01992L0029 — IT — 20.11.2019 — 005.001


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►B

DIRETTIVA 92/29/CEE DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1992

riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

(GU L 113 dell'30.4.1992, pag. 19)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DIRETTIVA 2007/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 20 giugno 2007

  L 165

21

27.6.2007

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 198

241

25.7.2019

►M5

DIRETTIVA (UE) 2019/1834 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2019

  L 279

80

31.10.2019




▼B

DIRETTIVA 92/29/CEE DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1992

riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) nave, ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, in grado di navigare in mare o che pratica la pesca negli estuari, di proprietà pubblica o privata, escluse

 le imbarcazioni per la navigazione fluviale;

 le navi da guerra;

 le imbarcazioni da diporto impiegate a fini non commerciali e non fornite di equipaggio professionale e

 i rimorchiatori che navigano nelle zone portuarie.

Le navi sono classificate in tre categorie secondo l'allegato I;

b) lavoratore, qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei piloti portuali e del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio;

c) armatore, il proprietario registrato di una nave, salvo qualora la nave sia stata noleggiata a guscio nudo o sia gestita, in tutto o in parte, da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato, ai sensi di un accordo di gestione; in tal caso viene considerato armatore colui che noleggia a guscio nudo o la persona fisica o giuridica che assicura la gestione della nave;

d) dotazione medica, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti di cui nell'allegato II è fornito un elenco non esauriente;

e) antidoto, sostanza impiegata per prevenire o per curare l'effetto o gli effetti deleteri diretti o indiretti provocati da una o più sostanze riportate nell'elenco delle materie pericolose dell'allegato III.

Articolo 2

Medicinali e attrezzature mediche — Locale per le cure mediche — Medico

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinchè:

1)

 

a) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione abbia a bordo in permanenza una dotazione medica qualitativamente almeno conforme all'allegato II sezioni I e II per la categoria alla quale la nave stessa appartiene;

b) i quantitativi di medicinali e di materiale medico da imbarcare siano rispondenti alle caratteristiche del viaggio (segnatamente: scali, destinazione, durata), del/dei tipo/i di attività da effettuare durante detto viaggio, delle caratteristiche del carico, nonché del numero di lavoratori;

c) il contenuto della dotazione medica, per quanto attiene ai medicinali e alle attrezzature mediche, sia riportato su un documento di controllo conforme per lo meno allo schema generale stabilito nell'allegato IV, sezioni A, B e C, punti II 1 e II 2;

2)

 

a) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione disponga, per ciascuna delle zattere e scialuppe di salvataggio, di una cassetta di medicinali a tenuta d'acqua il cui contenuto sia almeno conforme alla dotazione medica prevista nell'allegato II, sezioni I e II per le navi della categoria C;

b) il contenuto delle cassette di medicinali sia parimenti riportato sul documento di controllo previsto al punto 1, lettera c);

3) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione di più di 500 tonnellate di stazza lorda il cui equipaggio comprenda 15 o più lavoratori e che effettui in viaggio di durata superiore a tre giorni, disponga di un locale che consenta di somministrare cure mediche in condizioni materiali e igieniche soddisfacenti;

4) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione il cui equipaggio comprenda 100 o più lavoratori e che effettui un tragitto internazionale di più di tre giorni abbia a bordo un medico incaricato dell'assistenza medica dei lavoratori.

Articolo 3

Antidoti

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:

1) tutte le navi battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione che trasportano una o più materie pericolose riportate nell'allegato III dispongano a bordo nella dotazione medica almeno degli antidoti previsti nell'allegato II, sezione III;

2) tutte le navi del tipo trasbordatore battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione le cui condizioni di esercizio non consentono sempre di conoscere con un anticipo o preavviso sufficiente la natura delle materie pericolose trasportate dispongano a bordo nella dotazione medica almeno di tutti gli antidoti di cui all'allegato II, sezione III;

Peraltro, nel caso in cui su una linea regolare la traversata abbia una durata prevista inferiore a due ore, gli antidoti possono essere limitati a quelli la cui somministrazione, nei casi di estrema urgenza, deve essere effettuata entro un termine non superiore alla durata normale della traversata stessa;

3) il contenuto della dotazione medica, per quanto riguarda gli antidoti, sia indicato in un documento di controllo conforme almeno al quadro generale di cui all'allegato IV, sezioni A, B e C, punto II.3

Articolo 4

Responsabilità

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:

1)

 

a) la fornitura e il rinnovo della dotazione medica di ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione siano effettuati sotto la responsabilità esclusiva dell'armatore senza alcun onere finanziario per i lavoratori;

b) la gestione della dotazione medica sia posta sotto la responsabilità del capitano; ferma restando tale responsabilità, il capitano può delegare l'uso e la manutenzione della dotazione a uno o più lavoratori specificamente designati a motivo della loro competenza;

2) la dotazione medica venga mantenuta in buono stato e completata e/o rinnovata, non appena possibile e comunque quale elemento prioritario durante le normali procedure di rifornimento;

3) in caso d'urgenza medica, costatata dal capitano, sentito se possibile il parere di un medico, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti che risultano necessari ma non esistono a bordo siano resi disponibili al più presto.

Articolo 5

Informazione e formazione

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:

1) la dotazione medica sia accompagnata da una o più guide comprendenti le modalità di impiego almeno per gli antidoti di cui all'allegato II, sezione III;

2) tutte le persone che ricevono una formazione professionale marittima e che sono destinate al lavoro a bordo abbiano ricevuto una formazione di base relativa alle misure di assistenza medica e di soccorso da adottare immediatamente in caso di infortunio o di emergenza medica comportante pericolo di vita;

3) il capitano ed il/i lavoratore/i da questo delegati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all'uso della dotazione medica della nave, abbiano ricevuto una formazione particolare aggiornata periodicamente, almeno ogni cinque anni, rispondente ai rischi e alle esigenze specifiche delle varie categorie di navi e conforme agli orientamenti generali di cui all'allegato V.

Articolo 6

Consultazioni mediche via radio

1.  Al fine di garantire ai lavoratori una migliore terapia di emergenza, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché:

a) vengano designati uno o più centri destinati a fornire gratuitamente ai lavoratori un'assistenza medica via radio in forma di consulenza;

b) medici del centro di consultazione via radio invitati a prestare la loro opera nel quadro del funzionamento di detti centri ricevano una formazione in merito alle particolari condizioni che regnano a bordo delle navi.

2.  Nei centri di consultazione via radio potranno essere eventualmente detenuti, con l'accordo dei lavoratori interessati, dati personali di carattere medico, al fine di ottimizzare i consigli forniti.

Dovrà essere garantita la riservatezza di questi dati.

Articolo 7

Controllo

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona competente o un'autorità competente si assicuri, nel corso di un controllo annuale della dotazione medica presente a bordo di ogni nave battente la loro bandiera,

 che la dotazione sia conforme alle prescrizioni minime della presente direttiva;

 che il documento di controllo previsto all'articolo 2, punto 1, lettera c) stabilisca la conformità della dotazione a tali prescrizioni minime;

 che le condizioni di conservazione della dotazione siano buone;

 che le eventuali date di scadenza siano rispettate.

2.  Il controllo della dotazione medica delle imbarcazioni di salvataggio viene effettuato in occasione del controllo annuale delle stesse.

Detto controllo può, eccezionalmente, essere rinviato per un periodo non superiore a 5 mesi.

▼M4

Articolo 8

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore dell’assistenza medica a bordo delle navi.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 8 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

▼M4

Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 1 ).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura d’urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

▼B

Articolo 9

Disposizioni finali

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

▼M2 —————

▼M2

Articolo 9 bis

Relazione di attuazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.

▼B

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

CATEGORIE DI NAVI

Articolo 1, lettera a)

A.

Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare senza limiti di distanza dalle coste.

B.

Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare in acque che si trovano entro 150 miglia marine dal più vicino porto adeguatamente equipaggiato dal punto di vista medico ( 2 ).

C.

Nave che pratica la navigazione portuale, natanti e imbarcazioni operanti vicino alle coste o aventi a disposizione come compartimento a bordo soltanto la timoneria.

▼M5




ALLEGATO II

Dotazione medica (elenco non esauriente) (*)

[Articolo 1, lettera d)]

(*) Alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono, in circostanze eccezionali, prevedere il ricorso a medicinali o attrezzature mediche alternative per motivi obiettivamente giustificati

I.    MEDICINALI



 

Categorie di navi

 

A

B

C

1. Medicinali cardiovascolari

 

 

 

a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori

x

x

 

b) Prodotti contro l’angina pectoris

x

x

x

c) Diuretici

x

x

 

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo

x

x

 

e) Antipertensivi

x

x

 

2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali

 

 

 

— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite

x

x

 

— antiacidi protettori della mucosa gastrica

x

x

 

b) Antiemetici

x

x

 

c) Lassativi

x

 

 

d) Antidiarroici

x

x

x

e) Antiemorroidari

x

x

 

3. Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

x

x

x

b) Analgesici forti

x

x

 

c) Spasmolitici

x

x

 

4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

a) Ansiolitici

x

x

 

b) Neurolettici

x

x

 

c) Antichinetosi

x

x

x

d) Antiepilettici

x

x

 

5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

 

 

 

a) Antistaminici

x

x

 

b) Glucocorticoidi

x

x

 

6. Medicinali per il sistema respiratorio

 

 

 

a) Broncospasmolitici

x

x

 

b) Medicinali antitosse

x

x

 

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti

x

x

 

7. Medicinali antinfettivi

 

 

 

a) Antibiotici (almeno due classi)

x

x

 

b) Antiparassitari

x

x

 

c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici

x

x

 

d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa)

x

x

 

8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico

x

x

 

9. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

 

 

 

— soluzioni antisettiche

x

x

x

— pomate antibiotiche

x

x

 

— pomate antinfiammatorie e analgesiche

x

x

 

— creme dermatologiche antimicotiche

x

 

 

— preparati antiustione

x

x

x

b) Medicinali per uso oftalmico

 

 

 

— antibiotici e antinfiammatori

x

x

 

— colliri anestetici

x

x

 

— soluzione salina per lavaggio oculare

x

x

x

— colliri miotici ipotonizzanti

x

x

 

c) Medicinali otoiatrici

 

 

 

— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie

x

x

 

d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe

 

 

 

— collutori antisettici

x

x

 

e) Anestetici locali

 

 

 

— anestetici locali refrigeranti

x

 

 

— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea

x

x

 

II.    ATTREZZATURE MEDICHE



 

Categorie di navi

 

A

B

C

1. Attrezzature per la rianimazione

 

 

 

— pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole

x

x

 

— apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno (1)

x

x

 

— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori

x

x

 

2. Bendaggi e attrezzature per sutura

 

 

 

— lacci emostatici

x

x

x

— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi

x

x

 

— bende elastiche autoadesive

x

x

x

— bende di garza

x

x

 

— bende di garza tubolare per fasciatura dita

x

 

 

— compresse di garza sterile

x

x

x

— telo sterile per ustioni

x

x

 

— fascia triangolare

x

x

 

— guanti monouso

x

x

x

— bendaggi adesivi

x

x

x

— bendaggi compressivi sterili

x

x

x

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

x

x

x

— suture non riassorbibili con aghi

x

 

 

— compresse di garza medicate

x

x

 

3. Strumenti

 

 

 

— bisturi monouso

x

 

 

— contenitore portastrumenti di materiale adeguato

x

x

 

— forbici

x

x

 

— pinze da dissezione

x

x

 

— pinze emostatiche

x

x

 

— pinze portaaghi

x

 

 

— rasoi monouso

x

 

 

4. Attrezzature per esami e controlli medici

 

 

 

— abbassalingua monouso

x

x

 

— strisce reattive per l’analisi delle urine

x

 

 

— schede di rilevamento della temperatura

x

 

 

— schede sanitarie in caso di evacuazione

x

x

 

— stetoscopio

x

x

 

— sfigmomanometro

x

x

 

— termometro clinico

x

x

 

— termometro per ipotermia

x

x

 

— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa)

x

x

 

5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione

 

 

 

— attrezzatura per cateterismo vescicale (adatta per uomini e donne)

x

 

 

— attrezzatura per fleboclisi

x

x

 

— siringhe ed aghi monouso

x

x

 

6. Attrezzature mediche generiche

 

 

 

— dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico

x

x

 

— padella

x

 

 

— borsa dell’acqua calda

x

 

 

— pappagallo

x

 

 

— borsa del ghiaccio

x

 

 

7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione

 

 

 

— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità

x

x

 

— collari cervicali per immobilizzare il collo

x

x

 

8. Disinfezione, disinfestazione e profilassi

 

 

 

— composti per disinfettare l’acqua

x

 

 

— insetticidi liquidi

x

 

 

— insetticidi in polvere

x

 

 

(1)    Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

III.    ANTIDOTI



1. Medicinali

— a destinazione generica

— cardiovascolari

— per il sistema gastrointestinale

— per il sistema nervoso

— per il sistema respiratorio

— antinfettivi

— per uso esterno

2. Attrezzature mediche

— completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

Nota

Ai fini dell’applicazione puntuale della sezione III, gli Stati membri possono fare riferimento alla «Guida alle cure mediche di emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti a merci pericolose» (GSMU), inclusa nell’edizione consolidata 1990 del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose dell’OMI, e successive modifiche.

L’eventuale adattamento della sezione III in applicazione dell’articolo 8 può anche tener conto dello o degli aggiornamenti della GSMU.

▼B




ALLEGATO III

MATERIE PERICOLOSE

[Articolo 1, lettera e) ed articolo 3, punto 1]

Le materie che figurano nel presente allegato sono da prendere in considerazione qualunque sia lo stato nel quale sono imbarcate, ivi compresi lo stato di scorie e i residui di carico.

 Materie e oggetti esplosivi,

 Gas compressi, liquefatti o sciolti sotto pressione,

 Materie liquide infiammabili,

 Materie solide infiammabili,

 Materie soggette ad autocombustione,

 Materie che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili,

 Materie comburenti,

 Perossidi organici,

 Materie tossiche,

 Materie infettive,

 Materie radioattive,

 Materie corrosive,

 Materie pericolose varie, vale a dire tutte le altre materie per le quali l'esperienza abbia dimostrato o potrà dimostrare che presentano un carattere pericoloso tale da rendere applicabili nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 3.

Osservazioni

In vista dell'applicazione puntuale del presente allegato, gli Stati membri possono fare riferimento al Codice marittimo internazionale delle merci pericolose dell'OMI (edizione consolidata 1990).

L'eventuale adattamento del presente allegato in applicazione dell'articolo 8 può segnatamente tener conto dello o degli aggiornamenti del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose dell'OMI.

▼M5




ALLEGATO IV

Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi

[Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 3, paragrafo 3]

SEZIONE A

NAVI DELLA CATEGORIA A

I.    Identificazione della nave

Nome: …

Bandiera: …

Porto di immatricolazione: …

II.    Dotazione medica



 

Quantitativi prescritti

Quantitativi effettivi a bordo

Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)

1. MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

 

a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori

0

0

0

b) Prodotti contro l’angina pectoris

0

0

0

c) Diuretici

0

0

0

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo

0

0

0

e) Antipertensivi

0

0

0

1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali

0

0

0

— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite

0

0

0

— antiacidi protettori della mucosa gastrica

0

0

0

b) Antiemetici

0

0

0

c) Lassativi

0

0

0

d) Antidiarroici

0

0

0

e) Antiemorroidari

0

0

0

1.3.Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

0

0

0

b) Analgesici forti

0

0

0

c) Spasmolitici

0

0

0

1.4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

a) Ansiolitici

0

0

0

b) Neurolettici

0

0

0

c) Antichinetosi

0

0

0

d) Antiepilettici

0

0

0

1.5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

 

 

 

a) Antistaminici

0

0

0

b) Glucocorticoidi

0

0

0

1.6. Medicinali per il sistema respiratorio

 

 

 

a) Broncospasmolitici

0

0

0

b) Medicinali antitosse

0

0

0

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti

0

0

0

1.7. Medicinali antinfettivi

 

 

 

a) Antibiotici (almeno due classi)

0

0

0

b) Antiparassitari

0

0

0

c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici

0

0

0

d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

1.8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico

0

0

0

1.9. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

0

0

0

— soluzioni antisettiche

0

0

0

— pomate antibiotiche

0

0

0

— pomate antinfiammatorie e analgesiche

0

0

0

— creme dermatologiche antimicotiche

0

0

0

— preparati antiustione

0

0

0

b) Medicinali per uso oftalmico

0

0

0

— antibiotici e antinfiammatori

0

0

0

— colliri anestetici

0

0

0

— soluzione salina per lavaggio oculare

0

0

0

— colliri miotici ipotonizzanti

0

0

0

c) Medicinali otoiatrici

0

0

0

— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie

0

0

0

d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe

0

0

0

— collutori antisettici

0

0

0

e) Anestetici locali

0

0

0

— anestetici locali refrigeranti

0

0

0

— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea

0

0

0

2. ATTREZZATURE MEDICHE

2.1. Attrezzature per la rianimazione

 

— pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole

0

0

0

— apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno (1)

0

0

0

— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori

0

0

0

2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura

— lacci emostatici

0

0

0

— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi

0

0

0

— bende elastiche autoadesive

0

0

0

— bende di garza

0

0

0

— bende di garza tubolare per fasciatura dita

0

0

0

— compresse di garza sterile

0

0

0

— telo sterile per ustioni

0

0

0

— fascia triangolare

0

0

0

— guanti monouso

0

0

0

— bendaggi adesivi

0

0

0

— bendaggi compressivi sterili

0

0

0

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

0

0

0

— suture non riassorbibili con aghi

0

0

0

— compresse di garza medicate

0

0

0

2.3. Strumenti

— bisturi monouso

0

0

0

— contenitore portastrumenti di materiale adeguato

0

0

0

— forbici

0

0

0

— pinze da dissezione

0

0

0

— pinze emostatiche

0

0

0

— pinze portaaghi

0

0

0

— rasoi monouso

0

0

0

2.4. Attrezzature per esami e controlli medici

0

0

0

— abbassalingua monouso

0

0

0

— strisce reattive per l’analisi delle urine

0

0

0

— schede di rilevamento della temperatura

0

0

0

— schede sanitarie in caso di evacuazione

0

0

0

— stetoscopio

0

0

0

— sfigmomanometro

0

0

0

— termometro clinico

0

0

0

— termometro per ipotermia

0

0

0

— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

2.5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione

0

0

0

— attrezzatura per cateterismo vescicale (adatta per uomini e donne)

0

0

0

— attrezzatura per fleboclisi

0

0

0

— siringhe ed aghi monouso

0

0

0

2.6. Attrezzature mediche generiche

0

0

0

— dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico

0

0

0

— padella

0

0

0

— borsa dell’acqua calda

0

0

0

— pappagallo

0

0

0

— borsa del ghiaccio

0

0

0

2.7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione

0

0

0

— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità

0

0

0

— collari cervicali per immobilizzare il collo

0

0

0

2.8. Disinfezione, disinfestazione e profilassi

0

0

0

— composti per disinfettare l’acqua

0

0

0

— insetticidi liquidi

0

0

0

— insetticidi in polvere

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Generici

0

0

0

3.2. Cardiovascolari

0

0

0

3.3. Per il sistema gastrointestinale

0

0

0

3.4. Per il sistema nervoso

0

0

0

3.5. Per il sistema respiratorio

0

0

0

3.6. Antinfettivi

0

0

0

3.7. Per uso esterno

0

0

0

3.8. Altri

0

0

0

3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

0

0

0

(1)   Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

Luogo e data: …

Firma del capitano: …

Visto della persona o dell’autorità competente: …

SEZIONE B

NAVI DELLA CATEGORIA B

I.    Identificazione della nave

Nome: …

Bandiera: …

Porto di immatricolazione: …

II.    Dotazione medica



 

Quantitativi prescritti

Quantitativi effettivi a bordo

Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)

1. MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

 

a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori

0

0

0

b) Prodotti contro l’angina pectoris

0

0

0

c) Diuretici

0

0

0

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo

0

0

0

e) Antipertensivi

0

0

0

1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali

0

0

0

— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite

0

0

0

— antiacidi protettori della mucosa gastrica

0

0

0

b) Antiemetici

0

0

0

c) Antidiarroici

0

0

0

d) Antiemorroidari

0

0

0

1.3. Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

0

0

0

b) Analgesici forti

0

0

0

c) Spasmolitici

0

0

0

1.4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

a) Ansiolitici

0

0

0

b) Neurolettici

0

0

0

c) Antichinetosi

0

0

0

d) Antiepilettici

0

0

0

1.5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

 

 

 

a) Antistaminici

0

0

0

b) Glucocorticoidi

0

0

0

1.6. Medicinali per il sistema respiratorio

 

 

 

a) Broncospasmolitici

0

0

0

b) Medicinali antitosse

0

0

0

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti

0

0

0

1.7. Medicinali antinfettivi

 

 

 

a) Antibiotici (almeno due classi)

0

0

0

b) Antiparassitari

0

0

0

c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici

0

0

0

d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

1.8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico

0

0

0

1.9. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

0

0

0

— soluzioni antisettiche

0

0

0

— pomate antibiotiche

0

0

0

— pomate antinfiammatorie e analgesiche

0

0

0

— preparati antiustione

0

0

0

b) Medicinali per uso oftalmico

0

0

0

— antibiotici e antinfiammatori

0

0

0

— colliri anestetici

0

0

0

— soluzione salina per lavaggio oculare

0

0

0

— colliri miotici ipotonizzanti

0

0

0

c) Medicinali otoiatrici

0

0

0

— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie

0

0

0

d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe

0

0

0

— collutori antisettici

0

0

0

e) Anestetici locali

0

0

0

— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea

0

0

0

2. ATTREZZATURE MEDICHE

2.1 Attrezzature per la rianimazione

 

— pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole

0

0

0

— apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno (1)

0

0

0

— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori

0

0

0

2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura

— lacci emostatici

0

0

0

— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi

0

0

0

— bende elastiche autoadesive

0

0

0

— bende di garza

0

0

0

— compresse di garza sterile

0

0

0

— telo sterile per ustioni

0

0

0

— fascia triangolare

0

0

0

— guanti monouso

0

0

0

— bendaggi adesivi

0

0

0

— bendaggi compressivi sterili

0

0

0

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

0

0

0

— compresse di garza medicate

0

0

0

2.3. Strumenti

— contenitore portastrumenti di materiale adeguato

0

0

0

— forbici

0

0

0

— pinze da dissezione

0

0

0

— pinze emostatiche

0

0

0

2.4. Attrezzature per esami e controlli medici

0

0

0

— abbassalingua monouso

0

0

0

— schede sanitarie in caso di evacuazione

0

0

0

— stetoscopio

0

0

0

— sfigmomanometro

0

0

0

— termometro clinico

0

0

0

— termometro per ipotermia

0

0

0

— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

2.5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione

0

0

0

— attrezzatura per fleboclisi

0

0

0

— siringhe ed aghi monouso

0

0

0

2.6. Attrezzature mediche generiche

0

0

0

— dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico

0

0

0

2.7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione

0

0

0

— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità

0

0

0

— collari cervicali per immobilizzare il collo

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Generici

0

0

0

3.2. Cardiovascolari

0

0

0

3.3. Per il sistema gastrointestinale

0

0

0

3.4. Per il sistema nervoso

0

0

0

3.5. Per il sistema respiratorio

0

0

0

3.6. Antinfettivi

0

0

0

3.7. Per uso esterno

0

0

0

3.8. Altri

0

0

0

3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

0

0

0

(1)   Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

Luogo e data: …

Firma del capitano: …

Visto della persona o dell’autorità competente: …

SEZIONE C

NAVI DELLA CATEGORIA C

I.    Identificazione della nave

Nome: …

Bandiera: …

Porto di immatricolazione: …

II.    Dotazione medica



 

Quantitativi prescritti

Quantitativi effettivi a bordo

Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)

1. MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

 

a) Prodotti contro l’angina pectoris

0

0

0

1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Antidiarroici

0

0

0

1.3. Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

0

0

0

1.4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

c) Antichinetosi

0

0

0

1.5. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

0

0

0

— soluzioni antisettiche

0

0

0

— preparati antiustione

0

0

0

b) Medicinali per uso oftalmico

0

0

0

— soluzione salina per lavaggio oculare

0

0

0

2. ATTREZZATURE MEDICHE

2.1. Bendaggi e attrezzature per sutura

— lacci emostatici

0

0

0

— bende elastiche autoadesive

0

0

0

— compresse di garza sterile

0

0

0

— guanti monouso

0

0

0

— bendaggi adesivi

0

0

0

— bendaggi compressivi sterili

0

0

0

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Generici

0

0

0

3.2. Cardiovascolari

0

0

0

3.3. Per il sistema gastrointestinale

0

0

0

3.4. Per il sistema nervoso

0

0

0

3.5. Per il sistema respiratorio

0

0

0

3.6. Antinfettivi

0

0

0

3.7. Per uso esterno

0

0

0

3.8. Altri

0

0

0

3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

0

0

0

Luogo e data: …

Firma del capitano: …

Visto della persona o dell’autorità competente: …

▼B




ALLEGATO V

FORMAZIONE MEDICA DEL CAPITANO E DEI LAVORATORI DESIGNATI

(Articolo 5, punto 3)

I.

1. Acquisizione di conoscenze di base in fisiologia, semeiotica e terapia.

2. Acquisizione di nozioni di prevenzione sanitaria, segnatamente in materia di igiene individuale e collettiva, nonché di nozioni attinenti ad eventuali misure profilattiche.

3. Acquisizione di abilità pratica per quanto riguarda i gesti terapeutici essenziali e le modalità dell'evacuazione sanitaria.

La formazione pratica dei responsabili delle cure a bordo delle navi di categoria A dovrà essere effettuata, se possibile, in ambiente ospedaliero.

4. Acquisizione di una buona conoscenza delle modalità di impiego dei mezzi di consultazione medica a distanza.

II.

Tale formazione deve tener conto dei programmi definiti dai testi internazionali recenti generalmente riconosciuti.



( 1 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( 2 ) La categoria B è estesa alle navi che praticano la navigazione marittima o la pesca in mare in acque che si trovano entro 175 miglia marine dal più vicino posto adeguatamente equipaggiato dal punto di vista medico e che rimangono in permanenza nel raggio d'azione dei mezzi di evacuazione sanitaria eliportati.

A tal fine, ciascuno Stato membro comunica informazioni aggiornate sulle zone e le condizioni in cui è sistematicamente assicurato il servizio di evacuazione sanitaria eliportato:

a) agli altri Stati membri e alla Commissione, e

b) ai capitani delle navi battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione, interessati o che possono essere interessati dall'applicazione del primo comma della presente nota, nella maniera più appropriata, in particolare tramite centri di consultazione via radio, centri di coordinamento di salvataggio o stazioni costiere.