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21.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 426/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 15 luglio 2021
nella causa E-14/20
Liti-Link AG contro LGT Bank AG
(Direttiva 2004/39/CE – Direttiva 2006/73/CE – Nozione di «termini essenziali» – Comunicazione sufficiente di informazioni ai clienti – Nozione di «forma sintetica» – Ricevibilità)
(2021/C 426/04)
Nella causa E-14/20, Liti-Link AG contro LGT Bank AG – ISTANZA alla Corte ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia da parte della Corte suprema del Principato del Liechtenstein (Fürstlicher Oberster Gerichtshof) sull’interpretazione della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 15 luglio 2021 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
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1. |
L’articolo 26, ultimo comma, della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che un’impresa di investimento può comunicare i termini essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie in forma sintetica a condizione che abbia informato chiaramente il cliente, prima della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio, che tali incentivi sono versati o ricevuti da terzi; che si sia impegnata a rendere noti altri dettagli su richiesta del cliente; e che onori tale impegno. La comunicazione in forma sintetica ai sensi dell’articolo 26 può essere effettuata in termini e condizioni generali o prestabiliti, purché ogni singolo cliente riceva le informazioni relative allo specifico servizio di investimento e che queste informazioni costituiscano per il cliente una base sufficiente per prendere decisioni di investimento in conoscenza di causa. |
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2. |
La comunicazione ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della direttiva 2006/73/CE comporta l’obbligo per l’impresa di investimento di indicare chiaramente se e quando una competenza, una commissione o una prestazione non monetaria sono concesse, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio in questione. Una comunicazione generica che si limiti a menzionare la possibilità che un’impresa di investimento riceva da terzi una competenza, una commissione o una prestazione non monetaria non è sufficiente ai fini dell’articolo 26 di tale direttiva. |
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3. |
Se l’importo delle competenze o delle commissioni non può essere accertato, una comunicazione corretta a norma dell’articolo 26, primo comma, lettera b), punto i), della direttiva 2006/73/CE, deve consentire al cliente di calcolare l’importo delle competenze o delle commissioni versate all’impresa di investimento da un terzo, in modo che il cliente possa prendere una decisione d’investimento con cognizione di causa. |
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4. |
Le condizioni di cui all’articolo 26, ultimo comma, della direttiva 2006/73/CE per la comunicazione di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie in forma sintetica non sono soddisfatte se l’impresa di investimento si impegna a comunicare al cliente dettagli aggiuntivi relativi unicamente al periodo di dodici mesi precedenti la richiesta di informazioni. |
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5. |
Il diritto SEE non esige un effetto diretto delle sue disposizioni non correttamente recepite nel diritto nazionale. Il giudice nazionale è tuttavia tenuto, per quanto possibile, a garantire il risultato perseguito dal diritto SEE mediante un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto SEE. |