1982L0894 — IT — 01.08.2008 — 011.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità

(82/894/CEE)

(GU L 378, 31.12.1982, p.58)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CEE) N. 3768/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985

  L 362

8

31.12.1985

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 1989

  L 61

48

4.3.1989

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1990

  L 76

23

22.3.1990

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1992

  L 248

77

28.8.1992

 M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997

  L 4

63

8.1.1998

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2000

  L 235

27

19.9.2000

 M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2002

  L 274

33

11.10.2002

►M8

REGOLAMENTO (CE) N. 807/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

  L 122

36

16.5.2003

 M9

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2004

  L 67

27

5.3.2004

►M10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2008

  L 213

42

8.8.2008


Modificato da:

 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità

(82/894/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che la Comunità ha disciplinato gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche, di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne;

considerando che la comparsa o la presenza di talune malattie contagiose degli animali comporta un rischio per il patrimonio zootecnico comunitario, soprattutto a causa della loro propagazione in seguito a scambi intracomunitari, che è indispensabile una rapida e precisa informazione per applicare le varie misure di tutela previste dalla regolamentazione comunitaria;

considerando che ogni Stato membro deve notificare agli altri Stati membri e alla Commissione la comparsa o la scomparsa di determinate malattie nel suo territorio, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 3 ), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1274/CEE ( 4 ), dell'articolo 11 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( 5 ), modificata da ultimo dalla direttiva 80/216/CEE ( 6 ), dell'articolo 7 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 7 ), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1099/CEE ( 8 ), e dell'articolo 7 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni ( 9 ), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1100/CEE ( 10 );

considerando che occorre specificare il metodo di notifica e le malattie da notificare e che occorre in particolare fare periodicamente il punto sulla situazione in ciascuno Stato membro;

considerando che, tenendo conto dell'esperienza che si farà in fatto di notifica, si effettuerà un adeguamento alle esigenze tecniche con una procedura che crei una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1.  La presente direttiva si applica alla notifica:

 di focolai di una delle malattie elencate nell'allegato I,

 della soppressione — dopo l'estinzione dell'ultimo focolaio — delle restrizioni introdotte in seguito alla comparsa di una delle malattie elencate nell'allegato I.

2.  La presente direttiva è applicabile, fatte salve le disposizioni speciali relative all'informazione in materia d'armonizzazione delle misure di eradicazione e/o profilassi delle malattie degli animali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «azienda»: il complesso agricolo o di altra natura situato nel territorio di uno Stato membro e nel quale sono tenuti o allevati animali;

b) «caso»: la conferma ufficiale, su qualsiasi animale o carcassa, di una delle malattie elencate nell'allegato I;

c) «focolaio»: l'azienda o il luogo situati nel territorio della Comunità in cui sono riuniti animali e in cui uno o più casi sono stati ufficialmente confermati;

d) «focolaio primario»: focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa regione di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE, o il primo focolaio in un'altra regione dello stesso Stato membro.

Articolo 3

1.  Ogni Stato membro notifica direttamente alla Commissione e a ciascuno degli altri Stati membri, entro 24 ore:

 l'insorgenza nel proprio territorio del focolaio primario di una delle malattie elencate nell'allegato I,

 la soppressione — dopo l'estinzione dell'ultimo focolaio — delle restrizioni introdotte nel suo territorio in seguito alla comparsa di una delle malattie elencate nell'allegato I.

2.  Le notifiche, di cui al paragrafo 1, che implicano le informazioni di cui all'allegato II, sono trasmesse mediante telescritto.

3.  Nel caso della peste suina classica sono considerate sufficienti le informazioni fornite in conformità della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ( 11 ), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1274/CEE ( 12 ).

Articolo 4

1.  Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ogni Stato membro notifica direttamente alla Commissione, almeno il primo giorno lavorativo di ogni settimana, i focolai secondari di una delle malattie elencate nell'allegato I costatati sul suo territorio.

Tale notifica deve riferirsi alla settimana che termina alla mezzanotte della domenica precedente la notifica stessa.

La Commissione stabilisce l'eventuale correlazione tra i vari elementi di informazione e li comunica alle autorità veterinarie di ciascuno Stato membro.

2.  Qualora la Commissione non riceva alcuna notifica, si considera che nessun focolaio secondario si è manifestato nel periodo di cui al secondo comma del paragrafo 1.

3.  Le notifiche di cui al paragrafo 1 devono contenere le informazioni specificate nell'allegato II ed essere trasmesse per telescritto.

Articolo 5

1.  Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 e prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, viene stabilito il metodo codificato da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato II.

2.  Secondo la procedura di cui all'articolo 6 può essere deciso:

 di integrare o modificare gli allegati,

 che, fatto salvo l'articolo 4 e tenuto conto della malattia in causa e dei particolari sviluppi epidemiologici, la portata, il contenuto e la frequenza della notifica sono temporaneamente modificati.

▼M8

Articolo 6

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 13 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 14 ).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1984 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M10




ALLEGATO I

Malattie per cui è necessaria la notifica

A.   Malattie che colpiscono gli animali terrestri

Peste equina

Peste suina africana

Influenza aviaria

Febbre catarrale ovina

Encefalopatia spongiforme bovina

Peste suina classica

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Durina

Encefalomiemite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)

Anemia infettiva equina

Afta epizootica

Morva

Dermatite nodulare contagiosa

Malattia di Newcastle

Peste dei piccoli ruminanti

Febbre della Valle del Rift

Peste bovina

Vaiolo degli ovicaprini

Piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida)

Malattia vescicolare dei suini

Tropilaelaps mite

Stomatite vescicolosa

B.   Malattie degli animali acquatici

Necrosi ematopoietica epizootica

Sindrome ulcerativa epizootica

Setticemia emorragica virale

Malattia dei punti bianchi

Malattia della testa gialla

Sindrome di Taura

Necrosi ematopoietica infettiva

Anemia infettiva del salmone

Infezione da Perkinsus marinus

Infezione da Microcytos mackini

Infezione da Marteilia refringens

Infezione da Bonamia ostreae

Infezione da Bonamia exitiosa

Malattia da virus erpetico (KHV)




ALLEGATO II

A.

Informazioni da fornire in relazione alla notifica di cui agli articoli 3 e 4 sui focolai primari e secondari delle malattie elencate nell'allegato I, punti A e B:

1. data dell'invio;

2. ora dell'invio;

3. paese d'origine;

4. nome della malattia e, se del caso, tipo di virus;

5. numero di serie del focolaio;

6. tipo del focolaio;

7. numero di riferimento del focolaio cui si riferisce il focolaio in causa;

8. regione e ubicazione geografica dell'azienda;

9. altre regioni cui si applicano restrizioni;

10. data di conferma;

11. data del sospetto di malattia;

12. data presunta della prima infezione nell'azienda;

13. origine della malattia;

14. misure adottate per la lotta contro la malattia;

15. numero di animali suscettibili nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, peso o numero × 1 000 degli animali suscettibili di essere colpiti, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari suscettibili di essere colpiti;

16. numero di animali clinicamente infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, peso o numero × 1 000 degli animali clinicamente infetti, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari clinicamente infetti;

17. numero di animali morti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, peso o numero × 1 000 degli animali morti nell'azienda, h) selvaggina;

18. numero di animali macellati: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, se del caso (solo per pesce e crostacei) peso o numero × 1 000 degli animali macellati, h) selvaggina;

19. numero di carcasse distrutte: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, se del caso, peso o numero × 1 000 degli animali rimossi ed eliminati, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari distrutti;

20. data (stimata) per il termine dell'abbattimento (se del caso);

21. data (stimata) per il termine dell'eliminazione (se del caso).

B.

Informazioni supplementari per la peste suina:

1. distanza dall'azienda suinicola più vicina;

2. numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti ( 15 )] dei suini nell'azienda infetta;

3. numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti (15) ] clinicamente infetti nell'azienda;

4. metodo di diagnosi;

5. se la diagnosi non è stata fatta nell'azienda, specificare se è stata confermata in uno stabilimento di macellazione o in un mezzo di trasporto;

6. conferma dei casi primari ( 16 ) nei suini selvatici.

C.

Informazioni relative alle malattie degli animali d'acquacoltura di cui all'allegato I, punto B:

 i focolai confermati di qualsiasi malattia esotica e di malattie non esotiche in Stati membri, zone o compartimenti precedentemente indenni ai sensi della direttiva 2006/88/CE devono essere notificati come focolai primari. Il nome e la descrizione della zona o del compartimento devono essere indicati nel testo libero,

 i focolai di tipo diverso rispetto a quelli elencati nel paragrafo precedente sono da considerare focolai secondari, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva.

 i focolai secondari di malattie di animali d'acquacoltura vanno notificati mensilmente.



( 1 ) Parere reso il 12/13 aprile 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU n. C 112 del 3.5.1982, pag. 4.

( 3 ) GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

( 4 ) GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 75.

( 5 ) GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

( 6 ) GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 8.

( 7 ) GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24.

( 8 ) GU n. L 325 dell'1.12.1980, pag. 14.

( 9 ) GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

( 10 ) GU n. L 325 dell'1.12.1980, pag. 16.

( 11 ) GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11.

( 12 ) GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 75.

( 13 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 14 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 15 ) Animali di età approssimativa inferiore a tre mesi.

( 16 ) Per casi primari di peste suina nei suini selvatici si intendono quei casi verificatisi nelle zone indenni, cioè al di fuori delle zone oggetto di restrizioni per la peste suina classica nei suini selvatici.