2.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 110/9


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata il 3 dicembre 2019 dalla Corte d’appello del Principato del Liechtenstein in relazione alla causa Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel contro Meleda Anstalt

(Causa E-10/19)

(2020/C 110/08)

In data 3 dicembre 2019 la Corte d’appello del Principato del Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la cancelleria della Corte il 5 dicembre 2019, in relazione alla causa Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel contro Melead Anstalt, in merito ai seguenti quesiti:

Come deve essere interpretato l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849?

I.   

 

1.

Come deve essere interpretata la disposizione in base alla quale le società e le altre entità giuridiche sono tenute a ottenere informazioni adeguate sulla loro titolarità effettiva? È sufficiente, in linea di principio, che il soggetto obbligato sia informato dell’identità del titolare effettivo o devono essere prodotti anche documenti sottostanti aventi valore probatorio (statuto ecc.)?

2.

Nel caso in cui la semplice comunicazione delle informazioni non sia sufficiente, ma si debbano produrre anche i documenti sottostanti (statuto ecc.): se il titolare effettivo è una persona giuridica con sede legale in uno Stato SEE, ed è quindi soggetto anche alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849, la situazione cambia? La semplice comunicazione delle informazioni è sufficiente almeno in questo caso?

3.

In caso di risposta negativa al quesito n. 2: la situazione cambia se l’organo di gestione del titolare effettivo è costituito da un avvocato, un notaio o un «trustee» (amministratore) che, ai sensi del diritto nazionale, è tenuto a fornire informazioni complete e accurate, pena l’imposizione di sanzioni severe o, in caso di inadempienza, la revoca dell’autorizzazione a esercitare, e a cui l’ordinamento giuridico nazionale accorda particolare fiducia?

4.

In caso di risposta negativa anche al quesito n. 3, per cui sussiste in ogni caso l’obbligo di produrre i documenti sottostanti (statuto ecc.):

a)

qual è la portata minima dei documenti da produrre tenuto conto del principio della minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)?

b)

In che modo si deve dimostrare che non sussiste un possesso indiretto o, in ultima istanza, un controllo da parte di una persona fisica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), punto v), e dell’articolo 3, paragrafo 6, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 (alla luce del principio secondo cui non vi è l’obbligo di provare l’esistenza di circostanze negative — «negativa non sunt probanda»)?

II.   

A prescindere dalle risposte date ai quesiti della sezione I:

1.

Come deve procedere il soggetto che ha l’obbligo di ottenere informazioni adeguate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 se il titolare effettivo si rifiuta di fornire informazioni e/o (a seconda delle risposte date ai quesiti della sezione I) di produrre i documenti sottostanti, o non fornisce informazioni accurate e attuali: il soggetto obbligato deve intentare, a proprio rischio e a proprie spese, un’azione legale contro il titolare effettivo per la trasmissione delle informazioni o, se disponibile, avviare un’azione legale analoga prevista dal diritto nazionale, o può limitarsi ad accettare le informazioni comunicategli dal titolare effettivo o il rifiuto di divulgare informazioni? In questo caso si deve eventualmente applicare mutatis mutandis l’articolo 3, paragrafo 6, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2015/849, che fa riferimento al fatto di «aver esperito tutti i mezzi possibili»? In altri termini, l’obbligo di esperire tutti i mezzi possibili va inteso come comprensivo dell’avvio di un’azione legale a proprio rischio e a proprie spese?

2.

In caso di risposta affermativa al quesito precedente (cioè se sussiste l’obbligo di intraprendere un’azione legale): si deve allora applicare mutatis mutandis l’articolo 3, paragrafo 6, lettera a), punto ii), della direttiva, per cui sussiste l’obbligo di agire in giudizio a proprio rischio e a proprie spese qualora vi siano motivi di sospetto o dubbi (anche minimi) in relazione alle informazioni fornite?