1976L0115 — IT — 20.10.2005 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore

(76/115/CEE)

(GU L 024, 30.1.1976, p.6)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 81/575/CEE del 20 luglio 1981

  L 209

30

29.7.1981

►M2

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 82/318/CEE del 2 aprile 1982

  L 139

9

19.5.1982

►M3

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 90/629/CEE del 30 ottobre 1990

  L 341

14

6.12.1990

►M4

DIRETTIVA 96/38/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 giugno 1996

  L 187

95

26.7.1996

►M5

DIRETTIVA 2005/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 7 settembre 2005

  L 255

149

30.9.2005


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 357, 12.12.1981, pag. 23  (81/575)




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore

(76/115/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono conformarsi i veicoli a motore a norma delle legislazioni nazionali riguardano fra l'altro gli ancoraggi delle cinture di sicurezza;

considerando che queste norme differiscono da uno Stato membro a un altro; che le medesime norme devono essere adottate da tutti gli Stati membri come complemento oppure in sostituzione delle loro attuali normative al fine di applicare in particolare a ciascun tipo di veicolo la procedura di omologazione CEE che è oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 );

considerando che le norme comuni relative alle parti interne dell'abitacolo, alla disposizione dei comandi, al tetto, allo schienale ed alla parte posteriore dei sedili sono state previste dalla direttiva 74/60/CEE ( 4 ); che quelle riguardanti la sistemazione interna relativa al comportamento del dispositivo di guida in caso di urto sono state previste dalla direttiva 74/297/CEE ( 5 ); che quelle riguardanti la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi sono state previste dalla direttiva 74/408/CEE ( 6 ); che verranno previste successivamente le altre norme riguardanti la sistemazione interna ed in particolare quelle relative alle cinture di sicurezza, ai poggiatesta ed all'identificazione dei comandi;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore richiede il riconoscimento da parte degli Stati membri dei controlli effettuati in ciascuno di essi sulla base delle norme comuni; che, per essere efficace, questo sistema richiede l'applicazione delle relative norme da parte di tutti gli Stati membri con decorrenza dalla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M4

Articolo 1

La presente direttiva si applica agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore destinate alle persone adulte che occupano i sedili rivolti verso l'avanti o verso l'indietro.

▼M1

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo qualsiasi veicolo a motore delle categorie M ed N definite nell' ►M4  allegato II A ◄ della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

▼M5

I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ( 7 ).

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi riguardanti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza se detti ancoraggi sono conformi alle prescrizioni ►M4  degli allegati ◄ .

Articolo 4

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'impiego dei veicoli per motivi riguardanti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza se detti ancoraggi sono conformi alle prescrizioni ►M4  degli allegati ◄ .

Articolo 5

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le disposizioni necessarie per essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le competenti autorità di questo Stato membro vagliano l'opportunità di effettuare sul tipo di veicolo modificato nuove prove corredate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che non sono state osservate le prescrizioni della presente direttiva, la modifica non viene autorizzata.

Articolo 6

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati, vengono adottate in conformità della procedura stabilita all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 7

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o ottobre 1976, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le presenti disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 1977.

2.  A decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono inoltre a informare la Commissione, in tempo utile per consentirle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto di disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

▼M4




ELENCO DEGLI ALLEGATI



ALLEGATO I:

Definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, caratteristiche, prove, conformità della produzione, istruzioni

Appendice 1: Numero minimo dei punti di ancoraggio

Appendice 2: Posizione degli ancoraggi inferiori, prescrizioni per l'angolo: α

Appendice 3: Scheda informativa

Appendice 4: Scheda di omologazione

ALLEGATO II:

Zone d'ubicazione degli ancoraggi effettivi

ALLEGATO III:

Dispositivo di trazione

▼B




ALLEGATO I

DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, CARATTERISTICHE, PROVE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE, ISTRUZIONI

1.   DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1.1.

«Tipo di veicolo», per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i veicoli che non presentano fra loro differenze essenziali, in particolare per i seguenti punti:

Dimensioni, forme e materiali dei componenti la struttura del veicolo o del sedile o qualsiasi altra parte del veicolo alla quale sono fissati gli ancoraggi;

1.2.

«Ancoraggi», le parti della struttura del veicolo o della struttura del sedile, o ogni altra parte del veicolo, alle quali vanno fissate le cinture di sicurezza;

1.3.

«Cintura di sicurezza» o «cintura», complesso costituito da cinghie, da una fibbia di chiusura, da dispositivi di regolazione e da elementi di fissaggio, che può essere ancorato all'interno di un veicolo; esso è concepito in modo da ridurre il rischio di lesioni dell'utilizzatore in caso di collisione o di improvvisa decelerazione del veicolo, limitando le possibilità di movimento del corpo dell'utilizzatore. Il dispositivo di cui sopra viene comunemente denominato «complesso», termine che comprende anche eventuali dispositivi di dissipazione dell'energia o di riavvolgimento della cintura;

1.4.

«Guida della cinghia», dispositivo che modifica la posizione della cinghia a seconda della posizione dell'utilizzatore della cintura di sicurezza;

1.5.

«Ancoraggio effettivo», punto utilizzato per determinare l'angolo di ogni parte della cintura di sicurezza rispetto all'utilizzatore, come previsto dal punto 4.4; ossia, il punto in cui una cinghia dovrebbe essere fissata per assumere la medesima configurazione prevista per la cintura al momento dell'uso; tale punto può anche non corrispondere all'ancoraggio effettivo della cintura a seconda della configurazione di questa e del suo sistema di fissaggio.

1.5.1. Quando una cintura di sicurezza comporta, fissato all'ancoraggio inferiore, un pezzo rigido sia esso bloccato oppure libero di ruotare, l'ancoraggio effettivo, per tutte le posizioni di regolazione del sedile, è il punto in cui la cinghia è fissata al pezzo rigido suddetto.

1.5.2. Quando sulla struttura del veicolo o del sedile viene utilizzata una guida della cinghia, verrà considerato come ancoraggio effettivo il punto medio della guida in corrispondenza dell'uscita della cinghia in direzione dell'utilizzatore della cintura; la cinghia deve formare una linea retta fra l'ancoraggio effettivo e l'utilizzatore.

1.5.3. Se la cintura passa direttamente dall'utilizzatore ad un riavvolgitore fissato alla struttura del veicolo o alla struttura del sedile, senza l'intervento di una guida della cinghia, verrà considerata come ancoraggio effettivo l'intersezione fra l'asse del cilindro di riavvolgimento e il piano mediano normale alla cinghia avvolta sul cilindro;

1.6.

«Sedile», una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di rivestimento e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; il termine definisce sia i sedili separati sia quella parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto singolo;

▼M3

1.6.1.

«sedile passeggeri anteriore», un sedile il cui «punto H più avanzato» si trova sul o davanti al piano trasversale verticale che passa per il punto R del conducente.

▼B

1.7.

«Sedile a panchina», una struttura completa di rivestimento, che offre almeno due posti a sedere per adulti;

1.8.

«Gruppo di sedili», sedile del tipo a panchina, oppure sedili separati ma adiacenti (cioè fissati in modo che gli ancoraggi anteriori di un sedile siano allineati con quelli anteriori o posteriori di un altro sedile, oppure si trovino fra gli ancoraggi di quest'ultimo sedile), che offrono uno o più posti a sedere per adulti;

▼M5 —————

▼B

1.10.

«Tipo di sedile», una categoria di sedili che non presentano fra loro differenze sostanziali sui punti appresso indicati:

1.10.1. forma e dimensioni della struttura del sedile e materiali che la compongono,

1.10.2. tipo e dimensioni dei sistemi di regolazione e di tutti i sistemi di bloccaggio,

1.10.3. tipo e dimensioni degli ancoraggi della cintura sul sedile, dell'ancoraggio del sedile e delle parti della struttura del veicolo interessanti l'ancoraggio;

1.11.

«Ancoraggio del sedile», il sistema mediante il quale tutto il sedile viene fissato alla struttura del veicolo, comprese le parti della struttura del veicolo interessate;

1.12.

«Sistema di regolazione» il dispositivo che permette di regolare il sedile o le sue parti in modo da adeguare la posizione a sedere alle caratteristiche morfologiche dell'occupante; il dispositivo può in particolare consentire:

1.12.1. uno spostamento longitudinale,

1.12.2. uno spostamento in altezza,

1.12.3. uno spostamento angolare;

1.13.

«Sistema di spostamento», un dispositivo che consente al sedile o ad una delle sue parti una rotazione o uno spostamento longitudinale, senza posizione intermedia fissa, per agevolare l'accesso dei passeggeri;

1.14.

«Sistema di bloccaggio», un dispositivo destinato a mantenere il sedile e le sue parti in qualsiasi posizione d'impiego e comprendente meccanismi per il bloccaggio dello schienale rispetto al sedile e del sedile rispetto al veicolo;

▼M4

1.15.

«Zona di riferimento», lo spazio tra due piani verticali longitudinali, distanti 400 mm e simmetrici rispetto al punto H, definito dalla rotazione del dispositivo di simulazione della testa, descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE, da verticale a orizzontale attorno a un punto posto 127 mm più avanti rispetto al punto H. Il dispositivo deve essere regolato su una lunghezza massima di 840 mm.

▼B

2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

▼M4

2.1.

La domanda di omologazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

2.2.

Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.

▼M4 —————

▼B

2.3.

Il fabbricante deve presentare al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare oppure le parti del veicolo che tale servizio tecnico ritiene essenziali per le prove sugli ancoraggi.

▼M4

3.   RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE

3.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'appendice 4.

3.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

▼B

4.   CARATTERISTICHE

4.1.   Definizioni (vedi ►M4  allegato II ◄ )

▼M2

4.1.1.

Il punto H è un punto di riferimento conforme alla definizione 1.1 dell'allegato III della direttiva 77/649/CEE, da determinare secondo la procedura descritta in detta direttiva.

4.1.1.1. Il punto H′ è il punto di riferimento che corrisponde al punto H di cui al punto 4.1.1 e che deve essere determinato per tutte le normali posizioni di utilizzazione del sedile.

4.1.1.2. Il punto R è il punto di riferimento di un sedile definito al punto 1.2 dell'allegato III della direttiva 77/649/CEE.

4.1.2.

La linea di riferimento è una retta conforme al punto 3.4 dell'allegato III della direttiva 77/649/CEE.

▼B

4.1.3.

I punti L1 e L2 sono gli ancoraggi effettivi inferiori.

▼M2

4.1.4.

Il punto C è situato 450 mm al di sopra e sulla verticale del punto R. Se, però, la distanza definita al punto 4.1.6 è S ≥ 280 mm e se il costruttore ha scelto la formula opzionale BR = 260 mm + 0,8 S di cui al punto 4.4.4.3, la distanza verticale tra C ed R deve essere di 500 mm.

▼B

4.1.5.

Gli angoli α1 e α2 sono, rispettivamente, gli angoli che i piani perpendicolari al piano longitudinale di simmetria del veicolo passanti per il ►M2  punto H′ ◄ ed i punti L1 e L2 formano con un piano orizzontale.

4.1.6.

«S» è la distanza in millimetri che separa l'ancoraggio effettivo superiore da un piano di riferimento P, parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo, definito come segue:

4.1.6.1.

Se la posizione a sedere è ben definita dalla forma del sedile, il piano P sarà il piano mediano di questo sedile.

4.1.6.2.

In assenza di posizione a sedere ben definita:

▼M2

4.1.6.2.1. Il piano P relativo alla posizione del conducente è quello parallelo al piano di simmetria longitudinale del veicolo e passante verticalmente per il centro del piano del volante, il quale, se è di tipo regolabile, va posto nella sua posizione intermedia.

▼B

4.1.6.2.2. Il piano P relativo alla posizione del passeggero laterale anteriore sarà simmetrico a quello stabilito per il conduttore.

4.1.6.2.3. Il piano P relativo a un posto laterale posteriore sarà quello specificato dal costruttore a condizione che, per la distanza A tra il piano longitudinale mediano del veicolo ed il piano P, si rispettino i seguenti limiti:

A ≥ 200 mm se il costruttore ha previsto la panchina solo per 2 posti

▼M2

A ≥ 300 mm se il sedile a banchina può ospitare più di 2 passeggeri.

▼B

4.2.   Caratteristiche generali

4.2.1.

Gli ancoraggi dovranno essere progettati, costruiti o montati in modo da:

4.2.1.1. permettere il montaggio di un'adeguata cintura di sicurezza. Gli ancoraggi dei sedili laterali anteriori devono consentire il montaggio di cinture di sicurezza munite di riavvolgitore e di rinvio al montante, tenendo soprattutto presenti le caratteristiche di resistenza degli ancoraggi, a meno che il fabbricante fornisca il veicolo equipaggiato con altri tipi di cinture ►M3  munite di riavvolgitore. La presente prescrizione non si applica ai veicoli per i quali, conformemente al punto 4.3, le cinture subaddominali sono autorizzate soltanto per i posti laterali anteriori. Se gli ancoraggi ◄ risultano adeguati soltanto ad alcuni tipi di cinture di sicurezza, la loro configurazione dovrà essere indicata nella scheda di cui al punto 3.1;

4.2.1.2. ridurre al minimo il rischio di scivolamento della cintura quando è indossata correttamente;

4.2.1.3. ridurre al minimo i rischi di deterioramento della cinghia dovuto ad attrito con parti rigide sporgenti della struttura del veicolo o del sedile.

4.2.2.

Per gli ancoraggi che assumono posizioni diverse per permettere alle persone di accedere al veicolo e per assicurare gli occupanti, le caratteristiche previste dalla presente direttiva si intendono per gli ancoraggi nella posizione in cui assicurano effettivamente gli occupanti.

▼M3

4.3.   Numero minimo di ancoraggi da prevedere (vedi appendice 1)

▼M5

4.3.1.

I veicoli appartenenti alla categorie M1, M2 (della classe III o B), M3 (della classe III o B) e N devono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza conformi ai requisiti della presente direttiva.

▼M4

4.3.2.

Il numero minimo di ancoraggi per ciascun posto a sedere rivolto in avanti o all'indietro è quello specificato nell'appendice 1.

▼M3

4.3.3.

Tuttavia, per i posti laterali, diversi da quelli frontali, dei veicoli della catgoria M1 che figurano nell'appendice 1 e sono contrassegnati dal simbolo Ø, possono essere ammessi due ancoraggi inferiori qualora esista un passaggio tra un sedile e la fiancata più vicina del veicolo per consentire l'accesso dei passeggeri alle altre parti dello stesso. Uno spazio tra un sedile e la fiancata è considerato un passaggio se la distanza tra la fiancata, quando tutte le portiere siano chiuse, ed un piano verticale-longitudinale passante per la linea centrale del sedile in questione — misurato alla posizione del punto R e perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo — è superiore a 500 mm.

4.3.4.

Per i posti anteriori centrali che figurano nell'appendice 1 e che sono contrassegnati dal simbolo *, sono considerati sufficienti due ancoraggi inferiori se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento definita nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE; se il parabrezza è situato all'interno di detta zona di riferimento, sono necessari tre ancoraggi.

Per quanto riguarda gli ancoraggi, il parabrezza è considerato parte della zona di riferimento quando può entrare in contatto statico con il dispositivo di prova, in base al metodo descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE.

4.3.5.

Per tutti i posti che figurano nell'appendice 1 e sono contrassegnati dal simbolo #, ciascun posto esposto quale definito al punto 4.3.6 deve essere munito di due ancoraggi inferiori.

4.3.6.

Per posto esposto s'intende un posto privo di «schermo di protezione» davanti al sedile entro uno spazio compreso:

 tra due piani orizzontali, uno passante per il punto H e l'altro 400 mm sopra il primo;

 tra due piani longitudinali verticali, simmetrici rispetto al punto H e distanti tra loro 400 mm;

 posteriormente ad un piano verticale trasversale distante 1,30 m dal punto H.

Ai fini della presente prescrizione s'intende per «schermo di protezione» una superficie di adeguata resistenza e che non presenti discontinuità tali che, proiettando una sfera del diametro di 165 mm in direzione longitudinale orizzontale passante per un punto qualsiasi dello spazio sopra definito e per il centro della sfera, nello schermo di protezione non esista alcuna apertura attraverso la quale si possa far passare la proiezione geometrica della sfera.

Un sedile è considerato come un «posto esposto» se gli schermi di protezione entro lo spazio sopra definito hanno una superficie globale inferiore a 800 cm2.

▼M4

4.3.7. Ciascun posto a sedere, contrassegnato con il simboloimagenell'appendice 1, deve essere munito di tre ancoraggi, a meno che non sia soddisfatta una delle seguente condizioni:

 nella parte anteriore vi sia un sedile, o un'altra parte del veicolo, conforme al punto 3.5, appendice 1, allegato III della direttiva 74/408/CEE;

 nessuna parte del veicolo sia o possa trovarsi, quando il veicolo è in movimento, nella zona di riferimento;

 le parti del veicolo che si trovano in detta zona di riferimento soddisfano le prescrizioni sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III della direttiva 74/408/CEE,

nel qual caso sono sufficienti due ancoraggi.

▼M5

4.3.8.

I sedili usati solo a veicolo fermo e i sedili di veicoli non contemplati dai punti da 4.3.1 a 4.3.5 non devono obbligatoriamente essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza. Se il veicolo prevede ancoraggi per i suddetti sedili, tali ancoraggi devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva. Tuttavia, gli ancoraggi usati solo in abbinamento con cinture per disabili o altro sistema di ritenuta di cui all'articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ( 8 ), non sono soggetti all'obbligo di conformità ai requisiti della presente direttiva purché siano progettati e costruiti nel rispetto dei requisiti della legge nazionale per offrire il massimo livello pratico di sicurezza.

▼M4

4.3.9.

Nel caso del piano superiore dei veicoli a due piani, le prescrizioni relative al sedile anteriore centrale si applicano anche ai sedili anteriori laterali.

4.3.10.

Nel caso dei sedili che possono essere voltati od orientati in altre posizioni, da utilizzare quando il veicolo è fermo, il punto 4.3.1 si applica soltanto per gli orientamenti destinati all'uso normale mentre il veicolo è in movimento, in conformità della presente direttiva. Un'apposita nota deve figurare in tal senso nella scheda informativa.

▼B

4.4.   Posizione degli ancoraggi

4.4.1.

L'ubicazione degli ancoraggi di cui al punto 4.3 deve rispondere ai seguenti requisiti:

4.4.2.

Generalità

4.4.2.1.

Gli ancoraggi di una stessa cintura possono essere ricavati tutti nella struttura del veicolo, in quella del sedile o in qualsiasi altra parte del veicolo, oppure essere suddivisi nei punti indicati.

4.4.2.2.

Al medesimo ancoraggio possono essere fissate le estremità di due cinture di sicurezza adiacenti, purché siano soddisfatte le prescrizioni di prova.

4.4.3.

Posizione degli ancoraggi effettivi inferiori (vedi appendice 2)

▼M3

4.4.3.1.   Sedili anteriori, veicoli della categoria M1

Nei veicoli a motore della categoria M1 l'angolo α1 (diverso da quello lato fibbia di chiusura) deve essere compreso tra 30o e 80o e l'angolo α2 (lato fibbia) tra 45o e 80o. Entrambe le prescrizioni per gli angoli sono valide per tutte le normali posizioni di utilizzazione dei sedili anteriori. Se almeno uno degli angoli α1 e α2 è costante in tutte le posizioni normali di utilizzazione, il loro valore deve essere di 60o ± 10o.

Nel caso di sedili regolabili con un dispositivo di regolazione del tipo descritto al punto 1.12, con angolo di inclinazione dello schienale inferiore a 20o (vedi allegato III, figura 1), l'angolo α1 può essere inferiore al valore minimo (30o) sopra prescritto a condizione che non sia inferiore a 20o in tutte le normali posizioni di utilizzazione.

4.4.3.2.   Sedili posteriori di veicoli della categoria M1

Nel caso di veicoli a motore della categoria M1, gli angoli α1 e α2 devono essere compresi tra 30o e 80o per tutti i sedili posteriori. Se i sedili posteriori sono regolabili, gli angoli suddetti devono essere validi per tutte le normali posizioni di utilizzazione.

4.4.3.3.   Sedili anteriori di veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1

Nel caso di veicoli a motore di categorie diverse dalla M1, gli angoli α1 e α2 devono essere compresi tra 30o e 80o per tutte le normali posizioni di utilizzazione dei sedili anteriori. Se, nel caso dei sedili anteriori di veicoli con una massa massima non superiore a 3,5 t, almeno uno degli angoli α1 e α2 è costante in tutte le normali posizioni di utilizzazione, il suo valore deve essere di 60o ± 10o.

4.4.3.4.   Sedili posteriori e sedili anteriori o posteriori speciali di veicoli di categorie diverse dalla M1

Sui veicoli di categorie diverse dalla M1, nel caso di:

 sedili a panchina,

 sedili regolabili (anteriori e posteriori) con un dispositivo di regolazione quale descritto al punto 1.12, con angolo di schienale inferiore a 20o (vedi allegato III, figura 1), e

 altri sedili posteriori,

gli angoli α1 e α2 possono essere compresi tra 20o e 80o per tutte le normali posizioni di utilizzazione. Se, nel caso dei sedili anteriori di veicoli con una massa massima non superiore a 3,5 t, almeno uno degli angoli α1 e α2 è costante in tutte le normali posizioni di utilizzazione, il suo valore deve essere di 60o ± 10o.

▼M4

Nel caso di sedili diversi da quelli anteriori di veicoli delle categorie M2 e M3, gli angoli α1 e α2 devono essere compresi tra 45o e 90o per tutte le normali posizioni di utilizzazione.

▼B

►M3  4.4.3.5. ◄

La distanza fra i due piani verticali, paralleli al piano mediano longitudinale del veicolo, che passano per ciascuno dei due ancoraggi effettivi inferiori L1 e L2 della stessa cintura, non dovrà essere inferiore a 350 mm.

I punti L1 e L2 dovranno essere situati simmetricamente rispetto al piano mediano longitudinale del sedile e distarne almeno 120 mm.

4.4.4.

Posizione degli ancoraggi effettivi superiori

▼M2

4.4.4.1.

Qualora vengano utilizzati una guida della cinghia o un dispositivo analogo che influenzano la posizione degli ancoraggi effettivi superiori, questa posizione sarà determinata in modo convenzionale supponendo che la linea centrale longitudinale della cinghia passi per il punto J1, definito dai tre seguenti segmenti, a partire dal punto R:

RZ

:

segmento della linea di riferimento, misurato a partire dal punto R verso l'alto, lungo 530 mm;

ZX

:

segmento perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo, misurato a partire dal punto Z verso l'ancoraggio, lungo 120 mm;

XJ1

:

segmento perpendicolare al piano definito dai segmenti RZ e ZX, misurato a partire dal punto X verso l'avanti, lungo 60 mm.

Il punto J2 viene determinato per simmetria con il punto J1 rispetto al piano verticale longitudinale che passa per la linea di riferimento definita al punto 4.1.2 del manichino seduto al posto considerato.

▼M3

Se è prevista una configurazione a due porte per consentire l'accesso sia ai sedili anteriori sia a quelli posteriori e se l'ancoraggio superiore è fissato al montante «B», il sistema deve essere progettato in modo da non impedire l'accesso o l'uscita dal veicolo.

▼M2

4.4.4.2.

L'ancoraggio effettivo superiore deve trovarsi al di sotto del piano FN, che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile e che forma un angolo di 65o con la linea di riferimento. Per i sedili posteriori, questo angolo può essere ridotto a 60o. Il piano FN è situato in modo da intersecare la linea di riferimento in un punto D tale che sia DR = 315 mm + 1,8 S. Tuttavia, quando S ≤ 200 mm, DR diventa = 675 mm.

4.4.4.3.

L'ancoraggio effettivo superiore deve trovarsi in posizione arretrata rispetto ad un piano FK perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile che interseca la linea di riferimento con un angolo di 120o, in un punto B tale che sia BR = 260 mm + S. Per valori di S ≥ 280 mm, il costruttore può utilizzare BR = 260 mm + 0,8 S a sua discrezione.

▼B

4.4.4.4.

Il valore di S non deve essere inferiore a 140 mm.

4.4.4.5.

L'ancoraggio effettivo superiore deve essere situato in posizione arretrata rispetto ad un piano verticale che è perpendicolare al piano mediano longitudinale del veicolo e che passa per il punto ►M2  R ◄ , come indicato nell'allegato III.

▼M2

4.4.4.6.

L'ancoraggio effettivo superiore deve essere situato al di sopra di un piano orizzontale che passa per il punto C definito al punto 4.1.4.

4.4.4.7.

Oltre all'ancoraggio superiore richiesto al punto 4.3.1, possono essere predisposti altri ancoraggi effettivi superiori se esiste una delle seguenti condizioni:

4.4.4.7.1.

Gli ancoraggi supplementari sono conformi alle prescrizioni di cui ai punti da 4.4.4.1 a 4.4.4.6.

4.4.4.7.2.

Gli ancoraggi supplementari possono essere utilizzati senza l'impiego di attrezzi, sono conformi alle prescrizioni dei punti 4.4.4.5 e 4.4.4.6 e sono ubicati in una delle zone determinate in base a quella descritta nell'allegato III, figura 1, mediante traslazione verticale di 80 mm verso l'alto o verso il basso.

4.4.4.7.3.

L'ancoraggio o gli ancoraggi sono destinati ad una cintura a bretella, sono conformi alle prescrizioni del punto 4.4.4.6, si trovano in posizione arretrata rispetto al piano trasversale che passa per la linea di riferimento e sono ubicati come segue:

4.4.4.7.3.1. nel caso di un solo ancoraggio, nella parte comune ai due diedri aventi come spigoli le verticali passanti per i punti J1 e J2 definiti al punto 4.4.4.1 e la cui sezione è rappresentata su un piano orizzontale, nella figura 2 dell'allegato III;

4.4.4.7.3.2. nel caso di due ancoraggi, in quello dei due diedri sopra definiti che si riveli adatto, purché ciascun ancoraggio non si discosti di oltre 50 mm dalla posizione simmetrica dell'altro ancoraggio rispetto al piano P definito al punto 4.1.6 del punto considerato.

▼B

4.5.   Dimensione dei fori filettati di ancoraggio

4.5.1.

L'ancoraggio deve presentare un foro filettato di 11,11 mm (7/16) 20 UNF 2B.

▼M2

4.5.2.

Se il costruttore munisce il veicolo di cinture di sicurezza applicate su tutti gli ancoraggi prescritti per il sedile in causa, detti ancoraggi possono non essere conformi al punto 4.5.1, sempre che rispettino le altre disposizioni della presente direttiva. Parimenti, la disposizione del punto 4.5.1 non si applica agli attacchi supplementari di cui al punto 4.4.4.7.3.

4.5.3.

La cintura di sicurezza deve poter essere separata dall'ancoraggio senza danneggiarlo.

▼B

5.   PROVE

5.1.   Generalità

5.1.1.

Salvo l'applicazione delle disposizioni del punto 5.2 e su richiesta del fabbricante:

5.1.1.1. le prove possono essere effettuate su una struttura del veicolo o su un veicolo completamente finito;

▼M4

5.1.1.2. le prove possono essere limitate agli ancoraggi relativi a un solo sedile o gruppo di sedili purché:

 gli ancoraggi in questione abbiano le stesse caratteristiche strutturali di quelle relative ad altri sedili o gruppi di sedili;

 qualora tali ancoraggi siano fissati in tutto o in parte al sedile o gruppo di sedili, le caratteristiche strutturali di questo sedile o gruppo di sedili siano le stesse degli altri sedili o gruppi di sedili;

▼B

►M4  5.1.1.3. ◄  i finestrini e le portiere possono essere montati o no e, in caso positivo, possono essere chiusi o aperti;

►M4  5.1.1.4. ◄  si può montare qualsiasi elemento previsto per quel tipo di veicolo che possa contribuire a migliorarne la rigidità della struttura.

▼M2

5.1.2.

I sedili devono essere montati e sistemati, a scelta del servizio tecnico che effettua le prove di omologazione, nella posizione di guida o di impiego che presenti le condizioni più sfavorevoli dal punto di vista della resistenza. La posizione dei sedili va indicata nel verbale. Se il sedile è dotato di uno schienale ad inclinazione regolabile, questo schienale viene bloccato secondo le istruzioni del costruttore o, in loro mancanza, viene bloccato in modo da formare un angolo effettivo il più vicino possibile a 25o per i veicoli delle categorie M1 e N1 ed a 15o per i veicoli di tutte le altre categorie.

▼B

5.2.   Bloccaggio del veicolo

5.2.1.

Il metodo impiegato per bloccare il veicolo durante le prove non deve comportare come conseguenza quella di rinforzare gli ancoraggi o le zone d'ancoraggio o di limitare la normale deformazione della struttura del veicolo.

5.2.2.

Un dispositivo di bloccaggio è considerato soddisfacente se non esercita alcun effetto su una zona che si estende per tutta la larghezza della struttura, quando il veicolo o la struttura sono bloccati o fissati anteriormente a una distanza non inferiore a 500 mm dall'ancoraggio da collaudare e quando sono trattenuti o fissati posteriormente ad una distanza non inferiore a 300 mm da tale ancoraggio.

5.2.3.

Si raccomanda di far poggiare la struttura su supporti allineati approssimativamente con gli assi delle ruote o, qualora non sia possibile, con i punti di ancoraggio della sospensione.

▼M3

5.2.4.

Se viene applicato un metodo di prova diverso da quello prescritto ai paragrafi da 5.2.1 a 5.2.3 della presente direttiva occorre dimostrarne l'equivalenza.

▼B

5.3.   Metodi di prova generali

▼M4

5.3.1.

Tutti gli ancoraggi dello stesso gruppo di sedili devono essere sottoposti a prova simultaneamente. Tuttavia, se sussiste il rischio che una distribuzione non simmetrica del carico sui sedili e/o su gli ancoraggi possa determinarne la rottura, è ammessa l'esecuzione di un'altra prova con una disposizione non simmetrica del carico.

5.3.2.

La forza di trazione deve essere applicata nella direzione corrispondente a quella della posizione a sedere con un angolo di 10o±5o al di sopra dell'orizzontale su un piano parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo.

▼B

5.3.3.

La messa sotto carico dev'essere effettuata il più rapidamente possibile. Gli ancoraggi devono resistere al carico specificato per almeno 0,2 secondi.

5.3.4.

L' ►M4  allegato III ◄ mostra un dei dispositivi di trazione da utilizzare durante le prove descritte al successivo punto 5.4.

5.3.5.

Gli ancoraggi dei posti che prevedono ancoraggi superiori devono essere collaudati nelle seguenti condizioni:

5.3.5.1.

Posti laterali anteriori:

Gli ancoraggi devono essere sottoposti alla prova prescritta dal punto 5.4.1 durante la quale i carichi vengono loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura di sicurezza a tre punti munita di riavvolgitore e di un rinvio o una guida della cinghia all'ancoraggio superiore.

▼M2

Qualora, oltre agli ancoraggi prescritti al punto 4.3, esistano ancoraggi supplementari, questi ultimi devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 5.4.5, nel corso della quale le sollecitazioni sono loro trasmesse mediante un dispositivo che riproduca la geometria del tipo di cintura destinato ad essere fissato a questi ancoraggi.

▼B

5.3.5.1.1. Qualora il riavvolgitore non sia fissato al prescritto ancoraggio inferiore esterno o qualora il riavvolgitore sia fissato all'ancoraggio superiore, anche gli ancoraggi inferiori devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 5.4.3.

5.3.5.1.2. Nei casi di cui al punto 5.3.5.1.1, le prove di cui ai punti 5.4.1 e 5.4.3 possono essere effettuate su due differenti strutture, su richiesta del costruttore.

5.3.5.2.

Posti laterali posteriori e tutti i posti centrali

Gli ancoraggi sono sottoposti alla prova di cui al punto 5.4.2, nella quale i carichi sono loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura di sicurezza a tre punti senza riavvolgitore, ed alla prova di cui al punto 5.4.3 nella quale i carichi vengono trasmessi ai due ancoraggi inferiori mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura di sicurezza sottoaddominale. Su richiesta del costruttore, le due prove possono essere effettuate su due strutture differenti.

▼M3

5.3.5.3.

Un produttore che fornisca un veicolo provvisto di cinture di sicurezza può chiedere che gli ancoraggi corrispondenti siano sottoposti soltanto ad una prova nella quale i carichi vengano loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduca la geometria del tipo di cintura da fissare a detti ancoraggi.

5.3.6.

Se i posti esterni e centrali non sono muniti di ancoraggi superiori, sono gli ancoraggi inferiori che devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 5.4.3 nella quale i carichi vengono loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura sottoaddominale.

▼B

5.3.7.

Se la progettazione del veicolo prevede il montaggio di altri dispositivi che non consentono di fissare le cinghie direttamente agli ancoraggi se non mediante rinvii, ecc., oppure che necessitino di ancoraggi supplementari in aggiunta a quelli menzionati al punto 4.3, la cintura di sicurezza oppure un sistema di cavi, pulegge, ecc., riproducente il complesso della cintura di sicurezza, verrà collegato mediante tale dispositivo agli ancoraggi del veicolo, i quali saranno sottoposti, a seconda del caso, ad una delle prove di cui al punto 5.4.

5.3.8.

Può essere utilizzato un metodo di prova diverso da quello stabilito dal punto 5.3 purché ne venga dimostrata l'equivalenza.

5.4.   Metodi di prova speciali

5.4.1.   Prova degli ancoraggi in caso di cinture di sicurezza a tre punti munite di riavvolgitore con un rinvio al montante fissato all'ancoraggio superiore

5.4.1.1.

Vengono fissati all'ancoraggio superiore una puleggia o un rinvio di cavo o di cinghia specialmente adattati per trasmettere gli sforzi provenienti dal dispositivo di trazione, oppure il rinvio fornito dal fabbricante.

▼M3

5.4.1.2.

Per i veicoli delle categorie M1 ed N1, un carico di prova di 1 350 ± 20 daN viene applicato ad un dispositivo di trazione (vedi ►M4  allegato III ◄ , figura 2) collegato agli ancoraggi della stessa cintura mediante un dispositivo che riproduce la geometria della cinghia che interessa la parte superiore del torso della suddetta cintura di sicurezza.

Per i veicoli delle categorie M2 ed N2 detto carico di prova è di 675 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M3 ed N3 detto carico di prova è di 450 ± 20 daN.

5.4.1.3.

Per i veicoli delle categorie M1 ed N1, viene applicata contemporaneamente una forza di trazione di 1 350 ± 20 daN ad un dispositivo di trazione (vedi ►M4  allegato III ◄ , figura 1) collegato ai due ancoraggi inferiori.

Per i veicoli delle categorie M2 ed N2 detto carico di prova è di 675 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M3 ed N3 detto carico di prova è di 450 ± 20 daN.

▼B

5.4.2.   Prova degli ancoraggi in caso di cintura di sicurezza a tre punti senza riavvolgitore oppure con riavvolgitore all'ancoraggio superiore

▼M3

5.4.2.1.

Per i veicoli delle categorie M1 ed N1 viene applicato un carico di prova di 1 350 ± 20 daN ad un dispositivo di trazione (vedi ►M4  allegato III ◄ , figura 2) collegato all'ancoraggio superiore ed all'ancoraggio inferiore opposto della stessa cintura, utilizzando, se fornito dal fabbricante, un riavvolgitore fissato all'ancoraggio superiore.

Per i veicoli delle categorie M2 ed N2 detto carico di prova è di 675 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M3 ed N3 detto carico di prova è di 450 ± 20 daN.

5.4.2.2.

Per i veicoli delle categorie M1 ed N1 viene applicata simultaneamente una forza di trazione di 1 350 ± 20 daN ad un dispositivo di trazione (vedi ►M4  allegato III ◄ , figura 1) collegato agli ancoraggi inferiori.

Per i veicoli delle categorie M2 ed N2 detto carico di prova è di 675 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M3 ed N3 detto carico di prova è di 450 ± daN.

5.4.3.   Prova degli ancoraggi in caso di cintura di sicurezza sottoaddominale.

Per i veicoli delle categorie M1 ed N1, un carico di prova di 2 225 ± 20 daN è applicato ad un dispositivo di trazione (vedi ►M4  allegato III ◄ , figura 1) collegato ai due ancoraggi inferiori.

Per i veicoli delle categorie M2 e N2 detto carico di prova è di 1 110 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M3 e N3 detto carico di prova è di 740 ± 20 daN.

▼B

5.4.4.   Prove per ancoraggi tutti ricavati nella struttura del sedile o suddivisi fra la struttura del veicolo e la struttura del sedile

5.4.4.1.

Vengono effettuate, secondo il caso, le prove di cui ai precedenti punti 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 aggiungendo, per ogni sedile e per ogni gruppo di sedili, la forza supplementare indicata in appresso.

▼M4

5.4.4.2.

Oltre alle forze di cui ai punti 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3, si applica una forza pari a venti volte la massa del sedile completo.

Per i veicoli delle categorie M2 e N2, questa forza deve essere uguale a dieci volte la massa del sedile completo; per le categorie M3 e N3 essa deve essere uguale a 6,6 volte la massa del sedile completo.

▼M2

5.4.5.   Prova delle cinture di tipo speciale

5.4.5.1.

Un carico di prova di 1 350 ± 20 daN viene applicato a un dispositivo di trazione (vedi allegato IV, figura 2) collegato agli ancoraggi destinati alle cinture di questo tipo mediante un dispositivo che riproduca la geometria della cinghia o delle cinghie che interessano la parte superiore del torso.

▼M3

5.4.5.2.

Per i veicoli delle categorie M1 e N1 viene applicata simultaneamente una forza di trazione di 1 350 ± 20 daN ad un dispositivo di trazione (vedi ►M4  allegato III ◄ , figura 3) collegato ai due ancoraggi inferiori.

Per i veicoli delle categorie M2 e N2 detto carico di prova è di 675 ± 20 daN.

Per i veicoli delle categorie M3 e N3 detto carico di prova è di 450 ± 20 daN.

▼M4

5.4.6.   Prova relativa ai sedili rivolti all'indietro

5.4.6.1. I punti di ancoraggio sono sottoposti a prova applicando, a seconda dei casi, le forze prescritte ai punti 5.4.1, 5.4.2 o 5.4.3. In ciascun caso il carico di prova deve corrispondere al carico prescritto per i veicoli delle categorie M3 e N3.

5.4.6.2. Il carico di prova deve essere diretto in avanti rispetto al posto a sedere in questione, secondo la procedura di cui al punto 5.3.

▼B

5.5.   Risultati delle prove

5.5.1.

Tutti gli ancoraggi devono poter resistere alla prova di cui ai punti 5.3 e 5.4. È ammissibile una deformazione permanente, ivi compresa una rottura parziale di un ancoraggio o della zona circostante, purché la forza prescritta sia stata mantenuta per tutta la durata prevista. Nel corso della prova devono essere rispettate le distanze minime per gli ancoraggi effettivi inferiori di cui al punto 4.4.3.3 e i requisiti di cui ai punti 4.4.4.6 e 4.4.4.7 per gli ancoraggi effettivi superiori.

▼M2

5.5.2.

Nei veicoli che ne sono muniti, i sistemi di spostamento e di bloccaggio che consentono l'uscita dal veicolo agli occupanti di tutti i sedili devono ancora poter essere azionati a mano una volta cessata la forza di trazione.

▼B

5.5.3.

Dopo le prove, viene rilevato qualsiasi deterioramento degli ancoraggi e delle strutture che hanno sopportato il carico durante le prove.

▼M4

5.5.4.

Nel caso degli ancoraggi superiori fissati o uno o più sedili di veicoli della categoria M2 con massa superiore a 3,5 tonnellate e della categoria M3 che sono conformi alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 74/408/CEE, è consentito derogare dalle prescrizioni di cui al punto 5.5.1 riguardanti la conformità con il punto 4.4.4.6. Le informazioni relative al sedile (ai sedili) in questione devono figurare nell'addendum alla scheda di omologazione di cui all'appendice 4.

▼B

6.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

▼M4

6.1.

Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

▼B

6.2.

Di norma queste verifiche si limitano a misurazioni dimensionali. Nondimeno, se risulta necessario, i veicoli vengono sottoposti a prove in conformità delle disposizioni del precedente punto 5.

▼M4

7.   MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

7.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

▼B

►M4  8. ◄    ISTRUZIONI

Per ogni veicolo conforme al tipo omologato, il fabbricante deve indicare chiaramente nelle istruzioni per l'uso del veicolo:

 la posizione degli ancoraggi

 i tipi di cinture per i quali gli attacchi sono previsti.

▼M4




Appendice 1

NUMERO MINIMO DEI PUNTI DI ANCORAGGIO



Categorie di veicoli

Posti a sedere rivolti in avanti

Rivolti all'indietro

Posti laterali

Posti centrali

Anteriori

Altri

Anteriori

Altri

M1

3

3 o 2 ∅

3 o 2 *

2

2

M2 ≤ 3,5 T

3

3

3

3

2

M3 e M2> 3,5 T

3

image

3 o 2

image

3 o 2

image

3 o 2

image

2

N1, N2 e N3

3

2 o 0 #

3 o 2 *

2 o 0 #

Simboli:

2

:

due ancoraggi inferiori che consentono l'installazione di una cintura di sicurezza di tipo B oppure, se prescritto all'allegato XV della direttiva 77/541/CEE, di tipo Br, Br3, Br4m oppure Br4Nm,

3

:

due ancoraggi inferiori e uno superiore che consentono l'installazione di una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio di tipo A oppure, se prescritto all'allegato XV della direttiva 77/541/CEE, di tipo Ar, Ar4m oppure Ar4Nm,

:

cfr. punto 4.3.3 (sono ammessi due ancoraggi se il sedile è interno rispetto a un passaggio),

*

:

cfr. punto 4.3.4 (sono ammessi due ancoraggi se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento),

#

:

cfr. punti 4.3.5 e 4.3.6 (sono prescritti due ancoraggi per i posti a sedere esposti),

image

:

cfr. punto 4.3.7 (sono ammessi due ancoraggi purché non si trovino nella zona di riferimento),

image

:

cfr. punto 4.3.10 (disposizione particolare riguardante il piano superiore dei veicoli).




Appendice 2

POSIZIONE DEGLI ANCORAGGI INFERIORI — PRESCRIZIONI PER L'ANGOLO: α



Sedile

M1

Diverso da M1

Anteriore #

lato fibbia (α2)

45o — 80o

30o — 80o

altro lato (α1)

30o — 80o

30o — 80o

angolo costante

50o — 70o

50o — 70o

sedile a panchina — lato fibbia (α2)

45o — 80o

20o — 80o

sedile a panchina — altro lato (α1)

30o — 80o

20o — 80o

sedile regolabile con angolo di schienale < 20o

45o — 80o (α2) *

20o — 80o (α1) *

20o — 80o

Posteriore #

 

30o — 80o

20o — 80o Ψ

Strapuntino

Non sono richiesti ancoraggi, ma se questi sono montati devono rispettare le prescrizioni per gli angoli del sedile anteriore e posteriore.

Note:

#

:

laterale e centrale,

*

:

se l'angolo è costante, cfr. punto 4.4.3.1,

Ψ

:

45o — 90o per i sedili dei veicoli delle categorie M2 e M3.

▼M4




Appendice 3

image

image




Appendice 4

image

image

▼M4 —————




▼M4

ALLEGATO II

▼M4

UBICAZIONE DEGLI ANCORAGGI EFFETTIVI DELLE CINTURE DI SICUREZZA

▼M2

Figura 1

Zone di ubicazione degli ancoraggi effettivi

image

Figura 2

Ancoraggi effettivi superiori conformi al punto 4.4.4.7.3 dell'allegato I

image




▼M4

ALLEGATO III

DISPOSITIVO DI TRAZIONE

▼B

image

Figura 1

image

Figura 2

▼M2

image

Figura 3



( 1 ) GU n. C 5 dell'8. 1. 1975, pag. 41.

( 2 ) GU n. C 47 del 27. 2. 1975, pag. 45.

( 3 ) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

( 4 ) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 2.

( 5 ) GU n. L 165 del 20. 6. 1974, pag. 16.

( 6 ) GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 1.

( 7 ) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.

( 8 ) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.