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12.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 130/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 21 dicembre 2017
nella causa E-5/17
Merck Sharp & Dohme Corp./Ufficio dei brevetti islandese (Einkaleyfastofan)
(Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Medicinali — Certificato protettivo complementare — Certificato di durata negativa)
(2018/C 130/03)
Nella causa E-5/17, Merck Sharp & Dohme Corp./Ufficio dei brevetti islandese (Einkaleyfastofan) — ISTANZA della Corte suprema d’Islanda (Hæstiréttur Íslands) ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d’interpretazione del regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 21 dicembre 2017 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
a norma del regolamento (CEE) n. 1768/92, può essere rilasciato un certificato protettivo complementare quando il periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nel SEE è inferiore a cinque anni. Il fatto che la decisione del Comitato misto che integra il regolamento (CE) n. 1901/2006 e il regolamento (CE) n. 469/2009 nell’accordo SEE non sia entrata in vigore non incide su questo risultato.