1996R1488 — IT — 28.12.2005 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/96 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1996

relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

(GU L 189, 30.7.1996, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Regolamento (CE) n. 780/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 

  L 113

3

15.4.1998

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 2698/2000 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2000

  L 311

1

12.12.2000

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 2112/2005 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2005

  L 344

23

27.12.2005



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/96 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1996

relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando che il Consiglio europeo, sia nelle riunioni di Lisbona che in quelle di Corfù e Essen, ha sottolineato che il bacino mediterraneo costituisce una regione prioritaria per l'Unione europea e ha adottato l'obiettivo di istituire un partenariato euromediterraneo;

considerando che il Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 ha riaffermato l'importanza strategica da esso annessa acché le relazioni tra l'Unione europea e i suoi partner del Mediterraneo assumano una nuova dimensione, fondata sulla relazione del Consiglio del 12 giugno 1995 elaborata in particolare sulla base delle comunicazioni della Commissione sul rafforzamento della politica mediterranea del 19 ottobre 1994 e dell'8 marzo 1995;

considerando che è necessario continuare ad adoperarsi per fare del Mediterraneo una zona di stabilità politica e di sicurezza e che la politica mediterranea della Comunità deve contribuire a raggiungere l'obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché l'obiettivo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della promozione di rapporti di buon vicinato, nel quadro del diritto internazionale, del rispetto dell'integrità territoriale e delle frontiere esterne degli Stati membri e dei paesi terzi mediterranei;

considerando che la creazione a termine di una zona di libero scambio euromediterranea è di natura tale da favorire la stabilità e la prosperità della regione del Mediterraneo;

considerando che, per i partner mediterranei, la creazione di una zona di libero scambio potrebbe comportare profonde riforme strutturali;

considerando che è pertanto necessario sostenere gli sforzi che i partner mediterranei hanno già intrapreso o intraprenderanno per riformare le loro strutture economiche, sociali e amministrative;

considerando che occorre approfondire il dialogo tra culture e società civili, incoraggiando segnatamente le attività di formazione, lo sviluppo e la cooperazione decentrata;

considerando che è opportuno incoraggiare l'intensificazione della cooperazione regionale e in particolare lo sviluppo di legami economici e flussi di scambi tra i territori e i partner mediterranei che vanno nel senso della riforma e alla ristrutturazione dell'economia;

considerando che i protocolli bilaterali sulla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i partner mediterranei hanno fornito una prima base utile alla cooperazione e che è ora necessario, sulla base dell'esperienza acquisita, di avviare una nuova fase di relazioni nel quadro del partenariato;

considerando che è opportuno stabilire le regole per la gestione di tale partenariato, garantendo la trasparenza e la coerenza globale delle azioni intraprese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

considerando che, a tal fine, il presente regolamento si applica all'insieme delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei ( 3 ), e al regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei ( 4 ), per le misure che interessano più di un paese;

considerando quindi che il presente regolamento sostituisce i regolamenti di cui sopra a decorrere dal 1o gennaio 1997, il regolamento (CEE) n. 1762/92 dovendo rimanere tuttavia in vigore per gestire i protocolli finanziari ancora applicabili a tale data e per impegnare i fondi ancora di competenza dei protocolli finanziari scaduti;

considerando che un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nel presente regolamento per il periodo 1995/1999, senza che ciò incida sulla competenza dell'autorità di bilancio definita nel trattato;

considerando che, per quanto riguarda i progetti ambientali, i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «la Banca», sulle proprie risorse e alle condizioni da essa stabilite secondo il proprio statuto possono beneficiare di una sovvenzione in conto interessi;

considerando che, nelle operazioni di prestito che comportano sovvenzioni in conto interessi, la concessione di un prestito da parte della Banca sulle risorse proprie e la concessione di una sovvenzione in conto interessi finanziata mediante le risorse di bilancio della Comunità devono essere collegate e reciprocamente condizionate; che la Banca, secondo il proprio statuto e in particolare con decisione unanime del suo consiglio di amministrazione in caso di parere sfavorevole della Commissione, può decidere di concedere un prestito sulle risorse proprie con riserva della concessione della sovvenzione in conto interessi; che, data tale possibilità, è opportuno fare in modo che la procedura adottata per la concessione di sovvenzioni in conto interessi conduca in ogni caso a una decisione espressa sia che si tratti di concedere la sovvenzione, che, se del caso, di rifiutarla;

considerando che è opportuno prevedere l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che assista la Banca nell'espletamento dei compiti ad essa attribuiti per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che, ai fini di una gestione efficace delle misure previste dal presente regolamento e per agevolare le relazioni con i paesi beneficiari, si impone l'adozione di un approccio pluriennale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento superano il quadro della cooperazione allo sviluppo e sono destinate ad essere applicate a paesi che possono soltanto parzialmente essere assimilati ai paesi in via di sviluppo; che, pertanto, il presente regolamento può essere adottato soltanto sulla base delle competenze previste dall'articolo 235 del trattato CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

▼M2

1.  La Comunità, nell'ambito dei principi e delle priorità del partenariato euromediterraneo, attua misure volte a sostenere gli sforzi intrapresi dai territori e paesi terzi mediterranei non membri elencati nell'allegato I (denominati in appresso «partner mediterranei») per procedere alle riforme delle loro strutture economiche e sociali, migliorare le condizioni dei più sfavoriti e attenuare le conseguenze che possano risultare dallo sviluppo economico sul piano sociale e ambientale.

▼B

2.  Possono beneficiare delle misure di sostegno non soltanto gli Stati e le regioni ma altresí le autorità locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno delle imprese, gli operatori privati, le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

▼M2

3.  L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma nel periodo 2000-2006 è di 5 350 milioni di EUR.

▼B

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

1.  Il presente regolamento intende, attraverso le misure di cui al paragrafo 2, contribuire alle iniziative di interesse comune nei tre settori del partenariato euromediterraneo: rafforzamento della stabilità politica e della democrazia, attuazione di una zona euromediterranea di libero scambio e sviluppo della cooperazione economica e sociale, attenzione alla dimensione umana e culturale.

▼M2

2.  Le misure di sostegno sono attuate tenendo conto dell'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile che conduca alla stabilità e alla prosperità a lungo termine. Si presterà particolare attenzione all'impatto economico, sociale e ambientale della transizione economica, alla cooperazione regionale e subregionale, nonché allo sviluppo della capacità di integrazione dei partner mediterranei nell'economia mondiale. Gli obiettivi e le modalità di tali procedure sono descritti nell'allegato II.

▼B

Articolo 3

Il presente regolamento si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ne costituiscono un elemento essenziale, la cui violazione giustifica l'adozione di appropriate misure.

▼M2

Articolo 4

1.  La Commissione, in collegamento con gli Stati membri e sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e regolare anche in loco, segnatamente per quanto riguarda i documenti strategici, i programmi indicativi nazionali (PIN), i piani annuali di finanziamento nonché la preparazione dei progetti e il controllo della loro attuazione, garantisce il coordinamento effettivo degli sforzi di assistenza avviati dalla Comunità, compresa la Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata «la Banca»), e da ciascuno Stato membro per rafforzare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione. Inoltre essa favorisce il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, con i programmi di cooperazione delle Nazioni Unite e con gli altri donatori. Le modalità concrete per il coordinamento in loco formeranno oggetto di orientamenti che saranno approvati dal comitato di cui all'articolo 11.

2.  Le misure di cui al presente regolamento possono essere deliberate dalla Comunità, sia in modo indipendente che per mezzo di un cofinanziamento con gli stessi partner mediterranei ovvero con, da una parte, organismi pubblici o privati degli Stati membri e la Banca o, dall'altra, organismi multilaterali o paesi terzi. La Commissione, se del caso, promuove tale cofinanziamento sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e rapido con gli Stati membri.

▼B

Articolo 5

1.  Le misure da finanziare in virtù del presente regolamento sono scelte tenendo conto, segnatamente, delle priorità dei beneficiari, dell'evolversi dei loro bisogni, della loro capacità di assorbimento e dei progressi compiuti nelle riforme strutturali.

La scelta si basa anche su una valutazione della capacità di tali misure a raggiungere gli obiettivi perseguiti con il sostegno comunitario, secondo, se del caso, le disposizioni degli accordi di cooperazione e di associazione.

▼M2

2.  Di concerto con la Banca vengono redatti documenti strategici a livello nazionale e regionale relativi al periodo 2000-2006. Lo scopo di tali documenti è quello di definire gli obiettivi a lungo termine della cooperazione e individuare i settori di intervento prioritari. A tal fine si tiene debito conto di tutte le valutazioni pertinenti, si effettua un'analisi mirata e si prendono in considerazione questioni trasversali. Nei limiti del possibile si stabiliscono parametri di attuazione per valutare più agevolmente la realizzazione degli obiettivi di cooperazione. Ove circostanze imprevedibili lo richiedessero o a seguito dei risultati del riesame di cui all'articolo 15, paragrafo 4, i documenti strategici sono sottoposti a revisione.

3.  I programmi indicativi triennali a livello nazionale e regionale si basano sui corrispondenti documenti strategici. Sono redatti, di concerto con la Banca, a livello nazionale e regionale e possono includere, rispettivamente, gli abbuoni di interessi ed i capitali di rischio.

Essi tengono conto delle priorità identificate insieme ai partner mediterranei, in particolare delle conclusioni del dialogo economico.

I programmi definiscono gli obiettivi principali, le linee guida e i settori prioritari del sostegno comunitario nei settori di cui al punto II dell'allegato II, nonché gli elementi di valutazione dei programmi. Essi comprendono importi indicativi (globale e per settore prioritario) ed enunciano i criteri per la dotazione del programma.

I programmi sono sottoposti, se necessario, a revisione annuale. Possono essere modificati in funzione dell'esperienza acquisita o dei progressi ottenuti dai partner mediterranei nei campi delle riforme strutturali, della stabilizzazione macroeconomica, dello sviluppo industriale e del progresso sociale, nonché dei risultati della cooperazione nell'ambito dei nuovi accordi di associazione. Essi illustrano le riforme che i partner devono attuare nei settori prioritari e comprendono una valutazione dei progressi compiuti in tal senso.

4.  I piani di finanziamento si basano sui programmi indicativi di cui al paragrafo 3 e, di norma, sono adottati annualmente. Essi sono stabiliti a livello nazionale e regionale di concerto con la Banca. I progetti relativi agli abbuoni di interessi sono inclusi nei piani di finanziamento nazionali. I progetti relativi ai capitali di rischio sono inclusi nei piani di finanziamento regionali.

I piani contengono un elenco dei progetti da finanziare. Ciascun progetto è esaminato nel merito come componente del piano di finanziamento globale. I contenuti dei piani sono descritti in modo sufficientemente dettagliato da renderne possibile l'adozione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5.  Nella programmazione delle misure relative agli abbuoni di interessi e ai capitali di rischio la Commissione, di concerto con la Banca, assicura la complementarietà e la coerenza rispetto ai documenti strategici nazionali e regionali, ai programmi indicativi e ai piani di finanziamento. La Banca assicura, nella fase di attuazione, che le misure siano conformi al presente regolamento ed alle decisioni prese ai sensi dello stesso.

I progetti in materia di abbuoni di interessi sono di norma inseriti dalla Commissione, se del caso, nei piani di finanziamento nazionali, sulla base di proposte presentate dalla Banca.

I progetti in materia di capitali da rischio sono inseriti dalla Commissione, se del caso, nei piani di finanziamento regionali sulla base di proposte presentate dalla Banca. I progetti sono sotto forma di un meccanismo di capitale di rischio che consiste in uno stanziamento per finanziare le operazioni con capitali di rischio per un periodo pluriennale.

6.  Le decisioni di finanziamento sono basate sul corrispondente programma indicativo se i progetti non fanno parte di un piano di finanziamento.

▼B

Articolo 6

1.  I finanziamenti comunitari sono costituiti principalmente da aiuti non rimborsabili o da capitali di rischio. Per quanto riguarda le misure di cooperazione in campo ambientale, essi possono anche essere costituiti da sovvenzioni in conto interessi per prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie. ►M2  ————— ◄

▼M2

I prestiti della Banca che beneficiano di abbuoni di interessi sono emessi ed erogati in euro. Il tasso di interesse applicabile è fissato a ciascuna erogazione, tenuto conto delle caratteristiche finanziarie dell'operazione stessa; il tasso di abbuono applicato a ciascuna erogazione è pari alla metà del tasso di interesse relativo all'erogazione in questione, e non può essere superiore al tasso nominale del 3 %.

▼B

2.  Gli aiuti non rimborsabili possono essere utilizzati per finanziare o cofinanziare delle attività, dei progetti o dei programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. Il massimale del finanziamento per ciascun aiuto non rimborsabile relativo alle attività, ai progetti o ai programmi, dipende anche dalla capacità di tali aiuti di provocare un ritorno degli investimenti. In generale i finanziamenti messi a disposizione del settore privato devono effettuarsi a condizioni commerciali per evitare nella misura del possibile distorsioni dei mercati finanziari locali.

▼M2

3.  Le decisioni di finanziamento e gli accordi e contratti che ne derivano prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario della Commissione, incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ivi compresi controlli e verifiche sul posto ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 ( 5 ), e revisioni contabili della Corte dei conti, da effettuarsi se del caso in loco. La Commissione adotta misure secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per garantire una tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità europea in forza del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 ( 6 ).

▼B

Per le operazioni finanziate a titolo del presente regolamento, di cui la Banca assicura la gestione, il controllo della Corte dei conti si svolge secondo modalità stabilite di concerto dalla Commissione, dalla Banca e dalla Corte dei conti.

4.  I capitali di rischio sono utilizzati prioritariamente per mettere fondi propri o assimilati a disposizione di imprese (private o miste) del settore produttivo, in particolare quelle cui si possano associare persone fisiche o giuridiche di sono Stato membro della Comunità e dei paesi terzi o territori mediterranei.

▼M2

I capitali di rischio sono utilizzati prioritariamente per consolidare il settore privato e, in particolare, per rafforzare il settore finanziario nei paesi MEDA. Essi forniscono un chiaro valore aggiunto, offrendo prodotti finanziari e condizioni non disponibili a livello locale.

▼M2

I capitali di rischio, accordati e gestiti dalla Banca, possono in particolare essere sotto forma:

▼B

a) di prestiti subordinati il cui rimborso e, se del caso, il pagamento di interessi si effettua solo dopo il saldo degli altri crediti bancari;

b) di prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata dipendono dalla realizzazione delle condizioni determinate al momento della concessione dei prestiti;

c) di assunzioni di partecipazioni minoritarie e temporanee a nome della Comunità nel capitale di imprese stabilite nei paesi terzi o territori mediterranei;

d) di finanziamenti di partecipazioni sotto forma di prestiti condizionati accordati ai partner mediterranei o, con il loro accordo, a imprese dei partner mediterranei, direttamente o tramite le loro istituzioni finanziarie.

Articolo 7

▼M2

1.  Le misure di cui al presente regolamento possono coprire le spese per l'importazione di merci e servizi e le spese locali per realizzare i progetti e i programmi. Possono inoltre essere coperti finanziamenti diretti in favore del partner beneficiario destinati al sostegno dei programmi concordati di riforma economica, in particolare mediante i meccanismi settoriali di adeguamento strutturale di cui all'allegato II, punto I, lettera b). Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposizioni.

▼B

I contratti per l'esecuzione delle misure finanziate dalla Comunità in applicazione del presente regolamento devono beneficiare, da parte del partner interessato, di un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato alla nazione o all'organizzazione internazionale che si occupa di sviluppo più favorita.

▼M2

2.  Possono parimenti essere coperte le spese sostenute per l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, la revisione contabile e il controllo dei programmi o dei progetti. Possono essere incluse anche le spese relative all'assistenza tecnica e amministrativa, purché quest'ultima sia di reciproco vantaggio per la Commissione e per i beneficiari dell'attività e non rientri tra le funzioni permanenti del servizio pubblico.

▼B

3.  I costi operativi e di manutenzione, in particolare quelli da finanziare in valuta, possono essere coperti nel quadro dei programmi di formazione, di comunicazione e di ricerca nonché nel quadro di altri progetti. Di norma tali costi vengono coperti solo durante la fase d'avvio e progressivamente ridotti.

4.  Per i progetti d'investimento nel settore produttivo, il finanziamento comunitario si combina alle risorse proprie del beneficiario o con un finanziamento a condizioni di mercato in funzione della natura del progetto. Il contributo del beneficiario o quello rappresentato da un finanziamento a condizioni di mercato dovrebbe avere la massima consistenza. Il finanziamento comunitario, compreso quello che coinvolge risorse proprie della Banca, non deve comunque superare l'80% dei costi di investimento totali. Questo massimale ha carattere eccezionale e dev'essere debitamente giustificato dalla natura dell'operazione.

Articolo 8

1.  Gli appalti (bandi di gara e contratti) sono aperti senza discriminazioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei partner mediterranei. ►M3  In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità ( 7 ) ◄

2.  La Commissione assicura:

 la più ampia partecipazione possibile, alle stesse condizioni, alle prestazioni ed alle aggiudicazioni per gli appalti di forniture, di lavori e di servizi;

 la trasparenza ed il rigore necessari nell'applicazione dei criteri di selezione e di valutazione;

 una reale concorrenza tra imprese, organizzazioni e istituzioni interessate a partecipare alle iniziative finanziate dal programma.

▼M2 —————

▼B

3.  La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando l'oggetto, il contenuto e l'importo degli appalti previsti:

 una volta all'anno, le previsioni degli appalti di servizi e le azioni di cooperazione tecnica da attribuire mediante gara d'appalto per i 12 mesi successivi alla pubblicazione;

 una volta al trimestre, le modifiche delle previsioni di cui sopra.

▼M2

4.  La Commissione fornisce, agendo di concerto con gli Stati membri, a tutte le imprese, organizzazioni e istituzioni interessate nella Comunità, su loro richiesta, una documentazione sugli aspetti generali dei programmi MEDA e sui requisiti per la partecipazione ai programmi, facendo un uso appropriato di Internet.

5.  Le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 9, paragrafo 6, o le proposte di finanziamento comportano indicazioni circa gli appalti da prevedere, ivi compresi gli importi, la procedura di aggiudicazione e le date previste dal bando di gara.

▼B

6.  Gli appalti sono aggiudicati alle società secondo le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

▼M2

7.  I risultati dei bandi di gara d'appalto comprendenti informazioni sul numero di offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e immessi su Internet. La Commissione comunica ogni sei mesi al comitato di cui all'articolo 11 informazioni particolareggiate e specifiche sui contratti d'appalto conclusi in esecuzione dei programmi e progetti MEDA.

▼B

8.  In caso di cofinanziamento, la Commissione può autorizzare a partecipare ai bandi di gara e ai contratti cittadini di paesi diversi dai partner mediterranei, decidendo caso per caso. In tali casi, la partecipazione di imprese di paesi terzi può essere accettata solo in caso di reciprocità ►M3  L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005. ◄

▼M2

Articolo 9

1.  La Commissione trasmette per informazione la sua programmazione finanziaria d'insieme e l'argomentazione su cui si fonda nel contesto dei documento strategici, indicando segnatamente l'importo totale dei programmi indicativi nazionali e regionali nonché la ripartizione, per paese beneficiario e per settore prioritario, dell'importo globale deliberato nel quadro di tali programmi.

2.  I documenti strategici, i programmi indicativi, i piani di finanziamento e le eventuali modifiche che vi sono apportate sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3.  Le decisioni di finanziamento non contemplate dai piani di finanziamento nazionali o regionali sono adottate separatamente dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo.

4.  Le decisioni di modifica delle decisioni di finanziamento di cui al paragrafo 3 sono adottate dalla Commissione qualora ciò non comporti modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale. La Commissione ne informa immediatamente il comitato di cui all'articolo 11.

5.  Le decisioni di finanziamento per importi superiori a 2 000 000 di EUR sono adottate dalla Commissione se fanno parte di uno stanziamento complessivo. Gli stanziamenti complessivi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Il comitato di cui all'articolo 11 è informato in modo sistematico e in tempi rapidi, e comunque prima della successiva riunione, delle decisioni di finanziamento di azioni di importo non superiore a 2 000 000 di EUR.

6.  Fatto salvo l'articolo 106 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio delle Comunità europee ( 8 ) (in seguito denominato: «il regolamento finanziario»), le convenzioni di finanziamento sono trasmesse per conoscenza ai membri del comitato di cui all'articolo 11 due settimane prima della firma.

7.  La procedura ulteriore di cui all'articolo 12 si applica alle sovvenzioni in conto interessi sui prestiti concessi dalla Banca per progetti finanziati in campo ambientale. La procedura ulteriore di cui all'articolo 13 si applica ai capitali di rischio.

▼B

Articolo 10

1.  Le azioni previste dal presente regolamento finanziate dal bilancio delle Comunità sono gestite dalla Commissione secondo il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

▼M2

2.  Nelle decisioni di finanziamento adottate in forza del presente regolamento e nelle valutazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tiene conto dei principi della sana gestione finanziaria e, in particolare, del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario.

▼B

Articolo 11

▼M2

1.  È istituito un comitato di gestione (in seguito denominato: «il comitato MED»). Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato senza diritto di voto.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.  Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼B

4.  Il Comitato può esaminare altre questioni relative all'attuazione del presente regolamento presentate dal presidente, anche su richiesta del rappresentante di uno Stato membro e, in particolare, eventuali questioni connesse all'attuazione complessiva, all'amministrazione del programma, al cofinanziamento e al coordinamento di cui all'articolo 4 e all'articolo 5.

▼M2

5.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza qualificata, a norma dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato.

▼B

6.  La Commissione tiene regolarmente aggiornato il Comitato e gli fornisce informazioni sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

▼M2 —————

▼M2

Articolo 12

1.  La Banca comunica alla Commissione il progetto proposto in materia di abbuoni di interessi affinché sia inserito in un piano di finanziamento o adottato in una singola decisione di finanziamento, come previsto rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9. La Commissione verifica la conformità del progetto proposto con il presente regolamento e le relative decisioni adottate ai sensi dello stesso.

2.  La Commissione comunica alla Banca ciascuna decisione in materia di abbuoni di interessi, adottata nel quadro di un piano di finanziamento o come singola decisione di finanziamento.

3.  Ai sensi della decisione di cui al paragrafo 2, la Banca può, se la decisione concede gli abbuoni di interessi, accordare il prestito corrispondente con detto abbuono, salvo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 14 e del rappresentante della Commissione in seno a quest'ultimo.

4.  La Banca ne informa la Commissione.

Articolo 13

1.  La Banca comunica alla Commissione il progetto proposto in materia di capitali di rischio sotto forma di un meccanismo di capitale di rischio, affinché sia inserito in un piano di finanziamento regionale. La Commissione verifica la conformità dei termini del progetto proposto con il presente regolamento e le relative decisioni adottate ai sensi dello stesso.

2.  La Commissione comunica alla Banca ciascuna decisione adottata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, concernente un piano di finanziamento regionale che includa capitale di rischio per la sua attuazione.

3.  Su tale base, la Banca sottopone, per parere, al comitato di cui all'articolo 14 le singole operazioni di attuazione del progetto di capitale di rischio previsto nell'ambito di un piano di finanziamento regionale. Il rappresentante della Commissione espone a detto comitato la posizione della sua istituzione sull'operazione in questione e, in particolare, sulla conformità della stessa al piano di finanziamento regionale.

4.  Su tale base, e salvo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 14 e del rappresentante della Commissione in seno a quest'ultimo, le singole operazioni di capitale di rischio sono sottoposte alla Banca affinché adotti misure appropriate.

5.  La Banca ne informa la Commissione.

▼B

Articolo 14

1.  È istituito presso la Banca un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, in appresso denominato «Comitato dell'articolo 14». Tale Comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; al segretariato provvede la Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

2.  Il regolamento interno del Comitato dell'articolo 14 è adottato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

3.  Detto Comitato delibera a maggioranza qualificata a norma dell' ►M2  articolo 205, paragrafo 2, del trattato ◄ .

4.  Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato dell'articolo 14 è attribuita la ponderazione fissata all' ►M2  articolo 205, paragrafo 2, del trattato ◄ .

▼M2

Articolo 15

1.  La Commissione esamina, in collaborazione con la Banca, lo stato di avanzamento delle azioni intraprese in virtù del presente regolamento e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. La relazione deve contenere informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'esercizio, fatte salve le esigenze di riservatezza nonché informazioni sui risultati delle attività di controllo, e deve esprimere una valutazione dei risultati ottenuti nel contesto globale dei documenti strategici.

2.  La Commissione informa ogni anno gli Stati membri in merito all'esecuzione del bilancio dell'esercizio precedente, in termini di impegni e di pagamenti.

3.  La Commissione e la Banca procedono a una valutazione a medio termine e ex post dei rispettivi progetti e dei principali settori di intervento, al fine di accertare se gli obiettivi siano stati raggiunti e di individuare orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. Le relazioni di valutazione, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, sono trasmesse al Comitato MED e al Parlamento europeo. Per le operazioni gestite dalla Banca, le relazioni sono trasmesse al Comitato MED.

4.  Ogni tre anni la Commissione, in collaborazione con la Banca, presenta una relazione di valutazione globale dell'assistenza già fornita ai partner mediterranei, che include l'efficacia dei programmi e il riesame dei documenti strategici. Detta relazione è presentata senza indugio al Comitato MED per discussione.

5.  Entro il 30 giugno 2006, il Consiglio procede a un riesame del presente regolamento. A tal fine la Commissione gli sottopone, entro il 31 dicembre 2005, una relazione di valutazione corredata di proposte riguardanti il futuro del presente regolamento e, per quanto necessario, le modifiche da apportare al regolamento.

▼M1

Articolo 16

In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo, il Consiglio può stabilire, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, misure opportune.

▼B

Articolo 17

1.  Il regolamento (CEE) n. 1763/92 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1996.

2.  A decorrere dal 1o gennaio 1997 il regolamento (CEE) n. 1762/92 si applica alla gestione dei protocolli ancora in vigore e all'impegno dei fondi rimanenti ai sensi dei protocolli scaduti.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

TERRITORI E PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1

La Repubblica popolare democratica algerina

La Repubblica di Cipro

La Repubblica araba d'Egitto

Lo Stato di Israele

Il Regno hashemita di Giordania

La Repubblica libanese

La Repubblica di Malta

Il Regno del Marocco

La Repubblica araba siriana

La Repubblica tunisina

La Repubblica di Turchia

I territori occupati di Gaza e di Cisgiordania

▼M2




ALLEGATO II

Obiettivi e modalità di applicazione dell'articolo 2

I.

a) Il sostegno alla transizione economica e all'istituzione di una zona euromediterranea di libero scambio riguarda segnatamente:

 la creazione di occupazione e lo sviluppo del settore privato, compresi il miglioramento del contesto in cui operano le imprese e il sostegno alle PMI,

 l'apertura dei mercati, la promozione degli investimenti, della cooperazione industriale e degli scambi commerciali tra la Comunità europea e i partner mediterranei e tra questi ultimi,

 la modernizzazione delle infrastrutture economiche, con eventuale inclusioni del sistema finanziario e di quello fiscale.

b) Le azioni di sostegno ai programmi di riforma dei partner sono attuate sulla base dei principi seguenti:

 i programmi di sostegno sono intesi al ristabilimento o, se del caso, al consolidamento dei grandi equilibri finanziari, nonché alla creazione di un contesto economico favorevole all'accelerazione della crescita, pur essendo rivolti nel contempo a migliorare il benessere della popolazione,

 i programmi di sostegno contribuiscono inoltre all'attuazione di riforme nei settori chiave, nella prospettiva dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità europea,

 i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ogni paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali,

 i programmi di sostegno prevedono misure volte, in particolare, ad accompagnare, sul piano sociale e dell'occupazione, la transizione economica e l'istituzione di una zona di libero scambio euromediterranea e ad attenuare le conseguenze negative che tale processo può determinare sul piano sociale e sull'occupazione, in particolare sui gruppi più vulnerabili della popolazione,

 l'esborso dell'assistenza viene effettuato in «tranche», sotto forma di sostegno di bilancio diretto, a seconda della conformità agli obiettivi e/o agli obiettivi settoriali decisi nel quadro del programma di sostegno.

Devono essere soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

 il paese interessato deve avviare un programma di riforme approvato dalle istituzioni di Bretton Woods o attuare programmi che esse ritengano analoghi, di concerto con dette istituzioni ma non per questo sostenuti finanziariamente da esse, a seconda dell'ampiezza e dell'efficacia delle riforme,

 si tiene conto della situazione economica del paese, sia sul piano macroeconomico (livello di indebitamento, onere del servizio del debito, situazione del bilancio e della bilancia dei pagamenti, situazione monetaria, livello del reddito pro capite e tasso di disoccupazione) che a livello delle riforme settoriali, in vista dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità.

II.

Il sostegno ad uno sviluppo socioeconomico sostenibile include segnatamente:

 la partecipazione della società civile e delle popolazioni alla progettazione e all'attuazione dello sviluppo,

 il miglioramento dei servizi sociali, in particolare per quanto attiene alla sanità, alla pianificazione familiare, all'approvvigionamento idrico, al risanamento e all'edilizia,

 la promozione di una vasta ed equa ripartizione dei frutti della crescita, rivolgendo particolare attenzione alle finalità e agli obiettivi convenuti nei vertici delle Nazioni Unite sulla lotta contro la povertà e inseriti negli obiettivi internazionali di sviluppo,

 lo sviluppo rurale armonioso e integrato e il miglioramento delle condizioni di vita nelle città,

 il rafforzamento della cooperazione nel settore dell'agricoltura, in particolare per quanto concerne la qualità e le norme,

 il rafforzamento della cooperazione nel settore della pesca e dello sfruttamento sostenibile delle risorse marine,

 la tutela e il miglioramento dell'ambiente; particolare attenzione sarà prestata ai principi della precauzione e dell'azione preventiva nel quadro di un sostegno allo sviluppo economico realizzato attraverso una più intensa cooperazione a livello ambientale,

 la modernizzazione delle infrastrutture economiche, in particolare nei settori dei trasporti, dell'energia, dello sviluppo rurale e urbano, della promozione delle attività connesse con la società dell'informazione, delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,

 lo sviluppo integrato delle risorse umane a complemento dei programmi degli Stati membri, in particolare nei settori della formazione professionale continua nel quadro della cooperazione industriale, nonché il miglioramento del potenziale per la ricerca scientifica e tecnologica,

 il rafforzamento della democrazia, del rispetto e della difesa dei diritti dell'uomo, in particolare attraverso le organizzazioni non governative della Comunità europea e dei partner mediterranei,

 la cooperazione culturale e gli scambi di giovani,

 la cooperazione e l'assistenza tecnica finalizzate ad intensificare la cooperazione in materia di flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina, compreso il rimpatrio dei residenti illegali,

 la cooperazione e l'assistenza tecnica volte a combattere la criminalità organizzata, compresi il traffico illecito di stupefacenti e la tratta di esseri umani,

 lo sviluppo della cooperazione nei settori connessi con lo Stato di diritto, quali la cooperazione giudiziaria e in materia penale, il consolidamento delle istituzioni che garantiscono l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario, la formazione dei servizi responsabili della sicurezza interna degli Stati e della sicurezza civile.

III.

La cooperazione regionale, subregionale e transfrontaliera sarà sostenuta in particolare dalle seguenti misure:

a) l'istituzione e lo sviluppo di strutture di cooperazione regionale tra i partner mediterranei e tra questi e l'Unione europea e gli Stati membri;

b) 

 l'istituzione dell'infrastruttura materiale necessaria agli scambi regionali, compresi i trasporti, le comunicazioni e l'energia,

 il miglioramento del quadro normativo e dei progetti di infrastrutture su scala limitata nel contesto delle attrezzature ai passaggi di frontiera,

 la cooperazione a livello delle grandi regioni geografiche e le misure complementari a quelle adottate nello stesso contesto all'interno della Comunità europea, compreso il sostegno al collegamento tra le reti dei trasporti e dell'energia dei partner mediterranei e le reti transeuropee;

c) altre azioni regionali, comprese quelle nell'ambito del dialogo euro-arabo;

d) gli scambi tra società civili della Comunità europea e dei partner mediterranei; in questo contesto la cooperazione decentrata:

 mira a individuare i beneficiari non governativi dell'aiuto comunitario,

 verterà in particolare sulla creazione di reti di università e di ricercatori, di collettività locali, di associazioni, di fondazioni specializzate in scienze politiche, di sindacati e di organizzazioni non governative, di mass media, di imprenditori privati nonché di istituzioni culturali in senso lato e degli altri organi di cui al punto IV.

I programmi dovranno essere volti a promuovere la partecipazione e l'emergere della società civile nei paesi partner, in particolare favorendo lo scambio di informazioni tra le reti e la perennità dei legami istituiti tra i partner delle reti.

IV.

Si incoraggerà una gestione efficace mediante il sostegno delle istituzioni e degli operatori principali della società civile quali le amministrazioni locali, le collettività rurali e dei piccoli centri, le associazioni fondate sul principio del mutuo soccorso, i sindacati, i mass media e le organizzazioni a sostegno delle imprese e mediante il contributo al miglioramento della capacità della pubblica amministrazione di elaborare politiche e gestirne l'attuazione.

V.

Le misure adottate ai sensi del presente regolamento devono tenere conto delle analisi dei bisogni e delle potenzialità degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale, onde inserire gli aspetti di genere nella programmazione e nell'attuazione della cooperazione allo sviluppo. Particolare importanza sarà attribuita all'istruzione e alla creazione di posti di lavoro per le donne.

Le suddette misure tengono anche conto della necessità di promuovere l'istruzione e la creazione di posti di lavoro per i giovani, per facilitarne l'integrazione sociale.

VI.

Le attività finanziate ai sensi del presente regolamento consisteranno principalmente in assistenza tecnica, formazione, potenziamento istituzionale, informazione, seminari, studi, progetti d'investimento in microimprese, piccole e medie imprese e infrastrutture ed azioni volte a mettere in evidenza il carattere comunitario degli aiuti. Ove opportuno in termini di efficacia, si farà ricorso a forme di cooperazione decentrata. Saranno finanziate, in collaborazione con la banca, operazioni di capitali di rischio o sovvenzioni in conto interessi.

VII.

Nel predisporre e porre in essere le attività finanziate con le misure di cui al presente regolamento si terrà debito conto di considerazioni ambientali.



( 1 ) GU n. C 232 del 6. 9. 1995, pag. 5, e

GU n. C 150 del 24. 5. 1996, pag. 15.

( 2 ) GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 184, e parere ricevuto il 20 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996).

( 3 ) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

( 4 ) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5.

( 5 ) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

( 6 ) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

( 7 ) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23.

( 8 ) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).