1993R3199 — IT — 01.07.2013 — 009.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 3199/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1993

relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

(GU L 288, 23.11.1993, p.12)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 2546/95 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1995

  L 260

45

31.10.1995

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 2559/98 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1998

  L 320

27

28.11.1998

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 2205/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2004

  L 374

42

22.12.2004

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1309/2005 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2005

  L 208

12

11.8.2005

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2005 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2005

  L 326

8

13.12.2005

 M6

REGOLAMENTO (CE) N. 67/2008 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2008

  L 23

13

26.1.2008

 M7

REGOLAMENTO (CE) N. 849/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2008

  L 231

11

29.8.2008

 M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 767/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2011

  L 200

14

3.8.2011

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 162/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 49

55

22.2.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 3199/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1993

relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ( 1 ), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( 2 ), modificata dalla direttiva 92/108/CEE ( 3 ), in particolare l'articolo 24,

visto il parere del comitato per le accise,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri esentano dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;

considerando che sono pervenute alcune obiezioni in merito ai requisiti notificati;

considerando che, di conseguenza, a norma del disposto del paragrafo 4 di detto articolo si deve prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M9




ALLEGATO

Elenco di prodotti autorizzati con il rispettivo numero di registrazione CAS «Chemical Abstracts Service», se disponibile, e delle formule quindi autorizzate per la completa denaturazione dell’alcole:

Acetone

CAS: 67-64-1

Reactive Red 24 (colorante rosso)

CAS: 70210-20-7

Piridina greggia

CAS: non disponibile

Cristalvioletto (C.I. n. 42555)

CAS: 548-62-9

Denatonium benzoato

CAS: 3734-33-6

Etanolo

CAS: 64-17-5

Acetato di etile

CAS: 141-78-6

Etil-sec-amilchetone

CAS: 541-85-5

Etil ter-butil etere

CAS: 637-92-3

Fluoresceina

CAS: 2321-07-5

Formaldeide

CAS: 50-00-0

Olio di flemma

CAS: 8013-75-0

Benzina (compresa la benzina senza piombo)

CAS: 86290-81-5

Alcole isopropilico (IPA)

CAS: 67-63-0

Cherosene

CAS: 8008-20-6

Olio per lampade

CAS: 64742-47-8 a 64742-48-9

Metanolo

CAS: 67-56-1

Metiletilchetone (butanone) (MEK)

CAS: 78-93-3

Metilisobutilchetone

CAS: 108-10-1

Metile isopropile chetone

CAS: 563-80-4

Violetto di metile

CAS: 8004-87-3

Blu di metilene

CAS: 61-73-4

Nafta minerale

CAS: non disponibile

Nafta solvente

CAS: 8030-30-6

Piridina (o Basi piridiniche)

CAS: 110-86-1

Essenza di trementina:

CAS: 8006-64-2

Benzina per uso tecnico

CAS: 92045-57-3

Alcool terz-butilico

CAS: 75-65-0

Tiofene

CAS: 110-02-1

Blu timolo

CAS: 76-61-9

Nafta di legno o Alcole metilico greggio

Non disponibile

Sinonimi dei prodotti autorizzati sono disponibili in varie lingue europee nella base di dati dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche.

Il termine «etanolo assoluto» è utilizzato in tutto l’allegato in conformità con la terminologia utilizzata dall’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

I.    Procedimento di denaturazione utilizzata in tutti gli Stati membri

Per ettolitro di etanolo assoluto:

 3 litri di alcole isopropilico (IPA),

 3 litri di metiletilchetone (MEK),

 1 grammo di denatonium benzoato.

Gli Stati membri, per il mercato interno, possono aggiungere un colorante per conferire al prodotto un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

II.    Procedimenti supplementari di denaturazione applicati in taluni Stati membri

Repubblica ceca

Per ettolitro di etanolo assoluto, una delle seguenti formule:

1. 

 0,4 litri di nafta solvente,

 0,2 litri di cherosene,

 0,1 litri di benzina per uso tecnico («technical petrol»).

2. 

 3 litri di etil ter-butil etere,

 1 litro di alcole isopropilico,

 1 litro di benzina senza piombo,

 10 milligrammi di fluoresceina.

Germania

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un litro di miscela di chetone, comprendente:

 dal 95 % al 96 % in peso di metiletilchetone (MEK),

 dal 2,5 % al 3 % in peso di metilisopropilchetone (3-metil-2-butanone),

 dall’1,5 % al 2 % in peso di etil-sec-amilchetone (5-metil-3-eptanone),

insieme a 1 grammo di denatonium benzoato.

Estonia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

 3 litri di acetone,

 2 grammi di denatonium benzoato.

Irlanda

Una base è prodotta miscelando le seguenti sostanze:

 90 % in volume di etanolo,

 9,5 % in volume di nafta da legno,

 0,5 % in volume di piridina greggia.

A ogni 10 ettolitri di base aggiungere:

 3,75 litri di nafta minerale (olio di petrolio),

 1,5 grammi di violetto di metile.

Nota: la nafta da legno e la piridina greggia possono essere sostituite con il 10 % in volume di alcole metilico.

Grecia

Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol può essere denaturato.

Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

 2 litri di metanolo,

 1 litro di essenza di trementina,

 0,50 litri di olio lampante,

 0,40 grammi di blu di metilene.

A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

Italia

Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:

 125 grammi di tiofene,

 0,8 grammi di denatonium benzoato,

 3 g di C.I. reactive red 24 (colorante rosso), soluzione al 25 % p/p,

 2 litri di metiletilchetone (MEK).

L’alcole etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore a 83 % in volume ed un titolo misurato all’alcolometro CE non inferiore a 90 % in volume.

Al fine di garantire la completa solubilizzazione di tutti i componenti, la miscela denaturante deve essere preparata in alcole etilico di gradazione inferiore al 96 % in volume misurato all’alcolometro CE.

La funzione del C.I. Reactive Red 24 è quella di conferire al prodotto una caratteristica colorazione rossa, che ne permette l’immediata individuazione della destinazione d’uso.

Lettonia

1. Per ettolitro di etanolo assoluto, una delle seguenti formule:

a) almeno:

 9 litri di alcole isopropilico,

 1 litro di acetone,

 0,4 grammi di blu di metilene o blu di timolo o violetto di metile;

b) almeno:

 3 litri di metilisobutilchetone,

 2 litri di metiletilchetone (MEK);

c) almeno:

 3 litri di acetone,

 2 grammi di denatonium benzoato;

d) almeno 10 litri di acetato di etile.

2. Per 1 ettolitro di alcole etilico disidratato (contenente al massimo 0,5 % di acqua):

minimo 5 litri e massimo 7 litri di benzina.

Lituania

Per ettolitro di etanolo assoluto:

 3 litri di acetone,

 2 grammi di denatonium benzoato.

Ungheria

I prodotti alcolici in rapporto alla loro quantità di alcole puro, contengono almeno una delle seguenti sostanze:

a) il 2 % in peso di metiletilchetone (MEK), il 3 % in peso di metilisobutilchetone e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato;

b) l’1 % in peso di metiletilchetone (MEK) e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato;

c) il 2 % in peso di alcole isopropilico, l’1 % in peso di alcole ter-butilico e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato.

Malta

Una base è prodotta miscelando le seguenti sostanze:

 90 % in volume di etanolo,

 9,5 % in volume di nafta da legno,

 0,5 % in volume di piridina greggia.

A ogni 10 ettolitri di base aggiungere:

 3,75 litri di nafta minerale (olio di petrolio),

 1,5 grammi di violetto di metile.

Paesi Bassi

Per ettolitro di etanolo assoluto:

5 litri di una miscela composta da:

 60 % in volume di metanolo,

 20 % in volume di acetone,

 11 % in volume di olio di flemma (un concentrato dei sottoprodotti della distillazione dell’alcole),

 8 % in volume di acqua,

 0,5 % in volume di metiletilchetone (MEK),

 0,5 % in volume di formalina (una soluzione idrica composta per il 37 % in peso di formaldeide).

Austria

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un litro di miscela di chetone, comprendente:

 dal 95 % al 96 % in peso di metiletilchetone (MEK),

 dal 2,5 % al 3 % in peso di metilisopropilchetone,

 dall'1,5 % al 2 % in peso di etil-sec-amilchetone,

insieme a 1 grammo di denatonium benzoato.

Polonia

Per ettolitro di etanolo assoluto, una delle seguenti formule:

1. 0,75 litri di miscela di chetone, comprendente:

 dal 95 % al 96 % in peso di metiletilchetone (MEK),

 dal 2,5 % al 3 % in peso di metilisopropilchetone,

 dall'1,5 % al 2 % in peso di etil-sec-amilchetone,

insieme a 0,25 litri di base di piridina;

2. Un litro di miscela di chetone, comprendente:

 dal 95 % al 96 % in peso di metiletilchetone (MEK),

 dal 2,5 % al 3 % in peso di metilisopropilchetone,

 dall’1,5 % al 2 % in peso di etil-sec-amilchetone,

insieme a 1 grammo di denatonium benzoato.

Romania

Per ettolitro di etanolo assoluto:

 2 litri di metiletilchetone (MEK),

 1 grammo di denatonium benzoato,

 0,2 grammi di blu di metilene.

Slovenia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

 1 580 grammi di alcole isopropilico,

 790 grammi di alcole ter-butilico, e

 0,79 grammi di denatonium benzoato.

Slovacchia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

1. 

3 litri di metilisobutilchetone,

2 litri di metiletilchetone (MEK),

1 grammo di denatonium benzoato,

0,2 grammi di blu di metilene.

2. 

1,5 litri di benzina per uso tecnico («technical petrol»),

1,5 litri di petrolio lampant,

2 grammi di denatonium benzoato.

Finlandia

Per ettolitro di etanolo assoluto, una delle seguenti formule:

1. 

2 litri di metiletilchetone (MEK),

3 litri di metilisobutilchetone.

2. 

2 litri di acetone,

3 litri di metilisobutilchetone.

Svezia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

 3 litri di metilisobutilchetone,

 2 litri di metiletilchetone (MEK).

Regno Unito

Una base è prodotta miscelando le seguenti sostanze:

 90 % in volume di etanolo,

 9,5 % in volume di nafta da legno,

 0,5 % in volume di piridina greggia.

Ogni 10 ettolitri di base vengono aggiunti:

 3,75 litri di nafta minerale (olio di petrolio),

 1,5 grammi di violetto di metile (C.I. n. 42555).



( 1 ) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 21.

( 2 ) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

( 3 ) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 124.