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8.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 46/5 |
Domanda di parere consultivo della Corte EFTA, presentata il 12 ottobre 2017 dalla commissione di ricorso dell’autorità di vigilanza finanziaria del Lichtenstein (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht) in relazione alla causa Edmund Falkenhahn AG contro l’autorità di vigilanza finanziaria del Lichtenstein
(Causa E-9/17)
(2018/C 46/06)
Con lettera datata 12 ottobre 2017 la commissione di ricorso dell’autorità di vigilanza finanziaria del Lichtenstein (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata alla stessa data presso la cancelleria della Corte, in relazione alla causa Edmund Falkenhahn AG contro l’autorità di vigilanza finanziaria del Lichtenstein e recante i seguenti quesiti:
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I/1. |
È compatibile con la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (direttiva sulla moneta elettronica) che la moneta elettronica abbia un valore diverso dal valore nominale dietro ricevimento di fondi nel periodo tra l’emissione (articolo 11, paragrafo 1) e il rimborso (articolo 11, paragrafo 2), purché il rimborso (articolo 11, paragrafo 2) avvenga almeno al valore nominale? |
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I/2. |
In caso di risposta affermativa al quesito I/1: può il diverso valore di cui al quesito I/1 essere collegato ad un valore variabile (come il prezzo dell’oro)? |
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I/3. |
In caso di risposta affermativa al quesito I/2: nel caso di un collegamento a un valore variabile (come il prezzo dell’oro), è compatibile con l’articolo 12 della direttiva sulla moneta elettronica che il rimborso (articolo 11, paragrafo 2) avvenga ad un importo superiore al valore nominale? |
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II/1. |
L’articolo 7, paragrafo 2, primo e secondo comma, della direttiva sulla moneta elettronica definisce in modo esaustivo quali debbano essere intese le attività sicure e a basso rischio ai sensi della prima frase dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulla moneta elettronica, letta in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (direttiva sui servizi di pagamento)? |
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II/2. |
In caso di risposta negativa al quesito II/1: l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui servizi di pagamento impedisce all’autorità competente di definire quali vadano considerate attività sicure (liquide) e a basso rischio esclusivamente nell’ambito della decisione relativa alla concessione di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10 della direttiva sulla moneta elettronica? |
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II/3. |
In caso di risposta negativa al quesito II/2: il riferimento all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva sui servizi di pagamento, contenuto nella prima frase dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulla moneta elettronica, va interpretato nel senso di «attività sicure e a basso rischio» a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva sulla moneta elettronica, oppure nel senso di «attività sicure, liquide e a basso rischio»? |
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II/4. |
In funzione della risposta al quesito II/3: l’oro è un’attività sicura (liquida) e a basso rischio? |