1996L0016 — IT — 10.01.2014 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DIRETTIVA 96/16/CE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1996

relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(GU L 078, 28.3.1996, p.27)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DIRETTIVA 2003/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2003

  L 7

40

13.1.2004

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 1350/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013

  L 351

1

21.12.2013




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DIRETTIVA 96/16/CE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1996

relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando che la direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri ( 3 ), è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, è opportuno, ai fini della chiarezza, procedere a una rielaborazione della succitata direttiva;

considerando che la Commissione, per adempiere i compiti affidatile dal trattato e dalle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve disporre di dati precisi sulla produzione del latte e sul suo impiego, nonché di dati precisi regolari e tempestivi sulla fornitura di latte alle imprese che trattano o trasformano il latte e sulla produzione di prodotti lattiero-caseari negli Stati membri;

considerando che occorre unificare i criteri di esecuzione delle rilevazioni sulla produzione e sull'impiego del latte nelle aziende agricole, migliorarne l'esattezza ed eseguire rilevazioni mensili in tutti gli Stati membri presso le imprese che trattano o trasformano il latte;

considerando che, per ottenere risultati comparabili, è necessario fissare criteri comuni per la delimitazione del campo d'indagine, le caratteristiche da rilevare e le modalità delle rilevazioni;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito della precedente normativa ha dimostrato che occorre procedere ad un alleggerimento delle disposizioni, in particolare sopprimendo la comunicazione dei dati settimanali;

considerando che, data la crescente importanza dei componenti proteici del latte nei prodotti lattiero-caseari, occorre adottare le disposizioni corrispondenti;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, è opportuno mantenere una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, soprattutto in seno al comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE ( 4 ),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Gli Stati membri:

1) svolgono, presso le unità di rilevazione definite all'articolo 2, indagini sui dati precisati all'articolo 4 e ne trasmettono alla Commissione i risultati mensili, annuali e triennali;

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2) effettuano annualmente la rilevazione della produzione di latte e del suo impiego presso le aziende agricole ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

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3) fatto salvo l'accordo della Commissione, sono autorizzati ad utilizzare dati provenienti da altre fonti ufficiali.

Articolo 2

Le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, riguardano:

1) le imprese o le aziende agricole che acquistano latte intero — e, se del caso, prodotti lattiero-caseari — direttamente presso le aziende agricole o presso le imprese di cui al punto 2, ai fini della loro trasformazione in prodotti lattiero-caseari;

2) le aziende che raccolgono latte o crema e li cedono interamente o in parte alle imprese di cui al punto 1, senza averli lavorati né trasformati.

Gli Stati membri adottano le disposizioni atte ad evitare per quanto possibile inutili ripetizioni nella presentazione dei risultati.

Articolo 3

1.  È considerato latte ai sensi della presente direttiva il latte di vacca, di pecora, di capra e di bufala. Le indagini mensili eseguite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si limitano al latte di vacca e ai prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal latte di vacca.

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2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis riguardo alla modifica dell'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini e di adottare definizioni uniformi applicabili alla trasmissione dei risultati per i vari prodotti.

Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici; essi non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti in merito a un'analisi del rapporto costi-benefici di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

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Articolo 4

1.  Le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, devono essere predisposte in modo da permettere almeno la comunicazione dei dati di cui alle seguenti lettere a), b) e c).

I questionari devono essere redatti in modo da evitare inutili ripetizioni.

I dati riguardano:

a) mensilmente:

i) la quantità di latte, il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti nonché il tenore di proteine del latte di vacca raccolto;

ii) la quantità di taluni prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo nonché di taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla trasformazione del latte;

b) annualmente:

i) la quantità e il tenore di materia grassa e di proteine del latte e della crema raccolti;

ii) la quantità di prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo e degli altri prodotti lattiero-caseari ottenuti, ripartiti per tipo;

iii) l'impiego delle materie prime sotto forma di latte intero e di latte scremato nonché la quantità di materia grassa utilizzata nella fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari;

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iv) il contenuto in proteine dei principali prodotti lattiero-caseari secondo il metodo di misurazione o di stima più appropriato per garantire l'affidabilità dei dati;

v) la quantità di latte di vacca prodotta presso le aziende agricole su base regionale, unità territoriale NUTS 2 secondo il metodo di misurazione o di stima più appropriato al fine di garantire l'affidabilità dei dati;

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c) ogni tre anni (a partir dal 31 dicembre 1997):

il numero delle unità di rilevazione di cui all'articolo 2, secondo certe classi di grandezza.

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Articolo 5

1.  Fatto salvo il secondo comma, le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, devono essere esaustive presso le latterie che rappresentano almeno il 95 % della raccolta di latte vaccino effettuata dallo Stato membro; il saldo viene stimato mediante campioni rappresentativi o altre fonti.

Gli Stati membri possono effettuare le indagini mensili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), mediante campioni rappresentativi. In tal caso l'errore di campionamento non può essere superiore all'1 % (con un intervallo di fiducia del 68 %) della raccolta totale del paese.

2.  Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti che permettano di ottenere risultati completi e sufficientemente esatti. Essi comunicano alla Commissione sotto forma di relazione metodologica ogni informazione che consenta una valutazione dell'esattezza dei risultati trasmessi, in particolare:

a) i questionari utilizzati;

b) i metodi applicati per evitare la ripetizione dei risultati;

c) i metodi di trasposizione dei dati ottenuti tramite i questionari nelle tabelle comunitarie.

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Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché qualsiasi altra questione connessa all'attuazione della presente direttiva sono esaminate una volta all'anno con gli Stati membri. Questi ultimi notificano alla Commissione annualmente le informazioni metodologiche relative alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, utilizzando un formulario standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

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Articolo 6

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1.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono tavole per la trasmissione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

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Le tabelle possono essere modificate con la medesima procedura.

2.  Gli Stati membri trasmettono i risultati di cui al paragrafo 3, inclusi i dati considerati riservati ai sensi delle loro legislazioni o pratiche nazionali in materia di segreto statistico, conformemente alle disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ( 7 ).

3.  Dopo avere riepilogato i dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione nel più breve tempo possibile e non oltre:

a) quarantacinque giorni dopo la fine del mese di riferimento, i risultati mensili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

b) il mese di giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento:

 i risultati annuali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

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c) nel mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento, i risultati di cui all'articolo 1, punto 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto v) e lettera c).

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4.  La Commissione raccoglie i dati trasmessi dagli Stati membri e comunica loro il risultato complessivo.

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Articolo 6 bis

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

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Articolo 7

1.  La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

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Articolo 8

La Commissione sottopone al Consiglio al più tardi entro il 1o luglio 1999 una relazione che illustra l'esperienza acquisita durante l'applicazione della presente direttiva. In tale occasione essa presenta in particolare i risultati dell'analisi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, corredati, se del caso da proposte relative al periodo definitivo.

Articolo 9

1.  La direttiva 72/280/CEE è abrogata con effetto al 1o gennaio 1997.

2.  I riferimenti alla direttiva 72/280/CEE abrogata vanno considerati come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 10

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU n. C 321 dell'1.12.1995, pag. 6.

( 2 ) GU n. C 32 del 5.2.1996.

( 3 ) GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 4 ) GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio.

( 6 ) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

( 7 ) GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

( 8 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).