1996R0499 — IT — 01.08.2016 — 005.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 499/96 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1996

►M3  recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell’Islanda ◄

(GU L 075 dell'23.3.1996, pag. 8)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2004 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2004

  L 331

5

5.11.2004

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2007 DELLA COMMISSIONE dell’8 novembre 2007

  L 291

13

9.11.2007

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 185/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011

  L 53

36

26.2.2011

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 725/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2014

  L 192

40

1.7.2014

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1219 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2016

  L 201

2

27.7.2016




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 499/96 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1996

►M3  recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell’Islanda ◄



▼M3

Articolo 1

1.  I prodotti originari dell’Islanda elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.

▼M5 —————

▼M5

3.  Si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016 ( 1 ).

▼M3

4.  Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0792 e 09.0812 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

▼M5

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 2 ).

▼M5 —————

▼B

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti fintantoché lo consente il saldo del volume contingentale.

Articolo 5

1.  Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare:

a) le modifiche e gli adattamenti tecnici nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC;

b) gli adattamenti necessari in seguito alla conclusione da parte del Consiglio di protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e l'Islanda nell'ambito dell'accordo di cui al presente regolamento;

c) le proroghe delle misure tariffarie conformemente alle disposizioni contenute nell'accordo di cui al presente regolamento;

d) gli adattamenti necessari dei volumi dei periodi e dei tassi contingentali a seguito di decisioni adottate dal Consiglio, e

e) le modifiche del presente regolamento necessarie per l'attuazione di altri atti nel quadro dell'accordo di cui al presente regolamento,

sono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

2.  Le disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

 trasferire volumi preferenziali da un esercizio contingentale all'altro;

 modificare il calendario previsto negli accordi o protocolli;

 trasferire delle quantità da un contingente all'altro;

 aprire e gestire i contingenti risultanti da nuovi accordi;

 adottare una legislazione tale da turbare le modalità di gestione di contingenti soggetti a certificati di importazione.

Articolo 6

1.  La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 3 ).

2.  Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

 la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3.  Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M5




ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.



Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

Dazio contingentale (%)

09.0792

ex 0303 51 00

10

20

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (1) (2)

Dall'1.1 al 31.12

950

0

09.0812

0303 51 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (2)

Dall'1.8.2016 al 30.4.2017

1 050

0

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

1 400

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

1 400

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

1 400

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

1 400

09.0793

0302 13 00

0302 14 00

0304 41 00

0304 81 00

 

Pesci freschi o refrigerati (esclusi i fegati, le uova e i lattimi) e filetti freschi, refrigerati o congelati di:

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

Dall'1.1 al 31.12

50

0

09.0794

 

 

Freschi o refrigerati:

Dall'1.1 al 31.12

250

0

0302 23 00

 

Sogliole (Solea spp.)

0302 24 00

0302 29

 

Rombi (Psetta maxima), rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita

ex 0302 56 00

10

Melù (Micromesistius poutassou)

 

 

Congelati:

0303 32 00

 

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

0303 55 30

 

Sugarelli inca o del Pacifico (Trachurus murphyi)

ex 0303 55 90

90

Altri pesci, esclusi i suri (sugarelli) (Caranx trachurus)

0303 56 00

 

Cobia (Rachycentron canadum)

0303 69 90

0303 89 90

 

Altri pesci

0303 82 00

 

Razze (Rajidae)

0303 83 00

 

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0303 84 90

 

Spigole diverse dalla spigola della specie Dicentrarchus labrax

0303 89 55

 

Orate (Sparus aurata)

 

 

Filetti, freschi o refrigerati, di:

0304 31 00

 

Tilapia (Oreochromis spp.)

0304 32 00

 

Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 33 00

 

Persico del Nilo (Lates niloticus)

0304 39 00

 

Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0304 42 50

 

Trote delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

0304 49 10

 

Altri pesci di acqua dolce

0304 43 00

 

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)

0304 44 30

 

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0304 44 90

 

Altri pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e i pesci della specie Boreogadus saida

0304 45 00

 

Pesci spada (Xiphias gladius)

0304 46 00

 

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0304 49 50

 

Scorfani (Sebastes spp)

ex 0304 49 90

30

40

50

60

70

90

Altri pesci, esclusi le aringhe e gli sgombri

 

 

Carne di pesci (anche tritata), fresca o refrigerata, di:

0304 53 00

 

Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

0304 54 00

 

Pesci spada (Xiphias gladius)

0304 55 00

 

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0304 59 90

 

Altri pesci, esclusi pesci di acqua dolce e lati di aringhe

 

 

Filetti congelati di:

0304 61 00

 

Tilapia (Oreochromis spp.)

0304 62 00

 

Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 63 00

 

Persico del Nilo (Lates niloticus)

0304 69 00

 

Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

0304 82 50

 

Trote delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

0304 89 10

 

Altri pesci di acqua dolce

 

 

Carne congelata di:

0304 95 21

 

Merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus

0304 95 25

 

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0304 95 29

 

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua e pesci della specie Boreogadus saida

0304 95 40

 

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0304 95 50

 

Naselli del genere Merluccius

0304 95 60

 

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

ex 0304 95 90

11

13

17

19

90

Altri pesci, esclusi i naselli del genere Urophycis spp.

ex 0304 99 99

20

25

30

40

50

65

69

70

90

Altri pesci, esclusi gli sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

09.0811

0304 49 50

 

Filetti di scorfani (Sebastes spp.), freschi o refrigerati

Dall'1.8.2016 al 30.4.2017

2 211

0

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

2 948

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

2 948

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

2 948

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

2 948

09.0795

0305 61 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate, ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia

Dall'1.1 al 31.12

1 750

0

09.0796

0306 15 90

 

Scampi (Nephrops norvegicus), congelati, esclusi quelli affumicati

Dall'1.1 al 31.12

50

0

09.0810

0306 15 90

 

Scampi (Nephrops norvegicus), congelati, esclusi quelli affumicati

Dall'1.8.2016 al 30.4.2017

1 106

0

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

1 474

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

1 474

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

1 474

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

1 474

09.0797

1604 12 91

1604 12 99

 

Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate, esclusi i filetti di aringhe crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

Dall'1.1 al 31.12

2 400

0

09.0798

1604 17 00

1604 19 97

 

Preparazioni o conserve di anguille e altre preparazioni o conserve di pesci, interi o in pezzi, ma non tritati

Dall'1.1 al 31.12

50

0

ex 1604 20 90

20

30

35

50

60

90

Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri

09.0700

1604 20 90

 

Altre preparazioni e conserve di pesci

Dall'1.8.2016 al 30.4.2017

2 764

0

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

3 685

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

3 685

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

3 685

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

3 685

(1)   L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].

(2)   Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.



( 1 ) Decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016, del 17 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 66).

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

( 3 ) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.