12.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 290/5


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

del 21 aprile 2021

concernente il riconoscimento dello status di indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione e dei programmi di eradicazione di Norvegia e Islanda o di talune zone o compartimenti di questi paesi, per quanto riguarda talune malattie elencate, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione [2021/1332]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 3 del protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13, dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (1) [«regolamento (UE) 2016/429»], come modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, punto 4, lettera d), di tale accordo, nonché dagli adattamenti specifici e dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dall'articolo 31, paragrafo 3, dall'articolo 36, paragrafo 4, e dall'articolo 280,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13e, dell'accordo SEE, regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (2) [«regolamento delegato (UE) 2020/687»], come adattato all'accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dall'articolo 112,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13h, dell'accordo SEE, regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (3)[«regolamento delegato (UE) 2020/689»], come adattato dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 di tale accordo e dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dall'articolo 84,

considerando quanto segue:

Il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il regolamento delegato (UE) 2020/689 sono stati integrati negli allegati dell'accordo SEE a decorrere dal 17 aprile 2021. Conformemente alla data di applicazione indicata rispettivamente nel regolamento (UE) 2016/429, nel regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel regolamento delegato (UE) 2020/689, questi regolamenti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. In particolare, prevede il riconoscimento dello status di indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione e dei programmi di eradicazione degli Stati dello Spazio economico europeo («Stati SEE») o di zone o compartimenti di tali Stati in riferimento a determinate malattie elencate all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento per una o più delle pertinenti specie animali.

L'articolo 280, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce misure transitorie per gli status di indenne da malattia o di zona di non vaccinazione («gli status») approvati prima dell'applicazione di tale regolamento, in conformità, a seconda dei casi, con le direttive 64/432/CEE (4), 91/68/CEE (5) e 2006/88/CE (6) del Consiglio, o la direttiva 2009/158/CE del Consiglio (7) («la pertinente direttiva precedente»). Tali status sono qui definiti «status esistenti».

L'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 integra l'articolo 280, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, stabilendo che gli status esistenti si considerano riconosciuti conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 qualora il pertinente status esistente abbia ottenuto il riconoscimento prima della data di applicazione di tale regolamento.

L'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») ha adottato una serie di decisioni di riconoscimento degli status di Norvegia o Islanda, o di determinate zone di questi paesi, conformemente alla precedente direttiva pertinente, prima dell'applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 (le «precedenti decisioni sullo status»).

Le precedenti decisioni sullo status comprendono decisioni adottate dall'Autorità ai sensi della normativa SEE anteriore alla precedente direttiva pertinente, ove i criteri di riconoscimento previsti da tale normativa fossero equivalenti ai criteri di riconoscimento previsti dalla precedente direttiva pertinente. Tali status esistenti riguardano le malattie elencate seguenti:

infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini, ovini e caprini;

infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, e M. tuberculosis) («MTBC»);

leucosi bovina enzootica («LEB»);

rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva («IBR/IPV»);

infezione da virus della malattia di Aujeszky («ADV»);

infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione;

setticemia emorragica virale («SEV»);

necrosi ematopoietica infettiva («NEI»);

infezione da Marteilia refringens e

infezione da Bonamia ostreae.

Ai sensi dell'articolo 280, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689, tali status esistenti si considerano riconosciuti conformemente a tali regolamenti. A fini di chiarezza, la presente decisione abroga le precedenti decisioni sullo status ed elenca nel proprio allegato gli status che si considerano riconosciuti.

La Norvegia e l'Islanda possono chiedere all'Autorità il riconoscimento dello status di indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione e dei programmi di eradicazione per una o più delle malattie elencate conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689 per una o più delle pertinenti specie animali, per tutto il loro territorio o per una o più zone o compartimenti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429. L'Autorità può approvare, previe modifiche ove necessario, le domande degli Stati EFTA-SEE di riconoscimento dello status di indenne da malattia o dello status di zona di non vaccinazione o dei programmi di eradicazione, quando le condizioni pertinenti sono soddisfatte.

L'Autorità è tenuta, conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 266, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, a presentare eventuali progetti di decisione concernenti il riconoscimento degli status di indenne da malattia e di zona di non vaccinazione, o il riconoscimento dei programmi di eradicazione della Norvegia e dell'Islanda o di loro zone o compartimenti, per quanto riguarda determinate malattie elencate («progetto di decisione di riconoscimento») al comitato veterinario e fitosanitario EFTA («il comitato»). Il comitato è il comitato pertinente designato per assistere l'Autorità nell'espletamento di tale funzione ai sensi della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2012/SC del 26 ottobre 2012.

Il comitato è tenuto a esprimere un parere su ogni progetto di decisione di riconoscimento presentato, conformemente alla procedura d'esame stabilita ai sensi dell'articolo 3 della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2012/SC del 26 ottobre 2012. Se il progetto di decisione di riconoscimento è approvato dal comitato, il rispettivo allegato della presente decisione è modificato per includervi i nuovi status di indenne da malattia e di zona di non vaccinazione o i nuovi programmi di eradicazione riconosciuti.

In precedenza l'Autorità aveva adottato le decisioni n. 67/95/COL, n. 300/08/COL e n. 265/12/COL che approvavano rispettivamente il piano di allarme per la lotta contro l'afta epizootica, il piano di emergenza per l'influenza aviaria e il programma di intervento per le malattie esotiche degli animali acquatici repertoriate, presentati dalla Norvegia. Gli atti che richiedevano l'approvazione dei rispettivi piani, e su cui si basavano tali decisioni, rispettivamente le direttive 90/423/CEE (8), 2005/94/CE (9) e 2006/88/CE del Consiglio (10), sono state abrogate dal regolamento (UE) 2016/429 e, solo nel caso della direttiva 2005/94/CE, dal regolamento delegato (UE) 2020/687. Gli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) 2016/429 concernenti i piani di emergenza non richiedono agli Stati SEE né di presentare per approvazione piani di emergenza, né di adottare misure transitorie che permettano il riconoscimento dei piani di emergenza approvati prima dell'applicazione di tale regolamento. Pertanto, a fini di chiarezza, la presente decisione abroga le decisioni n. 67/95/COL, n. 300/08/COL e n. 265/12/COL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli status di indenne da malattia o di zona di non vaccinazione e i programmi di eradicazione di Norvegia e Islanda o di talune zone o compartimenti di questi paesi, riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689, sono elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le precedenti decisioni dell'Autorità in questo campo, indicate nella quarta e ultima colonna delle tabelle contenute nell'allegato della presente decisione, sono abrogate.

Articolo 3

Le decisioni n. 67/95/COL, n. 300/08/COL e n. 265/12/COL sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Articolo 5

La Norvegia e l'Islanda sono destinatarie della presente decisione.

Articolo 6

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Bente ANGELL-HANSEN

Presidente

Högni KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio responsabile

Frank J. BÜCHEL

Membro del Collegio

Carsten ZATSCHLER

Controfirmatario in qualità di direttore, Affari giuridici e amministrativi


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1. Integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020.

(2)   GU L 174 del 3.6.2020, pag. 67. Integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 3/2021 del 5 febbraio 2021.

(3)   GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211. Integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 4/2021 del 5 febbraio 2021.

(4)  L'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 4.1, punto 1, dell'accordo SEE, direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977), come modificata e adattata all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I dell'accordo SEE.

(5)  L'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 4.1, punto 2, dell'accordo SEE, direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), come modificata e adattata all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I dell'accordo SEE.

(6)  L'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 3.1, punto 8a, e parte 8.1, punto 4a, dell'accordo SEE, direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14), come modificata e adattata all'accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I dell'accordo SEE.

(7)  L'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 4.1, punto 4a, dell'accordo SEE, direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74), come modificata e adattata all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I dell'accordo SEE.

(8)  L'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 3.1, punto 2, dell'accordo SEE, direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13), come adattata all'accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I dell'accordo SEE.

(9)  L'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 3.1, punto 5a, dell'accordo SEE, direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16), come modificata e adattata all'accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I dell'accordo SEE.

(10)  Più specificamente l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 90/423/CEE, l'articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE e l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/88/CE.


ALLEGATO

Status di indenne da malattia e status di zona di non vaccinazione e programmi di eradicazione di Norvegia e Islanda o di zone o compartimenti di questi paesi, riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689

In Norvegia:

Status di indenne da malattia o di zona di non vaccinazione

Superficie: intero territorio o zona

Base giuridica

Numero della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA precedente o nuova

Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini

Intero territorio

Articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/689

28/07/COL del 19 febbraio 2007 (decisione precedente abrogata)

Infezione da Brucella melitensis nelle popolazioni di ovini e caprini

Intero territorio

Articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/689

029/21/COL del 13 aprile 2021 (decisione precedente abrogata)

Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) («MTBC»)

Intero territorio

Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689

28/07/COL del 19 febbraio 2007

(decisione precedente abrogata)

Leucosi bovina enzootica («LEB»)

Intero territorio

Articolo 84, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/689

28/07/COL del 19 febbraio 2007

(decisione precedente abrogata)

Rinotracheite infettiva bovina («IBR»)/vulvovaginite pustolosa infettiva («IPV»)

Intero territorio

Articolo 84, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/689

159/10/COL del 21 aprile 2010 (decisione precedente abrogata)

Infezione da virus della malattia di Aujeszky («ADV»)

Intero territorio

Articolo 84, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/689

160/10/COL del 21 aprile 2010 (decisione precedente abrogata)

Infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

Intero territorio

Articolo 84, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2020/689

221/96/COL del 4 dicembre 1996 (decisione precedente abrogata)

Infezione da Marteilia refringens

Zona: l'intera fascia costiera della Norvegia, a eccezione della zona di contenimento nel comune di Bømlo nella contea di Hordaland nella Norvegia meridionale, descritta specificamente nel paragrafo 2 dei regolamenti norvegesi sulla zona di controllo per la lotta contro la marteiliosi nei molluschi, comune di Bømlo, Hordaland (FOR-2017 - 09-08-1377)

Articolo 84, paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato (UE) 2020/689

18/18/COL del 9 febbraio 2018 (decisione precedente abrogata)

Infezione da Bonamia ostreae

Zona: l'intera fascia costiera della Norvegia, a eccezione della contea di Aust-Agder, nella Norvegia meridionale

Articolo 84, paragrafo 1, lettera k), del regolamento delegato (UE) 2020/689

18/18/COL del 9 febbraio 2018 (decisione precedente abrogata)

Necrosi ematopoietica infettiva («NEI»)

L'intero territorio, ad esclusione della parte norvegese dei bacini idrografici di Grense Jacobselv e del fiume Pasvik e dei fiumi compresi fra i due e la regione litoranea connessa (zona)

Articolo 84, paragrafo 1, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2020/689

264/12/COL del 5 luglio 2012 (decisione precedente abrogata)

Setticemia emorragica virale («SEV»)

L'intero territorio, ad esclusione della parte norvegese dei bacini idrografici di Grense Jacobselv e del fiume Pasvik e dei fiumi compresi fra i due e la regione litoranea connessa (zona)

Articolo 84, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2020/689

264/12/COL del 5 luglio 2012 (decisione precedente abrogata)


Programma di eradicazione

Superficie: intero territorio, zona o compartimento

Base giuridica

Numero della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA

Attualmente non contiene alcuna voce

 

 

 

In Islanda:

Status di indenne da malattia o di zona di non vaccinazione

Superficie: intero territorio o zona

Base giuridica

Numero della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA precedente o nuova

Necrosi ematopoietica infettiva («NEI»)

Intero territorio

Articolo 84, paragrafo 1, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione

227/04/COL del 9 settembre 2004 e n. 36/16/COL del 9 febbraio 2016 (decisione precedente abrogata)


Programma di eradicazione

Superficie: intero territorio, zona o compartimento

Base giuridica

Numero della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA

Attualmente non contiene alcuna voce