22.2.2018   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/16


Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-17/17)

(2018/C 67/16)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 8 dell’allegato V dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, e in ogni caso omettendo di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA le misure adottate per attuare l’atto medesimo, l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto nonché dall’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

In data 18 gennaio 2017 l’Autorità di vigilanza EFTA ha emesso un parere motivato nel quale essa ha confermato la conclusione che, omettendo di adottare misure idonee a dare attuazione all’atto di cui al punto 8 dell’allegato V dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori) e/o di darne comunicazione all’Autorità, l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto nonché dall’articolo 7 dell’accordo SEE. A norma dell’articolo 31, secondo comma, dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l’Autorità di vigilanza EFTA ha chiesto all’Islanda di adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dalla notifica, ossia entro il 18 marzo 2017.

In data 13 febbraio 2017 il governo islandese ha risposto al parere motivato dell’Autorità. Nella sua risposta, il governo islandese ha fatto riferimento alla risposta che aveva dato alla lettera di costituzione in mora e ha dichiarato la propria intenzione di presentare al Parlamento islandese anteriormente al 1o aprile 2017 il disegno di legge per recepire l’atto nell’ordinamento nazionale.

L’Autorità non ha avuto ulteriori informazioni sul recepimento dell’atto finché non ha ricevuto un modulo 1 datato 30 novembre 2017; in tale documento il governo islandese informava di avere dato piena attuazione all’atto nell’ordinamento nazionale. Sebbene non fosse indicata la data di attuazione, il governo islandese allegava al modulo 1 una copia di quella che affermava essere una misura di attuazione datata 30 ottobre 2014: la legge islandese n. 105/2014 sul diritto alla libertà di impiego e di residenza all’interno dello Spazio economico europeo (legge n. 105/2014).

Il 4 dicembre 2017 l’Autorità di vigilanza EFTA ha inviato al ministero del Welfare islandese un messaggio di posta elettronica in cui chiedeva al ministero di spiegare se, alla luce delle risposte alla lettera di costituzione in mora e al parere motivato, la legge n. 105/2014 fosse stata erroneamente notificata come misura di attuazione. Il ministero ha risposto con un messaggio di posta elettronica del 7 dicembre 2017 nel quale affermava che, a proprio parere, la legge n. 105/2014 dà piena attuazione alla direttiva. Per spiegare la logica delle risposte precedenti, il ministero asseriva che «si riteneva più trasparente avere un riferimento specifico [nella legge n. 105/2014] che informasse che la legge dà attuazione alla direttiva» e che tale riferimento sarebbe stato aggiunto mediante un disegno di legge presentato nell’aprile 2017.

In data 19 dicembre 2017, dopo avere esaminato se le misure comunicate potessero essere considerate idonee a dare attuazione all’atto, l’Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di adire la Corte a norma dell’articolo 31, secondo comma, dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.