4.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/13


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 1/19/COL

del 16 gennaio 2019

che estende le garanzie speciali relative alla Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio alle carni e alle uova di pollame (Gallus gallus) e alle carni di tacchino destinate all'Islanda [2019/546]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 17 della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera b),

adattato all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE, nonché dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3, del protocollo 1 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per taluni alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare, con alcune garanzie speciali per gli alimenti di origine animale destinati ai mercati finlandese, svedese e norvegese. Di conseguenza, gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare in tali Stati del SEE carni derivate da animali specificati e uova devono rispettare determinate norme con riguardo alla salmonella. Inoltre, le partite di tali prodotti devono essere accompagnate rispettivamente da un documento commerciale o da un certificato che attestino che essi sono stati sottoposti a prove microbiologiche con esito negativo conformemente alla legislazione del SEE.

(2)

Inoltre, il regolamento (CE) n. 1688/2005 (2) della Commissione precisa tali garanzie speciali, stabilendo norme sul campionamento di detti prodotti e sui metodi microbiologici per l'esame di tali campioni, e prevede un documento commerciale e un certificato che accompagnino le partite dei prodotti.

(3)

Il 5 luglio 2018 il governo islandese ha presentato all'Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») la richiesta di estendere all'Islanda le garanzie speciali relative alla salmonella per quanto riguarda le carni e le uova di pollame conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 (3). La richiesta contiene il programma islandese di controllo della salmonella per gli allevamenti e i prodotti di pollame.

(4)

Il programma islandese di controllo della salmonella abbraccia l'intera produzione di pollame, compresi i polli domestici, i tacchini, le anatre, le oche e altre popolazioni di pollame. Tuttavia, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) riguardanti gli obiettivi del SEE di riduzione della prevalenza dei sierotipi di salmonella e i programmi nazionali di controllo, così come le relative modalità di attuazione, in particolare i regolamenti (UE) n. 200/2012 (5), (UE) n. 200/2010 (6), (UE) n. 517/2011 (7) e (UE) n. 1190/2012 (8) della Commissione che stabiliscono gli obiettivi del SEE di riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella in alcune popolazioni di pollame, riguardano solo, per quanto riguarda il pollame, i branchi di polli da carne, i gruppi di riproduttori e le galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché i gruppi di tacchini.

(5)

Nella riunione del 18 giugno 2008 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Documento di orientamento sui requisiti minimi dei programmi di controllo della Salmonella ai fini del riconoscimento della loro equivalenza a quelli approvati per la Finlandia e la Svezia per le carni e le uova della specie Gallus gallus» («documento di orientamento») (9).

(6)

L'Autorità, in collaborazione con la Commissione europea, ha esaminato le disposizioni del programma islandese di controllo della salmonella per quanto riguarda la carne e le uova di polli domestici (Gallus gallus) e le carni ottenute da tacchini. Il programma è stato presentato altresì dal governo islandese e discusso nel corso della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, sezione «Sicurezza biologica della catena alimentare», del 5 ottobre 2018.

(7)

Le disposizioni del programma islandese di controllo della salmonella relative alla carne e alle uova di polli domestici (Gallus gallus) e alle carni ottenute da tacchini sono considerate equivalenti a quelle approvate per la Finlandia, la Svezia e la Norvegia e sono conformi al documento di orientamento e ai corrispondenti requisiti applicabili ai tacchini.

(8)

Le garanzie speciali dovrebbero pertanto essere estese alle partite di carne e uova di polli domestici (Gallus gallus) e di carni ottenute da tacchini destinate all'Islanda. È inoltre opportuno che a tali partite si applichino le norme di cui al regolamento (CE) n. 1688/2005 riguardanti il campionamento di tali carni e dei branchi di origine delle uova, i metodi microbiologici per l'esame di tali campioni, nonché il documento commerciale o il certificato.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Islanda è autorizzata ad applicare le garanzie speciali relative alla salmonella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, alle partite di carni e uova di pollo domestico (Gallus gallus) e di carni ottenute da tacchini destinate all'Islanda.

Articolo 2

1.   Il campionamento delle carni di cui all'articolo 1 e l'analisi microbiologica di tali campioni sono effettuati in conformità degli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1688/2005 rispettivamente.

2.   Il campionamento dei branchi di origine delle uova di cui all'articolo 1 e l'analisi microbiologica di tali campioni sono effettuati in conformità degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1688/2005 rispettivamente.

3.   Le partite di carni di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un documento commerciale conforme al modello previsto all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1688/2005.

4.   Le partite di uova di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato conforme al modello previsto all'allegato V del regolamento (CE) n. 1688/2005.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 gennaio 2019.

Articolo 4

L'Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 5

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Bente ANGELL-HANSEN

Presidente

Frank J. BÜCHEL

Membro del Collegio

Högni KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio responsabile

Carsten ZATSCHLER

Controfirmatario in qualità di Direttore, Affari giuridici ed esecutivi


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione del 14 ottobre 2005 che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17), di cui al punto 51 della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(3)  Doc n. 922555.

(4)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1), di cui al punto 8b della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(5)  Regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 31), di cui al punto 57 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(6)  Regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus (GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 1), di cui al punto 53 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(7)  Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45), di cui al punto 8b della parte 7.1 e ai punti 53 e 55 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(8)  Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 29), di cui al punto 51 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(9)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf.