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28.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 321/10 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 16 maggio 2017
nella causa E-8/16
Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS, e Netfonds Livsforsikring AS contro Governo norvegese
(Libertà di stabilimento – articolo 31 SEE – Direttiva 2000/12/CE – Direttiva 2002/83/CE – Direttiva 2006/48/CE – Direttiva 2007/44/CE – Istituti di credito – Imprese di assicurazione – Partecipazioni qualificate – Proporzionalità – Idoneità – Necessità)
(2017/C 321/08)
Nella causa E-8/16, Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS e Netfonds Livsforsikring AS contro governo norvegese, – ISTANZA del tribunale distrettuale di Oslo (Oslo tingrett) ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d’interpretazione degli articoli 31, 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo relativamente alle norme e pratiche applicabili alla proprietà delle imprese norvegesi al momento della domanda di autorizzazione in qualità di banche o imprese di assicurazione, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, si è pronunciata il 16 maggio 2017 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
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1. |
All’epoca dei fatti, le direttive 2000/12/CE, 2006/48/CE e 2002/83/CE, modificate dalla direttiva 2007/44/CE, non impedivano agli Stati membri del SEE di mantenere una regolamentazione più rigorosa relativamente alle procedure di autorizzazione delle banche e delle imprese di assicurazione. Tale regolamentazione deve tuttavia essere compatibile con le libertà fondamentali sancite dall’accordo SEE. |
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2. |
La legislazione di cui alle domande 1 e 2 nonché le prassi amministrative di cui alla domanda 3 costituiscono restrizioni che sembrano rientrare essenzialmente nell’ambito di applicazione dell’articolo 31 dell’accordo SEE. Spetta al giudice del rinvio valutare se tale sia la fattispecie. |
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3. |
L’obiettivo di ridurre l’eccesso di incentivi al rischio dei proprietari di banche o di imprese di assicurazione, in particolare in relazione al rischio dell’abuso di potere, riflette motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare le misure nazionali che restringono la libertà di stabilimento sancita dall’articolo 31 del SEE. Spetta al giudice del rinvio identificare gli obiettivi effettivamente perseguiti dalle misure nazionali nonché determinare se tali obiettivi legittimi siano perseguiti in modo idoneo e coerente. |
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4. |
La regolamentazione in questione, di cui alle domande 1 e 2, non pare idonea a conseguire l’obiettivo legittimo identificato dal giudice. Le prassi amministrative di cui alla domanda 3 paiono idonee a conseguire tale obiettivo nella misura in cui si applicano alle domande di autorizzazione di una banca o di un’impresa di assicurazione e non ad acquisizioni secondarie previa concessione dell’autorizzazione. |
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5. |
Qualora il giudice del rinvio ritenga una o più misura nazionali idonee a conseguire un obiettivo legittimo, egli è altresì tenuto a valutare se tali misure vadano oltre quanto necessario per conseguire detto obiettivo. Nel procedimento in questione, risulta che le misure diverse da quelle contestate siano meno restrittive pur risultando altrettanto efficaci nel conseguire il legittimo obiettivo identificato. |