1975R2782 — IT — 01.01.2007 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2782/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

(GU L 282, 1.11.1975, p.100)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

Regolamento (CEE) n. 3485/80 del Consiglio del 22 dicembre 1980 

  L 365

1

31.12.1980

 M2

Regolamento (CEE) n. 3791/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 

  L 367

6

31.12.1985

►M3

Regolamento (CEE) n. 3494/86 del Consiglio del 13 novembre 1986 

  L 323

1

18.11.1986

►M4

Regolamento (CEE) n. 3987/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 

  L 376

20

31.12.1987

►M5

Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione del 26 aprile 1991 

  L 107

11

27.4.1991

►M6

Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione del 18 dicembre 1995 

  L 305

49

19.12.1995

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006


Modificato da:

 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..

►A2

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2782/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 1 ), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 2 ), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ),

considerando che, per attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato nel settore dell'avicoltura, i regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 prevedono misure volte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;

considerando che tali misure comprendono, in particolare, quelle che devono consentire l'elaborazione di previsioni a breve e lungo termine basate sulla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati, ma anche norme di commercializzazione che possono riguardare, tra l'altro, l'imballaggio, il trasporto e la stampigliatura;

considerando che un'esatta conoscenza del numero delle uova da cova messe in incubazione e dei pulcini usciti dal guscio, differenziati secondo la specie, la categoria e il tipo di volatili, consente di prevedere l'evoluzione del mercato dei prodotti dell'avicoltura; che occorre inoltre prevedere a tal fine la possibilità di rilevare, se necessario, dati statistici relativi al patrimonio di volatili da selezione e da moltiplicazione;

considerando che, per poter prevedere l'evoluzione del mercato con la maggiore esattezza e celerità, è opportuno rilevare a intervalli regolari i dati relativi alle uova da cova messe in incubazione ed ai pulcini usciti dal guscio e commercializzati;

considerando che è inoltre necessario identificare le uova da cova prodotte nella Comunità, per poterle distinguere dalle uova soggette al regolamento (CEE) n. 2772/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo ad alcune norme di commercializzazione applicabili alle uova ( 4 ); che a tal fine detta identificazione deve effettuarsi nella Comunità mediante la stampigliatura individuale delle uova da cova, ma che è tuttavia opportuno prevedere che, negli Stati membri che la autorizzano, tale identificazione avvenga secondo disposizioni particolari di imballaggio; che quest'ultima possibilità non deve tuttavia far sì che le uova ritirate dall'incubatrice possano essere commercializzate prive di segni distintivi particolari;

considerando che i prezzi limite e i prelievi sono diversi per le uova da cova e le altre uova; che è pertanto opportuno dare la possibilità di effettuare una distinzione netta tra tali prodotti mediante una stampigliatura delle uova da cova;

considerando che tale norma vale anche per l'esportazione, soprattutto data la possibilità di concedere restituzioni; che tuttavia bisogna tener conto il più possibile delle disposizioni che possono esistere nei paesi terzi in materia di identificazione, per non ostacolare il commercio con tali paesi;

considerando che un numero distintivo rilasciato a ciascuno stabilimento e apposto sulle uova da cova, o sugli imballaggi contenenti uova da cova o pulcini, può facilitare la commercializzazione di tali prodotti e il controllo dell'osservanza delle disposizioni del regolamento;

considerando che, tanto per il commercio che per il controllo, è opportuno che i documenti d'accompagnamento rechino indicazioni relative in particolare alla natura della partita di uova da cova o di pulcini e alla sua provenienza; che a tal fine alcune di queste indicazioni devono figurare sugli imballaggi;

considerando che occorre garantire agli stabilimenti in questione il beneficio dell'anonimato e del segreto statistico per le informazioni individuali che li riguardano;

considerando che è opportuno esentare dall'obbligo di osservare il presente regolamento gli stabilimenti che per la loro scarsa importanza commerciale non hanno un'influenza rilevante né sui risultati statistici globali né sull'evoluzione del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

▼M4

1. Uova da cova: le uova di volatili da cortile delle sottovoci 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate conformemente al presente regolamento.

2. Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, delle sottovoci 0105 11, ►M6  0105 12 ◄ e 0105 19 della nomenclatura combinata, delle seguenti categorie:

a) «pulcini da utilizzazione»: i pulcini di uno dei seguenti tipi:

i) «pulcini da carne»: i pulcini destinati ad essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale;

ii) «pulcini da produzione di uova»: i pulcini destinati ad essere allevati per la produzione di uova da consumo;

iii) «pulcini per uso misto»: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne;

b) «pulcini da moltiplicazione»: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione;

c) «pulcini riproduttori»: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione;

3. Stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività:

a) «stabilimento di selezione»: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova per la produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione;

b) «stabilimento di moltiplicazione»: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione;

c) «incubatoio»: lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell'incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;

4. Capienza: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.

Articolo 2

1.  La commercializzazione, il trasporto di uova da cova e di pulcini e la messa in incubazione di uova da cova, sono ammessi nel territorio della Comunità a fini professionali o commerciali soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

2.  Tuttavia, gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1 000 uova da cova, non sono tenuti ad osservare il presente regolamento.

Articolo 3

Ogni stabilimento viene registrato, a sua richiesta, dall'autorità competente designata da ciascuno Stato membro e riceve un numero distintivo.

Il numero distintivo può essere ritirato agli stabilimenti che non si conformano alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

Al più tardi tre mesi dopo l'applicazione del presente regolamento, ogni Stato membro invia agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti situati nel suo territorio, indicando il numero distintivo, la denominazione e l'indirizzo di ogni stabilimento. Qualsiasi modifica dell'elenco è comunicata all'inizio di ogni trimestre solare agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Articolo 5

▼M3

1.  Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono marchiate individualmente.

▼M3 —————

2.  Le uova da cova sono trasportate all'interno di imballaggi in condizioni di perfetta pulizia contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame provenienti da un solo stabilimento e recanti almeno la dicitura «œufs à couver», «broedeieren», «rugeæg», «Bruteier», «αυγά προς εκκόλαψιν», huevos para incubar, «eggs for hatching», «uova da cova», ovos para incubação, «munia haudottavaksi»,«kläckägg» ►A2  , «násadová vejce», «haudemunad», «inkubējamas olas», «kiaušiniai perinimui», «keltetőtojás», «bajd tat-tifqis», «jaja wylęgowe»; «valilna jajca» o «násadové vajcia» ◄ , ►M7  «яйца за люпене», «ouă puse la incubat». ◄

▼B

►M3  3. ◄   Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori, sulle uova da cova destinate all'esportazione e sui relativi imballaggi possono figurare delle indicazioni diverse da quelle prescritte dal presente regolamento, purché non diano adito a confusione con queste ultime e con quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2772/75 e dai relativi regolamenti di applicazione.

Articolo 6

Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo qualora rechino, in caratteri di almeno 3 millimetri di altezza il nome del paese d'origine e la dicitura stampata «à couver», «broedei», «rugeæg», «Brutei», «προς εκκόλαψιν», para incubar, «hatching», «cova», para incubação, «haudottavaksi», «för kläckning» ►A2  , «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie» ◄ , ►M7  «за люпене», «incubare». ◄ Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di polame, di uno stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni che compaiono sulle uova;

b) la specie di pollame da cui provengono le uova;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

▼M3

Articolo 7

Ogni incubatoio tiene uno o più registri in cui sono elencati per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione da uova o uso misto):

a) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe ad incubare, nonché il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova;

b) la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzate;

c) il numero di uova covate ritirate dall'incubatrice e l'identità dell'acquirente.

Articolo 8

Le uova covate ritirate dall'incubatrice devono essere utilizzate a fini diversi dal consumo umano. Esse possono essere utilizzate come uova industriali ai sensi dell'articolo 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 2772/75.

▼B

Articolo 9

▼M3

1.  Ogni incubatoio comunica mensilmente all'autorità competente del rispettivo Stato membro — per specie, per categoria e per tipo — il numero di uova da cova messe in incubazione e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzati.

▼B

2.  Dati statistici relativi al patrimonio di volatili da selezione e da moltiplicazione vengono richiesti, se necessario, agli stabilimenti diversi da quelli previsti al paragrafo 1, secondo modalità e a condizioni adottate con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

Articolo 10

1.  Ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione, subito dopo il ricevimento e lo spoglio dei dati di cui all'articolo 9, una lista riassuntiva elaborata in base ai suddetti dati per il mese precedente. ►M5  La Germania è autorizzata a rilevare i dati mensili relativi agli incubatoi situati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca solo a decorrere dal 1o gennaio 1991 e a comunicare i dati relativi a tali incubatoi per l'anno 1991 al più tardi quattro mesi dopo il mese di riferimento. ◄

La lista riassuntiva dello Stato membro deve indicare inoltre il numero dei pulcini importati ed esportati nello stesso mese, secondo la specie, il tipo e la categoria di volatili.

2.  La Commissione raccoglie i dati delle liste riassuntive, procede alla loro elaborazione e ne informa gli Stati membri.

Articolo 11

1.  I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria dei volatili.

2.  Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso incubatoio e recano almeno l'indicazione del numero distintivo dell'incubatoio.

Articolo 12

I pulcini provenienti dai paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:

a) il nome del paese d'origine,

b) la specie di volatile alla quale appartengono i pulcini,

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

Articolo 13

1.  Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, è compilato un documento d'accompagnamento che contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento e il suo numero distintivo,

b) il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di volatili,

c) la data di spedizione,

d) il nome e l'indirizzo del destinatario.

2.  Per le partite di uova da cova e di pulcini importate dai paesi terzi, il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d'origine.

Articolo 14

Le indicazioni previste dal presente regolamento sono scritte in modo chiaramente leggibile.

Tali indicazioni e i documenti di accompagnamento sono redatti in almeno una delle lingue della Comunità.

Articolo 15

Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori, sugli imballaggi destinati all'esportazione possono figurare delle indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento, purché non diano adito a confusione con queste ultime.

Articolo 16

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dalle autorità designate da ciascuno Stato membro. L'elenco di tali autorità è comunicato agli altri Stati membri ed alla Commissione al più tardi un mese prima dell'applicazione del presente regolamento. Ogni modifica dell'elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Articolo 17

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 o all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75, secondo i casi.

Articolo 18

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire l'anonimato e il carattere riservato delle informazioni fornite in applicazione dell'articolo 9.

2.  Le indicazioni che figurano nei registri possono essere utilizzate solo dalle autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 19

1.  Il regolamento (CEE) n. 1349/72 del Consiglio, del 27 giugno 1972, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ( 5 ), modificato dal regolamento (CEE) n. 225/73 ( 6 ), è abrogato.

2.  I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale (SIC! GU n. L 282 del 1. 11. 1975, pag. 49).

( 2 ) Vedasi pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale (SIC! GU n. L 282 del 1. 11. 1975, pag. 77).

( 3 ) GU n. C 128 del 9. 6. 1975, pag. 39.

( 4 ) Vedasi pag. 56 della presente Gazzetta ufficiale (SIC! GU n. L 282 del 1. 11. 1975, pag. 56).

( 5 ) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 7.

( 6 ) GU n. L 27 del 1o. 2. 1973, pag. 16.