01991L0477 — IT — 13.06.2017 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1991

relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

(91/477/CEE)

(GU L 256 dell'13.9.1991, pag. 51)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2008/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008

  L 179

5

8.7.2008

►M2

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 17 maggio 2017

  L 137

22

24.5.2017


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 299, 30.10.1991, pag.  50  (1991/477)




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1991

relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

(91/477/CEE)



CAPITOLO 1

Campo di applicazione

▼M2

Articolo 1

1.  Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) “arma da fuoco”, qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa da tale definizione per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I.

Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

a) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

b) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

2) “componente essenziale”, la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

3) “munizione”, l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;

4) “armi d'allarme o da segnalazione”, i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

5) “armi da saluto e acustiche”, armi da fuoco specificamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi.

6) “armi da fuoco disattivate”, armi da fuoco che sono state rese definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell'arma da fuoco in questione definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione.

7) “museo”, un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, espone ed esegue ricerche sulle armi da fuoco, sui loro componenti essenziali o sulle munizioni a fini storici, scientifici, tecnici, didattici, ricreativi o legati al patrimonio ed è riconosciuta come tale dallo Stato membro interessato.

8) “collezionista”, qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa della raccolta e della conservazione di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi o legati al patrimonio ed è riconosciuta come tale dallo Stato interessato.

9) “armaiolo”, qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:

a) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o componenti essenziali;

b) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni;

10) “intermediario”, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte:

a) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni;

b) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro, da uno Stato membro verso un paese terzo o da un paese terzo a uno Stato membro;

11) “fabbricazione illecita”, la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, delle loro componenti essenziali e munizioni:

a) a partire da componenti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;

b) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 da un'autorità competente dello Stato membro in cui è effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o

c) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4;

12) “traffico illecito”, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso di esso verso il territorio di un altro Stato membro, se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità della presente direttiva o se le armi da fuoco, i componenti essenziali o le munizioni non sono provvisti di marcatura in conformità dell'articolo 4;

13) “tracciabilità”, il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

2.  Ai fini della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento ufficiale che ne indica la residenza, come il passaporto o una carta d'identità nazionale, che è esibito alle autorità competenti di uno Stato membro oppure ad un armaiolo o un intermediario all'atto di un controllo dell'acquisizione o del possesso. Se l'indirizzo di una persona non figura sul suo passaporto o sulla sua carta d'identità nazionale, il paese di residenza è determinato sulla base di una qualsiasi altra attestazione ufficiale di residenza riconosciuta dallo Stato membro in questione.

3.  La “carta europea d'arma da fuoco” è un documento rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.

Articolo 2

1.  La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo, quando si utilizzano armi acquisite e detenute legalmente a norma della presente direttiva.

2.  La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, di polizia o delle autorità pubbliche. Essa non si applica inoltre ai trasferimenti disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall’articolo 12, paragrafo 2.



CAPITOLO 2

Armonizzazione delle legislazioni relative alle armi da fuoco

▼M1

Articolo 4

▼M2

1.  Per quanto riguarda le armi da fuoco fabbricate o importate nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o i componenti essenziali immessi sul mercato siano stati:

a) provvisti di una marcatura unica, chiara e permanente, senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell'immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l'importazione nell'Unione, e

b) registrati in conformità della presente direttiva senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell'immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l'importazione nell'Unione.

2.  La marcatura unica di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello. Ciò non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità del presente articolo, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.

I requisiti di marcatura per un'arma da fuoco o i suoi componenti essenziali che rivestono una particolare importanza storica sono fissati ai sensi del diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

Ai fini del paragrafo 1 e del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili del 1o luglio 1969.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco o dei loro componenti essenziali dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica, ai sensi del paragrafo 1, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.

bis.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per la marcatura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

3.  Ciascun Stato membro istituisce un sistema per la regolamentazione delle attività di armaioli e intermediari. Tali sistemi contemplano almeno le seguenti misure:

a) registrazione degli armaioli e degli intermediari che operano nel territorio di tale Stato membro;

b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di armaioli e intermediari nel territorio di tale Stato membro; e

c) verifica dell'integrità privata e professionale e delle pertinenti competenze dell'armaiolo o dell'intermediario interessato. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona o persone fisiche che dirigono l'impresa.

▼M1

4.  Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva.

►M2

 Tale archivio registra tutte le informazioni relative alle armi da fuoco necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione, tra cui:

a) il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie di ciascuna arma da fuoco e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi del paragrafo 1, che funge da identificatore unico di ciascuna arma da fuoco;

b) il numero di serie o la marcatura unica applicata ai componenti essenziali, laddove differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco;

c) i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco, insieme alle date pertinenti; e

d) qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificate e la data o le date pertinenti.

Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, compresi i dati personali corrispondenti, sia conservata negli archivi dalle autorità competenti per un periodo di 30 anni dopo la loro distruzione.

Le registrazioni relative alle armi da fuoco e ai componenti essenziali di cui al primo comma del presente paragrafo e i dati personali corrispondenti sono accessibili:

a) dalle autorità competenti ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 6 o 7 o ai fini dei procedimenti doganali, per un periodo di 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei suoi componenti essenziali, e

b) dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, per un periodo di 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali in questione.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano cancellati dagli archivi alla scadenza dei periodi di cui al secondo e al terzo comma. Ciò non pregiudica i casi in cui dati personali specifici siano stati trasferiti ad un'autorità competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o a fini di esecuzione di sanzioni penali e siano usati in tale contesto specifico, o ad altre autorità competenti per finalità compatibili previste dal diritto nazionale. In tali casi il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di protezione dei dati. ◄

▼M2

Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro nel quale è iscritta ogni arma da fuoco e ogni componente essenziale oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente.

Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli e gli intermediari consegnano detto registro alle autorità nazionali competenti per l'archivio di cui al primo comma.

Gli Stati membri provvedono affinché gli armaioli e gli intermediari stabiliti nel proprio territorio segnalino senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali, gli armaioli e gli intermediari dispongano di una connessione elettronica con le suddette autorità per tali fini di rendicontazione e tali archivi siano aggiornati immediatamente dopo la ricezione delle informazioni concernenti tali operazioni.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento.

Articolo 4 bis

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla categoria C, che siano specificamente autorizzate ad acquisire e detenere tali armi da fuoco conformemente al diritto nazionale.

▼M2 —————

▼M2

Articolo 5

1.  Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con modi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato, e che il genitore, o l'adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia, si assuma la responsabilità di una custodia appropriata conformemente all'articolo 5 bis; e

b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse o per gli altri, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza; l'aver subito una condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

2.  Gli Stati membri devono porre in essere un sistema di monitoraggio, che possono attivare su base continua o non continua, inteso a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto nazionale per tutta la durata dell'autorizzazione nonché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti. Le disposizioni specifiche sono stabilite in conformità del diritto nazionale.

Qualora le condizioni relative all'autorizzazione non siano più rispettate, gli Stati membri ritirano la rispettiva autorizzazione.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma da fuoco acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione dello stesso tipo di arma da fuoco nel proprio territorio.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché un'autorizzazione ad acquisire e un'autorizzazione a detenere un'arma da fuoco rientrante nella categoria B sia revocata qualora la persona cui era stata concessa risulti essere in possesso di un caricatore idoneo a essere montato su armi da fuoco semiautomatiche o su armi da fuoco a ripetizione:

a) che possano contenere più di 20 colpi; o

b) nel caso delle armi da fuoco lunghe, che possano contenere più di 10 colpi,

a meno che a detta persona non sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6 o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 bis.

Articolo 5 bis

Al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente. Per “adeguata sorveglianza” si intende che la persona che detiene legalmente l'arma da fuoco o la munizione interessata ne ha il controllo durante il suo trasporto e utilizzo.. Il livello di controllo in relazione a tali modalità di custodia appropriata è commisurato al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni in questione.

Articolo 5 ter

Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni rientranti nelle categorie A, B e C mediante “contratto a distanza” ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ), l'identità e, ove richiesto, l'autorizzazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco, i suoi componenti essenziali o le sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da:

a) un armaiolo o intermediario autorizzati o in possesso di licenza; o

b) un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

Articolo 6

1.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, dei componenti essenziali e delle munizioni rientranti nella categoria A. Essi provvedono affinché tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni detenuti illegalmente in violazione di tale divieto siano confiscati.

2.  Per la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici e fatto salvo il paragrafo 1, le autorità nazionali competenti possono concedere, in singoli casi, eccezionalmente e con debita motivazione, autorizzazioni per armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A ove ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico.

3.  Gli Stati membri possono decidere di concedere a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza, ivi compresa la dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver adottato misure per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico e di custodire le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni interessate con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi.

Gli Stati membri provvedono affinché i collezionisti autorizzati in forza del primo comma del presente paragrafo possano essere individuati nell'archivio di cui all'articolo 4. Tali collezionisti autorizzati sono tenuti a conservare un registro di tutte le armi da fuoco rientranti nella categoria A da essi detenute e a renderlo accessibile alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri istituiscono un adeguato sistema di monitoraggio in relazione a tali collezionisti autorizzati, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

4.  Gli Stati membri possono autorizzare armaioli o intermediari, nell'esercizio delle rispettive professioni, ad acquisire, fabbricare, disattivare, riparare, fornire, trasferire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza

5.  Gli Stati membri possono autorizzare musei ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza.

6.  Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2;

b) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e

c) rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:

i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi, e

ii) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

Per quanto riguarda le armi da fuoco rientranti nel punto 6 della categoria A, gli Stati membri che applicano un sistema militare basato sulla coscrizione generale e in cui vige da 50 anni un sistema di trasferimento di armi da fuoco militari a persone che lasciano l'esercito dopo aver assolto i loro obblighi militari possono concedere a dette persone, in qualità di tiratori sportivi, l'autorizzazione a conservare un'arma da fuoco usata durante il servizio militare obbligatorio. Dette armi da fuoco sono trasformate in armi semiautomatiche dall'autorità pubblica pertinente che periodicamente verifica che le persone che le usano non rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

7.  Le autorizzazioni a norma del presente articolo sono riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni

▼B

Articolo 7

1.  Un’arma da fuoco della categoria B può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest’ultimo all’acquirente.

Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di quest’ultimo.

2.  Un’arma da fuoco della categoria B può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un altro Stato membro, quest’ultimo ne è informato.

3.  Le autorizzazioni di acquisire e detenere un’arma da fuoco della categoria B possono risultare da un’unica decisione amministrativa.

▼M1

4.  Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando:

a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti;

b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e

c) i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale.

▼M2

L'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni. Un'autorizzazione può essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

bis.  Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l'acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

▼M1

5.  Gli Stati membri adottano norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione per la detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute, a causa dell'entrata in vigore della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 ( 2 ).Tuttavia, qualsiasi successivo trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale.

▼B

Articolo 8

1.  Un’arma da fuoco della categoria C può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui è detenuta l’arma.

Gli Stati membri prevedono la dichiarazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco della categoria C attualmente detenute nel loro territorio entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

2.  I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell’acquirente e dell’arma da fuoco. Se l’acquirente risiede in un altro Stato membro, quest’ultimo viene informato dell’acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l’operazione e dall’acquirente stesso.

▼M2

3.  Se nel suo territorio uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco rientrante nelle categorie B o C, ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma da fuoco per l'arma in questione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.

▼B

Articolo 9

1.  La cessione di un’arma da fuoco delle categorie A, B e C una persona non residente nello Stato membro in questione è autorizzata, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8:

 ad un acquirente che abbia ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 di effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;

 ad un acquirente che presenti una dichiarazione scritta attestante e motivante la sua intenzione di detenere l’arma nello Stato membro di acquisizione, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.

2.  Gli Stati membri possono autorizzare la cessione temporanea delle armi da fuoco in base a modalità da essi stabilite.

▼M2

Articolo 10

1.  Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali le munizioni sono destinate.

L'acquisizione di caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che possono contenere più di 20 colpi o, per le armi da fuoco lunghe, più di 10 colpi, è consentita solo alle persone a cui è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6 o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 bis.

2.  Gli armaioli e gli intermediari possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua natura o portata, e segnalano tali tentativi di transazione alle autorità competenti.

▼M2

Articolo 10 bis

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i dispositivi idonei a contenere cartucce che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione non possano essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

2.  Gli Stati membri classificano come armi da fuoco i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione fabbricate o importante nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 in modo da garantire che non possano essere trasformate per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2. La Commissione adotta tale primo atto di esecuzione entro il 14 settembre 2018.

Articolo 10 ter

1.  Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco rendano tutti i suoi componenti essenziali definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato e di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco e l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

2.  La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che tutti i componenti essenziali di un'arma da fuoco siano resi definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

3.  Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 non si applicano alle armi da fuoco disattivate prima della data di applicazione degli atti stessi, a meno che tali armi da fuoco non siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato successivamente a tale data.

4.  Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione, entro due mesi dal 13 giugno 2017, le norme e tecniche nazionali da loro applicate prima dell'8 aprile 2016, indicando i motivi per cui i livelli di sicurezza assicurati da tali norme e tecniche di disattivazione nazionali sono equivalenti a quelle assicurate dalle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 ( *3 ) della Commissione, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016.

5.  Quando gli Stati membri notificano alla Commissione in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione, al più tardi 12 mesi dopo la notifica, adotta atti di esecuzione volti a decidere se tali norme e tecniche nazionali di disattivazione notificate garantiscano che le armi da fuoco siano state disattivate con un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

6.  Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, tutte le armi da fuoco disattivate in conformità delle norme e tecniche nazionali di disattivazione applicate prima dell'8 aprile 2016 trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato devono essere conformi alle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.

7.  Le armi da fuoco disattivate prima dell'8 aprile 2016 in conformità di norme e tecniche di disattivazione nazionali dichiarate equivalenti alle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016, sono considerate armi disattivate anche quando sono trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato dopo la data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

▼B



CAPITOLO 3

Formalità relative alla circolazione delle armi nella ►M2  Unione ◄

Articolo 11

▼M2

1.  Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nel presente articolo. Tale procedura si applica anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita mediante “contratto a distanza”, quale definito all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE.

▼B

2.  Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l’interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

 il nome e l’indirizzo del venditore o cedente e dell’acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario,

 l’indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi,

 il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto,

 i dati che consentono l’identificazione di ciascuna arma ed inoltre l’indicazione che l’arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili,

 il mezzo di trasferimento,

 la data di partenza e la data prevista per l’arrivo.

Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

3.  Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l’autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

▼M1

Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.

▼B

4.  Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.

Articolo 12

1.  Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all’articolo 11, la detenzione di un’arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l’interessato ha ottenuto l’autorizzazione di detti Stati membri.

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla carta europea d’arma che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

2.  

►M1

 

►M2

 In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i partecipanti a rievocazione di eventi storici, per quanto riguarda armi da fuoco rientranti nella categoria C, e i tiratori sportivi, per quanto riguarda armi da fuoco rientranti nelle categorie B e C, e le armi da fuoco rientranti nella categoria A, per le quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, o per le quali sia stata confermata, rinnovata o prorogata l'autorizzazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 

bis

, possono detenere, senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché:

a) siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi e

b) siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia, di tiro sportivo o di partecipazione a rievocazioni di eventi storici nello Stato membro di destinazione.

 ◄

Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti. ◄

▼M2

Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione o che ne prescriva l'autorizzazione. In tal caso, la carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa indicazione. Gli Stati membri possono anche rifiutarsi di applicare tale deroga nel caso di armi da fuoco rientranti nella categoria A per le quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, o per le quali l'autorizzazione è stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 bis.

▼B

Nell’ambito della relazione di cui all’articolo 17, la Commissione esaminerà, in consultazione con gli Stati membri, anche i risultati dell’applicazione del secondo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblici.

3.  Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un’arma da fuoco.

Articolo 13

1.  Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.

2.  Le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all’articolo 11 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all’articolo 7, paragrafo 2 e all’articolo 8, paragrafo 2, sull’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento agli Stati membri di transito.

▼M1

3.  Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni. A tal fine, la Commissione istituisce, al più tardi entro il 28 luglio 2009, un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

▼M2

4.  Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano con mezzi elettronici informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 6 e 7 in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata.

5.  La Commissione prevede un sistema per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni con mezzi elettronici. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati entro il 14 settembre 2018

▼M2

Articolo 13 bis

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal 13 giugno 2017.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 13, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M2

Articolo 13 ter

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 14

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l’ingresso nel loro territorio:

 di un’arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite;

 di un’arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione lo permettano.



CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Articolo 15

1.  Gli Stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della ►M2  Unione ◄ . In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con l’intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l’articolo 12.

2.  La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli Stati membri oppure dal trasportatore all’atto dell’imbarco su un mezzo di trasporto.

3.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più rigorosa della disposizione minima da adottare. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

▼M1

Articolo 16

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

▼M2

Articolo 17

Entro il 14 settembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, incluso un controllo dell'adeguatezza delle relative disposizioni, corredata all'occorrenza da proposte legislative concernenti, in particolare, le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse all'attuazione del sistema per la carta europea d'arma da fuoco, alla marcatura e all'impatto di nuove tecnologie come gli effetti della stampa 3D, l'uso del codice QR e l'uso dell'identificazione a radiofrequenza (RFID).

▼B

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in tempo utile perché le misure da essa previste si applichino al più tardi il 1o gennaio 1993. Essi comunicano immediatamente le misure adottate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

I.

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «armi»:

▼M1

 qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva,

▼B

 le «armi non da fuoco» secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.

II.

►M2  Ai fini della presente direttiva, le armi da fuoco sono classificate nelle seguenti categorie: ◄

A.

►M2  ————— ◄

Categoria A —   Armi da fuco proibite

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo

2. Le armi da fuco automatiche

3. Le armi da fuco camuffate sotto forma di altro oggetto

4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni

5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

▼M2

6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis.

7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:

i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o

ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,

b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:

i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o

ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.

9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

▼M2

Categoria B —   Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1. Armi da fuoco corte a ripetizione.

2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.

3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.

4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.

5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).

6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.

7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.

8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.

Categoria C —   Armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione

1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.

2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.

3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.

4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.

7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.

▼M2 —————

▼M2

III.

Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione:

a) sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

b) sono considerati armi antiche, a condizione che non siano comprese nelle categorie di cui alla parte II e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

Fino al coordinamento a livello di Unione, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla presente parte.

▼B

IV.

Ai sensi del presente allegato, si intende per:

a) «arma da fuoco corta» un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;

b) «arma da fuoco lunga» qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;

c) «arma automatica» un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;

d) «arma semiautomatica» un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;

e) «arma a ripetizione» un’arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;

f) «arma a colpo singolo» un’arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell’incavo all’uopo previsto all’entrata della canna;

g) «munizione a pallottole perforanti»: munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;

h) «munizione a pallottole esplosive»: munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell’impatto;

i) «munizione a pallottole incendiarie»: munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chinica che si infiamma al contatto con l’aria o al momento dell’impatto.




ALLEGATO II

CARTA EUROPEA D’ARMA DA FUOCO

La carta dovrà prevedere le rubriche seguenti:

a) identificazione del detentore;

b) identificazione dell’arma o delle armi da fuoco, comprendente la menzione della categoria ai sensi della presente direttiva;

c) periodo di validità della carta;

d) parte riservata alle annotazioni dello Stato membro che ha rilasciato la carta (natura e riferimenti delle autorizzazioni, ecc.);

e) parte riservata alle annotazioni degli altri Stati membri (autorizzazione di ingresso, ecc.);

▼M2

f) le seguenti menzioni:

“Il diritto a effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle categorie A, B o C menzionate sulla presente carta è subordinato a un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma rientrante nella categoria C per l'esercizio della caccia o per partecipare a rievocazioni di eventi storici, o con un'arma rientrante nella categoria A, B o C per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio.”

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco rientranti nelle categorie B o C è vietata nel suo territorio è aggiunta una delle seguenti menzioni:

“Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i) con l'arma… [identificazione] è vietato.”

“Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i) con l'arma … [identificazione] è soggetto ad autorizzazione.”



( *1 ) Direttiva 2009/43/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

( *2 ) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

( 1 ) Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).

( 2 ) GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.

( *3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).