01995L0050 — IT — 26.07.2019 — 004.001


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►B

DIRETTIVA 95/50/CE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1995

sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

(GU L 249 dell'17.10.1995, pag. 35)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DIRETTIVA 2001/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 7 maggio 2001

  L 168

23

23.6.2001

►M2

DIRETTIVA 2004/112/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 dicembre 2004

  L 367

23

14.12.2004

 M3

DIRETTIVA 2008/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008

  L 162

11

21.6.2008

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 198

241

25.7.2019


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 087, 8.4.2000, pag.  34  (1995/50)




▼B

DIRETTIVA 95/50/CE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1995

sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose



Articolo 1

1.  La presente direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.

Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.

2.  Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva, non pregiudicano minimamente il diritto degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali e internazionali di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati nella presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

 «veicolo» : qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

 «merci pericolose» : le merci pericolose definite tali dalla direttiva 94/55/CE;

 «trasporto» : qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 94/55/CE fatta salva la disciplina prevista dalle legislazioni degli Stati membri in merito alla responsabilità derivante da tali operazioni;

 «imprese» : qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, avente personalità giuridica propria, sia che ovvero dipendente da un'autorità avante tale personalità, che trasportano, caricano, scaricano o fanno trasportare merci pericolose, nonché quelle che immagazzinano temporaneamente, raccolgono, condizionano o ricevono tali merci nel corso di un'operazione di trasporto e che sono situate sul territorio della Comunità;

 «controllo» : qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose.

Articolo 3

1.  Gli Stati membri si accertano che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose.

2.  Detti controlli sono effettuati nel territorio di uno Stato membro in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4060/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92.

Articolo 4

1.  Per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzano la lista di controllo di cui all'allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del controllo, compilato dall'autorità che ha eseguito il controllo, dev'essere consegnato al conducente del veicolo ed essere esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare appositi interventi specifici di controllo.

2.  I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale.

3.  I luoghi scelti per questi controlli devono consentire di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora l'autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da detta autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4.  Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti dall'autorità competente.

5.  I controlli non devono superare una durata ragionevole.

Articolo 5

Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni elencate segnatamente all'allegato II, siano state constatate nel corso di trasporto su strada di merci pericolose elencate segnatamente all'allegato II, i veicoli in questione possono essere immobilizzati — sul posto o in luogo appositament scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo — e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nella Comunità.

Articolo 6

1.  Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, a scopo preventivo a quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

2.  Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti su strada di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa; in caso contrario saranno oggetto di altre misure adeguate.

Articolo 7

1.  Gli Stati membri si promettono reciproca assistenza per la proficua applicazione della presente direttiva.

2.  Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un veicolo o da un'impresa non residente, devono essere segnalate alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l'impresa.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata constatata un'infrazione grave o ripetuta possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l'impresa che siano adottate delle misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

Queste ultime comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono state constatate le infrazioni le misure eventualmente adottate nei confronti del vettore o dell'impresa.

Articolo 8

Se, in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si promettono reciproca assistenza per chiarire la situazione. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, ad un controllo nell'impresa, i risultati di tale controllo saranno resi noti all'altro Stato membro interessato.

Articolo 9

1.  Per ogni anno solare, e entro dodici mesi dal termine di quest'ultimo, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, conformemente al modello di cui all'allegato III, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:

 se possibile il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro),

 il numero di controlli effettuati,

 il numero di veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi),

 il numero di infrazioni constatate e il tipo di infrazione,

 il numero e il tipo di sanzioni comminate.

2.  Per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, in conformità alle informazioni di cui al paragrafo 1.

▼M4

Articolo 9 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

▼M4

Articolo 9 bis bis

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 2 ).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M4 —————

▼B

Articolo 10

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M2




ALLEGATO I

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ALLEGATO II

INFRAZIONI

Ai fini della presente direttiva, l’elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa debba intendere per infrazione.

La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell’organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada.

Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie.

Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (allegato III della presente direttiva), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell’allegato I della presente direttiva).

1.   Categoria di rischio I

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo.

Le infrazioni sono:

1) Il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;

2) La fuga di sostanze pericolose;

3) Il trasporto con modalità proibite o inadeguate;

4) Il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;

5) Il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;

6) Un veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);

7) L’uso di imballaggi non autorizzati;

8) L’imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;

9) Il mancato rispetto delle disposizioni relative all’imballaggio misto;

10) Il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;

11) Il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;

12) Il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;

13) Il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto;

14) Il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad es., documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo…);

15) Il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo;

16) L’assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare un’infrazione della categoria di rischio I (ad es., numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio …);

17) Il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale;

18) L’uso di fuoco o di luci non protette;

19) Il mancato rispetto del divieto di fumare.

2.   Categoria di rischio II

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso.

Le infrazioni sono:

1) L’unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio;

2) Il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione ma non presenta un rischio immediato;

3) Il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore viene considerato ancora funzionante anche quando manchino il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l’estintore non è più funzionante, ad esempio manometro a 0;

4) Il veicolo è sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte;

5) Il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, degli IBC o degli imballaggi di grosse dimensioni;

6) Il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

7) Il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;

8) Le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;

9) Il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;

10) Le etichette, marcature o segnalazioni errate;

11) L’assenza di istruzioni scritte conformi all’ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate;

12) Il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.

3.   Categoria di rischio III

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente, le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell’impresa.

Le infrazioni sono:

1) Le dimensioni delle targhe o delle etichette o delle lettere, figure o simboli sulle targhe e le etichette non sono conformi alle norme;

2) Il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I (16);

3) Il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.




ALLEGATO III

MODELLO DI FORMULARIO NORMALIZZATO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DESTINATA ALLA COMMISSIONE E RELATIVA ALLE INFRAZIONI E SANZIONI

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( 1 ) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

( 2 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.