1991D0037 — IT — 25.04.1992 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1990

che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole e che modifica alcune decisioni che autorizzano la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca e quello in lingua greca sono i soli facenti fede)

(91/37/CEE)

(GU L 018, 24.1.1991, p.19)

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Gazzetta ufficiale

  No

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►M1

Decisione della Commissione del 3 aprile 1992

  L 108

55

25.4.1992




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1990

che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole e che modifica alcune decisioni che autorizzano la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca e quello in lingua greca sono i soli facenti fede)

(91/37/CEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la decisione 75/756/CEE della Commissione ( 3 ), in particolare l'articolo 2, e le analoghe disposizioni delle decisioni della Commissione 79/92/CEE ( 4 ), 82/949/CEE ( 5 ), 84/23/CEE ( 6 ), 85/59/CEE ( 7 ), 85/624/CEE ( 8 ), 87/110/CEE ( 9 ), 87/118/CEE ( 10 ), 88/94/CEE ( 11 ), 89/77/CEE ( 12 ) e 89/589/CEE della Commissione ( 13 ), che autorizzano la Repubblica federale di Germania, tra l'altro, a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole,

viste le domande presentate dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica ellenica,

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole ufficialmente ammesse nel 1988 in almeno uno Stato membro e conformi alle condizioni prescritte da tale direttiva non sono più soggetti nella Comunità, a decorrere dal 31 dicembre 1990, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE dispone tuttavia che nei casi indicati all'articolo 15, paragrafo 3, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di determinate varietà;

considerando che la domanda tedesca riguarda varietà di granturco aventi un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le varietà di granturco aventi un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono attualmente idonee ad essere coltivate in Germania [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva 70/457/CEE]; che è quindi opportuno accogliere integralmente la domanda tedesca relativa a queste varietà;

considerando che la domanda greca riguarda varietà precoci di soia; che è parimenti noto che le varietà precoci di soia non sono attualmente idonee ad essere coltivate in Grecia [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva 70/457/CEE]; che è quindi opportuno accogliere integralmente la domanda greca relativa a questa varietà;

considerando che occorre tuttavia rivedere il sistema di concessione delle autorizzazioni a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 di detta direttiva, in vista del completamento del mercato interno; che tale revisione interesserà tutte le deroghe finora concesse con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che con le decisioni di cui sopra la Commissione ha autorizzato la Germania, tra l'altro, a vietare la commercializzazione delle sementi di talune varietà di avena invernale e talune varietà di granturco aventi un indice FAO di classe di maturità superiore a 350, elencate nel catalogo comune delle specie di piante agricole allora in vigore;

considerando che dall'esperienza risulta ormai impossibile sostenere che in Germania il valore di coltivazione e d'impiego di talune varietà di avena invernale sia inferiore a quello di altre varietà comparabili;

considerando che, alla luce delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche, non si possono più prendere in considerazione talune varietà di granturco che in passato erano considerate appartenenti ad una classe di maturità FAO di indice superiore all'indice FAO della classe di maturità di cui sopra;

considerando che le condizioni cui era subordinata la concessione alla Germania di tali autorizzazioni per le suddette varietà di avena invernale e di granturco non sono più soddisfatte;

considerando che occorre pertanto revocare tali autorizzazioni per dette varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



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Articolo 2

La Repubblica ellenica è autorizzata a vietare in tutto il suo territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, che saranno pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1991:

PIANTE DA OLIO E DA FIBRA

Glycine max. (L) Merrill —Soia

Cervin

Kalmit

Leopard

Major

Mogador

Articolo 3

Le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 saranno revocate qualora si constati che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 2.

Articolo 5

Le autorizzazioni concesse alla Repubblica federale di Germania con le decisioni che figurano in appresso sono revocate per quanto riguarda le varietà elencate qui di seguito:

CEREALI

1. 


Avena sativa L. — Avena

Decisione

Varietà

75/576/CEE

Angelica

Argentina

Astra

Ava

Avoine d'hiver du Prieur

Crin Noir

Noire de Moyencourt

Peniarth

Rogart 8

79/92/CEE

Pennal

82/949/CEE

Fringante

Kalott

Rosette

85/59/CEE

Bulwark

Lidia

Oyster

85/624/CEE

Mutine

Tanagra

87/110/CEE

Vintero

87/118/CEE

AC 1

Blancanieves

Blenda

Cartuja

Nina

PA 101

PA 102

PA 105

Prevision

Roja de Argelia

Saia 6

88/94/CEE

Image

Lustre

89/77/CEE

Kynon

89/589/CEE

Aintree

Cigale

Craig

Sonar

2. 


Zea mays L. — Granturco

Decisione

Varietà

82/949/CEE

Fany

84/23/CEE

Cantaleso

Eva

85/59/CEE

Arta

85/624/CEE

Senechal

88/94/CEE

Anjou 39

Aquilan

LG 2350

89/77/CEE

Jaguar

Mikado

Nobel

89/589/CEE

Axios

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.



( 1 ) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

( 2 ) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

( 3 ) GU n. L 253 del 30. 9. 1975, pag. 36.

( 4 ) GU n. L 22 del 31. 1. 1979, pag. 14.

( 5 ) GU n. L 383 del 31. 12. 1982, pag. 27.

( 6 ) GU n. L 20 del 25. 1. 1984, pag. 19.

( 7 ) GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 44.

( 8 ) GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 20.

( 9 ) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 27.

( 10 ) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 35.

( 11 ) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 40.

( 12 ) GU n. L 30 dell'1. 2. 1989, pag. 72.

( 13 ) GU n. L 331 del 16. 11. 1989, pag. 46.