21.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 426/6


SENTENZA DELLA CORTE

del 15 luglio 2021

nella causa E-14/20

Liti-Link AG contro LGT Bank AG

(Direttiva 2004/39/CE – Direttiva 2006/73/CE – Nozione di «termini essenziali» – Comunicazione sufficiente di informazioni ai clienti – Nozione di «forma sintetica» – Ricevibilità)

(2021/C 426/04)

Nella causa E-14/20, Liti-Link AG contro LGT Bank AG – ISTANZA alla Corte ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia da parte della Corte suprema del Principato del Liechtenstein (Fürstlicher Oberster Gerichtshof) sull’interpretazione della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 15 luglio 2021 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1.

L’articolo 26, ultimo comma, della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che un’impresa di investimento può comunicare i termini essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie in forma sintetica a condizione che abbia informato chiaramente il cliente, prima della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio, che tali incentivi sono versati o ricevuti da terzi; che si sia impegnata a rendere noti altri dettagli su richiesta del cliente; e che onori tale impegno.

La comunicazione in forma sintetica ai sensi dell’articolo 26 può essere effettuata in termini e condizioni generali o prestabiliti, purché ogni singolo cliente riceva le informazioni relative allo specifico servizio di investimento e che queste informazioni costituiscano per il cliente una base sufficiente per prendere decisioni di investimento in conoscenza di causa.

2.

La comunicazione ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della direttiva 2006/73/CE comporta l’obbligo per l’impresa di investimento di indicare chiaramente se e quando una competenza, una commissione o una prestazione non monetaria sono concesse, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio in questione. Una comunicazione generica che si limiti a menzionare la possibilità che un’impresa di investimento riceva da terzi una competenza, una commissione o una prestazione non monetaria non è sufficiente ai fini dell’articolo 26 di tale direttiva.

3.

Se l’importo delle competenze o delle commissioni non può essere accertato, una comunicazione corretta a norma dell’articolo 26, primo comma, lettera b), punto i), della direttiva 2006/73/CE, deve consentire al cliente di calcolare l’importo delle competenze o delle commissioni versate all’impresa di investimento da un terzo, in modo che il cliente possa prendere una decisione d’investimento con cognizione di causa.

4.

Le condizioni di cui all’articolo 26, ultimo comma, della direttiva 2006/73/CE per la comunicazione di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie in forma sintetica non sono soddisfatte se l’impresa di investimento si impegna a comunicare al cliente dettagli aggiuntivi relativi unicamente al periodo di dodici mesi precedenti la richiesta di informazioni.

5.

Il diritto SEE non esige un effetto diretto delle sue disposizioni non correttamente recepite nel diritto nazionale. Il giudice nazionale è tuttavia tenuto, per quanto possibile, a garantire il risultato perseguito dal diritto SEE mediante un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto SEE.