5.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 367/42


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 102/20/COL

del 31 agosto 2020

che autorizza la Norvegia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti [2020/1635]

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto il regolamento 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (1) («il regolamento») e in particolare l’articolo 2 di tale regolamento, adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1,

considerando quanto segue:

A norma della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), taluni conducenti professionali sono tenuti a seguire una formazione periodica al superamento della quale ricevono un certificato di idoneità professionale («CAP») del conducente, che può essere sotto forma di una carta di qualificazione del conducente o di una corrispondente marchiatura del codice armonizzato «95» dell’Unione sulla patente di guida a norma dell’articolo 10 di tale direttiva.

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga di sette mesi i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP), che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Allo stesso modo, l’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marchiatura del codice armonizzato «95» dell’Unione e l’articolo 2, paragrafo 3, proroga le corrispondenti carte di qualificazione del conducente.

Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabili il completamento della formazione periodica o la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nell’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o i periodi di sette mesi di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 di tale regolamento, a seconda dei casi, o entrambi i periodi.

Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma dell’articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2020/698, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, l’Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 di tale regolamento, che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi in questione. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che restino impraticabili il completamento e la certificazione della formazione periodica o la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

Con lettera del 15 giugno 2020 (3), facendo riferimento all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/698, la Norvegia ha presentato una richiesta motivata a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, per essere autorizzata ad applicare una proroga dei periodi di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. La Norvegia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 26 agosto 2020 (4).

Secondo le informazioni fornite dalla Norvegia, si ritengono con ogni probabilità impraticabili nel paese il completamento e la certificazione della formazione periodica e l’apposizione della marchiatura del codice armonizzato «95» dell’Unione fino al 30 settembre 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID‐19.

In particolare, la Norvegia ha imposto misure di blocco generali che includevano la chiusura delle strutture di formazione, comprese quelle connesse alla formazione periodica dei conducenti prevista dalla direttiva 2003/59/CE e di servizi pubblici connessi al rinnovo di documenti e patenti.

I corsi di formazione periodica sono stati gradualmente riattivati. Tuttavia, le misure necessarie al contenimento della COVID-19 impongono ancora restrizioni a tali strutture. La Norvegia afferma che le strutture di formazione devono soddisfare le pertinenti norme nazionali in materia di distanziamento sociale. Di conseguenza, solo un numero ridotto di candidati è in grado di partecipare contemporaneamente ai corsi di formazione. A causa delle misure imposte dalle autorità norvegesi, un gran numero di titolari di patenti di guida non ha potuto completare la necessaria formazione periodica.

Dopo aver valutato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2020/698, la conclusione motivata presentata dalla Norvegia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5 di tale regolamento, e le informazioni supplementari fornite, l’Autorità ritiene con ogni probabilità impraticabili il completamento della formazione periodica o la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure che la Norvegia ha adottato per impedire o contenere la diffusione della COVID‐19. I requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2020/698, sono pertanto soddisfatti.

La Norvegia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare una proroga di un mese dei rispettivi periodi, compresi tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/698,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

La Norvegia è autorizzata ad applicare una proroga di un mese del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ai fini dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2020

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Bente ANGELL-HANSEN

Presidente

Frank J. BÜCHEL

Membro del Collegio

Högni KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio responsabile

Carsten ZATSCHLER

Controfirmatario in qualità di Direttore,

Affari giuridici e amministrativi


(1)  GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10). Integrato nell’accordo SEE al punto 4b dell’allegato XIII con decisione del Comitato misto SEE n. 91/2020 del 18 giugno 2020.

(2)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). Integrato nell’accordo SEE al punto 37 dell’allegato XIII con decisione del Comitato misto SEE n. 64/2006 (GU L 245 del 7.9.2006, pag. 13).

(3)  Doc n. 1138286.

(4)  Doc n. 1149283.