennettii (II)

 

Civetta lontra o Mampalon

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Civetta delle palme fasciata

 
 

Paguma larvata (III India)

Civetta delle palme mascherata

 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Civetta delle palme comune

 
 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Civetta delle palme di Jerdon

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsango fasciato

Prionodon pardicolor (I)

 
 

Linsango macchiato

 
 

Viverra civettina (III India)

Civetta a grandi macchie del Malabar

 
 

Viverra zibetha (III India)

Civetta indiana maggiore

 
 

Viverricula indica (III India)

Civetta indiana minore

CETACEA

 
 
 

Cetacei (delfini, focene, balene)

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 

Cetacei

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 
 
 

Vampiri

 
 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Vampiro dalle strisce bianche

Pteropodidae

 
 
 

Volpi volanti o pteropi

 

Acerodon spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Volpi volanti

Acerodon jubatus (I)

 
 
 
 

Pteropus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di Pteropus brunneus)

 

Volpi volanti o Pteropi

Pteropus insularis (I)

 
 

Pteropo delle isole Truk

Pteropus livingstonii (II)

 
 

Pteropo di Livingstone

Pteropus loochoensis (I)

 
 

Pteropo del Giappone

Pteropus mariannus (I)

 
 

Pteropo delle Marianne

Pteropus molossinus (I)

 
 

Pteropo di Ponape (isola)

Pteropus pelewensis (I)

 
 

Pteropo di Pelew

Pteropus pilosus (I)

 
 

Pteropo di Palau

Pteropus rodricensis (II)

 
 

Pteropo di Rodrigues

Pteropus samoensis (I)

 
 

Pteropo delle Samoa

Pteropus tonganus (I)

 
 

Pteropo insulare

Pteropus ualanus (I)

 
 

Pteropo di Kosrae

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

Pteropo di Pemba

Pteropus yapensis (I)

 
 

Pteropo di Yap

CINGULATA

Dasypodidae

 
 
 

Armadilli

 
 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Armadillo dalla coda nuda settentrionale

 
 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Armadillo dalla coda nuda maggiore

 

Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

Armadillo villoso

Priodontes maximus (I)

 
 

Armadillo gigante o Tatù

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 
 
 

Topi marsupiali

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Topo marsupiale dalla coda lunga

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Topo marsupiale delle sabbie

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 
 
 

Canguri, uallabi

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Canguro arboricolo grigio

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Canguro arboricolo orsino o nero

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Canguro lepre occidentale

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Canguro striato

Onychogalea fraenata (I)

 
 

Uallabi dalle briglie

Phalangeridae

 
 
 

Cuschi

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Cusco orientale

 

Phalanger mimicus (II)

 

Cusco meridionale o grigio

 

Phalanger orientalis (II)

 

Falangero lanoso

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Cusco dell’Isola dell’Ammiraglio

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Falangero o cusco macchiato

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Cusco di Waigeou

Potoroidae

 
 
 

Ratti canguro

Bettongia spp. (I)

 
 

Bettonge

Vombatidae

 
 
 

Vombati

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

Vombato dal naso peloso del Queensland

LAGOMORPHA

Leporidae

 
 
 

Lepri, conigli

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Caprolago ispido

Romerolagus diazi (I)

 
 

Coniglio dei vulcani

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 
 
 

Echidne

 

Zaglossus spp. (II)

 

Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea

PERAMELEMORPHIA

Peramelidae

 
 
 

Peramele

Perameles bougainville (I)

 
 

Peramele nasuto di Bougainville

Thylacomyidae

 
 
 

Bilbi

Macrotis lagotis (I)

 
 

Bandicoot-coniglio (Bilbi)

PERISSODACTYLA

Equidae

 
 
 

Cavalli, asini selvatici, zebre

Equus africanus (I) (Esclude la forma addomesticata di Equus asinus, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

 
 

Asino selvatico africano

Equus grevyi (I)

 
 

Zebra di Grevy

Equus hemionus (I/II) (La specie è elencata nell’appendice II ma le sottospecie Equus hemionus hemionus e Equus hemionus khur figurano nell’appendice I)

 
 

Asino selvatico asiatico o Emione

Equus kiang (II)

 
 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 
 

Cavallo di Przewalski

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra di Hartmann

Equus zebra zebra (I)

 
 

Zebra di montagna del Capo

Rhinocerotidae

 
 
 

Rinoceronti

Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato B)

 
 

Rinoceronti

 

Ceratotherium simum simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

Rinoceronte bianco del sud

Tapiridae

 
 
 

Tapiri

Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B)

 
 

Tapiri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapiro comune

PHOLIDOTA

Manidae

 
 
 

Pangolini

 

Manis spp. (II)

(È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica e Manis pentadactyla prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)

 

Pangolini

PILOSA

Bradypodidae

 
 
 

Bradipi tridattili

 

Bradypus variegatus (II)

 

Bradipo boliviano

Megalonychidae

 
 
 

Bradipi didattili

 
 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Bradipo didattilo

Myrmecophagidae

 
 
 

Mirmecofagidi

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Formichiere gigante

 
 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua del Messico

PRIMATES

 
 
 

Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)

 

PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Primati

Atelidae

 
 
 

Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)

Alouatta coibensis (I)

 
 

Aluatta dell’isola di Coiba

Alouatta palliata (I)

 
 

Aluatta dal mantello

Alouatta pigra (I)

 
 

Aluatta del Guatemala

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Atele di Geoffroy

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Atele di Panama

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Muriquì meridionale

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 

Muriquì settentrionale

Oreonax flavicauda (I)

 
 

Lagotrice dalla coda gialla

Cebidae

 
 
 

Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo

Callimico goeldii (I)

 
 

Callimico di Goeldi

Callithrix aurita (I)

 
 

Uistiti dalle orecchie bianche

Callithrix flaviceps (I)

 
 

Uistiti dalla testa gialla

Leontopithecus spp. (I)

 
 

Scimmie leonine o Leontocebi

Saguinus bicolor (I)

 
 

Tamarino calvo o Marikina

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

Tamarino di Geoffroy

Saguinus leucopus (I)

 
 

Tamarino dai piedi bianchi

Saguinus martinsi (I)

 
 
 

Saguinus oedipus (I)

 
 

Tamarino edipo

Saimiri oerstedii (I)

 
 

Saimiri del Centro America

Cercopithecidae

 
 
 

Scimmie del vecchio mondo

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Cercocebo dal berretto

Cercopithecus diana (I)

 
 

Cercopiteco Diana

Cercopithecus roloway (I)

 
 

Cercopiteco di Roloway

Cercopithecus solatus (II)

 
 

Cercopiteco dalla coda dorata

Colobus satanas (II)

 
 

Colobo nero

Macaca silenus (I)

 
 

Sileno

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Drillo

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Mandrillo

Nasalis larvatus (I)

 
 

Nasica

Piliocolobus foai (II)

 
 

Colobo rosso dell’Africa centrale

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

Colobo rosso di Uzungwa

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

Colobo rosso di Zanzibar

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

Colobo rosso di Pennant

Piliocolobus preussi (II)

 
 

Colobo rosso di Preuss

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Colobo rosso del Fiume Tana

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

Colobo rosso dell’Uganda

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

Colobo rosso di Thollon

Presbytis potenziani (I)

 
 

Presbite delle Mentawai

Pygathrix spp. (I)

 
 

Langur o rinopitechi

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Rinopitechi

Semnopithecus ajax (I)

 
 

Entello del Kashmir

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Entello delle pianure meridionali

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Entello

Semnopithecus hector (I)

 
 

Entello del Tarai

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

Entello dai piedi neri

Semnopithecus priam (I)

 
 

Entello dal ciuffo

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

Entello del Nepal

Simias concolor (I)

 
 

Rinopiteco di Pagai

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

Presbite di Delacour

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

Presbite del Tonchino

Trachypithecus geei (I)

 
 

Presbite dorato

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

Presbita dell’Hatinh

Trachypithecus johnii (II)

 
 

Presbite dei Nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 
 

Entello del Laos

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

Presbite dal ciuffo

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 

Entello testa bianca

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 
 

Cheirogaleidae

 
 
 

Chirogalei

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

Chirogalei

Daubentoniidae

 
 
 

Aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Aye-aye

Hominidae

 
 
 

Scimpanzé, gorilla, orangutan

Gorilla beringei (I)

 
 

Gorilla di montagna

Gorilla gorilla (I)

 
 

Gorilla

Pan spp. (I)

 
 

Scimpanzé e Bonobo

Pongo abelii (I)

 
 

Orangutan di Sumatra

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Orangutan

Hylobatidae

 
 
 

Gibboni

Hylobatidae spp. (I)

 
 

Gibboni

Indriidae

 
 
 

Indridi

Indriidae spp. (I)

 
 

Indridi

Lemuridae

 
 
 

Lemuri

Lemuridae spp. (I)

 
 

Lemuri

Lepilemuridae

 
 
 

Lepilemuri

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

Lepilemuri

Lorisidae

 
 
 

Lori

Nycticebus spp. (I)

 
 

Lori lenti

Pitheciidae

 
 
 

Uacari, callicebi, chiropoti

Cacajao spp. (I)

 
 

Uacari

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 

Callicebo di Barbara Brown

Callicebus melanochir (II)

 
 

Callicebo costiero

Callicebus nigrifrons (II)

 
 

Callicebo dalla fronte nera

Callicebus personatus (II)

 
 

Callicebo mascherato

Chiropotes albinasus (I)

 
 

Chiropote dal naso bianco

Tarsiidae

 
 
 

Tarsi

Tarsius spp. (II)

 
 

Tarsi

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 
 
 

Elefanti

Elephas maximus (I)

 
 

Elefante indiano o asiatico

Loxodonta africana (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell’allegato B)

Loxodonta africana (II)

(Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (7); le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A)

 

Elefante africano

RODENTIA

Chinchillidae

 
 
 

Cincillà

Chinchilla spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)

 
 

Cincillà

Cuniculidae

 
 
 

Paca

 
 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca

Dasyproctidae

 
 
 

Aguti punteggiato

 
 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti punteggiato

Erethizontidae

 
 
 

Istrici del nuovo mondo

 
 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Coendu messicano

 
 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Coendu spinoso

Hystricidae

 
 
 

Istrici del vecchio mondo

Hystrix cristata

 
 

Istrice crestata del Nord Africa

Muridae

 
 
 

Topi, ratti

Leporillus conditor (I)

 
 

Leporillo costruttore

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

Falso topo della baia di Shark

Xeromys myoides (I)

 
 

Falso ratto di acqua

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

Ratto di roccia dalla coda grossa

Sciuridae

 
 
 

Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Cane di prateria del Messico

 
 

Marmota caudata (III India)

Marmotta dalla coda lunga

 
 

Marmota himalayana (III India)

Marmotta dell’Himalaya

 

Ratufa spp. (II)

 

Scoiattoli giganti

 

Callosciurus erythraeus (Solo esemplari vivi)

 

Scoiattolo a ventre rosso

 

Sciurus carolinensis (Solo esemplari vivi)

 

Scoiattolo grigio

 
 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Scoiattolo di Depp

 

Sciurus niger (Solo esemplari vivi)

 

Scoitattolo volpe

SCANDENTIA

 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaie

SIRENIA

Dugongidae

 
 
 

Dugonghi

Dugong dugon (I)

 
 

Dugongo

Trichechidae

 
 
 

Manati o Lamantini

Trichechus inunguis (I)

 
 
 

Trichechus manatus (I)

 
 
 

Trichechus senegalensis (I)

 
 
 

AVES

 
 
 

Uccelli

ANSERIFORMES

Anatidae

 
 
 

Anatre, oche, cigni ecc.

Anas aucklandica (I)

 
 

Anatra delle Auckland

 

Anas bernieri (II)

 

Anatra di Bernier del Madagascar

Anas chlorotis (I)

 
 

Alzavola bruna

 

Anas formosa (II)

 

Alzavola asiatica

Anas laysanensis (I)

 
 

Germano di Laysan

Anas nesiotis (I)

 
 

Anatra dell’Isola di Campbell

Anas querquedula

 
 

Marzaiola

Asarcornis scutulata (I)

 
 

Anatra della Malesia

Aythya innotata

 
 

Moriglione del Madagascar

Aythya nyroca

 
 

Moretta tabaccata

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

Oca delle Aleutine

Branta ruficollis (II)

 
 

Oca dal collo rosso

Branta sandvicensis (I)

 
 

Oca delle Hawaii

 
 

Cairina moschata (III Honduras)

Anatra muta

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Cigno coscoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Cigno dal collo nero

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Dendrocigna di Cuba

 
 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Dendrocigna autunnale

 
 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Dendrocigna fulva

Mergus octosetaceus

 
 

Smergo del Brasile

 

Oxyura jamaicensis (Solo esemplari vivi)

 

Gobbo della Giamaica

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Gobbo rugginoso

Rhodonessa caryophyllacea (forse estinta) (I)

 
 

Anatra dalla testa rosa

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Anatra dal corno

Tadorna cristata

 
 

Casarca crestata

APODIFORMES

Trochilidae

 
 
 

Uccelli mosca o colibrì

 

Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Uccelli mosca o colibrì

Glaucis dohrnii (I)

 
 

Eremita becco a uncino

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 
 
 

Occhioni

 
 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Occhione bistriato

Laridae

 
 
 

Gabbiani, sterne

Larus relictus (I)

 
 

Gabbiano della Mongolia

Scolopacidae

 
 
 

Chiurli, pantane

Numenius borealis (I)

 
 

Chiurlo boreale

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Chiurlottello

Tringa guttifer (I)

 
 

Pantana macchiata

CICONIIFORMES

Ardeidae

 
 
 

Garzette, aironi

Ardea alba

 
 

Airone bianco maggiore

Bubulcus ibis

 
 

Airone guardabuoi

Egretta garzetta

 
 

Garzetta

Balaenicipitidae

 
 
 

Becco a scarpa

 

Balaeniceps rex (II)

 

Becco a scarpa

Ciconiidae

 
 
 

Cicogne

Ciconia boyciana (I)

 
 

Cicogna dal becco nero

Ciconia nigra (II)

 
 

Cicogna nera

Ciconia stormi

 
 

Cicogna di Storm

Jabiru mycteria (I)

 
 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 
 

Marabù maggiore asiatico

Mycteria cinerea (I)

 
 

Tantalo cinereo

Phoenicopteridae

 
 
 

Fenicotteri

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Fenicotteri

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

Fenicottero rosa

Threskiornithidae

 
 
 

Ibis, spatole

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis rosso

Geronticus calvus (II)

 
 

Ibis calvo

Geronticus eremita (I)

 
 

Ibis eremita

Nipponia nippon (I)

 
 

Ibis del Giappone

Platalea leucorodia (II)

 
 

Spatola

Pseudibis gigantea

 
 

Ibis gigante

COLUMBIFORMES

Columbidae

 
 
 

Colombi, piccioni

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Colomba delle Nicobare

Claravis godefrida

 
 

Tortora barrata di porpora

Columba livia

 
 

Piccione selvatico

Ducula mindorensis (I)

 
 

Colomba imperiale di Mindoro

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Colomba pugnalata

 

Goura spp. (II)

 

Colombe coronate

Leptotila wellsi

 
 

Tortora di Granada

 
 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Colombo rosata

Streptopelia turtur

 
 

Tortora selvatica

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 
 
 

Buceri

 

Aceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

Aceros nipalensis (I)

 
 

Bucero collorossiccio

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buceri

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buceri

 

Berenicornis spp. (II)

 

Buceri

 

Buceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

Buceros bicornis (I)

 
 

Calao o bucero bicorne del Nord

 

Penelopides spp. (II)

 

Buceri

Rhinoplax vigil (I)

 
 

Calao o bucero dall’elmo

 

Rhyticeros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

Bucero tascaliscia

CUCULIFORMES

Musophagidae

 
 
 

Turachi

 

Tauraco spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Turachi

Tauraco bannermani (II)

 
 

Turaco di Bannerman

FALCONIFORMES

 
 
 

Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A, di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell’allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie Caracara lutosa)

 

Rapaci diurni

Accipitridae

 
 
 

Falchi, aquile

Accipiter brevipes (II)

 
 

Sparviere levantino

Accipiter gentilis (II)

 
 

Astore

Accipiter nisus (II)

 
 

Sparviere

Aegypius monachus (II)

 
 

Avvoltoio monaco

Aquila adalberti (I)

 
 

Aquila imperiale spagnola

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Aquila reale

Aquila clanga (II)

 
 

Aquila anatraia maggiore

Aquila heliaca (I)

 
 

Aquila imperiale

Aquila pomarina (II)

 
 

Aquila anatraia minore

Buteo buteo (II)

 
 

Poiana

Buteo lagopus (II)

 
 

Poiana calzata

Buteo rufinus (II)

 
 

Poiana codabianca

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

Nibbio di Wilson o di Cuba

Circaetus gallicus (II)

 
 

Biancone

Circus aeruginosus (II)

 
 

Falco di palude

Circus cyaneus (II)

 
 

Albanella reale

Circus macrourus (II)

 
 

Albanella pallida

Circus pygargus (II)

 
 

Albanella minore

Elanus caeruleus (II)

 
 

Nibbio bianco

Eutriorchis astur (II)

 
 

Aquila serpentaria del Madagascar

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Gipeto

Gyps fulvus (II)

 
 

Grifone

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla è elencata nell’appendice I; le altre specie figurano nell’appendice II)

 
 

Aquile di mare

Harpia harpyja (I)

 
 

Arpia

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Aquila del Bonelli

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Aquila minore

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

Poiana dorsogrigio

Milvus migrans (II) (Ad eccezione di Milvus migrans lineatus che figura nell’allegato B)

 
 

Nibbio bruno

Milvus milvus (II)

 
 

Nibbio reale

Neophron percnopterus (II)

 
 

Capovaccaio

Pernis apivorus (II)

 
 

Falco pecchiaiolo

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Aquila delle Filippine

Cathartidae

 
 
 

Avvoltoi del nuovo mondo

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Condor della California

 
 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Avvoltoio papa

Vultur gryphus (I)

 
 

Condor delle Ande

Falconidae

 
 
 

Falchi

Falco araeus (I)

 
 

Gheppio delle Seychelles

Falco biarmicus (II)

 
 

Lanario

Falco cherrug (II)

 
 

Falco sacro

Falco columbarius (II)

 
 

Smeriglio

Falco eleonorae (II)

 
 

Falco della regina

Falco jugger (I)

 
 

Falco laggar

Falco naumanni (II)

 
 

Falco grillaio

Falco newtoni (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)

 
 

Gheppio dell’isola Aldabra

Falco pelegrinoides (I)

 
 

Falcone di Barberia

Falco peregrinus (I)

 
 

Falco pellegrino

Falco punctatus (I)

 
 

Gheppio delle Mauritius

Falco rusticolus (I)

 
 

Girfalco

Falco subbuteo (II)

 
 

Lodolaio

Falco tinnunculus (II)

 
 

Gheppio

Falco vespertinus (II)

 
 

Falco cuculo

Pandionidae

 
 
 

Falchi pescatori

Pandion haliaetus (II)

 
 

Falco pescatore

GALLIFORMES

Cracidae

 
 
 
 

Crax alberti (III Colombia)

 
 

Hocco dal becco blu

Crax blumenbachii (I)

 
 

Hocco dal becco rosso

 
 

Crax daubentoni (III Colombia)

Hocco dal becco giallo

 

Crax fasciolata

 

Hocco faccianuda

 
 

Crax globulosa (III Colombia)

Hocco dai bargigli

 
 

Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)

Hocco globicero

Mitu mitu (I)

 
 

Miti o Hocco a becco di rasoio

Oreophasis derbianus (I)

 
 

Crace di Derby

 
 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Ciacialaca

 
 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Crace dall’elmo

Penelope albipennis (I)

 
 

Penelope dalle ali bianche

 
 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelope purpurea

 
 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Ciacialaca nero del Guatemala

Pipile jacutinga (I)

 
 

Penelope dalla fronte nera

Pipile pipile (I)

 
 

Penelope di Trinidad

Megapodiidae

 
 
 

Megapodi

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Maleo

Phasianidae

 
 
 

Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

 

Argusianus argus (II)

 

Argo maggiore

Catreus wallichii (I)

 
 

Fagiano di Wallich

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

Colino della Virginia mascherato

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

Fagiano orecchiuto bianco

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

Fagiano orecchiuto bruno

 

Gallus sonneratii (II)

 

Gallo di Sonnerat o Gallo grigio

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Fagiano insanguinato

Lophophorus impejanus (I)

 
 

Lofoforo splendido o dell’Himalaya

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

Lofoforo di Huys

Lophophorus sclateri (I)

 
 

Lofoforo di Sclater

Lophura edwardsi (I)

 
 

Fagiano di Edwards

 

Lophura hatinhensis

 

Fagiano di Vo Quy

Lophura swinhoii (I)

 
 

Fagiano di Swinhoe o di Formosa

 
 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Tacchino ocellato

Odontophorus strophium

 
 

Colino dal collare

Ophrysia superciliosa

 
 

Quaglia dell’Himalaya

 

Pavo muticus (II)

 

Pavone mutico o verde

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Speroniere chinqui o grigio

 

Polyplectron germaini (II)

 

Speroniere di Germain

 

Polyplectron malacense (II)

 

Speroniere malese o di Hardwicke

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

Speroniere di Napoleone o Palawan

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Speroniere del Borneo

Rheinardia ocellata (I)

 
 

Rainardo ocellato o argo crestato

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

Fagiano di Elliot

Syrmaticus humiae (I)

 
 

Fagiano di Hume

Syrmaticus mikado (I)

 
 

Fagiano mikado

Tetraogallus caspius (I)

 
 

Tetraogallo del Caspio

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

Tetraogallo del Tibet

Tragopan blythii (I)

 
 

Tragopano di Blyth

Tragopan caboti (I)

 
 

Tragopano di Cabot

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

Tragopano occidentale

 
 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopano satiro

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Tetraone di prateria di Attwater

GRUIFORMES

Gruidae

 
 
 

Gru

 

Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Gru

Grus americana (I)

 
 

Gru americana

Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell’appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell’appendice I)

 
 

Gru canadese

Grus grus (II)

 
 

Gru comune

Grus japonensis (I)

 
 

Gru della Manciuria o del Giappone

Grus leucogeranus (I)

 
 

Gru bianca asiatica

Grus monacha (I)

 
 

Gru monaca

Grus nigricollis (I)

 
 

Gru dal collo nero

Grus vipio (I)

 
 

Gru dal collo bianco

Otididae

 
 
 

Otarde

 

Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Otarde

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

Grande otarda dell’India

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

Ubara asiatica

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Ubara

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

Otarda del Bengala

Otis tarda (II)

 
 

Otarda comune

Sypheotides indicus (II)

 
 

Otarda minore indiana

Tetrax tetrax (II)

 
 

Gallina prataiola

Rallidae

 
 
 

Folaghe, ralli

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

Rallo di Lord Howe

Rhynochetidae

 
 
 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 
 
 

Atricornitidi

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Uccello dei cespugli rumoroso

Cotingidae

 
 
 

Cotinga

 
 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Uccello parasole amazzonico

 
 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Uccello parasole occidentale

Cotinga maculata (I)

 
 

Cotinga macchiata

 

Rupicola spp. (II)

 

Galletti di roccia

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

Cotinga dalle ali bianche

Emberizidae

 
 
 

Cardinali, tangara

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Cardinale verde

 

Paroaria capitata (II)

 

Cardinale a becco giallo

 

Paroaria coronata (II)

 

Cardinale dal ciuffo rosso

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tangara settecolori

Estrildidae

 
 
 

Estrildidi

 

Amandava formosa (II)

 

Bengalino verde

 

Lonchura fuscata

 

Padda di Timor

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Padda

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Diamante a bavetta

Fringillidae

 
 
 

Cardellini, canarini

Carduelis cucullata (I)

 
 

Cardinalino rosso del Venezuela

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Cardellino di Yarrell

Hirundinidae

 
 
 

Irundinidi

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

Rondine dagli occhiali

Icteridae

 
 
 

Itteridi

Xanthopsar flavus (I)

 
 

Ittero a cappuccio zafferano

Meliphagidae

 
 
 

Melifagi

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

Melifago dall’elmo

Muscicapidae

 
 
 

Pigliamosche, garruli ecc.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 
 

Cannaiola dell’Isola Rodriguez

 

Cyornis ruckii (II)

 

Niltava di Rueck

Dasyornis broadbenti litoralis (forse estinto) (I)

 
 

Uccello di macchia castano

Dasyornis longirostris (I)

 
 

Uccello di macchia occidentale

 

Garrulax canorus (II)

 

Garrulo canoro

 

Garrulax taewanus (II)

 
 
 

Leiothrix argentauris (II)

 

Usignolo orecchie argentate

 

Leiothrix lutea (II)

 

Usignolo del Giappone

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liocicla del monte Omei

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Picatarte testa nuda

Picathartes oreas (I)

 
 

Picatarte collogrigio

 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Pigliamosche del paradiso delle Mascarene

Paradisaeidae

 
 
 

Uccelli del paradiso

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Uccelli del paradiso

Pittidae

 
 
 

Pitte

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta barrata settentrionale

Pitta gurneyi (I)

 
 

Pitta di Gurney o dal petto nero

Pitta kochi (I)

 
 

Pitta di Koch

 

Pitta nympha (II)

 

Pitta bengalese del Giappone

Pycnonotidae

 
 
 

Bulbul

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul corona di paglia

Sturnidae

 
 
 

Maine, gracule

 

Gracula religiosa (II)

 

Gracula religiosa

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

Maina di Rothschild

Zosteropidae

 
 
 

Zosteropidi o uccelli dagli occhiali

Zosterops albogularis (I)

 
 

Occhialino pettobianco

PELECANIFORMES

Fregatidae

 
 
 

Fregate

Fregata andrewsi (I)

 
 

Fregata di Andrews

Pelecanidae

 
 
 

Pellicani

Pelecanus crispus (I)

 
 

Pellicano riccio

Sulidae

 
 
 

Sule

Papasula abbotti (I)

 
 

Sula di Abbott

PICIFORMES

Capitonidae

 
 
 

Barbuti

 
 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Barbuto tucanetto

Picidae

 
 
 

Picchi

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

Picchio nero dal ventre bianco di Corea

Ramphastidae

 
 
 

Tucani

 
 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Tucanetto zafferano

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Aracari collonero

 
 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Aracari orecchiecastane

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Aracari verde

 
 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Tucano bicolore

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tucano solforato

 

Ramphastos toco (II)

 

Tucano toco

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tucano beccorosso

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tucano beccoscanalato

 
 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Tucanetto beccomaculato

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 
 
 

Podilimbi

Podilymbus gigas (I)

 
 

Podilimbo gigante

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 
 
 

Albatri

Phoebastria albatrus (I)

 
 

Albatro codacorta

PSITTACIFORMES

 
 
 

Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e ad eccezione di Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri, che non figurano negli allegati del presente regolamento)

 

Pappagalli

Cacatuidae

 
 
 

Cacatua

Cacatua goffiniana (I)

 
 

Cacatua di Goffin

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

Cacatua ventre rosso

Cacatua moluccensis (I)

 
 

Cacatua delle Molucche

Cacatua sulphurea (I)

 
 

Cacatua ciuffogiallo

Probosciger aterrimus (I)

 
 

Cacatua delle palme

Loriidae

 
 
 

Lori, lorichetti

Eos histrio (I)

 
 

Lori rosso e blu

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell’appendice I, le altre specie figurano nell’appendice II)

 
 

Lorichetti d’oltremare

Psittacidae

 
 
 

Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli

Amazona arausiaca (I)

 
 

Amazzone dal collo rosso

Amazona auropalliata (I)

 
 

Amazzone corona gialla

Amazona barbadensis (I)

 
 

Amazzone a spalle gialle

Amazona brasiliensis (I)

 
 

Amazzone dalla coda rossa

Amazona finschi (I)

 
 

Amazzone di Finsch

Amazona guildingii (I)

 
 

Amazzone di Guilding o di Saint Vincent

Amazona imperialis (I)

 
 

Amazzone imperiale

Amazona leucocephala (I)

 
 

Amazzone di Cuba o dalla testa bianca

Amazona oratrix (I)

 
 

Amazzone testa gialla

Amazona pretrei (I)

 
 

Amazzone dalla fronte rossa

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

Amazzone a corona rossa

Amazona tucumana (I)

 
 

Amazzone di Tucuman

Amazona versicolor (I)

 
 

Amazzone variopinta o di Santa Lucia

Amazona vinacea (I)

 
 

Amazzone vinacea

Amazona viridigenalis (I)

 
 

Amazzone guance verdi

Amazona vittata (I)

 
 

Amazzone di Porto Rico

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear

Ara ambiguus (I)

 
 

Ara di Buffon

Ara glaucogularis (I)

 
 

Ara di Wagler o caninde

Ara macao (I)

 
 

Ara macao

Ara militaris (I)

 
 

Ara militare

Ara rubrogenys (I)

 
 

Ara a fronte rossa

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

Ara di Spix

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

Parrocchetto di Norfolk

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

Kakariki a pileo giallo

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

Kakariki a fronte rossa

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

Kakariki della Nuova Caledonia

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

Pappagallo dei fichi di Coxen

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

Parrocchetto cornuto

Guarouba guarouba (I)

 
 

Conuro guarouba

Neophema chrysogaster (I)

 
 

Parrocchetto ventrearancio

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

Conuro a orecchie gialle

Pezoporus occidentalis (forse estinto) (I)

 
 

Pappagallo notturno

Pezoporus wallicus (I)

 
 

Parrocchetto terragnolo

Pionopsitta pileata (I)

 
 

Pappagallo pileato

Primolius couloni (I)

 
 

Ara testablu

Primolius maracana (I)

 
 

Ara di Illiger

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

Parrocchetto aligialle

Psephotus dissimilis (I)

 
 

Pappagallo dal cappuccio

Psephotus pulcherrimus (forse estinto) (I)

 
 

Parrocchetto del paradiso

Psittacula echo (I)

 
 

Parrocchetto dal collare di Mauritius

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

Conuro a gola azzurra

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

Parrocchetti a becco grosso

Strigops habroptilus (I)

 
 

Kakapo

RHEIFORMES

Rheidae

 
 
 

Nandù

Pterocnemia pennata (I) (Ad eccezione di Pterocnemia pennata pennata che figura nell’allegato B)

 
 

Nandù di Darwin

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandù di Darwin

 

Rhea americana (II)

 

Nandù comune

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 
 
 

Pinguini

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pinguino del Capo

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Pinguino di Humboldt

STRIGIFORMES

 
 
 

Rapaci notturni

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di Sceloglaux albifacies)

 

Rapaci notturni

Strigidae

 
 
 

Gufi, civette

Aegolius funereus (II)

 
 

Civetta capogrosso

Asio flammeus (II)

 
 

Gufo di palude

Asio otus (II)

 
 

Gufo comune

Athene noctua (II)

 
 

Civetta

Bubo bubo (II) (Ad eccezione di Bubo bubo bengalensis che figura nell’allegato B)

 
 

Gufo reale

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Civetta nana

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

Civetta di foresta

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

Assiolo gigante

Ninox natalis (I)

 
 

Ulula delle Isole Christmas

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

Ulula australiana

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Civetta delle nevi

Otus ireneae (II)

 
 

Assiolo di Sokoke

Otus scops (II)

 
 

Assiolo

Strix aluco (II)

 
 

Allocco

Strix nebulosa (II)

 
 

Allocco di Lapponia

Strix uralensis (II) (Ad eccezione di Strix uralensis davidi che figura nell’allegato B)

 
 

Allocco degli Urali

Surnia ulula (II)

 
 

Ulula

Tytonidae

 
 
 

Barbagianni

Tyto alba (II)

 
 

Barbagianni

Tyto soumagnei (I)

 
 

Barbagianni del Madagascar

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 
 
 

Struzzi

Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centraficana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 
 

Struzzo del Nord Africa

TINAMIFORMES

Tinamidae

 
 
 

Tinami

Tinamus solitarius (I)

 
 

Tinamo solitario

TROGONIFORMES

Trogonidae

 
 
 

Quetzal

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

Quetzal splendente

REPTILIA

 
 
 

Rettili

CROCODYLIA

 
 
 

Alligatori, caimani, coccodrilli

 

CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Alligatori, caimani, coccodrilli

Alligatoridae

 
 
 

Alligatori, caimani

Alligator sinensis (I)

 
 

Alligatore della Cina

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

Caimano del Rio Apaporis

Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell’Argentina, che è inclusa nell’allegato B)

 
 

Jacaré o Caimano dal muso largo

Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell’allegato B, e della popolazione dell’Ecuador, che è inclusa nell’allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)

 
 

Caimano nero o Melanosuco

Crocodylidae

 
 
 

Coccodrilli

Crocodylus acutus (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell’allegato B)

 
 

Coccodrillo americano o acuto

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

Coccodrillo catafratto

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Coccodrillo intermedio o dell’Orinoco

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Coccodrillo di Mindoro

Crocodylus moreletii (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell’allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)

 
 

Coccodrillo di Morelet

Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 
 

Coccodrillo del Nilo

Crocodylus palustris (I)

 
 

Coccodrillo di palude

Crocodylus porosus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell’allegato B)

 
 

Coccodrillo marino

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Coccodrillo di Cuba o rombifero

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Coccodrillo siamese

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Osteolemo

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

Falso gaviale o Tomistoma

Gavialidae

 
 
 

Gaviali

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Gaviale del Gange

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 
 
 

Sfenodonti o tuatara

Sphenodon spp. (I)

 
 

Sfenodonte o tuatara

SAURIA

Agamidae

 
 
 

Agamidi

 

Saara spp. (II)

 
 
 

Uromastyx spp. (II)

 

Uromastici

Chamaeleonidae

 
 
 

Camaleonti

 

Archaius spp. (II)

 
 
 

Bradypodion spp. (II)

 

Camaleonti nani

 

Brookesia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Camaleonti nani

Brookesia perarmata (I)

 
 
 
 

Calumma spp. (II)

 
 
 

Chamaeleo spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Camaleonti

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Camaleonte comune

 

Furcifer spp. (II)

 
 
 

Kinyongia spp. (II)

 

Camaleonti nani

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Camaleonti nani

 

Trioceros spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 

Cordilidi

 

Cordylus spp. (II)

 

Cordilidi

Gekkonidae

 
 
 

Gechi

 
 

Hoplodactylus spp. (III Nuova Zelanda)

 
 

Nactus serpensinsula (II)

 

Geco dell’Isola Serpente

 

Naultinus spp. (II)

 

Gechi della Nuova Zelanda

 

Phelsuma spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Gechi diurni o Felsume

Phelsuma guentheri (II)

 
 
 
 

Uroplatus spp. (II)

 

Gechi coda a foglia

Helodermatidae

 
 
 

Elodermi

 

Heloderma spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Elodermi

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

Eloderma orrido del Guatemala

Iguanidae

 
 
 

Iguane

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguana marina

Brachylophus spp. (I)

 
 

Brachilofi

 

Conolophus spp. (II)

 

Iguane terrestri

 

Ctenosaura bakeri (II)

 
 
 

Ctenosaura oedirhina (II)

 
 
 

Ctenosaura melanosterna (II)

 
 
 

Ctenosaura palearis (II)

 
 

Cyclura spp. (I)

 
 

Iguane cornute

 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 
 
 

Phrynosoma cerroense (II)

 
 
 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Lucertola cornuta

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 
 

Sauromalus varius (I)

 
 

Chuchwalla dell’Isola di San Esteban

Lacertidae

 
 
 

Lucertole

Gallotia simonyi (I)

 
 

Lucertola gigante di Hierro

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Lucertola delle Baleari

Podarcis pityusensis (II)

 
 

Lucertola di Ibiza

Scincidae

 
 
 

Scinchi

 

Corucia zebrata (II)

 

Scinco gigante delle Salomone

Teiidae

 
 
 

Lucertole caimano, tegu

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Tegu coccodrillo

 

Dracaena spp. (II)

 

Lucertole caimano

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tegu

Varanidae

 
 
 

Varani

 

Varanus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Varani

Varanus bengalensis (I)

 
 

Varano del Bengala

Varanus flavescens (I)

 
 

Varano giallo

Varanus griseus (I)

 
 

Varano del deserto

Varanus komodoensis (I)

 
 

Drago o varano di Komodo

Varanus nebulosus (I)

 
 

Varano nebuloso

Varanus olivaceus (II)

 
 
 

Xenosauridae

 
 
 
 
 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 
 

SERPENTES

 
 
 

Serpenti

Boidae

 
 
 

Boidi

 

Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Boidi

Acrantophis spp. (I)

 
 

Boa del Madagascar

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

Boa costrittore dell’Argentina

Epicrates inornatus (I)

 
 

Boa di Porto Rico

Epicrates monensis (I)

 
 

Boa di Mona

Epicrates subflavus (I)

 
 

Boa della Giamaica

Eryx jaculus (II)

 
 

Erice jaculo

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

Boa arboreo del Madagascar

Bolyeriidae

 
 
 

Boa di Round

 

Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Boa di Round

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

Boa di Round

Casarea dussumieri (I)

 
 

Boa di Dussumier

Colubridae

 
 
 

Colubridi

 
 

Atretium schistosum (III India)

Ericope schistoso

 
 

Cerberus rynchops (III India)

Serpente d’acqua dal muso di cane

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Falso cobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Mangiatore di uova indiano

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serpente dei ratti indiano

 
 

Xenochrophis piscator (III India)

Natrice pescatrice

Elapidae

 
 
 

Cobra, serpenti corallo

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 
 
 
 

Micrurus diastema (III Honduras)

Serpente corallo

 
 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Serpente corallo nigro fasciato

 

Naja atra (II)

 
 
 

Naja kaouthia (II)

 
 
 

Naja mandalayensis (II)

 
 
 

Naja naja (II)

 

Cobra o serpente dagli occhiali

 

Naja oxiana (II)

 
 
 

Naja philippinensis (II)

 
 
 

Naja sagittifera (II)

 
 
 

Naja samarensis (II)

 
 
 

Naja siamensis (II)

 
 
 

Naja sputatrix (II)

 
 
 

Naja sumatrana (II)

 
 
 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra reale

Loxocemidae

 
 
 
 
 

Loxocemidae spp. (II)

 
 

Pythonidae

 
 
 

Pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Pitoni

Python molurus molurus (I)

 
 

Pitone delle rocce indiano

Tropidophiidae

 
 
 
 
 

Tropidophiidae spp. (II)

 
 

Viperidae

 
 
 

Vipere

 
 

Crotalus durissus (III Honduras)

Cascavel

 

Crotalus durissus unicolor

 

Crotalo di Aruba

 
 

Daboia russelii (III India)

Vipera di Russel

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Crotalo di Mangshan

Vipera latifii

 
 

Vipera Latifi

Vipera ursinii (I) (solo la popolazione dell’Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l’URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 
 

Vipera di Orsini

 

Vipera wagneri (II)

 
 

TESTUDINES

Carettochelyidae

 
 
 

Tartarughe naso di porco

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Tartaruga naso di porco

Chelidae

 
 
 
 
 

Chelodina mccordi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)

 
 

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

Tartaruga dal collo corto

Cheloniidae

 
 
 

Tartarughe di mare

Cheloniidae spp. (I)

 
 

Tartarughe di mare

Chelydridae

 
 
 

Tartarughe azzannatrici

 
 

Macrochelys temminckii (III Stati Uniti d’America)

Tartaruga alligatore

Dermatemydidae

 
 
 

Dermatemide

 

Dermatemys mawii (II)

 

Dermatemide

Dermochelyidae

 
 
 

Dermochelide coriacea

Dermochelys coriacea (I)

 
 

Dermochelide coriacea

Emydidae

 
 
 

Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche

 

Chrysemys picta (Solo esemplari vivi)

 

Testuggine palustre dipinta

 

Clemmys guttata (II)

 

Testuggine palustre punteggiata

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Tartaruga di Blanding

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Testuggine palustre scolpita

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

Clemmide di Muhlenberg

 
 

Graptemys spp. (III Stati Uniti d’America)

Tartarughe carta geografica

 

Malaclemys terrapin (II)

 
 
 

Terrapene spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Tartarughe scatola

Terrapene coahuila (I)

 
 

Tartaruga-botte acquatica

 

Trachemys scripta elegans (Solo esemplari vivi)

 

Tartaruga dalle guance rosse

Geoemydidae

 
 
 
 

Batagur affinis (I)

 
 
 

Batagur baska (I)

 
 

Tartaruga fluviale indiana

 

►C4  

Batagur borneoensis (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuora spp. (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis e C. zhoui per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartarughe scatola asiatiche

 

Cyclemys spp. (II)

 

Tartarughe foglia asiatiche

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

Tartaruga di Hamilton

 

Geoemyda japonica (II)

 
 
 

Geoemyda spengleri (II)

 

Tartaruga foglia a petto nero

 

Hardella thurjii (II)

 

Tartaruga di fiume incoronata

 

Heosemys annandalii (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 
 
 

Heosemys depressa (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartaruga della Foresta di Arakan

 

Heosemys grandis (II)

 

Tartaruga palustre asiatica gigante

 

Heosemys spinosa (II)

 

Tartaruga spinosa

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 
 
 

Malayemys macrocephala (II)

 
 
 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Tartaruga malese

 

Mauremys annamensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 
 
 
 

Mauremys iversoni (III Cina)

 
 

Mauremys japonica (II)

 

Testuggine del Giappone

 
 

Mauremys megalocephala (III Cina)

Testugine palustre cinese a capo grosso

 

Mauremys mutica (II)

 

Testuggine palustre asiatica gialla

 

Mauremys nigricans (II)

 
 
 
 

Mauremys pritchardi (III Cina)

 
 
 

Mauremys reevesii (III Cina)

Testugine cinese palustre

 
 

Mauremys sinensis (III Cina)

Testugine cinese a collo striato

Melanochelys tricarinata (I)

 
 

Tartaruga tricarinata

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Tartaruga nera indiana

Morenia ocellata (I)

 
 

Tartaruga della Birmania

 

Morenia petersi (II)

 
 
 

Notochelys platynota (II)

 
 
 
 

Ocadia glyphistoma (III Cina)

 
 
 

Ocadia philippeni (III Cina)

 
 

Orlitia borneensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartaruga gigante della Malesia

 

Pangshura spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 
 

Pangshura tecta (I)

 
 

Tartaruga a tetto dell’India

 

Sacalia bealei (II)

 
 
 
 

Sacalia pseudocellata (III Cina)

 
 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Tartaruga quattr’occhi

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 
 
 

Siebenrockiella leytensis (II)

 
 
 

Vijayachelys silvatica (II)

 
 

Platysternidae

 
 
 

Platisterno capogrosso

Platysternidae spp. (I)

 
 

Platisterno capogrosso

Podocnemididae

 
 
 

Pelomeduse

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Podocnemide del Madagascar

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Tartaruga capo grosso

 

Podocnemis spp. (II)

 
 

Testudinidae

 
 
 

Testuggini

 

Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)

 

Testuggini

Astrochelys radiata (I)

 
 

Testuggine radiata

Astrochelys yniphora (I)

 
 

Testuggine a sperone del Madagascar

Chelonoidis nigra (I)

 
 

Testuggine gigante delle Galapagos

Geochelone platynota (I)

 
 

Testuggine stellata del Myanmar

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

Testuggine dal bordo giallo

Malacochersus tornieri (II)

 
 

Testuggine focaccia africana

Psammobates geometricus (I)

 
 

Testuggine geometrica

Pyxis arachnoides (I)

 
 

Testuggine aracnoide comune

Pyxis planicauda (I)

 
 

Testuggine aracnoide a guscio piatto

Testudo graeca (II)

 
 

Testuggine greca

Testudo hermanni (II)

 
 

Testuggine di Hermann o comune

Testudo kleinmanni (I)

 
 

Testuggine egiziana

Testudo marginata (II)

 
 

Testuggine marginata

Trionychidae

 
 
 

Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Tartaruga dal guscio molle asiatica

Apalone spinifera atra (I)

 
 

Tartaruga dal guscio molle nera

Chitra chitra (I)

 
 
 
 

Chitra spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 
 

Chitra vandijki (I)

 
 
 
 

Dogania subplana (II)

 

Tartaruga dal guscio molle della Malesia

 

Lissemys ceylonensis (II)

 
 
 

Lissemys punctata (II)

 

Tartaruga alata indiana

 

Lissemys scutata (II)

 

Tartaruga alata del Myanmar

 

Nilssonia formosa (II)

 

Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar

Nilssonia gangeticus (I)

 
 

Tartaruga dal guscio molle del Gange

Nilssonia hurum (I)

 
 

Tartaruga dal guscio molle pavonina dell’India

 

Nilssonia leithii (II)

 

Tartaruga dal guscio molle di Leith

Nilssonia nigricans (I)

 
 
 
 

Palea steindachneri (II)

 

Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato

 

Pelochelys spp. (II)

 
 
 

Pelodiscus axenaria (II)

 
 
 

Pelodiscus maackii (II)

 
 
 

Pelodiscus parviformis (II)

 
 
 

Rafetus swinhoei (II)

 

Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze

AMPHIBIA

 
 
 

Anfibi

ANURA

 
 
 

Rane e rospi

Aromobatidae

 
 
 

Rane arboricole criptiche

 

Allobates femoralis (II)

 
 
 

Allobates hodli (II)

 
 
 

Allobates myersi (II)

 
 
 

Allobates rufulus (II)

 
 
 

Allobates zaparo (II)

 
 

Bufonidae

 
 
 

Rospi

Altiphrynoides spp. (I)

 
 
 

Amietophrynus superciliaris (I)

 
 
 

Atelopus zeteki (I)

 
 

Rospo dorato di Zetek

Incilius periglenes (I)

 
 

Rospo dorato

Nectophrynoides spp. (I)

 
 

Rospi vivipari africani

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 
 

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Cile)

 

Conrauidae

 
 
 

Rane

 

Conraua goliath

 

Rana Golia

Dendrobatidae

 
 
 

Dendrobatidi

 

Adelphobates spp. (II)

 
 
 

Ameerega spp. (II)

 
 
 

Andinobates spp. (II)

 
 
 

Dendrobates spp. (II)

 

Dendrobatidi

 

Epipedobates spp. (II)

 
 
 

Excidobates spp. (II)

 
 
 

Hyloxalus azureiventris (II)

 
 
 

Minyobates spp. (II)

 
 
 

Oophaga spp. (II)

 
 
 

Phyllobates spp. (II)

 

Fillobati

 

Ranitomeya spp. (II)

 
 

Dicroglossidae

 
 
 

Rane

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 
 
 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 
 

Hylidae

 
 
 

Raganelle

 

Agalychnis spp. (II) (8)

 
 

Mantellidae

 
 
 

Mantella

 

Mantella spp. (II)

 

Mantella

Microhylidae

 
 
 

Rane pomodoro

Dyscophus antongilii (I)

 
 
 
 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 
 

▼C4

Myobatrachidae

 
 
 

Rane a gestazione gastrica

 
 

Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione di Rheobatrachus silus e Rheobatrachus vitellinus)

 

Rana a gestazione gastrica

▼M18

Ranidae

 
 
 

Rane

 

Lithobates catesbeianus (Solo esemplari vivi)

 

Rana toro

CAUDATA

Ambystomatidae

 
 
 

Axolotl

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandra del Lago Patzanaro

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Salamandra tigre o Axolotl

Cryptobranchidae

 
 
 

Salamandre giganti

Andrias spp. (I)

 
 

Salamandre giganti

 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III Stati Uniti d’America)

 

Hynobiidae

 
 
 

Salamandre asiatiche

 
 

Hynobius amjiensis (III China)

 

Salamandridae

 
 
 

Salamandre e tritoni

Neurergus kaiseri (I)

 
 

Tritone imperatore

ELASMOBRANCHII

 
 
 

Squali e razze

CARCHARHINIFORMES

Carcharhinidae

 
 
 

Carcarinidi

 

Carcharhinus longimanus (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)

 

Squalo longimano

Sphyrnidae

 
 
 

Squali martello

 

Sphyrna lewini (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)

Sphyrna lewini (III Costa Rica) (Questa inclusione resterà in vigore fino al 13 settembre 2014)

Squalo martello smerlato

 

Sphyrna mokarran (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)

 

Grande squalo martello

 

Sphyrna zygaena (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)

 
 

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 
 
 

Squali elefante

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Squalo elefante

Lamnidae

 
 
 

Squalo bianco

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Squalo bianco

 

Lamna nasus (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)

Lamna nasus (III 27 Stati membri) (Questa inclusione resterà in vigore fino al 13 settembre 2014)

Smeriglio

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 
 
 

Squali balena

 

Rhincodon typus (II)

 

Squalo balena

PRISTIFORMES

Pristidae

 
 
 

Pesci sega

Pristidae spp. (I)

 
 

Pesci sega

RAJIFORMES

Mobulidae

 
 
 
 
 

Manta spp. (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)

 

Mante

ACTINOPTERYGII

 
 
 

Pesci

ACIPENSERIFORMES

 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Storioni e Pesci spatola

Acipenseridae

 
 
 

Storioni

Acipenser brevirostrum (I)

 
 

Storione dal rostro breve

Acipenser sturio (I)

 
 

Storione comune

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 
 
 

Anguille

 

Anguilla anguilla (II)

 

Anguilla europea

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 
 
 

Cui-ui

Chasmistes cujus (I)

 
 

Cui-ui

Cyprinidae

 
 
 

Ciprinidi

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Barbo ceco del Congo

Probarbus jullieni (I)

 
 

Barbo dalle sette linee

OSTEOGLOSSIFORMES

Arapaimidae

 
 
 
 
 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Osteoglossidae

 
 
 

Osteoglossidi

Scleropages formosus (I) (9)

 
 

Scleropage asiatico

PERCIFORMES

Labridae

 
 
 

Labridi

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Pesce Napoleone

Sciaenidae

 
 
 

Totoaba

Totoaba macdonaldi (I)

 
 

Totoaba o acupa di Macdonald

SILURIFORMES

Pangasiidae

 
 
 
 

Pangasianodon gigas (I)

 
 

Siluro gigante

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 
 
 

Pesci ago, cavallucci marini

 

Hippocampus spp. (II)

 

Cavallucci marini

SARCOPTERYGII

 
 
 

Dipnoi o pesci polmonati

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 
 
 

Ceratodontidi

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Pesce polmonato o Dipnoo australiano

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 
 
 

Celacanti

Latimeria spp. (I)

 
 

Celacanti

ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

Oloturie

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 
 
 

Oloturie

 
 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Oloturia bruna

ARTHROPODA (ARTROPODI)

ARACHNIDA

 
 
 

Ragni e scorpioni

ARANEAE

Theraphosidae

 
 
 

Tarantole

 

Aphonopelma albiceps (II)

 
 
 

Aphonopelma pallidum (II)

 
 
 

Brachypelma spp. (II)

 
 

SCORPIONES

Scorpionidae

 
 
 

Scorpioni

 

Pandinus dictator (II)

 

Scorpione dittatore

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Scorpione del Gambia

 

Pandinus imperator (II)

 

Scorpione imperatore

INSECTA

 
 
 

Insetti

COLEOPTERA

 
 
 

Coleotteri

Lucanidae

 
 
 

Lucanidi o Cervi volanti

 
 

Colophon spp. (III Sudafrica)

 

Scarabaeidae

 
 
 

Scarabei

 

Dynastes satanas (II)

 

Scarabeo rinoceronte

LEPIDOPTERA

 
 
 

Farfalle

Nymphalidae

 
 
 
 
 
 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)

 
 
 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)

 
 
 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)

 

Papilionidae

 
 
 

Ornitottere e Papilionidi

 

Atrophaneura jophon (II)

 
 
 

Atrophaneura palu

 
 
 

Atrophaneura pandiyana (II)

 
 
 

Bhutanitis spp. (II)

 

Papilioni del Bhutan

 

Graphium sandawanum

 
 
 

Graphium stresemanni

 
 
 

Ornithoptera spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Ornitottere

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 

Ornitottera della Regina Alessandra

 

Papilio benguetanus

 
 

Papilio chikae (I)

 
 

Macaone di Luzon

 

Papilio esperanza

 
 

Papilio homerus (I)

 
 

Papilio di Omero

Papilio hospiton (II)

 
 

Macaone di Sardegna

 

Papilio morondavana

 
 
 

Papilio neumoegeni

 
 
 

Parides ascanius

 
 
 

Parides hahneli

 
 

Parnassius apollo (II)

 
 

Apollo

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Papilioni imperiali

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Ornitottere

 

Troides spp. (II)

 

Ornitottere

ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

Sanguisughe

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 
 
 

Sanguisughe

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sanguisuga medicinale

 

Hirudo verbana (II)

 
 

MOLLUSCA (MOLLUSCHI)

BIVALVIA

 
 
 

Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)

MYTILOIDA

Mytilidae

 
 
 

Mitilidi

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Dattero di mare

UNIONOIDA

Unionidae

 
 
 

Mitili d’acqua dolce

Conradilla caelata (I)

 
 
 
 

Cyprogenia aberti (II)

 
 

Dromus dromas (I)

 
 
 

Epioblasma curtisii (I)

 
 
 

Epioblasma florentina (I)

 
 
 

Epioblasma sampsonii (I)

 
 
 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 
 
 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 
 
 
 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 
 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 
 
 

Epioblasma turgidula (I)

 
 
 

Epioblasma walkeri (I)

 
 
 

Fusconaia cuneolus (I)

 
 
 

Fusconaia edgariana (I)

 
 
 

Lampsilis higginsii (I)

 
 
 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 
 
 

Lampsilis satur (I)

 
 
 

Lampsilis virescens (I)

 
 
 

Plethobasus cicatricosus (I)

 
 
 

Plethobasus cooperianus (I)

 
 
 
 

Pleurobema clava (II)

 
 

Pleurobema plenum (I)

 
 
 

Potamilus capax (I)

 
 
 

Quadrula intermedia (I)

 
 
 

Quadrula sparsa (I)

 
 
 

Toxolasma cylindrella (I)

 
 
 

Unio nickliniana (I)

 
 
 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 
 
 

Villosa trabalis (I)

 
 
 

VENEROIDA

Tridacnidae

 
 
 

Tridacne

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Tridacne giganti

GASTROPODA

 
 
 

Limacce, lumache e strombi

MESOGASTROPODA

Strombidae

 
 
 

Strombi

 

Strombus gigas (II)

 

Strombo gigante

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 
 
 
 

Achatinella spp. (I)

 
 

Lumaca piccola agata di Oahu

Camaenidae

 
 
 
 
 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Chiocciola verde dell’Isola di Manus

CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)

ANTHOZOA

 
 
 

Coralli, anemoni di mare

ANTIPATHARIA

 
 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Antipatari o Coralli neri

GORGONACEAE

Coralliidae

 
 
 
 
 
 

Corallium elatius (III Cina)

 
 
 

Corallium japonicum (III Cina)

 
 
 

Corallium konjoi (III Cina)

 
 
 

Corallium secundum (III Cina)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 
 
 

Corallo blu

 

Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie Heliopora coerulea(10)

 

Corallo blu

SCLERACTINIA

 
 

SCLERACTINIA spp. (II) (10)

 

Madreporari

STOLONIFERA

Tubiporidae

 
 
 

Tubiporidi o Coralli a canne d’organo

 

Tubiporidae spp. (II) (10)

 

Tubiporidi o Coralli a canne d’organo

HYDROZOA

 
 
 

Idroidi, coralli di mare, fisalie

MILLEPORINA

Milleporidae

 
 
 

Milleporidi

 

Milleporidae spp. (II) (10)

 

Milleporidi

STYLASTERINA

Stylasteridae

 
 
 

Stilasteridi

 

Stylasteridae spp. (II) (10)

 

Stilasteridi

FLORA

AGAVACEAE

 
 
 

Agavi

Agave parviflora (I)

 
 

Agave a fiore piccolo

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Agave della Regina Vittoria

 

Nolina interrata (II)

 

Nolina di San Diego

 

Yucca queretaroensis (II)

 
 

AMARYLLIDACEAE

 
 
 

Amarillidacee

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Bucaneve

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Sternbergia

ANACARDIACEAE

 
 
 
 
 

Operculicarya decaryi (II)

 
 
 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 
 
 

Operculicarya pachypus (II)

 
 

APOCYNACEAE

 
 
 
 
 

Hoodia spp. (II) #9

 
 
 

Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4

 
 

Pachypodium ambongense (I)

 
 
 

Pachypodium baronii (I)

 
 
 

Pachypodium decaryi (I)

 
 
 
 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Rauvolfia

ARALIACEAE

 
 
 

Aralie

 

Panax ginseng (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3

 

Gingseng

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ginseng americano

ARAUCARIACEAE

 
 
 

Araucarie

Araucaria araucana (I)

 
 

Araucaria o Pino del Cile

BERBERIDACEAE

 
 
 

Berberidacee

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Podofillo indiano

BROMELIACEAE

 
 
 

Bromeliacee

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 
 
 

Tillandsia kammii (II) #4

 
 
 

Tillandsia mauryana (II) #4

 
 
 

Tillandsia xerographica (II) (11) #4

 
 

CACTACEAE

 
 
 

Cactus

 

CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp.) (12) #4

 

Cactus

Ariocarpus spp. (I)

 
 

Cactus pietra vivente

Astrophytum asterias (I)

 
 

Cactus riccio di mare

Aztekium ritteri (I)

 
 

Cactus azteco

Coryphantha werdermannii (I)

 
 

Cactus a cuscino spinoso

Discocactus spp. (I)

 
 

Discocactus

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 
 

Cactus spinoso di Lindsay

Echinocereus schmollii (I)

 
 
 

Escobaria minima (I)

 
 

Cactus a cuscino spinoso

Escobaria sneedii (I)

 
 

Cactus a cuscino spinoso

Mammillaria pectinifera (I)

 
 

Mamillaria a pettine

Mammillaria solisioides (I)

 
 

Pitayta

Melocactus conoideus (I)

 
 
 

Melocactus deinacanthus (I)

 
 
 

Melocactus glaucescens (I)

 
 
 

Melocactus paucispinus (I)

 
 
 

Obregonia denegrii (I)

 
 

Cactus a carciofo

Pachycereus militaris (I)

 
 
 

Pediocactus bradyi (I)

 
 

Cactus del Marble Canyon

Pediocactus knowltonii (I)

 
 

Cactus di montagna di Knowlton

Pediocactus paradinei (I)

 
 

Cactus di Paradina

Pediocactus peeblesianus (I)

 
 

Cactus Navajo di Peeble

Pediocactus sileri (I)

 
 

Cactus a cuscino spinoso

Pelecyphora spp. (I)

 
 

Cactus ad ascia

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 
 
 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 
 
 

Sclerocactus glaucus (I)

 
 

Cactus con le spine ad uncino

Sclerocactus mariposensis (I)

 
 
 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 
 

Cactus della Mesa verde

Sclerocactus nyensis (I)

 
 
 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 
 
 

Sclerocactus pubispinus (I)

 
 

Cactus con le spine ad uncino

Sclerocactus wrightiae (I)

 
 

Cactus con le spine ad uncino

Strombocactus spp. (I)

 
 

Cactus appiattito

Turbinicarpus spp. (I)

 
 

Cactus spiralati

Uebelmannia spp. (I)

 
 
 

CARYOCARACEAE

 
 
 
 
 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Noce del Costa Rica

COMPOSITAE

(ASTERACEAE)

 
 
 

Asteracee

Saussurea costus (I) (nota anche come S. lappa, Aucklandia lappa o A. costus)

 
 

Lappa Bardana

CUCURBITACEAE

 
 

Zygosicyos pubescens (II) (nota anche come Xerosicyos pubescens)

 
 
 
 

Zygosicyos tripartitus (II)

 
 

CUPRESSACEAE

 
 
 

Cipressi

Fitzroya cupressoides (I)

 
 

Alerce

Pilgerodendron uviferum (I)

 
 
 

CYATHEACEAE

 
 
 

Felci arboree

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Felci arboree

CYCADACEAE

 
 
 

Cicadi

 

CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4

 

Cicadi

Cycas beddomei (I)

 
 

Cicas di Beddome

DICKSONIACEAE

 
 
 

Felci arboree

 

Cibotium barometz (II) #4

 
 
 

Dicksonia spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana e D. stuebelii) #4

 

Felci arboree

DIDIEREACEAE

 
 
 
 
 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

Discoria o Yam della Cina

DIOSCOREACEAE

 
 
 

Ignami

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 
 

DROSERACEAE

 
 
 

Drosere

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Venere acchiappamosche

EBENACEAE

 
 
 
 
 

Diospyros spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5

 
 

EUPHORBIACEAE

 
 
 

Euforbie

 

Euphorbia spp. (II) #4

(Solo le specie succulente, ad eccezione di:

1)  Euphorbia misera;

2)  esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona;

3)  esemplari propagati artificialmente di Euphorbia lactea, innestati su portainnesti propagati artificialmente di Euphorbia neriifolia, se sono:

— crestati, oppure

— a ventaglio, oppure

— cangianti;

4)  esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia 'Miliì, se sono:

— facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e

— introdotti nell’Unione o (ri)esportati dall’Unione in partite di 100 o più piante;

che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, e

5)  gli esemplari inclusi nell’allegato A)

 

Euforbie succulente

Euphorbia ambovombensis (I)

 
 
 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 
 
 

Euphorbia cremersii (I) (Comprende la forma viridifolia e la var. rakotozafyi)

 
 
 

Euphorbia cylindrifolia (I) (Comprende la ssp. tuberifera)

 
 
 

Euphorbia decaryi (I) (Comprende le vars. ampanihyensis, robinsonii e sprirosticha)

 
 
 

Euphorbia francoisii (I)

 
 
 

Euphorbia handiensis (II)

 
 
 

Euphorbia lambii (II)

 
 
 

Euphorbia moratii (I) (Comprende le vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora)

 
 
 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 
 
 

Euphorbia quartziticola (I)

 
 
 

Euphorbia stygiana (II)

 
 
 

Euphorbia tulearensis (I)

 
 
 

FOUQUIERIACEAE

 
 
 
 
 

Fouquieria columnaris (II) #4

 
 

Fouquieria fasciculata (I)

 
 
 

Fouquieria purpusii (I)

 
 
 

GNETACEAE

 
 
 

Gnetacee

 
 

Gnetum montanum (III Nepal) #1

 

JUGLANDACEAE

 
 
 
 
 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 
 

LAURACEAE

 
 
 
 
 

Aniba rosaeodora (II) (noto anche come A. duckei) #12

 

Legno di rosa del Brasile

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 
 
 

Leguminose

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Pernambuco

 

Dalbergia cochinchinensis (II) #5

 

Palissandro della Thailandia

 
 

Dalbergia darienensis (III Panama) (popolazione di Panama) #2

 
 

Dalbergia granadillo (II) #6

 

Legno di rosa

Dalbergia nigra (I)

 
 

Palissandro brasiliano

 

Dalbergia retusa (II) #6

 

Cocobolo

 

Dalbergia stevensonii (II) #6

 

Palissandro dell’Honduras

 

Dalbergia spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar) #5

 
 
 
 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

Almendro

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Afrormosia

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 

Macacauba

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Sandalo rosso

 

Senna meridionalis (II)

 
 

LILIACEAE

 
 
 

Liliacee

 

Aloe spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e dell’Aloe vera, conosciuta anche come Aloe barbadensis, che non figura negli allegati del presente regolamento) #4

 

Aloe

Aloe albida (I)

 
 
 

Aloe albiflora (I)

 
 
 

Aloe alfredii (I)

 
 
 

Aloe bakeri (I)

 
 
 

Aloe bellatula (I)

 
 
 

Aloe calcairophila (I)

 
 
 

Aloe compressa (I) (Comprende le vars. paucituberculata, rugosquamosa e schistophila)

 
 
 

Aloe delphinensis (I)

 
 
 

Aloe descoingsii (I)

 
 
 

Aloe fragilis (I)

 
 
 

Aloe haworthioides (I) (Comprende la var. aurantiaca)

 
 
 

Aloe helenae (I)

 
 
 

Aloe laeta (I) (Comprende la var. maniaensis)

 
 
 

Aloe parallelifolia (I)

 
 
 

Aloe parvula (I)

 
 
 

Aloe pillansii (I)

 
 
 

Aloe polyphylla (I)

 
 
 

Aloe rauhii (I)

 
 
 

Aloe suzannae (I)

 
 
 

Aloe versicolor (I)

 
 
 

Aloe vossii (I)

 
 
 

MAGNOLIACEAE

 
 
 

Magnolie

 
 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

Magnolia Taungme

MELIACEAE

 
 
 

Mogani, cedri

 
 

Cedrela fissilis (III Bolivia) #5

 
 
 

Cedrela lilloi (III Bolivia) #5

 
 
 

Cedrela odorata (III Bolivia/Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perú) #5

Cedro spagnolo

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Mogano messicano

 

Swietenia macrophylla (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6

 

Mogano grandi foglie

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Mogano americano

NEPENTHACEAE

 
 
 

Nepente o piante carnivore con ascidio

 

Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4

 

Nepente o piante carnivore con ascidio

Nepenthes khasiana (I)

 
 

Nepente indiana

Nepenthes rajah (I)

 
 

Nepente o pianta da broche della Malesia

ORCHIDACEAE

 
 
 

Orchidee

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) (13) #4

 

Orchidee

Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all’allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento se:

— sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e

— gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1), e

— quando sono introdotte nell’Unione o (ri)esportate dall’Unione, sono trasportate in contenitori sterili.

 
 
 

Aerangis ellisii (I)

 
 
 

Cephalanthera cucullata (II)

 
 
 

Cypripedium calceolus (II)

 
 
 

Dendrobium cruentum (I)

 
 
 

Goodyera macrophylla (II)

 
 
 

Laelia jongheana (I)

 
 
 

Laelia lobata (I)

 
 
 

Liparis loeselii (II)

 
 
 

Ophrys argolica (II)

 
 
 

Ophrys lunulata (II)

 
 
 

Orchis scopulorum (II)

 
 
 

Paphiopedilum spp. (I)

 
 

Scarpette di Venere dell’Asia

Peristeria elata (I)

 
 

Fiore dello Spirito Santo

Phragmipedium spp. (I)

 
 

Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale

Renanthera imschootiana (I)

 
 

Vanda rossa

Spiranthes aestivalis (II)

 
 
 

OROBANCHACEAE

 
 
 
 
 

Cistanche deserticola (II) #4

 
 

PALMAE

(ARECACEAE)

 
 
 

Palme

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 

Manarano

Chrysalidocarpus decipiens (I)

 
 
 
 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 
 
 
 

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Cocco di mare o noce delle Seychelles

 

Marojejya darianii (II)

 
 
 

Neodypsis decaryi (II) #4

 

Palma a triangolo

 

Ravenea louvelii (II)

 
 
 

Ravenea rivularis (II)

 

Palma dei fiumi

 

Satranala decussilvae (II)

 
 
 

Voanioala gerardii (II)

 
 

PAPAVERACEAE

 
 
 

Papaveracee

 
 

Meconopsis regia (III Nepal) #1

 

PASSIFLORACEAE

 
 
 
 
 

Adenia firingalavensis (II)

 

Bottle liana

 

Adenia olaboensis (II)

 
 
 

Adenia subsessilifolia (II)

 
 

PEDALIACEAE

 
 
 

Famiglia delle pedaliacee

 

Uncarina grandidieri (II)

 
 
 

Uncarina stellulifera (II)

 
 

PINACEAE

 
 
 

Pinacee

Abies guatemalensis (I)

 
 

Abete del Guatemala

 
 

Pinus koraiensis (III Federazione russa) #5

 

PODOCARPACEAE

 
 
 

Podocarpi

 
 

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

 

Podocarpus parlatorei (I)

 
 

Pino del Cerro o di Parlatore

PORTULACACEAE

 
 
 

Portulache, porcellane

 

Anacampseros spp. (II) #4

 
 
 

Avonia spp. (II) #4

 
 
 

Lewisia serrata (II) #4

 

Lewisia seghettata

PRIMULACEAE

 
 
 

Primule, ciclamini

 

Cyclamen spp. (II) (14) #4

 

Ciclamini

RANUNCULACEAE

 
 
 

Ranuncoli

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Adonide gialla

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 
 

ROSACEAE

 
 
 

Rosacee

 

Prunus africana (II) #4

 
 

RUBIACEAE

 
 
 
 

Balmea stormiae (I)

 
 
 

SANTALACEAE

 
 
 
 
 

Osyris lanceolata (II) (Solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #2

 

Sandalo dell’Africa orientale

SARRACENIACEAE

 
 
 
 
 

Sarracenia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4

 

Sarracenie o piante carnivore con ascidio

Sarracenia oreophila (I)

 
 

Pianta carnivora montana

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 
 

Pianta carnivora dell’Alabama

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 
 

Pianta carnivora di Jones

SCROPHULARIACEAE

 
 
 

Scrofularie

 

Picrorhiza kurrooa (II) (esclude Picrorhiza scrophulariiflora) #2

 
 

STANGERIACEAE

 
 
 

Stangeria e Bowenia

 

Bowenia spp. (II) #4

 

Cicadi

Stangeria eriopus (I)

 
 

Stangeria

TAXACEAE

 
 
 

Tassi

 

Taxus chinensis e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2

 
 
 

Taxus cuspidata e taxa intraspecifici di questa specie (II) (15) #2

 
 
 

Taxus fuana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2

 
 
 

Taxus sumatrana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2

 
 
 

Taxus wallichiana (II) #2

 
 

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

 
 
 

Legno di agar, ramino

 

Aquilaria spp. (II) #14

 

Legno di agar

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

Ramino

 

Gyrinops spp. (II) #14

 

Legno di agar

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

 
 
 

Tetracentrons

 
 

Tetracentron sinense (III Nepal) #1

 

VALERIANACEAE

 
 
 

Valerianacee

 

Nardostachys grandiflora (II) #2

 
 

VITACEAE

 
 

Cyphostemma elephantopus (II)

 
 
 
 

Cyphostemma laza (II)

 
 
 
 

Cyphostemma montagnacii (II)

 
 

WELWITSCHIACEAE

 
 
 

Welwitschia

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 

Welwitschia di Baine

ZAMIACEAE

 
 
 

Zamiacee

 

ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4

 

Zamiacee

Ceratozamia spp. (I)

 
 

Ceratozamia

Chigua spp. (I)

 
 

Chigua

Encephalartos spp. (I)

 
 

Palme del pane

Microcycas calocoma (I)

 
 

Cicas nana

ZINGIBERACEAE

 
 
 
 
 

Hedychium philippinense (II) #4

 

Giglio delle farfalle

ZYGOPHYLLACEAE

 
 
 

Lignum-vitae

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 

Palo santo

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Lignum-vitae

(1)   Popolazione dell’Argentina (inclusa nell’allegato B):

(2)   Popolazione della Bolivia (inclusa nell’allegato B):

(3)   Popolazione del Cile (inclusa nell’allegato B):

(4)   Popolazione dell’Ecuador (inclusa nell’allegato B):

(5)   Popolazione del Perù (inclusa nell’allegato B):

(6)   Tutte le specie sono comprese nell’appendice II della Convenzione, ad eccezione di Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., che figurano nell’appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell’appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell’allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

(7)   Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell’allegato B):

(8)   Soltanto le specie seguenti si considerano incluse nell’allegato II della Convenzione: Agalychnis annae, Agalychnis callidryas, Agalychnis moreletii, Agalychnis saltator e Agalychnis spurrelli.

(9)   Questa voce comprende il taxon Scleropages inscriptus, recentemente descritto.

(10)   Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

(11)   Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

(12)   Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia «Jusbertiì», Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (cultivar)

(13)   Gli ibridi propagati artificialmente di Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall’ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all’interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a)  se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all’interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

b)  se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell’ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

(14)   Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(15)   Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.



 

Allegato D

Nome comune

FAUNA

CHORDATA (CORDATI)

MAMMALIA

 

Mammiferi

CARNIVORA

Canidae

 

Cani, volpi, lupi

Vulpes vulpes griffithi (III India) §1

Volpe rossa dell’Afghanistan

Vulpes vulpes montana (III India) §1

Volpe rossa dell’Himalaya

Vulpes vulpes pusilla (III India) §1

Volpe rossa del Punjab

Mustelidae

 

Tassi, martore, donnole ecc.

Mustela altaica (III India) §1

Donnola degli Altai

Mustela erminea ferghanae (III India) §1

Ermellino del Turkestan

Mustela kathiah (III India) §1

Donnola dal ventre giallo

Mustela sibirica (III India) §1

Donnola siberiana

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

Canguri, uallabie

Dendrolagus dorianus

Canguro arboricolo monocolore

Dendrolagus goodfellowi

Canguro arboricolo di Goodfellow

Dendrolagus matschiei

Canguro arboricolo di Matschie

Dendrolagus pulcherrimus

Canguro arboricolo dal manto dorato

Dendrolagus stellarum

Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri

AVES

 

Uccelli

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anatre, oche, cigni

Anas melleri

Anatra del Meller

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Colombi, piccioni

Columba oenops

Colomba di Salvin

Didunculus strigirostris

Diduncolo becco dentato

Ducula pickeringii

Piccione imperiale di Pickering

Gallicolumba crinigera

Colomba pugnalata di Bartlett

Ptilinopus marchei

Colomba frigivora di Marché

Turacoena modesta

Piccione modesto di Timor

GALLIFORMES

Cracidae

 

Cracidi

Crax alector

Hocco nero

Pauxi unicornis

Hocco dall’elmo

Penelope pileata

Penelope crestabianca

Megapodiidae

 

Megapodi

Eulipoa wallacei

Megapodio di Wallace

Phasianidae

 

Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

Arborophila gingica

Pernice di Rickett

Lophura bulweri

Fagiano di Bulwer

Lophura diardi

Fagiano prelato

Lophura inornata

Fagiano di Salvadori

Lophura leucomelanos

Fagiano di Kalij

Syrmaticus reevesii §2

Fagiano venerato

PASSERIFORMES

Bombycillidae

 

Beccofrusoni

Bombycilla japonica

Beccofrusone giapponese

Corvidae

 

Cornacchie, gazze, ghiandaie

Cyanocorax caeruleus

Ghiandaia cerulea

Cyanocorax dickeyi

Ghiandaia di Dickey

Cotingidae

 

Cotinga

Procnias nudicollis

Campanaro collonudo

Emberizidae

 

Cardinali, beccasemi, tangara

Dacnis nigripes

Dacne zampenere

Sporophila falcirostris

Beccasemi di Temminck

Sporophila frontalis

Beccasemi frontechiara

Sporophila hypochroma

Beccasemi grigio e castano

Sporophila palustris

Beccasemi di palude

Estrildidae

 

Estrildidi

Amandava amandava

Bengalino moscato

Cryptospiza reichenovii

Alarossa di Reichenow

Erythrura coloria

Diamante del monte Katangland

Erythrura viridifacies

Diamante facciaverde

Estrilda quartinia (Spesso commercializzata sotto la denominazione Estrilda melanotis)

Estrilda panciagialla

Hypargos niveoguttatus

Amaranto fiammante

Lonchura griseicapilla

Becco d’argento testa grigia

Lonchura punctulata

Domino

Lonchura stygia

Cappuccino nero

Fringillidae

 

Cardellini, canarini

Carduelis ambigua

Verdone testa nera

Carduelis atrata

Negrito della Bolivia

Kozlowia roborowskii

Ciuffolotto di Roborowski

Pyrrhula erythaca

Ciuffolotto dalla testa grigia

Serinus canicollis

Canarino del Capo

Serinus citrinelloides hypostictus (Spesso commercializzato sotto la denominazione Serinus citrinelloides)

Venturone dell’Africa orientale

Icteridae

 

Itteridi

Sturnella militaris

Sturnella di Defilippi

Muscicapidae

 

Pigliamosche, tordi

Cochoa azurea

Cocioa di Giava

Cochoa purpurea

Cocioa purpurea

Garrulax formosus

Garrullo schiamazzante alirosse

Garrulax galbanus

Garrullo schiamazzante di Austen

Garrulax milnei

Garrullo schiamazzante codarossa

Niltava davidi

Niltava del Fukien

Stachyris whiteheadi

Garrullo di Whitehead

Swynnertonia swynnertoni (Denominata altresì Pogonicichla swynnertoni)

Pettirosso di Swynnerton

Turdus dissimilis

Tordo pettonero

Pittidae

 

Pitta

Pitta nipalensis

Pitta nucablù

Pitta steerii

Pitta di Steere

Sittidae

 

Sittidi

Sitta magna

Picchio muratore gigante

Sitta yunnanensis

Picchio muratore dello Yunnan

Sturnidae

 

Maine, storni

Cosmopsarus regius

Storno reale africano

Mino dumontii

Maina facciagialla

Sturnus erythropygius

Storno testabianca

REPTILIA

 

Rettili

SAURIA

Agamidae

 
 

Physignathus cocincinus

Drago d’acqua cinese

Anguidae

 
 

Abronia graminea

 

Gekkonidae

 

Gechi

Rhacodactylus auriculatus

 

Rhacodactylus ciliatus

 

Rhacodactylus leachianus

 

Teratoscincus microlepis

 

Teratoscincus scincus

 

Gerrhosauridae

 
 

Zonosaurus karsteni

 

Zonosaurus quadrilineatus

 

Iguanidae

 
 

Ctenosaura quinquecarinata

 

Scincidae

 

Scinchi

Tribolonotus gracilis

 

Tribolonotus novaeguineae

 

SERPENTES

Colubridae

 
 

Elaphe carinata §1

 

Elaphe radiata §1

 

Elaphe taeniura §1

 

Enhydris bocourti §1

 

Homalopsis buccata §1

 

Langaha nasuta

 

Leioheterodon madagascariensis

 

Ptyas korros §1

 

Rhabdophis subminiatus §1

 

Hydrophiidae

 

Serpenti marini

Lapemis curtus (Comprende Lapemis hardwickii) §1

 

Viperidae

 

Vipere

Calloselasma rhodostoma §1

 

AMPHIBIA

ANURA

 

Rane e rospi

Dicroglossidae

 

Rane

Limnonectes macrodon

 

Hylidae

 

Raganelle

Phyllomedusa sauvagii

 

Leptodactylidae

 

Rane neotropicali

Leptodactylus laticeps

 

Ranidae

 

Ranidi

Pelophylax shqiperica

 

CAUDATA

Hynobiidae

 

Salamandre asiatiche

Ranodon sibiricus

 

Plethodontidae

 

Pletodontidi

Bolitoglossa dofleini

 

Salamandridae

 

Tritoni e salamandre

Cynops ensicauda

 

Echinotriton andersoni

 

Laotriton laoensis

 

Paramesotriton spp.

 

Salamandra algira

 

Tylototriton spp.

 

ACTINOPTERYGII

 

Pesci

PERCIFORMES

Apogonidae

 
 

Pterapogon kauderni

Pesce cardinale di Banggai

ARTHROPODA (ARTROPODI)

INSECTA

 

Insetti

LEPIDOPTERA

 

Farfalle

Papilionidae

 

Ornitottere e papilionidi

Baronia brevicornis

 

Papilio grosesmithi

 

Papilio maraho

 

MOLLUSCA (MOLLUSCHI)

GASTROPODA

Haliotidae

 
 

Haliotis midae

Abalone orecchio di Mida

FLORA

AGAVACEAE

 

Agavi

Calibanus hookeri

 

Dasylirion longissimum

 

ARACEAE

 

Aracee

Arisaema dracontium

 

Arisaema erubescens

 

Arisaema galeatum

 

Arisaema nepenthoides

 

Arisaema sikokianum

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

Arisaema tortuosum

 

Biarum davisii ssp. Marmarisense

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Asteracee

Arnica montana §3

Arnica

Othonna cacalioides

 

Othonna clavifolia

 

Othonna hallii

 

Othonna herrei

 

Othonna lepidocaulis

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Eriche, rododendri

Arctostaphylos uva-ursi §3

Uva ursina

GENTIANACEAE

 

Genziane

Gentiana lutea §3

Genziana gialla o genziana maggiore

LILIACEAE

 

Liliacee

Trillium pusillum

 

Trillium rugelii

 

Trillium sessile

 

LYCOPODIACEAE

 

Licopodi

Lycopodium clavatum §3

Licopodio clavato

MELIACEAE

 

Mogani, cedri

Cedrela montana §4

 

Cedrela oaxacensis §4

 

Cedrela salvadorensis §4

 

Cedrela tonduzii §4

 

MENYANTHACEAE

 
 

Menyanthes trifoliata §3

Trifoglio fibrino

PARMELIACEAE

 
 

Cetraria islandica §3

Lichene islandico

PASSIFLORACEAE

 
 

Adenia glauca

 

Adenia pechuelli

 

PEDALIACEAE

 

Sesamo, artiglio del diavolo

Harpagophytum spp. §3

Artiglio del diavolo

PORTULACACEAE

 
 

Ceraria carrissoana

 

Ceraria fruticulosa

 

SELAGINELLACEAE

 

Selaginelle

Selaginella lepidophylla

Rosa di Gerico



( 1 ) GU n. C 26 del 3.2.1992, pag. 1 e GU n. C 131 del 12.5.1994, pag. 1.

( 2 ) GU n. C 223 del 31.8.1992, pag. 19.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22.1.1996, pag. 430). Posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 196 del 6.7.1996, pag. 58) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28.10.1996).

( 4 ) GU n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione (GU n. L 57 del 15.3.1995, pag. 1).

( 5 ) GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 6 ) GU n. L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

( 7 ) GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

( 8 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

( 9 ) GU n. L 344 del 7.12.1983, pag. 1.

( 10 ) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

( 11 ) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.