1993R2454 — IT — 08.12.2015 — 024.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE

dell'2 luglio 1993

che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 3665/93 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993

  L 335

1

31.12.1993

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 655/94 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 1994

  L 82

15

25.3.1994

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1500/94 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1994

  L 162

1

30.6.1994

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 2193/94 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 1994

  L 235

6

9.9.1994

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 3254/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994

  L 346

1

31.12.1994

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1762/95 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1995

  L 171

8

21.7.1995

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 482/96 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1996

  L 70

4

20.3.1996

►M8

REGOLAMENTO (CE) N. 1676/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996

  L 218

1

28.8.1996

 M9

REGOLAMENTO (CE) N. 2153/96 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1996

  L 289

1

12.11.1996

►M10

REGOLAMENTO (CE) N. 12/97 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996

  L 9

1

13.1.1997

 M11

REGOLAMENTO (CE) N. 89/97 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1997

  L 17

28

21.1.1997

►M12

REGOLAMENTO (CE) N. 1427/97 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1997

  L 196

31

24.7.1997

►M13

REGOLAMENTO (CE) N. 75/98 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1998

  L 7

3

13.1.1998

►M14

REGOLAMENTO (CE) N. 1677/98 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1998

  L 212

18

30.7.1998

►M15

REGOLAMENTO (CE) N. 46/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1999

  L 10

1

15.1.1999

►M16

REGOLAMENTO (CE) N. 502/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1999

  L 65

1

12.3.1999

 M17

REGOLAMENTO (CE) N. 1662/1999 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1999

  L 197

25

29.7.1999

►M18

REGOLAMENTO (CE) N. 1602/2000 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2000

  L 188

1

26.7.2000

►M19

REGOLAMENTO (CE) N. 2787/2000 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2000

  L 330

1

27.12.2000

►M20

REGOLAMENTO (CE) N. 993/2001 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2001

  L 141

1

28.5.2001

►M21

REGOLAMENTO (CE) N. 444/2002 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2002

  L 68

11

12.3.2002

►M22

REGOLAMENTO (CE) N. 881/2003 DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 2003

  L 134

1

29.5.2003

►M23

REGOLAMENTO (CE) N. 1335/2003 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2003

  L 187

16

26.7.2003

►M24

REGOLAMENTO (CE) N. 2286/2003 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2003

  L 343

1

31.12.2003

►M25

REGOLAMENTO (CE) N. 837/2005 DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2005

  L 139

1

2.6.2005

►M26

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2005 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2005

  L 148

5

11.6.2005

►M27

REGOLAMENTO (CE) N. 215/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2006

  L 38

11

9.2.2006

►M28

REGOLAMENTO (CE) N. 402/2006 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2006

  L 70

35

9.3.2006

►M29

REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2006 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2006

  L 360

64

19.12.2006

►M30

REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M31

REGOLAMENTO (CE) N. 214/2007 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2007

  L 62

6

1.3.2007

►M32

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2008

  L 329

1

6.12.2008

►M33

REGOLAMENTO (CE) N. 312/2009 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2009

  L 98

3

17.4.2009

►M34

REGOLAMENTO (CE) N. 414/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2009

  L 125

6

21.5.2009

►M35

REGOLAMENTO (UE) N. 169/2010 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2010

  L 51

2

2.3.2010

►M36

REGOLAMENTO (UE) N. 177/2010 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2010

  L 52

28

3.3.2010

►M37

REGOLAMENTO (UE) N. 197/2010 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2010

  L 60

9

10.3.2010

►M38

REGOLAMENTO (UE) N. 430/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2010

  L 125

10

21.5.2010

►M39

REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2010 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2010

  L 307

1

23.11.2010

►M40

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 756/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2012

  L 223

8

21.8.2012

►M41

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2012 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2012

  L 327

18

27.11.2012

►M42

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1159/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012

  L 336

1

8.12.2012

►M43

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1180/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2012

  L 337

37

11.12.2012

 M44

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 58/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2013

  L 21

19

24.1.2013

►M45

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M46

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 530/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2013

  L 159

1

11.6.2013

►M47

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1063/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

  L 289

44

31.10.2013

►M48

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1076/2013 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2013

  L 292

1

1.11.2013

►M49

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1099/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2013

  L 294

40

6.11.2013

►M50

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1357/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2013

  L 341

47

18.12.2013

►M51

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 174/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2014

  L 56

1

26.2.2014

►M52

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 889/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2014

  L 243

39

15.8.2014

►M53

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1223/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2014

  L 330

37

15.11.2014

►M54

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1272/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2014

  L 344

14

29.11.2014

►M55

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/234 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2015

  L 39

13

14.2.2015

►M56

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/428 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2015

  L 70

12

14.3.2015

►M57

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2064 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015

  L 301

12

18.11.2015


Modificato da:

 A1

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08)

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A2

ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 268, 19.10.1994, pag.  32  (2454/1993)

►C2

Rettifica, GU L 180, 19.7.1996, pag.  34  (2454/1993)

 C3

Rettifica, GU L 314, 4.12.1996, pag.  20  (2153/1996)

►C4

Rettifica, GU L 156, 13.6.1997, pag.  59  (2454/1993)

 C5

Rettifica, GU L 111, 29.4.1999, pag.  88  (2454/1993)

 C6

Rettifica, GU L 271, 21.10.1999, pag.  47 (502/1999)

►C7

Rettifica, GU L 005, 10.1.2001, pag.  14 (1602/2000)

►C8

Rettifica, GU L 163, 20.6.2001, pag.  34 (1602/2000)

►C9

Rettifica, GU L 175, 28.6.2001, pag.  27 (993/2001)

►C10

Rettifica, GU L 257, 26.9.2001, pag.  10 (993/2001)

 C11

Rettifica, GU L 020, 23.1.2002, pag.  11 (2787/2000)

 C12

Rettifica, GU L 002, 6.1.2004, pag.  55 (881/2003)

 C13

Rettifica, GU L 032, 5.2.2004, pag.  34 (2286/2003)

►C14

Rettifica, GU L 072, 11.3.2004, pag.  91 (1335/2003)

►C15

Rettifica, GU L 360, 7.12.2004, pag.  33 (2286/2003)

 C16

Rettifica, GU L 272, 18.10.2005, pag.  33 (837/2005)

 C17

Rettifica, GU L 327, 13.12.2007, pag.  32 (1875/2006)

►C18

Rettifica, GU L 277, 18.10.2008, pag.  38 (1875/2006)

►C19

Rettifica, GU L 051, 25.2.2011, pag.  23 (177/2010)

►C20

Rettifica, GU L 292, 10.11.2011, pag.  26 (1063/2010)



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE

dell'2 luglio 1993

che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario



LA COMMISSIONE DELLE COMUNAUTÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 ), qui di seguito denominato «il codice», in particolare l'articolo 249,

considerando che il codice ha riunito in uno strumento giuridico unico la normativa doganale esistente; che nello stesso tempo esso ha apportato delle modifiche a detta normativa al fine di renderla più coerente, di semplificarla e di colmarne alcune lacune; che esso costituisce per ciò stesso una normativa comunitaria completa in questo campo;

considerando che le stesse ragioni che hanno condotto all'adozione del codice sono valide anche per la normativa doganale applicativa; che è quindi opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni di applicazione del diritto doganale attualmente disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitari;

considerando che nel codice doganale comunitario d'applicazione così stabilito, dovranno figurare le norme doganali attualmente applicabili; che è tuttavia opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita::

 apportare a tali norme talune modifiche per adattarle alle disposizioni figuranti nel codice;

 ampliare la portata di talune disposizioni, attualmente limitata a taluni regimi doganali, per tener conto del campo di applicazione generale del codice;

 precisare talune norme per garantirne una maggiore sicurezza giuridica in sede di applicazione;

che le modifiche apportate riguardano soprattutto alcune disposizioni relative all'obbligazione doganale;

considerando che conviene limitare l'applicabilità dell'articolo 791, paragrafo 2, al 1o gennaio 1995 e procedere prima di tale data al riesame della questione alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



PARTE I

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE



TITOLO I

GENERALITÀ



CAPITOLO 1

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1) «codice»: il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;

▼M6

2) «carnet ATA»: il documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato nel quadro delle convenzioni ATA o di Istanbul;

▼M21

3) «comitato»: il comitato del codice doganale istituito dagli articoli 247 bis e 248 bis del codice;

▼B

4) «Consiglio di cooperazione doganale»: l'organismo istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950;

5) diciture necessarie ad identificare le merci: da una parte, le diciture utilizzate nel settore commerciale, che permettono all'autorità doganale di determinarne la classificazione tariffaria, e, dall'altra la loro quantità;

6) «merci prive di carattere commerciale»:

 le merci il cui vincolo al regime doganale in causa ha carattere occasionale e

 che appaiono riservate, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che le trasportano ovvero appaiono destinate ad essere offerte in regalo;

7) «misure di politica commerciale»: le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all'importazione o all'esportazione;

8) «nomenclatura doganale»: una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6 del codice;

9) «sistema armonizzato»: il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

▼M21

10) «Trattato»: il trattato che istituisce la Comunità europea;

▼M6

11) «Convenzione di Istanbul»: Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;

▼M29

12) «Operatore economico»: una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla egolamentazione doganale;

▼M32

13)  «autorizzazione unica»: un’autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativa a uno dei seguenti regimi e procedure:

 la procedura di dichiarazione semplificata ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del codice, oppure

 la procedura di domiciliazione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del codice, oppure

 i regimi doganali economici ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del codice, oppure

 la destinazione particolare ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del codice;

14)  «autorizzazione integrata»: un’autorizzazione a usare più di uno dei regimi e procedure di cui al punto 13; essa può assumere la forma di autorizzazione unica integrata qualora interessi più amministrazioni doganali;

15)  «autorità doganale di rilascio»: l’autorità doganale che rilascia un’autorizzazione;

▼M33

16)  «numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici)»: un numero unico nella Comunità europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro, oppure dalla o dalle autorità designate da uno Stato membro, agli operatori economici e ad altre persone in conformità delle norme definite nel capitolo 6;

17)  «dichiarazione sommaria di entrata»: la dichiarazione sommaria di cui all’articolo 36 bis del codice che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento;

▼M38

18)  dichiarazione sommaria di uscita: la dichiarazione sommaria di cui all’articolo 182 quater del codice che deve essere presentata per le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

▼M18

Articolo 1 bis

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 291 a 300, i paesi dell'Unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro.

▼B



CAPITOLO 2

Decisioni

Articolo 2

Quando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso.

Articolo 3

Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell'autorità doganale, le somme reclamate, viene revocata quando detto impegno non sia soddisfatto.

Articolo 4

La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata.

L'autorità doganale può tuttavia esigere che tali merci ricevano, nel termine da essa stabilito, una delle destinazioni doganali ammesse.

▼M1



CAPITOLO 3

Procedimenti informatici

Articolo 4 bis

1.  L'autorità doganale può prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che determinate formalità siano espletate con procedimenti informatici,

si intende per:

 procedimenti informatici:

 

a) lo scambio con le autorità doganali di messaggi normalizzati EDI;

b) l'introduzione dei dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici doganali;

 EDI (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;

 messaggio normalizzato: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati.

2.  Le condizioni determinate per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione e distruzione.

Articolo 4 ter

Quando le formalità sono espletate mediante procedimenti informatici, l'autorità doganale stabilisce le modalità di sostituzione della firma manoscritta con altra tecnica, eventualmente basata sull'uso di codici.

▼M19

Articolo 4 quater

In relazione ai programmi di prova volti a esaminare la possibilità di semplificazioni e che utilizzano procedimenti informatici, le autorità doganali, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del programma, possono non esigere le seguenti informazioni:

a) la dichiarazione di cui all'articolo 178, paragrafo1;

b) in deroga all'articolo 222, paragrafo 1, i dati da inserire in alcune caselle del documento amministrativo unico, non necessari ai fini dell'identificazione delle merci e non consistenti negli elementi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, nel quadro di un'operazione di controllo.

L'importo dei dazi all'importazione da applicare nel periodo in cui si applica una delle deroghe di cui al primo comma non può essere inferiore a quello che sarebbe applicato in assenza di deroga.

Gli Stati membri che desiderano partecipare a questi programmi prova forniscono anticipatamente alla Commissione tutti i particolari relativi al programma prova proposto, inclusa la durata prevista. Inoltre, essi la tengono informata sull'attuazione e sui risultati effettivi. La Commissione informa tutti gli altri Stati membri.

▼M29



CAPITOLO 4

Scambio di dati tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell’informazione e le reti informatiche

Articolo 4 quinquies

1.  Fatte salve circostanze particolari e le disposizioni relative alla procedura in questione che, all’occorrenza, si applicano per analogia, laddove esistono sistemi elettronici — elaborati dagli Stati membri di concerto con la Commissione — per lo scambio di informazioni relative a procedure doganali o operatori economici, le autorità doganali utilizzano tali sistemi per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali partecipanti.

2.  Quando gli uffici doganali che partecipano a una procedura sono situati in Stati membri diversi, detti scambi devono avvenire mediante messaggi che si conformano alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.

Articolo 4 sexies

1.  Oltre alle condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi.

2.  Per garantire il livello di sicurezza del sistema previsto al paragrafo 1, tutte le introduzioni, modifiche o cancellazioni di dati sono registrate con l’indicazione della finalità, del momento preciso e della persona che ha effettuato l’operazione. Il dato iniziale o qualsiasi dato che abbia subito uno dei citati trattamenti è conservato per un periodo di almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno al quale il dato è riferito, salvo se previsto diversamente.

3.  Le autorità doganali controllano periodicamente la sicurezza.

4.  Le autorità doganali partecipanti si informano mutualmente e, all’occorrenza, informano l’operatore economico di qualsiasi sospetto di violazione della sicurezza.



CAPITOLO 5

Gestione del rischio

Articolo 4 septies

1.  Le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se — e, in caso affermativo, dove — sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici.

2.  La determinazione di questi livelli di rischio è effettuata sulla base di una valutazione della probabilità che si verifichi l’evento associato a un rischio e della sua incidenza ove l’evento si verifichi effettivamente. Il processo di selezione delle spedizioni o dichiarazioni da presentare ai controlli doganali comporta un elemento aleatorio.

Articolo 4 octies

1.  La gestione dei rischi a livello comunitario, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del codice, è effettuata nell’ambito di una rete elettronica comune di gestione dei rischi, che comprende i seguenti elementi:

a) un sistema comunitario doganale di gestione dei rischi che consenta di mettere in pratica la gestione dei rischi, da utilizzare nella comunicazione — tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione — di qualsiasi informazione relativa ai rischi che possa contribuire a migliorare i controlli doganali;

b) settori prioritari comuni di controllo;

c) criteri di rischio e norme comuni per l’applicazione armonizzata dei controlli doganali in casi specifici.

2.  Sulla base del sistema citato al paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali si scambiano informazioni relative ai rischi nelle seguenti circostanze:

a) l’autorità doganale giudica che i rischi siano «significativi» e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l’evento, di cui all’articolo 4, paragrafo 25, del codice, si è verificato;

b) i risultati del controllo non indicano che l’evento associato al rischio, di cui all’articolo 4, paragrafo 25, del codice, si sia verificato, ma le autorità doganali ritengono che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nella Comunità.

Articolo 4 nonies

1.  I settori prioritari comuni di controllo individuano determinate destinazioni doganali, vari tipi di merci, rotte di spedizione, modalità di trasporto o operatori economici da sottoporre a rafforzate analisi dei rischi e a controlli doganali più rigorosi per un certo periodo.

2.  L’applicazione di settori prioritari comuni di controllo si basa su un approccio comune all’analisi dei rischi nonché su criteri di rischio e norme comuni per la selezione delle merci o degli operatori economici da sottoporre a controllo, al fine di assicurare livelli equivalenti di controlli doganali.

3.  I controlli doganali effettuati nei settori comuni di controllo prioritario non pregiudicano gli altri controlli generalmente eseguiti dalle autorità doganali.

Articolo 4 decies

1.  I criteri di rischio e le norme comuni di cui all’articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera c), comprendono i seguenti elementi:

a) una descrizione del rischio o dei rischi;

b) i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controllo doganale;

c) la natura dei controlli doganali che devono essere intrapresi dalle autorità doganali;

d) la durata dell’applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).

Le informazioni derivanti dall’applicazione degli elementi di cui al primo comma sono diffuse mediante il sistema comunitario di gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera a). Tali informazioni sono utilizzate dalle autorità doganali nei loro sistemi di gestione dei rischi.

2.  Le autorità doganali informano la Commissione dei risultati dei controlli doganali intrapresi ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4 undecies

Per l’introduzione di settori prioritari comuni di controllo e l’applicazione di criteri di rischio e norme comuni, si tiene conto dei seguenti elementi:

a) la proporzionalità rispetto al rischio;

b) l’urgenza della necessaria applicazione dei controlli;

c) la probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.

▼M33



CAPITOLO 6

Sistema di registrazione e identificazione

Articolo 4 duodecies

1.  Il numero EORI è utilizzato per l’identificazione degli operatori economici e di altre persone nei loro rapporti con le autorità doganali.

La struttura del numero EORI è conforme ai criteri di cui all’allegato 38.

2.  Se l’autorità incaricata dell’assegnazione del numero EORI non è l’autorità doganale, lo Stato membro designa la o le autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone e dell’assegnazione dei numeri EORI.

Le autorità doganali dello Stato membro comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo della o delle autorità incaricate dell’assegnazione del numero EORI. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare come numero EORI un numero già attribuito a un operatore economico o a un’altra persona dalle autorità competenti a fini fiscali, statistici o di altra natura.

Articolo 4 terdecies

1.  L’operatore economico stabilito nel territorio doganale della Comunità viene registrato dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito. Gli operatori economici presentano una domanda di registrazione prima di avviare le attività di cui all’articolo 1, punto 12. Tuttavia, gli operatori economici che non hanno presentato domanda di registrazione possono farlo al momento della loro prima operazione.

2.  Nei casi di cui all’articolo 4 duodecies, paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare l’operatore economico o l’altra persona interessata dall’obbligo di presentare domanda per un numero EORI.

3.  L’operatore economico non stabilito nel territorio doganale della Comunità e privo del numero EORI viene registrato dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui effettua per la prima volta una delle seguenti operazioni:

▼M35

a) presentazione, nella Comunità, di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, salvo che si tratti di una delle seguenti:

i) una dichiarazione in dogana effettuata in conformità degli articoli da 225 a 238;

ii) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di ammissione temporanea o in appuramento di detto regime tramite riesportazione;

iii) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime comune di transito da un operatore economico stabilito in un paese firmatario della convenzione relativa alla procedura comune di transito diverso dall’Unione europea, nel caso in cui la dichiarazione non venga usata anche come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

iv) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di transito comunitario da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino, nel caso in cui la dichiarazione non venga usata anche come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

▼M33

b) presentazione nella Comunità di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

c) gestione di un magazzino di custodia temporanea ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1;

d) domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 324 bis o 372;

e) domanda di certificato di operatore economico autorizzato ai sensi dell’articolo 14 bis;

▼M51

f) funge da trasportatore, ai sensi dell’articolo 181 ter, in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo, a meno che non disponga di un numero di identificazione unico del paese terzo, assegnato nell’ambito di un programma di partenariato commerciale del paese terzo riconosciuto dall’Unione; questa disposizione si applica fatto salvo quanto disposto alla lettera b);

g) funge da trasportatore collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all’articolo 183, paragrafi 6 e 8, o all’articolo 184 quinquies, paragrafo 2.

▼M33

4.  Le persone che non siano operatori economici vengono registrate solo se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:

a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro;

b) alla persona non è stato precedentemente assegnato un numero EORI;

c) la persona effettua operazioni per le quali è necessario un numero EORI a norma dell’allegato 30 bis o dell’allegato 37, titolo I.

5.  Nei casi di cui al paragrafo 4:

a) la persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del paragrafo 1, viene registrata dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui è stabilita;

b) la persona non stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del paragrafo 3, viene registrata dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui essa prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.

6.  Gli operatori economici e le altre persone possiedono un unico numero EORI.

7.  Ai fini del presente capitolo l’articolo 4, paragrafo 2, del codice si applica mutatis mutandis per determinare se una persona è stabilita in uno Stato membro.

Articolo 4 quaterdecies

1.  I dati relativi alla registrazione e all’identificazione degli operatori economici o eventualmente di altre persone trattate dal sistema ai sensi dell’articolo 4 sexdecies comprendono i dati elencati nell’allegato 38 quinquies secondo le modalità specifiche indicate all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5.

2.  All’atto della registrazione per l’assegnazione del numero EORI, gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici e le altre persone interessate presentino dati diversi da quelli elencati nell’allegato 38 quinquies se ciò risulta necessario per fini stabiliti nella loro legislazione nazionale.

3.  Gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici o, se del caso, altre persone presentino i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per via elettronica.

Articolo 4 quindecies

Il numero EORI è utilizzato, se necessario, in tutte le comunicazioni degli operatori economici e delle altre persone interessate con le autorità doganali. È anche utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità secondo le modalità stabilite agli articoli 4 septdecies e 4 octodecies.

Articolo 4 sexdecies

1.  Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare un sistema elettronico centralizzato di informazione e comunicazione che contenga i dati elencati nell’allegato 38 quinquies trasmessi da tutti gli Stati membri.

2.  Mediante il sistema di cui al paragrafo 1, le autorità doganali collaborano con la Commissione al fine di assicurare il trattamento e lo scambio, tra autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione, dei dati relativi alla registrazione e identificazione degli operatori economici e di altre persone elencati nell’allegato 38 quinquies. Solo i dati elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato.

3.  Gli Stati membri garantiscono che i loro sistemi nazionali siano aggiornati, completi ed esatti.

4.  Gli Stati membri caricano a intervalli regolari nel sistema centralizzato i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 1 a 4, relativi agli operatori economici e ad altre persone ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i suddetti dati vengono modificati.

5.  Gli Stati membri caricano inoltre a intervalli regolari nel sistema centralizzato, ove siano disponibili nei sistemi nazionali, i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 5 a 12, relativi agli operatori economici e alle altre persone interessate, ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i dati stessi vengono modificati.

6.  Solo i numeri EORI assegnati in conformità dell’articolo 4 terdecies, paragrafi da 1 a 5, sono caricati nel sistema centralizzato, insieme agli altri dati elencati nell’allegato 38 quinquies.

7.  Il fatto che un operatore economico o un’altra persona interessata cessi le attività di cui all’articolo 1, punto 12, è indicato dagli Stati membri nei dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punto 11.

Articolo 4 septdecies

In ciascuno Stato membro l’autorità designata in conformità dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, fornisce alle autorità doganali di tale Stato accesso diretto ai dati di cui all’allegato 38 quinquies.

Articolo 4 octodecies

1.  In ciascuno Stato membro le seguenti autorità possono consentire reciprocamente, per singoli casi, l’accesso diretto ai dati di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato 38 quinquies di cui sono in possesso:

a) autorità doganali;

b) autorità veterinarie;

c) autorità sanitarie;

d) autorità statistiche;

e) autorità fiscali;

f) autorità incaricate della lotta antifrode;

g) autorità responsabili della politica commerciale, comprese, se del caso, le autorità agricole;

h) autorità incaricate dei controlli alle frontiere.

2.  Le autorità di cui al paragrafo 1 possono conservare o comunicare tra loro i dati indicati nello stesso paragrafo solo se ciò è necessario ai fini dell’adempimento dei loro obblighi legali riguardanti la circolazione di merci soggette a regimi doganali.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi delle autorità menzionate al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.

Articolo 4 novodecies

I numeri EORI e i dati elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato per il periodo di tempo stabilito nella legislazione degli Stati membri che hanno caricato i dati di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5.

Articolo 4 vicies

1.  Il presente regolamento lascia intatto e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell’adempimento delle loro funzioni.

2.  I dati relativi all’identificazione e registrazione degli operatori economici e delle altre persone interessate, costituiti dalla serie di dati elencati all’allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3, possono essere pubblicati su Internet dalla Commissione soltanto se tali soggetti hanno liberamente espresso il proprio consenso scritto dopo essere stati debitamente informati. In tal caso il consenso è comunicato, in conformità al diritto nazionale degli Stati membri, alla o alle autorità designate ai sensi dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, o alle autorità doganali.

3.  I diritti delle persone riguardo ai dati relativi alla registrazione elencati nell’allegato 38 quinquies e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla normativa dello Stato membro che ha conservato i dati personali e in particolare, se del caso, alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Articolo 4 univicies

Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle proprie competenze, collaborano attivamente e assicurano il controllo coordinato del sistema di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1.

▼M10



TITOLO II

INFORMAZIONI VINCOLANTI



CAPITOLO 1

Definizioni

Articolo 5

Ai sensi del presente titolo, si intende per:

1)  informazione vincolante:

un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;

2)  richiedente:

 in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;

 in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;

3)  titolare:

la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.



CAPITOLO 2

Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti — Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione

Articolo 6

1.  La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.

▼M18

Le richieste di informazioni tariffarie vincolanti si effettuano mediante un formulario conforme all'esemplare che figura nell'allegato 1 ter.

▼M10

2.  La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.

3.  

A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:

a) nome e indirizzo del titolare;

b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;

c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, lettera b) del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;

d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;

e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;

f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;

g) classificazione prevista;

h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare «riservati»

j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;

▼M24

k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione e che i dettagli delle informazioni tariffarie vincolanti, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., siano divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni che il richiedente ha classificato confidenziali; si applicano le disposizioni in vigore in materia di protezione delle informazioni.

▼M10

B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:

a) nome e indirizzo del titolare;

b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;

c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice;

d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;

e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;

f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione;

g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;

h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;

j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);

k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.

4.  Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.

5.  L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 7

1.  L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.

a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto.

b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda.

2.  La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice.

▼M24

Articolo 8

1.  Nel caso di informazioni tariffarie vincolanti, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue:

a) una copia della richiesta di informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato 1 ter;

b) una copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1);

c) i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1.

Nel caso di informazioni vincolanti in materia d'origine, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio i dati pertinenti dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata.

Le trasmissioni sono effettuate per via telematica.

2.  Qualora uno Stato membro lo richieda, i dati ottenuti conformemente al paragrafo 1 gli sono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Detta trasmissione è effettuata per via telematica.

3.  I dati trasmessi della richiesta di informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante notificata e i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1 sono inseriti in una banca dati centralizzata della Commissione. I dati dell'informazione tariffaria vincolante, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni confidenziali contenute nelle caselle 3 e 8 dell'informazione tariffaria vincolante notificata.

▼M10



CAPITOLO 3

Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti

Articolo 9

1.  In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:

 la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;

 secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso.

2.  Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci:

 che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse regole e,

 che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.



CAPITOLO 4

Portata giuridica delle informazioni vincolanti

Articolo 10

1.  Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.

2.  

a) in materia tariffaria: l'autorità doganale può esigere che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;

b) in materia d'origine: le autorità preposte alla verifica dell'applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalità, indichi a dette autorità che per le merci oggetto di tali formalità è in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine.

3.  Il titolare di un'informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare:

a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorità doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata;

b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorità di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate.

4.  Le autorità doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Articolo 11

L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1o gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.

Articolo 12

1.  Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.

2.  

a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:

 per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità;

 per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L;

 per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

 per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, quella in cui è pronunciata la sentenza;

 per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:

 per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i) del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilità;

 per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

 per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza;

 per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

 per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilità.

3.  La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo.



CAPITOLO 5

Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti

Articolo 13

Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non è valida o cessi di essere valida, l'autorità doganale che l'ha fornita ne informa al più presto la Commissione.

Articolo 14

1.  Quando il titolare di un'informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, desideri avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorità doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine.

2.  Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l'informazione vincolante, l'autorità doganale ne informa per iscritto il titolare.

▼M29



TITOLO II bis

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI



CAPITOLO 1

Procedura di rilascio dei certificati



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 14 bis

1.  Fermo restando l’utilizzo di procedure semplificate previste dalla regolamentazione doganale, le autorità doganali possono, su domanda di un operatore economico e ai sensi dell’articolo 5 bis del codice, rilasciare i seguenti certificati di operatori economici autorizzati (di seguito «certificati AEO»):

a) un certificato AEO — Semplificazioni doganali, per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies;

b) un certificato AEO — Sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale della Comunità e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies;

c) un certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare delle semplificazioni di cui alla lettera a) e delle agevolazioni di cui alla lettera b) e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies.

2.  Le autorità doganali tengono in debita considerazione le specifiche caratteristiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese.

Articolo 14 ter

1.  Se un titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), presenta domanda per una o più delle autorizzazioni di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis, 912 octies, le autorità doganali non effettuano una nuova verifica delle condizioni che sono già state verificate in occasione del rilascio del certificato AEO.

2.  Quando una dichiarazione sommaria di entrata è stata presentata da un titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), il competente ufficio doganale può comunicare all’operatore economico autorizzato, prima dell’ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario, quando in esito a un’analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare.

Gli Stati membri possono tuttavia procedere a un controllo fisico anche quando un operatore economico autorizzato non abbia ricevuto comunicazione, prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità, della selezione della spedizione per tale controllo. Il primo comma e il secondo comma si applicano per analogia alle merci destinate all’uscita dal territorio doganale della Comunità.

3.  Il titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che importa o esporta merci può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell’allegato 30 bis.

Anche i vettori, gli spedizionieri o agenti doganali, titolari di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che partecipano all’importazione o esportazione di merci per conto di titolari di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell’allegato 30 bis.

Ai titolari di certificato AEO autorizzati a presentare un numero ridotto di dati obbligatori può essere richiesto di fornire ulteriori elementi per garantire il buon funzionamento di sistemi previsti in accordi internazionali con paesi terzi, relativi al reciproco riconoscimento dei certificati AEO e delle misure connesse alla sicurezza.

4.  Il titolare di un certificato AEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori. Le autorità doganali possono decidere diversamente allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.

Se, a seguito dell’analisi dei rischi, le autorità doganali decidono comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell’operatore economico autorizzato, e previo accordo dell’autorità doganale interessata, i controlli possono avere luogo in un luogo diverso dall’ufficio doganale in causa.

5.  Il beneficio dei vantaggi di cui ai paragrafi da 1 a 4 è subordinato alla presentazione dei numeri di certificati AEO richiesti.



Sezione 2

Domanda di certificato AEO

Articolo 14 quater

1.  La domanda di certificato AEO è presentata per iscritto o in formato elettronico, conformemente al modello di cui all’allegato 1 quater.

2.  Se le autorità doganali ritengono che la domanda non contenga tutti gli elementi previsti, esse invitano, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l’operatore economico autorizzato a fornire le informazioni necessarie, indicando i motivi della richiesta.

I termini di cui all’articolo 14 terdecies, paragrafo 1, e all’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, diventano effettivi a decorrere dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutti gli elementi di informazione necessari per accettare la domanda. Le autorità doganali informano l’operatore economico autorizzato dell’accettazione della domanda e della data alla quale il termine diventa effettivo.

Articolo 14 quinquies

1.  La domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:

a) l’autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato, e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AEO;

b) l’autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile all’autorità doganale competente, nel sistema informatico del richiedente, per mezzo delle tecnologie dell’informazione o di reti informatiche, e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell’amministrazione generale del richiedente nonché almeno in parte le operazioni contemplate dal certificato AEO.

La contabilità principale del richiedente di cui alle lettere a) e b) comprende le scritture e i documenti che permettono all’autorità doganale di verificare l’esistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il conseguimento del certificato AEO.

2.  Qualora non sia possibile individuare l’autorità doganale competente a norma del paragrafo 1, la domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:

a) l’autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato;

b) l’autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell’amministrazione generale del richiedente.

3.  Se una parte delle scritture e dei documenti in questione è conservata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata in conformità del paragrafo 1 o 2, il richiedente compila nella debita forma le caselle 13, 16, 17 e 18 del modulo di domanda di cui all’allegato 1 quater.

4.  Se il richiedente dispone di un magazzino o di altri locali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata in conformità del paragrafo 1 o 2, egli indica tale informazione nella casella 13 del modulo di domanda di cui all’allegato 1 quater, per facilitare l’esame in loco del rispetto delle condizioni da parte delle autorità doganali di questo Stato membro.

5.  La procedura di consultazione di cui all’articolo 14 quaterdecies si applica ai casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6.  Il richiedente designa un punto centrale facilmente accessibile o una persona di contatto nella sua amministrazione, affinché le autorità doganali possano disporre di tutte le informazioni necessarie per comprovare l’osservanza delle condizioni richieste per il rilascio del certificato AEO.

7.  Per quanto possibile, il richiedente trasmette i dati necessari alle autorità doganali per via elettronica.

Articolo 14 sexies

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità nazionali competenti alle quali devono essere presentate le domande e ogni loro successiva modifica. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri o le rende consultabili su Internet.

Le autorità nazionali competenti agiscono anche in veste di autorità doganali di rilascio dei certificati AEO.

Articolo 14 septies

La domanda non è accettata in uno dei seguenti casi:

a) la domanda non è conforme alle disposizioni degli articoli 14 quater e 14 quinquies;

b) al momento della presentazione della domanda, il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso con la sua attività economica o è in corso una procedura di fallimento;

c) il richiedente ha un rappresentante legale in materia doganale nei confronti del quale è stata pronunciata una condanna per una grave violazione della regolamentazione doganale e connessa con la sua attività di rappresentante legale;

d) la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato AEO come previsto all’articolo 14 tervicies, paragrafo 4.



Sezione 3

Condizioni e criteri di rilascio del certificato AEO

Articolo 14 octies

Non è necessario che il richiedente sia stabilito nel territorio doganale della Comunità nei seguenti casi:

a) quando un accordo internazionale concluso tra la Comunità e il paese terzo in cui l’operatore economico è stabilito prevede il riconoscimento reciproco del certificato AEO e definisce le modalità amministrative di esecuzione dei controlli adeguati da effettuare, se necessario, a nome dell’autorità doganale dello Stato membro interessato;

b) quando la domanda di concessione di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), è presentata da una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma che dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 sexies, 445 o 448.

Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo, si considera che il richiedente abbia soddisfatto le condizioni definite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies, ma deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 14 duodecies, paragrafo 2.

Articolo 14 nonies

1.  La comprovata osservanza degli obblighi doganali di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino, del codice è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un’infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:

a) il richiedente;

b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;

c) se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;

d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

Tuttavia, l’osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l’autorità doganale competente ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.

2.  Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

3.  Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l’osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

Articolo 14 decies

Per permettere alle autorità doganali di stabilire l’esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del codice, il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:

a) utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;

b) permettere l’accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all’autorità doganale;

c) disporre di un sistema logistico che permette di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie;

d) disporre di un’organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell’impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;

e) all’occorrenza, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli;

f) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell’impresa e di protezione contro la perdita dei dati;

g) assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali;

h) organizzare misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell’informazione utilizzate per proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere la sua documentazione.

Il richiedente di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), è esonerato dall’obbligo di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo.

Articolo 14 undecies

1.  La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, terzo trattino, del codice è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.

Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.

2.  Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 14 duodecies

1.  Le norme di sicurezza del richiedente di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, quarto trattino, del codice sono considerate soddisfacenti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli edifici utilizzati nell’ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;

b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;

c) le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l’introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l’alterazione di unità di trasporto;

d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;

e) l’operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;

f) l’operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un’indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l’aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;

g) l’operatore economico assicura che il proprio personale partecipi fattivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

2.  Quando presenta una domanda di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 sexies, 445 o 448, soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) essere titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base delle convenzioni internazionali che disciplinano i settori di trasporto interessati;

▼M52

b) essere un agente regolamentato quale definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) («agente regolamentato») e soddisfare i criteri di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 ( 3 )

▼M29

c) essere titolare di un certificato rilasciato in un paese al di fuori del territorio doganale comunitario, se un accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e questo paese terzo prevede l’accettazione del certificato, subordinatamente al rispetto delle condizioni definite in detto accordo.

Se una società aerea o marittima è titolare di un certificato di cui al primo comma, lettera a), vanno rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le autorità doganali dello Stato membro che rilasciano il certificato AEO riterranno soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, nella misura in cui i criteri presi in considerazione per rilasciare detto certificato internazionale siano identici o comparabili a quelli previsti nel citato paragrafo.

▼M52

Se la società aerea è un agente regolamentato, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato, nella misura in cui le condizioni per il rilascio della qualifica di agente regolamentato siano identiche o comparabili a quelle di cui al paragrafo 1.

▼M52

3.  Se il richiedente è stabilito nel territorio doganale della Comunità ed è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui le condizioni per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identiche o comparabili a quelle di cui al paragrafo 1.

▼M29

4.  Se il richiedente, stabilito nella Comunità, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti nel presente regolamento.



Sezione 4

Procedura di rilascio dei certificati AEO

Articolo 14 terdecies

1.  L’autorità doganale competente per il rilascio di un certificato AEO comunica la domanda alle autorità doganali di tutti gli altri Stati membri, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della domanda conformemente all’articolo 14 quater, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

2.  Se le autorità doganali di un altro Stato membro dispongono di informazioni che possono ostare al rilascio del certificato, le comunicano all’autorità doganale dello Stato membro competente per il rilascio del certificato AEO nei 35 giorni di calendario che seguono la comunicazione effettuata conformemente al paragrafo 1, per mezzo del citato sistema di comunicazioni di cui all’articolo 14 quinvicies.

Articolo 14 quaterdecies

1.  Si rende necessaria una consultazione tra autorità doganali degli Stati membri se l’esame di uno o più dei criteri definiti negli articoli da 14 septies a 14 duodecies non può essere effettuato dall’autorità doganale dello Stato membro che rilascia il certificato AEO a causa della mancanza di informazioni o dell’impossibilità di verificarle. In questi casi, le autorità doganali degli Stati membri organizzano la consultazione entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data alla quale l’autorità doganale di rilascio notifica l’informazione, per permettere il rilascio del certificato AEO o il rigetto della domanda entro il termine di cui all’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2.

Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro 60 giorni di calendario, l’autorità che ha chiesto la consultazione può ritenere, sotto la responsabilità dell’autorità doganale consultata, che i criteri oggetto della consultazione sono soddisfatti. Detto periodo può essere prolungato se il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e li notifica alle autorità consultata e consultante.

2.  Se, a seguito dell’esame di cui all’articolo 14 quindecies, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri previsti, i risultati debitamente giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale di rilascio che respingerà la domanda. Si applica l’articolo 14 sexdecies, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 14 quindecies

1.  L’autorità doganale di rilascio esamina se le condizioni e i criteri di rilascio del certificato di cui agli articoli da 14 octies a 14 duodecies sono soddisfatti. L’esame dei criteri definiti all’articolo 14 duodecies è effettuato per tutti i locali nei quali il richiedente esercita attività connesse con la dogana. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell’autorità doganale.

Se i locali sono molto numerosi e il periodo previsto per il rilascio del certificato non permette di esaminarli tutti, ma le autorità doganali non dubitano che il richiedente assicuri norme di sicurezza societarie che sono comunemente applicate in tutti i suoi locali, può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo degli stessi.

2.  L’autorità doganale di rilascio può accettare le conclusioni tratte da un esperto nei rispettivi settori di cui agli articoli 14 decies, 14 undecies e 14 duodecies con riferimento alle condizioni e ai criteri di cui ai rispettivi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.

Articolo 14 sexdecies

1.  L’autorità doganale di rilascio, rilascia il certificato AEO in conformità del modello di cui all’allegato 1 quinquies.

▼M37

2.  L’autorità doganale rilascia il certificato AEO, o respinge la domanda, entro 120 giorni di calendario dalla ricezione della domanda stessa ai sensi dell’articolo 14 quater. Il termine può essere prorogato di un ulteriore periodo di 60 giorni di calendario se l’autorità doganale interessata non è in grado di rispettarlo. In tali casi, essa informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza del termine dei 120 giorni di calendario.

▼M29

3.  Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, può anche essere prolungato se, nel corso dell’esame dei criteri, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e ne informa l’autorità competente.

4.  Se i risultati dell’esame effettuato ai sensi degli articoli 14 terdecies, 14 quaterdecies e 14 quindecies rischiano di comportare il rifiuto della domanda, l’autorità doganale di rilascio li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, è sospeso di conseguenza.

5.  Il rigetto di una domanda non dà luogo al ritiro automatico delle autorizzazioni esistenti concesse ai sensi della regolamentazione doganale.

6.  In caso di rigetto di una domanda, le autorità doganali informano il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 14 septdecies

L’autorità doganale di rilascio informa, nei cinque giorni lavorativi, le autorità doganali degli altri Stati membri che un certificato AEO è stato rilasciato, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies. Se la domanda è respinta, la relativa informazione è trasmessa entro lo stesso termine.



CAPITOLO 2

Effetti giuridici dei certificati AEO



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 14 octodecies

1.  Un certificato AEO diventa effettivo il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio.

2.  Il certificato AEO è riconosciuto in tutti gli Stati membri.

3.  Il periodo di validità del certificato non è limitato.

4.  Le autorità doganali vigilano sulla conformità alle condizioni e ai criteri che l’operatore economico autorizzato deve osservare.

5.  Le autorità doganali di rilascio procedono a un riesame delle condizioni e dei criteri nei seguenti casi:

a) modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria applicabile;

b) presunzione ragionevole che le condizioni in causa non sono più rispettate dall’operatore economico autorizzato.

Qualora un certificato AEO sia rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un’attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.

Si applica l’articolo 14 quindecies, paragrafo 2.

Le conclusioni del riesame sono comunicate alle autorità doganali di tutti gli Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.



Sezione 2

Sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 14 novodecies

1.  L’autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:

a) quando scopre una violazione delle condizioni o dei criteri previsti per il rilascio del certificato AEO;

b) quando le autorità doganali hanno sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall’operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali.

Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell’operatore economico autorizzato.

Prima di prendere una decisione in merito, le autorità doganali comunicano le loro conclusioni all’operatore economico interessato. Questi avrà facoltà di regolarizzare la sua situazione o esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione.

Tuttavia, la sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell’ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa. L’autorità doganale che sospende i vantaggi connessi con il certificato AEO ne informa immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri, per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies, affinché possano prendere i provvedimenti opportuni.

2.  Se il titolare del certificato AEO non regolarizza la situazione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro il termine di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, terzo comma, l’autorità doganale competente comunica all’operatore economico interessato di aver sospeso la qualifica di operatore economico autorizzato per un periodo di 30 giorni di calendario, in modo tale che l’operatore economico possa prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione. La notifica è trasmessa anche alle autorità doganali degli altri Stati membri tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

3.  Se il titolare del certificato AEO ha commesso un atto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato per la durata del procedimento penale. Essa lo notifica al titolare del certificato. La notifica è inviata anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

4.  Se l’operatore economico autorizzato non è in grado di regolarizzare la sua situazione entro 30 giorni di calendario, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l’autorità doganale di rilascio proroga la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.

Articolo 14 vicies

1.  La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

2.  La sospensione non ha alcun effetto automatico sulle autorizzazioni concesse senza riferimento ai certificati AEO, purché i motivi che hanno condotto alla sospensione non siano rilevanti anche per tali autorizzazioni.

3.  La sospensione non incide automaticamente sull’autorizzazione di applicazione di una procedura doganale semplificata concessa sulla base del certificato AEO e per la quale le condizioni continuano a sussistere.

4.  Nel caso di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), se l’operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all’articolo 14 duodecies, la qualifica di operatore economico autorizzato è parzialmente sospesa e un nuovo certificato AEO, di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), può essere rilasciato su sua richiesta.

Articolo 14 unvicies

1.  Quando l’operatore economico in causa ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l’autorità doganale di rilascio revoca la sospensione e ne informa l’operatore economico interessato e le autorità doganali degli altri Stati membri. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo stabilito all’articolo 14 novodecies, paragrafo 2 o 4.

Nella situazione di cui all’articolo 14 vicies, paragrafo 4, l’autorità doganale che ha deciso la sospensione ristabilisce il certificato sospeso. Conseguentemente, revoca il certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a).

2.  Se l’operatore economico interessato omette di adottare le misure necessarie nel periodo di sospensione di cui all’articolo 14 novodecies, paragrafo 2 o 4, l’autorità doganale di rilascio ritira il certificato AEO e ne dà immediatamente comunicazione alle autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

Nella situazione di cui all’articolo 14 vicies, paragrafo 4, il certificato originale è revocato e solo il nuovo certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), è valido.

Articolo 14 duovicies

1.  Qualora un operatore economico autorizzato si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui all’articolo 14 bis, può chiedere la sospensione della sua qualifica di operatore economico autorizzato. In tal caso, l’operatore economico autorizzato ne dà comunicazione all’autorità doganale di rilascio specificando la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i criteri previsti. Egli è tenuto a notificare all’autorità doganale di rilascio anche tutte le misure programmate e la loro durata.

L’autorità doganale che l’ha ricevuta trasmette la notifica anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

2.  Se l’operatore economico interessato non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l’autorità doganale di rilascio può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l’operatore economico autorizzato abbia agito in buona fede. Tale proroga è notificata alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

In tutti gli altri casi, il certificato AEO è ritirato e le autorità doganali di rilascio ne informano immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

3.  Se i provvedimenti necessari non sono presi entro il periodo di sospensione, si applica l’articolo 14 tervicies.



Sezione 3

Revoca del certificato AEO

Articolo 14 tervicies

1.  L’autorità doganale di rilascio revoca il certificato AEO nei seguenti casi:

a) se l’operatore economico interessato omette di adottare le misure di cui all’articolo 14 unvicies, paragrafo 1;

b) se l’operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;

c) se l’operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all’articolo 14 duovicies;

d) se l’operatore economico autorizzato ne fa richiesta.

Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), l’autorità doganale può decidere di non revocare il certificato AEO se ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell’operatore economico autorizzato.

2.  La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.

Nel caso di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), se l’operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all’articolo 14 duodecies, l’autorità doganale di rilascio revoca il certificato e rilascia un nuovo certificato AEO, ai sensi dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a).

3.  L’autorità doganale di rilascio informa immediatamente della revoca le autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

4.  Salvi i casi di revoca di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l’operatore economico non può presentare un’altra domanda di certificato AEO nei tre anni successivi alla revoca.



CAPITOLO 3

Scambio di informazioni

Articolo 14 quatervicies

1.  L’operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali di rilascio tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento o il contenuto.

2.  Tutte le informazioni utili in possesso dell’autorità doganale di rilascio sono comunicate alle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l’operatore economico autorizzato esercita attività rilevanti per la dogana.

3.  Se un’autorità doganale revoca un’autorizzazione specifica concessa a un operatore economico autorizzato, sulla base di un certificato AEO, per la fruizione di una determinata semplificazione doganale, di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis e 912 octies, ne informa l’autorità doganale che ha rilasciato il certificato AEO.

▼M52

4.  L'autorità doganale di rilascio comunica immediatamente all'appropriata autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile le seguenti informazioni minime in suo possesso relative alla qualifica di operatore economico autorizzato:

a) il certificato AEO — Sicurezza (AEOS) e il certificato AEO — Semplificazioni doganali/Sicurezza (AEOF), compreso il nome del titolare del certificato e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché le relative motivazioni;

b) informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell'ultima visita e lo scopo della visita (processo di autorizzazione, valutazione, monitoraggio);

c) eventuali riesami dei certificati AEOS e AEOF e relativi esiti.

Le autorità doganali nazionali, in accordo con l'autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio delle informazioni di cui al primo comma non coperte dal sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies entro il 1o marzo 2015.

Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell'aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazionì.

▼M29

Articolo 14 quinvicies

1.  Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorità doganali, è utilizzato ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità doganali nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici.

2.  La Commissione e le autorità doganali archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni trasmesse mediante il sistema di cui al paragrafo 1:

a) i dati relativi alle domande trasmesse per via elettronica;

b) i certificati AEO e, se del caso, le relative modifiche, la revoca o la sospensione dello statuto di operatore economico autorizzato;

c) ogni altra informazione pertinente.

▼M52

2 bis  Se del caso, in particolare se la qualifica di operatore economico autorizzato è considerata come requisito di base per la concessione dell'approvazione o di autorizzazioni o di agevolazioni previste da altre normative dell'Unione, l'accesso alle informazioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 quatervicies, paragrafo 4, può essere concesso anche alla competente autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile.

▼M29

3.  L’autorità doganale di rilascio notifica agli uffici responsabili dell’analisi dei rischi nel proprio Stato membro la concessione, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato AEO. Ne informa altresì tutte le autorità di rilascio degli altri Stati membri.

4.  L’elenco degli operatori economici autorizzati può essere divulgato al pubblico dalla Commissione via Internet, previo consenso degli operatori economici stessi. L’elenco è regolarmente aggiornato.

▼M18 —————

▼B



TITOLO IV

ORIGINE DELLE MERCI



CAPITLO 1

Origine non preferenziale



Sezione 1

Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine

Articolo 35

Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.

Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.



Sottosezione 1

Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

Articolo 36

Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

Articolo 37

Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Articolo 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;

c)

 

i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;

ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;

e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;

f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).



Sottosezione 2

Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

Articolo 39

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.



Sottosezione 3

Disposizioni comuni per tutti i prodotti

Articolo 40

Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

 per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;

 per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;

 per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.



Sezione 2

Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio

Articolo 41

▼M1

1.  Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

▼B

►M1  2. ◄   I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

Articolo 42

La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

 se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,

 se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Articolo 43

Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;

b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:

 costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,

 sono caratteristici di queste merci, e

 sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 44

Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

Articolo 45

Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

Articolo 46

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

 la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;

 la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.



Sezione 3

Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine



Sottosezione 1

Disposizioni relative ai certificati generali di origine

Articolo 47

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;

b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:

 la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,

 il tipo di prodotto,

 il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,

 il nome dello speditore;

c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

Articolo 48

1.  I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).

2.  I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.

3.  Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.

Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.

Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

Articolo 49

Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.

Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.

È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.

Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

Articolo 50

1.  Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2 o di 25-30 g/m2 quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.  Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3.  Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

Articolo 51

►C1  I formulari di domanda ed i certificati d'origine sono ◄ compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Articolo 52

Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso.

Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

Articolo 53

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 54

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.



Sottosezione 2

Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali

Articolo 55

Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.



a)

Certificati d'origine

Articolo 56

1.  I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.

2.  Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate «autorità emittenti», se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.

3.  Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.

4.  Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.

Articolo 57

1.  I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento.

Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia».

2.  Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.

Articolo 58

1.  Il formato del certificato d'origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m2. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.

2.  I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 59

1.  I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.

2.  Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

Articolo 60

1.  I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.

2.  Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

Articolo 61

Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

Articolo 62

In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella «osservazioni» una delle seguenti diciture:

 expedido a posteriori,

 udstedt efterfølgende,

 Nachträglich ausgestellt,

 Εκδοθέν εκ των υστέρων,

 Issued retrospectively,

 Délivré a posteriori,

 rilasciato a posteriori,

 afgegeven a posteriori,

 emitido a posteriori,

 annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

 utfärdat i efterhand,

▼A2

 Vystaveno dodatečně,

 Välja antud tagasiulatuvalt,

 Izsniegts retrospektīvi,

 Retrospektyvusis išdavimas,

 Kiadva visszamenőleges hatállyal,

 Maħruġ retrospettivament,

 Wystawione retrospektywnie,

 Izdano naknadno,

▼M26

 Vyhotovené dodatočne,

▼M30

 издаден впоследствие,

 eliberat ulterior,

▼M45

 Izdano naknadno.

▼B



b)

Cooperazione amministrativa

Articolo 63

1.  Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa.

A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee:

 il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;

 il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64.

Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.

2.  Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.

Articolo 64

1.  Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.

Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali.

Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.

2.  Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviano il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.

Qualora si soprassieda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

Articolo 65

1.  I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.

Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi.

2.  Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione.

▼M18



CAPITOLO 2

Origine preferenziale

▼M39



Sezione 1

Sistema delle preferenze generalizzate



Sottosezione 1

Disposizioni generali

▼M46

Articolo 66

La presente sezione stabilisce le norme concernenti la definizione della nozione di «prodotti originari» nonché le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa a essa correlati ai fini dell’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) concesso dall’Unione ai paesi in via di sviluppo con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) (di seguito «il sistema»).

▼M56

Articolo 66 bis

1.  Gli articoli da 68 a 71 e da 90 a 97 undecies si applicano a decorrere dalla data di applicazione, da parte dei paesi beneficiari e degli Stati membri, del sistema di autocertificazione dell'origine da parte degli esportatori registrati (il «sistema degli esportatori registrati»).

2.  Gli articoli da 97 duodecies a 97 quatervicies si applicano a condizione che i paesi beneficiari e gli Stati membri rilascino, rispettivamente, certificati di origine, modulo A, e certificati di circolazione delle merci EUR.1, o che i loro esportatori compilino dichiarazioni su fattura, conformemente agli articoli 91 e 91 bis.

▼M39

Articolo 67

1.  Ai fini della presente sezione e della sezione 1 bis del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:

▼M46

a) «paese beneficiario», un paese o territorio quale definito all’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012;

▼M39

b) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

c) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

d) «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

e) «merci», sia i materiali che i prodotti;

f) «cumulo bilaterale», il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo il presente regolamento, sono originari dell'Unione europea come materiali originari di un determinato paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese;

g) «cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia», il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un determinato paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese e importati nell'Unione europea;

h) «cumulo regionale», il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo il presente regolamento, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;

i) «cumulo ampliato», il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un determinato paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;

j) «materiali fungibili», materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

k) «gruppo regionale», il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;

l) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

▼M56

m) «valore dei materiali» nell'elenco di cui all'allegato 13 bis, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;

n) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

▼M39

o) «contenuto massimo di materiali non originari», il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

p) «peso netto», il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

q) «capitoli», «voci» e «sottovoci», i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

r) «classificato», categorizzato mediante classificazionein una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

s) «spedizione», i prodotti

 spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure

 trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

t) «esportatore», qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione europea o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;

▼M56

u) «esportatore registrato»,

i) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; o

ii) un esportatore che è stabilito in uno Stato membro ed è registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale; o

iii) un rispeditore di merci che è stabilito in uno Stato membro ed è registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia («rispeditore registrato»);

v) «attestazione di origine», l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.

▼M46

1 bis.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), nei casi in cui è fatto riferimento a un «paese beneficiario» il termine comprende anche, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese o territorio ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).

▼M39

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera n), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al paragrafo 1, lettera n), primo comma, può riferirsi all'impresa appaltante.

▼M56

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera u), qualora l'esportatore sia rappresentato per l'espletamento delle formalità di esportazione e anche il rappresentante dell'esportatore sia un esportatore registrato, tale rappresentante non può usare il proprio numero di esportatore registrato.

▼M39

Articolo 68

1.  Al fine di garantire la corretta applicazione del sistema i paesi beneficiari assumono l'impegno di:

a) porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l'attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nella presente sezione, comprese, all'occorrenza, le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo;

b) assicurare che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.

2.  La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste:

a) nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, anche mediante visite di verifica effettuate dalla Commissione stessa o dalle autorità doganali degli Stati membri;

b) fatti salvi gli articoli 97 octies e 97 nonies, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine.

▼M56

3.  I paesi beneficiari presentano alla Commissione l'impegno di cui al paragrafo 1 almeno tre mesi prima della data in cui intendono iniziare la registrazione degli esportatori.

Articolo 69

1.  I paesi beneficiari comunicano alla Commissione le autorità situate nel loro territorio che:

a) fanno parte delle loro autorità pubbliche o agiscono sotto l'autorità dello Stato e sono competenti per registrare gli esportatori nel sistema REX, per modificare e aggiornare i dati relativi alla registrazione e revocare la registrazione;

b) fanno parte delle loro autorità pubbliche e sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri come previsto nella presente sezione.

Essi comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto di dette autorità. La comunicazione è trasmessa alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data in cui i paesi beneficiari intendono iniziare la registrazione degli esportatori.

I paesi beneficiari informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali che:

a) sono competenti per registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX, nonché per modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione;

b) sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari conformemente alla presente sezione.

La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2016.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.

▼M56

Articolo 69 bis

1.  La Commissione provvede a istituire il sistema REX e a metterlo a disposizione entro il 1o gennaio 2017.

2.  Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 13 quater, le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.

Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, ne informano immediatamente l'esportatore.

Le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall'esportatore registrato le informazioni di cui all'articolo 93.

Articolo 69 ter

1.  La Commissione garantisce che l'accesso al sistema REX sia accordato in conformità del presente articolo.

2.  La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.

3.  Le autorità competenti di un paese beneficiario hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.

4.  Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso alla consultazione dei dati da esse registrati o registrati dalle autorità doganali di altri Stati membri e dalle autorità competenti dei paesi beneficiari nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Turchia. L'accesso ai dati ha luogo ai fini del controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 68 del codice o dell'esame delle dichiarazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, del codice.

5.  La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei paesi beneficiari.

Nella misura in cui nell'accordo di cui all'articolo 97 octies la Norvegia e la Svizzera hanno convenuto con l'Unione di condividere il sistema REX, la Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema alle autorità doganali di tali paesi. Un accesso sicuro al sistema REX è fornito anche alla Turchia una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.

6.  Se un paese o un territorio è stato rimosso dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, le autorità competenti del paese beneficiario conservano l'accesso al sistema REX per tutto il tempo loro necessario per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 71.

7.  La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico con il consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 13 quater:

a) nome dell'esportatore registrato;

b) indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato;

c) informazioni di contatto specificate nella casella n. 2 del modulo di cui all'allegato 13 quater;

d) descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 13 quater;

e) numero EORI o numero di identificazione operatore (TIN — Trader Identification Number) dell'esportatore registrato.

Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.

8.  La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:

a) il numero dell'esportatore registrato;

b) la data da cui decorre la validità della registrazione;

c) se del caso, la data della revoca della registrazione;

d) un'indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera e la Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni;

e) la data dell'ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.

Articolo 69 quater

1.  I dati registrati nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini dell'applicazione del sistema di cui alla presente sezione.

2.  Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 o all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE. Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti:

a) informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati;

b) periodo di conservazione dei dati.

Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all'allegato 13 quater.

3.  Ciascuna autorità competente di un paese beneficiario di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), e ciascuna autorità doganale di uno Stato membro di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a), che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.

La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l'esportatore registrato possa far valere i suoi diritti.

4.  I diritti degli esportatori registrati in relazione al trattamento dei dati memorizzati nel sistema REX indicati nell'allegato 13 quater e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità alla normativa di attuazione della direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato membro in cui i dati sono conservati.

5.  Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.

6.  I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

7.  Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e da esso trattata.

Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell'esportatore registrato.

Se l'esportatore registrato non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

8.  Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione.

Ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti di protezione dei dati.

▼M56

Articolo 70

La Commissione pubblica sul suo sito web le date a decorrere dalle quali i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema degli esportatori registrati. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.

Articolo 71

Un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 continua a essere assoggettato all'obbligo di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 69 e 69 bis, all'articolo 86, paragrafo 10, e all'articolo 97 octies per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.

▼M39



Sottosezione 2

Definizione della nozione di prodotti originari

Articolo 72

I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:

a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell'articolo 75;

b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 76.

Articolo 73

1.  Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.

2.  I prodotti originari reintrodotti nel paese beneficiaro, dopo essere stati esportati in un altro paese, sono considerati non originari salvo che si dimostri all'autorità competente che:

a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e

b) i prodotti reintrodotti non abbiano subito altre operazioni che quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

▼M56

Articolo 74

1.  I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con i requisiti nazionali specifici applicabili nell'Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.

2.  I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 84, 85 o 86 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.

3.  Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

4.  Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

5.  Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

▼M39

Articolo 75

1.  Sono considerati interamente ottenuti in un determinato paese beneficiario:

a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;

h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi;

i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h);

j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo di cui trattasi;

m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.  Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;

b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;

c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri oppure

ii) appartengono a società

 la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e

 che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.

▼M46

3.  Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all’articolo 86, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 86, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

▼M39

Articolo 76

1.  Fatti salvi gli articoli 78 e 79, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 75 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco dell'allegato 13 bis.

2.  Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un determinato paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulterioretrasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

Articolo 77

1.  La conformità alle condizioni di cui all'articolo 76, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità ad un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

2.  Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

3.  Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

4.  I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 78

1.  Fatto salvo il paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dall'adempimento dei requisiti deludi cui all'articolo 76, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)  ►C20  la mondatura e la lavorazione parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura di cereali e riso; ◄

g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);

q) la macellazione degli animali.

2.  Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3.  Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

Articolo 79

1.  In deroga all'articolo 76 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato 13 bis, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

a) il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 della parte I dell'allegato 13 bis.

2.  Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato 13 bis.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell'articolo 75. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 78 e l'articolo 80, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato 13 bis relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 80

1.  L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2.  Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sezione si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

3.  L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.

Articolo 81

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 82

Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 83

Nella determinazione del carattere originario di un determinato prodotto non deve essere presa in considerazione l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibili;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.



Sottosezione 3

Cumulo

Articolo 84

In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell'Unione europea possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.

▼M56

Le sottosezioni 2 e 7 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

▼M39

Articolo 85

1.  Nella misura in cui la Norvegia, la Svizzera e la Turchia concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari e applicano una definizione della nozione di origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un determinato paese beneficiario, purchéla lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.

2.  Il paragrafo 1 si applica a condizione che la Turchia, la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti originari dei paesi beneficiari che incorporano materiali originari dell'Unione europea.

3.  Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

4.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data dalla quale le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adempiute.

Articolo 86

▼M46

1.  Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

a) gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;

b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

d) gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2.  Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

▼M56

a) al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;

▼M46

b) ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella presente sezione;

c) i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:

i) a osservare o a far osservare la presente sezione e

ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;

d) gli impegni di cui alla lettera c) sono comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Ai fini della lettera b), quando l’operazione che conferisce il carattere originario di cui all’allegato 13 bis, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l’origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale a fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l’Unione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1o gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.

▼M39

3.  I materiali elencati nell'allegato 13 bis sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:

a) la preferenza tariffaria applicabile nell'Unione europea non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e

b) i materiali in questione beneficiassero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l'Unione europea.

▼M46

4.  Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all’articolo 78, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell’allegato 16.

▼C20

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, si considera come paese di origine del prodotto il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi dello stesso gruppo regionale.

▼M56

Il paese seguente è indicato come il paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata dall'esportatore del prodotto verso l'Unione o rilasciata, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, dalle autorità del paese beneficiario di esportazione:

 nel caso di prodotti esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, il paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine di cui all'articolo 95 bis, paragrafo 1, o all'articolo 97 quaterdecies, paragrafo 5, terzo trattino;

 nel caso di prodotti esportati dopo ulteriore lavorazione o trasformazione, il paese di origine determinato a norma del secondo comma.

▼M39

5.  Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:

▼M46

a) sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e

▼M39

b) i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:

i) a osservare o a far osservare la presente sezione e

ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche.

La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.

6.  Quando i prodotti fabbricati in un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III utilizzando materiali originari di un paese appartenente all'altro gruppo devono essere esportati verso l'Unione europea, l'origine dei prodotti è determinata come segue:

a) i materiali originari di un paese appartenente a un gruppo regionale sono considerati originari di un paese appartenente all'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguite in quest'ultimo paese beneficiario trascendano le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell'allegato 16.

b) se la condizione di cui alla lettera a) non è soddisfatta, si considera come paese di origine il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi partecipanti al cumulo.

Il paese di origine, se è determinato a norma del primo comma, lettera b), deve essere indicato come tale nella prova dell'origine rilasciata dall'esportatore del prodotto verso l'Unione europea ovvero, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, dalle autorità del paese beneficiario di esportazione.

7.  Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a) i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche;

b) l'impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.

La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un'altra richiesta.

Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

8.  Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 7, l'origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell'origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L'origine dei prodotti destinati ad essere esportati verso l'Unione europea è determinata in conformità alle norme di origine stabilite nella presente sezione.

Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all''Unione europea da un accordo di libero scambio, utilizzati in un determinato paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l'Unione europea, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.

9.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C):

a) la data da cui ha effetto il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica;

b) la data da cui ha effetto il cumulo ampliato, i paesi che vi partecipano e l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

▼M56

10.  La sottosezione 2, gli articoli 90, 91, 92, 93, 94 e 95 e la sottosezione 7 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.

▼M39

Articolo 87

Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 4, primo e secondo comma.

Articolo 88

▼M56 —————

▼M39

2.  Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nell'Unione europea secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

3.  Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 a condizioni da essi ritenute appropriate.

L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al paragrafo 2 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell'Unione europea» è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione europea.

4.  Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 2 rilascia la documentazione comprovante l'origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie dell'Unione europea o ne chiede, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

5.  Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l'autorizzazione di cui al paragrafo è utilizzata.

Esse possono ritirare l'autorizzazione nei casi seguenti:

a) il beneficiario fa un uso comunque scorretto dell'autorizzazione

b) il beneficiario non rispetta una delle altre condizioni stabilite nella presente sezione o nella sezione 1 bis.



Sottosezione 4

Deroghe

Articolo 89

1.  La Commissione può concedere a un determinato paese beneficiario, di propria iniziativa o su richiesta del medesimo, una deroga temporanea alle disposizioni della presente sezione:

a) se fattori interni o esterni privano temporaneamente tale paese della capacità, di cui disponeva in precedenza, di conformarsi alle norme sull'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 72, o

b) se necessita di un certo tempo per potersi conformare alle norme sulll'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 72.

2.  La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.

3.  La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Essa indica i motivi che giustificano la deroga di cui al paragrafo 1 ed è corredata di un'idonea documentazione.

4.  Se la deroga viene concessa, il paese beneficiario deve trasmettere alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.



▼M56

Sottosezione 5

Procedure per l'esportazione nel paese beneficiario e nell'Unione europea applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 90

1.  Il sistema si applica:

a) alle merci esportate da un esportatore registrato che soddisfino i requisiti della presente sezione;

b) a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR.

2.  Il valore dei prodotti originari in una spedizione è pari al valore di tutti i prodotti originari contenuti in una spedizione coperta da un'attestazione di origine rilasciata nel paese di esportazione.

Articolo 91

1.  I paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori il 1o gennaio 2017.

Tuttavia, qualora il paese beneficiario non sia in grado di iniziare la registrazione in tale data, entro il 1o luglio 2016 esso comunica per iscritto alla Commissione che rinvia la registrazione degli esportatori al 1o gennaio 2018 o al 1o gennaio 2019.

2.  Per un periodo di dodici mesi successivi alla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori, le autorità competenti di tale paese continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.

Fatto salvo l'articolo 97 duodecies, paragrafo 5, i certificati di origine, modulo A, rilasciati conformemente al primo comma del presente paragrafo sono ammissibili nell'Unione come prova dell'origine se rilasciati prima della data di registrazione dell'esportatore interessato.

Le autorità competenti di un paese beneficiario che incontrano difficoltà a completare il processo di registrazione entro il periodo di dodici mesi di cui sopra possono chiedere una proroga alla Commissione. Tale proroga non è superiore a sei mesi.

3.  Gli esportatori di un paese beneficiario, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6 000 EUR, a decorrere dalla data da cui il paese beneficiario intende iniziare la registrazione degli esportatori.

Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.

4.  Tutti i paesi beneficiari applicano il sistema degli esportatori registrati a decorrere dal 30 giugno 2020 al più tardi.

Articolo 91 bis

1.  Il 1o gennaio 2017 le autorità doganali degli Stati membri iniziano la registrazione degli esportatori e dei rispeditori di merci stabiliti sul loro territorio.

2.  A decorrere dal 1o gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ai fini del cumulo di cui all'articolo 84.

3.  Fino al 31 dicembre 2017 le autorità doganali degli Stati membri rilasciano certificati di circolazione delle merci EUR.1 o certificati sostitutivi di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori o dei rispeditori di merci che non sono ancora registrati. Tale disposizione si applica anche quando i prodotti originari inviati nell'Unione sono accompagnati da attestazioni di origine compilate da un esportatore registrato in un paese beneficiario.

4.  A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli esportatori dell'Unione, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6 000 EUR.

Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.

5.  I rispeditori di merci che sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5. Tale disposizione si applica a prescindere dal fatto che le merci siano accompagnate da un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel paese beneficiario o da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore.

Articolo 92

1.  Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, gli esportatori presentano domanda all'autorità competente del paese beneficiario da cui le merci sono destinate ad essere esportate e di cui le merci sono considerate originarie o in cui sono state sottoposte a una trasformazione che si ritiene non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 4, primo comma, o all'articolo 86, paragrafo 6, lettera a).

La domanda è presentata utilizzando il formulario di cui all'allegato 13 quater e contiene tutte le informazioni ivi richieste.

2.  Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, gli esportatori o i rispeditori di merci stabiliti in uno Stato membro presentano domanda alle autorità doganali di tale Stato membro utilizzando il formulario di cui all'allegato 13 quater.

3.  Gli esportatori formano oggetto di una registrazione unica ai fini dell'esportazione nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.

Un numero di esportatore registrato è attribuito all'esportatore dalle autorità competenti del paese beneficiario ai fini dell'esportazione nel quadro dei sistemi SPG dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.

4.  La domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato contiene tutti i dati di cui all'allegato 13 quater.

5.  La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro ricevono una domanda di registrazione completa in conformità al paragrafo 4.

6.  Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito all'esportatore o al rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.

Articolo 92 bis

Se un paese è aggiunto all'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione attiva automaticamente, nell'ambito del proprio sistema, le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema REX e siano validi almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.

In questo caso un esportatore che è già registrato almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, non deve presentare una domanda presso le autorità competenti del proprio paese per essere registrato nel sistema dell'Unione.

Articolo 93

1.  Gli esportatori registrati informano immediatamente le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro in merito alle modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione.

2.  Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l'esportazione di merci nell'ambito del sistema o non intendono più esportare merci nell'ambito del sistema ne informano le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro.

3.  Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro revocano la registrazione se l'esportatore registrato:

a) non esiste più;

b) non soddisfa più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema;

c) ha informato l'autorità competente del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro che non intende più esportare merci nell'ambito del sistema;

d) per dolo o colpa compila o fa compilare un'attestazione di origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.

4.  L'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro possono revocare la registrazione se l'esportatore registrato non tiene aggiornati i dati relativi alla propria registrazione.

5.  La revoca della registrazione ha effetto unicamente per il futuro, ossia si applica alle attestazioni di origine rilasciate dopo la data della revoca. La revoca della registrazione non ha alcun effetto sulla validità delle attestazioni di origine rilasciate prima che l'esportatore registrato sia informato della revoca.

6.  L'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro informano l'esportatore registrato in merito alla revoca della sua registrazione e alla data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto.

7.  In caso di revoca della registrazione l'esportatore o il rispeditore delle merci può introdurre un ricorso giurisdizionale.

8.  La revoca di un esportatore registrato è annullata in caso di revoca erronea. L'esportatore o il rispeditore delle merci è autorizzato a utilizzare il numero di esportatore registrato attribuitogli al momento della registrazione.

9.  Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato in conformità all'articolo 92. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4 possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano all'autorità competente del paese beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione.

10.  I dati relativi a una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dall'autorità competente del paese beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro che li hanno introdotti nel sistema per un periodo massimo di dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Trascorso tale periodo, l'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro cancellano i dati.

Articolo 93 bis

1.  La Commissione revoca tutte le registrazioni degli esportatori registrati in un paese beneficiario se tale paese è soppresso dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 o se le preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario sono state temporaneamente revocate in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012.

2.  Se tale paese è reinserito nel suddetto elenco o se la revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario è terminata, la Commissione riattiva le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema e siano ancora validi almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni. In caso contrario, gli esportatori sono registrati nuovamente in conformità all'articolo 92.

3.  In caso di revoca delle registrazioni di tutti gli esportatori registrati in un paese beneficiario a norma del paragrafo 1, i dati relativi alle registrazioni revocate sono conservati nel sistema REX per almeno dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Una volta trascorso tale termine e se da oltre dieci anni il paese beneficiario non è più un paese beneficiario del sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che quest'ultima soddisfi determinate condizioni, la Commissione cancella dal sistema REX i dati relativi alle registrazioni revocate.

Articolo 94

1.  Gli esportatori, registrati o non registrati, adempiono i seguenti obblighi:

a) tengono una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;

b) tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

c) conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

d) conservano per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:

i) delle attestazioni di origine rilasciate;

ii) della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.

2.  Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.

3.  I rispeditori di merci, registrati o non registrati, che compilano attestazioni di origine sostitutive conformemente all'articolo 97 quinquies conservano le attestazioni di origine iniziali che hanno sostituito per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'attestazione di origine sostitutiva è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale.

Articolo 95

1.  L'attestazione di origine è rilasciata dall'esportatore quando i prodotti di cui trattasi sono esportati, sempre che i prodotti possano essere considerati originari del paese beneficiario interessato o di un altro paese beneficiario in conformità all'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, o all'articolo 86, paragrafo 6, primo comma, lettera b).

2.  L'attestazione di origine può anche essere rilasciata dopo l'esportazione dei prodotti interessati («attestazione retroattiva»). Tale attestazione retroattiva è ricevibile se è trasmessa alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica entro due anni dall'importazione.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 74 e a condizione che il termine di due anni di cui al primo comma sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore del paese di esportazione dei prodotti. Ciò vale, mutatis mutandis, se il frazionamento di una spedizione ha luogo in un altro paese beneficiario o in Norvegia, in Svizzera o, se del caso, in Turchia.

3.  L'attestazione di origine è fornita dall'esportatore al proprio cliente stabilito nell'Unione e contiene i dati specificati nell'allegato 13 quinquies. È redatta in inglese, francese o spagnolo.

Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l'identificazione dell'esportatore interessato e delle merci in questione.

4.  I paragrafi da 1 a 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine rilasciate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale.

Articolo 95 bis

1.  Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nell'ambito del cumulo bilaterale o regionale, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sull'attestazione di origine trasmessa dal fornitore dei suddetti materiali. In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura «EU cumulation», «regional cumulation», «Cumul UE», «cumul regional» o «Acumulación UE», «Acumulación regional».

2.  Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo di cui all'articolo 85, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni delle norme di origine SPG della Norvegia, della Svizzera o, ove applicabile, della Turchia, a seconda dei casi. In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» o «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía».

3.  Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo ampliato di cui all'articolo 86, paragrafi 7 e 8, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione e la parte interessata.

In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura «extended cumulation with country x», «cumul étendu avec le pays x» o «Acumulación ampliada con el país x».

▼M39

Articolo 96

1.  Per ogni spedizione deve essere compilata un'attestazione di origine distinta.

▼M56

2.  L'attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data del rilascio.

▼M39

3.  L'attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

a) si tratta di prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;

b) sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e

c) sono destinate ad essere importate a scaglioni.



▼M56

Sottosezione 6

Procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

▼M56

Articolo 96 bis

Affinché gli importatori possano beneficiare del sistema su presentazione di un'attestazione di origine, le merci devono essere esportate alla data o a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dal quale le merci sono esportate ha iniziato la registrazione degli esportatori a norma dell'articolo 91.

▼M56

Articolo 97

1.  Quando un dichiarante chiede un trattamento preferenziale nell'ambito del sistema, fa riferimento all'attestazione di origine nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Il riferimento all'attestazione di origine è costituito dalla data di rilascio, espressa nel formato aaaammgg, in cui aaaa indica l'anno, mm il mese e gg il giorno. Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera 6 000 EUR, il dichiarante indica anche il numero di esportatore registrato.

2.  Se il dichiarante ha chiesto l'applicazione del sistema in conformità al paragrafo 1 senza essere in possesso dell'attestazione di origine al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata incompleta ai sensi dell'articolo 253, paragrafo 1, e trattata di conseguenza.

3.  Prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica il dichiarante si accerta che le merci siano conformi alle norme enunciate nella presente sezione, in particolare verificando:

i) sul sito web pubblico che l'esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6 000 EUR e

ii) che l'attestazione di origine sia redatta in conformità all'allegato 13 quinquies.

▼M39

Articolo 97 bis

1.  I prodotti seguenti sono esenti dall'obbligo del rilascio e della produzione dell'attestazione di origine:

a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, a condizione che il valore totale non sia superiore a 500 EUR;

b) i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR.

2.  I prodotti di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

b) sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;

c) non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).

3.  Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) le importazioni presentano carattere occasionale;

b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.

Articolo 97 ter

1.  La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell'attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità dell'attestazione di origine se viene regolarmente accertato che questa attestazione corrisponde ai prodotti in questione.

2.  L'attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene rigettata se gli errori stessi non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.

3.  Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 96 possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono ammettere le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 97 quater

1.  La procedura di cui all'articolo 96, paragrafo 3, si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.

2.  Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non assemblati per i quali è stata compilata l'attestazione di origine.

▼M56

Articolo 97 quinquies

1.  Se i prodotti non sono ancora stati immessi in libera pratica, l'attestazione di origine può essere sostituita da una o più attestazioni di origine sostitutive, compilate dal rispeditore delle merci, al fine di inviare tutti i prodotti, o una parte di essi, in un altro luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.

Le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate soltanto se l'attestazione di origine iniziale era stata compilata conformemente agli articoli 95 e 96 e all'allegato 13 quinquies.

2.  I rispeditori devono essere registrati ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per i prodotti originari da spedire in un altro luogo all'interno dell'Unione qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6 000 EUR.

Tuttavia, i rispeditori che non sono registrati sono autorizzati a rilasciare attestazioni di origine sostitutive qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6 000 EUR se allegano copia dell'attestazione di origine iniziale compilata nel paese beneficiario.

3.  Solo i rispeditori registrati nel sistema REX possono rilasciare attestazioni di origine sostitutive per quanto riguarda prodotti originari da spedire in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni. Questa disposizione si applica indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale e a prescindere dal fatto che il paese d'origine sia elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012.

4.  L'attestazione di origine sostitutiva è valida per dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'attestazione di origine iniziale.

5.  In caso di sostituzione di un'attestazione di origine, il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine iniziale:

a) i dati corrispondenti alla o alle attestazioni di origine sostitutive;

b) il nome e l'indirizzo del rispeditore;

c) il destinatario o i destinatari nell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.

L'attestazione di origine iniziale reca la dicitura «Replaced», «Remplacée» o «Sustituida».

6.  Il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine sostitutiva:

a) tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti;

b) la data di rilascio dell'attestazione di origine iniziale;

c) le informazioni specificate nell'allegato 13 quinquies;

d) il nome e l'indirizzo del rispeditore dei prodotti nell'Unione e, se del caso, il suo numero di esportatore registrato;

e) il nome e l'indirizzo del destinatario nell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni;

f) la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.

L'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement», «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución».

7.  I paragrafi da 1 a 6 si applicano alle attestazioni che sostituiscono attestazioni di origine sostitutive.

8.  La sottosezione 7 della presente sezione si applica, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine sostitutive.

9.  Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base a una deroga concessa conformemente all'articolo 89, la sostituzione prevista dal presente articolo può essere effettuata solo se i prodotti sono destinati all'Unione.

▼M39

Articolo 97 sexies

1.  In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l'esattezza dell'indicazione dell'origine contenuta nella dichiarazione o il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 74.

2.  Le autorità doganali possono sospendere l'applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata del procedimento di verifica di cui all'articolo 97 nonies se:

a) le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 73 o 74;

b) il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.  In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati del procedimento di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

Articolo 97 septies

1.  Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione del sistema, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al paese beneficiario, se:

a) le merci non sono identiche a quelle indicate nell'attestazione di origine;

b) il dichiarante non presenta l'attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;

c) fatto salvo l'articolo 90, lettera b), e l'articolo 97 quinquies, paragrafo 1, l'attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel paese beneficiario;

d) l'attestazione di origine non è rilasciata in conformità all'allegato 13 quinquies;

e) le condizioni di cui all'articolo 74 non sono soddisfatte.

2.  Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione del beneficio del sistema, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell'articolo 97 nonies rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

a) hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l'esportatore non aveva la facoltà di redigere l'attestazione di origine;

b) hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari di un paese beneficiario o le condizioni dell'articolo 73 non sono soddisfatte;

c) nutrivano seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all'effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica e

i) non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 97 nonies oppure

ii) la risposta ricevuta non fornisce adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.



▼M56

Sottosezione 7

Controllo dell'origine applicabile a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

▼M39

Articolo 97 octies

1.  Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono:

a) verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;

b) controlli periodici degli esportatori di iniziativa propria.

Nella misura in cui la Norvegia, la Svizzera e la Turchia hanno concluso con l'Unione europea un accordo di reciproco sostegno in materia di cooperazione amministrativa, il primo comma si applica mutatis mutandis alle richieste inviate alle autorità della Norvegia, della Svizzera e della Turchia affinché, per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive rilasciate sul loro territorio fungano da collegamento con le autorità competenti de paese beneficiario.

Il cumulo ampliato è autorizzato ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 7 e 8, solo se il paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio si è impegnato a fornire al paese beneficiario il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui fornirebbe tale sostegno alle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'accordo medesimo.

2.  I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi incombenti agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei paesi beneficiari chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.

3.  Le autorità competenti dei paesi beneficiari hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell'esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.

Articolo 97 nonies

1.  Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sezione.

Le autorità doganali dello Stato membro, qualora richiedono la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, indicano nella loro richiesta, all'occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.

A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell'attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite nell'attestazione sono inesatte.

Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica, eccezion fatta per le richieste inviate alla Norvegia, alla Svizzera o alla Turchia al fine di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un paese beneficiario, per le quali il termine è aumentato a otto mesi.

2.  Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stablisce un ulteriore termine non superiore a 6 mesi.

▼M56

3.  Qualora dal controllo di cui al paragrafo 1 o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri o della Commissione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle suddette indagini.



▼M56

Sottosezione 8

Altre disposizioni applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

▼M56 —————

▼M39

Articolo 97 undecies

1.  Le sottosezioni 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, per determinare se i prodotti possano essere considerati originari di un paese beneficiario quando sono esportati a Ceuta o Melilla oppure originari di Ceuta e Melilla quando sono esportati in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

2.  Le sottosezioni 5, 6 e 7 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un paese beneficiario verso Ceuta o Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta o Melilla verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

3.  Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione delle sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6 e 7 a Ceuta e Melilla.

4.  Per le finalità indicate nei paragrafi 1 e 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.



▼M56

Sezione 1 bis

Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, dichiarazioni su fattura e certificati di circolazione delle merci EUR.1

▼M39



Sottosezione 1

Principi generali

Articolo 97 duodecies

1.  I paesi beneficiari osservano o fanno osservare:

a) le norme relative all'origine dei prodotti esportati, fissate nella sezione 1;

b) le norme relative alla compilazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A, secondo il modello riportato nell'allegato 17;

c) le disposizioni relative all'uso delle dichiarazioni su fattura redatte secondo il modello modello riportato nell'allegato 18;

d) le disposizioni concernenti i metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 97 vicies;

e) le disposizioni sulla concessione di deroghe di cui all'articolo 89.

2.  Le autorità competenti dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione o gli Stati membri; tale cooperazione consiste in particolare:

a) nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

b) fatti salvi gli articoli 97 vicies e 97 unvicies, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine.

3.  Le condizioni stabilite nel paragrafo 1 si considerano accettate dal paese beneficiario se tale paese designa un'autorità competente per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, verifica le prove documentarie dell'origine e rilascia i certificati di origine, modulo A, per le esportazioni verso l'Unione europea,.

▼M46

4.  Le merci originarie di un paese o territorio ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare del sistema sempre che siano esportate dal paese o territorio stesso a decorrere dalla data indicata all’articolo 97 vicies.

▼M39

5.  La prova dell'origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

▼M46

6.  Ai fini delle sottosezioni 2 e 3 della presente sezione, un paese o territorio che sia stato soppresso dall’elenco dei paesi beneficiari di cui all’articolo 97 vicies, paragrafo 2, continua a essere assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 97 duodecies, paragrafo 2, all’articolo 97 terdecies, paragrafo 5, all’articolo 97 unvicies, paragrafi 3, 4, 6 e 7, e all’articolo 97 duovicies, paragrafo 1, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto elenco.

7.  Gli obblighi di cui al paragrafo 6 si applicano a Singapore per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

▼M39



Sottosezione 2

Procedure per l'esportazione nel paese beneficiario

Articolo 97 terdecies

1.  Il certificato di origine, modulo A, redatto sul modello contenuto nell'allegato 17, è rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato, corredata dei documenti giustificativi appropriati attestanti che i prodotti destinati all'esportazione soddisfano le condizioni per il rilascio del certificato di origine, modulo A.

▼M56

2.  Le autorità competenti dei paesi beneficiari mettono a disposizione dell'esportatore il certificato di origine, modulo A, non appena l'esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Tuttavia, le autorità competenti dei paesi beneficiari possono anche rilasciare un certificato di origine, modulo A, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b) è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici; oppure

c) la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 74.

3.  Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori recano nella casella n. 4 la dicitura «Issued retrospectively», «Délivré à posteriori» o «Emitido a posteriori».

4.  In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato del certificato di origine, modulo A, reca nella casella n. 4 la dicitura «Duplicate», «Duplicata» o «Duplicado», la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato ha effetto a decorrere dalla data dell'originale.

▼M39

5.  Allo scopo di verificare se il prodotto per cui è richiesto il certificato di origine, modulo A, è conforme alle norme di origine pertinenti, le autorità pubbliche competenti sono autorizzate a chiedere qualsiasi prova documentale o a effettuare qualsiasi controllo che ritengano appropriato.

▼M56

6.  Le caselle n. 2 e n. 10 del certificato di origine, modulo A, non devono essere compilate obbligatoriamente. La casella n. 12 reca la dicitura «Unione europea» o il nome di uno degli Stati membri. La data di rilascio del certificato di origine, modulo A, è indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell'esportatore da apporre nella casella n. 12, sono manoscritte.

▼M39

Articolo 97 quaterdecies

▼M46

1.  La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore che opera in un paese beneficiario per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 97 duodecies, paragrafo 2, si applichi a questa procedura.

▼M39

2.  L'esportatore che compila la dichiarazione su fattura deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità pubbliche competenti del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione.

3.  La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, in francese o in inglese, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale il testo riportato nell'allegato 18. Se è compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.

4.  L'uso della dichiarazione su fattura è subordinato alle seguenti condizioni:

a) per ogni singola spedizione deve essere compilata una dichiarazione su fattura distinta;

b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può far riferimento a tale controllo nella dichiarazione su fattura.

5.  Quando si applica il cumulo di cui agli articoli 84, 85 o 86, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario invitato a rilasciare il certificato di origine, modulo A, per i prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo, si fondano sugli elementi seguenti:

 se trattasi di cumulo bilaterale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata a norma della sottosezione 5;

 se trattasi di cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata secondo le norme di origine SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi;

 se trattasi di cumulo regionale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore, in particolare sul certificato di origine, modulo A, redatto in base al modello contenuto nell'allegato 17, ovvero sulla dichiarazione su fattura recante il testo contenuto nell'allegato 18;

 se trattasi di cumulo ampliato, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata in conformità al pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione europea e il paese interessato.

Nei casi indicati al primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino, la casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, reca a seconda dei casi, la dicitura «EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Regional cumulation», «Extended cumulation with country x» o «Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «Cumul régional», «Cumul étendu avec le pays x».



Sottosezione 3

Procedure per l'immissione in libera pratica nell'unione europea

Articolo 97 quindecies

1.  I certificati di origine, modulo A, o le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali degli Stati membri di importazione in conformità alle procedure relative alla dichiarazione in dogana.

2.  Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all'articolo 97 duodecies, paragrafo 5, possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d'importazione possono ammettere le prove dell'origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 97 sexdecies

1.  Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.

2.  Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;

b) formino oggetto di uno stesso contratto d'acquisto, i cui contraenti siano stabilite nel paese di esportazione o negli Stati membri;

c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dello stesso Stato membro.

Questa procedura si applica per il periodo stabilito dalle autorità doganali competenti.

Articolo 97 septdecies

1.  Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, in un altro luogo dellUnione europea o, se del caso, in Norvegia, in Svizzera o in Turchia.

2.  I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.

3.  Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato. La casella n. 4 reca la dicitura «Certificat de remplacement» o «Replacement certificate», nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie. La casella n. 1 reca il nome del riesportatore. La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale. Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture relative ai prodotti riesportati e contenute nel certificato iniziale, mentre gli estremi della fattura del riesportatore sono indicati nella casella n. 10.

4.  La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio di detto certificato. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Tale casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.

5.  L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

▼M56

6.  Nel caso di prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie in base ad una deroga concessa a norma dell'articolo 89, la procedura prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all'Unione.

▼M39

Articolo 97 octodecies

1.  I prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi come prodotti originari fruenti delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66, senza che sia necessaria la presentazione di occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, a condizione che

a) tali prodotti:

i) formino oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

ii) siano stati dichiarati conformi alla condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;

b) non sussistano dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera a), punto ii).

2.  Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a) le importazioni presentano carattere occasionale;

b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

3.  Il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 2 non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 97 novodecies

1.  La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni che figurano sul certificato d'origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato d'origine o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che il o certificato o la dichiarazione corrispondono ai prodotti presentati.

2.  I certificati d'origine, modulo A, i certificato di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazione su fattura che contengano errori formali evidenti non vengono rigettati se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.



Sottosezione 4

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 97 vicies

1.  I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio che sono preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura.

La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, quando i prodotti devono essere immessi in libera pratica, le autorità doganali possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri.

I paesi beneficiari che hanno già trasmesso le informazioni richieste ai sensi del primo comma non sono tenuti a fornirle di nuovo, tranne qualora sia intervenuta una modifica.

▼M46

2.  Ai fini dell’articolo 97 duodecies, paragrafo 4, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data in cui il paese o il territorio ammesso o riammesso al beneficio per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel paragrafo 1.

▼M39

3.  La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 su richiesta delle autorità competenti dei paesi beneficiari stessi.

Articolo 97 unvicies

1.  Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti o dell'osservanza delle norme della presente sezione.

2.  Le autorità doganali degli Stati membri che presentano richiesta di controllo a posteriori rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, la fattura, se è stata presentata, e la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l'indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute indicanti la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.

Se le autorità doganali degli Stati membri decidono di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3.  Quando viene presentata richiesta di controllo a posteriori, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali degli Stati membri entro il termine di sei mesi oppure, nel caso di richieste inviate alla Norvegia, alla Svizzera o alla Turchia al fine di verificare le prove dell'origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario, entro il termine di otto mesi dalla data di trasmissione della richiesta. I risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano essere considerati prodotti originari del paese beneficiario.

4.  Nel caso di certificati di origine, modulo A, rilasciati in applicazione del cumulo bilaterale, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.

5.  Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti stesse si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

6.  Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

7.  Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, gli esportatori conservano tutti i documenti idonei attestanti il carattere originario dei prodotti in questione, mentre le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione conservano le copie dei certificati ed i relativi documenti di esportazione. Tali documenti sono conservati per almeno un triennio dalla fine dell'anno in cui è stato rilasciato il certificato di origine, modulo A.

Articolo 97 duovicies

1.  Gli articoli 97 vicies e 97 unvicies si applicano anche fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini della comunicazione di informazioni alla Commissione o alle autorità doganali degli Stati membri e del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura rilasciati in conformità alle norme sul cumulo regionale dell'origine.

2.  Ai fini dell'articolo 85, dell'articolo 97 quaterdecies e dell'articolo 97 septdecies, l'accordo concluso fra l'Unione europea, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia comprende, fra l'altro, l'impegno delle parti a fornire reciprocamente il necessario sostegno materia di cooperazione amministrativa.

Ai fini dell'articolo 86, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 97 duodecies, il paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio che acconsenta a partecipare al cumulo ampliato con un paese beneficiario si impegna altresì a prestare a quest'ultimo il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui presterebbe tale sostengno alle autorità doganali degli Stati membri secondo le disposizioni di detto accordo.



Sottosezione 5

Procedure applicabili in materia di cumulo bilaterale

Articolo 97 tervicies

1.  La prova del carattere originario dei prodotti dell'Unione europea è fornita producendo:

a) il certificato di circolazione delle merci EUR.1, redatto sul modello contenuto nell'allegato 21; o

b) la dichiarazione su fattura, recante il testo riportato nell'allegato 18. La dichiarazione su fattura può essere rilasciata da un esportatore qualsiasi per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR ovvero da un esportatore autorizzato dell'Unione europea.

2.  L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, appone le diciture «GSP beneficiary countries» e «EU» o «Pays bénéficiaires du SPG» e «UE» nella casella n. 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

3.  Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

4.  Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione europea nell'ambito del cumulo bilaterale a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione, se tale esportatore offre alle autorità doganali ogni garanzia affinché esse possano verificare:

a) il carattere originario dei prodotti e

b) l'osservanza degli altri requisiti applicabili in tale Stato membro.

5.  Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportaro sulla dichiarazione su fattura.

6.  Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento.

Esse revocano l'autorizzazione in ciascuno dei seguenti casi:

a) l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 4;

b) l'esportatore autorizzato non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5;

c) l'esportare autorizzato fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

7.  L' esportatore autorizzato non è tenuto a firmare le dichiarazioni su fattura purché consegni alle autorità doganali un impegno scritto con il quale egli assuma la piena responsabilità per qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se avesse apposto la propria firma.



Sottosezione 6

Ceuta e melilla

Articolo 97 quatervicies

Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un paese beneficiario a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.

Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

▼M18



Sezione 2

▼M21

Paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi o territori

▼M39

Articolo 97 quinvicies

1.  Ai fini della presente sezione si intende per:

a) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

b) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) «merci», sia i materiali che i prodotti;

e) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f) «prezzo franco fabbrica» nell'elenco dell'allegato 15, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese beneficiario, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) «valore dei materiali» nell'elenco dell'allegato 15, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche per la determinazione del valore dei materiali originari utilizzati;

h) «capitoli», «voci» e «sottovoci», i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;

i) «classificato», categorizzato mediante classificazione in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

j) «spedizione», i prodotti

 spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure

 trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera f), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al paragrafo 1, lettera f), primo comma, può riferirsi all'impresa appaltante.

▼M18



Sottosezione 1

Definizione della nozione di prodotti originari

Articolo 98

▼M21

1.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paesi o territori beneficiari»), ad esclusione di quelli contemplati nella sezione 1 e dei paesi d'oltremare associati alla Comunità, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:

▼M18

a) i prodotti interamente ottenuti nel ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ stesso a norma dell'articolo 99;

b) i prodotti ottenuti in tale ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma ►C8  dell'articolo 100. ◄

2.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ quando subiscono, nel ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 101.

3.  Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

Articolo 99

1.  Si considerano «interamente ottenuti» in un ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o nella Comunità:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

▼M39

d) bis  i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;

▼M18

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.  Le espressione «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

 che sono immatricolate o registrate nel ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o in uno Stato membro;

 che battono bandiera del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o di uno Stato membro;

 che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o di Stati membri;

 il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o degli Stati membri; e

 il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o degli Stati membri.

3.  I termini « ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ » e «Comunità» comprendono anche le acque territoriali del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o degli Stati membri.

►C8

 

4.  Le navi operanti in alto mare, ◄ in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 100

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari ►C8  eventualmente impiegati nella sua fabbricazione ◄ .

Articolo 101

▼M22

1.  Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 100:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

▼M39

g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

▼M22

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

▼M39

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

▼M39

m) bis  la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

▼M22

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione degli animali.

▼M18

2.  Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o nella Comunità su quel prodotto.

Articolo 101 bis

1.  L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.  Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 102

1.  In deroga all'articolo 100, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2.  Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 103

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 104

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 105

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibili;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 106

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nel ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o nella Comunità.

Le merci originarie esportate dal ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente ►C8  reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente: ◄

 che ►C8  le merci reimportate sono le stesse merci che erano ◄ state esportate, e

 che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle ►C8  in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. ◄

Articolo 107

1.  Sono considerate come trasportati direttamente dal ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ nella Comunità o da questa nel ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ :

a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;

b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la ►C8  conservazione in buono stato; ◄

c)  ►C8  i prodotti il cui trasporto ◄ si effettua senza soluzioni di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o della Comunità.

2.   ►C8  La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene fornita ◄ alle autorità doganali competenti presentando:

a)  ►C8  un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure ◄

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

 una descrizione esatta dei prodotti,

 la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso ►C8  , il nome ◄ delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

 la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese ►C8  di transito; oppure ◄

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 108

1.  I prodotti originari spediti da un ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;

c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.  Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.



Sottosezione 2

Prova dell'origine

Articolo 109

I prodotti originari dei ►M21  paesi o territori beneficiari ◄ beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 su presentazione:

a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato 21; oppure

b) nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportató nell'allegato 22, ►C8  compilata dall'esportatore ◄ su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in ►C8  prosieguo ◄ denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

▼M56

La casella n. 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura reca la dicitura «Autonomous trade measures» o «Mesures commerciales autonomes».

▼M18



a)

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Articolo 110

▼M21

1.  I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 107, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di paesi o territori beneficiari, purché questi paesi o territori:

▼M18

 abbiano comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 121, e

 assistano la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98.

3.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Per la domanda viene utilizzato il modulo il cui modello figura nell'allegato 21, debitamente compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 vengono conservate per almeno tre anni dalle autorità pubbliche competenti del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione.

4.  L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità pubbliche competenti, tutte le pezze giustificative supplementari che dette autorità ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e dei processi di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.

5.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi della presente sezione.

6.  Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 98, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

7.  Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

8.  Spetta alle autorità pubbliche competenti del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

9.  La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.

10.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata.

Articolo 111

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 112

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

Articolo 113

1.  In deroga all'articolo 110, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.  Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sezione.

3.  I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

 «EXPEDIDO A POSTERIORI»,

 «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»,

 «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»,

 «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»,

 «ISSUED RETROSPECTIVELY»,

 «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»,

 «RILASCIATO A POSTERIORI»,

 «AFGEGEVEN A POSTERIORI»,

 «EMITIDO A POSTERIORI»,

 «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»,

 «UTFÄRDAT I EFTERHAND»,

▼A2

 «VYSTAVENO DODATEČNĚ,»

 «VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT,»

 «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI,»

 «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS,»

 «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL,»

 «MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT,»

 «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE,»

 «IZDANO NAKNADNO,»

▼M26

 «VYHOTOVENÉ DODATOČNE,»

▼M30

 «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ,»,

 «ELIBERAT ULTERIOR,»

▼M45

 «IZDANO NAKNADNO.»

▼M18

4.   ►C8  La dicitura di cui al paragrafo 3 deve figurare ◄ nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 114

1.  In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2.  I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

 «DUPLICADO»,

 «DUPLIKAT»,

 «DUPLIKAT»,

 «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»,

 «DUPLICATE»,

 «DUPLICATA»,

 «DUPLICATO»,

 «DUPLICAAT»,

 «SEGUNDA VIA»,

 «KAKSOISKAPPALE»,

 «DUPLIKAT»,

▼A2

 «DUPLIKÁT»,

 «DUPLIKAAT»,

 «DUBLIKĀTS»,

 «DUBLIKATAS»,

 «MÁSODLAT»,

 «DUPLIKAT»,

 «DUPLIKAT»,

 «DVOJNIK»,

 «DUPLIKÁT»,

▼M30

 «ДУБЛИКАТ»,

 «DUPLICAT»,

▼M45

 «DUPLIKAT».

▼M18

3.  La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4.  Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 115

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità. I certificati sostituivi di circolazione delle merci EUR.1 sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.



b)

DICHIARAZIONE SU FATTURA

Articolo 116

1.  La dichiarazione su fattura può essere compilata:

a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 117, oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i ►C8  6 000 EUR, a ◄ condizione che l'assistenza di cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

2.  La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.

3.  L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Comunità o delle autorità competenti del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.

4.  La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5.  Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 117, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.  Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 117

1.  Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in ►C8  prosieguo ◄ denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità a norma dell'articolo 98, paragrafo 2 ►C8  , a compilare ◄ dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti ►C8  garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione. ◄

2.  Le autorità doganali possono ►C8  conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. ◄

3.  Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.  Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.  Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 118

1.  La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.  Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   ►C8  Negli altri casi di presentazione tardiva, ◄ le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

4.  Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;

b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;

c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso ►C8  importatore e sono ◄ oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 119

1.  Sono ammessi come prodotti originari, delle preferenze tariffarie di cui ►C8  all'articolo 98 ◄ senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2.  Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 120

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.



Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 121

1.  I ►M21  paesi o territori beneficiari ◄ comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei ►M21  paesi o territori beneficiari ◄ . Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2.  La Commissione comunica ai ►M21  paesi o territori beneficiari ◄ i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 122

1.  Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o le autorità pubbliche competenti dei ►M21  paesi o territori beneficiari ◄ abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza ►C8  degli altri requisiti della ◄ presente sezione.

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ d'importazione rispediscono alle autorità competenti ►C8  del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o dello Stato membro di esportazione ◄ il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i ►C8  motivi che ◄ giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute ►C8  che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle ◄ informazioni relative alla prova dell'origine.

►C8  Qualora le autorità doganali dello Stato membro d'importazione decidano ◄ di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 in attesa dei risultati del controllo ►C8  , esse offrono ◄ all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3.  Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o delle autorità competenti del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ entro sei ►C8  mesi. Questi risultati devono consentire ◄ di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di un ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o della Comunità.

4.  Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per ►C8  determinare l'autenticità ◄ del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

5.  Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

6.  Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno un triennio.



Sottosezione 4

Ceuta e Melilla

Articolo 123

1.   ►C8  L'espressione «la Comunità» ◄ utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2.  Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del ►M21  paese o territorio beneficiario ◄ delle preferenze o di Ceuta e Melilla.

3.  Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4.  Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5.  Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

▼B



TITOLO V

VALORE DOGANALE



CAPITOLO 1

Disposizioni di carattere generale

Articolo 141

1.  Per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice e quelle del presente titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23.

Le disposizioni della colonna n. 1 dell'allegato 23 si applicano come indicato nella corrispondente nota interpretativa della colonna n. 2.

2.  Se nel determinare il valore in dogana occorre fare riferimento ai ►C2  principi di contabilità generalmente ammessi ◄ , si applicano le disposizioni dell'allegato 24.

Articolo 142

1.  Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) Accordo: l'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali degli anni dal 1973 al 1979, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo trattino del codice;

b) merci prodotte: le merci coltivate, fabbricate od estratte;

c) merci identiche: le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze ►C2  ————— ◄ di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche ►C2  ————— ◄ merci ►C2  peraltro ◄ conformi alla presente definizione;

d) merci similari: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio ►C2  di fabbrica o di commercio ◄ rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari;

e) merci della stessa categoria o della stessa specie: le merci facenti parte di un gruppo o di un assortimento di merci prodotte da una ►C2  branca di produzione particolare ◄ o da un ►C2  settore particolare di una branca di produzione ◄ , e comprendenti le merci identiche o similari.

2.  Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di ►C2  ingegneria, studio, arte ◄ o design, ►C2  piani ◄ e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice in quanto tali attività sono state intraprese nella Comunità.

Articolo 143

1.   ►M15  Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se: ◄

a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;

b) hanno la veste giuridica di associati;

c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;

d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;

e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;

f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;

g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se

h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:

 marito e moglie

 ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado

 fratelli e sorelle (germani e ►C2  consaguinei o uterini ◄ )

 ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado

 zii/zie e nipoti

 suoceri e generi o nuore

 cognati e cognate.

2.  Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.

Articolo 144

1.  Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'articolo 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, detto valore viene, in generale, basato sul prezzo da pagare a titolo di saldo in tale momento.

2.  La Commissione e gli Stati membri si consultano in seno al comitato ►C2  ————— ◄ in merito all'applicazione del paragrafo 1.

▼M21

Articolo 145

1.  Quando le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice è un prezzo calcolato proporzionalmente in funzione dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato.

L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in libera pratica.

2.  Dopo l'immissione in libera pratica, la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci di cui trattasi, effettuata dal venditore in favore dell'acquirente, può essere presa in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 29 del codice qualora sia dimostrato alle autorità doganali:

a) che le merci erano difettose alla data di cui all'articolo 67 del codice;

b) che il venditore ha effettuato la modifica in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell'immissione in libera pratica delle merci;

c) che la natura difettosa delle merci non è già stata presa in considerazione nel contratto di vendita.

3.  La modificazione del prezzo pagato o da pagare per le merci, effettuata a norma del paragrafo 2, può essere presa in considerazione soltanto qualora abbia avuto luogo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.

▼B

Articolo 146

Quando il prezzo effettivamente pagato o ►C2  da pagare  ◄ ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 del codice comprende un elemento corrispondente ad un'imposta nazionale applicabile nel paese di origine o di esportazione alle merci in questione, tale importo non viene incorporato nel valore in dogana a condizione che si possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità doganale interessata che le merci in questione sono state o saranno esentate dal pagamento dell'imposta a beneficio dell'acquirente.

Articolo 147

1.  Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. ►M6  In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all'immissione in libera pratica delle merci.

Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all'autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181 bis. ◄

2.   ►M6  ————— ◄ Quando le merci vengano utilizzate in un paese terzo tra il momento della vendita e il momento dell'immissione in libera pratica, ►C2  non si impone necessariamente il ricorso al metodo del ◄ valore di transazione.

3.  L' acquirente non deve soddisfare altra condizione se non quella di essere parte del contratto di vendita.

Articolo 148

Se applicando l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) del codice si stabilisce che la vendita o il prezzo delle merci importate è soggetta(o) a una condizione o a una prestazione il cui valore si può determinare in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore va considerato un pagamento indiretto al venditore da parte dell'acquirente di parte del prezzo effettivamente pagato o ►C2  da pagare ◄ , sempreché la suddetta condizione o prestazione non si riferisca:

a) ad un'attività cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice, oppure

b) ad un elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o ►C2  da pagare ◄ a norma delle disposizioni dell'articolo 32 del codice.

Articolo 149

1.  Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice, l'espressione «attività ►C2  riguardanti la commercializzazione ◄ » comprende tutte le attività attinenti alla pubblicità e promozione delle vendite delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie.

2.  Tali attività svolte dall'acquirente si considerano svolte per conto proprio anche se derivano da un obbligo gravante sull'acquirente a seguito di un accordo con il venditore.

Articolo 150

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) del codice (valore di transazione di merci identiche), per determinare il ►C2  valore in dogana ci si basa sul ◄ valore di transazione di merci identiche vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quello delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una diminuzione del valore.

2.  Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci identiche in questione derivanti dalle diverse distanze e dai diversi modi di trasporto.

3.  Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.

4.  Per ►C2  l' ◄ applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

5.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «valore di transazione di merci identiche importate» si intende il valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo ►C1  le disposizioni del paragrafo 1 e del ◄ paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 151

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b) del codice, (valore di transazione delle merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci similari ►C2  vendute ◄ allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente ►C2  equivalenti  ◄ a quelli delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una riduzione del valore.

2.  Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.

3.  Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.

4.  Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

5.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «valore di transazione di merci similari importate» si intende un valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo ►C1  ————— ◄ e del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 152

1.  

a) Se le merci importate o merci importate identiche o similari sono vendute nella Comunità tal quali, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del codice, si basa sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate o merci identiche o similari importate, nel quantitativo complessivo maggiore, al momento, ►C2  o pressapoco al momento  ◄ dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, a persone non legate alle persone da cui acquistano tali merci, previa deduzione dei seguenti elementi:

i) le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure ►C2  i margini ◄ generalmente ►C2  praticati ◄ per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite nella Comunità di merci importate della stessa ►C2  natura o della stessa ◄ specie;

ii) le ►C2  abituali ◄ spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute nella Comunità, e

iii) dazi all'importazione ed altre ►C2  imposte ◄ da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.

▼M27

a) bis  Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 5 ).

I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente.

i) Previa deduzione degli elementi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli Stati Membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui alla lettera a), punto ii). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.

ii) Il prezzo unitario può essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì.

iii) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.

iv) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi sono divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.

Le merci di cui al primo comma della presente lettera a) bis sono riportate nell'allegato 26.

▼B

b) Nel caso in cui le merci importate o le merci identiche o similari importate non siano vendute al momento o ►C2  pressapoco ◄ al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è basato, fatto salvo quanto ►C2  peraltro ◄ disposto dal paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale sono vendute, tal quali, nella Comunità le merci importate o merci identiche o similari importate alla data più ravvicinata dopo l'importazione delle merci oggetto della valutazione, e comunque entro novanta giorni dalla loro importazione.

2.  Nel caso in cui le merci importate, o le merci identiche o similari importate non siano vendute tal quali nella Comunità, su richiesta dell'importatore, il valore in dogana è basato sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate, dopo ►C2  lavorazione o trasformazione successiva ◄ , nella massima quantità complessiva a persone residenti nella Comunità non legate alle persone da cui acquistano tali merci, tenuto conto del valore aggiunto ►C2  connesso a ◄ tale lavorazione ►C2  o trasformazione ◄ e delle deduzioni previste dal paragrafo 1, lettera a).

3.  Ai fini del presente articolo, il prezzo unitario al quale sono vendute le merci nella massima quantità complessiva è il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unità a persone non legate alle persone ►C2  da cui acquistano le merci in questione ◄ al primo livello commerciale successivo all'importazione ►C2  al quale si effettuano le vendite ◄ .

4.   ►C2  Per stabilire il prezzo unitario ai fini ◄ dell'applicazione del presente articolo, non si dovrebbe tener conto delle vendite effettuate nella Comunità a persone che forniscono direttamente o indirettamente ►C2  senza spese o a costo ◄ ridotto uno o più elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del codice per l'impiego nell'ambito della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate.

5.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), «la data più ravvicinata» è la data alla quale si effettuano vendite delle merci importate o di merci identiche o similari ►C2  importate ◄ in quantitativi sufficienti a stabilire il prezzo unitario.

Articolo 153

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d) del codice (valore calcolato), l'autorità doganale non può richiedere o imporre a una persona non residente nella Comunità di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare tale valore. Le informazioni fornite dal produttore delle merci per determinare il valore in dogana a norma del presente articolo possono tuttavia essere verificate in un paese non facente parte della Comunità dall'autorità doganale di uno Stato membro, con l'accordo del produttore e a condizione che detta autorità dia un preavviso sufficiente all'autorità del paese in questione e che questa ultima dia il suo assenso all'inchiesta.

2.  Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino del codice comprende il costo degli elementi indicati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii) del codice.

Esso comprende inoltre il valore, nella ►C2  proporzione adeguata ◄ , di ogni prodotto o servizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del codice fornito direttamente o indirettamente, dall'acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice effettuati nella Comunità è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore.

3.  Se per determinare il valore calcolato si utilizzano informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o ►C2  a suo nome, ◄ l'autorità doganale comunica al dichiarante, su richiesta di quest'ultimo, la fonte di tali informazioni, dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sui suddetti dati, fatto salvo l'articolo 15 del codice.

4.  Le «spese generali» di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di ►C2  commercializzazione ◄ delle merci per l'esportazione non compresi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino del codice.

Articolo 154

Se i contenitori di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del codice sono destinati ad essere riutilizzati per importazioni successive, il relativo costo viene ripartito, su richiesta del dichiarante, in maniera adeguata, conformemente ai principi ►C2  di contabilità generalmente ammessi ◄ .

Articolo 155

Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo ►C2  degli schizzi preliminari di design ◄ .

Articolo 156

Quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione l'articolo 33, lettera c) del codice si applica mutatis mutandis.

▼M8

Articolo 156 bis

1.  Le autorità doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:

 in deroga all'articolo 32, paragrafo 2 del codice, alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,

 in deroga all'articolo 33 del codice, alcuni elementi che non devono essere inclusi nel valore in dogana, qualora i relativi importi non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,

siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.

In questo caso, il valore dichiarato in dogana non va considerato provvisorio ai sensi dell'articolo 254, secondo trattino.

2.  L autorizzazione sarà concessa a condizione che:

a) l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 259 rappresenta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato,

b) il ricorso all'applicazione degli articoli 30 e 31 del codice sembra inappropriato, in particolari circostanze,

c) vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da percepire nel periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di autorizzazione,

d) ciò non implichi distorsioni della concorrenza.

▼B



CAPITOLO 2

Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza

Articolo 157

1.  Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti:

 alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e «know-how» per la fabbricazione);

 alla vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);

 all'impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d'autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).

2.  Indipendentemente dai casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5 del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:

 si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e

 costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.

Articolo 158

1.  Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o ►C2  da pagare  ◄ dev'essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a tali merci.

2.  Se le merci vengono importate non assiemate o devono subire solo lavorazioni secondarie prima di essere rivendute (ad esempio diluizione o imballaggio), ciò non impedisce di considerare attinente alle merci importate un corrispettivo o un diritto di licenza.

3.  Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all'importazione, si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell'allegato 23 e relativa all'articolo 32, paragrafo 2 del codice.

Articolo 159

Al prezzo effettivamente pagato o ►C2  da pagare  ◄ per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se:

 il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti ►C2  oggetto  ◄ unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione,

 le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e

 l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

Articolo 160

Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.

Articolo 161

Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.

Tuttavia, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate.

Articolo 162

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.



CAPITOLO 3

Disposizioni relative al luogo d'introduzione nella Comunità

Articolo 163

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 33, lettera a) del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità si intende:

a) per le merci trasportate via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che detto trasbordo venga certificato dall'autorità doganale del porto in questione;

b) per le merci trasportate via mare senza trasbordo e poi per via navigabile, il primo porto — situato all'imboccatura o a monte del fiume o del canale — in cui si può effettuare lo scarico delle merci, a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il nolo dovuto fino al porto di sbarco è superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato;

c) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su strada, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale;

d) per le merci trasportate per altre vie, il luogo in cui si attraversa la frontiera terrestre del territorio doganale della Comunità.

▼M45

2.  Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un’altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, russo, svizzero, bosniaco, iugoslavo e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia si determina in rapporto al primo luogo d’introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori.

▼B

3.  Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate via mare a destinazione in un'altra parte del suddetto territorio si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci siano trasportate direttamente al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.

▼M45

4.  Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, russo, svizzero, bosniaco, iugoslavo e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

▼B

5.  Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate direttamente da uno dei territori francesi d'oltremare verso un'altra parte del territorio doganale della Comunità o viceversa, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo di cui ai paragrafi 1 e 2 situato nella parte del territorio doganale della Comunità da cui provengono le merci, a condizione che esse vi siano state scaricate o trasbordate e tali operazioni siano state certificate dall'autorità doganale.

6.  Quando non sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 5, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo previsto al paragrafo 1, situato nella parte del territorio doganale della Comunità dove avviene la consegna delle merci.



CAPITOLO 4

Disposizioni relative alle spese di trasporto

Articolo 164

Per l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 33, lettera a) del codice,

a) quando le merci sono trasportate con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, si ripartiscono le spese di trasporto in proporzione alla distanza coperta all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non si fornisca all'autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per trasportare le merci fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;

b) quando le merci sono fatturate a un prezzo ►C2  unico  ◄ franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo. Tale deduzione è tuttavia ammessa a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera ►C2  sarebbe  ◄ inferiore al prezzo ►C2  unico ◄ franco destinazione;

c) quando il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

Articolo 165

1.  Il valore in dogana delle merci comprende tutte le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel paese di importazione.

2.  Per determinare il valore delle merci formanti oggetto di spedizioni di carattere non commerciale, tuttavia, tali tasse non comportano alcuna rettifica del valore dichiarato.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci trasportate dai servizi postali espressi denominati EMS-Datapost (in Danimarca EMS- Jetpost, in Germania EMS-Kurierpostsendungen, in Italia CAI-Post).

Articolo 166

Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci si determinano applicando le regole e le percentuali di cui all'allegato 25.

▼M21 —————

▼B



CAPITOLO 6

Disposizioni relative ai tassi di cambio

Articolo 168

Ai fini degli articoli da 169 a ►C2  172 ◄ del presente capitolo,

a) per «tasso ►C2  constatato ◄ » si intende:

 l'ultimo tasso di cambio di vendita ►C2  constatato ◄ in rapporto alle transazioni commerciali sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro interessato, oppure

 ogni altro tasso di cambio così ►C2  constatato ◄ e indicato da tale Stato membro come «tasso ►C2  constatato ◄ », a condizione che corrisponda con la massima fedeltà possibile al valore corrente della ►C2  moneta ◄ in questione nelle transazioni commerciali;

b) per «pubblicato» si intende reso pubblico secondo le modalità previste dallo Stato membro interessato;

c) per « ►C2  moneta ◄ » si intende qualsiasi unità monetaria utilizzata come mezzo di pagamento tra autorità monetarie o sul mercato internazionale.

Articolo 169

1.  Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi, al momento di tale determinazione, in una ►C2  moneta ◄ diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare tale valore nella ►C2  moneta ◄ dello Stato membro interessato è quello registrato il penultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo.

2.  Il tasso ►C2  constatato ◄ il penultimo mercoledì del mese si applica durante tutto il mese successivo, a meno che non venga sostituito da un tasso stabilito in applicazione dell'articolo 171.

3.  Se il penultimo mercoledì del mese di cui al paragrafo 1 non si ►C2  constata ◄ un tasso di cambio o se tale tasso di cambio viene ►C2  constatato ◄ ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso ►C2  constatato ◄ quel mercoledì l'ultimo tasso ►C2  constatato e pubblicato ◄ per la ►C2  moneta ◄ in questione nei quattordici giorni precedenti

Articolo 170

Qualora non si possa stabilire un tasso di cambio in applicazione delle disposizioni dell'articolo 169, il tasso di cambio da utilizzare per l'applicazione dell'articolo 35 del codice ►C2  è stabilito ◄ dallo Stato membro interessato e corrisponde con la massima fedeltà possibile al valore corrente della ►C2  moneta ◄ in questione nelle transazioni commerciali, espresso nella ►C2  moneta ◄ di quello Stato membro.

Articolo 171

1.  Quando il tasso di cambio ►C2  constatato ◄ l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5 % o più dal tasso stabilito, a norma dell'articolo 169, per essere applicato il mese successivo, a decorrere dal primo mercoledì di tale mese si applica il primo tasso in sostituzione del secondo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del codice.

2.  Se durante un periodo di applicazione di cui alle disposizioni precedenti il tasso di cambio ►C2  constatato ◄ un mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5 % o piυave; dal tasso utilizzato in applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il primo sostituisce il secondo ed entra in vigore il mercoledì successivo quale tasso da utilizzare ai fini dell'articolo 35 del codice. Questo tasso sostitutivo resta in vigore fino al termine del mese in corso, sempreché non venga a sua volta sostituito in virtù di quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo.

3.  Qualora in uno Stato membro un mercoledì il tasso di cambio non sia ►C2  constatato ◄ o sia ►C2  constató ◄ ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 in tale Stato membro il tasso ►C2  constató ◄ è l'ultimo tasso ►C2  constató ◄ e pubblicato prima del mercoledì in questione.

Articolo 172

Quando l'autorità doganale di uno Stato membro autorizzi un dichiarante a fornire o a comunicare in un secondo tempo taluni elementi relativi alla dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in forma di dichiarazione periodica, la suddetta autorizzazione può disporre, su richiesta del dichiarante, l'impiego di un unico tasso per la conversione degli elementi costitutivi del valore in dogana espressi in una determinata valuta nella ►C2  moneta ◄ nazionale dello Stato membro interessato. In tal caso, tra i tassi ►C2  constatati  ◄ in conformità al presente capitolo si utilizza quello applicabile il primo giorno del periodo coperto dalla dichiarazione in causa.



CAPITOLO 7

Procedure semplificate per determinate merci deperibili

▼M27 —————

▼B



CAPITOLO 8

Dichiarazione degli elementi e fornitura dei relativi documenti

Articolo 178

1.  Qualora sia necessario determinare il valore in dogana ai fini dell'applicazione degli articoli da 28 a 36 del codice, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore) compilata su un modulo D.V. 1 corrispondente al facsimile figurante nell'allegato 28, eventualmente integrata da uno o più moduli D.V. 1 BIS corrispondenti al facsimile figurante nell'allegato 29.

▼M14

2.  La dichiarazione del valore di cui al paragrafo 1 deve essere compilata solo da una persona che risieda nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative informazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b, secondo trattino, e paragrafo 3.

▼B

3.  Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 29 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere una dichiarazione redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 1. In tal caso, la persona di cui al paragrafo 2 è tenuta a fornire o a far fornire all'autorità doganale in questione le altre informazioni eventualmente richieste per la determinazione del valore in dogana a norma di un altro articolo del predetto codice; tali informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità stabilite dall'autorità doganale.

4.  Fatta salva la possibilità di applicare disposizioni repressive, la presentazione di una dichiarazione di cui al paragrafo 1 in un ufficio doganale equivale a un'assunzione di responsabilità da parte della persona di cui al paragrafo 2 in merito:

 alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,

 all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e

 all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.

5.  Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana viene determinato con il sistema delle procedure semplificate ►C2  stabilito ◄ in conformità delle disposizioni degli articoli da 173 a 177.

Articolo 179

1.  Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione prevista dall'articolo 178, paragrafo 1 o parte di tale dichiarazione, nei seguenti casi:

a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a ►M21  10 000 EUR ◄ per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario;

b) quando le importazioni in questione non abbiano carattere commerciale;

c) quando l'indicazione degli elementi in questione non sia necessaria per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla predetta tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale.

2.  L'importo espresso in ecu di cui al paragrafo 1, lettera a), è convertito conformemente all'articolo 18 del codice. L'autorità doganale può arrotondare per eccesso o per difetto quest'ultimo valore.

L'autorità doganale può mantenere invariato il controvalore in divisa nazionale dell'importo determinato in ecu se, al momento dell'adeguamento annuale previsto dall'articolo 18 del codice, la conversione del suddetto importo, prima dell'arrotondamento previsto dal presente paragrafo, porta ad un aumento inferiore al 5 % o a una riduzione di tale controvalore.

3.  Nel caso di un traffico continuo di merci d'importazione fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere che vengano forniti tutti gli elementi previsti dall'articolo 178, paragrafo 1 a sostegno di ogni dichiarazione in dogana, ma deve richiederli ogniqualvolta muti la situazione e almeno ogni tre anni.

4.  Qualora si rilevi che è venuta o viene a mancare una condizione necessaria per la concessione di un'esenzione ai sensi del presente articolo, si può ritirare tale esenzione e richiedere la presentazione di un modulo D.V. 1.

Articolo 180

Quando si utilizzino sistemi computerizzati o le merci in questione formino oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, l'autorità doganale può autorizzare variazioni di forma nella presentazione dei dati richiesti per determinare il valore in dogana.

Articolo 181

1.  La persona di cui all'articolo 178, paragrafo 2, deve fornire all'autorità doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore in dogana delle merci importate. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, tale copia viene conservata dall'autorità doganale.

2.  Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, e la fattura relativa alle merci importate è intestata ad una persona residente in uno Stato membro diverso da quello in cui il valore in dogana viene dichiarato, il dichiarante fornisce all'autorità doganale due copie della predetta fattura. Di queste copie, una viene conservata dall'autorità doganale e l'altra, corredata del timbro dell'ufficio in causa e del numero di registrazione della dichiarazione, viene restituita al dichiarante che la trasmette alla persona cui è intestata la fattura.

3.  L'autorità doganale può estendere le disposizioni del paragrafo 2 ai casi in cui l'intestatario della fattura risieda nello Stato membro in cui viene dichiarato il valore in dogana.

▼M5

Articolo 181 bis

1.  Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale.

2.  Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.

▼B



TITOLO VI

INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE



▼M29

CAPITOLO 1

Dichiarazione sommaria di entrata

▼M29



Sezione 1

Campo di applicazione

▼M33

Articolo 181 ter

Ai fini del presente capitolo e dell’allegato 30 bis si intende per:

Trasportatore :

la persona che introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità, di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 3, del codice. Tuttavia,

 nel caso del trasporto combinato di cui all’articolo 183 ter, per trasportatore si intende la persona la quale gestirà il mezzo di trasporto che, dopo essere stato introdotto nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo,

 nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, di cui all’articolo 183 quater, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale della Comunità.

▼M29

Articolo 181 quater

Una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:

a) l’energia elettrica;

b) le merci importate mediante conduttura;

c) le lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;

d) le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale;

▼M38

e) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 230, 232 e 233, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ( 6 ) e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;

▼M29

f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

▼M38

g) le merci per le quali è ammessa la dichiarazione doganale verbale, ai sensi degli articoli 225, 227 e 229, paragrafo 1, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;

▼M29

h) le merci corredate di carnet ATA e CPD;

i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

▼M33

j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzato ai sensi dell’articolo 313 ter, e le merci trasportate su navi o aeromobili tra porti o aeroporti comunitari senza fare scalo in alcun porto o aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità;

▼M29

k) le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

▼M33

l) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

▼M38

m) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale della Comunità direttamente da piattaforme di perforazione o di produzione o turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità:

i) merci che sono state incorporate in tali piattaforme o turbine ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme o turbine;

iii) altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme o turbine; e

iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme o turbine;

▼M33

n) merci in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l’accordo dell’operatore economico, ad effettuare l’analisi di rischio utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema usato dall’operatore economico.

▼M38

o) merci introdotte a partire da territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità, ma in cui la direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 7 ) o la direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 8 ) non si applicano, e merci introdotte nel territorio doganale comunitario a partire dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.

▼M33 —————

▼M29

Articolo 181 quinquies

Se un accordo internazionale tra la Comunità e un paese terzo prevede l’esecuzione di controlli di sicurezza nel paese di esportazione, si applicano le condizioni definite nell’accordo.



▼M29

Sezione 2

Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata

Articolo 183

1.  La dichiarazione sommaria di entrata è resa per via elettronica. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell’allegato 30 bis ed è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato.

La dichiarazione sommaria di entrata è autenticata dalla persona che la redige.

L’articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.

2.   ►M33  Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata su carta, o qualsiasi altra procedura sostitutiva da esse stabilita di comune accordo, soltanto in una delle seguenti circostanze: ◄

a) quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b) quando l’applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata non funziona.

▼M34

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la dichiarazione sommaria d’entrata su supporto cartaceo è redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell’allegato 45 decies. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria d’entrata consta di più di un articolo, il documento di sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 undecies. Tale distinta fa parte integrante del documento sicurezza.

▼M34

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’entrata di cui all’allegato 30 bis.

▼M29

3.  Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da espletare nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).

4.  Il ricorso a una dichiarazione sommaria di entrata su carta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), è soggetto all’approvazione delle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria di entrata su carta è firmata dalla persona che la redige.

5.  Le autorità doganali registrano immediatamente le dichiarazioni sommarie di entrata non appena le ricevono.

▼M33

6.  Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata la registrazione della stessa. Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest’ultimo sia collegato al sistema doganale.

7.  Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali possono presumere, salvo prova contraria, che il trasportatore abbia dato il suo consenso sulla base di disposizioni contrattuali e che sia a conoscenza della presentazione.

8.  Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato modifiche della dichiarazione sommaria di entrata la registrazione delle stesse. Se le modifiche della dichiarazione sommaria di entrata vengono presentate da una persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest’ultimo abbia chiesto loro di inviargli tali notifiche e sia collegato al sistema doganale.

9.  Se, dopo un periodo di 200 giorni a decorrere dalla data di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, l’arrivo del mezzo di trasporto non è stato notificato alla dogana a norma dell’articolo 184 octies o le merci non sono state presentate alla dogana a norma dell’articolo 186, la dichiarazione sommaria di entrata si considera non presentata.

▼M29

Articolo 183 bis

1.  I dati forniti in regime di transito possono essere utilizzati come dichiarazione sommaria di entrata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le merci sono introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito;

b) lo scambio di dati relativi a detto transito è effettuato mediante le tecnologie dell’informazione e le reti informatiche;

c) questi dati comprendono tutti gli elementi necessari alla compilazione di una dichiarazione sommaria di entrata.

2.  Purché i dati relativi al transito contenenti gli elementi necessari siano scambiati entro i termini rilevanti di cui all’articolo 184 bis, le prescrizioni di cui all’articolo 183 sono considerate rispettate, anche se le merci sono ammesse al regime di transito al di fuori del territorio doganale della Comunità.

▼M33

Articolo 183 ter

In caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l’entrata nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata spetta al gestore di tale altro mezzo di trasporto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile per il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità, come indicato all’articolo 184 bis.

▼M29

Articolo 183 quater

Nel caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata spetta alla persona che ha concluso un contratto o emesso una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci a bordo della nave o dell’aeromobile oggetto del contratto.

▼M33

Articolo 183 quinquies

1.  Se un mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, il gestore del mezzo di trasporto o il suo rappresentante informa l’ufficio doganale di entrata dichiarato mediante un messaggio di «richiesta di deviazione». Tale messaggio contiene le indicazioni stabilite nell’allegato 30 bis ed è compilato conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato. Il presente paragrafo non si applica nei casi di cui all’articolo 183 bis.

2.  L’ufficio doganale di entrata dichiarato notifica immediatamente all’ufficio doganale di entrata effettivo la deviazione e i risultati dell’analisi dei rischi a livello di sicurezza e protezione.

▼B

Articolo 184

1.  Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui ►M29  all’articolo 183, paragrafi 1 e 2 ◄ , è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta dell'autorità doganale, le merci che hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto su cui si trovano.

2.  Chiunque, dopo il loro scarico, detenga in seguito le merci per provvedere alla loro rimozione o al loro immagazzinamento, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di ripresentare le merci nella loro integralità ad ogni richiesta dell'autorità doganale.

▼M29



Sezione 3

Termini

Articolo 184 bis

1.  Nel caso di traffico marittimo, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l’ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:

a) per i carichi trasportati in container ai quali si applicano le lettere c) e d): almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;

▼M33

b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applica la lettera c) o d): almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato nel territorio doganale della Comunità;

▼M29

c) per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario;

d) per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale comunitario e i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario.

2.  Nel caso di traffico aereo, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l’ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:

a) per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile;

b) per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

Ai fini del presente paragrafo si intende per volo a corto raggio, un volo la cui durata è inferiore a quattro ore tra l’ultimo aeroporto di partenza in un paese terzo e l’arrivo al primo aeroporto nella Comunità. Tutti gli altri voli sono considerati voli a lungo raggio.

3.  Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all’ufficio doganale di entrata almeno due ore prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

4.  Nel caso del traffico su strada, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all’ufficio doganale di entrata almeno un’ora prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

5.  Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata con modalità diversa dal mezzo informatico, i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere c) e d), al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 3 e 4 sono fissati ad almeno quattro ore.

6.  Se il sistema informatizzato delle autorità doganali è temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 184 ter

Il termine di cui all’articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4, non si applica nei seguenti casi:

a) se accordi internazionali tra la Comunità e paesi terzi prevedono il riconoscimento dei controlli di sicurezza di cui all’articolo 181 quinquies;

b) se accordi internazionali conclusi tra la Comunità e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli di cui all’articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4;

c) in casi di forza maggiore.

Articolo 184 quater

Quando si constata che merci presentate alla dogana, per le quali è necessaria una dichiarazione sommaria di entrata, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che importa le merci o che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata.

La presentazione della dichiarazione sommaria di entrata da parte di un operatore economico dopo il termine di cui all’articolo 184 bis non osta all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.



Sezione 4

Analisi dei rischi

Articolo 184 quinquies

1.  Dopo aver ricevuto le informazioni contenute nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di entrata procede ad un’analisi adeguata dei rischi, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Se la dichiarazione sommaria di entrata è stata depositata in un ufficio doganale diverso dall’ufficio doganale di entrata, e le informazioni sono state trasmesse conformemente all’articolo 36 bis, paragrafo 2, e all’articolo 36 quater, paragrafo 1, secondo comma, del codice, le autorità doganali dell’ufficio di entrata possono accettare i risultati di qualsiasi analisi dei rischi effettuata dall’altro ufficio doganale oppure ne prendono in considerazione le conclusioni quando effettuano una propria analisi dei rischi.

2.  Le autorità doganali terminano l’analisi dei rischi prima dell’arrivo delle merci, sempre nel rispetto del termine di cui all’articolo 184 bis.

Tuttavia, per merci trasportate nel tipo di traffico di cui all’articolo 184 bis, paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali concludono l’analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. ►M33  Quando l’analisi dei rischi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità costituirebbe una minaccia per la sicurezza della Comunità tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano all’autore della dichiarazione sommaria di entrata e, se è persona diversa, al trasportatore, sempre che quest’ultimo sia collegato al sistema doganale, il divieto di effettuare il carico delle merci. ◄ La notificazione avviene entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata.

▼M33

3.  Quando nel territorio doganale della Comunità sono introdotte merci che non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi ►M38  dell’articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a o) ◄ , l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.

▼M29

4.  Le merci presentate alla dogana possono essere svincolate per essere assegnate ad una destinazione doganale non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.

Articolo 184 sexies

Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in molti porti o aeroporti della Comunità e a condizione che si sposti tra detti porti senza effettuare scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata nel primo porto o aeroporto comunitario per tutte le merci trasportate. Le autorità doganali del primo porto o aeroporto di entrata procedono all’analisi dei rischi, sotto il profilo della sicurezza, di tutte le merci trasportate. Un’analisi dei rischi supplementare può essere effettuata per le merci nei porti o aeroporti in cui sono scaricate.

▼M33

Quando viene individuato un rischio, l’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata adotta misure di divieto nel caso di spedizioni considerate una minaccia talmente grave da richiedere un intervento immediato e, in ogni caso, trasmette i risultati dell’analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti.

Nei successivi porti o aeroporti situati nel territorio doganale della Comunità, si applica l’articolo 186 per le merci presentate alla dogana in tali porti o aeroporti.

▼M33 —————

▼M33



Sezione 5

Notifica dell’arrivo

Articolo 184 octies

Il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto. Tale notifica di arrivo contiene le indicazioni necessarie per l’identificazione delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione a tutte le merci trasportate sul mezzo di trasporto. Ove possibile, si usano i metodi di notifica dell’arrivo disponibili.



▼M29

CAPITOLO 2

Custodia temporanea

▼B

Articolo 185

1.  Quando i luoghi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del codice siano stati autorizzati in via permanente a ricevere merci in custodia temporanea, tali luoghi sono denominati «magazzini di custodia temporanea».

2.  Per garantire l'applicazione della normativa doganale l'autorità doganale può esigere, quando non gestisca direttamente il magazzino di custodia temporanea:

a) che i magazzini di custodia temporanea siano chiusi a doppia chiave, di cui una tenuta dalla stessa autorità doganale;

b) che la persona che gestisce il magazzino di custodia temporanea tenga una contabilità di magazzino che permetta di seguire i movimenti delle merci.

▼M33

Articolo 186

1.  Le merci non comunitarie presentate alla dogana sono oggetto di una dichiarazione sommaria per la custodia temporanea secondo quanto indicato dalle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata dalla persona che presenta le merci, o per suo conto, non oltre il momento della presentazione. Se la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata da una persona diversa dal gestore del magazzino di custodia temporanea, le autorità doganali notificano la dichiarazione al gestore purché tale persona sia indicata nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea e sia collegata al sistema doganale.

2.  La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può assumere una delle seguenti forme, secondo quanto prescritto dalle autorità doganali:

a) dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione, con l’aggiunta dei particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea;

b) dichiarazione sommaria per la custodia temporanea, comprendente i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione;

c) manifesto o un altro documento di trasporto, recante i particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea, nonché i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione.

3.  Un riferimento a una dichiarazione sommaria di entrata non è necessario se le merci sono già state in custodia temporanea o hanno ricevuto una destinazione doganale e non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.

4.  Possono essere usati sistemi di inventario commerciali portuali o dei trasporti, purché siano approvati dalle autorità doganali.

5.  La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può essere presentata insieme alla notifica di arrivo di cui all’articolo 184 octies, o contenere tale notifica.

6.  Ai fini dell’articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea sia stata presentata alla data di presentazione delle merci.

7.  La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene conservata dalle autorità doganali al fine di verificare che le merci cui si riferisce ricevano una destinazione doganale.

8.  La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea non è necessaria se, al più tardi al momento della loro presentazione in dogana:

a) le merci sono dichiarate per un dato regime doganale o ricevono un’altra destinazione doganale; oppure

b) viene comprovata la posizione comunitaria delle merci conformemente agli articoli da 314 ter a 336.

9.  Quando la dichiarazione doganale è stata presentata all’ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 36 quater del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione all’atto della presentazione delle merci e queste sono vincolate direttamente al regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime.

10.  Ai fini dei paragrafi da 1 a 9, quando merci non comunitarie trasportate dall’ufficio doganale di partenza, nell’ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione è considerata dichiarazione sommaria per la custodia temporanea.

▼B

Articolo 187

Fatto salvo l'articolo 56 del codice e le disposizioni applicabili alla vendita in dogana sono tenute a dare attuazione alle disposizioni prese dall'autorità doganale, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del codice ed a sostenerne le spese, le persone che hanno effettuato la dichiarazione sommaria o, quando siffatta dichiarazione non sia stata depositata, le persone di cui ►M29  all’articolo 36 ter, paragrafo 3 ◄ , del codice.

▼M29

Articolo 187 bis

1.  Le autorità doganali possono concedere l’autorizzazione di esaminare le merci ai sensi dell’articolo 42 del codice alla persona che, in base alla regolamentazione doganale, ha facoltà di assegnare le merci a una destinazione doganale su domanda verbale di detta persona. Le autorità doganali possono tuttavia ritenere, in considerazione delle circostanze, che sia necessaria una domanda scritta.

2.  Le autorità doganali possono autorizzare il prelevamento di campioni soltanto su richiesta scritta della persona di cui al paragrafo 1.

3.  La domanda scritta può essere presentata su supporto cartaceo o in forma elettronica. È firmata o autenticata dal richiedente e presentata alle autorità doganali competenti. Comporta le informazioni seguenti:

a) il nome e indirizzo del richiedente;

b) l’ubicazione delle merci;

c) il riferimento ad uno dei seguenti elementi:

i) la dichiarazione sommaria di entrata;

ii) il precedente regime doganale;

iii) il mezzo di trasporto;

d) ogni altra indicazione necessaria all’identificazione delle merci.

4.  Le autorità doganali comunicano all’interessato la decisione presa. Quando si tratta di una richiesta di prelevamento di campioni, la decisione specifica la quantità di merci da prelevare.

5.  L’esame delle merci e il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell’autorità doganale che ne fissa le modalità.

La persona interessata si assume tutti i rischi ed i costi relativi all’esame, al prelevamento di campioni e all’analisi delle merci.

6.  I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l’ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale.

Ai residui e ai rottami eventualmente derivanti dall’esame delle merci deve essere data una delle destinazioni doganali previste per le merci non comunitarie.



▼M29

CAPITOLO 3

Disposizioni particolari applicabili alle merci spedite per via marittima o aerea

▼B



Sezione 1

Disposizioni di carattere generale

▼M33

Articolo 189

Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, senza trasbordo, sono presentate alla dogana conformemente all’articolo 40 del codice soltanto nel porto o aeroporto comunitario dove sono scaricate o trasbordate.

▼M38

Tuttavia non sono presentate alla dogana le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità che sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione, per permettere di scaricare o caricare altre merci.

▼B



Sezione 2

Disposizioni particolari applicabili ai bagagli a mano ed a quelli registrati nel traffico viaggiatori

Articolo 190

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si intende per:

a) aeroporto comunitario: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità;

b) aeroporto comunitario di carattere internazionale: qualsiasi aeroporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi;

c) volo intracomunitario: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aeroporto non comunitario;

d) porto comunitario: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità;

e) traversata marittima intracomunitaria: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati;

f) imbarcazioni da diporto: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;

g) aeromobili da turismo o d'affari: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;

h) bagagli: tutti gli oggetti trasportati, in qualunque modo, dalla persona nel corso del suo viaggio.

Articolo 191

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati:

 registrati: quando, dopo la registrazione nell'aeroporto di partenza, non sono accessibili per la persona nel corso del volo, né, eventualmente, durante lo scalo di cui all'articolo 192, punti 1 e 2 e all'articolo 194, punti 1 e 2 del presente capitolo.

 a mano quando la persona li porta con sé nella cabina dell'aeromobile.

Articolo 192

Qualsiasi controllo e formalità applicabili:

1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, i bagagli sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi quando l'interessato non sia in grado di fornire la prova, considerata sufficiente dalle autorità competenti, del carattere comunitario dei beni trasportati;

2) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di proseguire detto volo a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati nell'aeroporto di partenza, purché quest'ultimo sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, un controllo dei bagagli a mano può essere effettuato nell'aeroporto comunitario di scalo per accertare che i beni in essi contenuti siano conformi alle condizioni prescritte per la libera circolazione all'interno della Comunità;

3) ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo che è effettuato dalla stessa nave e che comporta percorsi successivi che sono iniziati o prevedono uno scalo o terminano in un porto non comunitario, sono effettuati nel porto in cui questi bagagli sono, a seconda dei casi, imbarcati o sbarcati.

Articolo 193

Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano:

1) imbarcazioni da diporto, sono effettuati, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione di tali imbarcazioni, in qualsiasi porto comunitario;

2) aeromobili da turismo o d'affari, sono effettuati:

 nel primo aeroporto di arrivo, il quale deve essere un aeroporto comunitario di carattere internazionale, per i voli provenienti da un aeroporto non comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario;

 nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale per i voli provenienti da un aeroporto comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare dopo uno scalo, un volo a destinazione di un aeroporto non comunitario.

Articolo 194

1.  Ove i bagagli arrivino in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e siano trasbordati, nello stesso aeroporto comunitario, su un altro aeromobile effettuante un volo intracomunitario:

 qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di arrivo del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

 qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nel primo aeroporto comunitario di carattere internazionale; un controllo supplementare di tali bagagli può aver luogo, in via eccezionale, nell'aeroporto d'arrivo del volo intracomunitario, quando esso risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;

 un controllo dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nel primo aeroporto comunitario quando tale controllo supplementare risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.

2.  Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto comunitario, su un aeromobile effettuante un volo intracomunitario e siano trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario:

 qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;

 qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale; in via eccezionale, un controllo preventivo di tali bagagli può essere effettuato nell'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;

 un controllo supplementare dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nell'ultimo aeroporto comunitario quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.

3.  Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter.

4.  Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter.

5.  Gli Stati membri possono effettuare, nell'aeroporto comunitario a carattere internazionale in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:

 provenienti da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in un aeroporto comunitario a carattere internazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale;

 imbarcati su un aeromobile in un aeroporto a carattere internazionale per poi essere trasbordati in un altro aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario.

Articolo 195

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

 all'arrivo delle persone non possa essere effettuato anteriormente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio ( 9 ), alcun trasferimento di beni,

 alla partenza delle persone non possa essere effettuato successivamente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni,

 all'arrivo delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni anteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio,

 alla partenza delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni posteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio.

Articolo 196

I bagagli registrati in un aeroporto comunitario sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta nello stesso aeroporto. Il modello dell'etichetta e le sue caratteristiche tecniche figurano nell'allegato 30.

Articolo 197

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di «aeroporto comunitario di carattere internazionale», di cui all'articolo 190, lettera b). La Commissione pubblica tale elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.



TITOLO VII

DICHIARAZIONE IN DOGANA — PROCEDURA NORMALE



CAPITOLO 1

Dichiarazione in dogana fatta per iscritto



Sezione 1

Disposizioni di carattere generale

Articolo 198

1.  Qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata.

2.  Sono considerati costituire una sola merce gli elementi costitutivi di complessi industriali che formano oggetto di un'unico codice nella nomenclatura combinata.

Articolo 199

▼M32

1.  Fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione a un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante o di una dichiarazione di transito effettuata mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati impegna il dichiarante o il suo rappresentante, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:

 l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,

 l’autenticità dei documenti presentati, e

 l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

2.  Quando il dichiarante utilizza sistemi informatici per compilare le sue dichiarazioni in dogana, comprese le dichiarazioni di transito compilate in conformità dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera b), le autorità doganali possono prevedere che la firma manoscritta sia sostituita da un’altra tecnica di identificazione, eventualmente basata sull’uso di codici. Tale agevolazione è concessa solo se sono soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorità doganali.

Le autorità doganali possono altresì prevedere che le dichiarazioni compilate mediante i sistemi informatici doganali, comprese le dichiarazioni di transito compilate in conformità dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera b), siano direttamente autenticate da tali sistemi anziché mediante apposizione manuale o meccanica del timbro dell’ufficio doganale e della firma del funzionario competente.

▼M1

3.  L'autorità doganale può consentire, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, che determinati elementi della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 siano sostituiti dalla trasmissione elettronica, all'ufficio doganale all'uopo designato, di tali elementi, se del caso in forma codificata.

▼B

Articolo 200

I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dall'autorità doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui possono essere utilizzati dall'interessato per altre operazioni. In quest'ultimo caso, l'autorità doganale prenderà le disposizioni necessarie affinché tali documenti possano essere utilizzati solo per il quantitativo o il valore per il quale restano validi.

▼M29

Articolo 201

1.  La dichiarazione doganale è depositata presso uno dei seguenti uffici doganali:

a) l’ufficio doganale in cui le merci sono state, o devono essere, presentate in dogana, a norma della regolamentazione doganale;

b) l’ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l’esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione, salvo nei casi contemplati dagli articoli 789, 790, 791 e 794.

La dichiarazione doganale può essere presentata non appena le merci sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo.

2.  L’autorità doganale può autorizzare la presentazione della dichiarazione doganale, prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci o di metterle a disposizione per il controllo, all’ufficio doganale nel quale la dichiarazione è stata presentata o ad un altro ufficio doganale o luogo designato da queste autorità.

L’autorità doganale può fissare un termine, stabilito in base alle circostanze, entro il quale le merci devono essere presentate o messe a disposizione. Trascorso tale termine, la dichiarazione doganale si considera non depositata.

La dichiarazione doganale può essere accettata soltanto dopo che le merci interessate sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo, alle condizioni che esse considerano appropriate.

▼M32

3.  L’autorità doganale può autorizzare il deposito della dichiarazione doganale in un ufficio doganale diverso da quello in cui le merci sono presentate o saranno presentate o messe a disposizione ai fini del controllo, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) gli uffici doganali di cui all’alinea sono situati nello stesso Stato membro;

b) le merci saranno vincolate a un regime doganale dal titolare di un’autorizzazione unica relativa alla procedura di dichiarazione semplificata o alla procedura di domiciliazione.

▼B

Articolo 202

1.  Il deposito della dichiarazione nell'ufficio doganale competente va effettuato nei giorni e nelle ore di apertura del medesimo.

Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare, su richiesta e a spese del dichiarante, il deposito della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura.

2.  È equiparata al deposito della dichiarazione in un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra l'autorità doganale e l'interessato.

▼M32

3.  La dichiarazione di transito comunitario e le merci sono presentate all’ufficio di partenza nei giorni e negli orari fissati dalle autorità doganali.

L’ufficio di partenza può, su richiesta e a spese dell’obbligato principale, autorizzare la presentazione delle merci in un altro luogo.

▼M32

Articolo 203

1.  La data di accettazione della dichiarazione viene apposta sulla dichiarazione.

2.  La dichiarazione di transito comunitario è accettata e registrata dall’ufficio di partenza nei giorni e negli orari fissati dalle autorità doganali.

▼B

Articolo 204

L'autorità doganale può ammettere o esigere che le rettifiche di cui all'articolo 65 del codice siano effettuate con il deposito di una nuova dichiarazione destinata a sostituire quella iniziale. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale in causa è la data di accettazione della dichiarazione iniziale.



Sezione 2

Formulari da utilizzare

Articolo 205

1.  Il modello ufficiale per la dichiarazione in dogana delle merci fatta per iscritto, nel quadro della procedura normale, ai fini del loro vincolo ad un regime doganale o della loro riesportazione, conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del codice, è il documento amministrativo unico.

2.  Possono anche essere utilizzati a tal fine altri formulari, qualora le disposizioni del regime doganale in causa lo prevedano.

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:

 la dispensa dalla dichiarazione scritta prevista dagli articoli da 225 a 236 per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o l'ammissione temporanea,

 la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1 quando si applichino le disposizioni particolari previste dagli articoli 237 e 238 per le spedizioni postali di lettere e pacchi,

 l'impiego di formulari speciali per facilitare la dichiarazione in casi particolari, quando l'autorità doganale l'autorizzi,

 la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1, in caso di accordi o intese conclusi(e) o da concludere tra le amministrazioni di due o più Stati membri al fine di ulteriormente semplificare le formalità per tutti o parte degli scambi tra detti Stati membri,

▼M32

 la possibilità per gli interessati di utilizzare distinte di carico ai fini dell’espletamento delle formalità di transito comunitario quando vengano applicati l’articolo 353, paragrafo 2, e l’articolo 441, per le spedizioni comprendenti più categorie di merci,

 la stampa con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, all’occorrenza su carta vergine, di dichiarazioni di esportazione, importazione e transito in caso di applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, e di documenti comprovanti il carattere comunitario delle merci non vincolate al regime di transito comunitario interno.

▼B

 la possibilità per gli Stati membri, quando ci si avvalga di un sistema di trattamento informatizzato delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1, sia costituita dal documento unico stampato dal sistema di cui sopra.

▼M1 —————

▼B

5.  Quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione di esportazione, di riesportazione, d'importazione o di vincolo ad un altro regime doganale, gli Stati membri possono richiedere soltanto documenti amministrativi:

 espressamente istituiti o previsti da atti comunitari,

 richiesti in virtù di convenzioni internazionali compatibili con il trattato,

 richiesti agli operatori per permettere loro di beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di un'agevolazione specifica,

 richiesti, nel rispetto delle disposizioni del trattato, per applicare normative specifiche qualora ciò non sia possibile mediante l'utilizzazione dell'unico documento di cui al paragrafo 1.

Articolo 206

Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della completa soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'esemplare n. 2, oppure, secondo il caso, l'esemplare n. 7 dei formulari utilizzati negli scambi con la Spagna e il Portogallo oppure tra questi due Stati membri viene distrutto.

Esso è, inoltre, utilizzato nell'ambito degli scambi di merci comunitarie tra le parti del territorio doganale della Comunità alle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio ( 10 ) e le parti di detto territorio alle quali le suddette disposizioni non si applicano, ovvero nell'ambito degli scambi tra le parti di detto territorio in cui le suddette disposizioni non si applicano.

Articolo 207

Fatto salvo l'articolo 205, paragrafo 3, le amministrazioni doganali degli Stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'adempimento delle formalità d'importazione o d'esportazione, alla presentazione di taluni esemplari del documento unico destinati all'autorità di questo Stato membro, a condizione che i dati in causa siano disponibili su altri supporti.

Articolo 208

1.  Il documento amministrativo unico deve essere presentato in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.

▼M32

2.  Se il regime di transito comunitario o di transito comune è preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l’espletamento delle formalità relative al regime di transito, in caso di applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, e al regime doganale precedente o successivo.

▼B

3.  I fascicoli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ricavati:

 da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 31,

 oppure

 segnatamente, in caso di stampa con un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, da due insiemi successivi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 32.

4.  Fatti salvi gli articoli 205, paragrafo 3, da 222 a 224 e da 254 a 289, i formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari previsti per l'espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.

Questi fascicoli sono ricavati:

 da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 33,

 oppure

 da due insiemi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 34.

I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.

5.  In deroga al paragrafo 4, l'autorità doganale può prevedere il non uso dei formulari complementari qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni che provveda alla loro edizione.

Articolo 209

1.  Ove si applichi l'articolo 208, paragrafo 2, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, obbligato principale o rappresentante dell'uno o dell'altro.

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.

Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l'ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.

Articolo 210

Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.

Articolo 211

La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità.

Ove occorra, l'autorità doganale dello Stato membro di destinazione può chiedere al dichiarante o a colui che lo rappresenta nello Stato membro di cui trattasi, la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato. La traduzione si sostituisce alle indicazioni della dichiarazione in oggetto.

In deroga al comma precedente, la dichiarazione deve essere fatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione ogniqualvolta la dichiarazione in quest'ultimo Stato membro venga fatta su esemplari di dichiarazione diversi da quelli inizialmente presentati all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza.

Articolo 212

1.  Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, deve essere compilato conformemente alle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato 37 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.

▼M29

Quando una dichiarazione doganale è utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, questa dichiarazione comporta, oltre alle indicazioni previste dalla specifica procedura di cui all’allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di entrata precisati nell’allegato 30 bis.

▼B

2.  L'autorità doganale agevolerà in ogni modo gli utilizzatori affinché dispongano del libretto di istruzioni di cui al paragrafo 1.

3.  L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le predette istruzioni.

▼M24

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui all'allegato 37. La Commissione pubblica l'elenco di tali dati.

▼B

Articolo 213

I codici da utilizzare per compilare il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, figurano nell'allegato 38.

▼M24

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per le caselle 37, seconda suddivisione, 44 e 47, prima suddivisione. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

▼B

Articolo 214

Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, il dichiarante può utilizzare a tal fine e per quanto necessario esemplari supplementari o fotocopie del predetto formulario.

Detti esemplari supplementari o dette fotocopie devono essere firmati(e) dal dichiarante, presentati(e) all'autorità doganale competente e vidimati(e) da quest'ultima alla stessa stregua del documento unico. Essi sono accettati dall'autorità doganale allo stesso titolo dei documenti originali, semprechè la loro qualità e la loro leggibilità siano ritenute soddisfacenti dalla predetta autorità.

Articolo 215

1.  Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, è stampato su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 gr al metro quadrato. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

▼M32

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario utilizzati in conformità dell’articolo 353, paragrafo 2, le caselle 1 (prima e terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

I formulari sono stampati in verde.

▼B

2.  Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

3.  I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore e precisamente:

a) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 31 e 33:

 gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;

 gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;

b) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 32 e 34, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza di questi bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro.

4.  L'allegato 35 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 31 e 33 devono figurare a ricalco.

L'allegato 36 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 32 e 34 devono figurare a ricalco.

5.  Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

6.  Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.



Sezione 3

Indicazioni richieste secondo il regime doganale previsto

▼M24

Articolo 216

L'elenco delle caselle che possono essere compilate per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale in caso di uso del documento amministrativo unico figura all'allegato 37.

▼M29

Quando una dichiarazione doganale è richiesta per l’uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell’articolo 182 ter del codice, la dichiarazione comporta, oltre ai dati previsti dalla specifica procedura di cui all’allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di uscita precisati nell’allegato 30 bis.

▼B

Articolo 217

Le indicazioni necessarie in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'articolo 205, paragrafo 2, figurano nel medesimo e sono completate, all'occorrenza, dalle disposizioni relative al regime doganale in causa.



Sezione 4

Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana

Articolo 218

1.  I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica sono i seguenti:

a) la fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci, quale deve essere presentata in applicazione dell'articolo 181;

b) quando sia richiesta in virtù dell'articolo 178, la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate, redatta conformemente a quanto stabilito dal predetto articolo;

c) i documenti necessari per l'applicazione di un regime tariffario preferenziale o di qualsiasi altra misura derogativa al regime di diritto comune applicabile alle merci dichiarate;

d) ogni altro documento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci dichiarate.

2.  L'autorità doganale può esigere, all'atto del deposito della dichiarazione, la presentazione dei documenti di trasporto o, secondo il caso, dei documenti inerenti al precedente regime doganale.

Essa può anche esigere, qualora la stessa merce sia presentata in più colli, la presentazione della distinta dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di ciascun collo.

▼M7

3.  Tuttavia, quanto si tratti di merce che può fruire della tassazione forfettaria di cui alla sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata, oppure quando si tratti di merce che può fruire della franchigia dai dazi all'importazione, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono non essere richiesti, salvo che l'autorità doganale lo reputi necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica della merce in oggetto.

▼B

Articolo 219

▼M32

1.  Le merci oggetto della dichiarazione di transito sono presentate insieme al documento di trasporto.

Le autorità doganali dell’ufficio di partenza possono dispensare dalla presentazione di tale documento all’atto dell’espletamento delle formalità purché detto documento sia tenuto a loro disposizione.

Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali o di ogni altra autorità competente.

▼B

2.  Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di esportazione/spedizione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente dev'essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui si riferisce.

3.  L'autorità doganale può, eventualmente, richiedere la presentazione del documento relativo al precedente regime doganale.

▼M10

Articolo 220

1.  Fatte salve altre disposizioni specifiche, i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico sono i seguenti:

a) per il regime del deposito doganale:

 di tipo D, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

 di tipo diverso dal tipo D, nessun documento;

b) per il regime del perfezionamento attivo:

 sistema del rimborso, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,

 sistema della sospensione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell' ►M20  articolo 508, paragrafo 1 ◄ ;

c) per il regime di trasformazione sotto controllo doganale, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b) e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi ►M20  o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1 ◄ ;

d) per il regime d'ammissione temporanea:

 con sgravio parziale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,

 con sgravio totale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi ►M20  o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1 ◄ ;

e) per il regime del perfezionamento passivo, i documenti di cui all'articolo 221, paragrafo 1 e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell' ►M20  articolo 508, paragrafo 1 ◄ .

2.  L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di vincolo a qualsiasi regime doganale economico.

3.  Le autorità doganali possono consentire che l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione sia tenuta a loro disposizione senza essere allegata alla dichiarazione.

▼B

Articolo 221

1.  Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle disposizioni che disciplinano l'esportazione o la riesportazione delle merci in causa.

2.  L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.

▼M1



CAPITOLO 2

Dichiarazione in dogana con procedura informatica

Articolo 222

1.  Quando la dichiarazione in dogana è effettuata mediante procedimenti informatici, le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 sono sostituite dalla trasmissione all'ufficio doganale all'uopo designato, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o espressi in una qualsiasi altra forma determinata dall'autorità doganale e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.

2.  Una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è considerata presentata all'atto del ricevimento del messaggio EDI da parte dell'autorità doganale.

L'accettazione di una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è comunicata al dichiarante con messaggio di risposta recante almeno gli estremi del messaggio ricevuto e/o il numero di registrazione della dichiarazione doganale e la data di accettazione.

3.  Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, l'autorità doganale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 247.

4.  Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, lo svincolo delle merci è notificato al dichiarante indicando almeno gli estremi della dichiarazione e la data dello svincolo.

5.  In caso di introduzione degli elementi della dichiarazione doganale nei sistemi informatici doganali, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 si applicano per quanto di ragione.

Articolo 223

Qualora la redazione di un esemplare della dichiarazione doganale su supporto cartaceo sia richiesta per l'espletamento di altre formalità, detto esemplare sarà redatto e vistato, su domanda del dichiarante, dal competente ufficio doganale, ovvero conformemente all'articolo 199, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 224

L'autorità doganale può autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite, che i documenti necessari al vincolo delle merci ad un regime doganale siano redatti e trasmessi con procedimenti informatici.

▼B



CAPITOLO 3

Dichiarazione in dogana verbale o con altro atto



Sezione 1

Dichiarazioni verbali

Articolo 225

Per l'immissione in libera pratica possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:

a) le merci prive di carattere commerciale:

 contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure

 inviate a privati, oppure

 quando l'autorità doganale lo autorizzi, in altri casi d'importanza trascurabile;

b) le merci di carattere commerciale, quando:

 il loro valore globale non superi, per spedizione e per dichiarante, il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti,

 la spedizione non faccia parte di una serie regolare di operazioni similari, e

 le merci non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di un'operazione di trasporto più ampia;

c) le merci di cui all'articolo 229, quando si tratti di merci che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;

d) le merci di cui all'articolo 230, lettere b) e c).

Articolo 226

Per l'esportazione possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:

a) le merci prive di carattere commerciale:

 contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure

 inviate da privati, oppure

b) le merci di cui all'articolo 225, lettera b)

c) le merci di cui all'articolo 231, lettere b) e c);

d) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.

Articolo 227

1.  L'autorità doganale può stabilire che gli articoli 225 e 226 non vengano applicati quando la persona che effettua lo sdoganamento agisca per conto di terzi in veste di professionista dello sdoganamento.

2.  Quando l'autorità doganale abbia dei dubbi sull'esattezza degli elementi dichiarati o sulla loro integralità, può richiedere una dichiarazione scritta.

Articolo 228

Quando le merci dichiarate in dogana verbalmente, conformemente agli articoli 225 o 226, siano soggette ai dazi all'importazione o all'esportazione, l'autorità doganale rilascia all'interessato una ricevuta dietro pagamento dei dazi in causa.

▼M10

Detta ricevuta contiene almeno le informazioni seguenti:

a) la descrizione delle merci, formulata in maniera sufficientemente precisa per consentire l'identificazione delle stesse; tale descrizione può essere completata, se del caso, dall'indicazione della voce tariffaria;

b) il valore fatturato e/o, secondo il caso, la quantità delle merci;

c) l'indicazione dettagliata delle imposte riscosse;

d) la data di emissione;

e) l'identificazione dell'autorità che l'ha emessa.

Gli Stati membri informano la Commissione dei modelli di ricevuta utilizzati ai fini dell'applicazione del presente articolo. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

▼B

Articolo 229

1.  Conformemente alle condizioni stabilite dall' ►M20  articolo 497, paragrafo 3, secondo comma ◄ , possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale per l'ammissione temporanea le merci seguenti:

a)

  ►M20

 

 gli animali per la transumanza o il pascolo o per l'esecuzione di un lavoro o un trasporto e altre merci che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 567, secondo comma, lettera a);

 gli imballaggi di cui all'articolo 571, lettera a), quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

 ◄

 i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità, autorizzati dall'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per il regime ad importare tali materiali e veicoli;

 gli strumenti e apparecchi necessari ai medici per assistere malati in attesa del trapianto di un organo in applicazione ►M20  dell'articolo 569 ◄ ;

b) le merci di cui all'articolo 232;

c) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi.

2.  Le merci di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di dichiarazioni verbali anche per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea.



Sezione 2

Dichiarazioni in dogana fatte con altro atto

Articolo 230

Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica con l'atto di cui all'articolo 233:

a) le merci prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia in virtù del Capitolo I, Titolo XI del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ( 11 ) o in quanto merci in reintroduzione;

b) le merci che beneficiano delle franchigie di cui al Capitolo I, Titoli IX e X del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;

c) i mezzi di trasporto che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;

d) le merci importate nel quadro di uno scambio d'importanza trascurabile e dispensate dall'obbligo di essere presentate ad un ufficio doganale conformemente all'articolo 38, paragrafo 4 del codice, a condizione che esse non siano soggette ai dazi all'importazione;

▼M48

e) gli strumenti musicali portatili importati da viaggiatori e che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione.

▼B

Articolo 231

Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'esportazione con l'atto di cui all'articolo 233, lettera b):

a) le merci non soggette ai dazi all'esportazione e prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

b) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale della Comunità e destinati ad essere reimportati;

c) le merci di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;

d) altre merci, quando l'autorità doganale l'autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile;

e) gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.

Articolo 232

▼M20

1.  Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto dell'articolo 579:

a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi conformemente all'articolo 563;

b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;

c) materiale di conforto per marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, conformemente all'articolo 564, lettera a);

▼M48

d) gli strumenti musicali portatili di cui all’articolo 569, punto 1 bis.

▼B

2.  Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, le merci di cui al paragrafo 1 sono considerate dichiarate per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea, con l'atto di cui all'articolo 233.

Articolo 233

►M6  1. ◄   Ai fini dell'applicazione degli articoli da 230 a 232, l'atto che è considerato una dichiarazione in dogana può essere effettuato nelle seguenti forme:

a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice:

 percorrendo la corsia verde — «niente da dichiarare» — negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo,

 passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi spontaneamente una dichiarazione in dogana,

 applicando un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali;

b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare le merci in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, in caso di esportazione, conformemente all'articolo 231 e, in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2:

 varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità.

▼M6

2.  Quando le merci di cui all'articolo 230, lettera a), all'articolo 231, lettera a), e all'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, purché contenute nel bagaglio di un viaggiatore, sono trasportate per ferrovia, non accompagnate dal viaggiatore e dichiarate in dogana senza che quest'ultimo sia presente, può essere usato il documento di cui all'allegato 38 bis, nei limiti e alle condizioni ivi enunciate.

▼B

Articolo 234

1.  Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione è considerata accettata e lo svincolo concesso nel momento in cui è compiuto l'atto di cui all'articolo 233.

2.  Se da un controllo dovesse emergere che l'atto di cui all'articolo 233 è compiuto senza che le merci introdotte o portate fuori soddisfino le condizioni degli articoli da 230 a 232, tali merci sono da considerarsi introdotte o esportate illegalmente.



Sezione 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

Articolo 235

Gli articoli da 225 a 232 non si applicano alle merci per le quali venga chiesta(o) la concessione di restituzioni o di altri importi o il rimborso dei dazi o alle merci soggette a misure di divieto o restrizione o ad altra formalità particolare.

Articolo 236

Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per «viaggiatore» si intende:

A. all'importazione:

1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale, nonché

2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo;

B. all'esportazione:

1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale, nonché

2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno, lasci il territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale.



Sezione 4

Traffico postale

Articolo 237

1.  Nel quadro del traffico postale sono considerate dichiarate in dogana:

A. per l'immissione in libera pratica:

a) al momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, le merci seguenti:

 le cartoline postali e le lettere contenenti unicamente messaggi personali,

 i cecogrammi,

 gli stampati non soggetti ai dazi all'importazione e

 ogni altra spedizione postale sotto forma di lettere e pacchi dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice;

b) al momento della loro presentazione in dogana:

 le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi diverse da quelle di cui alla lettera a), sempre che siano scortate dalla dichiarazione ►M18  CN22 ◄ e/o ►M18  CN23 ◄ ;

B. per l'esportazione:

a) all'atto della loro presa in carico da parte dell'amministrazione delle poste, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi non soggette ai dazi all'esportazione.

b) all'atto della loro presentazione in dogana, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi soggette ai dazi all'esportazione, sempre che siano scortate dalla dichiarazione ►M18  CN22 ◄ e/o ►M18  CN23 ◄ .

2.  È considerato dichiarante e, all'occorrenza, debitore, nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, il destinatario, nei casi di cui al punto B, lo speditore. L'autorità doganale può stabilire che l'amministrazione delle poste sia considerata come dichiarante ed eventualmente, come debitrice.

3.  Per l'applicazione del paragrafo 1 le merci non soggette ai dazi sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione doganale è considerata accettata e lo svincolo concesso:

a) all'importazione, all'atto della consegna della merce al destinatario,

b) all'esportazione, all'atto della presa in carico della merce da parte dell'amministrazione delle poste.

4.  Quando una spedizione postale sotto forma di lettere o colli che non è dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, venga presentata senza la dichiarazione ►M18  CN22 ◄ e/o ►M18  CN23 ◄ o quando tale dichiarazione sia incompleta, l'autorità doganale determina la forma in cui essa va fatta o va completata.

Articolo 238

L'articolo 237 non si applica:

 alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali il cui valore globale superi il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti; l'autorità doganale può stabilire limiti più elevati;

 alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali facenti parte di una serie regolare di operazioni similari;

 quando la dichiarazione in dogana sia fatta per iscritto, verbalmente o con un procedimento informatizzato;

 alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci di cui all'articolo 235.



TITOLO VIII

VISITA DELLE MERCI, RICONOSCIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE ED ALTRE MISURE PRESE DALL'UFFICIO DOGANALE

Articolo 239

1.  La visita delle merci avviene nei luoghi all'uopo stabiliti e nelle ore previste.

2.  Tuttavia, su domanda del dichiarante, l'autorità doganale può permettere che la visita delle merci avvenga in luoghi o in ore diverse da quelli(e) di cui al paragrafo 1.

Le eventuali spese sono a carico del dichiarante.

Articolo 240

1.  Quando l'autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

2.  Quando l'autorità doganale decide di visitare solo parte delle merci dichiarate indica al dichiarante o al suo rappresentante quali merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi.

Articolo 241

1.  Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita delle merci fornisce all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se l'autorità doganale non ritiene soddisfacente l'assistenza fornitale può chiedere al dichiarante di designare un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.

2.  Qualora il dichiarante rifiuti di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza ritenuta necessaria dall'autorità doganale, quest'ultima, a meno che non ritenga di poter rinunciare a detta visita, gli impone un termine entro il quale assolvere tale obbligo.

Se alla scadenza di detto termine il dichiarante non ha ottemperato alle ingiunzioni dell'autorità doganale, quest'ultima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 75, lettera a), del codice, procede d'ufficio alla visita delle merci, a rischio e a spese del dichiarante, ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all'assistenza di un esperto o di qualsiasi altra persona designata secondo le disposizioni in vigore.

3.  Gli accertamenti fatti dall'autorità doganale in occasione della visita effettuata alle condizioni di cui al precedente paragrafo fanno fede come se la visita fosse avvenuta in presenza del dichiarante.

4.  In sostituzione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 l'autorità doganale ha la facoltà di reputare senza effetto la dichiarazione quando non vi sia alcun dubbio che il rifiuto del dichiarante di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria non abbia per oggetto o per effetto di impedirle di constatare un'infrazione alle disposizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime doganale considerato o di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 2, del codice.

Articolo 242

1.  Qualora l'autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

2.  I prelievi sono effettuati dall'autorità doganale. Tuttavia, essa può chiedere che siano effettuati, sotto il suo controllo, dal dichiarante o da una persona da questi designata.

I prelievi sono effettuati secondo i metodi previsti a tal fine dalle disposizioni in vigore.

3.  Le quantità da prelevare non devono essere superiori a quelle necessarie per permettere l'analisi o il controllo approfondito, compresa l'eventuale controanalisi.

Articolo 243

1.  Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione.

▼M7

2.  Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare a tale scopo una persona o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 241, paragrafo 1, seconda frase e paragrafi 2, 3 e 4.

▼B

Articolo 244

Ove nulla osti e sempre che, qualora sia sorta o possa sorgere un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi corrispondenti sia stato preventivamente contabilizzato e pagato o garantito, quando l'autorità doganale abbia prelevato dei campioni per procedere alla loro analisi o ad un controllo approfondito, essa concede lo svincolo delle merci in causa senza attendere il risultato di tale analisi o controllo.

Articolo 245

1.  Le quantità prelevate a titolo di campioni dall'autorità doganale non sono deducibili dalla quantità dichiarata.

2.  In caso di dichiarazione d'esportazione o di perfezionamento passivo il dichiarante è autorizzato, quando le circostanze lo permettano, a sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con delle merci identiche al fine di completare la spedizione.

Articolo 246

1.  I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, quando l'autorità doganale non abbia più alcun motivo di conservarli, in particolare quando sia venuta meno ogni possibilità di ricorso, da parte del dichiarante, contro la decisione adottata dall'autorità doganale in base al risultato dell'analisi o del controllo approfondito.

2.  I campioni di cui il dichiarante non abbia chiesto la restituzione possono essere distrutti oppure conservati dall'autorità doganale. Tuttavia, in alcuni casi particolari, l'autorità doganale può esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti.

Articolo 247

1.  L'autorità doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essi allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinato o su un documento ad essa allegato, le indicazioni che sono state verificate o esaminate, nonché i risultati a cui è pervenuta tale verifica o controllo. In caso di esame parziale delle merci devono essere parimenti indicati i riferimenti alla partita esaminata.

Se del caso, l'autorità doganale indica nella dichiarazione se il dichiarante o il suo rappresentante non ha partecipato alle operazioni.

2.  Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, l'autorità doganale precisa almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinata o sul documento ad essa allegato gli elementi da prendere in considerazione ai fini della tassazione delle merci in causa e, all'occorrenza, del calcolo delle restituzioni e degli altri importi all'esportazione, e dell'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale cui le merci sono vincolate.

3.  Le constatazioni dell'autorità doganale devono evidenziare, all'occorrenza, i mezzi d'identificazione adottati.

Esse devono, inoltre, essere datate e recare le informazioni necessarie ad identificare il funzionario che le ha redatte.

4.  L'autorità doganale può non apporre alcuna menzione sulla dichiarazione o sul documento ad essa allegato, di cui al paragrafo 1, quando non proceda alla verifica della dichiarazione o alla visita delle merci.

▼M32

5.  Ai fini dell’applicazione del regime di transito comunitario, l’ufficio di partenza inserisce nella dichiarazione di transito i dati corrispondenti ai risultati della verifica.

▼B

Articolo 248

1.  La concessione dello svincolo dà luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione determinati sulla base degli elementi della dichiarazione. Quando l'autorità doganale ritenga che i controlli intrapresi possono condurre alla determinazione di un importo di dazi superiore a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, essa esige anche la costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l'importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili. Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci.

2.  Quando, in base ai controlli effettuati, l'autorità doganale determini un importo di dazi differente da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo così determinato.

3.  Quando l'autorità doganale nutra dei dubbi sull'applicabilità o meno di divieti o restrizioni e quando a questi dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che la predetta autorità ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.

▼M12

4.  Salvo il disposto del paragrafo 1, le autorità doganali possono rinunciare a richiedere la costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario qualora accertino, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, che il contingente tariffario non è in una situazione critica ai sensi dell'articolo 308 quater.

▼B

Articolo 249

1.  La forma con la quale l'autorità doganale concede lo svincolo è da questa determinata, tenuto conto del luogo in cui si trovano le merci e delle modalità particolari con cui esercita su di esse la propria sorveglianza.

2.  In caso di dichiarazione scritta, una menzione dello svincolo e della data alla quale esso viene concesso è apposta sulla dichiarazione o all'occorrenza, su un documento ad essa accluso ed una copia di questa è restituita al dichiarante.

▼M32

3.  Ai fini dell’applicazione del regime di transito comunitario, se i risultati della verifica della dichiarazione lo consentono, l’ufficio di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data nel sistema informatico.

▼B

Articolo 250

1.  Quando lo svincolo non possa essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo o terzo trattino del codice, l'autorità doganale fissa al dichiarante un termine per regolarizzare la posizione delle merci.

2.  Qualora, nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo trattino del codice, il dichiarante non abbia presentato i documenti richiesti prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la dichiarazione in causa è considerata priva di effetti e l'autorità doganale procede al suo annullamento. Si applica l'articolo 66, paragrafo 3 del codice.

3.  Nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), terzo trattino del codice e fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 182 del codice, quando il dichiarante non abbia né pagato né garantito l'importo dei dazi esigibili prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale può iniziare le formalità preliminari alla vendita delle merci. In tal caso, si procederà alla vendita delle merci, se la loro posizione non è stata nel frattempo regolarizzata, eventualmente per via di ingiunzione, quando la legislazione dello Stato membro da cui dipende la predetta autorità lo consenta. L'autorità doganale informa di ciò il dichiarante.

L'autorità doganale può, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci in causa in un luogo speciale posto sotto la sua sorveglianza.

Articolo 251

In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del codice la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni:

1) quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione invece di essere vincolate ad un altro regime doganale, l'autorità doganale annulla la dichiarazione, se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, semprechè:

 le merci non siano state utilizzate in condizioni diverse da quelle previste per il regime doganale cui avrebbero dovuto essere vincolate,

 nel momento in cui sono state dichiarate le merci fossero destinate ad essere vincolate ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano tutte le condizioni previste,

 e

 le merci siano immediatamente dichiarate per il regime doganale al quale erano effettivamente destinate.

La dichiarazione di vincolo delle merci a quest'ultimo regime doganale ha effetto dalla data di accettazione della dichiarazione annullata.

L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine suindicato in casi eccezionali debitamente motivati;

▼M1

1 bis) Quando è accertato che le merci sono state per errore dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare dazi all'importazione, al posto di un'altra merce, l'autorità doganale annulla la dichiarazione se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:

 le merci originariamente dichiarate:

 

i) non siano state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nella loro posizione precedente e

ii) siano state ricollocate nella loro posizione precedente,

e che

 le merci che avrebbero dovuto essere dichiarate per il regime doganale inizialmente previsto:

 

i) avrebbero potuto, al momento della presentazione della dichiarazione iniziale, essere presentate allo stesso ufficio doganale e

ii) siano state dichiarate per lo stesso regime doganale di quello inizialmente previsto.

L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine succitato in casi eccezionali debitamente comprovati.

▼M12

1 ter) quando le merci sono state rifiutate nell'ambito di un contratto di vendita per corrispondenza, le autorità doganali invalidano la dichiarazione di immissione in libera pratica se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché le merci siano state esportate all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da quest'ultimo;

▼M20

1 quater) Quando viene concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva, conformemente:

 all'articolo 294 per l'immissione in libera pratica di merci con un trattamento tariffario favorevole o con un'aliquota del dazio ridotta o pari a zero in funzione della loro destinazione,

 all'articolo 508 per un regime doganale economico.

▼B

2) quando le merci sono state dichiarate per l'esportazione o per il regime di perfezionamento passivo, la dichiarazione è annullata semprechè:

a) si tratti di merci soggette ai dazi all'esportazione, oppure oggetto di una domanda di rimborso dei dazi all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di un'altra misura particolare all'esportazione,

 il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità,

 il dichiarante ripresenta alla suddetta autorità tutti gli esemplari della dichiarazione in dogana unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione,

 il dichiarante fornisce la prova, all'occorrenza, all'ufficio doganale di esportazione che le restituzioni e gli altri importi concessi a seguito della dichiarazione di esportazione delle merci in causa sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie perchè non siano più corrisposti,

 il dichiarante, all'occorrenza e conformemente alle disposizioni vigenti, soddisfi agli altri obblighi che possono essere previsti dall'ufficio doganale di esportazione per regolarizzare la posizione delle merci in causa.

L'annullamento della dichiarazione comporta all'occorrenza l'annullamento delle imputazioni annotate sul (sui) certificato(i) di esportazione o di prefissazione che è (sono) stato(i) presentato(i) a corredo di questa dichiarazione.

Qualora l'uscita dal territorio doganale della Comunità delle merci dichiarate per l'esportazione debba essere effettuata entro un dato termine, la mancata osservanza di questo termine comporta l'annullamento della relativa dichiarazione;

▼M33

b) quando si tratti di altre merci e l’ufficio doganale di esportazione sia stato informato conformemente all’articolo 792 bis, paragrafo 1, o consideri conformemente all’articolo 796 sexies, paragrafo 2, che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità;

▼B

3) Quando per la riesportazione delle merci occorra presentare una dichiarazione, il punto 2 si applica mutatis mutandis;

4) Quando le merci comunitarie siano state vincolate al regime di deposito doganale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b) del codice, può essere chiesto ed operato l'annullamento della dichiarazione di vincolo a tale regime non appena siano state prese le misure stabilite dalla normativa specifica in caso di mancata osservanza della destinazione prevista.

Se allo scadere del termine stabilito per la durata del vincolo al regime di deposito doganale delle merci suindicate, queste non hanno formato oggetto di alcuna domanda per dar loro una delle destinazioni previste dalla normativa specifica, l'autorità doganale adotta le misure contemplate da tale normativa.

▼M1

Articolo 252

Quando le autorità doganali procedono alla vendita di merci comunitarie in conformità dell'articolo 75, lettera b) del codice, questa si effettua secondo le procedure in vigore negli Stati membri.

▼B



TITOLO IX

PROCEDURE SEMPLIFICATE



▼M1

CAPITOLO 1

Disposizioni generali



▼M32

Sezione 1

Disposizioni generali

▼B

Articolo 253

1.  La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione.

2.  La procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.

3.  La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

▼M32

4.  Qualsiasi persona può chiedere che le sia rilasciata un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante, purché esistano scritture e procedure adeguate che consentano all’autorità doganale di rilascio di identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati.

Tale domanda può riguardare anche un’autorizzazione integrata, senza pregiudizio dell’articolo 64 del codice.

5.  L’uso della procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è subordinato alla prestazione di una garanzia per i dazi all’importazione e altri oneri.

6.  Il titolare dell’autorizzazione rispetta le condizioni e i criteri fissati nel presente capitolo e gli obblighi derivanti dall’autorizzazione, fatti salvi gli obblighi del dichiarante e le norme che disciplinano il sorgere di un’obbligazione doganale.

7.  Il titolare dell’autorizzazione informa l’autorità doganale di rilascio di tutti i fattori sorti dopo la concessione dell’autorizzazione che possano influenzarne la continuazione o il contenuto.

8.  Un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è oggetto di riesame da parte dell’autorità doganale di rilascio nei seguenti casi:

a) modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria pertinente;

b) presunzione ragionevole che il titolare dell’autorizzazione non soddisfa più le condizioni pertinenti.

Qualora un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione sia rilasciata a un richiedente stabilito da meno di tre anni, nel primo anno successivo al rilascio viene effettuato uno stretto monitoraggio.

▼M1

Articolo 253 bis

Quando una procedura semplificata è applicata utilizzando sistemi informatici per la redazione di dichiarazioni doganali o con procedure informatiche, si applica, mutatis mutandis, il disposto degli articoli 199, paragrafo 2 e 3, e articoli 222, 223 e 224.

▼M32

L’uso della procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è subordinato alla presentazione delle dichiarazioni doganali e delle notificazioni per via elettronica.

▼M38

Tuttavia, quando i sistemi informatici delle autorità doganali o degli operatori economici non sono operativi per la presentazione o il ricevimento delle dichiarazioni doganali semplificate o delle notificazioni di domiciliazione mediante procedure informatiche, le autorità doganali possono accettare dichiarazioni e notifiche sotto altre forme da esse stabilite, a condizione che venga effettuata un’efficace analisi dei rischi.

▼M32



Sezione 2

Concessione, sospensione e revoca delle autorizzazioni per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione

Articolo 253 ter

1.  Le domande di autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione si effettuano utilizzando il modulo di domanda il cui modello figura all’allegato 67 o il corrispondente formato elettronico.

2.  Se l’autorità doganale di rilascio stabilisce che la domanda non contiene tutti i dati necessari, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiede al richiedente, indicando i motivi della richiesta, di fornire le informazioni pertinenti.

3.  La domanda non viene accettata se:

a) non è conforme al paragrafo 1;

b) non è stata presentata alle autorità doganali competenti;

c) il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso alla sua attività economica;

d) nel momento in cui presenta la domanda il richiedente è oggetto di una procedura fallimentare.

4.  Prima di concedere un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione le autorità doganali verificano le scritture del richiedente, a meno che non possa essere utilizzato un audit precedente.

Articolo 253 quater

1.  L’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa a condizione che siano soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all’articolo 14 nonies, eccettuata la lettera c) del paragrafo 1, all’articolo 14 decies, lettere d), e) e g), e all’articolo 14 undecies.

L’autorizzazione per la procedura di domiciliazione viene concessa a condizione che siano soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all’articolo 14 nonies, eccettuata la lettera c) del paragrafo 1, all’articolo 14 decies e all’articolo 14 undecies.

Per la concessione delle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma le autorità doganali applicano l’articolo 14 bis, paragrafo 2 ed usano il modello d’autorizzazione di cui all’allegato 67.

2.  Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti.

Articolo 253 quinquies

1.  Un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione viene sospesa dall’autorità doganale di rilascio se:

a) è stata rilevata l’inosservanza dei criteri e delle condizioni di cui all’articolo 253 quater, paragrafo 1;

b) le autorità doganali hanno ragioni sufficienti per ritenere che il titolare dell’autorizzazione o un’altra persona di cui all’articolo 14 nonies, paragrafo 1, lettere a), b) o d), abbia commesso un atto passibile di procedimento penale e connesso ad una violazione delle norme doganali.

Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, l’autorità doganale di rilascio può decidere di non sospendere un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione se ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede del titolare dell’autorizzazione.

Prima di prendere una decisione in merito, l’autorità doganale di rilascio comunica le sue conclusioni al titolare dell’autorizzazione. Questi ha il diritto di regolarizzare la situazione e/o esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione.

2.  Se il titolare dell’autorizzazione non regolarizza la situazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), entro il termine di 30 giorni di calendario, l’autorità doganale di rilascio gli comunica che l’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è sospesa per un periodo di 30 giorni di calendario, affinché egli possa prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.

3.  Nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’autorità doganale di rilascio sospende l’autorizzazione fino al termine del procedimento penale. Essa ne informa il titolare dell’autorizzazione.

4.  Qualora il titolare dell’autorizzazione non sia stato in grado di regolarizzare la situazione entro 30 giorni di calendario, ma possa fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate se il periodo di sospensione viene prorogato, l’autorità doganale di rilascio proroga la sospensione dell’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.

5.  La sospensione di un’autorizzazione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

Articolo 253 sexies

1.  Quando il titolare dell’autorizzazione ha adottato, in modo giudicato adeguato dall’autorità doganale di rilascio, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che devono essere rispettati ai fini dell’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, l’autorità doganale di rilascio revoca la sospensione e ne informa il titolare dell’autorizzazione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo stabilito all’articolo 253 quinquies, paragrafi 2 o 4.

2.  Se il titolare dell’autorizzazione omette di adottare le misure necessarie nel periodo di sospensione di cui all’articolo 253 quinquies, paragrafi 2 o 4, si applica l’articolo 253 octies.

Articolo 253 septies

1.  Qualora il titolare dell’autorizzazione si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare i criteri e le condizioni relativi a un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, può chiedere la sospensione dell’autorizzazione. In tal caso, il titolare dell’autorizzazione informa l’autorità doganale di rilascio specificando la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i criteri e le condizioni previsti. Egli è tenuto a notificare all’autorità doganale di rilascio anche tutte le misure programmate e il relativo calendario.

2.  Se il titolare dell’autorizzazione non regolarizza la situazione entro il termine comunicato nella notifica, l’autorità doganale di rilascio può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che egli abbia agito in buona fede.

Articolo 253 octies

Senza pregiudizio dell’articolo 9 del codice e dell’articolo 4 del presente regolamento, l’autorità doganale di rilascio revoca l’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione nei seguenti casi:

a) se il titolare dell’autorizzazione non regolarizza la situazione di cui all’articolo 253 quinquies, paragrafo 2, e all’articolo 253 septies, paragrafo 1;

b) se il titolare dell’autorizzazione o altre persone di cui all’articolo 14 nonies, paragrafo 1, lettere a), b) o d), hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;

c) su richiesta del titolare dell’autorizzazione.

Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità doganale di rilascio può decidere di non revocare l’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione se ritiene che le infrazioni siano di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali e non suscitino dubbi circa la buona fede del titolare dell’autorizzazione.



CAPITOLO 1 BIS

Autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione



Sezione 1

Procedura di domanda

Articolo 253 nonies

1.  La domanda di autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è presentata a una delle autorità doganali di cui all’articolo 14 quinquies, paragrafi 1 e 2.

Tuttavia, se l’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione viene chiesta nel contesto di, o successivamente a, una domanda di autorizzazione unica per una destinazione particolare o per un regime doganale economico, si applicano l’articolo 292, paragrafi 5 e 6, o gli articoli 500 e 501.

2.  Se una parte delle scritture e dei documenti pertinenti è tenuta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui viene presentata la domanda, il richiedente compila nella debita forma le caselle 5a, 5b e 7 del modulo di domanda il cui modello figura all’allegato 67.

3.  Il richiedente stabilisce un punto di contatto centrale facilmente accessibile o designa una persona di riferimento all’interno della sua amministrazione nello Stato membro in cui viene presentata la domanda, al fine di mettere a disposizione delle autorità doganali tutte le informazioni necessarie per comprovare la conformità ai requisiti per il rilascio dell’autorizzazione unica.

4.  Per quanto possibile, il richiedente trasmette alle autorità doganali i dati necessari per via elettronica.

5.  Fino a quando non viene introdotto un sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri interessati necessario ai fini della pertinente procedura doganale, l’autorità doganale di rilascio può respingere le domande presentate ai sensi del paragrafo 1, qualora l’autorizzazione unica dovesse comportare un onere amministrativo sproporzionato.

Articolo 253 decies

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità doganali di cui all’articolo 253 nonies, paragrafo 1, alle quali devono essere presentate le domande, e ogni successiva modifica dello stesso. La Commissione rende tali informazioni consultabili su Internet. Le suddette autorità agiscono in qualità di autorità doganali di rilascio delle autorizzazioni uniche per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione.

2.  Gli Stati membri nominano un ufficio centrale responsabile dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, e indicano tale ufficio alla Commissione.



Sezione 2

Procedura di rilascio

Articolo 253 undecies

1.  Quando viene chiesta un’autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, l’autorità doganale di rilascio trasmette alle altre autorità doganali interessate le informazioni seguenti:

a) la domanda;

b) il progetto di autorizzazione;

c) tutte le informazioni necessarie per la concessione dell’autorizzazione.

Le informazioni sono trasmesse mediante il sistema di comunicazione di cui all’articolo 253 quaterdecies una volta che tale sistema è disponibile.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono trasmesse dall’autorità doganale di rilascio entro i termini seguenti:

a) trenta giorni di calendario, se il richiedente ha precedentemente ottenuto un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione o un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c);

b) novanta giorni di calendario in tutti gli altri casi.

Se l’autorità doganale di rilascio non è in grado di rispettare tali termini, può prorogarli di 30 giorni di calendario. In tali casi, l’autorità doganale di rilascio informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza dei suddetti termini.

Il termine decorre dalla data in cui l’autorità doganale di rilascio riceve tutte le informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). L’autorità doganale di rilascio informa il richiedente dell’accettazione della domanda e della data di decorrenza del termine.

3.  Fino al 31 dicembre 2009, i periodi massimi di 30 o 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 2, primo comma, sono sostituiti da 90 o 210 giorni di calendario.

Articolo 253 duodecies

1.  L’autorità doganale di rilascio dello Stato membro nel quale la domanda è stata presentata e le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dall’autorizzazione unica richiesta stabiliscono, in collaborazione tra loro, gli obblighi in materia di modalità operative e di relazioni, compreso un piano di controllo per la supervisione del regime doganale applicato nel quadro dell’autorizzazione unica. I dati che le autorità doganali interessate si scambiano ai fini del o dei regimi doganali si limitano tuttavia a quelli di cui all’allegato 30 bis.

2.  Le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dall’autorizzazione unica richiesta notificano all’autorità doganale di rilascio eventuali obiezioni entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento del progetto di autorizzazione. Qualora per tale notifica occorra un ulteriore periodo di tempo, l’autorità doganale di rilascio ne viene informata quanto prima e comunque entro il termine suddetto. Il termine può essere prorogato al massimo di 30 giorni di calendario. In caso di proroga del termine l’autorità doganale di rilascio ne informa il richiedente.

Se vengono notificate obiezioni e le autorità doganali non raggiungono un accordo entro il periodo suddetto, la domanda è respinta relativamente alle obiezioni sollevate.

Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine (i termini) di cui al primo comma, l’autorità doganale di rilascio può ritenere, su responsabilità dell’autorità doganale consultata, che non vi siano obiezioni riguardo al rilascio dell’autorizzazione.

3.  Prima del rigetto parziale o totale della domanda, l’autorità doganale di rilascio comunica i motivi in base ai quali intende adottare tale decisione al richiedente, cui viene data la possibilità di esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è effettuata la comunicazione.

Articolo 253 terdecies

1.  Se un’autorizzazione unica viene chiesta dal titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorizzazione viene concessa una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra:

a) il richiedente e l’autorità doganale di rilascio;

b) l’autorità doganale di rilascio e le altre autorità doganali interessate dall’autorizzazione unica richiesta.

Nei casi in cui il richiedente non è titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorizzazione viene concessa se l’autorità doganale di rilascio ha elementi sufficienti per ritenere che il richiedente sia in grado di soddisfare le condizioni e i criteri per l’autorizzazione stabiliti o indicati agli articoli 253, 253 bis e 253 quater, e una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

2.  Ricevuto il consenso delle altre autorità doganali interessate, o non avendo ricevuto obiezioni motivate da parte di queste ultime, l’autorità doganale di rilascio emette l’autorizzazione conformemente al modello di autorizzazione che figura all’allegato 67, entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 253 duodecies, paragrafo 2 o 3.

L’autorità doganale di rilascio comunica l’autorizzazione alle autorità doganali degli Stati membri partecipanti mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 253 quaterdecies, una volta che tale sistema è disponibile.

3.  Le autorizzazioni uniche per la procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione sono riconosciute in tutti gli Stati membri indicati nella casella 10 o 11 dell’autorizzazione o, secondo il caso, in entrambe.



Sezione 3

Scambio di informazioni

Articolo 253 quaterdecies

1.  Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorità doganali, è utilizzato, una volta che è disponibile, ai fini del processo di informazione e comunicazione tra le autorità doganali nonché per informare la Commissione e gli operatori economici. L’informazione fornita agli operatori economici è limitata ai dati non riservati indicati nel titolo II, punto 16, delle note esplicative relative al modello di domanda per le procedure semplificate che figura all’allegato 67.

2.  La Commissione e le autorità doganali, usando il sistema di cui al paragrafo 1, si scambiano, archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni:

a) i dati delle domande;

b) le informazioni necessarie per il processo di rilascio;

c) le autorizzazioni uniche rilasciate per i regimi e procedure di cui all’articolo 1, punti 13 e 14 e, se del caso, la modifica, sospensione e revoca delle stesse;

d) i risultati di un riesame ai sensi dell’articolo 253, paragrafo 8.

3.  La Commissione e gli Stati membri possono pubblicare su Internet l’elenco delle autorizzazioni uniche e i dati non riservati indicati nel titolo II, punto 16, delle note esplicative relative al modello di domanda per le procedure semplificate che figura all’allegato 67, previo consenso del titolare dell’autorizzazione. L’elenco è regolarmente aggiornato.

▼B



CAPITOLO 2

Merci dichiarate per l'immissione in libera pratica



Sezione 1

Dichiarazione incompleta

▼M29

Articolo 254

Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono accettare le dichiarazioni d’immissione in libera pratica che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni contengono almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis.

▼B

Articolo 255

1.  Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica.

2.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, può essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione è subordinata l'immissione in libera pratica quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che:

a) il documento in causa esiste ed è valido;

b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante;

c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi più elevata.

I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione.

Articolo 256

1.  Il termine accordato dall'autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data d'accettazione della dichiarazione.

▼M22

Quando si tratti di un documento alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, sempre che l'autorità doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, su richiesta del dichiarante, può essere concesso per la sua presentazione un termine più lungo rispetto a quello indicato al primo comma, se le circostanze lo giustificano. Tale termine non può superare i quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione. Esso non può essere prorogato.

▼B

Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può, ove sia indispensabile, stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore.

▼M12

2.  Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile alle merci immesse in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari oppure, sempreché non sia reintrodotta la riscossione del dazio doganale normale, nel quadro dei massimali tariffari o di altre misure tariffarie preferenziali, il beneficio del contingente tariffario o della misura tariffaria preferenziale viene riconosciuto solo previa presentazione alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso aver luogo:

 prima dell'esaurimento del contingente tariffario, oppure

 negli altri casi, prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali.

▼B

3.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il documento alla cui presentazione è subordinata la concessione del dazio all'importazione ridotto o nullo può essere presentato dopo la scadenza del periodo per il quale è stato fissato tale dazio se la dichiarazione relativa alle merci in causa è stata accettata prima della predetta data.

Articolo 257

1.  L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. Fatto salvo l'articolo 248, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 qui di seguito.

2.  Quando la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna influenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'autorità doganale procede immediatamente alla loro contabilizzazione secondo le condizioni usuali.

3.  Quando, in applicazione dell'articolo 254 la dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria del valore, l'autorità doganale:

 procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni,

 esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci.

4.  Qualora, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione possa incidere sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa:

a) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'autorità doganale:

 procede all'immediata contabilizzazione dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota ridotta,

 esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe dall'applicazione alle suddette merci dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale;

b) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci in causa, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia che copra l'eventuale riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale.

5.  Senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero intervenire, in particolare a seguito della determinazione definitiva del valore in dogana, il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata:

 ove si applichi il paragrafo 3, secondo trattino, o il paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci,

 ove si applichi il paragrafo 4, lettera b), dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota normale.

Articolo 258

Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'indicazione o il documento mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'importo della garanzia costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 257, paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b).

Articolo 259

La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra dichiarazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 62 del codice.

In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica è la data di accettazione della dichiarazione incompleta.



Sezione 2

Procedura di dichiarazione semplificata

Articolo 260

1.  Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, ►M32  un richiedente ◄ è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di immissione in libera pratica in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

▼M29

2.  La dichiarazione semplificata contiene almeno le indicazioni previste per una dichiarazione semplificata all’allegato 30 bis.

▼B

3.  Quando le circostanze lo consentano l'autorità doganale può accettare che la domanda di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sia sostituita da una domanda globale per tutte le operazioni d'immissione in libera pratica che verranno effettuate in un determinato periodo. Il riferimento all'autorizzazione concessa a fronte di questa domanda globale dev'essere indicato nel documento commerciale o amministrativo da presentare conformemente al paragrafo 1.

4.  Alla dichiarazione semplificata devono essere acclusi tutti i documenti alla cui presentazione sia eventualemente subordinata l'immissione in libera pratica. Si applica l'articolo 255, paragrafo 2.

5.  Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 278.

▼M32

Articolo 261

▼M38

1.  L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater.

▼M32

2.  Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorità doganale di rilascio concede l’autorizzazione una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra il richiedente e l’autorità doganale di rilascio. Tutti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti.

▼B

Articolo 262

▼M29

1.  L’autorizzazione di cui all’articolo 260 riporta le seguenti informazioni:

a) l’ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate;

b) le merci alle quali si applica; e

c) il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall’interessato per garantire un’eventuale obbligazione doganale.

Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all’autorità doganale designata a tal fine.

▼B

2.  L'autorità doganale può dispensare della presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata concerne una merce il cui valore è inferiore al limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti e sempreché la dichiarazione semplificata contenga tutti gli elementi necessari per l'immissione in libera pratica.



Sezione 3

Procedura di domiciliazione

Articolo 263

L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far procedere all'immissione in libera pratica delle merci nei propri locali o negli altri luoghi di cui all'articolo 253 e a tale scopo presenti all'autorità doganale una domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione:

 per le merci che sono soggette al regime di transito comunitario e per le quali la persona di cui sopra fruisce di una semplificazione delle formalità da espletare nell'ufficio di destinazione, conformemente ►M19  agli articoli 406, 407 e 408 ◄ ,

 per le merci precedentemente vincolate ad un regime doganale economico, senza pregiudizio dell'articolo 278,

 per le merci trasportate, dopo la loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 40 del codice, nei suddetti locali o luoghi secondo una procedura di transito diversa da quella di cui al primo trattino,

 per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità senza passare da un ufficio doganale, conformemente all'articolo 41, lettera b), del codice.

▼M32

Articolo 264

▼M38

1.  L’autorizzazione a usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater.

▼M32

2.  Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorità doganale di rilascio concede l’autorizzazione una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra il richiedente e l’autorità doganale di rilascio. Tutti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti.

▼M32 —————

▼B

Articolo 266

▼M4

1.  Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:

a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e terzo trattino:

i) qualora le merci siano immesse direttamente in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle stesse nei luoghi a tal fine designati:

 a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

 a iscrivere le merci nelle proprie scritture;

ii) qualora l'immissione in libera pratica sia preceduta da un deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi, prima della scadenza dei termini fissati in applicazione dell'articolo 49 del codice:

 a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

 ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo trattino:

 a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

 ad iscrivere le merci nelle proprie scritture.

La comunicazione di cui al primo trattino non è necessaria per l'immissione in libera pratica di merci precedentemente assoggettate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo D;

c) nei casi previsti dall'articolo 263, quarto trattino, subito dopo l'arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati:

 ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale, a partire dal momento dell'iscrizione di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

▼B

2.  Semprechè il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'autorità doganale può:

▼M4

a) consentire che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sia effettuata quando l'arrivo delle merci sia imminente;

▼B

b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicare al servizio doganale competente ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca a tale servizio qualsiasi informazione che esso reputi necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture produce gli effetti dello svincolo.

▼M29

3.  L’iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall’autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni previste per una dichiarazione ai sensi della procedura di domiciliazione di importazione di cui all’allegato 30 bis.

▼B

Articolo 267

L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalità pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare:

 le merci cui è applicabile,

 la forma degli obblighi di cui all'articolo 266, nonché il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato,

 il momento in cui avviene lo svincolo delle merci,

 il termine entro cui la dichiarazione complementare deve essere depositata nell'ufficio doganale competente designato a tal fine,

 le condizioni in cui le merci formano oggetto, all'occorrenza, di dichiarazioni di carattere globale, periodico o riepilogativo.



CAPITOLO 3

Merci dichiarate per un regime doganale economico



Sezione 1

Vincolo ad un regime doganale economico



Sottosezione 1

Merci dichiarate per il regime di deposito doganale



A.

Dichiarazione incompleta

Articolo 268

▼M29

1.  Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis.

▼B

2.  Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.

3.  Il presente articolo non si applica alle dichiarazioni di vincolo al regime di merci agricole comunitarie di cui all' ►M20  articolo 524. ◄



B.

Procedura di dichiarazione semplificata

Articolo 269

▼M38

1.  L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater e 270.

▼B

2.  Quando tale procedura venga applicata in un deposito di tipo D, nella dichiarazione semplificata va indicata anche la specie delle merci, in termini sufficientemente precisi per consentirne la classificazione immediata e sicura, nonché il loro valore in dogana.

▼M1

3.  La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica nei depositi di tipo F né al vincolo al regime delle merci agricole comunitarie di cui all' ►M20  articolo 524 ◄ in qualsiasi tipo di deposito.

▼M24

4.  La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica ai depositi di tipo B, ma è esclusa la possibilità di utilizzare un documento commerciale. Se il documento amministrativo non contiene tutti gli elementi di cui all'allegato 37, titolo I, parte B, tali elementi devono essere forniti nella domanda di vincolo al regime che accompagna il documento.

▼B

Articolo 270

1.  La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.

Quando le circostanze lo consentano, la domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, può essere sostituita da una domanda globale concernente le operazioni da effettuare in un determinato periodo di tempo.

In tal caso, la domanda deve essere redatta alle condizioni di cui agli ►M20  articoli 497, 498 e 499 ◄ ed essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione a gestire il deposito doganale o come modifica dell'autorizzazione iniziale, all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione a fruire del regime.

▼M32 —————

▼M32

5.  Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorità doganale di rilascio concede l’autorizzazione una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra il richiedente e l’autorità doganale di rilascio. Tutti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti.

▼M29

Articolo 271

L’autorizzazione di cui all’articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, compreso l’ufficio o gli uffici doganali di vincolo.

Non è necessario presentare alcuna dichiarazione complementare.

▼B



C.

Procedura di domiciliazione

Articolo 272

▼M38

1.  L’autorizzazione a usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2 e agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater e 274.

▼M6

2.  La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi di tipo B ed F né al vincolo al regime doganale in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti agricoli comunitari di cui all' ►M20  articolo 524. ◄

3.  L'articolo 270 si applica mutatis mutandis.

▼B

Articolo 273

1.  Per consentire all'autorità doganale di accertarsi della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, a:

a) comunicare detto arrivo all'ufficio di controllo entro i termini e secondo le modalità da questo stabiliti;

b) effettuare, in conformità dell'articolo 520, le iscrizioni nella contabilità di magazzino;

c) tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.

L'iscrizione di cui alla lettera b) deve contenere, per lo meno, talune diciture utilizzate nel commercio per identificare le merci, compresa la loro quantità.

2.  Si applica l'articolo 266, paragrafo 2.

Articolo 274

L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare:

 le merci alle quali si applica,

 la forma degli obblighi di cui all'articolo 273,

 il momento in cui ha luogo lo svincolo delle merci.

Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.



Sottosezione 2

Merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea



A.

Dichiarazione incompleta

Articolo 275

▼M29

1.  Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37 o che non sono corredate da taluni documenti di cui all’articolo 220.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis.

▼B

2.  Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.

3.  In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, si applicano anche, mutatis mutandis, gli articoli 257 e 258.



B.

Procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione

Articolo 276

Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di cui alla presente sottosezione.



Sottosezione 3

Merci dichiarate per il perfezionamento passivo

Articolo 277

Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento passivo.

▼M20



Sottosezione 4

Disposizioni comuni

Articolo 277 bis

Quando due o più autorizzazioni relative a regimi doganali economici sono rilasciate alla stessa persona ed un regime è appurato mediante il vincolo ad un altro regime ricorrendo alla procedura di domiciliazione, la dichiarazione complementare può non essere richiesta.

▼B



Sezione 2

Appuramento di un regime doganale economico

Articolo 278

1.  In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi all'immissione in libera pratica, all'esportazione e alla riesportazione. Nel caso della riesportazione, si applica mutatis mutandis il disposto degli articoli da 279 a 289.

2.  In caso di immissione in libera pratica di merci, fruendo del regime di perfezionamento passivo, si possono applicare le procedure semplificate di cui agli articoli da 254 a 267.

3.  In caso di appuramento del regime di deposito doganale, si possono applicare le procedure semplificate previste per l'immissione in libera pratica e l'esportazione.

Tuttavia:

a) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo F non può essere autorizzata alcuna procedura semplificata;

b) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni incomplete o la procedura della dichiarazione semplificata;

c) il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta l'applicazione automatica della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica.

Tuttavia, quando l'interessato voglia beneficiare dell'applicazione di elementi di tassazione che non possono essere controllati senza visitare le merci, tale procedura non può essere applicata. In tal caso, ci si può avvalere delle altre procedure che comportano la presentazione in dogana delle merci;

▼M20

d) alle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 vincolate al regime di deposito doganale non può essere applicata alcuna procedura semplificata.

▼B



CAPITOLO 4

Merci dichiarate per l'esportazione

▼M38

Articolo 279

Le formalità per l’esportazione di cui agli articoli da 786 a 796 sexies possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

▼B



Sezione 1

Dichiarazione incompleta

▼M29

Articolo 280

1.  Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di esportazione può accettare le dichiarazioni di esportazione che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis.

Nel caso di merci soggette ai dazi all’esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, le dichiarazioni di esportazione devono contenere tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure.

2.  Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia alla dichiarazione d’esportazione.

Articolo 281

1.  Ove si applichi l’articolo 789, la dichiarazione complementare può essere depositata nell’ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito.

2.  Se il subappaltatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’esportatore, il paragrafo 1 si applica soltanto se i dati richiesti sono scambiati in forma elettronica, conformemente all’articolo 4 quinquies.

3.  Nella dichiarazione incompleta di esportazione è indicato l’ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare. L’ufficio doganale che riceve la dichiarazione incompleta di esportazione comunica i dati di detta dichiarazione all’ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione complementare, come previsto al paragrafo 1.

4.  Nei casi contemplati nel paragrafo 2, l’ufficio doganale che ha ricevuto la dichiarazione complementare comunica immediatamente i dati di detta dichiarazione all’ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta di esportazione.

▼B



Sezione 2

Procedura di dichiarazione semplificata

Articolo 282

▼M38

1.  L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa alle condizioni e secondo le modalità previste agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater, all’articolo 261, paragrafo 2 e, in quanto compatibile, all’articolo 262.

▼M29

2.  La dichiarazione semplificata contiene almeno i dati richiesti per una dichiarazione semplificata di cui all’allegato 30 bis.

Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia.

▼B



Sezione 3

Procedura di domiciliazione

▼M38

Articolo 283

L’autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa alle condizioni e secondo le modalità previste agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater a qualsiasi persona, in appresso denominata «esportatore autorizzato», che desideri effettuare le formalità d’esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall’autorità doganale.

▼M38 —————

▼M29

Articolo 285

1.  L’esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all’articolo 283, a ottemperare alle seguenti obbligazioni:

a) informare l’ufficio doganale di esportazione della partenza delle merci mediante una dichiarazione semplificata di esportazione in conformità dell’articolo 282;

b) mettere a disposizione delle autorità doganali tutti i documenti richiesti per l’esportazione delle merci.

2.  L’esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione completa di esportazione invece della dichiarazione semplificata di esportazione. In questo caso, è esonerato dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del codice.

▼M29

Articolo 285 bis

1.  L’autorità doganale può dispensare l’esportatore autorizzato dall’obbligo di presentare una dichiarazione semplificata di esportazione all’ufficio doganale di esportazione per ciascuna partenza di merci. Tale esenzione è concessa soltanto a condizione che l’esportatore autorizzato soddisfi le seguenti condizioni:

a) l’esportatore autorizzato comunica all’ufficio doganale di esportazione ogni partenza, nel modo e nella forma precisate da quest’ultimo a tal fine;

b) l’esportatore autorizzato fornisce alle autorità doganali o mette a loro disposizione qualsiasi informazione che esse ritengano necessaria per effettuare un’efficace analisi dei rischi, prima dell’uscita delle merci dai luoghi indicati nell’articolo 283;

c) l’esportatore autorizzato iscrive le merci nelle sue scritture.

L’iscrizione nelle scritture di cui al primo comma, lettera c) può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall’autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci.

▼M38

1 bis.  Nei casi in cui si applicano gli articoli 592 bis o 592 quinquies, le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico a registrare immediatamente ciascuna operazione di esportazione nelle sue scritture e a comunicare tali operazioni all’ufficio doganale che l’ha autorizzato in una dichiarazione complementare da inviare con cadenza periodica entro un mese dalla data di uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tale autorizzazione è concessa a condizione che:

a) l’operatore economico utilizzi l’autorizzazione soltanto per le merci che non sono soggette a misure di divieto o restrizione;

b) l’operatore economico fornisca all’ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritiene necessarie per poter eseguire i controlli delle merci;

c) quando l’ufficio doganale di esportazione è diverso dall’ufficio doganale di uscita, le autorità doganali abbiano autorizzato l’utilizzazione di tale disposizione e le informazioni di cui alla lettera b), siano messe a disposizione anche dell’ufficio doganale di uscita.

Qualora venga utilizzata la disposizione di cui al primo comma, la registrazione delle merci nelle scritture è considerata come svincolo per l’esportazione e l’uscita.

▼M29

2.  In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d’esportazione, l’autorità doganale può, fino al 30 giugno 2009, dispensare l’esportatore autorizzato dagli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sempreché egli fornisca all’ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritenga necessarie per poter esercitare, all’occorrenza, il suo diritto di visita delle merci prima dell’uscita delle merci.

In tal caso, l’iscrizione delle merci nelle scritture dell’esportatore autorizzato ha valore di svincolo.

Articolo 285 ter

1.  Le informazioni di cui all’articolo 285 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono trasmesse all’ufficio doganale di esportazione entro i termini stabiliti ai sensi degli articoli 592 ter e 592 quater.

2.  La registrazione nei documenti contabili di cui all’articolo 285 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), comprende i dati previsti per la procedura di domiciliazione di cui all’allegato 30 bis.

3.  Le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies.

▼B

Articolo 286

1.  Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata.

2.  La preautenticazione può essere effettuata:

a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio;

b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato 62.

L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata.

▼M29

3.  Prima della partenza delle merci l’esportatore autorizzato soddisfa le seguenti condizioni:

a) espleta le formalità di cui all’articolo 285 o 285 bis;

b) menziona in ogni documento di accompagnamento o ogni altro mezzo che lo sostituisca i seguenti dati:

i) il riferimento alla registrazione nei suoi documenti contabili;

ii) la data in cui è stata effettuata la registrazione di cui al punto i);

iii) il numero dell’autorizzazione;

iv) il nominativo dell’ufficio doganale di rilascio.

▼B

Articolo 287

▼M29

1.  L’autorizzazione di cui all’articolo 283 stabilisce le modalità dettagliate di attuazione della procedura e determina, in particolare:

a) le merci alle quali si applica;

b) la modalità con la quale le condizioni di cui all’articolo 285 bis, paragrafo 1, devono essere soddisfatte;

c) il modo e il momento in cui le merci sono svincolate;

d) il contenuto di ogni documento di accompagnamento o altro mezzo che lo sostituisca nonché le modalità per la sua vidimazione;

e) le modalità di compilazione della dichiarazione complementare e il termine entro il quale essa deve essere depositata.

Quando si applicano gli articoli da 796 bis a 796 sexies, lo svincolo di cui al primo comma, lettera c), è concesso conformemente all’articolo 796 ter.

▼B

2.  L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale.



Sezione 4

Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3

▼M32 —————

▼B

Articolo 289

Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie.

▼M29

Tuttavia, il dichiarante mette a disposizione delle autorità doganali le informazioni necessarie ai fini di una efficace analisi dei rischi e dell’esame delle merci, prima dell’uscita di tali merci.

▼B



SECONDA PARTE

DESTINAZIONI DOGANALI



TITOLO I

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA



CAPITOLO 1

Disposizioni di carattere generale

Articolo 290

1.  Quando merci comunitarie sono esportate a fronte di un carnet ATA in applicazione dell'articolo 797 l'immissione in libera pratica di queste merci può essere effettuata in base al carnet ATA.

2.  In tal caso l'ufficio in cui le merci sono immesse in libera pratica espleta le seguenti formalità:

a) verifica i dati riportati nelle caselle da «A» a «G» del volet «reimportazione»;

b) compila la matrice e la casella «H» del volet «reimportazione»;

c) trattiene il volet «reimportazione».

3.  Quando le formalità relative all'appuramento dell'esportazione temporanea delle merci comunitarie sono effettuate in un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui le merci entrano nel territorio doganale della Comunità, l'inoltro di queste merci da tale ufficio all'ufficio in cui esse sono espletate non comporta alcuna formalità.



▼M28

CAPITOLO 1 bis

Disposizioni relative alle banane

▼M28

Articolo 290 bis

Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:

a) «pesatore autorizzato»: qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;

b) «documentazione del richiedente»: qualsiasi documento inerente alla pesatura di banane fresche;

c) «peso netto delle banane fresche»: peso delle banane senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

d) «partita di banane fresche»: partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;

e) «luogo di scarico»: ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall’aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.

▼M28

Articolo 290 ter

1.  Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell’importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:

a) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;

b) il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;

c) la documentazione fornita dal richiedente consenta alle autorità doganali di svolgere controlli efficaci.

L’ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto.

L’autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall’ufficio doganale che ha autorizzato l’operatore.

2.  Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 290 quater

1.  Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine.

La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter e redatta in conformità del modello figurante all’allegato 38 quater da un pesatore autorizzato.

La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità.

2.  Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura.

3.  L’ufficio doganale verifica, in base a un’analisi del rischio e su almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter, punti 1, 2 e 3.

Articolo 290 quinquies

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica.

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

▼M18



CAPITOLO II

Destinazione particolare

Articolo 291

1.  Il presente capitolo si applica se le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della natura delle merci sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare.

2.  Ai fini del presente capitolo si intende per:

▼M32 —————

▼M18

b)

contabilità : la contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal titolare o per suo conto;

c)

scritture : i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici su qualsiasi mezzo, che consentono alle autorità doganali di vigilare e effettuare controlli sulle operazioni.

Articolo 292

1.  Qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole conformemente all'articolo 21 del codice è subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta.

Se le merci sono immesse in libera pratica ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della loro utilizzazione a fini specifici e le disposizioni in vigore prevedono che le merci rimangano sotto controllo doganale conformemente all'articolo 82 del codice, è necessaria un'autorizzazione scritta ai fini del controllo doganale della destinazione specifica.

2.  Le domande devono essere presentate per iscritto usando il modello indicato all'allegato 67. Le autorità doganali possono consentire che il rinnovo o una modifica siano richiesti con una semplice domanda scritta.

3.  In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purché

 la domanda interessi una sola amministrazione doganale,

 il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e

 sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.

4.  Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni al richiedente.

In particolare, se la richiesta può essere effettuata mediante presentazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali richiedono, fatto salvo l'articolo 218, che la domanda sia accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate almeno le seguenti informazioni, a meno che esse non siano ritenute superflue o non siano inserite nella dichiarazione doganale:

a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;

b) natura della destinazione particolare;

c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti derivante dalla loro destinazione particolare e i mezzi per identificarli;

d) tasso di rendimento previsto o modalità per la sua determinazione;

e) termine previsto per l'assegnazione delle merci alla loro destinazione particolare;

f) luogo in cui le merci sono assegnate alla destinazione particolare.

5.  Qualora si richieda un'autorizzazione unica, essa è concessa, previo accordo delle autorità competenti, in base alla procedura che segue.

La domanda è presentata alle autorità doganali designate a tal fine, competenti per il luogo:

 in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente che consente l'audit e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione; oppure

▼M24

 negli altri casi, in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente, che consenta i controlli mediante revisione contabile dei regimi.

▼M18

Le autorità doganali devono trasmettere la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate, le quali devono notificarne la recezione entro quindici giorni.

Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la domanda e il progetto di autorizzazione. Se le obiezioni sono notificate entro il termine di cui sopra e non si raggiunga un accordo, la richiesta deve essere respinta in ragione delle obiezioni sollevate.

Le autorità doganali possono rilasciare l'autorizzazione se non hanno ricevuto obiezioni al progetto di autorizzazione entro trenta giorni.

Le autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni ne inviano copia a tutte le autorità doganali interessate.

6.  In caso di accordo sui criteri e sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica, le due o più amministrazioni doganali interessate possono anche sostituire la consultazione con una semplice notifica. La notifica è sufficiente quando venga rinnovata o revocata un'autorizzazione unica.

▼M21

7.  Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del diniego, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui queste autorità ricevono le informazioni mancanti o supplementari richieste.

Tale termine non si applica nel caso dell'autorizzazione unica, salvoché questa sia concessa a norma del paragrafo 6.

▼M18

Articolo 293

1.  Un'autorizzazione richiesta utilizzando il modello indicato all'allegato 67 può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le attività indicate siano coerenti con la destinazione particolare prevista e con le disposizioni per il trasferimento delle merci conformemente all'articolo 296 e sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni;

b) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni da effettuare e rispetti l'obbligo:

 di assegnare integralmente o in parte le merci alla destinazione particolare prevista o di trasferirle e di fornire prova della loro assegnazione o trasferimento conformemente alle disposizioni in vigore,

 di non intraprendere azioni incompatibili con la finalità della destinazione particolare prevista,

 di notificare tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti;

c) sia assicurato un efficace controllo doganale e le misure amministrative adottate dalle autorità doganali non siano sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;

d) sia tenuta e conservata una contabilità appropriata;

e) sia fornita una garanzia qualora le autorità doganali lo ritengano necessario.

2.  Per una domanda presentata a norma dell'articolo 292, paragrafo 3, l'accettazione della dichiarazione doganale costituisce l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità alle condizioni indicate al paragrafo 1.

3.  Nell'autorizzazione devono figurare i seguenti elementi, a meno che tali dati non siano ritenuti superflui:

a) l'identificazione del titolare dell'autorizzazione,

b) all'occorrenza, il codice NC o il codice TARIC, il tipo e la descrizione delle merci e delle operazioni connesse alla destinazione particolare e le disposizioni relative ai tassi di rendimento,

▼M21

c) modalità e mezzi di identificazione e di controllo doganale, comprese le modalità per:

 l'immagazzinamento comune, cui si applica mutatis mutandis l'articolo 534, paragrafi 2 e 3,

 l'immagazzinamento di miscugli di prodotti soggetti al controllo della destinazione particolare rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00 ,

▼M18

d) la scadenza entro cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,

e) gli uffici doganali in cui le merci sono immesse in libera pratica e gli uffici di controllo,

f) i luoghi in cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,

g) eventualmente, la garanzia da prestare,

h) il periodo di validità dell'autorizzazione,

i) l'eventuale possibilità di trasferire le merci conformemente all'articolo 296, paragrafo 1,

j) eventualmente, le misure semplificate relative al trasferimento delle merci ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3,

k) eventualmente, le procedure semplificate autorizzate conformemente all'articolo 76 del codice,

l) le modalità di comunicazione.

▼M21

Se le merci di cui al primo comma, lettera c), secondo trattino, non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre e non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento dei miscugli può essere autorizzato soltanto se questi sono interamente destinati a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼M18

4.  Fatto salvo l'articolo 294, l'autorizzazione è valida a decorrere dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nell'autorizzazione.

▼M21

La durata di validità non può superare i tre anni dalla data in cui ha effetto l'autorizzazione, salvoché sussistano comprovati motivi.

▼M18

Articolo 294

1.  Le autorità doganali possono rilasciare un'autorizzazione con effetto retroattivo.

Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, un'autorizzazione con effetto retroattivo è valida a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

2.  Se una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni o di merci, può essere concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale.

3.  In circostanze eccezionali l'effetto retroattivo di un'autorizzazione può essere prolungato, ma non può superare un anno prima della data della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica certa e:

a) la domanda non sia collegata a un tentativo di frode o di negligenza manifesta,

b) la contabilità del richiedente confermi che tutti i requisiti previsti dal regime sono stati soddisfatti e, all'occorrenza, per evitare sostituzioni le merci possano essere identificate per il periodo in questione e tale contabilità consenta il controllo del regime,

c) possano essere espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci, compresa eventualmente la possibilità di invalidare la dichiarazione.

Articolo 295

La scadenza dell'autorizzazione non produce effetti sulle merci immesse in libera pratica in forza dell'autorizzazione stessa in data anteriore a quella di scadenza.

Articolo 296

1.  Il trasferimento di merci tra luoghi diversi indicati nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza espletamento di formalità doganali.

2.  Se un trasferimento di merci viene effettuato tra due titolari di autorizzazione stabiliti in diversi Stati membri e le autorità doganali interessate non hanno autorizzato il ricorso alle procedure semplificate conformemente al paragrafo 3, l'esemplare di controllo T5 indicato all'allegato 63, è utilizzato conformemente alla seguente procedura:

a) il cedente compila l'esemplare di controllo T5 in triplice copia (in originale e due copie). ►M21  ————— ◄

b) Nell'esemplare di controllo T5 figurano:

 nella casella A («Ufficio di partenza»), l'indirizzo dell'ufficio doganale competente indicato nell'autorizzazione del cedente,

 nella casella n. 2, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cedente,

 nella casella n. 8, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cessionario,

 nella casella «Nota importante» e nella casella B occorre barrare il testo,

 rispettivamente nelle caselle n. 31 e 33 la descrizione delle merci al momento del trasferimento, incluso il numero di articoli e il codice NC corrispondente,

 nella casella n. 38, la massa netta delle merci,

 nella casella n. 103, la quantità netta delle merci in lettere,

▼C7

 nella casella 104 apporre una X nella casella «Altri (specificare)», e aggiungere una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

▼M18

 

 DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 296)

 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

 BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93)

 END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)

 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 296]

 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296)

 BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTIGO 296o]

 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)

 ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93)

▼A2

 KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ, U KTERÉHO PŘECHÁZEJÍ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE (ČLÁNEK 296 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93)

 EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE: KAUP, MILLE KORRAL KOHUSTUSED LÄHEVAD ÜLE KAUBA SAAJALE (MÄÄRUSE ((EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 296)

 IZMANTOŠANAS MĒRĶIS: PREČU SAŅĒMĒJS ATBILDĪGS PAR PREČU IZMANTOŠANU (REGULA (EEK) NR.2454/93, 296.PANTS)

 GALUTINIS VARTOJIMAS: PREKĖS, SU KURIOMIS SUSIJUSIOS PRIEVOLĖS PERDUOTOS JŲ PERĖMĖJUI (REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 296 STRAIPSNIS)

 MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS: AZ ÁRUKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÁRUK ÁTVEVŐJÉRE SZÁLLTAK ÁT (A 2454/93/EGK RENDELET 296.CIKKE)

 UŻU AĦĦARI: OĠĠETTI LI GĦALIHOM L-OBBLIGI HUMA TRASFERITI LIL MIN ISIR IT-TRASFERIMENT (REGOLAMENT (KEE) 2454/93, ARTIKOLU 296)

 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA SĄ PRZENOSZONE NA OSOBĘ PRZEJMUJĄCĄ (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 2454/93, ART. 296)

 POSEBEN NAMEN: BLAGO, ZA KATERO SE OBVEZNOSTI PRENESEJO NA PREJEMNIKA (UREDBA (EGS) ŠT. 2454/93, ČLEN 296)

 KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR, S KTORÝM PRECHÁDZAJÚ POVINNOSTI NA PRÍJEMCU (NARIADENIE (EHS) Č. 2454/93, ČLÁNOK 296)

▼M30

 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, ЗА КОИТО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СА ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПОЛУЧАВА (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93, ЧЛЕН 296)

 DESTINAȚIE FINALĂ: MĂRFURI PENTRU CARE OBLIGAȚIILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93, ARTICOLUL 296)

▼M45

 POSEBNA UPORABA: ROBA ZA KOJU SU OBVEZE PRENESENE NA PRIMATELJA (UREDBA (EEZ) BR. 2454/93, ČLANAK 296)

▼M18

 nella casella n. 106:

 

▼M21

 gli elementi relativi all'imposizione delle merci, salvo dispensa concessa dalle autorità doganali;

▼M18

 il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'ufficio doganale a cui è stata presentata la dichiarazione.

c) Il cedente invia tutti gli esemplari di controllo T5 al cessionario.

d) Il cessionario allega l'originale del documento commerciale comprovante la data di ricevimento delle merci agli esemplari di controllo T5 e presenta tutti i documenti all'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione. Inoltre, egli notifica immediatamente all'uffico doganale ogni eccedenza, disavanzo, sostituzione o altra irregolarità.

e) L'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione del cessionario compila la casella J dell'originale, indicando anche la data di ricevimento, dopo aver verificato i documenti commerciali corrispondenti, appone data e timbro sull'originale alla casella J e sulle due copie alla casella E. L'ufficio doganale conserva la seconda copia e restituisce l'originale e la prima copia al cessionario.

f) Il cessionario conserva la prima copia nelle scritture e invia l'originale al cedente.

g) Il cedente conserva l'originale fra le scritture.

Le autorità doganali interessate possono autorizzare il ricorso alle procedure semplificate conformemente alle disposizioni relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T5.

3.  Se ritengono che il corretto svolgimento delle operazioni è salvaguardato, le autorità doganali possono permettere che un trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti in due diversi Stati membri sia effettuato senza utilizzare l'esemplare di controllo T5.

4.  Il trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti nello stesso Stato membro viene effettuato conformemente alle disposizioni nazionali.

5.  Al ricevimento delle merci il cessionario diventa titolare degli obblighi previsti nel presente capitolo per quanto riguarda le merci trasferite.

6.  Il cedente non ha più obblighi quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 il cessionario ha ricevuto le merci ed è stato informato che le merci per le quali sono trasferiti gli obblighi sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare;

 il controllo doganale è stato trasferito all'autorità doganale del cessionario; salvo diversa indicazione delle autorità doganali, ciò si verifica quando il cessionario registra le merci nelle scritture.

Articolo 297

1.  In caso di trasferimento, da parte di compagnie aeree che operano su rotte internazionali, di materiali per la manutenzione o la riparazione di aeromobili nel quadro di accordi di scambio o per esigenze proprie delle compagnie aeree, una lettera di vettura aerea o un documento equivalente possono essere utilizzati in sostituzione dell'esemplare di controllo T5.

2.  La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare almeno le indicazioni seguenti:

a) denominazione della compagnia aerea speditrice;

b) denominazione dell'aeroporto di partenza;

c) denominazione della compagnia aerea destinataria;

d) denominazione dell'aeroporto di destinazione;

e) descrizione dei materiali;

f) numero dei pezzi.

Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere espresse sotto forma di codici o richiamandosi ad un documento allegato.

3.  La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare sulla pagina anteriore, in stampatello, una delle seguenti diciture:

 DESTINO ESPECIAL

 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL

 BESONDERE VERWENDUNG

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

 END-USE

 DESTINATION PARTICULIÈRE

 DESTINAZIONE PARTICOLARE

 BIJZONDERE BESTEMMING

 DESTINO ESPECIAL

 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS

 ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

▼A2

 KONEČNÉ POUŽITÍ

 EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE

 IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

 GALUTINIS VARTOJIMAS

 MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS

 UŻU AħħARI

 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE

 POSEBEN NAMEN

 KONEČNÉ POUŽITIE

▼M30

 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 DESTINAȚIE FINALĂ

▼M45

 POSEBNA UPORABA

▼M18

4.  La compagnia aerea speditrice conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea speditrice, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

La compagnia aerea destinataria conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea destinataria, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

5.  I materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente devono essere consegnati alla compagnia aerea destinataria nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede tale compagnia. La compagnia aerea destinataria registra tali materiali nelle proprie scritture contabili.

6.  Gli obblighi risultanti dai paragrafi da 1 a 5 passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria nel momento in cui i materiali originari e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente sono consegnati a quest'ultima.

Articolo 298

1.  Le autorità doganali possono, alle condizioni da esse stabilite, approvare l'esportazione delle merci o la loro distruzione.

2.  In caso di esportazione di prodotti agricoli, nella casella n. 44 del documento amministrativo unico o in ogni altro documento utilizzato deve figurare una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

 ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN — NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLAS

 ART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL — INGEN RESTITUTION

 ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

 ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (CEE) αριθ. 2454/93 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ — ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE

 ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION — APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE

 ARTICOLO 298 (CEE) No 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

 ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN — LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING

 ARTIGO 298o REG. (CEE) No 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA

 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA

 ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLÄMPLIGA

▼A2

 ČLÁNEK 298 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ URČENO K VÝVOZU — ZEMĚDĚLSKÉ NÁHRADY NELZE UPLATNIT

 MÄÄRUSE (EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 298 «EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE»: KAUBALE, MIS LÄHEB EKSPORDIKS, PÕLLUMAJANDUSTOETUSI EI RAKENDATA

 REGULAS (EEK) NR. 2454/93, 298.PANTS: IZMANTOŠANAS MĒRĶIS: PRECES PAREDZĒTAS IZVEŠANAI — LAUKSAIMNIECĪBAS KOMPENSĀCIJU NEPIEMĒRO

 REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRAIPSNIS, GALUTINIS VARTOJIMAS: EKSPORTUOJAMOS PREKĖS — ŽEMĖS ŪKIO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS NETAIKOMOS

 MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS A 2454/93/EGK RENDELET 298.CIKKE SZERINT: KIVITELI RENDELTETÉSŰ ÁRUK — MEZŐGAZDASÁGI VISSZATÉRÍTÉS NEM ALKALMAZHATÓ

 ARTIKOLU 298 REGOLAMENT (KEE) 2454/93 UŻU AĦĦARI: OĠĠETTI DESTINATI GĦALL-ESPORTAZZJONI RIFUŻJONIJIET AGRIKOLI MHUX APPLIKABBLI

 ARTYKUŁ 298 ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2454/93 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY PRZEZNACZONE DO WYWOZU — NIE STOSUJE SIĘ DOPŁAT ROLNYCH

 ČLEN 298 UREDBE (EGS) ŠT. 2454/93 POSEBEN NAMEN: BLAGO DEKLARIRANO ZA IZVOZ — UPORABA KMETIJSKIH IZVOZNIH NADOMESTIL IZKLJUČENA

 ČLÁNOK 298 NARIADENIA (EHS) Č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR URČENÝ NA VÝVOZ — POL'NOHOSPODÁRSKE NÁHRADY NEMOŽNO UPLATNIŤ

▼M30

 ЧЛЕН 298 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, НАСОЧЕНИ ЗА ИЗНАСЯНЕ — СЕЛСКОСТОПАНСКИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ СА НЕПРИЛОЖИМИ

 ARTICOLUL 298 REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93 DESTINAȚIE FINALĂ: MĂRFURI DESTINATE PENTRU EXPORT — NU SE APLICĂ RESTITUIRI RESTITUȚII AGRICOLE

▼M45

 ČLANAK 298. UREDBE (EEZ) BR. 2454/93, POSEBNA UPORABA: ROBA NAMIJENJENA IZVOZU – POLJOPRIVREDNE NAKNADE SE NE PRIMJENJUJU

▼M18

3.  In caso di esportazione, le merci sono considerate non comunitarie a partire dal momento in cui la dichiarazione di esportazione viene accettata.

4.  In caso di distruzione si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.

Articolo 299

Se le autorità doganali ritengono che un'utilizzazione delle merci diversa da quella indicata nell'autorizzazione sia giustificata, tale utilizzazione, fatta eccezione per l'esportazione o la distruzione, comporta l'insorgenza di un'obbligazione doganale. L'articolo 208 del codice si applica mutatis mutandis.

Articolo 300

1.  Le merci di cui all'articolo 291, paragrafo 1, rimangono sotto controllo doganale e sono soggette ai dazi all'importazione fino a quando:

a) sono assegnate alla destinazione prevista,

b) sono esportate, distrutte o assegnate ad una diversa destinazione conformemente agli articoli 298 e 299.

Tuttavia, se le merci possono essere usate ripetutamente e se, per evitare frodi, le autorità doganali lo ritengono opportuno, il controllo doganale continua per un periodo che non supera i due anni dalla data della prima assegnazione.

2.  I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o trasformazione delle merci nonché le perdite per cause naturali sono considerati merci assegnate alla destinazione particolare prevista.

3.  Per i cascami e i rottami risultanti dalla distruzione delle merci, il controllo doganale ha termine quando essi hanno ricevuto una destinazione doganale consentita.

▼M12



CAPITOLO 3

Gestione delle misure tariffarie



Sezione 1

Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni

Articolo 308 bis

1.  Salvo altrimenti disposto, i contingenti tariffari aperti mediante una misura comunitaria vengono gestiti secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

2.  Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata da una richiesta valida del dichiarante al fine di beneficiare di un contingente tariffario, è accettata, lo Stato membro interessato preleva dal contingente tariffario, tramite la Commissione, la quantità necessaria.

3.  Gli Stati membri presentano una richiesta di prelievo solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3.

4.  Salvo il disposto del paragrafo 8, le attribuzioni vengono concesse dalla Commissione in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ed entro i limiti consentiti dalla disponibilità del contingente tariffario. L'ordine di precedenza è determinato in base all'ordine cronologico di tali date.

5.  Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le richieste di prelievo valide. Tali comunicazioni comprendono la data di cui al paragrafo 4, e le quantità esatte richieste nella dichiarazione doganale interessata.

6.  Ai fini dei paragrafi 4 e 5, qualora l'atto comunitario di apertura del contingente tariffario non vi abbia provveduto, la Commissione definisce i numeri d'ordine.

7.  Qualora le quantità da prelevare da un contingente tariffario superino la quantità disponibile, l'attribuzione si effettua proporzionalmente alle quantità richieste

8.  Ai fini del presente articolo, l'accettazione di una dichiarazione da parte delle autorità doganali nei giorni 1, 2 o 3 gennaio si considera avvenuta il 3 gennaio. Se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l'accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio.

9.  All'apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non concede prelievi prima dell'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'atto che ha istituito il contingente tariffario.

10.  Gli Stati membri restituiscono immediatamente alla Commissione le parti di prelievo non utilizzate. Tuttavia, qualora dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario interessato venga scoperto un prelievo erroneo corrispondente a un'obbligazione doganale pari o inferiore a ►M31  10 EUR, ◄ gli Stati membri non eseguono la restituzione.

11.  Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione di immissione in libera pratica concernente merci oggetto di una domanda di utilizzazione di un contingente tariffario, l'intera domanda è annullata in relazione a tali merci. Gli Stati membri interessati restituiscono immediatamente alla Commissione tutte le quantità prelevate, in relazione a tali merci, dal contingente tariffario.

12.  I dati concernenti i prelievi richiesti da un singolo Stato membro sono trattati dalla Commissione e dagli altri Stati membri in modo riservato.

Articolo 308 ter

1.  La Commissione procede ad una ripartizione delle quantità richieste una volta al giorno, tutti i giorni lavorativi ad eccezione:

 dei giorni festivi per le istituzioni comunitarie a Bruxelles, o

 in circostanze eccezionali, di qualsiasi altro giorno, a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.

2.  Salvo il disposto dell'articolo 308 bis, paragrafo 8, l'attribuzione delle quantità tiene conto di tutte le domande insoddisfatte concernenti dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate fino all'antivigilia, tale giorno incluso, e comunicate alla Commissione.

▼M22

Articolo 308 quater

1.  Un contingente tariffario è considerato critico quando il ►M31  90 % ◄ del volume iniziale sia esaurito, oppure a discrezione delle autorità competenti.

2.  In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:

a) quando sia aperto per meno di tre mesi;

b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);

c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l'ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.

3.  Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell'applicazione, secondo le regole dell'OMC, di una misura di salvaguardia o di una misura di ritorsione, è considerato critico quando il ►M31  90 % ◄ del volume iniziale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o meno nei due anni precedenti.

▼M12



Sezione 2

▼M24

Sorveglianza comunitaria

▼M31

Articolo 308 quinquies

1.  Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta alla settimana, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.

Gli Stati membri collaborano con la Commissione per definire gli elementi necessari in merito alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.

2.  I dati trasmessi a norma del paragrafo 1 dai singoli Stati membri sono trattati in modo riservato.

I dati aggregati relativi a ciascuno Stato membro, tuttavia, sono a disposizione degli utilizzatori autorizzati in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri collaborano con la Commissione per determinare le modalità pratiche relative all'accesso autorizzato ai dati aggregati.

3.  Per alcune merci i controlli sono eseguiti in modo riservato.

4.  Quando, secondo le procedure semplificate di cui agli articoli da 253 a 267 e agli articoli da 280 a 289, i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono validi, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili alla data dell’accettazione della dichiarazione completa o complementare.

▼B



TITOLO II

▼M19

POSIZIONE DOGANALE E TRANSITO DELLE MERCI

▼M19 —————

▼B



CAPITOLO 3

▼M13

Posizione doganale delle merci



▼M7

Sezione 1

Disposizioni generali

▼M36

Articolo 313

1.  Salvo il disposto dell’articolo 180 del codice e le deroghe del paragrafo 2 del presente articolo, tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria.

2.  Non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323 del presente regolamento:

a) le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell’articolo 37 del codice;

b) le merci vincolate al regime della custodia temporanea o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, secondo le disposizioni dell’articolo 799 del presente regolamento, o introdotte in un deposito franco;

c) le merci vincolate ad un regime sospensivo o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, secondo le disposizioni dell’articolo 799 del presente regolamento.

3.  In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità:

a) per via aerea, imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità e destinate a un altro aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità, purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro; oppure

b) via mare, qualora siano trasportate tra due porti situati all’interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare, autorizzato ai sensi dell’articolo 313 ter.

Articolo 313 bis

Per «collegamento marittimo regolare» si intende un servizio di trasporto delle merci a bordo di navi che eseguono trasporti solamente tra porti situati nel territorio doganale della Comunità e non possono provenire, essere dirette o fare scalo in nessun punto al di fuori di tale territorio o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell’articolo 799, di un porto nel suddetto territorio.

Articolo 313 ter

1.  Una società di navigazione marittima può essere autorizzata ad istituire servizi di linea previa presentazione di una domanda alle autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio è stabilita o, se non è stabilita, dispone di un ufficio regionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo e all’articolo 313 quater.

2.  L’autorizzazione è concessa esclusivamente alle società di navigazione marittima che:

a) sono stabilite nel territorio doganale della Comunità, o vi dispongono di un ufficio regionale, e mettono la propria documentazione a disposizione delle autorità doganali competenti;

b) soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 14 nonies;

c) determinano la(e) nave(i) da utilizzare per il servizio e specificano i porti in cui fare scalo dopo che è stata rilasciata l’autorizzazione;

d) si impegnano, sulle rotte dei servizi di linea, a non effettuare nessuno scalo nei porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità o nelle zone franche sottoposte a controllo di tipo I istituite in porti situati nel territorio doganale della Comunità e a non effettuare alcun trasbordo di merci in mare;

e) a registrare presso l’autorità doganale competente per l’autorizzazione i nomi delle navi destinate al servizio regolare e i porti di scalo.

▼M49

2 bis.  La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, mediante l’uso di un sistema elettronico di informazione e comunicazione relativo ai servizi regolari di trasporto marittimo, conservano e hanno accesso alle seguenti informazioni:

a) i dati contenuti nelle domande;

b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;

c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;

d) ogni altra informazione pertinente.

▼M36

3.   ►M49  La domanda di autorizzazione relativa a un servizio regolare specifica quali sono gli Stati membri interessati dal servizio e può indicare gli Stati membri potenzialmente interessati per i quali il richiedente dichiara di prevedere servizi futuri. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda (autorità doganale di rilascio) informano le autorità doganali degli altri Stati membri effettivamente o potenzialmente interessati dal servizio di trasporto marittimo (autorità doganali corrispondenti) mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis. ◄

Fatto salvo il paragrafo 4, entro ►M49  15 ◄ giorni dal ricevimento di tale notifica le autorità doganali corrispondenti possono respingere la domanda adducendo come motivazione il mancato rispetto della condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), e comunicare il rifiuto mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies. L’autorità doganale corrispondente indica i motivi del rifiuto e le disposizioni giuridiche relative alle infrazioni commesse. In tal caso l’autorità doganale di rilascio non rilascia l’autorizzazione e notifica, motivandolo, il rifiuto alla società che ha presentato domanda.

In assenza di risposta o di rifiuto da parte delle autorità doganali corrispondenti, l’autorità doganale di rilascio, dopo aver esaminato se le condizioni per l’autorizzazione sono soddisfatte, rilascia l’autorizzazione, che sarà accettata dagli altri Stati membri interessati dal servizio di linea. Il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies è utilizzato per registrare l’autorizzazione e notificare il rilascio della stessa alle autorità doganali corrispondenti.

4.  Qualora la società di navigazione disponga di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 3 del presente articolo sono considerati soddisfatti.

▼M36

Articolo 313 quater

1.  Dopo che un servizio regolare è stato autorizzato ai sensi dell’articolo 313 ter, la società di navigazione interessata deve destinarvi le navi registrate a tale scopo.

2.  La società di navigazione è tenuta ad informare l’autorità doganale di rilascio di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione e che potrebbe influenzarne il mantenimento o il contenuto.

Qualora un’autorizzazione sia revocata dall’autorità doganale di rilascio o su richiesta della società di navigazione, detta autorità doganale notifica la revoca alle autorità doganali corrispondenti utilizzando ►M49  il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all'articolo 313 ter, paragrafo 2 bis. ◄

3.  La procedura prevista all’articolo 313 ter, paragrafo 3, si applica se è necessario modificare l’autorizzazione per includere Stati membri che non erano contemplati nell’autorizzazione originale o in un’autorizzazione precedente. Le disposizioni dell’articolo 313 ter, paragrafo 4, si applicano mutatis mutandis.

Articolo 313 quinquies

1.  La società di navigazione marittima autorizzata ad istituire servizi regolari di linea comunica all’autorità doganale di rilascio le seguenti informazioni:

a) i nomi delle navi destinate al servizio regolare di linea;

b) il primo porto da cui la nave inizia ad operare come servizio di linea;

c) i porti di scalo;

d) le eventuali modifiche alle informazioni di cui alle lettere a), b) e c);

e) la data e l’ora in cui le modifiche di cui alla lettera d), entrano in vigore.

2.  Le informazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sono registrate dall’autorità doganale di rilascio ►M49  nel sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all'articolo 313 ter, paragrafo 2 bis  ◄ entro un giorno lavorativo dal giorno della comunicazione. Esse sono accessibili alle autorità doganali operanti nei porti situati nel territorio doganale della Comunità.

La registrazione è valida dal primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è effettuata la registrazione.

Articolo 313 sexies

Quando una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo è costretta da caso fortuito o forza maggiore ad effettuare un trasbordo di merci in alto mare o a fare temporaneamente scalo in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo, compresi i porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità e le zone franche sottoposte a controllo di tipo I istituite in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la società di navigazione ne informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo della Comunità, compresi quelli sulla rotta prevista della nave. Le merci caricate o scaricate in tali porti non sono considerate merci comunitarie.

Articolo 313 septies

1.  Le autorità doganali possono richiedere alla società di navigazione la presentazione di prove del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 313 ter a 313 sexies.

2.  Qualora le autorità doganali constatino che la società di navigazione non ha rispettato le disposizioni di cui al paragrafo 1, ne informano immediatamente tutte le autorità doganali interessate dal servizio regolare utilizzando ►M49  il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all'articolo 313 ter, paragrafo 2 bis  ◄ , in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie.

▼B

Articolo 314

▼M42

1.  Qualora le merci non siano considerate comunitarie ai sensi dell’articolo 313, la loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente all’articolo 314 quater, paragrafo 1, solo se soddisfano le condizioni stabilite in uno dei punti seguenti:

a) le merci sono trasportate da un punto a un altro all’interno del territorio doganale della Comunità e lasciano temporaneamente tale territorio senza attraversare il territorio di un paese terzo;

b) le merci sono trasportate da un punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo, a un altro punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;

c) le merci sono trasportate da un punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo in cui sono trasbordate su di un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state caricate inizialmente, a un altro punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità e un nuovo documento di trasporto è rilasciato per il trasporto dal paese terzo ed è presentato accompagnato da una copia del documento originale per il trasporto delle merci da un punto all’altro all’interno del territorio doganale della Comunità.

▼M19 —————

▼M42

2 bis.  Qualora le merci siano trasportate in conformità al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali competenti del luogo di reintroduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità effettuano controlli a posteriori per verificare l’esattezza delle informazioni riportate sulla copia del documento di trasporto originale, in conformità agli obblighi di cooperazione amministrativa tra Stati membri di cui all’articolo 314 bis.

▼B

3.  I documenti o le modalità di cui ►M19  all'articolo 314 quater, paragrafo 1 ◄ non possono essere utilizzati per le merci nei confronti delle quali sono state espletate le formalità di esportazione o vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema di rimborso.

▼M19 —————

▼M19

Articolo 314 bis

Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare la posizione comunitaria delle merci, secondo le disposizioni del presente titolo.



Sezione 2

Prova della posizione comunitaria

Articolo 314 ter

Ai sensi della presente sezione, per «ufficio competente» si intendono le autorità doganali competenti ad attestare la posizione comunitaria delle merci.

Articolo 314 quater

1.  Senza pregiudizio per le merci vincolate al regime di transito comunitario interno, la posizione comunitaria delle merci può essere comprovata soltanto con uno dei seguenti mezzi:

a) da uno dei documenti previsti dagli articoli da 315 a 317 ter,

b) con le modalità di cui agli articoli da 319 a 323,

c) dal documento di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione ( 12 ),

d) dal documento di cui all'articolo 325,

e) dall'etichetta prevista dall'articolo 462 bis, paragrafo 2,

f) dal documento di cui all' ►M21  articolo 812 ◄ , che attesta la posizione comunitaria delle merci,

g) dall'esemplare di controllo T5, ai sensi dell'articolo 843.

2.  I documenti o le modalità di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per le merci comunitarie provviste di imballaggi non comunitari, purché il documento che attesta la posizione comunitaria delle merci contenga una delle seguenti indicazioni:

 envases N

 N-emballager

 N-Umschließungen

 Συσκευασία Ν

 N packaging

 emballages N

 imballaggi N

 N-verpakking

 embalagens N

 N-pakkaus

 N förpackning.

▼A2

 obal N

 N-pakendamine

 N veida iepakojums

 N pakuotė

 N csomagolás

 ippakkjar N

 opakowania N

 N embalaža

 N - obal.

▼M30

 опаковка N

 ambalaj N.

▼M45

 N pakiranje.

▼M19

3.  Purché siano rispettate le condizioni per il rilascio, i documenti di cui agli articoli da 315 a 323 possono essere rilasciati a posteriori. In tal caso recano, in rosso, una delle seguenti diciture:

 Expedido a posteriori,

 Udstedt efterfoelgende,

 Nachträglich ausgestellt,

 Εκδοθέν εκ των υστέρων,

 Issued retroactively,

 Délivré a posteriori,

 Rilasciato a posteriori,

 Achteraf afgegeven,

 Emitido a posteriori,

 Annettu jälkikäteen,

 Utfärdat i efterhand,

▼A2

 Vystaveno dodatečně,

 Välja antud tagasiulatuvalt,

 Izsniegts retrospektīvi,

 Retrospektyvusis išdavimas,

 Kiadva visszamenőleges hatállyal,

 maħruġ retrospettivament,

 wystawione retrospektywnie,

 Izdano naknadno,

▼M26

 Vyhotovené dodatočne,

▼M30

 Издаден впоследствие,

 Eliberat ulterior,

▼M45

 Izdano naknadno.

▼M19



Sottosezione 1

Documento T2L

▼M19

Articolo 315

1.  La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita mediante presentazione di un documento T2L. Il documento viene compilato conformemente ai paragrafi da 3 a 5.

2.  La prova della posizione comunitaria delle merci destinate a una parte del territorio doganale comunitario in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio o da essa provenienti è fornita presentando un documento T2LF.

I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo e gli articoli da 316 a 324 septies si applicano per analogia al documento T2LF.

3.  Il documento T2L è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 31 e 32.

Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 33 e 34.

Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari nel caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32.

4.  L'interessato appone la sigla «T2L» nella sottocasella destra della casella n. 1 del formulario e la sigla «T2L bis» nella sottocasella destra della casella n. 1 del o dei formulari complementari utilizzati.

5.  Possono essere utilizzate distinte di carico, redatte secondo il modello di cui all'allegato 45 e completate conformemente all'allegato 44 bis, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L.

▼M19

Articolo 315 bis

Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona che non rispetta le condizioni di cui all'articolo 373 a utilizzare quali distinte di carico distinte che non rispettano tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.

Il secondo capoverso del paragrafo 1 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 385 si applicano per analogia.

▼M19

Articolo 316

1.  Fatto salvo l'articolo 324 septies, il documento T2L è redatto in un unico esemplare.

2.  Il documento T2L e, se del caso, il formulario o i formulari complementari utilizzati o la o le distinte di carico utilizzate sono vistati, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio competente. Il visto reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella «C. Ufficio di partenza» di detti documenti:

a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto ed un numero di registrazione ovvero il numero della dichiarazione di spedizione qualora questa sia necessaria;

b) per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero indicato nel documento T2L, apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere anche apposto il timbro ufficiale dell'ufficio competente.

Tali documenti sono consegnati all'interessato.



▼M19

Sottosezione 2

Documenti commerciali

▼B

Articolo 317

▼M13

1.  La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci.

▼M19

2.  La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono almeno citare il nome e l'indirizzo completo dello speditore o dell'interessato se quest'ultimo non è lo speditore, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in kg e, se necessario, i numeri dei container.

L'interessato deve apporre in modo evidente, nel suddetto documento, la sigla «T2L» accompagnata dalla sua firma manoscritta.

3.  La fattura o il documento di trasporto debitamente completati e firmati dall'interessato sono vistati, su richiesta di quest'ultimo, dall'ufficio competente. Tale visto deve comportare il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria.

4.  Se il valore globale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto compilato e firmato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 224 non eccede i 10 000 EUR, l'interessato è esentato dal sottoporre il documento al visto dell'ufficio competente.

In tal caso, la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio competente.

▼B

5.  Il presente articolo si applica soltanto quando la fattura o il documento di trasporto riguardi merci comunitarie.

▼M13

Articolo 317 bis

1.  La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione del manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.

2.  Il manifesto contiene almeno le indicazioni seguenti:

a) nome e indirizzo completi della compagnia di navigazione,

b) identità della nave,

c) luogo e data di carico delle merci,

d) luogo di scarico delle merci.

Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene quanto segue:

a) un riferimento alla polizza di carico o a qualsiasi altro documento commerciale,

b) quantità, natura, marche e numeri dei colli,

▼M19

c) la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,

▼M13

d) massa lorda in chilogrammi,

e) all'occorrenza, i numeri dei contenitori,

▼M19

f) i seguenti indicatori della posizione delle merci:

 la lettera «C» (che equivale a «T2L») per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,

 la lettera «F» (che equivale a «T2LF») per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE,

 la lettera «N» per le altre merci.

3.  Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla società di navigazione è vistato, su richiesta di quest'ultima, dall'ufficio competente. Il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.

▼M19

Articolo 317 ter

Quando sono utilizzate le procedure semplificate di transito comunitario di cui ►M21  agli articoli 445 e 448 ◄ , la prova della posizione comunitaria delle merci è fornita dall'apposizione della lettera «C» (equivalente a «T2L») sul manifesto, accanto agli articoli in questione.



Sottosezione 3

Altre prove applicabili a talune operazioni

▼B

Articolo 319

1.  Quando le merci sono trasportate con un carnet TIR o un carnet ATA, il dichiarante può comprovare il carattere comunitario delle merci, ►M19  ————— ◄ apponendo in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla T2L seguita dalla sua firma su tutti i fogli pertinenti del carnet utilizzato, prima che questo venga presentato per il visto all'ufficio di partenza. La sigla T2L apposta sui fogli deve essere autenticata con timbro dell'ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.

2.  Nei carnet TIR o ATA relativi nel contempo a merci comunitarie e non comunitarie le due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla T2L deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.

Articolo 320

Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro, il veicolo è considerato comunitario:

a) a condizione che sia munito di targa e del documento d'immatricolazione e le caratteristiche della sua immatricolazione, risultanti dal relativo documento ed eventualmente dalla targa, comprovino in modo sicuro il carattere comunitario del veicolo;

▼M19

b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 319 nonché 321, 322 e 323.

▼B

Articolo 321

Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro, il vagone è considerato comunitario:

a) a condizione che il numero di codice e il marchio di proprietà (sigla) su di esso apposti ne dimostrino in modo certo il carattere comunitario;

b) negli altri casi, su presentazione di uno dei documenti di cui ►M19  agli articoli da 315 a 317 ter ◄ .

Articolo 322

1.  Quando debba essere accertato il carattere comunitario degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, i quali siano riconoscibili come appartenenti ad una persona residente in uno Stato membro e, previo impiego, siano rispediti vuoti da un altro Stato membro, tali imballaggi sono considerati comunitari:

a) a condizione che siano dichiarati come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;

b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 323.

2.  La semplificazione di cui al paragrafo 1 è ammessa per recipienti, imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i contenitori ►M20  ————— ◄ .

Articolo 323

Quando debba essere accertato il carattere comunitario delle merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, tali merci, purché non destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie:

a) quando siano dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;

b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 322.

▼M19 —————

▼M19



Sottosezione 4

Prova della posizione comunitaria delle merci fornita da uno speditore autorizzato

Articolo 324 bis

1.  Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo «speditore autorizzato», che possieda i requisiti di cui all'articolo 373 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L previsto dall'articolo 315 o con uno dei documenti previsti dagli articoli da 317 a 317 ter, in prosieguo denominati «documenti commerciali», ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'ufficio competente.

2.  Le disposizioni degli articoli da 374 a 378 si applicano per analogia all'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 324 ter

L'autorizzazione determina in particolare:

a) l'ufficio incaricato della preventiva autentificazione, ai sensi dell'articolo 324 quater, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati ai fini della redazione dei documenti interessati;

b) le condizioni alle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei suddetti formulari;

c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d) il termine e le condizioni nel cui rispetto lo speditore autorizzato informa l'ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.

Articolo 324 quater

1.  L'autorizzazione stabilisce che il recto dei documenti commerciali interessati o la casella «C. Ufficio di partenza» figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, del o dei formulari complementari:

a) è preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 324 ter, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure

b) reca, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato 62. L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata.

▼M36

Il punto 27 dell’allegato 37 quinquies si applica per analogia.

▼M19

2.  Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve inoltre indicare nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture:

 Expedidor autorizado,

 Godkendt afsender,

 Zugelassener Versender,

 Εγκεκριμένος αποστολέας,

 Authorised consignor,

 Expéditeur agréé,

 Speditore autorizzato,

 Toegelaten afzender,

 Expedidor autorizado,

 Hyväksytty lähettäjä,

 Godkänd avsändare,

▼A2

 Schválený odesílatel,

 Volitatud kaubasaatja,

 Atzītais nosūtītājs,

 Įgaliotas siuntėjas,

 Engedélyezett feladó,

 Awtorizzat li jibgħat,

 Upoważniony nadawca,

 Pooblaščeni pošiljatelj,

 Schválený odosielateľ,

▼M30

 Одобрен изпращач,

 Expeditor agreat autorizat autorizat,

▼M45

 Ovlašteni pošiljatelj.

▼M19

Articolo 324 quinquies

1.  Allo speditore autorizzato può essere consentito non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione può essere accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato alle autorità doganali un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.

2.  I documenti T2L o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture:

 Dispensa de firma,

 Fritaget for underskrift,

 Freistellung von der Unterschriftsleistung,

 Δεν απαιτείται υπογραφή,

 Signature waived,

 Dispense de signature,

 Dispensa dalla firma,

 Van ondertekening vrijgesteld,

 Dispensada a assinatura,

 Vapautettu allekirjoituksesta,

 Befriad från underskrift,

▼A2

 podpis se nevyžaduje,

 allkirjanõudest loobutud,

 derīgs bez paraksta,

 leista nepasirašyti,

 Aláírás alól mentesítve,

 firma mhux meħtieġa,

 zwolniony ze składania podpisu,

 Opustitev podpisa,

▼M26

 Oslobodenie od podpisu,

▼M30

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură,

▼M45

 Oslobođeno potpisa.

▼M19

Articolo 324 sexies

1.  Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le società di navigazione aventi la posizione di speditore autorizzato a posporre la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione comunitaria delle merci fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione.

2.  L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle società di navigazione internazionali che

a) rispettano le condizioni di cui all'articolo 373; tuttavia, in deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale, e

b) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori della Comunità, e

c) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

3.  Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza o di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali accordano la procedura semplificata descritta al paragrafo 4.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.

4.  La procedura semplificata si applica come segue:

a) il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione,

b) la società di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 317 bis, paragrafo 2,

▼M36

c) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono richiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati, quando non hanno accesso a un sistema d’informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;

d) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono richiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d’informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.

▼M19

5.   ►M21  Il paragrafo 5 dell'articolo 448 ◄ si applica per analogia.

Articolo 324 septies

Lo speditore autorizzato è tenuto a redigere una copia di ciascun documento T2L, ovvero di ciascun documento commerciale rilasciato a norma della presente sottosezione. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno due anni.



▼M19

Sottosezione 5

▼M7

Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi

Articolo 325

1.  Ai fini ►M19  della presente sottosezione ◄ si intende per:

a) nave da pesca comunitaria: la nave immatricolata e registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;

b) nave officina comunitaria; la nave immatricolata o registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima.

2.  Un formulario T2M, redatto conformemente alle disposizioni degli articoli da 327 a 337, viene presentato come prova del carattere comunitario:

a) dei prodotti della pesca marittima catturati al di fuori delle acque territoriali di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità da parte di una nave da pesca comunitaria, e

b) delle merci ottenute da detti prodotti a bordo di tale nave o di una nave officina comunitaria, nella cui fabbricazione, eventualmente, sono entrati altri prodotti aventi tale carattere,

che sono provvisti, eventualmente, di imballaggi aventi tale carattere, e che sono destinati a essere introdotti nel territorio doganale della Comunità secondo il disposto dell'articolo 326.

3.  La prova del carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima e degli altri prodotti catturati o estratti dal mare, fuori delle acque territoriali di un paese o di un territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, da navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate o registrate nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità, o di detti prodotti estratti o catturati nelle acque del territorio doganale della Comunità da parte di navi di un paese terzo, viene esibita mediante il libro di bordo o mediante qualsiasi mezzo che attesti tale carattere.

Articolo 326

1.  Il formulario T2M viene presentato per i prodotti e le merci di cui all'articolo 325, paragrafo 2 che sono trasportati direttamente a destinazione del territorio doganale della Comunità:

a) dalla nave da pesca comunitaria che ha effettuato la cattura e, eventualmente, il trattamento di detti prodotti, o

b) da un'altra nave da pesca comunitaria o dalla nave officina comunitaria che ha effettuato il trattamento di detti prodotti trasbordati dalla nave di cui alla lettera a), o

c) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a) e b) senza procedere ad alcun mutamento, o

d) da un mezzo di trasporto provvisto di un titolo di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità ►C4  in cui detti prodotti e merci sono stati sbarcati ◄ dalle navi di cui alle lettere a), b) e c).

Dopo tale presentazione il formulario T2M non può più essere utilizzato come prova del carattere comunitario dei prodotti e delle merci da esso accompagnati.

2.  Le autorità doganali responsabili del porto dove i prodotti o le merci sono scaricati dalla nave di cui al paragrafo 1, lettera a), ►C4  possono non applicare il paragrafo quando non sussista alcun dubbio sull'origine di detti prodotti e/o merci, o in presenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 8 ◄ , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio ( 13 ).

▼B

Articolo 327

1.  Il formulario sul quale è redatto il documento T2M deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 43.

2.  Per l'originale del formulario T2M deve essere utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante almeno 55 g/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

3.  Il formato del formulario T2M è di 210 × 297 mm, salvo una tolleranza massima nel senso della lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in più.

4.  Il formulario T2M deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità indicata dall'autorità competente dello Stato membro cui appartiene la nave da pesca.

5.  I formulari T2M sono riuniti in blocchetti da dieci e ciascun formulario comporta un originale staccabile dal blocchetto ed una copia non staccabile ottenuta per ricalco. I blocchetti contengono, a pagina 2 della copertina, le note di cui all'allegato 44.

6.  Ogni formulario T2M reca un numero di serie che lo contraddistingue e che è lo stesso per l'originale e per la copia.

7.  Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari T2M e la loro legatura in blocchetti oppure possono affidare tali compiti a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati sulla prima pagina della copertina di ogni blocchetto, nonché sull'originale di ciascun formulario. Detta pagina e l'originale di ciascun formulario devono, inoltre, recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

8.  Il formulario T2M deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, sia a macchina, sia in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Ogni modifica deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione che la contiene.

▼M7

Articolo 328

Un blocchetto di formulari T2M è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio doganale comunitario competente per la sorveglianza del porto d'esercizio della nave da pesca comunitaria destinatario del blocchetto stesso.

Si procede al rilascio unicamente quando l'interessato abbia compilato, nella lingua nella quale il formulario è stampato, i riquadri 1 e 2, e compilato e firmato la dichiarazione contenuta nel riquadro 3 di tutti gli originali e di tutte le copie dei formulari contenuti nel blocchetto. Al momento del rilascio del blocchetto, il suddetto ufficio compila il riquadro A di tutti gli esemplari originali e di tutte le copie di formulari che esso contiene.

Il blocchetto ha una validità di due anni dalla data del rilascio indicata alla pagina 2 della sua copertina. Inoltre, la validità di detti formulari è garantita dalla presenza nel riquadro A di tutti gli originali e di tutte le copie di un timbro dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria del blocchetto stesso.

Articolo 329

Il capitano della nave da pesca comunitaria compila il riquadro 4 e il riquadro 6 se vi è stato un trattamento a bordo dei prodotti pescati, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 9 dell'originale e della copia di uno dei formulari che compongono il blocchetto, ogniqualvolta:

a) detti prodotti siano trasbordati su una delle navi di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b) che effettua il loro trattamento,

b) detti prodotti o merci siano trasbordati su qualsiasi altra nave che li trasporta direttamente, senza alcun trattamento, in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto affinché siano in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità,

c) detti prodotti o merci siano sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto dell'articolo 326, paragrafo 2,

d) detti prodotti o merci siano sbarcati in un altro porto per essere in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità.

Il trattamento effettuato sui prodotti suindicati viene registrato nel libro di bordo.

Articolo 330

Il capitano della nave di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), compila il riquadro 6, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 11 dell'originale del formulario T2M ogniqualvolta le merci sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto — per essere in seguito spedite nel territorio doganale della Comunità — o sono trasbordate su un'altra nave ai fini della medesima.

Il trattamento effettuato sui prodotti trasbordati viene registrato nel libro di bordo.

Articolo 331

All'atto del primo trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 329, lettera a) o b), viene compilato il riquadro 10 dell'originale e della copia del formulario T2M; in caso di un secondo trasbordo come previsto dall'articolo 330, viene compilato il riquadro 12 dell'originale del formulario T2M. La dichiarazione di trasbordo corrispondente viene firmata dai due capitani interessati e l'originale del formulario T2M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti o le merci. Ogni operazione di trasbordo è registrata nel libro di bordo di entrambe le navi.

Articolo 332

1.  Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, detto formulario è valido soltanto se l'indicazione del suo riquadro 13 è compilata e vidimata dalle autorità doganali di tale paese o territorio.

2.  Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano stati avviati verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata ai lotti di tali prodotti o merci.

Articolo 333

1.  Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità e siano destinati ad essere inoltrati verso il territorio doganale della Comunità in spedizioni parziali, per ciascuna spedizione, l'interessato o il suo rappresentante:

a) indica, nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale, il numero e la natura dei colli, la massa lorda (kg), la destinazione assegnata alla spedizione nonché il numero dell'estratto di cui alla lettera b);

b) redige un «Estratto» T2M utilizzando a tal fine un formulario originale staccato dal blocchetto di formulari T2M rilasciato conformemente all'articolo 328.

Ciascun «Estratto» e la relativa copia che resta nel blocchetto T2M contengono un riferimento al formulario T2M iniziale di cui alla lettera a), nonché una delle seguenti diciture, in caratteri leggibili:

 Extracto

 Udskrift

 Auszug

 Απόσπασμα

 Extract

 Extrait

 Estratto

 Uittreksel

 Extracto

 Ole

 Utdrag.

▼A2

 Výpis

 Väljavõte

 Izraksts

 Išrašas

 Kivonat

 Estratt

 Wyciąg

 Izpisek

 Výpis.

▼M30

 Извлечение

 Extras.

▼M45

 Izvod.

▼M7

Il formulario «Estratto» T2M che accompagna la spedizione parziale verso il territorio doganale della Comunità indica nei riquadri 4, 5, 6, 7 e 8 la natura, il codice NC e la quantità dei prodotti o delle merci che formano oggetto di spedizione parziale. Inoltre, l'indicazione del riquadro 13 viene compilata e vidimata dalle autorità doganali del paese o territorio nel quale hanno sostato i prodotti o le merci.

2.  Quando la totalità dei prodotti e delle merci oggetto del formulario T2M iniziale di cui al paragrafo 1, lettera a) sono stati spediti verso il territorio doganale della Comunità, l'indicazione del riquadro 13 di detto formulario viene compilata e vidimata dalle autorità di cui al paragrafo 1. Il formulario viene quindi inviato all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

3.  Qualora alcuni lotti di prodotti o di merci non siano avviati verso il territorio doganale della Comunità, il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti vengono indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale.

Articolo 334

Ogni formulario T2M, iniziale o «Estratto», viene presentato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, nel caso in cui l'introduzione avvenga in regime di transito al di fuori di detto territorio, il formulario viene presentato all'ufficio doganale di destinazione di detto regime.

Le autorità di detto ufficio possono chiederne la traduzione. Possono inoltre, per controllare l'esattezza delle diciture apposte sul formulario T2M, esigere la presentazione di tutti i documenti appropriati e, all'occorrenza, dei documenti di bordo delle navi. Tale ufficio compila il riquadro C del formulario T2M e di una copia di quest'ultimo che sarà spedita all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

Articolo 335

In deroga agli articoli 332, 333 e 334, qualora i prodotti o le merci cui si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese terzo che aderisce alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e siano destinati ad essere inoltrati nel territorio doganale della Comunità con procedura «T2» in una sola spedizione o in spedizioni parziali, nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M vengono indicati i riferimenti di tale procedura.

Qualora la totalità dei prodotti o delle merci oggetto del suddetto formulario T2M sia stata spedita nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 del formulario viene compilato e vidimato dalle autorità doganali. Una copia del formulario già compilato viene trasmessa all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

Se del caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 332, paragrafo 2.

Articolo 336

Il blocchetto dei formulari T2M viene presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.

Se, prima dell'utilizzazione della totalità dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare tutte le condizioni previste, o se tutti gli esemplari contenuti nel blocchetto sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità, il blocchetto viene immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

▼M19 —————

▼M7 —————



▼M19

CAPITOLO 4

Transito comunitario



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 340 bis

Se non specificato altrimenti, le disposizioni del presente capitolo si applicano al transito comunitario esterno e al transito comunitario interno.

Le merci che presentano ingenti rischi di frode sono elencate nell'allegato 44 quater. Quando una disposizione del presente regolamento fa riferimento a tale allegato, le misure relative alle merci in esso elencate si applicano soltanto quando la quantità di tali merci supera la quantità minima corrispondente. L'allegato 44 quater viene riesaminato almeno ogni anno.

Articolo 340 ter

Ai fini del presente capitolo, si intende per:

1)

«ufficio di partenza» , l'ufficio doganale presso il quale viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario;

2)

«ufficio di passaggio» ,

a) l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio nel corso dell'operazione di transito attraverso una frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo diverso da un paese dell'EFTA, oppure

b) l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo nel corso dell'operazione di transito;

3)

«ufficio di destinazione» , l'ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere presentate per porre termine a tale regime;

4)

«ufficio di garanzia» , l'ufficio, quale determinato dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro, presso il quale viene costituita una garanzia mediante fideiussione;

5)

«paese dell'EFTA» , qualsiasi paese dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ( 14 );

▼M32

6)

«documento d’accompagnamento transito» , il documento stampato a partire dal sistema informatico per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito;

▼M34

6 bis)

Documento d’accompagnamento transito/sicurezza , il documento stampato dal sistema informatico per accompagnare le merci basato sui dati della dichiarazione di transito e della dichiarazione sommaria d’entrata o d’uscita.

▼M32

7)

«procedura di riserva» , la procedura basata sull’utilizzazione di documenti cartacei compilati per consentire la presentazione e il controllo della dichiarazione di transito e la verifica dell’operazione di transito quando la procedura normale, per via elettronica, non può essere applicata.

▼M19

Articolo 340 quater

▼M32

1.  Sono vincolate al regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che sono spedite:

a) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE a destinazione di una parte del territorio doganale della Comunità in cui dette disposizioni non si applicano; oppure

b) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE a destinazione di una parte del territorio doganale della Comunità in cui dette disposizioni si applicano; oppure

c) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE a destinazione di una parte del territorio doganale della Comunità in cui dette disposizioni parimenti non si applicano.

▼M19

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, le merci comunitarie che sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario interno.

Per le merci di cui al primo comma, trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il vincolo al regime di transito comunitario interno non è obbligatorio.

3.  Qualora merci comunitarie siano esportate verso un paese dell'EFTA o transitino attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario esterno ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) le merci sono state oggetto delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,

b) le merci provengono dalle scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,

c) le merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità,

d) le merci sono state oggetto, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, delle formalità doganali di esportazione in paesi terzi nell'ambito dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista del rimborso o dello sgravio dei dazi.

Articolo 340 quinquies

Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.

Articolo 340 sexies

1.  Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità.

2.  Fermo restando l'articolo 91, paragrafo 1 del codice, il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate via mare qualora si tratti di un servizio di linea regolare autorizzato a norma degli articoli 313 bis e 313 ter.

Articolo 341

Le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del titolo VII del codice e le disposizioni del presente titolo si applicano per analogia alle altre imposte ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.

Articolo 342

1.  La garanzia fornita dall'obbligato principale è valida in tutta la Comunità.

2.  Quando la garanzia è costituita da un garante, il garante deve scegliere un domicilio o designare un mandatario in ciascuno Stato membro.

3.  Occorre fornire una garanzia relativa alle operazioni di transito comunitario effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri in base a una procedura diversa dalla procedura semplificata di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g), i).

▼M32

4.  Quando la garanzia è costituita da un garante presso un ufficio di garanzia:

a) viene attribuito un «numero di riferimento della garanzia» all’obbligato principale per l’utilizzazione della garanzia e per identificare ciascun impegno del garante;

b) viene attribuito e comunicato all’obbligato principale un codice di accesso associato al «numero di riferimento della garanzia».

▼M32

Articolo 343

Ciascuno Stato membro inserisce nel sistema informatico l’elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario, indicandone il numero di identificazione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch’essa inserita nel sistema informatico.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema informatico.

▼M32

Articolo 343 bis

Ciascuno Stato membro comunica, se del caso, alla Commissione la creazione di uffici centrali e le competenze attribuite a tali uffici nella gestione e nel controllo della procedura di transito comunitario, nonché nel ricevimento e nella trasmissione dei documenti, indicando il tipo di documenti in questione.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

▼M19

Articolo 344

Le caratteristiche dei formulari diversi dal documento amministrativo unico utilizzati nell'ambito del regime di transito comunitario sono descritti nell'allegato 44 ter.

▼M32

Articolo 344 bis

1.  Nel quadro del regime di transito comunitario, le formalità sono espletate mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati.

2.  I messaggi da utilizzare tra amministrazioni sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.

▼M19



Sezione 2

Funzionamento del regime



Sottosezione 1

Garanzia isolata

Articolo 345

▼M21

1.  La garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata applicabile al medesimo tipo di merci nello Stato membro di partenza. Ai fini del calcolo, le merci comunitarie che devono essere trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie.

▼M19

Tuttavia, le aliquote da prendere in considerazione per il calcolo della garanzia isolata non possono essere inferiori a un'aliquota minima, quando detta aliquota figura nella quinta colonna dell'allegato 44 quater.

2.  La garanzia isolata mediante deposito in contanti viene costituita presso l'ufficio di partenza. Essa è rimborsata quando il regime è appurato.

3.  La garanzia isolata costituita mediante fideiussione può basarsi sull'utilizzazione di titoli di garanzia isolata dell'importo di 7 000 euro, emessi dal garante e utilizzabili da coloro che intendono agire in qualità di obbligato principale.

La responsabilità del garante è impegnata fino all'importo di 7 000 euro per titolo.

▼M32

4.  Quando la garanzia isolata è costituita mediante fideiussione, l’obbligato principale non può modificare il codice di accesso associato al «numero di riferimento della garanzia», fatto salvo il caso in cui siano applicabili le disposizioni dell’allegato 47 bis, punto 3.

▼M19

Articolo 346

▼M32

1.  La garanzia isolata fornita dal garante è oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura all’allegato 49.

L’atto costitutivo della garanzia viene conservato dall’ufficio di garanzia.

▼M19

2.  Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia di cui al paragrafo 1, secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.

▼M32

Articolo 347

1.  Nel caso di cui all’articolo 345, paragrafo 3, la garanzia isolata è oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura all’allegato 50.

L’articolo 346, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.

2.  Il garante fornisce all’ufficio di garanzia, secondo le modalità decise dalle autorità doganali, tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso.

La data limite di utilizzazione di detti certificati non può essere posteriore al termine di un anno a decorrere dalla loro emissione.

3.  Un «numero di riferimento della garanzia» viene comunicato dal garante all’obbligato principale per ciascun certificato di garanzia isolata attribuitogli; il codice di accesso ad esso associato non può essere modificato dall’obbligato principale.

4.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera b), il garante rilascia all’obbligato principale certificati di garanzia isolata in forma cartacea redatti conformemente al modello che figura all’allegato 54. Il numero di identificazione è indicato nel certificato.

5.  Il garante può rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un’operazione di transito comunitario relativa a merci comprese nell’elenco che figura all’allegato 44 quater. In tal caso, il garante appone, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia isolata che rilascia in forma cartacea la menzione seguente:

 Validità limitata — 99200.

6.  L’obbligato principale presenta all’ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7 000 EUR necessario a coprire integralmente l’importo di cui all’articolo 345, paragrafo 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera b), i certificati in forma cartacea devono essere consegnati e conservati presso l’ufficio di partenza che comunica il numero di identificazione di ciascun certificato all’ufficio di garanzia indicato nel certificato.

▼M19

Articolo 348

1.  L'ufficio di garanzia revoca la decisione con la quale ha accettato l'obbligazione del garante quando non sussistono più le condizioni stabilite al momento della sua emissione.

Il garante può parimenti risolvere in qualsiasi momento l'obbligazione assunta.

2.  La revoca o la risoluzione hanno efficacia dal sedicesimo giorno successivo alla notificazione effettuata, a seconda dei casi, al garante o all'ufficio di garanzia.

Dalla data di effetto della revoca o della risoluzione, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per far circolare le merci in regime di transito comunitario.

▼M32

3.  L’informazione della revoca o della risoluzione e la relativa data di efficacia sono inserite nel sistema informatico dalle autorità doganali dello Stato membro da cui dipende l’ufficio di garanzia.

▼M19



Sottosezione 2

Mezzi di trasporto e dichiarazioni

Articolo 349

1.  Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.

Per l'applicazione del presente articolo sono considerati un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono essere oggetto di un'unica spedizione:

a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;

b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;

c) le navi componenti un unico convoglio;

d) i container caricati su un solo mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.

2.  Un solo mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione.

▼M32 —————

▼M32

Articolo 351

Per le spedizioni comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno, la dichiarazione di transito recante la sigla «T» va completata per ciascun articolo di merci con l’attributo «T1», «T2» o «T2F».

▼M32 —————

▼M32

Articolo 353

1.  Le dichiarazioni di transito sono conformi alla struttura e alle indicazioni dell’allegato 37 bis.

2.  Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito compilata per iscritto su un formulario conforme al modello che figura all’allegato 31 e secondo la procedura da esse definita di comune accordo, nei seguenti casi:

a) se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale, secondo le modalità di cui all’articolo 353 bis;

b) se viene applicata la procedura di riserva, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’allegato 37 quinquies.

3.  L’utilizzazione di una dichiarazione di transito compilata per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b), quando l’applicazione dell’obbligato principale e/o la rete non funzionano, è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

4.  La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari conformi al modello che figura all’allegato 33. I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione.

5.  Distinte di carico redatte in conformità dell’allegato 44 bis e secondo il modello che figura all’allegato 45 possono essere utilizzate, al posto dei formulari complementari, come parte descrittiva della dichiarazione di transito compilata per iscritto, di cui fanno parte integrante.

▼M32

Articolo 353 bis

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera a), il viaggiatore compila la dichiarazione di transito conformemente all’articolo 208 e all’allegato 37.

2.  Le autorità competenti assicurano che i dati delle dichiarazioni siano scambiati tra le autorità competenti mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche.

▼M25 —————

▼M19



Sottosezione 3

Procedure da seguire presso l'ufficio di partenza

Articolo 355

1.  Le merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario devono essere trasportate fino all'ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.

2.  Fermo restando l'articolo 387, per le merci che figurano nell'elenco dell'allegato 44 quater o quando le autorità doganali o l'obbligato principale lo ritengano necessario, l'ufficio di partenza fissa un itinerario vincolante, indicando nella casella 44 della dichiarazione di transito almeno gli Stati membri da attraversare, tenendo conto degli elementi comunicati dall'obbligato principale.

Articolo 356

1.  L'ufficio di partenza fissa la data limite entro la quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, tenendo conto dell'itinerario da seguire, delle disposizioni della normativa in materia di trasporti e delle altre normative applicabili e, se del caso, degli elementi comunicati dall'obbligato principale.

2.  Il termine stabilito dall'ufficio di partenza vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell'operazione di transito comunitario e non può essere da queste modificato.

▼M32 —————

▼M19

Articolo 357

▼M32

1.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, lo svincolo delle merci da vincolare al regime di transito comunitario è subordinato alla loro sigillatura. L’ufficio di partenza adotta le misure di identificazione che ritiene necessarie e inserisce le informazioni corrispondenti nella dichiarazione di transito.

▼M19

2.  La sigillatura è effettuata:

a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;

b) per collo, negli altri casi.

I sigilli devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 46 bis.

3.  Possono essere considerati idonei ad essere sigillati per volume i mezzi di trasporto:

a) che possono essere sigillati in maniera semplice ed efficace;

b) che sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazione o introduzione di merci senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei sigilli;

c) che non presentano spazi idonei all'occultamento di merci, e

d) i cui spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per la visita delle autorità doganali.

Qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio o container autorizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui la Comunità europea è parte contraente è riconosciuto idoneo alla sigillatura.

▼M32

4.  L’ufficio di partenza può dispensare dalla sigillatura quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari ne permette l’identificazione.

Si considera che la descrizione delle merci permette la loro identificazione quando essa è sufficientemente particolareggiata per consentire di riconoscerne facilmente quantità e natura.

Articolo 358

1.  Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio di partenza notifica l’operazione di transito comunitario all’ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio «avviso di arrivo previsto», e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio «avviso di passaggio previsto». Tali messaggi sono compilati a partire dai dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.

▼M34

2.  A seguito dello svincolo delle merci, il trasporto delle merci in regime di transito comunitario è accompagnato dal documento d’accompagnamento transito o dal documento di accompagnamento transito/sicurezza. Esso è conforme al modello e ai dati del documento di accompagnamento transito figuranti nell’allegato 45 bis o, qualora oltre ai dati di transito siano forniti anche i dati di cui all’allegato 30 bis, al modello e ai dati del documento d’accompagnamento transito/sicurezza riportati nell’allegato 45 sexies e l’elenco di articoli transito/sicurezza di cui all’allegato 45 septies. Tale documento viene messo a disposizione dell’operatore secondo una delle seguenti modalità:

▼M32

a) viene consegnato all’obbligato principale dall’ufficio di partenza o, sulla base di un’autorizzazione delle autorità doganali, viene stampato a partire dal sistema informatico dell’obbligato principale;

b) viene stampato a partire dal sistema informatico dello speditore autorizzato dopo il ricevimento del messaggio di concessione dello svincolo delle merci inviato dall’ufficio di partenza.

▼M34

3.  Qualora la dichiarazione consti di più di un articolo, il documento d’accompagnamento transito di cui al paragrafo 2 è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 ter e il documento d’accompagnamento transito/sicurezza di cui al paragrafo 2 è sempre integrato dalla distinta degli articoli riportata nell’allegato 45 septies. Tale distinta fa parte integrante del documento d’accompagnamento transito o del documento d’accompagnamento transito/sicurezza.

▼M19



Sottosezione 4

Procedure da seguire in fase di trasporto

▼M32

Articolo 359

1.  La spedizione e il ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ sono presentati a ogni ufficio di passaggio.

2.  L’ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio «avviso di passaggio previsto» inviato dall’ufficio di partenza. L’ufficio di partenza viene informato dell’attraversamento della frontiera mediante il messaggio «Avviso di avvenuto attraversamento di frontiera».

3.  Gli uffici di passaggio procedono all’ispezione delle merci qualora lo ritengano necessario. Gli eventuali controlli delle merci vengono effettuati in particolare sulla base del messaggio «avviso di passaggio previsto».

4.  Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello dichiarato e figurante nel ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ , l’ufficio di passaggio effettivo chiede il messaggio «avviso di passaggio previsto» all’ufficio di partenza e informa quest’ultimo del passaggio inviandogli il messaggio «avviso di avvenuto attraversamento di frontiera».

▼M19

Articolo 360

1.   ►M32  Il trasportatore è tenuto ad annotare il ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ e a presentarlo con la spedizione alle autorità doganali dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti: ◄

a) in caso di cambiamento di itinerario vincolante, quando si applicano le disposizioni dell'articolo 355, paragrafo 2;

b) in caso di rottura dei sigilli durante il trasporto per causa indipendente dalla volontà del trasportatore;

c) in caso di trasbordo delle merci su un altro mezzo di trasporto; tale trasbordo deve essere effettuato sotto vigilanza delle autorità doganali ma queste ultime possono autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza;

d) in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto;

e) quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti, l'obbligato principale o il trasportatore non è in grado di far fronte ai propri impegni.

▼M32

2.  Se ritengono che l’operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ .

Le pertinenti informazioni relative a trasbordi o ad altri avvenimenti sono introdotte nel sistema informatico dalle autorità doganali dell’ufficio di passaggio o, secondo il caso, dell’ufficio di destinazione.

▼M19



Sottosezione 5

Procedure da seguire presso l'ufficio di destinazione

▼M32

Articolo 361

1.  Le merci e i documenti richiesti sono presentati all’ufficio di destinazione nei giorni e negli orari di apertura dello stesso. Tuttavia, su richiesta e a spese dell’interessato, tale ufficio può consentire che la presentazione avvenga in giorni e orari diversi. Inoltre, su richiesta e a spese dell’interessato, detto ufficio può consentire che la presentazione delle merci e dei documenti richiesti avvenga in qualsiasi altro luogo.

2.  Quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall’ufficio di partenza, qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze eccezionali debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine prescritto.

3.  L’ufficio di destinazione conserva il ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ e l’esame delle merci è effettuato in particolare sulla base del messaggio «avviso di arrivo previsto» pervenuto dall’ufficio di partenza.

4.  Su richiesta dell’obbligato principale, l’ufficio di destinazione vista, come prova della fine del regime ai sensi dell’articolo 366, paragrafo 1, la copia del ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ corredata della menzione seguente:

 Prova alternativa — 99202.

5.  L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio di destinazione.

Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene a uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l’ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione chiede all’ufficio di partenza di inviargli il messaggio «avviso di arrivo previsto».

Articolo 362

1.  Su richiesta della persona che presenta le merci e i documenti richiesti, l’ufficio di destinazione vista una ricevuta.

2.  La ricevuta è conforme alle indicazioni del modello che figura all’allegato 47.

3.  La ricevuta viene previamente compilata dall’interessato. Essa può contenere, fuori dello spazio riservato all’ufficio di destinazione, altre indicazioni relative alla spedizione. La ricevuta non può servire come prova della fine del regime ai sensi dell’articolo 366, paragrafo 1.

Articolo 363

1.  L’ufficio di destinazione informa l’ufficio di partenza dell’arrivo delle merci, lo stesso giorno della loro presentazione all’ufficio di destinazione, per mezzo del messaggio «avviso di arrivo avvenuto».

2.  Quando l’operazione di transito si conclude in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, il nuovo ufficio di destinazione informa dell’arrivo l’ufficio di partenza mediante il messaggio «avviso di arrivo avvenuto».

L’ufficio di partenza informa dell’arrivo l’ufficio di destinazione inizialmente previsto mediante il messaggio «inoltro dell’avviso di arrivo avvenuto».

3.  Il messaggio «avviso di arrivo avvenuto» di cui ai paragrafi 1 e 2 non può servire come prova della fine del regime ai sensi dell’articolo 366, paragrafo 1.

4.  Salvo circostanze debitamente giustificate, l’ufficio di destinazione trasmette il messaggio «risultati del controllo» all’ufficio di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio di destinazione. Tuttavia, quando viene applicato l’articolo 408, l’ufficio di destinazione invia il messaggio «risultati del controllo» all’ufficio di partenza entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state presentate.

▼M32 —————

▼M19



Sottosezione 6

▼M32

Procedura di ricerca

Articolo 365

1.  Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza non hanno ricevuto il messaggio «avviso di arrivo avvenuto» entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione o non hanno ricevuto il messaggio «risultati del controllo» entro il sesto giorno successivo al ricevimento del messaggio «avviso di arrivo avvenuto», esse devono prendere in considerazione il ricorso alla procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento del regime o, altrimenti, al fine di:

 stabilire se è sorta un’obbligazione doganale,

 individuare il debitore, e

 determinare le autorità doganali competenti per il recupero.

2.  La procedura di ricerca viene avviata al più tardi entro un termine di sette giorni dalla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 1, salvo casi eccezionali definiti di comune accordo dagli Stati membri. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate prima o sospettano che il regime non si è concluso.

3.  Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza ricevono soltanto il messaggio «avviso di arrivo avvenuto», esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all’ufficio di destinazione che ha inviato il messaggio «avviso di arrivo avvenuto» informazioni circa il messaggio «risultati del controllo».

4.  Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza non ricevono il messaggio «avviso di arrivo avvenuto», esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all’obbligato principale le informazioni necessarie all’appuramento del regime, o rivolgendosi all’ufficio di destinazione se sono disponibili informazioni sufficienti per l’inchiesta a destinazione.

Quando l’operazione di transito non può essere appurata, le informazioni necessarie all’appuramento del regime vengono chieste all’obbligato principale entro ventotto giorni dall’avvio della procedura di ricerca presso l’ufficio di destinazione.

5.  L’ufficio di destinazione e l’obbligato principale rispondono alla richiesta di cui al paragrafo 4 entro ventotto giorni. Se durante tale periodo l’obbligato principale fornisce informazioni sufficienti, le autorità doganali dello Stato membro di partenza tengono conto di tali informazioni o appurano l’operazione se le informazioni fornite lo consentono.

6.  Se le informazioni fornite dall’obbligato principale non consentono di appurare il regime, ma secondo le autorità doganali dello Stato membro di partenza sono sufficienti per continuare la procedura di ricerca, viene immediatamente inviata una richiesta all’ufficio doganale interessato.

7.  Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si è concluso correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza appurano l’operazione e ne informano senza indugio l’obbligato principale come pure, se del caso, le autorità doganali che avessero intrapreso un’azione di recupero conformemente agli articoli 217-232 del codice.

▼M32

Articolo 365 bis

1.  Se dopo l’avvio di una procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all’articolo 450 bis, primo trattino, le autorità doganali dello Stato membro di partenza vengono in possesso, con qualsiasi mezzo, di prove circa il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione e se tale luogo si trova in un altro Stato membro, dette autorità, di seguito «autorità richiedenti», inviano senza indugio alle autorità competenti per il luogo in questione, di seguito «autorità interpellate», tutte le informazioni disponibili.

2.  Le autorità interpellate confermano il ricevimento della comunicazione indicando se sono competenti per il recupero. In assenza di risposta entro ventotto giorni, le autorità richiedenti immediatamente riprendono la procedura di ricerca.

▼M32

Articolo 366

1.  La prova della conclusione del regime entro il termine indicato nella dichiarazione può essere fornita dall’obbligato principale, con soddisfazione delle autorità doganali, sotto forma di un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, che comporta l’identificazione delle merci in causa e che documenta che queste sono state presentate all’ufficio di destinazione o, in caso di applicazione dell’articolo 406, presso il destinatario autorizzato.

2.  Il regime di transito comunitario è altresì considerato concluso se l’obbligato principale esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti:

a) un documento doganale di vincolo a una destinazione doganale compilato in un paese terzo;

b) un documento compilato in un paese terzo, vistato dalle autorità doganali di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

3.  I documenti di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da copie o fotocopie degli stessi certificate conformi dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità dei paesi terzi interessati, o dalle autorità di uno degli Stati membri.

▼M19



Sottosezione 7

Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità competenti di dati riguardanti il transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche

▼M32

Articolo 367

Le disposizioni relative allo scambio di messaggi tra le autorità doganali mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche non si applicano alle procedure semplificate specifiche per alcuni modi di trasporto e alle altre procedure semplificate basate sull’articolo 97, paragrafo 2, del codice, di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettere f) e g).

▼M29 —————

▼M32 —————

▼M19



Sezione 3

Semplificazioni



Sottosezione 1

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

▼M32

Articolo 372

1.  Su richiesta dell’obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le autorità doganali possono autorizzare le seguenti semplificazioni:

a) l’uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia;

b) l’uso di sigilli di un modello particolare;

c) la dispensa dall’itinerario vincolante;

d) lo status di speditore autorizzato;

e) lo status di destinatario autorizzato;

f) l’applicazione di procedure semplificate specifiche per il trasporto di merci:

i) per ferrovia o mediante grandi contenitori;

ii) per via aerea;

iii) via mare;

iv) mediante condutture;

g) l’applicazione di altre procedure semplificate basate sull’articolo 97, paragrafo 2, del codice.

2.  Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente sezione o nell’autorizzazione, quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e f), queste sono applicabili in tutti gli Stati membri. Quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario che iniziano nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa. Quando è accordata la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera e), essa è applicabile unicamente nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa.

▼M19

Articolo 373

1.  L'autorizzazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che:

a) sono stabilite nella Comunità; tuttavia, l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale può essere concessa soltanto alle persone stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è costituita;

▼M32

b) ricorrono regolarmente al regime di transito comunitario o le cui autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi relativi a questo regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettera e), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comunitario; e

▼M19

c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

2.  Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l'autorizzazione è concessa solamente:

a) se le autorità doganali possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dovere creare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa, e

b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace.

▼M29

3.  Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

▼M19

Articolo 374

▼M32

1.  La domanda di autorizzazione ad utilizzare le semplificazioni, di seguito «la domanda», è datata e firmata. Essa può essere presentata per iscritto o mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalle autorità doganali.

▼M19

2.  La domanda deve contenere elementi che consentano alle autorità doganali di assicurarsi del rispetto delle condizioni per la concessione delle semplificazioni chieste.

Articolo 375

1.  La domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro nel quale il richiedente risiede.

2.  L'autorizzazione è rilasciata o la domanda respinta entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda da parte delle autorità doganali.

Articolo 376

1.  L'originale dell'autorizzazione, datato e firmato, ed una o più copie sono consegnate al titolare.

2.  L'autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e ne definisce le modalità di funzionamento e di controllo. È applicabile a decorrere dalla data del rilascio.

▼M32

3.  Nel caso delle semplificazioni di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettere b), c) e f), l’autorizzazione viene presentata ad ogni richiesta dell’ufficio di partenza.

▼M19

Articolo 377

1.  Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e suscettibile di incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

2.  La data di effetto deve essere indicata sulla decisione di revoca o di modifica dell'autorizzazione.

Articolo 378

1.  Le autorità doganali conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.

2.  Quando una domanda è respinta o un'autorizzazione è annullata o revocata, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento o di revoca e i suoi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell'anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata o revocata.



Sottosezione 2

Garanzia globale e dispensa dalla garanzia

▼M32

Articolo 379

1.  L’obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell’importo di riferimento.

2.  L’importo di riferimento corrisponde all’importo dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci vincolate dall’obbligato principale al regime di transito comunitario durante un periodo di almeno una settimana.

Esso è stabilito dall’ufficio di garanzia in collaborazione con l’interessato, sulla base:

a) dei dati relativi alle merci trasportate in passato e di una stima del volume delle operazioni di transito comunitario da effettuare, risultanti in particolare dalle scritture commerciali e contabili dell’interessato;

b) delle aliquote più elevate relative a dazi e altre imposte applicabili alle merci nello Stato membro dell’ufficio di garanzia. Le merci comunitarie che devono essere o che sono state trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune sono considerate merci non comunitarie.

Si calcola, per ciascuna operazione di transito, l’importo dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l’importo sia pari a 7 000 EUR a meno che, sulla base di altre informazioni note alle autorità doganali, non venga fissato un importo diverso.

3.  L’ufficio di garanzia procede a un esame dell’importo di riferimento, in particolare in funzione di una domanda dell’obbligato principale e, se necessario, aggiorna tale importo.

4.  Ogni obbligato principale si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è ancora concluso, non superino l’importo di riferimento.

I sistemi informatici delle autorità doganali trattano e possono controllare l’utilizzo dell’importo di riferimento per ciascuna operazione di transito.

▼M19

Articolo 380

1.  L'importo da coprire con la garanzia globale è pari all'importo di riferimento di cui all'articolo 379.

2.  L'importo della garanzia globale può essere ridotto:

a) al 50 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana e di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario;

b) al 30 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali.

3.  Può essere concessa una dispensa dalla garanzia se l'obbligato principale dimostra di osservare le norme di affidabilità di cui al paragrafo 2, lettera b), di avere il controllo del trasporto e di disporre di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.

4.  Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.

▼M32

Articolo 380 bis

Per l’utilizzo di ciascuna garanzia globale e/o di ciascuna dispensa dalla garanzia:

a) viene attribuito all’obbligato principale, per l’utilizzo della garanzia, un «numero di riferimento della garanzia» connesso all’importo di riferimento determinato;

b) viene attribuito e comunicato all’obbligato principale dall’ufficio di garanzia un codice di accesso iniziale associato al «numero di riferimento della garanzia».

L’obbligato principale può attribuire uno o più codici di accesso a tale garanzia per sé stesso o per i suoi rappresentanti.

▼M19

Articolo 381

1.  Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato 44 quater, l'obbligato principale, per essere autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre che di rispettare le condizioni di cui all'articolo 373, di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e o di avere raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali o di avere il controllo del trasporto.

2.  L'importo della garanzia globale di cui al paragrafo 1 può essere ridotto:

a) al 50 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali e di avere il controllo del trasporto;

b) al 30 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali, di avere il controllo del trasporto e di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.

3.  Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.

▼M21

3 bis.  I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la domanda concerne esplicitamente l'uso di uno stesso certificato di garanzia globale per le merci di cui all'allegato 44 quater e per quelle non elencate in tale allegato.

▼M19

4.  L'allegato 47 bis indica le modalità di applicazione dell'articolo 94, paragrafi 6 e 7 del codice, relative al divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale di importo ridotto o della garanzia globale.

▼M32

Articolo 382

1.  La garanzia globale è costituita da una fideiussione.

2.  Essa deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura all’allegato 48. L’atto costitutivo della garanzia viene conservato dall’ufficio di garanzia.

3.  Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all’articolo 346, paragrafo 2.

▼M19

Articolo 383

1.  Sulla base dell'autorizzazione, le autorità doganali rilasciano all'obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, in appresso denominati «certificati», redatti conformemente al modello che figura all'allegato 51 o all'allegato 51 bis, a seconda dei casi, e completati conformemente all'allegato 51 ter, che gli permettono di giustificare una garanzia globale o un esonero dalla garanzia.

▼M32

2.  La validità di un certificato è limitata a due anni. Tuttavia, tale durata può essere prorogata dall’ufficio di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.

▼M32 —————

▼M19

Articolo 384

1.  Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 348 si applicano per analogia alla revoca e allo scioglimento della garanzia globale.

▼M32

2.  La revoca dell’autorizzazione di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia da parte delle autorità doganali, e la data di efficacia della revoca da parte dell’ufficio di garanzia della decisione con la quale ha accettato l’impegno del garante, o la data di efficacia della risoluzione da parte del garante del proprio impegno, vengono inserite nel sistema informatico dall’ufficio di garanzia.

3.  A decorrere dalla data di efficacia della revoca o della risoluzione, i certificati emessi nel quadro dell’applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera b), non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comunitario e devono essere restituiti senza indugio dall’obbligato principale all’ufficio di garanzia.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

▼M32 —————

▼M19



Sottosezione 3

Distinte di carico speciali

▼M32 —————

▼M19



Sottosezione 4

Utilizzazione di sigilli di modello speciale

Articolo 386

1.  Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare sigilli di modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché questi siano considerati dalle autorità doganali conformi alle caratteristiche indicate nell'allegato 46 bis.

▼M32

2.  L’obbligato principale inserisce il numero, il tipo e la marca dei sigilli utilizzati nei dati della dichiarazione di transito.

Egli appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci.

▼M19



Sottosezione 5

Dispensa dall'itinerario vincolante

Articolo 387

1.  Le autorità doganali possono concedere una dispensa dall'itinerario vincolante all'obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità doganali di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione.



Sottosezione 6

Statuto di speditore autorizzato

Articolo 398

▼M32

La persona che intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all’ufficio di partenza o in qualsiasi altro luogo autorizzato le merci e la relativa dichiarazione di transito può ottenere il riconoscimento dello status di speditore autorizzato.

▼M19

Il riconoscimento è accordato soltanto alle persone che beneficiano di una garanzia globale o della dispensa dalla garanzia.

Articolo 399

L'autorizzazione determina in particolare:

a) l'ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito comunitario da effettuare;

▼M32

b) il termine entro il quale, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, le autorità doganali possono eventualmente procedere ad un controllo prima della partenza delle merci;

▼M19

c) le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale, ammesso dalle autorità doganali in quanto rispondente alle caratteristiche dell'allegato 46 bis e apposti dallo speditore autorizzato;

d) le categorie o i movimenti di merci esclusi.

▼M32

Articolo 400

Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all’ufficio di partenza. Lo svincolo delle merci non può aver luogo prima della scadenza del termine di cui all’articolo 399, lettera b).

▼M32 —————

▼M32

Articolo 402

Lo speditore autorizzato inserisce, se del caso, nel sistema informatico l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 355, paragrafo 2, e il termine fissato conformemente all’articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio di destinazione, nonché il numero, il tipo e la marca dei sigilli.

▼M32 —————

▼M19 —————

▼M19



Sottosezione 7

Statuto di destinatario autorizzato

▼M32

Articolo 406

1.  La persona che voglia ricevere nei suoi locali o in altro luogo determinato merci vincolate al regime di transito comunitario senza che né le merci né il ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ siano presentati all’ufficio di destinazione può ottenere lo status di destinatario autorizzato.

2.  L’obbligato principale ha assolto gli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice e il regime di transito comunitario si considera concluso dal momento in cui, entro il termine fissato, il ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ che ha accompagnato la spedizione e le merci intatte vengono consegnati al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione, nel rispetto delle misure di identificazione.

3.  Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all’articolo 362, che si applica mutatis mutandis.

▼M19

Articolo 407

▼M32

1.  L’autorizzazione designa in particolare:

a) l’ufficio o gli uffici di destinazione responsabili delle merci che il destinatario autorizzato riceve;

b) il termine entro il quale, mediante il messaggio «autorizzazione di scarico», il destinatario autorizzato riceve dall’ufficio di destinazione i dati pertinenti del messaggio «avviso di arrivo previsto» ai fini dell’applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 361, paragrafo 3;

c) le categorie o i movimenti di merci esclusi.

▼M19

2.  Le autorità doganali indicano nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all'arrivo della stessa, senza intervento dell'ufficio di destinazione.

▼M32

Articolo 408

1.  Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a:

a) informare immediatamente l’ufficio di destinazione competente dell’arrivo delle merci mediante il messaggio «notifica di arrivo avvenuto» con indicazione degli incidenti verificatisi durante il trasporto;

b) prima di procedere allo scarico, attendere il messaggio «autorizzazione di scarico»;

c) dopo aver ricevuto il messaggio «autorizzazione di scarico», inviare all’ufficio di destinazione al più tardi il terzo giorno successivo a quello in cui sono arrivate le merci il messaggio «osservazioni allo scarico» con indicazione di tutte le differenze, conformemente alle condizioni stabilite nell’autorizzazione;

d) tenere a disposizione dell’ufficio di destinazione o fargli pervenire una copia del ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ che ha accompagnato le merci, secondo le disposizioni contenute nell’autorizzazione.

2.  L’ufficio di destinazione introduce i dati del messaggio «risultati del controllo» nel sistema informatico.

▼M32 —————

▼M19 —————



▼M19

Sottosezione 8

Procedure semplificate specifiche per le merci trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori



A.

Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari

Articolo 412

L'articolo 359 non è applicabile ai trasporti di merci per ferrovia.

▼B

Articolo 413

Quando si applichi il regime di transito comunitario le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo gli articoli da 414 a 425, 441 e 442 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la «lettera di vettura (CIM) e collo espresso», di seguito denominata «lettera di vettura CIM».

▼M19

Articolo 414

La lettera di vettura CIM equivale alla dichiarazione di transito comunitario.

▼B

Articolo 415

Al fine di eventuali controlli, l'azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione dell'autorità doganale nazionale le scritture dei centri contabili presso i medesimi.

Articolo 416

▼M19

1.  L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata da una lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comunitario diviene, per tale operazione, obbligato principale.

▼B

2.  L'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità diviene obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l'azienda ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare.

Articolo 417

Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58.

Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM, nonché sul vagone nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi.

▼M12

L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58.

▼B

Articolo 418

Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare:

 all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,

 all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,

le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

In tutti gli altri casi, le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modificazione intervenuta.

Articolo 419

1.  Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comunitario inizia e deve terminare all'interno del territorio doganale della Comunità, la lettera di vettura CIM è presentata all'ufficio di partenza.

▼M13

2.  L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

a) la sigla «T1», se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;

b) la sigla «T2» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo il caso di cui all' ►M19  articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄ ;

c) la sigla «T2F» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all' ►M19  articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄ ;

La sigla «T2» oppure «T2F» è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.

▼B

3.  Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all'interessato.

4.  Le merci di cui all' ►M19  articolo 340 quater, paragrafo 2 ◄ , sono vincolate al regime di transito comunitario interno, secondo le modalità stabilite da ogni Stato membro, per l'intero tragitto da percorrere dalla stazione di partenza alla stazione di destinazione situata nel territorio doganale della Comunità, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 417. Tuttavia, tale dispensa non si applica alle lettere di vettura CIM relative a merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni ►M18  di cui all'articolo 843 ◄ .

5.  Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, l'ufficio da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Nessuna formalità deve essere espletata nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all' ►M19  articolo 340 quater, paragrafo 2 ◄ .

6.  Ai fini del controllo di cui all'articolo 415, le aziende ferroviarie nei paesi di destinazione devono tenere a disposizione dell'autorità doganale, all'occorrenza secondo modalità da convenire con la medesima, tutte le lettere di vettura CIM che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 4.

7.  Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dei paragrafi 4, 5, secondo comma, e 6.

Articolo 420

Di regola, e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

Articolo 421

1.  Nei casi di cui all'articolo 419, paragrafo 5, primo comma, l'azienda ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM.

2.  L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria, dopo averlo vistato, l'esemplare n. 2 e conserva l'esemplare n. 3.

Articolo 422

1.  Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo esterno, si applicano le disposizioni degli articoli 419 e 420.

2.  L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3.  Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.

Articolo 423

1.  Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza.

Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.

▼M4

2.  L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all'articolo 421 devono essere espletate nell'ufficio di destinazione.

3.  Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tale ufficio doganale vista gli esemplari 2 e 3 e una copia supplementare dell'esemplare 3 presentato dall'azienda ferroviaria e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:

 Cleared,

 Dédouané,

 Verzollt,

 Sdoganato,

 Vrijgemaakt,

 Toldbehandlet,

 Εκτελωνισμένο,

 Despachado de aduana,

 Desalfandegado,

▼M21

 Tulliselvitetty,

 Tullklarerat,

▼A2

 propuštěno,

 lõpetatud,

 nomuitots,

 išleista,

 vámkezelve,

 mgħoddija,

 odprawiony,

 ocarinjeno,

 prepustené,

▼M30

 Оформено,

 Vămuit,

▼M45

 Ocarinjeno.

▼M4

Tale ufficio restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria gli esemplari 2 e 3 dopo averli vistati e conserva una copia supplementare dell'esemplare 3.

4.  La procedura del paragrafo 3 non si applica ai prodotti soggetti ad accise di cui agli articoli 3, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio ( 15 ).

5.  Nei casi di cui al paragrafo 3 le autorità doganali competenti per la stazione di destinazione possono chiedere un controllo a posteriori delle diciture apposte dalle autorità doganali competenti per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3.

▼B

Articolo 424

1.  Quando un trasporto ha inizio e deve terminare all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono, rispettivamente, quelli di cui all'articolo 423, paragrafo 1, e all'articolo 422, paragrafo 2.

2.  Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

Articolo 425

Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 423, paragrafo 1, o all'articolo 424, paragrafo 1, si considerano circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che il loro carattere comunitario sia comprovato secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.



▼M19

B.

Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori

▼M12

Articolo 426

Quando si applica il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 427 a 442 per il trasporto di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, tramite imprese di trasporto, e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini del presente titolo, «bollettini di consegna TR». Detti trasporti comprendono, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni, a cura di imprese di trasporto che si avvalgono di mezzi di trasporto non ferroviari, fino alla stazione adeguata più vicina al punto di carico ed alla stazione adeguata più vicina al punto di scarico, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere eseguito durante il percorso tra queste due stazioni.

▼B

Articolo 427

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 426 a 442 si intende per:

1) «impresa di trasporto», un'impresa che le aziende ferroviarie hanno costituito in forma di società, e di cui sono le socie per eseguire trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna TR;

2) «grande contenitore», un contenitore ►M20  ————— ◄ :

 preparato per essere sigillato efficacemente, qualora ciò sia richiesto in forza dell'articolo 435, e

 di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 m2;

3) «bollettino di consegna TR», il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare in traffico internazionale, dal mittente al destinatario, uno o più grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR è munito, nell'angolo superiore destro, di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero è composto di otto cifre precedute dalle lettere TR.

Il bollettino di consegna TR è composto dai seguenti esemplari che si presentano come segue, nell'ordine di:

— numero 1: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;

— numero 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione;

— numero 3 A: esemplare per la dogana;

— numero 3 B: esemplare per il destinatario

— numero 4: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;

— numero 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza;

— numero 6: esemplare per il mittente.

Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l'esemplare n. 3 A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm;

4) «distinta dei grandi contenitori», in prosieguo denominata «distinta», il documento allegato ad un bollettino di consegna TR, di cui fa parte integrante, destinato a scortare la spedizione di una pluralità di grandi contenitori da una stessa stazione di partenza ad una stessa stazione di destinazione, le formalità doganali dovendo essere espletate in dette stazioni.

La distinta è presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce.

Il numero di distinte è indicato nell'apposita casella figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR.

Inoltre, il numero d'ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta.

▼M12

5) «la stazione adeguata più vicina», la stazione ferroviaria o il terminal più vicini al punto di carico o scarico, equipaggiati per la movimentazione dei grandi contenitori ai sensi del punto 21.

▼M19

Articolo 428

Il bollettino di consegna TR utilizzato dall'impresa di trasporto equivale alla dichiarazione di transito comunitario.

▼B

Articolo 429

1.  In ciascuno Stato membro l'impresa di trasporto — tramite i suoi rappresentanti nazionali — tiene a disposizione dell'autorità doganale, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi rappresentanti, le scritture di detti centri, al fine di eventuali controlli.

2.  Su richiesta dell'autorità doganale l'impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali le comunicano, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili od informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso di cui detta autorità ritenga di dover essere a conoscenza.

3.  Nei casi in cui, conformemente all'articolo 428, i bollettini di consegna TR equivalgano ►M19  a dichiarazioni di transito comunitario ◄ , l'impresa di trasporto o suoi rappresentanti nazionali informano:

a) gli uffici doganali di destinazione, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 sono giunti privi del visto della dogana;

b) gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 non sono stati loro restituiti e riguardo ai quali non è stato possibile determinare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell'articolo 437, abbia lasciato il territorio doganale della Comunità a destinazione di un paese terzo.

Articolo 430

1.  Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'azienda ferroviaria di tale Stato diviene l'obbligato principale.

2.  Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità diviene l'obbligato principale.

Articolo 431

Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso, effettuato per via non ferroviaria, fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via non ferroviaria dalla stazione di destinazione, il bollettino di consegna TR deve riguardare un solo grande contenitore.

Articolo 432

L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori.

▼M12

L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58.

▼B

Articolo 433

In caso di modificazione del contratto di trasporto, in virtù della quale termina:

 all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,

 all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,

l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa comunica immediatamente all'ufficio di partenza l'avvenuta modificazione.

Articolo 434

1.  Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comunitario inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale della Comunità, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di partenza.

▼M13

2.  L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR:

a) la sigla «T1», se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;

b) la sigla «T2» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all' ►M19  articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄ ;

c) la sigla «T2F» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all' ►M19  articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄ ;

La sigla «T2» oppure «T2F» è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.

3.  L'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti ai contenitori, secondo il tipo di merci ivi contenute, e appone rispettivamente la sigla «T1» e «T2» oppure «T2F» in corrispondenza del riferimento ai relativi contenitori, qualora un bollettino di consegna TR riguardi contemporaneamente:

a) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario esterno,

b) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all' ►M19  articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄ ;

c) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente ►M19  articolo 340 quater, paragrafo 1 ◄ .

4.  Qualora, nella fattispecie di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, vengono compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, del numero d'ordine delle distinte. La sigla «T1» e «T2» oppure «T2F» viene apposta a lato del numero d'ordine delle distinte secondo la categoria di contenitori cui si riferiscono.

▼B

5.  Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR vengono restituiti all'interessato.

6.  Le merci di cui all' ►M19  articolo 340 quater, paragrafo 2 ◄ , sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro e per l'intero percorso, al regime di transito comunitario interno, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a queste merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 432. Tuttavia, questa dispensa non si applica ai bollettini di consegna TR compilati per merci alle quali si applicano le disposizioni ►M18  di cui all'articolo 843 ◄ .

7.  Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale.

Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all' ►M19  articolo 340 quater, paragrafo 2 ◄ .

8.  Ai fini del controllo di cui all'articolo 429, l'impresa di trasporto deve tenere a disposizione dell'autorità doganale, nel paese di destinazione, all'occorrenza secondo modalità da convenire con detta autorità, tutti i bollettini di consegna TR che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 6.

9.  Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 6, 7, secondo comma, e 8 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 435

L'identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni ►M19  dell'articolo 357 ◄ . Tuttavia, l'ufficio di partenza non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure d'identificazione. In caso di apposizione di sigilli, questi sono menzionati nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR.

Articolo 436

1.  Nei casi di cui all'articolo 434, paragrafo 7, primo comma, l'impresa di trasporto consegna all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR.

2.  L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari n. 1 e 2 e conserva l'esemplare n. 3 A.

Articolo 437

1.  Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo esterno, si applicano gli articoli 434, paragrafi da 1 a 5, e 435.

2.  L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3.  Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.

Articolo 438

1.  Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.

2.  L'ufficio doganale nel quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Le formalità di cui all'articolo 436 vanno espletate nell'ufficio di destinazione.

▼M6

3.  Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. L'ufficio doganale vista gli esemplari 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR presentati dall'impresa di trasporto e appone sugli stessi almeno una delle diciture seguenti:

 Despachado de aduana,

 Toldbehandlet,

 Verzollt,

 Εκτελωνισμένο,

 Cleared,

 Dédouané,

 Sdoganato,

 Vrijgemaakt,

 Desalfandegado,

 Tulliselvitetty,

 Tullklarerat,

▼A2

 propuštěno,

 lõpetatud,

 nomuitots,

 išleista,

 vámkezelve,

 mgħoddija,

 odprawiony,

 ocarinjeno,

 prepustené,

▼M30

 Оформено,

 Vămuit,

▼M45

 Ocarinjeno.

▼M6

Detto ufficio restituisce senza indugio all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari 1 e 2 e conserva l'esemplare 3 A.

4.  L'articolo 423, paragrafi 4 e 5 si applica mutatis mutandis.

▼B

Articolo 439

1.  Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali aventi funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 438, paragrafo 1, e dall'articolo 437, paragrafo 2.

2.  Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

Articolo 440

Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 438, paragrafo 1, o all'articolo 439, paragrafo 1, sono considerate circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che ne venga comprovato il carattere comunitario, secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.



▼M19

C.

Altre disposizioni

▼B

Articolo 441

▼M32

1.  L’articolo 353, paragrafo 5, e il punto 23 dell’allegato 37 quinquies si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR.

▼B

Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci.

2.  Per i trasporti aventi inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e concernenti sia merci vincolate al regime di transito comunitario esterno sia merci vincolate al regime di transito comunitario interno, devono essere compilate distinte di carico separate; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR le distinte di carico devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori ove si trovano nel contempo le due categorie di merci.

I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.

3.  Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 413 a 442, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici.

L'originale delle distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.



▼M19

D.

Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate

▼B

Articolo 442

▼M32

1.  Nei casi in cui è applicabile il regime di transito comunitario, gli articoli 412-441 non escludono la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli 344-362, all’articolo 367 e al punto 22 dell’allegato 37 quinquies. Sono tuttavia applicabili gli articoli 415 e 417 o 429 e 432.

▼B

2.  Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della redazione della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Questo riferimento deve indicare il tipo di documento, l'ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato.

Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'azienda ferroviaria cui fa capo l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. L'azienda vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito comunitario cui è fatto riferimento.

3.  Qualora un'operazione di transito comunitario venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 426 a 440, la lettera di vettura CIM utilizzata nell'ambito di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli da 412 a 425. La lettera di vettura CIM deve essere corredata, nella casella riservata alla designazione degli allegati e in modo visibile, di un riferimento al bollettino di consegna TR. Il riferimento deve contenere l'indicazione «Bollettino di consegna TR» seguita dal numero d'ordine.

▼M19

Articolo 442 bis

1.  Qualora la dispensa dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con la lettera di vettura CIM o con il bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla «T1», «T2» o «T2F».

2.  Qualora le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate a un destinatario autorizzato, le autorità doganali possono prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 408, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'azienda ferroviaria o dall'impresa di trasporto.



▼M19 —————

▼B



Sottosezione 9

Procedure semplificate specifiche per i trasporti per via aerea

▼M19 —————

▼M19

Articolo 444

1.  Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare il manifesto aereo come dichiarazione di transito se il suo contenuto corrisponde al modello che figura nell'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (procedura semplificata — livello 1).

La forma del manifesto, come pure gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario, sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla compagnia aerea alle autorità doganali di ciascun aeroporto interessato.

2.  Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.

3.  Il manifesto reca una menzione datata e firmata dalla compagnia aerea, che lo identifica:

 mediante la sigla «T1» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,

 mediante la sigla «T2F»se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1.

4.  Il manifesto inoltre reca i dati seguenti:

a) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci,

b) il numero del volo,

c) la data del volo,

d) il nome dell'aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aeroporto di destinazione).

Esso indica anche per ogni spedizione in esso ripresa:

a) il numero della lettera di vettura aerea,

b) il numero di colli,

c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,

d) la massa lorda.

In caso di collettame, la designazione delle merci è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In questo caso, le lettere di trasporto aereo concernenti le spedizioni riprese sul manifesto devono comportare la denominazione abituale delle merci con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione.

5.  Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.

6.  Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione.

7.  Le autorità doganali di ciascun aeroporto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.

La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere fatta mediante le indicazioni seguenti:

a) il numero di riferimento del manifesto,

b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,

c) il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci,

d) il numero del volo,

e) la data del volo.

L'autorizzazione può inoltre stabilire che le compagnie aeree procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.

In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali dell'aeroporto di partenza, oltre che l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di trasporto aereo relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Articolo 445

1.  Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati come dichiarazione di transito se effettua un numero significativo di voli tra gli Stati membri (procedura semplificata — livello 2).

In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le compagnie aeree possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.

2.  Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi di scambio elettronico di dati.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.

Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra gli aeroporti considerati dalla suddetta autorizzazione.

3.  Ai fini della semplificazione il manifesto predisposto all'aeroporto di partenza è trasmesso mediante sistemi di scambio elettronico di dati all'aeroporto di destinazione.

La compagnia aerea indica sul manifesto, a fronte degli articoli pertinenti:

a) la sigla «T1» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,

b) la sigla «TF» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,

c) la sigla «TD» per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la compagnia aerea indica anche la sigla «TD» sulla lettera di trasporto aereo corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito o di trasferimento,

d) la lettera «C» (equivalente a «T2L») per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,

e) la lettera «X» per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito.

Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni di cui all'articolo 444, paragrafo 4.

4.  Il regime di transito comunitario è considerato concluso appena il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è a disposizione delle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.

Le scritture tenute dalla compagnia aerea devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione trasmettono, se necessario, dettagli dei manifesti ricevuti tramite un sistema di scambio elettronico di dati alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica.

5.  Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice si procede alle seguenti notificazioni:

a) la compagnia aerea notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,

b) le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.



Sottosezione 10

Procedure semplificate specifiche per i trasporti marittimi

Articolo 446

In caso di applicazione degli articoli 447 e 448, non occorre costituire alcuna garanzia.

Articolo 447

1.  Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto marittimo relativo alle merci (procedura semplificata — livello 1).

La forma del manifesto nonché i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla società di navigazione alle autorità doganali di ciascun porto interessato.

2.  Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.

3.  Il manifesto deve recare una menzione datata e firmata dalla società di navigazione, che lo identifica:

 mediante la sigla «T1» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,

 mediante la sigla «T2F» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1.

4.  Il manifesto comporta inoltre le menzioni seguenti:

a) il nome e l'indirizzo completo della società di navigazione che trasporta le merci,

b) l'identità della nave,

c) il luogo di carico,

d) il luogo di scarico.

Esso indica anche, per ogni spedizione in esso ripresa:

a) il riferimento alla polizza di carico marittima,

b) il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli,

c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,

d) la massa lorda in chilogrammi,

e) se necessario, i numeri dei container.

5.  Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali del porto di partenza, che ne conservano un esemplare.

6.  Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali del porto di destinazione.

7.  Le autorità doganali di ciascun porto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun porto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle società di navigazione, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.

La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere effettuata tramite le indicazioni seguenti:

a) il numero di riferimento del manifesto,

b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,

c) il nome (eventualmente in forma abbreviata) della società di navigazione che ha trasportato le merci,

d) la data del trasporto marittimo.

L'autorizzazione può anche stabilire che le società di navigazione procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.

In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali del porto di destinazione ne informano le autorità doganali del porto di partenza, come pure l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Articolo 448

1.  Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito un manifesto unico se effettua un numero significativo di viaggi regolari tra gli Stati membri (procedura semplificata — livello 2).

In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società di navigazione possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.

2.  Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.

Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.

3.  Ai fini della semplificazione, la società di navigazione può utilizzare un solo manifesto per l'insieme delle merci trasportate; in questo caso, essa indica, a fronte degli articoli pertinenti:

a) la sigla «T1» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,

b) la sigla «TF» se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,

c) la sigla «TD» per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la società di navigazione indica anche la sigla «TD» sulla polizza di carico marittima o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito,

d) la lettera «C» (equivalente a «T2L») per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,

e) la lettera «X» per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito,

Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni previste all'articolo 447, paragrafo 4.

4.  Il regime di transito comunitario è considerato concluso al momento della presentazione del manifesto e delle merci alle autorità doganali del porto di destinazione.

Le scritture tenute dalla società di navigazione conformemente all'articolo 373, paragrafo 2, lettera b), devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3.

Le autorità doganali del porto di destinazione trasmettono, se necessario, i dettagli dei manifesti alle autorità doganali del porto di partenza, a fini di verifica.

5.  Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice, si procede alle seguenti notificazioni:

a) la società di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,

b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.



Sottosezione 11

Procedura semplificata specifica per i trasporti mediante condutture

▼B

Articolo 450

1.  Qualora si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime vengono adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per i trasporti di merci a mezzo di condutture.

2.  Le merci trasportate a mezzo di condutture sono considerate vincolate al regime di transito comunitario:

 fin dall'entrata nel territorio doganale della Comunità, quando si tratti di merci che entrano in detto territorio a mezzo di condutture;

 fin dall'introduzione nelle condutture, quando si tratti di merci che sono già nel territorio doganale della Comunità.

Ove occorra, il carattere comunitario di queste merci viene stabilito conformemente alle disposizioni degli articoli da 313 a 340.

3.  Per le merci di cui al paragrafo 2, l'obbligato principale è il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale della Comunità o il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro dove ha inizio il trasporto.

4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, paragrafo 2 del codice, è considerato trasportatore il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di condutture.

5.  L'operazione di transito comunitario si considera conclusa nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di condutture giungono negli impianti del destinatario o nella rete di distribuzione del medesimo e sono registrate nelle scritture di quest'ultimo.

6.  Le imprese che partecipano al trasporto delle merci devono tenere delle scritture da mettere a disposizione dell'autorità doganale per qualsiasi controllo che questa ritenga necessario nell'ambito delle operazioni di transito comunitario di cui ai paragrafi da 2 a 4.

▼M19



Sezione 4

Obbligazione doganale e riscossione

▼M32

Articolo 450 bis

Il termine di cui all’articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino, del codice è di:

 sette mesi a decorrere dalla data entro cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio di destinazione; tuttavia, qualora sia stata inviata una domanda di recupero ai sensi dell’articolo 365 bis, tale periodo è prolungato al massimo di un mese; o

 un mese a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 365, paragrafo 5, qualora l’obbligato principale non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti.

▼M19

Articolo 450 ter

1.  Qualora, dopo l'avvio di un'azione di riscossione delle altre imposte, la prova del luogo in cui si sono prodotti i fatti che hanno fatto insorgere l'obbligazione è portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità doganali determinate conformemente all'articolo 215 del codice (in prosieguo autorità richiedenti), queste ultime inviano immediatamente alle autorità doganali competenti per tale luogo (in prosieguo autorità interpellate) tutti i documenti utili, compresa una prova certificata conforme degli elementi di prova.

Le autorità interpellate ne confermano il ricevimento indicando se si riconoscono competenti. Se non c'è risposta entro tre mesi, le autorità richiedenti riprendono immediatamente l'azione di riscossione che avevano avviato.

2.  Se le autorità interpellate sono competenti, intraprendono se del caso dopo il termine di tre mesi indicato al paragrafo precedente e previa informazione immediata delle autorità richiedenti una nuova azione di riscossione delle altre imposte.

Le procedure di riscossione delle altre imposte avviate dalle autorità richiedenti non ancora concluse sono sospese appena le autorità interpellate comunicano la propria decisione di procedere alla riscossione.

Non appena la prova della riscossione è fornita dalle autorità interpellate, le autorità richiedenti rimborsano le altre imposte già riscosse oppure annullano l'azione di riscossione di tali imposte conformemente alle disposizioni in vigore.

Articolo 450 quater

▼M32

1.  Quando il regime non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato membro di partenza notificano il mancato appuramento del regime al garante entro nove mesi dalla data entro cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio di destinazione.

▼M21

1 bis.  Quando il regime non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 215 del codice, comunicano al garante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all'operazione di transito comunitario; tale comunicazione deve recare il numero e la data della dichiarazione, il nome dell'ufficio di partenza, il nome dell'obbligato principale e l'importo dell'obbligazione di cui trattasi.

▼M21

2.  Il garante è liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non sia stata effettuata entro il termine prescritto.

▼M19

3.  Qualora una delle notifiche di cui al una di queste notifiche è stata inviata, il garante viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione doganale o dell'appuramento del regime.

Articolo 450 quinquies

Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per la riscossione.

▼M32

Le suddette autorità informano l’ufficio di partenza e l’ufficio di garanzia di tutti i casi di nascita di un’obbligazione doganale in relazione a dichiarazioni di transito comunitario accettate dall’ufficio di partenza, nonché delle azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi dovuti. Esse inoltre informano l’ufficio di partenza in merito alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni, al fine di consentire all’ufficio di appurare l’operazione di transito.

▼B



CAPITOLO 9

▼M22

Trasporti effettuati in procedura TIR o ATA

▼B



Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 451

▼M22

1.  Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione del carnet TIR e ATA, il territorio doganale della Comunità è considerato un unico territorio, qualora le merci siano trasportate da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), oppure con carnet ATA (convenzione ATA ►M26  /convenzione di Istanbul ◄ ).

▼B

2.  Ai fini dell'utilizzo di carnet ATA come documenti di transito, per «transito» s'intende il trasporto di merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro ufficio doganale situato nel medesimo territorio.

Articolo 452

Qualora il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità relativi ai regimi TIR e ATA vengono effettuati nei punti in cui il trasporto esce provvisoriamente dal territorio doganale della Comunità o vi rientra.

Articolo 453

1.  Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario.

▼M7

2.  Il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1 è comprovato conformemente ►M22  agli ►M32  articoli da 314 ◄ a 324 septies ◄ o, se del caso, gli articoli da 325 a 334, nei limiti previsti all'articolo 326.



▼M22

Sezione 2

Procedura TIR

▼M32

Articolo 454

1.  La presente sezione si applica ai trasporti di merci accompagnate da carnet TIR all’interno del territorio doganale della Comunità.

2.  I messaggi di cui alla presente sezione sono conformi alla struttura e agli elementi definiti di comune accordo fra le autorità doganali.

3.  Il titolare del carnet TIR presenta i dati del carnet TIR all’ufficio doganale di partenza o di entrata mediante procedimenti informatici, nel rispetto della struttura e degli elementi corrispondenti di cui agli allegati 37 bis e 37 quater.

4.  All’atto dello svincolo delle merci per l’operazione TIR, l’ufficio doganale di partenza o di entrata stampa un ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ da tenere con il volet n. 2 e trasmette i dati in formato elettronico all’ufficio doganale di destinazione o d’uscita dichiarato utilizzando il messaggio «avviso di arrivo previsto».

5.  Le informazioni del carnet TIR vengono utilizzate per determinare eventuali conseguenze giuridiche derivanti da una discrepanza fra i dati elettronici del carnet TIR e le informazioni contenute nel carnet stesso.

6.  È prevista una dispensa dall’obbligo di presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici solo nei seguenti casi eccezionali:

a) non funziona il sistema informatizzato di transito delle autorità doganali;

b) non funziona l’applicazione per la presentazione dei dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici;

c) non funziona la rete fra l’applicazione per la presentazione dei dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici e le autorità doganali.

7.  La dispensa prevista al paragrafo 6, lettere b) e c), è subordinata all’approvazione delle autorità doganali.

▼M26

Articolo 454 bis

1.  Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.

2.  L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che

a) sono stabilite nella Comunità;

b) ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall’autorizzazione;

c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale; e

▼M32

d) utilizzano procedimenti informatici per comunicare con l’ufficio doganale di destinazione.

▼M26

L’articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.

L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.

L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell’autorizzazione.

3.  Gli articoli 374 e 375, l’articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.  L’articolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

▼M29

5.  Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e all’articolo 373, paragrafo 2, lettera b), sono considerati soddisfatti.

▼M32

Articolo 454 ter

1.  Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 454 bis, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall’autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:

a) informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci utilizzando il mediante «notifica di arrivo avvenuto», riportando informazioni relative a eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;

b) prima di procedere allo scarico, attendere il messaggio «autorizzazione di scarico»;

c) iscrivere senza indugio i risultati dello scarico nelle proprie scritture contabili; e

d) inviare all’ufficio doganale di destinazione, entro il terzo giorno successivo all’arrivo delle merci, il messaggio «osservazioni allo scarico» con informazioni su eventuali irregolarità o incidenti.

2.  Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR e il ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ siano presentati immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio doganale di destinazione, le quali completano la matrice n. 2 del carnet TIR e vigilano a che esso sia rinviato al titolare o alla persona che agisce per suo conto. Il volet n. 2 viene trattenuto dall’ufficio doganale di destinazione o di uscita.

3.  La data di conclusione dell’operazione TIR è la data di iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettera c).

Tuttavia, nei casi in cui durante il trasporto si siano verificati irregolarità o incidenti, la data di termine dell’operazione TIR è la data del messaggio «risultati del controllo», di cui all’articolo 455, paragrafo 4.

4.  Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci nei suoi locali e contiene un riferimento al ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ e al carnet TIR. La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell’operazione TIR ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della convenzione TIR o dell’articolo 455 ter.

5.  L’ufficio doganale di destinazione introduce nel sistema informatico il messaggio «risultati del controllo».

Le autorità doganali inviano anche i dati di cui all’allegato 10 della convenzione TIR.

6.  Qualora l’applicazione informatica del destinatario autorizzato non funzioni, le autorità competenti possono consentire l’impiego di altri mezzi per comunicare con le autorità doganali dell’ufficio doganale di destinazione.

▼M26

Articolo 454 quater

1.  Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell’articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell’autorizzazione.

▼M32

2.  Il termine dell’operazione TIR, di cui all’articolo 1, lettera d), della convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2, prima frase.

Articolo 455

1.  L’ufficio doganale di destinazione o di uscita completa la matrice n. 2, trattiene il volet n. 2 e il ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ e utilizza il messaggio «avviso di arrivo avvenuto» per notificare all’ufficio doganale di partenza o di entrata l’arrivo delle merci il giorno stesso in cui queste sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita.

2.  Qualora l’operazione TIR si concluda in un ufficio doganale diverso da quello dichiarato inizialmente nella dichiarazione di transito, il nuovo ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza o di entrata utilizzando il messaggio «avviso di arrivo avvenuto».

L’ufficio doganale di partenza o di entrata notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita dichiarato in origine utilizzando il messaggio «inoltro dell’avviso di arrivo avvenuto».

3.  Il messaggio «avviso di arrivo avvenuto» citato ai paragrafi 1 e 2 non può essere utilizzato come prova della conclusione della procedura nel senso dell’articolo 455 ter.

4.  Salvo casi giustificati, l’ufficio doganale di destinazione o di uscita inoltra il messaggio «risultati del controllo» all’ufficio di partenza o di entrata entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita. Tuttavia, laddove si applichi l’articolo 454 ter, l’ufficio doganale di destinazione trasmette all’ufficio doganale di partenza o di entrata il messaggio «risultati del controllo» entro il sesto giorno successivo all’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato.

Le autorità doganali inviano anche i dati di cui all’allegato 10 della convenzione TIR.

5.  Laddove si applichi l’articolo 454, paragrafo 6, le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviano la parte pertinente del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata, senza indugio e comunque entro il termine massimo di otto giorni dalla data in cui si è conclusa l’operazione TIR.

Articolo 455 bis

1.  Qualora le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata non abbiano ricevuto il messaggio «avviso di arrivo avvenuto» allo scadere del termine entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, o qualora, entro sei giorni dalla ricezione del messaggio «avviso di arrivo avvenuto», non sia loro pervenuto il messaggio «risultati del controllo», esse esaminano la possibilità di avviare la procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento dell’operazione TIR o, se ciò non è possibile, al fine di:

 stabilire se è sorta un’obbligazione doganale,

 individuare il debitore, e

 determinare le autorità doganali competenti per la contabilizzazione.

2.  La procedura di ricerca è avviata entro sette giorni dallo scadere di uno dei termini di cui al paragrafo 1, eccetto in casi eccezionali definiti di comune accordo dagli Stati membri. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali vengono informate anteriormente che l’operazione TIR non si è conclusa o se lo sospettano.

3.  Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata hanno ricevuto solo il messaggio «avviso di arrivo avvenuto», avviano la procedura di ricerca chiedendo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita che lo ha inviato di trasmettere il messaggio «risultati del controllo».

4.  Qualora le autorità doganali dell’ufficio doganale di partenza o di entrata non abbiano ricevuto il messaggio «avviso di arrivo avvenuto», esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita le informazioni necessarie all’appuramento dell’operazione TIR. Tale ufficio risponde alla richiesta entro 28 giorni.

5.  Il titolare del carnet TIR è invitato a fornire le informazioni necessarie all’appuramento del regime entro 28 giorni dall’inizio della procedura di ricerca presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita quando l’operazione TIR non può essere appurata. Il titolare del carnet TIR risponde alla richiesta entro 28 giorni. Su richiesta del titolare del carnet TIR, tale periodo può essere prolungato di altri 28 giorni.

Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata informano inoltre l’associazione garante interessata, ferma restando la notificazione da effettuare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione TIR, e la invitano a fornire prove della conclusione dell’operazione TIR.

6.  Laddove si applichi l’articolo 454, paragrafo 6, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata avviano la procedura di ricerca di cui al paragrafo 1 quando, allo scadere di un termine di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, non dispongono della prova che l’operazione TIR è terminata. A tale scopo dette autorità indirizzano alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita una richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità vengono informate anteriormente che l’operazione TIR non si è conclusa o se lo sospettano. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell’operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui al paragrafo 5.

Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rispondono alla richiesta entro 28 giorni.

7.  Se la procedura di ricerca permette di stabilire che l’operazione TIR è terminata correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata appurano la procedura e ne informano senza indugio l’associazione garante e il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, le autorità doganali che abbiano intrapreso un’azione di recupero conformemente agli articoli 217-232 del codice.

▼M32

Articolo 455 ter

1.  La prova che l’operazione TIR è terminata entro i termini previsti nel carnet TIR può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita, che comporta l’identificazione delle merci e che documenta che queste sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita o, se si applica l’articolo 454 bis, presso il destinatario autorizzato.

2.  L’operazione TIR si considera inoltre terminata quando il titolare del carnet TIR o l’associazione garante presentano, con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a) un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale compilato in un paese terzo;

b) un documento, rilasciato in un paese terzo e approvato dalle autorità doganali di tale paese, che certifichi che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo interessato.

3.  I documenti di cui alle lettere a) e b) possono essere sostituiti dalla relativa copia o fotocopia certificata conforme dall’organismo che ha vistato il documento originale oppure dalle autorità del paese terzo interessato, oppure ancora dalle autorità di uno degli Stati membri.



▼M22 —————

▼M22

Articolo 456

1.  Quando da un'infrazione o da un'irregolarità ai sensi della convenzione TIR insorge un'obbligazione doganale nella Comunità, le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, alle altre imposizioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.

▼M32

Il termine di cui all’articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice è di sette mesi dal termine entro cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita.

▼M32

2.  Gli articoli 450 ter e 450 quinquies si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di recupero relativa al regime TIR.

▼M22

Articolo 457

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante stabilita nella Comunità può diventare responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale relativa alle merci che sono oggetto dell'operazione fino alla concorrenza di 60 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.

2.  L'associazione garante, stabilita nello Stato membro competente in materia di recupero conformemente all'articolo 215 del codice, è responsabile del pagamento dell'ammontare garantito dell'obbligazione doganale.

3.  Ogni valida notificazione di non appuramento di una operazione TIR effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro, designate competenti in materia di recupero secondo l'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice, nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da tali autorità, è valida anche quando le autorità doganali di un altro Stato membro, designate competenti secondo l'articolo 215, paragrafo 1, tprimo o secondo rattino, procedano successivamente al recupero nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da dette autorità.

▼M7

Articolo 457 bis

La decisione dell'autorità doganale di uno Stato membro di escludere una persona dal regime TIR, in applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR, si applica sull'intero territorio doganale della Comunità.

A tal fine, lo Stato membro comunica la propria decisione, nonché la relativa decorrenza di efficacia, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Detta decisione riguarda tutti i carnet TIR presentati per l'assunzione a carico in un ufficio doganale.

▼M32

Articolo 457 ter

1.  Qualora un’operazione TIR riguardi le merci contemplate dalle disposizioni dell’articolo 340 bis, o quando le autorità doganali lo ritengano necessario, l’ufficio doganale di partenza o di entrata può prescrivere un itinerario per la spedizione.

2.  Le autorità doganali dello Stato membro in cui si trova la spedizione registrano i dati pertinenti sul ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ e sulla matrice n. 1 del carnet TIR nei casi in cui:

a) l’itinerario è stato modificato su richiesta del titolare del carnet TIR;

b) il vettore ha abbandonato l’itinerario prescritto per motivi di forza maggiore.

L’ufficio doganale di destinazione o di uscita inserisce le informazioni pertinenti nel sistema informatico.

3.  Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), la spedizione, il ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ e il carnet TIR vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine.

▼B



Sezione 3

▼M22

Procedura ATA

▼M22

Articolo 457 quater

1.  Il presente articolo si applica ferme restando le disposizioni specifiche della convenzione ATA ►M26  e della convenzione di Istanbul ◄ in materia di responsabilità delle associazioni garanti al momento dell'utilizzazione di un carnet ATA.

2.  Quando si accerti che, durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

3.  Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, questa si considera commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, salvo che, entro il termine di cui all'articolo 457 quinquies, paragrafo 2, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità doganali, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.

Se, in mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.

Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, lo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni a cui le merci sono soggette nel primo Stato membro li rimborsa a detto Stato membro, ad esclusione di quelli già riscossi a norma del secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.

Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alla riscossione della differenza, secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.

Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità.

Articolo 457 quinquies

1.  Quando si accerti che durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità, le autorità doganali ne danno notifica al titolare del carnet ATA e all'associazione garante, entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA ►M26  o all’articolo 8, paragrafo 4, dell’allegato A della convenzione di Istanbul ◄ .

2.  La prova della regolarità dell'operazione effettuata con carnet ATA ai sensi dell'articolo 457 quater, paragrafo 3, primo comma deve essere fornita entro il termine previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della convenzione ATA ►M26  o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul ◄ .

3.  La prova di cui al paragrafo 2 viene fornita alle autorità doganali mediante uno degli strumenti seguenti:

a) un documento doganale o commerciale autenticato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione e idoneo ad identificare dette merci;

b) un documento doganale di vincolo ad un regime doganale in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vidimato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato ovvero dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Tale documento deve contenere l'identificazione delle merci in questione;

c) fornendo gli elementi di prova previsti dall'articolo 8 della convenzione ATA ►M26  o all’articolo 10 dell’allegato A della convenzione di Istanbul ◄ .

▼B

Articolo 458

1.  L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA.

L'autorità di cui sopra comunica alla Commissione la denominazione di tale ufficio ed il relativo indirizzo. ►M32  La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri tramite il sito ufficiale dell’Unione europea su Internet. ◄

2.  Ai fini della determinazione dello Stato membro tenuto a riscuotere i dazi e le altre imposizioni esigibili, lo Stato membro in cui è accertata, conformemente all' ►M22  articolo 457 quater, paragrafo 3 ◄ , secondo comma, un 'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è lo Stato in cui le merci sono state ritrovate o, quando non siano state ritrovate, lo Stato membro il cui ufficio accentratore disponga del «volet» del carnet più recente.

Articolo 459

1.  Quando l'autorità doganale di uno Stato membro constati la nascita di un'obbligazione doganale viene ►C2  inviato ◄ , al più presto, un reclamo all'associazione garante cui è vincolato tale Stato membro. Quando la nascita dell'obbligazione doganale è dovuta al fatto che le merci che formano oggetto del carnet ATA non sono state riesportate o non sono state svincolate nei termini stabiliti dalla convenzione ATA ►M26  o della convenzione di Istanbul ◄ , il reclamo viene inviato, al più presto, tre mesi dopo la data di scadenza del carnet.

2.  L'ufficio accentratore che effettua il reclamo invia nel contempo, per quanto possibile, all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea una nota informativa redatta secondo il modello figurante nell'allegato 59.

La nota informativa è corredata della copia del «volet» non appurato, tranne quando l'ufficio accentratore non ne sia in possesso. La nota informativa può anche essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario.

Articolo 460

1.  Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 459 è effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato 60 compilato secondo le istruzioni accluse.

Il formulario di tassazione può essere inviato successivamente al reclamo, ma entro e non oltre tre mesi dal medesimo, e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui l'autorità doganale avvia l'azione di recupero.

2.  Conformemente e alle condizioni di cui all'articolo 461 l'invio, da parte dell'amministrazione doganale, di tale formulario all'associazione garante cui è vincolata non libera le altre associazioni garanti della Comunità dal pagamento eventuale dei dazi e delle altre imposizioni, qualora sia stato constatato che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata inizialmente avviata la procedura.

3.  Il formulario di tassazione è compilato in due o tre esemplari, a seconda del caso. Il primo esemplare è destinato all'associazione garante alla quale è vincolata l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene presentato il reclamo. Il secondo esemplare è conservato dall'ufficio accentratore emittente. All'occorrenza, tale ufficio invia il terzo esemplare all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea.

Articolo 461

1.  Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato membro chiude la pratica per quanto lo concerne.

2.  A fini di chiusura invia all'ufficio accentratore del secondo Stato membro gli elementi della pratica in suo possesso e rimborsa, all'occorrenza, all'associazione garante cui è vincolato, le somme già depositate o provvisoriamente pagate da quest'ultima.

Tuttavia, la chiusura della pratica è effettuata solo quando l'ufficio accentratore del primo Stato membro abbia ricevuto dall'ufficio accentratore del secondo Stato membro un discarico che precisi in particolare che un reclamo è stato presentato, conformemente ai principi sanciti dalla convenzione ATA, in questo secondo Stato membro ►M26  o dalla convenzione di Istanbul ◄ . Il discarico è elaborato secondo il modello di cui all'allegato 61.

3.  L'ufficio accentratore dello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, s'incarica della procedura di recupero e riscuote, all'occorrenza, dall'associazione garante cui è vincolato, gli importi dei dazi e delle altre imposizioni da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui è situato tale ufficio.

4.  Il trasferimento di procedura deve avvenire entro il termine di un anno a decorrere dalla perenzione del carnet, a condizione che il pagamento non sia diventato effettivo in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della convenzione ATA ►M26  o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato A della convenzione di Istanbul ◄ . Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all' ►M22  articolo 457 quater, paragrafo 3 ◄ , terzo e quarto comma.



CAPITOLO 10

Trasporti effettuati con il formulario 302

Articolo 462

1.  Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 163, paragrafo 2, lettera e), del codice, il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato con il formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il territorio doganale della Comunità è considerato, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto formulario, ai fini di tale trasporto, un unico territorio.

2.  Qualora un trasporto di cui al paragrafo 1 si effettui in parte attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità inerenti al formulario 302 si applicano ai punti attraverso i quali il trasporto lascia provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e vi rientra.

3.  Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un formulario 302 è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

4.  L' ►M22  articolo 457 quater, paragrafo 3 ◄ , si applica mutatis mutandis.

▼M19



Capitolo 10 bis

Procedura applicabile alle spedizioni postali

Articolo 462 bis

1.  Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f) del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42.

2.  Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42 ter.

▼M18 —————

▼M20



TITOLO III

REGIMI DOGANALI ECONOMICI



CAPITOLO 1

Disposizioni di base comuni a diversi regimi



Sezione 1

Definizioni

Articolo 496

Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

«regime» : il regime doganale economico;

b)

«autorizzazione» : l'autorizzazione a beneficiare del regime rilasciata dalla autorità doganale;

▼M32 —————

▼M20

d)

«titolare» : il titolare di un'autorizzazione;

e)

«ufficio di controllo» : l'ufficio doganale abilitato dall'autorizzazione a controllare il regime;

f)

«ufficio di vincolo» : l'ufficio o gli uffici doganali, abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime indicato;

g)

«ufficio di appuramento» : l'ufficio o gli uffici doganali abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci, dopo il loro vincolo a un regime doganale, una nuova destinazione doganale ammessa o, in caso di perfezionamento passivo, la dichiarazione di immissione in libera pratica;

h)

«traffico triangolare» : il traffico nel quale l'ufficio di appuramento è diverso dall'ufficio di vincolo;

i)

«contabilità» : la documentazione commerciale, fiscale o contabile tenuta dal titolare di un'autorizzazione o per suo conto;

j)

«scritture» : i dati, su qualsiasi supporto, contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari alle autorità doganali per vigilare sul regime e per controllarlo, con particolare riguardo ai flussi e ai cambiamenti relativi alla posizione delle merci; nel caso del regime di deposito doganale le scritture sono denominate contabilità di magazzino;

k)

«prodotti compensatori principali» : i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali il regime è stato autorizzato;

l)

«prodotti compensatori secondari» : i prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali indicati nell'autorizzazione risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento;

m)

«termine per l'appuramento» : il termine entro il quale alle merci o ai prodotti dev'essere stata assegnata una nuova destinazione doganale ammessa, eventualmente anche al fine di richiedere il rimborso dei dazi all'importazione dopo il perfezionamento attivo (sistema di rimborso) o per beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo.



Sezione 2

Domanda di autorizzazione

Articolo 497

1.  La domanda di autorizzazione è fatta per iscritto mediante il modello di cui all'allegato 67.

2.  Le autorità doganali possono permettere che il rinnovo o la modificazione di un'autorizzazione siano richiesti mediante semplice domanda scritta.

3.  Nei casi seguenti, la domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante una dichiarazione doganale per iscritto o mediante procedimento informatico secondo la procedura normale:

a) per il regime di perfezionamento attivo, quando, conformemente all'articolo 539, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte, ad eccezione delle domande che riguardano merci equivalenti;

b) per la trasformazione sotto controllo doganale, quando, conformemente all'articolo 552, paragrafo 1, primo comma, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte;

c) per il regime di ammissione temporanea, compreso l'uso di un carnet ATA o CPD;

d)

 

 per il perfezionamento passivo: quando l'operazione di perfezionamento riguarda riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard senza importazione anticipata,

 per l'immissione in libera pratica nel quadro del perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard con importazione anticipata,

 per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, quando l'autorizzazione esistente non prevede il ricorso a tale sistema e le autorità doganali ne consentono la modificazione,

 per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo, se l'operazione di perfezionamento riguarda merci che non hanno carattere commerciale.

La domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale orale di ammissione temporanea secondo l'articolo 229, previa presentazione del documento in conformità dell'articolo 499, terzo comma.

Detta domanda può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale di ammissione temporanea fatta con altro atto, in conformità dell'articolo 232, paragrafo 1.

4.  Nel caso dell'autorizzazione unica la domanda va presentata in conformità del paragrafo 1, tranne che per l'ammissione temporanea.

5.  Le autorità doganali possono richiedere che le domande di ammissione temporanea in esonero totale in conformità dell'articolo 578 siano presentate secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 498

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 497 è presentata alle seguenti autorità doganali:

a) per il regime di deposito doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi destinati ad essere riconosciuti come depositi doganali o per i luoghi in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente;

b) per il regime di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di perfezionamento;

c) per il regime di ammissione temporanea, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui le merci saranno utilizzate, fatto salvo l' ►C10  articolo 580, paragrafo 2 ◄ , secondo comma;

d) per il regime di perfezionamento passivo, alle autorità doganali responsabili per il luogo in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.

Articolo 499

Se le informazioni fornite nella domanda sono ritenute inadeguate, le autorità doganali possono chiedere informazioni ulteriori al richiedente.

In particolare, se la domanda è effettuata mediante una dichiarazione doganale, le autorità doganali dispongono, salvo il disposto dell'articolo 220, che alla domanda stessa venga allegato un documento redatto dal dichiarante, recante le seguenti indicazioni, ove queste siano ritenute necessarie e non possano essere annotate sul formulario utilizzato per la dichiarazione scritta:

a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;

b) natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o dell'utilizzazione delle merci;

c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti compensatori o trasformati e mezzi d'identificazione;

d) codici relativi alle condizioni economiche, in conformità dell'allegato 70;

e) tasso di rendimento o modalità per la sua determinazione;

f) termine previsto dell'appuramento del regime;

g) ufficio di appuramento proposto;

h) luogo di perfezionamento o di utilizzazione;

i) formalità di trasferimento proposte;

j) nel caso di dichiarazione doganale orale, il valore e la quantità delle merci;

Quando il documento di cui al secondo comma è presentato tramite dichiarazione doganale orale per l'ammissione temporanea, esso viene emesso in due copie, una delle quali viene vistata dalle autorità doganali e consegnata al dichiarante.



Sezione 3

Autorizzazione unica

Articolo 500

1.  Qualora sia richiesta un'autorizzazione unica, essa viene fornita previo accordo delle autorità interessate, secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.  Nel caso di ammissione temporanea, la domanda viene presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo di prima utilizzazione, salvo il disposto dell' ►C10  articolo 580, paragrafo 2 ◄ , secondo comma.

Negli altri casi essa è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità del richiedente che consente di facilitare i controlli mediante verifiche dei regimi e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni di immagazzinamento, perfezionamento, di trasformazione o esportazione temporanea interessate dall'autorizzazione.

▼M24

Qualora le autorità doganali competenti non possano essere individuate in virtù del primo o secondo comma, la domanda è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità principale del richiedente che consenta i controlli mediante revisione contabile.

▼M20

3.  Le autorità doganali designate secondo il paragrafo 2 trasmettono la richiesta e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate che ne accusano ricezione entro quindici giorni.

Le altre autorità doganali interessate comunicano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di autorizzazione. Se non viene raggiunto un accordo sulle obiezioni comunicate entro detto termine, la domanda è respinta in relazione a tali obiezioni.

4.  L'autorità doganale può rilasciare l'autorizzazione se entro trenta giorni non le sono state comunicate obiezioni sul progetto di autorizzazione.

L'autorità doganale invia copia dell'autorizzazione oggetto della consultazione a tutte le altre autorità doganali interessate.

Articolo 501

1.  Quando i criteri e le condizioni per la concessione di un'autorizzazione unica formano oggetto di un accordo generale tra due o più amministrazioni doganali, tali amministrazioni possono altresì concordare di sostituire l'accordo preventivo di cui all'articolo 500, paragrafo 1 e la comunicazione di cui ►C10  all'articolo 500, paragrafo 4 ◄ , secondo comma, mediante una semplice notificazione.

2.  La notificazione è sempre sufficiente nei seguenti casi:

a) quando un'autorizzazione unica è oggetto di rinnovo, modificazione minore, annullamento o revoca;

b) quando la richiesta di autorizzazione unica riguarda l'ammissione temporanea e non dev'essere inoltrata mediante il formulario di cui all'allegato 67.

▼C10

3.  La notificazione non è necessaria nei seguenti casi:

▼M20

a) l'unico elemento che riguarda le diverse amministrazioni doganali è il traffico triangolare nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo, senza l'uso dei bollettini d'informazione ricapitolativi;

b) vengono utilizzati carnet ATA o CPD;

c) l'autorizzazione di ammissione temporanea viene concessa mediante l'accettazione di una dichiarazione orale o di una dichiarazione fatta con altro atto.



Sezione 4

Condizioni economiche

Articolo 502

1.  L'autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche salvo quando queste sono considerate soddisfatte a norma del capitolo 3, 4 o 6.

2.  Per il regime di perfezionamento attivo (capitolo 3), l'esame delle condizioni economiche accerta l'impossibilità economica di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri, descritti in dettaglio nella parte B dell'allegato 70:

a) indisponibilità di merci prodotte nella Comunità aventi le stesse caratteristiche qualitative e tecniche delle merci da importare per le operazioni di trasformazione previste;

b) differenze di prezzo tra le merci prodotte nella Comunità e le merci da importare;

c) obblighi contrattuali.

3.  Per la trasformazione sotto il regime di controllo doganale (capitolo 4), l'esame delle condizioni economiche accerta se il ricorso a fonti di approvvigionamento non comunitarie contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di attività di trasformazione nella Comunità.

4.  Per il regime di perfezionamento passivo, l'esame delle condizioni economiche accerta quanto segue:

a) che la realizzazione del perfezionamento al di fuori della Comunità non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei trasformatori comunitari;

b) o che il perfezionamento nella Comunità sia economicamente impossibile oppure non realizzabile per motivi tecnici o a causa di obblighi contrattuali.

Articolo 503

L'esame delle condizioni economiche può essere eseguito di concerto con la Commissione nei casi seguenti:

a) se le autorità doganali interessate intendono procedere a una consultazione prima o dopo aver concesso un'autorizzazione;

b) se un'altra amministrazione doganale solleva un'obiezione su un'autorizzazione già concessa;

c) su iniziativa della Commissione.

Articolo 504

1.  Qualora venga avviato un esame a norma dell'articolo 503, la pratica viene trasmessa alla Commissione, unitamente ai risultati dell'esame già eseguito.

2.  La Commissione accusa immediata ricezione o informa del caso le autorità doganali interessate, qualora agisca di sua iniziativa. La Commissione stabilisce, di concerto con queste ultime, se il comitato debba eseguire un esame delle condizioni economiche.

3.  Qualora il caso sia sottoposto al comitato, le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare, dell'avvio di tale procedura e, se la trattazione della domanda è ancora in corso, della sospensione dei termini di cui all'articolo 506.

4.  Le conclusioni del comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali interessate e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni o richieste simili.

Tali conclusioni possono comprendere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.



Sezione 5

Decisione di autorizzazione

Articolo 505

L'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità doganali competenti come segue:

a) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 1, utilizzando il modello di cui all'allegato 67;

b) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 3, accettando la dichiarazione doganale;

c) per una domanda di rinnovo o di modificazione, mediante qualsiasi atto appropriato.

Articolo 506

Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del mancato rilascio, entro trenta giorni (o sessanta giorni, nel caso del regime di deposito doganale) dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui dette autorità ricevono le informazioni necessarie o le informazioni supplementari richieste.

I suddetti termini non si applicano nel caso di un'autorizzazione unica, salvo quando questa sia concessa in conformità dell'articolo 501.

Articolo 507

1.  Salvo il disposto dell'articolo 508, un'autorizzazione è valida a decorrere dalla data del rilascio o da una data successiva indicata sull'autorizzazione. Nel caso di un deposito privato, le autorità doganali possono, in via eccezionale, comunicare il loro assenso all'uso del regime prima dell'effettiva concessione dell'autorizzazione.

2.  Le autorizzazioni concesse nell'ambito del regime di deposito doganale non sono soggette a limiti di validità.

3.  In caso di perfezionamento attivo, passivo o trasformazione sotto controllo doganale, la durata di validità non supera i tre anni a decorrere dalla data dalla quale l'autorizzazione è valida, salvo in casi debitamente giustificati.

4.  In deroga al paragrafo 3, per le merci nell'ambito del perfezionamento attivo, di cui all'allegato 73, parte A, la durata di validità non può essere superiore a sei mesi.

Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ( 16 ), la durata di validità non può essere superiore a tre mesi.

Articolo 508

1.  Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione ad efficacia retroattiva per tutti i regimi doganali, tranne per il regime del deposito doganale.

Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

2.  In caso di rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, un'autorizzazione ad efficacia retroattiva può essere concessa dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.

3.  L'efficacia retroattiva può, in casi eccezionali, essere estesa non oltre ad un anno prima della data di presentazione della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica e purché sussistano le seguenti condizioni:

a) la domanda non deve implicare alcuna manovra fraudolenta né manifesta negligenza;

b) non deve essere superato il periodo di validità che sarebbe stato concesso a norma dell'articolo 507;

c) le scritture del richiedente devono confermare che sono state soddisfatte tutte le condizioni del regime e, se del caso, che le merci possano essere identificate per i periodi interessati e che tali scritture consentano il controllo del regime;

d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidazione della dichiarazione.



Sezione 6

Altre disposizioni sul funzionamento del regime



Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 509

1.  Le misure di politica commerciale previste da norme comunitarie sono applicate all'atto del vincolo al regime delle merci non comunitarie, soltanto se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

2.  Quando sono immessi in libera pratica i prodotti compensatori, diversi da quelli indicati nell'allegato 75, ottenuti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci di importazione.

3.  Quando i prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale sono immessi in libera pratica, le misure di politica commerciale relative a tali prodotti sono applicate soltanto laddove le merci di importazione siano soggette a tali misure.

4.  Se le norme comunitarie prevedono misure specifiche di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti compensatori immessi in libera pratica a seguito del perfezionamento passivo:

 che hanno conservato l'origine comunitaria ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice,

 che hanno formato oggetto di riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard,

 ottenuti nel quadro di operazioni di perfezionamento complementari effettuate conformemente all'articolo 123 del codice.

Articolo 510

Salvo il disposto dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice, l'ufficio di controllo può consentire che la dichiarazione doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso da quelli indicati nell'autorizzazione. L'ufficio di controllo stabilisce le modalità in base alle quali deve essere informato.



Sottosezione 2

Trasferimenti

Articolo 511

L'autorizzazione precisa se, e a quali condizioni, le merci o i prodotti posti sotto regime sospensivo possono circolare tra diversi luoghi o verso la sede di un altro titolare, senza appuramento del regime (trasferimento), purché, in casi diversi dall'ammissione temporanea, vengano tenute scritture.

Il trasferimento non è possibile quando il luogo di partenza o di arrivo delle merci è un deposito di tipo B.

Articolo 512

1.  Il trasferimento di merci tra diversi luoghi previsti nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza formalità doganali.

2.  Il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo alla sede o al luogo di utilizzazione del titolare o dell'operatore, può essere effettuato sotto scorta della dichiarazione di vincolo al regime.

3.  Il trasferimento di merci all'ufficio di uscita in vista della loro riesportazione può essere effettuato nell'ambito del regime. In questo caso, il regime non viene appurato fino a quando le merci o i prodotti dichiarati per la riesportazione non siano effettivamente usciti dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 513

Il trasferimento tra titolari può avvenire soltanto quando il secondo titolare si avvale di un'autorizzazione alla domiciliazione per vincolare al regime le merci o i prodotti trasferiti. La notificazione alle autorità doganali e l'iscrizione delle merci o dei prodotti nella contabilità di cui all'articolo 266 sono effettuate al momento del loro arrivo alla sede del secondo titolare. Non è richiesta alcuna dichiarazione supplementare.

Il trasferimento tra titolari può anche aver luogo quando, nel regime di ammissione temporanea, il secondo titolare vincola le merci al regime per mezzo di una dichiarazione doganale scritta, secondo la procedura normale.

Le formalità da espletare sono descritte all'allegato 68. A seguito del ricevimento delle merci o prodotti, il secondo titolare è obbligato a vincolarli al regime.

Articolo 514

Il trasferimento delle merci a rischio più elevato ai sensi dell'allegato 44 quater è soggetto alla prestazione di una garanzia a condizioni equivalenti a quelle stabilite per il regime di transito.



Sottosezione 3

Scritture

Articolo 515

Le autorità doganali chiedono al titolare, all'operatore o al depositario designato di tenere scritture, tranne che per l'ammissione temporanea oppure quando non lo ritengano necessario.

Le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione delle scritture con una contabilità esistente nella quale siano indicati gli elementi necessari.

L'ufficio di controllo può esigere che venga effettuato l'inventario della totalità o di parte delle merci vincolate al regime.

Articolo 516

Le scritture di cui all'articolo 515 e, laddove richiesto, quelle di cui all'articolo 581, paragrafo 2, relative all'ammissione temporanea contengono le seguenti informazioni:

a) le informazioni indicate nelle caselle dell'elenco minimo contenuto nell'allegato 37 per la dichiarazione di vincolo al regime;

b) gli elementi delle dichiarazioni attraverso i quali le merci sono assegnate a una destinazione doganale ammessa che appura il regime;

c) la data e i riferimenti di altri documenti doganali e di qualsiasi altro documento relativo al vincolo e all'appuramento;

d) la natura delle operazioni di perfezionamento o di trasformazione, i tipi di manipolazione o utilizzazione temporanea;

e) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;

f) le indicazioni che consentono il controllo delle merci, inclusi la loro ubicazione e gli eventuali trasferimenti;

g) le descrizioni commerciali e tecniche necessarie a identificare le merci;

h) le informazioni che consentono il controllo dei movimenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento attivo con utilizzo di merci equivalenti.

L'autorità doganale può tuttavia rinunciare a richiedere alcune delle informazioni di cui al primo comma laddove ciò non influisca negativamente sul controllo o la sorveglianza del regime per le merci da immagazzinare, sottoporre a lavorazione, trasformare o utilizzare.



Sottosezione 4

Tasso di rendimento e modalità di calcolo

Articolo 517

1.  Quando necessario ai fini del regime di cui ai capitoli 3, 4 o 6, un tasso di rendimento o il metodo per la determinazione di tale tasso, ivi compreso un tasso medio, è precisato nell'autorizzazione o all'atto del vincolo al regime. Tale tasso è calcolato, nella misura del possibile, sulla base delle informazioni relative alla produzione o dei dati tecnici o, in loro mancanza, dei dati relativi a operazioni della stessa natura.

2.  In casi particolari, le autorità doganali possono fissare il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime ma prima che queste vengano assegnate a una nuova destinazione doganale ammessa.

3.  I tassi di rendimento forfettari stabiliti per il regime di perfezionamento attivo all'allegato 69 si applicano alle operazioni citate nello stesso allegato.

Articolo 518

1.  La ripartizione delle merci d'importazione o di temporanea esportazione nei prodotti compensatori viene calcolata per uno dei seguenti fini:

 determinare i dazi all'importazione da riscuotere,

 determinare l'importo da detrarre quando sorga un'obbligazione doganale,

 applicare le misure di politica commerciale.

I calcoli sono eseguiti conformemente al metodo della chiave quantitativa, o, secondo il caso, al metodo della chiave valore o a qualsiasi altro metodo che produca risultati simili.

Ai fini dei calcoli, i prodotti trasformati o intermedi sono assimilati ai prodotti compensatori.

2.  Il metodo della chiave quantitativa si applica nei seguenti casi:

a) se un solo tipo di prodotto compensatore si ottiene da operazioni di perfezionamento; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di prodotti compensatori rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale sarà proporzionale a una percentuale determinata della quantità totale dei prodotti compensatori;

b) se diversi tipi di prodotti compensatori si ottengono da operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti compensatori si trovano tutti gli elementi delle merci d'importazione o di temporanea esportazione; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale deve essere proporzionale ai rapporti seguenti:

i) al rapporto tra questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, e la quantità complessiva dei prodotti compensatori;

ii) al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali insorge un'obbligazione doganale e la quantità complessiva dei prodotti compensatori della stessa specie.

Nel decidere se sussistono le condizioni per l'applicazione del metodo di cui alle lettere a) o b), non vengono prese in considerazione le perdite. Salvo il disposto dell'articolo 862, per «perdite» s'intende la parte di merci d'importazione o di temporanea esportazione che viene distrutta o che scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura. Nell'ambito del perfezionamento passivo sono considerate perdite i prodotti compensatori secondari che costituiscono cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.

3.  Il metodo della chiave valore si applica quando non sussistono le condizioni di applicazione del metodo della chiave quantitativa.

La quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale è proporzionale ai seguenti valori:

a) al valore di questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, espresso in percentuale del valore complessivo di tutti i prodotti compensatori;

b) al valore dei prodotti compensatori per il quale insorge un'obbligazione doganale espresso in percentuale del valore complessivo dei prodotti compensatori della stessa specie.

Il valore di ciascuno dei diversi prodotti compensatori da utilizzare per l'applicazione della chiave valore è il prezzo di vendita nella Comunità «franco fabbrica» recente o il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o simili, purché detti prezzi non siano stati influenzati da legami tra acquirente e venditore.

4.  Qualora non possa essere accertato conformemente al paragrafo 3, il valore è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.



Sottosezione 5

Interessi compensatori

Articolo 519

1.  Quando sorga un'obbligazione doganale relativa a prodotti compensatori o merci d'importazione nell'ambito del perfezionamento attivo o dell'ammissione temporanea, è dovuto un interesse compensativo sull'importo dei dazi all'importazione per il periodo considerato.

2.  Si applicano i tassi d'interesse a tre mesi del mercato monetario pubblicati nell'allegato statistico del bollettino mensile della Banca centrale europea.

Il tasso da applicare è quello vigente due mesi prima del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale e per lo Stato membro in cui ha avuto luogo, o avrebbe dovuto aver luogo, la prima operazione o utilizzazione secondo quanto previsto nell'autorizzazione.

3.  Gli interessi sono applicati per mese civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali è sorta l'obbligazione doganale. Il termine scade l'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale.

Nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso), quando è richiesta l'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il rimborso o lo sgravio dei dazi.

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi seguenti:

a) quando il periodo da prendere in considerazione è inferiore a un mese;

b) quando l'importo dell'interesse compensativo applicabile non supera i 20 EUR per obbligazione doganale insorta;

c) quando sorga un'obbligazione doganale per consentire la concessione di un trattamento tariffario preferenziale previsto da un accordo, stipulato tra la Comunità e un paese terzo, sulle importazioni in tale paese;

d) quando i residui e i rottami derivanti da una distruzione vengano immessi in libera pratica;

e) quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari elencati all'allegato 75, nella misura in cui questi corrispondano, proporzionalmente, alle quantità di prodotti compensatori principali esportate;

f) quando sorga un'obbligazione doganale a seguito di un'immissione in libera pratica chiesta a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, nella misura in cui i dazi all'importazione pagabili sui prodotti in questione non siano ancora stati effettivamente rimborsati o sgravati;

g) quando il titolare dell'autorizzazione richieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, che non implicano alcuna negligenza né manovra fraudolenta da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione;

h) quando sorga un'obbligazione doganale e sia fornita una garanzia costituita da un deposito in contanti fino a concorrenza di tale obbligazione;

i) quando sorga un'obbligazione doganale conformemente all'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del codice o a seguito dell'immissione in libera pratica di merci che sono state vincolate al regime di ammissione temporanea a norma degli articoli da 556 a 561, 563, 565, 568, 573 lettera b) e 576 del presente regolamento.

5.  Nel caso di operazioni di perfezionamento attivo in cui il numero delle merci d'importazione e/o dei prodotti compensatori rende economicamente impraticabile l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, le autorità doganali, su richiesta della persona interessata, possono consentire l'uso di metodi semplificati di calcolo degli interessi compensativi che danno risultati simili.



Sottosezione 6

Appuramento

Articolo 520

1.  Se le merci d'importazione o di temporanea esportazione sono state vincolate fruendo della stessa autorizzazione, ma sulla base di due o più dichiarazioni:

 a un regime sospensivo, l'assegnazione di una nuova destinazione doganale ammessa alle merci o ai prodotti è considerata appurare il regime per le merci d'importazione in questione vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie,

 a un regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) o di perfezionamento passivo, i prodotti compensatori sono considerati ottenuti rispettivamente dalle merci d'importazione o di temporanea esportazione in questione, vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie.

L'applicazione del primo comma non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all'importazione.

Il titolare può chiedere che l'appuramento venga effettuato in relazione a specifiche merci d'importazione o di temporanea esportazione.

2.  Qualora merci vincolate al regime si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, l'autorità doganale può accettare che il titolare fornisca la prova dell'effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa. Se il titolare non può fornire tale prova, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata in rapporto alla quantità di merci vincolata al regime, della stessa specie, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.

Articolo 521

1.  Entro la scadenza del termine di appuramento, indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione in conformità dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del codice,

 in caso di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di perfezionamento sotto controllo doganale, il conto di appuramento dev'essere presentato all'ufficio di controllo entro trenta giorni,

 in caso di perfezionamento attivo (sistema del rimborso), la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione dev'essere presentata all'ufficio di controllo entro sei mesi.

Quando circostanze particolari lo giustifichino, l'autorità doganale può prorogare tale termine anche oltre la scadenza prevista.

2.  Il conto di appuramento o la domanda di rimborso contengono le seguenti indicazioni, salvo che l'ufficio di controllo disponga altrimenti:

a) gli estremi dell'autorizzazione;

b) la quantità per specie delle merci d'importazione per le quali si richiede l'appuramento, il rimborso o lo sgravio delle merci d'importazione vincolate al regime nell'ambito del traffico triangolare;

c) il codice NC delle merci d'importazione;

d) le aliquote dei dazi all'importazione cui le merci d'importazione sono soggette e, se del caso, il loro valore in dogana;

e) il riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime delle merci d'importazione;

f) il tipo e la quantità dei prodotti compensatori o trasformati o delle merci tal quali e la destinazione doganale ammessa alla quale essi sono stati assegnati con riferimento alle dichiarazioni, agli altri documenti doganali o a qualsiasi altro documento relativo e ai termini di appuramento corrispondenti;

g) il valore dei prodotti compensatori o trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;

h) il tasso di rendimento;

i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare, da rimborsare o da abbonare e, se del caso, l'ammontare degli interessi compensativi da pagare; se tale ammontare si riferisce all'applicazione dell'articolo 546, ne è fatta menzione;

j) in caso di trasformazione sotto controllo doganale, il codice NC dei prodotti trasformati e gli elementi necessari per l'accertamento del valore in dogana.

3.  L'ufficio di controllo può procedere alla compilazione del conto di appuramento.



Sezione 7

Cooperazione amministrativa

Articolo 522

Le autorità doganali comunicano le seguenti informazioni alla Commissione, nei casi, entro i termini e secondo le modalità indicati nell'allegato 70:

a) per il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale:

i) le autorizzazioni concesse;

ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche;

b) per il perfezionamento passivo:

i) le autorizzazioni concesse conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;

ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.

La Commissione mette le suddette informazioni a disposizione delle amministrazioni doganali.

Articolo 523

Affinché le informazioni utili siano a disposizione degli altri uffici doganali implicati nell'applicazione del regime, possono essere emessi i seguenti bollettini d'informazione, figuranti all'allegato 71, su richiesta della persona interessata o su iniziativa dell'autorità doganale, a meno che quest'ultima non convenga altri mezzi per lo scambio di informazioni:

a) per il regime del deposito doganale, il bollettino d'informazione INF 8, al fine di comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale relativi alle merci prima delle manipolazioni usuali;

b) per il regime del perfezionamento attivo:

i) il bollettino INF 1, per la comunicazione delle informazioni sull'ammontare dei dazi, gli interessi compensativi e la garanzia, nonché sulle misure di politica commerciale;

ii) il bollettino INF 9, per la comunicazione delle informazioni sui prodotti compensatori da assegnare a una destinazione doganale ammessa in traffico triangolare;

iii) il bollettino INF 5, per la comunicazione delle informazioni sull'esportazione anticipata in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione dai dazi all'importazione;

iv) il bollettino INF 7, per la comunicazione delle informazioni che consentano il rimborso o lo sgravio dei dazi nel quadro del sistema di rimborso;

c) per il regime dell'ammissione temporanea, il bollettino INF 6, per comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale o dell'ammontare dei dazi già riscossi in relazione alle merci trasportate;

d) per il regime del perfezionamento passivo, il bollettino INF 2, per comunicare le informazioni sulle merci d'esportazione temporanea in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.



CAPITOLO 2

Deposito doganale



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 524

Ai fini del presente capitolo, in relazione ai prodotti agricoli, si intende per «merci con prefinanziamento» qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata tal quale fruendo del pagamento anticipato di un ammontare pari alla restituzione all'esportazione, quando tale pagamento sia previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ( 17 ).

Articolo 525

1.  I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:

a) tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario;

b) tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante;

c) tipo F, se sono gestiti dall'autorità doganale.

2.  Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:

a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;

b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;

c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).

3.  Un'autorizzazione per un deposito di tipo E può prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.



Sezione 2

Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione

Articolo 526

1.  All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale designa i locali o altri spazi ben delimitati, riconosciuti come depositi doganali di tipo A, B, C o D. L'autorità doganale può anche riconoscere i magazzini di deposito temporaneo come depositi di uno di tali tipi oppure gestirli come un deposito di tipo F.

2.  La medesima ubicazione non può essere autorizzata contemporaneamente per più di un deposito doganale.

3.  Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l'autorizzazione può prevedere che esse siano depositate in locali appositamente attrezzati per riceverle.

4.  I depositi doganali di tipo A, C, D ed E possono essere riconosciuti come depositi di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione ( 18 ).

5.  La concessione delle autorizzazioni uniche è possibile solo per i depositi doganali privati.

Articolo 527

1.  Possono essere concesse autorizzazioni soltanto se le manipolazioni usuali previste o le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale delle merci non sono predominanti rispetto all'attività di immagazzinamento di merci.

2.  Non possono essere concesse autorizzazioni se i locali di deposito doganale o gli impianti di stoccaggio in cui si trovano le merci vincolate al regime sono utilizzate per la vendita al dettaglio.

L'autorizzazione può essere tuttavia concessa nei casi seguenti, se le merci sono vendute al dettaglio in esenzione dai dazi all'importazione:

a) a viaggiatori nell'ambito del traffico verso paesi terzi;

b) nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;

c) a membri delle organizzazioni internazionali o alle forze NATO.

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, secondo trattino, del codice, l'autorità doganale, nel valutare se gli oneri amministrativi derivanti dal regime del deposito doganale siano o meno sproporzionati rispetto alle necessità economiche in questione, tengono conto, in particolare, del tipo di deposito e delle relative procedure pertinenti.



Sezione 3

Contabilità di magazzino

Articolo 528

1.  Nei depositi doganali di tipo A, C, D ed E, il depositario è la persona incaricata di tenere la contabilità di magazzino.

2.  Nei depositi doganali di tipo F le scritture doganali tenute dall'ufficio doganale che gestisce il deposito sostituiscono la contabilità di magazzino.

3.  Nel caso dei depositi doganali di tipo B, l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime in sostituzione della contabilità di magazzino.

Articolo 529

1.  La contabilità di magazzino deve mostrare in qualsiasi momento le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale. Il depositario, entro i termini stabiliti dall'autorità doganale, presenta un inventario di tali merci all'ufficio di controllo.

2.  In caso di applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2, del codice, il valore in dogana delle merci prima delle manipolazioni usuali figura nella contabilità di magazzino.

3.  Nella contabilità di magazzino figurano le informazioni sulla rimozione temporanea delle merci e sull'immagazzinamento comune di merci conformemente all'articolo 534, paragrafo 2.

Articolo 530

1.  Se le merci sono vincolate al regime del deposito doganale di tipo E, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando le merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare.

2.  Se il deposito doganale serve allo stesso tempo da magazzino di deposito temporaneo, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime.

3.  L'iscrizione nella contabilità di magazzino relativa all'appuramento del regime viene effettuata al più tardi al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalle installazioni di stoccaggio.



Sezione 4

Altre disposizioni sul funzionamento del regime

Articolo 531

Le merci non comunitarie possono essere sottoposte alle manipolazioni usuali elencate all'allegato 72.

Articolo 532

La rimozione temporanea di merci è autorizzata per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere concessa una proroga.

Articolo 533

L'autorizzazione ad effettuare manipolazioni usuali o a rimuovere temporaneamente le merci da un deposito doganale è richiesta caso per caso e per iscritto all'ufficio di controllo. La domanda contiene tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime.

Tale specifica autorizzazione può essere altresì concessa nell'ambito dell'autorizzazione al regime di deposito doganale. In tal caso, l'ufficio di controllo dovrà essere informato, nella forma da questi stabilita, che verranno eseguite le manipolazioni autorizzate o che verrà operata una rimozione temporanea.

Articolo 534

1.  Se merci comunitarie vengono immagazzinate nei locali di un deposito doganale o in installazioni di stoccaggio utilizzate per merci vincolate al regime di deposito doganale, possono essere previste specifiche modalità d'identificazione di tali merci, in particolare per distinguerle dalle merci vincolate al regime di deposito doganale immagazzinate negli stessi locali o installazioni.

2.  Le autorità doganali possono autorizzare l'immagazzinamento comune quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle merci con prefinanziamento.

Le merci oggetto di immagazzinamento comune rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche.

3.  Per la dichiarazione a un'utilizzazione o destinazione doganale autorizzata, le merci oggetto di un immagazzinamento comune, nonché, in circostanze particolari, le merci identificabili conformi al paragrafo 2, secondo comma, possono essere considerate sia comunitarie che non comunitarie.

L'applicazione del primo comma non può però condurre ad assegnare una data posizione doganale ad una quantità di merci superiore a quella effettivamente immagazzinata nel deposito doganale o nelle strutture di immagazzinamento, con quella posizione, al momento della rimozione delle merci dichiarate per una destinazione doganale.

Articolo 535

1.  Quando vengono eseguite operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di deposito doganale o in impianti di stoccaggio, le disposizioni dell'articolo 534 si applicano, in quanto compatibili, alle merci vincolate a tali regimi.

Quando, tuttavia, si tratta di operazioni di perfezionamento attivo senza ricorso all'equivalenza o di operazioni di trasformazione sotto controllo doganale, le disposizioni dell'articolo 534 relative all'immagazzinamento comune non si applicano nei confronti delle merci comunitarie.

2.  Le annotazioni nelle scritture devono consentire alle autorità doganali di verificare in qualsiasi momento la situazione esatta di tutte le merci o prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.



CAPITOLO 3

Perfezionamento attivo



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 536

Ai fini del presente capitolo si intende per:

a)

«esportazione anticipata» : il sistema che consente che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati prima che siano vincolate al regime, con il sistema della sospensione, le merci d'importazione;

b)

«lavorazione per conto» : qualsiasi lavorazione di merci d'importazione messe direttamente o indirettamente a disposizione del titolare, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di un committente stabilito in un paese terzo e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di perfezionamento.



Sezione 2

Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione

Articolo 537

L'autorizzazione viene concessa soltanto se il richiedente intende riesportare od esportare prodotti compensatori principali.

Articolo 538

L'autorizzazione può essere altresì concessa per le merci di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino, del codice, ad esclusione delle merci seguenti:

a) carburanti, fonti energetiche, diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti compensatori o per la rilevazione di difetti nelle merci d'importazione che necessitano di riparazioni;

b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori;

c) materiali e attrezzature.

Articolo 539

►C10  1.  Le condizioni economiche ◄ si considerano osservate tranne quando la domanda riguardi merci d'importazione elencate nell'allegato 73.

►C10  2.  Tuttavia, ◄ nei casi seguenti le condizioni economiche si considerano osservate anche quando la domanda riguarda merci d'importazione di cui all'allegato 73:

a) se la domanda riguarda:

i) operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;

ii) un contratto di lavorazione per conto;

iii) la trasformazione di prodotti compensatori ottenuti a seguito di un perfezionamento effettuato nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;

iv) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;

v) una riparazione;

vi) la trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 ;

b) se il valore globale di tali merci di importazione non eccede, per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre, l'importo di 150 000 EUR;

c) se, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ( 19 ), la domanda riguarda merci d'importazione elencate nella parte A dell'allegato 73 e il richiedente presenta un documento rilasciato da un'autorità competente che consenta il vincolo di tali merci al regime fino a concorrenza di una quantità determinata sulla base del bilancio previsionale.

Articolo 540

L'autorizzazione indica i mezzi e i metodi di identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori e stabilisce le condizioni per l'adeguato svolgimento delle operazioni utilizzando merci equivalenti.

Tali metodi di identificazione e condizioni possono comprendere l'esame delle scritture.



Sezione 3

Disposizioni sul funzionamento del regime

Articolo 541

1.  L'autorizzazione precisa se e a quali condizioni le merci equivalenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del codice, che rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'importazione, possono essere utilizzate per le operazioni di perfezionamento.

2.  Può essere ammesso che le merci equivalenti si trovino ad uno stadio di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione, purché, salvo casi eccezionali, la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare o nel luogo in cui l'operazione viene effettuata per suo conto.

3.  Alle merci di cui all'allegato 74 si applicano le disposizioni speciali previste nel medesimo.

Articolo 542

1.  Nell'autorizzazione viene stabilito il termine per l'appuramento. Se le circostanze lo consentono, può essere concessa una proroga anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto.

2.  Quando il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate nel corso di un determinato periodo, l'autorizzazione può prevedere che il termine per l'appuramento venga automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che si trovano ancora vincolate al regime a tale data. Tuttavia, le autorità doganali possono richiedere che tali merci vengano assegnate ad una nuova destinazione doganale ammessa entro la scadenza da loro indicata.

3.  Indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione o dall'applicazione del paragrafo 2, il termine di appuramento per i seguenti prodotti compensatori o merci tal quali non può essere superiore ai seguenti:

a) quattro mesi, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

b) due mesi, nel caso della macellazione senza ingrasso degli animali di cui al capitolo 1 della NC;

c) tre mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali che rientrano nei codici NC 0104 e 0105 ;

d) sei mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali di cui al capitolo 1 della NC;

e) sei mesi, nel caso della trasformazione di carni;

f) sei mesi, in caso di trasformazione di altri prodotti agricoli del tipo di quelli ammessi a beneficiare di un pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 e trasformati in prodotti o merci indicate nell'articolo 2, lettera b) o c), del medesimo.

Quando hanno luogo operazioni successive di trasformazione, o in circostanze eccezionali, tali termini possono essere prorogati, ove ne sia fatta domanda, purché il periodo complessivo non superi dodici mesi.

Articolo 543

1.  In caso di esportazione anticipata, l'autorizzazione indica il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità.

2.  Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere i seguenti:

a) tre mesi, per le merci soggette a un'organizzazione comune dei mercati;

b) sei mesi, per tutte le altre merci.

Tale termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato su richiesta debitamente motivata del titolare, purché la durata totale non sia superiore a dodici mesi. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.

Articolo 544

Ai fini dell'appuramento del regime o della domanda di rimborso dei dazi all'importazione, quanto segue è equiparato ad una riesportazione o ad una esportazione:

a) la consegna di prodotti compensatori a persone che possono beneficiare delle franchigie derivanti dall'applicazione della convenzione di Vienna, del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;

b) la consegna di prodotti compensatori alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83;

▼M53

c) la consegna di aeromobili; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci di importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili o di parti di aeromobili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime;

▼M20

d) la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci d'importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare con sicurezza la corretta applicazione e gestione del regime;

e) l'attribuzione di una destinazione doganale ammessa ai prodotti compensatori secondari la cui distruzione sotto sorveglianza doganale è vietata per motivi ambientali; in tal caso, il titolare deve dimostrare che l'appuramento del regime secondo le regole ordinarie è impossibile o antieconomico.



Sezione 4

Disposizioni sul funzionamento del sistema della sospensione

Articolo 545

1.  L'utilizzazione di merci equivalenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento in conformità dell'articolo 115 del codice non è soggetta alle formalità di vincolo al regime.

2.  Le merci equivalenti e i prodotti compensatori che ne derivano divengono merci non comunitarie e le merci d'importazione divengono comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di appuramento del regime.

Se, tuttavia, le merci d'importazione vengono commercializzate prima dell'appuramento del regime, la modificazione della loro posizione avviene al momento di tale commercializzazione. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno presenti in tale momento, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare, che le merci equivalenti siano presenti in un momento successivo da loro stabilito, entro un termine ragionevole.

3.  In caso di esportazione anticipata si applica quanto segue:

a) i prodotti compensatori divengono merci non comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione e a condizione che le merci da importare siano vincolate al regime;

b) le merci d'importazione divengono comunitarie al momento in cui vengono vincolate al regime.

Articolo 546

L'autorizzazione indica se i prodotti compensatori o le merci tal quali possono essere immesse in libera pratica senza dichiarazione doganale, fatti salvi i divieti o le misure restrittive. In tal caso, esse si considerano immesse in libera pratica, se sono prive di destinazione doganale alla scadenza del periodo di appuramento.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218 paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e lo svincolo della merce concesso al momento della presentazione del conto di appuramento.

Le merci o i prodotti divengono merci comunitarie al momento della loro commercializzazione.

Articolo 547

In caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, le caselle 15, 16, 34, 41 e 42 della dichiarazione si riferiscono alle merci d'importazione. Le informazioni corrispondenti possono altresì essere fornite nel bollettino INF 1 o in qualsiasi altro documento accluso alla dichiarazione.

▼M21

Articolo 547 bis

Per le merci importate che, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime, potevano fruire di un trattamento tariffario favorevole a causa della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, del codice sono determinati con l'aliquota corrispondente a tale destinazione. Siffatta determinazione è consentita soltanto se risulta che la destinazione particolare poteva essere autorizzata e che le condizioni previste per la concessione del trattamento tariffario favorevole sarebbero state rispettate.

▼M20

Articolo 548

1.  L'elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi d'importazione, conformemente all'articolo 122, lettera a), primo trattino del codice, figura nell'allegato 75.

2.  Quando prodotti compensatori diversi da quelli enumerati nell'elenco di cui all'allegato 75 vengono distrutti, essi sono considerati come riesportati.

Articolo 549

1.  Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali sono vincolati a uno dei regimi sospensivi o introdotti in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocati in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo in tal modo l'appuramento del regime, i documenti relativi alla suddetta destinazione doganale, o le scritture utilizzate o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti diciture:

 Mercancías PA/S,

 AF/S — varer,

 AV/S — Waren,

 Εμπορεύματα ET/A,

 IP/S goods,

 Marchandises PA/S,

 Merci PA/S,

 AV/S — goederen,

 Mercadorias AA/S,

 SJ/S — tavaroita,

 AF/S — varor,

▼A2

 Zboží AZS/P,

 ST/P kaup,

 IP/S preces,

 LP/S prekės,

 AF/F áruk,

 oġġetti PI/S,

 towary UCz/Z,

 AO/O blago,

 AZS/PS tovar,

▼M30

 Стоки АУ/ОП,

 Mărfuri PA/S,

▼M45

 UP/O roba.

▼M20

2.  Quando le merci d'importazione, vincolate ad un regime sono soggette a misure di politica commerciale specifiche che continuano ad applicarsi all'atto del vincolo delle merci, tal quali o sotto forma di prodotti compensatori, a uno dei regimi sospensivi, o della loro introduzione in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o della loro collocazione in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, alla dicitura di cui al paragrafo 1 si aggiunge una delle seguenti:

 Política comercial,

 Handelspolitik,

 Handelspolitik,

 Εμπορική πολιτική,

 Commercial policy,

 Politique commerciale,

 Politica commerciale,

 Handelspolitiek,

 Politica comercial,

 Kauppapolitiikka,

 Handelspolitik,

▼A2

 Obchodní politika,

 Kaubanduspoliitika,

 Tirdzniecības politika,

 Prekybos politika,

 Kereskedelempolitika,

 Politika kummerċjali,

 Polityka handlowa,

 Trgovinska politika,

 Obchodná politika,

▼M30

 Търговска политика,

 Politică comercială,

▼M45

 Trgovinska politika.

▼M20



Sezione 5

Disposizioni sul funzionamento del sistema del rimborso

Articolo 550

Quando le merci vincolate al sistema di rimborso sono assegnate a una delle destinazioni doganali ammesse di cui all'articolo 549, paragrafo 1, le diciture richieste in virtù di tale disposizione sono le seguenti:

 Mercancías PA/R,

 AF/T — varer,

 AV/R — Waren,

 Εμπορεύματα ET/E,

 IP/D goods,

 Marchandises PA/R,

 Merci PA/R,

 AV/T — goederen,

 Mercadorias AA/D,

 SJ/T — tavaroita,

 AF/R — varor,

▼A2

 Zboží AZS/N,

 ST/T kaup,

 IP/ATM preces,

 LP/D prekės,

 AF/V áruk,

 oġġetti PI/SR,

 towary UCz/Zw,

 AO/P blago,

 AZS/SV tovar,

▼M30

 Стоки АУ/В,

 Mărfuri PA/R,

▼M45

 UP/P roba.

▼M20



CAPITOLO 4

Trasformazione sotto controllo doganale

Articolo 551

1.  Il regime di trasformazione sotto controllo doganale si applica alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all'importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci.

Tale regime si applica anche alle merci che devono subire operazioni destinate a garantire la loro conformità con le norme tecniche previste per la loro immissione in libera pratica.

2.  Il disposto dell'articolo 542, paragrafi 1 e 2, si applica in quanto compatibile.

3.  Per determinare il valore in dogana dei prodotti trasformati destinati all'immissione in libera pratica, il dichiarante può scegliere uno dei metodi previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), b) o c), del codice o il valore in dogana delle merci d'importazione, aggiungendovi i costi di trasformazione. ►M22  I costi di trasformazione sono costituiti da tutti i costi sostenuti per fabbricare i prodotti trasformati, comprese le spese generali e il valore di tutte le merci comunitarie usate nella trasformazione. ◄

Articolo 552

1.  Per i tipi di merci e le operazioni elencate all'allegato 76, parte A, le condizioni economiche si considerano osservate.

Per gli altri tipi di merci e le altre operazioni, deve essere eseguito l'esame delle condizioni economiche.

2.  Per i tipi di merci ed operazioni di cui all'allegato 76, parte B, non ricompresi nella parte A, il comitato procede all'esame delle condizioni economiche. Si applica l'articolo 504, paragrafi 3 e 4.



CAPITOLO 5

Ammissione temporanea



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 553

1.  Gli animali vivi, salvo quelli di trascurabile valore commerciale, nati da animali vincolati al regime sono considerati come merci non comunitarie e vincolati allo stesso regime.

2.  Le autorità doganali assicurano che la durata complessiva durante la quale le merci restano vincolate al regime per la stessa utilizzazione e sotto la responsabilità dello stesso titolare non sia superiore a 24 mesi, anche quando il regime è appurato dal vincolo delle merci a un altro regime sospensivo, seguito da un nuovo vincolo al regime di ammissione temporanea.

Su richiesta del titolare, le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite.

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3, del codice, per circostanze eccezionali si intende un evento in conseguenza del quale l'uso delle merci deve essere prolungato per un periodo ulteriore al fine di conseguire lo scopo dell'operazione di ammissione temporanea.

4.  Le merci vincolate al regime non devono subire modifiche.

Possono essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantire la loro compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire la loro utilizzazione nell'ambito del regime.

Articolo 554

L'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione (in prosieguo: «esonero totale dai dazi all'importazione») è concessa solo in conformità con gli articoli da 555 a 578.

L'ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione non è concessa ai prodotti di consumo.



Sezione 2

Condizioni per l'esonero totale dai dazi all'importazione



Sottosezione 1

Mezzi di trasporto

Articolo 555

1.  Ai fini della presente sottosezione valgono le seguenti definizioni:

▼M24

a)

«uso commerciale» : l'uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;

▼M20

b)

«uso privato» : l'utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale;

c)

«traffico interno» : il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in tale territorio.

2.  I mezzi di trasporto comprendono i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali dai quali sono accompagnati.

Articolo 556

Il beneficio dell'esonero totale dai dazi all'importazione si applica alle palette.

Il regime viene appurato anche mediante l'esportazione o la riesportazione di palette dello stesso tipo e di valore sostanzialmente equivalente.

Articolo 557

▼M54

1.  L'esonero totale dai dazi all'importazione si applica ai contenitori recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

a) identificazione del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, o altro sistema d'identificazione consacrato dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere;

b) marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore;

c) tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse.

▼M54

Per i contenitori di trasporto merci destinati all'uso marittimo, o per qualsiasi altro contenitore che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che finiscono con una «U»), l'identificazione del proprietario o dell'operatore principale, il numero di serie del contenitore e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.

▼M20

Quando la richiesta di autorizzazione viene fatta secondo l'articolo 497, paragrafo 3, primo comma, lettera c), i contenitori sono sottoposti alla supervisione di una persona rappresentata nel territorio doganale della Comunità e in grado di comunicare in qualsiasi momento la loro posizione nonché le informazioni relative al vincolo al regime e al relativo appuramento.

2.  I contenitori possono essere utilizzati per il traffico interno prima di essere riesportati. Tuttavia, i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro, per trasportare merci caricate nel territorio di questo Stato membro e destinate ad essere scaricate nello stesso territorio, quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto territorio.

3.  Secondo le modalità di cui alla convenzione di Ginevra, del 21 gennaio 1994, sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, approvata dalla decisione 95/137/CE del Consiglio ( 20 ), le autorità doganali consentono che il regime venga appurato mediante l'esportazione o la riesportazione di contenitori dello stesso tipo o di valore equivalente.

Articolo 558

1.  L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; se i veicoli non sono immatricolati, questa condizione può considerarsi osservata qualora appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli articoli 559, 560 e 561;

c) che, in caso di uso commerciale di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità; tali mezzi di trasporto possono tuttavia essere utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.

2.  Qualora i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 siano nuovamente locati da un'impresa di locazione avente sede nel territorio doganale della Comunità a una persona fisica stabilita fuori di detto territorio, devono essere riesportati entro otto giorni dall'entrata in vigore del contratto.

Articolo 559

Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione in uno dei casi seguenti:

a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri;

b) se un rimorchio viene agganciato a un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità;

c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in casi di emergenza, per un massimo di cinque giorni;

d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un'impresa di locazione in vista della loro riesportazione da effettuarsi entro un termine non superiore a cinque giorni.

Articolo 560

1.  Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione se adibiscono un mezzo di trasposto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell'immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell'utilizzazione.

Dette persone fisiche beneficiano di detto esonero totale anche se adibiscono ad uso privato un mezzo di trasporto locato in virtù di un contratto scritto, a titolo occasionale:

a) per tornare nei propri luoghi di residenza all'interno della Comunità;

b) per uscire dal territorio della Comunità;

c) o quando ciò sia in base generale consentito dalle autorità doganali interessate su base generale.

2.  I mezzi di trasporto devono essere riesportati o restituiti all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità entro i termini seguenti:

a) cinque giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) otto giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c).

I mezzi di trasporto devono essere riesportati entro due giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 561

1.  L'esonero totale dai dazi all'importazione è altresì concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:

a) a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; o

b) a nome di una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità sul punto di trasferire la propria residenza normale fuori di detto territorio.

Nel caso in cui alla lettera b) i mezzi di trasporto devono essere riesportati entro tre mesi dalla data d'immatricolazione.

▼M55

2.  L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell'Unione e alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio.

L'uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.

Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.

▼M20

3.  L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere accordato, in casi eccezionali, per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale, per un periodo di tempo limitato, da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 562

Fatte salve altre disposizioni speciali, sono previsti i seguenti termini di appuramento:

a) dodici mesi per i mezzi di trasporto ferroviario;

b) il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto, per i mezzi di trasporto non ferroviari ad uso commerciale;

c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:

i) da studenti, la durata del soggiorno nel territorio doganale della Comunità per soli motivi di studio;

ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata, la durata del soggiorno della persona necessaria per lo svolgimento della missione;

iii) sei mezzi, negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio;

d) sei mesi, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato;

e) diciotto mesi per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato.



Sottosezione 2

Effetti personali dei viaggiatori, merci importate per fini sportivi e materiale destinato al conforto dei marittimi

Articolo 563

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli effetti personali di cui una persona può ragionevolmente avere bisogno durante il viaggio e per gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, importati dai viaggiatori in conformità dell'articolo 236, lettera a), punto 1.

Articolo 564

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale destinato al conforto dei marittimi, nei casi seguenti:

a) quando è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;

b) quando è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio;

c) quando è utilizzato dall'equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro, o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.



Sottosezione 3

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi; materiale medico-chirurgico e di laboratorio; animali; merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

Articolo 565

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi, quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale della Comunità e siano destinati a enti statali oppure a organismi autorizzati dalle autorità competenti.

Articolo 566

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio quando questo sia spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria e sia destinato a fini diagnostici o terapeutici.

Articolo 567

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

Esso viene concesso per le seguenti merci destinate ad attività tradizionali della zona di frontiera, così come definita dalle disposizioni in vigore:

a) attrezzature appartenenti a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua alla zona di frontiera di ammissione temporanea e utilizzate da una persona stabilita in tale zona attigua;

b) merci utilizzate per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.



Sottosezione 4

Supporti di suono, di immagini o d'informazioni; materiale di propaganda; materiale professionale; materiale pedagogico e scientifico

Articolo 568

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:

a) supporti di suono, di immagini o d'informazioni destinati a essere presentati prima della loro commercializzazione o inviati gratuitamente o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;

b) merci utilizzate soltanto a fini promozionali o di pubblicità.

Articolo 569

1.  L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali professionali alle seguenti condizioni:

a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

b) che siano importati o da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o da un suo dipendente, il quale può essere stabilito nel territorio doganale della Comunità;

c) che siano utilizzati dall'importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.

▼M48

1 bis.  L’esonero totale dai dazi all’importazione è concesso per gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea da un viaggiatore secondo la definizione di cui all’articolo 236 A allo scopo di utilizzarli come materiale professionale.

▼M20

2.  L'esonero totale dai dazi all'importazione non è concesso per il materiale da utilizzare nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempreché non si tratti di un'attrezzatura manuale, per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi.

Articolo 570

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale pedagogico e scientifico, alle seguenti condizioni:

a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati, fondamentalmente senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell'insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;

c) che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione; e

d) che sia utilizzato a fini non commerciali.



Sottosezione 5

Imballaggi; stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari; utensili e strumenti speciali; merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove; campioni; mezzi di produzione sostitutivi

Articolo 571

L'esonero totale dai dazi all'importazione per gli imballaggi è concesso nei casi seguenti:

a) se importati pieni, quando siano riesportati vuoti o pieni;

b) se importati vuoti, quando siano riesportati pieni.

Gli imballaggi non possono essere utilizzati nel traffico interno, tranne in vista dell'esportazione di merci. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.

Articolo 572

1.  L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari alle seguenti condizioni:

a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

b) che siano utilizzati da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità e che il 75 % almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata.

2.  L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli utensili e gli strumenti speciali alle seguenti condizioni:

a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

b) che siano messe gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità per essere usate nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità.

Articolo 573

L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:

a) merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni;

b) merci importate in forza di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti ed effettivamente sottoposte a tali prove;

c) merci da impiegare prove, per esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.

Per le merci di cui alla lettera b), il periodo di appuramento è di sei mesi.

Articolo 574

L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i campioni importati in quantità ragionevoli, al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 575

L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.

Il periodo di appuramento è di sei mesi.



Sottosezione 6

Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita

Articolo 576

1.  L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime.

In casi eccezionali, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso al regime per altre manifestazioni.

2.  L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci che non possono essere importate come campioni, che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame.

Il periodo di appuramento è di due mesi.

3.  L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per quanto segue:

a) oggetti d'arte, da collezione e di antichità, così come definiti dall'allegato I della direttiva 77/388/CEE, importati per essere esposti per l'eventuale vendita;

b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta.



Sottosezione 7

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali; altre merci

Articolo 577

L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che siano utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime.

Articolo 578

L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere concesso per le merci non elencate negli articoli da 556 a 577, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, quando dette merci siano importate:

a) occasionalmente e per tre mesi al massimo;

b) oppure in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano economico.



Sezione 3

Disposizioni sul funzionamento del regime

Articolo 579

Quando gli effetti personali, le merci importate per fini sportivi o i mezzi di trasporto formano oggetto di una dichiarazione verbale o di un qualsiasi altro atto per il vincolo al regime, le autorità doganali possono richiedere una dichiarazione scritta quando l'importo dei dazi all'importazione è elevato o quando esiste un serio rischio di non rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo al regime.

Articolo 580

1.  Le dichiarazioni di vincolo al regime a fronte di un carnet ATA/CPD sono accettate quando tali carnet sono rilasciati in uno dei paesi partecipanti e presi in carico e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale.

Salvo altrimenti disposto da accordi bilaterali o multilaterali, per «paese partecipante» si intende una delle parti contraenti della convenzione ATA o d'Istanbul, che abbia accettato le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale, del 25 giugno 1992, relative all'accettazione del carnet ATA e del carnet CPD per il regime di ammissione temporanea.

2.  Il paragrafo 1 si applica solo se i carnet ATA/CPD sono conformi alle seguenti condizioni:

a) riguardano merci e utilizzazioni previste da convenzioni o accordi, di cui al paragrafo 1;

b) recano l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet;

c) sono validi nel territorio doganale della Comunità.

I carnet ATA/CPD sono presentati ai fini del vincolo al regime all'ufficio di entrata nel territorio doganale della Comunità, salvo quando tale ufficio non sia in grado di controllare il rispetto delle condizioni previste per il regime in questione.

►C10  3.  Alle merci ◄ vincolate al regime scortate da un carnet ATA si applicano, in quanto compatibili, gli ►M26  articoli 457 quater, 457 quinquies  ◄ e da 458 a 461.

Articolo 581

1.  Fatto salvo il sistema di garanzia specifico per i carnet ATA/CPD, il vincolo al regime mediante dichiarazione scritta è subordinato alla prestazione di una garanzia, eccettuati i casi di cui all'allegato 77.

2.  Le autorità doganali possono richiedere la tenuta di scritture al fine di facilitare il controllo del regime.

Articolo 582

1.  Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importo della obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano immesse in commercio, tali merci vanno considerate come presentate in dogana al momento in cui sono oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica prima della scadenza del termine per l'appuramento.

2.  Ai fini dell'appuramento del regime per le merci di cui all'articolo 576, paragrafo 1, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico di tali merci in occasione di una manifestazione è considerato una riesportazione, se la loro quantità corrisponde al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all'importanza della partecipazione dell'espositore a tale manifestazione.

Il primo comma non si applica alle bevande alcoliche, al tabacco e ai combustibili.

Articolo 583

Quando le merci vincolate al regime sono dichiarate per il vincolo a uno dei regimi sospensivi o introdotte in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocate in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo l'appuramento dell'ammissione temporanea, i documenti, diversi dai carnet ATA/CPD, o le scritture utilizzati per la destinazione doganale in questione o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti indicazioni:

 Mercancías IT,

 MI — varer,

 VV — Waren,

 Εμπορεύματα ΠΕ,

 ΤA goods,

 Marchandises ΑΤ,

 Merci ΑΤ,

 TI — goederen,

 Mercadorias IT,

 VM — tavaroita,

 TI — varor,

▼A2

 Zboží DP,

 AI kaup,

 PI preces,

 LĮ prekės,

 IB áruk,

 oġġetti TA,

 towary OCz,

 ZU blago,

 DP tovar,

▼M30

 Стоки от ВВ,

 Mărfuri AT,

▼M45

 PU roba.

▼M20

Articolo 584

Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtù di un accordo, il regime è altresì appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità sono esportati o riesportati.



CAPITOLO 6

Perfezionamento passivo



Sezione 1

Condizioni supplementari per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo 585

1.  Salvo sussistano indicazioni contrarie, gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari si considerano non seriamente danneggiati.

2.  Se la domanda di autorizzazione è presentata da un soggetto che esporta le merci d'esportazione temporanea senza far eseguire le operazioni di perfezionamento, le autorità doganali procedono a un esame preventivo delle condizioni previste dall'articolo 147, paragrafo 2, del codice sulla base dei documenti prodotti. Gli articoli 503 e 504 si applicano in quanto compatibili.

Articolo 586

1.  L'autorizzazione stabilisce i mezzi e i metodi per verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea o che le condizioni per il ricorso al sistema degli scambi standard siano osservate.

I suddetti mezzi e metodi possono comprendere il ricorso alla scheda d'informazione di cui all'allegato 104, nonché l'esame delle scritture.

2.  Se la natura delle operazioni di perfezionamento non consente di verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea, l'autorizzazione può essere comunque concessa, in casi debitamente giustificati, purché il richiedente sia in grado di assicurare che le merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento rientrino nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentino le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'esportazione temporanea. Nell'autorizzazione vengono indicate le condizioni di utilizzazione del regime.

Articolo 587

Quando l'applicazione del regime è richiesta per una riparazione, le merci d'esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.



Sezione 2

Disposizioni sul funzionamento del regime

Articolo 588

1.  L'autorizzazione stabilisce il termine per l'appuramento. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga del termine può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.

2.  L'articolo 157, paragrafo 2, del codice si applica anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.

Articolo 589

1.  La dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'esportazione temporanea deve essere conforme alle disposizioni relative all'esportazione.

2.  In caso d'importazione anticipata, i documenti da presentare a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica comprendono una copia dell'autorizzazione, salvo che questa sia richiesta in conformità dell'articolo 497, paragrafo 3, lettera d). Il disposto dell'articolo 220, paragrafo 3, si applica in quanto compatibile.



Sezione 3

Disposizioni sull'esonero dal dazio

Articolo 590

1.  Per calcolare l'importo da detrarre non vanno presi in considerazione i dazi antidumping e di compensazione.

I prodotti compensatori secondari che costituiscono rifiuti, scarti, cascami, rottami e residui si considerano inclusi.

2.  Nel calcolo del valore delle merci di temporanea esportazione, conformemente all'articolo 151, paragrafo 2, secondo comma, del codice, le spese di carico, di trasporto e di assicurazione delle merci di temporanea esportazione sino al luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento non vanno comprese in quanto segue:

a) nel valore delle merci di temporanea esportazione preso in considerazione per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice;

b) o nelle spese di perfezionamento, quando il valore delle merci di temporanea esportazione non si possa determinare secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice.

Nelle spese di perfezionamento vanno comprese le spese di carico, di trasporto e di assicurazione dei prodotti compensatori dal luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

Le spese di carico, di trasporto e di assicurazione comprendono i seguenti elementi:

a) le commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;

b) il costo dei contenitori che non formano un tutt'uno con le merci di temporanea esportazione;

c) il costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

d) le spese di movimentazione connesse col trasporto delle merci.

Articolo 591

L'esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa, se richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi sui prodotti compensatori.

▼M26

La autorità doganali rifiutano l’applicazione dell’esenzione parziale dai dazi all’importazione prevista da questa sezione qualora sia dimostrato, prima dell’immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, che il solo scopo dell’immissione in libera pratica ad un’aliquota del dazio pari a zero delle merci d’esportazione temporanea di origine non comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, era quello di fruire dell’esenzione parziale prevista da questa sezione.

▼M20

Gli articoli da 29 a 35 del codice si applicano, in quanto compatibili, alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.

Articolo 592

Nel caso di imprese che effettuano frequenti operazioni di perfezionamento, in forza di un'autorizzazione che non preveda la riparazione, l'autorità doganale può fissare, su richiesta del titolare, un'aliquota d'imposizione media valida per tutte le suddette operazioni (globalizzazione dell'appuramento).

Tale aliquota è calcolata ogni volta per un periodo non superiore ai dodici mesi e si applica a titolo provvisorio ai prodotti compensatori immessi in libera pratica durante tale periodo. Al termine di ciascun periodo, le autorità doganali eseguono un calcolo finale e applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 220, paragrafo 1 o dell'articolo 236 del codice.

▼B



TITOLO IV

▼M29

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE ALL’ESPORTAZIONE

▼M29



CAPITOLO 1

Disposizioni generali applicabili alle dichiarazioni doganali

Articolo 592 bis

Gli articoli da 592 ter a 592 septies non si applicano alle seguenti merci:

a) l’energia elettrica;

b) le merci esportate mediante conduttura;

c) le lettere, cartoline e stampe, anche su supporto elettronico;

d) le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale;

▼M38

e) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 231, 232, paragrafo 2, e 233, fatta eccezione, se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;

▼M29

f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

▼M38

g) le merci per le quali è ammessa la dichiarazione verbale, ai sensi degli articoli 226, 227 e 229, paragrafo 2, fatta eccezione, se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;

▼M29

h) le merci corredate di carnet ATA e CPD;

i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

▼M33

j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzate ai sensi dell’articolo 313 ter, e le merci trasportate su navi o aeromobili che circolano tra porti o aeroporti comunitari senza effettuare uno scalo intermedio in alcun porto o aeroporto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità;

▼M33

k) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;

▼M38

l) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale della Comunità direttamente su piattaforme di perforazione o di produzione o turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità:

i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di tali piattaforme o turbine;

ii) merci da installare su tali piattaforme o turbine o da utilizzare per il loro equipaggiamento;

iii) articoli da utilizzare o consumare su tali piattaforme o turbine;

▼M33

m) merci in una spedizione che abbia un valore intrinseco non superiore a 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l’accordo dell’operatore economico, ad effettuare l’analisi di rischio utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema usato dall’operatore economico;

▼M38

n) le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

p) le merci destinate a territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano la direttiva 2006/112/CE o la direttiva 2008/118/CE e le merci spedite da detti territori verso un’altra destinazione nel territorio doganale della Comunità nonché le merci spedite dal territorio doganale della Comunità verso l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

▼M29

Articolo 592 ter

1.  Quando le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione doganale, questa è depositata all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

a) nel caso del traffico marittimo:

i) per i carichi in container sempre che non trovino applicazione i punti iii) o iv): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale della Comunità;

▼M33

ii) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applica il punto iii) o iv): almeno quattro ore prima della partenza dal porto situato nel territorio doganale della Comunità;

▼M29

iii) per i trasporti effettuati tra il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie e la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero, del Mediterraneo o tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza dal primo porto del territorio doganale comunitario;

iv) per i trasporti effettuati, nei casi diversi da quelli contemplati al punto iii), tra i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie e i territori situati al di fuori del territorio doganale comunitario, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza dal porto del territorio doganale comunitario;

b) nel caso del traffico aereo, almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

c) nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, almeno due ore prima della partenza dall’ufficio doganale di uscita;

d) nel caso del traffico stradale, almeno un’ora prima della partenza dall’ufficio doganale di uscita;

▼M38 —————

▼M29

f) quando si applica il regolamento (CE) n. 800/1999, conformemente alle norme di detto regolamento.

▼M38

2.  Se la dichiarazione doganale non è presentata mediante tecniche elettroniche, il termine fissato al paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), e al paragrafo 1, lettere b), c) e d), è almeno di quattro ore.

▼M29

3.  Se il sistema informatizzato delle autorità doganali è temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui al paragrafo 1.

Articolo 592 quater

1.  In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all’articolo 592 ter.

2.  In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all’articolo 592 ter.

Articolo 592 quinquies

1.  I termini di cui agli articoli 592 ter e 592 quater non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni doganali entro termini diversi da quelli citati in detti articoli.

2.  In nessun caso il termine può essere ridotto ad una durata inferiore a quella necessaria a effettuare un’analisi dei rischi prima dell’esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 592 sexies

1.  L’ufficio doganale competente procede, al momento della ricezione della dichiarazione doganale, all’analisi dei rischi e ai controlli doganali appropriati prima dello svincolo delle merci per l’esportazione.

2.  Le merci possono essere svincolate non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.

Articolo 592 septies

1.  Quando si constata che merci presentate alla dogana non formano oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita.

2.  La presentazione della dichiarazione doganale da parte del dichiarante dopo la scadenza stabilita agli articoli 592 ter e 592 quater non osta all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

▼M33

Articolo 592 octies

Quando merci esentate, ai sensi ►M38  dell’articolo 592 bis, lettere da c) a p), ◄ dall’obbligo di presentare una dichiarazione doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 ter e 592 quater lasciano il territorio doganale della Comunità, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della loro presentazione sulla base della dichiarazione doganale relativa a tali merci se disponibile.



▼M29

CAPITOLO 2

Esportazione definitiva

▼M38

Articolo 786

1.  Quando le merci comunitarie devono essere trasportate verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità si utilizza la procedura di esportazione, ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, del codice.

2.  Le formalità concernenti la dichiarazione di esportazione previste nel presente capitolo sono inoltre utilizzate nei casi in cui:

a) le merci comunitarie circolano verso e a partire da territori appartenenti al territorio doganale della Comunità in cui la direttiva 2006/112/CE o la direttiva 2008/118/CE non si applicano;

b) le merci comunitarie sono destinate all’approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave.

Tuttavia, nei casi di cui alle lettere a) e b), non è necessario includere nella dichiarazione di esportazione i dati previsti per la dichiarazione sommaria di uscita all’allegato 30 bis.

▼M29

Articolo 787

1.  Le dichiarazioni di esportazione devono essere conformi alle disposizioni relative alla struttura e ai dati previsti nel presente capitolo, agli articoli da 279 a 289, nell’allegato 37 e nell’allegato 30 bis. Devono essere presentate presso il competente ufficio doganale mediante un procedimento informatico.

▼M34

2.  Nel caso in cui il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione d’esportazione non funzioni, le autorità doganali accettano una dichiarazione d’esportazione su supporto cartaceo purché sia redatta in uno dei seguenti modi:

a) a mezzo di un formulario conforme al modello figurante negli allegati da 31 a 34 integrato da un documento sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 decies e da una distinta degli articoli sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 undecies;

b) a mezzo di un documento amministrativo unico esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 duodecies e di una distinta degli articoli esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 terdecies.

Il formulario contiene l’elenco minimo dei dati di cui agli allegati 37 e 30 bis per la procedura d’esportazione.

▼M29

3.  Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da espletare nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.  Il ricorso a una dichiarazione di esportazione su supporto cartaceo di cui al paragrafo 2, lettera b), è soggetto all’approvazione delle autorità doganali.

5.  Quando le merci sono esportate da viaggiatori che non hanno accesso diretto al sistema informatizzato delle dogane e che non dispongono pertanto di alcuna possibilità di presentare la dichiarazione di esportazione con mezzo informatico all’ufficio di esportazione, le autorità doganali autorizzano il viaggiatore ad effettuare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, su un formulario conforme al modello degli allegati da 31 a 34, contenente l’elenco minimo dei dati che figurano negli allegati 37 e 30 bis per la procedura di esportazione.

6.  Nei casi contemplati nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli da 796 bis a 796 sexies.

▼B

Articolo 788

1.  È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci.

2.  Quando la proprietà o un diritto similare di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.

Articolo 789

In caso di subappalto, la dichiarazione di esportazione può essere depositata anche nell'ufficio doganale competente nel luogo in cui il subappaltatore è stabilito.

Articolo 790

Qualora, per motivi di organizzazione amministrativa, l'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice non possa venir applicato, la dichiarazione può essere depositata in qualsiasi ufficio doganale competente per l'operazione nello Stato membro interessato.

Articolo 791

1.  Per motivi debitamente giustificati la dichiarazione di esportazione può essere accettata:

 in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice; oppure

 in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 790.

In tali casi, le operazioni di controllo relative all'applicazione delle misure di divieto o restrizione devono tener conto della particolarità della situazione.

▼M29 —————

▼M29

Articolo 792

1.  Fatto salvo l’articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L’ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di esportazione appone il timbro nella casella A e completa, all’occorrenza, la casella D.

Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio doganale conserva l’esemplare n. 1, invia l’esemplare n. 2 all’istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l’ufficio doganale di esportazione e, quando non trovano applicazione gli articoli da 796 bis a 796 sexies, restituisce all’interessato l’esemplare n. 3.

2.  Quando la dichiarazione di esportazione è trattata per mezzo di un procedimento informatico dall’ufficio doganale di esportazione, l’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico può essere sostituito da un documento di accompagnamento stampato dal sistema informatizzato dell’autorità doganale. Questo documento contiene almeno i dati richiesti per il documento di accompagnamento di esportazione di cui all’articolo 796 bis.

Le autorità doganali possono autorizzare il dichiarante a stampare il documento di accompagnamento dal suo sistema informatizzato.

3.  Quando l’intera operazione di esportazione è effettuata sul territorio di un unico Stato membro, quest’ultimo può rinunciare all’uso dell’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o del documento di accompagnamento di esportazione, a condizione che siano soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice.

4.  Fatte salve le disposizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies, quando la regolamentazione doganale prevede un documento in sostituzione dell’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico, al documento di sostituzione si applicano per analogia le disposizioni del presente titolo.

▼M29

Articolo 792 bis

1.  Quando una merce che ha ottenuto lo svincolo per l’esportazione non è uscita dal territorio doganale della Comunità, l’esportatore o il dichiarante ne informano immediatamente l’ufficio doganale di esportazione. Se del caso, l’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico va restituito a detto ufficio. ►M33  ————— ◄

2.  Quando, nei casi di cui ►M38  all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), ◄ o all’articolo 793 ter, una modifica del contratto di trasporto ha per effetto di far terminare all’interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al di fuori di tale territorio, le società o autorità interessate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio doganale di cui all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), o, in caso di un’operazione di transito, dell’ufficio doganale di uscita. L’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione va restituito all’ufficio doganale di esportazione che annulla la dichiarazione.

▼M33

Articolo 792 ter

Gli articoli 796 quinquies bis e 796 sexies si applicano mutatis mutandis nei casi in cui è stata presentata una dichiarazione di esportazione su carta.

▼M29

Articolo 793

1.  L’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o il documento di accompagnamento di cui all’articolo 792, paragrafo 2, e le merci che hanno fruito dello svincolo per l’esportazione devono essere presentate congiuntamente in dogana presso l’ufficio doganale di uscita.

2.  L’ufficio doganale di uscita è l’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

In deroga alla disposizione del comma precedente, l’ufficio doganale di uscita è uno dei seguenti:

a) per le merci esportate mediante conduttura e per l’energia elettrica, l’ufficio designato dallo Stato membro in cui l’esportatore è stabilito;

b) l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale della Comunità, da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima;

ii) il dichiarante o il suo rappresentante chiedono che le formalità di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 2, o all’articolo 796 sexies, paragrafo 1, siano espletate presso detto ufficio.

▼M38

3.  Nei casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), quando le merci prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico arrivano all’ufficio doganale del punto di uscita effettivo dal territorio doganale della Comunità, il trasportatore presenta a tale ufficio, su richiesta dello stesso, uno dei seguenti elementi:

a) il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione, se disponibile; o

b) una copia del contratto di trasporto unico o della dichiarazione di esportazione per le merci di cui trattasi; o

c) il numero di riferimento unico delle spedizioni o il numero di riferimento del documento di trasporto e il numero di colli nonché, se containerizzati, il numero di identificazione del materiale; o

d) informazioni concernenti il contratto di trasporto unico o il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità contenute nel sistema informatico della persona che prende in consegna le merci o in un altro sistema informatico commerciale.

▼M29

Articolo 793 bis

1.  L’ufficio doganale di uscita procede a idonei controlli fondati sull’analisi dei rischi prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità, principalmente per assicurarsi che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate. L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita fisica delle merci.

Se la dichiarazione doganale di esportazione è stata presentata in un ufficio diverso dall’ufficio doganale di uscita, e le relative informazioni sono state trasmesse ai sensi dell’articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice, l’ufficio doganale di uscita può tenere conto dei risultati di eventuali controlli effettuati dall’altro ufficio.

2.  Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura «RET-EXP» nella casella n. 44, o il codice 30400 o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell’esemplare n. 3, l’ufficio doganale d’uscita attesta l’uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso di detto esemplare.

L’ufficio doganale restituisce l’esemplare alla persona che glielo ha presentato o all’intermediario indicatovi che ha sede nella circoscrizione dell’ufficio doganale di uscita, il quale provvederà a restituirlo al dichiarante.

Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell’ufficio doganale di uscita e la data di uscita delle merci.

3.  In caso di uscita frazionata, tramite il medesimo ufficio doganale di uscita, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata.

In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l’ufficio doganale di esportazione o l’ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l’originale dell’esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell’esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione ad un altro ufficio doganale di uscita.

Nei casi contemplati nel primo e secondo comma, all’originale dell’esemplare n. 3 è apposta la corrispondente annotazione.

4.  Quando l’intera operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l’esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito al dichiarante.

5.  Quando l’ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull’esemplare della dichiarazione di esportazione presentata e ne informa l’ufficio doganale di esportazione.

Quando l’ufficio doganale di uscita constati un’eccedenza, ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione.

Quando l’ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, rifiuta l’uscita di dette merci finché non siano state espletate le formalità di esportazione e ne informa l’ufficio doganale di esportazione.

▼M38 —————

▼M29

Articolo 793 ter

1.  Quando si tratta di merci portate al di fuori del territorio doganale della Comunità o inviate ad un ufficio doganale di uscita con una procedura di transito, l’ufficio doganale di partenza vista l’esemplare n. 3 conformemente all’articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce alla persona indicata nel suddetto articolo.

Quando è obbligatorio un documento di accompagnamento, esso è altresì vistato con dicitura «Export». Nell’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.

Il primo e secondo comma del presente articolo non si applicano quando le merci sono esentate dalla presentazione presso l’ufficio doganale di partenza, come previsto all’articolo 419, paragrafi 4 e 7, e all’articolo 434, paragrafi 6 e 9.

2.  L’applicazione del visto e la restituzione dell’esemplare n. 3, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono effettuate anche nel caso di merci svincolate per l’esportazione, che non circolano in regime di transito ma sono inviate ad un ufficio doganale di uscita accompagnate da una dichiarazione di transito con manifesto unico, di cui all’articolo 445 o all’articolo 448, e individuate ai sensi dell’articolo 445, paragrafo 3, lettera e), o dell’articolo 448, paragrafo 3, lettera e).

3.  L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita fisica delle merci.

▼M38 —————

▼B

Articolo 794

1.  Le merci non soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3 000 ecu possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di uscita. Gli Stati membri possono stabilire che questa disposizione non è applicabile quando le persone che fanno la dichiarazione di esportazione agiscono per conto di terzi in veste di professionisti dello sdoganamento.

2.  Le dichiarazioni verbali possono essere fatte unicamente nell'ufficio doganale di uscita.

▼M29

Articolo 795

1.  Quando una merce è uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa è depositata a posteriori dall’esportatore nell’ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito.

Si applica l’articolo 790.

Le autorità doganali accettano la dichiarazione previa produzione, da parte dell’esportatore, di uno dei seguenti elementi:

a) riferimento alla dichiarazione sommaria di uscita;

b) prove sufficienti circa la natura e la quantità delle merci, e le circostanze in cui le stesse hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

L’ufficio fornisce altresì, su richiesta del dichiarante, la certificazione di uscita di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 2, o all’articolo 796 sexies, paragrafo 1.

2.  L’accettazione a posteriori della dichiarazione di esportazione da parte delle autorità doganali non osta all’applicazione delle seguenti misure:

a) sanzioni previste dalla legislazione nazionale;

b) le conseguenze di misure in materia di politica agricola o commerciale comune.

▼M29 —————

▼M29



CAPITOLO 3

Scambio di dati sulle esportazioni tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell’informazione e le reti informatiche

Articolo 796 bis

1.  L’ufficio doganale di esportazione autorizza lo svincolo delle merci consegnando il documento di accompagnamento di esportazione al dichiarante. Il documento di accompagnamento di esportazione corrisponde al modello e alle note di cui all’ ►M34  allegato 45 octies  ◄ .

2.  Quando una spedizione destinata all’esportazione consta di più di un articolo, il documento di accompagnamento di esportazione è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello e alle note riportate nell’ ►M34  allegato 45 nonies  ◄ . Tale distinta forma parte integrante del documento di accompagnamento di esportazione.

3.  Se ciò è autorizzato, il documento di accompagnamento di esportazione può essere stampato dal sistema informatizzato del dichiarante.

Articolo 796 ter

1.  In occasione dello svincolo delle merci, l’ufficio doganale di esportazione trasmette gli elementi che si riferiscono all’operazione di esportazione all’ufficio doganale di uscita dichiarato utilizzando il messaggio di esportazione previsto. Il messaggio si basa su dati desunti dalla dichiarazione di esportazione e debitamente integrati dalle autorità doganali.

2.  Se le merci, frazionate in più spedizioni, devono essere inviate a più di un ufficio di uscita, ciascuna spedizione forma oggetto di un messaggio di esportazione e di un documento di accompagnamento di esportazione.

Articolo 796 quater

Le autorità doganali possono esigere che la notifica dell’arrivo delle merci all’ufficio doganale di uscita sia loro comunicata con mezzi elettronici. In tal caso non è necessario che il documento di accompagnamento di esportazione sia presentato fisicamente alle autorità doganali, ma può essere conservato dal dichiarante.

▼M38

Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione.

▼M29

Articolo 796 quinquies

▼M38

1.  Fatto salvo l’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l’ufficio doganale di uscita verifica che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato e sorveglia l’uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità. L’ufficio doganale di uscita procede all’eventuale esame delle merci sulla base del messaggio «avviso anticipato di esportazione» ricevuto dall’ufficio doganale di esportazione.

Per permettere di effettuare i controlli doganali nel luogo in cui le merci sono scaricate da un mezzo di trasporto, consegnate a un altro detentore delle merci e caricate su un altro mezzo di trasporto che porta le merci fuori dal territorio doganale della Comunità dopo la presentazione all’ufficio doganale di uscita, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al più tardi in occasione della consegna delle merci, il detentore comunica al successivo detentore delle merci il numero di riferimento unico delle spedizioni o il numero di riferimento del documento di trasporto e il numero di colli o, se containerizzati, il numero di identificazione del materiale nonché, se è stato rilasciato, il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione. Questa segnalazione può avvenire elettronicamente e/o tramite sistemi e processi d’informazione commerciali, portuali o di trasporto oppure, se questi non sono disponibili, in qualsiasi altra forma. Al più tardi in occasione della consegna delle merci, l’operatore cui queste sono consegnate registra la segnalazione fornitagli dal precedente detentore delle merci;

b) un trasportatore non può caricare le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità se non ha ricevuto le informazioni di cui alla lettera a);

c) il trasportatore notifica l’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita fornendo le informazioni di cui alla lettera a), tranne qualora tali informazioni siano già state messe a disposizione delle autorità doganali tramite gli esistenti sistemi o processi commerciali, portuali o di trasporto. Se possibile tale notificazione è inserita nel manifesto esistente o in altre informazioni da comunicare per il trasporto.

Ai fini del secondo comma il «trasportatore» è la persona che fa uscire le merci, o che assume la responsabilità dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tuttavia,

 in caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che lascia il territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l’arrivo a destinazione del mezzo di trasporto attivo, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per trasportatore si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circola autonomamente dopo che il mezzo di trasporto che lascia il territorio doganale della Comunità è arrivato a destinazione,

 in caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.

▼M29

2.  L’ufficio doganale di uscita invia il messaggio «risultati di uscita» all’ufficio doganale di esportazione, al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità. In casi giustificati da circostanze particolari, l’ufficio doganale di uscita può trasmettere il messaggio in una data successiva.

3.  In caso di esportazione frazionata, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità da questo ufficio in molte spedizioni, l’ufficio doganale di uscita controlla l’uscita materiale delle merci e invia il messaggio «risultati di uscita» soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

In circostanze eccezionali, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità in molte spedizioni e attraverso più di un ufficio doganale di uscita, l’ufficio doganale di uscita in cui la merce è stata inizialmente presentata autentica, su richiesta debitamente giustificata, una copia del documento di accompagnamento di esportazione per ciascuna spedizione parziale delle merci.

Tale certificazione è accordata dalle autorità doganali soltanto se i dati riportati nel documento di accompagnamento di esportazione corrispondono a quelli del messaggio di esportazione previsto.

La copia pertinente del documento di accompagnamento di esportazione è presentata assieme alle merci all’ufficio doganale di uscita competente. Ciascun ufficio doganale di uscita vista la copia del documento di accompagnamento di esportazione con i dettagli di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 2, e la restituisce all’ufficio doganale di uscita in cui la spedizione è stata inizialmente presentata. L’ufficio trasmette il messaggio «risultati di uscita» soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

▼M38

4.  Fatto salvo l’articolo 792 bis, se le merci dichiarate per l’esportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per trasportarle in un luogo situato in detto territorio deve fornire all’ufficio doganale di uscita le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Tali informazioni possono essere fornite in qualsiasi forma.

▼M33

Articolo 796 quinquies bis

1.  Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l’esportazione, l’ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio «risultati di uscita» di cui all’articolo 796 quinquies, paragrafo 2, se necessario l’ufficio doganale di esportazione può chiedere all’esportatore o al dichiarante di indicare a quale data e da quale ufficio doganale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

2.  L’esportatore o il dichiarante possono, di loro iniziativa o a seguito di una richiesta presentata in conformità del paragrafo 1, informare l’ufficio doganale di esportazione che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, indicando la data in cui e l’ufficio doganale dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e chiedere all’ufficio doganale di esportazione che l’uscita sia certificata. In tal caso, l’ufficio doganale di esportazione richiede il messaggio «risultati di uscita» all’ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni.

3.  Se, nei casi di cui al paragrafo 2, l’ufficio doganale di uscita non conferma l’uscita delle merci entro il termine indicato in detto paragrafo, l’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante.

L’esportatore e il dichiarante possono fornire all’ufficio doganale di esportazione prova dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

4.  La prova di cui al paragrafo 3 può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:

a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio doganale della Comunità;

b) la prova del pagamento o la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o autenticata dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;

c) una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;

d) un documento certificato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di un paese al di fuori del territorio doganale della Comunità; o

▼M38

e) scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas o alle turbine eoliche

▼M33

Articolo 796 sexies

1.  L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci all’esportatore o al dichiarante nei casi seguenti:

a) quando ha ricevuto un messaggio «risultati di uscita» dall’ufficio doganale di uscita;

b) quando non ha ricevuto, nei casi di cui all’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 2, alcun messaggio relativo ai «risultati di uscita» dall’ufficio doganale di uscita entro 10 giorni, ma ritiene sufficienti le prove fornite conformemente all’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4.

2.  Il mancato ricevimento, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci per l’esportazione, di un messaggio relativo ai «risultati di uscita» trasmesso dall’ufficio doganale di uscita o di prove ritenute sufficienti a norma dell’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, può essere considerato dall’ufficio doganale di esportazione come indicativo del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

3.  L’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante e l’ufficio doganale di uscita dichiarato dell’annullamento della dichiarazione di esportazione. L’ufficio doganale di esportazione informa l’ufficio doganale di uscita dichiarato dell’eventuale accoglimento di prove in conformità del paragrafo 1, lettera b).



▼M29

CAPITOLO 4

Esportazione temporanea con carnet ATA

▼B

Articolo 797

1.  L'esportazione può essere effettuata a fronte di un carnet ATA quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il carnet ATA è rilasciato in uno Stato membro della Comunità e vidimato e garantito da un'associazione stabilita nella Comunità facente parte di una catena di garanti internazionale. L'elenco di tali associazioni è pubblicato dalla Commissione;

b) il carnet ATA riguarda merci comunitarie diverse dalle merci:

 per le quali, al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune,

 per le quali, nel quadro della politica agraria comune, è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi di cui sopra, con l'obbligo di esportare le merci in causa,

 per le quali è stata presentata una domanda di rimborso;

c) sono presentati i documenti di cui all'articolo 221. L'autorità doganale può chiedere che le venga presentato il documento di trasporto;

d) le merci sono destinate alla reimportazione.

2.  All'atto del vincolo al regime dell'esportazione temporanea di merci scortate da un carnet ATA, l'ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalità:

a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del «volet» esportazione con riguardo alle merci contemplate dal carnet;

b) compila, se del caso, la casella «Attestato dell'autorità doganale» figurante sulla copertina del carnet;

c) compila la matrice e la casella «H» del «volet» esportazione;

d) indica il proprio nome nella casella «H», lettera b) del «volet» reimportazione;

e) conserva il «volet» esportazione.

3.  Se l'ufficio doganale d'esportazione è diverso da quello d'uscita espleta le formalità di cui al paragrafo 2, ma si astiene dal compilare la casella n. 7 della matrice esportazione, casella che deve essere compilata dall'ufficio d'uscita.

4.  Il termine per la reimportazione delle merci stabilito dall'autorità doganale nella casella «H», lettera b) del «volet» esportazione non può eccedere il termine di validità del carnet.

Articolo 798

Quando una merce che ha lasciato il territorio doganale della Comunità scortata da un carnet ATA non sia più destinata ed essere reimportata, all'ufficio doganale di esportazione deve essere presentata una dichiarazione di esportazione in cui figurino gli elementi di cui all'allegato 37.

Su presentazione del carnet in questione, quest'ultimo vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione d'esportazione e invalida il «volet» e la matrice reimportazione.



TITOLO V

ALTRE DESTINAZIONI DOGANALI

▼M20



CAPITOLO 1

Zone franche e depositi franchi



Sezione 1

Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3



Sottosezione 1

Definizioni e disposizioni generali

Articolo 799

Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

a)

«controllo di tipo I» : le modalità di controllo basate principalmente sull'esistenza di una recinzione;

b)

«controllo di tipo II» : le modalità di controllo basate principalmente sulle formalità espletate conformemente al regime di deposito doganale;

c)

«operatore» : chiunque effettui un'operazione di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco.

Articolo 800

La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunità in zona franca o la creazione di un deposito franco può essere richiesta da qualunque persona alle autorità doganali designate a tale scopo dagli Stati membri.

Articolo 801

1.  La domanda d'autorizzazione per la costruzione di un edificio in una zona franca deve essere fatta per iscritto.

2.  La domanda di cui al paragrafo 1 precisa l'attività nel cui ambito l'edificio sarà utilizzato e fornisce tutte le informazioni che consentono all'autorità doganale designata dallo Stato membro di valutare se concedere o meno l'autorizzazione.

3.  L'autorità doganale competente concede l'autorizzazione quando l'applicazione della normativa doganale non ne risulti ostacolata.

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di trasformazione di un edificio in una zona franca o di un edificio che costituisce un deposito franco.

Articolo 802

Le autorità doganali degli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a) le zone franche esistenti ed operanti nella Comunità, secondo la classificazione di cui all'articolo 799;

b) le autorità doganali designate alle quali deve essere presentata la domanda di cui all'articolo 804.

La Commissione pubblica le informazioni di cui alle lettere a) e b), nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.



Sottosezione 2

Riconoscimento della contabilità di magazzino

Articolo 803

1.  L'esercizio delle attività di un operatore è subordinato al riconoscimento da parte delle autorità doganali della contabilità di magazzino prevista dai seguenti articoli del codice:

 dall'articolo 176, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo I o di un deposito franco,

 dall'articolo 105, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo II.

2.  Il riconoscimento è rilasciato per iscritto e viene concesso unicamente a coloro che offrono tutte le garanzie necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone franche o ai depositi franchi.

Articolo 804

1.  La domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino viene presentata per iscritto all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco.

2.  La domanda di cui al paragrafo 1 precisa le attività previste. Tale informazione è considerata una notificazione ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1, del codice. La domanda contiene quanto segue:

a) una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzino tenuta o da tenere;

b) la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono le attività;

c) all'occorrenza, il regime doganale in base al quale sono eseguite;

d) ogni altra informazione necessaria a consentire all'autorità doganale di assicurarsi della corretta applicazione della normativa.



Sezione 2

Disposizioni sulle zone franche soggette a modalità di controllo di tipo I e sui depositi franchi



Sottosezione 1

Controlli

Articolo 805

La recinzione che delimita le zona franca deve essere idonea a facilitare la sorveglianza dell'autorità doganale dall'esterno della zona ed escludere ogni possibilità di uscita irregolare di merci dalla stessa.

Il primo comma si applica, in quanto compatibile, anche ai depositi franchi.

La zona esterna contigua alla recinzione deve consentire un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità doganale. L'accesso a questa zona è subordinato al consenso di detta autorità.

Articolo 806

Nella contabilità di magazzino da tenere per la zona franca o il deposito franco figurano, in particolare, le seguenti informazioni:

a) le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero e alla natura dei colli, alla quantità e alla designazione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonché, se del caso, i marchi d'identificazione del contenitore;

b) le indicazioni necessarie a seguire le merci in qualsiasi momento, in particolare il luogo in cui si trovano, la destinazione doganale alla quale sono state assegnate dopo l'immagazzinamento nella zona franca o nel deposito franco o la loro reintroduzione in un'altra parte del territorio doganale della Comunità;

c) il riferimento al documento di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita delle merci;

d) il riferimento alla posizione doganale e, all'occorrenza, al certificato attestante tale posizione di cui all'articolo 812;

e) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali;

f) a seconda dei casi, una delle indicazioni di cui agli articoli 549, 550 o 583;

g) le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale, e la cui utilizzazione o destinazione debba essere controllata;

▼M29

h) ogni indicazione supplementare eventualmente richiesta ai fini della compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita, come da allegato 30 bis, se richiesta ai sensi dell’articolo 182 quater del codice.

▼M20

L'autorità doganale può rinunciare a richiedere talune delle suddette informazioni, purché non venga pregiudicata la sorveglianza o il controllo della zona franca o del deposito franco.

Quando devono essere tenute le scritture ai fini di un regime doganale, le informazioni contenute in tali scritture possono non figurare nella contabilità di magazzino.

Articolo 807

Il regime di perfezionamento attivo o il regime della trasformazione sotto controllo doganale sono appurati per i prodotti compensatori, i prodotti trasformati o le merci tal quali giacenti in una zona franca o in un deposito franco, con l'iscrizione nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle scritture tenute, secondo il caso, per il regime di perfezionamento attivo o per il regime di trasformazione sotto controllo doganale.



Sottosezione 2

Altre disposizioni sulla gestione della zona franca soggetta al controllo di tipo I e dei depositi franchi

Articolo 808

Le misure di politica commerciale previste negli atti comunitari si applicano alle merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco solo se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 809

Quando gli elementi impositivi da prendere in considerazione sono quelli applicabili prima che le merci siano state oggetto di manipolazioni usuali di cui all'allegato 72, può essere rilasciato un bollettino INF 8, in conformità dell'articolo 523.

Articolo 810

In una zona franca o in un deposito franco può essere istituito un deposito di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999.

▼M29 —————

▼M20

Articolo 812

L'autorità doganale attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci, conformemente all'articolo 170, paragrafo 4, del codice, mediante un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 109.

L'operatore attesta il carattere comunitario delle merci mediante tale formulario quando le merci non comunitarie vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 173, lettera a), del codice, compreso quando viene appurato il regime di perfezionamento attivo o il regime di trasformazione sotto controllo doganale.



Sezione 3

Disposizioni sulle zone franche soggette al controllo di tipo II

Articolo 813

Salvo il disposto della sezione 1 e dell'articolo 814, le disposizioni sul regime di deposito doganale si applicano alla zona franca soggetta a controllo di tipo II.

▼M29 —————

▼B



CAPITOLO 2

Riesportazione, distruzione e abbandono



▼M29

Sezione 1

Riesportazione

▼M29

Articolo 841

1.  Quando la riesportazione è subordinata a una dichiarazione in dogana, si applicano per analogia ►M38  gli articoli 786, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), nonché da 787 a 796 sexies  ◄ , salve le disposizioni speciali eventualmente pertinenti all’atto dell’appuramento del regime doganale con impatto economico precedente alla riesportazione della merce.

2.  Quando viene utilizzato un carnet ATA per la riesportazione di merci nell’ambito del regime di ammissione temporanea, la dichiarazione doganale può essere presentata presso un ufficio doganale diverso da quello di cui all’articolo 161, paragrafo 5, del codice.

▼M38

Articolo 841 bis

1.  In casi diversi da quelli definiti all’articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice, la riesportazione è notificata tramite una dichiarazione sommaria di uscita in conformità agli articoli da 842 bis a 842 sexies, ad eccezione dei casi in cui per tali obblighi è concessa un’esenzione a norma dell’articolo 842 bis, paragrafi 3 o 4.

2.  Se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate e non è richiesta una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è comunicata all’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci escono dal territorio doganale della Comunità, prima dell’uscita delle merci, secondo le modalità stabilite dalle autorità doganali.

La persona di cui al paragrafo 3 è autorizzata, su sua richiesta, a modificare uno o più dati della notificazione. Non è possibile procedere a tali modifiche dopo che le merci indicate nella notificazione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

3.  La notificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, è effettuata dal trasportatore. Tuttavia, tale notificazione è presentata dal gestore del magazzino di custodia temporanea, o dal gestore di un magazzino di custodia in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte della persona di cui alla seconda frase del presente paragrafo e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L’ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della notificazione.

L’articolo 796 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma si applica per quanto concerne la definizione di trasportatore.

4.  Se a seguito della notificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, le merci non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità si applica, in quanto compatibile, l’articolo 796 quinquies, paragrafo 4.



▼M29

Sezione 2

Distruzione e abbandonō

▼B

Articolo 842

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 182, paragrafo 3 del codice, la notifica della distruzione delle merci deve essere fatta per iscritto e firmata dall'interessato. La notifica deve essere effettuata in tempo utile per consentire all'autorità doganale di controllare la distruzione delle merci.

2.  Quando le merci formano oggetto di una dichiarazione già accettata dall'autorità doganale, quest'ultima annota sulla dichiarazione tale distruzione, invalidandola conformemente all'articolo 66 del codice.

L'autorità doganale che assiste alla distruzione delle merci indica nella dichiarazione la specie e la quantità dei residui e dei rottami risultanti dall'operazione, per determinare gli elementi di tassazione da prendere in considerazione all'atto dell'assegnazione ad altra destinazione doganale di detti residui e rottami.

3.  Il paragrafo 2, primo comma si applica mutatis mutandis alle merci abbandonate al pubblico erario.



TITOLO VI

MERCI CHE ESCONO DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

▼M29



CAPITOLO 1

Dichiarazione sommaria di uscita

▼M38

Articolo 842 bis

1.  Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, se l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità non richiede una dichiarazione doganale, all’ufficio doganale di uscita è presentata la dichiarazione sommaria di uscita.

2.  Ai fini del presente capitolo, con «ufficio doganale di uscita» si intende:

a) l’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità; o

b) se le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per via aerea o via marittima, l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate sulla nave o sull’aeromobile che le porterà a destinazione fuori dal territorio doganale della Comunità.

3.  Non è necessaria una dichiarazione sommaria di uscita quando una dichiarazione di transito elettronica contiene i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che l’ufficio di destinazione sia anche l’ufficio doganale di uscita o che l’ufficio di destinazione sia ubicato al di fuori del territorio doganale della Comunità.

4.  Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:

a) le esenzioni elencate all’articolo 592 bis;

b) se le merci sono caricate in un porto o aeroporto nel territorio doganale della Comunità per essere scaricate in un altro porto o aeroporto comunitario, a condizione che all’ufficio doganale di uscita, che ne fa richiesta, sia presentata prova del previsto luogo di scarico sotto forma di un manifesto commerciale, portuale o di trasporto o di una distinta di carico. La stessa disposizione si applica quando la nave o l’aeromobile che trasporta le merci effettua uno scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità e le merci devono rimanere a bordo della nave o dell’aeromobile durante lo scalo nel porto o nell’aeroporto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità;

c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale della Comunità e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

d) se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale della Comunità e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale della Comunità;

e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del territorio doganale della Comunità, a condizione che:

i) il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo di tempo al fine di affrontare dette circostanze;

ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e

iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi è alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;

f) se all’ufficio doganale di uscita è apportata la prova, tramite il sistema informatico del gestore del magazzino di custodia temporanea, del trasportatore o dell’operatore portuale/aeroportuale oppure tramite un altro sistema informatico commerciale, che le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità sono già state oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che sia stata ammessa dalle autorità doganali.

Fatto salvo l’articolo 842 quinquies, paragrafo 2, nei casi indicati alle lettere da a) a f), i controlli doganali tengono conto del carattere particolare della situazione.

5.  La dichiarazione sommaria di uscita, quando è necessaria, è presentata dal trasportatore. Tuttavia, tale dichiarazione è presentata dal gestore del magazzino di custodia temporanea, o dal gestore di un magazzino di custodia in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte della persona di cui alla seconda frase del presente paragrafo e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L’ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della dichiarazione;

L’articolo 796 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma si applica per quanto concerne la definizione di trasportatore.

6.  Se a seguito della presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita le merci non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità si applica, in quanto compatibile, l’articolo 796 quinquies, paragrafo 4.

▼M29

Articolo 842 ter

1.  La dichiarazione sommaria di uscita è resa tramite mezzo informatico. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell’allegato 30 bis ed è compilata conformemente alle note esplicative che figurano nel citato allegato.

La dichiarazione sommaria di uscita è autenticata dalla persona che la redige.

2.  Le dichiarazioni sommarie di uscita che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 sono registrate dalle autorità doganali non appena le ricevono.

L’articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.

3.  Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita in forma cartacea in uno dei seguenti casi:

a) quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b) quando l’applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita non funziona.

▼M34

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la dichiarazione sommaria di uscita su supporto cartaceo è redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell’allegato 45 decies. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria di uscita consta di più di un articolo, il documento sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 undecies. Tale distinta fa parte integrante del documento sicurezza.

▼M34

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’uscita di cui all’allegato 30 bis.

▼M29

4.  Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da seguire nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

5.  Il ricorso a una dichiarazione sommaria di uscita su carta, di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), è soggetto all’approvazione delle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria di uscita su carta è firmata dalla persona che la redige.

Articolo 842 quater

1.  In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1.

2.  In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di uscita spetta al gestore dell’altro mezzo di trasporto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione corrisponde al termine applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1.

Articolo 842 quinquies

1.  La dichiarazione sommaria di uscita è presentata all’ufficio di uscita entro i termini precisati all’articolo 592 ter, paragrafo 1.

▼M33

L’articolo 592 ter, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 592 quater si applicano mutatis mutandis.

▼M29

2.  L’ufficio doganale competente procede, su presentazione della dichiarazione sommaria di uscita, ad adeguati controlli sulla base dei rischi, soprattutto ai fini di sicurezza, prima dello svincolo delle merci per l’uscita dalla Comunità, entro un periodo di tempo compreso fra il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 592 ter, per il tipo di traffico interessato, e il momento del carico o della partenza delle merci.

▼M38

Quando merci esentate dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita, ai sensi dell’articolo 842 bis, paragrafo 4, lasciano il territorio doganale della Comunità, l’eventuale analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della documentazione o di altre informazioni relative alle merci.

▼M29

Le merci possono essere svincolate per l’esportazione non appena è stata effettuata l’analisi dei rischi.

3.  Quando si constata che merci destinate all’esportazione dal territorio doganale della Comunità, per le quali una dichiarazione sommaria di uscita è necessaria, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di uscita.

La presentazione della dichiarazione sommaria di uscita da parte della persona dopo il termine di cui agli articoli 592 ter e 592 quater non osta all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

4.  Quando, sulla base dei controlli che hanno effettuato, le autorità doganali non possono concedere lo svincolo delle merci ai fini di esportazione, l’ufficio doganale competente ne informa la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di uscita e, se diversa, la persona responsabile del trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.

Questa notifica è effettuata entro un tempo ragionevole dopo che è stata condotta a termine l’analisi dei rischi per le merci interessate.

Articolo 842 sexies

1.  I termini di cui all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1, non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi prevedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli citati in detto articolo.

2.  In nessun caso il termine può essere ridotto a una durata inferiore a quella necessaria per effettuare un’analisi dei rischi prima dell’esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità.

▼M33

Articolo 842 septies

Se le merci oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita non hanno lasciato, dopo un periodo di 150 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, il territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di uscita si considera non presentata.



▼M29

CAPITOLO 2

Esportazione temporanea

▼M18

Articolo 843

1.  Il presente ►M29  capitolo ◄ fissa le condizioni applicabili alle merci che circolano da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, uscendo temporaneamente da detto territorio, con o senza attraversamento di un paese terzo, e la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità è vietata o soggetta a restrizioni, a un dazio o a qualsiasi altra imposizione all'esportazione da una misura comunitaria, sempre che la stessa misura ne abbia previsto l'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può contemplare.

Tuttavia, tali condizioni non si applicano:

 quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e viene fornita la prova all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro riguardi è stato emesso, che i dazi o altre imposizioni esigibili sono stati pagati ovvero che, tenuto conto della loro posizione, tali merci possono lasciare senz'altra formalità il territorio doganale della Comunità, o

 quando il trasporto è effettuato da un aereo in linea diretta senza scali al di fuori del territorio doganale della Comunità o da una nave di linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis.

▼M32 —————

▼M18

3.  Quando le merci:

a) sono vincolate ad un regime doganale diverso dal transito comunitario o

b) circolano senza essere vincolate ad un regime doganale,

l'esemplare di controllo T5 è redatto conformemente agli articoli da 912 bis a 912 octies. Alla casella n. 104 del formulario T5 di detto esemplare, dopo aver barrato la casella «Altri (da specificare)», deve essere apposta la dicitura di cui al paragrafo 2.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'esemplare di controllo T5 è compilato presso l'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità richieste per la spedizione delle merci. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'esemplare di controllo T5 deve essere presentato insieme alle merci presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui dette merci lasciano il territorio doganale della Comunità.

Questi uffici stabiliscono il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione e, se del caso, appongono sul documento doganale che accompagnerà le merci la dicitura di cui al paragrafo 2.

Ai fini dell'esemplare di controllo T5, è considerato ufficio doganale di destinazione l'ufficio di destinazione del regime doganale di cui al primo comma, punto a), oppure l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, nella situazione di cui al primo comma, punto b).

4.  Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche alle merci che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di uno o più paesi dell'EFTA, di cui all'articolo 309, lettera f), e che, in uno di questi paesi, formano oggetto di una rispedizione.

5.  Se la misura comunitaria di cui al paragrafo 1 stabilisce la costituzione di una garanzia, detta garanzia è costituita conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2.

6.  Quando, all'arrivo all'ufficio di destinazione, le merci non vengono immediatamente o riconosciute in possesso di posizione comunitaria o sottoposte alle formalità doganali connesse all'introduzione nel territorio doganale della Comunità, l'ufficio di destinazione adotta tutte le misure previste nei loro confronti.

7.  Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio di destinazione rispedisce senza indugio l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

8.  Qualora le merci non siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, esse si considerano irregolarmente portate fuori dal territorio doganale comunitario dallo Stato membro in cui esse sono state vincolate al regime di cui al paragrafo 2 ovvero in cui è stato compilato l'esemplare di controllo T5.

▼B



PARTE III

▼M13

Operazioni privilegiate



TITOLO I

MERCI IN REINTRODUZIONE

▼B

Articolo 844

1.  In applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, sono esonerate dai dazi all'importazione le merci:

 per le quali, all'atto dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, oppure

 per le quali è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, a condizione di esportare tali merci,

sempreché venga accertato, secondo il caso, che le restituzioni o gli altri importi pagati sono stati rimborsati o i servizi competenti hanno preso tutte le misure affinché non venissero pagati, oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati e tali merci

i) non hanno potuto essere immesse in consumo nel paese di destinazione per motivi inerenti alla normativa in vigore;

ii) sono respinte dal destinatario perché difettose o non conformi alle clausole del contratto;

iii) sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, in quanto altre circostanze, sulle quali l'esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione.

2.  Si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punto iii):

a) le merci che rientrano nel territorio doganale della Comunità a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;

b) le merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;

c) le merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell'incapacità fisica o giuridica di quest'ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione;

d) le merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine tassativo di consegna previsto dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione delle merci;

e) i prodotti contemplati dall'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese terzo di destinazione.

3.  Le merci che, nell'ambito della politica agraria comune, sono esportate con un titolo di esportazione o di fissazione anticipata sono ammesse in esenzione dai dazi all'importazione soltanto se è accertato che sono state osservate le relative disposizioni comunitarie.

4.  Le merci di cui al paragrafo 1 possono beneficiare dell'esenzione soltanto se sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità entro dodici mesi dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione.

▼M14

Tuttavia, qualora le merci vengano dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, le autorità doganali dello Stato membro di reimportazione possono consentire che tale termine venga superato, qualora circostanze eccezionali lo giustificano. Quando le autorità doganali consentono di superare detto termine, notificano gli elementi del caso alla Commissione.

▼B

Articolo 845

Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale della Comunità.

Lo stesso dicasi quando consistono in parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 846

1.  In deroga all'articolo 186 del codice sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buono stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;

b) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

 abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate, oppure

 si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.

2.  Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime.

Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori del territorio doganale della Comunità, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore della merce in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:

a) si intende per «riparazione o riattamento divenuta(o) necessaria(o)» qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una merce nel periodo in cui si trova fuori del territorio doganale della Comunità e senza tale intervento essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata;

b) si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale incorporazione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Articolo 847

Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi d'informazione necessari per identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 848

1.  Sono ammesse come merci in reintroduzione:

 da un lato, le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:

 

a) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme dalla predetta autorità; oppure

b) il bollettino d'informazione di cui all'articolo 850.

 Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dal territorio doganale della Comunità che, al momento dell'esportazione, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti;

 dall'altro, le merci scortate da un carnet ATA emesso nella Comunità.

 Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione, nei limiti stabiliti dall'articolo 185 del codice, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto.

 In tutti i casi devono essere espletate le formalità previste all' articolo 290, paragrafo 2.

2.  Le disposizioni del paragrafo 1, primo trattino non si applicano alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse ad un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.

Queste disposizioni non si applicano neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica

3.  Quando lo reputi necessario, l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione può chiedere all'interessato di fornirle, in particolare per identificare le merci in reintroduzione, elementi di prova complementari.

Articolo 849

1.  Oltre ai documenti di cui all'articolo 848, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, deve essere presentato un attestato dell'autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione. Questo attestato deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica per verificare che riguardi effettivamente le merci in causa.

2.  Se l'esportazione delle merci non ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:

 Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,

 Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen,

 Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen,

 Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή,

 No refunds or other amounts granted on exportation,

 Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation,

 Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione,

 Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,

 Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação,

 Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

 Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

▼A2

 Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu,

 Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,

 Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču izvešanu,

 Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas nesuteikia,

 Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek igénybe,

 L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni,

 Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu,

 Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,

 Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky,

▼M30

 Без възстановявания или други предоставяни суми за или при износ,

 Fără acordarea de restituiri restituții sau alte sume la export,

▼M45

 Bez izvoznih naknada ili drugih iznosa pri izvozu.

▼B

3.  Se l'esportazione delle merci ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:

 Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por … (cantidad),

 De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for … (mængde),

 Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) zurückbezahlt,

 Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για … (ποσότης),

 Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity),

 Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour … (quantité),

 Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per … (quantità),

 Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald,

 Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para … (quantidade),

 Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin … (määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet);

 De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet),

▼A2

 Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vyplaceny za … (množství),

 Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud … (kogus) eest,

 Kompensācijas un citas par preču izvešanu paredzētas summas atmaksātas par … (daudzums),

 Grąžinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų sumos išmokėtos už … (kiekis),

 Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény … (mennyiség) után visszafizetve,

 Rifużjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal … (kwantita'),

 Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za … (ilość),

 Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni za … (količina),

 Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za … (množstvo),

▼M30

 Възстановявания и други суми за …(количество), изплатени за износа,

 Restituiri și alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea),

▼M45

 Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za … (količina),

▼B

oppure

 Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por … (cantidad),

 Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annulleret for … (mængde),

 Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht,

 Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης),

 Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for … (quantity),

 Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour … (quantité),

 Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per … (quantità),

 Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor … (hoeveelheid),

 Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para … (quantidade),

 Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu … (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),

 Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),

▼A2

 Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu za … (množství) zanikl,

 Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on … (kogus) eest kehtetuks tunnistatud,

 Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas par preču izvešanu, atceltas attiecībā uz … (daudzums),

 Teisė į grąžinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pinigų sumų mokėjimą už … (kiekis) panaikinta,

 Kivitel esetén igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre való jogosultság … (mennyiség) után megszűnt,

 Mhux intitolati għal ħlas ta' rifużjoni jew ammonti oħra fuq l-esportazzjoni għal … (kwantita'),

 Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu anulowano dla … (ilość),

 Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih izvoznih ugodnosti razveljavljena za … (količina),

 Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri vývoze za … (množstvo) zanikol,

▼M30

 Право за плащане на възстановявания или други суми за износа е отменено за … (количество),

 Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea),

▼M45

 Pravo na izvoznu naknadu ili drugi iznos pri izvozu poništeno za … (količina),

▼B

a seconda che le restituzioni o gli altri importi all'esportazione siano già stati versati o meno dall'autorità competente.

4.  Nel caso di cui all'articolo 848, paragrafo 1, primo trattino, lettera b), l'attestato di cui al paragrafo 1 deve essere redatto sul bollettino INF 3 previsto all'articolo 850.

5.  Quando l'autorità doganale dell'ufficio in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sia in grado di accertare, con i mezzi di cui dispone, che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all'esportazione nel quadro della politica agraria comune è stato concesso né potrà esserlo in seguito, l'attestato di cui al paragrafo 1 non è richiesto.

Articolo 850

Il bollettino d'informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli figuranti nell'allegato 110.

Articolo 851

1.  Fatto salvo il paragrafo 3, il bollettino INF 3 è rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando lo stesso esportatore dichiari che esiste la probabilità che esse vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale diverso da quello di esportazione.

2.  Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

3.  Per quanto riguarda le merci di cui all'articolo 849, paragrafo 1, il bollettino INF 3 può essere rilasciato soltanto dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, con le riserve di cui al paragrafo 2.

Tale rilascio è subordinato alla condizione:

a) che la casella B del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale;

b) che la casella A del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale quando le informazioni ivi previste debbano essere fornite.

Articolo 852

1.  Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

2.  Quando si prevede che le merci esportate facciano ritorno nel territorio doganale della Comunità attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.

Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore può parimenti chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

Articolo 853

L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciato.

Articolo 854

L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero e della data della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la ripone nei suoi archivi.

Articolo 855

In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato, così rilasciato, deve recare una delle seguenti diciture:

 DUPLICADO,

 DUPLIKAT,

 DUPLIKAT,

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

 DULICATE,

 DUPLICATA,

 DUPLICATO,

 DUPLICAAT,

 SEGUNDA VIA,

 KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

 DUPLIKAT,

▼A2

 DUPLIKÁT,

 DUPLIKAAT,

 DUBLIKĀTS,

 DUBLIKATAS,

 MÁSODLAT,

 DUPLIKAT,

 DUPLIKAT,

 DVOJNIK,

 DUPLIKÁT,

▼M30

 ДУБЛИКАТ,

 DUPLICAT,

▼M45

 DUPLIKAT.

▼B

L'autorità doganale indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

Articolo 856

1.  L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, su domanda di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio della presente parte.

2.  Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

▼M13



TITOLO II

PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA E ALTRI PRODOTTI ESTRATTI DAL MARE TERRITORIALE DI UN PAESE TERZO DA NAVI DA PESCA COMUNITARIE

Articolo 856 bis

1.  L'esenzione dai dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 188 del codice è subordinata alla presentazione di un attestato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a tali prodotti.

2.  Per i prodotti destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità, nelle circostanze previste alle lettere da a) a d) dell'articolo 329, il capitano della nave da pesca comunitaria che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima compila le caselle 3, 4 e 5 e la casella 9 dell'attestato. Se i prodotti pescati hanno subito un trattamento a bordo, il capitano compila anche le caselle 6, 7 e 8.

Si applicano gli articoli 330, 331 e 332 per quanto riguarda la compilazione delle corrispondenti caselle dell'attestato.

Al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti, il dichiarante compila le caselle 1 e 2 dell'attestato.

3.  L'attestato di cui al paragrafo 1 si conforma al modello riportato nell'allegato 110 bis e viene redatto a norma del paragrafo 2.

4.  Quando i prodotti sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nel porto in cui vengono scaricati dalla nave da pesca comunitaria che li ha catturati, la deroga di cui all'articolo 326, paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.

5.  Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si applicano le definizioni di nave da pesca comunitaria e nave officina comunitaria di cui all'articolo 325, paragrafo 1. Inoltre, la nozione di prodotti comprende le denominazioni dei prodotti e delle merci di cui agli articoli da 326 a 332, quando si fa riferimento a tali disposizioni.

6.  Al fine di garantire una corretta applicazione dei paragrafi da 1 a 5, le amministrazioni degli Stati membri si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità degli attestati e delle menzioni ivi riportate.

▼B



PARTE IV

OBBLIGAZIONE DOGANALE



TITOLO 1

GARANZIE

Articolo 857

1.  I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione, ai sensi degli articoli 193, 194 e 195 del codice, nonché il deposito in contanti oppure la consegna di titoli che possono essere accettati dagli Stati membri senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 1 del codice sono i seguenti:

a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;

b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonchè di pegni su merci, titoli o crediti, in particolare su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;

c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale, in particolare la consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;

d) deposito in contanti o a questo equiparato, effettuato in una moneta diversa da quella dello Stato membro ove è costituito il deposito;

e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.

2.  I casi e i modi in cui ci si può avvalere delle forme di garanzia di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dall'autorità doganale.

Articolo 858

La costituzione di una garanzia in forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.



TITOLO II

NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE



CAPITOLO 1

Inosservanze che non hanno avuto alcuna conseguenza sul funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale

Articolo 859

Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1 del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerate le seguenti inosservanze, sempreché:

 non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,

 non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato, e

 a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:

 

1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente richiesta;

▼M21

2) nel caso di una merce vincolata ad un regime di transito, l'inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall'uso del regime, quando ricorrano i seguenti presupposti:

a) la merce vincolata al regime è stata effettivamente presentata intatta all'ufficio di destinazione;

b) l'ufficio di destinazione è stato in grado di garantire che la merce ha ricevuto una destinazione doganale o è stata collocata in deposito temporaneo in esito all'operazione di transito e

c) qualora il termine fissato all'articolo 356 non sia stato rispettato e non sia applicabile il paragrafo 3 del menzionato articolo, la merce è stata comunque presentata all'ufficio di destinazione entro un termine ragionevole;

▼B

3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell'autorità doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state richieste;

4) nel caso di una merce vincolata al regime dell'ammissione temporanea, l'utilizzazione della merce in condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se fosse stata richiesta;

5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando può essere presentata tal quale all'autorità doganale, su richiesta della medesima;

▼M20

6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunità o la sua introduzione in una zona franca soggetta alle modalità di controllo del tipo I ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie;

▼M21

7) nel caso di una merce o di un prodotto oggetto di un trasferimento materiale ai sensi degli articoli 296, 297 o 511, l'inosservanza di una delle condizioni fissate per tale trasferimento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) l'interessato può dimostrare alle autorità doganali che la merce o il prodotto sono arrivati all'impianto o al luogo di destinazione previsto e, se trattasi di trasferimento a norma degli articoli 296, 297, 512, paragrafo 2, o 513, che la merce o il prodotto sono stati debitamente iscritti nelle scritture dell'impianto o del luogo di destinazione previsto ove questi articoli prevedano siffatta iscrizione e

b) qualora il termine, eventualmente fissato dall'autorizzazione, non sia stato rispettato, la merce o il prodotto sono comunque arrivati all'impianto o al luogo di destinazione entro un termine ragionevole;

▼M12

8) nel caso di una merce che può beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 del codice qualora sia immessa in libera pratica, la sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) o b) del codice, durante la permanenza di detta merce in custodia temporanea o vincolata ad un altro regime doganale, prima della dichiarazione d'immissione in libera pratica;

▼M20

9) nel quadro dei regimi di perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo doganale, il superamento del termine per la presentazione del conto di appuramento, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta;

▼M20

10) il superamento del termine per la rimozione temporanea dal deposito doganale, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta.

▼B

Articolo 860

Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1 del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 859.

Articolo 861

Il fatto che le inosservanze di cui all'articolo 859 non facciano sorgere l'obbligazione doganale non osta all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore, né all'applicazione delle disposizioni relative alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime doganale considerato.



CAPITOLO 2

Perdite naturali

Articolo 862

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 206 del codice, l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta.

2.  Per negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in particolare, l'inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorità doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.

Articolo 863

L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile ad altra causa.

Articolo 864

Le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.



▼M1

CAPITOLO 3

Merci che si trovano in una situazione particolare

▼B

Articolo 865

Sono considerate sottrazioni di merci al controllo doganale, ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1 del codice, la dichiarazione in dogana di tali merci, qualsiasi altro atto avente eguale effetto giuridico, nonché la presentazione di un qualunque documento per il visto dell'autorità competente, quando tali comportamenti abbiano come conseguenza di erroneamente attribuire alle merci in causa la posizione doganale di merci comunitarie.

▼M14

Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa dell'interessato o per suo conto, vengono trattate conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le autorità doganali abbiano constatato l'esistenza di una situazione irregolare e se il comportamento dell'interessato non implica alcuna manovra fraudolenta.

▼M29

Articolo 865 bis

Quando la dichiarazione sommaria di entrata è stata modificata e il comportamento dell’interessato non dà adito a sospetti di azioni fraudolente, non sorge alcuna «obbligazione doganale» a norma dell’articolo 202 del codice, come risultato dell’introduzione irregolare di merci che non sono state dichiarate correttamente prima della modifica della dichiarazione.

▼B

Articolo 866

Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o 205 del codice e i dazi all'importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Articolo 867

La confisca di una merce, a norma dell'articolo 233, lettere c) e d) del codice, non modifica la posizione doganale di tale merce.

▼M1

Articolo 867 bis

1.  Le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

2.  Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vendute dalle autorità doganali solo a condizione che l'acquirente compia senza indugio le formalità necessarie per attribuire ad esse una destinazione doganale.

Quando viene realizzata ad un prezzo che include l'importo dei dazi all'importazione, la vendita ha valore di immissione in libera pratica e l'amministrazione deve procedere direttamente alla liquidazione ed alla contabilizzazione dei dazi.

In tali casi, la vendita si effettua secondo le procedure vigenti negli Stati membri.

3.  Qualora decidesse di utilizzare essa stessa, in modo diverso dalla vendita, le merci di cui al paragrafo 1, l'amministrazione compie immediatamente le formalità necessarie per assegnare loro una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettere a), b), c) e d) del codice.

▼B



TITOLO III

▼M10

RECUPERO DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

▼B

Articolo 868

Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ecu.

Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da ricuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ecu.

Articolo 869

Spetta all'autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:

a) quando sia stato applicato un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime, mentre il beneficio di tale trattamento era stato soppresso all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana e fino al momento dello svincolo delle merci in causa, questa situazione non era stata resa nota, non essendo stata pubblicata alcuna informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, o, quando siffatta pubblicazione non sia stata effettuata, la situazione in atto non abbia formato oggetto di un'informazione appropriata nello Stato membro interessato, e il debitore abbia, da parte sua, agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla propria dichiarazione in dogana;

▼M23

b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, salvi i casi in cui la pratica debba essere sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 871. Quando tuttavia sia applicabile l'articolo 871, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza una non contabilizzazione a posteriori dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 871 a 876.

▼M23 —————

▼M23

Quando sia presentata una domanda di rimborso o di sgravio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, la lettera b) del primo comma e gli articoli da 871 a 876 si applicano mutatis mutandis.

Ai fini dell'applicazione dei summenzionati capoversi, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un errore dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.

▼M23

Articolo 870

1.  Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione:

 delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera a),

 del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo,

 delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice o delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando l'importo non percepito presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione e d'esportazione, sia superiore a 50 000 EUR. Tale comunicazione è effettuata nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di non contabilizzazione a posteriori nel corso del semestre precedente.

Articolo 871

1.  L'autorità doganale trasmette il caso alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 quando tale autorità ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice e:

 la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, o

 le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ( 21 ) o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la ►C14  possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere, o ◄

 l'importo non riscosso presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500 000 EUR.

2.  Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:

 la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,

 alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

3.  La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta dalla persona interessata al caso da sottoporre alla Commissione, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

4.  La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

5.  Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.

6.  La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 872 a 876 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:

 nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,

 la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,

 non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,

 l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,

 nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.

Articolo 872

La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.

L'esame della pratica viene iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 873.

▼M14

Articolo 872 bis

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 872 e 873, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto, comunica a quest'ultima le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. La persona interessata al caso sottoposto alla Commissione comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

▼M23

Articolo 873

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

La decisione di cui sopra dev'essere presa entro un termine di nove mesi dalla data di ricevimento da parte della Commissione della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 871, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione ne vengono informati.

Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione da parte della Commissione della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. L'operatore interessato al caso presentato alla Commissione è informato della proroga.

Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata al caso presentato, conformemente all'articolo 872 bis, il termine di nove mesi è prorogato di un mese.

Articolo 874

La decisione di cui all'articolo 873 dev'essere notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare nelle situazioni in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

Articolo 875

Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione può, alle condizioni da essa stabilite, abilitare uno o più Stati membri a non contabilizzare a posteriori i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

▼B

Articolo 876

Se la Commissione non ha preso alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 873 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato nel termine di cui all'articolo 874, l'autorità doganale di tale Stato membro non procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

▼M10

Articolo 876 bis

1.  Le autorità doganali, fino al momento della loro decisione sulla domanda, sospendono l'obbligazione del debitore relativa al pagamento dei dazi a condizione che, quando le merci non siano più sotto sorveglianza doganale, sia costituita una cauzione per l'ammontare degli stessi e che:

a) qualora sia presentata una domanda d'invalidamento di una dichiarazione, tale domanda abbia probabilità di essere accolta;

b) qualora sia presentata una domanda di sgravio in forza del combinato disposto degli articoli 236 e 220, paragrafo 2, lettera b) del codice, oppure in forza degli articoli 238 o 239 del medesimo, le autorità doganali ritengano che i presupposti di applicazione della disposizione pertinente potranno considerarsi sussistenti;

c) in fattispecie diverse da quella di cui alla lettera b), sia presentata una domanda di sgravio in forza dell'articolo 236 del codice e sussistano i presupposti di applicazione dell'articolo 244, secondo comma del medesimo.

Si può non esigere la cauzione quando, a motivo della situazione del debitore, il fatto di esigerla potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

2.  Qualora delle merci che si trovano in una delle circostanze descritte all'articolo 233 del codice, lettera c), secondo trattino, oppure lettera d) siano sequestrate, le autorità doganali, durante il periodo del sequestro, sospendono l'obbligazione del debitore di pagare dazi, quando ritengano che potranno considerarsi sussistenti i presupposti di una confisca.

▼M22

3.  Quando un'obbligazione doganale è sorta in applicazione dell'articolo 203 del codice, le autorità doganali sospendono l'obbligo della persona di cui al paragrafo 3, quarto trattino, di detto articolo di pagare i dazi, qualora almeno un altro debitore sia stato identificato e abbia ricevuto comunicazione dell'importo dei dazi a norma dell'articolo 221 del codice.

La sospensione può essere concessa soltanto se la persona di cui all'articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice non è contemplata anche in uno degli altri trattini dello stesso paragrafo e non ha commesso una manifesta negligenza nell'adempimento dei suoi obblighi.

La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia, le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.

La sospensione è subordinata alla costituzione, da parte della persona che ne beneficia, di una garanzia valida corrispondente all'importo dei dazi in questione, salvo nel caso in cui già esista una garanzia, che copra la totalità del suddetto importo, e il fideiussore non sia stato liberato dai suoi impegni. Si può non esigere la garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, la sua prestazione possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

▼B



TITOLO IV

RIMBORSO O SGRAVIO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE



CAPITOLO 1

Disposizioni di carattere generale

Articolo 877

1.  Ai sensi del presente titolo si intende per:

a)  ufficio doganale di contabilizzazione: l'ufficio doganale nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;

b)  autorità doganale di decisione: l'autorità doganale dello Stato membro nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio abilitata a deliberare in merito a tale domanda;

c)  ufficio doganale di controllo: l'ufficio doganale, nella cui sfera di competenza si trova la merce che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio, che procede a taluni controlli necessari all'istruzione della domanda;

d)  ufficio doganale di esecuzione: l'ufficio doganale che adotta le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

2.  Uno stesso ufficio doganale può assumere tutte o parte delle funzioni di ufficio di contabilizzazione, di autorità doganale di decisione, di ufficio doganale di controllo e di ufficio doganale di esecuzione.



CAPITOLO 2

Disposizioni d'applicazione relative agli articoli da 236 a 239 del codice



Sezione 1

Domanda

Articolo 878

1.  La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, qui di seguito denominata «domanda di rimborso o di sgravio», è fatta dalla persona che ha pagato tali dazi o è tenuta a pagarli, oppure dalle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi.

La domanda di rimborso o di sgravio può ugualmente essere introdotta dal rappresentante della persona o delle persone di cui al primo comma.

2.  Fatto salvo l'articolo 882, la domanda di rimborso o di sgravio va compilata in un originale ed una copia sul formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 111.

Tuttavia, la domanda di rimborso o di sgravio può anche essere compilata, per iniziativa della persona o delle persone di cui al paragrafo 1, su altro supporto carta, sempre che essa contenga gli elementi d'informazione figuranti nel predetto allegato.

Articolo 879

1.  La domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del codice, deve essere presentata all'ufficio doganale di contabilizzazione, a meno che l'autorità doganale non designi a tal fine un altro ufficio, a carico di questo di trasmetterla immediatamente, previa accettazione, all'autorità di decisione quando non sia stato designato come tale.

2.  L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 accusa ricezione della domanda sull'originale e sulla copia. La copia è restituita al richiedente.

Ove si applichi l'articolo 878, paragrafo 2, secondo comma, detto ufficio doganale accusa ricevuta al richiedente per iscritto.

Articolo 880

Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agraria comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, alla domanda deve essere allegato anche un attestato dell'autorità incaricata di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullarne, all'occorrenza, gli effetti.

Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto:

 da una parte, quando l'autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola,

 dall'altra, quando il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore materiale senza alcuna incidenza sull'imputazione di detti titoli.

Articolo 881

1.  L'ufficio doganale di cui all'articolo 879 può accettare una domanda che non contenga tutti gli elementi d'informazione previsti nel formulario di cui all'articolo 878, paragrafo 2. Tuttavia, essa deve contenere almeno gli elementi d'informazione di cui ai punti da 1 a 3 e 7.

2.  Quando si applichi il paragrafo 1, detto ufficio doganale stabilisce il termine entro cui devono pervenire gli elementi d'informazione e/o i documenti mancanti.

3.  Quando non venga rispettato il termine stabilito dall'ufficio doganale, in applicazione del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

Il richiedente ne è informato immediatamente.

Articolo 882

1.  Per merci in reintroduzione che all'atto della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di dazi all'esportazione, il rimborso o lo sgravio di detti dazi è subordinato alla presentazione all'autorità doganale di una semplice domanda corredata:

a) del documento rilasciato come prova del pagamento delle somme dovute, ove queste siano già state riscosse;

b) dell'originale o della copia, certificata conforme dall'ufficio doganale di reimportazione, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione considerate.

Questo documento deve recare una delle seguenti diciture apposta dall'ufficio doganale di reimportazione:

 Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código,

 Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b),

 Rückwaren gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex,

 Εμπορεύματα επανεισαγόμενα κατ' εφαρμογή του άρθρου 185 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα,

 Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the Code,

 Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code,

 Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice,

 Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen,

 Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do no 2 do artigo 185o do código,

 Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkod,

 Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex,

▼A2

 Vrácené zboží podle čl. 185 odst. 2 písm. b) kodexu,

 Seadustiku artikli 185(2)(b) alusel tagasitoodud kaubaks tunnistatud kaup,

 Preces atzītas par atpakaļievestām saskaņā ar Kodeksa 185. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

 Prekės įvežtos kaip grąžintos prekės vadovaujantis Kodekso 185 straipsnio 2 dalies b punktu,

 A Vámkódex 185. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében tértiáruként behozott áruk,

 Oġġetti mdaħħla bħala oġġetti miġjuba lura taħt Artikolu 185(2)(b) tal-Kodiċi,

 Towary dopuszczone jako towary powracające zgodnie z art. 185 ust. 2 lit. b) Kodeksu,

 Blago se ponovno uvaža v skladu s členom 185(2)(b) Zakonika kodeksa,

 Vrátený tovar podľa článku 185 ods. 2 písm. b) colného zákonníka,

▼M30

 Стоки, допуснати като върнати съгласно член 185, параграф 2, точка б от Кодекса,

 Mărfuri admise ca returnate în baza Articolului 185 (2) (b) din Cod,

▼M45

 Roba se ponovno uvozi u skladu s člankom 185. stavkom 2. točkom (b) Kodeksa;

▼B

c) dell'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnata all'esportatore al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci o della copia di tale dichiarazione certificata conforme dall'ufficio doganale di esportazione.

Quando l'autorità doganale di decisione disponga già degli elementi indicati in una delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) o c), non è richiesta la presentazione di tali dichiarazioni.

2.  La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale di cui all'articolo 879 nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.



Sezione 2

Procedura per la concessione

Articolo 883

L'autorità doganale di decisione può autorizzare l'espletamento delle formalità doganali, alle quali potrà essere subordinato il rimborso o lo sgravio, prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi. L'autorizzazione di cui sopra non anticipa la decisione che verrà presa sulla domanda stessa.

Articolo 884

Fatto salvo l'articolo 883, e fino a quando non sarà stata presa una decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio, la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non può essere trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, sempre che il richiedente non ne abbia preventivamente informato l'ufficio doganale di cui all'articolo 879, al quale spetta darne comunicazione all'autorità doganale di decisione.

Articolo 885

1.  Se la domanda di rimborso o di sgravio riguarda un caso per il quale è necessario ottenere informazioni complementari o procedere al controllo della merce, in particolare per assicurarsi che le condizioni previste dal codice e dal presente titolo per beneficiare del rimborso o dello sgravio siano debitamente soddisfatte, l'autorità doganale di decisione prende a tal fine ogni misura utile, eventualmente inviando all'ufficio doganale di controllo una domanda che indichi la natura esatta delle informazioni da ottenere o dei controlli da effettuare.

L'ufficio doganale di controllo evade al più presto la predetta richiesta e comunica all'autorità doganale di decisione le informazioni ottenute o il risultato dei controlli effettuati.

2.  Quando le merci formanti oggetto della domanda si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati contabilizzati i relativi dazi all'importazione o all'esportazione si applicano le disposizioni di cui al capitolo 4 del presente titolo.

Articolo 886

1.  L'autorità doganale di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera per iscritto sulla domanda di rimborso o di sgravio, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del codice.

2.  Se favorevole, la decisione deve contenere tutti gli elementi d'informazione necessari alla sua esecuzione.

Secondo il caso, nella decisione devono figurare i seguenti elementi d'informazione o parte di essi:

a) le informazioni che consentono d'identificare la merce cui si applica la decisione;

b) il motivo del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, con il riferimento al corrispondente articolo del codice e, all'occorrenza, al corrispondente articolo del presente titolo;

c) l'utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all'occorrenza, sulla base di un'autorizzazione specifica dell'autorità doganale di decisione;

d) il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;

e) l'indicazione che il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione sarà concesso soltanto dopo che l'ufficio doganale di esecuzione avrà provato all'autorità doganale di decisione che sono state debitamente espletate le formalità cui è subordinato tale rimborso o tale sgravio;

f) l'indicazione delle condizioni alle quali resta soggetta la merce fino all'esecuzione della decisione;

g) una menzione che richiami l'attenzione del beneficiario sul fatto che deve consegnare l'originale della decisione all'ufficio doganale di esecuzione prescelto contestualmente alla presentazione della merce.

Articolo 887

1.  L'ufficio doganale di esecuzione interviene per accertarsi:

 se del caso, che le condizioni di cui all'articolo 886, paragrafo 2 lettera f) sono rispettate,

 in tutti i casi, che alla merce è stata data l'utilizzazione o la destinazione prevista nella decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

2.  Se la possibilità di porre la merce in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco è prevista nella decisione e tale possibilità è utilizzata dal beneficiario, le formalità necessarie devono essere espletate nell'ufficio doganale di esecuzione.

3.  Se l'utilizzazione o la destinazione effettiva della merce prevista nella decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi può essere constatata soltanto in uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'ufficio doganale di esecuzione, la prova deve essere fornita presentando l'esemplare di controllo T5, rilasciato ed impiegato conformemente ►M18  agli articoli da 912 bis a 912 octies ◄ e alle disposizioni del presente articolo.

L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato come segue:

a) nella casella n. 33 deve essere indicato il codice della nomenclatura combinata relativo alle merci;

b) nella casella n. 103 deve essere indicata, in lettere, la quantità delle merci;

c) la casella n. 104 deve recare, secondo il caso, la menzione «Uscita dal territorio doganale della Comunità» oppure una delle seguenti diciture:

 Consegna gratuita all'ente assistenziale sottoindicato: …,

 Distruzione sotto controllo doganale,

 Vincolo al regime doganale seguente: …,

 Introduzione in zona franca o in deposito franco;

d) la casella n. 106 deve essere compilata indicando il riferimento alla decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi;

e) la casella n. 107 deve recare la menzione «Articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. …/93.»

4.  L'ufficio doganale di controllo che constata o fa constatare, sotto la sua responsabilità, che alla merce è stata effettivamente data l'utilizzazione o la destinazione prevista compila la casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo contrassegnando con una crocetta la menzione «hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione indicata sul recto il …» con la relativa data.

5.  Se l'ufficio doganale di esecuzione si è assicurato che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ne dà attestato all'autorità doganale di decisione.

Articolo 888

Se l'autorità doganale di decisione ha deliberato favorevolmente sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi procede a tale rimborso o sgravio soltanto quando dispone dell'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5.

Articolo 889

1.  Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fondi sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime tariffario preferenziale, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari:

 nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito,

 negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.

Tuttavia, il rimborso o lo sgravio è concesso anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, quando, per un errore commesso dalla stessa autorità doganale, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato a merci la cui dichiarazione per la libera pratica comportava tutti gli elementi stabiliti ed era accompagnata da tutti i documenti necessari per l'applicazione di tale dazio ridotto o nullo.

▼M13

2.  Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione del paragrafo 1, secondo comma.

▼B

Articolo 890

▼M22

L'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio in presenza di quanto segue:

a) a sostegno della domanda viene presentato un certificato di origine, un certificato di circolazione, un certificato di autenticità, un documento di transito comunitario interno o un altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario, di un trattamento tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci;

b) il documento così presentato si riferisce specificamente alle merci considerate;

c) sono soddisfatte tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento;

d) sono soddisfatte tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento comunitario, di un tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci.

▼M15

Il rimborso o lo sgravio è effettuato dietro presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate all'ufficio doganale di esecuzione, l'autorità doganale di decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispone risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si riferisce senza alcun dubbio alle merci in causa.

▼B

Articolo 891

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi quando a sostegno della domanda sono presentati titoli comportanti la fissazione anticipata dei prelievi.

Articolo 892

Conformemente all'articolo 238 del codice, non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

 il carattere difettoso delle merci era già stato preso in considerazione al momento della fissazione dei termini del contratto, in particolare del prezzo, in seguito al quale dette merci sono state vincolate al regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

 le merci sono vendute dall'importatore dopo che ne è stata constatata la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto.

Articolo 893

1.  Fatto salvo l'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), l'autorità doganale di decisione stabilisce un termine, non eccedente due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, per espletare le formalità doganali alle quali è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi.

2.  La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario della decisione fornisca la prova che è stato ostacolato nel rispetto del predetto termine per un caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 894

Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorità doganale di decisione, si ricavano rottami e residui, questi ultimi sono da considerarsi merci non comunitarie non appena sarà stata presa una decisione favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

Articolo 895

Quando è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), secondo comma del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

Articolo 896

1.  Le merci che, nel quadro della politica agraria comune, sono vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione a fronte di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata, sono ammesse al beneficio degli articoli 237, 238 e 239 del codice, purché si comprovi, con soddisfazione dell'ufficio doganale di cui all'articolo 879, che l'autorità competente ha preso le misure necessarie per annullare gli effetti del titolo a fronte del quale è avvenuta l'operazione d'importazione.

2.  Il paragrafo 1 si applica anche in caso di riesportazione, di introduzione in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, o di distruzione delle merci.

Articolo 897

Quando l'esportazione, la riesportazione, la distruzione o qualsiasi altra destinazione autorizzata riguardi, invece del materiale completo, uno o più pezzi staccati o uno o più elementi di tale materiale, il rimborso o lo sgravio consiste nella differenza tra l'importo dei dazi all'importazione relativo al materiale completo e l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante se quest'ultimo fosse stato vincolato ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi alla data in cui ha avuto luogo il vincolo del materiale completo.

Articolo 898

L'importo di cui all'articolo 240 del codice è fissato in 10 ecu.



CAPITOLO 3

Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice



Sezione 1

Decisioni spettanti alle autorità doganali degli Stati membri

▼M23

Articolo 899

1.  Quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata sottoposta la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice, constati:

 che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto,

 che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto.

2.  Negli altri casi, fatti salvi quelli in cui la pratica va sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 905, l'autorità doganale di decisione decide essa stessa di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione quando le circostanze del caso costituiscano una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

Quando sia applicabile l'articolo 905, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza il rimborso o lo sgravio dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto: al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 906 a 909.

3.  Ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 1, del codice e del presente articolo, per «interessato» si intende la(le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità.

4.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un'inadempienza dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.

▼B

Articolo 900

1.  Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

a) le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;

b) le merci non comunitarie siano state inavvertitamente svincolate da un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi cui erano state assegnate e, non appena constatato l'errore, le merci siano restituite, nello stato in cui si trovavano al momento in cui sono state svincolate, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;

c) sia impossibile far funzionare il sistema di apertura del mezzo di trasporto su cui si trovano le merci, precedentemente immesse in libera pratica, e procedere, di conseguenza, al loro scarico, non appena arrivate a destinazione, e tali merci siano immediatamente riesportate;

d) il fornitore, stabilito in un paese terzo, di merci inizialmente immesse in libera pratica che gli vengono rispedite in regime di perfezionamento passivo, affinché proceda gratuitamente all'eliminazione dei difetti esistenti prima dello svincolo (anche se sono stati constatati in un secondo tempo) o al loro adeguamento alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata l'immissione in libera pratica delle merci, decida di tenersi definitivamente le merci in oggetto a motivo dell'impossibilità in cui si trova di porre rimedio alla situazione in atto o di rimediarvi in condizioni economicamente accettabili;

e) sia stato constatato, al momento in cui l'autorità doganale decide di contabilizzare a posteriori i dazi all'importazione cui era effettivamente soggetta la merce inizialmente immessa in libera pratica in esenzione totale da tali dazi, che la merce in causa è stata riesportata fuori del territorio doganale della Comunità senza essere stata sottoposta al controllo dell'autorità doganale, essendo stato accertato che le condizioni materiali previste dal codice per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto sarebbero state soddisfatte nel momento in cui è stata effettuata la riesportazione della merce se tale importo fosse stato riscosso all'atto della sua immissione in libera pratica;

f) un'istanza giudiziaria abbia fatto divieto di commercializzare una merce precedentemente vincolata, in condizioni regolari, ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e si sia in seguito proceduto alla sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua distruzione sotto il controllo dell'autorità doganale, quando è appurato che la merce in oggetto non è stata utilizzata nella Comunità;

g) le merci siano state vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi da un dichiarante abilitato a procedervi d'ufficio e, per un motivo non imputabile al medesimo, non abbiano potuto essere consegnate al destinatario;

h) le merci siano state spedite al destinatario per un errore dello speditore;

i) le merci si siano rivelate inadatte all'uso previsto dal destinatario per un errore evidente di compilazione dell'ordinazione;

j) le merci che, dopo essere state svincolate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, risultino non conformi alla normativa in vigore riguardo alla loro utilizzazione o alla loro commercializzazione e per tale motivo non possano essere utilizzate per i fini previsti dal destinatario;

k) l'utilizzazione delle merci per i fini previsti dal destinatario sia impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese posteriormente alla data in cui è stato autorizzato il loro svincolo per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi da un'autorità o un organismo avente in materia potere decisionale;

l) il beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, chiesto dall'interessato sulla base delle disposizioni vigenti, non possa per ragioni non imputabili a quest'ultimo, essere concesso dall'autorità competente che contabilizza quindi i dazi all'importazione divenuti esigibili;

m) le merci siano pervenute al destinatario oltre i termini di consegna previsti dal contratto in seguito al quale è stato operato il vincolo delle merci ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

n) le merci che non hanno potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunità siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali:

 operanti in paesi terzi, sempre che dispongano di una rappresentanza nella Comunità, oppure

 operanti nel territorio doganale della Comunità, sempre che possano beneficiare di una franchigia in caso d'importazione per la libera pratica di merci affini provenienti da paesi terzi.

▼M5

o) l'obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell'articolo 201 del codice e l'interessato possa presentare un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiarie del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 890.

▼M22

2.  Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e lettere da f) a n) è subordinato, salvo quando le merci siano distrutte per ordine dell'autorità pubblica o siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità, alla loro riesportazione, sotto il controllo dell'autorità doganale, fuori del territorio doganale della Comunità.

Su espressa richiesta, l'autorità di decisione autorizza a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione, oppure con il loro vincolo in regime di transito comunitario esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.

Per ricevere una di queste destinazioni doganali le merci in oggetto non sono considerate merci comunitarie.

In tal caso, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

▼M22 —————

▼B

4.  Deve essere inoltre stabilito, con soddisfazione dell'ufficio doganale di controllo, che le merci non sono state né utilizzate né vendute dall'interessato.

Articolo 901

1.  Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

a) le merci erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione siano state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 237 del codice;

b) la riesportazione o la distruzione delle merci di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b) del codice non sia avvenuta sotto il controllo dell'autorità doganale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dal predetto articolo;

c) la riesportazione o la distruzione delle merci non sia stata effettuata sotto il controllo dell'autorità doganale, conformemente all'articolo 900, paragrafo 1, lettera c) e dalla lettera f) fino alla lettera n), e risultino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'articolo 900, paragrafi 2 e 4.

2.  La concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1 è subordinato:

a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire all'autorità doganale di decisione di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:

 effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure

 distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto

b) alla restituzione all'autorità doganale di decisione di qualsiasi documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non venga utilizzato per importare merci nella Comunità in un secondo tempo.

Articolo 902

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2:

a) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità consistono nella presentazione, da parte del richiedente:

 dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione di esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità, e

 di un attestato dell'ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Quando tale attestato non possa essere fornito, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità può risultare dalla presentazione:

 di un attestato dell'ufficio doganale che ha constatato l'arrivo delle merci nel paese terzo di destinazione, oppure

 dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione.

A tali documenti va allegata la documentazione amministrativa e commerciale che permette all'autorità doganale di decisione di controllare che le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunità sono proprio quelle che erano state dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, cioè:

 l'originale o una copia autenticata della dichiarazione per detto regime, e

 nella misura ritenuta necessaria dall'autorità doganale di decisione, i documenti commerciali o amministrativi (quali fatture, distinte, documenti di transito, certificati sanitari) comportanti una descrizione esauriente delle merci (designazione commerciale, quantità, marchi e altre indicazioni di cui possono essere corredate) che sono stati acclusi, da una parte, alla dichiarazione per il predetto regime, dall'altra, alla dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità oppure, all'occorrenza, alla dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione;

b) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente devono consistere nella presentazione, da parte del richiedente:

 del verbale o della dichiarazione di distruzione redatto dall'autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo o di una copia autenticata, oppure

 di un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d'informazione che ne giustificano l'abilitazione.

Tali documenti devono recare una descrizione sufficientemente precisa delle merci distrutte (designazione commerciale, quantità, marchi ed altre indicazioni di cui possono essere corredate) per consentire all'autorità doganale, raffrontando le indicazioni figuranti nella dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e nei documenti commerciali (quali fatture, distinte) che la corredano, di assicurarsi che le merci distrutte sono proprio quelle che erano state dichiarate per il regime.

2.  Se gli elementi di prova di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a permettere all'autorità doganale di decisione di deliberare con cognizione di causa sul caso loro sottoposto, oppure quando taluni di essi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.

Articolo 903

1.  Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro immissione in libera pratica dà diritto al rimborso delle somme così riscosse.

2.  Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 844.

La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, deve essere fornita all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

3.  Il paragrafo 1 si applica anche quando le merci in causa costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale della Comunità.

Articolo 904

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito:

a) dalla riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 237 o 238 del codice o all'articolo 900 o 901, in particolare per la mancata vendita di merci precedentemente vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

b) salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria, dalla distruzione, per qualsiasi motivo, di merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione dopo il loro svincolo da parte dell'autorità doganale;

c) dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento.

▼M23

Articolo 904 bis

1.  Quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2, ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2.

2.  Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2, quando l'importo rimborsato o abbuonato ad un operatore a motivo di una stessa situazione particolare e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore a 50 000 EUR. Tale comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno, per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente.

▼B



Sezione 2

Decisioni spettanti alla Commissione

▼M23

Articolo 905

1.  Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909:

 quando tale autorità ritenga che la situazione particolare risulti da un'inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o,

 le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere o,

 l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500 000 EUR.

Il termine «interessato» dev'essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.

2.  Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:

 la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,

 alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

3.  La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

4.  La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

5.  Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.

6.  La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 906 a 909 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:

 nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,

 la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,

 non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,

 l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,

 nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.

Articolo 906

La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.

L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 907.

▼M14

Articolo 906 bis

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente il rimborso o lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

▼M23

Articolo 907

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.

La decisione dev'essere presa entro nove mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 905, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio ne vengono informati.

Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione. Il richiedente il rimborso o lo sgravio è informato della proroga.

Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, conformemente all'articolo 906 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un mese.

Articolo 908

1.  La notifica della decisione di cui all'articolo 907 dev'essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare sui casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

2.  In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentatale.

3.  Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da essa determinate, abilitare gli Stati membri a rimborsare o abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

▼B

Articolo 909

Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.



CAPITOLO 4

Assistenza amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri

Articolo 910

Nei casi di cui all'articolo 885, paragrafo 2, la domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo deve essere fatta per iscritto, in duplice copia, sul documento il cui modello figura nell'allegato 112. Debbono esservi allegati, sotto forma di originali o di copie, la domanda di rimborso o di sgravio nonché tutti i documenti necessari per permettere all'ufficio doganale di controllo di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.

Articolo 911

1.  Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda l'ufficio doganale di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale di decisione. Esso annota i risultati del suo intervento nello spazio riservato a tal fine sull'originale del documento di cui all'articolo 910 che rinvia all'autorità doganale di decisione con tutti i documenti trasmessigli.

2.  Quando non sia in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane di cui al paragrafo 1, l'ufficio doganale di controllo accusa ricevuta entro questo termine della domanda trasmessagli rispedendo all'autorità doganale di decisione la copia del documento di cui all'articolo 910 opportunamente annotato.

Articolo 912

L'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5 è fornito all'autorità doganale di decisione dall'ufficio doganale di esecuzione su un documento il cui modello figura nell'allegato 113.

▼M18



PARTE IV bis

CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E/O DELLA DESTINAZIONE DELLE MERCI

Articolo 912 bis

1.  Ai fini della presente parte si intende per:

a)

«autorità competenti» : le autorità doganali o qualsiasi altra autorità degli Stati membri, incaricate dell'applicazione della presente parte;

b)

«ufficio» : l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione della presente parte;

c)

«esemplare di controllo T5» : l'esemplare compilato sul formulario T5, originale e copia, conforme al modello figurante all'allegato 63, eventualmente completato o con uno o più formulari T5 bis, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 64, o con una o più distinte di carico T5, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 65. Tali formulari sono stampati e compilati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato 66 e, se del caso, tenendo conto delle indicazioni d'uso complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.

2.  Quando l'applicazione di una normativa comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta nella predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5, compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni della presente parte.

3.  Su uno stesso esemplare di controllo T5 possono figurare esclusivamente merci caricate su un solo mezzo di trasporto, ai sensi ►M21  dell'articolo 349, paragrafo 1, secondo comma ◄ , e destinate ad un unico destinatario per ricevere la medesima utilizzazione e/o destinazione.

L'utilizzazione di distinte di carico T5, compilate mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni, e degli elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, che recano l'insieme delle indicazioni contenute nel formulario il cui modello figura all'allegato 65, può essere autorizzata dalle autorità competenti, al posto di detto formulario, nei casi in cui questi documenti sono strutturati e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà e da offrire tutte le garanzie ritenute utili dalle stesse autorità.

4.  Oltre alle responsabilità stabilite da una normativa particolare, chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5 è tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.

Costui risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, degli esemplari di controllo T5 che egli compila.

5.  In deroga al paragrafo 2 e salvo diversamente stabilito nella normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

Articolo 912 ter

1.  L'esemplare di controllo T5 è redatto dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno dei documenti di questo esemplare deve recare la firma originale dell'interessato e, negli spazi riservati alla designazione delle merci e alle diciture speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla normativa comunitaria che prevede il controllo.

2.  Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce la costituzione di una garanzia, tale garanzia è costituita:

 presso l'organismo designato da detta normativa oppure, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, o presso l'ufficio che rilascia l'esemplare di controllo T5 o presso un altro ufficio a tal fine designato dallo Stato membro da cui tale ufficio dipende, e

 secondo le modalità che verranno stabilite dalla normativa comunitaria stessa o, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, dalle autorità dello Stato membro.

In tal caso, nella casella n. 106 del formulario T5 è riportata una delle seguenti diciture:

 Garantía constituida por un importe de … euros

 Sikkerhed på … EUR

 Sicherheit in Höhe von … EURO geleistet

 Κατατεθείσα εγγύηση ποσού … ΕΥΡΩ

 Guarantee of EUR … lodged

 Garantie d'un montant de … euros déposée

 Garanzia dell'importo di … EURO depositata

 Zekerheid voor … euro

 Entregue garantia num montante de … EURO

 Annettu … euron suuruinen vakuus

 Säkerhet ställd till et belopp av … euro.

▼A2

 Celní dluh ve výši … EUR zajištěn

 Esitatud tagatis EUR …

 Galvojums par EUR … iesniegts

 Pateikta garantija … EUR sumai

 … EUR vámbiztosíték letétbe helyezve

 Garanzija fuq l-EUR … saret

 Złożono zabezpieczenie w wysokości … EUR

 Položeno zavarovanje v višini … EUR

 Poskytnuté zabezpečenie vo výške … EUR.

▼M30

 Обезпечение от … EUR представено

 Garanție depusă în sumă de … EUR.

▼M45

 Položeno osiguranje u visini … EUR.

▼M18

3.  Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, viene completata la dicitura «Termine di esecuzione di … giorni» che compare alla casella n. 104 del formulario T5.

4.  Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'ufficio doganale dal quale le merci sono spedite rilascia l'esemplare di controllo T5.

Il documento relativo al regime utilizzato deve recare un riferimento all'esemplare di controllo T5 rilasciato. Allo stesso modo, l'esemplare di controllo T5 deve recare, alla casella n. 109 del formulario T5, un riferimento a detto documento.

5.  Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio da cui le merci sono spedite.

Il formulario T5 deve riportare, alla casella n. 109, una delle seguenti diciture:

 Mercancías no incluidas en un régimen aduanero

 Ingen forsendelsesprocedure

 Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren

 Εμπορεύματα εκτός τελωνειακού καθεστώτος

 Goods not covered by a customs procedure

 Marchandises hors régime douanier

 Merci non vincolate ad un regime doganale

 Geen douaneregeling

 Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro

 Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat

 Varorna omfattas inte av något tullförfarande.

▼A2

 Zboží mimo celní režim

 Kaup, millele ei rakendata tolliprotseduuri

 Preces, kurām nav piemērota muitas procedūra

 Prekės, kurioms netaikoma muitinės procedūra

 Vámeljárás alá nem vont áruk

 Oġġetti mhux koperti bi proċedura tad-Dwana

 Towary nieobjęte procedurą celną

 Blago ni vključeno v carinski postopek

 Tovar nie je v colnom režime.

▼M30

 Стоки, които не са под митнически режим

 Mărfuri care nu sunt acoperite de un regim vamal.

▼M45

 Roba nije obuhvaćena carinskim postupkom.

▼M18

6.  L'esemplare di controllo T5 ►C8  è vistato dall'ufficio di cui ◄ ai paragrafi 4 e 5. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A «Ufficio di partenza» di detti documenti:

a) per il formulario T5, il nome e il timbro dell'ufficio, la firma della persona competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato;

b) per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero di registrazione che figura il formulario T5. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio o a mani; in quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

7.  Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l' ►M21  articolo 357 ◄ si applica «mutatis mutandis». L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 procede al controllo della spedizione e compila e vista la casella D «Controllo dell'ufficio di partenza», che figura al recto del formulario T5.

8.  L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 trattiene una copia di tutti gli esemplari di controllo T5. Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative e siano state debitamente compilate le caselle A «Ufficio di partenza» e, nel formulario T5, la casella B «Da rispedire a».

▼M21

9.  L'articolo 360 si applica mutatis mutandis.

▼M18

Articolo 912 quater

1.  Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

Salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'ufficio di destinazione può autorizzare che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni fissate da questo ufficio, in modo da poter effettuare i controlli di sua spettanza all'arrivo delle merci o successivamente.

La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui esso si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Questa ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T5.

2.  Quando la normativa comunitaria prevede il controllo dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità e queste merci lasciano detto territorio:

 per via marittima, l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile del porto in cui le merci sono caricate su una nave di una linea diversa da una linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis;

 per via aerea: l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile dell'aeroporto comunitario di carattere internazionale, conformemente all'articolo 190, punto b), in cui le merci sono caricate su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario;

▼M21

 per altra via di trasporto: l'ufficio di destinazione è l'ufficio di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2.

▼M18

3.  L'ufficio di destinazione garantisce il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta. Questo ufficio deve registrare, se del caso trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati.

4.  L'ufficio di destinazione rispedisce l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

Articolo 912 quinquies

1.  Quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 è accompagnato dalla costituzione di una garanzia, conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.  Per le quantità di merci che non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prescritte, o se del caso alla scadenza di un termine stabilito ai sensi dell'articolo 912 ter, paragrafo 3, le autorità competenti adottano le misure atte a consentire all'ufficio di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, di riscuotere, se del caso dalla garanzia depositata, una quota proporzionale a tali quantità di merci.

Tuttavia, su domanda dell'interessato, tali autorità possono stabilire che venga riscosso, se del caso dalla garanzia depositata, un determinato importo ottenuto moltiplicando la quota di garanzia corrispondente alle quantità di merci che alla scadenza del termine stabilito non hanno ancora avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste, per il risultato della divisione del numero di giorni che, dopo la scadenza del termine stabilito, sono stati necessari per rendere esecutiva la prevista utilizzazione e/o destinazione di tali quantità di merci, per il numero di giorni previsto dal termine stesso.

Il presente paragrafo non si applica se l'interessato dimostra il perimento di tali merci imputabile a forza maggiore.

3.  Se entro sei mesi dalla data di emissione dell'esemplare di controllo T5 o, se del caso, dalla scadenza del termine indicato alla rubrica «Termine di esecuzione di … giorni» della casella n. 104 del formulario T5, questo esemplare, debitamente annotato dall'ufficio di destinazione, non è giunto all'ufficio di rinvio indicato nella casella B del documento, le autorità competenti adottano le misure necessarie per la riscossione della garanzia di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, da parte dell'ufficio di cui allo stesso articolo.

Il presente paragrafo non si applica se il superamento del termine fissato per la restituzione dell'esemplare di controllo T5 non è imputabile all'interessato.

4.  Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci e, comunque, fatte salve le disposizioni relative all'obbligazione doganale.

Articolo 912 sexies

1.  Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'esemplare di controllo T5 nonché la spedizione che esso accompagna possono essere frazionati prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento.

2.  L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 912 ter, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata.

Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, n. 104, n. 105, n. 106 e n. 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa e la quantità netta delle merci che ne fanno oggetto. Inoltre, alla casella n. 106 del formulario T5 di ciascun estratto è riportata una delle seguenti diciture:

 Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro, fecha, oficina y país de expedición): …

 Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): …

 Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): …

 Απόσπασμα του αρχικού αντιτύπου ελέγχου Τ5 (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, τελωνείο και χώρα έκδοσης): …

 Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): …

 Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): …

 Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): …

 Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): …

 Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data, estância e país de emissão): …

 Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): …

 Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land): ….

▼A2

 Výpis z původního kontrolního výtisku T5 (evidenční číslo, datum, úřad a země vystavení): …

 Väljavõte esialgsest T5 kontrolleksemplarist (registreerimisnumber, kuupäev, väljaandnud asutus ja riik): …

 Izraksts no sākotnējā T5 kontroleksemplāra (reģistrācijas numurs, datums, izdevēja iestāde un valsts): …

 Išrašas iš pirminio T5 kontrolinio egzemplioriaus (registracijos numeris, data, išdavusi įstaiga ir valstybė): …

 Az eredeti T5 ellenőrző példány kivonata (nyilvántartási szám, kiállítás dátuma, a kiállító ország és hivatal neve): …

 Estratt tal-kopja ta' kontroll tat-T5 inizjali (numru ta'reġistrazzjoni, data, uffiċċju u pajjiż fejn ġie maħruġ id-dokument)

 Wyciąg z wyjściowej karty kontrolnej T5 (numer ewidencyjny, data, urząd i kraj wystawienia): …

 Izpisek iz prvotnega kontrolnega izvoda T5 (evidenčna številka, datum, urad in država izdaje): …

 Výpis z pôvodného kontrolného výtlačku T5 (registračné číslo, dátum, vydávajúci úrad a krajina vydania): …

▼M30

 Извлечение от първоначално издадения оначалния контролен формуляр Т5 (регистрационен номер, дата, митническо учреждение и страна на издаване): …

 Extras din exemplarul de control T5 inițial (număr de înregistrare, data, biroul și țara emitente): …

▼M45

 Izvod prvobitnog kontrolnog primjerka T5 (registracijski broj, datum, ispostava i zemlja izdavanja):…

▼M18

La casella B «Da rispedire a» del formulario T5 deve riportare le medesime diciture che compaiono nella corispondente casella del formulario T5 originale.

Nella casella J «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» del formulario T5 originale, è riportata una delle seguenti diciture:

 … (número) extractos expedidos — copias adjuntas

 … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet

 … (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei

 … (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα

 … (number) extracts issued — copies attached

 … (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes

 … (numero) estratti rilasciati — copie allegate

 … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd

 … (número) de extractos emitidos — cópias juntas

 Annettu … (lukumäärä) otetta — jäljennökset liitteenä

 … (antal) utdrag utfärdade — kopier bifogas.

▼A2

 … (počet) vystavených výpisů - kopie přiloženy

 väljavõtted … (arv) - koopiad lisatud

 Izsniegti … (skaits) izraksti - kopijas pielikumā

 Išduota … (skaičius) išrašų - kopijos pridedamos

 … (számú) kivonat kiadva - másolatok csatolva

 … (numru) estratti maħruġa kopji mehmuża

 … (ilość) wydanych wyciągów - kopie załączone

 … (število) izdani izpiski - izvodi priloženi

▼M26

 …(počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené.

▼M30

 … (брой) издадени извлечения — приложени формуляри

 … (numărul) de extrase emise — copii anexate.

▼M45

 … (broj) izdanih izvadaka – preslike u prilogu.

▼M18

L'esemplare di controllo T5 originale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5, accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.

L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5 originale e degli estratti. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali fino agli uffici di destinazione relativi a ciascuna spedizione parziale dove vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 912 quater.

3.  In caso di ulteriore frazionamento, conformemente al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 912 septies

1.  L'esemplare di controllo T5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

 l'omissione della domanda o il mancato rilascio al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova che detta omissione non è dovuta a una manovra fraudolenta o a negligenza manifesta da parte sua,

 l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalità,

 l'interessato presenti la documentazione richiesta per il rilascio del predetto esemplare,

 sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime e/o della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

Quando l'esemplare di controllo T5 è rilasciato a posteriori, il formulario T5 deve recare una delle seguenti diciture in rosso:

 Expedido a posteriori

 Udstedt efterfølgende

 nachträglich ausgestellt

 Εκδοθέν εκ των υστέρων

 Issued retrospectively

 Délivré a posteriori

 Rilasciato a posteriori

 achteraf afgegeven

 Emitido a posteriori

 Annettu jälkikäteen

 Utfärdat i efterhand

▼A2

 Vystaveno dodatečně

 Välja antud tagasiulatuvalt

 Izsniegts retrospektīvi

 Retrospektyvusis išdavimas

▼M26

 Kiadva visszamenőleges hatállyal

▼A2

 Maħruġ retrospettivament

 Wystawiona retrospektywnie

 Izdano naknadno

▼M26

 Vyhotovené dodatočne

▼M30

 Издаден впоследствие

 Eliberat ulteriorEmis a posteriori

▼M45

 Izdano naknadno

▼M18

e l'interessato vi deve indicare l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, se del caso, la data di presentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

2.  In caso di smarrimento dell'originale degli esemplari di controllo T5 e degli estratti degli esemplari di controllo T5, duplicati di questi documenti possono essere rilasciati, dietro richiesta dell'interessato, dall'ufficio che ha emesso detti originali. Il duplicato deve essere corredato del timbro dell'ufficio e della firma del funzionario competente, nonché di una delle seguenti diciture in rosso:

 DUPLICADO

 DUPLIKAT

 DUPLIKAT

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 DUPLICATE

 DUPLICATA

 DUPLICATO

 DUPLICAAT

 SEGUNDA VIA

 KAKSOISKAPPALE

 DUPLIKAT.

▼A2

 DUPLIKÁT

 DUPLIKAAT

 DUBLIKĀTS

 DUBLIKATAS

 MÁSODLAT

 DUPLIKAT

 DUPLIKAT

 DVOJNIK

 DUPLIKÁT.

▼M30

 ДУБЛИКАТ

 DUPLICAT.

▼M45

 DUPLIKAT.

▼M18

3.  Gli esemplari di controllo T5 rilasciati a posteriori e i duplicati di questi esemplari possono essere annotati dall'ufficio di destinazione solo dopo constatazione da parte dello stesso ufficio che le merci oggetto di detti documenti hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla normativa comunitaria.

Articolo 912 octies

1.  Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire, nell'ambito delle proprie competenze, a qualsiasi persona che risponda alle condizioni previste al paragrafo 4, in appresso denominata «speditore autorizzato», che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T5, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né il relativo esemplare di controllo T5.

2.  Riguardo all'esemplare di controllo T5 che deve essere utilizzato dagli speditori autorizzati, le autorità possono:

a) prescrivere che i formulari rechino un segno distintivo che permetta l'individuazione di questi speditori autorizzati;

b) autorizzare che la casella A «Ufficio di partenza» dei formulari:

 sia preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio o

 rechi, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo approvato e conforme al modello figurante nell'allegato 62 o

 rechi l'impronta prestampata del timbro speciale conforme al modello riportato all'allegato 62, se la stampa è affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata. Tale impronta può anche essere apposta mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico di trattamento dei dati;

c) autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sui formulari muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. In tal caso, alla casella n. 110 dei formulari, lo spazio riservato alla firma del dichiarante riporterà una delle seguenti diciture:

 Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93

 Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93

 Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93

 Απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής, άρθρο 912 ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93

 Signature waived — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93

 Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93

 Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93

 Vrijstelling van ondertekening — artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93

 Dispensada a assinatura, artigo 912o — G do Regulamento (CE) n. 2454/93

 Vapautettu allekirjoituksesta — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla

 Befriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93.

▼A2

 Podpis se nevyžaduje — článek 912 g Nařízení (EHS) č. 2454/93

 Allkirjanõudest loobutud — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912g

 Bez paraksta — (EEK) Regula Nr.2454/93 912.(g) pants

 Leista nepasirašyti — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis

 Aláírás alól mentesítve — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke

 Firma mhux meħtieġa — Artikolu 912g tar-Regolament (KEE) 2454/93

 Zwolniony ze składania podpisu — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93

 Opustitev podpisa — člen 912(g) uredbe (EGS) št. 2454/93

▼M26

 Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93.

▼M30

 Освободен от подпис — член 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93

 Dispensă de semnătură — Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93.

▼M45

 Oslobođeno potpisa – članak 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

▼M18

3.  L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato e completato dallo speditore autorizzato seguendo le apposite indicazioni e, in particolare:

 nella casella A «Ufficio di partenza» con l'indicazione della data di spedizione delle merci e del numero attribuito alla dichiarazione e

▼C7

 nella casella D «Controllo dell'ufficio di partenza» del formulario T5, con una delle seguenti diciture:

▼M18

 Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93

 Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93

 Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93

 Απλουστευμένη διαδικασία, άρθρο 912 ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93

 Simplified procedure — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93

 Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93

 Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93

 Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93

 Procedimento simplificado, artigo 912o — G do Regulamento (CE) no 2454/93

 Yksinkertaistettu menettely — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla

 Förenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93

▼A2

 Zjednodušený postup-článek 912 g nařízení (EHS) č. 2454/93

 Lihtsustatud tolliprotseduur — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912g

 Vienkāršota procedūra — Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants

 Supaprastinta procedūra — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis

 Egyszerűsített eljárás — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke

 Proċedura simplifikata — Artikolu 912g tar-Regolament (KEE) 2454/93

 Procedura uproszczona — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93

 Poenostavljen postopek — člen 912g uredbe (EGS) št. 2454/93

 Zjednodušený postup — článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93

▼M30

 Опростена процедура — член 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93

 Procedură simplicată — Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93

▼M45

 Pojednostavnjeni postupak – članak 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93

▼M18

e, se del caso, il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e i riferimenti del documento relativo alla spedizione.

Tale esemplare, debitamente compilato e, all'occorrenza, firmato dallo speditore autorizzato, è considerato rilasciato dall'ufficio che figura sul timbro di cui al paragrafo 2, lettera b).

Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo è stato redatto.

4.  L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata unicamente alle persone che effettuano frequenti spedizioni, le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni e che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa in vigore.

Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare:

 l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da effettuare;

 il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettergli di procedere, se del caso o quando una normativa comunitaria lo impone, ad un controllo prima della partenza della merce;

 il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; tale termine è stabilito o in funzione delle condizioni di trasporto o da una normativa comunitaria;

 le misure da adottare per l'identificazione delle merci, all'occorrenza mediante sigilli di modello speciale approvati dalle autorità competenti e apposti dallo speditore autorizzato;

 il metodo di costituzione della garanzia nei casi in cui l'esemplare di controllo T5 deve esserne corredato.

5.  Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

Lo speditore autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, degli errori, delle mancanze o altre imperfezioni presenti negli esemplari di controllo T5 da lui compilati o commesi nello svolgimento delle procedure che sono di sua competenza in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

In caso di utilizzazione abusiva, da parte di chiunque, di esemplari di controllo T5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati pagati e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno che non dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver preso tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

▼B



PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 913

I regolamenti e le direttive indicati qui di seguito sono abrogati:

 regolamento (CEE) n. 37/70 della Commissione, del 9 gennaio 1970, relativo alla determinazione dell'origine dei pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo precedentemente spediti ( 22 );

 regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( 23 );

 regolamento (CEE) n. 315/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei vini di base destinati alla fabbricazione dei vermut e dell'origine dei vermut ( 24 );

 regolamento (CEE) n. 861/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni ( 25 );

 regolamento (CEE) n. 3103/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda negli scambi all'interno della Comunità ( 26 );

 regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976, che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ( 27 ), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

 regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione, del 19 dicembre 1979, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri ( 28 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/91 ( 29 ):

 regolamento (CEE) n. 1494/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana ( 30 );

 regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci ( 31 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/91 ( 32 );

 regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti ( 33 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/93 ( 34 );

 regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ( 35 );

 regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo al luogo d'introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci ( 36 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/90 ( 37 );

 regolamento (CEE) n. 3179/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale ( 38 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/90 ( 39 );

 regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda ( 40 );

 regolamento (CEE) n. 1577/80 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ( 41 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ( 42 );

 direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ( 43 ), modificata da ultimo dalla direttiva 83/371/CEE ( 44 );

 direttiva 82/347/CEE della Commissione, del 23 aprile 1982, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie ( 45 );

 regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ( 46 );

 regolamento (CEE) n. 3158/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana ( 47 );

 regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio ( 48 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3693/92 ( 49 );

 regolamento (CEE) n. 3548/84 della Commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica ( 50 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2361/87 ( 51 );

 regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana ( 52 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/91 ( 53 );

 regolamento (CEE) n. 3787/86 della Commissione, dell'11 dicembre 1986, relativo all'annullamento ed alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito di alcuni regimi doganali economici ( 54 );

 regolamento (CEE) n. 3799/86 della Commissione, del 12 dicembre 1986, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ( 55 );

 regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard ( 56 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3692/92 ( 57 );

 regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata ( 58 );

 regolamento (CEE) n. 4129/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata, previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Iugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina ( 59 );

 regolamento (CEE) n. 4130/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dell'uva da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera c. v.) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata ( 60 );

 regolamento (CEE) n. 4131/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xerex, del moscatello di Setubal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodui) nelle sottovoci 2204 21 41 , 2204 21 51 , 2204 29 41 , 2204 29 45 , 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata ( 61 ), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2490/91 ( 62 );

 regolamento (CEE) n. 4132/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di ammissione del whiskey detto «Bourbon» nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata ( 63 ),

 regolamento (CEE) n. 4133/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche ( 64 );

 regolamento (CEE) n. 4134/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata ( 65 );

 regolamento (CEE) n. 4135/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata ( 66 );

 regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata ( 67 );

 regolamento (CEE) n. 4137/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90 , 0408 19 90 , 0408 91 90 , 0408 99 90 , 1106 20 10 , 2501 00 51 , 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata ( 68 );

 regolamento (CEE) n. 4138/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina ( 69 );

 regolamento (CEE) n. 4139/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare ( 70 );

 regolamento (CEE) n. 4140/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata ( 71 );

 regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione ( 72 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1418/91 ( 73 );

 regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare ( 74 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3803/92 ( 75 );

 regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione, del 4 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo ( 76 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92 ( 77 );

 regolamento (CEE) n. 809/88 della Commissione, del 14 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati ( 78 ), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2774/88 ( 79 );

 regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori ( 80 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3348/89 ( 81 );

 regolamento (CEE) n. 288/89 della Commissione, del 3 febbraio 1989, relativo alla definizione dell'origine dei circuiti integrati ( 82 );

 regolamento (CEE) n. 597/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989, che stabilisce talune disposizioni di applicazioni del regolamento (CEE) n. 2144/89 del Consiglio, riguardante l'obbligazione doganale ( 83 );

 regolamento (CEE) n. 2071/89 della Commissione, dell'11 luglio 1989, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ( 84 );

 regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che stabilisce per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio relativo alla definizione comune dell'origine delle merci ( 85 );

 regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali ( 86 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3001/92 ( 87 );

 regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, relativo alle zone franche e ai depositi franchi ( 88 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/91 ( 89 );

 regolamento (CEE) n. 2883/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva ( 90 );

 regolamento (CEE) n. 2884/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova ( 91 );

 regolamento (CEE) n. 3561/90 della Commissione, dell'11 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti di materie ceramiche ( 92 );

 regolamento (CEE) n. 3620/90 della Commissione, del 14 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine delle carni e delle frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di taluni animali domestici ( 93 );

 regolamento (CEE) n. 3672/90 della Commissione, del 18 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a rulli o ad aghi (a rullini) ( 94 );

 regolamento (CEE) n. 3716/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale ( 95 );

 regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ( 96 ), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2674/92 ( 97 );

 regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata ( 98 );

 regolamento (CEE) n. 1365/91 della Commissione, del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine di linters di cotone, feltri e stoffe non tessute, indumenti di cuoio, calzature e cinturini per orologi di materie tessili ( 99 );

 regolamento (CEE) n. 1593/91 della Commissione, del 12 giugno 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito ( 100 );

 regolamento (CEE) n. 1656/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce disposizioni di applicazione particolari relative a talune operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale ( 101 );

 regolamento (CEE) n. 2164/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento ( 102 );

 regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo ( 103 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92 ( 104 );

 regolamento (CEE) n. 2249/91 della Commissione, del 25 luglio 1991, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto ( 105 );

 regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio ( 106 );

 regolamento (CEE) n. 3717/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime che ne consente la trasformazione sotto controllo doganale prima dell'immissione in libera pratica ( 107 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 209/93 ( 108 );

 regolamento (CEE) n. 343/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina e Macedonia ( 109 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92 ( 110 );

 regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario ( 111 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3712/92 ( 112 ),

 regolamento (CEE) n. 1823/92 della Commissione, del 3 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria ( 113 );

 regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio relativo al documento amministrativo unico ( 114 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/93 ( 115 ),

 regolamento (CEE) n. 2674/92 della Commissione, del 15 settembre 1992, che completa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, relativo alle informazioni tariffarie fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale ( 116 );

 regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità ( 117 );

 regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità ( 118 );

 regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione, del 18 dicembre 1992, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci ( 119 );

 regolamento (CEE) n. 3689/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea ( 120 );

 regolamento (CEE) n. 3691/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea ( 121 );

 regolamento (CEE) n. 3710/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa le procedure applicabili in caso di trasferimento di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione ( 122 );

 regolamento (CEE) n. 3903/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana ( 123 ).

Articolo 914

I riferimenti fatti alle disposizioni abrogate devono intendersi fatti al presente regolamento.

Articolo 915

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

▼M29 —————

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO

ALLEGATI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

NumeroOggetto

1

Modello di formulari per la notificazione dell'informazione tariffaria vincolante (ITV)

1 bis

Informazione vincolante in materia di origine

1 ter

Modello di formulari per la richiesta di informazione tariffaria vincolante (ITV)

1 quater

1 quinquies

6

Abrogato

6 bis

Abrogato

9

Note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario

10

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario. Materie tessili e loro manufatti della Sezione XI

11

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario. Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della Sezione XI

12

Certificato di origine e relativa richiesta

13

Certificato di origine per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea

13 bis

(di cui all'articolo 76, paragrafo 1)

13 ter

(di cui all'articolo 86, paragrafo 3)

13 quater

(di cui all'articolo 92)

13 quinquies

(di cui all'articolo 95, paragrafo 3)

14

Note introduttive all'elenco dell'allegato 15

15

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodoto originario

16

Lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG

17

Certificato di origine, modulo A

18

(di cui all'articolo 97 quaterdecies, paragrafo 3)

21

Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e relativa domanda

22

Dichiarazione su fattura

23

Note interpretative in materia di valore in dogana

24

Applicazione dei principi di contabilità generalmente ammessi per la determinazione del valore in dogana

25

Spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

26

Elenco delle merci di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettera a) bis

28

Dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana — DV1 —

29

Formulario complementare — DV1 bis —

30

Etichetta apposta sui bagagli registrati in un aeroporto comunitario

30 A

31

Modello del documento amministrativo unico

32

Modello del documento amministrativo unico per stampa tramite sistemi informatizzati di gestione delle dichiarazioni, a partire da due fascicoli successivi di quattro esemplari

33

Modello di formulario supplementare del documento amministrativo unico

34

Modello di formulario supplementare del documento amministrativo unico per stampa tramite sistemi informatizzati di gestione delle dichiarazioni, a partire da due fascicoli successivi di quattro esemplari

35

Indicazione degli esemplari dei formulari di cui agli allegati 31 e 33 nei quali i dati annotati devono figurare a ricalco

36

Indicazione degli esemplari dei formulari figuranti negli allegati 32 e 34 nei quali i dati annotati devono figurare a ricalco

37

Nota d'uso del documento amministrativo unico

37 bis

Note esplicative relative all'utilizzazione delle dichiarazioni di transito tramite scambio di messaggi normalizzati

37 quater

Codici supplementari per il sistema di transito informatizzato

37 quinquies

Di cui all’articolo 353, paragrafo 2, lettera b)

38

Codici da utilizzare nei formulari

38 bis

Dichiarazione doganale per bagagli registrati

38 ter

Procedura di cui all'articolo 290 quater, paragrafo 1

38 quater

Modello di cui all'articolo 290 quater, paragrafo 1

38 quinquies

(richiamato nell’articolo 4 sexdecies)

42

Etichetta gialla

42 ter

Etichetta gialla

43

Formulario T2M

44

Note (da aggiungere al blocchetto contenente i formulari T2M)

44 bis

Istruzioni per l'uso della distinta di carico

44 ter

Caratteristiche dei formulari utilizzati ai fini del regime di transito comunitario

44 quater

Merci che presentano ingenti rischi di frode

45

Distinta di carico

45 bis

Transito — Documento d'accompagnamento

45 ter

Elenco degli articoli

45 sexies

(di cui all’articolo 358, paragrafo 2)

45 septies

(di cui all’articolo 358, paragrafo 3)

45 octies

(di cui all’articolo 796 bis)

45 nonies

(di cui all’articolo 796 bis)

45 decies

[di cui all’articolo 183, paragrafo 2, all’articolo 787, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 842 ter, paragrafo 3]

45 undecies

[di cui all’articolo 183, paragrafo 2, all’articolo 787, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 842 ter, paragrafo 3]

45 duodecies

(di cui all’articolo 787)

45 terdecies

(di cui all’articolo 787)

46

TC 10 — Avviso di passaggio

46 bis

Caratteristiche dei sigilli

46 ter

Criteri di cui agli articoli 380 e 381

47

TC 11 — Ricevuta

47 bis

Modalità di applicazione dell'articolo 94, paragrafi 6 e 7 del codice

48

Regime di transito comune/transito comunitario — Garanzia globale

49

Regime di transito comune/transito comunitario — Garanzia isolata

50

Regime di transito comune/transito comunitario — Garanzia isolata a mezzo di certificati

51

TC 31 — Certificato di garanzia globale

51 bis

TC 33 — Certificato di esonero dalla garanzia

51 ter

Avvertenza relativa ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia

54

TC 32 — Certificato di garanzia isolata

58

Etichetta (articoli 417 e 432)

59

Modello di nota informativa di cui all'articolo 459

60

Formulario di tassazione

61

Modello di discarico

62

Timbro speciale

63

Formulario dell'esemplare di controllo T5

64

Formulario dell'esemplare di controllo T5 bis

65

Distinta di carico

66

Istruzioni relative ai formulari necessari per compilare l'esemplare di controllo T5

67

Modelli di domanda e di autorizzazione

68

Trasferimenti, fra due titolari, di merci o prodotti vincolati a un regime

69

Tassi forfettari di rendimento

70

Condizioni economiche e cooperazione amministrativa

71

Bollettini di informazione

72

Elenco delle manipolazioni usuali di cui agli articoli 531 e 809

73

Merci d'importazione per le quali le condizioni economiche non sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 539, paragrafo 1

74

Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti

75

Elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi all'importazione

76

Condizioni economiche nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale

77

(Articolo 581)

104

Scheda di informazioni per facilitare l'esportazione temporanea di merci inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate

109

Attestato di posizione doganale

110

Bollettino d'informazioni INF 3 — Merci in reintroduzione

110 bis

Attestato dei prodotti della pesca catturati da navi da pesca con nel mare territoriale di un paese terzo

111

Domanda di rimborso o sgravio dei dazi

112

Domanda di controllo. Rimborso o sgravio dei dazi

113

Attestato per la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi

▼M24




ALLEGATO 1

MODELLO DI FORMULARI PER LA NOTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)

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image

image

image ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) M30   ►(9) M30   ►(9) M45  

image ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) M30   ►(9) M30   ►(9) M45  

▼M10




ALLEGATO 1 bis

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image

image ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) A2   ►(9) M30   ►(9) M30   ►(9) M45  

▼M24




ALLEGATO 1 ter

MODELLO DI FORMULARI PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)

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image

▼M29




ALLEGATO 1 quater

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►(1) M52  

Note esplicative

1.

Richiedente : Indicare il nome completo dell’operatore economico che presenta la domanda.

2.

Status giuridico : Indicare lo status giuridico come appare nell’atto di costituzione.

3.

Data di costituzione : Indicare — in cifre — il giorno, il mese e l’anno di costituzione.

4.

Indirizzo di costituzione : Indicare l’indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l’impresa del richiedente, incluso il paese.

5.

Sede di attività principale : Indicare l’indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l’attività principale dell’impresa del richiedente.

6.

Persona di contatto : Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico della persona designata nella vostra impresa come punto di contatto per le autorità doganali durante l’esame della vostra domanda.

7.

Recapito postale : Da compilare soltanto se questo recapito è diverso dall’indirizzo di costituzione.

8, 9 e 10.

Numeri di partita IVA, di identificazione dell’operatore e di registrazione legale : Indicare i numeri richiesti. Il numero (i numeri) di identificazione dell’operatore è (sono) il numero (i numeri) di identificazione registrato (registrati) dall’autorità (dalle autorità) doganale (doganali). Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall’ufficio di registrazione della società. Se sono identici, indicare solo il numero di partita IVA. Se il richiedente non ha un numero di identificazione dell’operatore, poiché tale numero non esiste nello Stato membro in cui è stabilito, lasciare lo spazio in bianco.

11.

Tipo di certificato richiesto : Barrare la casella o le caselle pertinenti.

12.

Settore economico di attività : Descrivere l’attività esercitata.

13.

Stati membri nei quali sono effettuate operazioni doganali : Indicare il codice ISO alfa-2 del paese o dei paesi interessati.

14.

Informazioni sull’attraversamento di frontiera : Indicare il nome degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l’attraversamento della frontiera.

15.

Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 14 duodecies, paragrafo 4, e/o qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato all'articolo 14 duodecies, paragrafi 2 e 3: : Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell'autorizzazione.La procedura doganale va indicata con le lettere utilizzate come titoli delle colonne (da A a K) per identificare i regimi doganali nel modello riportato nell'allegato 37, titolo I, punto B. Nei casi di cui all'articolo 14 duodecies, paragrafi 2 e 3, indicare la qualifica ottenuta:agente regolamentato o mittente conosciuto, e il numero del certificato. Se il richiedente è titolare di uno o più certificati menzionati nell'articolo 14 duodecies, paragrafo 4, indicare il tipo e il numero del o dei certificati. ▼M29

16, 17 e 18.

Uffici di gestione della documentazione/contabilità principale : Indicare l’indirizzo completo degli uffici competenti. Se l’indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 16.

19.

Nome, data e firma del richiedente : Firma : il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l’impresa del richiedente nell’insieme. Nome : nome e timbro del richiedente. Numero di allegati : il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti.

1. Indicare i principali proprietari/azionisti (nome, indirizzo e le rispettive quote). Indicare i membri del consiglio di amministrazione. I proprietari hanno precedenti di non conformità presso le autorità doganali?

2. Nome della persona responsabile della gestione delle questioni doganali nell’impresa del richiedente.

3. Descrizione delle attività economiche del richiedente.

4. Dettagli sulla posizione dei vari siti dell’impresa del richiedente e breve descrizione delle attività svolte in ciascun sito. Precisare se il richiedente e ciascun sito agiscono nella catena di approvvigionamento a nome e per conto proprio oppure a nome proprio e per conto di un’altra persona o a nome e per conto di un’altra persona.

5. Specificare se le merci sono acquistate da e/o fornite a società affiliate al richiedente.

6. Descrizione dell’organizzazione interna dell’impresa del richiedente. Allegare eventuali documenti sulle funzioni/competenze di ciascun dipartimento.

7. Numero di dipendenti in totale e in ciascun dipartimento.

8. Nomi dei principali dirigenti (direttori generali, capi di dipartimento, amministratori dei servizi di contabilità, responsabile degli affari doganali ecc.). Descrizione delle procedure applicate solitamente quando il dipendente competente è assente, temporaneamente o permanentemente.

9. Nome e posizione delle persone con competenze specifiche nel settore doganale in seno all’organizzazione del richiedente. Valutazione del livello delle conoscenze di queste persone in materia di utilizzo degli strumenti informatici nei settori doganali e commerciali e sulle questioni generali di carattere commerciale.

10. Accordo o disaccordo alla pubblicazione delle informazioni contenute nel certificato AEO nell’elenco degli operatori economici autorizzati di cui all’articolo 14 quinvicies, paragrafo 4.




ALLEGATO 1 quinquies

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Note esplicative

Numero di certificato

Il numero del certificato deve sempre cominciare con il codice ISO alfa-2 dello Stato membro di rilascio, seguito da una delle sigle seguenti:

AEOC, per: Certificato AEO — Semplificazioni doganali

AEOS, per: Certificato AEO — Sicurezza

AEOF, per: Certificato AEO — Semplificazioni doganali/Sicurezza.

Tali sigle devono essere seguite dal numero nazionale di autorizzazione.

Titolare del certificato AEO:

Indicare il nome completo del titolare, come appare nella casella 1 del modulo di domanda nell’allegato 1 quater, nonché il numero (i numeri) di partita IVA che appare (appaiono) nella casella 8 del modulo di domanda, all’occorrenza il numero (i numeri) di identificazione dell’operatore (casella 9 del modulo di domanda), e il numero di registrazione legale (casella 10 del modulo di domanda).

Autorità che rilascia il certificato:

Firma, nome e timbro dell’amministrazione delle dogane dello Stato membro che rilascia il certificato.

Il nome dell’amministrazione delle dogane dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell’amministrazione lo prevede.

Riferimento al tipo di certificato:

Barrare la casella o le caselle pertinenti.

Data di decorrenza della validità del certificato:

Indicare il giorno, il mese e l’anno, ai sensi dell’articolo 14 octodecies, paragrafo 1.

▼M18 —————

▼B




ALLEGATO 6

Abrogato




▼M1

ALLEGATO 6 bis

Abrogato

▼M18 —————

▼B




ALLEGATO 9

NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nota 1

1.1. Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale o il capitolo della nomenclatura combinata, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata nella nomenclatura combinata per tale voce o capitolo. A ciascuna menzione delle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Quando la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale o di capitolo indicata nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 sono raggruppate più voci doganali o viene indicato il numero di un capitolo, e pertanto la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la regola che figura nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nella nomenclatura combinata, sono classificati nelle varie voci doganali del capitolo in causa o in una delle voci doganali raggruppate nella colonna 1.

1.3. Quando negli elenchi figurano diverse regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti, tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la regola indicata nella colonna 3.

Nota 2

2.1. Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l'«assiemaggio» o le operazioni specifiche.

2.2. Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3. Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta sucessivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

Nota 3

3.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni che figurano in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.2. Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato.

Ad esempio, i tessuti non ricamati possono acquisire il carattere di prodotto originario se tessuti a partire da filati. Quando essi vengono successivamente utilizzati nella fabbricazione di biancheria da letto ricamata, il limite espresso in percentuale di valore prescritto per l'utilizzazione di tessuto non ricamato non si applica al caso particolare.

Nota 4

4.1. Le regole che figurano negli elenchi stabiliscono il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; viceversa, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. In altre parole, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego dello stesso materiale in una stadio successivo non lo è.

4.2. Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è possibile utilizzare uno o più di tali materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.

Ad esempio, la regola applicabile ai filati autorizza l'impiego di fibre naturali e, tra l'altro, anche di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambe debbano essere impiegate contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

4.3. Quando una regola in un elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito.

Nota 5

Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessili della sezione XI), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice.

Nota 6

6.1. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre» si intendono le «fibre naturali» e le «fibre artificiali o sintetiche in fiocco» dei codici NC da 5501 a 5507 , e le fibre del tipo utilizzato per fabbricare la carta.

6.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio che precede la filatura, compresi i cascami; se non altrimenti specificato, il termine «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.

6.3. L'espressione «fibre naturali» comprende i crini del codice NC 0503 , la seta dei codici NC 5002 e 5003 nonché la lana, i peli fini o grossolani di animali dei codici NC da 5101 a 5105 , le fibre di cotone dei codici NC da 5201 a 5203 e le altre fibre di origine vegetale dei codici NC da 5301 a 5305 .

6.4. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco dei codici NC da 5501 a 5507 .

6.5. Nell'elenco dell'allegato 10, con i termini «pasta tessile» e «sostanze chimiche» sono designati i materiali non tessili (che non sono cioè classificati nei capitoli da 50 a 63) che possono essere utilizzati per fabbricare fibre del tipo utilizzato per fabbricazione della carta.

6.6. Nel caso di prodotti ottenuti a partire da due o più materiali tessili, le disposizioni che figurano nella colonna 3 si applicano a ciascuno dei materiali tessili che li compongono.

Nota 7

7.1. Il termine «precandeggiato», di cui all'elenco dell'allegato 10, che rappresenta lo stadio di lavorazione richiesto per taluni materiali non originari utilizzati, si applica a taluni filati, tessuti e stoffe a maglia, che hanno semplicemente subito un'operazione di lavaggio dopo la filatura o la tessitura.

I prodotti precandeggiati si trovano in uno stadio di lavorazione meno avanzato dei prodotti candeggiati, i quali hanno subito vari bagni con agenti sbiancanti (agenti ossidanti quali il perossido di idrogeno e agenti riduttori).

7.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

 applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;

 confezione di asole;

 rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;

 apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;

 stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

Osservazioni riguardanti le lavorazioni di rifinitura — Casi particolari

In particolari procedimenti di fabbricazione, si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un'importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura.

In casi del genere, la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione.

7.3. L'espressione «impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione» non comprende le operazioni destinate soltanto a legare assieme i tessuti.




ALLEGATO 10

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO



Materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC

Designazione dei prodotti

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex  51 01

Lane, non cardate né pettinate:

 

 

—  sgrassate, non carbonizzate

Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

—  carbonizzate

Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  51 03

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, carbonizzati

Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  52 01

Cotone, non cardato né pettinato, candeggiato

Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco:

 

 

—  non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

 

—  cardate o pettinate o altre

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami del codice NC 5505

ex Capitoli da 50 a 55

Filati e monofilamenti, diversi dai filati di carta:

 

 

—  stampati o tinti

Fabbricazione a partire da:

— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparati per la filatura,

— seta greggia o cascami di seta,

— sostanze chimiche o paste tessili, o

— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura;

oppure,

stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati (1) accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non supera il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

—  altri

Fabbricazione a partire da:

— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— seta greggia o cascami di seta,

— sostanze chimiche o paste tessili, o

— fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

 

Tessuti, diversi dai tessuti di filati di carta:

Fabbricazione a partire da filati

 

—  stampati o tinti

oppure

Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)

 

—  altri

Fabbricazione a partire da filati

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Fabbricazione a partire da fibre

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

—  stampati o tinti

Fabbricazione a partire da fibre

oppure

Stampa o tintura di feltri grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)

 

—  impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri grezzi (3)

 

—  altri

Fabbricazione a partire da fibre

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

 

—  stampate o tinte

Fabbricazione a partire da fibre

oppure

Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)

 

—  impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze (3)

 

—  altre

Fabbricazione a partire da fibre

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili dei codici NC 5404 , o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche:

 

 

—  fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

—  altri

Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi

5607

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche

Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o articiali

5609

Manufatti di filati, di lamelle o forme simili dei codici NC 5404 , o 5405 , di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali

5704

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «fioccati» anche confezionati

Fabbricazione a partire da fibre

Capitolo 58

Tessuti speciali e superfici tessili «tufted»; pizzi, arazzi; passamaneria; ricami:

 

 

—  ricami in pezza, in strisce o in motivi (codice NC 5810 )

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

—  stampati o tinti

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)

 

—  impregnati, spalmati o ricoperti

Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi

 

—  altri

Fabbricazione a partire da filati

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da tessuti grezzi

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa

Fabbricazione a partire da filati

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli del codice NC 5902

Fabbricazione a partire da tessuti grezzi

 

 

oppure

Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da tessuti, feltro o stoffe non tessute, grezzi

5905

Rivestimenti murali di materie tessili

Fabbricazione a partire da tessuti grezzi

oppure

Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli del codice NC 5902

Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da tessuti grezzi

 

 

oppure

Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

Fabbricazione a partire da filati

5909

Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie

Fabbricazione a partire da filati o da fibre

5910

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie

Fabbricazione a partire da filati o da fibre

5911

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:

 

 

—  dischi e rondelle per lucidare non di feltro

Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, del codice NC 6310

 

—  altri

Fabbricazione a partire da filati o da fibre

Capitolo 60

Stoffe a maglia:

 

 

—  stampate o tinte

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Stampa o tintura di stoffe a maglia, grezze o precandeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2)

 

—  altre

Fabbricazione a partire da filati

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

—  ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Confezione completa (4)

 

—  altri

Fabbricazione a partire da filati

ex Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214 , per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

—  finiti o completi

Confezione completa (4)

 

—  non finiti o incompleti

Fabbricazione a partire da filati

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

—  ricamati

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

—  altri

Fabbricazione a partire da filati

da 6301 a ex  63 06

Coperte; biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto, altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli del codice NC 9404 ; sacchi e sacchetti da imballaggio, copertoni e tende per l'esterno ed oggetti per campeggio:

 

 

—  di feltro o di stoffe non tessute

 

 

—  non impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

Fabbricazione a partire da fibre

 

—  impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi (3)

 

—  altri:

 

 

—  a maglia

 

 

—  non ricamati

Confezione completa (4)

 

—  ricamati

Confezione completa (4)

oppure

Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

—  diversi da quelli a maglia:

 

 

—  non ricamati

Fabbricazione a partire da filati

 

—  ricamati

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6307

Altri manufatti tessili confezionati (compresi i modelli di vestiti), esclusi ventagli e ventole non azionati meccanicamente, telai e manici annessi e parti di questi:

 

 

—  stracci, torcioni, e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

Fabbricazione a partire da filati

 

—  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

▼M20

6309

Oggetti da rigattiere

Raccolta e imballaggio per la spedizione

▼B

(1)   Vedi nota introduttiva 7.1 nell'allegato 9.

(2)   Tuttavia, per essere considerata una lavorazione o una trasformazione conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

(3)   Vedi nota introduttiva 7.3 nell'allegato 9.

(4)   Vedi nota introduttiva 7.2 nell'allegato 9.




ALLEGATO 11

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI



Codici NC

Designazione dei prodotti

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi (1)

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi (1)

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi (1)

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi (1)

0205

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi (1)

0206

Frattagile commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi o, nel caso di animali delle specie suina, ovina e caprina, di almeno due mesi (1)

ex  04 08

Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati

Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di:

— uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex  04 07

— uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex  04 08 , o

— tuorli, non essiccati, del codice ex  04 08

ex  14 04

Linter di cotone, candeggiati

Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che non conferisce il carattere di prodotti originari

ex  20 09

Succhi di uva (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da mosti d'uva

ex  22 04

Vini di uve fresche, addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, per la fabbricazione di vermut

Fabbricazione a partire da vini di uve fresche

 

 

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

ex  22 05

Vermut

Fabbricazione a partire da vini di uve fresche addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, del codice 2204

ex  34 01

Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute

ex  34 05

Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili

Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute

ex  35 02

Ovoalbumina, essiccata

Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di:

— uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex  04 07

— uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex  04 08 , o

— albumi, non essiccati, del codice ex  35 02

ex  42 03

Indumenti di cuoio naturale o ricostituito

Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito

ex  49 10

Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, decorati

Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

da 6401 a 6405

Calzature

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori, della voce 6406

da ex  69 11 a ex  69 13

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati

Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

ex  71 17

Minuterie di fantasia di ceramica, decorate

Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

▼M28

ex 8473 30 10 ed ex 8473 50 10

Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (Dynamic Random Access Memories — DRAM)

Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati

▼B

ex  84 82

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), montati (2)

Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni

▼M50

ex  85 01

Moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi i materiali classificati alla voce del prodotto e i materiali classificati alla voce 8541 .

Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8501 o 8541 , l’origine di tali materiali è l’origine del prodotto.

Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8501 o 8541 originari di più di un paese, l’origine della maggior parte in valore di tali materiali è l’origine del prodotto

▼B

ex  85 20

Magnetofoni, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese in cui è stato effettuato il montaggio rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi

Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata

▼M10

ex 8523 20 90

Dischetti magnetici da 3,5 pollici, non registrati, preformattati o no, dotati o no di un segnale analogico registrato a fini di verifica della qualità della superficie magnetica.

Assemblaggio del dischetto (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro), oltre alla produzione: o del disco magnetico (compresa la lucidatura) oppure della parte superiore ed inferiore dell'involucro.

Nel caso in cui né il disco, né la parte superiore né quella inferiore dell'involucro siano fabbricati nel paese in cui ha luogo l'assemblaggio del disco, il disco è considerato come originario del paese di origine dei componenti che rappresentano, in percentuale, la parte più elevata del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Il solo assemblaggio (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro) e confezionamento del dischetto non gli conferisce il carattere di prodotto originario.

▼B

ex  85 27

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio e, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi

Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi

Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata

ex  85 28

Apparecchi riceventi per la televisione, (esclusi i videotuner, i teleproiettori e i videomonitor), anche combinati, in uno stesso involucro, con apparecchi riceventi per la radiodiffusione o con apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi

 

 

Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi

Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata

▼M50

ex  85 41

Celle, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi i materiali classificati alla voce del prodotto.

Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8541 , l’origine di tali materiali è l’origine del prodotto.

Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8541 originari di più di un paese, l’origine della maggior parte in valore di tali materiali è l’origine del prodotto

▼B

ex  85 42

Circuiti integrati

Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva di un drogante appropriato)

▼M28

ex 8548 90 10

Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (Dynamic Random Access Memories — DRAM)

Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati

▼B

 

 

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che non conferisce il carattere di prodotti originari

ex  90 09

Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto

Assemblaggio di apparecchi di fotocopia nonché fabbricazione dei cavi, del tamburo, dei rulli, delle lastre, dei cuscinetti a rulli, delle viti e dei dadi

 

 

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

ex  91 13

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di materie tessili

Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  94 01 e ex  94 03

Mobili per sedersi di ceramica (esclusi quelli del codice 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti, decorati

Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

ex  94 05

Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori e loro parti), non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove, di ceramica, decorati

Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

(1)   Quando non corrispondono alle condizioni richieste, le carni (frattaglie) in parola sono considerate originarie del paese in cui gli animali dai quali provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

(2)   Il termine «montati» comprende gli articoli parzialmente montati, ma esclude i prezzi smontati.




ALLEGATO 12

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ALLEGATO 13

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▼M39




ALLEGATO 13 bis

(di cui all'articolo 76, paragrafo 1)

NOTE INTRODUTTIVE ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO

PARTE I

NOTE INTRODUTTIVE

Nota 1 —    Introduzione generale

▼M46

1.1 Il presente allegato fissa norme per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L’elenco dei prodotti soggetti all’SPG, il campo di applicazione delle preferenze dell’SPG e le esclusioni applicabili a determinati paesi beneficiari sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 978/2012 (per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2023).

▼M39

1.2 Il presente allegato stabilisce le condizioni alle quali, in conformità all'articolo 76, i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario interessato. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 —    Struttura dell'elenco

2.1. Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica il numero del capitolo e, se del caso, il numero (a quattro cifre) della voce o il numero (a sei cifre) della sottovoce utilizzato nel sistema armonizzato. La colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2, fatta salva la nota 2.4, corrispondono una o più norme «operazioni che conferiscono il carattere originario») nella colonna 3. Dette operazioni riguardano soltanto i materiali non originari. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»; ciò significa che la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci del sistema armonizzato raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente norma della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «, l'esportatore può scegliere quale applicare.

▼M46

2.5. Nella maggior parte dei casi le norme indicate nella colonna 3 si applicano a tutti i paesi beneficiari elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Tuttavia per alcuni prodotti originari di paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, il cui elenco figura nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 («paesi beneficiari meno sviluppati»), si applica una norma meno rigorosa. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la norma applicabile ai paesi beneficiari meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la norma applicabile a tutti gli altri paesi beneficiari e alle esportazioni dall’Unione europea verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

▼M39

Nota 3 —    Esempi di come applicare le norme

3.1. Le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 2, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento del paese beneficiario o dell'Unione europea.

3.2. In conformità all'articolo 78, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammissibili al beneficio del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, la norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l'impiego anche di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.

Nota 4 —    Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un paese beneficiario sono considerati originari del territorio di quel paese, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad es., fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 —    Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

Nota 6 —    Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

6.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

 seta;

 lana;

 peli grossolani di animali;

 peli fini di animali;

 crine di cavallo;

 cotone;

 carta e materiali per la fabbricazione della carta;

 lino;

 canapa;

 iuta ed altre fibre tessili liberiane;

 sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

 cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

 filamenti sintetici;

 filamenti artificiali;

 filamenti conduttori elettrici;

 fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

 fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

 fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

 fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

 fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

 fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

 fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

 fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

 altre fibre sintetiche in fiocco;

 fibre artificiali in fiocco di viscosa;

 altre fibre artificiali in fiocco;

 filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

 filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

 prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

 altri prodotti della voce 5605 ;

 fibre di vetro;

 fibre di metallo.

Un filato della voce 5205 , ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 , è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Un tessuto di lana della voce 5112 , ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 , è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 , ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 , è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

6.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 —    Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1.

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

7.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 —    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati nel caso di alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ( 124 );

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ( 125 );

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710 , voltolizzazione ad alta frequenza;

p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

PARTE II

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO



Voce del sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Operazione che conferisce il carattere originario

(lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)

(1)

(2)

(3)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

ex capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 0306

Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, nonché

— il peso dello zucchero utilizzato (1) non supera il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

— tutti i frutti e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti, e

— il peso dello zucchero utilizzato (1) non supera il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 13

Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero utilizzato (1) non supera il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

da 1501 a 1504

Grassi di maiale, di volatili, di animali della specie bovina, ovina o caprina, di pesce, ecc.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1505 , 1506 e 1520

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. Glicerolo (glicerina) greggio; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1516 e 1517

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e

— in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

ex 1702

Maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui

— il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

— il peso totale combinato dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

— il peso totale combinato dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:.

— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

— il peso totale combinato dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato (1)non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali della stessa voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

— il peso totale combinato dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

 

–  Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

–  Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208 , in cui:

— tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti e

— il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

— il peso totale combinato dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, e

— il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

— il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2403 , in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 50 % del peso totale dei materiali della voce 2401 utilizzati

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2811

Triossido di zolfo

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da diossido di zolfooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da diossido di zolfooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2840

Perborato di sodio

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidratooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidratooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2843

ex 2852

–  Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; esclusi:

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi:

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitolo; D- glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

–  Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voceoFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voceoFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 31

Concimi

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

►C20  3301  ◄

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oloresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali.

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo (4) del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

— a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

a)  Paesi meno sviluppati Raffinazione di tallol greggiooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Raffinazione di tallol greggiooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

a)  Paesi meno sviluppati Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggiaoFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggiaoFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

►C20  3806 30  ◄

«Gomme-esteri»

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da acidi resinicioFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da acidi resinicioFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

a)  Paesi meno sviluppati Distillazione del catrame di legnooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Distillazione del catrame di legnooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3809 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottovoce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottovoce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi:

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

–  Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  Poliestere

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodottooFabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodottooFabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodiooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodiooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

–  Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 a 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 o 4106 91 ,

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4107 , 4112 , 4113

Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

–  tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

–  altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

–  Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

–  Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione (7)

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

a)  Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oStampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessituraoTessitura accompagnata da tinturaoTintura di filati accompagnata da tessituraoStampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura o torsione (7)

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

a)  Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oStampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali o torsione, accompagnata da tessituraoTessitura accompagnata da tinturaoTintura di filati accompagnata da tessituraoStampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

ex capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

a)  Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oStampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessituraoTessitura accompagnata da tintura o da spalamaturaoTintura di filati accompagnata da tessituraoStampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5309 a 5311

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:

a)  Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oStampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessituraoTessitura accompagnata da tintura o da spalmaturaoTintura di filati accompagnata da tessituraoStampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7)

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

a)  Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oStampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessituraoTessitura accompagnata da tintura o da spalmaturaoTorsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodottooStampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

a)  Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oStampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessituraoTessitura accompagnata da tintura o da spalmaturaoTintura di filati accompagnata da tessituraoStampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

o

Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (7)

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

–  Feltri all'ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,

possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)

–  altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

o

Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

a)  Paesi meno sviluppati

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

b)  Altri paesi beneficiari

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

–  fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

–  altri

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (7)

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

o

Filatura accompagnata da floccaggio

o

Floccaggio accompagnato da tintura (7)

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica (7)

Tuttavia:

— i filati di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

(a)  Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oStampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(b)  Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessituraoTessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmaturaoFloccaggio accompagnato da tintura o da stampaoTintura di filati accompagnata da tessituraoStampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

–  contenenti, in peso, non più di 90 % di materie tessili

Tessitura

–  altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (7)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

–  impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

–  altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

–  Tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (7)

–  altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

–  altri

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

–  reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

–  dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

–  tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

a)  Paesi meno sviluppati Tessitura (7)

b)  Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessituraoTessitura accompagnata da tintura o da spalmaturaPossono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate: – –  filati di cocco, – –  filati di politetrafluoroetilene (8), – –  filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica – –  filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensa-zione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, – –  monofilati di politetrafluoroetilene (8), – –  filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), – –  filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8), – –  monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandietanolo e di acido isoftalico

–  altri

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco (7)

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

capitolo 60

Stoffe a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

o

Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

–  ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

a)  Paesi meno sviluppati ►C20  Fabbricazione a partire da stoffe a maglia ◄

b)  Altri paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7) (9)

–  altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (7)

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da tessuti

b)  Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)oConfezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (9)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 ed ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati

a)  Paesi meno sviluppati

Applicazione della norma relativa al capitolo.

b)  Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)oFabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

▼M56

ex  62 12

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia

 

 

 

—  ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione a partire da stoffe a maglia

b)  Altri paesi beneficiari

Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7) (9)

 

—  altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (7)

▼M39

ex 6210 ed ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

a)  Paesi meno sviluppati

Applicazione della norma relativa al capitolo

b)  Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)oSpalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) (9)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

–  ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (9)

–  altri

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (9)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

–  ricamati

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

–  equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (9)

–  tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

a)  Paesi meno sviluppati

Applicazione della norma relativa al capitolo.

b)  Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (9)

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine, tende, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

–  in feltro, non tessuti

a)  Paesi meno sviluppati

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

b)  Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) (7)

–  altri:

 

 

– –  ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) (10)

– –  altri

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

a)  Paesi meno sviluppati Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)

b)  Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

–  non tessuti

a)  Paesi meno sviluppati

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

b)  Altri paesi beneficiari

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

–  altri

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7) (9)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

a)  Paesi meno sviluppati

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

b)  Altri paesi beneficiari

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

capitolo 69

Prodotti ceramici

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7006

►C20  Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie ◄

 

–  Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

— stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o

— lana di vetro

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

–  greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

–  semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o 7206

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207 .

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 7218 10

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218 .

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 7224 10

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 .

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7305 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nell'ambito del sistema armonizzato

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

 

–  piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

–  altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8401

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501 , 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio, a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali ed altre videocamere;

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 oFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

►C20  ex 8542 31 , ex 8542 32 , ex 8542 33 e ex 8542 39  ◄

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi:

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

a)  Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodottooFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

a)  Paesi meno sviluppati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

b)  Altri paesi beneficiari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi e munizioni; loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Bastoni per golf e parti dei bastoni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1)   Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(2)   Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 8.1 e 8.3.

(3)   Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 8.2.

(4)   Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)   Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906 , da un lato e da 3907 a 3911 , dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)   Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(7)   Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(8)   L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9)   Cfr. la nota introduttiva 7.

(10)   Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 7.

(11)   SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.




ALLEGATO 13 ter

(di cui all'articolo 86, paragrafo 3)



Prodotti esclusi dal cumulo regionale (1) (2)

 

 

►M46  Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam. ◄

Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Gruppo IV (3): Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay

Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata

Designazione del prodotto

 

 

 

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

X

 

 

ex  02 10

Carni e frattaglie commestibili di volatili, salate o in salamoia, secche o affumicate

X

 

 

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

 

X

ex  04 07

Uova di volatili, in guscio, diverse dalle uova da cova

 

X

 

ex  04 08

Uova sgusciate e giallo d'uova, inadatti ad uso alimentare

 

X

 

0709 51

ex 0710 80

0711 51

0712 31

Funghi, freschi, refrigerati o congelati, temporaneamente conservati, essiccati

X

X

X

0714 20

Patate dolci

 

 

X

0811 10

0811 20

Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

 

 

X

1006

Riso

X

X

 

ex 1102 90

ex 1103 19

ex 1103 20

ex 1104 19

ex 1108 19

Farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali schiacciati o in fiocchi, amido di riso

X

X

 

1108 20

Inulina

 

 

X

1604 e 1605

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

 

X

1701 e 1702

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, altri zuccheri, succedanei del miele e zuccheri e melassi caramellati

X

X

 

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum)

X

X

 

ex 1806 10

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 65 %

X

X

 

1806 20

►C20  Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg ◄

X

X

 

ex 1901 90

Altre preparazioni alimentari contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao, diverse dagli estratti di malto, contenenti meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o isoglucosio e meno di 5 % di glucosio, di amido o fecola

X

X

 

ex 1902 20

Paste alimentari, anche cotte o farcite, contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici o contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

 

 

X

2003 10

Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

X

X

X

ex 2007 10

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, omogeneizzate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

X

2007 99

Preparazioni non omogeneizzate di confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, diverse da quelle di agrumi

 

 

X

2008 20

2008 30

2008 40

2008 50

2008 60

2008 70

2008 80

2008 92

2008 99

Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate

 

 

X

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

X

ex 2101 12

Preparazioni a base di caffè

X

X

 

ex 2101 20

Preparazioni a base di tè o mate

X

X

 

ex 2106 90

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse dai concentrati di proteine e dalle sostanze proteiche testurizzate; sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di glucosio e di maltodestrina; preparazioni contenenti più di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più di 5 % di saccarosio o isoglucosio e più di 5 % di glucosio, di amido o fecola

X

X

 

2204 30

Mosti di uva diversi da quelli la cui fermentazione è stata impedita o arrestata con l'aggiunta di alcole

 

 

X

2205

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

 

 

X

2206

Altre bevande fermentate; miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

 

 

X

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

 

X

X

ex 2208 90

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, diverso dall'arak, dalle acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie e dalle altre acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione

 

X

X

ex 3302 10

Miscugli di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e contenenti più di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più di 5 % di saccarosio o isoglucosio e più di 5 % di glucosio, di amido o fecola

X

X

 

3302 10 29

Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diverse da quelle con titolo alcolometri effettivo superiore a 0,5 % vol, e contenenti, i peso, più di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più di 5 % di saccarosio o isoglucosio e più di 5 % di glucosio, di amido o fecola

X

X

X

(1)   Prodotti per i quali è indicata una «X».

(2)   È consentito il cumulo di questi prodotti fra i paesi meno sviluppati di ciascun gruppo regionale (ad es., Cambogia e Laos nel gruppo I; Bangladesh, Bhutan, Maldive e Nepal nel gruppo III). Analogamente, il cumulo di questi prodotti è consentito anche in un paese non facente parte dei paesi meno sviluppati con materiali originari di qualsiasi altro paese dello stesso gruppo regionale.

(3)   Il cumulo di questi prodotti originari dell'Argentina, del Brasile e dell'Uruguay non è consentito in Paraguay. Inoltre, il cumulo di qualsiasi prodotto di cui ai capitoli da 16 a 24 originari del Brasile non è consentito in Argentina, in Paraguay o in Uruguay.

▼M56




ALLEGATO 13 quater

(di cui all'articolo 92)

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ALLEGATO 13 quinquies

(di cui all'articolo 95, paragrafo 3)

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio ( 126 ).

Versione francese

L'exportateur … [Numéro d'exportateur enregistré ( 127 ), ( 128 ), ( 129 )] des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. … ( 130 ) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d'origine satisfait est … … ( 131 ).

Versione inglese

The exporter … [Number of Registered Exporter (131) , (131) , (131) ] of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. preferential origin (131)  according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (131) .

Versione spagnola

El exportador … [Número de exportador registrado (131) , (131) , (131) ] de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. (131)  en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es … … (131) 

▼M22




ALLEGATO 14

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO 15

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi ►M39  dell'articolo 100 ◄ .

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni ►M39  dell'articolo 100 ◄ relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari o nella Comunità.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407 , per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex  72 24 .

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese o repubblica beneficiari a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex  72 24 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

 seta;

 lana;

 peli grossolani di animali;

 peli fini di animali;

 crine di cavallo;

 cotone;

 carta e materiali per la fabbricazione della carta;

 lino;

 canapa;

 iuta ed altre fibre tessili liberiane;

 sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

 cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

 filamenti sintetici;

 filamenti artificiali;

 filamenti conduttori eletricci;

 fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

 fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

 fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

 fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

 fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

 fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

 fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

 fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

 altre fibre sintetiche in fiocco;

 fibre artificiali in fiocco di viscosa;

 altre fibre artificiali in fiocco;

 filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

 filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

 prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

 altri prodotti di cui alla voce 5605 .

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 , 2713 -2715 , ex  29 01 , ex  29 02 ed ex  34 03 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ( 132 );

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (132) ;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 oC in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 oC, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai sensi delle voci ex  27 07 , da 2713 a 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 e ex  34 03 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.




ALLEGATO 15

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO



Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o (4)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

— tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e

— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  05 02

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

 

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

— tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e

— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex  09 10

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  11 06

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

 

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

 

 

- grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

- altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 :

 

 

- grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

- frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  15 05

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

- frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

- oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

- frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e

— tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegatali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e

— tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

 

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

— a partire da animali del capitolo 1, e/o

— in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamenti ottenuti

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  17 01

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

- maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

 

ex  17 03

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

- estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

- altri

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

- contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

 

- contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

— tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 ,

— in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del mais Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  20 01

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  20 04 e ex  20 05

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  20 08

- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

- altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

- preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

 

- farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex  21 04

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voci da 2207 o 2208 , e

— in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e

— in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  23 01

Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  23 03

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex  23 06

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e

— tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex  24 03

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  25 04

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex  25 15

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex  25 16

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex  25 18

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex  25 19

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex  25 20

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  25 24

Fibre di amianto

Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex  25 25

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex  25 30

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 oC (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  27 09

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  28 05

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  28 11

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  28 33

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  28 40

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 01

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  29 02

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  29 05

Alcolati metallici di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 32

- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o non; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 39

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri:

 

 

- - Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ):

 

 

- ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  30 06

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originale

 

ex capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  31 05

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

— nitrato di sodio

— calciocianammide

— solfato di potassio

— solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  32 01

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  34 03

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

— gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 ,

— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 , e

— i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

- eteri ed esteri di amidi o di fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  35 07

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica el prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 01

- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 03

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 05

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 06

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 07

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

- alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

- i seguenti prodotti della presente voce:

- - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

- - acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

- - sorbitolo diverso da quello della voce 2905

- - solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

- - scambiatori di ioni

- - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

- - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

- - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

- - acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri

- - oli di flemma e di Dippel

- - miscele di sali aventi differenti anioni

- - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex  39 07 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  39 07

- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

- Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex  39 16 , ex  39 17 , ex  39 20 e ex  39 21 , per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri:

 

 

- - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- - altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  39 16 e ex  39 17

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  39 20

- Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  39 21

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  40 01

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

- pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex  40 17

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  41 02

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccatti, ma non altrimenti prepararti

Riconciatura di cuoio e pelli conciati

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4107 , 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

 

ex  41 14

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106 , 4107 , 4112 o 4113 , a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  43 02

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

- tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

- altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  44 03

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex  44 07

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex  44 08

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex  44 09

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

- levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

- liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

 

da ex  44 10 a ex  44 13

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

 

ex  44 15

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex  44 16

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex  44 18

- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

- Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex  44 21

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4503

Lavori in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  48 11

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  48 18

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex  48 19

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  48 20

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  48 23

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  50 03

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex  50 06

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

- contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

- feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

— materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

- fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,- materiali chimici o paste tessili,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

- di feltro all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

- di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco o di iuta,

— filati di filamenti sintetici o artificiali,

— fibre naturali, o

— fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filaturaIl tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

 

 

- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

- contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

 

- tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

 

- altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

- reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

- filati di cocco,

- i materiali seguenti:

- - filati di politetrafluoroetilene (8),

- - filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica,

- - filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,

- - monofilati di politetrafluoroetilene (8),

- - filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

- - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

- - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico,

- - fibre naturali,

- - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

- - materiali chimici o paste tessili

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7) (9)

 

- altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da filati (7) (9)

 

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 e ex  62 11

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex  62 10 e ex  62 16

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

- ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

o

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

 

 

- ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

- in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

 

- altri:

 

 

- - ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (9) (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (9) (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

- non tessuti

Fabbricazione a partire da (7) (9):

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

 

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 , anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  68 03

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex  68 12

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex  68 14

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  70 03 , ex  70 04 e ex  70 05

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di bottiglie e boccette a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  70 19

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da

— stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e

— lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  71 01

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  71 02 , ex  71 03 e ex  71 04

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

- greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

- semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

 

ex  71 07 , ex  71 09 e ex  71 11

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 e 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex  72 18 , da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex  72 24 , da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  73 01

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224

 

ex  73 07

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

 

ex  73 15

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

- rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  76 16

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

- piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

- altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli dellevoci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  82 11

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  83 02

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  83 06

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 01

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contempo-raneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e ex  84 04

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 o 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  84 13

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 14

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 19

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

- rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 31

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  84 48

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

- macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e

— il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

 

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  85 04

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  85 18

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

 

 

- riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altre

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e 8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  85 41

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

- con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

- - inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- - superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  87 12

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  88 04

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  90 05

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  90 06

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  90 14

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

- parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

- di metalli communi, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  94 01 e ex  94 03

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403 , a condizione che:

— il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  95 06

Bastoni per golf e parti dei bastoni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  96 01 e ex  96 02

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex  96 03

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  96 13

Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  96 14

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

(1)   I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)   I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(3)   La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4)   Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)   Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906 , da un lato e da 3907 a 3911 , dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)   Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(7)   Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)   L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9)   Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)   Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)   SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)   Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

▼B




ALLEGATO 16

LAVORAZIONI ESCLUSE DAL CUMULO REGIONALE SPG

Sono escluse le lavorazioni quali:

 applicazione di bottoni o di altri tipi di chiusure;

 confezione di asole;

 finiture interiori di pantaloni e polsini oppure orli inferiori di gonne e abiti interi, ecc.;

 orlatura di fazzoletti, tovaglie da tavola, ecc.;

 apposizione di guarnizioni e accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;

 stiratura e altre preparazioni di capi di abbigliamento da vendere «confezionati»;

 oppure qualsiasi abbinamento di dette lavorazioni.

▼M10




ALLEGATO 17

▼M39

CERTIFICATO DI ORIGINE, MODULO A

1. Il certificato di origine, modulo A, deve essere conforme al modello che figura nel presente allegato. Le note riportate sul retro del certificato non devono obbligatoriamente essere redatte in francese o in inglese. Il certificato, invece, è redatto in inglese o in francese. Se è compilato a mano, si deve fare uso dell'inchiostro e del carattere stampatello.

▼M56

2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza e la larghezza, una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Si deve utilizzare una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

Se i certificati sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato.

▼M39

3. Ogni certificato reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

▼M56

4. I certificati che recano sul retro le versioni precedenti delle note possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte.

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NOTES (2013)

I.    Countries which accept Form A for the purposes of the Generalised System of Preferences (GSP)



Australia (1)

European Union:

France

Netherlands

Belarus

Austria

Germany

Poland

Canada

Belgium

Greece

Portugal

Iceland

Bulgaria

Hungary

Romania

Japan

Croatia

Ireland

Slovakia

New Zealand (2)

Cyprus

Italy

Slovenia

Norway

Czech Republic

Latvia

Spain

Russian Federation

Denmark

Lithuania

Sweden

Switzerland including Liechtenstein (3)

Estonia

Luxembourg

United Kingdom

Turkey

Finland

Malta

 

United States of America (4)

 

 

 

(1)   For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

(2)   Official certification is not required.

(3)   The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.

(4)   The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II.    General conditions

To qualify for preference, products must:

(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

(b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,

(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary).

III.    Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

(a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter ‘P’ in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).

(b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:

(1) United States of America: for single country shipments, enter the letter ‘Y’ in Box 8, for shipments from recognised associations of counties, enter the letter ‘Z’, followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example ‘Y’ 35 % or ‘Z’ 35 %).

(2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter ‘G’ in Box 8; otherwise ‘F’.

(3) Iceland, the European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey; enter the letter ‘W’ in Box 8 followed by the Harmonised Commodity Description and coding system (Harmonised System) heading at the 4-digit level of the exported product (example ‘W’ 96.18).

(4) Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter ‘Y’ in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example ‘Y’ 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter ‘Pk’.

(5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

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NOTES (2013)

I.    Pays acceptant la formule A aux fins du système des préférences généralisées (SPG):



Australie (1)

Union européenne:

Finlande

Pays-Bas

Bélarus

Allemagne

France

Pologne

Canada

Autriche

Grèce

Portugal

Etats-Unis d'Amérique (3)

Belgique

Hongrie

République tchèque

Fédération de Russie

Bulgarie

Irlande

Roumanie

Islande

Chypre

Italie

Royaume-Uni

Japon

Croatie

Lettonie

Slovaquie

Norvège

Danemark

Lituanie

Slovénie

Nouvelle-Zélande (2)

Espagne

Luxembourg

Suède

Suisse y compris Liechtenstein (4)

Estonie

Malte

 

Turquie

 

 

 

(1)   Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

(2)   Un visa officiel n'est pas exigé.

(3)   Les Etats-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District collector of Customs).

(4)   D'après l'Accord du 29 mars 1923, la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ce pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.

II.    Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

(a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;

(b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et

(c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

III.    Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

(a) Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d'inscrire la lettre «P» dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).

(b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:

(1) Etats Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre «Y» ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre «Z», suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: «Y» 35 % ou «Z» 35 %);

(2) Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre «G» pur les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre «F»;

(3) Islande, Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l'Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre «W» suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple «W» 96.18);

(4) Fédération de Russie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre «Y» dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: «Y» 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettre «Pk» dans la case 8;

(5) Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.

▼M39




ALLEGATO 18

(di cui all'articolo 97 quaterdecies, paragrafo 3)

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … ( 133 )) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 134 ) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne et … ( 135 ).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (135) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (135)  according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community and … (135) .

(Luogo e data) ( 136 )

(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 137 ).

▼M18 —————

▼B




ALLEGATO 21

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E RELATIVA DOMANDA

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il certificato è compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato o del territorio d'esportazione. Se è compilato a mano, si deve far uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm; è ammessa, per lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti dello Stato o del territorio di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

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▼M10




ALLEGATO 22

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image ►(3) A2   ►(3) M30   ►(3) M45  

▼B




ALLEGATO 23

NOTE INTERPRETATIVE IN MATERIA DI VALORE IN DOGANA



Colonna n. 1

Colonna n. 2

Riferimento alle disposizioni del Codice doganale

Note

Articolo 29, paragrafo 1

Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi e gli altri pagamenti fatti dal compratore al venditore e che non si riferiscono alle merci importate

Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino

Ciò si verifica, ad esempio, quando il venditore chieda ad un compratore di automobili di non rivenderle né esporle prima di una determinata data che corrisponde al momento dell'immissione sul mercato dei modelli dell'anno.

Articolo 29, paragrafo 1, lettera b)

Può trattarsi, ad esempio, delle situazioni seguenti:

a)  il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisterà anche determinate quantità di altre merci;

b)  il prezzo delle merci importate dipende dal o dai prezzi a cui il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate;

c)  il prezzo è stabilito sulla base di un modo di pagamento senza alcun rapporto con le merci importate: ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semifiniti che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantità di prodotti finiti.

Tuttavia, non comporteranno il rigetto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di ingegneria o piani eseguiti nel paese di importazione, non comporterà il rigetto del valore di transazione ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1.

Articolo 29, paragrafo 2

1.  L'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), prevedono diversi mezzi per stabilire l'accettabilità di un valore di transazione.

2.  Il paragrafo 2, lettera a), prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore siano legati, le circostanze proprie della vendita saranno esaminate e il valore di transazione sarà ammesso come valore in dogana purché detti legami non abbiano influito sul prezzo. Non si deve intendere con ciò che le circostanze della vendita debbano essere esaminate ogni volta che il compratore e il venditore sono legati. Tale esame sarà richiesto soltanto nel caso in cui esistano dubbi sulla accettabilità del prezzo. Quando l'autorità doganale non nutra alcun dubbio sull'accettabilità del prezzo, questo deve essere accettato senza che il dichiarante sia tenuto a fornire informazioni complementari. Ad esempio, l'autorità doganale può aver esaminato in precendenza la questione dei legami o essere già in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere già convinta, in base a detto esame o dette informazioni, che i legami non hanno influito sul prezzo.

3.  Quando l'autorità doganale non sia in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa deve dare al dichiarante la possibilità di fornire tutte le altre informazioni particolareggiate che possono essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l'autorità doganale deve essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e il modo in cui il prezzo in questione è stato deciso, allo scopo di determinare se i legami hanno influito sul prezzo. Se fosse possibile provare che il compratore e il venditore, benché legati ai sensi dell'articolo 143, del presente regolamento acquistano e vendono l'uno all'altro come se non fossero legati, risulterebbe dimostrato che i legami non hanno influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stato deciso in modo compatibile con le pratiche normali di fissazione dei prezzi nel settore produttivo in questione, o nel modo in cui il venditore stabilisce i suoi prezzi per le vendite a compratori che non sono legati a lui, ciò dimostrerebbe che i legami non hanno influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell'utile globale realizzato dall'impresa in un periodo rappresentativo (ad esempio, su base annua) per vendite di merci della stessa natura o della stessa specie, sarebbe così dimostrato che non si è influito sul prezzo.

4.  Il paragrafo 2, lettera b), prevede che il dichiarante avrà la possibilità di dimostrare che il valore di transazione è estremamente vicino ad un valore assunto come criterio, in precedenza accettato dall'autorità doganale e che esso risulta pertanto accettabile secondo le disposizioni dell'articolo 29. Quando sia soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non è necessario esaminare la questione dell'influsso di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l'autorità doganale è già in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche più approfondite, che è soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, lettera b), essa non avrà motivo di esigere dal dichiarante che ne apporti la prova.

Articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Per determinare se un valore «sia estremamente vicino» ad un altro valore è necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate nonché di sapere se la differenza di valore è significativa dal punto di vista commerciale. Poiché questi elementi possono variare da un caso all'altro, è impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, per determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori assunti come «criteri» di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce.

Articolo 29, paragrafo 3, lettera a)

Un esempio di pagamento indiretto è costituito dal regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del venditore.

Articolo 30, paragrafo 2, lettera a) o b)

1.  Nell'applicare tali disposizioni l'autorità doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di merci identiche o simili, effettuata allo stesso livello commerciale e che si avvicini sensibilmente alla stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite sarà possibile riferirsi a una vendita di merci identiche o simili effettuata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti: a)  vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante una quantità differente; b)  vendita ad un livello commerciale differente ma che si avvicina sensibilmente a una stessa quantità; oppure c)  vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. 2.  Se una vendita è stata constatata in una qualsiasi delle tre situazioni succitate saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso, a)  unicamente del fattore quantità, b)  unicamente del fattore livello commerciale, oppure c)  sia del fattore livello commerciale, sia del fattore quantità. ►C1   ◄ 4.  Una condizione per qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente sulla base di elementi di prova, che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio dei prezzi correnti in vigore, tra i quali figurano prezzi che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di dieci unità, se le sole merci importate, identiche o simili, per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a cinquecento unità e se si è riconosciuto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al prezzo corrente del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di dieci unità. Non è necessario per questo che una vendita di dieci unità abbia avuto luogo, allorquando sarà stato stabilito, a seguito di vendite relative a quantità differenti, che il prezzo corrente è veritiero e effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo, la determinazione di un valore in dogana secondo il disposto dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) non è adeguata.

Articolo 30, paragrafo 2, lettera d)

1.  Di norma, il valore in dogana è determinato, secondo le presenti disposizioni, in base ad informazioni immediatamente disponibili nella Comunità. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare nonché altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori della Comunità. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sarà assoggettato alla giurisdizione delle autorità degli Stati membri. L'utilizzazione del metodo del valore calcolato sarà, in generale, limitata ai casi in cui il compratore ed il venditore sono legati e nei quali il produttore è disposto a comunicare alle autorità del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi nonché ad accordare facilitazioni per ogni ulteriore verifica che potrebbe risultare necessaria.

2.  Il «costo o il valore» di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), è da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si baserà sulla contabilità commerciale del produttore, a condizione che detta contabilità sia compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi e che sono applicati nel paese di produzione delle merci.

3.  L'« ►C2  ammontare ◄ per gli utili e le spese generali» di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), ►C2  secondo trattino, ◄ dovrà essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre che egli comunica siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione.

4.  Il costo o il valore di ciascuno degli elementi considerati nel presente articolo non dovrà essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato.

5.  Occorre notare a questo proposito che « ►C2  l'ammontare ◄ per gli utili e le spese generali» deve considerarsi come un'unica entità. Ne deriva che, se, in un caso particolare, l'utile del produttore è esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie. Un esempio di ciò si avrebbe nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nella Comunità e il produttore si accontentasse di un utile nullo od esiguo, per bilanciare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore può dimostrare che, a causa di circostanze commerciali particolari, egli può trarre un utile esiguo dalla vendita delle merci importate, le cifre relative ai suoi utili effettivi dovrebbero essere prese in considerazione, purché egli le giustifichi con motivi validi di carattere commerciale e la sua politica in materia di prezzi rifletta le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Ciò potrebbe avvenire nel caso, ad esempio, in cui taluni produttori siano stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o nel caso in cui essi vendano merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d'importazione accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitività. Quando le cifre relative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura e della stessa specie delle merci da valutare, effettuate dal produttore del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione, l'importo degli utili e delle spese generali potrà basarsi su informazioni pertinenti diverse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome.

6.  Per determinare se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci, si dovrà procedere caso per caso tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente al disposto dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l'esportazione, a destinazione del paese d'importazione, del gruppo o della gamma di merci più limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), le «merci della stessa natura o della stessa specie» debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare.

Articolo 31, paragrafo 1

1.  I valori in dogana determinati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, devono, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana precedentemente determinati.

2.  I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, devono essere quelli definiti dagli articoli 29 e 30, paragrafo 2 compreso, pur tenendo presente che una ragionevole elasticità nell'applicazione di tali metodi è conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1.

3.  Alcuni esempi illustrano cosa bisogna intendere per ragionevole elasticità:

a)  Merci identiche — La prescrizione secondo cui le merci identiche devono essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare può essere interpretata con elasticità; merci identiche importate, prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare, possono costituire la base della valutazione in dogana; si possono utilizzare i valori in dogana di merci identiche importate, già determinati a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d).

b)  Merci similari — La prescrizione secondo cui le merci similari devono essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare può essere interpretata con elasticità; merci similari importate, prodotte in un paese diverso dal paese d'esportazione delle merci da valutare, può costituire la base della valutazione in dogana; si possono utilizzare i valori in dogana delle merci similari importate, già determinati a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d).

c)  Metodo deduttivo — La prescrizione secondo cui le merci devono essere state vendute «nello stato in cui sono importate» di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento può essere interpretata con elasticità; il termine di «novanta giorni» può essere applicato con elasticità.

Articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

1.  Due considerazioni intervengono nell'attribuzione degli elementi precisati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto ii), alle merci importate, e cioè il valore dell'elemento stesso e il modo in cui tale valore deve essere attribuito alle merci importate. L'attribuzione di detti elementi dovrebbe concretizzarsi in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi.

2.  Per quanto riguarda il valore dell'elemento, se il compratore acquista detto elemento da un venditore a cui non è legato, ad un costo determinato, detto costo rappresenta il valore dell'elemento. Se l'elemento è stato prodotto dal compratore o da una persona con la quale esso è legato, il suo valore sarebbe dato dal costo della sua produzione. Se l'elemento è stato utilizzato in precedenza dal compratore, a prescindere dal fatto che questi l'abbia o no acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detta utilizzazione, al fine di determinare il valore dell'elemento.

3.  L'elemento, una volta determinato il suo valore, deve essere attribuito alle merci importate. Esistono varie possibilità a tal fine. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se il compratore desidera pagare i dazi in un'unica volta sul valore totale. Altro esempio: il compratore può chiedere che il valore sia attribuito al numero di unità prodotte fino al momento del primo invio. Altro esempio ancora: egli può chiedere che il valore sia attribuito alla totalità della produzione prevista se esistono già precisi contratti o impegni per questa stessa produzione. Il metodo di attribuzione utilizzato dipenderà dalla documentazione fornita dal compratore.

4.  A titolo illustrativo, si può considerare il caso di un compratore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10 000 unità. Al momento dell'arrivo del primo invio, di 1 000 unità, il produttore ha già fabbricato 4 000 unità. Il compratore può chiedere all'autorità doganale di attribuire il valore dello stampo a 1 000 , 4 000 o 10 000 unità.

Articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

1.  I valori da aggiungere per gli elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), devono basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per il dichiarante e per l'autorità doganale, il lavoro connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore.

2.  Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere è il costo dell'acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non daranno luogo a nessuna altra aggiunta salvo quella relativa al costo delle copie.

3.  I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità a seconda della struttura delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell'impresa considerata.

4.  Ad esempio, può verificarsi che un'impresa, che importa diversi prodotti provenienti da più paesi, tenga la contabilità del suo centro di progettazione situato fuori del paese d'importazione in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili a un determinato prodotto. In siffatto caso, una rettifica diretta potrà essere operata, in misura appropriata, a norma dell'articolo 32.

5.  D'altra parte, si può avere il caso di un'impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori del paese d'importazione, nelle sue spese generali senza attribuirle a prodotti determinati. In siffatti casi sarebbe possibile operare, a norma dell'articolo 32, un'adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all'intera produzione che beneficia dei servizi del centro stesso e aggiungendo i costi così attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unità.

6.  Le variazioni delle circostanze succitate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo appropriato di attribuzione.

7.  Nei casi in cui la produzione dell'elemento in questione richieda l'intervento di un certo numero di paesi e sia scaglionata in un determinato lasso di tempo, la rettifica dovrà essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al fuori della Comunità.

Articolo 32, paragrafo 1, lettera c)

I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), possono comprendere tra l'altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di autore.

Articolo 32, paragrafo 2

In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, il valore di transazione non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 29. Potrebbe verificarsi ad esempio, il caso seguente: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita, nel paese d'importazione, di un litro di un determinato prodotto, in precedenza importato al kg e trasformato in soluzione dopo l'importazione. Se il corrispettivo si basa, in parte, sulle merci importate e in parte su altri elementi che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono più essere identificate separatamente, oppure nel caso in cui l'imposta non possa essere distinta da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore), sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l'importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può aggiungere un elemento al prezzo effettivamente pagato o da pagare.

▼C1

Riferimento alle disposizioni del Codice doganale

Note

▼B

Articolo 143, paragrafo 1, lettera e)

Si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere ►C2  su valori ◄ di costrizione o di orientamento sulla seconda.

▼C1

Articolo 150 paragrafo 1

Articolo 151 paragrafo 1

L'espressione «e/o» consente di far riferimento alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre situazioni descritte al paragraffo 1 delle note interpretative dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b).

▼B

Articolo 152, paragrafo 1, lettera a), punto i)

1.  Gli «utili e le spese generali» devono essere considerati come un'unica entità. La cifra considerata per tale detrazione dovrà essere determinata in base alle informazioni fornite dal dichiarante, a meno che le cifre da questi fornite non siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci importate della stessa natura o della stessa specie nel paese d'importazione. Quando le cifre del dichiarante sono incompatibili con queste ultime cifre, l'importo da considerare per gli utili e le spese generali può basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dal dichiarante o a suo nome.

2.  Per determinare le commissioni o gli utili e le spese generali conformemente alle disposizioni di tale articolo, si dovrà decidere, caso per caso, tenendo conto delle circostanze, se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci. Si dovrà procedere ad un esame delle vendite, nel paese d'importazione, del gruppo o gamma più limitato di merci importate della stessa natura o della stessa specie comprendente le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai sensi di tale articolo, le «merci della stessa natura o della stessa specie» comprendono le merci importate dallo stesso paese delle merci da valutare, nonché le merci importate provenienti da altri paesi.

Articolo 152, paragrafo 2

1.  Quando si faccia ricorso a tale metodo di valutazione le detrazioni operate per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione, si baseranno su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli si effettueranno in base a formule, prescrizioni e metodi di calcolo ammessi nel settore di produzione, nonché ad altre pratiche del settore.

2.  Quest'ultimo metodo di valutazione non sarà normalmente applicabile quando, in seguito a una lavorazione o ad una trasformazione successiva, le merci importate abbiano perso la loro identità. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benché le merci importate abbiano perso la loro identità, il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione può essere determinato con precisione e senza eccessiva difficoltà. Invece, possono verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identità, ma costituiscono un elemento talmente minore delle merci vendute nel paese d'importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non è giustificato. Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, le situazioni di questo tipo devono essere esaminate caso per caso.

Articolo 152, paragrafo 3

1.  Ad esempio: talune merci sono vendute sulla base di un prezzo corrente che comporta prezzi unitari favorevoli per gli acquisti in quantità relativamente grandi.



Quantità per vendita

Prezzo unitario

Numero di vendite

Quantità totale venduta a ciascun prezzo

da 1 a 10 unità

100

10 vendite di 5 unità

5 vendite di 3 unità

65

da 11 a 25 unità

95

5 vendite di 11 unità

55

più di 25 unità

90

1 vendita di 30 unità

1 vendita di 50 unità

80

Il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90.

2.  Altro esempio: hanno luogo due vendite. Nella prima, 500 unità sono vendute al prezzo di 95 unità ciascuna. Nella seconda, 400 unità sono vendute al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio il numero più elevato di unità vendute ad un prezzo determinato è 500; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alla vendita nel quantitativo maggiore è 95.

3.  Terzo esempio: nella seguente situazione diverse quantità sono vendute a prezzi differenti.



a)  Vendite

Quantità per vendita

Prezzo unitario

40 unità

100

30 unità

90

15 unità

100

50 unità

95

25 unità

105

35 unità

90

5 unità

100



b)  Totali

Quantità totale venduta

Prezzo unitario

65

90

50

95

60

100

25

105

In quest'esempio il numero più elevato di unità vendute a un prezzo determinato è 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90.




ALLEGATO 24

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTABILITÀ GENERALMENTE AMMESSI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA

1. Per «principi di contabilità generalmente ammessi» si intendono quelli che incontrano in un paese, e in un momento determinato, un largo consenso o una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come debbano essere valutati l'attivo e il passivo, nonché i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare, il loro modo di divulgazione e quali siano gli stati finanziari da stabilire. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale quanto in pratiche e procedure particolareggiate.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al valore in dogana, l'autorità doganale interessata utilizzerà le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese in causa, visto l'articolo in questione. Ad esempio, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi dell'articolo 152, del presente regolamento, vanno determinati in base ad informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese d'importazione. Invece, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi ►C1  dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d) del Codice ◄ , vanno determinati in base alle informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio: per la determinazione di un elemento contemplato dall'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del Codice, effettuata nel paese d'importazione, vanno utilizzate le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi in quest'ultimo.

▼M22




ALLEGATO 25

SPESE DI TRASPORTO AEREO DA COMPRENDERE NEL VALORE IN DOGANA

1. La seguente tabella indica:

a) paesi terzi elencati per continente e zone ( 138 ) (colonna 1);

b) le percentuali che rappresentano la parte dei costi di trasporto aereo da un dato paese terzo nella CE da comprendere nel valore in dogana (colonna 2).

2. Per le merci spedite da paesi o da aeroporti non compresi nella tabella seguente e diversi da quelli di cui al paragrafo 3, è presa in considerazione la percentuale relativa all'aeroporto più vicino a quello di partenza.

3. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione, i cui aeroporti non sono compresi nella tabella, si applicano le norme seguenti:

a) per le merci spedite direttamente verso detti dipartimenti da paesi terzi, deve essere compreso nel valore in dogana l'importo totale delle spese di trasporto aereo;

b) per le merci spedite verso la parte europea della Comunità da paesi terzi, e trasbordate o scaricate in uno di detti dipartimenti, devono essere comprese nel valore in dogana solo le spese di trasporto aereo che sarebbero state sostenute per trasportare le merci unicamente fino al luogo di trasbordo o scarico;

c) per le merci spedite verso detti dipartimenti da paesi terzi, e trasbordate o scaricate in un aeroporto situato nella parte europea della Comunità, le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana sono quelle risultanti dall'applicazione delle percentuali indicate nella tabella seguente alle spese che sarebbero state sostenute per trasportare le merci dall'aeroporto di partenza all'aeroporto di trasbordo o scarico.

Il trasbordo o lo scarico sono attestati da un visto apposto dalle autorità doganali sulla lettera di vettura aerea o altro documento di trasporto aereo con il timbro ufficiale dell'ufficio interessato; in caso contrario, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 163, paragrafo 6, del presente regolamento.



1

2

Zona (paese) di partenze (paese terzo)

Percentuale dei costi di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana per zona di arrivo CE

America

Zona A

70

Canada:

Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto, (per altri aeroporti si veda la zona B)

 

Groenlandia

 

Stati Uniti d'America:

Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburg, St Louis, Washington DC, (per altri aeroporti si vedano le zone B e C)

 

Zona B

78

Canada:

Edmonton, Vancouver, Winnipeg (per altri aeroporti si veda la zona A)

 

Stati Uniti d'America:

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle, (per altri aeroporti si vedano le zone A e C)

 

America Centrale (tutti i paesi)

 

America del Sud (tutti i paesi)

 

Zona C

89

Stati Uniti d'America:

Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau, (per altri aeroporti si vedano le zone A e B)

 

Africa

Zona D

Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia

33

Zona E

Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Côte d'Ivoire, Etiopia, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Togo

50

Zona F

Burundi, Congo (Brazzaville), Congo (Repubblica democratica del), Gabon, Guinea equatoriale, Kenya, Ruanda, Sant'Elena, São Tomé e Principe, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda

61

Zona G

Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mozambico, Namibia, Repubblica sudafricana, Swaziland, Zambia, Zimbabwe

74

Asia

Zona H

Armenia, Azerbaigian, Georgia, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Siria

27

Zona I

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Mascate e Oman, Qatar, Yemen (Repubblica araba)

43

Zona J

Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan

46

Zona K

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan,

Russia: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk, (per altri aeroporti si vedano le zone L, M e O)

57

Zona L

Brunei, Cambogia, Cina, Filippine, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam

Russia: Irkutsk, Kirensk, Krasnoyarsk, (per altri aeroporti si vedano le zone K, M e O)

70

Zona M

Giappopne, Corea (Nord), Corea (Sud)

Russia: Khabarovsk, Vladivostok, (per altri aeroporti si vedano le zone K, L e O)

83

Australia e Oceania

Zona N

Australia e Oceania

79

Europa

Zona O

Islanda

Russia: Gorky, Kouïbychev, Mosca, Orel, Rostov, Volgograd, Voronej, (per altri aeroporti si vedano le zone K, L e M)

Ucraina

30

Zona P

Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, ►M30  Bulgaria, ◄ Isole Færøer, Macedonia (Ex Repubblica iugoslava di), Moldavia, Norvegia, ►M30  Romania, ◄ Serbia e Montenegro, Turchia

15

Zona Q

►M45  Croazia,  ◄ Svizzera

5

▼M27




ALLEGATO 26

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 152, PARAGRAFO 1, LETTERA a) bis

Procedura semplificata per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice ( 139 )



Codice NC (TARIC)

Designazione delle merci

Periodo di validità

0701 90 50

Patate di primizia

1.1.-30.6.

0703 10 19

Cipolle

1.1.-31.12.

0703 20 00

Agli

1.1.-31.12.

0708 20 00

Fagioli

1.1.-31.12.

0709200010

Asparagi:

— verdi

1.1.-31.12.

0709200090

Asparagi:

— altri

1.1.-31.12.

0709 60 10

Peperoni

1.1.-31.12.

ex 0714 20

Patate dolci, fresche o refrigerate, intere

1.1.-31.12.

0804300090

Ananas

1.1.-31.12.

0804400010

Avocadi

1.1.-31.12.

0805 10 20

Arance dolci

1.6.-30.11.

0805201005

Clementine

1.3.-31.10.

0805203005

Monreal e satsuma

1.3.-31.10.

0805205007

0805205037

Mandarini e Wilkings

1.3.-31.10.

0805207005

0805209005

0805209009

Tangerini e altri

1.3.-31.10.

0805400011

Pompelmi:

— bianchi

1.1.-31.12.

0805400019

Pompelmi:

— rosei

1.1.-31.12.

0805509011

0805509019

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.-31.12.

0806 10 10

Uve da tavola

21.11.-20.7.

0807 11 00

Cocomeri

1.1.-31.12.

0807190010

0807190030

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1.-31.12.

0807190091

0807190099

Altri meloni

1.1.-31.12.

0808205010

Pere:

— Nashi (Pyrus pyrifolia)

— Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5.-30.6.

0808205090

Pere:

— altre

1.5.-30.6.

0809 10 00

Albicocche

1.1.-30.5. e 1.8.-31.12.

0809 30 10

Pesche noci

1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.

0809 30 90

Pesche

1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.

0809 40 05

Prugne

1.10.-10.6.

0810 10 00

Fragole

1.1.-31.12.

0810 20 10

Lamponi

1.1.-31.12.

0810 50 00

Kiwi

1.1.-31.12.

▼M27 —————

▼B




ALLEGATO 28

image

image




ALLEGATO 29

image

image




ALLEGATO 30

ETICHETTA APPOSTA SUI BAGAGLI REGISTRATI IN UN AEROPORTO COMUNITARIO

(articolo 196)

1.   CARATTERISTICHE

L'etichetta di cui all'articolo 4 deve essere concepita in modo tale da renderne impossibile la riutilizzazione.

a) Detta etichetta deve essere munita lungo i bordi longitudinali di una banda di colore verde della larghezza di almeno 5 mm in corrispondenza delle sezioni relative al tragitto e all'identificazione.

Queste bande di colore verde possono coprire anche altre parti dell'etichetta, ad eccezione degli spazi riservati ai codici a barre che devono avere uno sfondo bianco [vedi modello sub 2 a)].

b) Se il bagaglio non è accompagnato, l'etichetta sarà quella prevista nella risoluzione IATA n. 743a, in cui le bande discontinue di colore rosso lungo i bordi sono sostituite da bande discontinue di colore verde [vedi modello sub 2b)].

2.   MODELLI

a)  image

b)  image

▼M29




ALLEGATO 30 bis

1.   Note introduttive alle tabelle

Nota 1.   Indicazione generale

1.1. La dichiarazione sommaria che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita dallo stesso contiene, per ciascun tipo di merci, le informazioni indicate nelle tabelle da 1 a 5. ►M33   La richiesta di deviazione, che deve essere presentata se un mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, contiene le informazioni indicate nella tabella 6. ◄

▼M33

1.2. Le tabelle da 1 a 7 comprendono tutti i dati necessari per le procedure, le dichiarazioni e le richieste di deviazione di cui trattasi. Esse forniscono un quadro globale dei requisiti richiesti per le diverse procedure, dichiarazioni e richieste di deviazione.

▼M29

1.3. I titoli delle colonne sono di immediata comprensione e si riferiscono alle procedure e alle dichiarazioni. ►M35  ————— ◄

1.4. La lettera «X» in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a livello della voce corrispondente alle merci. La lettera «Y» in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a livello di intestazione. La lettera «Z» in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente alla voce relazione di trasporto. Ogni combinazione di queste lettere «X»«Y» e «Z» indica che il dato di cui trattasi può essere richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a ognuno dei livelli interessati.

1.5. Nel presente allegato l’uso dei termini dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita fa riferimento, rispettivamente, alle dichiarazioni sommarie di cui agli articoli 36 bis, paragrafo 1, e 182 bis, paragrafo 1, del codice.

▼M33

1.6. Le descrizioni e le note di cui alla sezione 4 relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, alle procedure semplificate e alle richieste di deviazione si riferiscono ai dati indicati nelle tabelle da 1 a 7.

▼M29

Nota 2.   Dichiarazione in dogana utilizzata come dichiarazione sommaria

2.1. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell’articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di entrata» delle tabelle da 1 a 4.

Quando una dichiarazione in dogana, di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del codice, è utilizzata come dichiarazione sommaria, a norma dell’articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla ►M33  tabella 7 ◄ , le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di entrata» delle tabelle da 1 a 4.

2.2. Quando si applica l’articolo 14 ter, paragrafo 3, e qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell’articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna «AEO Dichiarazione sommaria di entrata» della tabella 5.

Quando si applica l’articolo 14 ter, paragrafo 3, e una dichiarazione in dogana, di cui all’articolo 76, paragrafo 1 del codice, è utilizzata come dichiarazione sommaria a norma dell’articolo 36 quater, paragrafo 1 del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla ►M33  tabella 7 ◄ , le informazioni specificate nella colonna «AEO Dichiarazione sommaria di entrata» della tabella 5.

Nota 3.   Dichiarazione in dogana di esportazione

3.1. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia prescritta a norma dell’articolo 182 ter del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di uscita» delle tabelle 1 e 2.

Qualora una dichiarazione in dogana di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del codice, sia prescritta a norma dell’articolo 182 ter del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla ►M33  tabella 7 ◄ , le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di uscita» delle tabelle 1 e 2.

3.2. Quando si applica l’articolo 14 ter, paragrafo 3, e qualora sia prescritta una dichiarazione in dogana come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, a norma dell’articolo 182 ter del codice, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna «AEO Dichiarazione sommaria di uscita» della tabella 5.

Quando si applica l’articolo 14 ter, paragrafo 3, e sia prescritta una dichiarazione in dogana di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, a norma dell’articolo 182 ter del codice, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla ►M33  tabella 7 ◄ , le informazioni specificate nella colonna «AEO Dichiarazione sommaria di uscit»a della tabella 5.

Nota 4.   Altre circostanze particolari relative alle dichiarazioni di entrata e di uscita e taluni tipi di traffico di merci. Note alle tabelle da 2 a 4

▼M33

4.1. Le colonne «Dichiarazione sommaria di uscita — spedizioni per espresso» e «Dichiarazione sommaria di entrata — spedizioni per espresso» della tabella 2 contengono i dati richiesti che devono essere forniti elettronicamente alle autorità doganali ai fini dell’analisi di rischio prima della partenza o dell’arrivo delle spedizioni per espresso. I servizi postali possono scegliere di fornire elettronicamente alle autorità doganali i dati contenuti in tali colonne della tabella 2 ai fini dell’analisi di rischio prima della partenza o dell’arrivo delle spedizioni postali.

4.2. Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.

4.3. Ai fini del presente allegato per spedizione postale si intende una singola unità del peso massimo di 50 kg trasportata mediante sistema postale, in conformità delle disposizioni della convenzione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi a norma di dette disposizioni.

▼M40 —————

▼M29

4.5. Le tabelle 3 e 4 contengono le informazioni necessarie alle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alle modalità di trasporto su strada e su ferrovia.

4.6. Della tabella 3 relativa alla modalità di trasporto su strada si applica anche in caso di trasporto multimodale salvo che non sia diversamente disposto alla sezione 4.

Nota 5.   Procedure semplificate

5.1. Le dichiarazioni per le procedure semplificate di cui agli articoli 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285 bis ►M32  ————— ◄ e 289 comprendono le informazioni specificate nella ►M33  tabella 7 ◄ .

5.2. Il formato ridotto per taluni dati previsti nell’ambito delle procedure semplificate non limita né influenza i requisiti di cui agli allegati 37 e 38, segnatamente rispetto alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.

2.   Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita



2.1.  Situazione per i modi di trasporto aereo, navale e lungo le vie di navigazione interna e altri modi di trasporto o situazioni non contenute nelle tabelle da 2 a 4 — Tabella 1

Voce

Dichiarazione sommaria di uscita

(cfr. nota 3.1)

Dichiarazione sommaria di entrata

(cfr. nota 2.1)

Numero di articoli

Y

Y

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X/Y

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

X/Y

►C18  speditore ◄

X/Y

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Y

Destinatario

X/Y

X/Y

Trasportatore

 

Z

Parte destinataria della notifica

 

X/Y

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

 

Z

Numero di riferimento del trasporto

 

Z

Codice del primo luogo di arrivo

 

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

 

Z

Codici del o dei paesi di transito

Y

Y

▼M33

Modo di trasporto fino alla frontiera

 

Z

▼M29

Localizzazione delle merci

Y

 

Luogo di carico

 

X/Y

Codice del luogo di scarico

 

X/Y

Designazione delle merci

X

X

Tipo di colli (codice)

X

X

Numero di colli

X

X

Marchi di spedizione

X/Y

X/Y

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

X/Y

Numero di articolo

X

X

Codice delle merci

X

X

Massa lorda (kg)

X/Y

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

X

Numero del suggello

X/Y

X/Y

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

Y

▼M35

Codice dell’ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

 

Z



2.2.  Spedizioni per espresso— Tabella 2

Voce

►M33   Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso (cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3)  ◄

►M40   ◄

►M33   Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni per espresso (cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3)  ◄

Numero di riferimento unico delle spedizioni

 

X/Y

 

Numero del documento di trasporto

 

X/Y

 

►C18  speditore ◄

X/Y

X/Y

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Y

Y

Destinatario

X/Y

X/Y

X/Y

Trasportatore

 

 

Z

▼M33

Numero di riferimento del trasporto

 

 

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

 

 

Z

▼M29

Codici del o dei paesi di transito

Y

 

Y

▼M33

Modo di trasporto fino alla frontiera

 

 

Z

▼M29

Ufficio doganale all’uscita

Y

Y

 

Localizzazione delle merci

Y

Y

 

Luogo di carico

 

 

Y

Codice del luogo di scarico

 

 

X/Y

Designazione delle merci

X

X

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

 

X/Y

 

Numero di articolo

X

X

X

Codice delle merci

X

X

X

Massa lorda (kg)

X/Y

X/Y

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

 

X

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

X/Y

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

Y

Y

▼M35

Codice dell’ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

 

 

Z

▼M29



2.3.  Modalità di trasporto su strada — Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata — Tabella 3

Voce

Strada — Dichiarazione sommaria di entrata

(cfr. nota 2.1)

Numero di articoli

Y

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

►C18  speditore ◄

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Destinatario

X/Y

Trasportatore

Z

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo

Z

Codice del primo luogo di arrivo

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Z

Codici dei paesi di transito

Y

▼M33

Modo di trasporto fino alla frontiera

Z

▼M29

Luogo di carico

X/Y

Codice del luogo di scarico

X/Y

Designazione delle merci

X

Tipo di colli (codice)

X

Numero di colli

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

Numero di articolo

X

Codice delle merci

X

Massa lorda

X/Y

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

Numero del suggello

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Firma/Autenticazione

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y



2.4.  Modalità di trasporto su ferrovia — Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata — Tabella 4

Voce

Ferrovia — Dichiarazione sommaria di entrata

(cfr. nota 2.1)

Numero di articoli

Y

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

►C18  speditore ◄

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Destinatario

X/Y

Trasportatore

Z

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo

Z

Numero di riferimento del trasporto

Z

Codice del primo luogo di arrivo

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Z

Codici dei paesi di transito

Y

▼M33

Modo di trasporto fino alla frontiera

Z

▼M29

Luogo di carico

X/Y

Codice del luogo di scarico

X/Y

Designazione delle merci

X

Tipo di colli (codice)

X

Numero di colli

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

Numero di articolo

X

Codice delle merci

X

Massa lorda

X/Y

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

Numero del sigillo

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Firma/Autenticazione

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y



2.5.  Operatori economici autorizzati — Dati ridotti richiesti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita — Tabella 5

Voce

Dichiarazione sommaria di uscita

(cfr. nota 3.2)

Dichiarazione sommaria di entrata

(cfr. nota 2.2)

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X/Y

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

X/Y

►C18  speditore ◄

X/Y

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Y

Destinatario

X/Y

X/Y

Trasportatore

 

Z

Parte destinataria della notifica

 

X/Y

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

 

Z

Numero di riferimento del trasporto

 

Z

Codice del primo luogo di arrivo

 

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

 

Z

Codici del o dei paesi di transito

Y

Y

▼M33

Modo di trasporto fino alla frontiera

 

Z

▼M29

Ufficio doganale all’uscita

Y

 

Luogo di carico

 

X/Y

Designazione delle merci

X

X

Numero di colli

X

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

X/Y

▼M33

Numero di articolo

X

X

▼M29

Codice delle merci

X

X

Data della dichiarazione

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

Y

▼M35

Codice dell’ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

 

Z

▼M33



2.6.  Dati occorrenti per le richieste di deviazione — Tabella 6

Descrizione

 

Modo di trasporto fino alla frontiera

Z

Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Z

Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato

Z

Persona che chiede la deviazione

Z

MRN

X

Numero di articolo

X

Codice del primo luogo di arrivo

Z

Codice del primo luogo di arrivo effettivo

Z

▼M29



3.  Dati richiesti per le procedure semplificate — ►M33  tabella 7 ◄

Voce

Domiciliazione di esportazione

(cfr. nota 3.1)

Dichiarazione semplificata di esportazione

(cfr. nota 3.1)

Dichiarazione incompleta di esportazione

(cfr. nota 3.1)

Domicilazione di importazione

(cfr. nota 2.1)

Dichiarazione semplificata di importazione

(cfr. nota 2.1)

Dichiarazione incompleta di importazione

(cfr. nota 2.1)

Dichiarazione

 

Y

Y

 

Y

Y

Numero di articoli

 

Y

Y

 

Y

Y

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X

X

X

X

X

X

Numero del documento di trasporto

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

►C18  speditore ◄ /esportatore

X/Y

X/Y

X/Y

 

 

 

Destinatario

 

 

 

X/Y

X/Y

X/Y

Dichiarante/rappresentante

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Codice valuta

 

 

 

X

X

X

Ufficio doganale all’uscita

Y

Y

Y

 

 

 

Ufficio doganale per la dichiarazione complementare

 

 

Y

 

 

 

Designazione delle merci

X

X

X

X

X

X

Tipo di colli (codice)

X

X

X

X

X

X

Numero di colli

X

X

X

X

X

X

Marchi di spedizione

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

 

 

 

X/Y

X/Y

X/Y

Numero di articolo

 

X

X

 

X

X

Codice delle merci

X

X

X

X

X

X

Massa lorda (kg)

 

 

 

X

X

X

Regime

X

X

X

X

X

X

Massa netta (kg)

X

X

X

X

X

X

Prezzo dell’articolo

 

 

 

X

X

X

Numero di riferimento della procedura semplificata

X

 

 

X

 

 

Numero di autorizzazione

X

X

 

X

X

 

Informazioni supplementari

 

 

 

X

X

X

Data della dichiarazione

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

Y

Y

Y

Y

4.   Note esplicative dei dati

▼M33

MRN

Richiesta di deviazione: il numero di riferimento del movimento costituisce un’alternativa ai seguenti due dati:

 identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera,

 data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale.

▼M29

Dichiarazione

Inserire i codici indicati nell’allegato 38 per la casella n. 1, prima e seconda suddivisione del DAU.

Numero di articoli ( 140 )

Numero totale di articoli dichiarato nella dichiarazione o nella dichiarazione sommaria.

[Rif.: casella n. 5 del DAU].

Numero di riferimento unico delle spedizioni

Numero unico assegnato alle merci, per l’entrata, l’importazione l’uscita e l’esportazione. Si utilizzano i codici OMD (ISO15459) o equivalenti.

Dichiarazioni sommarie : si tratta di un’alternativa al numero del documento di trasporto, quando quest’ultimo non è disponibile.

Procedure semplificate : questa informazione può essere fornita ove disponibile.

Questo dato funge da link con altre fonti di informazione utili.

[Rif.: casella n. 7 del DAU].

Numero del documento di trasporto

▼M33

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale. Se la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata è diversa dal trasportatore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del trasportatore.

▼M29

Comprende il codice del tipo di documento di trasporto indicato all’allegato 38, seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Questo dato costituisce un’alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest’ultimo non è disponibile. Funge da link con altre fonti di informazione utili.

Dichiarazioni sommarie di uscita per l’approvvigionamento di navi e di aerei : numero della fattura o della distinta di carico.

Dichiarazioni sommarie di entrata per la modalità di trasporto su strada : tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.

▼M40 —————

▼M51

Speditore

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Dichiarazioni sommarie di uscita:

questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo di quest’ultimo. Se i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita figurano in una dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 182 ter, paragrafo 3, del codice e dell’articolo 216 del presente regolamento, questo dato corrisponde al dato «Speditore/esportatore» della dichiarazione doganale.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso.

La struttura del numero è articolata come segue:



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Formato

Esempi

1

Identificatore del paese terzo (codice paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

a2

US

JP

CH

2

Numero di identificazione unico in un paese terzo

Alfanumerico fino a 15

an.15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Esempi: «US1234567890ABCDE» per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d’identificazione unico è 1234567890ABCDE. «JPAbCd9875F» per uno speditore in Giappone (codice paese: JP) il cui numero d’identificazione unico è AbCd9875F. «CHpt20130101aa» per uno speditore in Svizzera (codice paese: CH) il cui numero d’identificazione unico è pt20130101aa.

Identificatore del paese terzo: la codificazione alfabetica dell’Unione europea per i paesi e i territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici dei paesi stabiliti in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 141 ).

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.

Dichiarazioni sommarie di entrata:

Si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo di quest’ultimo.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde alla struttura prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della presente nota esplicativa dei dati.

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.

▼M29

►C18  speditore ◄ /esportatore ►M33   ◄

La persona che effettua — o per conto della quale è resa — la dichiarazione d’esportazione e che ha la proprietà dei beni o un analogo diritto di disporre di essi al momento dell’accettazione della dichiarazione.

▼M33

Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

▼M29

[Rif.: casella n. 2 del DAU].

Persona che presenta la dichiarazione sommaria ►M33   ◄

▼M51

Si indica il numero EORI della persona che presenta la dichiarazione sommaria; il suo nome e indirizzo non sono comunicati.

▼M29

Dichiarazioni sommarie di entrata : una delle persone menzionate all’articolo 36 ter, paragrafi 3 e 4, del codice.

Dichiarazioni sommarie di uscita : la parte definita all’articolo 182 quinquies, paragrafo 3, del codice. Questa informazione non è fornita qualora, a norma dell’articolo 182 bis, paragrafo 1, del codice, le merci sono coperte da una dichiarazione in dogana.

Nota: Questa informazione è necessaria per identificare la persona che presenta la dichiarazione.

▼M51

Persona che chiede la deviazione

Richiesta di deviazione: persona che effettua la richiesta di deviazione all’entrata. Si indica il numero EORI della persona che presenta la richiesta di deviazione; il suo nome e indirizzo non sono comunicati.

Destinatario

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Dichiarazioni sommarie di uscita: nei casi di cui all’articolo 789 questa informazione deve essere fornita, indicando il nome e l’indirizzo completo del destinatario, se disponibile. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», il destinatario non è noto e l’informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice nella casella 44 della dichiarazione di esportazione:



Base giuridica

Oggetto

Casella

Codice

Allegato 30 bis

Situazioni relative a polizze di carico vendibili «con girata in bianco», in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario

44

30600

Si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo del destinatario.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.

Dichiarazioni sommarie di entrata: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», il destinatario non è noto e l’informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice 10600.



Base giuridica

Oggetto

 

Codice

Allegato 30 bis

Situazioni relative a polizze di carico vendibili «con girata in bianco», in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario

 

10600

Nei casi in cui deve essere fornita questa informazione, si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo del destinatario.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.

▼M29

Dichiarante/rappresentante ►M33   ◄

Da indicare se diverso dallo ►C18  speditore ◄ /esportatore all’esportazione/dal destinatario all’importazione.

▼M33

Si indica il numero EORI del dichiarante/rappresentante.

▼M29

[Rif.: casella n. 14 del DAU].

Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante

Codice che specifica la qualifica del dichiarante o del rappresentante. I codici da utilizzare sono quelli elencati all’allegato 38 nella casella n. 14 del DAU.

▼M51

Trasportatore

Questa informazione non è comunicata nel caso in cui sia identica a quella della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, tranne se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo. In questo caso si possono fornire tali informazioni indicando il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

Se questo dato è diverso da quello della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, si indica il nome e l’indirizzo completo del trasportatore.

Si indica il numero EORI del trasportatore o il numero di identificazione unico del paese terzo del trasportatore:

 se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto e/o

 in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo.

Si indica il numero EORI del trasportatore se questi è collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all’articolo 183, paragrafi 6 e 8, o all’articolo 184 quinquies, paragrafo 2.

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di un trasportatore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.

▼M40

Parte destinataria della notifica

▼M51

Parte da informare dell’entrata delle merci all’importazione. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI della parte destinataria della notifica non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo della suddetta parte.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo della parte destinataria della notifica, il nome e l’indirizzo di quest’ultima non sono comunicati.

▼M40

Dichiarazione sommaria di entrata: nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non è menzionato, si inserisce il codice 10600 ed è sempre indicata la parte destinataria della notifica.

Dichiarazione sommaria di uscita: nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non è menzionato, le informazioni relative alla parte destinataria della notifica sono sempre indicate nel campo «destinatario» al posto delle informazioni sul «destinatario». Qualora una dichiarazione di esportazione contenga informazioni concernenti la dichiarazione sommaria di uscita, nella casella n. 44 della dichiarazione di esportazione in esame è inserito il codice 30600 .

▼M29

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

▼M33

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera del territorio doganale della Comunità. Per l’identità vanno utilizzate le definizioni previste nell’allegato 37 nella casella n. 18 del DAU. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). In caso di trasporto aereo, non occorre fornire alcuna informazione.

I codici previsti nell’allegato 38 nella casella n. 21 del DAU vanno utilizzati per le nazionalità se tali informazioni non sono ancora incluse nell’identità.

▼M29

Modo di trasporto su ferrovia : deve essere fornito il numero del vagone.

▼M33

Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Richiesta di deviazione: occorre indicare il numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, il codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e il numero di volo IATA per il trasporto aereo.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

▼M29

Numero di riferimento del trasporto ( 142 )

▼M33

Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell’uscita, se pertinenti.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

▼M29

Modo di trasporto su ferrovia : deve essere fornito il numero del convoglio. Questo dato deve essere fornito in caso di trasporto multimodale, se pertinente.

Codice del primo luogo di arrivo

Identificazione del primo luogo di arrivo nel territorio doganale, ossia un porto (via marittima), un aeroporto (via aerea) o un posto di frontiera (via terrestre).

Il codice deve conformarsi al seguente modello: UN/LOCODE (an. 5) + codice nazionale (an.6).

Modi di trasporto su ferrovia e su strada : il codice deve seguire il modello fornito per gli uffici doganali all’allegato 38.

▼M33

Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata dichiarato.

Codice del primo luogo di arrivo effettivo

Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata effettivo.

Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato

Richiesta di deviazione: vanno utilizzati i codici previsti nell’allegato 38 nella casella n. 2 del DAU.

▼M29

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Data e ora/data e ora previste di arrivo del mezzo di trasporto al primo aeroporto (via aerea), al primo posto di frontiera (via terrestre) o al primo porto (via marittima). Va utilizzato un codice di 12 cifre (AAAAMMGGHHMM). Deve essere indicata l’ora locale del primo posto di arrivo.

▼M33

Richiesta di deviazione: si indica soltanto la data; va utilizzato il codice di 8 lettere (AAAAMMGG).

▼M29

Codici del o dei paesi di transito

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Vanno utilizzati i codici indicati nell’allegato 38 nella casella n. 2 del DAU. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.

▼M33

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di partenza iniziale delle merci.

▼M29

Codice valuta

Codice indicato all’allegato 38 nella casella n. 22 del DAU per la valuta in cui la fattura commerciale è stata redatta.

Questa informazione è utilizzata insieme a quella «Prezzo dell’articolo» ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all’importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. [Rif.: caselle n. 22 e n. 44 del DAU].

▼M33

Modo di trasporto fino alla frontiera

Dichiarazione sommaria di entrata: modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo in cui è previsto che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità. In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nella nota esplicativa dell’allegato 37 per la casella n. 21.

Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.

Vanno utilizzati i codici 1, 2, 3, 4, 7, 8 o 9 previsti nell’allegato 38 nella casella n. 25 del DAU.

[Rif.: casella n. 25 del DAU].

▼M29

Ufficio doganale di uscita

▼M35

Codice previsto nell’allegato 38 per la casella 29 del DAU relativo all’ufficio doganale di uscita contemplato.

▼M33

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita – spedizioni postali: questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.

▼M29

Ufficio doganale per la dichiarazione complementare

Dichiarazioni incomplete di esportazione : questo dato deve essere utilizzato solo nei casi di cui all’articolo 281, paragrafo 3.

Localizzazione delle merci (142) 

Il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

[Rif.: casella n. 30 del DAU].

Luogo di carico ( 143 )

Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato.

▼M33

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata : spedizioni postali: questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.

▼M29

Modi di trasporto su ferrovia e su strada : può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l’ufficio doganale di partenza TIR.

Codice del luogo di scarico (143) 

Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato.

Modi di trasporto su ferrovia e su strada : se il codice non è disponibile, deve essere indicato il nome del luogo con la massima precisione possibile.

Nota: Questo dato fornisce informazioni utili per la gestione della procedura.

Designazione delle merci

Dichiarazioni sommarie : è la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Termini generici, quali «collettame», «carico» o «parti», non possono essere accettati. Un elenco di tali termini generici sarà pubblicato dalla Commissione. Non è necessario fornire questa informazione quando è specificato il codice delle merci.

Procedure semplificate : è la descrizione a fini tariffari.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Tipo di colli (codice)

Codice che specifica il tipo di colli conformemente all’allegato 38 nella casella n. 31 del DAU (raccomandazione UN/ECE n. 21, allegato VI).

Numero di colli

Numero di unità singole imballate in modo da non poter essere divise senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di container può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall’operatore se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.

Nota: Questo dato è utile per identificare le spedizioni.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Numero di articoli ( 144 )

▼M33

Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella richiesta di deviazione.

Richiesta di deviazione: se è indicato il MRN e la richiesta di deviazione non riguarda tutti gli articoli di una dichiarazione sommaria di entrata, la persona che richiede la deviazione fornisce i numeri di articolo attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata iniziale.

▼M29

Da utilizzare soltanto quando vi sono più articoli.

Nota: Questo dato, che è fornito automaticamente dai sistemi informatizzati, aiuta a identificare l’articolo interessato nella dichiarazione.

[Rif.: casella n. 32 del DAU].

Codice delle merci

Numero di codice corrispondente all’articolo in questione.

Dichiarazioni sommarie di entrata : prime 4 cifre del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

Procedure semplificate di importazione : codice TARIC a 10 cifre. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

Dichiarazioni sommarie di uscita : prime 4 cifre del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

▼M40 —————

▼M29

Procedure semplificate di esportazione : codice NC a 8 cifre. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 33 del DAU].

Massa lorda (kg)

Peso (massa) delle merci corrispondente alla dichiarazione, compreso l’imballaggio, ma escluso il materiale di trasporto.

Ove possibile, l’operatore può indicare tale peso a livello dell’articolo nella dichiarazione.

Procedure semplificate di importazione : questo dato deve essere fornito solo ove sia necessario per il calcolo dei dazi all’importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 35 del DAU].

Regime

Codice regime indicato all’allegato 38 nella casella n. 37, prima e seconda suddivisione, del DAU.

Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fornire i codici indicati all’allegato 38 nella casella n. 37, seconda suddivisione, del DAU, per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione e all’esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

Massa netta (kg)

Peso (massa) delle merci propriamente dette, prive di tutti i loro imballaggi.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione e all’esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 38 del DAU].

Prezzo dell’articolo

Prezzo delle merci per l’articolo interessato nella dichiarazione. Questa informazione è utilizzata insieme al «codice valuta» ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all’importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 42 del DAU].

Numero di riferimento della procedura semplificata

Numero di riferimento dell’iscrizione nei registri contabili per le procedure descritte agli articoli 266 e 285 bis. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo ove esistano altri sistemi soddisfacenti di tracciabilità delle spedizioni.

Informazioni supplementari

Inserire il codice 10100 nel caso in cui si applichi l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1147/2002 ( 145 ) (merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea).

[Rif.: casella n. 44 del DAU].

Numero di autorizzazione

Numero di autorizzazione della procedura semplificata. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se i loro sistemi informatizzati possono ricavare questo dato senza alcun equivoco da altri elementi della dichiarazione, come ad esempio l’identificazione dell’operatore.

Codice delle merci pericolose (ONU)

Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è un numero di serie unico attribuito nell’ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

Questo dato deve essere fornito solo dove è pertinente.

Numero del suggello ( 146 )

Numeri di identificazione del suggello apposto al materiale di trasporto, ove pertinente.

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

Vanno utilizzati i codici seguenti:

A

Pagamento in contanti

B

Pagamento con carta di credito

C

Pagamento con assegno

D

Altri (per esempio, con addebito su un conto)

H

Trasferimento elettronico di fondi

Y

Titolare del conto presso il trasportatore

Z

Non prepagato

Questa informazione deve essere fornita se disponibile.

Data della dichiarazione ( 147 )

Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.

Per le procedure di domiciliazione a norma degli articoli 266 e 285 bis si tratta della data di iscrizione nei registri contabili.

[Rif.: casella n. 54 del DAU].

Firma/Autenticazione (147) 

[Rif.: casella n. 54 del DAU].

Indicatore di circostanze particolari

Elemento in codice che indica la circostanza speciale invocata dall’operatore interessato.

A

Spedizioni postali e per espresso

B

Approvvigionamento di navi e di aerei

C

Modo di trasporto su strada

D

Modo di trasporto su ferrovia

E

Operatori economici autorizzati

Questo dato va fornito solo ove il beneficio di una circostanza particolare diversa da quelle di cui alla tabella 1 sia chiesto dalla persona che presenta la dichiarazione sommaria.

Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.

▼M35

Codice dell’ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale della Comunità.

Il suddetto codice va fornito qualora il codice del modo di trasporto fino alla frontiera sia 1, 4 oppure 8.

Il codice deve conformarsi al modello previsto nell’allegato 38 per la casella 29 del DAU relativo agli uffici doganali di entrata.

▼M24




ALLEGATO 31 ( 148 )

MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

(fascicolo di otto esemplari)

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ALLEGATO 32 ( 149 )

MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI, A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI

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image ►(1) M30  

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ALLEGATO 33 ( 150 )

MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

(fascicolo di otto esemplari)

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ALLEGATO 34 ( 151 )

MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI, A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI

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▼B




ALLEGATO 35

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI DI CUI AGLI ALLEGATI 31 E 33 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

(a partire dall'esemplare n. 1)



Numero della casella

Numero degli esemplari

I.  CASELLE PER GLI OPERATORI

1

1 - 8

eccetto la sottocasella centrale: 1 - 3

2

1 - 5 (1)

3

1 - 8

4

1 - 8

5

1 - 8

6

1 - 8

7

1 - 3

8

1 - 5 (1)

9

1 - 3

10

1 - 3

11

1 - 3

12

13

1 - 3

14

1 - 4

15

1 - 8

15a

1 - 3

15b

1 - 3

16

1, 2, 3, 6, 7 e 8

17

1 - 8

17a

1 - 3

17b

1 - 3

18

1 - 5 (1)

19

1 - 5 (1)

20

1 - 3

21

1 - 5 (1)

22

1 - 3

23

1 - 3

24

1 - 3

25

1 - 5 (1)

26

1 - 3

27

1 - 5 (1)

28

1 - 3

29

1 - 3

30

1 - 3

31

1 - 8

32

1 - 8

33

prima sottocasella a sinistra: 1 - 8

 

altre sottocaselle: 1 - 3

34a

1 - 3

34b

1 - 3

35

1 - 8

36

37

1 - 3

38

1 - 8

39

1 - 3

40

1 - 5 (1)

41

1 - 3

42

43

44

1 - 5 (1)

45

46

1 - 3

47

1 - 3

48

1 - 3

49

1 - 3

50

1 - 8

51

1 - 8

52

1 - 8

53

1 - 8

54

1 - 4

55

56

II.  CASELLE AMMINISTRATIVE

A

1 - 4 (2)

B

1 - 3

C

1 - 8 (2)

D

1 - 4

(1)   In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle nell'esemplare n. 5 a fini di transito comunitario.

(2)   A scelta dello Stato membro di esportazione, entro tali limiti.




ALLEGATO 36

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI FIGURANTI NEGLI ALLEGATI 32 E 34 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

(a partire dall'esemplare n. 1/6)



Numero della casella

Numero degli esemplari

I.  CASELLE PER GLI OPERATORI

1

1 - 4

eccetto la sottocasella centrale: 1 - 3

2

1 - 4

3

1 - 4

4

1 - 4

5

1 - 4

6

1 - 4

7

1 - 3

8

1 - 4

9

1 - 3

10

1 - 3

11

1 - 3

12

1 - 3

13

1 - 3

14

1 - 4

15

1 - 4

15a

1 - 3

15b

1 - 3

16

1 - 3

17

1 - 4

17a

1 - 3

17b

1 - 3

18

1 - 4

19

1 - 4

20

1 - 3

21

1 - 4

22

1 - 3

23

1 - 3

24

1 - 3

25

1 - 4

26

1 - 3

27

1 - 4

28

1 - 3

29

1 - 3

30

1 - 3

31

1 - 4

32

1 - 4

33

prima sottocasella a sinistra: 1 - 4

altre sotto caselle: 1 - 3

34a

1 - 3

34b

1 - 3

35

1 - 4

36

1 - 3

37

1 - 3

38

1 - 4

39

1 - 3

40

1 - 4

41

1 - 3

42

1 - 3

43

1 - 3

44

1 - 4

45

1 - 3

46

1 - 3

47

1 - 3

48

1 - 3

49

1 - 3

50

1 - 4

51

1 - 4

52

1 - 4

53

1 - 4

54

1 - 4

55

56

II.  CASELLE AMMINISTRATIVE

A

1 - 4 (1)

B

1 - 3

C

1 - 4

D/J

1 - 4

(1)   A scelta dello Stato membro d'importazione, entro tali limiti.

▼M24




ALLEGATO 37

NOTA D'USO ( 152 ) DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

TITOLO I

OSSERVAZIONI GENERALI

A.   PRESENTAZIONE GENERALE

I formulari e i formulari complementari vanno utilizzati:

a) quando in una normativa comunitaria è fatto riferimento ad una dichiarazione di vincolo ad un regime doganale o di riesportazione;

b) all'occorrenza, durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione alla Comunità, negli scambi tra la Comunità, nella sua composizione precedente all'adesione, e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi, di merci che non beneficiano ancora della soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione;

c) quando una disposizione comunitaria ne prevede esplicitamente l’impiego, in particolare nel quadro del regime di transito comunitario per la dichiarazione di transito dei viaggiatori e per la procedura di riserva.

I formulari e i formulari complementari impiegati a tal fine comprendono gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative ad uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari:

 l'esemplare n. 1, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito comunitario,

 l'esemplare n. 2, che è utilizzato per le statistiche dello Stato membro di esportazione e che può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di spedizione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente,

 l'esemplare n. 3, che è consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane,

 l'esemplare n. 4, che è conservato dall'ufficio di destinazione dopo l'operazione di transito comunitario o è utilizzato come documento T2L per comprovare il carattere comunitario delle merci,

 l'esemplare n. 5, che costituisce l'esemplare di rinvio per il regime di transito comunitario,

 l'esemplare n. 6, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di importazione,

 l'esemplare n. 7, che è utilizzato per le statistiche dello Stato membro di importazione e che può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di importazione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente,

 l'esemplare n. 8, che è consegnato al destinatario.

Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:

 esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, n. 2 e n. 3,

 transito comunitario: esemplari n. 1, n. 4 e n. 5,

 regimi doganali all'importazione: esemplari n. 6, n. 7 e n. 8.

Oltre a questi casi, esistono circostanze in cui occorre giustificare a destinazione il carattere comunitario delle merci in oggetto. In casi del genere si dovrà utilizzare come documento T2L l'esemplare n. 4.

Gli operatori hanno quindi la possibilità di far stampare tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un'informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall'esportatore o dall'obbligato principale sull'esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell'informazione sia diverso a seconda della fase dell'operazione in causa), un'informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.

Quando si ricorre ad un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni è possibile utilizzare i fascicoli estratti da insiemi composti di esemplari aventi ciascuno una doppia destinazione: 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5.

In tal caso, per ogni fascicolo utilizzato deve essere indicata la numerazione degli esemplari corrispondenti, cancellando la numerazione a margine concernente gli esemplari non utilizzati.

Ogni fascicolo così costituito è presentato in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino a ricalco in virtù del trattamento chimico della carta.

Quando, in applicazione dell'articolo 205, paragrafo 3, del presente regolamento, le dichiarazioni di vincolo ad un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito comunitario), previsti dal codice o dal presente regolamento, eccezione fatta per:

 il colore della stampa,

 l'impiego dei caratteri corsivi,

 la stampa del fondo delle caselle relative al transito comunitario.

La dichiarazione di transito viene presentata in esemplare unico all'ufficio di partenza, se questo utilizza mezzi informatici.

B.   INDICAZIONI RICHIESTE

I formulari in causa contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate, le caselle eventualmente occorrenti per ogni regime figurano nella tabella seguente. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella di cui al titolo II non modificano le disposizioni relative alle caselle presenti nella tabella seguente.

È opportuno notare che le alternative possibili non alterano il fatto che alcuni dati sono, per loro natura, riservati, ovvero che vengono raccolti soltanto se le circostanze lo rendono necessario. Per esempio, le unità supplementari di cui alla casella 41 (possibilità «A») saranno indicate solo se lo prevede la TARIC.



N. casella

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

2

B [1]

A

B

B

B

B

►C15  B ◄

B

B

 

 

2 (N.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B [4]

 

B

B

 

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A [6]

 

B

B

B

B

8 (N.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

B

14 (N.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

B

18 (Identità)

B [1][7]

 

B [7]

 

B [7]

A [7] ►M26  [24] ◄

 

B [7]

B [7]

 

 

18 (Nazionalità)

 

 

 

 

 

A [8] ►M26  [24] ◄

 

 

 

 

 

19

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

B [4]

 

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

20

B [10]

 

B [10]

 

B [10]

 

 

B [10]

B [10]

 

B [10]

21 (Identità)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

 

21 (Nazionalità)

A [8]

 

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

 

22 (Divisa)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

B

22 (Importo)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

C

23

B [11]

 

B [11]

 

B [11]

 

 

B [11]

B [11]

 

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

B

26

A [12]

B 12]

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

 

A [13]

A [13]

B [13]

B [13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

B

30

B

B [1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

33(1)

A

A

A

A [15]

A

A[16]

A[17]

A

A

B

A

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

A

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

A

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

A

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

B

34a

C [1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A [17]

A[17]

A [18]

A

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B [19]

B

 

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

A

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

B

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

B

46

A

B

A

B

A

 

 

A

A

B

B

47 (Tipo)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21][22]

 

A [18] [21] [22]

47 (Base imponibile)

B

B

B

 

B

 

 

A [18][21][22]

A [18] [21][22]

B

A [18] [21] [22]

47 (Aliquota)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18][20][22]

BC [20]

 

 

47 (Importo)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18][20][22]

BC [20]

 

 

47 (Totale)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18][20][22]

BC [20]

 

 

47 (MP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

 

49

B [23]

A

B [23]

A

B [23]

 

 

B [23]

B [23]

A

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

Legenda


Titoli delle colonne

Codici utilizzati per la casella 37, prima suddivisione

A: Esportazione/spedizione

10, 11, 23

▼M35

B: operazioni di deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all’esportazione prima dell’esportazione oppure produzione sotto controllo doganale prima dell’esportazione e pagamento delle restituzioni all’esportazione

76, 77

▼M24

C: Riesportazione dopo un regime doganale economico diverso dal deposito doganale (perfezionamento attivo, ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale)

31

D: Riesportazione dopo deposito doganale

31

E: Perfezionamento passivo

21, 22

F: Transito

 

G: Posizione comunitaria delle merci

 

H: Immissione in libera pratica

01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I: Introduzione in regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale [perfezionamento attivo (sistema della sospensione), ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale]

51, 53, 54, 91, 92

J: Introduzione in deposito doganale di tipo A, B, C, E e F (1)

71, 78

K: Introduzione in deposito doganale di tipo D (2) (3)

71, 78

(1)   La colonna J riguarda anche l'introduzione di merci melle zone franche soggette ai controlli di tipo II.

(2)   Questa colonna riguarda anche i casi di cui all'articolo 525, paragrafo 3.

(3)   La colonna K riguarda anche l'introduzione di merci melle zone franche soggette ai controlli di tipo II.

Simboli nelle caselle

A: Obbligatorio: informazioni richieste da tutti gli Stati membri.

B: A discrezione dello Stato membro: informazioni che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.

C: A discrezione degli operatori: informazioni che gli operatori possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere.

Note

[1] L'informazione è obbligatoria per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione.

[2] Informazioni esigibili solamente per le procedure non informatizzate.

[3] Quando la dichiarazione si riferisce ad un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5.

[4] La casella è obbligatoria per il sistema NCTS, secondo le modalità di cui all'allegato 37bis.

[5] Informazioni esigibili solamente per le procedure informatizzate.

[6] La casella è facoltativa per gli Stati membri se il destinatario non risiede in un paese non membro dell'UE o dell'EFTA.

[7] Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse.

[8] Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario.

[9] Informazioni esigibili solamente per le procedure non informatizzate. Nel caso di procedure informatizzate, tali informazioni possono non essere richieste dagli Stati membri, se questi possono ricavarle dagli altri elementi della dichiarazione e se esse possono essere trasmesse alla Commissione conformemente alle disposizioni sulla raccolta dei dati statistici sul commercio estero.

[10] Le informazioni di cui alla terza suddivisione della casella possono essere richieste dagli Stati membri solamente se l'amministrazione doganale effettua il calcolo del valore in dogana per l'operatore economico.

[11] Informazione esigibile dagli Stati membri solamente nei casi di deroga all'applicazione delle regole di fissazione mensile dei tassi di cambio di cui al titolo V, capitolo 6.

[12] La casella non deve essere compilata se le formalità relative all'esportazione sono espletate al punto di uscita della Comunità.

[13] La casella non deve essere compilata se le formalità relative all'importazione sono espletate al punto di ingresso nella Comunità.

[14] La casella può essere utilizzata nel quadro del sistema NCTS, secondo le modalità di cui all'allegato 37bis.

[15] Obbligatoria in caso di riesportazione successiva ad una introduzione in deposito di tipo D.

[16] Questa suddivisione deve essere compilata:

— se la dichiarazione di transito è compilata, dalla stessa persona, contemporaneamente o a seguito di una dichiarazione in dogana che comporti l'indicazione del codice «merce», o

— se la dichiarazione di transito riguarda merci di cui all'allegato 44 quater, o

— se lo prevede una normativa comunitaria.

[17] Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa comunitaria.

[18] Tale informazione non è richiesta per le merci ammissibili al beneficio della franchigia, sempre che l'autorità doganale non lo ritenga necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci in causa.

[19] Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.

[20] Tali informazioni non devono essere fornite quando le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. Essa è facoltativa per gli Stati membri negli altri casi.

[21] Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione.

[22] Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante dal riempire tale casella se il documento di cui all'articolo 178, paragrafo 1, è allegato alla dichiarazione.

[23] La casella deve essere compilata anche se la dichiarazione di vincolo ad un regime doganale serve ad appurare il regime del deposito doganale.

▼M26

[24] Nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.

▼M24

C.   MODALITÀ PER L'USO DEL FORMULARIO

In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell'angolo superiore sinistro.

Se tutti gli esemplari del fascicolo sono destinati ad essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l'inchiostro, a condizione che tale possibilità sia prevista in tale Stato membro. Lo stesso dicasi per le informazioni che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l'applicazione del regime di transito comunitario.

I formulari non devono recare alcuna raschiatura o aggiunta. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi, all'occorrenza, le indicazioni desiderate. Qualsiasi modifica così effettuata deve essere approvata dall'autore e espressamente convalidata dall'autorità competente, la quale, se del caso, può esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere redatti con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.

Devono essere compilate dagli operatori, all'occorrenza, solo le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all'amministrazione.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 205.

Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:

 l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,

 l'autenticità dei documenti acclusi, e

 l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

La firma dell'obbligato principale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti gli elementi relativi all'operazione di transito comunitario risultanti dall'applicazione delle disposizioni relative al transito comunitario previste dal codice e dal presente regolamento, e descritti nel punto B.

Per quanto riguarda le formalità di transito comunitario e a destinazione, si richiama l'attenzione sull'interesse, per ogni interveniente, di verificare il contenuto della propria dichiarazione prima di firmarla e di depositarla nell'ufficio doganale. In particolare, ogni differenza constatata dall'interessato tra le merci che deve dichiarare e i dati figuranti, eventualmente, sui formulari da utilizzare deve essere immediatamente comunicata da quest'ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, occorre compilare la dichiarazione utilizzando nuovi formulari.

Fatto salvo il titolo III, se una casella non viene utilizzata, essa deve restare priva di indicazioni o segni.

TITOLO II

INDICAZIONI RELATIVE ALLE VARIE CASELLE

▼M35

A.   FORMALITÀ RELATIVE ALL’ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE, ALLA RIESPORTAZIONE, ALLE OPERAZIONI DI DEPOSITO DOGANALE O DI PRODUZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE DI MERCI SOGGETTE ALLE RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE, AL PERFEZIONAMENTO PASSIVO, AL TRANSITO COMUNITARIO E/O ALLA GIUSTIFICAZIONE DEL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI

▼M24

Casella n. 1:   Dichiarazione

Nella prima suddivisione, indicare il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Nella seconda suddivisione, indicare il codice comunitario di cui all'allegato 38 corrispondente al tipo di dichiarazione.

Nella terza suddivisione, indicare il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Casella n. 2:   Speditore/Esportatore

▼M33

Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

▼M24

L'esportatore deve essere compreso in tale allegato nel senso previsto dalla legislazione doganale comunitaria. Per speditore si intende l'operatore che ha la funzione di esportatore nei casi di cui all'articolo 206, terzo comma.

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata.

In caso di trasporto di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione «vari» e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco degli speditori/esportatori.

Casella n. 3:   Formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, se vengono presentati un formulario EX e due formulari EX/c, indicare sul formulario EX: 1/3, sul primo formulario EX/c: 2/3 e sul secondo formulario EX/c: 3/3.

Se la dichiarazione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

Casella n. 4:   Distinte di carico

Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

Casella n. 5:   Articoli

Indicare in cifre il numero totale degli articoli dichiarati dalla persona interessata in tutti i formulari e formulari complementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare.

Casella n. 6:   Totale dei colli

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

Casella n. 7:   Numero di riferimento

Tale indicazione concerne il riferimento attribuito dalla persona interessata, a fini commerciali, alla spedizione in causa e può corrispondere al numero di riferimento unico per le spedizioni (UCR) ( 153 ).

Casella n. 8:   Destinatario

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della(e) persona(e) cui le merci devono essere consegnate. ►M35  ————— ◄

▼M33

Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se al destinatario non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

▼M51

Se è richiesto un numero di identificazione e la dichiarazione contiene le informazioni per una dichiarazione sommaria di uscita di cui all’allegato 30 bis e se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. La struttura di tale numero di identificazione unico del paese terzo corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore» all’allegato 30 bis.

▼M24

In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella venga apposta la dicitura «vari»; in tal caso alla dichiarazione deve essere allegato l'elenco dei destinatari.

Casella n. 14   Dichiarante/Rappresentante

▼M33

Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

▼M24

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata.

In caso di coincidenza tra dichiarante e esportatore (o eventualmente lo speditore), inserire «esportatore» (eventualmente «speditore»).

Per indicare il dichiarante o il rappresentante viene utilizzato il codice comunitario corrispondente di cui all'allegato 38.

Casella n. 15:   Paese di spedizione/esportazione

Per quanto concerne le formalità d'esportazione, se l'esportatore non è stabilito nello Stato membro di esportazione, lo Stato membro d'esportazione effettivo è lo Stato membro dal quale le merci sono state inizialmente spedite per l'esportazione. Se l'esportazione non interessa altri Stati membri, lo Stato membro d'esportazione coincide con lo Stato membro di esportazione effettivo.

Nella casella n. 15a indicare lo Stato membro da cui sono esportate (o spedite) le merci utilizzando il codice corrispondente di cui all'allegato 38. Per il transito, indicare nella casella n. 15 lo Stato membro da dove le merci vengono spedite.

Casella n. 17:   Paese di destinazione

Nella casella n.17a indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il codice corrispondente all'ultimo paese di destinazione noto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci devono essere esportate.

Casella n. 18:   Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito, e quindi la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto), utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:



Mezzi di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto via mare o per via navigabile interna

Nome dell'imbarcazione

Trasporto aereo

Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.

Trasporto su strada

Targa di immatricolazione del veicolo

Trasporto ferroviario

Numero del vagone

▼M26

Tuttavia, per l’operazione di transito, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.

▼M24

Casella n. 19:   Contenitori (Ctr)

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna della Comunità sulla base delle risultanze fatte al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito.

Casella n. 20:   Condizioni di consegna

Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria di cui all'allegato 38, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

Casella n. 21:   Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, possono essere utilizzate, per quanto concerne l'identità, le diciture seguenti:



Mezzi di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto via mare o per via navigabile interna

Nome dell'imbarcazione

Trasporto aereo

Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.

Trasporto su strada

Targa di immatricolazione del veicolo

Trasporto ferroviario

Numero del vagone

Casella n. 22:   Moneta ed importo totale fatturato

La prima suddivisione della casella contiene l'indicazione della moneta in cui è redatta la fattura, utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

La seconda suddivisione contiene l'importo fatturato per l'insieme delle merci dichiarate.

Casella n. 23:   Tasso di cambio

La casella contiene il tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro di cui trattasi.

▼M40

Casella n. 24:   Natura della transazione

Indicare, conformemente ai codici di cui all’allegato 38, il tipo di transazione effettuato.

▼M24

Casella n. 25:   Modo di trasporto alla frontiera

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio doganale della Comunità.

Casella n. 26:   Modo di trasporto interno

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto alla partenza.

Casella n. 27:   Luogo di carico

Indicare, all'occorrenza in forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di carico delle merci noto all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito sul mezzo di trasporto attivo su cui devono varcare la frontiera della Comunità.

Casella n. 29:   Ufficio di uscita

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, l'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lascino il territorio doganale della Comunità.

Casella n. 30:   Localizzazione delle merci

Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

Casella n. 31:   Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione nonché le indicazioni necessarie alla loro identificazione. Se deve essere compilata la casella n. 33, «Codice delle merci», questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche. Indicare la natura dei colli utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

Casella n. 32:   Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari complementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella n. 5.

Casella n. 33:   Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente alle merci, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Casella n. 34:   Codice del paese d'origine

In tal caso, indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, il paese d'origine definito al titolo II del codice.

Indicare la regione di spedizione o di produzione delle merci nella casella 34b.

Casella n. 35:   Massa lorda (kg)

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci indicate nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, escluso il materiale di trasporto, in particolare i contenitori.

Quando la dichiarazione di transito riguarda varie categorie di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate. Gli Stati membri possono estendere tale disposizione a tutte le procedure di cui alle colonne da A a E e G della tabella del Titolo I, parte B.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

 da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

 da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Se la massa lorda è inferiore a 1 kg, essa va indicata con la forma «0,xyz» (per esempio indicare «0,654» per un collo di 654 grammi).

Casella n. 37:   Regime

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il regime per il quale le merci sono dichiarate.

Casella n. 38:   Massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 1. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Casella n. 40:   Dichiarazione sommaria/documento precedente

Indicare, secondo i codici comunitari di cui all'allegato 38, i riferimenti dei documenti anteriori all'esportazione in un paese terzo o, eventualmente, alla spedizione in uno Stato membro.

Se una dichiarazione riguarda le merci riesportate in seguito all'appuramento del regime di deposito doganale in un deposito doganale di tipo B, indicare il riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci a tale regime.

Se si tratta di una dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario, indicare il riferimento della destinazione doganale precedente o dei relativi documenti doganali. Se, nel quadro delle procedure di transito non informatizzate, vanno menzionati vari riferimenti, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella si indichi la menzione «vari» e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione.

Casella n. 41:   Unità supplementari

Indicare eventualmente, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

Casella n. 44:   Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni

▼M40

Indicare, utilizzando i codici di cui all’allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall’altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5 o i numeri di identificazione.

▼M24

La suddivisione Codice MS (Codice menzioni speciali) non deve essere compilata.

Se la dichiarazione di riesportazione che appura i regimi di deposito doganale è presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare per intero nome e indirizzo dell'ufficio di controllo.

Le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella suddivisione che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella n. 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso, l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

Detto indicatore sarà costituito dal codice ISO alpha-3 delle unità monetarie (ISO 4217).

Casella n. 46:   Valore statistico

Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

Casella n. 47:   Calcolo delle imposizioni

Indicare la base imponibile (valore, peso o altro tipo). Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38:

 il tipo di tributo (accise, ecc.),

 la base imponibile,

 l'aliquota del tributo applicabile,

 l'importo dovuto dell'imposizione considerata,

 il modo di pagamento prescelto (MP).

Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione.

Casella n. 48:   Dilazione di pagamento

Indicare, se necessario, i riferimenti dell'autorizzazione in causa; per «dilazione di pagamento» s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi.

Casella n. 49:   Identificazione del deposito

Indicare il riferimento del deposito, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Casella n. 50:   Obbligato principale

►M33  Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’obbligato principale, unitamente al numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo. ◄ Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l'obbligato principale.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di partenza. Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica.

In caso di esportazione, il dichiarante, o il suo rappresentante, può indicare il nome e l'indirizzo di un intermediario che risieda nella circoscrizione dell'ufficio d'uscita, al quale potrà essere restituito l'esemplare n. 3 vistato dall'ufficio d'uscita.

Casella 51:   Uffici di passaggio previsti (e paesi)

Indicare il codice dell'ufficio di entrata previsto in ciascun paese EFTA di cui ci si propone di attraversare il territorio e l'ufficio di entrata attraverso il quale le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo aver attraversato il territorio di un paese EFTA o, quando il trasporto debba attraversare un territorio diverso da quello della Comunità e di un paese EFTA, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascia la Comunità e l'ufficio di entrata attraverso il quale rientra in quest'ultima.

Indicare gli uffici doganali utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

Casella n. 52:   Garanzia

Indicare, utilizzando i codici comunitari di cui all'allegato 38, il tipo di garanzia o di dispensa dalla garanzia utilizzato per l'operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia o il numero del titolo di garanzia isolata e, eventualmente, l'ufficio di garanzia.

▼M40

Se la garanzia globale, la dispensa dalla garanzia o la garanzia isolata non sono valide per uno o più dei seguenti paesi, aggiungere dopo «non valida per» i codici di cui all’allegato 38 per il paese o i paesi interessati:

 parti contraenti delle convenzioni relative a un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci che non sono membri dell’UE

 Andorra

 San Marino.

Qualora sia utilizzata una garanzia isolata, sotto forma di deposito in contanti o di titolo, questa sarà valida per tutte le parti contraenti delle convenzioni relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

▼M24

Casella n. 53:   Ufficio di destinazione (e paese)

Indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per concludere l'operazione di transito comunitario, utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

Casella n. 54:   Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare se si utilizzano sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di esportazione (o eventualmente dall'ufficio di spedizione). Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

B.   Formalità durante il trasporto

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate, man mano che vengono effettuate le operazioni. Queste menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello.

Tali menzioni, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:

 Trasbordi: compilare la casella n. 55.

Casella n. 55:   Trasbordi

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito può proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito.

 Altri incidenti: compilare la casella n. 56.

Casella n. 56:   Altri incidenti durante il trasporto

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito comunitario.

Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di targa di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario.

C.   Formalità relative all'immissione in libera pratica, al vincolo al regime del perfezionamento attivo, dell'ammissione temporanea, della trasformazione sotto controllo doganale, del deposito doganale e all'introduzione di merci nelle zone franche soggette ai controlli di tipo II.

Casella n. 1   Dichiarazione

Nella prima suddivisione, indicare la sigla utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

Nella seconda suddivisione, indicare il tipo di dichiarazione utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

Casella n. 2:   Speditore/Esportatore

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'ultimo venditore delle merci prima dell'importazione nella Comunità.

Se è richiesto il numero di identificazione, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato possono non essere richiesti dagli Stati membri.

▼M33

Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se allo speditore/esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

▼M24

In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che nella casella venga apposta la dicitura «vari» e che si alleghi alla dichiarazione l'elenco degli speditori/esportatori.

Casella n. 3:   Formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.

Casella n. 4:   Distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

Casella n. 5:   Articoli

Indicare in cifre il numero totale degli articoli dichiarati dalla persona interessata in tutti i formulari e formulari complementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare.

Casella n. 6:   Totale dei colli

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

Casella n. 7:   Numero di riferimento

Tale indicazione concerne il riferimento attribuito dalla persona interessata, a fini commerciali, alla spedizione in causa e può corrispondere al numero di riferimento unico per le spedizioni (UCR) ( 154 ).

Casella n. 8:   Destinatario

▼M33

Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

▼M24

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

In caso di vincolo ai regimi di deposito doganale in un deposito privato (tipo C, D o E), indicare nome e indirizzo del depositario nel caso in cui esso non sia il dichiarante.

In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione «vari» e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

Casella n. 12:   Elementi di valore

In questa casella, riportare informazioni sul valore in dogana, per esempio il riferimento all'autorizzazione con la quale le autorità doganali rinunciano ad esigere la presentazione di un formulario DV1 a sostegno di ciascuna dichiarazione oppure dati relativi agli aggiustamenti.

Casella n. 14:   Dichiarante/Rappresentante

▼M33

Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

▼M24

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

In caso d'identità tra dichiarante e destinatario, indicare «destinatario».

Per indicare il dichiarante o il rappresentante si utilizza il corrispondente codice comunitario di cui all'allegato 38.

Casella n. 15:   Paese di spedizione/esportazione

Nella casella n. 15a, indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, il numero di codice corrispondente al paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro importatore, senza che siano intervenuti, in un paese intermedio, soste o atti giuridici non inerenti al trasporto; nel caso siano intervenuti tali soste o operazioni, viene considerato come paese di spedizione/esportazione l'ultimo paese intermedio.

Casella n. 17:   Paese di destinazione

Nella casella n. 17a indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il numero di codice corrispondente allo Stato membro noto al momento dell'importazione, al quale le merci sono destinate.

Nella casella n. 17b indicare la regione di destinazione delle merci.

Casella n. 18:   Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo

Indicare l'identità del mezzo, o dei mezzi, di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità del paese di destinazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:



Mezzo di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto via mare o per via navigabile interna

Nome dell'imbarcazione

Trasporto aereo

Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.

Trasporto su strada

Targa di immatricolazione del veicolo

Trasporto ferroviario

Numero del vagone

Casella n. 19:   Contenitori (Ctr)

Indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, la posizione all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna della Comunità.

Casella n. 20:   Condizioni di consegna

Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria di cui all'allegato 38, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

Casella n. 21:   Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna della Comunità, utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

Casella n. 22:   Moneta ed importo totale fatturato

La prima suddivisione della casella contiene l'indicazione della moneta in cui è redatta la fattura, utilizzando il codice di cui all'allegato 38.

La seconda suddivisione contiene l'importo fatturato di tutte le merci dichiarate.

Casella n. 23:   Tasso di cambio

La casella contiene il tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro.

▼M40

Casella n. 24:   Natura della transazione

Indicare, conformemente ai codici di cui all’allegato 38, il tipo di transazione effettuato.

▼M24

Casella n. 25:   Modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità.

Casella n. 26:   Modo di trasporto interno

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto all'arrivo.

Casella n. 29:   Ufficio di entrata

Indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, l'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità.

Casella n. 30:   Localizzazione delle merci

Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

Casella n. 31:   Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione, nonché le diciture necessarie alla loro identificazione. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse. Salvo in caso di vincolo di merci non comunitarie al regime di deposito doganale in un deposito di tipo A, B, C, E o F, tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permetterne l'identificazione e la classificazione immediata e sicura. In questa casella devono anche figurare le indicazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (imposta sul valore aggiunto (IVA), accise, ecc.). Indicare la natura dei colli utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

Casella n. 32:   Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari complementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella n. 5.

Casella n. 33:   Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente alle merci in causa, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. Gli Stati membri possono prevedere l'indicazione, nella suddivisione a destra, di una nomenclatura specifica relativa alle accise.

Casella n. 34:   Codice del paese d'origine

Nella casella n. 34a, indicare, con il numero di codice di cui all'allegato 38, il paese d'origine definito al titolo II del codice.

Casella n. 35:   Massa lorda (kg)

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, escluso il materiale di trasporto, in particolare i contenitori.

Se una dichiarazione riguarda più tipi di merci, gli Stati membri possono decidere che, per le procedure di cui alle colonne da H a K della tabella del titolo I, B, la massa lorda totale sia indicata nella prima casella n. 35 e che le altre caselle n. 35 non vadano riempite.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

 da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

 da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

 Se la massa lorda è inferiore a 1 kg, essa va indicata con la forma «0, xyz» (per esempio indicare «0,654» per un collo di 654 grammi).

Casella n. 36:   Preferenze

La casella contiene informazioni relative al trattamento tariffario delle merci. Se la tabella di cui al capitolo B (Indicazioni richieste) del Titolo I ne prevede l'utilizzo, essa deve essere compilata anche se non viene richiesta alcuna preferenza tariffaria. Tale casella non va tuttavia compilata in caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità alle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio alle quali non si applicano tali disposizioni o in caso di scambi tra parti di tale territorio alle quali tali disposizioni non si applicano.

È opportuno indicare il numero di codice comunitario di cui all'allegato 38. La Commissione pubblicherà periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C, l'elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompagnato da esempi e spiegazioni.

Casella n. 37:   Regime

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il regime per il quale le merci sono dichiarate.

Casella n. 38:   Massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Casella n. 39:   Contingenti

Indicare il numero d'ordine del contingente tariffario sollecitato.

Casella n. 40:   Dichiarazione sommaria/documento precedente

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, i riferimenti della dichiarazione sommaria eventualmente utilizzata nello Stato membro d'importazione o degli eventuali documenti precedenti.

Casella n. 41:   Unità supplementari

Se necessario, indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

Casella n. 42:   Prezzo dell'articolo

Indicare il prezzo relativo all'articolo in oggetto.

Casella n. 43:   Metodo di valutazione

Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il metodo di valutazione impiegato.

Casella n. 44:   Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni

▼M40

Indicare, utilizzando i codici di cui all’allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall’altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5 o i numeri di identificazione.

▼M24

La suddivisione «Codice MS» (Codice menzioni speciali) non deve essere compilata.

Se una dichiarazione di vincolo delle merci al regime di deposito doganale è presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare nome e indirizzo completi dell'ufficio di controllo.

Le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella suddivisione che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella n. 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso, l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

Detto indicatore sarà costituito dal codice ISO alpha-3 delle monete (ISO 4217).

▼M40

Quando le merci sono oggetto di una fornitura esente da IVA in un altro Stato membro, occorre inserire nella casella n. 44 le informazioni a norma dell’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE nonché, su richiesta di uno Stato membro, la prova che le merci importate sono destinate a essere trasportate o spedite dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

▼M24

Casella n. 45:   Aggiustamento

La casella contiene informazioni relative ad eventuali aggiustamenti nel caso il documento DV1 non venga presentato a sostegno della dichiarazione. Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità di importazione.

Casella n. 46:   Valore statistico

Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'importazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

Casella n. 47:   Calcolo delle imposizioni

Indicare la base imponibile (valore, peso o altro). Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38:

 il tipo di tributo (dazio all'importazione, IVA, ecc.),

 la base imponibile,

 l'aliquota del tributo applicabile,

 l'importo dovuto dell'imposizione considerata,

 il modo di pagamento prescelto (MP).

Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità relative all'importazione.

Casella n. 48:   Dilazione di pagamento

Indicare, se necessario, i riferimenti dell'autorizzazione in causa; per «dilazione di pagamento» s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi.

Casella n. 49:   Identificazione del deposito

Indicare il riferimento del deposito, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38.

Casella n. 54:   Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego dell'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio d'importazione. Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

TITOLO III

OSSERVAZIONI RELATIVE AI FORMULARI COMPLEMENTARI

A.

I formulari complementari devono essere utilizzati solamente se la dichiarazione comprende vari articoli (vedi casella n. 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente CO).

B.

Le osservazioni di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari.

Tuttavia:

 la prima suddivisione della casella n.1 deve contenere la sigla «IM/c», «EX/c» o «EU/c» (o eventualmente «CO/c»); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se:

 il formulario è utilizzato ai soli fini del transito comunitario, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T1bis», «T2bis», «T2Fbis o T2Smbis», a seconda del regime di transito comunitario applicabile alle merci in questione,

 il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione del carattere comunitario delle merci, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T2Lbis», «T2LF bis o T2LSMbis», a seconda della posizione delle merci in questione,

 la casella n. 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve eventualmente recare soltanto il nome e cognome e il numero d'identificazione della persona interessata,

 la parte «riepilogo» della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari IM e IM/c o EX e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente CO e CO/c) utilizzati. Essa deve essere eventualmente compilata soltanto sull'ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure EU/c (eventualmente CO/c) allegati a un documento IM o EX oppure EU (eventualmente CO), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d'imposizione.

C.

Se vengono utilizzati formulari complementari:

 le caselle n. 31 (Colli e descrizione delle merci) non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte,

 quando la terza suddivisione della casella n. 1 contiene l'indicazione «T», le caselle n. 32 (numero dei colli), n. 33 (codice delle merci), n. 35 [massa lorda (kg)], n. 38 [massa netta (kg)], n. 40 (dichiarazione sommaria/documento precedente) e n. 44 (menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) relative al primo articolo della dichiarazione di transito utilizzato devono essere barrate e la prima casella n. 31 (colli e descrizione delle merci) di tale documento non può essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. Nella prima casella n. 31 di tale documento si fa riferimento, se necessario, al numero di formulari complementari che recano, rispettivamente, l'indicazione T1bis, T2bis, T2Fbis o T2SMbis.

▼M19




ALLEGATO 37 BIS

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO TRAMITE SCAMBIO DI MESSAGGI NORMALIZZATI

(DICHIARAZIONE DI TRANSITO EDI)

TITOLO I

GENERALITÀ

La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nelle diverse caselle del DAU, come definiti negli allegati 37 e 38, eventualmente associati ad un codice o da questo sostituiti.

Il presente allegato contiene unicamente le esigenze particolari di base che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell'allegato 37C. Gli allegati 37 e 38 si applicano alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria menzionata nel presente allegato o nell'allegato 37C.

La struttura e il contenuto nei particolari della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti all'obbligato principale e intese a garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze esposte nel presente allegato.

Il presente allegato descrive la struttura dell'IE (scambio di informazioni). La dichiarazione di transito è organizzata in gruppi di dati che contengono dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell'ambito di ciascun IE. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che il gruppo di dati dipende da un gruppo di dati in posizione meno rientrata.

Se del caso è indicato il numero di casella corrispondente nel DAU.

Il termine «numero» nella spiegazione relativa ad un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo di dati può essere ripetuto nella dichiarazione di transito.

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo di dato e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

aalfabetico

nnumerico

analfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni:

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

TITOLO II

STRUTTURA DELLA DICHIARAZIONE DI TRANSITO DI TIPO EDI

A.   Elenco dei gruppi di dati

OPERAZIONE DI TRANSITO

OPERATORE speditore

OPERATORE destinatario

DESIGNAZIONE DELLE MERCI

 OPERATORE speditore

 OPERATORE destinatario

 CONTENITORI

 CODICI SGI

 COLLI

 RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI

 DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI

 MENZIONI SPECIALI

UFFICIO DOGANALE di partenza

OPERATORE obbligato principale

RAPPRESENTANTE

UFFICIO DOGANALE di passaggio

UFFICIO DOGANALE di destinazione

OPERATORE destinatario autorizzato

RISULTATO DEL CONTROLLO

INFO SUGGELLI

 IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI

GARANZIA

 RIFERIMENTO DELLA GARANZIA

 LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE

 LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE

B.   Elementi d'informazione che figurano nella dichiarazione di transito

OPERAZIONE DI TRANSITO

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.

LRN

Tipo/Lunghezza: an.22

Il numero di riferimento locale (LRN) dev'essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dall'utente in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.



Tipo di dichiarazione

(casella 1)

Tipo/Lunghezza: an.5

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

▼M22 —————

▼M19



Numero totale di articoli

(casella 5)

Tipo/Lunghezza: n.5

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Numero totale di colli

(casella 6)

▼M22

Tipo/lunghezza: n.7

 

L'utilizzo dell'attributo è facoltativo. Il numero totale dei contenitori è pari alla somma di tutti i «Numeri dei contenitori», di tutti i «Numeri dei colli» e di un valore di «1» per ciascun «collettame» dichiarato.

▼M19



Paese di spedizione

(casella 15a)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di spedizione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari paesi di spedizione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l'attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».



Paese di destinazione

(casella 17a)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».



Identità del mezzo di trasporto alla partenza

(casella 18)

Tipo/Lunghezza: an.27

 

Questo attributo dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37.

LNG Identità alla partenza

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.



Nazionalità alla partenza

(casella 18)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Il codice del paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37.



Contenitori

(casella 19)

Tipo/Lunghezza: n1

 

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

0

:

no

1

:

sì.



Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

(casella 21)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Il codice del paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37.



Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

(casella 21)

▼M32

Tipo/Lunghezza: an.27

 

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all’allegato 37.

▼M19

LNG identità all'attraversamento della frontiera

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.



Tipo di trasporto che attraversa la frontiera

(casella 21)

Tipo/Lunghezza: n.2

 

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'allegato 37.



Modo di trasporto alla frontiera

(casella 25)

Tipo/Lunghezza: n.2

 

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'allegato 37.



Modo di trasporto interno

(casella 26)

Tipo/Lunghezza: n.2

 

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri. Esso dev'essere utilizzato, conformemente alle note esplicative, relative alla casella 25 di cui all'allegato 38.



Luogo di carico

(casella 27)

Tipo/Lunghezza: an.17

 

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri.



Codice della localizzazione convenuta

(casella 30)

Tipo/Lunghezza: an.17

 

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.



Localizzazione convenuta delle merci

(casella 30)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

LNG localizzazione convenuta delle merci

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.



Localizzazione autorizzata delle merci

(casella 30)

Tipo/Lunghezza: an.17

 

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, l'attributo non può essere utilizzato. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.



Succursale doganale

(casella 30)

Tipo/Lunghezza: an.17

 

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.



Massa lorda totale

(casella 35)

Tipo/Lunghezza: n.11,3

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

Codice della lingua del documento d'accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del documento d'accompagnamento transito (documento d'accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato).

Indicatore lingua di dialogo alla partenza

Tipo/Lunghezza: a2

L'utilizzazione del codice lingua di cui all'allegato 37C è facoltativa. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema doganale utilizza la lingua corrente dell'ufficio di partenza.



Data della dichiarazione

(casella 50)

Tipo/Lunghezza: n8

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Luogo della dichiarazione

(casella 50)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG del luogo della dichiarazione

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.



OPERATORE speditore

(casella 2)

Numero: 1

 

Questo gruppo di dati è utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.



Nome

(casella 2)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Via e numero

(casella 2)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Paese

(casella 2)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.



CAP

(casella 2)

Tipo/Lunghezza: an.9

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Città

(casella 2)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).



Numero di identificazione (TIN)

(casella 2)

Tipo/Lunghezza: an.17

 

L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri.



OPERATORE destinatario

(casella 8)

Numero: 1

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene uno Stato membro o un paese EFTA. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.



Nome

(casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Via e numero

(casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Paese

(casella 8)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.



CAP

(casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.9

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Città

(casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).



TIN

(casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.17

 

L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI

▼M22

Numero: 999

Viene utilizzato il gruppo di dati.

▼M19



Tipo di dichiarazione

(ex casella 1)

Tipo/Lunghezza: an.5

 

Questo attributo dev'essere utilizzato se il codice «T-» è stato utilizzato per l'attributo «Tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato.



Paese di spedizione

(ex casella 15a)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» dev'essere utilizzato.



Paese di destinazione

(ex casella 17a)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» dev'essere utilizzato.



Descrizione testuale

(casella 31)

Tipo/Lunghezza: an.140

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG della descrizione testuale

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.



Numero dell'articolo

(casella 32)

Tipo/Lunghezza: n.5

 

Questo attributo dev'essere utilizzato anche se «1» è stato utilizzato per l'attributo «Numero totale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso «1» dev'essere utilizzato per questo attributo. Ciascuno «Numero dell'articolo» è unico per l'intera dichiarazione.



Codice delle merci

(casella 33)

Tipo/Lunghezza: an.8

 

Questo attributo dev'essere utilizzato introducendo da un minimo di 4 ad un massimo di 8 cifre conformemente all'allegato 37.



Massa lorda

(casella 35)

Tipo/Lunghezza: an.11,3

 

Questo attributo è facoltativo quando merci di diverso genere, oggetto di una stessa dichiarazione, sono imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda di ogni singolo genere di merce.



Massa netta

(casella 38)

Tipo/Lunghezza: an.11,3

 

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa conformemente all'allegato 37.



OPERATORE speditore

(ex casella 2)

Numero: 1

 

Il gruppo di dati «OPERATORE speditore» non può essere utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso viene utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».



Nome

(ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Via e numero

(ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Paese

(ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.



CAP

(ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: an.9

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Città

(ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).



TIN

(ex casella 2)

Tipo/Lunghezza: an.17

 

L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri.



OPERATORE destinatario

(ex casella 8)

Numero: 1

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene uno Stato membro o un paese EFTA. Se viene dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.



Nome

(ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Via e numero

(ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Paese

(ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.



CAP

(ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.9

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



Città

(ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).



TIN

(ex casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.17

 

L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri.



CONTENITORI

(casella 31)

Numero: 99

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo «Contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1».



Numeri dei contenitori

(casella 31)

Tipo/Lunghezza: an.11

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

▼M32



Codici SGI

(casella 31)

Numero: 9

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato quando la dichiarazione di transito riguarda merci comprese nell’elenco che figura all’allegato 44 quater.



Codice merci sensibili

(casella 31)

Tipo/Lunghezza: n.2

Deve essere utilizzato il codice che figura all’allegato 37 quater se il codice delle merci non è sufficiente per identificare univocamente una merce compresa nell’elenco che figura all’allegato 44 quater.



Quantità sensibile

(casella 31)

Tipo/Lunghezza: n.11,3

Questo attributo deve essere utilizzato quando la dichiarazione di transito riguarda merci comprese nell’elenco che figura all’allegato 44 quater.

▼M19



COLLI

(casella 31)

Numero: 99

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.

▼M36



Marchi e numeri dei colli

(casella 31)

Tipo/Lunghezza: an.42

Questo attributo deve essere utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene codici figuranti nell’allegato 38 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce disimballata o non imballata» (NE, NF, NG). Il suo utilizzo è facoltativo se l’attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.

▼M19

LNG dei marchi e numeri dei colli

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

▼M32



Natura dei colli

(casella 31)

▼M42

Tipo/Lunghezza: an2

▼M32

Si utilizzano i codici previsti nell’elenco «codici imballaggi» sotto la voce «casella 31» dell’allegato 38.

▼M36



Numero di colli

(casella 31)

▼C19

Tipo/Lunghezza: n.5

▼M36

Questo attributo deve essere utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene codici figuranti nell’allegato 38 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce disimballata o non imballata» (NE, NF, NG). Esso non può essere utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.

▼M19



Numero di pezzi

(casella 31)

Tipo/Lunghezza: n.5

 

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «Tipo di colli» contiene un codice di cui all'allegato 37C per «non imballato» («NE»). In caso contrario questo attributo non può essere utilizzato.



RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI

(casella 40)

Numero: 9

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37.



Tipo di documento precedente

(casella 40)

Tipo/Lunghezza: an.6

 

Se dev'essere utilizzato il gruppo di dati, dev'essere utilizzato almeno un tipo di documento precedente.



Riferimento del documento precedente

(casella 40)

Tipo/Lunghezza: an.20

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG del riferimento del documento precedente

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.



Informazioni complementari

(casella 40)

Tipo/Lunghezza: an.26

 

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per gli Stati membri.

LNG delle informazioni complementari

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.



DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI

(casella 44)

Numero: 99

 

▼M32

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato per i messaggi TIR. In altri casi deve essere utilizzato in conformità all’allegato 37. Se si utilizza il gruppo di dati, deve essere utilizzato almeno uno dei seguenti attributi.

▼M19



Tipo di documento

(casella 44)

Tipo/Lunghezza: an.3

 

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.



Riferimento del documento

(casella 44)

Tipo/Lunghezza: an.20

 

LNG del riferimento del documento

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.



Informazioni complementari

(casella 44)

Tipo/Lunghezza: an.26

 

LNG delle informazioni complementari

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.



MENZIONI SPECIALI

(casella 44)

Numero: 99

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37. Qualora venga utilizzato questo gruppo di dati, esso deve comportare gli attributi «Identificazione delle informazioni complementari» oppure «Testo».



Identificazione delle informazioni complementari

(casella 44)

Tipo/Lunghezza: an.3

 

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per identificare le informazioni complementari.



Esportazione dalla CE

(casella 44)

Tipo/Lunghezza: n1

 

Se l'attributo «Identificazione delle informazioni complementari» contiene il codice «DG0» oppure «DG1» l'attributo «Esportazione dalla CE» oppure «Esportazione dal paese» dev'essere utilizzato. Entrambi gli attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, i codici seguenti devono essere utilizzati:

0 = no

1 = sì.



Esportazione dal paese

(casella 44)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Se l'attributo «Identificazione delle informazioni complementari» contiene il codice «DG0» oppure «DG1» l'attributo «Esportazione dalla CE» oppure «Esportazione dal paese» dev'essere utilizzato. Entrambi gli attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, il codice del paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.



Testo

(casella 44)

Tipo/Lunghezza: an.70

 

LNG del testo

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.



UFFICIO DOGANALE di partenza

(casella C)

Numero: 1

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.



Numero di riferimento

(casella C)

Tipo/Lunghezza: an8

 

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.



OPERATORE obbligato principale

(casella 50)

Numero: 1

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.



TIN

(casella 50)

▼M26

Tipo/lunghezza: an.17

 

Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati «CONTROLLO DEL RISULTATO» contiene il codice A3 o quando viene utilizzato l'attributo «GNR».

▼M19



Nome

(casella 50)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.



Via e numero

(casella 50)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.



Paese

(casella 50)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.



CAP

(casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.9

 

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.



Città

(casella 8)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD) se viene utilizzato il campo per il testo libero.



RAPPRESENTANTE

(casella 50)

Numero: 1

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'obbligato principale fa ricorso ad un rappresentante autorizzato.



Nome

(casella 50)

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo deve essere utilizzato.



Capacità rappresentativa

(casella 50)

Tipo/Lunghezza: a.35

 

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa.

LNG della capacità rappresentativa

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.



UFFICIO DOGANALE di passaggio

(casella 51)

Numero: 9

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37.



Numero di riferimento

(casella 51)

Tipo/Lunghezza: an8

 

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.



UFFICIO DOGANALE di destinazione

(casella 53)

Numero: 1

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.



Numero di riferimento

(casella 53)

Tipo/Lunghezza: an8

 

Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.



OPERATORE destinatario autorizzato

(casella 53)

Numero: 1

 

Questo gruppo di dati può essere usato per indicare che le merci saranno consegnate ad un destinatario autorizzato.



TIN del destinatario autorizzato

(casella 53)

Tipo/Lunghezza: an.17

 

Questo attributo dev'essere utilizzato per inserire il numero d'identificazione dell'operatore (TIN).



RISULTATO DEL CONTROLLO

(casella D)

Numero: 1

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione.



Codice del risultato del controllo

(casella D)

Tipo/Lunghezza: an2

 

Il codice A3 dev'essere utilizzato.



Data limite

(casella D)

Tipo/Lunghezza: n8

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



INFO SUGGELLI

(casella D)

Numero: 1

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di suggelli o sia garantito il principio dell'uso di suggelli di tipo speciale.



Numero di suggelli

(casella D)

Tipo/Lunghezza: n.4

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.



IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI

(casella D)

Numero: 99

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato per l'identificazione dei suggelli.



Identità dei suggelli

(casella D)

Tipo/Lunghezza: an.20

 

Questo attributo dev'essere utilizzato.

LNG dell'identità dei suggelli

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua (LNG) di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato.

GARANZIA

Numero: 9

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.



Tipo di garanzia

(casella 52)

▼M26

Tipo/lunghezza: an.1

 

▼M19

Il codice di cui all'allegato 38 dev'essere utilizzato.



RIFERIMENTO DELLA GARANZIA

(casella 52)

▼M20

Numero: 99

 

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo «tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» oppure «9».

▼M19



GRN

(casella 52)

▼M26

Tipo/lunghezza: an.24

 

▼M20

Questo attributo dev'essere utilizzato per inserire il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l'attributo «tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» oppure «9». In questo caso, l'attributo «altro riferimento della garanzia» non può essere utilizzato.

▼M20

Il «numero di riferimento della garanzia (GRN)» è attribuito dall'ufficio di garanzia per identificare ogni singola garanzia ed è strutturato nel modo seguente:



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata accettata la garanzia (YY)

2 numerici

97

2

Identificatore del paese nel quale è stata costituita la garanzia (codice del paese in codice ISO alfa 2)

2 alfabetici

IT

3

Identificatore unico per l'accettazione da parte dell'ufficio di garanzia per anno e paese

12 alfanumerici

1234AB788966

4

Cifra di controllo

1 alfanumerico

8

5

Identificatore della garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati (1 lettera + 6 cifre) o NULL per altri tipi di garanzia

7 alfanumerici

A001017

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un codice unico per anno e per paese che identifichi l'accettazione della garanzia da parte dell'ufficio di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere nel GRN il numero di riferimento dell'ufficio di garanzia, possono utilizzare fino ai primi 6 caratteri del codice.

Nel campo 4 deve figurare una cifra di controllo per i campi 1-3 del GRN. Questo campo consente di individuare eventuali errori nell'acquisizione dei primi quattro campi del GRN.

Il campo 5 viene utilizzato soltanto quando il GRN rinvia a una garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati registrata nelle sistema informatizzato di transito. In tal caso, questo campo dev'essere completato con l'identificatore del certificato.

▼M19



Altro riferimento della garanzia

(casella 52)

▼M20

Tipo/Lunghezza: an.35

 

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo «tipo di garanzia» contiene codici diversi da «0», «1», «2», «4» oppure «9». In questo caso, l'attributo «GRN» non può essere utilizzato.

▼M19

Codice di accesso

▼M20

Tipo/Lunghezza: an4

Questo attributo va utilizzato quando viene impiegato l'attributo «GRN»; in caso contrario, il suo impiego è a discrezione degli Stati membri. A seconda del tipo di garanzia, l'attributo viene assegnato dall'ufficio di garanzia, dal fideiussore o dall'obbligato principale e viene utilizzato per identificare una garanzia specifica.

▼M19

LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE

Numero: 1



Non valida per la CE

(casella 52)

Tipo/Lunghezza: n1

 

Il codice 0 = no dev'essere utilizzato per il transito comunitario.

LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE

Numero: 99



Non valida per altre parti contraenti

(casella 52)

Tipo/Lunghezza: a2

 

Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per indicare il paese EFTA interessato.

▼M19 —————

▼M19




ALLEGATO 37 QUATER

CODICI SUPPLEMENTARI PER IL SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO

1.   Codici paesi (CNT)



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Codice del paese ISO alpha 2.

2 alfabetici

IT

Si applica il codice paese «ISO alpha-2» quale specificato nell'allegato 38.

2.   Codice lingua

Viene applicata la codificazione ISO Alpha 2 come definito nella norma ISO — 639: 1988.

3.   Codice dei prodotti (COM)



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

SA6

6 numerici (allineato a sinistra)

010290

Per le prime sei cifre, si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

4.   Codice merci sensibili



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Identificatore aggiuntivo per merci sensibili

2 numerici

2

Il codice è utilizzato come estensione del SA6, come indicato all'allegato 44C, qualora una merce sensibile non possa essere identificata sufficientemente con il solo codice SA6.

▼M26 —————

▼M19

6.   Codici dei documenti e dei certificati inoltrati

(Codici numerici estratti dai «Repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto», 1997b: lista di codici per l'elemento dato 1001, nome del documento/messaggio in codice.)



Certificato di conformità

2

Certificato di qualità

3

Certificato di circolazione A.TR.1

18

Elenco dei contenitori

235

Distinta del carico

271

Fattura proforma

325

Fattura commerciale

380

Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere

703

Polizza di carico principale

704

Polizza di carico

705

Polizza di carico emessa da uno spedizioniere

714

Road list-SMGS

722

Lettera di vettura stradale

730

Lettera di vettura aerea

740

Lettera di vettura aerea principale

741

Bollettino di spedizione (pacchi postali)

750

Documenti di trasporto multimodale/combinato (generico)

760

Manifesto di carico

785

Bordereau

787

Documento di spedizione modello T

820

Documento di spedizione modello T1

821

Documento di spedizione modello T2

822

Documento di controllo T5

823

Documento di spedizione modello T2L

825

Dichiarazione delle merci all'esportazione

830

Certificato fitosanitario

851

Certificato sanitario

852

Certificato veterinario

853

Certificato d'origine

861

Dichiarazione di origine

862

Certificato di origine preferenziale

864

Modulo del certificato di origine per il sistema di preferenze generalizzate

865

Licenza d'importazione

911

Dichiarazione del carico (arrivo)

933

Autorizzazione di embargo

941

Modulo TIF

951

Carnet TIR

952

Certificato di origine EUR 1

954

Carnet ATA

955

Altro

zzz

7.   Codice «Informazioni complementari/Indicazioni speciali»

I codici seguenti sono applicabili:

DG0

=

Esportazione da un paese «EFTA» soggetta a restrizioni, o esportazione dalla CE soggetta a restrizioni.

DG1

=

Esportazione da un paese «EFTA» soggetta a tassazione o esportazione dalla CE soggetta a tassazione.

DG2

=

Esportazione

Possono inoltre essere definiti codici speciali supplementari di segnalazione a livello nazionale.

8.   Numero di riferimento dell'ufficio doganale (COR)



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Identificatore del paese al quale l'ufficio doganale appartiene (cfr. CNT)

2 alfabetici

IT

2

Numero nazionale dell'ufficio doganale

6 alfanumerici

0830AB

Campo 1 come illustrato sopra.

Nel campo 2 bisogna inserire un codice alfanumerico a 6 caratteri. I 6 caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.

▼M32

9.

Per l’attributo «Tipo di dichiarazione» (casella 1): per le dichiarazioni TIR, utilizzare il codice «TIR».

10.

Per l’attributo «Tipo di garanzia» (casella 52): per i messaggi TIR, utilizzare il codice «B».




ALLEGATO 37 QUINQUIES

[di cui all’articolo 353, paragrafo 2, lettera b)]

PARTE I

PROCEDURA DI RISERVA

CAPITOLO I

Disposizioni generali

1. Il presente allegato stabilisce le modalità particolari per l’applicazione della procedura di riserva ai sensi dell’articolo 353, paragrafo 2, nei casi seguenti:

a) per i viaggiatori:

 quando il sistema informatico delle autorità doganali non funziona;

b) per gli obbligati principali, compresi gli speditori autorizzati:

 quando il sistema informatico delle autorità doganali non funziona, o

 quando l’applicazione di un obbligato principale non funziona, o

 quando la rete tra un obbligato principale e le autorità doganali non funziona.

2. Alla procedura di riserva si applicano la parte I, titoli VII e VIII e la parte II, titolo II, capitolo 4, sezioni 1, 2 e 3, sottosezioni da 1 a 7, salvo disposizioni contrarie enunciate ai punti da 3 a 31 del presente allegato.

3. Dichiarazioni di transito.

3.1. La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di riserva deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall’operazione di transito al fine di evitare problemi all’ufficio (agli uffici) di passaggio e all’ufficio di destinazione. Pertanto l’utilizzo dei documenti è limitato nel modo seguente:

 utilizzo del documento amministrativo unico (DAU),

 utilizzo del DAU stampato su carta normale dal sistema dell’operatore come previsto nell’allegato 37, o

 in sostituzione del DAU, utilizzo del modello del ►M34  documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza ◄ (DAT) con l’accordo delle autorità doganali qualora esse ritengano che le esigenze dell’operatore sono giustificate.

3.2. Ai fini dell’applicazione del punto 3.1, terzo trattino, del presente allegato, il ►M34  DAT/DATS ◄ è compilato conformemente agli ►M34  allegati 37, 45 bis e 45 sexies  ◄ .

3.3. Quando le disposizioni del presente allegato si riferiscono a esemplari della dichiarazione di transito che accompagnano la spedizione, tali disposizioni si applicano mutatis mutandis al ►M34  DAT/DATS ◄ .

CAPITOLO II

Modalità d’applicazione

4. Indisponibilità del sistema informatico delle autorità doganali.

4.1. Modalità di applicazione indipendentemente dal documento utilizzato:

 la dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio di partenza in tre esemplari conformemente all’allegato 37 nel caso del DAU, e redatta conformemente agli allegati 37 e 45 bis nel caso del ►M34  DAT/DATS ◄ ,

 la dichiarazione di transito viene registrata dalla dogana nella casella C con un sistema di numerazione diverso da quello del sistema informatico,

 la procedura di riserva è indicata sugli esemplari della dichiarazione di transito con il timbro di cui alla parte II del presente allegato, nella casella A del documento amministrativo unico (DAU) o al posto del MRN e del codice a barre nel ►M34  DAT/DATS ◄ ,

 quando viene utilizzata la procedura semplificata, l’operatore economico rispetta tutti gli obblighi e le condizioni relativi alle diciture da riportare nella dichiarazione e all’uso del timbro speciale di cui ai punti 26-29, utilizzando rispettivamente le caselle D e C,

 il documento viene vistato dall’ufficio di partenza in caso di procedura normale, o dallo speditore autorizzato in caso di procedura semplificata,

 quando è utilizzato il modello del ►M34  DAT/DATS ◄ , sulla dichiarazione non figurano né il codice a barre né il numero di riferimento del movimento (MRN).

4.2. Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di riserva, ogni dichiarazione inserita nel sistema informatico ma non ancora trattata a causa del guasto dello stesso deve essere annullata. L’operatore economico è tenuto a informare le autorità doganali ogniqualvolta, dopo aver inserito una dichiarazione nel sistema, debba poi ricorrere alla procedura di riserva.

4.3. Le autorità doganali controllano il ricorso alla procedura di riserva per evitarne l’abuso.

5. Indisponibilità dell’applicazione dell’obbligato principale e/o della rete.

 Si applicano le disposizioni del punto 4 escluse quelle relative alla procedura semplificata.

 Quando l’applicazione e/o la rete sono nuovamente disponibili, l’obbligato principale ne informa le autorità doganali.

6. Indisponibilità dell’applicazione dello speditore autorizzato e/o della rete.

In caso di indisponibilità dell’applicazione dello speditore autorizzato e/o della rete, si applica la procedura seguente:

 si applicano le disposizioni del punto 4,

 quando l’applicazione e/o la rete sono nuovamente disponibili, lo speditore autorizzato ne informa le autorità doganali,

 nella presente circostanza o in caso di deficienze della rete, se uno speditore autorizzato effettua oltre il 2 % all’anno delle sue dichiarazioni con la procedura di riserva, è opportuno procedere ad una revisione dell’autorizzazione per valutare se ancora sussistano le pertinenti condizioni.

7. Registrazione dei dati da parte delle amministrazioni nazionali.

Nei due casi di cui ai punti 5 e 6 le autorità doganali nazionali possono consentire agli operatori economici di presentare all’ufficio di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o, nei casi appropriati, il modello del ►M34  DAT/DATS ◄ ) affinché essa sia trattata dal sistema informatico doganale.

CAPITOLO III

Funzionamento della procedura

8. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comunitario è effettuato sotto copertura degli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito o sotto la copertura del ►M34  DAT/DATS ◄ consegnati all’obbligato principale dall’ufficio di partenza.

9. Garanzia isolata costituita mediante fideiussione.

Se l’ufficio di partenza è diverso dall’ufficio di garanzia, quest’ultimo conserva una copia dell’atto con il quale ha accettato l’impegno del garante. L’originale viene presentato dall’obbligato principale all’ufficio di partenza, dove viene conservato. Se necessario, tale ufficio può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese in questione.

10. Spedizioni miste.

In caso di spedizioni comprendenti merci che devono circolare con procedura T1 e merci che devono circolare con procedura T2, il formulario di dichiarazione di transito recante la sigla T va completato:

 con formulari complementari recanti rispettivamente le sigle «T1 bis» e «T2 bis» o «T2F bis», oppure

 con distinte di carico recanti rispettivamente le sigle «T1» e «T2» o «T2F».

11. Procedura T1 in assenza di indicazioni.

Qualora nella sottocasella di destra della casella 1 della dichiarazione di transito non sia stata apposta la sigla «T1», «T2» o «T2F» o qualora, nel caso di spedizioni comprendenti merci che circolano con procedura T1 e merci che circolano con procedura T2, le disposizioni di cui al punto 10 non siano state rispettate, le merci si considerano circolare con procedura T1.

12. Firma della dichiarazione di transito e impegno dell’obbligato principale.

La firma della dichiarazione di transito da parte dell’obbligato principale impegna la responsabilità di quest’ultimo per quanto riguarda il rispetto dell’articolo 199, paragrafo 1.

13. Misure di identificazione.

In caso di applicazione dell’articolo 357, paragrafo 4, l’ufficio di partenza annota nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «suggelli apposti», la dicitura seguente:

 Dispensa — 99201.

14. Annotazioni sulla dichiarazione di transito e svincolo delle merci.

 L’ufficio di partenza annota sugli esemplari della dichiarazione di transito i risultati della verifica.

 Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione, l’ufficio di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data sugli esemplari della dichiarazione di transito.

15. Ufficio di passaggio.

15.1. Il trasportatore presenta ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme all’allegato 46.

15.2. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato negli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l’ufficio di passaggio effettivo:

 trasmette senza indugio l’avviso di passaggio all’ufficio di passaggio inizialmente previsto, oppure

 informa del passaggio l’ufficio di partenza nei casi e modi stabiliti di comune accordo dalle autorità doganali.

16. Presentazione all’ufficio di destinazione.

16.1. L’ufficio di destinazione registra gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati.

16.2. L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio di destinazione.

Se il nuovo ufficio di destinazione dipende da uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l’ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione deve indicare nella casella «I. Controllo effettuato dall’ufficio di destinazione» dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito, in aggiunta alle menzioni usuali, la dicitura seguente:

 Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci. (nome e paese) — 99203.

16.3. Nel caso di cui al punto 16.2, secondo comma, il nuovo ufficio di destinazione deve tenere la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dallo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza senza espressa autorizzazione di quest’ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la dicitura seguente:

 Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. — 99204.

17. Ricevuta.

La ricevuta può essere redatta sul modello che figura nella parte inferiore del verso dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito DAU.

18. Rinvio dell’esemplare n. 5.

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione rinviano l’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di otto giorni a decorrere dalla conclusione dell’operazione. Quando è utilizzato il ►M34  DAT/DATS ◄ , viene rinviata, secondo le stesse condizioni dell’esemplare n. 5, una copia del ►M34  DAT/DATS ◄ presentato.

19. Comunicazione all’obbligato principale — Prove alternative della conclusione del regime.

Se allo scadere del termine di un mese a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio di destinazione l’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito non è pervenuto alle autorità doganali dello Stato membro di partenza, tali autorità ne informano l’obbligato principale, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso.

20. Procedura di ricerca.

20.1. Se allo scadere del termine di due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio di destinazione le autorità doganali dello Stato membro di partenza non dispongono della prova che il regime si è concluso, esse avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento del regime o, altrimenti, al fine di:

 stabilire se è sorta un’obbligazione doganale,

 individuare il debitore,

 determinare le autorità doganali competenti per il recupero.

20.2. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate anteriormente, o sospettano, che il regime non si è concluso.

20.3. La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova della conclusione del regime è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 20.1.

21. Garanzia — Importo di riferimento.

21.1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 379, paragrafo 1, l’obbligato principale calcola, per ciascuna operazione di transito, l’importo dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere e si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l’importo di riferimento.

21.2. Quando l’importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comunitario, l’obbligato principale è tenuto a segnalarlo all’ufficio di garanzia.

22. Certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia.

Sulla base dell’autorizzazione di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettera a), il certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia rilasciato dalle autorità doganali deve essere presentato all’ufficio di partenza. La dichiarazione di transito deve fare riferimento al certificato.

23. Distinte di carico speciali.

23.1. Le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale che risponde alle condizioni generali di cui all’articolo 373 ad utilizzare, come distinte di carico, elenchi che non rispondono a tutte le condizioni di cui agli allegati 44 bis, 44 ter e 45.

L’uso di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:

 se sono stilati da imprese le cui scritture sono basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati,

 se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità doganali,

 se recano, per ogni articolo, le informazioni richieste ai sensi dell’allegato 44 bis.

23.2. Può inoltre essere autorizzato l’uso, come distinte di carico di cui al punto 23.1, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell’espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati.

23.3. Le imprese le cui scritture sono basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei punti 23.1 e 23.2, sono già autorizzate ad usare elenchi di un modello speciale, possono essere autorizzate ad utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione dei programmi informatici delle imprese interessate.

24. Utilizzazione di sigilli di modello speciale.

L’obbligato principale indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «suggelli apposti», la natura, il numero e le marche dei sigilli apposti.

25. Dispensa dall’itinerario vincolante.

Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito, la dicitura seguente:

 Dispensa dall’itinerario vincolante — 99205.

26. Speditore autorizzato — Preautenticazione e formalità alla partenza.

26.1. Ai fini dell’applicazione dei punti 4 e 6 del presente allegato, l’autorizzazione prevede che la casella «C. Ufficio di partenza» dei formulari di dichiarazione di transito sia:

 preventivamente munita dell’impronta del timbro dell’ufficio di partenza e della firma di un funzionario del suddetto ufficio, oppure

 munita dallo speditore autorizzato dell’impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura all’allegato 62. L’impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell’autorizzazione.

26.2. Le autorità doganali possono richiedere l’uso di formulari recanti un segno distintivo che ne consenta l’identificazione.

27. Speditore autorizzato — Misure di custodia del timbro.

27.1. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio di partenza o di un timbro speciale.

Egli informa le autorità doganali delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente.

27.2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventivamente muniti dell’impronta del timbro dell’ufficio di partenza o recanti l’impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato paese relativamente alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri alle autorità doganali che l’hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 27.1.

28. Speditore autorizzato — Menzioni obbligatorie.

28.1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 355, paragrafo 2, e, nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all’articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente:

 Speditore autorizzato — 99206.

28.2. Quando le autorità competenti dello Stato membro di partenza procedono al controllo alla partenza di una spedizione, esse appongono il loro visto nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito.

28.3. Dopo la spedizione, l’esemplare n. 1 della dichiarazione di transito è inviato senza indugio all’ufficio di partenza. Le autorità doganali possono stabilire, nell’autorizzazione, che l’esemplare n. 1 sia inviato alle autorità doganali dello Stato membro di partenza subito dopo la compilazione della dichiarazione di transito. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 8 del presente allegato.

29. Speditore autorizzato — Dispensa dalla firma.

29.1. Lo speditore autorizzato può essere dispensato dall’apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale di cui all’allegato 62 e compilate mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato alle autorità doganali un impegno scritto con il quale riconosce di essere l’obbligato principale per tutte le operazioni di transito comunitario effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale.

29.2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 29.1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell’obbligato principale, la dicitura seguente:

 Dispensa dalla firma — 99207.

30. Destinatario autorizzato — Obblighi.

30.1. Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto ad inviare senza indugio all’ufficio di destinazione il ►M34  DAT/DATS ◄ o gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalando la data di arrivo delle merci, lo stato dei sigilli eventualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità.

30.2. L’ufficio di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito le annotazioni previste al punto 16 del presente allegato.

31. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o di ricorrere alla garanzia globale.

Le modalità d’applicazione di cui all’articolo 381, paragrafo 4, figuranti nell’allegato 47 bis sono completate dalle disposizioni seguenti.

31.1. Per le operazioni di transito relative a merci contemplate da una decisione di divieto della garanzia globale:

 gli esemplari della dichiarazione di transito recano in diagonale e in lettere maiuscole rosse la dicitura seguente, di formato minimo di 100 × 10 mm:

 

 GARANZIA GLOBALE VIETATA — 99208,

 in deroga al punto 18, l’esemplare n. 5 di una dichiarazione di transito recante tale dicitura deve essere rinviato dall’ufficio di destinazione al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la spedizione e gli esemplari della dichiarazione richiesti vengono presentati a tale ufficio. Se una siffatta spedizione è presentata a un destinatario autorizzato ai sensi dell’articolo 406, quest’ultimo è tenuto a consegnare l’esemplare n. 5 all’ufficio di destinazione da cui dipende al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la spedizione.

31.2. Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di garanzia globale.

I titolari di un’autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato per merci comprese nell’elenco che figura all’allegato 44 quater, possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applica la seguente disposizione particolare:

 tale garanzia isolata può essere utilizzata, nel quadro della procedura di riserva, soltanto presso l’ufficio di partenza identificato nello strumento costitutivo della garanzia.

PARTE II

MODELLO DI TIMBRO

PROCEDURA DI RISERVA NSTI

NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA

AVVIATA IL ____________ ________

(Data/ora)

(dimensioni: 26 × 59 mm, inchiostro rosso)

▼M24




ALLEGATO 38

CODICI DA UTILIZZARE NEI FORMULARI ( 155 ) ( 156 ) DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

TITOLO I

OSSERVAZIONI GENERALI

Il presente allegato contiene soltanto le norme di base da osservare nell'utilizzo di formulari cartacei. Quando le formalità relative al transito sono espletate attraverso lo scambio di messaggi EDI, le indicazioni del presente allegato si applicano salvo indicazione contraria di cui agli allegati 37 bis e 37 quater.

Talvolta sono indicate le norme da osservare in materia di tipo e lunghezza dei dati. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico

n

numerico

an

alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza autorizzata del dato. Gli eventuali due punti che precedono l'indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di caratteri indicato.

TITOLO II

CODICI

Casella n. 1:   Dichiarazione

Prima suddivisione

I codici adottati (a2) sono i seguenti:

EX ►C15  ————— ◄

Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA:

per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne A ed E della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B),

per l'attribuzione alle merci di una delle destinazioni doganali di cui alle colonne C e D della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B),

per la spedizione di merci non comunitarie nel quadro di scambi tra Stati membri.

IM ►C15  ————— ◄

Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA:

per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H a K della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B),

per il vincolo delle merci non comunitarie ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.

EU ►C15  ————— ◄

Nel quadro degli scambi con i paesi dell'EFTA:

per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne A, E e da H a K della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B),

per l'attribuzione alle merci di una delle destinazioni doganali di cui alle colonne C e D della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B).

CO ►C15  ————— ◄

Per le merci comunitarie soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.

▼M35

Per il vincolo delle merci al regime di deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all’esportazione prima dell’esportazione oppure produzione sotto controllo doganale prima dell’esportazione e pagamento delle restituzioni all’esportazione.

▼M24

Per le merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano.

Seconda suddivisione

I codici applicabili (a1) sono i seguenti:

A

per una dichiarazione normale (procedura normale, articolo 62 del codice)

B

per una dichiarazione incompleta (procedura semplificata, articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del codice)

C

per una dichiarazione semplificata (procedura semplificata, articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del codice)

D

per il deposito di una dichiarazione normale (del tipo classificabile come A) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci

E

per il deposito di una dichiarazione incompleta (del tipo classificabile come B) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci

F

per il deposito di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci

▼M35

X

per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come B ed E;

Y

per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come C e F;

▼M24

Z

per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice (l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili)

I codici D, E ed F possono essere utilizzati solamente nel quadro della procedura di cui all'articolo 201, paragrafo 2, relativa al caso in cui le autorità doganali autorizzano la presentazione della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci.

Terza suddivisione

I codici adottati (an.5) sono i seguenti:

T1 ►C15  ————— ◄

Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario esterno.

T2 ►C15  ————— ◄

Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 163 o all'articolo 165 del codice, tranne che nel caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2.

T2F ►C15  ————— ◄

Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario interno, ai sensi dell'articolo 340 quater, paragrafo 1.

T2SM ►C15  ————— ◄

Merci vincolate al regime di transito comunitario interno, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992.

T ►C15  ————— ◄

Spedizioni composite di cui all'articolo 351. In questo caso, lo spazio lasciato libero dietro alla lettera T deve essere barrato.

T2L ►C15  ————— ◄

Documento attestante la posizione comunitaria delle merci.

T2LF ►C15  ————— ◄

Documento attestante la posizione comunitaria delle merci destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE.

T2LSM ►C15  ————— ◄

Documento attestante la posizione delle merci dirette a San Marino, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

Casella n. 2:   Speditore/Esportatore

▼M33

Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI. Il codice ha la seguente struttura:



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Formato

Esempi

1

Identificatore dello Stato membro che attribuisce il numero (codice paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

a2

PL

2

Identificatore unico in uno Stato membro

Alfanumerico 15

an.15

1234567890ABCDE

Esempio: «PL1234567890ABCDE» per un esportatore polacco (codice paese: PL) il cui numero unico EORI nazionale è «1234567890ABCDE».

▼M40

Codice paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici paese stabiliti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 ( 157 ).

▼M24

Casella n. 8:   Destinatario

▼M33

Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.

▼M51

Se è richiesto un numero di identificazione e la dichiarazione contiene le informazioni per una dichiarazione sommaria di uscita di cui all’allegato 30 bis, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo, che quest’ultimo ha comunicato all’Unione.

▼M24

Casella n. 14:   Dichiarante/Rappresentante

a) Per designare la qualifica di dichiarante o rappresentante, è necessario inserire prima del nome e dell'indirizzo uno dei seguenti codici:

1 ►C15  ————— ◄  Dichiarante

2 ►C15  ————— ◄  Rappresentante (rappresentazione diretta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, del codice).

3 ►C15  ————— ◄  Rappresentante (rappresentazione indiretta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, del codice).

Se il codice è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre ([1], [2] o [3])

b)  ►M33  Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2. ◄

Casella n. 15a:   Codice paese di spedizione/esportazione

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 17a:   Codice paese di destinazione

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 17b:   Codice regione di destinazione

È opportuno utilizzare i codici che devono adottare gli Stati membri.

Casella n. 18:   Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 19:   Contenitori (Ctr)

I codici applicabili (n1) sono:

0

Merci non trasportate in contenitori.

1

Merci trasportate in contenitori.

Casella n. 20:   Condizioni di consegna

I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni di questa casella sono i seguenti:

▼M40



Prima suddivisione

Significato

Seconda suddivisione

Codici Incoterm

Incoterm — CCI/CEE

Località da precisare

Codice di norma applicabile al trasporto stradale e ferroviario

DAF (Incoterm 2000)

Reso frontiera

Luogo convenuto

Codici applicabili a tutti i modi di trasporto

EXW (Incoterm 2010)

Franco fabbrica

Luogo convenuto

FCA (Incoterm 2010)

Franco vettore

Luogo convenuto

CPT (Incoterm 2010)

Trasporto pagato fino a

Luogo di destinazione convenuto

CIP (Incoterm 2010)

Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a

Luogo di destinazione convenuto

DAT (Incoterm 2010)

Reso al terminal

Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

DAP (Incoterm 2010)

Reso al luogo di destinazione

Luogo di destinazione convenuto

DDP (Incoterm 2010)

Reso sdoganato

Luogo di destinazione convenuto

DDU (Incoterm 2000)

Reso non sdoganato

Luogo di destinazione convenuto

Codici di norma applicabili al trasporto marittimo e in acque interne

FAS (Incoterm 2010)

Franco sotto bordo

Porto d’imbarco convenuto

FOB (Incoterm 2010)

Franco a bordo

Porto d’imbarco convenuto

CFR (Incoterm 2010)

Costo e nolo

Porto di destinazione convenuto

CIF (Incoterm 2010)

Costo, assicurazione e nolo

Porto di destinazione convenuto

DES (Incoterm 2000)

Ex ship

Porto di destinazione convenuto

DEQ (Incoterm 2000)

Franco banchina

Porto di destinazione convenuto

XXX

Altre condizioni di consegna

Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

▼M24

Nella terza suddivisione, gli Stati membri possono richiedere le seguenti precisazioni, codificate (n1) come segue:

1 ►C15  ————— ◄

luogo situato nel territorio dello Stato membro interessato

2 ►C15  ————— ◄

luogo situato nel territorio di un altro Stato membro

3 ►C15  ————— ◄

altro (luogo situato fuori della Comunità).

Casella n. 21:   Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 22:   Moneta di fatturazione

L'indicatore della moneta di fatturazione è il codice ISO alfa-3 delle monete (Codice ISO 4217 relativo alle monete e ai tipi di fondi).

▼M27

Casella n. 24:   Natura della transazione

▼M40

Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione ( 158 ), tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.

▼M24



Colonna A

Colonna B

1 ►C15  . ◄   Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro compensazione (finanziaria o altra) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7 e 8) (1) (2) (3)

1 ►C15  . ◄   Acquisto/vendita definitivo/a (2)

2 ►C15  . ◄   Spedizione per vendita in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e in conto deposito

3 ►C15  . ◄   Operazioni di compensazione (baratto)

4 ►C15  . ◄   Acquisti personali di viaggiatori

5 ►C15  . ◄   Leasing finanziario (locazione-vendita) (3)

2 ►C15  . ◄   Rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria sotto il codice 1 (4); sostituzione di merci a titolo gratuito (4)

1 ►C15  . ◄   Rispedizione di merci

2 ►C15  . ◄   Sostituzione di merci rispedite

3 ►C15  . ◄   Sostituzione (per esempio, in garanzia) di merci non rispedite

3 ►C15  . ◄   Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza compensazione (finanziaria o altra)

1 ►C15  . ◄   Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea

2 ►C15  . ◄   Altri aiuti pubblici

3 ►C15  . ◄   Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative)

4 ►C15  . ◄   Altro

4 ►C15  . ◄   Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi (5) o di una riparazione (6) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)

1 ►C15  . ◄   Lavorazione per conto terzi

2 ►C15  . ◄   Riparazione e manutenzione a titolo oneroso

3 ►C15  . ◄   Riparazione e manutenzione a titolo gratuito

5 ►C15  . ◄   Operazioni successive ad una lavorazione per conto terzi (5) o ad una riparazione (6) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)

1 ►C15  . ◄   Lavorazione per conto terzi

2 ►C15  . ◄   Riparazione e manutenzione a titolo oneroso

3 ►C15  . ◄   Riparazione e manutenzione a titolo gratuito

6 ►C15  . ◄   Transazioni senza trasferimento di proprietà, quali locazione, prestito, leasing operativo (7) ed altri usi temporanei (8), ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi e delle riparazioni (consegna e rispedizione)

1 ►C15  . ◄   Locazione, prestito; leasing operativo

2 ►C15  . ◄   Altri usi temporanei

7 ►C15  . ◄   Operazioni nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi intergovernativi di produzione coordinata (per esempio: Airbus)

 

8 ►C15  . ◄   Fornitura di materiali e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di installazione facenti parte di un contratto generale (9)

 

9 ►C15  . ◄   Altre transazioni

 

(1)   In questa voce rientra la maggior parte delle transazioni, ovvero le operazioni per cui: — avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente e — viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto).

(2)   Comprese le sostituzioni effettuate a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.

(3)   Compreso il leasing finanziario (locazione-vendita): i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa l'effettivo proprietario dei beni.

(4)   Le rispedizioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A devono figurare nelle rubriche corrispondenti.

(5)   Nelle rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi, effettuate o meno sotto controllo doganale. Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.

(6)   La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione originaria e può comprendere lavori di ricostruzione e miglioria.

(7)   Leasing operativo: tutti i contratti di locazione escluso il leasing finanziario di cui alla nota 3.

(8)   Questa rubrica riguarda i beni esportati/importati con l'intenzione di reimportarli/riesportarli e senza trasferimento di proprietà.

(9)   Nella rubrica 8 della colonna A non devono essere registrate le transazioni con fatturazione separata delle singole merci, bensì le transazioni con fatturazione per l'opera nel suo insieme. In caso contrario, esse devono essere registrate sotto la rubrica 1.

Casella n. 25:   Modo di trasporto fino alla frontiera

I codici adottati (n1) sono riportati qui di seguito:



Codice

Denominazione

1

Trasporto via mare

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per via navigabile interna

9

Propulsione propria

Casella n. 26:   Modo di trasporto interno

Si utilizzano i codici adottati per la casella n. 25.

Casella n. 29:   Ufficio di uscita/di entrata

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

 I primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese utilizzato alla casella 2.

 I sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

 

i primi tre caratteri (a3) rappresentano il UN/LOCODE seguito da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000».

Esempio:

BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = UN/LOCODE per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

▼M40

Casella n. 31:   Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Natura dei colli

Devono essere utilizzati i seguenti codici.

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1 del 12 luglio 2010).

CODICI IMBALLAGGI



Aerosol

AE

Ampolla non protetta

AM

Ampolla protetta

AP

Atomizzatore

AT

Borsa («bag»)

BG

Contenitore flessibile a sacco

FX

Sacco di tela

GY

Sacco di dimensioni molto grandi («jumbo»)

JB

Sacco di grandi dimensioni

ZB

Sacchetto («bag») multistrato

MB

Sacco di carta

5M

Sacco di carta multifoglio

XJ

Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua

XK

Sacco di plastica

EC

Sacco in film di plastica

XD

Sacco («polybag»)

44

Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse («big bag»)

43

Sacco di materia tessile

5L

Sacco di materia tessile stagno alle polveri

XG

Sacco di materia tessile resistente all’acqua

XH

Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno

XF

Sacco da trasporto

TT

Sacco di tessuto di plastica

5H

Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri

XB

Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua

XC

Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno

XA

Balla compressa

BL

Balla non compressa

BN

Palla

AL

Pallone non protetto

BF

Pallone protetto

BP

Barra

BR

Botte («barrel»)

BA

Botte («barrel») di legno

2C

Botte («barrel») di legno con foro di riempimento

QH

Botte («barrel») di legno con coperchio amovibile

QJ

Barre in pacchi/mazzi/fasci

BZ

Vaschetta

BM

Canestro

BK

Cesto di cartone con manico

HC

Cesto di plastica con manico

HA

Cesto di legno con manico

HB

Cintura

B4

Cesto («bin»)

BI

Blocco

OK

Pannello («board»)

BD

Pannelli («board») in pacchi/mazzi/fasci

BY

Bobina («bobbin»)

BB

Rotolo («bolt»)

BT

Bombola di gas

GB

Bottiglia a bulbo non protetta

BS

Bottiglia cilindrica non protetta

BO

Bottiglia a bulbo protetta

BV

Bottiglia cilindrica protetta

BQ

Cassetta, rastrelliera per bottiglie

BC

Scatola

BX

Cassa («box») di alluminio

4B

Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DH

Cassa («box») in pannelli di fibra

4G

Cassa («box») per liquidi

BW

Cassa («box») di legno naturale

4C

Cassa («box») in plastica

4H

Cassa («box») in materiale plastico espanso

QR

Cassa («box») in plastica rigida

QS

Cassa («box») di legno compensato

4D

Cassa («box») di legno ricostituito

4F

Cassa («box») di acciaio

4A

Cassa («box») di legno naturale, ordinaria

QP

Cassa («box») di legno naturale a pannelli stagni alle polveri

QQ

Secchio («bucket»)

BJ

Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)

VG

Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)

VQ

Liquidi alla rinfusa

VL

Rottami metallici alla rinfusa

VS

Particelle alla rinfusa, solide, fini («polveri»)

VY

Particelle alla rinfusa, solide, granulari («grani»)

VR

Particelle alla rinfusa, solide, grandi («noduli»)

VO

Mazzo

BH

Pacco («bundle»)

BE

Pacco («bundle») di legno

8C

Botte («butt»)

BU

Gabbia

CG

Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Roll

CW

Bidone cilindrico

CX

Bidone rettangolare

CA

Bidone con manico e beccuccio

CD

Bidone di latta («canister»)

CI

Telone

CZ

Capsula

AV

Bottiglione non protetto

CO

Bottiglione protetto

CP

Cartoncino («card»)

CM

Carrello piatto

FW

Cartone

CT

Cartuccia

CQ

Scatola («case»)

CS

Contenitore automobile

7A

Contenitore isotermico

EI

Intelaiatura di cassa

SK

Contenitore («case») di acciaio

SS

Cassa-paletta

ED

Cassa-paletta di cartone

EF

Cassa-paletta di metallo

EH

Cassa-paletta di plastica

EG

Cassa-paletta di legno

EE

Contenitore («case») di legno

7B

Botte («cask»)

CK

Cofano

CH

Bidone da latte

CC

Cestello con coperchio a cerniera («clamshell»)

AI

Baule metallico («coffer»)

CF

Bara

CJ

Bobina («coil»)

CL

Imballaggio composito, recipiente di vetro

6P

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio

YR

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio

YQ

Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso

YY

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone

YW

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone

YX

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato

YT

Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida

YZ

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio

YP

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio

YN

Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini

YV

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno

YS

Imballaggio composito, recipiente di plastica

6H

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio

YD

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio

YC

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone

YJ

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone

YK

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica

YL

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato

YH

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato

YG

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida

YM

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio

YB

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio

YA

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno

YF

Cono

AJ

Contenitore flessibile

1F

Contenitore gallone

GL

Contenitore metallico

ME

Contenitore senza altra precisione

CN

Contenitore esterno

OU

Astuccio

CV

Cassetta

CR

Cassa («crate») della birra

CB

Cartone per rinfuse

DK

Cassetta («crate») in plastica per rinfuse

DL

Cassetta («crate») di legno per rinfuse

DM

Cassa a gabbia

FD

Cassa («crate») da frutta

FC

Cassetta («crate») metallica

MA

Cassetta del latte

MC

Cassa («crate») di cartone multistrato

DC

Cassetta («crate») in plastica multistrato

DA

Cassetta («crate») di legno multistrato

DB

Cassa bassa («shallow crate»)

SC

Cassetta («crate») di legno

8B

Paniere («creel»)

CE

Coppa

CU

Cilindro

CY

Damigiana non protetta

DJ

Damigiana protetta

DP

Generatore aerosol

DN

Fusto

DR

Fusto di alluminio

1B

Fusto di alluminio con coperchio non amovibile

QC

Fusto di alluminio con coperchio amovibile

QD

Fusto di cartone

1G

Fusto di ferro

DI

Fusto di plastica

IH

Fusto di plastica con coperchio non amovibile

QF

Fusto di plastica con coperchio amovibile

QG

Fusto di legno compensato

1D

Fusto di acciaio

1A

Fusto di acciaio con coperchio non amovibile

QA

Fusto di acciaio con coperchio amovibile

QB

Fusto di legno

1W

Busta

EN

Involucro di acciaio

SV

Pellicola plastica («filmpack»)

FP

Barilotto («firkin»)

FI

Flacone

FL

Contenitore flessibile («flexibag»)

FB

Serbatoio flessibile («flexitank»)

FE

Vaschetta per alimenti («foodtainer»)

FT

Bauletto («footlocker»)

FO

Intelaiatura

FR

Trave

GI

Travi in pacchi/mazzi/fasci

GZ

Paniere («hamper»)

HR

Attaccapanni

HN

Botte («hogshead»)

HG

Lingotto

IN

Lingotti in pacchi/mazzi/fasci

IZ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse

WA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio

WD

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio

WL

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa

WH

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi

ZS

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

ZR

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZP

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

ZM

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida

ZQ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZN

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida

ZL

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra

ZT

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido

ZU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo

WF

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo

WM

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall’acciaio

ZV

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa

WJ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale

ZW

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo

WU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio

ZA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all’acqua

ZC

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica

WS

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato

ZX

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo

WY

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito

ZY

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo

WZ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida

AA

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

ZK

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione

ZH

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

ZF

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

ZJ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione

ZG

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

ZD

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio

WC

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio

WK

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WG

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento

WT

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno

WV

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno

WX

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera

WW

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno

WP

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo

WR

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo

WQ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo

WN

Giara

JR

Tanica cilindrica

JY

Tanica di plastica

3H

Tanica di plastica con coperchio non amovibile

QM

Tanica di plastica con coperchio amovibile

QN

Tanica rettangolare

JC

Tanica di acciaio

3A

Tanica di acciaio con coperchio non amovibile

QK

Tanica di acciaio con coperchio amovibile

QL

Brocca («jug»)

JG

Sacco di juta

JT

Barile («keg»)

KG

Kit

KI

Cassone («liftvan»)

LV

Tronco

LG

Tronchi in pacchi/mazzi/fasci

LZ

Lotto

LT

Cassetta («Lug»)

LU

Bagaglio

LE

Tela di sacco

MT

Scatola di fiammiferi

MX

Definizione comune

ZZ

Cassetta allungabile («nest»)

NS

Rete («net»)

NT

Rete tubolare di plastica

NU

Rete tubolare di materiale tessile

NV

Senza oggetto

NA

Octabin

OT

Pacco («package»)

PK

Imballaggio di cartone con fori di presa

IK

Imballaggio di presentazione di cartone

IB

Imballaggio di presentazione di metallo

ID

Imballaggio di presentazione di plastica

IC

Imballaggio di presentazione di legno

IA

Imballaggio tubolare

IF

Imballaggio con rivestimento di carta

IG

Imballaggio con finestra

IE

Pacchetto

PA

Secchio («pail»)

PL

Paletta

PX

Paletta 100 × 110 cm

AH

Paletta, AS 4068-1993

OD

Paletta scatola («pallet box»)

PB

Paletta, CHEP 100 cm x 120 cm

OC

Paletta, CHEP 40 cm x 60 cm

OA

Paletta, CHEP 80 cm x 120 cm

OB

Paletta, ISO T11

OE

Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm

PD

Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm

PE

Paletta modulare, con piedini, di 80 × 60 cm

AF

Paletta con rivestimento termoretrattile

AG

Paletta «triwall»

TW

Paletta di legno

8A

Bacinella («pan»)

P2

Pacco («parcel»)

PC

Gabbia («pen»)

PF

Pezzo

PP

Condotto («pipe»)

PI

Condotti («pipe») in pacchi/mazzi/fasci

PV

Brocca («pitcher»)

PH

Tavola («plank»)

PN

Tavole («plank») in pacchi/mazzi/fasci

PZ

Lastra («plate»)

PG

Lastre («plate») in pacchi/mazzi/fasci

PY

Piattaforma di peso o dimensioni non specificate

OF

Vaso

PT

Sacchetto («pouch»)

PO

Cestello tondo

PJ

Scaffalatura («rack»)

RK

Rastrelliera, attaccapanni

RJ

Recipiente di cartone

AB

Recipiente di vetro

GR

Recipiente di metallo

MR

Recipiente di carta

AC

Recipiente di plastica

PR

Recipiente con rivestimento di plastica

MW

Recipiente di legno

AD

Sacco in rete («rednet»)

RT

Bobina («reel»)

RL

Anello

RG

Vergella

RD

Vergelle in pacchi/mazzi/fasci

RZ

Rotolo («roll»)

RO

Sacchetto («sachet»)

SH

Sacco («sack»)

SA

Sacco («sack») multifoglio

MS

Baule da marinaio

SE

Assortimento («set»)

SX

Foglio

ST

Foglio, rivestimento di plastica

SP

Lamiera

SM

Fogli in pacchi/mazzi/fasci

SZ

Imballaggio termoretrattile («shrinkwrapped»)

SW

Skid

SI

Lastra («slab»)

SB

Manicotto

SY

Foglio protettivo («slipsheet»)

SL

Bobina («spindle»)

SD

Bobina («spool»)

SO

Valigia

SU

Tavoletta

T1

Contenitore serbatoio generico

TG

Serbatoio cilindrico

TY

Serbatoio rettangolare

TK

Cassa («chest») da tè

TC

Barilotto («tierce»)

TI

Barattolo di latta

TN

Cestello o cassetta («tray»)

PU

Casetta («tray») contenente articoli piatti impilati orizzontalmente

GU

Cassetta («tray») di cartone, monostrato, senza coperchio

DV

Cassetta («tray») di plastica, monostrato, senza coperchio

DS

Cassetta («tray») di polistirolo, monostrato, senza coperchio

DU

Cassetta («tray») di legno, monostrato, senza coperchio

DT

Cassetta («tray») rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482: 2002)

IL

Cassetta («tray») di cartone, doppio strato, senza coperchio

DY

Cassetta («tray») di plastica, doppio strato, senza coperchio

DW

Cassetta («tray») di legno, doppio strato, senza coperchio

DX

Baule («trunk»)

TR

Fascio («truss»)

TS

Cassone o vagoncino («tub»)

TB

Cassone con coperchio

TL

Tubo («tube»)

TU

Tubo flessibile («collapsible tube»)

TD

Tubo a imbuto

TV

Tubi («tubes») in pacchi/mazzi/fasci

TZ

Botte di grande capacità

TO

Pneumatico

TE

Libero (animale)

UC

Unità

UN

Merce disimballata o non imballata

NE

Merce disimballata o non imballata in varie unità

NG

Merce disimballata o non imballata in un’unica unità

NF

Imballaggio sottovuoto

VP

«Vanpack»

VK

Tino

VA

Veicolo

VN

Fiala

VI

Bottiglia impagliata

WB

▼M24

Casella n. 33:   Codice delle merci

Prima suddivisione (8 cifre)

Da completare conformemente alla nomenclatura combinata.

Se il formulario è utilizzato ai fini del regime di transito comunitario, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Tuttavia, essa deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede una disposizione comunitaria.

Seconda suddivisione (2 caratteri)

Da completare conformemente alla TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure comunitarie specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

Terza suddivisione (4 caratteri)

Da completare conformemente alla TARIC (primo codice addizionale).

Quarta suddivisione (4 caratteri)

Da completare conformemente alla TARIC (secondo codice addizionale).

Quinta suddivisione (4 caratteri)

Codici da adottare dagli Stati membri interessati.

Casella n. 34a:   Codice paese d'origine

È opportuno utilizzare i codici paese utilizzati alla casella n. 2.

Casella n. 34b:   Codice regione d'origine/di produzione

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella n. 36:   Preferenze

I codici da inserire in questa casella sono codici a tre cifre, composti da un elemento a una cifra ripreso sotto al numero 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso sotto al numero 2.

I codici applicabili sono:

1) La prima cifra del codice

1

Regime tariffario «erga omnes»

2

Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

3

Preferenze tariffarie diverse da quelle a cui si riferisce il codice 2

▼M35

4

Dazi doganali in applicazione di accordi doganali conclusi dall’Unione europea

▼M24

2) Le due cifre seguenti del codice

00

Nessuno dei casi seguenti

10

Sospensione tariffaria

15

Sospensione tariffaria con destinazione particolare

18

Sospensione tariffaria con certificato circa la natura particolare del prodotto

19

Sospensione temporanea per i prodotti importati con certificato di idoneità al volo

20

Contingente tariffario ( 159 )

23

Contingente tariffario con destinazione particolare (159) 

25

Certificato tariffario con certificato circa la natura particolare del prodotto (159) 

28

Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (159) 

40

Destinazione particolare risultante dalla tariffa doganale comune

50

Certificato circa la natura particolare del prodotto

Casella n. 37:   Regime

A.   Prima suddivisione

I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato qui di seguito.

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime doganale economico (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale).

Ad esempio: riesportazione di merci importate nel quadro del regime doganale di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171) (prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; riesportazione = 3151).

Allo stesso modo, il vincolo ad uno dei sopracitati regimi sospensivi al momento della reimportazione di una merce precedentemente temporaneamente esportata si considera una semplice importazione nel quadro di detto regime. La reimportazione viene presa in considerazione soltanto se le merci sono immesse in libera pratica.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti esportati nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo e vincolati, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione = esportazione temporanea per perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione = collocamento in deposito doganale = 7121; terza operazione = immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono ad indicare il regime precedente.

Per esempio: 4045 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo — sistema della sospensione in un altro Stato membro.

Elenco dei regimi a fini di codificazione

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un numero di codice di quattro cifre.

00

Indica che non esiste un regime precedente (a).

01

Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra la Comunità e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Esempio:

Merci che provengono da un paese terzo, che sono immesse in libera pratica in Francia e che proseguono a destinazione delle isole normanne.

02

Immissione in libera pratica di merci in vista dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso).

Spiegazione:

perfezionamento attivo (sistema del rimborso) ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera b), del codice.

07

Immissione in libera pratica con contemporaneo vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale.

Spiegazione:

Questo codice viene utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica anche se l'IVA e le eventuali accise non sono state pagate.

Esempi:

Macchinari importati sono immessi in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

▼C15

Sigarette importate sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

▼M24

10

Esportazione definitiva.

Esempio:

Esportazione normale di merci comunitarie verso un paese terzo, ma ugualmente esportazione di merci comunitarie verso parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

11

Esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) prima che le merci d'importazione siano vincolate al regime.

Spiegazione: Esportazione preliminare (EX-IM) ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del codice.

Esempio:

Esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco comunitario prima dell'assoggettamento delle foglie di tabacco provenienti da paesi terzi al regime di perfezionamento attivo.

21

Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo.

Spiegazione:

Regime di perfezionamento passivo nel quadro degli articoli da 145 a 160 del codice. Si veda anche il codice 22.

22

Esportazione temporanea diversa da quella prevista al codice 21.

Esempio:

Applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime di perfezionamento passivo economico ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio).

23

Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.

Esempio: Esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale, ecc.

31

Riesportazione.

Spiegazione: Riesportazione di merci non comunitarie secondo un regime doganale economico sospensivo.

Esempio:

Le merci sono state dichiarate per essere introdotte in un deposito doganale e quindi dichiarate per essere ►C15  riesportate. ◄

40

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esente da IVA.

Esempio: Merci provenienti da un paese terzo con pagamento dei dazi doganali e dell'IVA.

41

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso).

Esempio:

Regime di perfezionamento passivo con pagamento dei dazi doganali e delle imposte nazionali all'importazione.

▼M40

42

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d’accisa.

Spiegazione:  L’esenzione dal pagamento dell’IVA ed, eventualmente, la sospensione d’accisa sono concesse in quanto l’importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l’IVA ed, eventualmente, l’accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

Esempio 1

:

Importazione con esenzione IVA utilizzando i servizi di un rappresentante fiscale.

Esempio 2

:

Prodotti soggetti ad accisa importati da un paese terzo che sono immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L’immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d’accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

▼M24

43

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

Esempio:

Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto della Comunità, dello stesso tipo di quelle un tempo in vigore per ES e PT.

45

Immissione in libera pratica con contemporanea immissione in consumo parziale di merci esenti da IVA o dalle accise e vincolo ad un regime di deposito fiscale.

Spiegazione: Esenzione da IVA e/o dalle accise vincolando le merci ad un regime di deposito fiscale.

Esempi:

Sigarette importate da un paese terzo sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata pagata. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento delle accise è sospeso.

▼C15

Sigarette importate da un paese terzo sono immesse in libera pratica e le accise sono state pagate. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA è sospeso.

▼M24

48

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo, prima dell'esportazione delle merci di esportazione temporanea.

Spiegazione:

Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 4, del codice.

49

Immissione in consumo di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra la Comunità e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Spiegazione:

Importazione con immissione in consumo di merci provenienti di parti dell'UE in cui non si applica la direttiva 77/388/CEE (IVA). L'uso del documento amministrativo unico è specificato dall'articolo 206 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

▼M35

Esempi:

Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania.

▼M24

51

Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione).

Spiegazione:

Perfezionamento attivo (sistema della sospensione) ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), del codice.

53

Importazione per vincolo al regime dell'ammissione temporanea.

Esempio: Ammissione temporanea, per esempio per un'esposizione.

54

Perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica).(a)

Spiegazione: Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intracomunitari.

Esempio:

Merci originarie di un paese terzo sono oggetto di una dichiarazione di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154).

61

Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esente da IVA.

▼M40

63

Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d’accisa.

Spiegazione: L’esenzione dal pagamento dell’IVA ed, eventualmente, la sospensione d’accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l’IVA ed, eventualmente, l’accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

Esempio 1

:

Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l’eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

Esempio 2

:

Prodotti soggetti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L’immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d’accisa dal luogo di reimportazione avviato da uno speditore registrato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

▼M24

68

Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale.

Esempio: Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in deposito d'accise.

71

Vincolo al regime del deposito doganale.

Spiegazione:

Vincolo al regime del deposito doganale. Ciò non pregiudica assolutamente la sistemazione contemporanea in un deposito d'accise o in un deposito IVA, per esempio.

▼M35

76

Assoggettamento al regime del deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all’esportazione prima dell’esportazione.

Esempio:

carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all’esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione ( 160 )].

77

Produzione di merci sotto controllo delle autorità doganali (ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 13 e 14, del codice) prima dell’esportazione e pagamento delle restituzioni all’esportazione.

Esempio:

Conserve di carni bovine prodotte sotto controllo delle autorità doganali prima dell’esportazione [articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine ( 161 )].

▼M24

78

Sistemazione delle merci in zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo II.

91

Vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale.

92

Perfezionamento sotto controllo doganale in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica)(a).

Spiegazione: Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intracomunitari.

Esempio:

Merci originarie di un paese terzo sono oggetto di una dichiarazione di perfezionamento attivo in Belgio (9100). Dopo essere state soggette alla trasformazione, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4092) o per essere sottoposte ad una trasformazione complementare (9192).

B.   Seconda suddivisione

1) Se questa casella viene usata per indicare il regime comunitario, va utilizzato un codice composto da un carattere alfabetico seguito da due caratteri alfanumerici, in cui il primo carattere identifica la categoria della misura sulla base del seguente elenco:



Perfezionamento attivo

Axx

Perfezionamento passivo

Bxx

Franchigie

Cxx

Ammissione temporanea

Dxx

Prodotti agricoli

Exx

Altro

Fxx



Perfezionamento attivo (PA)

(Articolo 114 del codice)

Procedura o regime

Codice

Importazione

Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) previa esportazione anticipata di prodotti compensatori ottenuti a partire dal latte e dai prodotti lattiero-caseari

A01

Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) destinate ad un utilizzo militare all'estero

A02

Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) destinate all'esportazione verso la piattaforma continentale

A03

Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) (soltanto IVA)

A04

Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) (soltanto IVA) destinate alla riesportazione verso la piattaforma continentale

A05

Merci vincolate ad un regime sospensivo di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) destinate ad un utilizzo militare all'estero

A06

Merci vincolate ad un regime sospensivo di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) destinate alla esportazione verso la piattaforma continentale

A07

Merci che sono vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) senza sospensione delle accise.

A08

Esportazione

Prodotti compensatori ottenuti dal latte e da prodotti lattiero-caseari

A51

Prodotti compensatori vincolati ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) — soltanto IVA

A52

Prodotti compensatori vincolati ad un regime sospensivo di perfezionamento attivo destinati ad un utilizzo militare all'estero

A53



Perfezionamento passivo (PP)

(Articolo 145 del codice)

Procedura o regime

Codice

Importazione

Prodotti compensatori rispediti nello Stato membro in cui sono stati versati i dazi

B01

Prodotti compensatori rispediti dopo riparazione sotto garanzia

B02

Prodotti compensatori rispediti dopo sostituzione sotto garanzia

B03

Prodotti compensatori rispediti dopo un perfezionamento passivo e sospensione dell'IVA a causa di una destinazione particolare

B04

Prodotti compensatori rispediti con esenzione parziale dai dazi all'importazione utilizzando per il calcolo i costi del perfezionamento (articolo 591)

B05

Esportazione

Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel quadro del perfezionamento passivo

B51

Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto garanzia

B52

Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi, eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA

B53

Solamente perfezionamento passivo IVA

B54



Franchigie

[Regolamento (CE) n. 1186/2009]

 

Numero dell’articolo

Codice

Franchigia dai dazi all’importazione

Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nella Comunità

3

C01

Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio

12, paragrafo 1

C02

Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio

12, paragrafo 2

C03

Beni personali ricevuti nel quadro di una successione

17

C04

Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

21

C06

Spedizioni di valore trascurabile

23

C07

Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

25

C08

Beni d’investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nella Comunità

28

C09

Beni d’investimento e altri beni strumentali appartenenti alle persone che esercitano una libera professione e alle persone giuridiche che esercitano un’attività senza scopo di lucro

34

C10

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici di cui all’allegato I

42

C11

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici di cui all’allegato II

43

C12

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

44-45

C13

Attrezzature importate per fini non commerciali, da parte, o per conto, di un istituto o un organismo di ricerca scientifica con sede esterna alla Comunità

51

C14

Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

53

C15

Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

54

C16

Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

57

C17

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

59

C18

Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

60

C19

Merci inviate a enti caritativi o filantropici

61

C20

Oggetti di cui all’allegato III destinati ai non vedenti

66

C21

Oggetti di cui all’allegato IV destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

67, paragrafo 1, lettera a), e 67, paragrafo 2

C22

Oggetti di cui all’allegato IV destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

67, paragrafo 1, lettera b), e 67, paragrafo 2

C23

Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti), importati dalle stesse persone minorate per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

68, paragrafo 1, lettera a), e 68, paragrafo 2

C24

Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

68, paragrafo 1, lettera b), e 68, paragrafo 2

C25

Merci importate e destinate alle vittime di calamità

74

C26

Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico

81

C27

Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali

82

C28

Merci destinate all’uso di sovrani e di capi di Stato

85

C29

Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale

86

C30

Stampati e oggetti a carattere pubblicitario importati a fini di prospezione commerciale

87-89

C31

Prodotti utilizzati o consumati in occasione di un’esposizione o di una manifestazione simile

90

C32

Merci importate per esami, analisi o prove

95

C33

Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

102

C34

Documentazione a carattere turistico

103

C35

Documentazione di varia natura

104

C36

Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

105

C37

Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

106

C38

Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali

107

C39

Materiali per cimiteri e monumenti commemorativi delle vittime di guerra

112

C40

Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

113

C41

Franchigia dai dazi all’esportazione

Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un’azienda agricola dalla Comunità in un paese terzo

115

C51

Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione

121

C52



Ammissione temporanea

(Codice e presente regolamento)

Procedura o regime

Articolo presente regolamento

Codice

Palette

556

D01

Contenitori

557

D02

Mezzi di trasporto

558

D03

Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva

563

D04

Materiale destinato al conforto dei marittimi

564

D05

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

565

D06

Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

566

D07

Animali

567

D08

Merci destinate ad attività tradizionali della zona frontaliera

567

D09

Supporti del suono, di immagini o d'informazione;

568

D10

Materiale promozionale

568

D11

Materiali professionali

569

D12

Materiali pedagogici e scientifici

570

D13

Imballaggi, pieni

571

D14

Imballaggi, vuoti

571

D15

Stampi, matrici, cliché, progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi

572

D16

Utensili e strumenti speciali

572

D17

Merci che devono essere sottoposte a prove

573, lett. A)

D18

Merci importate nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti

573, lett. B)

D19

Merci utilizzate per effettuare prove

573, lett. C)

D20

Campioni

574

D21

Mezzi di produzione sostitutivi

575

D22

Merci destinate ad essere esposte o utilizzate in occasione di una manifestazione pubblica

576, paragrafo 1

D23

Spedizioni in visione (due mesi)

576, paragrafo 2

D24

Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato

576, paragrafo 3, lett. A)

D25

Merci non nuove importate per essere vendute all'asta

576, paragrafo 3, lett. B)

D26

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature

577

D27

Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico

578, lett. B)

D28

Merci importate a titolo occasionale per un periodo non superiore ai tre mesi

578, lett. A)

D29

 

Articolo del codice

Codice

Ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi

142

D51



Prodotti agricoli

Procedura o regime

Codice

Importazione

▼M35

Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili [articolo 152, paragrafo 1, lettera a), bis]

E01

▼M40

Valori forfettari all’importazione (per esempio: regolamento (UE) n. 543/2011)

E02

▼M24

Esportazione

Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a certificato d'esportazione (merci allegato I)

E51

Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato d'esportazione (merci allegato I)

E52

Prodotti agricoli esportati in piccole quantità, per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di esportazione (merci allegato I)

E53

Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a certificato d'esportazione (merci non incluse nell'allegato I)

E61

Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di restituzione (merci non incluse nell'allegato I)

E62

Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di restituzione (merci non incluse nell'allegato I)

E63

Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione e di cui non si tiene conto per il calcolo delle aliquote minime di controllo.

E71

(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



Altro

Procedura o regime

Codice

Importazione

Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 185 del codice)

F01

Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 844, paragrafo 1: merci agricole)

F02

Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 846, paragrafo 2: merci riparate o riattate

F03

Prodotti compensatori reintrodotti nella Comunità dopo essere stati originariamente esportati o riesportati (articolo 187 del codice)

F04

▼M40

Il movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa dal luogo di importazione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE

F06

▼M24

Trasformazione sotto controllo doganale, nel caso in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte (articolo 552, paragrafo 1, primo comma)

F11

Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca e di altri prodotti estratti dal mare provenienti prelevati nelle acque territoriali di un paese terzo da parte di imbarcazioni immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

F21

Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare prelevati nelle acque territoriali di un paese terzo a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

F22

Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento passivo, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise

F31

Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento attivo, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise

F32

Merci che, trovandosi in una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo II, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise

F33

Merci che, vincolate ad un regime di trasformazione sotto controllo doganale, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise

F34

Immissione in libera pratica di merci destinate a una manifestazione o alla vendita vincolate a un regime di ammissione temporanea utilizzando gli elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica

F41

Immissione in libera pratica di prodotti compensatori se questi sono soggetti ai dazi d'importazione loro applicabili (articolo 122, lettera a), del codice)

F42

Immissione in libera pratica di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o immissione in libera pratica di prodotti compensatori senza interessi compensativi

F43

Esportazione

Esportazioni per utilizzo militare

F51

Approvvigionamento

F61

Approvvigionamento di merci che possono beneficiare di restituzioni

F62

▼M35

Introduzione in deposito di approvvigionamento [articoli da 37 a 40 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (1)]

F63

▼M24

Uscita dal deposito di approvvigionamento delle merci destinate all'approvvigionamento

F64

(1)   GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

2) Devono essere elaborati codici nazionali sotto forma di un codice costituito da un carattere numerico seguito da due caratteri alfanumerici conformi alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

Casella n. 40:   Dichiarazione sommaria/Documento precedente

I codici da inserire in questa casella sono codici alfanumerici (an.26)

Ciascun codice si compone di tre elementi distinti, separati da un trattino (-). Il primo elemento (a1), rappresentato da una di tre lettere, serve a distinguere le tre categorie riprese di seguito. Il secondo elemento (an.3), rappresentato da cifre o da lettere o da una combinazione di cifre e lettere, indica la natura del documento. Il terzo elemento (an.20) rappresenta i dettagli del documento, indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile.

1.   Il primo elemento (a1):

la dichiarazione sommaria, rappresentata da 'X'

la dichiarazione iniziale, rappresentata da 'Y'

il documento precedente, rappresentato da 'Z'

2.   Il secondo elemento (an.3):

Scegliere l'abbreviazione del documento utilizzato nella «lista delle abbreviazioni dei documenti».

Della lista fa parte anche il codice «CLE» che indica «la data e il riferimento dell'iscrizione delle merci nelle scritture contabili» (articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice). La data ha la seguente struttura: aaaammgg.

3.   Il terzo elemento (an.20):

Inserire il numero di identificazione del documento utilizzato o altro riferimento riconoscibile al documento.

Esempi:

 Il documento precedente è un documento di transito T1, il numero attribuito dall'ufficio di destinazione è «238544». Il codice corrispondente è «Z-821-238544» («Z» per documento precedente, «821» per la procedura di transito e «238544» per il numero di registrazione del documento (o il MRN per le operazioni NCTS).

 Un manifesto delle merci che riporta il numero «2222» viene utilizzato come dichiarazione sommaria; il codice corrispondente sarà «X-785-2222». («X» per la dichiarazione sommaria, «785» per il manifesto delle merci e «2222» per il numero di identificazione del manifesto delle merci).

 L'iscrizione delle merci nelle scritture contabili è stata effettuata il 14 febbraio 2002. Il codice sarà allora: «Y-CLE-20020214-5» («Y» per indicare che c'era una dichiarazione iniziale, «CLE» per «iscrizione nelle scritture contabili» e il numero «20020214», che indica la data dell'iscrizione, l'anno «2002», il mese «02» e il giorno «14» e infine «5» che si riferisce all'iscrizione.



Elenco delle abbreviazioni dei documenti:

Elenco dei contenitori

235

Distinta di carico

270

Distinta colli

271

Fattura proforma

325

Fattura commerciale

380

Lettera vettura

703

Polizza di carico principale

704

Polizza di carico

705

Lettera di vettura CIM (fer)

720

Road list SMGS

722

Lettera di vettura stradale

730

Lettera di vettura aerea

740

Lettera di vettura aerea principale

741

Bollettino di spedizione (pacchi postali)

750

Documenti di trasporto multimodale/combinato

760

Manifesto di carico

785

Bordereau

787

Dichiarazione di transito comunitario — spedizioni miste (T)

820

Dichiarazione di transito comunitario esterno, (T1)

821

Dichiarazione di transito comunitario interno, (T2)

822

Documento di controllo T5

823

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture contabili

CLE

Bollettino d'informazione INF3

IF3

Bollettino d'informazione INF8

IF8

Manifesto marittimo — procedura semplificata

MNS

Dichiarazione di transito comunitario interno — articolo 340 quater, paragrafo 1

T2F

T2M

T2M

▼M35

Dichiarazione sommaria di entrata

355

Dichiarazione sommaria per la custodia temporanea

337

▼M24

Altro

ZZZ

Se il documento precedente è un documento DAU, l'abbreviazione del documento si compone dei codici previsti per la casella 1, prima suddivisione (IM, EX, Consiglio e EU).

Casella n. 43:   Metodo di valutazione

Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana per le merci importate sono codificati nel modo seguente:



Codice

Articolo pertinente del codice

Metodo

1

29, paragrafo 1

Il valore di transazione delle merci importate

2

30, paragrafo 2, lett. a)

Il valore di transazione di merci identiche

3

30, paragrafo 2), lett. b)

Il valore di transazione di merci similari

4

30, paragrafo 2), lett. c)

Il valore dedotto

5

30, paragrafo 2), lett. d)

Il valore calcolato

6

31

Il valore basato sui dati disponibili (metodo «fall back»)

Casella n. 44:   Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni

1.   Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione in oggetto a meno che la legislazione comunitaria non preveda che il codice sostituisca il testo.

▼M35

Esempio:

Il dichiarante può indicare di volere che l’esemplare 3 gli venga restituito inserendo nella casella 44 «RET-EXP» oppure il codice 30400 (articolo 793, bis, paragrafo 2).

▼M24

La legislazione comunitaria prevede che alcune menzioni speciali vadano inserite in caselle diverse dalla casella n. 44. La codificazione di queste ultime è tuttavia uguale a quella delle menzioni specifiche della casella n. 44. Inoltre, se la legislazione comunitaria non precisa le caselle dove riportare le menzioni, queste vanno inserite nella casella n. 44.

▼M35

Tutte le menzioni speciali sono elencate alla fine del presente titolo.

▼M24

Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzo di menzioni speciali nazionali nella misura in cui i relativi codici abbiano una struttura diversa dai codici delle menzioni speciali comunitarie.

2.   Documenti presentati, certificati e autorizzazioni

▼M40

a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni comunitari o internazionali o gli altri riferimenti prodotti a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da 4 caratteri alfanumerici, seguiti, ove applicabile, da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L’elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e altri riferimenti e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.

▼M24

b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali prodotti a sostengo della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da un carattere numerico seguito da 3 caratteri alfanumerici (ex: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

Casella n. 47:   Calcolo delle imposizioni

Prima colonna:   tipo d'imposizione

a) I codici adottati sono i seguenti:



Dazi doganali sui prodotti industriali

A00

Dazi doganali sui prodotti agricoli

A10

Dazi addizionali

A20

Dazi antidumping definitivi

A30

Dazi antidumping provvisori

A35

Dazi compensativi definitivi

A40

Dazi compensativi provvisori

A45

IVA

B00

Interessi compensativi (IVA)

B10

Interessi di mora

B20

Tasse all'esportazione

C00

Tasse all'esportazione di prodotti agricoli

C10

Interessi di mora

D00

Interessi compensativi (per esempio, perfezionamento attivo)

D10

Dazi percepiti per altri paesi

E00

b) Devono essere elaborati codici nazionali sotto forma di un codice composto da un carattere numerico seguito da due caratteri alfanumerici, secondo la nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

Ultima colonna:   modo di pagamento

I codici che possono essere applicati dagli Stati membri sono i seguenti:

A ►C15  ————— ◄

Pagamento in contanti

B ►C15  ————— ◄

Pagamento con carta di credito

C ►C15  ————— ◄

Pagamento con assegno

D ►C15  ————— ◄

Altri (per esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)

E ►C15  ————— ◄

Dilazione di pagamento

F ►C15  ————— ◄

Dilazione regime doganale

G ►C15  ————— ◄

Dilazione regime IVA (articolo 23 della sesta direttiva IVA)

H ►C15  ————— ◄

Trasferimento elettronico dei fondi

J ►C15  ————— ◄

Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi

K ►C15  ————— ◄

Credito accise o rimborso accise

M ►C15  ————— ◄

In conto deposito, compreso il deposito in contanti

P ►C15  ————— ◄

Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale

R ►C15  ————— ◄

Garanzia

S ►C15  ————— ◄

Garanzia individuale

T ►C15  ————— ◄

Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale

U ►C15  ————— ◄

Garanzia sul conto della persona interessata — autorizzazione permanente

V ►C15  ————— ◄

Garanzia sul conto della persona interessata — autorizzazione individuale

O ►C15  ————— ◄

Garanzia presso l'organismo d'intervento

Casella n. 49:   Identificazione del deposito

Il codice da introdurre prevede la seguente struttura, composta di tre elementi:

 la lettera che stabilisce il tipo di deposito, secondo le denominazioni di cui all'articolo 525 (a1). Per i depositi diversi da quelli menzionati all'articolo 525, è necessario indicare:

 

Y

per un deposito non doganale

Z

per una zona franca o un deposito franco

 il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro in occasione del rilascio dell'autorizzazione. (an.14)

 il codice del paese dello Stato membro di autorizzazione, definito alla casella n. 2 (a2).

▼M33

Casella n. 50: Obbligato principale

Se è richiesto un codice di identificazione si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.

▼M24

Casella n. 51:   Uffici di passaggio previsti (e paesi)

È opportuno utilizzare i codici paese utilizzati per la casella n. 29.

Casella n. 52:   Garanzia

Indicazione del tipo di garanzia

L'elenco dei codici adottati è il seguente:

▼M26



Situazione

Codice

Altre indicazioni

In caso di esonero dalla garanzia (articolo 94, paragrafo 4, del codice e articolo 380, paragrafo 3, del presente regolamento)

0

—  numero del certificato di esonero dalla garanzia

In caso di garanzia globale

1

— numero del certificato di garanzia globale

— ufficio di garanzia

In caso di garanzia isolata su cauzione

2

— riferimento all'atto costitutivo della garanzia

— ufficio di garanzia

In caso di garanzia isolata in contanti

3

 

In caso di garanzia isolata su titoli

4

—  numero del titolo di garanzia isolata

In caso di esonero dalla garanzia quando l'importo da garantire non supera i 500 EUR (articolo 189, paragrafo 5, del codice)

5

 

In caso di esonero dalla garanzia (articolo 95 del codice)

6

 

In caso di esonero dalla garanzia per alcuni organismi pubblici

8

 

In caso di garanzia isolata (allegato 47 bis, punto 3)

9

— riferimento all'atto costitutivo della garanzia

— ufficio di garanzia

▼M24

Indicazione dei paesi sotto la rubrica «non valido per»:

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2.

Casella n. 53:   Ufficio di destinazione (e paese)

È opportuno utilizzare i codici paese utilizzati per la casella n. 29.

Menzioni speciali — Codice XXXXX



Categoria generale — Codice 0xxxx

Base giuridica

Argomento

Menzione speciale

Casella

Codice

Articolo 497, paragrafo 3

Domanda di autorizzazione sulla dichiarazione di regime doganale economico

«Autorizzazione semplificata»

44

00100

Allegato 37

Più esportatori, destinatari o documenti precedenti

«Altro»

2, 8 e 40

00200

Allegato 37

Identità tra dichiarante e esportatore

«Speditore»

14

00300

Allegato 37

Identità tra dichiarante e esportatore

«Esportatore»

14

00400

Allegato 37

Identità tra dichiarante e esportatore

Destinatario

14

00500



All'importazione — Codice 1xxxx

Articolo

Argomento

Menzione speciale

Casella

Codice

2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1147/2002

Sospensione temporanea dei dazi autonomi

«Importazione tramite certificato di idoneità al volo»

44

10100

549, paragrafo 1

Appuramento del perfezionamento attivo (sistema della sospensione)

«Merci PA/S»

44

10200

549, paragrafo 2

Appuramento del perfezionamento attivo (sistema della sospensione) (Misure specifiche di politica commerciale)

«Merci PA/S, politica commerciale»

44

10300

550

Appuramento del perfezionamento attivo (sistema del rimborso)

«Merci PA/R»

44

10400

583

Ammissione temporanea

«Merci AT»

44

10500

▼M35



All’esportazione: — Codice: 3 xxxx

Articolo

Argomento

Menzione speciale

Casella

Codice

298

Esportazioni di merci agricole nel quadro di destinazioni particolari:

Articolo 298 del regolamento (CEE) n. 2454/93, destinazione particolare: merci destinate all'esportazione — esclusa applicazione delle restituzioni agricole

44

30 300

793 bis, paragrafo 2

Recupero dell’esemplare 3

«RET-EXP»

44

30 400

▼M32

TITOLO III

TABELLA DELLE VERSIONI LINGUISTICHE DELLE DICITURE UTILIZZATE NEL TRANSITO COMUNITARIO E DEI RELATIVI CODICI



Versioni linguistiche delle diciture

Codici

— BG  Ограничена валидност — CS  Omezená platnost — DA  Begrænset gyldighed — DE  Beschränkte Geltung — EE  Piiratud kehtivus — EL  Περιορισμένη ισχύς — ES  Validez limitada — FR  Validité limitée ►M45   — HR  Ograničena valjanost  ◄ — IT  Validità limitata — LV  Ierobežots derīgums — LT  Galiojimas apribotas — HU  Korlátozott érvényű — MT  Validità limitata — NL  Beperkte geldigheid — PL  Ograniczona ważność — PT  Validade limitada — RO  Validitate limitată — SL  Omejena veljavnost — SK  Obmedzená platnosť — FI  Voimassa rajoitetusti — SV  Begränsad giltighet — EN  Limited validity

Validità limitata — 99200

— BG  Освободено — CS  Osvobození — DA  Fritaget — DE  Befreiung — EE  Loobutud — EL  Απαλλαγή — ES  Dispensa — FR  Dispense ►M45   — HR  Oslobođeno  ◄ — IT  Dispensa — LV  Derīgs bez zīmoga — LT  Leista neplombuoti — HU  Mentesség — MT  Tneħħija — NL  Vrijstelling — PL  Zwolnienie — PT  Dispensa — RO  Dispensă — SL  Opustitev — SK  Oslobodenie — FI  Vapautettu — SV  Befrielse — EN  Waiver

Dispensa — 99201

— BG  Алтернативно доказателство — CS  Alternativní důkaz — DA  Alternativt bevis — DE  Alternativnachweis — EE  Alternatiivsed tõendid — EL  Εναλλακτική απόδειξη — ES  Prueba alternativa — FR  Preuve alternative ►M45   — HR  Alternativni dokaz  ◄ — IT  Prova alternativa — LV  Alternatīvs pierādījums — LT  Alternatyvusis įrodymas — HU  Alternatív igazolás — MT  Prova alternattiva — NL  Alternatief bewijs — PL  Alternatywny dowód — PT  Prova alternativa — RO  Probă alternativă — SL  Alternativno dokazilo — SK  Alternatívny dôkaz — FI  Vaihtoehtoinen todiste — SV  Alternativt bevis — EN  Alternative proof

Prova alternativa — 99202

— BG  Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна — CS  Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ….(název a země) — DA  Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land) — DE  Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land) — EE  Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati………….(nimi ja riik) — EL  Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα) — ES  Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país) — FR  Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays) ►M45   — HR  Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i … zemlja)  ◄ — IT  Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese) — LV  Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts) — LT  Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė) — HU  Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország) — MT  Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) — NL  Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land) — PL  Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj) — PT  Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país) — RO  Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal ….(nume și țara) — SL  Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) — SK  Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina). — FI  Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa) — SV  Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land) — EN  Differences: office where goods were presented …… (name and country)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …. (nome e paese) — 99203

— BG  Излизането от. подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, — CS  Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č … — DA  Udpassage fra ……………. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. — DE  Ausgang aus …………….- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. — EE  … territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…. — EL  Η έξοδος από ……………. υπόκειται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις βάσει του κανονισμού/της οδηγίας/της απόφασης αριθ. … — ES  Salida de……………. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no. — FR  Sortie de ………………. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no. ►M45   — HR  Izlaz iz podliježe … ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. …  ◄ — IT  Uscita da ………………… soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. — LV  Izvešana no ……………., piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No…, — LT  Išvežimui iš. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…, — HU  A kilépés………. területéről a.rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik. — MT  Ħruġ mill-. suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru… — NL  Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. van toepassing. — PL  Wyprowadzenie z…………………. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … — PT  Saída da ………………. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o. — RO  Ieșire din. supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr … — SL  Iznos iz ………………. zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … — SK  Výstup z. podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….» — FI  ……………. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin./päätöksen N:o. mukaisia rajoituksia tai maksuja — SV  Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr. — EN  Exit from ………………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No.

Uscita da …………… soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. — 99204

— BG  Освободено от задължителен маршрут, — CS  Osvobození od stanovené trasy — DA  Fritaget for bindende transportrute — DE  Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute — EE  Ettenähtud marsruudist loobutud — EL  Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής — ES  Dispensa de itinerario obligatorio — FR  Dispense d'itinéraire contraignant ►M45   — HR  Oslobođeno od propisanog plana puta  ◄ — IT  Dispensa dall'itinerario vincolante — LV  Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta — LT  Leista nenustatyti maršruto — HU  Előírt útvonal alól mentesítve — MT  Tneħħija ta' l-itinerarju preskitt — NL  Geen verplichte route — PL  Zwolniony z wiążącej trasy przewozu — PT  Dispensa de itinerário vinculativo — RO  Dispensă de la itinerarul obligatoriu — SL  Opustitev predpisane poti — SK  Oslobodenie od predpísanej trasy — FI  Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta — SV  Befrielse från bindande färdväg — EN  Prescribed itinerary waived.

Dispensa dall'itinerario vincolante — 99205

— BG  Одобрен изпращач — CS  Schválený odesílatel — DA  Godkendt afsender — DE  Zugelassener Versender — EE  Volitatud kaubasaatja — EL  Εγκεκριμένος αποστολέας — ES  Expedidor autorizado — FR  Expéditeur agréé ►M45   — HR  Ovlašteni pošiljatelj  ◄ — IT  Speditore autorizzato — LV  Atzītais nosūtītājs — LT  Įgaliotas siuntėjas — HU  Engedélyezett feladó — MT  Awtorizzat li jibgħat — NL  Toegelaten afzender — PL  Upoważniony nadawca — PT  Expedidor autorizado — RO  Expeditor agreat — SL  Pooblaščeni pošiljatelj — SK  Schválený odosielateľ — FI  Valtuutettu lähettäjä — SV  Godkänd avsändare — EN  Authorised consignor

Speditore autorizzato — 99206

— BG  Освободен от подпис — CS  Podpis se nevyžaduje — DA  Fritaget for underskrift — DE  Freistellung von der Unterschriftsleistung — EE  Allkirjanõudest loobutud — EL  Δεν απαιτείται υπογραφή — ES  Dispensa de firma — FR  Dispense de signature ►M45   — HR  Oslobođeno potpisa  ◄ — IT  Dispensa dalla firma — LV  Derīgs bez paraksta — LT  Leista nepasirašyti — HU  Aláírás alól mentesítve — MT  Firma mhux meħtieġa — NL  Van ondertekening vrijgesteld — PL  Zwolniony ze składania podpisu — PT  Dispensada a assinatura — RO  Dispensă de semnătură — SL  Opustitev podpisa — SK  Oslobodenie od podpisu — FI  Vapautettu allekirjoituksesta — SV  Befrielse från underskrift — EN  Signature waived

Dispensa dalla firma — 99207

— BG  ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ — CS  ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY — DA  FORBUD MOD SAMLET KAUTION — DE  GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT — EE  ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD — EL  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ — ES  GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA — FR  GARANTIE GLOBALE INTERDITE ►M45   — HR  ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO  ◄ — IT  GARANZIA GLOBALE VIETATA — LV  VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS — LT  NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA — HU  ÖSSZKEZESSÉG TILOS — MT  MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA — NL  DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN. — PL  ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ — PT  GARANTIA GLOBAL PROIBIDA — RO  GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ — SL  PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE — SK  ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY — FI  YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY — SV  SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN — EN  COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED.

GARANZIA GLOBALE VIETATA — 99208

— BG  ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ — CS  NEOMEZENÉ POUŽITÍ — DA  UBEGRÆNSET ANVENDELSE — DE  UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG — EE  PIIRAMATU KASUTAMINE — ΕL  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ — ES  UTILIZACIÓN NO LIMITADA — FR  UTILISATION NON LIMITEE ►M45   — HR  NEOGRANIČENA UPORABA  ◄ — IT  UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — LV  NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS — LT  NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS — HU  KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT — MT  UŻU MHUX RISTRETT — NL  GEBRUIK ONBEPERKT — PL  NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE — PT  UTILIZAÇÃO ILIMITADA — RO  UTILIZARE NELIMITATĂ — SL  NEOMEJENA UPORABA — SK  NEOBMEDZENÉ POUŽITIE — FI  KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU — SV  OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING — EN  UNRESTRICTED USE

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — 99209

— BG  Разни — CS  Různí — DA  Diverse — DE  Verschiedene — EE  Erinevad — EL  Διάφορα — ES  Varios — FR  Divers ►M45   — HR  Razni  ◄ — IT  Vari — LV  Dažādi — LT  Įvairūs — HU  Többféle — MT  Diversi — NL  Diverse — PL  Różne — PT  Diversos — RO  Diverși — SL  Razno — SK  Rôzne — FI  Useita — SV  Flera — EN  Various

Vari — 99211

— BG  Насипно — CS  Volně loženo — DA  Bulk — DE  Lose — EE  Pakendamata — EL  Χύμα — ES  A granel — FR  Vrac ►M45   — HR  Rasuto  ◄ — IT  Alla rinfusa — LV  Berams — LT  Nesupakuota — HU  Ömlesztett — MT  Bil-kwantitá — NL  Los gestort — PL  Luzem — PT  A granel — RO  Vrac — SL  Razsuto — SK  Voľne — FI  Irtotavaraa — SV  Bulk — EN  Bulk

Alla rinfusa — 99212

— BG  Изпращач — CS  Odesílatel — DA  Afsender — DE  Versender — EE  Saatja — EL  Αποστολέας — ES  Expedidor — FR  Expéditeur ►M45   — HR  Pošiljatelj  ◄ — IT  Speditore — LV  Nosūtītājs — LT  Siuntėjas — HU  Feladó — MT  Min jikkonsenja — NL  Afzender — PL  Nadawca — PT  Expedidor — RO  Expeditor — SL  Pošiljatelj — SK  Odosielateľ — FI  Lähettäjä — SV  Avsändare — EN  Consignor

Speditore — 99213

▼M6




ALLEGATO 38 bis

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▼M28




ALLEGATO 38 ter

Procedura di cui all'articolo 290 quater, paragrafo 1

Ai fini dell’articolo 290 quater, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura seguente.

1) Per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine è selezionato un campione di unità di imballaggio di banane. Il campione delle unità di imballaggio di banane da pesare dev'essere rappresentativo della partita di banane fresche e rispettare i quantitativi minimi indicati nella tabella seguente:



Numero di unità di imballaggio di banane

(per tipo di imballaggio e origine)

Numero di unità di imballaggio di banane da esaminare

— fino a 400

5

— da 401 a 700

7

— da 701 a 1 000

10

— da 1 001 a 2 000

13

— da 2 001 a 4 000

15

— da 4 001 a 6 000

18

— oltre 6 000

21

2) Il peso netto è determinato nel modo seguente:

a) pesando ogni unità di imballaggio di banane da esaminare (peso lordo);

b) aprendo almeno un’unità di imballaggio di banane, per determinare il peso dell’imballaggio;

c) il peso dell'imballaggio sarà ritenuto valido per tutti gli imballaggi di tipo e origine identici e verrà detratto da tutte le unità di imballaggio di banane pesate;

d) il peso netto medio così determinato per unità di imballaggio di banane per ciascun tipo e origine, in funzione del peso del campione controllato, sarà ammesso come base per determinare il peso netto della partita di banane fresche.

3) Ove non provvedano a controllare contestualmente le note di pesatura delle banane, le autorità doganali saranno tenute ad accettare il peso netto dichiarato nelle note, purché la differenza tra il peso netto dichiarato e il peso netto medio determinato dalle autorità doganali non sia superiore o inferiore all’1 %.

4) La nota di pesatura delle banane è presentata all’ufficio doganale presso il quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica. Le autorità doganali applicano i risultati del campionamento indicato nella nota di pesatura delle banane all’intera partita di banane fresche cui la nota si riferisce.

▼M28




ALLEGATO 38 quater

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▼M33




ALLEGATO 38 quinquies

(richiamato nell’articolo 4 sexdecies)

Dati trattati nel sistema centralizzato previsto all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1

1. Numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16.

2. Nome completo della persona.

3. Luogo di stabilimento/residenza: indirizzo completo del luogo in cui la persona è stabilita/risiede, incluso l’identificatore del paese o territorio (codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell’allegato 38, titolo II, casella n. 2).

4. Numero o numeri d’identificazione IVA attribuiti dagli Stati membri.

5. Se necessario, status giuridico quale indicato nell’atto di costituzione.

6. Data di costituzione o, per le persone fisiche, data di nascita.

7. Tipo di persona (persona fisica, persona giuridica o associazione di persone ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del codice). I codici applicabili sono:

1) persona fisica,

2) persona giuridica,

3) associazione di persone ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del codice.

8. Informazioni relative ai contatti: nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.

9. Se la persona non è stabilita nel territorio doganale della Comunità: numero o numeri di identificazione attribuiti alla persona a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo con cui vige un accordo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Questo o questi numeri di identificazione comprendono l’identificatore del paese o territorio (il codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell’allegato 38, titolo II, casella n. 2).

10. Se necessario, codice dell’attività economica principale a 4 cifre in conformità della nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato.

11. Data di scadenza del numero EORI, se del caso.

12. Eventuale accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3.

▼M18 —————

▼B




ALLEGATO 42

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▼M49 —————

▼M13




ALLEGATO 42 ter

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▼M7




ALLEGATO 43

FORMULARIO T2M

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▼M7




ALLEGATO 44

NOTE

(da aggiungere al blocchetto contenente i formulari T2M)

I.   Aspetti generali

1. L'utilizzazione dei formulari T2M ha lo scopo di giustificare il carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca comunitaria al di fuori del mare territoriale di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità nonché delle merci ottenute a partire da detti prodotti mediante trattamento a bordo di detta nave, di un'altra nave da pesca comunitaria, o di navi officina comunitarie, al momento del loro ingresso nel territorio doganale della Comunità.

2. La nave da pesca comunitaria è la nave registrata e immatricolata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità, che batte bandiera di uno Stato membro, che cattura detti prodotti e, eventualmente, li trasforma a bordo. La nave officina comunitaria è la nave registrata o immatricolata nelle stesse condizioni, che effettua unicamente il trattamento dei prodotti trasbordati.

3. Il presente blocchetto contiene dieci formulari composti ciascuno di un originale e di una copia. Le copie non devono essere staccate dal blocchetto.

4. Il blocchetto deve essere presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.

5. Il blocchetto deve essere restituito all'ufficio doganale di emissione se la nave al quale si riferisce cessa di soddisfare le condizioni previste, se tutti gli esemplari contenuti sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità.

II.   Autenticazione dei formulari T2M

6. I formulari devono essere compilati a macchina, o in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. Non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione comportante la modifica.

7. I riquadri da 1 a 3 del formulario devono essere compilati dall'interessato nella lingua in cui esso è stampato. I riquadri da 4 a 12 del formulario devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

8. La validità dei formulari T2M di un blocchetto è garantita dalla presenza nel riquadro A dell'originale e della copia di un visto dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria di detto blocchetto, per una durata di due anni a partire dalla data che compare a pagina 2 della copertina del blocchetto.

III.   Utilizzazione dei formulari T2M

9. Il capitano della nave da pesca comunitaria compila i riquadri 4, 5 e/o 6, 7, 8 e compila e firma la dichiarazione del riquadro 9 dell'originale e della copia:

 ogniqualvolta i prodotti della pesca e/o le merci ottenute mediante trattamento a bordo di detti prodotti sono sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto da cui saranno spediti in detto territorio;

 ogniqualvolta detti prodotti e/o merci sono trasbordati su un'altra nave da pesca comunitaria, o su una nave officina comunitaria — sulla quale i prodotti subiscono un trattamento a bordo — o su qualsiasi altra nave — senza trattamento alcuno — che li trasporta direttamente a destinazione di un porto del territorio doganale della Comunità, oppure di un altro porto dal quale saranno spediti verso detto territorio. In tal caso il suddetto capitano e il capitano della nave sulla quale viene effettuato il trasbordo compilano e firmano il riquadro 10 dell'originale e della copia.

10. Se del caso, il capitano della nave di cui sopra, sulla quale i prodotti sono stati trasbordati da un peschereccio comunitario per subire un trattamento a bordo, compila i riquadri 6, 7 e 8 e compila e firma la dichiarazione del riquadro 11 dell'originale:

 ogniqualvolta le merci ottenute mediante trattamento a bordo sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto dal quale saranno spedite in tale territorio;

 ogniqualvolta dette merci sono trasbordate su qualsiasi altra nave che le trasporta, senza trattamento alcuno, direttamente a destinazione di un porto del territorio doganale della Comunità oppure di un altro porto dal quale saranno spedite in tale territorio. In tal caso, il suddetto capitano e il capitano della nave sulla quale viene effettuato il trasbordo compilano e firmano il riquadro 12 di detto originale.

11. Nel caso in cui i prodotti e le merci siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità prima di essere avviati verso quest'ultimo territorio, il riquadro 13 del formulario deve essere compilato e firmato dall'autorità doganale di detto paese o territorio. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non ritornino nel territorio doganale della Comunità, devono essere indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti.

12. L'originale del formulario T2M accompagna i prodotti e/o le merci in caso di trasbordo e invio nel territorio doganale della Comunità.

IV.   Utilizzazione degli «estratti» dei formilari T2M

Qualora i prodotti e/o le merci siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità per essere in seguito inoltrati verso tale territorio in spedizioni frazionate:

13. Alcuni formulari originali T2M, corrispondenti al numero di dette spedizioni, sono staccati dal blocchetto del peschereccio originario di detti prodotti e/o merci e su di essi viene apposta in caratteri leggibili la dicitura «Estratto» e menzionato il riferimento al formulario T2M iniziale.

Anche sulle copie degli «estratti» che restano nel blocchetto vengono menzionati tali riferimenti.

14. Per ciascuna spedizione frazionata:

 i riquadri 4, 5 e/o 6, 7, 8 del formulario «Estratto» T2M sono compilati indicando i quantitativi dei prodotti e/o delle merci oggetto della spedizione;

 il riquadro 13 dell'originale del formulario «Estratto» è compilato, vidimato e firmato dalle autorità doganali di detto paese o territorio;

 nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale sono indicati il numero e la natura dei colli, la massa lorda, la destinazione della spedizione e il numero e la data dell'estratto;

 il formulario «Estratto» accompagna la spedizione dei prodotti e/o delle merci.

15. Quando tutti i prodotti e/o tutte le merci oggetto del formulario T2M iniziale sono stati spediti nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 di detto formulario è compilato, vidimato e firmato dalle autorità doganali di detto paese o territorio. Tale formulario, viene spedito all'ufficio doganale emittente del blocchetto T2M. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano avviate verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a tali lotti.

V.   Appuramento dei formulari T2M

16. Ogni formulario T2M — iniziale o «Estratto» — deve essere consegnato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, quando l'introduzione avvenga in regime di transito iniziato all'esterno di detto territorio, tale formulario sarà presentato all'ufficio doganale di destinazione del suddetto regime.

▼M19




ALLEGATO 44 bis

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA DISTINTA DI CARICO

TITOLO I

OSSERVAZIONI GENERALI

▼M32

1.   Definizione

1.1. La distinta di carico è un documento che presenta le caratteristiche indicate nel presente allegato.

1.2. Essa può essere utilizzata con la dichiarazione di transito nel quadro dell’applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2.

▼M19

2.   Forma delle distinte di carico

2.1. Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.

2.2. Le distinte di carico recano:

a) l'intestazione «distinta di carico»;

b) un riquadro di 70 × 55 mm diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm e in una parte inferiore di 70 × 40 mm;

c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è redatta come segue:

 numero d'ordine;

 marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci;

 paese di spedizione/esportazione;

 massa lorda in chilogrammi;

 spazio riservato all'amministrazione.

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia la colonna intitolata «Spazio riservato all'amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

TITOLO II

INDICAZIONI DA ANNOTARE NELLE VARIE RUBRICHE

1.   Riquadro

1.1.   Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, l'obbligato principale annota nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T3».

Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l'interessato annota nella parte superiore la sigla «T2L» o la sigla «T2LF».

1.2.   Parte inferiore

Gli elementi di cui al paragrafo 4 del titolo III di cui sotto devono figurare in questa parte del riquadro.

2.   Colonne

2.1.   Numero d'ordine

Ogni articolo inserito nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.

2.2.   Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

Le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati 37 e 38.

▼M21

Quando una dichiarazione di transito è accompagnata da una distinta di carico, l'elenco deve includere le informazioni indicate alle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente), 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) e, se del caso, 33 (Codice delle merci) e 38 [Massa netta (kg)] della dichiarazione di transito.

▼M19

2.3.   Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome dello Stato membro dal quale le merci sono spedite/esportate.

Questa colonna non deve essere utilizzata quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L.

2.4.   Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni figuranti nella casella 35 del DAU (vedi l'allegato 37).

TITOLO III

UTILIZZAZIONE DELLE DISTINTE DI CARICO

1. Una stessa dichiarazione di transito non può contenere sia una o più distinte di carico che uno o più formulari complementari.

2.  ►M21  Quando viene usata una distinta di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero dei colli), 33 (codice delle merci), 35 [massa lorda (kg)], 38 [massa netta (kg)], 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non deve essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. ◄ Un riferimento ai numeri d'ordine e alle sigle delle distinte di carico è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario di dichiarazione di transito utilizzato.

3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari del formulario utilizzato cui si riferisce.

4. In sede di registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso deve essere autenticato dal timbro ufficiale dell'ufficio di partenza.

La firma di un funzionario dell'ufficio di partenza è facoltativa.

5. Quando a un formulario utilizzato per il transito comunitario sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dall'obbligato principale; il numero di distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» di detto formulario.

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano per analogia quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L o T2LF.




ALLEGATO 44 ter

CARATTERISTICHE DEI FORMULARI UTILIZZATI AI FINI DEL REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO

Il presente allegato descrive le caratteristiche dei formulari diversi dal documento amministrativo unico, utilizzati ai fini del regime di transito comunitario.

1.   Distinta di carico

1.1. Per il formulario della distinta di carico è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 gr/m2; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati.

1.2. Il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza per quanto riguarda la lunghezza di al massimo 5 mm in meno e 8 mm in più.

2.   Avviso di passaggio

2.1. Per il formulario dell'avviso di passaggio è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 gr/m2; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco.

2.2. Il formato è di 210 × 148 mm.

3.   Ricevuta

▼M32

3.1. Per il formulario della ricevuta è utilizzata una carta di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco.

▼M19

3.2. Il formato è di 148 × 105 mm.

4.   Certificato di garanzia isolata

4.1. Per il formulario del certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 gr/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

4.2. Il formato è di 148 × 105 mm.

▼M32

4.3. Il formulario del certificato di garanzia isolata deve essere corredato di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione e recare, inoltre, un numero di identificazione.

▼M19

5.   Certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia

5.1. Per il formulario del certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, in appresso denominato «certificato», è utilizzata una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:

 di colore verde per i certificati di costituzione della garanzia,

 di colore azzurro per i certificati di dispensa dalla garanzia.

5.2. Il formato è di 210 × 148 mm.

5.3. È compito degli Stati membri provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue.

6.   Disposizioni comuni

6.1. Il formulario deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. I formulari della distinta di carico, dell'avviso di passaggio e della ricevuta possono anche essere compilati a mano in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

6.2. Il formulario deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.

6.3. Ove necessario, le autorità doganali di uno Stato membro in cui il formulario deve essere presentato possono chiedere la traduzione di tale formulario nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

6.4. Per quanto riguarda il certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità doganali dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia.

6.5. Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità doganali.

▼M32




ALLEGATO 44 QUATER

MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI DI FRODE

(di cui all’articolo 340 bis)



1

2

3

4

5

Codice SA

Designazione delle merci

Quantità minima

Codice merci sensibili (1)

Importo minimo della garanzia isolata

0207 12

Carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce 0105 , galli e galline

3 000 kg

 

0207 14

 

 

 

 

▼M40

1701 12

Zuccheri di canna o di barbabietola o saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

7 000 kg

 

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

 

▼M32

2208 20

Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

5 hl

 

2 500 EUR/hl alcole puro

2208 30

 

 

 

 

2208 40

 

 

 

 

2208 50

 

 

 

 

2208 60

 

 

 

 

2208 70

 

 

 

 

ex 2208 90

 

 

1

 

2402 20

Sigarette contenenti tabacco

35 000 pezzi

 

120 EUR/1 000 pezzi

▼M40

2403 11

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

35 kg

 

2403 19

 

(1)   Ove i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso a tecniche informatiche di elaborazione dati e il codice SA non sia sufficiente a identificare senza possibilità di dubbio le merci elencate nella colonna 2, devono essere utilizzati sia il codice merci sensibili della colonna 4 che il codice SA della colonna 1.

▼B




ALLEGATO 45

image

▼M16




ALLEGATO 45 bis

TRANSITO — DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO

▼M22

Capitolo I

Facsimile del documento di accompagnamento transito

image

▼M32 —————

▼M32

CAPITOLO II

Note esplicative e elementi d’informazione (dati) del documento d’accompagnamento transito

La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito può essere di colore verde.

Il documento d’accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dall’obbligato principale o verificata dall’ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1. MRN (numero di riferimento del movimento)

L’informazione è presentata sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente:



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale del movimento di transito (AA)

Numerico 2

97

2

Identificatore del paese di partenza del movimento (codice paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

IT

3

Identificatore unico del movimento di transito per anno e per paese

Alfanumerico 13

9876AB8890123

4

Carattere di controllo

Alfanumerico 1

5

I campi 1 e 2 sono compilati come indicato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese in questione deve essere attribuito un numero esclusivo.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle autorità doganali nell’MRN possono utilizzare sino ai primi sei caratteri dell’identificatore.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Essa permette di individuare eventuali errori all’atto della registrazione del numero completo.

L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2. Casella 3:

 prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso,

 seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli),

 non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio alla destra della casella 8:

nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale trasmettere la copia di rinvio del documento d’accompagnamento transito qualora sia utilizzata la procedura di riserva.

4. Casella C:

 nome dell’ufficio di partenza,

 numero di riferimento dell’ufficio di partenza,

 data di accettazione della dichiarazione di transito,

 nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella D:

 risultati del controllo,

 sigilli apposti o indicazione «- -» che identifica la «Dispensa — 99201»,

 eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante».

Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

6. Formalità durante il trasporto

Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l’operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d’accompagnamento transito.

Le autorità doganali dell’ufficio di passaggio o dell’ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento d’accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

 Trasbordi: utilizzare la casella 55.

Casella 55: Trasbordi

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 55.

 Altri incidenti: utilizzare la casella 56.

Casella 56: Altri incidenti durante il trasporto

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.

▼M16




ALLEGATO 45 ter

ELENCO DEGLI ARTICOLI

Capitolo I

Modello di elenco degli articoli

image

image

▼M32

CAPITOLO II

Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) dell’elenco degli articoli

Quando un movimento riguarda più articoli, il foglio A dell’elenco degli articoli è sempre stampato dal sistema informatico ed è allegato all’esemplare del documento d’accompagnamento transito.

Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.

Devono essere stampati i seguenti dati:

1) nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro):

a) elenco degli articoli,

b) numero di serie del foglio e numero totale di fogli (compreso il documento d’accompagnamento transito);

2) UdP — nome dell’ufficio di partenza;

3) data — data di accettazione della dichiarazione di transito;

4) MRN — numero di riferimento del movimento, come descritto nell’allegato 45 bis;

5) nelle varie caselle della parte «designazione delle merci», devono essere stampati i seguenti dati:

a) articolo n. — numero di serie dell’articolo in questione;

b) regime — se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non viene utilizzata;

c) in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.

▼M34 —————

▼M34




ALLEGATO 45 sexies

(di cui all’articolo 358, paragrafo 2)

DOCUMENTO D’ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO/SICUREZZA (DATS)

CAPITOLO I

Modello del documento d’accompagnamento transito/sicurezza

image

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento d’accompagnamento transito/sicurezza

L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» — «piano di continuità operativa») si riferisce ai casi in cui viene applicata la procedura di riserva di cui all’articolo 340 ter, paragrafo 7.

Il documento d’accompagnamento transito/sicurezza contiene dati validi per l’intera dichiarazione.

Le informazioni contenute nel documento d’accompagnamento transito/sicurezza si basano sui dati desunti dalla dichiarazione transito, eventualmente rettificate dall’obbligato principale e/o verificate dall’ufficio di partenza.

La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito/sicurezza può essere di colore verde.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis, 37 e 38, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1.   MRN (numero di riferimento del movimento)

L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni qui di seguito:



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione di transito (AA)

Numerico 2

06

2

Identificatore del paese in cui ha origine il movimento (codice paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

RO

3

Identificatore unico del movimento di transito per anno e per paese

Alfanumerico 13

9876AB8890123

4

Carattere di controllo

Alfanumerico 1

5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di utilizzo di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese stesso.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle autorità doganali nell’MRN possono utilizzare sino ai primi sei caratteri dell’identificatore.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.

L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2.   CASELLA DICHIARAZIONE DI SICUREZZA (S00)

Indicare il codice S quando il documento d’accompagnamento transito/sicurezza contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella viene lasciata vuota.

3.   CASELLA FORMULARI (3)

Prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso.

Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli).

4.   CASELLA NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA PRATICA (7)

Indicare LRN e/o UCR:

LRN — numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis,

UCR — numero di riferimento unico come definito nell’allegato 37, titolo II, casella 7.

5.   NELLO SPAZIO ALLA DESTRA DELLA CASELLA DESTINATARIO (8)

Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale inviare l’esemplare per il rinvio del documento d’accompagnamento transito/sicurezza.

6.   CASELLA ALTRO ICS (S32)

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

7.   CASELLA UFFICIO DI PARTENZA (C)

 Numero di riferimento dell’ufficio di partenza.

 Data di accettazione della dichiarazione di transito.

 Nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

8.   CASELLA CONTROLLO DELL’UFFICIO DI PARTENZA (D)

 Risultati del controllo.

 Sigilli apposti o indicazione «- -» che identifica la «Dispensa — 99201».

 Eventualmente, la dicitura «Itinerario vincolante».

Il documento d’accompagnamento transito/sicurezza non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

9.   FORMALITÀ DURANTE IL TRASPORTO

Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito/sicurezza che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l’operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d’accompagnamento transito/sicurezza.

Le autorità doganali dell’ufficio di passaggio o dell’ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento d’accompagnamento transito/sicurezza. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

10.   TRASBORDO: UTILIZZARE LA CASELLA N. 55

Casella trasbordo (55)

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella n. 55.

11.   ALTRI INCIDENTI: UTILIZZARE LA CASELLA N. 56

Casella altri incidenti durante il trasporto (56)

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.




ALLEGATO 45 septies

(di cui all’articolo 358, paragrafo 3)

ELENCO DI ARTICOLI TRANSITO/SICUREZZA (EATS)

CAPITOLO I

Modello di elenco di articoli transito/sicurezza

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CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli transito/sicurezza

L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» — «piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all’articolo 340 ter, paragrafo 7.

L’elenco degli articoli transito/sicurezza conterrà i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici.

1. Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 sexies. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

2. Nelle varie caselle della parte «Designazione delle merci», devono essere stampati i seguenti dati:

a) casella articolo (32) — numero di serie dell’articolo corrente;

b) casella met.pag.spese di trasp. (S29) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto;

c) MPNU (44/4) — codice ONU merci pericolose;

d) casella formulari (3):

 prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso,

 seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (transito/sicurezza, elenco di articoli).




ALLEGATO 45 octies

(di cui all’articolo 796 bis)

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI (DAE)

CAPITOLO I

Modello del documento di accompagnamento delle esportazioni

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CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di accompagnamento delle esportazioni

L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» — «piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all’articolo 787, paragrafo 2.

Il documento di accompagnamento delle esportazioni contiene dati validi per tutta la dichiarazione e per un articolo.

Le informazioni contenute nel documento di accompagnamento delle esportazioni si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di esportazione; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal dichiarante/rappresentante e/o verificate dall’ufficio di esportazione.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1. CASELLA MRN (NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MOVIMENTO)

L’MRN deve essere stampato sulla prima pagine e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni qui di seguito:



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione di esportazione (AA)

Numerico 2

06

2

Identificatore del paese di esportazione (codice alfa-2 come previsto per la casella 2 del documento amministrativo unico di cui all’allegato 38)

Alfabetico 2

RO

3

Identificatore unico dell’operazione di esportazione per anno e per paese

Alfanumerico 13

9876AB8890123

4

Carattere di controllo

Alfanumerico 1

5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d’uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell’ufficio doganale nell’MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell’ufficio doganale.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.

L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2. CASELLA DICHIARAZIONE DI SICUREZZA (S00)

Indicare il codice S quando il documento di accompagnamento delle esportazioni contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella va lasciata vuota.

3. CASELLA UFFICIO DOGANALE

Numero di riferimento dell’ufficio di esportazione.

4. CASELLA NUMERO DI RIFERIMENTO (7)

Indicare LRN e/o UCR:

LRN — numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis,

UCR — numero di riferimento unico come definito nell’allegato 37, titolo II, casella 7.

5. CASELLA ALTRO ICS (S32)

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

6. Nelle varie caselle della parte «Designazione delle merci», devono essere stampati i seguenti dati:

a) casella articolo n. (32) — numero di serie dell’articolo corrente;

b) casella MPNU (44/4) — codice ONU merci pericolose.

Il documento di accompagnamento delle esportazioni non deve subire modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo altrimenti specificato nel presente regolamento.




ALLEGATO 45 nonies

(di cui all’articolo 796 bis)

ELENCO DI ARTICOLI PER L’ESPORTAZIONE (EAE)

CAPITOLO I

Modello dell’elenco di articoli per l’esportazione

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CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco di articoli per l’esportazione

L’elenco di articoli per l’esportazione contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell’elenco di articoli per l’esportazione possono essere ingrandite in senso verticale.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici.

1. Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 octies. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli.

2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

a) casella articolo n. (32) — numero di serie dell’articolo corrente;

b) casella MPNU (44/4) — codice ONU merci pericolose.




ALLEGATO 45 decies

[di cui all’articolo 183, paragrafo 2, all’articolo 787, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 842 ter, paragrafo 3]

DOCUMENTO SICUREZZA (DS)

CAPITOLO I

Modello del documento di sicurezza

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CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di sicurezza

Il formulario contiene informazioni a livello di intestazione e le informazioni per un articolo.

Le informazioni contenute nel documento di sicurezza si basano sui dati forniti per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; se del caso, tali informazioni vengono modificate dalla persona che deposita la dichiarazione sommaria e/o verificate dall’ufficio di entrata o di uscita rispettivamente.

Il documento di sicurezza viene completato dalla persona che deposita la dichiarazione sommaria.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1. Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 sexies o riferimenti ad hoc rilasciati dall’ufficio doganale. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli.

2. Ufficio doganale

Numero di riferimento dell’ufficio di entrata/uscita.

3. Casella tipo di dichiarazione (1)

Codici «IM» o «EX», a seconda che il documento contenga dati della dichiarazione sommaria di entrata o di quella di uscita.

4. Casella numero di riferimento (7)

Inserire LRN — numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis.

5. Casella codice del primo luogo di arrivo (S11)

Codice del primo luogo di arrivo.

6. Casella data/ora arr. 1o luogo di arrivo sul terr. dogan. (S12)

Inserire la data e l’ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale.

7. Casella met. pag. spese di trasp. (S29)

Inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.

8. Casella MPNU (S27) — codice ONU merci pericolose.

9. Casella altro ICS (S32)

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

Il documento di sicurezza non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.




ALLEGATO 45 undecies

[di cui all’articolo 183, paragrafo 2, all’articolo 787, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 842 ter, paragrafo 3]

ELENCO DEGLI ARTICOLI SICUREZZA (EAS)

CAPITOLO I

Modello di elenco degli articoli sicurezza

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CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli sicurezza

Le caselle dell’elenco degli articoli non possono essere ingrandite in senso verticale.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione delle varie caselle devono essere stampati come segue.

Casella articolo (32) — numero di serie dell’articolo corrente.

Casella met. pag. spese di trasp. (S29) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.

Casella MPNU (S27) — codice ONU merci pericolose.




ALLEGATO 45 duodecies

(di cui all’articolo 787)

DAU ESPORTAZIONE/SICUREZZA (DES)

CAPITOLO I

Modello di DAU esportazione/sicurezza

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CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il DAU esportazione/sicurezza

L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» — «piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all’articolo 787, paragrafo 2.

Il formulario contiene tutte le informazioni necessarie per i dati di esportazione e di uscita in cui i dati di esportazione e di sicurezza sono forniti insieme. Il formulario contiene informazioni a livello di intestazione e informazioni per un articolo. È concepito per essere utilizzato nel contesto del BCP.

Il DAU esportazione/sicurezza è stabilito in tre copie:

l’esemplare n. 1, che è conservato dall’autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito comunitario,

l’esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione,

l’esemplare n. 3, che è consegnato all’esportatore dopo essere stato vistato dall’amministrazione delle dogane.

Il DAU esportazione/sicurezza contiene dati validi per tutta la dichiarazione.

Le informazioni contenute nel DAU esportazione/sicurezza si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di esportazione e di uscita; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal dichiarante/rappresentante e/o verificate dall’ufficio di esportazione.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1. Casella MRN (numero di riferimento del movimento)

L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni qui di seguito:



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione di esportazione (AA)

Numerico 2

06

2

Identificatore del paese di esportazione (codice alfa-2 come previsto per la casella 2 del documento amministrativo unico di cui all’allegato 38)

Alfabetico 2

RO

3

Identificatore unico dell’operazione di esportazione per anno e per paese

Alfanumerico 13

9876AB8890123

4

Carattere di controllo

Alfanumerico 1

5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d’uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell’ufficio doganale nell’MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell’ufficio doganale.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.

L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2. Casella numeri di riferimento (7)

Indicare LRN e/o UCR:

LRN — numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis,

UCR — numero di riferimento unico come definito nell’allegato 37, titolo II, casella 7.

3. Casella altro ICS (S32)

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

Il DAU esportazione/sicurezza non deve subire modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo altrimenti specificato nel presente regolamento.




ALLEGATO 45 terdecies

(di cui all’articolo 787)

ELENCO DEGLI ARTICOLI DAU ESPORTAZIONE/SICUREZZA (EADES)

CAPITOLO I

Modello di elenco di articoli DAU esportazione/sicurezza

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CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli DAU esportazione/sicurezza

L’elenco di articoli del DAU esportazione/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1. Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 duodecies. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli.

2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

 casella articolo (32) — numero di serie dell’articolo corrente,

 casella documenti presentati/certificati (44/1): questa casella contiene anche il numero del documento di trasporto, se del caso,

 casella MPNU (44/4) — codice ONU merci pericolose.

▼M19




ALLEGATO 46

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▼M19




ALLEGATO 46 bis

CARATTERISTICHE DEI SIGILLI

I sigilli di cui all'articolo 357 devono presentare almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:

a) Caratteristiche essenziali:

I sigilli devono:

1) sopportare un uso normale,

2) essere facilmente verificabili e riconoscibili,

3) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo,

4) non essere riutilizzabili o, altrimenti, permettere ad ogni posa di essere chiaramente identificati con un'unica indicazione,

5) recare marche di identificazione.

b) Specifiche tecniche:

1) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del tipo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere concepite in modo che le marche di identificazione siano facilmente leggibili,

2) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,

3) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.




ALLEGATO 46 ter

CRITERI DI CUI AGLI ARTICOLI 380 E 381



Criteri

Commenti

1) Esperienza sufficiente

►M32   L’esperienza sufficiente è attestata dall’utilizzo corretto e regolare del regime di transito comunitario, in qualità di obbligato principale, per uno dei periodi seguenti, precedenti la domanda di riduzione: — sei mesi per l’applicazione dell’articolo 380, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 381, paragrafo 1, — un anno per l’applicazione dell’articolo 380, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 381, paragrafo 2, lettera a), — due anni per l’applicazione dell’articolo 380, paragrafo 3, e dell’articolo 381, paragrafo 2, lettera b).  ◄

2) Livello elevato di collaborazione con le autorità doganali

►M32   L’obbligato principale raggiunge un livello elevato di collaborazione con le autorità doganali quando introduce nella gestione delle sue operazioni misure particolari che offrono a tali autorità maggiori possibilità di controllo e di protezione degli interessi in gioco. Tali misure possono in particolare, con soddisfazione delle autorità doganali, riguardare: — le modalità di compilazione della dichiarazione di transito, oppure — il contenuto della dichiarazione di transito, quando l’obbligato principale fa figurare su tale dichiarazione dati supplementari anche in casi in cui tali dati non sono obbligatori, oppure — le modalità di espletamento delle formalità di vincolo al regime (in particolare la presentazione delle dichiarazioni presso un unico ufficio doganale).  ◄

3) Controllo del trasporto

L'obbligato principale dimostra il controllo del trasporto in particolare quando:

a)  assicura lui stesso il trasporto rispondendo a norme di sicurezza elevate, o

b)  si rivolge a un trasportatore legato da un contratto a lungo termine che offre servizi rispondenti a norme di sicurezza elevate, o

c)  si rivolge a un intermediario che si impegna con il trasportatore a offrire servizi che rispondono a norme di sicurezza elevate.

4) Buona capacità finanziaria, sufficiente a soddisfare gli impegni

L'obbligato principale dimostra una buona capacità finanziaria, sufficiente a soddisfare i suoi impegni, presentando alle autorità doganali gli elementi che provano che dispone dei mezzi per pagare l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci in questione.

▼M19




ALLEGATO 47

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▼M19




ALLEGATO 47 bis

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 94, PARAGRAFI 6 E 7 DEL CODICE

Divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale d'importo ridotto o di usufruire della garanzia globale

▼M32

1.   Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale possono essere vietati temporaneamente

1.1.   Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto

Per «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 6, del codice, si intende una situazione nella quale si constata, per un numero significativo di casi che riguardano più obbligati principali e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime, che, nonostante l’applicazione dell’articolo 384 e dell’articolo 9 del codice, la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 94, paragrafo 4, del codice non è più sufficiente per garantire il pagamento, entro il termine previsto, delle obbligazioni sorte in seguito alla sottrazione al regime di transito comunitario di merci comprese nell’elenco che figura all’allegato 44 quater.

1.2.   Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale

Per «frodi quantitativamente rilevanti» ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 7, del codice si intende una situazione nella quale si constata che, nonostante l’applicazione dell’articolo 384, dell’articolo 9 del codice e se del caso del suo articolo 94, paragrafo 6, la garanzia globale di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), del codice non è più sufficiente per assicurare il pagamento, entro il termine previsto, delle obbligazioni doganali sorte in seguito alla sottrazione al regime del transito comunitario di merci comprese nell’elenco che figura all’allegato 44 quater. In tale ambito è opportuno tenere conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale.

▼M19

2.   Effetto della decisione

2.1. L'effetto della decisione di proibire temporaneamente il ricorso alla garanzia globale d'importo ridotto o alla garanzia globale è limitato a un periodo di dodici mesi, a meno che la Commissione non ne decida il rinnovo o l'abrogazione conformemente alla procedura del comitato.

▼M32 —————

▼M19

3.   Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di utilizzare la garanzia globale

I titolari di un'autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato per merci che figurano nell'allegato 44 quater possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari:

 la garanzia isolata è oggetto di un specifico atto costitutivo della garanzia che fa riferimento al presente allegato e che riguarda soltanto le merci considerate in questa decisione;

▼M32 —————

▼M19

 essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi in questione per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è appurato non superi l'importo della garanzia isolata;

 ogni volta che il regime è appurato per un'operazione di transito comunitario che beneficia della garanzia isolata, l'importo corrispondente all'operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un'altra operazione, nel limite dell'importo della garanzia.

4.   Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale d'importo ridotto o alla garanzia globale

4.1. L'obbligato principale può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale d'importo ridotto o alla garanzia globale per vincolare al regime di transito comunitario merci a cui si applica la decisione di divieto se dimostra che non è insorta alcuna obbligazione doganale per le merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comunitario iniziate nel corso dei due anni precedenti la decisione o se, in caso contrario, dimostra di aver corrisposto integralmente gli importi dovuti entro i termini previsti dal debitore o dal garante.

Per poter ricorrere alla garanzia globale in caso di divieto temporaneo, l'obbligato principale deve inoltre soddisfare le condizioni di cui all'articolo 381, paragrafo 2, lettera b).

4.2. Le disposizioni degli articoli da 374 a 378 si applicano per analogia alle domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1.

▼M32

4.3. Quando concedono la deroga, le autorità competenti appongono nella casella 8 del certificato di garanzia globale la dicitura seguente:

 UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — 99209

▼M43




ALLEGATO 48

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA GLOBALE

I.    Impegno del garante

▼M45

1. Il(la) sottoscritto(a) ( 162 ).…

residente a ( 163 ) …

si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di …

a concorrenza di un importo massimo di …

che rappresenta 100/50/30 % ( 164 ) dell’importo di riferimento, nei confronti dell’Unione europea

(costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 165 ), per tutte le somme di cui un obbligato principale ( 166 ) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario.

▼M43

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 167 ) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:



Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …, addì …

(Firma) ( 168 )

II.    Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)




ALLEGATO 49

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA ISOLATA

I.    Impegno del garante

▼M45

1. Il(la) sottoscritto(a) ( 169 ) …

residente a ( 170 )

si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di …

a concorrenza di un importo massimo di …

nei confronti dell’Unione europea

(costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 171 ), per tutte le somme di cui un obbligato principale ( 172 ) …

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario dall’ufficio di partenza di …

all’ufficio di destinazione di …

Descrizione delle merci …

▼M43

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 173 ) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:



Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …, addì …

(Firma) ( 174 )

II.    Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il … a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il … n. … del … ( 175 )

(Timbro e firma)




ALLEGATO 50

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I.    Impegno del garante

▼M45

1. Il(la) sottoscritto(a) ( 176 ) …

residente a ( 177 ) …

si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di …

nei confronti dell’Unione europea …

(costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 178 ),

per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

▼M43

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 179 ) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:



Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …, addì …

(Firma) ( 180 )

II.    Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)

▼M19




ALLEGATO 51

image ►(5) A2   ►(5) A2   ►(5) A2   ►(5) M43   ►(5) M45  

image

▼M19




ALLEGATO 51 bis

image ►(5) A2   ►(5) A2   ►(5) A2   ►(5) M43   ►(5) M45  

image




ALLEGATO 51 ter

AVVERTENZA RELATIVA AI CERTIFICATI DI GARANZIA GLOBALE E DI ESONERO DALLA GARANZIA

1.   Menzioni da apportare sul recto dei certificati

Dopo il rilascio del certificato, non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di dispensa dalla garanzia.

1.1.   Codice «moneta»

Gli Stati membri indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di dispensa dalla garanzia il codice ISO ALFA 3 (codice ISO 4217) della moneta utilizzata.

1.2.   Menzioni particolari

▼M32

1.2.1. Qualora la garanzia globale non sia utilizzabile poiché le merci sono comprese nell’elenco che figura all’allegato 44 quater, si deve inserire nella casella 8 del certificato la dicitura seguente:

 Validità limitata — 99200

▼M19

1.2.2. Qualora l'obbligato principale si sia impegnato ad inoltrare la dichiarazione di transito presso un solo ufficio di partenza, il nome di tale ufficio figurerà in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale oppure nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.3.   Indicazione dei certificati in caso di proroga del termine di validità

In caso di proroga della durata di validità del certificato, l'ufficio di garanzia deve compilare la casella 9 del certificato di garanzia globale oppure la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia.

2.   Menzioni da apportare sul verso dei certificati. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito

2.1. Al rilascio del certificato o in un qualsiasi altro momento situato entro il termine di validità del certificato, l'obbligato principale designa sotto la sua responsabilità sul verso del certificato le persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione comporta l'indicazione del nome e cognome della persona abilitata, accompagnata da un facsimile della sua firma. Le menzioni relative alla persona abilitata devono essere controfirmate dall'obbligato principale. L'obbligato principale ha facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.

2.2. L'obbligato principale può in qualsiasi momento annullare l'iscrizione sul verso del certificato della persona abilitata.

2.3. La persona che figura sul verso di un certificato inoltrato presso un ufficio di partenza è il rappresentante abilitato dell'obbligato principale.

3.   Utilizzo del certificato in caso di deroga al divieto di ricorso alla garanzia globale

Le modalità e le menzioni del caso figurano al punto 4 dell'allegato 47 bis.

▼M19 —————

▼M5 —————

▼M19




ALLEGATO 54

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image

▼M19 —————

▼M13 —————

▼M19 —————

▼B




ALLEGATO 58

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▼M26




ALLEGATO 59

MODELLO DI NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 459

Intestazione dell’ufficio accentratore che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore da cui dipendono gli uffici di ammissione temporanea o ogni altro ufficio accentratore

OGGETTO: CARNET ATA — INVIO DI UN RECLAMO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul ( 181 ), il … ( 182 ), è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all’associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1. il carnet ATA n.:

2. rilasciato dalla Camera di commercio di:

città:

paese:

3. a nome di:

titolare:

indirizzo:

4. data di scadenza del carnet:

5. data stabilita per la riesportazione ( 183 ):

6. numero del «volet» di transito/di importazione ( 184 ):

7. data del visto del «volet»:

Firma e timbro dell’ufficio accentratore emittente.

▼B




ALLEGATO 60

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image

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE

I.   Osservazioni generali

Il formulario di tassazione reca un numero di serie destinato a contraddistinguerlo. Tale numero è preceduto dalle seguenti lettere, indicanti lo Stato membro che lo rilascia:



BE

per il Belgio

DK

per la Danimarca

DE

per la Germania

EL

per la Grecia

ES

per la Spagna

FR

per la Francia

IE

per l'Irlanda

IT

per l'Italia

LL

per il Lussemburgo

NL

per i Paesi Bassi

AT

per l'Austria

▼B

PT

per il Portogallo

FI

per la Finlandia

SE

per la Svezia

▼B

UK

per il Regno Unito

▼A2

CZ

per la Repubblica ceca

EE

per l'Estonia

CY

per Cipro

LV

per la Lettonia

LT

per la Lituania

HU

per l'Ungheria

MT

per Malta

PL

per Polonia

SI

per Slovenia

SK

per Repubblica slovacca

▼M30

BG

pour la Bulgarie

RO

pour la Roumanie

▼M45

HR

Croazia

▼B

Il formulario di tassazione deve recare, nelle rubriche corrispondenti, le indicazioni seguenti. Esso deve essere compilato in modo leggibile dall'ufficio accentratore di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento.

Rubriche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14: indicare le diciture corrispondenti quali figurano nel «volet» transito o nel «volet» importazione, rispettivamente alle caselle A, G a), G b), verso colonna 6, G c), H b), verso colonna 1, verso colonna 2, verso colonna 3, verso colonna 4. Qualora l'ufficio accentratore non sia in possesso di un «volet», tali indicazioni vengono annotate nella forma in cui detto ufficio può averne conoscenza. Se nel formulario sono indicate più specie di merci, esse devono essere indicate anche nel formulario di tassazione bis le cui rubriche vanno compilate conformemente alle presenti istruzioni.

Rubrica 9: indicare il nome dell'ufficio doganale che ha vistato le caselle da H a) ad H e) del «volet» transito, o la caselle H del «volet» importazione, a seconda dei casi. Se manca, l'ufficio d'entrata è indicato in funzione della conoscenza che può averne l'ufficio accentratore.

Rubrica 10: indicare, a seconda dei casi, il nome dell'ufficio doganale figurante nella casella H e) del «volet» transito oppure il nome dell'ufficio doganale che ha vistato la casella H del «volet» importazione. Se manca, l'ufficio di ammissione temporanea è indicato in funzione della conoscenza che può averne l'ufficio accentratore.

Rubrica 15: indicare l'importo, espresso nella moneta prevista dallo Stato membro nel quale viene presentato il reclamo, del valore in dogana.

Rubrica 16: indicare nel formulario di tassazione gli importi dei dazi e delle imposizioni reclamati. Gli importi indicano i dazi doganali e le imposizioni, con i codici comunitari previsti a tal fine, il supplemento di cui all'articolo 6 della convenzione ATA ►M26  /all’articolo 8 dell’allegato A della convenzione di Istanbul ◄ , espresso sia in cifre che in lettere. Gli importi devono essere pagati nella moneta nazionale dello Stato membro che emette il formulario, il cui codice è indicato nella parte superiore della colonna:

BEF

=

franco belga

DEM

=

marco tedesco

ESP

=

peseta spagnola

IEP

=

sterlina irlandese

LUF

=

franco lussemburghese

PTE

=

scudo portoghese

DKK

=

corona danese

GRD

=

dracma greca

FRF

=

franco francese

ITL

=

lira italiana

NLG

=

fiorino olandese

GBP

=

lira sterlina

ATS

=

scellini austriaci

FIM

=

marchi finlandesi

SEK

=

corone svedesi

▼A2

CZK

=

corona ceca

EEK

=

corona estone

CYP

=

lira sterlina cipriota

LVL

=

lats lettone

LTL

=

litas lituano

HUF

=

fiorino ungherese

MTL

=

lira maltese

PLN

=

złoty polacco

SIT

=

tolar sloveno

SKK

=

corona slovacca

▼M30

BGN

=

leva bulgares

RON

=

nouveaux lei roumains

▼M45

HRK

=

kuna croata

▼B

Rubrica 17: indicare il nome dell'ufficio accentratore e la data di compilazione del formulario; corredare con timbro dell'ufficio e firma del funzionario abilitato.

II.   Osservazioni relative al formulario bis

A. Il formulario bis deve essere utilizzato soltanto quando la tassazione riguardi parecchi articoli. Esso va presentato insieme al formulario principale. Il totale delle imposizioni del formulario principale e del formulario bis figurano nella rubrica «Riepilogo».

B. Le osservazioni generali di cui al punto I si applicano al formulario bis.

▼M26




ALLEGATO 61

MODELLO DI DISCARICO

Intestazione dell’ufficio accentratore del secondo Stato membro che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha promosso il reclamo iniziale

OGGETTO: CARNET ATA — DISCARICO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul ( 185 ), il … ( 186 ) è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all’associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1. il carnet ATA n.:

2. rilasciato dalla Camera di commercio di:

città:

paese:

3. a nome di:

titolare:

indirizzo:

4. data di scadenza del carnet:

5. data stabilita per la riesportazione ( 187 ):

6. numero del «volet» di transito/di importazione ( 188 ):

7. data del visto del «volet»:

La presente nota vale discarico per quanto Vi riguarda.

Firma e timbro dell’ufficio accentratore emittente.

▼B




ALLEGATO 62

TIMBRO SPECIALE

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1. Stemma o altro simbolo o lettere dello Stato membro

2. Ufficio doganale ( 189 )

3. Numero del documento

4. Data

5. Speditore autorizzato ( 190 )

6. Autorizzazione




▼M18

ALLEGATO 63

image ►(3) A2   ►(3) M30   ►(3) M45  

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image

▼B

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ALLEGATO 64

image ►(1) M7  

image ►(1) M7  




ALLEGATO 65

image ►(1) M7  

image

image

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▼M18




ALLEGATO 66

ISTRUZIONI RELATIVE AI FORMULARI NECESSARI PER COMPILARE L'ESEMPLARE DI CONTROLLO T5

A.   Osservazioni di carattere generale

1. Per «esemplare di controllo T5» si intende un documento compilato su un formulario T5, eventualmente completato o da uno o più formulari T5 bis o da una o più distinte di carico T5.

2. L'esemplare di controllo T5 serve a fornire la prova che le merci per le quali è stato rilasciato hanno raggiunto la destinazione o ricevuto l'utilizzazione prevista dalle disposizioni comunitarie specifiche che ne hanno stabilito l'utilizzazione, restando inteso che spetta all'ufficio di destinazione competente procedere o far procedere sotto la sua responsabilità al controllo della destinazione o dell'utilizzazione delle merci in causa. D'altro canto, in taluni casi il T5 è utilizzato anche per informare le autorià competenti di destinazione che le merci alle quali esso si riferisce sono soggette a misure speciali. La procedura così istituita è una procedura quadro destinata ad essere applicata unicamente quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni comunitarie specifiche. Questa procedura si applica anche quando le merci circolano non vincolate ad un regime doganale.

3. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato in un originale ed almeno una copia, muniti della firma originale dell'interessato.

Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'originale e la copia o le copie dell'esemplare di controllo T5 devono essere consegnati insieme all'ufficio doganale di partenza o di spedizione. Tale ufficio conserva una copia dell'esemplare di controllo T5, mentre l'originale accompagna le merci e deve essere presentato unitamente a queste all'ufficio doganale di destinazione.

Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio di spedizione, che ne conserva una copia. Questo esemplare deve riportare, alla casella 109 del formulario T5, la dicitura «Merci non vincolate ad un regime doganale». L'originale dell'esemplare di controllo T5 deve essere presentato unitamente alle merci all'ufficio di destinazione competente.

4. In caso di utilizzazione:

 di formulari T5 bis, occorre compilare il formulario T5 e i formulari T5 bis,

 di distinte di carico T5, occorre compilare il formulario T5, sbarrando però le caselle n. 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 ed annotando o dati in questione unicamente sulla distinta o sulle distinte di carico T5.

5. Un formulario T5 non può essere completato contemporaneamente con formulari T5 bis e distinte di carico T5.

6. I formulari sono stampati su carta di colore blu pallido, collata per scritture, pesante almeno 40 g/m2. L'opacità della carta deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudicano la leggibilità delle indicazioni annotate sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, per i formulari T5 e T5 bis, e di 297 × 420 mm per le distinte di carico T5; è ammessa una tolleranza massima da 5 mm in meno a 8 mm in più nel senso della lunghezza.

L'indirizzo per il rinvio e la nota importante figurante sul recto del formulario possono essere stampati in rosso.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione.

7. L'esemplare di controllo T5 deve essere stampato in una della lingue ufficiali della Comunità, accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

Ove occorra, l'autorità competente di un altro Stato membro in cui tale documento deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

8. I formulari T5 e, se del caso, i formulari T5 bis o le distinte di carico T5 devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Essi possono essere compilati anche a mano, in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello. Nel caso del formulario T5, per compilare il formulario a macchina con maggiore facilità, introdurre il foglio in modo che la prima lettera del dato da indicare nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento che si trova in alto a sinistra.

I formulari non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti. Queste possono richiedere, se del caso, la presentazione di un nuovo formulario.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece che con uno dei procedimenti sopra indicati. Essi possono essere confezionati e compilati con tale procedimento sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature, sovrascritte e alterazioni.

B.   Disposizioni relative al formulario T5

Devono essere compilate, se del caso, soltanto le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, designate con una lettera maiuscola, sono riservate esclusivamente alle amministrazioni, salvo le eccezioni previste dai regolamenti specifici o nelle disposizioni relative agli «speditori autorizzati».

CASELLA N. 2

:

SPEDITORE/ESPORTATORE

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona o della società interessata. Quanto al numero d'identificazione, le istruzioni possono essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

CASELLA N. 3

:

FORMULARI

Indicare il numero d'ordine dei formulari in relazione al numero complessivo di formulari T5 e di formulari T5 bis utilizzati (per esempio, se vengono presentati un formulario T5 e due formulari T5 bis, indicare 1/3 sul formulario T5, 2/3 sul primo formulario T5 bis e 3/3 sul secondo formulario T5 bis).

Quando la spedizione interessa un solo articolo (cioè quando bisogna riempire solo una casella «Designazione delle merci»), non indicare niente in questa casella, ma indicare la cifra 1 nella casella n. 5.

CASELLA N. 4

:

DISTINTE DI CARICO

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico T5 eventualmente allegate.

CASELLA N. 5

:

ARTICOLI

Indicare, in cifre, il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato nel formulario T5 e nell'insieme dei formulari T5 bis o delle distinte di carico T5 utilizzate. Il numero degli articoli deve corrispondere a 1, se vi è unicamente il formulario T5, oppure al numero totale di merci riportate alla casella n. 31 dei formulari T5 bis o numerate nelle distinte di carico T5.

CASELLA N. 6

:

TOTALE DEI COLLI

Indicare il numero totale dei colli che costituiscono la spedizione in causa.

CASELLA N. 7

:

NUMERO DI RIFERIMENTO

Indicazione facoltativa da parte degli utenti del riferimento attribuito dall'interessato alla spedizione in causa.

CASELLA N. 8

:

DESTINATARIO

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della(e) persona(e) o società cui le merci debbono essere consegnate.

CASELLA N. 14

:

DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato, in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di identità tra il dichiarante e lo speditore/esportatore, indicare «speditore/esportatore». Quanto al numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

CASELLA N. 15

:

PAESE DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Indicare il nome del paese da cui le merci sono state spedite/esportate.

CASELLA N. 17

:

PAESE DI DESTINAZIONE

Indicare il nome del paese in causa.

CASELLA N. 18

:

IDENTITÀ E NAZIONALITÀ DEL MEZZO DI TRASPORTO ALLA PARTENZA

Indicare l'identità, per esempio il/i numero(i) d'immatricolazione o il nome del/dei mezzo(i) di trasporto (camion, nave, vagone ferroviario, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate, o sono state caricate, al momento delle formalità di spedizione, poi, tranne in caso di trasporto ferroviario, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che assicura l'inoltro dell'insieme se vi sono diversi mezzi di trasporto) secondo l'apposito codice communitario.

CASELLA N. 19

:

CONTENITORE (Ctr)

Indicare, secondo l'apposito codice comunitario («0», Merci non trasportate in contenitore, o «1», Merci trasportate in contenitore), la situazione alla partenza.

CASELLA N. 31

:

COLLI E DESIGNAZIONE DELLE MERCI — MARCHE E NUMERI — NUMERO(I) DEL (DEI) CONTENITORE (I) — QUANTITÀ E NATURA

Indicare i contrassegni, i numeri, la quantità e la natura dei colli o, quando si tratti di merci non imballate, il numero delle merci che formano oggetto della dichiarazione, o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso, nonché le menzioni necessarie per la loro identificazione. Per designazione delle merci s'intende la lora denominazione commerciale consueta espressa in termini sufficientemente chiari da consentirne l'identificazione e la classificazione.

Quando le regole comunitarie applicabili alle merci in causa prevedono al riguardo modalità particolari, la designazione delle merci deve essere conforme agli imperativi di queste regole. Inoltre, la casella in oggetto deve recare tutte le indicazioni complementari richieste da queste ultime. La designazione dei prodotti agricoli deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in vigore in campo agricolo.

In caso d'impiego di contenitori, vanno indicati in questa casella anche i loro contrassegni d'identificazione. Lo spazio non utilizzato di questa casella deve essere barrato.

CASELLA N. 32

:

NUMERO DELL'ARTICOLO

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione in relazione al numero totale degli articoli dichiarati nei formulari T5 e T5 bis utilizzati come riportato alla casella n. 5.

Quando la spedizione interessa un solo articolo (un solo formulario T5), non indicare niente in questa casella, ma indicare la cifra 1 nella casella n. 5.

CASELLA N. 33

:

CODICE DELLE MERCI

Indicare il numero di codice corrispondente alla merce in causa o, in mancanza di questo, il numero della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione.

CASELLA N. 35

:

MASSA LORDA

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. Per massa lorda s'intende la massa cumulata delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e ogni altro materiale da trasporto.

CASELLA N. 38

:

MASSA NETTA

Indicare, quando la normativa comunitaria lo prevede, la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. Per massa netta s'intende la massa delle merci al netto di qualsiasi imballaggio.

CASELLA N. 40

:

DOCUMENTO PRECEDENTE

Questa casella è facoltativa per gli Stati membri (numeri di riferimento dei documenti relativi al regime amministrativo applicato prima della spedizione/esportazione).

CASELLA N. 41

:

UNITÀ SUPPLEMENTARI

Da utilizzare all'occorenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci).

CASELLA N. 100

:

UTILIZZAZIONE NAZIONALE

Da compilare conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro di spedizione/esportazione.

CASELLA N. 103

:

QUANTITÀ NETTA (CHILOGRAMMI, LITRI O ALTRE UNITÀ DI MISURA) IN LETTERE

Da compilare conformemente alla normativa comunitaria.

CASELLA N. 104

:

UTILIZZAZIONE E/O DESTINAZIONE

Indicare, con una X apposta nella casella corrispondente, l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta da dare alle merci. In mancanza di tale casella, apporre una X nella casella «Altri» e specificare tale utilizzazione e/o destinazione.

Quando la normativa comunitaria stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, indicare il numero di giorni nella dicitura «Termine di esecuzione di … giorni».

CASELLA N. 105

:

CERTIFICATI

Da compilare conformemente alle normativa comunitaria.

Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio e il nome dell'ufficio di emissione.

CASELLA N. 106

:

ALTRE INDICAZIONI

Da compilare conformemente alla normativa comunitaria e ai fini dell'applicazione dell'articolo 912 ter, paragrafo 9.

CASELLA N. 107

:

NORMATIVA APPLICABILE

Indicare, se del caso, i riferimenti al numero del regolamento, della direttiva o della decisione comunitaria, relativi alla misura comunitaria che prevede o prescrive il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci.

CASELLA N. 108

:

ALLEGATI

Indicare i documenti allegati, a titolo di complemento, all'esemplare di controllo T5 e che lo accompagnano fino a destinazione.

CASELLA N. 109

:

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO O DOGANALE

Indicare il tipo, il numero, la data di registrazione e il nome dell'ufficio di rilascio del documento relativo alla procedura utilizzata per l'inoltro delle merci o, se del caso, la dicitura «Merci non vincolate ad un regime doganale».

CASELLA N. 110

:

LUOGO E DATA, FIRMA E NOME DEL DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sia sull'originale, sia sulla(e) copia(e) del formulario T5. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla propria firma l'indicazione del nome, del cognome e della qualifica.

C.   Disposizioni relative al formulario T5 bis

Cfr. note riportate al titolo B.

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, la firma originale del firmatario del formulario T5 corrispondente deve figurare sull'originale e sulla copia (o sulle copie) del formulario T5 bis.

Le caselle «Colli e designazione delle merci» che non sono utilizzate devono essere barrate in modo da impedirne qualsiasi ulteriore utilizzazione.

D.   Disposizioni relative al formulario della distinta di carico T5

Debbono essere completate tutte le colonne della distinta di carico, tranne quella riservata all'amministrazione. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T5.

Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T5 deve essere indicato nella casella riservata alla registrazione della distinta di carico T5.

Le merci elencate nella distinta di carico T5 devono essere numerate nell'ordine, nella colonna «numeri d'ordine» (vedere numero dell'articolo alla casella n. 32), in modo che l'ultimo numero corrisponda al totale indicato alla casella n. 5 del formulario T5.

Le indicazioni figuranti in genere nelle caselle n. 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T5 devono comparire nella distinta di carico T5.

Le indicazioni di cui alle caselle n. 100 «Utilizzazione nazionale» e 105 «Certificati» devono essere riportate nella colonna riservata alla designazione delle merci subito dopo la menzione delle altre caratteristiche delle merci cui tali indicazioni si riferiscono.

Al di sotto dell'ultima dicitura deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devon essere sbarrati in modo da rendere impossible qualsiasi aggiunta successiva.

La quantità totale dei colli contenenti le merci elencate nella distinta, nonché la massa lorda e la massa netta totale di queste merci, devono figurare in fondo alle colonne corrispondenti.

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, la firma originale del firmatario del formulario T5 corrispondente deve figurare sull'originale e sulla copia (o sulle copie) della distinta di carico T5.

▼M20




ALLEGATO 67

MODELLI DI DOMANDA E DI AUTORIZZAZIONE

(Articoli ►M32  253 ter, 53 quater, 253 nonies e 253 terdecies  ◄ 292, 293, 497 e 505)

NOTE GENERALI

1. La struttura dei modelli non è vincolante; ad esempio gli Stati membri possono predisporre modelli con struttura lineare al posto dei riquadri oppure, all'occorrenza, le dimensioni di questi ultimi possono essere ampliate.

Tuttavia la sequenza numerica e il testo corrispondente non possono essere modificati.

2. Gli Stati membri possono completare il modello con riquadri o linee a fini nazionali. Tali riquadri o linee saranno contrassegnati da un numero e una lettera maiuscola (ad esempio 5A).

3. In linea di principio è obbligatoria la compilazione dei riquadri con il numero in grassetto. Le note esplicative si riferiscono alle eccezioni. Le amministrazioni doganali possono rendere obbligatoria la compilazione del riquadro 5 solo nel caso in cui la domanda sia rivolta per una sola autorizzazione.

4. I codici relativi alle condizioni economiche nel quadro del perfezionamento attivo in conformità all'allegato 70 sono riportati in appendice alle note esplicative.

▼M32

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NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AI MODELLI DI DOMANDA PER LE PROCEDURE SEMPLIFICATE

TITOLO I

Indicazioni da riportare nelle varie caselle del modulo di domanda

Osservazione di carattere generale.

Se necessario le informazioni richieste possono essere fornite in un allegato separato del modello di domanda, con indicazione della casella del modello in questione.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

1. Scrivere nome e indirizzo completi del richiedente. Il richiedente è la persona alla quale deve essere rilasciata l’autorizzazione.

1.a. Indicare il numero di identificazione dell’operatore.

1.b. Indicare, se del caso, un numero di riferimento interno, da usare come riferimento della domanda nell’autorizzazione.

1.c. Indicare i dati relativi al contatto (persona di contatto, indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo e-mail).

1.d. Precisare il tipo di rappresentanza per la presentazione di una dichiarazione apponendo una «X» nella casella appropriata.

2. Indicare il tipo di procedura semplificata (domiciliazione e/o dichiarazione semplificata) e il regime doganale (per l’importazione e/o l’esportazione) oggetto della domanda apponendo una «X» nella casella appropriata.

2.a e b. Nel caso del perfezionamento attivo, indicare il codice 1 per il sistema della sospensione e il codice 2 per il sistema del rimborso.

Per la riesportazione, si presenta una domanda di procedura semplificata quando è necessaria una dichiarazione doganale.

3. Indicare il codice pertinente:

1 prima domanda relativa ad un’autorizzazione diversa da un’autorizzazione unica;

2 domanda di modifica o di rinnovo di un’autorizzazione (indicare anche il numero dell’autorizzazione);

3 prima domanda relativa ad un’autorizzazione unica.

4.a. Indicare se è certificato lo status di operatore economico autorizzato; se «SÌ», indicare il numero corrispondente.

4.b. Indicare il tipo, il numero di riferimento e, se del caso, la data di scadenza della o delle autorizzazioni relative ai regimi per i quali si useranno la o le procedure semplificate oggetto della domanda; qualora una o più autorizzazioni siano state appena chieste, indicare il tipo di autorizzazione(i) chiesta(e) e precisare la data di presentazione della relativa domanda.

Per il tipo di autorizzazione inserire uno dei codici seguenti:



Codice

Regime autorizzato

1

Deposito doganale

2

Perfezionamento attivo

3

Ammissione temporanea

4

Destinazione particolare

5

Trasformazione sotto controllo doganale

6

Perfezionamento passivo

5. Informazioni relative alla contabilità principale

 documentazione commerciale, fiscale o altro tipo di documentazione contabile.

5.a. Indicare l’indirizzo completo del luogo in cui è tenuta la contabilità principale.

5.b. Indicare il tipo di contabilità (contabilità elettronica o cartacea e tipo di sistema e di software utilizzato).

6. Indicare il numero di modelli complementari allegati alla domanda.

TITOLO II

Indicazioni da riportare nelle varie caselle del modello complementare per l’importazione e l’esportazione

7. Informazioni relative alle scritture (contabilità doganale)

7.a. Indicare l’indirizzo completo del luogo in cui sono tenute le scritture.

7.b. Indicare il tipo di scritture (scritture elettroniche o cartacee e tipo di sistema e di software utilizzato).

7.c. Fornire, se del caso, altre informazioni specifiche relative alle scritture.

8. Informazioni sul tipo di merci e operazioni

8.a. Indicare, se del caso, il pertinente codice NC; altrimenti indicare almeno i capitoli della NC e la designazione delle merci.

8.b-e. Indicare le pertinenti informazioni su base mensile.

8.f. All’importazione, il richiedente ha la possibilità di indicare che intende utilizzare il tasso vigente il primo giorno del periodo di dichiarazione, in conformità dell’articolo 172.

Apporre una «X» nell’apposita casella se si intende utilizzare tale tasso.

9. Inserire il codice relativo al regime doganale figurante all’allegato 38 (ad esempio il codice 40 per immissione in libera pratica e in consumo).

10. Informazioni sui luoghi autorizzati per le merci e sugli uffici doganali competenti.

10.a. Per la procedura di domiciliazione indicare, usando il codice paese (ISO alpha 2), lo Stato membro partecipante in cui è situato il luogo menzionato nel riquadro 10.b.

10.b. Per la procedura di domiciliazione indicare l’indirizzo completo del luogo dove sono tenute le merci.

10.c. Indicare nome, indirizzo e dati di contatto completi dell’ufficio doganale locale competente per il luogo di cui alla casella 10.b.

11. Indicare nome, indirizzo e dati di contatto completi degli uffici doganali in cui sarà presentata la dichiarazione semplificata.

12. Indicare, se del caso, i dati relativi alle società comprese nell’autorizzazione unica che agiscono per conto del titolare di detta autorizzazione.

12.a. Indicare lo Stato membro partecipante, usando il codice paese (ISO alpha 2).

12.b. Indicare nome e indirizzo completi della società che agisce per conto del titolare dell’autorizzazione unica nello Stato membro menzionato nella casella 12.a.

13. Indicare, se del caso, nome, indirizzo e dati di contatto completi dell’ufficio di controllo.

14. Indicare, apponendo una «X» nella casella appropriata, il tipo di dichiarazione semplificata; qualora siano utilizzati documenti commerciali o altri documenti amministrativi, deve essere precisato il tipo di documenti utilizzati.

15. Indicare, se del caso, informazioni o condizioni supplementari che possono essere pertinenti per la procedura semplificata in questione, come le modalità di compilazione della dichiarazione complementare ed il termine entro il quale essa deve essere depositata.

16. Al momento di presentare la domanda di autorizzazione unica, il richiedente:

acconsente allo scambio di informazioni con le autorità doganali di qualsiasi altro Stato membro e con la Commissione;

può acconsentire alla pubblicazione dei dati non riservati su Internet apponendo una «X» nella casella appropriata.

Dati non riservati accessibili al pubblico:

Sono accessibili al pubblico i seguenti dati (con indicazione del numero della relativa casella del modello di domanda):

 nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione unica per le procedure semplificate (casella 1),

 numero dell’autorizzazione (attribuito dall’autorità doganale),

 codice del o dei regimi figurante all’allegato 38 (casella 9),

 indicazione del fatto che la procedura semplificata è stata autorizzata per l’importazione o l’esportazione (casella 2.a o 2.b),

 codice paese ISO alpha 2 degli Stati membri interessati figurante all’allegato 38 (casella 10.a),

 nome e indirizzo delle società comprese nell’autorizzazione unica che agiscono per conto del titolare di tale autorizzazione (casella 12.b).

▼M20

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image ►(1) M32  

image ►(1) M22  

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Appendice

(Codici relativi alle condizioni economiche IPR in conformità all'allegato 70)




ALLEGATO 68

TRASFERIMENTI, FRA DUE TITOLARI, DI MERCI O PRODOTTI VINCOLATI A UN REGIME

(Articolo 513)

A.   Procedura normale (3 copie DAU)

1. Quando le merci o i prodotti siano trasferiti da un titolare a un altro senza appuramento del regime, deve essere compilato un formulario corrispondente al modello predisposto ai sensi degli articoli dal 205 al 215 con le copie 1 e 4 e un esemplare supplementare identico all'esemplare 1.

2. Prima di procedere al trasferimento della merce deve essere informato l'ufficio di controllo, con le modalità stabilite da tale ufficio, al fine di consentire l'effettuazione di tutti i controlli ritenuti necessari.

3. Il primo titolare (dal quale le merci o i prodotti sono spediti) conserva l'esemplare supplementare e invia l'esemplare 1 al suo ufficio di controllo.

4. L'esemplare 4 accompagna le merci o i prodotti trasferiti ed è conservato dal secondo titolare.

5. L'ufficio di controllo del primo titolare invia l'esemplare 1 all'ufficio di controllo del secondo titolare.

6. Il secondo titolare rilascia una ricevuta, per le merci o i prodotti trasferiti e ricevuti, al primo titolare, che la conserverà nei propri registri specificando la data di iscrizione nelle scritture (la data di accettazione della dichiarazione doganale).

B.   Procedure semplificate:

I.   Con l'utilizzo di due esemplari del DAU:

1. Quando le merci o i prodotti siano trasferiti da un titolare a un altro senza appuramento del regime sono utilizzati gli esemplari solo 1 e 4 del formulario di cui al paragrafo 1 della sezione A.

2. Prima di procedere al trasferimento delle merci, gli uffici di controllo sono informati, nella forma da essi stabilita, del trasferimento previsto, al fine di consentire l'effettuazione di tutti i controlli ritenuti necessari.

3. Il primo titolare (dal quale le merci o i prodotti sono spediti) conserva l'esemplare 1.

4. L' esemplare 4 accompagna le merci o i prodotti trasferiti ed è conservato dal secondo titolare.

5. Si applica il paragrafo 6 della sezione A.

II.   Con l'utilizzo di metodi diversi in luogo del DAU quando le informazioni necessarie siano fornite per mezzo di:

 procedure informatizzate,

 documenti commerciali o amministrativi, o

 qualunque altro documento.




Appendice

Nei casi in cui sono utilizzati gli esemplari del DAU, i riquadri indicati devono contenere le informazioni seguenti:

2.  Speditore: indicare il nome e l'indirizzo o la ragione sociale del primo titolare, e il suo ufficio di controllo, seguito dal numero di autorizzazione e dall'autorità doganale che la rilascia.

3.  Formulari: indicare il numero d'ordine del formulario rispetto al totale dei formulari utilizzati.

Qualora la dichiarazione riguardi un'unica specie di merce (cioè quando venga compilata una sola casella: «designazione delle merci»), lasciare in bianco il riquadro 3 e scrivere la cifra «1» nel riquadro 5.

5.  Articoli: scrivere il numero totale di articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari, anche complementari, utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da compilare.

8.  Destinatario: indicare il nome del secondo titolare, il nome e l'indirizzo del suo ufficio di controllo e l'indirizzo del luogo in cui le merci o i prodotti saranno immagazzinati, trasformati, o utilizzati seguito dal numero di autorizzazione e dall'autorità che la rilascia.

15.  Paese di spedizione: indicare lo Stato membro dal quale le merci sono spedite.

31.  Colli e designazione delle merci: marchi e numeri, numero contenitori, quantità e natura: indicare i marchi, i numeri (di identificazione), il numero e la natura dei colli o, nel caso di merci non imballate, il numero di merci che formano oggetto della dichiarazione o l'indicazione «merce alla rinfusa», a seconda dei casi, più le informazioni necessarie a identificarle.

Le merci devono essere descritte utilizzando la loro designazione commerciale usuale, sufficientemente precisa da permetterne l'identificazione. Se si utilizza un contenitore, in questo riquadro devono essere indicati anche i contrassegni identificativi del contenitore.

32.  Numero degli articoli: indicare il numero d'ordine dell'articolo considerato rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari, anche complementari utilizzati, come precisato nel riquadro 5.

Nel caso la dichiarazione si riferisca a un singolo articolo, le autorità doganali potranno stabilire che si debba lasciare in bianco questo riquadro.

33.  Codice della merce: indicare il codice NC dell'articolo in oggetto ( 191 ).

35.  Massa lorda: ove necessario, dichiarare la massa lorda espressa in chilogrammi delle merci descritte nel riquadro 31 corrispondente. La massa lorda è la massa complessiva delle merci con i loro imballaggi, esclusi i contenitori o altre attrezzature di trasporto.

38.  Massa netta: dichiarare la massa netta espressa in chilogrammi delle merci descritte nel riquadro 31 corrispondente. La massa netta è la massa delle merci senza alcun imballaggio.

41.  Unità supplementari: ove necessario, indicare la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura combinata delle merci.

44.  Menzioni speciali: documenti presentati, certificati ed autorizzazioni: indicare la data del primo vincolo al regime e «Trasferimento» in lettere maiuscole seguito, a seconda dei casi, da:

 «DD» (deposito doganale),

 «PA/S» (perfezionamento attivo/sospensione),

 «TSD» (trasformazione sotto dogana),

 «AT» (ammissione temporanea).

Quando le merci d'importazione sono soggette a specifiche misure di politica commerciale, nel caso in cui tali misure permangano applicabili al momento del trasferimento, in questo riquadro si devono aggiungere le parole «Politica commerciale».

47.  Calcolo delle imposizioni: indicare la base impositiva (valore, peso o altro).

54.  Luogo e data: firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante: apporre la firma manoscritta originale della persona indicata nel riquadro 2, seguita dal nome. Nel caso la persona in oggetto sia una persona giuridica, la persona che firma deve dichiarare la propria qualifica dopo la firma e il nome.




ALLEGATO 69

TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO

(Articolo 517, paragrafo 3)

Nota di carattere generale:

I tassi forfettari di rendimento si applicano solamente alle merci importate sane, genuine e commerciabili che rispettano tutte le norme qualitative stabilite dalla legislazione comunitaria e a condizione che i prodotti compensatori non siano ottenuti attraverso metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici.



Merci importate

Numerazione progressiva

Prodotti compensatori

Quantità di prodotti compensatori per ogni 100 kg di merci importate (kg) (3)

Codice NC

Designazione

Codice (2)

Designazione

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0407 00 30

Uova in guscio

1

ex 0408 99 80

a) Uova sgusciate, liquide o surgelate

86,00

ex 0511 99 90

b) Gusci

12,00

2

0408 19 81

ex 0408 19 89

a) Tuorli d'uovo, liquidi o surgelati

33,00

ex 3502 19 90

b) Albume d'uovo, liquido o surgelato

53,00

ex 0511 99 90

c) Gusci

12,00

3

0408 91 80

a) Uova sgusciate, essiccate

22,10

ex 0511 99 90

b) Gusci

12,00

4

0408 11 80

a) Tuorli d'uovo, essiccati

15,40

ex 3502 11 90

b) Albume d'uovo, essiccato (in cristalli)

7,40

ex 0511 99 90

c) Gusci

12,00

5

0408 11 80

a) Tuorli d'uovo, essiccati

15,40

ex 3502 11 90

b) Albume d'uovo, essiccato (in altra forma)

6,50

ex 0511 99 90

c) Gusci

12,00

ex 0408 99 80

Uova sgusciate, liquide o surgelate

6

0408 91 80

Uova sgusciate, essiccate

25,70

0408 19 81

e

ex 0408 19 89

Tuorli d'uovo, liquidi o surgelati

7

0408 11 80

Tuorli d'uovo, essiccati

46,60

▼C9

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero

8

ex 1101 00 15

(100)

a) Farina di frumento (grano) tenero avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca non superiore allo 0,60 %

73,00

ex 2302 30 10

b) Crusca

22,50

ex 2302 30 90

c) Stacciature

2,50

9

ex 1101 00 15

(130)

a) Farina di frumento (grano) tenero avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,60 % e lo 0,90 %

78,13

ex 2302 30 10

b) Crusca

20,00

10

1101 00 15

(150)

a) Farina di frumento (grano) tenero avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,90 % e l'1,10 %

84,75

ex 2302 30 10

b) Crusca

13,25

11

1101 00 15

(170)

a) Farina di frumento (grano) tenero avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra l'1,10 % e l'1,65 %

91,75

ex 2302 30 10

b) Crusca

6,25

▼M20

12

1101 00 15

(180)

Farina di frumento (grano) tenero avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra l'1,10 % e l'1,90 %

98,03

13

1104 29 11

Frumento (grano) mondato (decorticato o pilato), anche tagliato o spezzato (5)

 (1)

14

1107 10 11

a) Malto, non torrefatto, di frumento (grano), presentato in forma di farina

 (1)

ex 1001 90 99

b) Frumento (grano) tenero non germogliato

1,00

ex 2302 30 10

c) Crusca

19,00

►M21   ◄ ex 2303 30 00

d) Radicelle

3,50

15

1107 10 19

a) Malto, non torrefatto, di frumento (grano), presentato in forma diversa dalla farina

 (1)

ex 1001 90 99

b) Grano tenero non germogliato

►M21  0,95  ◄

►M21   ◄ ex 2303 30 00

c) Radicelle

►M21  3,33  ◄

16

1108 11 00

a) Amido di frumento (grano)

45,46

1109 00 00

b) Glutine di frumento (grano)

7,50

ex 2302 30 10

c) Crusca

25,50

ex 2303 10 90

d) Residui della fabbricazione degli amidi

12,00

1001 10 00

Frumento (grano) duro

17

ex 1103 11 10

a) Semole di cereali «Cuscus» (5)

50,00

1103 11 10

b) Semole e semolini di cereali aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,95 % e l'1,30 %

17,00

1101 00 11

c) Farina

8,00

ex 2302 30 10

d) Crusca

20,00

18

ex 1103 11 10

a) Semole e semolini di cereali aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore allo 0,95 %

60,00

1101 00 11

b) Farina

15,00

ex 2302 30 10

c) Crusca

20,00

19

ex 1103 11 10

a) Semole e semolini di cereali aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,95 % e l'1,30 %

67,00

1101 00 11

b) Farina

8,00

ex 2302 30 10

c) Crusca

20,00

20

ex 1103 11 10

a) Semole e semolini di cereali aventi tenore in peso, di ceneri, non inferiore all'1,30 % della materia secca

75,00

ex 2302 30 10

b) Crusca

20,00

21

ex 1902 19 10

a) Paste alimentari, non contenenti uova né farine o semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,95 %

62,50

1101 00 11

b) Farina

13,70

ex 2302 30 10

b) Crusca

18,70

22

ex 1902 19 10

a) Paste alimentari, non contenenti uova né farine o semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,95 % e l'1,10 %

66,67

1101 00 11

b) Farina

8,00

ex 2302 30 10

c) Crusca

20,00

23

ex 1902 19 10

a) Paste alimentari, non contenenti uova né farine o semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra l'1,10 % e l'1,30 %

71,43

1101 00 11

b) Farina

3,92

ex 2302 30 10

c) Crusca

19,64

24

ex 1902 19 10

a) Paste alimentari, non contenenti uova né farine o semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore in peso, di ceneri, superiore all'1,30 % della materia secca

79,36

ex 2302 30 10

b) Crusca

15,00

25

ex 1902 11 00

a) Paste alimentari, contenenti uova ma non farine né semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,95 % (6)

 (6)

1101 00 11

b) Farina

13,70

ex 2302 30 10

c) Crusca

18,70

26

ex 1902 11 00

a) Paste alimentari, contenenti uova ma non farine né semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,95 % e l'1,10 % (6)

 (6)

1101 00 11

b) Farina

8,00

ex 2302 30 10

c) Crusca

20,00

27

ex 1902 11 00

a) Paste alimentari, contenenti uova ma non farine né semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, compreso fra l'1,10 % e l'1,30 % (6)

 (6)

1101 00 11

b) Farina

3,92

ex 2302 30 10

c) Crusca

19,64

28

ex 1902 11 00

a) Paste alimentari, contenenti uova ma non farine né semolini di frumento (grano) tenero, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, superiore all'1,30 % (6)

 (6)

ex 2302 30 10

b) Crusca

15,00

1003 00 90

Orzo

29

ex 1102 90 10

(100)

a) Farina d'orzo avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % e avente tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 %

66,67

ex 2302 40 10

b) Crusca

10,00

ex 2302 40 90

c) Stacciature

21,50

30

ex 1103 19 30

(100)

a) Semole e semolini d'orzo aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % e aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 %

 (1)

1102 90 10

b) Farina d'orzo

2,00

ex 2302 40 10

c) Crusca

10,00

ex 2302 40 90

d) Stacciature

21,50

31

ex 1104 21 10

(100)

a) Orzo mondato (decorticato o pilato) avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % e avente tenore in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % (4)

 (1)

ex 2302 40 10

b) Crusca

10,00

ex 2302 40 90

c) Stacciature

21,50

32

ex 1104 21 30

(100)

a) Orzo mondato e tagliato o spezzato (detto «Grütze» o «Grutten») avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % e avente tenore in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % (4)

 (1)

ex 2302 40 10

b) Crusca

10,00

ex 2302 40 90

c) Stacciature

21,50

33

ex 1104 21 50

(100)

a) Orzo perlato (7) avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % (senza talco) — Prima categoria

50,00

ex 2302 40 10

b) Crusca

20,00

ex 2302 40 90

c) Stacciature

27,50

34

ex 1104 21 50

(300)

a) Orzo perlato (7) avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % (senza talco) — Seconda categoria

 (1)

ex 2302 40 10

b) Crusca

20,00

ex 2302 40 90

c) Stacciature

15,00

35

ex 1104 11 90

a) Fiocchi d'orzo aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % e aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 %

66,67

ex 2302 40 10

b) Crusca

10,00

ex 2302 40 90

c) Stacciature

21,33

36

ex 1107 10 91

a) Malto d'orzo, non torrefatto, in forma di farina

 (1)

ex 1003 00 90

b) Orzo, non germogliato

1,00

ex 2302 40 10

c) Crusca

19,00

►M21   ◄ ex 2303 30 00

d) Radicelle

3,50

37

ex 1107 10 99

a) Malto d'orzo, non torrefatto

 (1)

ex 1003 00 90

b) Orzo non germogliato

►M21  0,98  ◄

►M21   ◄ ex 2303 30 00

c) Radicelle

►M21  3,42  ◄

38

1107 20 00

a) Malto, torrefatto

 (1)

ex 1003 00 90

b) Orzo non germogliato

►M21  0,96  ◄

►M21   ◄ ex 2303 30 00

c) Radicelle

►M21  3,36  ◄

1004 00 00

Avena

39

ex 1102 90 30

(100)

a) Farina d'avena avente tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, avente tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1,8 %, avente tenore, in peso, di umidità, non superiore all'11 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata

55,56

ex 2302 40 10

b) Crusca

33,00

ex 2302 40 90

c) Stacciature

7,50

40

ex 1103 12 00

(100)

a) Semole e semolini di avena, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,1 %, aventi tenore, in peso, di umidità, non superiore all'11 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata

 (1)

ex 1102 90 30

b) Farina

2,00

ex 2302 40 10

c) Crusca

33,00

ex 2302 40 90

d) Stacciature

7,50

41

ex 1104 22 98

Avena spuntata

98,04

42

ex 1104 22 20

(100)

a) Avena mondata (decorticata o pilata) avente tenore, in peso, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, avente tenore, in peso, di tegumenti, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,5 %, avente tenore, in peso, di umidità non superiore all'11 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata (4)

 (1)

ex 2302 40 10

b) Crusca

33,00

43

ex 1104 22 30

(100)

a) Avena mondata e tagliata o spezzata (detta «Grütze» o «Grutten») avente tenore, in peso, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, avente tenore, in peso, di tegumenti, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,1 %, avente tenore, in peso, di umidità, non superiore all'11 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata (4)

 (1)

ex 2302 40 10

b) Crusca

33,00

ex 2302 40 90

c) Stacciature

3,50

44

ex 1104 12 90

(100)

a) Fiocchi d'avena aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, aventi tenore, in peso, di tegumenti, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,1 %, aventi tenore, in peso, di umidità, non superiore al 12 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata

50,00

ex 2302 40 10

b) Crusca

33,00

ex 2302 40 90

c) Stacciature

13,00

45

ex 1104 12 90

(300)

a) Fiocchi d'avena, aventi tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore al 2,3 %, aventi tenore, in peso, di tegumenti, calcolato sulla materia secca, compreso fra lo 0,1 % e l'1,5 %, aventi tenore, in peso, di umidità, non superiore al 12 % e la cui perossidasi è in pratica disattivata

62,50

ex 2302 40 10

b) Crusca

33,00

1005 90 00

Granturco, altro

46

ex 1102 20 10

(100)

a) Farina di granturco avente tenore, in peso, di grassi, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1,3 % e avente tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,8 %

71,43

ex 1104 30 90

b) Germi di granturco

12,00

ex 2302 10 10

c) Crusca

14,00

47

ex 1102 20 10

(200)

a) Farina di granturco avente tenore, in peso, di grassi compreso fra l'1,3 % e l'1,5 % e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,8 %

 (1)

ex 1104 30 90

b) Germi di granturco

8,00

ex 2302 10 10

c) Crusca

6,50

48

ex 1102 20 90

(100)

a) Farina di granturco avente tenore, in peso, di grassi compreso fra l'1,5 % e l'1,7 % e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 %

83,33

ex 1104 30 90

b) Germi di granturco

8,00

ex 2302 10 10

c) Crusca

6,50

49

ex 1103 13 10

(100)

a) Semole e semolini di granturco aventi tenore, in peso, di grassi non superiore allo 0,9 % e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,6 % (8)

55,56

1102 20 10

o

1102 20 90

b) Farina di granturco

16,00

ex 1104 30 90

c) Germi di granturco

12,00

ex 2302 10 10

d) Crusca

14,00

50

ex 1103 13 10

(300)

a) Semole e semolini di granturco aventi tenore, in peso, di grassi non superiore all'1,3 % del peso e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,8 % (8)

71,43

ex 1104 30 90

b) Germi di granturco

12,00

ex 2302 10 10

c) Crusca

14,00

51

ex 1103 13 10

(500)

a) Semole e semolini di granturco aventi tenore, in peso, di grassi compreso fra l'1,3 % e l'1,5 % e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % (8)

 (1)

ex 1104 30 90

b) Germi di granturco

8,00

ex 2302 10 10

c) Crusca

6,50

52

ex 1103 13 90

(100)

a) Semole e semolini di granturco aventi tenore, in peso, di grassi compreso fra l'1,5 % e l'1,7 % e di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % (8)

 (1)

ex 1104 30 90

b) Germi di granturco

8,00

ex 2302 10 10

c) Crusca

6,50

53

ex 1104 19 50

(110)

a) Fiocchi di granturco aventi tenore, in peso, di grassi, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,9 % e aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,7 %

62,50

ex 2302 10 10

b) Crusca

35,50

54

ex 1104 19 50

(130)

a) Fiocchi di granturco aventi tenore, in peso, di grassi, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 1,3 % e aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore allo 0,8 %

76,92

ex 2302 10 10

b) Crusca

21,08

55

ex 1104 19 50

(150)

a) Fiocchi di granturco aventi tenore, in peso, di grassi, calcolato sulla materia secca, compreso fra l'1,3 % e l'1,7 % e aventi tenore, in peso, di fibre grezze, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 %

90,91

ex 2302 10 10

b) Crusca

7,09

56

1108 12 00

a) Amido di granturco

►M21   (1)  ◄

 

b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 62

►M21  29,91  ◄

57

ex 1702 30 51

o

ex 1702 30 91

a) Glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata (9)

►M21   (1)  ◄

 

b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 62

►M21  29,91  ◄

ex 1702 30 99

c) Cascami di glucosio

►M21  9,95  ◄

58

ex 1702 30 59

o

ex 1702 30 99

a) Glucosio, in forma diversa dal glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata (10)

►M21   (1)  ◄

 

b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 62

►M21  29,91  ◄

59

ex 2905 44 11

o

ex 3824 60 11

a) D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo (11)

59,17

 

b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 63

29,10

60

ex 2905 44 19

o

ex 3824 60 19

a) D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa contenente D-mannitolo in proporzione superiore al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo (12)

67,56

 

b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 63

29,10

61

ex 2905 44 91

o

ex 2905 44 99

o

ex 3824 60 91

o

ex 3824 60 99

a) D-glucitolo (sorbitolo), calcolato su 100 kg di materia secca

41,32

 

b) I prodotti indicati sotto il numero progressivo 63

29,10



Merci d'importazione

Numerazione progressiva

Prodotti compensatori

Quantità di prodotti compensatori per ogni 100 kg di merci importate (kg) (3)

Codice NC

Designazione

Codice (2)

Designazione

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

1005 90 00

 

62

 

Prodotti complementari ai prodotti compensatori indicati ai numeri progressivi 56-58 (13)

 

 

 

 

 

 

 

ex 1104 30 90

Germi di granturco

►M21  6,06  ◄

►M21  6,06  ◄

 

 

 

 

 

ex  15 15

Oli di granturco

 

 

►M21  2,88  ◄

►M21  2,88  ◄

►M21  2,88  ◄

►M21  2,88  ◄

 

ex 2303 10 11

Glutine di granturco

 

►M21  4,47  ◄

 

►M21  4,47  ◄

►M21  4,47  ◄

 

 

ex 2303 10 19

o

ex 2309 90 20

Alimenti di glutine di granturco

Alimenti di glutine contenenti residui di olio di granturco

►M21  23,85  ◄

►M21  19,38  ◄

►M21  23,85  ◄

►M21  19,38  ◄

►M21  22,56  ◄

►M21  27,03  ◄

 

ex 2306 70 00

Panelli di germi di granturco

 

 

►M21  3,18  ◄

►M21  3,18  ◄

 

 

 

 

 

 

 

►M21  29,91  ◄

►M21  29,91  ◄

►M21  29,91  ◄

►M21  29,91  ◄

►M21  29,91  ◄

►M21  29,91  ◄

 

 

63

 

Prodotti complementari ai prodotti compensatori indicati ai numeri progressivi 59-61 (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1104 30 90

Germi di granturco

6,10

6,10

 

 

 

 

 

 

ex  15 15

Oli di granturco

 

 

2,90

2,90

2,90

2,90

 

 

ex 2303 10 11

Glutine di granturco

 

4,50

 

4,50

4,50

 

 

 

ex 2303 10 19

o

ex 2309 90 20

Alimenti di glutine di granturco

Alimenti di glutine contenenti residui di olio di granturco

23,00

18,50

23,00

18,50

21,70

26,20

 

 

ex 2306 70 00

Panelli di germi di granturco

 

 

3,20

3,20

 

 

 

 

 

 

 

29,10

29,10

29,10

29,10

29,10

29,10



Merci d'importazione

Numerazione progressiva

Prodotti compensatori

Quantità di prodotti compensatori per ogni 100 kg di merci importate (kg) (3)

Codice NC

Designazione

Codice (4)

Designazione

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1006 10 21

Risone (riso «paddy» o greggio), surriscaldato (parboiled), a grani tondi

64

1006 20 11

a) Riso semigreggio (riso «bruno») surriscaldato (parboiled), a grani tondi

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolle

20,00

(parboiled), a grani tondi

65

1006 30 21

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi

71,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

3,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

66

1006 30 61

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi

65,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

 

1006 40 00

c) Rotture di riso

7,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

1006 10 23

Risone (riso «paddy» o greggio), surriscaldato (parboiled), a grani medi

67

1006 20 13

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani medi

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

68

1006 30 23

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi

71,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

3,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

69

1006 30 63

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi

65,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

8,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

7,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

1006 10 25

Risone (riso «paddy» o greggio), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

70

1006 20 15

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

71

1006 30 25

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato, a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

71,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

3,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

72

1006 30 65

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

65,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

8,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

7,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

1006 10 27

Risone (riso «paddy» o greggio), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

73

1006 20 17

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

74

1006 30 27

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

68,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

6,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

75

1006 30 67

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

62,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

8,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

10,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

1006 10 92

Risone (riso «paddy» o greggio), a grani tondi

76

1006 20 11

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani tondi

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

77

1006 20 92

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani tondi

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

78

1006 30 21

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi

71,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

3,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

79

1006 30 42

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi

65,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

5,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

10,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

80

1006 30 61

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi

65,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

8,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

7,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

81

1006 30 92

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi

60,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

8,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

12,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

1006 10 94

Risone (riso «paddy» o greggio), a grani medi

82

1006 20 13

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani medi

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

83

1006 20 94

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani medi

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

84

1006 30 23

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato, a grani medi

71,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

3,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

85

1006 30 44

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi

65,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

5,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

10,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

86

1006 30 63

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi

65,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

8,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

7,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

87

1006 30 94

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi

60,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

8,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

12,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

1006 10 96

Risone (riso «paddy» o greggio) a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

88

1006 20 15

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

89

1006 20 96

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

90

1006 30 25

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

71,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

3,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

91

1006 30 46

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

65,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

5,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

10,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

92

1006 30 65

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

65,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

8,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

7,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

93

1006 30 96

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

60,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

8,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

12,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

1006 10 98

Risone (riso «paddy» o greggio), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

94

1006 20 17

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

95

1006 20 98

a) Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3

80,00

ex 1213 00 00

b) Lolla

20,00

96

1006 30 27

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

68,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

6,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

97

1006 30 48

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3

58,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

7,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

15,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

98

1006 30 67

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

62,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

8,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

10,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

99

1006 30 98

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

55,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

9,00

1006 40 00

c) Rotture di ris

16,00

ex 1213 00 00

d) Lolla

20,00

1006 20 11

Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani tondi

100

1006 30 21

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato, a grani tondi

93,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

5,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

101

1006 30 61

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi

88,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

10,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

1006 20 13

Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani medi

102

1006 30 23

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi

93,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

5,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

103

1006 30 63

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi

88,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

10,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

1006 20 15

Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

104

1006 30 25

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

93,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

5,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

105

1006 30 65

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

88,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

10,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

1006 20 17

Riso semigreggio (riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

106

1006 30 27

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

93,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

5,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

107

1006 30 67

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

88,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

10,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

1006 20 92

Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani tondi

108

1006 30 42

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi

84,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

10,00

109

1006 30 92

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi

77,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

12,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

11,00

1006 20 94

Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani medi

110

1006 30 44

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi

84,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

10,00

111

1006 30 94

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi

77,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

12,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

11,00

1006 20 96

Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

112

1006 30 46

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

84,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

6,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

10,00

113

1006 30 96

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

77,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

12,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

11,00

1006 20 98

Riso semigreggio (riso «bruno»), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

114

1006 30 48

a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

78,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

10,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

12,00

115

1006 30 98

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

73,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

12,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

15,00

1006 30 21

Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi

116

1006 30 61

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi

96,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

2,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

1006 30 23

Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi

117

1006 30 63

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi

96,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

2,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

1006 30 25

Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

118

1006 30 65

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

96,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

2,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

1006 30 27

Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

119

1006 30 67

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

96,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

2,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

2,00

1006 30 42

Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi

120

1006 30 92

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi

94,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

2,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

4,00

1006 30 44

Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi

121

1006 30 94

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi

94,00

1102 30 00

o

ex 2302 20 10

o

ex 2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

2,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

4,00

1006 30 46

Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

122

1006 30 96

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

94,00

1102 30 00

o

2302 20 10

o

2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

2,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

4,00

1006 30 48

Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

123

1006 30 98

a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

93,00

1102 30 00

o

2302 20 10

o

2302 20 90

b) Farina o crusca di riso

2,00

1006 40 00

c) Rotture di riso

5,00

da

1006 30 61

a

1006 30 98

Riso lavorato

124

da

ex 1006 30 61 a

ex 1006 30 98

Riso lavorato, lucidato, brillato o preimballato (14)

100,00

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

Riso lavorato, altro

125

ex 1904 10 30

Riso soffiato

60,61

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

Riso lavorato, surriscaldato (parboiled)

126

ex 1904 90 10

Riso precotto (15)

80,00

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

Riso lavorato, altro

127

ex 1904 90 10

Riso precotto (15)

70,00

60,00

60,00

50,00

1006 40 00

Rotture di riso

128

1102 30 00

Farina di riso

►M21   (1)  ◄

129

1103 14 00

Semole e semolini di riso

►M21   (1)  ◄

130

1104 19 91

Fiocchi di riso

►M21   (1)  ◄

1509 10 10

Olio d'oliva vergine lampante

131

ex 1509 90 00

a) Olio d'oliva, raffinato, o olio d'oliva

98,00

ex 3823 19 90

b) Acidi grassi da raffinazione (16)

 

ex 1510 00 10

Frazioni di olio di oliva non raffinate

132

ex 1510 00 90

a) Frazioni di olio di oliva raffinate o frazioni di olio di oliva

95,00

ex 1522 00 39

b) Stearina

3,00

ex 3823 19 90

c) Acidi grassi da raffinazione (15a)

 

ex 1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti, greggio

133

ex 1801 00 00

a) Cacao in grani, interi o infranti, sgusciato e torrefatto

76,3

1802 00 00

b) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

16,7

1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto

134

1803

a) Pasta di cacao

76,3

1802 00 00

b) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

16,7

135

ex 1803 20 00

a) Pasta di cacao, avente tenore di grassi non superiore al 14 %

40,3

ex 1804 00 00

b) Burro di cacao

36,0

1802 00 00

c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

16,7

136

ex 1803 20 00

a) Pasta di cacao, avente tenore di grassi compreso fra il 14 % e il 18 %

42,7

ex 1804 00 00

b) Burro di cacao

33,6

1802 00 00

c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

16,7

137

ex 1803 20 00

a) Pasta di cacao, avente tenore di grassi superiore al 18 %

44,8

ex 1804 00 00

b) Burro di cacao

31,5

1802 00 00

c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

16,7

138

ex 1804 00 00

a) Burro di cacao

36,0

ex 1805 00 00

b) Cacao in polvere, avente tenore di grassi non superiore al 14 % (18)

40,3

1802 00 00

c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

16,7

139

ex 1804 00 00

a) Burro di cacao

33,6

ex 1805 00 00

b) Cacao in polvere, avente tenore di grassi compreso fra il 14 % e il 18 % (18)

42,7

1802 00 00

c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

16,7

140

ex 1804 00 00

a) Burro di cacao

31,5

ex 1805 00 00

b) Cacao in polvere, avente tenore di grassi superiore al 18 % (18)

44,8

1802 00 00

c) Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

16,7

1803 10 00

Pasta di cacao non sgrassata

141

ex 1804 00 00

a) Burro di cacao

46,7

ex 1803 20 00

b) Pasta di cacao, avente tenore di grassi non superiore al 14 %

52,2

142

ex 1804 00 00

a) Burro di cacao

43,6

ex 1803 20 00

b) Pasta di cacao, avente tenore di grassi compreso fra il 14 % e il 18 %

55,3

143

ex 1804 00 00

a) Burro di cacao

40,8

ex 1803 20 00

b) Pasta di cacao, avente tenore di grassi superiore al 18 %

58,1

144

ex 1804 00 00

a) Burro di cacao

46,7

ex 1805 00 00

b) Cacao in polvere, avente tenore di grassi non superiore al 14 % (18)

52,2

145

ex 1804 00 00

a) Burro di cacao

43,6

ex 1805 00 00

b) Cacao in polvere, avente tenore di grassi compreso fra il 14 % e il 18 % (18)

55,3

146

ex 1804 00 00

a) Burro di cacao

40,8

ex 1805 00 00

b) Pasta di cacao, avente tenore di grassi superiore al 18 % (18)

58,1

1803 20 00

Pasta di cacao, sgrassata

147

1805 00 00

Cacao in polvere (18)

99,0

1701 99 10

Zucchero bianco

148

2905 44 19

o

2905 44 91

a) D-Glucitolo (sorbitolo) calcolato su 100 kg di materia secca

73,53

2905 44 99

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

2905 43 00

b) D-Mannitolo (mannitolo)

24,51

1703

Melassi

149

2102 10 31

Lieviti di panificazione secchi (19)

23,53

150

2102 10 39

Altri lieviti di panificazione (20)

80,00

(1)   Il tasso forfettario di rendimento è calcolato sulla base del coefficiente di conversione corrispondente stabilito nell'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(2)   Le sottovoci di questa colonna corrispondono a quelli della nomenclatura combinata. Nei casi in cui si è resa necessaria un'ulteriore suddivisione, quest'ultima è indicata fra parentesi ( ). Tali suddivisioni corrispondono a quelle adoperate nei regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione.

(3)   Le perdite sono calcolate sottraendo a 100 la somma delle quantità indicate in questa colonna.

(4)   Le granaglie mondate sono granaglie che corrispondono alla definizione fornita nell'allegato al regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46).

(5)   Semole di cereali aventi tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore allo 0,95 % del peso e che, attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,25 mm, passano in proporzione inferiore al 10 % in peso.

(

6

)   Il tasso forfettario di rendimento ammesso è calcolato sulla base del numero di uova adoperate per kg di pasta alimentare prodotta, cui si applica la formula seguente:

 N. progressivo 25: image

 N. progressivo 25: image

 N. progressivo 25: image

 N. progressivo 25: image

X rappresenta il numero, arrotondato al secondo decimale, di uova in guscio (oppure 1/50 del loro peso espresso in grammi del loro equivalente in altri prodotti derivati dalle uova) adoperate per kg di pasta alimentare prodotta.

(7)   Le granaglie perlate sono granaglie che corrispondono alla definizione fornita nell'allegato al regolamento (CEE) n. 821/68.

(

8

)   Trattasi di semole e semolini di granturco che:

 passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 315 micrometri in proporzione non superiore al 30 % in peso, oppure

 passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 150 micrometri in proporzione non superiore al 5 % in peso.

(9)   Per il glucosio in forma di polvere cristallina bianca, in concentrazione diversa dal 92 %, la quantità da indicare è 43,81 kg di D-glucitolo anidro ogni 100 kg di granturco.

(10)   Per il glucosio in forma diversa dalla polvere cristallina bianca, in concentrazione diversa dall'82 %, va considerata una quantità pari a 50,93 kg di D-glucitolo anidro ogni 100 kg di granturco.

(11)   Per il D-glucitolo, in concentrazione diversa dal 70 %, va considerata una quantità pari a 41,4 kg di D-glucitolo ogni 100 kg di granturco.

(12)   Per il D-glucitolo, in concentrazione diversa dal 70 %, va considerata una quantità pari a 47,3 kg di D-glucitolo anidro ogni 100 kg di granturco.

(13)   Per l'applicazione delle alternative da a) a f), si deve tenere conto dei risultati reali delle operazioni.

(14)   Ai fini del regime, la quantità di rotture di riso ottenuta deve corrispondere alla quantità di rotture di riso determinata al momento dell'importazione per la lavorazione del riso secondo i codici NC dal 1006 30 61 al 1006 30 98 . Nel caso di lucidatura, tale quantità deve essere aumentata del 2 % del riso importato escluse le rotture di riso determinate all'importazione.

(15)   Il riso precotto è costituito da riso imbianchito in grani sottoposto a precottura e a parziale disidratazione al fine di agevolare la cottura finale.

(16)   Per l'olio d'oliva raffinato e l'olio d'oliva si deve dedurre dalla quantità di prodotto indicata nella colonna 5 una percentuale doppia di quella indicata come acido grasso di olio d'oliva vergine lampante. Essa costituisce la quantità di acido grasso da raffinazione.

15a Per l'olio da residui di olive raffinato e l'olio da residui di olive si deve dedurre dalla quantità di prodotto indicata nella colonna 5 una percentuale doppia di quella indicata come acido grasso di olio da residui di olive non raffinato. Essa costituisce la quantità di acido grasso da raffinazione.

(18)   Nel caso di cacao solubile, aggiungere l'1,5 % alcalino alla quantità indicata nella colonna 5.

(19)   Tasso stabilito per il lievito di panificazione, avente tenore in materia secca del 95 %, ottenuto da melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale, o da melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale. Per i lieviti di panificazione con un tenore diverso in materia secca, la quantità da indicare è 22,4 kg di lievito anidro ogni 100 kg di melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale o di melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale.

(20)   Tasso stabilito per il lievito di panificazione, avente tenore in materia secca del 28 %, ottenuto da melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale, o da melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale. Per i lieviti di panificazione con un tenore diverso in materia secca, la quantità da indicare è 22,4 kg di lievito anidro ogni 100 kg di melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale o di melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale.




ALLEGATO 70

CONDIZIONI ECONOMICHE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

(articoli 502 e 522)

A.   DISPOSIZIONI GENERALI

Nel presente allegato figurano, da un lato, i criteri dettagliati che disciplinano le condizioni economiche applicabili al regime di perfezionamento attivo e, dall'altro, lo scambio di informazioni necessario nell'ambito della cooperazione amministrativa.

Per ogni procedura in oggetto sono illustrati i casi, le modalità e il termine entro il quale ciascun dato deve essere fornito ai sensi dell'articolo 522. Le informazioni devono essere comunicate anche laddove vi sia una modifica dei dati riguardanti le autorizzazioni rilasciate.

B.   CRITERI DETTAGLIATI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Codici e criteri dettagliati

▼M22

01

:

Qualora si tratti di merci d'importazione non elencate nell'allegato 73 e non si applichi il codice 30.

▼M20

10

:

La non disponibilità di merci prodotte nella Comunità e aventi il medesimo codice NC a otto cifre, la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche (merci comparabili) delle merci d'importazione cui si fa riferimento nella domanda.

La non disponibilità consiste nell'assenza completa di produzione comunitaria di merci comparabili, la disponibilità di una quantità insufficiente di tali merci ai fini dell'esecuzione delle operazioni di trasformazione previste o nel fatto che le merci paragonabili comunitarie non possono essere disponibili per il richiedente in tempo utile all'effettuazione dell'operazione commerciale proposta, nonostante la richiesta sia stata presentata per tempo.

11

:

Sebbene disponibili, le merci comparabili non possono essere impiegate perché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale proposta.

Per valutare se il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità renda economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista, sarà necessario tenere conto, segnatamente, dell'incidenza dell'utilizzazione delle merci prodotte nella Comunità sul costo del prodotto compensatore e, di conseguenza, sullo smercio di questo prodotto sul mercato terzo, prendendo in considerazione:

 da una parte il prezzo della merce non sdoganata, destinata a subire le operazioni di perfezionamento, e il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità, al netto delle tasse interne rimborsate o rimborsabili nel caso di esportazione, tenendo conto delle condizioni di vendita, delle restituzioni, e degli altri importi, istituiti nell'ambito della politica agricola comune,

 dall'altra il prezzo che può essere ottenuto per i prodotti compensatori sul mercato terzo, tenuto conto della corrispondenza commerciale o di altri elementi.

12

:

Le merci comparibili non sono conformi ai requisiti espressamente richiesti dall'acquirente dei prodotti compensatori nel paese terzo, oppure questi ultimi devono essere ottenuti da merci d'importazione per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (obbligazioni contrattuali).

30

:

Si tratta di:

1. operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;

2. operazioni effettuate nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto;

3. operazioni consistenti in manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;

4. riparazioni;

5. operazioni di trasformazione su prodotti compensatori ottenuti nell'ambito di una precedente autorizzazione di perfezionamento attivo, il cui rilascio è stato soggetto all'esame delle condizioni economiche;

6. operazioni di trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari comprese nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 ;

7. operazioni concernenti merci il cui valore ( 212 ), per codice NC di otto cifre, da importare non eccede per ogni richiedente e per ogni anno civile, l'importo di 150 000 EUR per le merci elencate nell'allegato 73, o di 500 000 EUR per le altre merci (valore de minimis); ►M22  oppure ◄

▼M22

8. operazioni di costruzione, modifica o trasformazione di aeromobili civili o di satelliti o parti di essi.

▼M22 —————

▼M22

31

:

Si tratta di merci d'importazione di cui alla sezione A dell'allegato 73 e il richiedente presenta un documento rilasciato dall'autorità competente che permette il vincolo al regime di tali merci, nei limiti di una quantità determinata sulla base di un bilancio previsionale, stabilito ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio.

▼M20

99

:

Il richiedente ritiene che le condizioni economiche siano soddisfatte per ragioni diverse da quelle contemplate dai codici precedenti. Queste ragioni sono indicate nella domanda.

▼M22

Nota:

I codici 10, 11, 12, 31 e 99 possono essere utilizzati unicamente nel caso di merci elencate all'allegato 73.

▼M20

C.   INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE PER OGNI REGIME IN OGGETTO

Le informazioni da comunicare alla Commissione corrispondono alle rubriche del formulario il cui modello è riprodotto in appendice.

C.1.   Perfezionamento attivo

Le informazioni riguardanti le condizioni economiche devono essere fornite utilizzando uno o più codici fra quelli stabiliti al punto B.

La motivazione del rigetto della domanda, dell'annullamento o della revoca dell'autorizzazione per la mancata osservanza delle condizioni economiche è ugualmente indicata sotto forma di codici. Sono utilizzati gli stessi codici di quelli adoperati per identificare le condizioni economiche, preceduti dal segno negativo (per esempio: - 10).

Casi in cui l'informazione è obbligatoria

▼M22

Qualora le condizioni economiche siano identificate dai codici 01, 10, 11, 31 o 99.

Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'informazione è ugualmente obbligatoria quando il codice 30 è utilizzato in relazione alle situazioni corrispondenti alle suddivisioni 2, 5 e 7 di tale codice.

▼M20

Trasmissione dei dati

I dati da inserire nelle colonne dalla 2 alla 10 del formulario riprodotto in appendice devono essere comunicati alla Commissione per via informatica. Soltanto nel caso in cui problemi tecnici rendano temporaneamente impossibile la comunicazione per via informatica, tali dati possono essere forniti utilizzando il modulo riprodotto in appendice.

Termine per la comunicazione

Le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile. Se si utilizza il formulario riprodotto in appendice, i dati devono essere comunicati entro i termini ivi indicati.

C.2.   Trasformazione sotto controllo doganale

Le informazioni devono essere comunicate obbligatoriamente qualora le merci e il tipo di operazione sono diverse da quelle indicate nella parte A dell'allegato 76.

I dati devono essere comunicati utilizzando il formulario riprodotto in appendice entro i termini ivi indicati.

C.3.   Perfezionamento passivo

Le colonne 8 e 9 «Autorizzazioni rilasciate» devono essere completate unicamente quando sia concessa un'autorizzazione conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del Codice.

Nella colonna 10 «Motivazione», indicare ugualmente se il rigetto della domanda, l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione riguarda una domanda presentata, o un'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, del Codice.

I dati devono essere comunicati utilizzando il formulario riprodotto in appendice entro i termini ivi indicati.




Appendice all'allegato 70

image ►(3) M22   ►(3) M22   ►(3) M22  




ALLEGATO 71

BOLLETTINI DI INFORMAZIONE

(Articolo 523)

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image ►(3) A2   ►(3) M30   ►(3) M45  

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image ►(3) A2   ►(3) M30   ►(3) M45  

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image ►(3) A2   ►(3) M30   ►(3) M45  

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image ►(3) A2   ►(3) M30   ►(3) M45  

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image ►(3) A2   ►(3) M30   ►(3) M45  




Appendice

1.   NOTE GENERALI

1.1. II bollettini di informazione devono essere conformi al formulario presentato nel presente allegato e stampati su carta da scrivere bianca, collata priva di paste meccaniche e di peso compreso tra i 40 e i 65 g/m2.

1.2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.

1.3. La stampa dei formulari spetta alle amministrazioni doganali. Ciascun formulario è corredato con le iniziali dello Stato membro che provvede al rilascio, in conformità alla norma ISO Alpha 2, seguite da un numero di serie destinato ad individuarlo.

1.4. Il formulario deve essere stampato e le caselle devono essere compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità. L'ufficio doganale incaricato di fornire o utilizzare le informazioni contenute nel formulario può richiederne la traduzione nella o nelle lingue ufficiali della propria amministrazione doganale.

2.   USO DEI BOLLETTINI DI INFORMAZIONE

2.1.   Disposizioni comuni

a) Quando l'ufficio doganale che rilascia il bollettino d'informazione ritiene necessarie alcune informazioni che non figurano su detto bollettino, ne fa menzione sullo stesso. In tal caso, se dovesse mancare lo spazio, potrà essere utilizzato un foglio aggiuntivo, di cui si dovrà fare menzione nel formulario originale.

b) All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'accuratezza delle informazioni fornite.

c) In caso di spedizioni successive, il necessario numero dei bollettini di informazione può essere stabilito per la quantità di merci o prodotti dichiarati al regime. In sostituzione del bollettino iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando un solo bollettino di informazione viene utilizzato, l'ufficio doganale che lo vista imputa le quantità di merci o prodotti sull'originale. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione nel formulario originale.

d) L'autorità doganale può consentire l'uso di bollettini di informazione riepilogativi per il traffico commerciale di tipo triangolare che comporta, in un dato periodo, un volume cospicuo di operazioni a copertura della quantità totale di importazioni o esportazioni.

e) In circostanze eccezionali il bollettino di informazione può essere rilasciato a posteriori, ma unicamente entro la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti.

f) In caso di furto, smarrimento o distruzione del bolletino d'informazione, l'operatore può richiedere un duplicato all'ufficio doganale che lo ha vistato. L'originale e le copie del bollettino d'informazione rilasciato in tali circostanze devono recare le seguenti indicazioni:

 DUPLICADO,

 DUPLIKAT,

 DUPLIKAT,

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

 DUPLICATE,

 DUPLICATA,

 DUPLICATO,

 DUPLICAAT,

 SEGUNDA VIA,

 KAKSOISKAPPALE,

 DUPLIKAT,

▼A2

 DUPLIKÁT,

 DUPLIKAAT,

 DUBLIKĀTS,

 DUBLIKATAS,

 MÁSODLAT,

 DUPLIKAT,

 DUPLIKAT,

 DVOJNIK,

 DUPLIKÁT,

▼M30

 ДУБЛИКАТ,

 DUPLICAT,

▼M45

 DUPLIKAT.

▼M20

2.2.   Disposizioni specifiche

2.2.1.   Bollettino d'informazione INF 8 (deposito doganale)

a) Il bollettino d'informazione INF 8 (in prosieguo «INF 8») può essere utilizzato in caso di merci dichiarate per altre destinazioni doganali, al fine di determinare gli elementi di calcolo dell'obbligazione doganale applicabile prima che siano effettuate le manipolazioni usuali.

b) L'INF 8 deve essere redatto in due esemplari: l'originale e una copia.

c) L'ufficio di controllo fornisce le informazioni richieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e restituisce l'INF 8 originale al dichiarante.

2.2.2.   Bollettino d'informazione INF 1 (perfezionamento attivo)

a) Il bollettino d'informazione INF 1 (in prosieguo «INF 1») può essere utilizzato per fornire informazioni riguardanti:

 l'importo dei dazi e degli interessi compensativi,

 le misure di politica commerciale applicabili,

 l'ammontare della garanzia.

b) L'INF 1 deve essere redatto in triplice esemplare: l'originale e due copie.

L'originale e una copia dell'INF 1 devono essere inviati all'ufficio di controllo, mentre la copia rimanente è conservata presso l'ufficio doganale che ha vistato l'INF 1.

L'ufficio di controllo inserisce le informazioni richieste nelle caselle 8, 9 e 10 dell'INF 1, appone il visto sullo stesso, restituendo l'originale e trattenendone copia.

c) Quando sia richiesta a un ufficio doganale diverso dall'ufficio di vincolo l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o merci tal quali, questo ufficio doganale che vista l'INF 1 richiede all'ufficio di controllo di indicare:

 nella casella 9a, l'importo dei dazi all'importazione dovuti in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 1, o dell'articolo 128, paragrafo 4, del Codice,

 nella casela 9b, l'importo degli interessi compensativi dovuti ai sensi dell'articolo 519,

 la quantità, il codice NC e l'origine delle merci di importazione impiegate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica.

d) Qualora i prodotti compensatori ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso) ricevano un'altra destinazione doganale che permetta il rimborso o lo sgravio dai dazi all'importazione e siano oggetto di una nuova domanda di autorizzazione al regime di perfezionamento attivo, l'autorità doganale che rilascia tale autorizzazione può utilizzare l'INF 1 per determinare l'ammontare dei dazi all'importazione esigibili o delle obbligazioni doganali che potrebbero insorgere.

e) Quando la dichiarazione per l'immissione in libera pratica si riferisce a prodotti compensatori ottenuti da merci di importazione o a merci tal quali, che erano soggette a misure specifiche di politica commerciale al momento del vincolo al regime, (sistema della sospensione), e se tali misure restano applicabili, l'ufficio doganale che accetta la dichiarazione e vista l'INF 1, chiede all'ufficio di controllo di fornire i dettagli necessari per l'applicazione delle misure di politica commerciale.

f) Qualora sia richiesta l'immissione in libera pratica e sia stato rilasciato un INF 1 per stabilire l'ammontare della garanzia, può essere utilizzato lo stesso INF 1, purché in esso siano specificate le seguenti informazioni:

 nella casella 9a, l'ammontare dei dazi all'importazione dovuti sulle merci di importazione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, o dell'articolo 128, paragrafo 4, del Codice, e

 nella casella 11, la data del primo vincolo al regime delle merci d'importazione in questione, ovvero la data di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del Codice.

2.2.3.   Bollettino d'informazione INF 9 (perfezionamento attivo)

a) Il bollettino di informazione INF 9 (in prosieguo «INF 9») può essere utilizzato quando i prodotti compensatori ricevano una nuova destinazione doganale ammessa nell'ambito del traffico triangolare (IM/EX).

b) L'INF 9 deve essere stilato in quattro esemplari, un originale e tre copie, per la quantità di merce di importazione vincolata al regime.

c) L'ufficio di vincolo vista la casella 12 dell'INF 9 e indica le misure adottate per l'identificazione delle merci o per il controllo dell'impiego di merci equivalenti (per esempio, il prelievo di campioni, l'utilizzo di illustrazioni o descrizioni tecniche, o di analisi).

L'ufficio di vincolo inoltra la copia n. 3 all'ufficio di controllo e restituisce l'originale e le rimanenti copie al dichiarante.

d) La dichiarazione di appuramento del regime è accompagnata dall'originale e dalle copie n. 1 e 2 dell'INF 9.

L'ufficio di appuramento deve specificare la quantità di prodotti compensatori e la data di accettazione. Lo stesso invia la copia n. 2 all'ufficio di controllo, e restituisce l'originale al dichiarante e conserva la copia n. 1.

2.2.4.   Bollettino d'informazione INF 5 (perfezionamento attivo)

a) Il bollettino di informazione INF 5 (in prosieguo «INF 5») può essere utilizzato quando i prodotti compensatori ottenuti a partire da merci equivalenti vengono esportati nell'ambito del traffico triangolare con esportazione anticipata (EX/IM).

b) L'INF 5 deve essere redatto in quattro esemplari, un originale e tre copie, per le quantità di merci d'importazione corrispondenti alle quantità di prodotti compensatori esportati.

c) L'ufficio doganale che accetta la dichiarazione di esportazione deve vistare il riquadro 9 dell'INF 5 e restituire l'originale e le tre copie al dichiarante.

d) L'ufficio doganale di uscita deve compilare il riquadro 10, inviare la copia n. 3 all'ufficio di controllo e restituire l'originale e le rimanenti copie al dichiarante.

e) Nel caso in cui il frumento (grano) duro di cui al codice NC 1001 10 00 sia trasformato in paste alimentari classificate nei codici 1902 11 00 e 1902 19 , il nome dell'importatore autorizzato ad applicare il predetto regime alle merci d'importazione, che deve essere specificata nella casella 2 dell'INF 5, può essere indicato dopo che l'INF 5 sia stato presentato all'ufficio doganale dove è depositata la dichiarazione di esportazione. Detta informazione deve essere riportata sull'originale e sulle copie n. 1 e 2 dell'INF 5 prima che sia presentata la dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione al regime.

f) La dichiarazione di vincolo al regime doganale deve essere accompagnata dall'originale e dalle copie n. 1 e 2 dell'INF 5.

L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione di vincolo al regime deve annotare sull'originale e sulle copie n. 1 e 2 dell'INF 5 le quantità di merci d'importazione vincolate al regime doganale nonché la data di accettazione della dichiarazione. Inoltre, deve inviare la copia n. 2 all'ufficio di controllo, restituire l'originale al dichiarante e conservare la copia n. 1.

2.2.5.   Bollettino d'informazione INF 7 (perfezionamento attivo)

a) Il bollettino di informazione INF 7 (in prosieguo «INF 7») può essere utilizzato quando, senza che una domanda di rimborso sia stata inoltrata, venga presentata la dichiarazione per assegnare ai prodotti compensatori o alle merci tal quali vincolati al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso, una destinazione doganale che permetta il rimborso o lo sgravio ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del Codice.

Se il titolare dell'autorizzazione ha dato il proprio consenso al trasferimento ad altre persone del diritto a domandare il rimborso, ai sensi dell'articolo 90 del Codice, questa informazione deve figurare sull'INF 7.

b) L'INF 7 deve essere redatto in triplice esemplare: un originale e due copie.

c) L'ufficio doganale che accetta la dichiarazione di appuramento deve vistare l'INF 7, restituire l'originale e una copia al titolare dell'autorizzazione e conservare la copia rimanente.

d) Quando la domanda di rimborso è inoltrata, essa è accompagnata dall'originale dell'INF 7 debitamente vistato.

2.2.6.   Bollettino d'informazione INF 6 (ammissione temporanea)

a) Il bollettino di informazione INF 6 (in prosieguo «INF 6») può essere utilizzato per comunicare gli elementi di calcolo dell'obbligazione doganale o l'ammontare dei dazi già riscossi nel caso di merci d'importazione circolanti all'interno del territorio doganale della Comunità.

b) L'INF 6 comprende tutte le indicazioni necessarie per informare l'autorità doganale su:

 la data del vincolo delle merci d'importazione al regime di ammissione temporanea,

 gli elementi di calcolo dell'obbligazione doganale determinati a tale data,

 l'ammontare dei dazi all'importazione già riscossi a titolo di esonero parziale e il periodo considerato a tale scopo.

c) L'INF 6 deve essere redatto in triplice esemplare: l'originale e due copie.

d) L'INF 6 deve essere vistato nel momento in cui le merci sono vincolate al regime di transito esterno, all'inizio dell'operazione di trasferimento, oppure in qualsiasi momento precedente tale operazione.

e) Una copia dell'INF 6 è conservata dall'ufficio doganale che lo ha vistato. L'originale e la copia rimanente devono essere restituiti all'interessato che deve restituire, a sua volta, tale copia all'ufficio di appuramento. Dopo essere stata vistata da tale ufficio, questa copia è rinviata dall'interessato all'ufficio doganale che l'ha inizialmente vistata.

2.2.7.   Bollettino d'informazione INF 2 (perfezionamento passivo)

a) Il bollettino di informazione INF 2 (in prosieguo «INF 2») può essere utilizzato quando prodotti compensatori o prodotti di sostituzione siano importati nell'ambito di traffico triangolare.

b) L'INF 2 deve essere redatto in due esemplari, un originale e una copia per le quantità di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo.

c) La domanda di rilascio dell'INF 2 costituisce una manifestazione di consenso da parte del titolare dell'autorizzazione a trasferire il diritto all'esonero totale o parziale dei dazi all'importazione ad un'altra persona che importa i prodotti compensatori o di sostituzione nel quadro del traffico triangolare.

d) L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia dell'INF 2, conserva la copia e restituisce l'originale al dichiarante.

Nella casella 16 l'ufficio indica i mezzi usati per identificare le merci di temporanea esportazione.

In caso di prelievo di campioni, o di ricorso a illustrazioni o descrizioni tecniche, questo ufficio è tenuto ad autenticare i campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche utilizzate, apponendo il proprio sigillo doganale sulle merci, qualora la loro natura lo consenta, o sull'imballaggio, in maniera tale da prevenire eventuali manomissioni.

Per evitare sostituzioni, i campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche vengono dotati di un'etichetta recante il timbro dell'ufficio e le coordinate di riferimento della dichiarazione di esportazione.

I campioni, le illustrazioni e le descrizioni tecniche debitamente autenticati e sigillati vengono restituiti all'esportatore, che è tenuto a presentarli con i sigilli inalterati al momento della reintroduzione dei prodotti compensatori o di sostituzione.

Qualora sia effettuata un'analisi, di cui è possibile comunicare i risultati soltanto ad avvenuta vidimazione dell'INF 2 da parte dell'ufficio di vincolo, il documento contenente i risultati dell'analisi viene consegnato all'esportatore in una busta sigillata onde evitare manomissioni.

e) L'ufficio di uscita certifica sull'originale che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

f) L'importatore di prodotti compensatori o di sostituzione presenta l'INF 2 originale e, se del caso, i mezzi di identificazione all'ufficio di appuramento.




ALLEGATO 72

ELENCO DELLE MANIPOLAZIONI USUALI DI CUI AGLI ARTICOLI 531 E 809

Salvo specificazione diversa, nessuna delle seguenti manipolazioni può dar luogo a un cambiamento del codice di otto cifre della NC. Le manipolazioni usuali non sono permesse se le autorità doganali ritengono che l'operazione possa aumentare il rischio di frodi.

1. Ventilazione, esposizione, asciugatura, spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto.

2. Ricostituzione delle merci dopo il trasporto.

3. Inventariazione, campionatura, cernita, vagliatura, filtraggio meccanico e pesatura delle merci.

4. Rimozione di parti danneggiate o contaminate.

5. Conservazione mediante pastorizzazione, sterilizzazione, irradiazione o aggiunta di conservanti.

6. Trattamento antiparassitario.

7. Trattamento antiruggine.

8. Qualsiasi trattamento:

 mediante aumento della temperatura, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione,

 mediante semplice diminuzione della temperatura, anche se darà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

9. Trattamento elettrostatico dei tessili, stiratura dei tessili.

10. Trattamenti consistenti in:

 spicciolatura e/o snocciolatura della frutta, taglio e frantumazione di frutta o di legumi secchi, reidratazione della frutta, oppure

 disidratazione della frutta, anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

11. Rimozione del sale, pulitura e gropponatura delle pelli.

12. Aggiunta di merci oppure aggiunta o sostituzione di parti accessorie, purché tale aggiunta o sostituzione sia relativamente modesta o abbia lo scopo di garantire la conformità con gli standard tecnici europei e non alteri la natura né migliori le prestazioni delle merci originali, anche se darà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre per le merci aggiunte o sostituite.

13. Diluizione o concentrazione di fluidi, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

14. Mescolatura di merci dello stesso tipo, con qualità differenti, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci.

▼M41

14 bis. Mescolatura di oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

14 ter. Mescolatura di oli da gas o oli combustibili con biodiesel in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di biodiesel in volume, e mescolatura di biodiesel con oli da gas o oli combustibili in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o oli combustibili in volume.

▼M20

15. Separazione o riduzione a misura delle merci, unicamente quando si tratti di operazioni semplici.

16. Imballaggio, disimballaggio, cambiamento d'imballaggio, travaso e semplice trasferimento in container, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre. Apposizione, rimozione e modifica di marchi, sigilli, etichette, cartellini segnaprezzo o altro segno distintivo analogo, a eccezione delle operazioni passibili di aumentare il rischio di frode, in particolare le operazioni che possono indurre a considerare l'origine della merce diversa da quella autentica.

17. Prove, adeguamenti, regolazioni e predisposizione al funzionamento di macchine, congegni e veicoli, in particolare per accertarne la conformità con gli standard tecnici europei, unicamente quando si tratti di operazioni semplici.

18. Opacizzazione di raccordi per tubi per adattare le merci alle esigenze di determinati mercati.

▼M26

19. Qualunque manipolazione usuale, diversa da quelle summenzionate, intesa a migliorare l'aspetto o la qualità commerciale delle merci importate o a prepararle per la distribuzione o la rivendita, purché queste operazioni non modifichino la natura, né migliorino la resa delle merci originarie. Nel calcolo del dazio all'importazione non si tiene conto delle eventuali spese connesse alle manipolazioni usuali o dell'aumento del valore, purché tali spese siano documentate in maniera soddisfacente dal dichiarante. Nel calcolo dei dazi all'importazione si tiene conto, invece, del valore in dogana, della natura e dell'origine delle merci non comunitarie utilizzate nelle operazioni.

▼M20




ALLEGATO 73

MERCI D'IMPORTAZIONE PER LE QUALI LE CONDIZIONI ECONOMICHE NON SONO CONSIDERATE SODDISFATTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 539, PARAGRAFO 1

Sezione A: prodotti agricoli menzionati nell'allegato I del trattato

1. I seguenti prodotti che rientrano in una delle seguenti organizzazioni del mercato comune:

Settore dei cereali: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ( 213 ).

Settore del riso: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio ( 214 ).

Settore dello zucchero: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio ( 215 ).

Settore dell'olio di oliva: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio ( 216 ).

Settore dei prodotti lattiero-caseari: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio.

Settore dei vini: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ( 217 ) e appartenenti ai seguenti codici NC:

0806 10 90

2009 60

2204 21 (eccetto i vini di qualità)

2204 29 (eccetto i vini di qualità)

2204 30

2. I seguenti prodotti appartenenti ai seguenti codici NC:

da 0204 10 a 0204 43

2207 10

2207 20

2208 90 91

2208 90 99

3. I prodotti non menzionati ai paragrafi 1 e 2, per i quali una restituzione agricola all'esportazione è fissata in misura pari o superiore a zero.

Sezione B: merci non menzionate nell'allegato I del trattato ottenute dalla lavorazione dei prodotti agricoli

Le merci ottenute dalla lavorazione dei prodotti agricoli e riprese nei seguenti allegati ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo o riguardanti le restituzioni alla produzione:

 allegato B al regolamento (CEE) n. 1766/1992 del Consiglio (settore dei cereali),

 allegato B al regolamento (CE) n. 3072/1995 del Consiglio (settore del riso),

 allegato I al regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio (settore dello zucchero),

 allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (settore dei prodotti lattiero-caseari),

 allegato I al regolamento (CEE) n. 2771/1975 del Consiglio ( 218 ) (settore delle uova),

 allegato al regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio ( 219 ) (restituzioni alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero usati nell'industria chimica),

 allegato I al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ( 220 ) (restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso).

Sezione C: Prodotti ittici

I prodotti ittici menzionati negli allegati I, II e V del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( 221 ), relativo all'organizzazione comune dei mercati per quanto concerne i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i prodotti menzionati nell'allegato VI del predetto regolamento ai quali è applicabile una sospensione autonoma parziale.

Tutti i prodotti della pesca ai quali è applicabile un contingente autonomo.




ALLEGATO 74

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE MERCI EQUIVALENTI

(Articolo 541)

1.   Risi

I risi di cui al codice NC 1006 non possono essere considerati merci equivalenti, a meno che non rientrino nello stesso codice di otto cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia, per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 e per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 2, solo questo rapporto lunghezza/larghezza è determinante per stabilire l'equivalenza. La misurazione dei grani deve essere effettuata in conformità all'allegato A, punto 2, lettera d), al regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

La compensazione per equivalenza è vietata quando le operazioni di perfezionamento attivo concernono le «manipolazioni usuali» elencate nell'allegato 72 del presente regolamento.

2.   Grani (frumenti)

Soltanto i grani (frumenti) raccolti in un paese terzo e già immessi in libera pratica e i frumenti non comunitari, appartenenti allo stesso codice NC a otto cifre, aventi la stessa natura commerciale e le stesse caratteristiche tecniche possono essere considerati merci equivalenti.

Tuttavia:

 possono essere stabilite deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per grani (frumenti) che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame effettuato dal comitato del codice doganale,

 è consentito di avvalersi della compensazione per equivalenza tra grani (frumenti) duri comunitari e grani (frumenti) duri di origine terza, a condizione che ci si avvalga di detta compensazione per l'ottenimento di paste alimentari rientranti nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 .

▼M47

3.   Zucchero

Il ricorso alla compensazione per equivalenza è ammesso tra lo zucchero greggio di canna prodotto al di fuori dell’UE (codici NC 1701 13 90 e/o 1701 14 90 ) e la barbabietola da zucchero (codice NC 1212 91 80 ) a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).

Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna della qualità tipo, quale definito al punto B.III dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1234/2007 ( 222 ) viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per il coefficiente 1,0869565.

Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna non di qualità tipo viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per un coefficiente ottenuto dividendo 100 per il rendimento dello zucchero greggio di canna. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato secondo il metodo di cui al punto B.III, paragrafo 3, dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1234/2007.

▼M20

4.   Animali vivi e carni

Il ricorso alla compensazione per equivalenza è vietato per le operazioni di perfezionamento attivo di animali vivi e di carni.

Eventuali deroghe al divieto di compensazione per equivalenza possono essere adottate per le carni che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame del comitato del codice doganale, semprechè il richiedente sia in grado di dimostrare la necessità economica del ricorso alla compensazione per equivalenza e l'autorità doganale comunichi il progetto delle procedure previste per controllare l'operazione.

5.   Granturco

Il ricorso alla compensazione per equivalenza tra il granturco comunitario e non comunitario è possibile soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

1. Nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione di alimenti per gli animali l'equivalenza è possibile purché sia istituito un sistema di controllo doganale che garantisca l'effettivo utilizzo del granturco non comunitario per la fabbricazione di alimenti per animali.

2. Nel caso di granturco utilizzato nella produzione di amidi e prodotti amidacei l'equivalenza è possibile tra tutte le varietà, a eccezione dei granturchi ricchi di amilopectina (granturco ceroso o «Waxy maize»), che sono equivalenti soltanto tra loro.

3. Nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti delle semole l'equivalenza è possibile tra ogni varietà, a eccezione dei granturchi del tipo vitreo (granturco «Plata» del tipo «duro»; granturco «Flint»), che sono equivalenti soltanto tra loro.

6.   Olio di oliva

A. Il ricorso alla compensazione per equivalenza è consentito soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

1.  Nel caso di olio d'oliva vergine:

a) tra l'olio d'oliva extravergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e l'olio d'oliva extravergine non comunitario appartenente allo stesso codice NC, purché l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio di oliva extravergine del medesimo codice NC e soddisfino i requisiti di cui al suddetto punto 1, lettera a);

b) tra l'olio d'oliva vergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE e l'olio d'oliva vergine non comunitario appartenente allo stesso codice NC, purché l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio di oliva vergine del medesimo codice NC e soddisfino i requisiti di cui al suddetto punto 1, lettera b);

c) tra l'olio d'oliva vergine corrente comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE e l'olio d'oliva vergine corrente non comunitario appartenente allo stesso codice NC, purché il prodotto compensatore sia:

 olio di oliva raffinato rientrante nel codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 2 del summenzionato allegato,

 olio di oliva appartenente al codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 3 del summenzionato allegato, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 ;

d) tra l'olio di oliva vergine lampante comunitario rientrante nella voce NC 1509 10 10 che corrisponde alla descrizione di cui al punto 1, lettera d), dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE e l'olio di oliva vergine lampante non comunitario del medesimo codice NC, purché il prodotto compensatore sia:

 olio di oliva raffinato appartenente al codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 2 del summenzionato allegato;

 olio di oliva appartenente al codice NC 1509 90 00 corrispondente alla denominazione di cui al punto 3 del summenzionato allegato, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine comunitario rientrante nel codice NC 1509 10 90 .

2.  Nel caso di olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive:

Tra l'olio di oliva greggio comunitario appartenente al codice NC 1510 00 10 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e l'olio di oliva greggio non comunitario di cui allo stesso codice NC, purché il prodotto compensatore, olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive rientrante nel codice NC 1510 00 90 e corrispondente alla denominazione di cui al punto 6 del summenzionato allegato, sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine comunitario appartenente al codice NC 1509 10 90 .

B. I tagli menzionati al punto A.1, lettera c), secondo trattino, e lettera d), secondo trattino, e al punto A.2, sono autorizzati con olio di oliva vergine non comunitario utilizzato per identità solo nel caso in cui le misure di controllo del regime permetta di accertare la percentuale di olio di oliva vergine non comunitario nel totale della miscela esportata.

C. I prodotti compensatori devono essere confezionati in imballaggi immediati il cui contenuto sia pari o inferiore a 220 litri. In deroga a quanto disposto, nel caso di contenitori autorizzati di capacità massima di 20 tonnellate, l'autorità doganale può autorizzare l'esportazione degli oli menzionati ai punti precedenti a condizione che sia effettuato un controllo sistematico della quantità e della qualità del prodotto esportato.

D. Il controllo dell'equivalenza viene effettuato verificando i registri per quanto riguarda i quantitativi degli oli utilizzati nei tagli e, per quanto riguarda le diverse qualità, confrontando le caratteristiche tecniche dei campioni di olio non comunitario prelevati a caso, al momento del vincolo delle merci al regime, con le caratteristiche tecniche dei campioni di olio comunitario prelevati al momento della lavorazione del prodotto compensatore in questione, con le caratteristiche tecniche dei campioni prelevati nel punto di uscita effettivo al momento dell'esportazione dei prodotti compensatori. Il prelievo dei campioni si effettua in conformità alle norme internazionali EN ISO 5555 (per quanto riguarda la campionatura) e EN ISO 661 (per quanto riguarda l'invio di campioni al laboratorio e la preparazione dei campioni per le prove). L'analisi deve essere effettuata secondo i parametri definiti nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 223 ).

▼M24

7.   Prodotti lattiero-caseari

Il ricorso all'equivalenza è consentito alle seguenti condizioni:

Il peso totale della materia secca del latte, delle materie grasse del latte e delle proteine del latte delle merci importate non deve essere inferiore al contenuto di ciascuna materia nelle merci equivalenti. Tuttavia, se il valore economico delle merci importate è determinato soltanto da una o da due delle componenti summenzionate, il peso totale può essere calcolato in base a questa o a queste componenti. Nell'autorizzazione devono essere specificati i dettagli, in particolare il periodo di riferimento per il quale è stato calcolato il peso totale. Il periodo di riferimento non deve superare i 4 mesi.

Il peso delle componenti pertinenti delle merci d'importazione e delle merci equivalenti deve essere indicato sulle dichiarazioni doganali e sui bollettini INF9 o INF5, in modo da permettere alle autorità doganali di controllare l'equivalenza sulla base di tali elementi.

Vengono eseguiti controlli fisici su almeno il 5 % delle dichiarazioni di vincolo al regime di merci di importazione e sulle dichiarazioni di esportazione (IM/EX); tali controlli riguardano sia le merci importate che le merci equivalenti.

Vengono eseguiti controlli fisici su almeno il 5 % delle dichiarazioni di esportazione preventiva e delle dichiarazioni di vincolo al regime (EX/IM); tali controlli riguardano le merci equivalenti, le quali devono essere verificate prima dell'inizio delle operazioni di perfezionamento, come pure le merci di importazione al momento del loro vincolo al regime.

I controlli fisici implicano la verifica della dichiarazione e dei documenti allegati e del prelievo dei campioni rappresentativi i cui ingredienti vengono analizzati da un laboratorio competente.

Qualora lo Stato membro applichi un sistema di analisi dei rischi, è ammessa una percentuale inferiore di controlli fisici.

Ciascun controllo fisico è oggetto di una relazione dettagliata da parte del funzionario che lo ha effettuato. Tali relazioni vengono centralizzate presso le autorità doganali a tal fine designate in ciascuno Stato membro.




ALLEGATO 75



Elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi all'importazione

(Articolo 548, paragrafo 1)

Descrizione dei prodotti compensatori secondari

Operazioni di trasformazione che danno luogo al prodotto compensatorio

(1)

(2)

Cascami, rottami, residui, ritagli e scarti

qualsivoglia lavorazione o perfezionamento

▼M20




ALLEGATO 76

CONDIZIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL REGIME DI TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

▼C10

(Articolo 552)

▼M20



Parte A

 

Colonna 1

Colonna 2

N. progressivo

Merci

Trasformazione

1

Merci di qualsiasi specie

Trasformazione in campioni presentati tal quali o sotto forma di collezione

2

Merci di qualsiasi specie

Riduzione in cascami e rottami o distruzione

3

Merci di qualsiasi specie

Denaturazione

4

Merci di qualsiasi specie

Recupero di parti o di elementi

5

Merci di qualsiasi specie

Separazione e/o distruzione di parti avariate

6

Merci di qualsiasi specie

Trasformazione volta ad ovviare gli effetti delle avarie subite

7

Merci di qualsiasi specie

Manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali o nelle zone franche

8

Merci di qualsiasi specie

Trasformazione in prodotti adatti a essere incorporati o utilizzati in aeromobili civili, per i quali sia rilasciato un certificato di idoneità alla navigazione aerea da parte di una società autorizzata a tal scopo dalle autorità aeronautiche europee o dall'autorità aeronautica di un paese terzo

▼M22

8a

Merci di qualsiasi tipo

Trasformazione in prodotti che possono beneficiare della sospensione autonoma dei dazi all'importazione su alcune armi e attrezzature militari

▼M20

9

Merci menzionate all'articolo 551, paragrafo 1, secondo trattino

Qualsiasi tipo di trasformazione

10

Merci di qualsiasi specie non sottoposte a misure di politica agricola o commerciale o soggette a dazi antidumping o a dazi di compensazione provvisori o definitivi

Qualsiasi tipo di trasformazione, purché il vantaggio in termini di dazio derivato dal ricorso al regime non ecceda l'ammontare di 50 000 EUR per richiedente e per anno civile.

11

►M57  Qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi (inclusi i sottoassemblaggi) o materiali (elettronici o meno) che sono indispensabili al funzionamento elettronico del prodotto trasformato, eccetto il vetro solare che sarebbe soggetto a un dazio antidumping provvisorio o definitivo o a un dazio compensativo provvisorio o definitivo se dichiarato per l'immissione in libera pratica. ◄

Trasformazione in prodotti delle tecnologie dell'informazione:

1.  menzionati nell'accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione adottato dalla decisione n. 97/359/CE del Consiglio (GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1), se alla data dell'autorizzazione è in vigore un esonero dai dazi;

2.  rientranti in una delle sottovoci NC di cui agli articoli 1, 2 o 3 del regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 1), se alla data dell'autorizzazione è in vigore un esonero dai dazi.

12

Frazioni solide dell'olio di palma di cui al codice NC 1511 90 19 o frazioni liquide dell'olio di palma di cui al codice NC 1511 90 91 o olio di cocco di cui al codice NC 1513 11 10 o frazioni liquide dell'olio di cocco di cui al codice NC ex 1513 19 30 o olio di palmisti di cui al codice NC 1513 21 11 o frazioni liquide dell'olio di palmisti di cui al codice NC ex 1513 29 30 o olio di babassù di cui al codice NC 1513 21 19

Trasformazione in:

— miscele degli acidi grassi appartenenti ai codici NC 3823 11 00 , 3823 12 00 , ex 3823 19 10 , ex 3823 19 30 ed ex 3823 19 90

— acidi grassi appartenenti ai codici NC 2915 70 15 , 2915 70 25 , ex 2915 90 10 , ex 2915 90 80 , ex 2916 15 00 ed ex 2916 19 80

— miscele di esteri metilici degli acidi grassi appartenenti al codice NC ex 3824 90 95

— esteri metilici degli acidi grassi appartenenti ai codici NC ex 2915 70 20 , ex 2915 70 80 , ex 2915 90 80 , ex 2916 15 00 ed ex 2916 19 80

— miscele di alcoli grassi appartenenti al codice NC 3823 70 00

— alcoli grassi appartenenti ai codici NC 2905 16 80 , 2905 17 00 e 2905 19 00

— glicerina appartenente al codice NC 1520 00 00

13

Olio di ricino di cui al codice NC 1515 30 90

Trasformazione per ottenere:

— olio di ricino idrogenato (detto «opalwax») del codice NC 1516 20 10

— acido 12 -idrossistearico (purezza inferiore al 90 %) del codice NC ex 3823 19 10

— acido 12 -idrossistearico (purezza pari al 90 % o superiore) del codice NC ex 2918 19 99

— glicerina del codice NC 2905 45 00

14

Tabacchi del capitolo 24 della NC

Trasformazione nei tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» rientranti nella voce NC 2403 91 00 e/o in polvere di tabacco rientrante nel codice NC 2403 99 90

15

Tabacchi greggi o non lavorati di cui al codice NC 2401 10

Tabacchi greggi o non lavorati parzialmente scostolati di cui al codice NC ex 2401 20

Trasformazione in tabacchi parzialmente o totalmente scostolati di cui al codice NC 2401 20 e in cascami di tabacco di cui al codice NC 2401 30 00

16

Prodotti appartenenti ai codici NC: 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 , 2707 50 , 2707 91 00 , 2707 99 30 , 2707 99 91 , 2707 99 99 e 2710 00

Trasformazione nei prodotti rientranti nei codici NC: 2710 00 71 o 2710 00 72

17

Oli greggi di cui al codice NC 2707 99 11

Trasformazione nei prodotti rientranti nei codici NC: 2707 10 90 , 2707 20 90 , 2707 30 90 , 2707 50 90 , 2707 99 30 , 2707 99 99 , 2902 20 90 , 2902 30 90 , 2902 41 00 2902 42 00 , 2902 43 00 , 2902 44 90

18

Gasoli aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %, appartenenti al codice NC 2710 00 68 , cherosene di cui al codice NC 2710 00 55 , acqua ragia (white spirit) di cui al codice NC 2710 00 21

Miscela dei prodotti della colonna 1 o miscela di uno e/o l'altro dei prodotti della colonna 1 con gasolio avente tenore, in peso, di zolfo non superiore a 0,2 % menzionati al codice NC 2710 00 66 o 2710 00 67 , al fine di ottenere gasolio avente tenore, in peso, di zolfo non superiore a 0,2 % appartenente al codice NC 2710 00 66 o 2710 00 67

19

Materiali in PVC di cui al codice NC 3921 90 60

Trasformazione in schermi per proiezioni del codice NC 9010 60 00

20

Calzature da pattinaggio senza pattini incorporati rientranti nel codice NC 6402 19 00

Calzature da pattinaggio senza pattini incorporati rientranti nel codice NC 6403 19 00

Trasformazione in:

Pattini da ghiaccio del codice NC 9506 70 10

Pattini a rotelle del codice NC 9506 70 30

21

Telai con motore equipaggiati di cabina, rientranti nel codice NC 8704 21 31

Trasformazione in autopompe antincendio dotate di attrezzatura completa antincendio e/o di salvataggio, menzionate nel codice NC 8705 30 00



Parte B

 

Colonna 1

Colonna 2

N. progressivo

Merci

Trasformazione

 

Tutte le merci sottoposte a misure agricole o soggette a dazi antidumping o a dazi di compensazione provvisori o definitivi

Qualsiasi tipo di trasformazione




ALLEGATO 77

(Articolo 581)

Casi in cui il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea per mezzo di dichiarazione scritta non è soggetto alla costituzione di una garanzia

1. Materiali appartenenti a compagnie aeronautiche, navali o aziende ferroviarie o a enti postali e da questi utilizzati per il traffico internazionale, purché visibilmente contrassegnati.

2. Imballaggi importati vuoti, recanti marchi indelebili e non amovibili.

3. Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi importati da organismi statali o autorizzati.

4. Attrezzatura medica, chirurgica e da laboratorio destinata a ospedali o strutture mediche che ne abbiano urgente bisogno.

5. Vincolo al regime di ammissione temporanea di merci trasferite ai sensi dell'articolo 513, qualora il precedente titolare abbia ottenuto il regime di ammissione temporanea in conformità agli articoli 229 o 232.

▼B




ALLEGATO 104

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▼M20 —————

▼M12 —————

▼B




ALLEGATO 109

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTESTATO CONCERNENTE LA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI COLLOCATE IN ZONA FRANCA O IN DEPOSITO FRANCO

1. Il formulario su cui è redatto l'attestato della posizione doganale delle merci collocate in zona franca o in deposito franco è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m2.

2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.

3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo.

4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia l'attestato.

5. Il formulario non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche eventualmente da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore e vistata dall'autorità doganale.

6. Gli articoli devono essere indicati nell'attestato uno dopo l'altro, senza interlinee, ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultimo articolo deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere annullati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

7. L'originale del formulario compilato e una copia devono essere presentati all'autorità doganale competente all'entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco o al momento della presentazione della dichiarazione in dogana, secondo il caso. Dopo aver vistato il formulario, l'autorità doganale conserva una copia dell'attestato.

8. Quando l'attestato venga compilato dall'operatore conformemente all'articolo 819, paragrafo 2, la casella n. 5 può essere:

 o preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di questa autorità, oppure

 corredata dall'operatore dell'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dall'autorità doganale.

L'operatore conserva copia dell'attestato unitamente alla contabilità di magazzino.




ALLEGATO 110

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NOTA RELATIVA AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE INF 3

1. I formulari sono stampati su carta bianca, non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e del peso di almeno 40 g/m2.

2. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più; la sua presentazione grafica deve essere scrupolosamente rispettata ad eccezione delle dimensioni delle caselle 6 e 7.

3. Spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per la stampa dei formulari. Ogni formulario reca un numero di serie, prestampato o meno, che lo contraddistingue.

4. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dall'autorità competente dello Stato membro di esportazione. Essi sono compilati nella lingua in cui sono stampati. Se necessario, l'autorità dell'ufficio doganale di reintroduzione in cui il bollettino INF 3 deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

▼M13




ALLEGATO 110 BIS

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▼B




ALLEGATO 111

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image ►(4) M21   ►(4) A2   ►(4) M30   ►(4) M45  




ALLEGATO 112

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ALLEGATO 113

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( 1 ) GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

( 2 ) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

( 3 ) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1;

( 4 ) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

( 5 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

( 6 ) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

( 7 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

( 8 ) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

( 9 ) GU n. L 374 del 31.12.1991, pag. 4.

( 10 ) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

( 11 ) GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

( 12 ) GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1.

( 13 ) GU n. L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

( 14 ) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

( 15 ) GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

( 16 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

( 17 ) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

( 18 ) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

( 19 ) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

( 20 ) GU L 91 del 22.4.1995, pag. 45.

( 21 ) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

( 22 ) GU n. L 7 del 10.1.1970, pag. 6.

( 23 ) GU n. L 279 del 24.12.1970, pag. 35.

( 24 ) GU n. L 36 del 13.2.1971, pag. 10.

( 25 ) GU n. L 95 del 28.4.1971, pag. 11.

( 26 ) GU n. L 315 del 16.11.1973, pag. 34.

( 27 ) GU n. L 335 del 4.12.1976, pag. 1.

( 28 ) GU n. L 20 del 27.1.1979, pag. 1.

( 29 ) GU n. L 320 del 22.11.1991, pag. 19.

( 30 ) GU n. L 154 del 21.6.1980, pag. 3.

( 31 ) GU n. L 154 del 21.6.1980, pag. 14.

( 32 ) GU n. L 62 dell'8.3.1991, pag. 24.

( 33 ) GU n. L 154 del 21.6.1980, pag. 16.

( 34 ) GU n. L 101 del 27.4.1993, pag. 7.

( 35 ) GU n. L 161 del 26.6.1980, pag. 3.

( 36 ) GU n. L 335 del 12.12.1980, pag. 1.

( 37 ) GU n. L 267 del 29.9.1990, pag. 36.

( 38 ) GU n. L 335 del 12.12.1980, pag. 62.

( 39 ) GU n. L 124 del 15.5.1990, pag. 32.

( 40 ) GU n. L 59 del 5.3.1981, p. 1.

( 41 ) GU n. L 154 del 13.6.1981, pag. 26.

( 42 ) GU n. L 321 del 21.11.1990, pag. 6.

( 43 ) GU n. L 28 del 5.2.1982, pag. 38.

( 44 ) GU n. L 204 del 28.7.1983, pag. 63.

( 45 ) GU n. L 156 del 7.6.1982, pag. 1.

( 46 ) GU n. L 297 del 29.10.1983, pag. 13.

( 47 ) GU n. L 309 del 10.11.1983, pag. 19.

( 48 ) GU n. L 171 del 29.6.1984, pag. 1.

( 49 ) GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 28.

( 50 ) GU n. L 331 del 19.12.1984, pag. 5.

( 51 ) GU n. L 215 del 5.8.1987, pag. 9.

( 52 ) GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 21.

( 53 ) GU n. L 66 del 13.3.1991, pag. 14.

( 54 ) GU n. L 350 del 12.12.1986, pag. 14.

( 55 ) GU n. L 352 del 13.12.1986, pag. 19.

( 56 ) GU n. L 230 del 17.8.1987, pag. 1.

( 57 ) GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 26.

( 58 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 1.

( 59 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 9.

( 60 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 16.

( 61 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 22.

( 62 ) GU n. L 231 del 20.8.1991, pag. 1.

( 63 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 36.

( 64 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 42.

( 65 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 48.

( 66 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 54.

( 67 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 60.

( 68 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 63.

( 69 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 67.

( 70 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 70.

( 71 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 74.

( 72 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 77.

( 73 ) GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 28.

( 74 ) GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 82.

( 75 ) GU n. L 384 del 30.12.1992, pag. 15.

( 76 ) GU n. L 77 del 22.3.1988, pag. 77.

( 77 ) GU n. L 370 del 19.12.1992, pag. 1.

( 78 ) GU n. L 86 del 30.3.1988, pag. 1.

( 79 ) GU n. L 249 dell'8.9.1988, pag. 5.

( 80 ) GU n. L 355 del 23.12.1988, pag. 22.

( 81 ) GU n. L 323 dell'8.11.1989, pag. 17.

( 82 ) GU n. L 33 del 4.2.1989, pag. 23.

( 83 ) GU n. L 65 del 9.3.1989, pag. 11.

( 84 ) GU n. L 196 del 12.7.1989, pag. 24.

( 85 ) GU n. L 374 del 22.12.1989, pag. 8.

( 86 ) GU n. L 246 del 10.9.1990, pag. 1.

( 87 ) GU n. L 301 del 17.10.1992, pag. 16.

( 88 ) GU n. L 246 del 10.9.1990, pag. 33.

( 89 ) GU n. L 228 del 17.8.1991, pag. 34.

( 90 ) GU n. L 276 del 6.10.1990, pag. 13.

( 91 ) GU n. L 276 del 6.10.1990, pag. 14.

( 92 ) GU n. L 347 del 12.12.1990, pag. 10.

( 93 ) GU n. L 351 del 15.12.1990, pag. 25.

( 94 ) GU n. L 356 del 19.12.1990, pag. 30.

( 95 ) GU n. L 358 del 21.12.1990, pag. 48.

( 96 ) GU n. L 365 del 28.12.1990, pag. 17.

( 97 ) GU n. L 271 del 16.9.1992, pag. 5.

( 98 ) GU n. L 130 del 25.5.1991, pag. 18.

( 99 ) GU n. L 130 del 25.5.1991, pag. 28.

( 100 ) GU n. L 148 del 13.6.1991, pag. 11.

( 101 ) GU n. L 151 del 15.6.1991, pag. 39.

( 102 ) GU n. L 201 del 24.7.1991, pag. 16.

( 103 ) GU n. L 210 del 31.7.1991, pag. 1.

( 104 ) GU n. L 378 del 23.12.1992, pag. 6.

( 105 ) GU n. L 204 del 27.7.1991, pag. 31.

( 106 ) GU n. L 216 del 3.8.1991, pag. 24.

( 107 ) GU n. L 351 del 20.12.1991, pag. 23.

( 108 ) GU n. L 25 del 2.2.1993, pag. 18.

( 109 ) GU n. L 38 del 14.2.1992, pag. 1.

( 110 ) GU n. L 370 del 19.12.1992, pag. 11.

( 111 ) GU n. L 132 del 16.5.1992, pag. 1.

( 112 ) GU n. L 378 del 23.12.1992, pag. 15.

( 113 ) GU n. L 185 del 4.7.1992, pag. 8.

( 114 ) GU n. L 249 del 28.8.1992, pag. 1.

( 115 ) GU n. L 65 del 17.3.1993, pag. 5.

( 116 ) GU n. L 271 del 16.9.1992, pag. 5.

( 117 ) GU n. L 275 del 18.9.1992, pag. 11.

( 118 ) GU n. L 326 del 12.11.1992, pag. 11.

( 119 ) GU n. L 362 dell'11.12.1992, pag. 11.

( 120 ) GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 14.

( 121 ) GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 25.

( 122 ) GU n. L 378 del 23.12.1992, pag. 9.

( 123 ) GU n. L 393 del 31.12.1992, pag. 1.

( 124 ) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

( 125 ) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

( 126 ) Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 97 quinquies, paragrafi 2 e 3, l'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement» o «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución». Il certificato sostitutivo riporta inoltre la data di rilascio dell'attestazione iniziale e tutti gli altri dati richiesti a norma dell'articolo 97 quinquies, paragrafo 6.

( 127 ) Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 97 quinquies, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, il rispeditore delle merci che compila tale attestazione indica il proprio nome e indirizzo completo seguito dal numero di esportatore registrato.

( 128 ) Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 97 quinquies, paragrafo 2, secondo comma, il rispeditore delle merci che redige l'attestazione riporta il proprio nome e indirizzo completo, seguiti dalla dicitura (versione francese) «agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]» (versione inglese) «acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]» (versione spagnola) «actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]».

( 129 ) Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità all'articolo 97 quinquies, paragrafo 2, il rispeditore delle merci indica il numero di esportatore registrato solo se il valore dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera 6 000 EUR.

( 130 ) Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 97 undecies, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta l'attestazione mediante la sigla «XC/XL».

( 131 ) Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera «P»; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera «W» seguita da una voce del sistema armonizzato (ad esempio «W» 9618 ).

Se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle indicazioni seguenti:

a) in caso di cumulo bilaterale: «EU cumulation», «Cumul UE» o «Acumulación UE»;

b) in caso di cumulo con Norvegia, Svizzera o Turchia: «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» o «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía»;

c) in caso di cumulo regionale: «regional cumulation», «cumul regional» o «Acumulación regional»;

d) in caso di cumulo ampliato: «extended cumulation with country x», «cumul étendu avec le pays x» o «Acumulación ampliada con el país x».

( 132 ) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

( 133 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato dell'Unione europea a norma dell'articolo 97 tervicies, paragrafo 4, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato (come avviene sempre nel caso di dichiarazioni su fattura compilate in paesi beneficiari), le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

( 134 ) Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 97 undecies, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

( 135 ) Se del caso, inserire una delle diciture seguenti: «EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Regional cumulation», «Extended cumulation with country x» o «Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «Cumul régional», «Cumul étendu avec le pays x».

( 136 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

( 137 ) Cfr. articolo 97 tervicies, paragrafo 7 (riguarda unicamente gli esportatori autorizzati dell'Unione europea). Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

( 138 ) Le percentuali sono valide per tutti gli aeroporti di un determinato paese, tranne nei casi in cui siano indicati specifici aeroporti di partenza;

( 139 ) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel presente allegato, l'elenco di prodotti è determinato dal contenuto dei codici NC e TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Nei casi in cui sono preceduti da «ex», i codici e la corrispondente designazione vanno letti congiuntamente.

( 140 ) Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

( 141 ) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

( 142 ) Dato da indicare ove pertinente.

( 143 ) In codice, ove disponibile.

( 144 ) Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

( 145 ) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8.

( 146 ) In codice, ove disponibile.

( 147 ) Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

( 148 ) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215.

( 149 ) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215.

( 150 ) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215.

( 151 ) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215.

( 152 ) Nel presente allegato, l'espressione «EFTA» copre non solamente i paesi dell'EFTA, ma anche le altre parti contraenti delle convenzioni «Transito comune» e «semplificazione delle formalità negli scambi di merci», ad eccezione della Comunità.

( 153 ) Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa al numero di riferimento unico per le spedizioni (30 giugno 2001).

( 154 ) Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa al numero di riferimento unico per le spedizioni (30 giugno 2001).

( 155 ) Nel presente allegato, i termini «esportazione», «riesportazione», «importazione» e «reimportazione» valgono anche per spedizione, rispedizione, introduzione e reintroduzione.

( 156 ) Nel presente allegato, l'espressione «EFTA» copre non solamente i paesi dell'EFTA, ma anche le altre parti contraenti delle convenzioni «Transito comune» e «semplificazione delle formalità negli scambi di merci», ad eccezione della Comunità.

( 157 ) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

( 158 ) GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

( 159 ) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza esistente.

( 160 ) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.

( 161 ) GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

( 162 ) Cognome e nome o ragione sociale.

( 163 ) Indirizzo completo.

( 164 ) Cancellare le menzioni inutili.

( 165 ) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

( 166 ) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

( 167 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

( 168 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.

( 169 ) Cognome e nome o ragione sociale.

( 170 ) Indirizzo completo.

( 171 ) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

( 172 ) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

( 173 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

( 174 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.

( 175 ) Da completare a cura dell’ufficio di partenza.

( 176 ) Cognome e nome o ragione sociale.

( 177 ) Indirizzo completo.

( 178 ) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

( 179 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

( 180 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia»

( 181 ) Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell’allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

( 182 ) Da completare con la data di spedizione del reclamo.

( 183 ) Da completare con gli elementi desunti dal «volet» transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del «volet», con le informazioni in possesso dell’ufficio accentratore.

( 184 ) Cancellare la voce inutile.

( 185 ) Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell’allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

( 186 ) Da completare con la data di spedizione del reclamo.

( 187 ) Da completare con gli elementi desunti dal «volet» transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del «volet», con le informazioni in possesso dell’ufficio accentratore emittente.

( 188 ) Cancellare la voce inutile.

( 189 ) Quando tale timbro è usato nel contesto dell'articolo ►M18  912 octies ◄ del presente regolamento, si tratta dell'ufficio di partenza.

( 190 ) Quando tale timbro è usato nel contesto dell'articolo 286 del presente regolamento, si tratta dell'esportatore autorizzato.

( 191 ) Riquadro facoltativo in caso di deposito doganale.

( 192 ) Il tasso forfettario di rendimento è calcolato sulla base del coefficiente di conversione corrispondente stabilito nell'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

( 193 ) Le sottovoci di questa colonna corrispondono a quelli della nomenclatura combinata. Nei casi in cui si è resa necessaria un'ulteriore suddivisione, quest'ultima è indicata fra parentesi ( ). Tali suddivisioni corrispondono a quelle adoperate nei regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione.

( 194 ) Le perdite sono calcolate sottraendo a 100 la somma delle quantità indicate in questa colonna.

( 195 ) Le granaglie mondate sono granaglie che corrispondono alla definizione fornita nell'allegato al regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46).

( 196 ) Semole di cereali aventi tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore allo 0,95 % del peso e che, attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,25 mm, passano in proporzione inferiore al 10 % in peso.

( 197 ) Il tasso forfettario di rendimento ammesso è calcolato sulla base del numero di uova adoperate per kg di pasta alimentare prodotta, cui si applica la formula seguente:

 N. progressivo 25: image

 N. progressivo 25: image

 N. progressivo 25: image

 N. progressivo 25: image

X rappresenta il numero, arrotondato al secondo decimale, di uova in guscio (oppure 1/50 del loro peso espresso in grammi del loro equivalente in altri prodotti derivati dalle uova) adoperate per kg di pasta alimentare prodotta.

( 198 ) Le granaglie perlate sono granaglie che corrispondono alla definizione fornita nell'allegato al regolamento (CEE) n. 821/68.

( 199 ) Trattasi di semole e semolini di granturco che:

 passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 315 micrometri in proporzione non superiore al 30 % in peso, oppure

 passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 150 micrometri in proporzione non superiore al 5 % in peso.

( 200 ) Per il glucosio in forma di polvere cristallina bianca, in concentrazione diversa dal 92 %, la quantità da indicare è 43,81 kg di D-glucitolo anidro ogni 100 kg di granturco.

( 201 ) Per il glucosio in forma diversa dalla polvere cristallina bianca, in concentrazione diversa dall'82 %, va considerata una quantità pari a 50,93 kg di D-glucitolo anidro ogni 100 kg di granturco.

( 202 ) Per il D-glucitolo, in concentrazione diversa dal 70 %, va considerata una quantità pari a 41,4 kg di D-glucitolo ogni 100 kg di granturco.

( 203 ) Per il D-glucitolo, in concentrazione diversa dal 70 %, va considerata una quantità pari a 47,3 kg di D-glucitolo anidro ogni 100 kg di granturco.

( 204 ) Per l'applicazione delle alternative da a) a f), si deve tenere conto dei risultati reali delle operazioni.

( 205 ) Ai fini del regime, la quantità di rotture di riso ottenuta deve corrispondere alla quantità di rotture di riso determinata al momento dell'importazione per la lavorazione del riso secondo i codici NC dal 1006 30 61 al 1006 30 98 . Nel caso di lucidatura, tale quantità deve essere aumentata del 2 % del riso importato escluse le rotture di riso determinate all'importazione.

( 206 ) Il riso precotto è costituito da riso imbianchito in grani sottoposto a precottura e a parziale disidratazione al fine di agevolare la cottura finale.

( 207 ) Per l'olio d'oliva raffinato e l'olio d'oliva si deve dedurre dalla quantità di prodotto indicata nella colonna 5 una percentuale doppia di quella indicata come acido grasso di olio d'oliva vergine lampante. Essa costituisce la quantità di acido grasso da raffinazione.

( 208

15a Per l'olio da residui di olive raffinato e l'olio da residui di olive si deve dedurre dalla quantità di prodotto indicata nella colonna 5 una percentuale doppia di quella indicata come acido grasso di olio da residui di olive non raffinato. Essa costituisce la quantità di acido grasso da raffinazione.

( 209 ) Nel caso di cacao solubile, aggiungere l'1,5 % alcalino alla quantità indicata nella colonna 5.

( 210 ) Tasso stabilito per il lievito di panificazione, avente tenore in materia secca del 95 %, ottenuto da melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale, o da melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale. Per i lieviti di panificazione con un tenore diverso in materia secca, la quantità da indicare è 22,4 kg di lievito anidro ogni 100 kg di melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale o di melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale.

( 211 ) Tasso stabilito per il lievito di panificazione, avente tenore in materia secca del 28 %, ottenuto da melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale, o da melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale. Per i lieviti di panificazione con un tenore diverso in materia secca, la quantità da indicare è 22,4 kg di lievito anidro ogni 100 kg di melassi di barbabietola portati al 48 % di zucchero totale o di melassi di canna portati al 52 % di zucchero totale.

( 212 ) Per valore si intende il valore doganale delle merci, stimato sulle base dei dati noti e dei documenti presentati al momento delle presentazione delle domanda.

( 213 ) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

( 214 ) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

( 215 ) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

( 216 ) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

( 217 ) GU 179 del 14.7.1999, pag. 1.

( 218 ) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

( 219 ) GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

( 220 ) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

( 221 ) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

( 222 ) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

( 223 ) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.