Ricorso proposto il 27 settembre 2022 da Eviny AS contro l'Autorità di vigilanza EFTA
      (Causa E-10/22)
      (2022/C 437/04)
      In data 27 settembre 2022 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA Eviny AS, rappresentata da Svein Terje Tveit e Paul Gunnar Hagelund, avvocati dello studio legale Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo, Norvegia.
      Eviny AS chiede alla Corte EFTA di:
      
         
         
         
            
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                   annullare la decisione n. 161/22/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 6 luglio 2022; 
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                   condannare l’Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali. 
                  Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso 
                  
                     
                     
                     
                        
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                               Eviny AS («la ricorrente») è una società norvegese operante nel settore dell'energia rinnovabile, di diritto norvegese, che produce e distribuisce energia elettrica nella Norvegia occidentale. 
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                               La decisione n. 161/22/COL («la decisione impugnata») è stata adottata a seguito di una denuncia presentata l'11 maggio 2017 dall'associazione di categoria norvegese NELFO in merito ad aiuti di Stato concessi dal comune di Bergen. 
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                               Le misure contestate riguardano la sovracompensazione versata per i costi di gestione e manutenzione e per i costi di capitale relativi all'infrastruttura di illuminazione stradale di Bergen. 
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                               La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e fonda il ricorso sui seguenti motivi: 
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
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                                           concludendo che la proprietà e la gestione dell'illuminazione stradale costituiscono un'attività economica l'Autorità di vigilanza EFTA ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione della nozione di impresa; 
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                                           concludendo che la ricorrente ha ottenuto un vantaggio economico tramite la sovracompensazione l'Autorità di vigilanza EFTA ha commesso un errore manifesto di valutazione; 
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                                           non si configurano distorsioni della concorrenza né effetti sugli scambi; 
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                                           il presunto aiuto deve essere qualificato come aiuto esistente non soggetto a recupero; 
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                                           la decisione impugnata si fonda su un esame insufficiente dei fatti e non è adeguatamente motivata, in violazione dell'articolo 16 dell'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. 
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