1982L0891 — IT — 02.07.2014 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1982

basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni

(82/891/CEE)

(GU L 378, 31.12.1982, p.47)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

DIRETTIVA 2007/63/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2007

  L 300

47

17.11.2007

►M2

DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009

  L 259

14

2.10.2009

►M3

DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 maggio 2014

  L 173

190

12.6.2014




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SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1982

basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni

(82/891/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che il coordinamento previsto dall’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ( 4 ) è stato iniziato con la direttiva 68/151 /CEE ( 5 );

considerando che tale coordinamento è stato proseguito con la direttiva 77/91/CEE ( 6 ), per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, con la direttiva 78/660/CEE ( 7 ), per quanto riguarda i conti annuali di taluni tipi di società, e con la direttiva 78/855/CEE ( 8 ), per quanto riguarda le fusioni delle società per azioni;

considerando che la direttiva 78/855/CEE ha disciplinato soltanto le fusioni delle società per azioni e alcune operazioni assimilate; che tuttavia la proposta della Commissione contemplava altresì l’operazione di scissione; che i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale erano anche a favore di una regolamentazione di tali operazioni;

considerando che, a causa delle simiglianze esistenti tra le operazioni di fusione e di scissione, il rischio che le garanzie fornite nei confronti delle fusioni dalla direttiva 78/855/CEE siano eluse potrà essere evitato soltanto introducendo una protezione equivalente in caso di scissione;

considerando quindi che la tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le scissioni di società per azioni, nella misura in cui gli Stati membri autorizzano tale operazione;

considerando che nel quadro di questo coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla scissione un’informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un’appropriata tutela dei loro diritti;

considerando che la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti è attualmente disciplinata dalla direttiva 77/187/CEE ( 9 );

considerando che i creditori, obbligazionisti o no, ed i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla scissione devono essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione li leda;

considerando che la pubblicità prevista dalla direttiva 68/151/CEE deve essere estesa alle operazioni relative alla scissione affinché i terzi ne siano sufficientemente informati;

considerando che è necessario estendere le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi, nel quadro della procedura di scissione, a talune operazioni giuridiche che, in certi settori essenziali, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della scissione affinché questa tutela non possa essere elusa;

considerando che, in vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società partecipanti alla scissione che fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti, bisogna limitare i casi di nullità e stabilire da una parte il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall’altra, un termine breve per l’esercizio dell’azione di nullità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1.  Se gli Stati membri permettono per le società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/855/CEE, soggette alla loro legislazione, l’operazione di scissione mediante incorporazione, definita all’articolo 2 della presente direttiva, essi sottopongono tale operazione al capitolo I della presente direttiva.

2.  Se gli Stati membri permettono per le società di cui al paragrafo 1 l’operazione di scissione tramite costituzione di nuove società, definita all’articolo 21, paragrafo 1, essi sottopongono tale operazione al capitolo II.

3.  Se gli Stati membri permettono per le società di cui al paragrafo 1 l’operazione con la quale una scissione mediante incorporazione, definita all’articolo 2, paragrafo 1, è combinata con una scissione mediante costituzione di nuove società, definita all’articolo 21, paragrafo 1, essi sottopongono tale operazione al capitolo I ed all’articolo 22.

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4.  Si applica l’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ).

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CAPITOLO I

Scissione mediante incorporazione

Articolo 2

1.  Ai sensi della presente direttiva si intende per scissione mediante incorporazione l’operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione, in seguito denominate «società beneficiarie», e eventualmente di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.

2.  È d’applicazione l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 78/855/CEE.

3.  Laddove la presente direttiva rinvia alla direttiva 78/855/CEE, l’espressione «società partecipanti alla fusione» designa le società che partecipano alla scissione, l’espressione «società incorporata» designa la società oggetto di scissione, l’espressione «società incorporante» designa ciascuna delle società beneficiarie e l’espressione «progetto di fusione» designa il progetto di scissione.

Articolo 3

1.  Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla scissione redigono per iscritto un progetto di scissione.

2.  Il progetto di scissione indica almeno:

a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società partecipanti alla scissione;

b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l’importo del conguaglio;

c) le modalità di assegnazione delle azioni delle società beneficiarie;

d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

e) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto dell’una o dell’altra società beneficiaria;

f) i diritti accordati dalle società beneficiarie ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;

g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla scissione;

h) la descrizione e la ripartizione esatte degli elementi del patrimonio attivo e passivo da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;

i) la ripartizione tra gli azionisti della società scissa delle azioni delle società beneficiarie nonché il criterio sul quale si basa tale ripartizione.

3.  

a) Se un elemento del patrimonio attivo non è attribuito nel progetto di scissione e l’interpretazione di quest’ultimo non permette di deciderne la ripartizione, questo elemento o il suo controvalore è ripartito tra tutte le società beneficiarie proporzionalmente all'attivo netto attribuito a ciascuna di dette società nel progetto di scissione.

b) Se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l’interpretazione di quest’ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile. Gli Stati membri possono prevedere che questa responsabilità solidale sia limitata all’attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Articolo 4

Per ciascuna delle società partecipanti alla scissione, il progetto di scissione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE ( 11 ), almeno un mese prima della data di riunione dell’assemblea generale che deve deliberare sul progetto di scissione.

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Ciascuna società coinvolta nella scissione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di scissione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in tale piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di scissione sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto comma, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.

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Articolo 5

1.  La scissione deve essere approvata per lo meno dall’assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione. L’articolo 7 della direttiva 78/855/CEE è applicabile per quanto riguarda la maggioranza richiesta per tali decisioni, la loro portata e la necessità di una votazione separata.

2.  Se le azioni delle società beneficiarie sono attribuite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società, gli Stati membri possono prevedere che gli azionisti minoritari di quest’ultima possano esercitare il diritto di far acquistare le loro azioni. In questo caso hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni. In caso di disaccordo su questa contropartita, essa deve poter essere stabilita da un giudice.

Articolo 6

La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della scissione da parte dell’assemblea generale di una società beneficiaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la pubblicità prescritta all’articolo 4 è fatta, per la società beneficiaria, almeno un mese prima della data di riunione dell’assemblea generale della società scissa che deve deliberare sul progetto di scissione;

b) tutti gli azionisti della società beneficiaria hanno il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell’articolo 9, paragrafo 1;

c) uno o più azionisti della società beneficiaria che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un’assemblea generale della società beneficiaria che deve deliberare sulla scissione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

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Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.

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Articolo 7

1.  Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla scissione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni, nonché il criterio per la loro ripartizione.

2.  La relazione indica le eventuali difficoltà particolari di valutazione

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Se applicabile, essa menziona l’elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti non in contanti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, per le società beneficiarie, nonché il registro presso il quale tale relazione deve essere depositata.

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3.  Gli organi di direzione o di amministrazione della società scissa devono informare l’assemblea generale della società scissa nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle società beneficiarie, affinché informino l’assemblea generale della loro società in merito ad ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di scissione e la data di riunione dell’assemblea generale della società scissa che deve deliberare sul progetto di scissione.

Articolo 8

1.  Per ciascuna delle società partecipanti alla scissione, uno o più esperti indipendenti da queste, designati o abilitati da una autorità giudiziaria o amministrativa, esaminano il progetto di scissione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla scissione se tale designazione, su richiesta congiunta di tali società, è fatta da un’autorità giudiziaria o amministrativa. Gli esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche ovvero società.

2.  Si applica l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 78/855/CEE.

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Articolo 9

1.  Almeno un mese prima della data di riunione dell’assemblea generale che deve deliberare sul progetto di scissione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:

a) il progetto di scissione;

b) i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione;

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c) se applicabile, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di scissione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano a un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d) se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società coinvolte nella scissione previste all’articolo 7, paragrafo 1;

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e) se applicabile, le relazioni di cui all’articolo 8.

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Ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, a norma dell’articolo 5 della direttiva 2004/109/CE e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo.

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2.  La situazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo v gli stessi criteri di presentazione dell’ultimo stato patrimoniale annuale.

Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere:

a) che non è necessario procedere ad un nuovo inventario reale;

b) che le valutazioni contenute nell’ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre peraltro tener conto:

 degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,

 delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

3.  Copia integrale o, se lo desiderano, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1, deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

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Quando un azionista ha acconsentito all’uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.

4.  Una società è esentata dal mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se essa, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, durante tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.

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Articolo 10

1.  Non occorrono né l’esame del progetto di scissione né la relazione di un esperto come previsto all’articolo 8, paragrafo 1, qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

2.  Gli Stati membri possono consentire che non si applichino l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d), qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

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Articolo 11

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla scissione è disciplinata conformemente alla direttiva 77/187/CEE ( 12 ).

Articolo 12

1.  Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

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2.  A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l’obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.

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3.  Nella misura in cui non sia stato soddisfatto un creditore della società alla quale è stato trasferito l’obbligo, conformemente al progetto di scissione, le società beneficiarie sono solidalmente responsabili di questo obbligo. Gli Stati membri possono limitare questa responsabilità all’attivo netto attribuito ad ogni società diversa da quella cui l’obbligo è stato trasferito. Gli Stati membri possono non applicare il presente paragrafo, qualora conformemente all’articolo 23 l’operazione di scissione sia sottoposta al controllo di un’autorità giudiziaria e qualora la maggioranza dei creditori, rappresentativa dei tre quarti dell’importo dei crediti, o una maggioranza di una categoria di creditori della società scissa, rappresentativa dei tre quarti dell’importo dei crediti, abbia rinunciato, in un’assemblea tenuta conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), ad invocare la responsabilità solidale.

4.  Si applica l’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 78/855/CEE.

5.  Fatte salve le disposizioni relative all’esercizio collettivo dei loro diritti, i paragrafi da 1 a 4 sono applicabili agli obbligazionisti delle società partecipanti alla scissione a meno che la scissione sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

6.  Gli Stati membri possono prevedere che le società beneficiarie siano vincolate solidalmente per gli obblighi della società scissa. In tal caso essi possono non applicare i paragrafi precedenti.

7.  Se uno Stato membro combina il sistema di tutela dei creditori di cui ai paragrafi da 1 a 5 con la responsabilità solidale delle società beneficiarie di cui al paragrafo 6, esso può limitare questa responsabilità all’attivo netto attribuito a ciascuna di queste società.

Articolo 13

I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nelle società beneficiarie contro le quali tali titoli possono essere opposti conformemente al progetto di scissione, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società scissa, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da una assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale prevede questa assemblea, oppure dai singoli portatori di detti titoli, o anche a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli.

Articolo 14

Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le scissioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla scissione, si applica l’articolo 16 della direttiva 78/855/CEE.

Articolo 15

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data alla quale la scissione ha efficacia.

Articolo 16

1.  Per ognuna delle società partecipanti alla scissione, la scissione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2.  Qualunque società beneficiaria può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla società scissa.

Articolo 17

1.  La scissione produce ipso jure e simultaneamente e seguenti effetti:

a) il trasferimento, tanto tra la società scissa e le società beneficiarie, quanto nei confronti dei terzi, dell’intero patrimonio attivo e passivo della società scissa alle società beneficiarie; questo trasferimento è fatto per parti conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione o dall’articolo 3, paragrafo 3;

b) gli azionisti della società scissa divengono azionisti di una o delle società beneficiarie conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione;

c) la società scissa si estingue.

2.  Nessuna azione di una società beneficiaria è scambiata in sostituzione delle azioni della società scissa detenute:

a) dalla società beneficiaria stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società;

b) oppure dalla società scissa stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società.

3.  Sono salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell’opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società scissa. La o le società beneficiarie cui sono trasferiti tali beni, diritti o obblighi conformemente al progetto di scissione o all’articolo 3, paragrafo 3, possono procedere esse stesse a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società scissa di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la scissione ha efficacia.

Articolo 18

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società scissa, dei membri dell’organo di amministrazione o di direzione di questa società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della scissione, nonché la responsabilità civile degli esperti incaricati di redigere per questa società la relazione prevista dall’articolo 8 in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 19

1.  Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della scissione solo alle condizioni seguenti:

a) la nullità dev’essere dichiarata con sentenza;

b) una scissione efficace ai sensi dell’articolo 15 può essere dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l’atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell’assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;

c) l’azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la scissione è opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;

d) quando è ancora possibile eliminare l’irregolarità suscettibile di provocare la nullità della scissione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria;

e) la sentenza che dichiara la nullità della scissione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE;

f) l’opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva 68/151/CEE;

g) la sentenza che dichiara la nullità della scissione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi delle società beneficiarie o degli obblighi assunti nei confronti di esse anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data indicata all’articolo 15;

h) ciascuna delle società beneficiarie è responsabile degli obblighi sorti a suo carico dopo la data in cui la scissione ha preso effetto e prima della data in cui è stata pubblicata la decisione di nullità della scissione. Anche la società scissa è responsabile di tali obblighi; gli Stati membri possono prevedere che tale responsabilità sia limitata all’attivo netto attribuito alla società beneficiaria a carico della quale è sorto l’obbligo.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della scissione da parte di un’autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi ad un’autorità giudiziaria. Le lettere b), d), e), f), g) e h) si applicano per analogia all’autorità amministrativa. Questa procedura di nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 15.

3.  Sono salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una scissione dichiarata in seguito ad un controllo della scissione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.

Articolo 20

▼M2

Fatto salvo l’articolo 6, gli Stati membri non impongono l’approvazione della scissione da parte dell’assemblea generale della società scissa se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e tutti gli altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell’assemblea generale della medesima società e sussistono le condizioni seguenti:

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a) è fatta per ciascuna delle società che partecipano all’operazione la pubblicità prescritta all’articolo 4, almeno un mese prima che l’operazione sia produttiva di effetti;

b) tutti gli azionisti delle società che partecipano all’operazione hanno il diritto, almeno un mese prima che l’operazione sia produttiva di effetti, di prendere conoscenza nella sede sociale della loro società dei documenti indicati all’articolo 9, paragrafo 1; ►M2  ————— ◄

▼M2 —————

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d) in mancanza di convocazione dell’assemblea generale della società scissa che deve deliberare sulla scissione, l’informazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, riguarda qualsiasi modifica importante del patrimonio attivo e passivo avvenuta dopo la data di compilazione del progetto di scissione.

▼M2

Ai fini del primo comma, lettera b), si applicano l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10.

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CAPITOLO II

Scissione mediante costituzione di nuove società

Articolo 21

1.  Ai sensi della presente direttiva si intende per scissione mediante costituzione di nuove società l’operazione con la quale una società, tramite il suo scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.

2.  È d’applicazione l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 78/855/CEE.

Articolo 22

1.  Alla scissione mediante costituzione di nuove società sono applicabili gli articoli 3, 4, 5 e 7, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 9 a 19 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 11 e 12 della direttiva 68/151/CEE. A tal fine l’espressione «società partecipanti alla scissione» designa la società scissa e l’espressione «società beneficiaria» designa ciascuna delle nuove società.

2.  Il progetto di scissione menziona, oltre alle indicazioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle nuove società.

3.  Il progetto di scissione e, se sono oggetto di un atto separato, l’atto costitutivo o il progetto di atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto di ciascuna delle nuove società sono approvati dall’assemblea generale della società scissa.

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5.  Gli Stati membri non possono imporre gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 e all’articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d), ed e), qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano attribuite agli azionisti della società scissa proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società.

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CAPITOLO III

Scissione soggetta al controllo dell’autorità giudiziaria

Articolo 23

1.  Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 se l’operazione di scissione è soggetta al controllo di un’autorità giudiziaria che ha il potere:

a) di convocare l’assemblea generale degli azionisti della società scissa al fine di deliberare sulla scissione;

b) di assicurarsi che gli azionisti di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno i documenti di cui all’articolo 9 entro un termine che consenta loro di esaminarli in tempo utile prima della data della riunione dell’assemblea generale della loro società che deve deliberare sulla scissione; qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all’articolo 6, il termine deve essere sufficiente per consentire agli azionisti delle società beneficiarie di esercitare i diritti che l’articolo 6 summenzionato conferisce loro;

c) di convocare qualsiasi assemblea di creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione per deliberare in merito alla stessa;

d) di assicurarsi che i creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno il progetto di scissione entro un termine che consenta loro di esaminarlo in tempo utile prima della data di cui alla lettera b);

e) di approvare il progetto di scissione.

2.  Se l’autorità giudiziaria costata che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), e non è arrecato alcun pregiudizio agli azionisti e ai creditori, essa può dispensare le società che partecipano alla scissione dall’applicazione:

a) dell’articolo 4, purché l’adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori di cui all’articolo 12, paragrafo 1, copra tutti i crediti, indipendentemente dalla data a cui essi risalgono:

b) delle condizioni di cui all’articolo 6, lettere a) e b), qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista in detto articolo;

c) dell’articolo 9 per quanto concerne il termine e le modalità fissate per permettere agli azionisti di prendere conoscenza dei documenti a cui detto articolo si riferisce.



CAPITOLO IV

Altre operazioni assimilate alla scissione

Articolo 24

Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all’articolo 1, che il conguaglio in contanti sia superiore al 10 %, si applicano i capitoli I, II e III.

Articolo 25

Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui all’articolo 1, senza che la società scissa si estingua, sono applicabili i capitoli I, II e III, salvo l’articolo 17, paragrafo 1, lettera c).



CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 26

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1986, sempreché a questa data essi permettano operazioni cui si applica la presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Se uno Stato membro, dopo la data prevista al paragrafo 1, permette l’operazione di scissione, esso mette in vigore le disposizioni di cui al paragrafo 1 alla data in cui permette tale operazione. Esso ne informa immediatamente la Commissione.

3.  Tuttavia può essere previsto un termine di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per l’applicazione di dette disposizioni alle «unregistered companies» nel Regno Unito e in Irlanda.

4.  Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 12 e 13 per quanto riguarda i detentori di obbligazioni e di altri titoli convertibili in azioni qualora, al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni indicate al paragrafo 1 o 2, le condizioni di emissione abbiano già fissato la posizione di tali detentori in caso di scissione.

5.  Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle scissioni o alle operazioni assimilate, per la preparazione o la realizzazione delle quali sia già, al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni indicate ai paragrafi 1 e 2, intervenuto un atto o realizzata una formalità, secondo le prescrizioni della legge nazionale.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU n. C 89 del 14.7.1970, pag. 20.

( 2 ) GU n. C 129 dell’11.12.1972, pag. 50, e GU n. C 95 del 28.4.1975, pag. 12.

( 3 ) GU n. C 88 del 6.9.1971, pag. 18.

( 4 ) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

( 5 ) GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

( 6 ) GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

( 7 ) GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

( 8 ) GU n. L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

( 9 ) GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26.

( 10 ) Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

( 11 ) GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 9.

( 12 ) GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26.