1990L0425 — IT — 19.11.2002 — 011.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

(90/425/CEE)

(GU L 224, 18.8.1990, p.29)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

Direttiva del Consiglio 90/539/CEE del 15 ottobre 1990

  L 303

6

31.10.1990

 M2

Direttiva del Consiglio 90/667/CEE del 27 novembre 1990

  L 363

51

27.12.1990

 M3

Direttiva del Consiglio 90/675/CEE del 10 dicembre 1990

  L 373

1

31.12.1990

 M4

Direttiva del Consiglio 91/68/CEE del 28 gennaio 1991

  L 46

19

19.2.1991

 M5

Direttiva del Consiglio 91/174/CEE del 25 marzo 1991

  L 85

37

5.4.1991

►M6

Direttiva del Consiglio 91/496/CEE del 15 luglio 1991

  L 268

56

24.9.1991

►M7

Direttiva del Consiglio 91/628/CEE del 19 novembre 1991

  L 340

17

11.12.1991

►M8

Direttiva 92/60/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992

  L 268

75

14.9.1992

 M9

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992

  L 268

54

14.9.1992

►M10

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992

  L 62

49

15.3.1993

►M11

Direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2002

  L 315

14

19.11.2002




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

(90/425/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate ad instaurare gradualmente il mercato interno, nel corso di un periodo che si conclude il 31 dicembre 1992;

considerando che un funzionamento armonioso delle organizzazioni comuni di mercato per gli animali ed i prodotti di origine animale implica l'eliminazione di tutti gli ostacoli veterinari e zootecnici allo sviluppo degli scambi intracomunitari degli animali e prodotti considerati; che, a tal fine, la libera circolazione degli animali e dei prodotti agricoli costituisce un elemento fondamentale delle organizzazioni comuni di mercato e deve consentire uno sviluppo razionale della produzione agricola, nonché l'impiego ottimale dei fattori di produzione;

considerando che nel settore veterinario le frontiere sono attualmente utilizzate per controlli intesi a garantire la protezione della salute pubblica e della salute animale;

considerando che l'obiettivo finale è quello di limitare i controlli veterinari a luogo di partenza; che la realizzazione di questo obiettivo implica un'armonizzazione delle esigenze essenziali relative alla protezione della salute animale;

considerando che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, è opportuno, in attesa di realizzare l'obiettivo predetto, dare rilievo ai controlli da effettuare alla partenza e all'organizzazione dei controlli che possono essere eseguiti nel luogo di destinazione; che questa soluzione induce ad abbandonare la possibilità di effettuare i controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità e che in tale contesto è giustificato il mantenimento di un certificato sanitario o di un documento di identificazione previsti dalla normativa comunitaria;

considerando che questa soluzione implica una maggiore fiducia nei controlli veterinari eseguiti dallo Stato speditore, in particolare mediante l'instaurazione di un sistema rapido di scambio di informazioni; che è quindi necessario che lo Stato membro speditore provveda a far effettuare i controlli veterinari in modo adeguato;

considerando che nello Stato destinatario i controlli veterinari possono essere effettuati per campione nel luogo di destinazione; che, tuttavia, in caso di fondati sospetti di irregolarità, il controllo veterinario può essere effettuato durante il trasporto degli animali e dei prodotti e che è possibile mantenere nei settori non armonizzati la possibilità di una messa in quarantena;

considerando che è necessario prevedere le conseguenze di un controllo veterinario che porti alla constatazione dell'irregolarità della spedizione;

considerando che conviene prevedere una procedura per dirimere eventuali controversie relative alle spedizioni da un'azienda, un centro od un organismo;

considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che in questo settore, in particolare per motivi d'efficacia, la responsabilità deve spettare in primo luogo allo Stato speditore; che la Commissione deve poter agire, in particolare recandosi in loco ed adottando le misure adeguate alla situazione;

considerando che, per ottenere un effetto utile, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare tutti gli animali e prodotti soggetti, negli scambi intracomunitari, a condizioni veterinarie;

considerando tuttavia che nello stato attuale dell'armonizzazione ed in attesa di norme comunitarie è opportuno, per gli animali e prodotti che non sono stati oggetto di norme armonizzate, tener conto delle esigenze dello Stato destinatario, purché siano conformi all'articolo 36 del trattato;

considerando che conviene applicare le regole precitate al controllo zootecnico;

considerando che è opportuno adeguare le disposizioni della direttiva esistenti alle nuove norme stabilite dalla presente direttiva;

considerando che conviene riesaminare dette norme prima della scadenza del 1993;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'incarico di adottare le misure d'applicazione della presente direttiva; che, a tal fine, si devono stabilire delle procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti disciplinati dalle direttive riportate nell'allegato A o su quelli di cui all'articolo 21, primo comma e destinati agli scambi, non siano più effettuati alle frontiere, fatto salvo l'articolo 7, ma si svolgano conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano inoltre che il controllo dei documenti zootecnici sia soggetto alle norme di controllo di cui alla presente direttiva.

▼M7

La presente direttiva non si applica ai controlli effettuati nell'ambito delle missioni compiute senza discriminazioni dalle autorità cui compete l'applicazione generale delle disposizioni di legge in uno Stato membro.

▼M8

La presente direttiva non si applica ai controlli veterinari relativi agli spostamenti tra Stati membri di animali da compagnia, privi di qualsiasi carattere commerciale, accompagnati da una persona fisica e responsabile degli animali durante lo spostamento.

▼B

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) controllo veterinario: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante gli animali o i prodotti di cui all'articolo 1, inteso direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o animale;

2) controlli zootecnici: qualsiasi controllo fisico e/o qualsiasi formalità amministrativa riguardanti gli animali contemplati dalle direttive di cui al punto II dell'allegato A e intesi in modo diretto o indiretto ad assicurare il miglioramento delle razze di animali;

3) scambi: scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;

4) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ai sensi delle vigenti regolamentazioni nazionali, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B, ad eccezione degli equini, nonché l'azienda definita all'articolo 2, lettera a) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 4 );

5) centro o organismo: qualsiasi azienda che effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'articolo 1;

6) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;

7) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità competente.



CAPITOLO I

Controlli all'origine

Articolo 3

1.  Gli Stati membri provvedono affinché possano essere destinati agli scambi soltanto gli animali e i prodotti di cui all'articolo 1 che soddisfano i seguenti requisiti:

a) gli animali ed i prodotti di cui all'allegato A devono soddisfare i requisiti posti dalle pertinenti direttive menzionate in detto allegato e gli animali ed i prodotti di cui all'allegato B devono rispettare le norme di polizia sanitaria dello Stato membro destinatario;

b) devono provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al paragrafo 3;

c) devono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; i sistemi nazionali di identificazione e di registrazione vanno notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

Anteriormente al 1o gennaio 1993, gli Stati membri prendono le misure appropriate per garantire che i sistemi di identificazione e di registrazione applicabili agli scambi intracomunitari siano estesi ai movimenti di animali all'interno del loro territorio;

d) devono essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e/o dagli altri documenti previsti dalle direttive di cui all'allegato A e, per quanto riguarda gli altri animali e i prodotti, dalla regolamentazione dello Stato membro destinatario.

Tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine o, se si tratta di documenti previsti dalla legislazione zootecnica prevista nell'allegato A, parte II, dall'autorità competente, devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;

e) gli animali ricettivi o i prodotti di animali ricettivi non devono essere originari:

i) di aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni, conformemente alla normativa comunitaria per gli animali ricettivi o per i prodotti degli animali in questione, a causa del sospetto, dell'insorgere o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;

ii) di un'azienda o di un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgere o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;

iii) se destinati ad aziende, centri o organismi situati negli Stati membri che hanno ottenuto le garanzie di cui all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE o conformemente ad altre norme comunitarie equivalenti adottate o da adottare oppure in uno Stato al quale è stato riconosciuto dalla legislazione vigente lo statuto di Stato indenne per tutto il suo territorio o parte di esso, di un'azienda che non offre le garanzie che possono essere richieste da detto Stato membro per le malattie diverse da quelle elencate nell'allegato C;

iv) se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del territorio di uno Stato membro che ha fruito delle garanzie addizionali in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE o di altre norme comunitarie equivalenti adottate o da adottare, di un'azienda, un centro o un organismo e, se del caso, di una parte di territorio che non offre le garanzie addizionali previste.

L'autorità competente del paese di origine accerta, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti del presente punto;

f) se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, gli animali o i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione. Ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o documenti di cui alla lettera d);

g) se gli animali o i prodotti oggetto delle direttive di cui all'allegato A soddisfano le norme comunitarie e sono destinati ad essere esportati in un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro, il trasporto deve — salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorità competente per garantire il benessere degli animali — rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio della Comunità, secondo modalità che la Commissione stabilisce deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19.

Inoltre nei casi di animali o prodotti che non soddisfano le norme comunitarie o di animali o prodotti che figurano nell'allegato B, il transito può essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito.

2.  Gli Stati membri provvedono inoltre a che:

 gli animali e i prodotti di cui all'articolo 1 che sono da eliminare nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie non elencate nell'allegato C non vengano spediti nel territorio di un altro Stato membro;

 gli animali e i prodotti di cui all'allegato A o gli animali e prodotti di cui all'allegato B non vengano spediti nel territorio di un altro Stato membro se non possono essere commercializzati nel proprio territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 36 del trattato.

3.  Fatte salve le funzioni di controllo assegnate al veterinario ufficiale dalla normativa comunitaria, la competente autorità sottopone a controlli le aziende, i mercati o i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi, allo scopo di accertarsi che gli animali o i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti comunitari e in particolare rispettino le condizioni previste al paragrafo 1, lettere c) e d) in materia di identificazione.

Se esiste un sospetto fondato che i requisiti comunitari non siano rispettati, la competente autorità procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, prende le misure adeguate che possono andare fino al sequestro dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.

4.  La Commissione può adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19, le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare per tener conto della specie considerata.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri speditori adottano le misure necessarie per garantire che:

a) i detentori di animali e di prodotti di cui all'articolo 1 osservino le condizioni sanitarie e zootecniche nazionali o comunitarie previste dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

b) gli animali e i prodotti di cui all'allegato A siano, da un punto di vista veterinario, controllati in modo accurato come se fossero destinati al mercato nazionale, salvo deroga specifica prevista dalla normativa comunitaria;

c) gli animali siano trasportati con mezzi di trasporto appropriati che garantiscano le norme igieniche.

2.  L'autorità competente dello Stato d'origine che ha rilasciato il certificato o documento che accompagna gli animali o prodotti comunica il giorno del loro rilascio, mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20, all'autorità centrale competente dello Stato destinatario ed all'autorità competente del luogo di destinazione le informazioni che saranno determinate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 18.

3.  Gli Stati membri speditori adottano le adeguate misure per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria e zootecnica commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa comunitaria e in particolare quando si constati che i certificati, documenti o marchi di identificazione stabiliti non corrispondono allo stato effettivo degli animali o a quello della loro azienda di origine, ovvero alle caratteristiche effettive dei prodotti.



CAPITOLO II

Controlli nel luogo di destinazione

Articolo 5

1.  Gli Stati membri destinatari applicano le seguenti misure di controllo:

a) la competente autorità può, nei luoghi di destinazione degli animali o dei prodotti, verificare tramite controlli veterinari a campione non discriminatori il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3; in tale occasione essa può procedere a prelievi di campioni.

Inoltre, possono essere effettuati controlli durante il trasporto degli animali e dei prodotti sul suo territorio se la competente autorità dello Stato membro di transito o dello Stato membro destinatario dispone di elementi di informazione che consentano di presumere un'infrazione;

b) inoltre, se gli animali menzionati all'articolo 1, originari di un altro Stato membro, sono destinati:

i) a un mercato, o un centro di raccolta autorizzato, definito dalla normativa comunitaria, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

L'autorità competente verifica mediante controlli non discriminatori dei certificati o dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfino dette condizioni;

ii) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, quest'ultimo deve, segnatamente con l'ausilio del certificato o ducumento di accompagnamento, accertarsi che siano macellati solo animali che rispondano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d);

iii) a un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento devono essere considerati dall'autorità competente come i destinatari degli animali e si applicano le condizioni di cui al secondo comma;

iv) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario in esso menzionato.

I destinatari di cui ai punti iii) e iv) devono, prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione, verificare la presenza di marchi di identificazione, certificati o documenti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d) e segnalare qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolare gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare loro.

Le garanzie richieste ai destinatari di cui ai punti iii) e iv) sono stabilite nell'ambito di una convenzione da firmare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall'articolo 12. Quest'ultima verifica il rispetto di tali garanzie mediante controlli a campione.

Le disposizioni del presente punto si applicano mutatis mutandis ai destinatari dei prodotti di cui all'articolo 1.

2.  Tutti i destinatari che figurano sul certificato o documento previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d):

a) sono tenuti — a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro destinatario e nella misura necessaria per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 — a segnalare in anticipo l'arrivo degli animali o di prodotti provenienti da un altro Stato membro, in particolare la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo.

Tuttavia il limite per la notifica non supera come regola generale un giorno; comunque, in casi eccezionali, gli Stati membri possono richiedere la notifica con due giorni di anticipo.

Questa notifica non è richiesta per i cavalli registrati, muniti del documento di identificazione previsto dalla direttiva 90/427/CEE;

b) conservano per un periodo che sarà stabilito dalla competente autorità, comunque non inferiore a sei mesi, i certificati sanitari o i documenti di cui all'articolo 3, in modo da poterli presentare alla competente autorità a richiesta della stessa.

3.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19.

Articolo 6

1.  Nel caso in cui la normativa comunitaria o quella nazionale, nei settori non ancora armonizzati e nell'osservanza delle norme generali del trattato, prevede la quarantena per gli animali vivi, questa avviene, di norma, presso l'azienda destinataria.

2.  Qualora sia giustificata sul piano veterinario, la quarantena può avvenire in un centro apposito. Detto centro deve essere considerato come il luogo di destinazione della spedizione. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le ragioni di tale misura.

3.  Gli obblighi relativi alla quarantena e la sede della medesima sono indicati tra le condizioni veterinarie di cui all'articolo 21, secondo comma.

▼M6

Articolo 7

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nei territori definiti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE animali o prodotti di cui all'articolo 1 provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti d'ispezione frontaliera con i paesi terzi, siano prese le misure seguenti:

a) deve essere effettuata una verifica dei certificati o dei documenti che accompagnano gli animali o i prodotti;

b) gli animali e i prodotti comunitari sono soggetti alle norme relative al controllo di cui all'articolo 5;

c) i prodotti dei paesi terzi sono sottoposti alle regole previste nella direttiva 90/675/CEE;

d) gli animali dei paesi terzi sono soggetti alle norme previste nella direttiva 91/496/CEE.

2.  Tuttavia, a decorrere dal ►M8  1o luglio 1992 ◄ , e in deroga al paragrafo 1, tutti gli animali o prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare e diretto due punti geografici della Comunità sono soggetti alle norme di controllo previste all'articolo 5.

▼B

Articolo 8

1.  Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata:

a) la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dalla direttiva 82/894/CEE ( 5 ), modificata da ultimo dalla decisione 90/134/CEE della Commissione ( 6 ), di una zoonosi o malattia o di qualsiasi fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo o la provenienza dei prodotti in questione da una regione contaminata da una malattia epizootica, essa ordina di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più vicino o di abbatterli e/o di distruggerli.

Le spese relative alle misure previste al primo comma sono a carico dello speditore, del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali.

La competente autorità dello Stato membro destinatario comunica immediatamente per iscritto con il mezzo più idoneo alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni.

Possono essere applicate le misure di salvaguardia previste all'articolo 10.

Inolte, su richiesta di uno Stato membro e secondo la procedura prevista all'articolo 17, la Commissione, per far fronte a situazioni non previste dalla normativa comunitaria, può adottare le misure necessarie affinché gli Stati membri adottino una posizione concertata;

b) che fatta salva la lettera a), gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni previste dalle direttive comunitarie o, nel caso in cui lo Stato membro ottiene le garanzie di cui all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE o conformemente a norme comunitarie equivalenti adottate o da adottare, dalle norme nazionali di polizia sanitaria, essa può lasciare allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra:

 in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finché sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e — nel caso di mancata osservanza — l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria,

 l'abbattimento degli animali o la distruzione dei prodotti;

 la loro rispedizione con l'autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito.

Tuttavia, in casi di irregolarità constatate per quanto riguarda il certificato o i documenti, prima di ricorrere a quest'ultima possibilità, al proprietario o al suo mandatario deve essere concesso un periodo di tempo per la regolarizzazione.

2.  Secondo la procedura prevista all'articolo 18, la Commissione stabilisce l'elenco delle malattie di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 9

1.  Nei casi previsti dall'articolo 8, la competente autorità di uno Stato membro destinatario si mette immediatamente in contatto con la competente autorità dello Stato membro speditore. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

Qualora l'autorità competente dello Stato membro destinatario nutra il timore che tali misure non siano sufficienti, essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro speditore i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

Allorché i controlli previsti all'articolo 8 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta, la competente autorità dello Stato membro destinatario informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Su richiesta della competente autorità dello Stato membro destinatario o di sua iniziativa, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni constatate:

 inviare sul posto, in collaborazione con la competente autorità nazionale, un gruppo d'ispezione,

 incaricare un veterinario ufficiale, il cui nome deve figurare in una lista compilata dalla Commissione su suggerimento degli Stati membri ed essere accettato dalle varie parti interessate, di accertare i fatti sul posto,

 chiedere alla competente autorità di intensificare i controlli nell'azienda, nel centro, nell'organismo, nel mercato o centro di raccolta riconosciuti o nella regione d'origine.

Essa informa gli Stati membri delle sue conclusioni.

In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sugli animali o sui prodotti provenienti dall'azienda, dal centro, dall'organismo, dal mercato o centro di raccolta riconosciuti o dalla regione in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di salubrità, sospendere il rilascio dei certificati o dei documenti di trasporto.

Lo Stato membro destinatario può, da parte sua, intensificare i controlli nei confronti degli animali della medesima provenienza.

La Commissione, su richiesta di uno dei due Stati membri interessati — se il parere dell'esperto conferma le irregolarità — deve adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure appropriate, compresa quella di autorizzare gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio degli animali o dei prodotti provenienti da tale azienda, centro, organismo, mercato o centro di raccolta riconosciuti o regione. Queste misure debbono essere confermate o rivedute quanto prima secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2.  Fatta eccezione per il caso previsto nel quarto comma, la presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle competenti autorità.

Le decisioni adottate dalla competente autorità dello Stato destinatario devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore.

A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

Tuttavia, in caso di controversia e se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura su un elenco di esperti della Comunità che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità.

L'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore oppure dopo aver ricevuto il risultato delle analisi eventuali. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.

3.  Le spese per la rispedizione della merce, per il deposito o la messa sotto sequestro degli animali o eventualmente per la loro macellazione o distruzione sono a carico dello speditore o del mandatario o di chi ha a carico gli animali o i prodotti.

4.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19.



CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 10

1.  Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione, oltre all'insorgere nel suo territorio delle malattie contemplate dalla direttiva 82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.

Lo Stato membro di spedizioni mette immediatamente in vigore le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, segnatamente la determinazione delle zone di protezione ivi previste, o adotta qualsiasi altra misura che ritenga appropriata.

Lo Stato membro destinatario o di transito che, al momento di un controllo ai sensi dell'articolo 5, abbia constatato una delle malattie o fenomeni di cui al primo comma può, se del caso, prendere misure di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, compresa la messa in quarantena degli animali.

In attesa delle misure che dovranno essere prese in conformità del paragrafo 4, lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria.

Le misure prese dagli Stati membri sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

2.  Uno o più rappresentanti della Commissione possono, su richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma o per iniziativa della Commissione, recarsi immediatamente sul posto per esaminare, in collaborazione con la competente autorità, le misure prese ed emettere un parere sulle medesime.

3.  Qualora non sia stata informata delle misure prese oppure le consideri insufficienti, la Commissione può, in collaborazione con lo Stato membro interessato e in attesa della riunione del comitato veterinario permanente, adottare provvedimenti cautelari nei confronti degli animali o dei prodotti provenienti dalla regione colpita dall'epizoozia o da una data azienda, un dato centro o un dato organismo. Tali provvedimenti sono sottoposti senza indugio al comitato veterinario permanente per essere confermati, modificati o invalidati secondo la procedura prevista all'articolo 17.

4.  In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio ad un esame della situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per gli animali e prodotti di cui all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti derivati da tali animali. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate.

5.  Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco delle zoonosi o dei fenomeni che possono comportare gravi rischi per la salute umana, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 11

Ogni Stato membro e la Commissione designano il servizio o i servizi competenti nel campo dei controlli veterinari incaricati di assicurare i controlli veterinari e la collaborazione con i servizi di controllo degli altri Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori che effettuano scambi intracomunitari di animali e/o di prodotti di cui all'articolo 1:

a) siano tenuti, su richiesta dell'autorità competente, a una registrazione preliminare in un registro ufficiale;

b) tengano un registro in cui sono iscritte le forniture e, per i destinatari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii), la destinazione ulteriore degli animali o dei prodotti.

Tale registro deve essere conservato per un periodo che sarà stabilito dall'autorità nazionale competente, per essere presentato, su sua richiesta, all'autorità competente.

Articolo 13

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli agenti dei propri servizi veterinari, eventualmente con la collaborazione degli agenti di altri servizi all'uopo abilitati, possano in particolare:

 ispezionare le aziende, gli impianti, i mezzi di trasporto, i procedimenti utilizzati per la marcatura e l'identificazione degli animali;

 per i prodotti contemplati all'allegato A, procedere a controlli per verificare che il personale osservi le condizioni previste dai testi contenuti in detto allegato;

 effettuare prelievi

 

i) sugli animali detenuti per la vendita, messi in circolazione o trasportati;

ii) sui prodotti detenuti per lo stoccaggio o la vendita, messi in circolazione o trasportati;

 esaminare il materiale documentario o informatico utile per i controlli, costituito in virtù delle misure adottate ai sensi della presente direttiva.

Gli Stati membri esigono dalle aziende, dai centri o dagli stabilimenti controllati la collaborazione necessaria per l'esecuzione dei compiti predetti.

Articolo 14

1.  La direttiva 64/432/CEE ( 7 ), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ( 8 ), è così modificata:

a) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Gli animali da macello che sono stati condotti, appena arrivati nel paese di destinazione, direttamente o attraverso un mercato o centro di raccolta riconosciuto, in un macello devono essere macellati il più rapidamente possibile, conformemente ai requisiti della polizia sanitaria.

Gli animali da macello che sono stati condotti, appena arrivati nel paese di destinazione, su un mercato nelle vicinanze di un macello la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, solo verso un macello a tal fine autorizzato dall'autorità centrale competente, devono essere macellati in detto macello al massimo cinque giorni dopo la loro entrata sul mercato.

L'autorità competente del paese destinatario, per ragioni di polizia sanitaria, può designare il macello verso cui gli animali devono essere avviati.»

b) L'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 8, paragrafo 2, sono soppressi.

c) Il testo degli articoli 9 e 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1.1.  Qualora uno Stato membro disponga, per tutto il suo territorio o parte di esso, di un programma nazionale di lotta contro una malattia contagiosa che non figura nell'allegato E, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

 la situazione della malattia nel suo territorio;

 la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;

 la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

 i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;

 le procedure di controllo del programma;

 le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo;

 le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all'atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

2.  La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi di cui al paragrafo 1 possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 12. Secondo la stessa procedura, sono precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari, allo stesso tempo o al più tardi tre mesi dopo l'approvazione dei programmi. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

3.  Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura stabilita dall'articolo 12. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2.

Articolo 10

1.1.  Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui sono sensibili i bovini ed i suini, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

 la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

 i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica ed epidemiologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;

 la durata del controllo effettuato;

 eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

 le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2.  La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura prevista all'articolo 12. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale. Qualora le giustificazioni siano presentate anteriormente al 1o luglio 1991, le decisioni relative alle garanzie addizionali devono essere prese anteriormente al 1o gennaio 1992.

3.  Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 12.»

2.  L'articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo, quarto e quinto comma e gli articoli 7 e 15 della direttiva 88/407/CEE ( 9 ) sono soppressi.

3.  L'articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma e l'articolo 14 della direttiva 89/556/CEE ( 10 ) sono soppressi.

4.  Alla quarta riga dell'articolo 13, primo comma della direttiva 72/462/CEE ( 11 ), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE ( 12 ), il termine «tre» è sostituito dal termine «cinque».

Articolo 15

1.  Nelle direttive 64/432/CEE e 89/556/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 13 ), si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte del paese di destinazione e le misure di salvaguardia da attuare.»

1.  .

2.  Nella direttiva 88/407/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 14 ), si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.»

2.  .

3.  Il testo dell'articolo 9 della direttiva 90/426/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 15 ), si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.»

3.  .

Articolo 16

La Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 18, modificare l'elenco delle malattie indicate nell'allegato C.

Articolo 17

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE ( 16 ), delibera conformemente alle norme stabilite all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 18

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE, delibera conformemente alle norme stabilite all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 19

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato zootecnico permanente, istituito con la decisione 77/505/CEE ( 17 ), delibera conformemente alle norme stabilite all'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE ( 18 ).



CAPITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 20

1.  La Commissione attua, secondo la procedura prevista all'articolo 18, un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, in particolare al fine di facilitare gli scambi d'informazione tra le autorità competenti delle regioni in cui è stato rilasciato un certificato o documento sanitario che accompagna gli animali od i prodotti di origine animale e le autorità competenti dello Stato membro destinatario.

2.  Le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria di cui all'articolo 37 della decisione 90/424/CEE, necessarie alla realizzazione di questo programma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 42 della stessa decisione.

3.  La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 18, e in particolare le norme appropriate per lo scambio di dati e di regole in materia di sicurezza dei dati scambiati.

Articolo 21

►M8  ————— ◄ Gli scambi di animali e prodotti di cui all'allegato B sono, in attesa di una normativa comunitaria e senza pregiudizio del mantenimento di eventuali regole nazionali previste per l'identificazione delle partite, assoggettate alle norme di controllo previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), seconda parte di frase.

▼M8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le condizioni e le modalità applicabili agli scambi degli animali e dei prodotti di cui al primo comma.

▼B

La Commissione determina, secondo le procedure previste all'articolo 17, le misure necessarie per l'informatizzazione dell'elenco delle condizioni previste al secondo comma.

Le norme di controllo previste per gli animali ed i prodotti che figurano nell'allegato A sono estese agli animali ed ai prodotti di origine animale che non rientrano ancora in tale allegato al momento dell'adozione delle norme armonizzate che disciplinano i loro scambi. ►M8  —————o————— ◄

▼M8

Articolo 22

1.  Gli Stati membri presentano alla Commissione, secondo un modello armonizzato, le informazioni essenziali relative ai controlli effettuali a titolo della presente direttiva.

2.  La Commissione esamina in seno al comitato veterinario permanente le informazioni di cui al paragrafo 1. Essa può adottare le misure adeguate, secondo la procedura prevista all'articolo 18.

3.  Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la periodicità della comunicazione delle informazioni, il modello da adottare e il tipo di informazione, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.

▼M6

Articolo 23

Il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione corredata da eventuali proposte su cui si pronuncia a maggioranza qualificata, procede al riesame:

 delle disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), anteriormente al 1o gennaio 1993,

 delle altre disposizioni, anteriormente al 1o gennaio 1996.

▼M8

Articolo 24

Per consentire un'attuazione progressiva del regime di controllo previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 1992, effettuare durante il trasporto:

 un controllo documentale sugli animali e prodotti di cui agli allegati A e B o importati in provenienza da paesi terzi;

 controlli veterinari per campione, non discriminatori, sugli animali e prodotti di cui all'allegato B.

▼M8 —————

▼B

Articolo 26

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

i) all'articolo 10 della presente direttiva ed all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE, due mesi dopo la data di notifica della presente direttiva;

ii) 

▼M6

alle altre disposizioni della presente direttiva il 1o luglio 1992.

▼M6 —————

▼B

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M10




ALLEGATO A

CAPITOLO I

LEGISLAZIONE VETERINARIA

Sezione 1

 Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64).

 Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10).

 Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina (GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1).

 Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42).

 Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62).

 Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e di uova da cova (GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6).

▼M11

 Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).

▼M10

 Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquicoltura (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1).

 Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19).

 Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).

Sezione 2

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54).

— Per i patogeni —

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE.

CAPITOLO II

LEGISLAZIONE ZOOTECNICA

 Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8).

 Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36).

 Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 dell'8. 6. 1989, pag. 30).

 Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55).

 Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37),




ALLEGATO B

ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

CAPITOLO I

Legislazione veterinaria — Altri animali vivi che non figurano nell'allegato A, capitolo I.

CAPITOLO II

Legislazione veterinaria — Sperma, ovuli ed embrioni che non figurano nell'allegato A, capitolo I.

▼B




ALLEGATO C

ELENCO DELLE MALATTIE O EPIZOOZIE, SOGGETTE AD INTERVENTO OBBLIGATORIO D'EMERGENZA E A RESTRIZIONI TERRITORIALI (STATI MEMBRI, REGIONI O ZONE)

 Afta epizootica

 Peste suina classica

 Peste suina africana

 Malattia vescicolare dei suini

 Malattia di Newcastle

 Peste bovina

 Peste dei piccoli ruminanti

 Stomatite vescicolare

 Febbre catarrale

 Peste equina

 Encefalomielite virale equina

 Malattia di Teschen

 Influenza aviaria

 Vaiolo degli ovicaprini

 Dermatite nodulare contagiosa

 Febbre della Rift Valley

 Pleuropolmonite contagiosa dei bovini



( 1 ) GU n. C 225 del 31. 8. 1988, pag. 4.

( 2 ) GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 28.

( 3 ) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 20.

( 4 ) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

( 5 ) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.

( 6 ) GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 23.

( 7 ) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

( 8 ) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

( 9 ) GU n. L 134 del 22. 7. 1988, pag. 10.

( 10 ) GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

( 11 ) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

( 12 ) GU n. L 93 del 6. 4, 1989, pag. 25.

( 13 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

( 14 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

( 15 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

( 16 ) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

( 17 ) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

( 18 ) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 16.