23.1.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/8


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata il 13 agosto 2019 dalla Corte d’appello del Principato del Liechtenstein nel procedimento penale a carico di H e I

(causa E-6/19)

(2020/C 23/08)

Il 13 agosto 2019 la Corte d’appello del Principato del Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la cancelleria della Corte EFTA il 20 agosto 2019, nel procedimento penale a carico di H e I, in merito ai seguenti quesiti:

1.

in relazione all’articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006:

a)

Questa disposizione si applica anche ai «viaggi a vuoto» dei veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori ivi menzionati, vale a dire ai viaggi effettuati da questi veicoli per prendere in consegna denaro o valori e ai viaggi di ritorno effettuati dopo la consegna del denaro o dei valori?

b)

Questa disposizione si applica anche ai veicoli che scortano veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori?

2.

È necessario o proporzionato, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, che uno Stato membro infligga sanzioni per infrazioni a detto regolamento nei casi in cui i viaggi in questione siano stati effettuati da veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori sul territorio di altri Stati membri e questi Stati membri abbiano applicato la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera m), di detto regolamento per cui, a norma della legislazione nazionale pertinente degli Stati membri interessati, non è stata commessa alcuna infrazione?

3.

L’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che, anche laddove uno Stato membro abbia applicato la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera m), di detto regolamento, i periodi di cui all’articolo 4, lettera e), del medesimo e quelli trascorsi alla guida di veicoli (in ciascun caso in relazione a viaggi che coinvolgono veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori) devono essere registrati fra le «altre mansioni» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del citato regolamento?

In caso di risposta affermativa al quesito, l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere applicato anche qualora lo Stato membro in questione abbia esonerato i veicoli interessati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (ora articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014)?